È Ammesso L’Accertamento Con Adesione Per Le Cartelle Di Pagamento Di Agenzia Delle Entrate Riscossione?

Questa è una delle domande che ci arrivano più spesso, e quasi sempre arriva tardi: quando la cartella è già in casa, i sessanta giorni corrono e qualcuno ha suggerito che “si può sempre trattare con l’Agenzia”. Abbiamo raccolto qui le domande reali che i contribuenti ci pongono su questo tema — nelle stesse parole in cui ce le pongono — e a ciascuna diamo una risposta completa, con i riferimenti normativi e le pronunce che la sostengono.

Il quadro normativo di partenza è questo. L’accertamento con adesione è disciplinato dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, ed è costruito attorno agli atti impositivi: avvisi di accertamento, avvisi di rettifica, atti di recupero. La cartella di pagamento, invece, è disciplinata dall’art. 25 del D.P.R. 602/1973 ed è un atto della riscossione, che Agenzia delle Entrate-Riscossione notifica sulla base di un ruolo formato da un altro soggetto. Sono due mondi che si toccano ma non coincidono, e la riforma fiscale del 2023-2024 — con il contraddittorio preventivo dell’art. 6-bis della L. 212/2000 e le modifiche introdotte dal D.Lgs. 13/2024 — ha spostato ancora più a monte il momento in cui l’adesione si può giocare.

Lo Studio Monardo lavora esattamente su questa linea di confine. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, e nel contenzioso tributario questo significa poter portare la stessa impostazione difensiva dal ricorso in primo grado fino all’ultimo grado di giudizio senza cambiare difensore né linea; ed è coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, che è la materia in cui questa domanda vive per intero — perché capire se una cartella è aggredibile richiede di leggere insieme l’atto della riscossione, il ruolo che lo precede e l’atto impositivo che sta ancora più indietro.

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Ma cos’è esattamente l’accertamento con adesione?

È un accordo con cui il contribuente e l’ufficio finanziario definiscono insieme quanto è dovuto, prima che la questione finisca davanti a un giudice. Non è un condono e non è uno sconto automatico: è un procedimento amministrativo in contraddittorio, regolato dal D.Lgs. 218/1997, in cui si discute nel merito la pretesa — i ricavi non dichiarati, i costi disconosciuti, il valore attribuito a un immobile — e si arriva a un importo condiviso.

Il vantaggio economico è definito dalla legge: le sanzioni si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto. È l’art. 2, comma 5, del D.Lgs. 218/1997. Su un accertamento in cui la sanzione base è il 90% dell’imposta, l’adesione la porta al 30%. Non è una concessione discrezionale dell’ufficio, è l’effetto legale della definizione.

Il secondo vantaggio è procedurale. L’atto definito in adesione non è più impugnabile, ma non è più nemmeno modificabile dall’ufficio: la partita su quel periodo d’imposta si chiude. La Cassazione lo ha ribadito con l’ordinanza n. 26818/2023, secondo cui, una volta fissato il quantum in adesione, al contribuente non resta che eseguire l’accordo, essendo esclusa sia l’impugnazione dell’accordo stesso sia — a maggior ragione — quella dell’atto impositivo che ne è oggetto.

Il terzo vantaggio è la rateazione: l’art. 8 del D.Lgs. 218/1997 consente il pagamento in otto rate trimestrali, che diventano sedici quando l’importo supera i cinquantamila euro.

Tenga a mente questi tre elementi — riduzione delle sanzioni, chiusura definitiva del periodo, rateazione — perché sono esattamente ciò che il contribuente perde quando lascia che l’atto diventi definitivo e aspetta la cartella.

Quindi posso usarlo anche per la cartella che mi è arrivata da Agenzia delle Entrate-Riscossione?

No. Sulla cartella di pagamento in quanto tale l’accertamento con adesione non è ammesso, e non lo è per una ragione strutturale, non per una scelta dell’ufficio.

L’adesione presuppone che ci sia qualcosa da accertare, cioè un margine di valutazione su cui trattare. Quando arriva la cartella, quel margine è già stato consumato: o perché l’atto impositivo a monte è diventato definitivo, o perché la somma iscritta a ruolo deriva da un controllo automatizzato che non contiene alcuna valutazione discrezionale, ma solo il confronto aritmetico tra quanto lei ha dichiarato e quanto ha versato.

C’è poi un problema di soggetti. Agenzia delle Entrate-Riscossione è l’agente della riscossione: notifica la cartella, gestisce il recupero, attiva le misure cautelari ed esecutive. Ma non è il titolare del credito e non ha il potere di rideterminarlo. Il ruolo lo forma l’ente creditore — l’Agenzia delle Entrate, l’INPS, il Comune, la Regione. Chiedere ad AdER di “aderire” su una cartella è come chiedere al portalettere di riscrivere il contenuto della raccomandata: non è una questione di disponibilità, è che non ne ha il potere.

Attenzione però: dire che l’adesione non si applica alla cartella non significa affatto che la cartella sia intoccabile. Significa che gli strumenti sono altri — autotutela obbligatoria, ricorso, conciliazione giudiziale, rateizzazione, definizione agevolata, procedure di composizione della crisi — e che vanno scelti in fretta e nell’ordine giusto. Li vediamo tutti più avanti.

Perché la cartella è diversa da un avviso di accertamento?

Perché l’avviso di accertamento contesta, la cartella riscuote. Sono due funzioni diverse, con due discipline diverse.

L’avviso di accertamento è l’atto con cui l’amministrazione finanziaria afferma che lei ha dichiarato meno di quanto doveva e ricostruisce la maggiore imposta. Contiene una motivazione, cioè il percorso logico con cui si è arrivati a quella cifra, e proprio perché contiene una valutazione è discutibile: si può contestare il metodo, la presunzione utilizzata, il valore attribuito a un bene. È lì che l’adesione ha senso.

La cartella di pagamento presuppone invece che l’accertamento sia già avvenuto, o che non sia mai servito. Il suo contenuto tipico è la liquidazione di una somma già determinata altrove. Per questo il regime della motivazione è più leggero: la Cassazione, con l’ordinanza n. 24715/2025 depositata il 7 settembre 2025, ha stabilito che la cartella emessa a seguito del mancato versamento delle rate di un precedente atto di adesione non richiede una motivazione specifica, essendo sufficiente il richiamo all’atto di adesione, perché il contribuente conosce già presupposti e ragioni della pretesa.

C’è poi la regola processuale che chiude il cerchio: l’art. 19, comma 3, del D.Lgs. 546/1992 stabilisce che ogni atto impugnabile può essere contestato solo per vizi propri, salvo il caso degli atti presupposti non notificati. Tradotto: davanti alla cartella lei può discutere della cartella, non del merito di un accertamento che ha lasciato diventare definitivo. La Cassazione lo ha applicato in modo costante — ordinanza n. 3005 del 7 febbraio 2020, ordinanza n. 37259 del 29 novembre 2021, ordinanza n. 12832 del 22 aprile 2022.

Chi decide cosa c’è scritto nella cartella: l’Agenzia delle Entrate o la Riscossione?

L’ente creditore decide il “quanto”, Agenzia delle Entrate-Riscossione decide il “come” lo si incassa. È una distinzione che sembra burocratica e invece determina a chi si scrive, cosa si chiede e chi si cita in giudizio.

L’ente impositore forma il ruolo, cioè l’elenco dei debiti da riscuotere, e lo affida all’agente della riscossione. Da quel momento AdER emette la cartella, la notifica, gestisce le rateizzazioni, iscrive fermi e ipoteche, avvia i pignoramenti. Se il debito è sbagliato nel merito — l’imposta non era dovuta, il versamento c’era ma non è stato abbinato, il soggetto è un omonimo — la correzione può arrivare solo dall’ente creditore, con uno sgravio. Se invece il vizio riguarda l’attività dell’agente — notifica irregolare, prescrizione maturata dopo l’affidamento, importi mal calcolati in cartella — allora la responsabilità è di AdER.

Nella pratica questo significa che l’istanza va indirizzata al soggetto giusto e che, in caso di ricorso, va valutata attentamente la legittimazione passiva, evitando l’errore frequente di citare solo l’agente della riscossione quando il vizio è di merito.


Quando avrei potuto chiedere l’adesione, allora?

Molto prima: nella fase in cui l’Agenzia delle Entrate le stava ancora contestando qualcosa, non quando ha smesso di contestare e ha iniziato a incassare.

Dal 30 aprile 2024 il quadro è cambiato in modo sostanziale. L’art. 6-bis della L. 212/2000, introdotto dal D.Lgs. 219/2023, ha reso obbligatorio il contraddittorio preventivo per gli atti impositivi che ne rientrano nel perimetro (con le esclusioni fissate dal D.M. 24 aprile 2024). L’ufficio, prima di notificare l’avviso, deve comunicare al contribuente uno schema di atto, cioè l’anticipazione di quello che intende contestare.

Il D.Lgs. 13/2024 ha poi allineato l’adesione a questo nuovo assetto, abrogando il vecchio art. 5-ter e riscrivendo l’art. 6 del D.Lgs. 218/1997. Oggi, ricevuto lo schema di atto, lei ha tre strade alternative:

  • presentare deduzioni difensive entro 60 giorni, restando nel contraddittorio e puntando a un ridimensionamento o all’archiviazione;
  • presentare istanza di adesione entro 30 giorni, uscendo dal contraddittorio preventivo ed entrando nel procedimento del D.Lgs. 218/1997;
  • non fare nulla e attendere l’avviso, potendo comunque presentare istanza di adesione entro 15 giorni dalla notifica dell’atto preceduto dallo schema, con un effetto sospensivo ridotto a 30 giorni.

Un dettaglio che sfugge quasi sempre e che costa caro: la sospensione feriale dei termini, che va dal 1° al 31 agosto, opera sul termine di 60 giorni per le osservazioni, ma non sul termine di 30 giorni per l’istanza di adesione. Chi riceve uno schema di atto a fine luglio e dà per scontato che agosto “non conti” per l’adesione si trova fuori termine a settembre.

Ho ricevuto uno “schema di atto”: cosa devo fare entro quanto?

Deve decidere entro trenta giorni se vuole trattare o se vuole contestare, perché le due strade sono alternative e la scelta è irreversibile.

Le deduzioni difensive servono quando lei ritiene che la pretesa sia infondata: contestano il presupposto, il metodo, la prova. L’istanza di adesione serve quando ritiene che qualcosa di dovuto ci sia, ma in misura diversa, e vuole chiuderla con le sanzioni ridotte a un terzo del minimo. Presentarle entrambe è un controsenso operativo: chiedere l’adesione implica disponibilità a definire, e la richiesta fa venire meno l’obbligo dell’ufficio di motivare l’atto finale sulla base delle osservazioni difensive.

La valutazione va fatta sui numeri, non sull’istinto. Va stimato quanto vale il rischio processuale, quanto pesa la riduzione sanzionatoria, quanto la rateazione incide sulla liquidità dei mesi successivi, e quanto è probabile che il contraddittorio porti a un ridimensionamento superiore a quello ottenibile in adesione.

Ed è qui che si gioca la partita vera, molto prima della cartella: è in questa finestra di trenta giorni che si decide se, tra due anni, riceverà una cartella o no.

Se presento istanza di adesione, quanto tempo guadagno davvero?

Dipende da come è nato l’atto: 90 giorni nel regime ordinario, 30 giorni se l’atto era stato preceduto dallo schema.

Nel regime ordinario dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 218/1997, la presentazione dell’istanza sospende per 90 giorni sia il termine per impugnare sia quello per il pagamento. Nel regime post-riforma, quando l’avviso è stato preceduto dallo schema di atto e l’istanza si presenta nei 15 giorni successivi alla notifica, la sospensione è di 30 giorni (art. 6, comma 2-bis).

Su questa sospensione la giurisprudenza è stabile e favorevole al contribuente. Con l’ordinanza n. 23828 del 25 agosto 2025 la Cassazione ha affermato che la sospensione opera in modo automatico con la presentazione dell’istanza, restando irrilevante che il contribuente abbia poi tenuto un comportamento omissivo non presentandosi alla convocazione dell’ufficio. È la continuazione di un orientamento già espresso con l’ordinanza n. 27274 del 24 ottobre 2019, secondo cui la mancata comparizione — giustificata o meno — non interrompe i 90 giorni, non essendo equiparabile a una rinuncia formale; e ripreso dall’ordinanza n. 17946 del 1° giugno 2022 e dall’ordinanza n. 17328 del 24 giugno 2024, che ha escluso che il fallimento del contribuente in pendenza del termine renda tardiva l’impugnazione.

Il messaggio pratico è netto: quello che fa scattare la sospensione è il fatto oggettivo di aver depositato l’istanza, non l’atteggiamento tenuto dopo. Solo una rinuncia formale la interrompe. Il che rende l’istanza di adesione, quando l’atto è definibile, uno strumento che vale anche come guadagno di tempo per impostare la difesa.

E se l’istanza la presento sulla cartella lo stesso: cosa succede?

Succede la cosa peggiore che possa succedere: non succede niente, ma lei crede di sì.

Un’istanza di adesione depositata su una cartella di pagamento non produce alcun effetto sospensivo, perché l’effetto sospensivo dell’art. 6 del D.Lgs. 218/1997 è agganciato agli atti definibili in adesione. Nel frattempo i sessanta giorni per il ricorso continuano a decorrere, e quando l’ufficio risponde — se risponde — che l’istituto non è applicabile, il termine è quasi sempre già scaduto.

Lo stesso vale, ed è un errore ancora più diffuso, per l’istanza di autotutela. L’Agenzia delle Entrate lo scrive esplicitamente: la presentazione di una richiesta di autotutela non sospende né interrompe alcun termine, a cominciare da quello per proporre ricorso. Sono due cose che si possono fare insieme — istanza in autotutela e ricorso tempestivo — ma la prima non sostituisce mai la seconda.

L’unica sospensione automatica riconosciuta in questa materia resta quella legata all’istanza di adesione su un atto impositivo definibile. Tutto il resto va gestito tenendo il calendario processuale come riferimento assoluto.

Se non posso aderire, che strumenti mi restano sulla cartella?

Ne restano parecchi, e alcuni incidono sul debito quanto e più dell’adesione. Vanno solo attivati nell’ordine corretto e nei termini giusti.

Il primo è l’autotutela obbligatoria dell’art. 10-quater della L. 212/2000, introdotto dal D.Lgs. 219/2023 e successivamente modificato dal D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192. In presenza di vizi manifesti — errore di persona, errore di calcolo, errore sull’individuazione del tributo, mancanza del presupposto impositivo, pagamento già effettuato, documentazione poi sanata — l’amministrazione è tenuta ad annullare l’atto, anche in assenza di istanza e anche se l’atto è già definitivo. L’obbligo cade in caso di giudicato favorevole all’amministrazione e decorso un anno dalla definitività dell’atto per mancata impugnazione.

Il secondo è il ricorso alla Corte di giustizia tributaria, entro 60 giorni dalla notifica, per i vizi propri della cartella e per l’eventuale mancata notifica dell’atto presupposto.

Il terzo è la rateizzazione ex art. 19 del D.P.R. 602/1973, riscritto dall’art. 13 del D.Lgs. 110/2024.

Il quarto è la definizione agevolata, quando una finestra normativa è aperta.

Il quinto, per le situazioni in cui il debito complessivo è oggettivamente insostenibile, sono gli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e, per le imprese, la composizione negoziata.

Tabella: quale strumento, entro quando, davanti a chi

FaseAtto ricevutoStrumento attivabileTermineInterlocutore
Pre-accertativaSchema di atto (art. 6-bis L. 212/2000)Deduzioni difensive60 giorni (sospeso 1-31 agosto)Ufficio dell’Agenzia delle Entrate
Pre-accertativaSchema di atto (art. 6-bis L. 212/2000)Istanza di accertamento con adesione30 giorni (non sospeso in agosto)Ufficio dell’Agenzia delle Entrate
AccertativaAvviso di accertamento preceduto da schemaIstanza di adesione (sospensione 30 gg)15 giorni dalla notificaUfficio dell’Agenzia delle Entrate
AccertativaAvviso di accertamento non preceduto da schemaIstanza di adesione (sospensione 90 gg)Entro il termine di ricorsoUfficio dell’Agenzia delle Entrate
LiquidatoriaAvviso bonario art. 36-bis / 36-terDefinizione con sanzioni ridotte60 giorni (90 se inviato all’intermediario)Agenzia delle Entrate
RiscossioneCartella di pagamentoRicorso per vizi propri60 giorni (sospeso 1-31 agosto)Corte di giustizia tributaria
RiscossioneCartella di pagamentoIstanza di autotutela obbligatoriaEntro 1 anno dalla definitivitàEnte creditore
RiscossioneCartella di pagamentoRateizzazione art. 19 D.P.R. 602/1973In qualsiasi momento prima del pignoramentoAgenzia delle Entrate-Riscossione
RiscossioneCartella rientrante nei carichi definibiliDefinizione agevolata (se finestra aperta)Termine fissato dalla leggeAgenzia delle Entrate-Riscossione
EsecutivaIntimazione di pagamento art. 50 D.P.R. 602/1973Ricorso60 giorniCorte di giustizia tributaria

Sulla rateizzazione vale la pena essere precisi, perché le regole sono cambiate da poco e molti ragionano ancora su quelle vecchie. Per le istanze presentate nel 2025 e nel 2026, i debiti fino a 120.000 euro possono essere dilazionati fino a 84 rate mensili con la semplice richiesta, senza allegare documentazione; si arriva fino a 120 rate documentando la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria secondo i parametri del decreto ministeriale del 27 dicembre 2024. La documentazione è richiesta anche per tutti i debiti superiori a 120.000 euro.


E se l’avviso di accertamento non mi è mai stato notificato e ho scoperto tutto dalla cartella?

Allora la partita si riapre nel merito, ed è probabilmente lo scenario più favorevole tra quelli possibili — ma va colto subito, perché ha un termine.

L’art. 19, comma 3, del D.Lgs. 546/1992 fa salva proprio questa ipotesi: la regola dei vizi propri non si applica agli atti presupposti non notificati. Se l’avviso di accertamento non le è mai stato notificato validamente, impugnando la cartella lei può contestare sia la mancata notifica dell’atto a monte sia il merito della pretesa. La Cassazione ha confermato che il contribuente può impugnare l’atto consequenziale per il solo vizio di notifica dell’atto presupposto, senza dover necessariamente entrare nel merito del debito.

Due avvertenze, però, perché questa strada ha delle trappole precise.

La prima riguarda le sanatorie. La notifica viziata può essere sanata se l’atto raggiunge comunque lo scopo: l’ordinanza n. 4232/2025 e l’ordinanza n. 8601 del 1° aprile 2025 hanno applicato gli artt. 156, comma 3, e 160 c.p.c., stabilendo che i vizi si sanano quando risulti provato che il contribuente ha avuto piena conoscenza dell’atto e lo ha tempestivamente impugnato. Sul versante telematico, l’ordinanza n. 31003 del 26 novembre 2025 ha ritenuto valida la notifica della cartella via PEC anche in assenza di firma digitale sulla copia informatica, ricordando che il modello di cartella approvato ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 602/1973 non prevede la sottoscrizione dell’agente; e già l’ordinanza n. 18684/2023 aveva escluso che l’estraneità dell’indirizzo del mittente dal registro INI-PEC infici di per sé la riferibilità della notifica.

La seconda avvertenza è più insidiosa e riguarda il tempo. Con l’ordinanza n. 35019 del 31 dicembre 2025 la Cassazione ha affermato che l’intimazione di pagamento dell’art. 50 del D.P.R. 602/1973 è autonomamente impugnabile ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 546/1992, in quanto equiparabile all’avviso di mora, e che impugnarla non è una facoltà ma un onere processuale: la mancata impugnazione della prima intimazione notificata cristallizza la pretesa e preclude di far valere successivamente i vizi degli atti presupposti non notificati. Chi lascia passare la prima intimazione contando di “aspettare il pignoramento per far valere tutto insieme” rischia di scoprire che non c’è più niente da far valere.

Nel contenzioso su cartelle e riscossione lo Studio Monardo opera con l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista e coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario: questo consente di impostare l’eccezione di nullità della notifica fin dal primo grado nella forma in cui potrà reggere anche in sede di legittimità, invece di costruirla in appello quando le preclusioni sono già scattate.

Ho firmato l’adesione ma non sono riuscito a pagare le rate: ora è arrivata la cartella. Posso ancora discutere?

Nel merito no, e questa è una delle situazioni più dure da spiegare a chi ci si trova dentro.

La Cassazione distingue due momenti: la conclusione dell’accordo, che avviene con la sottoscrizione, e il perfezionamento, che avviene con l’integrale esecuzione dell’obbligazione. Una volta concluso l’accordo, l’accertamento definito con la fissazione concordata del quantum diventa intoccabile da entrambe le parti: l’ufficio non può più integrarlo, il contribuente non può più impugnarlo. È il principio affermato dall’ordinanza n. 26818/2023.

Ne segue che il mancato pagamento delle rate non riapre alcun termine di impugnazione. E la cartella che ne deriva, come detto sopra a proposito dell’ordinanza n. 24715/2025, è validamente motivata con il semplice richiamo all’atto di adesione.

Cosa resta, allora. Restano tre cose concrete, e non sono poche. Resta il controllo puntuale sulle somme iscritte a ruolo: la Cassazione ha ammesso la motivazione per relationem, non ha autorizzato a iscrivere importi che nell’atto di adesione non trovano corrispondenza, e la verifica voce per voce dei codici tributo è spesso produttiva. Resta la rateizzazione ex art. 19 del D.P.R. 602/1973, che opera su un piano diverso da quello dell’art. 8 del D.Lgs. 218/1997 e può ridare respiro. E restano, quando il quadro complessivo è compromesso, gli strumenti di regolazione della crisi.

La lezione operativa, per chi non è ancora arrivato a questo punto: l’adesione va firmata solo su un piano di pagamento che si è ragionevolmente certi di poter reggere, perché la firma consuma il diritto di difesa mentre il pagamento resta interamente dovuto.

La cartella arriva da un avviso bonario 36-bis: qui l’adesione c’è?

No, e non serve — perché in quella fase c’era già uno sconto, e probabilmente è stato lasciato scadere.

Le comunicazioni di irregolarità nascono dai controlli automatizzati (art. 36-bis del D.P.R. 600/1973 e art. 54-bis del D.P.R. 633/1972) o dal controllo formale (art. 36-ter del D.P.R. 600/1973). Non contengono valutazioni discrezionali: confrontano la dichiarazione con i versamenti e con i dati in possesso dell’amministrazione. Non essendoci nulla da “accertare”, non c’è nulla da definire in adesione.

Esiste però un meccanismo premiale specifico, previsto dagli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 462/1997: pagando entro il termine, le sanzioni si riducono a un terzo per i controlli automatizzati e a due terzi per il controllo formale. Sull’omesso versamento la sanzione ordinaria è il 30% per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024 e il 25% per quelle commesse dal 1° settembre 2024, per effetto del D.Lgs. 87/2024. Dal 1° gennaio 2025 il termine per definire è passato a 60 giorni, che diventano 90 quando la comunicazione è trasmessa telematicamente all’intermediario.

Attenzione a una data che genera confusione: per gli avvisi bonari da controlli automatizzati e formali i termini di pagamento sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre per effetto dell’art. 7-quater, comma 17, del D.L. 193/2016. È una regola sua propria, che non va confusa con la sospensione feriale dei termini processuali, la quale opera dal 1° al 31 agosto e riguarda i termini di impugnazione.

Due chiarimenti giurisprudenziali utili. L’ordinanza n. 18078 del 1° luglio 2024 ha ribadito che la comunicazione preventiva è obbligatoria solo quando l’irregolarità dipenda da errori o incertezze della dichiarazione, non quando si tratti di un semplice omesso o insufficiente versamento: in quest’ultimo caso la cartella è legittima anche senza avviso bonario. E l’ordinanza n. 2092/2025 ha chiarito che l’impugnazione dell’avviso bonario non impedisce l’emissione della cartella.

E per la TARI, l’IMU del Comune o per i contributi INPS?

Per i tributi locali dipende dal regolamento del singolo Comune; per i contributi previdenziali l’adesione non esiste proprio.

Sui tributi locali gli enti possono introdurre forme di accertamento con adesione mutuate dalla disciplina statale, disciplinandone presupposti ed effetti con proprio regolamento. Non è un istituto uniforme: cambia da Comune a Comune, e va verificato leggendo il regolamento vigente. Anche dove è previsto, però, opera sull’avviso di accertamento comunale, non sulla cartella o sull’ingiunzione fiscale che ne deriva.

Sui contributi previdenziali il discorso è più netto. L’avviso di addebito INPS ha natura di titolo esecutivo e segue una disciplina propria: non è un atto impositivo definibile ai sensi del D.Lgs. 218/1997. Gli strumenti sono altri — la contestazione in sede amministrativa, l’opposizione nei termini di legge, la rateizzazione, e le definizioni agevolate quando la legge le prevede per i carichi affidati all’agente della riscossione.

Una precisazione che conta anche sul piano processuale: le controversie in materia di contributi previdenziali non appartengono alla giurisdizione tributaria. Sbagliare giudice significa perdere tempo che quasi mai si recupera, perché nel frattempo i termini di opposizione decorrono.


Se non posso aderire, vuol dire che devo pagare tutto?

No. Vuol dire che deve smettere di cercare lo strumento sbagliato e attivare quelli giusti, il che spesso porta a pagare meno di quanto pagherebbe con un’adesione.

Il punto è che l’adesione ha come oggetto l’imposta e come premio la riduzione delle sanzioni a un terzo del minimo. Gli strumenti disponibili sulla cartella lavorano su leve diverse e talvolta più incisive.

La definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, quando una finestra è aperta, azzera integralmente sanzioni, interessi di mora e aggio. La Legge di Bilancio 2026 — L. 30 dicembre 2025, n. 199 — ha introdotto la Rottamazione-quinquies per i carichi affidati tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 derivanti da omesso versamento, con domanda entro il 30 aprile 2026, pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure fino a 54 rate bimestrali distribuite su nove anni. Per i carichi degli enti territoriali che hanno deliberato l’adesione alla misura è prevista una finestra distinta, con domanda dal 16 settembre al 31 ottobre 2026.

Il perimetro va guardato con attenzione, perché è più stretto di quanto molti credano: la misura riguarda i debiti da controllo delle dichiarazioni, mentre restano fuori i carichi derivanti da avvisi di accertamento. È esattamente il rovescio della medaglia dell’adesione, e il motivo per cui i due strumenti vanno pensati insieme fin dall’inizio.

Poi c’è la leva della sostenibilità: 84 rate ottenibili con la semplice richiesta cambiano la vita finanziaria di una famiglia o di una piccola impresa più di quanto non faccia una riduzione sanzionatoria pagabile in otto trimestri.

Quanto tempo ho davvero prima che mi pignorino qualcosa?

Meno di quanto immagina, ma più di quanto tema. La regola è che i sessanta giorni della cartella sono il vero spartiacque.

Notificata la cartella, il pagamento va effettuato entro sessanta giorni. Decorsi inutilmente, l’agente della riscossione può attivare le misure cautelari — fermo amministrativo dei veicoli, ipoteca — e, ricorrendone i presupposti, l’espropriazione forzata. Se dalla notifica della cartella è trascorso più di un anno, l’esecuzione deve essere preceduta dall’intimazione di pagamento dell’art. 50 del D.P.R. 602/1973, che concede cinque giorni.

Nella pratica il tempo effettivo dipende da tre variabili: l’importo, la presenza di beni aggredibili, e soprattutto le iniziative che lei ha assunto nel frattempo. La presentazione di una richiesta di rateizzazione, se accolta, blocca l’avvio di nuove azioni esecutive; una definizione agevolata regolarmente perfezionata sospende le procedure in corso; un ricorso con istanza cautelare accolta sospende l’efficacia dell’atto.

Il rischio maggiore non è il pignoramento rapido: è l’immobilità. La quasi totalità delle situazioni che diventano irreparabili lo diventa perché nessuno ha fatto nulla nei primi sessanta giorni, non perché il credito fosse indifendibile.

Rischio di perdere la casa per una cartella?

L’abitazione principale gode di una protezione specifica, ma non è una protezione assoluta e non copre tutto il patrimonio immobiliare.

L’art. 76 del D.P.R. 602/1973 esclude l’espropriazione da parte dell’agente della riscossione quando si tratta dell’unico immobile di proprietà del debitore, in cui lo stesso risiede anagraficamente, adibito a uso abitativo e non classificato come immobile di lusso nelle categorie A/8 e A/9. Fuori da questa ipotesi l’espropriazione è possibile, con soglie di debito e condizioni fissate dalla stessa norma.

Due precisazioni oneste, perché la protezione viene spesso raccontata più ampia di quanto sia. La prima: il divieto di espropriazione non impedisce l’iscrizione di ipoteca, che resta possibile e che incide pesantemente sulla circolazione del bene e sull’accesso al credito. La seconda: il limite vale per l’agente della riscossione, non per gli altri creditori, e non copre gli immobili diversi dall’abitazione principale, che restano aggredibili.

Quando il debito è oggettivamente insostenibile e il patrimonio è esposto, la risposta non sta nel resistere atto per atto, ma negli strumenti di regolazione della crisi: la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore, la liquidazione controllata, l’esdebitazione, e per le imprese la composizione negoziata con la relativa transazione fiscale. Sono percorsi che consentono di trattare l’intero indebitamento, non la singola cartella.

Se aderisco alla rottamazione rinuncio a difendermi?

Sì, e questo è il punto che va deciso prima di presentare la domanda, non dopo.

La definizione agevolata comporta l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi definiti. È coerente con la logica dell’istituto: si ottiene l’azzeramento di sanzioni e interessi in cambio della chiusura della lite.

Il ragionamento da fare è quindi comparativo, e va fatto su quel singolo carico. Se la cartella presenta un vizio serio — la notifica dell’atto presupposto non è stata provata, il credito è prescritto, l’importo non trova corrispondenza nell’atto a monte — il ricorso può portare all’annullamento integrale, che vale più di qualunque definizione. Se invece il debito è nella sostanza fondato e il vizio è marginale, la definizione che azzera sanzioni e interessi è quasi sempre la scelta economicamente migliore.

C’è poi la variabile della tenuta nel tempo, che è la ragione per cui molte definizioni falliscono: una rottamazione da cui si decade è peggio di una rottamazione non richiesta, perché nel frattempo i termini processuali sono scaduti, la lite è stata abbandonata e il debito torna integro. Prima di presentare la domanda va verificato con onestà se il piano è sostenibile per tutta la sua durata, e va tenuto presente che le regole sulla tolleranza dei ritardi non sono identiche tra una definizione e l’altra.


Mi fa vedere un esempio concreto?

Volentieri: due ipotesi dimostrative, costruite su dati realistici. Non sono casi seguiti dallo Studio, sono esercizi di calcolo che servono a rendere visibile la differenza tra le strade possibili.

Prima ipotesi: la cartella che nasce da un controllo automatizzato

Un lavoratore autonomo omette il versamento del saldo IRPEF 2022, pari a 14.860 euro. Il controllo automatizzato dell’art. 36-bis intercetta l’omissione e il 9 febbraio 2026 gli viene notificata la comunicazione di irregolarità.

Trattandosi di violazione commessa nel 2023, la sanzione applicabile è il 30%, pari a 4.458 euro. Definendo entro 60 giorni — quindi entro il 10 aprile 2026 — la sanzione si riduce a un terzo: 1.486 euro. Il totale da versare, oltre agli interessi, è di 16.346 euro.

Il contribuente non definisce. Il carico viene iscritto a ruolo e affidato all’agente della riscossione; la cartella arriva. Ora la sanzione è dovuta per intero: 4.458 euro, cui si aggiungono interessi e oneri di riscossione. Il maggior esborso rispetto alla definizione tempestiva supera i 2.970 euro di sole sanzioni.

A questo punto l’accertamento con adesione non è utilizzabile, e non lo è mai stato: non c’era alcun accertamento. Non è utilizzabile nemmeno la Rottamazione-quinquies, perché quella misura riguarda i carichi affidati entro il 31 dicembre 2023 e questo è stato affidato nel 2026. Restano due strade: il ricorso, se emergono vizi propri della cartella o della notifica, e la rateizzazione, che su un debito di questa entità consente fino a 84 rate mensili con la semplice richiesta. Il valore economico dell’intera vicenda si è deciso in quei sessanta giorni sull’avviso bonario, non in tribunale.

Seconda ipotesi: lo schema di atto e il bivio dei trenta giorni

Una ditta individuale riceve il 14 gennaio 2026 uno schema di atto ai sensi dell’art. 6-bis della L. 212/2000: l’ufficio contesta ricavi non dichiarati per l’anno d’imposta 2019, con maggiore imposta complessiva di 47.318 euro e sanzione nella misura minima del 90%, pari a 42.586 euro.

Strada A — istanza di adesione entro il 13 febbraio 2026. Il procedimento si apre; ipotizzando che il confronto porti a confermare la maggiore imposta, le sanzioni scendono a un terzo del minimo: 14.195 euro. Il totale è 61.513 euro. Superando i 50.000 euro, l’art. 8 del D.Lgs. 218/1997 consente sedici rate trimestrali, circa 3.845 euro ciascuna. Il risparmio sulle sole sanzioni è di 28.391 euro.

Strada B — nessuna iniziativa. L’avviso viene notificato, non viene impugnato, diventa definitivo. Il carico viene iscritto a ruolo e la cartella arriva chiedendo 89.904 euro di imposta e sanzioni, oltre a interessi e oneri di riscossione. Davanti alla cartella l’adesione non è più proponibile e il merito non è più discutibile, salvo che emerga un vizio di notifica dell’avviso. Resta la rateizzazione: su questo importo, superando i 120.000 euro solo con gli accessori, il piano va costruito sui parametri del decreto del 27 dicembre 2024.

La differenza tra le due strade è di 28.391 euro di sanzioni e di un’intera possibilità di discutere il merito, e si è consumata in trenta giorni.


La domanda che nessuno fa, ma che tutti dovrebbero fare

Nelle centinaia di conversazioni che nascono da una cartella, la domanda che quasi nessuno pone spontaneamente è anche l’unica da cui dipende tutto il resto:

“Da quale atto nasce esattamente questa cartella, e quell’atto mi è mai stato notificato validamente?”

Sembra ovvia. Non lo è, per due ragioni.

La prima è che la cartella non lo dice in modo leggibile per un non addetto ai lavori. Indica il ruolo, l’ente creditore, il codice tributo, l’annualità. Ma la catena che porta dall’atto originario alla somma iscritta richiede di essere ricostruita: bisogna richiedere l’estratto di ruolo, procurarsi le relate di notifica degli atti presupposti, confrontare gli importi voce per voce.

La seconda ragione è che la risposta a questa domanda determina quale difesa è possibile, e sono difese completamente diverse tra loro.

Se la cartella nasce da un controllo automatizzato, il perimetro è quello dei vizi liquidatori: versamenti non abbinati, crediti non riconosciuti, decadenza dei termini di iscrizione a ruolo, obbligo di avviso bonario nei casi in cui è dovuto.

Se nasce da un avviso di accertamento regolarmente notificato, il merito è chiuso e restano i vizi propri della cartella e la prescrizione maturata dopo la definitività.

Se nasce da un avviso di accertamento mai notificato, si riapre tutto: la mancata notifica dell’atto presupposto consente di contestare anche il merito della pretesa, con il limite delle sanatorie e con l’onere di impugnare tempestivamente il primo atto della catena che le viene notificato — come impone l’orientamento dell’ordinanza n. 35019 del 31 dicembre 2025 sull’intimazione di pagamento.

Se nasce da un atto di adesione non perfezionato per mancato pagamento, il merito è chiuso ma resta la verifica della corrispondenza tra le somme iscritte e l’atto di adesione.

Quattro origini, quattro difese diverse, un solo termine di sessanta giorni per capire in quale delle quattro ci si trova. È per questo che la prima attività da svolgere non è scrivere un’istanza, ma ricostruire il fascicolo.


Ma i giudici cosa dicono?

Ecco i riferimenti su cui poggia tutto quanto detto sopra, con gli estremi e il principio in sintesi.

Cass., sez. trib., ord. n. 24715/2025, depositata il 7 settembre 2025. La cartella emessa per il mancato versamento di rate derivanti da un atto di accertamento con adesione non richiede motivazione specifica: il richiamo all’atto di adesione basta, perché il contribuente conosce già presupposti e ragioni della pretesa. È la conferma che, arrivati alla cartella, il perimetro del contendibile si restringe drasticamente.

Cass., sez. trib., ord. n. 26818/2023. Definito il quantum in sede di adesione, al contribuente non resta che eseguire l’accordo: non è impugnabile né l’accordo né, a maggior ragione, l’atto impositivo che ne è oggetto. È la pronuncia che spiega perché il mancato pagamento delle rate non riapre termini.

Cass., sez. trib., ord. n. 23828 del 25 agosto 2025. La sospensione del termine di impugnazione ex art. 6, comma 3, del D.Lgs. 218/1997 opera automaticamente con la presentazione dell’istanza di adesione, senza che rilevi il comportamento omissivo successivo del contribuente. Delimita con precisione dove la sospensione opera — e quindi, per differenza, dove non opera.

Cass., sez. 5, ord. n. 27274 del 24 ottobre 2019. La mancata comparizione del contribuente alla data fissata per la definizione, giustificata o meno, non interrompe i 90 giorni di sospensione, non essendo equiparabile a una rinuncia formale all’istanza.

Cass., sez. 5, ord. n. 17946 del 1° giugno 2022. Si colloca nello stesso solco in tema di istanza di adesione e mancata comparizione, contribuendo al consolidamento dell’orientamento poi ripreso nel 2025.

Cass., sez. 5, ord. n. 17328 del 24 giugno 2024. Il fallimento del contribuente sopravvenuto in pendenza del termine di novanta giorni non rende inammissibile né tardiva l’impugnazione dell’avviso di accertamento.

Cass., sez. trib., ord. n. 35019 del 31 dicembre 2025. L’intimazione di pagamento ex art. 50 del D.P.R. 602/1973 è autonomamente impugnabile ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 546/1992 e la sua impugnazione costituisce un onere, non una facoltà: se non contestata, la pretesa si cristallizza e i vizi degli atti presupposti non notificati non sono più deducibili.

Cass., sez. VI-T, ord. n. 3005 del 7 febbraio 2020; Cass., sez. trib., ord. n. 37259 del 29 novembre 2021; Cass., sez. trib., ord. n. 12832 del 22 aprile 2022. Tre pronunce che applicano in modo coerente l’art. 19, comma 3, del D.Lgs. 546/1992: ciascun atto è impugnabile solo per vizi propri, salva l’ipotesi degli atti presupposti non notificati. Nel caso del 2021 è stata esclusa la deducibilità della prescrizione maturata prima della notifica di una cartella non impugnata.

Cass., sez. trib., ord. n. 8601 del 1° aprile 2025. I vizi della notificazione sono sanati ex artt. 156, comma 3, e 160 c.p.c. quando risulti provato che il contribuente ha avuto piena conoscenza dell’atto e lo ha tempestivamente impugnato. Va conosciuta prima di impostare una difesa fondata solo sul vizio formale.

Cass., sez. trib., ord. n. 4232/2025. Ribadisce la sanatoria della notifica viziata quando l’atto raggiunge il suo scopo, con effetto retroattivo della tempestiva proposizione del ricorso.

Cass., sez. trib., ord. n. 31003 del 26 novembre 2025. È valida la notifica della cartella a mezzo PEC anche in assenza di firma digitale sulla copia informatica; la mancanza di sottoscrizione del funzionario non invalida l’atto, perché il modello approvato ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 602/1973 non la prevede.

Cass., sez. trib., ord. n. 18684/2023. L’estraneità dell’indirizzo del mittente dal registro INI-PEC non compromette di per sé la riferibilità della notifica all’ente da cui proviene: occorre allegare un pregiudizio concreto al diritto di difesa.

Cass., sez. trib., ord. n. 18078 del 1° luglio 2024. La comunicazione di irregolarità è obbligatoria solo quando l’esito del controllo automatizzato dipenda da errori o incertezze della dichiarazione; in caso di omesso o insufficiente versamento la cartella è legittima anche senza avviso bonario.

Cass., sez. trib., ord. n. 2092/2025. L’impugnazione dell’avviso bonario non impedisce l’emissione della cartella: per evitare l’iscrizione a ruolo occorre pagare o ottenere una sospensione.

Cass., sez. trib., ord. n. 26505/2024. In materia di autotutela è ammissibile il ricorso avverso il primo diniego, espresso o tacito; le istanze reiterate sul medesimo oggetto non riaprono il termine.

Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta, sent. n. 3034 del 15 luglio 2024; Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno, sent. n. 319 del 10 giugno 2025; Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, sez. 16, sent. n. 2844 del 18 febbraio 2026. La giurisprudenza di merito sta delimitando il sindacato sul diniego di autotutela: impugnabile il rifiuto di riesame nei casi di autotutela obbligatoria, con sindacato pieno del giudice quando l’istanza sia presentata entro un anno dalla notifica dell’atto impositivo, anche in assenza di impugnazione dell’atto principale.

Il quadro complessivo è coerente. I giudici confermano che sulla cartella il merito è quasi sempre chiuso, ma confermano anche che la catena degli atti che porta alla cartella è controllabile in ogni suo anello — e che ogni anello ha un proprio termine di decadenza da rispettare.


E voi, concretamente, cosa fate?

Ecco, in modo puntuale, cosa fa lo Studio Monardo quando riceve una cartella di Agenzia delle Entrate-Riscossione.

  1. Richiediamo l’estratto di ruolo e ricostruiamo la catena degli atti, risalendo da ogni singolo carico all’atto che lo ha generato e all’annualità di riferimento.
  2. Acquisiamo e verifichiamo le relate di notifica degli atti presupposti, confrontando date, indirizzi, soggetti riceventi, ricevute di accettazione e consegna PEC, e verificando l’invio della raccomandata informativa dove prevista.
  3. Riconciliamo voce per voce gli importi iscritti a ruolo con l’atto a monte, isolando codici tributo che non trovano corrispondenza, duplicazioni, sanzioni calcolate su basi errate e versamenti non abbinati.
  4. Calcoliamo la prescrizione applicando il termine proprio di ciascun credito e mappando tutti gli atti interruttivi, per individuare i carichi già estinti.
  5. Redigiamo e depositiamo l’istanza di autotutela obbligatoria ai sensi dell’art. 10-quater della L. 212/2000 quando ricorre uno dei vizi manifesti tipizzati, curando anche l’eventuale impugnazione del rifiuto espresso o tacito.
  6. Predisponiamo e notifichiamo il ricorso alla Corte di giustizia tributaria nei sessanta giorni, con istanza cautelare di sospensione quando il rischio esecutivo è concreto.
  7. Presentiamo l’istanza di rateizzazione ex art. 19 del D.P.R. 602/1973, scegliendo il piano più adatto e costruendo, dove serve, la documentazione della difficoltà economico-finanziaria secondo i parametri del decreto del 27 dicembre 2024.
  8. Verifichiamo la definibilità dei carichi nelle finestre di definizione agevolata aperte, confrontiamo il risparmio con il valore del contenzioso e gestiamo la domanda e le scadenze del piano.
  9. Interveniamo sulle misure cautelari ed esecutive già adottate — fermi, ipoteche, pignoramenti presso terzi — con le opposizioni e le istanze proprie di ciascuna.
  10. Valutiamo l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi quando l’indebitamento complessivo non è sostenibile, curando la procedura dalla ricostruzione della posizione debitoria fino all’esdebitazione.

Tutto questo poggia su credenziali precise. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo tema pesa in modo particolare il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario: una cartella non è un problema solo giuridico, è un problema che richiede di leggere insieme la dichiarazione, il controllo automatizzato, il ruolo e il bilancio o la situazione reddituale di chi la riceve. Per questo sulle posizioni da cartella lavorano insieme avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo: il calcolo della convenienza tra ricorso, definizione agevolata e rateizzazione non si fa a parole, si fa sui numeri.

Pesa altrettanto l’abilitazione al patrocinio in Cassazione. La strategia impostata al primo incontro è la stessa che verrà difesa in primo grado, in appello e, se necessario, davanti alla Corte di cassazione, senza cambio di difensore e senza cambio di linea: nella materia tributaria, dove le preclusioni processuali sono rigide e un’eccezione non sollevata correttamente in primo grado è persa per sempre, questa continuità non è un dettaglio organizzativo.

E quando la cartella è solo la parte visibile di un indebitamento più ampio, entrano in gioco le altre abilitazioni: quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di fiduciario OCC per le persone fisiche e i piccoli debitori, quella di Esperto Negoziatore per le imprese che possono ancora essere risanate.


Tre cose da portarsi via

La prima: l’accertamento con adesione sulla cartella di Agenzia delle Entrate-Riscossione non è ammesso, perché è uno strumento costruito sugli atti impositivi e non sugli atti della riscossione, e perché l’agente della riscossione non ha il potere di rideterminare un credito di cui non è titolare.

La seconda: la finestra in cui l’adesione si gioca è molto più a monte di quanto si creda — trenta giorni dallo schema di atto, quindici giorni dall’avviso preceduto dallo schema, il termine di ricorso negli altri casi — e chi la lascia passare non la recupera più.

La terza: che l’adesione sia esclusa non significa che la cartella sia da pagare così com’è. Autotutela obbligatoria, ricorso per vizi propri, contestazione della notifica degli atti presupposti, prescrizione, rateizzazione fino a 84 rate, definizione agevolata, strumenti di regolazione della crisi: sono difese diverse, tutte con termini propri, e la prima cosa da fare è capire da quale atto quella cartella nasce.

È esattamente il punto in cui lo Studio Monardo è attrezzato a intervenire: perché ricostruire la catena che porta dall’avviso alla cartella è lavoro da staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, e perché portare quella ricostruzione davanti a un giudice con la certezza che reggerà fino all’ultimo grado è lavoro da avvocato cassazionista. Le due competenze, insieme, sono ciò che questa materia richiede.

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