Quali Sono I Termini Per Presentare Un Accertamento Con Adesione Dopo Aver Ricevuto Lo Schema Di Atto?

La domanda che arriva quando lo schema di atto è già sul tavolo

Quali sono i termini per presentare un accertamento con adesione dopo aver ricevuto lo schema di atto? La risposta immediata è “trenta giorni”, ma chi si ferma lì rischia di prendere la decisione peggiore per la propria posizione, perché quei trenta giorni non sono l’unica finestra disponibile e non sono nemmeno l’unica strada percorribile. Accanto ad essi corrono i sessanta giorni per le osservazioni difensive e i quindici giorni che si aprono dopo la notifica dell’atto definitivo, ciascuno con effetti diversi sulla trattativa, sulle sanzioni e sul termine per ricorrere. Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: la scelta fra le tre finestre è una scelta strategica, non un adempimento.

Lo Studio Monardo si occupa da anni della fase in cui la pretesa fiscale si consolida e poi viene impugnata, e su questa materia porta due competenze certificate direttamente pertinenti: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, quindi segue la posizione dal primo confronto con l’ufficio fino all’ultimo grado di giudizio senza cambiare difensore né linea difensiva, ed è coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, ossia della struttura che consente di far lavorare avvocati e commercialisti sullo stesso schema di atto, l’uno sui vizi del procedimento, l’altro sui numeri della ricostruzione. Sono esattamente le due leve che servono quando bisogna decidere se sedersi al tavolo dell’adesione o preparare fin da subito il terreno del contenzioso.

📩 Se lo schema di atto è già arrivato, il tempo per valutare è contato: contattaci ora, trovi tutti i riferimenti dello Studio in fondo a questa pagina.

Il quadro di partenza: cosa fa scattare i termini

Lo schema di atto è la comunicazione con cui l’Amministrazione finanziaria anticipa al contribuente il contenuto dell’atto impositivo che intende adottare: le violazioni contestate, la ricostruzione della maggiore imposta, il calcolo delle sanzioni. Non è ancora un avviso di accertamento, non è impugnabile, non è iscrivibile a ruolo. È il passaggio obbligatorio introdotto dall’art. 6-bis della L. 212/2000, inserito nello Statuto dei diritti del contribuente dal D.Lgs. 219/2023 ed entrato in vigore il 18 gennaio 2024, con piena operatività per gli atti emessi a partire dal 30 aprile 2024.

La regola generale è netta: tutti gli atti autonomamente impugnabili recanti una pretesa impositiva devono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo. Restano fuori dal perimetro gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, individuati con decreto ministeriale del 24 aprile 2024, oltre ai casi motivati di fondato pericolo per la riscossione. Vanno inoltre considerate le delimitazioni introdotte in sede di conversione del D.L. 39/2024, che circoscrivono l’obbligo agli atti recanti pretesa impositiva ed escludono quelli per i quali la normativa già prevede specifiche forme di interlocuzione.

Con la comunicazione dello schema partono contemporaneamente due orologi, e questo è il nodo che genera la maggior parte degli errori. Il primo è il termine non inferiore a sessanta giorni che l’ufficio deve assegnare per le controdeduzioni, o in alternativa per accedere al fascicolo ed estrarne copia: prima della sua scadenza l’atto non può essere adottato. Il secondo è il termine di trenta giorni entro cui, ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis, del D.Lgs. 218/1997, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione. Non a caso lo schema di atto, per espressa previsione dell’art. 1, comma 2-bis, del medesimo decreto, contiene sia l’invito a presentare osservazioni sia l’invito a presentare istanza di adesione in luogo delle osservazioni.

Esiste poi una terza finestra, meno conosciuta e più insidiosa: se il contribuente non fa nulla e attende l’avviso di accertamento, può ancora presentare istanza di adesione nei quindici giorni successivi alla notifica dell’atto preceduto da schema, ma in tal caso il termine per impugnare è sospeso per soli trenta giorni, non per i novanta della sospensione ordinaria. In occasione di Telefisco 2025 l’Agenzia delle entrate ha confermato che quel termine di quindici giorni ha natura perentoria.

Un ultimo elemento del quadro va soppesato subito, perché incide sui tempi dell’ufficio più che su quelli del contribuente: sia la via delle osservazioni sia la via dell’adesione attivano meccanismi di proroga del termine di decadenza dell’azione accertatrice, costruiti però su presupposti diversi. Nel primo caso l’art. 6-bis, comma 3, sposta la decadenza al centoventesimo giorno successivo alla scadenza del termine per il contraddittorio, quando tra le due date corrono meno di centoventi giorni. Nel secondo opera l’art. 5, comma 3-bis, del D.Lgs. 218/1997, che proroga la decadenza di centoventi giorni quando fra la data di comparizione e la decadenza stessa intercorrono meno di novanta giorni. Chi sceglie sapendo che entrambe le strade allungano i tempi dell’ufficio ragiona in modo diverso da chi crede di poter far scadere la pretesa restando immobile.

Quando lo schema non arriva: il perimetro delle esclusioni

Prima di ragionare sui termini conviene verificare se lo schema di atto era dovuto, perché la risposta cambia radicalmente le regole del gioco. Per gli atti esclusi dal contraddittorio preventivo — quelli automatizzati e sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, individuati con il decreto ministeriale del 24 aprile 2024, oltre alle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione — non c’è alcuno schema e, di conseguenza, non ci sono né i trenta giorni né i sessanta. In quei casi opera l’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 218/1997: l’istanza di adesione si presenta dopo la notifica dell’atto, entro il termine di presentazione del ricorso, e produce la sospensione ordinaria di novanta giorni.

La differenza è tutt’altro che teorica. Chi riceve un atto non preceduto da schema dispone di una finestra ampia e di una sospensione lunga; chi riceve uno schema dispone di finestre brevi e di una sospensione dimezzata, ma in compenso può discutere prima che l’atto esista. Confondere i due regimi, e applicare all’uno i termini dell’altro, è l’errore che più frequentemente conduce a un ricorso tardivo.

Va poi segnalata una posizione espressa dall’Amministrazione finanziaria nel corso degli incontri con la stampa specializzata del 2026: quando l’ufficio notifica uno schema di atto anche in ipotesi non soggette all’obbligo di contraddittorio, ai fini del procedimento di adesione trovano applicazione le tempistiche previste per il contraddittorio obbligatorio. La conseguenza operativa è che il documento ricevuto va letto per quello che è nella sostanza, perché è la sua natura di schema — e non la sua collocazione teorica — a determinare quali termini decorrono.

Che cosa deve contenere lo schema perché il termine sia utile

Il termine di trenta giorni serve a decidere se sedersi al tavolo, ma una decisione consapevole presuppone che lo schema consenta di capire che cosa viene contestato. La norma richiede un contraddittorio informato ed effettivo, non una comunicazione di cortesia: lo schema deve esporre gli elementi di fatto e di diritto della pretesa, la ricostruzione dell’imponibile e il computo delle sanzioni, e deve consentire l’accesso al fascicolo su richiesta del contribuente.

Quando questi elementi mancano o sono generici, il contribuente si trova davanti a un bivio ulteriore: chiedere l’accesso agli atti, con il rischio di consumare parte del termine nell’attesa, oppure formulare comunque l’istanza di adesione per acquisire in sede di confronto le informazioni mancanti. Nessuna delle due strade è priva di controindicazioni, ed è per questo che l’esame preliminare del contenuto dello schema — non solo delle sue date — è la prima attività da svolgere.

Un ulteriore profilo riguarda la coerenza tra schema e atto finale. Se l’avviso di accertamento amplia la pretesa rispetto a quanto anticipato nello schema, il contraddittorio si è svolto su un oggetto diverso da quello poi contestato, e questo è un vizio che va rilevato e documentato. Sul punto la giurisprudenza di merito ha iniziato a formare un orientamento restrittivo verso gli ampliamenti non preventivamente sottoposti al contribuente, valorizzando il contraddittorio come momento di delimitazione della pretesa e non come mera formalità preparatoria.

Opzione 1 — L’istanza di adesione entro trenta giorni dallo schema

In cosa consiste

È la strada tipizzata dall’art. 6, comma 2-bis, primo periodo, del D.Lgs. 218/1997: ricevuto lo schema di atto, il contribuente presenta istanza di accertamento con adesione entro trenta giorni dalla comunicazione, indicando i propri recapiti, anche telefonici. Entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza l’ufficio formula l’invito a comparire, anche per via telefonica o telematica, e da lì si apre il procedimento negoziale vero e proprio, che si chiude con la redazione dell’atto di adesione o con il verbale di mancato accordo.

La scelta è alternativa rispetto alle osservazioni: l’istanza si presenta, per dettato normativo, “in luogo” delle controdeduzioni. Chi imbocca questa via esce dal binario dell’art. 6-bis e entra in quello dell’adesione, con la conseguenza che il calendario successivo non è più governato dai sessanta giorni, ma dalla data di comparizione fissata dall’ufficio.

Quando ha senso

Il primo scenario è quello della contestazione fondata nell’an ma discutibile nel quantum: ricostruzioni presuntive, percentuali di ricarico, antieconomicità, movimentazioni bancarie parzialmente giustificabili. Qui il margine di trattativa esiste davvero e la riduzione delle sanzioni a un terzo del minimo, prevista dall’art. 2, comma 5, del D.Lgs. 218/1997, pesa in modo significativo sull’esborso complessivo.

Il secondo scenario è quello del contribuente che ha bisogno di rateizzare: la definizione in adesione si perfeziona con il versamento delle somme entro venti giorni dalla redazione dell’atto, ma consente la dilazione, mentre il contenzioso impone di gestire la riscossione frazionata in pendenza di giudizio con logiche del tutto diverse.

Il terzo scenario è quello in cui l’obiettivo non è vincere, ma chiudere: contestazioni di importo contenuto rispetto ai costi di giustizia e ai tempi del processo, posizioni in cui l’impresa ha bisogno di certezza per accedere al credito, situazioni in cui la definizione della pretesa è propedeutica a un percorso di risanamento.

Come si esegue

L’istanza va presentata in forma scritta all’ufficio che ha emesso lo schema, nei modi indicati nell’atto stesso. Non richiede una motivazione articolata, ma è opportuno che indichi con precisione i punti sui quali si intende discutere, perché è su quel perimetro che l’ufficio prepara il confronto. Segue l’invito a comparire, poi uno o più incontri, infine l’atto di adesione sottoscritto da entrambe le parti o il mancato accordo.

Vantaggi e rovescio della medaglia

Il vantaggio principale è la tempestività: si entra in trattativa prima che l’atto sia emesso, quando l’ufficio non ha ancora consolidato la propria posizione in un provvedimento formale. A questo si aggiunge la riduzione sanzionatoria e, per le violazioni che superano le soglie penalmente rilevanti, la rilevanza che la definizione può assumere ai fini delle circostanze attenuanti previste dalla normativa penal-tributaria.

Il rovescio della medaglia è che l’adesione presuppone la disponibilità a negoziare: chi si siede al tavolo accetta implicitamente che una parte della pretesa sia dovuta. Chi ritiene che il rilievo sia radicalmente infondato, o che l’atto sia viziato nel procedimento, consuma un’occasione difensiva senza contropartita. Va inoltre considerato l’art. 6, comma 2-quater, del D.Lgs. 218/1997: chi ha già presentato istanza sullo schema non può riproporla dopo la notifica dell’avviso. La prima mossa, in questo caso, è anche l’ultima.

C’è poi un profilo che va soppesato con freddezza: la trattativa impone di scoprire le carte. Documenti, giustificazioni e argomenti esposti in sede di adesione entrano nella disponibilità dell’ufficio, che li utilizzerà nel motivare l’atto se l’accordo non si perfeziona. Il profilo ideale di questa opzione è il contribuente che riconosce un nucleo di fondatezza nella contestazione e punta a ridurne l’ampiezza, non chi intende demolirla.

Le pronunce che sorreggono questa opzione

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 19781 del 17 luglio 2025, ha chiarito che la definizione in adesione non estingue per novazione l’obbligazione tributaria, trattandosi di materia regolata da una disciplina speciale di natura pubblicistica e non assimilabile alla transazione civilistica: l’accordo non crea un rapporto nuovo, definisce quello esistente. È un principio che aiuta a inquadrare correttamente ciò che si sta firmando. Sul versante degli effetti, resta fermo l’art. 2, comma 3, del D.Lgs. 218/1997: l’accertamento definito con adesione non è impugnabile né integrabile o modificabile dall’ufficio, salvo le ipotesi tassative previste dalla norma.

Il perfezionamento della definizione e i suoi effetti

Chi valuta l’adesione deve considerare non solo come si apre la procedura, ma come si chiude. L’accordo si formalizza in un atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal capo dell’ufficio o da un suo delegato, che indica separatamente per ciascun tributo gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme dovute, anche in forma rateale. La definizione si perfeziona però soltanto con il versamento: entro venti giorni dalla redazione dell’atto, con possibilità di dilazione secondo le regole dell’art. 8 del D.Lgs. 218/1997.

Il dato va soppesato con attenzione, perché fino al versamento nulla è concluso. Se il pagamento non interviene, la definizione non si perfeziona e l’ufficio riprende il proprio percorso, con il contribuente che nel frattempo ha però esaurito la propria istanza. Al perfezionamento, invece, l’atto impositivo eventualmente già notificato perde efficacia.

Il secondo effetto riguarda la stabilità del risultato: l’accertamento definito con adesione non è soggetto a impugnazione da parte del contribuente e non è integrabile o modificabile dall’ufficio, salvo le ipotesi tassative previste dalla legge. È una reciprocità che va valutata in entrambe le direzioni: da un lato mette al riparo da ripensamenti dell’Amministrazione sui punti definiti, dall’altro chiude definitivamente ogni possibilità di rimettere in discussione ciò che si è sottoscritto, anche qualora emergessero successivamente elementi favorevoli.

Il terzo effetto riguarda la misura delle sanzioni, ridotte a un terzo del minimo previsto dalla legge. Il confronto con le alternative va fatto sul caso concreto: l’acquiescenza all’atto, disciplinata dall’art. 15 del D.Lgs. 218/1997, comporta anch’essa una riduzione a fronte della rinuncia a impugnare, mentre il ravvedimento operoso, quando ancora praticabile, può risultare più conveniente sul piano sanzionatorio ma non consente alcuna riduzione dell’imponibile contestato. La convenienza dell’adesione non sta quasi mai nel solo sconto sanzionatorio: sta nella possibilità di incidere sulla base imponibile, che è il parametro su cui si costruisce tutto il resto.

Opzione 2 — Le osservazioni entro sessanta giorni

In cosa consiste

È la via ordinaria del contraddittorio preventivo disegnata dall’art. 6-bis, comma 3, della L. 212/2000: il contribuente presenta controdeduzioni scritte entro il termine assegnato, che non può essere inferiore a sessanta giorni, oppure chiede di accedere al fascicolo ed estrarre copia degli atti. L’ufficio non può adottare l’atto prima della scadenza di quel termine e, se decide di confermare la pretesa, deve dar conto delle osservazioni ricevute nella motivazione dell’atto.

Quando ha senso

Il primo scenario è quello del vizio procedimentale o istruttorio: notifica irregolare degli atti presupposti, utilizzo di documentazione acquisita irritualmente, contestazione fondata su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Sono profili che in sede di adesione valgono poco, perché la trattativa si muove sui numeri, e che invece nel contenzioso possono essere decisivi.

Il secondo scenario è quello della contestazione radicalmente infondata nell’an: operazioni ritenute inesistenti che sono documentabili, redditi esteri già assoggettati a imposizione, costi disconosciuti di cui esiste prova dell’inerenza. Qui l’obiettivo non è ridurre, è archiviare.

Il terzo scenario è quello in cui la posizione va costruita per il giudizio: le osservazioni fissano per iscritto la linea difensiva prima che l’atto nasca, obbligano l’ufficio a confrontarsi con essa e, se la risposta è generica o assente, offrono materiale per contestare la tenuta della motivazione.

Come si esegue

Le controdeduzioni si presentano in forma scritta nel termine indicato nello schema. Sul computo di quel termine va segnalata una questione ancora aperta: la sospensione feriale, che nel nostro ordinamento processuale copre il periodo dal 1° al 31 agosto, riguarda per definizione i termini processuali, mentre quello per le osservazioni è un termine procedimentale. La prassi dell’Amministrazione si è mossa nel senso di riconoscere comunque una pausa estiva su questo termine, ma una parte della dottrina lo nega. In una materia dove l’errore di calcolo è irrimediabile, la lettura prudente è quella di considerare i sessanta giorni come pieni e non contare sullo slittamento.

Vantaggi e rovescio della medaglia

Il vantaggio è che le osservazioni non implicano alcuna ammissione: si contesta senza rinunciare a nulla. Non si consuma la possibilità di aderire, perché l’art. 6, comma 2-ter, del D.Lgs. 218/1997 fa salva la facoltà delle parti di dare corso, di comune accordo, al procedimento di adesione quando dalle osservazioni emergano i presupposti per definire. E, in ogni caso, resta aperta la finestra dei quindici giorni successivi alla notifica dell’atto.

Il rovescio della medaglia è duplice. Sul piano dei tempi, l’attivazione del contraddittorio fa scattare il meccanismo di proroga della decadenza previsto dall’art. 6-bis, comma 3: l’ufficio guadagna spazio. Sul piano degli effetti, chi passa da questa via e poi ripiega sull’adesione dopo la notifica dell’atto ottiene una sospensione del termine di ricorso di soli trenta giorni, contro i novanta della sospensione ordinaria. Il profilo ideale di questa opzione è il contribuente che ha argomenti giuridici forti e vuole preservarli integri per il giudizio, accettando in cambio una tempistica più compressa nella fase successiva.

Le pronunce che sorreggono questa opzione

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lodi, con la sentenza n. 48 del 6 luglio 2026, ha annullato un avviso emesso prima che fossero decorsi i sessanta giorni dalla notifica dello schema, ribadendo che l’art. 6-bis impone, a pena di annullabilità, sia la comunicazione dello schema sia il rispetto integrale del termine dilatorio minimo. Nella stessa direzione, la Corte di cassazione con la sentenza n. 23073 del 12 luglio 2026 è tornata sul termine dilatorio di sessanta giorni dell’art. 12, comma 7, della L. 212/2000 in materia di processo verbale di constatazione, in un caso in cui il giudice d’appello aveva ritenuto legittimo l’atto valorizzando la mancata presentazione di controdeduzioni da parte della società. Il principio comune è che il termine di garanzia serve al contribuente e non può essere svuotato in ragione del suo mancato utilizzo.

Come si scrivono osservazioni che servono anche dopo

Il valore delle controdeduzioni non si esaurisce nella fase amministrativa. Se l’ufficio conferma la pretesa, quelle stesse osservazioni diventano il primo atto della difesa e il metro con cui misurare la tenuta della motivazione dell’avviso: un atto che ignori argomenti puntuali e documentati espone il proprio impianto motivazionale a una contestazione mirata, mentre un atto che li affronti consente al contribuente di conoscere in anticipo la tesi con cui l’Amministrazione si presenterà in giudizio.

Ne discendono due indicazioni di metodo che vanno soppesate. La prima riguarda la selezione: osservazioni che contestano tutto con la stessa intensità perdono forza, perché non segnalano all’ufficio dove si trova il punto realmente debole della ricostruzione. La seconda riguarda la documentazione: allegare in questa fase i documenti decisivi significa esporli, ma significa anche precostituire la prova che erano disponibili e che l’ufficio ne era a conoscenza, elemento che può assumere rilievo nella valutazione del comportamento delle parti.

Il rovescio della medaglia, come sempre in questa materia, esiste: ciò che viene scritto nelle controdeduzioni vincola. Una qualificazione giuridica frettolosa o un’ammissione incidentale restano agli atti e riemergono nel giudizio. È la ragione per cui le osservazioni andrebbero redatte con lo stesso rigore di un ricorso, perché è esattamente in ricorso che verranno rilette.

Opzione 3 — Attendere l’atto e usare i quindici giorni successivi

In cosa consiste

È la strada dell’inerzia consapevole, disciplinata dall’art. 6, comma 2-bis, secondo periodo, del D.Lgs. 218/1997. Il contribuente non presenta né osservazioni né istanza sullo schema; l’ufficio notifica l’avviso di accertamento o l’atto di recupero; entro quindici giorni dalla notifica il contribuente presenta istanza di adesione, ottenendo una sospensione del termine di impugnazione pari a trenta giorni.

Quando ha senso

Il primo scenario è quello dell’incertezza documentale: quando la ricostruzione della propria posizione richiede tempo, perché occorre recuperare documentazione presso terzi o ricostruire annualità remote, i sessanta giorni possono non bastare e l’atto definitivo consente almeno di lavorare su un provvedimento formale e completo.

Il secondo scenario è quello dello schema generico: se lo schema non contiene tutti gli elementi della pretesa, discutere sul nulla espone al rischio di anticipare la propria difesa senza sapere che cosa si sta contestando.

Il terzo scenario, il più delicato, è quello della strategia processuale pura: chi conta di far valere in giudizio l’illegittimità del procedimento può avere interesse a non sanare nulla in via amministrativa.

Come si esegue

L’istanza va presentata entro quindici giorni dalla notifica dell’atto, termine che l’Agenzia delle entrate considera perentorio. Da quel momento il termine di sessanta giorni per il ricorso si allunga di trenta. Se poi la scadenza attraversa il mese di agosto, si aggiungono i trentuno giorni della sospensione feriale, che va dal 1° al 31 agosto: la cumulabilità fra sospensione da adesione e sospensione feriale è oggi fuori discussione, essendo stata sancita in via espressa dall’art. 7-quater, comma 18, del D.L. 193/2016.

Vantaggi e rovescio della medaglia

Il vantaggio è la conoscenza: si decide avendo davanti l’atto definitivo, con la motivazione completa e l’importo consolidato. Il rovescio della medaglia è pesante e va detto senza attenuazioni: la finestra è di quindici giorni, non prorogabili; la sospensione è di trenta giorni, un terzo di quella ordinaria; e il tempo utile per condurre una trattativa seria si riduce drasticamente. A fronte del vantaggio informativo, questa opzione comprime lo spazio negoziale proprio nel momento in cui l’ufficio ha meno ragioni per cedere, avendo già formalizzato la pretesa.

Va aggiunto che il ravvedimento operoso resta praticabile fino alla notifica dell’atto impositivo, anche dopo la comunicazione dello schema. Le misure di riduzione variano in funzione della fase: l’Agenzia delle entrate ha chiarito che la sanzione si riduce a un quarto del minimo quando la regolarizzazione interviene dopo la comunicazione dello schema di atto relativo a una violazione constatata mediante processo verbale, sempre che non sia stata presentata istanza di accertamento con adesione. È una quarta via, non alternativa alle altre ma spesso complementare, che merita di essere verificata caso per caso prima di scegliere.

L’alternativa dell’acquiescenza

Nel censimento delle strade realmente percorribili va inclusa anche l’acquiescenza disciplinata dall’art. 15 del D.Lgs. 218/1997: il contribuente rinuncia a impugnare l’atto e a formulare istanza di adesione e versa quanto dovuto entro il termine per il ricorso, ottenendo in cambio la riduzione delle sanzioni irrogate nella misura prevista dalla norma.

È una via che ha senso in uno scenario preciso: quello in cui la pretesa è ritenuta fondata, non vi sono margini di riduzione dell’imponibile e l’obiettivo è chiudere la posizione al costo più contenuto e nel tempo più breve. A fronte di questo vantaggio, l’acquiescenza è la meno reversibile delle opzioni, perché comporta la rinuncia integrale e immediata alla contestazione.

Il confronto con l’adesione va condotto sui numeri del caso concreto. L’adesione conviene quando esiste un margine reale di riduzione della base imponibile; l’acquiescenza quando quel margine non esiste e la partita si gioca solo sulle sanzioni e sui tempi. Presentare istanza di adesione per poi non definire, in una posizione dove non vi era nulla da negoziare, significa avere consumato il termine dell’acquiescenza senza contropartita: è un esito che una valutazione preventiva accurata consente di evitare.

Le opzioni alla prova dei conti

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati di fantasia, utili solo a mostrare come i termini si comportano concretamente. Non descrivono situazioni reali.

Ipotesi A — Contestazione presuntiva su maggiori ricavi. Schema di atto comunicato il 4 marzo 2026, maggiore imposta contestata 47.300 euro, sanzione applicata nella misura minima.

Percorrendo l’opzione 1, l’istanza di adesione va presentata entro il 3 aprile 2026. L’ufficio formula l’invito a comparire entro quindici giorni dalla ricezione, quindi indicativamente entro la seconda metà di aprile. Se il confronto porta a ridurre la ripresa a 29.400 euro, le sanzioni si applicano nella misura di un terzo del minimo e il versamento va eseguito entro venti giorni dalla redazione dell’atto di adesione, con facoltà di rateazione.

Percorrendo l’opzione 2, le controdeduzioni vanno depositate entro il 3 maggio 2026. L’ufficio non può notificare l’atto prima di quella data. Se le osservazioni non vengono accolte e l’avviso arriva, ad esempio, il 10 giugno 2026, il termine per ricorrere scade il 9 agosto 2026, salvo lo slittamento derivante dalla sospensione feriale dal 1° al 31 agosto.

Percorrendo l’opzione 3, il contribuente resta inerte, riceve l’avviso il 10 giugno 2026 e presenta istanza entro il 25 giugno 2026. Il termine per ricorrere si allunga di trenta giorni: dai sessanta ordinari si passa a novanta, con l’ulteriore slittamento legato al periodo feriale. Lo spazio negoziale, però, si riduce a poche settimane.

Ipotesi B — Il fattore agosto. Schema di atto comunicato il 26 giugno 2026, maggiore imposta 23.850 euro. Il termine di trenta giorni per l’istanza di adesione scade il 26 luglio 2026 e, secondo la lettura prevalente, non gode di sospensioni estive: chi conta su una pausa perde la finestra. Il termine di sessanta giorni per le osservazioni scadrebbe il 25 agosto 2026 e proprio su questo termine si concentra il dibattito richiamato più sopra. La conseguenza operativa è evidente: fra le due finestre, quella dell’adesione è la più fragile, perché è la più breve ed è quella su cui l’incertezza interpretativa gioca a sfavore del contribuente.

Ipotesi C — Lo schema comunicato a ridosso della decadenza. Anno d’imposta 2020, dichiarazione presentata nel 2021, termine ordinario di decadenza al 31 dicembre 2026. Schema di atto comunicato il 12 novembre 2026, maggiore imposta 61.480 euro.

Se il contribuente sceglie le osservazioni, il termine di sessanta giorni scade l’11 gennaio 2027, quindi dopo la decadenza: per effetto dell’art. 6-bis, comma 3, il termine per notificare l’atto è posticipato al centoventesimo giorno successivo, cioè all’11 maggio 2027.

Se sceglie l’adesione, presenta istanza entro il 12 dicembre 2026 e l’ufficio fissa la comparizione, ad esempio, per il 20 gennaio 2027. Poiché fra la data di comparizione e la decadenza corrono meno di novanta giorni, opera l’art. 5, comma 3-bis, del D.Lgs. 218/1997 e la decadenza è prorogata di centoventi giorni, cioè al 30 aprile 2027.

Il confronto è istruttivo: entrambe le vie allungano i tempi dell’ufficio, con meccanismi e scadenze finali diverse. Chi immagina di guadagnare la decadenza restando fermo lavora su un presupposto che la normativa vigente ha già neutralizzato.

Ipotesi D — L’atto che non è stato preceduto da alcuno schema. Avviso notificato il 9 aprile 2026 per un importo di 18.740 euro, relativo a un controllo formale della dichiarazione: si tratta di una tipologia rientrante fra quelle escluse dal contraddittorio preventivo, quindi nessuno schema è stato comunicato.

Qui i trenta giorni dell’art. 6, comma 2-bis, non entrano in gioco. Opera l’art. 6, comma 2: l’istanza di adesione può essere presentata anteriormente all’impugnazione, entro il termine di presentazione del ricorso, e la sospensione è quella ordinaria di novanta giorni. Il termine per ricorrere, che scadrebbe l’8 giugno 2026, si sposta quindi al 6 settembre 2026 e, poiché la scadenza attraversa il periodo feriale, si aggiungono i trentuno giorni della sospensione dal 1° al 31 agosto.

Il confronto con l’ipotesi A è il modo più diretto per misurare la differenza fra i due regimi: a parità di volontà di trattare, chi ha ricevuto uno schema di atto ha finestre più strette e una sospensione più breve, mentre chi ha ricevuto un atto escluso dal contraddittorio dispone di uno spazio decisamente più ampio. Il primo controllo da fare, prima ancora di calcolare qualsiasi scadenza, è quindi stabilire in quale dei due regimi ci si trova.

Il confronto in tabella

La tabella che segue mette in colonna le tre strade e in riga i parametri che, nell’esperienza applicativa, orientano davvero la decisione. I riferimenti economici riguardano esclusivamente le riduzioni sanzionatorie previste dalla legge e i costi di giustizia, non altre voci.

ParametroOpzione 1 — Adesione entro 30 giorniOpzione 2 — Osservazioni entro 60 giorniOpzione 3 — Istanza nei 15 giorni post-atto
Termine per attivarsi30 giorni dalla comunicazione dello schemaTermine assegnato dall’ufficio, non inferiore a 60 giorni15 giorni dalla notifica dell’atto, perentori
Base normativaArt. 6, c. 2-bis, primo periodo, D.Lgs. 218/1997Art. 6-bis, c. 3, L. 212/2000Art. 6, c. 2-bis, secondo periodo, D.Lgs. 218/1997
Effetto sul termine di ricorsoNessuna sospensione diretta: l’atto, se emesso, arriva dopo la trattativaNessuna sospensioneSospensione di 30 giorni
Riduzione sanzioni in caso di accordoUn terzo del minimo (art. 2, c. 5)Nessuna, salvo successiva adesione concordataUn terzo del minimo, con tempi compressi
Complessità della faseMedia: incontri, produzione documentale, verbalizzazioneAlta sul piano tecnico-giuridico, bassa sul piano proceduraleAlta: si negozia con l’atto già emesso
Rischio in caso di esito negativoArgomenti già noti all’ufficio; niente seconda istanza (art. 6, c. 2-quater)Nessuna perdita difensiva, ma proroga a favore dell’ufficioTempi strettissimi per impostare il ricorso
Effetti sul termine di decadenzaProroga di 120 giorni ex art. 5, c. 3-bis, se la comparizione è vicina alla scadenzaPosticipo al 120° giorno successivo ex art. 6-bis, c. 3Nessun effetto ulteriore: l’atto è già stato notificato
ReversibilitàBassa: l’istanza sullo schema non è ripetibile dopo l’attoAlta: resta possibile l’adesione concordata ex art. 6, c. 2-terNulla: è l’ultima finestra amministrativa
Costi di giustiziaNessuno se la definizione si perfezionaNessuno nella fase procedimentaleContributo unificato dovuto solo in caso di ricorso

Tre errori di calcolo che si ripetono

Il primo errore consiste nel trattare i trenta giorni dell’istanza come una porzione dei sessanta delle osservazioni, sul presupposto che, restando dentro il termine più lungo, si sia comunque in tempo. I due termini corrono in parallelo e hanno scadenze autonome: superato il trentesimo giorno, la via dell’istanza sullo schema è chiusa anche se mancano ancora quattro settimane alla scadenza delle controdeduzioni.

Il secondo errore riguarda le sospensioni estive. La sospensione feriale dal 1° al 31 agosto è nata per i termini processuali e agisce con certezza sul termine per proporre ricorso, dove è pacificamente cumulabile con la sospensione derivante dall’istanza di adesione. Sui termini procedimentali — i sessanta giorni per le osservazioni, i trenta per l’istanza — il quadro è meno lineare: la prassi si è mossa in senso favorevole al contribuente sul primo, mentre sul secondo la lettura prevalente esclude qualsiasi pausa. Chi programma la propria difesa contando su uno slittamento estivo del termine di trenta giorni lavora sull’ipotesi più fragile dell’intera materia.

Su questo punto va aggiunta una verifica preliminare che spesso viene data per scontata: la data da cui i termini decorrono è quella di effettiva comunicazione dello schema, che va riscontrata sulla ricevuta di consegna telematica o sulla relata, e non quella riportata in intestazione al documento. Uno scarto di pochi giorni fra le due date sposta l’intero calendario.

Il terzo errore consiste nel presentare un’istanza che di adesione ha solo il nome. Una richiesta di annullamento integrale dell’atto, priva di qualsiasi disponibilità a definire, viene qualificata per quello che è nella sostanza — una sollecitazione all’autotutela — e non produce l’effetto sospensivo. Il termine per ricorrere continua a decorrere e, quando il contribuente se ne avvede, è già scaduto. La differenza fra i due atti non è formale: l’istanza di adesione presuppone la volontà di discutere il quantum, l’istanza di autotutela nega in radice la pretesa.

A questi si aggiunge una quarta imprecisione, meno frequente ma altrettanto costosa: calcolare un unico termine quando gli atti notificati sono due, l’avviso di accertamento e un separato provvedimento sanzionatorio. La disciplina dei due procedimenti resta autonoma e i termini vanno computati distintamente, come si vedrà nel blocco giurisprudenziale.

I criteri per scegliere

Nessuno dei parametri elencati è dirimente da solo. La decisione nasce dall’incrocio di alcune verifiche, che conviene svolgere nell’ordine.

Il primo criterio è la solidità dei vizi procedimentali. Se lo schema di atto presenta anomalie rilevanti — mancata allegazione degli atti richiamati, motivazione incompleta, contestazioni che non trovano riscontro nel fascicolo — la via dell’adesione rischia di sanare di fatto ciò che in giudizio poteva valere l’annullamento. In questi casi le osservazioni, redatte in modo da fissare i vizi per iscritto, sono generalmente preferibili.

Il secondo criterio è la distanza fra la pretesa e ciò che il contribuente ritiene dovuto. Se lo scarto è ampio ma non totale, il terreno negoziale esiste. Se il contribuente ritiene di non dovere nulla, sedersi al tavolo dell’adesione significa trattare su una base che non si condivide, con il rischio di consumare la sola istanza disponibile.

Il terzo criterio è la posizione dell’annualità rispetto alla decadenza. Uno schema comunicato in prossimità della scadenza cambia il calcolo: come mostrato nell’ipotesi C, entrambe le strade concedono all’ufficio spazio ulteriore, ma con orizzonti finali diversi, e questo incide sulla pianificazione finanziaria dell’impresa.

Il quarto criterio è la sostenibilità finanziaria della definizione. L’adesione si perfeziona con il pagamento; la rateazione è ammessa, ma l’inadempimento produce conseguenze. Aderire a una definizione che non si è in grado di onorare sposta il problema dall’accertamento alla riscossione, spesso peggiorandolo.

Il quinto criterio è la presenza di profili penalmente rilevanti o di riflessi sulla continuità aziendale. Quando la contestazione supera le soglie di rilevanza penale, o quando l’impresa si trova in tensione finanziaria, la scelta va coordinata con la strategia complessiva, perché la definizione della pretesa fiscale può diventare il presupposto di un percorso di risanamento oppure, al contrario, la causa di uno squilibrio irreversibile.

Su questo terreno la competenza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come avvocato cassazionista e come coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario incide direttamente sulla qualità della scelta: chi imposta la fase amministrativa sapendo come quella stessa posizione verrà discussa in Cassazione valuta diversamente ciò che conviene scrivere oggi.

Le domande di chi è indeciso

Posso presentare le osservazioni e poi cambiare idea e chiedere l’adesione? Non con una nuova istanza sullo schema, perché quel termine è già decorso. Restano però due possibilità: l’art. 6, comma 2-ter, del D.Lgs. 218/1997 consente alle parti di avviare di comune accordo il procedimento di adesione se dalle osservazioni emergono i presupposti; e l’art. 6, comma 2-bis, secondo periodo, consente l’istanza nei quindici giorni successivi alla notifica dell’atto, con sospensione di trenta giorni.

Ho presentato l’istanza sullo schema e la trattativa è fallita. Posso ripresentarla dopo l’avviso? No. L’art. 6, comma 2-quater, lo esclude espressamente. Chi ha già utilizzato l’istanza in fase di schema, ricevuto l’atto, ha davanti il termine ordinario per il ricorso.

Se non mi presento all’incontro fissato dall’ufficio, perdo la sospensione dei termini? Sul punto la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel senso della conservazione dell’effetto sospensivo, come si dirà nel blocco successivo. Resta però che la mancata comparizione indebolisce la posizione negoziale e, nei fatti, chiude la trattativa.

Che cosa succede se sbaglio il calcolo dei termini per il ricorso? Il ricorso viene dichiarato inammissibile per tardività e l’atto diventa definitivo, senza possibilità di discuterne il merito davanti a un giudice. È l’errore più costoso della materia e, purtroppo, non è raro.

Lo schema di atto è impugnabile? No, non è un atto autonomamente impugnabile: è un atto endoprocedimentale. La reazione, in questa fase, si gioca esclusivamente sul piano amministrativo.

Se aderisco, posso ancora contestare l’atto in giudizio? No. L’accertamento definito con adesione non è impugnabile, ed è questo il prezzo della certezza che si acquista con l’accordo. Va aggiunto che nemmeno l’ufficio può, salvo ipotesi tassative, tornare sui punti definiti.

Ho aderito ma non riesco a versare quanto pattuito: che cosa succede? La definizione si perfeziona con il pagamento nel termine previsto. In mancanza, l’accordo non produce i propri effetti e la posizione torna nella disponibilità dell’ufficio, con la differenza — non irrilevante — che l’istanza è ormai stata utilizzata. È la ragione per cui la verifica di sostenibilità va fatta prima della sottoscrizione e non dopo.

Lo schema di atto blocca il ravvedimento operoso? No. Il ravvedimento resta praticabile fino alla notifica dell’atto impositivo, con misure di riduzione differenziate a seconda della fase e delle condizioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997. È una valutazione tecnica che va condotta in parallelo con quella sull’adesione, non in alternativa astratta.

Ho ricevuto l’avviso di accertamento e, insieme, un atto di irrogazione sanzioni separato: l’istanza copre entrambi? È il caso in cui la prudenza va massima. La giurisprudenza di legittimità più recente ha escluso che l’istanza presentata avverso l’atto impositivo estenda i propri effetti sospensivi al provvedimento sanzionatorio autonomo, con la conseguenza che i termini vanno calcolati separatamente per ciascun atto.

L’ufficio non mi ha convocato dopo l’istanza: la sospensione opera comunque? Sì, secondo l’orientamento consolidato l’effetto sospensivo discende dalla presentazione dell’istanza e non dall’attività successiva delle parti. Resta però il fatto che, senza convocazione, la trattativa non si apre: il tempo guadagnato va impiegato per predisporre il ricorso, non per attendere.

Le pronunce che orientano la scelta

I riferimenti che seguono sono raggruppati in base all’opzione che ciascuno illumina. I principi sono riformulati in sintesi.

Pronunce che pesano sulla scelta dell’adesione e sui suoi effetti sospensivi

Cass., Sez. Trib., ordinanza n. 23828 del 25 agosto 2025. La sospensione del termine di impugnazione prevista dall’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 218/1997 opera in modo automatico con la sola presentazione dell’istanza, restando irrilevante il comportamento successivo del contribuente che non si presenti alla convocazione dell’ufficio. Rilevanza per il tema: chi attiva l’adesione non perde la copertura temporale per un’assenza successiva, il che rende la scelta meno rischiosa di quanto molti temano.

Cass., Sez. 5, ordinanza n. 27274/2019. La mancata comparizione del contribuente nel procedimento di adesione non interrompe la sospensione dei novanta giorni, non potendo essere qualificata come rinuncia all’istanza. Rilevanza: è il precedente su cui si fonda l’orientamento poi consolidato, utile a chi teme che un contrattempo faccia decadere la protezione del termine.

Cass., Sez. 5, ordinanza n. 17946 del 1° giugno 2022. Sempre in tema di mancata comparizione nel procedimento di adesione, la Corte ha ribadito la tenuta dell’effetto sospensivo. Rilevanza: conferma la stabilità dell’indirizzo su un profilo che nella pratica genera molte contestazioni.

Cass., Sez. 5, ordinanza n. 17328/2024. Il fallimento del contribuente sopravvenuto nel periodo di sospensione non rende tardiva l’impugnazione dell’avviso: la sospensione conserva il proprio carattere oggettivo. Rilevanza: la copertura del termine resiste anche a eventi che alterano radicalmente la posizione soggettiva del contribuente.

Cass., Sez. 5, ordinanza n. 10462/2024. La sospensione di novanta giorni derivante dall’istanza di adesione è cumulabile con la sospensione feriale dei termini processuali, in linea con quanto stabilito in via espressa dall’intervento normativo del 2016. Rilevanza: è la pronuncia da tenere presente ogni volta che il termine per ricorrere attraversa il mese di agosto.

Pronunce che segnalano i limiti dell’istanza di adesione

Cass., Sez. Trib., ordinanza n. 2778 dell’8 febbraio 2026. La presentazione dell’istanza non determina la sospensione del termine per impugnare quando l’avviso sia stato preceduto da un invito a comparire e il contraddittorio abbia avuto concreto svolgimento, essendo già stato riconosciuto al contribuente lo spazio di valutazione che la sospensione intende garantire. Rilevanza: è la pronuncia più insidiosa per chi conta meccanicamente sulla sospensione, e va letta con attenzione proprio nel nuovo assetto del contraddittorio preventivo.

Cass., Sez. 5, ordinanza n. 31377/2024. Un’istanza che, per il suo contenuto, chieda l’annullamento integrale dell’atto va qualificata come richiesta di autotutela e non produce l’effetto sospensivo proprio dell’istanza di adesione; il ricorso proposto confidando in quella sospensione è tardivo. Rilevanza: la forma e il contenuto dell’istanza contano quanto il rispetto del termine.

Cass., sentenza n. 8481 del 4 aprile 2026. L’istanza di adesione non sospende il termine per impugnare l’atto di irrogazione delle sanzioni emesso in via autonoma ai sensi dell’art. 16, comma 7, del D.Lgs. 472/1997, poiché il procedimento sanzionatorio e quello di accertamento del tributo restano autonomi. Rilevanza: quando accanto all’avviso arriva un atto sanzionatorio separato, i due termini vanno calcolati distintamente.

Cass., sentenza n. 18377/2015. In un precedente orientamento, l’effetto sospensivo era stato esteso anche al provvedimento sanzionatorio notificato separatamente, ma limitatamente all’ipotesi di violazione sostanziale strumentale all’inadempimento dell’obbligazione tributaria. Rilevanza: consente di misurare l’ampiezza del revirement operato nel 2026 e di valutare la prudenza necessaria nel calcolo dei termini.

Cass., sentenza n. 19781 del 17 luglio 2025. La definizione in adesione non comporta estinzione per novazione dell’obbligazione tributaria, mancando le reciproche concessioni tipiche della transazione e operando una disciplina speciale di carattere cogente. Rilevanza: chiarisce la natura dell’accordo e ridimensiona letture eccessivamente contrattualistiche dell’istituto.

Pronunce che pesano sulla scelta delle osservazioni e sulla tenuta del contraddittorio

Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lodi, sentenza n. 48 del 6 luglio 2026. L’avviso notificato prima del decorso del termine minimo di sessanta giorni dalla comunicazione dello schema è annullabile, imponendo l’art. 6-bis della L. 212/2000 sia la comunicazione dello schema sia il rispetto integrale del termine per le controdeduzioni. Rilevanza: è la conferma che il termine dilatorio ha valore autonomo e che la sua violazione è un vizio spendibile in giudizio.

Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, Sez. 1, sentenza n. 8483/2026, depositata il 1° giugno 2026. Un invito al contraddittorio preventivo può assolvere alla funzione dello schema di atto anche in assenza di quella specifica denominazione, purché consenta al contribuente di conoscere gli elementi della contestazione e di difendersi effettivamente. Rilevanza: sposta il baricentro dalla forma alla sostanza e va considerata prima di fondare la difesa sul solo nomen dell’atto ricevuto.

Cass., sentenza n. 23073 del 12 luglio 2026. In tema di termine dilatorio di sessanta giorni dal rilascio del processo verbale, la Corte ha censurato la lettura che valorizzava la mancata presentazione di controdeduzioni per ritenere legittimo l’atto anticipato. Rilevanza: il termine di garanzia non si giustifica con il suo mancato utilizzo, principio direttamente trasferibile alla logica dell’art. 6-bis.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio interviene sulla fase dello schema di atto con attività definite, non con assistenza generica. In particolare:

  1. Analizziamo lo schema di atto rilievo per rilievo, isolando le contestazioni fondate su presunzioni da quelle basate su documentazione, perché le prime hanno margine negoziale e le seconde no.
  2. Verifichiamo la regolarità del procedimento: rispetto del termine minimo di sessanta giorni, completezza degli allegati, corrispondenza fra gli elementi richiamati e il contenuto del fascicolo.
  3. Calcoliamo tutte le scadenze in parallelo — trenta giorni per l’istanza, sessanta per le osservazioni, quindici dopo l’eventuale atto — e le riportiamo in un calendario scritto, con l’indicazione delle date esatte.
  4. Esercitiamo il diritto di accesso al fascicolo ed estraiamo copia degli atti, per verificare che cosa l’ufficio abbia effettivamente acquisito.
  5. Valutiamo quale delle opzioni regge davvero davanti al giudice nel caso specifico, confrontando la tenuta dei vizi procedimentali con il margine di riduzione ottenibile in adesione.
  6. Redigiamo le controdeduzioni costruendole già in funzione dell’eventuale ricorso, così che la linea difensiva resti la stessa dalla fase amministrativa al giudizio.
  7. Predisponiamo e depositiamo l’istanza di adesione con l’indicazione puntuale dei punti da discutere, evitando formulazioni che possano essere riqualificate come istanze di autotutela.
  8. Partecipiamo agli incontri con l’ufficio e verbalizziamo le posizioni assunte, curando che nel verbale resti traccia di ciò che è stato prodotto e discusso.
  9. Verifichiamo la sostenibilità finanziaria della definizione prima della sottoscrizione, coordinando avvocati e commercialisti sul piano di versamento.
  10. Impostiamo il ricorso quando la trattativa non approda, computando i termini con le sospensioni applicabili e curando la fase cautelare ove ne ricorrano i presupposti.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su una materia come questa la componente che pesa di più è l’abilitazione al patrocinio in Cassazione, perché la scelta compiuta oggi davanti all’ufficio dovrà essere difesa domani davanti a un giudice, e chi la imposta sapendo come quella posizione verrà discussa in ultimo grado scrive cose diverse. Lo Studio garantisce continuità di strategia dall’analisi dello schema di atto fino al giudizio di legittimità, con lo stesso difensore e la stessa linea difensiva: non c’è passaggio di mano fra chi ha trattato e chi impugna. Quando la contestazione fiscale si intreccia con una situazione di squilibrio finanziario dell’impresa o della persona, entrano in gioco anche le competenze in materia di sovraindebitamento e di composizione negoziata della crisi, che consentono di collocare la definizione della pretesa dentro un percorso più ampio anziché trattarla come un evento isolato. Su ogni posizione lavora uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti: i primi sui profili procedimentali e processuali, i secondi sulla ricostruzione contabile e sul calcolo delle imposte e delle sanzioni.

In chiusura

I termini per l’accertamento con adesione dopo lo schema di atto sono tre, non uno: trenta giorni dalla comunicazione dello schema, quindici giorni dalla notifica dell’atto per chi non si è mosso prima, e — accanto ad essi — i sessanta giorni delle osservazioni, che non sono un termine di adesione ma condizionano tutto ciò che verrà dopo. La scelta fra queste finestre dipende dal caso concreto, e sbagliarla non costa solo denaro: costa il diritto di far valere argomenti che non potranno più essere spesi.

Lo Studio Monardo lavora su questa materia con le competenze che il tema richiede: l’abilitazione al patrocinio in Cassazione, che consente di impostare la fase amministrativa già in vista dell’ultimo grado di giudizio e di seguire la posizione senza soluzione di continuità, e il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che mette avvocati e commercialisti a lavorare insieme sullo stesso schema di atto. Non promettiamo esiti: analizziamo, verifichiamo e costruiamo la strategia più difendibile sulla base di ciò che l’atto contiene davvero.

📩 Non aspettare che i trenta giorni si consumino: scrivici oggi stesso allo Studio, tutti i riferimenti per raggiungerci sono al termine di questa pagina.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito! Elimina tutti i tuoi dubbi adesso, PRIMA CHE TI COSTINO DAVVERO CARO