Poche domande generano tanta confusione quanto questa. Un imprenditore che ha chiuso un contenzioso con l’Agenzia delle Entrate attraverso l’accertamento con adesione, e che sta pagando le rate concordate, a un certo punto entra in difficoltà. Chiede la nomina di un esperto per la composizione negoziata, oppure deposita una domanda di concordato preventivo, oppure subisce l’apertura della liquidazione giudiziale. E a quel punto si chiede: quelle rate le devo ancora pagare? Sono sospese? Se smetto, perdo tutto quello che ho ottenuto con l’adesione?
La risposta che circola nei corridoi, nei gruppi di categoria e in molte semplificazioni giornalistiche è quasi sempre una sola, secca: “entri in crisi d’impresa e le rate si bloccano”. È una risposta che contiene un frammento di verità e un errore di fondo, e la differenza tra i due può valere decine di migliaia di euro. Perché la disciplina non è unica: cambia radicalmente a seconda dello strumento scelto, e in alcuni casi il “blocco” non è una protezione concessa all’imprenditore, ma un divieto imposto a lui.
Su questo tema, agire sulla base di una convinzione sbagliata è quasi sempre peggio che non agire affatto: chi smette di pagare credendo di essere protetto quando non lo è si ritrova con il residuo iscritto a ruolo e una sanzione aggiuntiva; chi continua a pagare credendo di fare la cosa giusta quando invece la legge glielo vieta compie un atto inefficace e mette a rischio l’intera procedura.
I miti che affronteremo, uno per uno, sono questi: che l’ingresso nella crisi d’impresa congeli automaticamente le rate; che le misure protettive fermino l’Agenzia delle Entrate; che l’interruzione dei pagamenti dentro una procedura concorsuale faccia comunque scattare le sanzioni da decadenza; che il mancato pagamento delle rate faccia “saltare” l’adesione e rimetta tutto in discussione; che pagare il Fisco durante una procedura sia sempre lecito perché “è pur sempre lo Stato”; che le misure premiali della composizione negoziata regalino automaticamente centoventi rate; e che la transazione fiscale, in ultima analisi, venga sempre omologata dal giudice anche contro il parere dell’Erario.
Lo Studio Monardo lavora esattamente sul punto di intersezione tra questi due mondi. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè è abilitato proprio alla funzione che il Codice della crisi affida a chi conduce le trattative nella composizione negoziata: conosce la procedura dall’interno, non solo come difensore. Ed è al tempo stesso coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, la competenza che serve per leggere un piano di rateazione, un atto di adesione e un’iscrizione a ruolo. Il tema di questo articolo sta esattamente lì, nel punto in cui il diritto della crisi incontra la riscossione tributaria: le due abilitazioni servono insieme, e servire l’una senza l’altra porta agli errori che stiamo per esaminare.
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Mito n. 1 — “Appena entro nella crisi d’impresa le rate dell’adesione si congelano da sole”
IL MITO: “Dal momento in cui deposito l’istanza per la composizione negoziata o la domanda di concordato, le rate dell’accertamento con adesione sono automaticamente sospese: non devo più pagarle e il Fisco non può pretenderle.”
Perché ci credono in tanti
È comprensibile crederci, e il motivo è che questa convinzione nasce da qualcosa di vero. Tutti gli strumenti di regolazione della crisi contengono, in una forma o nell’altra, un meccanismo di protezione: le misure protettive nella composizione negoziata, il divieto di azioni esecutive e cautelari nel concordato, il concorso dei creditori nella liquidazione giudiziale. Il passaparola ha preso questo dato — reale — e lo ha esteso a tutto ciò che riguarda i creditori, incluse le obbligazioni di pagamento già assunte dall’imprenditore. Da qui il salto logico: se i creditori non possono aggredirmi, allora nemmeno il Fisco può pretendere le rate.
C’è poi un secondo elemento che alimenta il mito: la parola “crisi d’impresa” viene usata nel linguaggio comune come se indicasse un’unica cosa. Non è così. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, profondamente rimaneggiato dal D.Lgs. 83/2022 e poi dal cosiddetto Correttivo-ter, D.Lgs. 136/2024) disciplina percorsi profondamente diversi tra loro, e la sorte delle rate cambia da percorso a percorso.
La realtà
Il punto che il passaparola ha perso per strada è che non esiste, in tutto l’ordinamento, una norma che sospenda automaticamente i piani di rateazione tributari per il solo fatto dell’accesso a uno strumento di regolazione della crisi. Quello che cambia, e cambia molto, è il regime giuridico entro cui quelle rate si collocano.
Nella composizione negoziata l’imprenditore resta pienamente in bonis. L’art. 21 CCII gli conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa; non c’è spossessamento, non c’è concorso dei creditori, non c’è alcun organo che si sostituisca a lui. Nella prospettiva della composizione negoziata i pagamenti non sono vietati proprio perché il debitore non è soggetto a una procedura concorsuale: continua a essere il titolare del proprio patrimonio e delle proprie obbligazioni. Ne discende una conseguenza che sorprende molti: durante la composizione negoziata le rate dell’adesione, in linea di principio, restano dovute alle scadenze originarie, e il loro mancato pagamento produce gli ordinari effetti dell’art. 15-ter del D.P.R. 602/1973.
Nel concordato preventivo la situazione si ribalta, ma non nel senso che il mito immagina. Dalla pubblicazione della domanda di accesso si apre il concorso: i crediti anteriori si cristallizzano e devono essere soddisfatti secondo le regole del concorso, non attraverso pagamenti individuali. Le rate non si “congelano” per un favore fatto all’imprenditore: smettono di poter essere pagate perché pagarle violerebbe la par condicio.
Nella liquidazione giudiziale il discorso si chiude in radice: con l’apertura della procedura il debitore è spossessato, i crediti anteriori vanno fatti valere esclusivamente con la domanda di ammissione al passivo, e ogni pagamento diretto è privo di effetti nei confronti dei creditori.
Tre percorsi, tre regimi diversi. Chiamarli tutti “crisi d’impresa” e dedurne una regola unica è il primo passo falso.
La prova
La Corte di Cassazione, Sez. V, con la sentenza 7 maggio 2026, n. 13243, ha affrontato proprio la posizione di una società che aveva interrotto il pagamento di rate tributarie dopo il deposito di una domanda di concordato con riserva. La Corte ha ricostruito la vicenda distinguendo con nettezza il piano del divieto di azioni esecutive da quello dei pagamenti: la sospensione dei versamenti non discende da un effetto protettivo automatico, ma dal vincolo concorsuale che qualifica il pagamento del debito anteriore come atto di straordinaria amministrazione, consentito solo se autorizzato dal giudice. È il ragionamento opposto a quello del mito: non “posso non pagare”, ma “non posso pagare”.
Sul versante della composizione negoziata, la stessa Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 5/E del 16 luglio 2026, ha chiarito che le misure protettive tutelano le trattative senza impedire l’ordinaria attività di determinazione e riscossione del debito erariale nella fase che precede l’esecuzione forzata.
Cosa rischia chi ci crede
L’imprenditore che accede alla composizione negoziata e smette di pagare le rate convinto di essere protetto va incontro alla decadenza dal beneficio della rateazione: il residuo viene iscritto a ruolo e su di esso si applica una sanzione aggiuntiva. Il paradosso è amaro: proprio lo strumento scelto per risanare l’impresa peggiora la posizione debitoria, perché un debito che era dilazionato e sotto controllo diventa un carico affidato all’agente della riscossione, esigibile per intero e maggiorato.
Mito n. 2 — “Con le misure protettive l’Agenzia delle Entrate non può più fare nulla”
IL MITO: “Pubblicata l’istanza di misure protettive nel registro delle imprese, l’Agenzia delle Entrate e l’Agente della riscossione sono fermi: non possono iscrivere a ruolo, non possono notificare cartelle, non possono dichiarare la decadenza dalla rateazione.”
Perché ci credono in tanti
Anche qui il fondo di verità c’è, ed è consistente. Le misure protettive esistono davvero e funzionano davvero. Dal momento della pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’imprenditore né acquisire diritti di prelazione non concordati. Sono misure che operano automaticamente dalla pubblicazione, con un controllo giudiziale successivo: entro il giorno seguente l’imprenditore deve depositare ricorso al tribunale per chiederne la conferma. Chi ne ha beneficiato ha visto pignoramenti fermarsi davvero.
Il problema è la traduzione popolare di “il creditore non può agire”. Nel linguaggio comune “agire” significa “fare qualcosa”. Nel linguaggio della legge significa una cosa molto più circoscritta: promuovere azioni esecutive e cautelari. Tutto ciò che sta prima dell’esecuzione forzata resta fuori dallo scudo.
La realtà
Le misure protettive fermano l’aggressione del patrimonio, non l’attività di accertamento e di riscossione in senso proprio. L’Agenzia delle Entrate può continuare a svolgere controlli, a emettere avvisi, a iscrivere a ruolo, a formare e notificare cartelle di pagamento, a inviare intimazioni. Ciò che non può fare, finché lo scudo è attivo, è avviare o proseguire il pignoramento.
La circolare n. 5/E del 16 luglio 2026 è esplicita su questo passaggio: le misure protettive non impediscono all’Amministrazione finanziaria di svolgere l’attività di controllo, accertamento e riscossione nella fase antecedente all’esecuzione forzata. Lo stesso documento di prassi chiarisce che, dopo il Correttivo-ter, le misure protettive possono operare erga omnes oppure in modo selettivo, cioè essere limitate a determinati creditori o a categorie omogenee di creditori: dettaglio non da poco, perché un imprenditore può ritrovarsi protetto verso le banche e scoperto verso l’Erario, o viceversa, a seconda di come l’istanza è stata costruita.
C’è di più. La decadenza dalla rateazione, nella struttura dell’art. 15-ter del D.P.R. 602/1973, non è un’azione del creditore: è un effetto legale che si produce al verificarsi di un presupposto oggettivo, cioè il mancato pagamento della rata entro il termine di quella successiva. Non essendo un atto di aggressione né un’azione esecutiva, non rientra nel perimetro di ciò che le misure protettive possono bloccare.
La prova
Cass., Sez. V, 7 maggio 2026, n. 13243, si esprime con chiarezza sul punto anche a proposito della più forte delle protezioni, quella concorsuale: l’apertura di un concordato preventivo non impedisce all’Amministrazione finanziaria né di accertare i crediti tributari pregressi mediante iscrizione a ruolo ed emissione della cartella, né di irrogare sanzioni pecuniarie e accessori. Se questo vale nel concordato, dove la protezione è massima, a maggior ragione vale nella composizione negoziata, dove la protezione è più tenue perché non c’è concorso.
Sul funzionamento processuale delle misure protettive, la Cassazione, Sez. I, con la sentenza 5 gennaio 2026, n. 241, ha ribadito l’autonomia del procedimento di conferma delle misure ex art. 19 CCII rispetto al procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale, con piena reclamabilità del provvedimento secondo il modello cautelare dell’art. 669-terdecies c.p.c. La protezione, in altre parole, è un istituto processuale con regole proprie, non una nube di immunità generalizzata.
Cosa rischia chi ci crede
Chi confonde lo scudo esecutivo con un’immunità totale ignora le comunicazioni che arrivano durante la procedura, non impugna la cartella nei sessanta giorni, lascia consolidare pretese che avrebbe potuto contestare. Quando le trattative si concludono e le misure protettive cessano — e cessano sempre, per scadenza, per revoca o per approdo a una procedura concorsuale — l’imprenditore si trova davanti un debito divenuto definitivo e non più discutibile.
Mito n. 3 — “Se sono in concordato e smetto di pagare le rate, decado comunque e mi arrivano le sanzioni maggiorate”
IL MITO: “La legge fallimentare mi impedisce di pagare, però l’Agenzia delle Entrate non lo riconosce: dichiara comunque la decadenza dalla rateazione e mi applica la sanzione aumentata della metà. Sono in una trappola senza uscita.”
Perché ci credono in tanti
Questo mito è nato dalla prassi, non dalla fantasia. Per anni l’Amministrazione finanziaria ha effettivamente trattato l’omesso versamento delle rate durante il concordato come un ordinario inadempimento, applicando l’art. 15-ter del D.P.R. 602/1973 in modo automatico e recuperando la sanzione maggiorata. Molti imprenditori hanno ricevuto quelle cartelle e le hanno pagate, o le hanno viste confermate nei primi gradi di giudizio. La convinzione che si tratti di una trappola senza uscita è quindi il ricordo di un’esperienza reale.
Va aggiunto che l’art. 15-ter è costruito su presupposti oggettivi: la norma non parla di colpa, parla di mancato pagamento. Letta isolatamente, sembra dare ragione all’Ufficio.
La realtà
Vero, ma solo a metà — e la metà che manca è quella decisiva: quando l’omissione discende da un divieto di legge, non c’è inadempimento imputabile, e senza inadempimento imputabile non c’è spazio per la sanzione. Il ragionamento è lineare. Dal deposito della domanda di concordato il pagamento dei debiti anteriori, compresi quelli tributari già rateizzati, costituisce atto di straordinaria amministrazione, perché è idoneo a incidere sulla parità di trattamento tra i creditori. L’imprenditore non può quindi proseguire liberamente i versamenti: gli occorre l’autorizzazione del giudice. Se non paga, non sta scegliendo di non pagare: sta obbedendo alla procedura.
Il principio ha una portata pratica enorme, perché ribalta la logica dell’onere: non è l’imprenditore a dover dimostrare una causa di forza maggiore in senso soggettivo, è la struttura stessa della procedura concorsuale a escludere la rimproverabilità della condotta.
Attenzione però a non estendere il principio oltre il suo perimetro. Esso presuppone il concorso dei creditori, cioè l’esistenza di un vincolo giuridico che vieta il pagamento. Nella composizione negoziata, dove quel vincolo non c’è perché l’imprenditore resta in bonis, il ragionamento non si trasferisce automaticamente: chi non paga durante la composizione negoziata non ha, per ciò solo, un divieto da opporre all’Ufficio.
Su questo crinale — dove la stessa condotta è sanzionabile in un percorso e non sanzionabile in un altro — serve un professionista che padroneggi entrambe le materie: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario.
La prova
Cass., Sez. V, 7 maggio 2026, n. 13243, ha affermato che il pagamento di debiti anteriori, inclusi quelli tributari oggetto di rateazione, integra atto di straordinaria amministrazione consentito solo previa autorizzazione del giudice, con la conseguenza che l’omesso pagamento delle rate dovuto al rispetto di tale vincolo non può essere valutato come inadempimento colpevole né può legittimare l’applicazione o il recupero delle sanzioni connesse alla decadenza dal beneficio della rateazione. Nel caso deciso, l’Agenzia delle Entrate ha visto respingere il proprio ricorso.
La pronuncia è stata resa con riferimento alla disciplina della legge fallimentare applicabile ratione temporis, ma la sua struttura argomentativa si trasferisce senza attriti agli artt. 46 e 94 CCII, che subordinano allo stesso modo gli atti di straordinaria amministrazione all’autorizzazione dell’autorità giudiziaria nella fase successiva alla domanda e in quella successiva all’apertura.
Cosa rischia chi ci crede
Rischia di pagare una somma che non deve. Chi è convinto che la trappola sia inevitabile riceve la cartella con la sanzione maggiorata e la salda, oppure lascia scadere i sessanta giorni per il ricorso senza contestare nulla. Sulla base della pronuncia del 2026 quella pretesa sanzionatoria è invece attaccabile, ma va attaccata nei termini e con il corredo documentale giusto: la data di pubblicazione della domanda, la sequenza delle scadenze, la prova che la rata non pagata era anteriore al concorso.
Mito n. 4 — “Se salto le rate, l’adesione salta con loro e torna in gioco l’accertamento originario”
IL MITO: “Il mancato pagamento delle rate fa venire meno l’accertamento con adesione: l’accordo si scioglie, l’avviso originario torna a vivere e io posso di nuovo contestarlo nel merito.”
Perché ci credono in tanti
Questa credenza ha una spiegazione precisa e quasi affettuosa: è una regola vecchia, ormai cambiata, che continua a circolare. Prima della riforma operata dal D.Lgs. 159/2015 il perfezionamento della definizione era effettivamente legato in modo più stretto al pagamento, e la disciplina degli inadempimenti era frammentata. Molti professionisti hanno imparato la materia in quel contesto, e la memoria normativa è dura a morire.
Si aggiunge un ragionamento intuitivo: l’adesione è un accordo, e negli accordi chi non adempie perde il beneficio dell’accordo. Nel diritto civile funziona spesso così. Nel diritto tributario, su questo istituto, non funziona così.
La realtà
La definizione dell’accertamento con adesione si perfeziona con il versamento della prima rata, e da quel momento è definitiva: il mancato pagamento delle rate successive non la fa venire meno, la trasforma soltanto in un debito da riscuotere. L’art. 8 del D.Lgs. 218/1997 consente il pagamento in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, elevabili a sedici quando le somme dovute superano i cinquantamila euro, con versamento della prima rata entro venti giorni dalla redazione dell’atto. L’art. 9 collega il perfezionamento proprio a quel primo versamento.
Da lì in avanti la partita si sposta interamente sul terreno della riscossione, governato dall’art. 15-ter del D.P.R. 602/1973. Se salta una rata diversa dalla prima e il contribuente non la recupera entro il termine di pagamento della rata successiva, decade dal beneficio della rateazione: l’Ufficio iscrive a ruolo i residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, e vi aggiunge la sanzione da omesso versamento aumentata della metà, applicata sul residuo di imposta. Dopo il D.Lgs. 87/2024 quella sanzione base è pari al 25% per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 (era il 30% per quelle precedenti): aumentata della metà si attesta quindi al 37,5%, contro il 45% del regime anteriore.
Il punto che nessuno racconta è il seguente: l’atto di adesione resta valido e non è più discutibile nel merito. Non si riapre nulla. L’imprenditore che smette di pagare sperando di “far cadere” l’accordo ottiene l’esatto contrario di ciò che cerca: conserva l’accertamento definito, perde la dilazione e aggiunge una sanzione.
Diverso, e solo diverso, è il caso della prima rata: se non viene versata entro venti giorni (né entro i sette giorni di tolleranza del lieve inadempimento), la definizione non si perfeziona affatto e l’Ufficio riprende il proprio percorso ordinario sull’atto impositivo.
La prova
Sulla struttura della decadenza e sulla sua rigidità la Cassazione è tornata di recente con l’ordinanza della Sez. V 23 febbraio 2026, n. 4093, che qualifica la disciplina del lieve inadempimento dell’art. 15-ter come norma eccezionale e di stretta interpretazione, non suscettibile di applicazione analogica: nel caso esaminato un ritardo di nove giorni sulla prima rata, cioè due giorni oltre la soglia di tolleranza, è stato ritenuto sufficiente a determinare la decadenza, e il giudice di merito è stato censurato per aver ampliato di propria iniziativa un termine fissato dal legislatore.
Nella stessa direzione la Sez. V, con l’ordinanza 6 ottobre 2025, n. 26810, ha equiparato il pagamento tardivo della prima rata alla sua totale omissione ai fini della decadenza, con iscrizione a ruolo dell’importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni dedotto quanto versato. È un orientamento consolidato da tempo, se si pensa che già Cass. n. 26776/2017 e poi l’ordinanza n. 6263/2021 avevano affermato l’equiparazione tra ritardo e omissione quando il versamento avvenga oltre la scadenza della rata successiva.
Cosa rischia chi ci crede
Rischia il peggiore dei due mondi. Interrompe i pagamenti pensando di riaprire il contenzioso, scopre che il contenzioso è chiuso per sempre, e nel frattempo il debito è cresciuto della sanzione aggiuntiva ed è passato all’agente della riscossione, con tutto ciò che ne consegue in termini di ipoteche, fermi e pignoramenti una volta cessata l’eventuale protezione. Se poi, nel frattempo, l’impresa entra in una procedura, quel debito entrerà nel passivo per un importo maggiorato, peggiorando le percentuali di soddisfazione offerte a tutti gli altri creditori e rendendo più difficile l’approvazione del piano.
Mito n. 5 — “Il Fisco lo posso pagare comunque: è un creditore privilegiato, è lo Stato”
IL MITO: “Anche dentro la procedura posso continuare a versare le rate all’Agenzia delle Entrate: il credito tributario è privilegiato, prima o poi va pagato per intero, quindi pagarlo adesso non danneggia nessuno.”
Perché ci credono in tanti
L’origine del mito è un’intuizione economica che, presa da sola, non è irragionevole. Molti crediti tributari sono effettivamente assistiti da privilegio, e in un piano concordatario i creditori privilegiati vanno soddisfatti prima dei chirografari. Da qui il ragionamento: se comunque dovrò pagarlo per primo, anticipare qualche rata non altera l’esito finale.
Si aggiunge una componente psicologica potente: pagare il Fisco appare come la condotta “giusta”. Nessun imprenditore si sente in colpa se salda una rata all’Erario; molti si sentono in colpa se non lo fanno. La sensazione di correttezza copre la valutazione giuridica.
C’è infine un equivoco tecnico su cui vale la pena essere precisi: nella composizione negoziata quel ragionamento è, entro certi limiti, corretto, perché non c’è concorso e i pagamenti non sono vietati. Il mito nasce dal trasferimento indebito di questa correttezza dentro procedure che funzionano in modo opposto.
La realtà
Dentro il concordato preventivo e dentro la liquidazione giudiziale il pagamento di un credito anteriore non è una scelta discutibile: è un atto che l’ordinamento colpisce. La ragione è che il privilegio determina l’ordine di soddisfazione all’interno del concorso, non il diritto a essere soddisfatti fuori dal concorso. Anticipare un pagamento significa sottrarre risorse alla massa e alterare la graduazione, e questo vale anche quando il creditore è pubblico.
Nel concordato preventivo il pagamento del debito anteriore è atto di straordinaria amministrazione: richiede l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, che potrà concederla soltanto in presenza dei presupposti previsti dal Codice, tipicamente quando il pagamento è funzionale alla continuità aziendale ed è supportato dalla valutazione degli organi della procedura. Senza autorizzazione, l’atto è esposto all’inefficacia rispetto ai creditori e può riverberarsi sull’ammissibilità stessa della proposta, fino alla revoca dell’ammissione.
Nella liquidazione giudiziale la questione è ancora più netta: con l’apertura si producono lo spossessamento e il divieto di azioni esecutive e cautelari individuali, e ogni credito anteriore va fatto valere esclusivamente attraverso la domanda di ammissione al passivo. Un pagamento diretto compiuto dal debitore dopo l’apertura non è opponibile ai creditori e legittima il curatore ad attivarsi per il recupero delle somme.
Va detto con onestà che esiste uno spazio legittimo, ed è quello dell’autorizzazione. Un piano in continuità può prevedere, con il vaglio del tribunale, il pagamento di determinati crediti anteriori quando ciò sia indispensabile alla prosecuzione dell’attività. Ma è uno spazio che si attraversa con un provvedimento, non con un bonifico.
La prova
La già citata Cass., Sez. V, 7 maggio 2026, n. 13243, qualifica espressamente come atto di straordinaria amministrazione il pagamento dei debiti anteriori, “ivi inclusi quelli tributari oggetto di rateazione”, subordinandolo all’autorizzazione del giudice: è la stessa premessa che, sul versante opposto, consente di escludere la sanzione da decadenza. Le due conclusioni sono facce della medesima medaglia — se il pagamento fosse libero, l’omissione sarebbe colpevole; poiché il pagamento è vietato, l’omissione non lo è.
Sul piano sistematico, la centralità del vaglio giudiziale nei rapporti con l’Erario emerge anche dall’art. 23, comma 2-bis, CCII, che per la composizione negoziata subordina l’efficacia dell’accordo transattivo con l’Agenzia delle Entrate all’autorizzazione del tribunale con decreto: il legislatore, anche fuori dal concorso, non lascia i rapporti con il creditore pubblico alla libera dinamica bilaterale quando incidono sul risanamento.
Cosa rischia chi ci crede
Rischia tre conseguenze cumulabili. La prima è patrimoniale: le somme versate escono dalla cassa dell’impresa e sono potenzialmente recuperabili dalla procedura. La seconda riguarda la procedura stessa: pagamenti non autorizzati di crediti anteriori possono essere valutati come atti di frode o comunque come violazione delle regole del concorso, con esiti che vanno dalla revoca dell’ammissione alla mancata omologazione. La terza è personale: l’organo amministrativo che dispone quei pagamenti espone se stesso a contestazioni di responsabilità.
Mito n. 6 — “Con la composizione negoziata ottengo automaticamente centoventi rate e sanzioni azzerate”
IL MITO: “Basta accedere alla composizione negoziata per ottenere dall’Agenzia delle Entrate la dilazione fino a centoventi rate, con interessi ridotti e sanzioni cancellate. È il vero motivo per cui conviene entrarci.”
Perché ci credono in tanti
Il mito è alimentato da titoli e sintesi divulgative che raccontano solo la parte più attraente di una norma reale. L’art. 25-bis CCII esiste davvero e contiene misure premiali di sostanza: la riduzione degli interessi sui debiti tributari alla misura legale per il periodo dell’incarico dell’esperto; la riduzione delle sanzioni tributarie per le quali è prevista l’applicazione in misura ridotta in caso di pagamento nei termini; l’abbattimento alla metà di sanzioni e interessi sui debiti tributari oggetto della composizione negoziata, quando si approdi a un successivo strumento di regolazione della crisi o a una procedura concorsuale; e, appunto, una rateazione speciale che può spingersi fino a centoventi rate mensili.
Chi legge quell’elenco senza le condizioni che lo accompagnano ne ricava l’idea di un pacchetto automatico. È comprensibile: le condizioni stanno nei commi, i benefici stanno nei titoli.
La realtà
La rateazione speciale della composizione negoziata non è un diritto che si attiva con l’accesso: è un beneficio condizionato all’esito delle trattative, limitato per oggetto e presidiato da una decadenza molto più severa di quella ordinaria. Vediamo le condizioni, una per una, perché sono esattamente quelle che il passaparola cancella.
Primo: riguarda i debiti tributari non ancora iscritti a ruolo — imposte sui redditi, ritenute alla fonte, IVA e IRAP. Un debito già affidato all’agente della riscossione segue la disciplina ordinaria dell’art. 19 del D.P.R. 602/1973.
Secondo: presuppone che la composizione negoziata sia approdata a una soluzione, e non a una qualsiasi. Il beneficio è agganciato agli esiti “fisiologici” del percorso: il contratto idoneo ad assicurare la continuità aziendale per almeno due anni e l’accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto. Se le trattative si chiudono con una convenzione di moratoria, il beneficio non spetta.
Terzo: il numero di rate non è una scelta dell’imprenditore. La dilazione arriva fino a settantadue rate in presenza di una situazione di temporanea difficoltà attestata nel percorso negoziale; l’estensione fino a centoventi rate è una facoltà discrezionale dell’Agenzia, esercitabile in presenza di una grave e comprovata difficoltà e da motivare adeguatamente. Il verbo che la norma usa è “può”.
Quarto, ed è il punto più insidioso: la decadenza scatta per il mancato pagamento anche di una sola rata alla scadenza, un rigore molto superiore a quello della dilazione ordinaria dei ruoli, dove la decadenza matura al mancato pagamento di otto rate anche non consecutive. Un’ulteriore ipotesi di decadenza è collegata al successivo accesso a uno strumento di regolazione della crisi.
Discorso in parte diverso per l’accordo transattivo introdotto dal Correttivo-ter all’art. 23, comma 2-bis, CCII, che consente all’imprenditore di proporre all’Agenzia delle Entrate, all’Agenzia delle dogane e dei monopoli e all’Agenzia delle Entrate-Riscossione il pagamento parziale o dilazionato dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali. Anche qui, però, nulla di automatico: servono una relazione di un professionista indipendente sulla convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale, un’attestazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali, e l’autorizzazione del tribunale perché l’accordo produca i suoi effetti. La circolare n. 5/E del 16 luglio 2026 ha chiarito due aspetti pratici rilevanti: falcidia e dilazione possono convivere nella stessa proposta, e l’IVA non è automaticamente esclusa dall’accordo, restando fuori i tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea e i tributi locali, oltre ai compensi dell’agente della riscossione, che non hanno natura tributaria.
La prova
Il testo dell’art. 25-bis CCII è la prova principale, ed è un caso in cui la lettura diretta della norma vale più di qualunque commento: le condizioni stanno scritte lì, nei commi che il passaparola salta. Sul piano della prassi, la circolare n. 5/E del 16 luglio 2026 dell’Agenzia delle Entrate ha ricostruito in modo organico l’intero impianto, dedicando sezioni specifiche alle misure protettive (artt. 18 e 19), alla conclusione delle trattative (art. 23) e alle misure premiali (art. 25-bis), e ribadendo che l’accesso al percorso presuppone la ragionevole perseguibilità del risanamento.
Sul rapporto tra composizione negoziata e apertura del concorso, la Cassazione, Sez. I, con l’ordinanza 19 giugno 2026, n. 20846, ha affrontato i rapporti tra il percorso negoziale e il procedimento di liquidazione giudiziale, riconoscendo al tribunale il potere di vagliare la risanabilità dell’azienda e chiarendo che le misure protettive cessano con l’apertura del concorso. Nella stessa direzione, la Corte d’Appello di Torino, con la sentenza 22 aprile 2025, n. 356, ha stabilito che la revoca delle misure protettive per assenza di prospettive di risanamento rimuove il divieto di aprire la liquidazione giudiziale; e la Corte d’Appello di Trieste, con la sentenza 29 maggio 2024, n. 4, aveva chiarito il divieto, di segno opposto, di aprire la liquidazione giudiziale prima della revoca formale delle misure protettive.
Cosa rischia chi ci crede
Rischia di costruire il piano finanziario dell’impresa su una rateazione che non arriverà. È l’errore più costoso in assoluto, perché non produce una sanzione: produce un piano irrealizzabile. L’imprenditore ipotizza centoventi rate, dimensiona i flussi su quella base, assume impegni con fornitori e banche, e poi si trova con settantadue rate o con nessuna dilazione affatto, perché le trattative non si sono chiuse con uno degli esiti richiesti. A quel punto il debito residuo dell’adesione, ormai decaduto, entra nel passivo per intero e maggiorato, e la percentuale offerta agli altri creditori crolla.
Mito n. 7 — “Tanto alla fine il giudice omologa lo stesso anche se il Fisco dice no”
IL MITO: “Il cram down fiscale risolve tutto: se l’Agenzia delle Entrate vota contro o non risponde, il tribunale omologa comunque. Non serve costruire una proposta convincente, basta arrivare davanti al giudice.”
Perché ci credono in tanti
Anche qui il fondo di verità è solido. L’omologazione forzosa dei crediti tributari e contributivi esiste davvero, è disciplinata negli artt. 63 e 88 CCII per gli accordi di ristrutturazione e per il concordato preventivo, ed è stata applicata numerose volte. Negli ultimi anni la giurisprudenza ha ampliato gli spazi dell’istituto, e ogni pronuncia favorevole è stata raccontata come una vittoria dell’impresa sul Fisco. La sintesi che ne è derivata — “tanto il giudice omologa” — è la naturale semplificazione di un fenomeno reale.
La realtà
L’omologazione forzosa non è un salvacondotto: è l’esito di un giudizio di convenienza rigoroso, che il debitore deve dimostrare con numeri verificabili, e che la Cassazione ha delimitato con precisione crescente. Il perno è il confronto con l’alternativa liquidatoria: il creditore pubblico non può essere costretto ad accettare una proposta che gli dia meno di quanto ricaverebbe dalla liquidazione giudiziale. Fuori da questo raffronto, non c’è cram down.
Il quadro giurisprudenziale formatosi tra la fine del 2025 e la metà del 2026 ha chiarito, con una frequenza inconsueta, sia ciò che il debitore può pretendere sia ciò che non può.
Da un lato, la Cassazione ha alleggerito il carico del debitore su un punto delicato: la meritevolezza non è un presupposto dell’omologazione. Con l’ordinanza 22 aprile 2026, n. 10723, la Sez. I ha stabilito che, ai fini dell’omologazione forzata del concordato preventivo in continuità, non rileva la meritevolezza del debitore né la violazione, anche sistematica e deliberata, degli obblighi fiscali: ciò che conta è la convenienza economica della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, salvo che le condotte pregresse incidano sulla completezza e trasparenza delle informazioni rese ai creditori. È una pronuncia importante proprio per chi arriva da anni di rate saltate.
Dall’altro lato, la stessa Sezione ha chiuso con decisione la porta agli usi strumentali. Con l’ordinanza 26 febbraio 2026, n. 4365, ha affermato che, negli accordi di ristrutturazione, la richiesta di applicazione del cram down in assenza di un numero congruo di creditori aderenti costituisce un uso distorto dell’istituto, che presuppone un contesto autenticamente concorsuale. Nella stessa linea la sentenza 16 marzo 2026, n. 5918, che, per il regime anteriore al D.Lgs. 136/2024, ha richiesto che sia comunque intervenuto un accordo — pur percentualmente insufficiente — con creditori diversi da quelli pubblici destinatari della proposta transattiva. E già la sentenza 17 dicembre 2024, n. 32954, aveva chiarito che l’accordo di ristrutturazione con transazione fiscale rivolto esclusivamente al creditore erariale non sfugge al sindacato di merito del giudice concorsuale.
Un’ulteriore precisazione, utile alle realtà minori, viene dall’ordinanza della Sez. I 16 maggio 2026, n. 14555: nel concordato minore il meccanismo di omologazione forzosa dei debiti tributari non richiede i passaggi formali previsti per il concordato preventivo, e il giudice deve valutare fattibilità e convenienza secondo i principi di semplificazione propri di quella procedura.
Cosa rischia chi ci crede
Rischia di presentare una proposta debole e di perdere tempo prezioso. Il debitore che confida nell’automatismo trascura la costruzione della relazione di convenienza, non documenta il valore di liquidazione, non cerca il consenso degli altri creditori. Quando il tribunale rigetta l’omologazione, l’impresa ha consumato mesi, risorse e credibilità, e nel frattempo il debito dell’adesione decaduto è cresciuto di interessi. La transazione fiscale è uno strumento potentissimo, ma è uno strumento di prova: si vince con i numeri, non con l’attesa.
Il mito alla prova dei numeri
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili, non casi reali. Servono a mostrare cosa succede davvero a chi agisce sulla base delle convinzioni appena esaminate.
Ipotesi di partenza comune. Accertamento definito con adesione per somme complessivamente dovute pari a 96.400 €, di cui 62.400 € a titolo di imposta e la parte restante tra sanzioni ridotte e interessi. Superata la soglia dei cinquantamila euro, il piano è articolato in sedici rate trimestrali da 6.025 € ciascuna. La prima rata è versata il 12 febbraio 2026: la definizione si perfeziona. Le scadenze successive cadono il 12 maggio, il 12 agosto e il 12 novembre 2026.
Simulazione A — l’imprenditore che crede al blocco automatico. Il 9 aprile 2026 viene pubblicata nel registro delle imprese l’istanza di nomina dell’esperto con richiesta di misure protettive. Convinto che le rate siano sospese, l’imprenditore non versa la rata del 12 maggio, e non la recupera entro il 12 agosto, cioè entro il termine di pagamento della rata successiva. Si produce la decadenza dal beneficio della rateazione: viene iscritto a ruolo il residuo di 90.375 € (96.400 − 6.025), sul quale si aggiunge la sanzione da omesso versamento aumentata della metà. La quota di imposta di ciascuna rata è pari a 3.900 € (62.400 / 16), quindi il residuo di imposta è di 58.500 €: applicando il 25% aumentato della metà, cioè il 37,5%, la sanzione ammonta a 21.937,50 €. Carico complessivo affidato alla riscossione: 112.312,50 €, oltre interessi. Il percorso avviato per risanare l’impresa ha aggiunto quasi ventiduemila euro al passivo.
Simulazione B — la stessa impresa, venticinque giorni prima. Stessa situazione, ma il 4 maggio 2026 la società pubblica una domanda di accesso al concordato preventivo con riserva. La rata del 12 maggio è ormai credito anteriore: pagarla richiederebbe l’autorizzazione del giudice, e in assenza di autorizzazione non può essere pagata. Il residuo di 90.375 € diventa credito concorsuale e viene trattato nel piano, eventualmente con proposta ai sensi dell’art. 88 CCII. Alla luce del principio affermato da Cass. n. 13243/2026, l’omesso versamento non è inadempimento colpevole: la sanzione da decadenza di 21.937,50 € è contestabile. L’Agenzia potrà comunque iscrivere a ruolo e notificare la cartella per cristallizzare il credito, e quella cartella andrà esaminata e, ove necessario, impugnata nei sessanta giorni. Differenza tra le due simulazioni: quasi ventiduemila euro, prodotti da una scelta procedurale distante venticinque giorni.
Simulazione C — l’imprenditore che paga “per non perdere l’adesione”. Impresa già in concordato, con domanda pubblicata il 4 maggio 2026. L’amministratore, temendo la decadenza, versa comunque le rate del 12 maggio, del 12 agosto e del 12 novembre, per complessivi 18.075 €. Sono pagamenti di crediti anteriori non autorizzati: atti di straordinaria amministrazione esposti all’inefficacia rispetto ai creditori, valutabili in sede di ammissibilità e potenzialmente idonei a fondare la revoca dell’ammissione, con esposizione personale dell’organo amministrativo. Nel febbraio 2027, esaurita la liquidità, la rata successiva salta comunque: la decadenza si produce sul residuo, e i 18.075 € sono usciti dalla cassa senza evitare l’esito e senza migliorare la posizione di alcun creditore. È il caso in cui il mito costa due volte.
Il fondo di verità
Vale la pena ricomporre i frammenti autentici da cui questi miti sono nati, perché sono tutti veri: è il quadro in cui sono stati inseriti a essere sbagliato.
È vero che la crisi d’impresa protegge. Le misure protettive impediscono ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari e di acquisire diritti di prelazione non concordati; nel concordato e nella liquidazione giudiziale la protezione è ancora più intensa. Il frammento perduto è che questa protezione riguarda l’aggressione del patrimonio, non le obbligazioni di pagamento e non l’attività di accertamento e di formazione del titolo.
È vero che in procedura si smette di pagare le rate anteriori. Ma nel concordato e nella liquidazione giudiziale questo accade perché il pagamento è vietato, non perché sia concesso di non pagare. La differenza sembra teorica e invece decide tutto: proprio dal divieto discende la non imputabilità dell’omissione, e quindi l’inapplicabilità della sanzione.
È vero che le sanzioni da decadenza possono cadere. Ma cadono all’interno del concorso, per effetto del vincolo concorsuale, e non per una generica situazione di difficoltà. Nella composizione negoziata, dove l’imprenditore resta in bonis, il ragionamento non si trasferisce automaticamente.
È vero che esistono centoventi rate. Esistono nell’art. 25-bis CCII per i debiti non iscritti a ruolo, condizionate all’esito del percorso e alla gravità documentata della difficoltà, e nella disciplina ordinaria dell’art. 19 del D.P.R. 602/1973 per i carichi affidati alla riscossione, che dopo l’intervento del D.Lgs. 110/2024 prevede piani via via più ampi per le richieste presentate negli anni successivi. Il frammento perduto è che nella composizione negoziata la decadenza matura al mancato pagamento anche di una sola rata.
È vero che il giudice può omologare contro il Fisco. Ma lo fa se e solo se il raffronto con la liquidazione giudiziale dimostra la convenienza della proposta, e la Cassazione ha censurato gli usi distorti dell’istituto.
È vero che l’adesione conserva un valore anche dopo la decadenza. Il perfezionamento avvenuto con la prima rata mette al riparo dalla riapertura dell’accertamento originario: la maggiore imposta rideterminata in adesione e le sanzioni ridotte restano quelle. Ciò che si perde è la dilazione, non la definizione.
Rimesso insieme, il quadro corretto è questo: il transito nella crisi d’impresa non blocca le rate dell’accertamento con adesione, ma cambia il regime giuridico del debito residuo — e in due casi su tre lo fa vietando il pagamento, non sospendendolo.
Mito e realtà in tabella
Uno sguardo d’insieme aiuta a fissare le distinzioni. Nella colonna di sinistra la convinzione come circola davvero; a destra ciò che dispongono le norme e ciò che ha affermato la giurisprudenza più recente. La tabella non sostituisce l’analisi del singolo caso: due imprese con lo stesso debito possono trovarsi in posizioni opposte a seconda dello strumento scelto e della data di pubblicazione dell’istanza o della domanda.
| Il mito | Come stanno le cose |
|---|---|
| “Entro nella crisi d’impresa e le rate si congelano automaticamente” | Nessuna norma sospende automaticamente i piani rateali. Nella composizione negoziata l’imprenditore resta in bonis (art. 21 CCII) e le rate restano dovute; nel concordato e nella liquidazione giudiziale il pagamento è vietato, non sospeso |
| “Le misure protettive fermano l’Agenzia delle Entrate” | Fermano azioni esecutive e cautelari. Controllo, accertamento, iscrizione a ruolo e notifica della cartella restano possibili (circ. AdE 5/E del 16 luglio 2026; Cass. 13243/2026) |
| “Se non pago in concordato scatta comunque la sanzione da decadenza” | L’omissione imposta dal vincolo concorsuale non è inadempimento colpevole e non legittima la sanzione da decadenza (Cass. 13243/2026) |
| “Se salto le rate l’adesione salta e riapro l’accertamento” | La definizione si perfeziona con la prima rata (art. 9 D.Lgs. 218/1997) e resta definitiva. Si perde solo la dilazione: il residuo va a ruolo con la sanzione maggiorata (art. 15-ter D.P.R. 602/1973) |
| “Il Fisco lo posso pagare comunque, è privilegiato” | Il pagamento di crediti anteriori in procedura è atto di straordinaria amministrazione soggetto ad autorizzazione; se non autorizzato è inefficace verso i creditori ed espone l’organo amministrativo |
| “La composizione negoziata dà automaticamente 120 rate” | Il beneficio dell’art. 25-bis CCII riguarda i debiti non iscritti a ruolo, presuppone gli esiti dell’art. 23, comma 1, lett. a) e c), arriva a 72 rate e sale a 120 solo in via discrezionale per grave difficoltà; decadenza per una sola rata non pagata |
| “Tanto il giudice omologa lo stesso contro il Fisco” | Il cram down richiede la dimostrata convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale (Cass. 10723/2026) e non copre gli usi distorti dell’istituto (Cass. 4365/2026; Cass. 5918/2026; Cass. 32954/2024) |
Le domande di verifica
Dipende. “Quindi è vero che se entro in composizione negoziata posso smettere di pagare le rate dell’adesione?” No, non in via automatica: nella composizione negoziata non c’è concorso, l’imprenditore conserva la gestione dell’impresa e le rate restano dovute alle scadenze originarie, con la decadenza dell’art. 15-ter che opera normalmente. Il quadro cambia se la composizione negoziata sfocia in un accordo transattivo ex art. 23, comma 2-bis, CCII autorizzato dal tribunale, o se si accede a uno strumento di regolazione della crisi che apre il concorso.
Sì. “È vero che l’Agenzia può notificarmi una cartella mentre sono in concordato?” Sì. L’apertura della procedura non impedisce all’Amministrazione finanziaria di accertare i crediti tributari anteriori, iscriverli a ruolo e notificare la cartella: sono attività di formazione del titolo, non azioni esecutive. Quella cartella va comunque letta e valutata, perché il termine per il ricorso decorre normalmente e la sospensione feriale dei termini processuali opera soltanto dal 1° al 31 agosto.
No. “È vero che se salto le rate posso tornare a contestare l’accertamento nel merito?” No. La definizione si è perfezionata con il versamento della prima rata e non è più discutibile: il mancato pagamento delle rate successive apre la fase della riscossione, non riapre quella dell’accertamento. Ciò che resta contestabile è l’atto della riscossione — la cartella, l’intimazione, la legittimità della dichiarata decadenza — non il contenuto dell’adesione.
Dipende. “È vero che le sanzioni da decadenza sono sempre annullabili se sono in crisi?” No, non sempre: sono contestabili quando l’omissione discende dal vincolo concorsuale, cioè da un divieto giuridico di pagare, secondo il principio affermato da Cass. n. 13243/2026. La semplice difficoltà economica, in assenza di una procedura che vieti il pagamento, non produce lo stesso effetto, e la giurisprudenza tributaria è rigorosa sui margini di tolleranza: l’ordinanza n. 4093/2026 ha ribadito che il termine di sette giorni per il lieve inadempimento è tassativo.
Sì, ma a condizioni. “È vero che posso stralciare l’IVA con la transazione fiscale nella composizione negoziata?” L’IVA non è automaticamente esclusa dall’accordo transattivo dell’art. 23, comma 2-bis, CCII, come ha chiarito la circolare n. 5/E del 16 luglio 2026, che ha anche precisato la possibilità di combinare falcidia e dilazione nella stessa proposta. Restano esclusi i tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, i tributi degli enti locali e i compensi dell’agente della riscossione, che non hanno natura tributaria. Servono comunque la relazione di convenienza di un professionista indipendente, l’attestazione sui dati aziendali e l’autorizzazione del tribunale.
Le sentenze che smontano i miti
Di seguito i riferimenti giurisprudenziali e di prassi su cui si regge tutto quanto precede, ciascuno agganciato al mito che demolisce o ridimensiona. I principi sono riformulati per sintesi.
1. Cass., Sez. V, 7 maggio 2026, n. 13243 (Pres. Federici, Est. Leuzzi) — Smonta i miti n. 1, 2, 3 e 5. Il divieto di azioni esecutive e cautelari non impedisce all’Amministrazione di iscrivere a ruolo e notificare la cartella per crediti tributari anteriori; il pagamento di debiti anteriori, compresi quelli tributari già rateizzati, è atto di straordinaria amministrazione consentito solo previa autorizzazione del giudice; ne consegue che l’omesso pagamento delle rate imposto dal rispetto del vincolo concorsuale non è inadempimento colpevole e non legittima l’applicazione o il recupero delle sanzioni da decadenza. È la pronuncia cardine dell’intero tema.
2. Cass., Sez. V, ord. 23 febbraio 2026, n. 4093 — Smonta i miti n. 1 e 4. La disciplina del lieve inadempimento dell’art. 15-ter del D.P.R. 602/1973 è norma eccezionale e di stretta interpretazione: il termine di sette giorni è tassativo e il giudice di merito non può ampliarlo, neppure a fronte di un superamento minimo. Fuori dal concorso, la tolleranza è quella scritta nella norma e nulla di più.
3. Cass., Sez. V, ord. 6 ottobre 2025, n. 26810 — Smonta il mito n. 4. Ai fini della decadenza dal beneficio della rateazione, il pagamento tardivo della prima rata oltre il termine di legge è equiparato alla totale omissione, con iscrizione a ruolo di imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto già versato.
4. Cass., Sez. I, ord. 22 aprile 2026, n. 10723 (Pres. Ferro, Rel. D’Orazio) — Ridimensiona il mito n. 7 e ne recupera il nucleo utile. Nell’omologazione forzata del concordato in continuità il presupposto è la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale; la meritevolezza del debitore non è requisito e neppure la violazione sistematica e deliberata degli obblighi fiscali osta all’omologazione, salvo che incida sulla completezza e trasparenza dell’informazione ai creditori.
5. Cass., Sez. I, ord. 26 febbraio 2026, n. 4365 (Pres. Ferro, Rel. D’Orazio) — Smonta il mito n. 7. Negli accordi di ristrutturazione, invocare il cram down in assenza di un numero congruo di creditori aderenti costituisce uso distorto dell’istituto: l’omologazione forzosa presuppone un contesto autenticamente concorsuale e non è una scorciatoia bilaterale verso l’Erario.
6. Cass., Sez. I, 16 marzo 2026, n. 5918 (Pres. Ferro, Rel. Amatore) — Smonta il mito n. 7. Per il regime anteriore al D.Lgs. 136/2024, l’omologazione forzosa dell’accordo di ristrutturazione con transazione fiscale richiede che sia comunque intervenuta un’adesione, pur percentualmente insufficiente, di creditori diversi da quelli pubblici destinatari della proposta.
7. Cass., Sez. I, 17 dicembre 2024, n. 32954 — Smonta il mito n. 7. L’accordo di ristrutturazione con transazione fiscale rivolto esclusivamente al creditore erariale resta soggetto al sindacato di merito del giudice concorsuale: il vaglio giudiziale non è una formalità.
8. Cass., Sez. I, ord. 16 maggio 2026, n. 14555 — Precisa il mito n. 7 per le realtà minori. Nel concordato minore l’omologazione forzosa dei debiti tributari non richiede i passaggi formali previsti per il concordato preventivo; il giudice deve valutare fattibilità e convenienza secondo i principi di semplificazione propri della procedura.
9. Cass., Sez. I, ord. 19 giugno 2026, n. 20846 — Smonta il mito n. 2. Nei rapporti tra composizione negoziata e procedimento di liquidazione giudiziale il tribunale conserva il potere di vagliare la risanabilità dell’azienda, e le misure protettive cessano con l’apertura del concorso: la protezione è temporanea e condizionata.
10. Cass., Sez. I, 5 gennaio 2026, n. 241 — Smonta il mito n. 2. Il procedimento per la conferma delle misure protettive ex art. 19 CCII è autonomo rispetto a quello per l’apertura della liquidazione giudiziale ed è pienamente reclamabile secondo il modello dell’art. 669-terdecies c.p.c.
11. Cass., Sez. V, ord. n. 24766/2025 — Utile a chi è già decaduto. In caso di decadenza dal piano rateale, il termine biennale per la notifica della cartella decorre dalla scadenza della rata non versata: un errore sui termini da parte dell’Ufficio è un’eccezione concreta a disposizione del contribuente.
12. Cass., Sez. V, ord. n. 6263/2021 e Cass., Sez. V, n. 26776/2017 — Confermano il mito n. 4 nella sua parte vera. Ritardo e omissione ricevono lo stesso trattamento quando il versamento interviene oltre la scadenza della rata successiva: la decadenza opera per effetto oggettivo, senza necessità di un provvedimento costitutivo.
13. Cass., Sez. III pen., 3 novembre 2025, n. 35840 (Pres. Andreazza, Rel. Gentili) — Estende il quadro. L’adempimento della pretesa tributaria nell’ambito del concordato con transazione fiscale produce effetti liberatori sul piano dell’ablazione, nel rispetto del principio di proporzionalità: la gestione concorsuale del debito fiscale ha ricadute anche oltre il perimetro tributario.
14. Giurisprudenza di merito recente. Corte d’Appello di Torino, 22 aprile 2025, n. 356 (la revoca delle misure protettive rimuove il divieto di aprire la liquidazione giudiziale); Corte d’Appello di Trieste, 29 maggio 2024, n. 4 (divieto di aprire la liquidazione giudiziale prima della revoca formale delle misure protettive, ex art. 18, comma 4, CCII); Tribunale di Napoli, 1° dicembre 2025, n. 1344 (rapporti tra misure protettive e creditori bancari); Tribunale di Torino, 17 luglio 2025 (condizioni per la ristrutturazione trasversale contro il voto dei creditori pubblici); Corte d’Appello di Ancona, 14 gennaio 2026 (dies a quo del termine di novanta giorni per il riscontro dell’Amministrazione finanziaria alla proposta di transazione).
15. Prassi: circolare Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 luglio 2026 — Smonta i miti n. 2 e 6. Ricostruzione organica del Codice della crisi ai fini fiscali: le misure protettive non impediscono controllo, accertamento e riscossione nella fase antecedente all’esecuzione forzata; possono operare erga omnes o in via selettiva; l’accordo transattivo dell’art. 23, comma 2-bis, CCII può combinare falcidia e dilazione, non esclude automaticamente l’IVA e richiede due attestazioni affidate a professionisti diversi oltre all’autorizzazione del tribunale.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Il nostro lavoro, su questo tema, comincia sempre allo stesso modo: separare ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato. Poi si passa agli atti.
1. Ricostruiamo la cronologia esatta del piano rateale. Recuperiamo l’atto di adesione, i quietanzati, le date di scadenza effettive e verifichiamo se e quando la decadenza si è prodotta: molte contestazioni cadono già qui, perché la data indicata dall’Ufficio non coincide con quella reale.
2. Verifichiamo la qualificazione del credito come anteriore o posteriore. Confrontiamo la data di pubblicazione dell’istanza o della domanda con il calendario delle rate, perché è quella data a decidere se il debito è concorsuale e se il pagamento era vietato.
3. Contestiamo la sanzione da decadenza quando l’omissione è imposta dal concorso. Costruiamo il ricorso sul principio affermato da Cass. n. 13243/2026, documentando che il mancato versamento discendeva dal vincolo concorsuale e non da una scelta dell’imprenditore.
4. Impugniamo cartelle e intimazioni nei termini. Esaminiamo la notifica, la motivazione, il rispetto del termine biennale per la cartella conseguente a decadenza e ogni altro vizio proprio dell’atto della riscossione.
5. Predisponiamo le istanze di autorizzazione al pagamento di crediti anteriori. Quando il pagamento di una rata è realmente funzionale alla continuità, redigiamo l’istanza al tribunale invece di lasciare che l’imprenditore proceda per conto proprio con un atto inefficace.
6. Costruiamo la proposta di transazione fiscale. Predisponiamo la proposta ai sensi degli artt. 63 e 88 CCII, oppure l’accordo transattivo dell’art. 23, comma 2-bis, CCII nella composizione negoziata, coordinando le attestazioni richieste e curando il deposito per l’autorizzazione.
7. Impostiamo il raffronto con l’alternativa liquidatoria. Elaboriamo, con i commercialisti dello staff, il calcolo del valore di liquidazione che regge il giudizio di convenienza: senza quel numero, come insegna Cass. n. 10723/2026, il cram down non ha basi.
8. Presidiamo le misure protettive. Depositiamo il ricorso di conferma nei termini, difendiamo le misure nel procedimento e, se necessario, proponiamo reclamo secondo il modello cautelare richiamato da Cass. n. 241/2026.
9. Gestiamo la richiesta di rateazione speciale ex art. 25-bis CCII. Verifichiamo la sussistenza dei presupposti, quantifichiamo la sostenibilità del piano e monitoriamo il calendario, perché in quel regime basta una sola rata non pagata per decadere.
10. Coordiniamo la difesa tributaria e quella concorsuale. Le due partite si giocano davanti a giudici diversi, con regole diverse: le teniamo allineate perché quanto affermato in una non indebolisca l’altra.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su un tema come questo, l’abilitazione che pesa di più è quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: significa conoscere la composizione negoziata dal lato di chi la conduce, sapere quali esiti aprono la porta alle misure premiali dell’art. 25-bis CCII e quali la chiudono, e riconoscere in anticipo quando un percorso non potrà produrre i benefici fiscali su cui l’imprenditore stava contando. A questa si affianca, sul versante tributario, il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che è ciò che permette di leggere un atto di adesione e un ruolo con la stessa competenza con cui si legge un piano di risanamento.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Corte di Cassazione: lo stesso difensore che ricostruisce la cronologia delle rate imposta il ricorso di primo grado, lo difende in appello e, se serve, lo porta in sede di legittimità, senza che l’impostazione cambi passando di mano. E su ogni pratica lavorano insieme avvocati e commercialisti dello stesso staff, perché il raffronto con l’alternativa liquidatoria, il calcolo del residuo di imposta e la sostenibilità del piano rateale non sono questioni che si risolvono in un solo linguaggio professionale.
In chiusura
Su questa materia l’informazione corretta è la prima difesa, e lo è in modo particolarmente letterale: quasi tutti i danni che abbiamo descritto nascono da una decisione presa in buona fede sulla base di una convinzione sbagliata. Nessuno di quegli imprenditori è stato imprudente; hanno solo applicato una regola che non esisteva, o che esisteva per un’altra procedura.
La risposta alla domanda del titolo, ricomposta, è questa: il transito nella crisi d’impresa non blocca le rate dell’accertamento con adesione. Nella composizione negoziata le rate continuano a correre e i benefici fiscali arrivano solo a certe condizioni; nel concordato preventivo e nella liquidazione giudiziale i pagamenti si interrompono perché sono vietati, e proprio da quel divieto discende la possibilità di contestare la sanzione da decadenza.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questa doppia natura del problema. La materia di questo articolo è insieme crisi d’impresa e riscossione tributaria, e le due competenze certificate che servono per affrontarla — Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario — sono presenti nello stesso studio, con la continuità difensiva assicurata dall’abilitazione cassazionista per il caso in cui la contestazione debba arrivare fino all’ultimo grado di giudizio. Analizzeremo la tua cronologia, verificheremo se la decadenza è stata dichiarata legittimamente e costruiremo con te la strategia più adatta al percorso che hai davanti.
📩 Non aspettare che scadano i termini per reagire alla cartella o che il piano di risanamento venga costruito su un beneficio fiscale che non arriverà: scrivi allo Studio oggi stesso — tutti i riferimenti per raggiungerci sono al termine di questa pagina.
