Esercizio Provvisorio Dell’Impresa: Cosa Significa

Quando un tribunale apre la liquidazione giudiziale nei confronti di un’impresa, la reazione istintiva di chi la guida — o di chi con quell’impresa lavora — è pensare che tutto si fermi da un giorno all’altro: i cancelli chiusi, le commesse perse, i dipendenti a casa, i fornitori senza risposta. Non è così. La legge prevede espressamente che l’attività possa proseguire, sotto la gestione del curatore e il controllo degli organi della procedura. Questo istituto è l’esercizio provvisorio dell’impresa, oggi disciplinato dall’art. 211 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza sotto la denominazione tecnica di “esercizio dell’impresa del debitore”. Il rischio principale, per l’imprenditore e per tutti i soggetti che gravitano attorno all’azienda, non è la prosecuzione dell’attività in sé: è arrivare a quel momento senza aver capito che la finestra decisionale si apre e si chiude nell’arco di pochissimi giorni, spesso contestualmente alla sentenza, e che chi non è presente in quella fase subisce scelte prese da altri.

Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo terreno. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: si tratta dell’abilitazione che presuppone la conoscenza operativa della continuità aziendale, della valutazione della sostenibilità economica dell’attività e del rapporto con il ceto creditorio proprio nelle fasi in cui l’impresa è già in difficoltà conclamata — cioè la stessa materia su cui si decide un esercizio provvisorio. A questa competenza si affianca il coordinamento di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, composto da avvocati e commercialisti: valutare se la prosecuzione dell’attività “non arrechi pregiudizio ai creditori” non è una domanda solo giuridica, è una domanda di conti, di margini e di flussi, e richiede che le due professionalità lavorino sullo stesso tavolo.

📩 Se la tua impresa sta per entrare — o è appena entrata — in liquidazione giudiziale, o se sei un creditore, un fornitore o un lavoratore coinvolto in una procedura in cui si discute della prosecuzione dell’attività, contattaci ora: tutti i riferimenti dello Studio li trovi in fondo a questo articolo. Le decisioni sull’esercizio dell’impresa si prendono nelle prime settimane, non dopo.

Che cos’è l’esercizio dell’impresa nella liquidazione giudiziale

Sul piano normativo, il punto di partenza è il primo comma dell’art. 211 CCII: l’apertura della liquidazione giudiziale non determina la cessazione dell’attività d’impresa quando ricorrono le condizioni previste dai commi successivi. È un’affermazione che ribalta l’impostazione tradizionale. Nella logica del Codice della crisi la continuazione dell’attività non è più un’eccezione tollerata, ma una delle strade ordinarie attraverso cui la procedura persegue il proprio scopo, che è il miglior soddisfacimento dei creditori.

Va precisato che la terminologia è cambiata. La legge fallimentare del 1942 parlava, all’art. 104, di “esercizio provvisorio dell’impresa del fallito”. L’art. 211 CCII ha eliminato quasi ovunque l’aggettivo “provvisorio” e intitola la norma “Esercizio dell’impresa del debitore”. Nella pratica professionale, però, l’espressione “esercizio provvisorio” resta in uso e continua a essere quella con cui l’istituto viene cercato e nominato: la sostanza non muta, perché l’esercizio autorizzato dal curatore resta per definizione temporaneo, sottoposto a durata e a verifiche periodiche, e strumentale alla liquidazione.

La disciplina prevede due varchi distinti. Il primo è quello del comma 2: con la stessa sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, il tribunale autorizza il curatore a proseguire l’esercizio dell’impresa, anche limitatamente a specifici rami dell’azienda, purché la prosecuzione non arrechi pregiudizio ai creditori. Il secondo è quello del comma 3: successivamente, su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza l’esercizio con decreto motivato, anche limitatamente a specifici rami, fissandone la durata.

Su questo comma 2 è intervenuta una modifica di rilievo. Il terzo decreto correttivo, il D.Lgs. 136/2024, ha soppresso il requisito secondo cui dall’interruzione dell’attività doveva poter derivare un “grave danno”. Nella relazione illustrativa la ratio è dichiarata: la prosecuzione dell’impresa in liquidazione giudiziale è la regola, e l’unico parametro di valutazione resta quello del massimo soddisfacimento del ceto creditorio. In termini operativi, questo significa che oggi il tribunale non deve più accertare un danno grave da interruzione: deve verificare che la continuazione non pregiudichi i creditori, il che è un test sensibilmente meno severo e apre l’istituto a un uso più frequente.

Sul piano della ratio, l’esercizio dell’impresa serve a due obiettivi che spesso coincidono. Il primo è conservativo: un’azienda che smette di funzionare perde in poche settimane clienti, autorizzazioni, personale qualificato, iscrizioni ad albi e categorie, avviamento. Ciò che il curatore troverebbe da vendere dopo sei mesi di silenzio è un insieme di beni, non un’azienda. Il secondo obiettivo è di valorizzazione: un complesso aziendale funzionante, con commesse in corso e ricavi documentabili, si vende a un prezzo che nessuna vendita atomistica di macchinari e magazzino potrà mai raggiungere. La spiegazione dottrinale della norma è chiara sul punto: l’autorizzazione non presuppone che l’esercizio chiuda in attivo, essendo valorizzabile anche la sola conservazione, immediata o potenziale, dei valori aziendali in vista della successiva vendita.

È importante distinguere l’esercizio dell’impresa da istituti affini con cui viene spesso confuso. Non è il concordato preventivo in continuità: lì l’impresa resta in mano al debitore, sotto vigilanza, e la continuità serve a eseguire un piano di risanamento o di soddisfazione dei creditori proposto dal debitore stesso. Nell’esercizio ex art. 211 CCII l’impresa è già spossessata, la gestisce il curatore, e la continuazione ha una funzione strumentale alla liquidazione. Non è nemmeno l’affitto d’azienda ex art. 212 CCII: in quel caso il curatore non gestisce, ma concede il complesso aziendale in godimento a un terzo affittuario, che assume su di sé il rischio d’impresa. La differenza pratica è enorme. Un esempio concreto: se un’impresa di lavorazioni meccaniche ha tre commesse in corso da consegnare entro novanta giorni, con l’esercizio dell’impresa è il curatore che acquista le materie prime, paga i dipendenti e fattura al committente, con tutti i debiti che ne derivano che gravano sulla procedura; con l’affitto d’azienda è l’affittuario che compra, produce, fattura e si assume i rischi, versando alla procedura un canone. Nel primo caso la procedura guadagna il margine e sopporta le perdite; nel secondo incassa un canone certo e non rischia.

Presupposti, tempi e controlli: la mappa dei termini

La disciplina prevede condizioni di applicabilità che vanno verificate una per una, perché la mancanza anche di una sola blocca l’autorizzazione o la fa cadere in corso d’opera.

Prima condizione: l’assenza di pregiudizio per i creditori. È il presupposto sostanziale rimasto in piedi dopo il correttivo. Il giudizio è prognostico: si tratta di stimare se la prosecuzione, per il tempo previsto, eroderà l’attivo destinato al concorso. Un esercizio che produce perdite operative certe e non compensate da un incremento del valore di realizzo dell’azienda è un esercizio che pregiudica i creditori, e non va autorizzato.

Seconda condizione: la sostenibilità finanziaria immediata. L’attività deve poter essere condotta con la liquidità disponibile, con gli incassi generati o con linee reperibili; non esiste un obbligo per la procedura di finanziare in perdita.

Terza condizione: il parere favorevole del comitato dei creditori, quando l’autorizzazione arriva per la via del comma 3. Va precisato che nella prima ipotesi, quella contestuale alla sentenza, il comitato dei creditori normalmente non è ancora costituito: è la ragione per cui il legislatore consente al tribunale di decidere subito, sulla base degli elementi raccolti nell’istruttoria prefallimentare, riservando la valutazione collegiale del ceto creditorio alle verifiche successive.

Quarta condizione: la perimetrazione dell’attività. L’esercizio può riguardare l’intera impresa o soltanto specifici rami dell’azienda. Nella prassi la delimitazione a un ramo è la soluzione più frequente e più prudente: si tiene in vita la divisione che ha commesse e marginalità, si spegne il resto.

Quinta condizione: il rispetto dei limiti soggettivi. Il comma 10 dell’art. 211 CCII prevede che il curatore autorizzato all’esercizio dell’impresa non possa partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi, né essere affidatario di subappalto. È un limite che incide direttamente sulla convenienza dell’esercizio nelle imprese che vivono di commesse pubbliche, e va valutato prima, non dopo.

Quanto ai termini, occorre distinguere quelli che scandiscono i controlli sull’esercizio da quelli che riguardano i rapporti coinvolti. Il comma 4 impone al curatore di convocare il comitato dei creditori almeno ogni tre mesi, per informarlo sull’andamento della gestione e per farlo pronunciare sull’opportunità di continuare. Il comma 6 impone il deposito di un rendiconto dell’attività ogni semestre e comunque alla conclusione del periodo di esercizio, oltre all’obbligo di informare senza indugio il giudice delegato e il comitato di ogni circostanza sopravvenuta idonea a incidere sulla prosecuzione. Questi non sono adempimenti formali: l’inadempimento agli obblighi informativi e di rendiconto può fondare la revoca del curatore e la sua responsabilità, oltre a costituire il presupposto perché la procedura di esercizio venga chiusa d’ufficio.

Sul versante dei rapporti di lavoro, il termine più critico è quello dei quattro mesi previsto dall’art. 189 CCII. In assenza di esercizio dell’impresa, i rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza restano sospesi in attesa delle determinazioni del curatore; decorsi quattro mesi dall’apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia comunicato il subentro, opera la risoluzione di diritto, e le eventuali dimissioni del lavoratore si intendono rassegnate per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c. con effetto dalla data di apertura. Il comma 9 dello stesso art. 189 CCII stabilisce però una regola diversa quando l’esercizio è autorizzato: durante l’esercizio dell’impresa da parte del curatore i rapporti di lavoro subordinato in essere proseguono, salvo che il curatore intenda sospenderli o esercitare la facoltà di recesso secondo la disciplina lavoristica vigente. La differenza è netta: senza esercizio dell’impresa il tempo lavora contro il rapporto di lavoro; con l’esercizio dell’impresa il rapporto prosegue e le retribuzioni maturate diventano crediti della procedura.

Termine / adempimentoDecorrenzaNaturaConseguenza del mancato rispetto
Autorizzazione del tribunale contestualeSentenza di apertura della liquidazione giudizialeFacoltà del tribunaleResta praticabile la sola via dell’autorizzazione del giudice delegato (art. 211, c. 3)
Durata fissata nel decreto del giudice delegatoData del decreto motivatoVincolante per l’autorizzazioneAlla scadenza l’esercizio cessa: per proseguire serve un nuovo provvedimento
Convocazione del comitato dei creditoriAlmeno ogni tre mesi durante l’esercizioDoveroso e inderogabilePossibile revoca del curatore e responsabilità per i danni
Rendiconto dell’attivitàOgni semestre e alla conclusione del periodo di esercizioDoverosoIdem; incide sull’approvazione del rendiconto finale
Informativa su circostanze sopravvenuteDal verificarsi del fatto, “senza indugio”ImmediatoResponsabilità del curatore; cessazione dell’esercizio
Sospensione dei rapporti di lavoro in assenza di esercizio (art. 189 CCII)Apertura della liquidazione giudizialePerentorio: quattro mesiRisoluzione di diritto dei rapporti; dimissioni per giusta causa
Programma di liquidazione (art. 213 CCII)Redazione dell’inventarioSollecitatorioRitardo censurabile; incide sulla tempistica delle vendite
Insinuazione dei crediti sorti in corso di procedura non prededucibiliMomento in cui il credito si originaSessanta giorniDomanda trattata come tardiva

Come si arriva all’autorizzazione: la procedura passo passo

1. La fase anteriore alla sentenza. Il momento in cui l’esercizio dell’impresa si gioca davvero è prima dell’apertura, nel procedimento unitario per l’accesso alla liquidazione giudiziale. Il tribunale che deve decidere se autorizzare contestualmente la prosecuzione ha bisogno di elementi: bilanci, situazione contabile aggiornata, portafoglio ordini, posizione dei dipendenti, contratti in corso, autorizzazioni amministrative, stato dei rapporti bancari. Se questi elementi non sono agli atti, il tribunale non autorizzerà nulla. È qui che si perde più spesso la partita: non per una valutazione sfavorevole, ma per assenza di istruttoria.

2. L’autorizzazione contestuale del tribunale. Il tribunale che ritiene sussistenti i presupposti inserisce nella sentenza di apertura l’autorizzazione al curatore a proseguire l’esercizio dell’impresa, eventualmente delimitandolo a specifici rami. La sentenza è pronunciata dal tribunale del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali, secondo le regole di competenza dell’art. 27 CCII.

3. La via alternativa: la proposta del curatore al giudice delegato. Se il tribunale non ha disposto nulla, il curatore appena nominato può proporre l’esercizio al giudice delegato. Serve il parere favorevole del comitato dei creditori, che a questo punto è normalmente costituito. Il giudice provvede con decreto motivato e ne fissa la durata. Il contenuto necessario della proposta è sostanzialmente sempre lo stesso: descrizione del perimetro dell’attività da proseguire, budget di cassa del periodo, elenco dei contratti pendenti da mantenere e di quelli da sciogliere, situazione del personale, indicazione delle coperture assicurative, previsione del beneficio atteso in termini di maggior valore di realizzo.

4. La gestione durante l’esercizio. Il curatore assume la posizione di gestore dell’impresa. Acquista, produce, fattura, paga stipendi e contributi, adempie gli obblighi fiscali relativi all’attività proseguita. Ogni tre mesi convoca il comitato; ogni sei mesi deposita il rendiconto; informa immediatamente della perdita di una commessa determinante, del venir meno di una linea di credito, di un provvedimento amministrativo che blocchi l’attività.

5. La sorte dei contratti pendenti. Il comma 8 dell’art. 211 CCII stabilisce che durante l’esercizio i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderne l’esecuzione o scioglierli. È l’inversione della regola ordinaria: fuori dall’esercizio l’esecuzione dei contratti pendenti resta sospesa fino alla scelta del curatore, mentre nell’esercizio la continuazione è automatica e la sospensione o lo scioglimento sono l’eccezione che il curatore deve attivare. Il fornitore che continua a consegnare durante l’esercizio dell’impresa non sta accumulando un credito concorsuale ordinario: sta maturando un credito prededucibile.

6. La cessazione. Le vie sono tre. Il comitato dei creditori che non ravvisa più l’opportunità di continuare determina l’ordine di cessazione da parte del giudice delegato (comma 5). Il tribunale può ordinare la cessazione in qualsiasi momento, ove ne ravvisi l’opportunità, con decreto in camera di consiglio sentiti il curatore e il comitato dei creditori: e va sottolineato che il comma 7 qualifica espressamente questo decreto come non soggetto a reclamo. Infine, l’esercizio cessa alla scadenza della durata fissata, se non prorogata con nuovo provvedimento.

7. Gli effetti della cessazione. Il comma 9 dispone che al momento della cessazione si applicano le disposizioni sugli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici pendenti. In pratica, gli effetti che ordinariamente si producono con la sentenza di apertura vengono differiti alla data in cui l’esercizio finisce: da quel momento il curatore torna a dover scegliere, contratto per contratto, se subentrare o sciogliersi.

I punti in cui si sbaglia più spesso sono tre e conviene isolarli. Il primo è credere che l’esercizio si possa “chiedere” in un secondo momento con la stessa facilità del primo: dopo mesi di inattività il complesso aziendale non è più lo stesso e la valutazione di convenienza cambia radicalmente. Il secondo è sottovalutare il regime dei debiti generati: ogni obbligazione contratta durante l’esercizio è destinata alla prededuzione, cioè viene pagata prima dei creditori concorsuali, e un esercizio mal calibrato può bruciare l’attivo a danno di tutti. Il terzo riguarda i creditori: molti fornitori proseguono le consegne senza verificare se un’autorizzazione all’esercizio esista davvero e quale sia il suo perimetro, esponendosi al rischio di vedersi classificare il proprio credito in chirografo anziché in prededuzione. Prima di consegnare una fornitura a un’impresa in liquidazione giudiziale occorre accertare, per iscritto e con il curatore, che quella specifica attività rientri nell’esercizio autorizzato e che l’ordine sia stato assunto dalla procedura: è una verifica di pochi giorni che decide se il credito verrà pagato per intero o quasi per nulla.

Verifiche sul campo: due esempi di calcolo

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili. Servono a mostrare come si ragiona in concreto, non descrivono vicende reali.

Primo esempio: la valutazione di convenienza dell’esercizio. Impresa metalmeccanica, liquidazione giudiziale aperta il 14 aprile. Portafoglio ordini residuo: tre commesse per 418.700 € complessivi, consegnabili entro centoventi giorni. Costi diretti stimati per completarle: materie prime 147.300 €, lavoro 163.900 € (undici dipendenti per quattro mesi), utenze e servizi 38.400 €, coperture assicurative e oneri della procedura 21.600 €. Totale costi: 371.200 €. Margine operativo atteso dall’esercizio: 47.500 €. A questo va aggiunto l’effetto sul valore di realizzo: una perizia stima il complesso aziendale in 690.000 € se ceduto funzionante con commesse in corso, e in 385.000 € se ceduto come somma di beni dopo la cessazione dell’attività. Differenziale: 305.000 €. Il beneficio complessivo atteso dall’esercizio è dunque di 352.500 €, a fronte di un rischio quantificabile nella perdita del margine se una commessa saltasse. La valutazione di non pregiudizio per i creditori, in questo scenario, regge. Se invece la stessa impresa avesse commesse per 96.400 € e costi diretti per 138.900 €, l’esercizio produrrebbe una perdita di 42.500 € interamente prededucibile, sottratta all’attivo distribuibile: in quel caso l’autorizzazione non dovrebbe essere concessa, salvo che il differenziale sul valore di cessione sia documentato e superiore alla perdita.

Secondo esempio: la posizione del fornitore. Impresa di somministrazione di energia con contratto di durata in essere. Alla data di apertura della liquidazione giudiziale, il 9 febbraio, risultano fatture insolute per 23.400 € relative alle forniture di novembre, dicembre e gennaio. Il tribunale autorizza l’esercizio dell’impresa con la stessa sentenza. Il contratto prosegue automaticamente ai sensi dell’art. 211, comma 8, CCII. Da febbraio a giugno il fornitore eroga ulteriori 31.850 € di somministrazioni, regolarmente fatturate alla procedura. Il 30 giugno l’esercizio cessa e il curatore comunica di sciogliersi dal contratto. Esito: i 31.850 € maturati durante l’esercizio sono crediti prededucibili, da soddisfare con precedenza sui creditori concorsuali; i 23.400 € anteriori restano crediti concorsuali da insinuare al passivo con il rango che loro compete, perché la prosecuzione dell’attività non converte in prededucibili i crediti sorti prima dell’apertura. Se invece, alla cessazione dell’esercizio, il curatore avesse scelto di subentrare nel contratto anziché sciogliersi, la posizione dei crediti anteriori avrebbe seguito la regola del subentro nei rapporti pendenti, con esiti sensibilmente diversi. La differenza tra le due ipotesi vale, in questo esempio, 23.400 €: dipende da una dichiarazione del curatore che il fornitore ha il diritto di sollecitare e non deve limitarsi ad attendere.

Situazioni che escono dalla regola generale

Le imprese titolari di appalti pubblici. Il comma 8 dell’art. 211 CCII fa espressamente salvo il disposto dell’art. 110, comma 3, del D.Lgs. 50/2016. Va precisato che quel codice dei contratti pubblici è stato sostituito dal D.Lgs. 36/2023, il cui art. 124 disciplina oggi la prosecuzione dei contratti pubblici in caso di procedura concorsuale dell’esecutore. Il rinvio contenuto nell’art. 211 CCII va dunque letto in chiave di continuità normativa, riferendolo alla disposizione oggi vigente. In termini operativi, per l’impresa che ha appalti pubblici in corso la questione è duplice: da un lato la prosecuzione dei contratti già affidati è possibile a determinate condizioni; dall’altro il comma 10 dell’art. 211 CCII vieta al curatore autorizzato di partecipare a nuove procedure di affidamento e di essere affidatario di subappalto. Una cosa è finire ciò che si è iniziato, un’altra è acquisire nuove commesse pubbliche.

Le imprese soggette ad autorizzazioni, licenze o iscrizioni. Trasporto, smaltimento rifiuti, sanità, somministrazione di alimenti, intermediazione: sono settori in cui l’attività dipende da titoli amministrativi che spesso decadono o si sospendono al verificarsi di determinati eventi. La prosecuzione dell’esercizio dipende in questi casi dalla tenuta del titolo, e la verifica va fatta con l’ente concedente prima di ogni valutazione economica: un’azienda che perde la licenza non è un’azienda che si può proseguire, per quanto sia sana la sua marginalità.

Il rapporto tra esercizio dell’impresa e vicende dei lavoratori. Quando l’esercizio riguarda solo un ramo dell’azienda, i lavoratori addetti al ramo proseguono nel rapporto ai sensi dell’art. 189, comma 9, CCII, mentre per gli addetti ai settori non compresi nell’esercizio si applicano le regole ordinarie della sospensione e delle determinazioni del curatore. Nella successiva cessione dell’azienda o del ramo si aprono poi le questioni relative all’art. 2112 c.c. e all’art. 47 della L. 428/1990, che la giurisprudenza ha affrontato ripetutamente distinguendo a seconda che l’attività sia proseguita o si sia limitata alla mera liquidazione del patrimonio.

Il debitore che non è imprenditore commerciale “maggiore”. Per i soggetti sovraindebitati la procedura liquidatoria è la liquidazione controllata, disciplinata da norme proprie. La questione se in quella sede sia utilizzabile un esercizio dell’impresa analogo a quello dell’art. 211 CCII è oggetto di discussione, resa più attuale dall’avvicinamento tra le due procedure operato dal correttivo del 2024; la giurisprudenza di merito si è già misurata con la prosecuzione dell’attività dell’impresa individuale in liquidazione controllata.

Le imprese con contratti di leasing e beni di terzi in azienda. Una parte rilevante degli impianti utilizzati nella produzione spesso non è di proprietà: macchinari in leasing, attrezzature in comodato, merce in conto deposito, beni oggetto di riserva di proprietà. La prosecuzione dell’attività presuppone la disponibilità materiale e giuridica di quei beni. Il concedente che apprenda dell’apertura della liquidazione giudiziale può attivarsi per rientrare in possesso, e il curatore deve valutare se e a quali condizioni mantenere la disponibilità dei cespiti necessari all’esercizio. In termini operativi, la ricognizione dei beni di terzi presenti in azienda va fatta subito, contestualmente all’inventario: un esercizio autorizzato su un perimetro produttivo che dipende da tre macchinari in leasing su cui il concedente ha già chiesto la restituzione è un esercizio destinato a fermarsi in poche settimane, con costi prededucibili maturati e nessun beneficio conseguito.

I gruppi di imprese e le forniture infragruppo. Quando l’impresa in liquidazione giudiziale acquistava semilavorati, servizi o logistica da società collegate, la prosecuzione dell’attività riapre il tema dei rapporti infragruppo. Le forniture eseguite durante l’esercizio generano crediti prededucibili come qualsiasi altra fornitura, ma la loro provenienza da parti correlate espone la posizione a un vaglio più attento in sede di verifica del passivo, sia sull’effettività della prestazione sia sulla congruità del corrispettivo. Va precisato che la contestazione, quando arriva, riguarda tipicamente due profili distinti: la prova documentale dell’esecuzione e l’allineamento del prezzo alle condizioni di mercato. Entrambi si costruiscono prima, nel momento in cui la fornitura viene eseguita, non dopo, quando il credito viene contestato.

Le imprese con posizioni fiscali e contributive in corso di formazione. La prosecuzione dell’attività genera nuovi obblighi tributari e previdenziali riferiti al periodo di esercizio: ritenute sulle retribuzioni corrisposte, imposte indirette sulle operazioni effettuate, contribuzione sui rapporti proseguiti. Sono adempimenti che gravano sugli organi della procedura e che seguono un regime distinto rispetto alle posizioni maturate prima dell’apertura. La distinzione fra il “prima” e il “dopo” non è meramente contabile: determina quali importi entrano nel concorso e quali vanno pagati con precedenza, e ogni errore di imputazione si traduce in una contestazione in sede di verifica.

Su questi crinali la scelta del professionista incide direttamente sull’esito. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: sono le due abilitazioni che servono qui, perché la valutazione sulla prosecuzione dell’attività richiede competenza sulla continuità aziendale, e la difesa delle posizioni che ne derivano richiede la capacità di portare la stessa linea fino all’ultimo grado di giudizio.

Domande frequenti

L’esercizio provvisorio significa che l’azienda è salva? No. Significa che l’attività prosegue temporaneamente sotto la gestione del curatore, in funzione della liquidazione. L’obiettivo non è il risanamento dell’impresa né il ritorno in bonis del debitore, ma la conservazione e la valorizzazione del complesso aziendale per venderlo meglio. In alcuni casi l’esercizio sfocia effettivamente nella cessione dell’azienda a un acquirente che la mantiene in funzione, e in quel senso l’attività economica e i posti di lavoro sopravvivono: ma è un esito possibile, non l’obiettivo giuridico dell’istituto.

Chi decide se l’impresa continua a lavorare? Il tribunale, se decide contestualmente alla sentenza di apertura. Il giudice delegato, con decreto motivato, se la decisione arriva dopo, su proposta del curatore e previo parere favorevole del comitato dei creditori. Il debitore non decide: può fornire elementi, documentare la convenienza della prosecuzione, sollecitare, ma la determinazione appartiene agli organi della procedura. Ed è proprio per questo che la qualità della documentazione depositata nella fase istruttoria pesa più di qualsiasi argomentazione successiva.

I dipendenti continuano a lavorare e a essere pagati? Durante l’esercizio dell’impresa i rapporti di lavoro subordinato in essere proseguono, salvo diversa determinazione del curatore, e le retribuzioni maturate in quel periodo costituiscono crediti della procedura da soddisfare in prededuzione. Fuori dall’esercizio i rapporti restano sospesi e, decorsi quattro mesi dall’apertura senza subentro del curatore, si risolvono di diritto. È una delle differenze più concrete tra le due situazioni.

Se fornisco merci o servizi durante l’esercizio, vengo pagato? I crediti sorti nel corso dell’esercizio sono soddisfatti in prededuzione ai sensi dell’art. 221, comma 1, lettera a), CCII. Prededuzione significa precedenza nella distribuzione delle somme, non garanzia assoluta di incasso: se l’attivo non è capiente nemmeno i prededucibili vengono pagati integralmente. Va inoltre verificato che la fornitura rientri effettivamente nell’attività autorizzata e sia stata assunta dalla procedura, perché il perimetro dell’esercizio può essere limitato a specifici rami.

Si può contestare la decisione di far cessare l’attività? Il decreto con cui il tribunale ordina la cessazione dell’esercizio in qualsiasi momento è espressamente dichiarato non soggetto a reclamo dal comma 7 dell’art. 211 CCII. Restano invece impugnabili, secondo le regole generali sui provvedimenti degli organi della procedura, i decreti del giudice delegato e gli atti del curatore che incidano su diritti soggettivi. La distinzione è tecnica e va valutata caso per caso sul provvedimento concreto: la qualificazione dell’atto determina se e come possa essere contestato.

Caso limite: l’esercizio è stato autorizzato ma la marginalità peggiora dopo due mesi. Che succede? Il curatore ha l’obbligo di informare senza indugio il giudice delegato e il comitato dei creditori delle circostanze sopravvenute che possono influire sulla prosecuzione. Il comitato, nella convocazione trimestrale o anche prima, può non ravvisare più l’opportunità di continuare: in tal caso il giudice delegato ordina la cessazione. Il tribunale, indipendentemente da ogni sollecitazione, può ordinarla in qualsiasi momento. I crediti maturati fino alla cessazione restano prededucibili; da quel momento tornano a operare le regole ordinarie sui rapporti pendenti.

Che differenza c’è tra esercizio dell’impresa e affitto d’azienda? Nell’esercizio è la procedura a gestire, con i ricavi e i rischi che ne derivano. Nell’affitto d’azienda ex art. 212 CCII il complesso aziendale è concesso in godimento a un terzo, che gestisce a proprio rischio e versa un canone. L’affitto è spesso preferito quando la procedura non ha la struttura per gestire, o quando l’attività richiede competenze industriali specifiche; l’esercizio è preferibile quando il valore da difendere è nelle commesse in corso e nella continuità immediata, che un affitto da negoziare non riuscirebbe a garantire in tempo.

Il quadro giurisprudenziale

Il contenzioso in materia si concentra su un punto: la qualificazione dei crediti che nascono attorno alla prosecuzione dell’attività. Di seguito i riferimenti principali, con il principio riformulato e la ragione della sua rilevanza.

Cass., Sez. Un., 31 dicembre 2021, n. 42093. Le Sezioni Unite hanno ricostruito sistematicamente l’istituto della prededuzione, individuando nella strumentalità agli scopi della procedura la nozione che unifica tutte le forme di credito prededucibile, e precisando che la prededuzione non attribuisce una causa di prelazione ma una precedenza nella distribuzione. È la cornice concettuale entro cui si colloca la prededuzione dei crediti sorti durante l’esercizio dell’impresa.

Cass. civ., Sez. I, 18 aprile 2025, n. 10307. La Corte ha escluso che i crediti sorti dopo la chiusura del concordato preventivo in continuità e nella fase di esecuzione del piano possano godere della prededuzione “in funzione” nella procedura concorsuale successivamente aperta. Rilevante perché segna il confine temporale della prededuzione: ciò che matura all’interno di una procedura in corso segue un regime, ciò che matura fuori ne segue un altro.

Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2025, n. 3187. I crediti prededucibili sorti in una precedente procedura concordataria non godono di una collocazione privilegiata rispetto a quelli sorti nel corso della procedura successiva, perché la disciplina dei prededucibili è unitaria e non conosce categorie di “superprededuzione”. Rilevante per chi ha maturato crediti in fasi diverse: la precedenza non si moltiplica.

Cass. civ., Sez. I, 8 gennaio 2025, n. 288. La verifica della consecuzione tra procedure concorsuali, ai fini della prededucibilità, si fonda sulla continuità o discontinuità funzionale dell’insolvenza; la rinuncia alla domanda di concordato, con ritorno in bonis del debitore, interrompe il collegamento, salvo che l’insolvenza successiva sia riconducibile alla crisi originaria. Rilevante quando l’esercizio dell’impresa si inserisce a valle di un percorso concorsuale precedente.

Cass. civ., Sez. I, 3 ottobre 2025, n. 26685. In materia di amministrazione straordinaria, la Corte si è pronunciata sui presupposti perché un credito risarcitorio sorto dopo la dichiarazione di insolvenza sia prededucibile, valorizzandone la funzionalità rispetto alla continuazione dell’attività e alla gestione del patrimonio. Rilevante perché mostra come il criterio funzionale operi anche per obbligazioni non contrattuali generate dalla prosecuzione dell’attività.

Cass. civ., Sez. I, 22 luglio 2025, n. 20739. Gli interessi maturati nel corso della procedura su crediti prededucibili hanno anch’essi natura prededucibile, con applicazione del tasso pattuito e, in mancanza, di quello legale. Rilevante per i fornitori dell’esercizio: la prededuzione si estende agli accessori.

Cass. civ., 2025, n. 8210. L’accertamento nelle forme della verifica del passivo è necessario solo per i crediti prededucibili contestati dal curatore quanto a collocazione e ammontare; per quelli non contestati, e per quelli accertati con titolo giudiziario opponibile alla procedura, l’accertamento non è richiesto. Rilevante sul piano processuale: chi ha un credito da esercizio non contestato non deve necessariamente attivare la verifica.

Cass. civ., Sez. I, 30 aprile 2026, n. 12096. Per i crediti non prededucibili sorti in corso di procedura il termine per l’insinuazione al passivo è di sessanta giorni dal momento in cui il credito si origina. Rilevante come contraltare: quando la qualificazione prededucibile non regge, il termine corre e va rispettato.

Cass. civ., Sez. I, 30 ottobre 2023, n. 29999. La Corte ha precisato quale sia il presupposto perché i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura concorsuale possano essere considerati prededucibili, valorizzando l’attività svolta dagli organi gestori nel corso della procedura stessa. Rilevante per distinguere ciò che nasce dalla gestione della procedura da ciò che nasce da attività estranee.

Cass. civ., Sez. I, 19 marzo 2012, n. 4303. In tema di contratti di durata, ogni prestazione periodica genera obbligazioni autonome: la struttura del contratto non impedisce che una parte dei crediti sia prededucibile e un’altra concorsuale. Rilevante perché è il precedente che governa la posizione di fornitori di energia, servizi e somministrazioni continuative nell’esercizio dell’impresa.

Cass. civ., Sez. lav., 2 settembre 2020, n. 18248. Il credito per l’indennità sostitutiva del preavviso maturato in pendenza di esercizio provvisorio ha natura prededucibile, in quanto tale qualificazione discende da una specifica disposizione di legge. Rilevante per lavoratori e per gli enti previdenziali che vantano la contribuzione correlata.

Cass. civ., Sez. lav., 31 luglio 2019, n. 20647. In caso di fallimento del datore di lavoro il rapporto pendente entra in una fase di sospensione fino alla determinazione del curatore, salvo che sia stato autorizzato l’esercizio provvisorio: in quest’ultimo caso la regola non opera. Rilevante perché è la conferma giurisprudenziale della differenza di regime che oggi l’art. 189, comma 9, CCII codifica.

Cass. civ., Sez. lav., 14 settembre 2021, n. 24691. In tema di trasferimento d’azienda il cui cedente sia soggetto a procedura fallimentare, la Corte ha affermato che ai fini dell’operatività dell’esclusione dei lavoratori eccedentari dal passaggio al cessionario non occorre il requisito della cessazione dell’attività d’impresa, riferibile alla sola amministrazione straordinaria. Rilevante nella fase di cessione che segue l’esercizio dell’impresa.

Cass. civ., Sez. lav., 30 luglio 2025, n. 21299. Per configurare un trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c. occorre il passaggio di un complesso di beni strumentali idoneo a consentire l’inizio o la continuazione dell’attività, anche se non comprende tutti i beni aziendali, purché conservi un residuo di organizzazione. Rilevante perché l’esercizio dell’impresa serve proprio a preservare quel residuo di organizzazione.

Cass. civ., 20 gennaio 2025, n. 1296. In tema di liquidazione coatta amministrativa, il commissario è tenuto a presentare le dichiarazioni IRAP esclusivamente con riferimento al valore della produzione netta realizzato durante l’esercizio provvisorio. Rilevante sul versante degli adempimenti fiscali che la prosecuzione dell’attività genera in capo agli organi della procedura.

Cass. civ., 6 giugno 2024, n. 15819. La Corte si è pronunciata sugli effetti dell’apertura del fallimento e della cessazione dell’impresa sul rapporto IVA e sulla funzione della dichiarazione fiscale prevista dall’art. 74-bis del D.P.R. 633/1972. Rilevante perché il momento in cui l’attività cessa determina il confine tra i periodi d’imposta e i relativi obblighi.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio interviene sia dal lato dell’impresa che si avvia alla liquidazione giudiziale, sia dal lato dei creditori, dei fornitori e dei lavoratori coinvolti nella prosecuzione dell’attività. Ecco che cosa facciamo, in concreto:

  1. Analizziamo la sostenibilità della prosecuzione costruendo, con i commercialisti dello staff, il budget di cassa del periodo di esercizio: ricavi da commesse in essere, costi diretti, oneri della procedura, fabbisogno finanziario mese per mese.
  2. Quantifichiamo il differenziale di valore tra cessione del complesso aziendale in funzionamento e vendita atomistica dei beni, che è l’elemento decisivo su cui il tribunale misura il non pregiudizio per i creditori.
  3. Predisponiamo la documentazione da depositare nella fase anteriore all’apertura, perché il tribunale possa valutare l’autorizzazione contestuale anziché rinviare tutto alla fase successiva.
  4. Redigiamo la proposta di esercizio da sottoporre al giudice delegato quando la strada dell’autorizzazione contestuale non è stata percorsa, corredandola del perimetro dell’attività, del piano finanziario e dell’elenco dei contratti da mantenere.
  5. Verifichiamo la posizione dei singoli contratti pendenti, distinguendo quelli che proseguono automaticamente da quelli su cui conviene sollecitare una determinazione del curatore, e formalizziamo le richieste.
  6. Ricostruiamo la collocazione dei crediti dei fornitori intervenuti durante l’esercizio, separando la quota prededucibile da quella concorsuale sulla base delle date di maturazione delle singole prestazioni.
  7. Depositiamo le domande di ammissione al passivo e curiamo le opposizioni allo stato passivo quando la collocazione attribuita dal curatore non corrisponde alla natura del credito.
  8. Assistiamo i lavoratori nella verifica del regime applicabile al proprio rapporto, distinguendo le situazioni di prosecuzione durante l’esercizio da quelle di sospensione e risoluzione, e nella quantificazione dei crediti retributivi, del TFR e delle indennità.
  9. Contestiamo gli atti degli organi della procedura che incidano su posizioni soggettive, valutando volta per volta la natura del provvedimento e l’esperibilità dei rimedi previsti dal Codice della crisi.
  10. Seguiamo la fase successiva all’esercizio, dall’affitto d’azienda alla cessione del complesso aziendale, presidiando gli effetti sui rapporti di lavoro e sui contratti trasferiti.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su una materia come questa pesa in modo particolare l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è la qualificazione costruita proprio sulla valutazione della continuità aziendale, sulla lettura dei flussi e sulla gestione del rapporto con il ceto creditorio nelle fasi terminali della crisi, cioè sugli stessi elementi che il tribunale soppesa quando decide se autorizzare la prosecuzione dell’attività. Accanto a questa opera la qualifica di cassazionista, che garantisce la continuità della strategia difensiva: la linea impostata nell’analisi iniziale è la stessa che viene sostenuta davanti al giudice delegato, poi in sede di opposizione allo stato passivo, e fino alla Corte di Cassazione, senza passaggi di mano e senza cambi di impostazione a metà del percorso.

Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: mentre i legali presidiano i profili processuali e la collocazione dei crediti, i professionisti dell’area contabile ricostruiscono i numeri della gestione, i margini attesi e gli effetti fiscali della prosecuzione. Sono due letture che, in materia di esercizio dell’impresa, non possono procedere separate: la valutazione di non pregiudizio per i creditori è per metà una questione di diritto e per metà una questione di bilancio.

In sintesi

L’esercizio provvisorio dell’impresa significa che l’apertura della liquidazione giudiziale non spegne necessariamente l’attività: il tribunale, con la sentenza, o il giudice delegato, con decreto motivato su proposta del curatore e parere favorevole del comitato dei creditori, possono autorizzare la prosecuzione, anche di un solo ramo, a condizione che non ne derivi pregiudizio ai creditori. Durante l’esercizio i contratti pendenti proseguono salvo diversa scelta del curatore, i rapporti di lavoro non si sospendono, e i crediti che maturano sono soddisfatti in prededuzione. La finestra per incidere su questa decisione è breve e si apre prima della sentenza, non dopo: chi arriva in ritardo trova una scelta già compiuta.

Lo Studio Monardo lavora su questa materia perché le competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo vi coincidono in modo diretto: l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 riguarda esattamente la valutazione della continuità aziendale nelle situazioni di crisi conclamata; il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario consente di leggere insieme i profili giuridici e quelli economico-finanziari su cui l’autorizzazione si decide; la qualifica di cassazionista assicura che le posizioni maturate nella procedura possano essere difese, con la stessa impostazione, fino all’ultimo grado di giudizio.

📩 Non aspettare che la decisione sull’attività della tua impresa venga presa senza di te: scrivici oggi stesso allo Studio Monardo — tutti i riferimenti per raggiungerci sono al termine di questa pagina. Analizzeremo la tua posizione, verificheremo i presupposti dell’esercizio dell’impresa e costruiremo insieme la strategia più adatta al tuo caso.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito! Elimina tutti i tuoi dubbi adesso, PRIMA CHE TI COSTINO DAVVERO CARO