Perché su questo tema decidono i giudici, non solo la legge
Chi ha debiti fiscali e vuole continuare a lavorare con la pubblica amministrazione si trova davanti a una domanda semplicissima e a una risposta che semplice non è: posso presentare l’offerta oppure no? La legge, letta da sola, sembra chiarissima: chi ha commesso gravi violazioni definitivamente accertate degli obblighi tributari è escluso. Ma quella frase, applicata alla vita reale di un’impresa, apre una quantità impressionante di domande che il testo normativo non risolve. Quando un debito diventa “definitivamente accertato”? La rateizzazione mi salva, e a quali condizioni? Conta il debito verso il Comune per la TARI, o solo quello verso l’Agenzia delle Entrate? Se il debito supera i cinquemila euro ma l’appalto vale milioni, la stazione appaltante può valutare la proporzione? E se sto affrontando la crisi con una procedura di regolazione, posso ancora concorrere?
A tutte queste domande hanno risposto, negli ultimi tre anni, la Corte costituzionale, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e decine di sentenze delle sezioni semplici e dei TAR. Questa guida raccoglie le decisioni che devi conoscere e le traduce in conseguenze pratiche: cosa succede al tuo fascicolo di gara a seconda di come si presenta oggi la tua posizione fiscale, e quali margini di manovra la giurisprudenza riconosce ancora.
Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo crocevia, e non per generica vicinanza alla materia. Il tema tocca insieme due mondi: quello tributario, perché il problema nasce da cartelle, avvisi di accertamento, ruoli e rateizzazioni, e quello della crisi d’impresa, perché nella gran parte dei casi il debito fiscale che blocca l’accesso alle gare è il sintomo di una tensione finanziaria più ampia. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale proprio in diritto bancario e tributario, ed è al tempo stesso Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia: sono le abilitazioni che servono per lavorare contemporaneamente sul debito che genera l’esclusione e sullo strumento giuridico che consente di neutralizzarlo prima che il termine di presentazione dell’offerta scada.
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Il quadro normativo in breve: due articoli, due mondi diversi
Il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) ha frammentato quello che nel vecchio Codice del 2016 era un unico articolo, l’art. 80, distribuendo le cause di esclusione su più disposizioni. Per il tema fiscale contano soprattutto due norme, ed è essenziale capire subito che non dicono la stessa cosa.
L’art. 94, comma 6, disciplina le cause di esclusione automatica: l’operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o di contributi previdenziali è escluso dalla procedura. La stazione appaltante non valuta, non pondera, non bilancia: constata e applica. La quantificazione della gravità è rimessa all’Allegato II.10, che aggancia la soglia all’importo previsto dall’art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 602/1973, cioè cinquemila euro, e definisce “definitivamente accertate” le violazioni contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione.
C’è però una valvola di sicurezza, ed è il punto su cui si gioca quasi tutto: la causa di esclusione non opera quando l’operatore ha adempiuto pagando, oppure impegnandosi in modo vincolante a pagare imposte, contributi, interessi e sanzioni, oppure quando il debito risulti comunque integralmente estinto, purché il pagamento, l’impegno o l’estinzione si siano perfezionati prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Non dopo. Non “quasi”. Prima.
L’art. 95, comma 2, disciplina invece le cause di esclusione non automatica: qui rilevano le gravi violazioni tributarie non definitivamente accertate, cioè quelle ancora contestabili o effettivamente contestate. In questo caso la stazione appaltante non ha un obbligo meccanico, ma un potere valutativo: deve accertare la sussistenza della violazione con mezzi adeguati e stabilire se sia grave secondo i parametri dell’Allegato II.10, che per questa categoria ancora la gravità a una percentuale del valore dell’appalto — il dieci per cento — accompagnata da una soglia minima in valore assoluto.
Attorno a queste due norme ruotano altri riferimenti che il lettore incontrerà più avanti: l’art. 10, comma 2, che sancisce la tassatività delle cause di esclusione e la nullità delle clausole di bando che ne introducano di ulteriori; l’art. 96, che regola le misure di autodisciplina e la valutazione delle situazioni escludenti; l’art. 106, sulla garanzia provvisoria e sulla sua escussione; l’art. 94, comma 5, lettera d), che si occupa dell’operatore sottoposto a liquidazione giudiziale o in concordato preventivo, facendo però espressamente salvo l’art. 95 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019).
Sul piano operativo, infine, va tenuto presente che la verifica non è un adempimento formale. L’ANAC, con il Comunicato del Presidente n. 5, approvato dal Consiglio dell’Autorità l’11 marzo 2026, ha diffuso a stazioni appaltanti, SOA e operatori economici un Vademecum realizzato da Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione, pensato proprio per consentire all’impresa di individuare in anticipo le violazioni definitivamente accertate e valutare tempestivamente le azioni di regolarizzazione. È un documento che vale la pena conoscere, perché sposta il baricentro: l’onere di sapere come sta la propria posizione è dell’operatore, non della stazione appaltante.
L’orientamento consolidato: quattro pronunce che fissano il perimetro
La soglia dei cinquemila euro è legittima, anche se l’appalto vale milioni
La prima domanda che ogni imprenditore pone è sempre la stessa: com’è possibile che un debito di poche migliaia di euro faccia perdere una gara da centinaia di migliaia? La questione è arrivata fino alla Corte costituzionale. Il Consiglio di Stato, sezione terza, con ordinanza 11 settembre 2024, n. 196, aveva sollevato il dubbio di legittimità dell’art. 80, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016 — norma sostanzialmente riprodotta dall’art. 94 e dall’Allegato II.10 del Codice vigente — sostenendo che una soglia fissa e modesta, del tutto scollegata dal valore della procedura, contrastasse con i principi di ragionevolezza e proporzionalità dell’art. 3 della Costituzione. Il caso di fondo riguardava una gara sanitaria e un debito fiscale intorno ai diciottomila euro.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 138 depositata il 28 luglio 2025, ha dichiarato la questione non fondata. Il principio è che la soglia dei cinquemila euro non è manifestamente irragionevole, perché esprime una scelta discrezionale del legislatore su quale grado di inadempimento fiscale segnali una carenza di affidabilità, e non richiede alcun raffronto con il valore dell’appalto. La Consulta ha ricostruito la ratio dell’istituto richiamando l’elaborazione amministrativa consolidata — tra le altre, Consiglio di Stato, sezione quinta, 23 febbraio 2023, n. 1890, e 27 luglio 2021, n. 5563 —: l’esclusione serve ad assicurare integrità, correttezza e affidabilità del contraente e, indirettamente, a spingere gli operatori ad adempiere agli obblighi tributari nei tempi di legge.
Il principio, calato nella pratica, significa che non esiste alcuno spazio per l’argomento “il mio debito è irrisorio rispetto alla commessa”. Non è un argomento giuridico: è un auspicio di riforma che la stessa Corte ha rimesso alla valutazione del legislatore. Finché la norma resta questa, cinquemilauno euro di debito definitivo pesano quanto cinquecentomila.
Il requisito va posseduto ininterrottamente, e va dichiarato
La seconda colonna dell’orientamento è la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 24 aprile 2024, n. 7, resa su tre quesiti rimessi dalla sezione terza con ordinanza 4 gennaio 2024, n. 161. La vicenda nasceva da una gara di servizi in cui l’aggiudicataria aveva perso la regolarità fiscale nel corso della procedura, senza che la stazione appaltante ne prendesse atto.
La Plenaria ha affermato che il concorrente deve possedere i requisiti di ammissione in modo continuativo, ha l’onere di dichiarare fin dalla presentazione dell’offerta l’eventuale carenza di uno qualunque di essi e deve informare tempestivamente la stazione appaltante di ogni sopravvenienza che lo privi del requisito. Non basta, quindi, essere in regola il giorno dell’offerta: bisogna restarlo fino alla stipula, e comunicare spontaneamente il peggioramento.
La decisione ha chiarito altri due punti di enorme impatto operativo. Il primo: il mancato pagamento delle sanzioni per omesso versamento del contributo unificato integra la causa di esclusione, perché il contributo unificato ha natura di entrata tributaria; e non rileva che il cassetto fiscale fosse pulito o che la regolarità risultasse dalle verifiche telematiche, perché quel tributo non è amministrato dall’Agenzia delle Entrate e i relativi debiti non compaiono nel cassetto. Il secondo: il concorrente che impugna l’aggiudicazione può dimostrare con qualunque mezzo idoneo sia che l’aggiudicatario fosse privo ab initio della regolarità, sia che l’abbia persa in corso di gara.
La traduzione pratica è brutale ma utile: il controllo che fai su te stesso non può fermarsi al cassetto fiscale. Su questa scia si colloca il Vademecum diffuso con il Comunicato ANAC n. 5/2026, che indica all’operatore di consultare l’area riservata dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e di scaricare il prospetto della situazione debitoria complessiva, avvertendo che quella verifica fotografa la posizione alla data di elaborazione e non tiene conto di eventi successivi come pagamenti, rateazioni o sospensioni. Sempre l’Autorità, con il Comunicato n. 6/2026, è tornata sul contributo unificato e sulla sua incidenza sui requisiti generali.
La regolarità persa in corso di gara non si ricostruisce a posteriori
Il terzo pilastro riguarda il tempo. Con sentenza del 22 ottobre 2025, n. 8187, il Consiglio di Stato ha annullato un’aggiudicazione ribadendo che il requisito della regolarità fiscale deve permanere senza interruzioni dalla partecipazione fino alla stipula, e che quando la violazione diventa definitiva nel corso della procedura la causa di esclusione opera automaticamente e non è sanabile attraverso una rateizzazione richiesta successivamente.
Nella stessa direzione si muove una pronuncia più recente del Consiglio di Stato, la n. 2844 del 2026, decisa nella camera di consiglio del 19 marzo 2026, che ha respinto l’appello di un operatore rilevando come questi non avesse assolto all’onere di provare il possesso ininterrotto della regolarità fiscale: la certificazione prodotta non copriva l’intero arco temporale rilevante, dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte in poi. Il messaggio è chiaro: la prova della continuità grava su chi la invoca, e una certificazione con “buchi” temporali equivale a un’assenza di prova.
Contano tutte le imposte, anche quelle locali
Il quarto punto fermo riguarda l’oggetto del debito. Il Consiglio di Stato, sezione quinta, con sentenza 26 maggio 2026, n. 4230, ha confermato l’esclusione di una società che aveva omesso il pagamento della TARI dovuta a un Comune per l’anno d’imposta 2018, per un importo di 9.050 euro. Il perimetro dell’art. 94, comma 6, non è limitato ai tributi erariali: comprende imposte e tasse in senso ampio, tributi locali inclusi, purché la violazione sia grave e definitivamente accertata.
Chi ragiona come se il rischio venisse solo dall’Agenzia delle Entrate sbaglia il perimetro dell’autodiagnosi. Una vecchia TARI non pagata, un tributo comunale contestato e mai definito, una sanzione per contributo unificato: sono tutte fattispecie che, superata la soglia e maturata la definitività, producono lo stesso effetto di un avviso di accertamento per IVA.
Non solo appalti: bandi, contributi e blocco dei pagamenti
Il titolo di questa guida parla di gare e bandi, e la distinzione merita una precisazione, perché la disciplina appena descritta è quella dei contratti pubblici e non si estende automaticamente a ogni procedura selettiva promossa da un ente pubblico. Un bando per l’assegnazione di contributi, agevolazioni o finanziamenti non è un appalto: i requisiti di accesso sono quelli fissati dalla singola disciplina di settore e dalla lex specialis, e vanno letti caso per caso. È però frequentissimo che quelle discipline richiedano la regolarità contributiva attestata dal DURC e, sempre più spesso, una qualche forma di regolarità fiscale; ed è pressoché costante che gli enti richiamino, per analogia o per rinvio espresso, le cause di esclusione del Codice dei contratti pubblici.
Anche quando il bando non chiede nulla in punto di regolarità, resta un secondo filtro che opera a valle e che sorprende molti beneficiari: l’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973. La norma impone alle amministrazioni pubbliche e alle società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a cinquemila euro a qualsiasi titolo — forniture, servizi, contributi, indennizzi — di verificare se il beneficiario sia inadempiente rispetto a una o più cartelle notificate; in caso positivo la somma viene sospesa e la circostanza segnalata all’Agente della riscossione ai fini del recupero. La soglia è stata ridotta da diecimila a cinquemila euro con effetto dal 1° marzo 2018 e si riferisce al singolo pagamento, non alla somma cumulativa di più pagamenti allo stesso soggetto. Vincere il bando, quindi, non garantisce di incassare: si può essere perfettamente ammessi alla procedura e vedersi poi bloccare l’erogazione.
Su questo fronte è intervenuta una novità di grande impatto per il mondo professionale. L’art. 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (bilancio di previsione per il 2026) ha inserito nell’art. 48-bis un nuovo comma 1-ter, con decorrenza dal 15 giugno 2026, che subordina alla verifica della regolarità fiscale e contributiva i pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni in favore degli esercenti arti e professioni per l’attività professionale svolta, comprese le prestazioni rese in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato. La disposizione ha generato un dibattito acceso — non sono mancati rilievi degli ordini professionali e dubbi sulla sua tenuta costituzionale — e ha richiesto chiarimenti operativi diffusi dalle amministrazioni interessate nel corso del 2026. Il punto che interessa qui è il segnale di sistema: il legislatore sta estendendo il controllo della regolarità fiscale ben oltre il perimetro degli appalti, agganciandolo al momento del pagamento e non solo a quello dell’ammissione.
Va segnalata, per completezza, l’esistenza di deroghe espresse quando il legislatore ha voluto sottrarre determinate erogazioni al meccanismo: è il caso dei contributi a fondo perduto legati all’emergenza epidemiologica, per i quali una norma di interpretazione autentica del 2021 ha escluso l’applicazione dell’art. 48-bis. Sono eccezioni puntuali, che confermano la regola generale.
Il principio, calato nella pratica, significa che la verifica preventiva della propria posizione non serve solo a decidere se presentare un’offerta, ma anche a programmare la liquidità: se hai cartelle scadute sopra i cinquemila euro, ogni pagamento pubblico che ti aspetti è potenzialmente sospeso, e la soluzione non è attendere l’esito ma intervenire prima, con la dilazione, la definizione della pendenza o — dove ne ricorrono i presupposti — la compensazione dei crediti verso la pubblica amministrazione prevista dall’art. 28-quater del D.P.R. 602/1973.
Prima questione aperta: la rateizzazione mi salva o no?
La questione
È la domanda più frequente in assoluto. Ho un debito iscritto a ruolo, ho chiesto la dilazione all’Agente della riscossione, sto pagando regolarmente. Sono in regola per partecipare? E se la dilazione l’ho chiesta il giorno prima di presentare l’offerta, o il giorno dopo l’esclusione?
Cosa hanno deciso i giudici
La risposta della giurisprudenza è netta e ruota tutta attorno a un dato temporale. Il Consiglio di Stato ha più volte affermato che il requisito di regolarità fiscale sussiste quando, prima del decorso del termine di presentazione della domanda di partecipazione, l’istanza di rateazione sia stata già accolta con il provvedimento di dilazione. Non è sufficiente aver presentato l’istanza: occorre che il beneficio sia stato concesso.
Il Consiglio di Stato, sezione quinta, con sentenza 20 maggio 2024, n. 4168, ha aggiunto un tassello decisivo sul piano processuale: l’intervenuto saldo, o anche solo la rateazione, del debito tributario dopo l’adozione del provvedimento di esclusione non ne comporta l’annullamento, perché la legittimità dell’atto amministrativo si valuta con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento in cui è stato adottato, restando irrilevanti le circostanze successive. E la conclusione non cambia se le domande di rateizzazione erano già state proposte al momento della domanda di partecipazione, ma sono state accolte solo dopo.
Il TAR Puglia, sezione terza, con sentenza 24 settembre 2025, n. 1094, ha affrontato la variante più insidiosa: quella dell’impresa che, resasi conto del problema, chiede la rateizzazione di un debito già divenuto definitivo. La pronuncia ha chiarito che l’istanza di dilazione non elide la definitività dell’accertamento e quindi non fa venir meno la causa di esclusione; superata la soglia di gravità, l’esclusione è un atto vincolato, privo di margini di discrezionalità per la stazione appaltante.
C’è di più, e riguarda un effetto collaterale che molti sottovalutano. Una linea interpretativa consolidata anche nel 2026 valorizza il fatto che l’istanza di rateizzazione manifesta la piena conoscenza dell’atto impositivo da parte del contribuente: da quella data decorre il termine di impugnazione, con la conseguenza che il successivo spirare del termine rende definitiva la violazione ai fini dell’art. 94, comma 6, e che un ricorso tributario proposto tardivamente non vale a rimetterla in discussione. Chiedere la dilazione, in altre parole, può accelerare la cristallizzazione del debito che si voleva neutralizzare.
Se c’è contrasto
Un contrasto vero e proprio, su questo punto, non c’è. L’orientamento è compatto nel senso che la rateizzazione rileva solo se il provvedimento di accoglimento è anteriore alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, e l’assunzione prudenziale da adottare è quella più rigorosa: fino a quando non hai in mano il piano di dilazione formalizzato, devi considerarti irregolare. Non esiste giurisprudenza che consenta di far valere in gara una dilazione “in corso di istruttoria”, e in almeno un caso il giudice amministrativo ha espressamente rilevato che, non essendo il piano ancora formalizzato né al momento dell’offerta né a quello dell’esclusione, la stazione appaltante non poteva tenerne conto.
Cosa significa per te
Il calendario è l’unica cosa che conta. Se sai che nei prossimi mesi parteciperai a una procedura, la rateizzazione va chiesta e ottenuta con anticipo, non nella settimana della scadenza. Se hai già presentato l’offerta con una dilazione non ancora concessa, la posizione è compromessa e va gestita, non nascosta.
Su questo terreno l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo lavora combinando la sua qualifica di avvocato cassazionista con il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario: la sequenza da costruire — istanza di dilazione, verifica del perfezionamento, prova documentale della data — è un lavoro tributario, ma l’eventuale contenzioso sull’esclusione è un lavoro amministrativo, e va impostato fin dal primo giorno pensando a come reggerà nei gradi successivi.
Seconda questione aperta: e se il debito è ancora contestato?
La questione
Ho ricevuto un avviso di accertamento importante, l’ho impugnato, il giudizio tributario è pendente. Il debito non è definitivo. Posso partecipare tranquillamente, oppure la stazione appaltante può escludermi lo stesso?
Cosa hanno deciso i giudici
Qui si entra nel territorio dell’art. 95, comma 2, dove l’automatismo cede il passo alla valutazione. Il Consiglio di Stato, sezione quinta, con sentenza 6 agosto 2026, n. 6417, ha chiarito il funzionamento della norma: davanti a violazioni tributarie gravi non ancora definitivamente accertate, la stazione appaltante deve valutare la posizione dell’operatore economico e verificarne la gravità, e tale valutazione costituisce espressione di discrezionalità tecnica, come tale sindacabile dal giudice solo nei limiti classici dell’illogicità, del travisamento e del difetto di istruttoria.
La giurisprudenza amministrativa ha applicato questo schema in modo concreto. In una vicenda decisa nel 2026, l’amministrazione aveva rilevato che l’importo della violazione contestata, al netto di sanzioni e interessi, ammontava a 81.820 euro, a fronte di un appalto posto a base di gara per 553.000 euro, e ha ritenuto ampiamente superata la soglia dell’Allegato II.10 anche in un’ottica di proporzionalità, tanto più considerando il ribasso offerto dall’aggiudicatario, superiore al quaranta per cento. La stessa decisione ha precisato che, non essendo il piano di rateizzazione ancora formalizzato né al momento dell’offerta né a quello dell’esclusione, l’amministrazione non poteva evidentemente tenerne conto. Sempre nel 2026 il giudice amministrativo ha affrontato il calcolo della soglia percentuale nelle gare a lotti, affermando che il dieci per cento va riferito al valore dei lotti per i quali l’operatore abbia utilmente concorso.
Sul versante opposto, esiste una linea che valorizza il principio del risultato, il principio della fiducia e quello dell’accesso al mercato, introdotti dagli artt. 1, 2 e 5 del D.Lgs. 36/2023, per imporre una verifica sostanzialistica e non formalistica dei requisiti generali. In questa prospettiva ha rilievo la condotta dell’operatore che, nel DGUE, espone integralmente la propria posizione fiscale senza nascondere nulla e assume l’impegno a versare gli importi residui in caso di esito sfavorevole del contenzioso: un comportamento trasparente incide sul giudizio di affidabilità complessiva.
Se c’è contrasto
Un contrasto in senso proprio non c’è, ma esistono due sensibilità applicative: una più rigorosa, che valorizza il dato quantitativo e l’interesse dell’amministrazione a contrarre con soggetti fiscalmente solidi; una più sostanzialistica, che pesa la trasparenza e la concreta esigibilità delle somme. L’orientamento prevalente riconosce alla stazione appaltante un margine tecnico ampio, e l’assunzione prudenziale è che una violazione non definitiva di importo rilevante rispetto al valore dell’appalto vada dichiarata e gestita attivamente, mai lasciata implicita.
Cosa significa per te
Il silenzio è il vero errore. Chi tace una pendenza rilevante rischia due volte: l’esclusione per irregolarità e, in aggiunta, la contestazione di omessa dichiarazione, terreno su cui il Consiglio di Stato, sezione quinta, con sentenza 27 giugno 2025, n. 5589, è intervenuto in tema di obblighi informativi e di notizie utili iscritte nel casellario ANAC, richiamando insieme il dovere di leale collaborazione dell’operatore e le garanzie procedimentali che devono assisterlo. Dichiarare tutto, con la documentazione che spiega perché il debito è contestato e con l’impegno a definirlo, è la strategia che regge; omettere per prudenza è la strategia che fa perdere due gare invece di una.
Terza questione aperta: impresa in crisi e accesso alle gare
La questione
Il debito fiscale non arriva quasi mai da solo. Molte imprese che si pongono il problema della gara stanno già valutando o hanno già avviato uno strumento di regolazione della crisi. La domanda diventa allora doppia: la procedura concorsuale mi esclude di per sé? E può, al contrario, essere la via per recuperare la regolarità fiscale?
Cosa hanno deciso i giudici
Sul primo profilo il punto di riferimento resta l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 27 maggio 2021, n. 9. La decisione ha affermato che la presentazione di una domanda di concordato preventivo cosiddetto “in bianco” o con riserva non integra una causa di esclusione automatica dalle gare pubbliche, spettando in primo luogo al giudice della procedura, in sede di rilascio dell’autorizzazione, valutare la compatibilità della partecipazione alla gara con la prospettiva di continuità aziendale; l’operatore deve rivolgersi tempestivamente a quel giudice fornendo le informazioni necessarie. Quanto al momento, la Plenaria ha stabilito che l’autorizzazione giudiziale alla partecipazione deve intervenire entro l’aggiudicazione, senza che a quella data occorra che l’impresa sia già stata ammessa al concordato con continuità.
Quell’impostazione è stata recepita dal Codice vigente. L’art. 94, comma 5, lettera d), del D.Lgs. 36/2023 individua come causa di esclusione la sottoposizione a liquidazione giudiziale, lo stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo, o la pendenza di un procedimento per l’accesso a tali procedure, ma fa espressamente salvo quanto previsto dall’art. 95 del Codice della crisi. E l’art. 95, commi 3 e 4, del D.Lgs. 14/2019 subordina la partecipazione a due condizioni cumulative: l’autorizzazione del tribunale competente e il deposito della relazione di un professionista indipendente che attesti la conformità della partecipazione al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. La giurisprudenza amministrativa ha qualificato il possesso dell’autorizzazione come requisito che va non soltanto dichiarato, ma anche dimostrato alla stazione appaltante prima dell’aggiudicazione, e ha sottolineato che la disciplina di favore, nata come strumento di tutela della continuità, non può rovesciarsi in un ostacolo alla prosecuzione dell’attività imprenditoriale, perché è proprio la continuità a postulare un accesso al mercato dei contratti pubblici sia pure “vigilato”.
Sul secondo profilo — la crisi come soluzione e non solo come problema — il ragionamento è normativo prima che giurisprudenziale. Gli strumenti di regolazione della crisi consentono, con la transazione fiscale disciplinata dal Codice della crisi, di ristrutturare i debiti tributari e contributivi, incidendo alla radice su ciò che genera l’irregolarità. La composizione negoziata, per parte sua, non è una procedura concorsuale di liquidazione né un concordato preventivo, e non ricade quindi nella lettera dell’art. 94, comma 5, lettera d): resta però intatto l’obbligo di rappresentare correttamente la situazione nel DGUE, secondo i doveri dichiarativi enunciati dall’Adunanza Plenaria n. 7/2024. Per l’imprenditore individuale, il professionista e la piccola impresa non fallibile, gli strumenti di composizione delle crisi da sovraindebitamento offrono una via analoga per riportare sotto controllo l’esposizione fiscale.
Se c’è contrasto
La materia è oggi sufficientemente stabile. L’assunzione prudenziale è che l’accesso a una procedura di regolazione della crisi non preclude la gara, ma trasforma la partecipazione in un atto che richiede un’autorizzazione giudiziale da procurarsi per tempo e da dimostrare prima dell’aggiudicazione: farne a meno, confidando che nessuno la chieda, è l’errore che ha già causato l’esclusione di più di un raggruppamento risultato primo in graduatoria.
Cosa significa per te
Se la tua impresa è in tensione finanziaria e lavora con la pubblica amministrazione, la scelta dello strumento di crisi va fatta anche in funzione della partecipazione alle gare. È qui che le competenze si sommano: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012 iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un OCC ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: sono le qualifiche che permettono di impostare la procedura tenendo insieme il risanamento del debito fiscale e la conservazione della capacità di concorrere alle commesse pubbliche, invece di risolvere il primo problema creando il secondo.
La pronuncia più recente e rilevante: la discrezionalità tecnica torna al centro
Tra le decisioni degli ultimi mesi, quella destinata a incidere maggiormente sulla prassi è il Consiglio di Stato, sezione quinta, 6 agosto 2026, n. 6417.
Il contesto è quello, ormai familiare, di un’esclusione fondata su violazioni tributarie non ancora definitive. La questione portata all’attenzione del giudice era se la stazione appaltante, di fronte a un debito contestato, potesse limitarsi a constatare il superamento della soglia oppure dovesse compiere una valutazione articolata, e con quale intensità quella valutazione potesse essere sindacata in sede giurisdizionale.
La motivazione, tradotta in linguaggio piano, si sviluppa su tre passaggi. Il primo è la netta separazione dei due regimi: le violazioni gravi e definitivamente accertate ricadono nell’art. 94, comma 6, e producono esclusione automatica; quelle non definitivamente accertate ricadono nell’art. 95, comma 2, e impongono un accertamento e un giudizio di gravità. Il secondo passaggio qualifica quel giudizio come esercizio di discrezionalità tecnica: la stazione appaltante applica parametri predeterminati dall’Allegato II.10, ma li applica a una realtà — l’importo effettivamente dovuto, la sua incidenza sul valore della procedura, la consistenza delle contestazioni — che richiede un apprezzamento professionale. Il terzo passaggio è la conseguenza processuale: se la valutazione è tecnica e non arbitraria, il giudice amministrativo non la sostituisce con la propria, ma ne verifica la coerenza, la completezza istruttoria e la tenuta motivazionale.
Cosa cambia rispetto a prima? Cambia il tipo di difesa che ha probabilità di successo. Prima di questa messa a punto, molte impugnazioni si limitavano a contestare il merito del giudizio di gravità, come se il giudice potesse rifare il conto. Dopo, la difesa efficace è quella che aggredisce l’istruttoria e la motivazione: quali dati ha considerato l’amministrazione, ha tenuto conto dello sgravio intervenuto, ha calcolato l’importo al netto di sanzioni e interessi, ha rapportato la soglia al lotto corretto, ha spiegato perché quella violazione incide sull’affidabilità.
Va letta insieme a questa un’altra decisione del 2026, il Consiglio di Stato, sezione terza, 25 maggio 2026, n. 4190, che ha inciso su un effetto tipico dell’esclusione, cioè l’escussione della garanzia provvisoria. La sentenza ha affermato che l’incameramento non può essere trattato come conseguenza automatica dell’esclusione disposta dopo la proposta di aggiudicazione per accertata carenza di un requisito: la stazione appaltante deve motivare in ordine al pregiudizio effettivamente causato dalla condotta procedimentale del concorrente. Il principio, calato nella pratica, significa che anche quando l’esclusione è inevitabile può restare aggredibile la sanzione economica che la accompagna: due provvedimenti distinti, due difese distinte, due esiti che possono divergere.
I principi applicati a casi concreti
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili, non casi realmente seguiti: servono a mostrare come i principi visti finora si combinano su un calendario reale.
Prima ipotesi — la dilazione arrivata tardi. Impresa di servizi con cartelle definitive per 23.400 euro. Bando pubblicato il 4 marzo, termine di presentazione delle offerte fissato al 7 aprile. L’impresa presenta istanza di rateizzazione all’Agente della riscossione il 2 aprile; il provvedimento di accoglimento viene adottato il 22 aprile; l’offerta è stata depositata il 6 aprile. Alla data del 7 aprile la posizione è irregolare: il debito supera i cinquemila euro dell’Allegato II.10 ed è contenuto in atti non più impugnabili, mentre l’impegno vincolante non si era ancora perfezionato. L’esclusione è atto vincolato; e la dilazione concessa il 22 aprile non retroagisce, perché la legittimità del provvedimento si valuta al momento della sua adozione. Se invece la stessa impresa avesse ottenuto il piano il 28 marzo, dieci giorni prima del termine, si sarebbe presentata in regola, con l’accortezza di allegare copia del provvedimento e di continuare a pagare le rate: perché la decadenza dal beneficio in corso di gara farebbe rivivere l’irregolarità e, per l’Adunanza Plenaria n. 7/2024, imporrebbe di informarne subito la stazione appaltante.
Seconda ipotesi — il debito contestato in una gara a lotti. Società con avviso di accertamento per 78.500 euro al netto di sanzioni e interessi, tempestivamente impugnato davanti alla Corte di giustizia tributaria; giudizio pendente. Partecipa a una procedura divisa in tre lotti e concorre utilmente per il solo lotto 2, del valore di 610.000 euro. Il debito non è definitivo: si applica l’art. 95, comma 2. La stazione appaltante deve accertare la violazione con mezzi adeguati e verificare la gravità secondo il parametro percentuale dell’Allegato II.10, calcolato sul valore del lotto per il quale la società ha concorso: 78.500 euro rappresentano circa il dodici e otto per cento di 610.000 euro, sopra la soglia del dieci per cento. L’esclusione diventa possibile, ma non automatica, e deve essere motivata come esercizio di discrezionalità tecnica secondo Consiglio di Stato n. 6417/2026. Le leve difensive sono tre: la corretta perimetrazione dell’importo rilevante, il riferimento al lotto giusto anziché al valore complessivo della procedura, e la valorizzazione della dichiarazione trasparente resa nel DGUE con impegno a versare in caso di soccombenza.
Terza ipotesi — l’impresa in concordato. Impresa di costruzioni che deposita domanda di concordato preventivo con riserva il 14 gennaio. Il 3 febbraio viene pubblicato un bando di lavori; il termine per le offerte è il 10 marzo; l’aggiudicazione interviene il 19 maggio. L’impresa presenta l’offerta senza chiedere nulla al tribunale, convinta che la domanda con riserva non le impedisca di concorrere. Sul primo punto ha ragione: per l’Adunanza Plenaria n. 9/2021 la domanda in bianco non è causa di esclusione automatica. Sul secondo sbaglia: l’autorizzazione del tribunale, accompagnata dalla relazione del professionista indipendente prevista dall’art. 95, commi 3 e 4, del Codice della crisi, deve intervenire ed essere dimostrata entro l’aggiudicazione. Se l’autorizzazione viene rilasciata, poniamo, il 6 maggio e depositata alla stazione appaltante il giorno successivo, la partecipazione regge; se arriva il 4 giugno, quando la gara è già stata aggiudicata, l’esclusione è la conseguenza ordinaria. In parallelo, se nello stesso piano concordatario è stata inserita una transazione fiscale che riduce e ricalendarizza il debito tributario, l’impresa lavora contemporaneamente sulla causa dell’irregolarità e sulla propria capacità di concorrere alle gare successive.
La giurisprudenza in tabella
Il quadro complessivo delle decisioni utilizzate in questa guida è riassunto qui sotto. La tabella non sostituisce la lettura delle motivazioni, ma consente di individuare rapidamente la pronuncia pertinente alla propria situazione: per ciascuna sono indicati gli estremi, la questione decisa, il principio in una riga e la ricaduta pratica per l’operatore economico.
| Pronuncia | Questione decisa | Principio | Rilevanza pratica |
|---|---|---|---|
| Corte cost. 28 luglio 2025, n. 138 | Legittimità della soglia fissa di 5.000 € | La soglia non è irragionevole né sproporzionata e non va rapportata al valore dell’appalto | Inutile invocare la modestia del debito rispetto alla commessa |
| Cons. St., sez. III, ord. 11 settembre 2024, n. 196 | Rimessione alla Consulta | Dubbio di proporzionalità della soglia fissa | Mostra che la questione è stata posta e respinta: non riproponibile negli stessi termini |
| Cons. St., Ad. Plen., 24 aprile 2024, n. 7 | Continuità del requisito e obblighi dichiarativi | Il requisito va posseduto senza interruzioni e ogni sopravvenienza va comunicata | Il monitoraggio è un onere dell’impresa per tutta la gara |
| Cons. St., sez. III, ord. 4 gennaio 2024, n. 161 | Rimessione alla Plenaria | Contrasto sugli obblighi informativi e sul valore delle certificazioni | Documenta l’incertezza superata dalla Plenaria n. 7/2024 |
| Cons. St. 22 ottobre 2025, n. 8187 | Regolarità persa in corso di gara | La causa di esclusione è automatica e non sanabile con rateizzazione successiva | Nessuna finestra di recupero dopo la definitività |
| Cons. St. n. 2844/2026 (cam. cons. 19 marzo 2026) | Onere della prova della continuità | Chi invoca il requisito deve provarne il possesso ininterrotto | Certificazioni con vuoti temporali equivalgono ad assenza di prova |
| Cons. St., sez. V, 26 maggio 2026, n. 4230 | Omesso pagamento TARI per 9.050 € | Anche i tributi locali rientrano tra imposte e tasse rilevanti | L’autodiagnosi deve includere i debiti verso i Comuni |
| Cons. St., sez. V, 6 agosto 2026, n. 6417 | Violazioni non definitive ex art. 95, c. 2 | La valutazione di gravità è discrezionalità tecnica | La difesa va costruita su istruttoria e motivazione |
| Cons. St., sez. III, 25 maggio 2026, n. 4190 | Escussione della garanzia provvisoria | L’incameramento non è automatico e va motivato sul pregiudizio | Esclusione e sanzione economica si impugnano separatamente |
| Cons. St., sez. V, 20 maggio 2024, n. 4168 | Rilevanza di saldo e rateazione successivi | La legittimità del provvedimento si valuta al momento dell’adozione | Pagare dopo l’esclusione non fa rivivere la posizione |
| TAR Puglia, sez. III, 24 settembre 2025, n. 1094 | Rateizzazione chiesta dopo la definitività | L’istanza non elide la definitività; l’esclusione è vincolata | La dilazione tardiva non è una soluzione |
| Cons. St., Ad. Plen., 27 maggio 2021, n. 9 | Concordato in bianco e gare | Non è causa di esclusione automatica; autorizzazione entro l’aggiudicazione | L’impresa in crisi può concorrere, se autorizzata per tempo |
| Cons. St., sez. V, 25 febbraio 2025, n. 1628 | Sgravio parziale del credito iscritto a ruolo | Il credito ridotto per sgravio non richiede nuova iscrizione a ruolo | Lo sgravio va documentato: incide sull’importo rilevante |
| Cons. St., sez. V, 27 giugno 2025, n. 5589 | Obblighi dichiarativi e casellario ANAC | Dovere di leale collaborazione con garanzie procedimentali | Omettere è più pericoloso che dichiarare |
| Cons. St., sez. V, 23 febbraio 2023, n. 1890 e 27 luglio 2021, n. 5563 | Ratio dell’esclusione per irregolarità fiscale | Assicurare affidabilità del contraente e incentivare l’adempimento | Spiega la severità con cui la norma viene applicata |
| TAR Bologna 17 giugno 2026, n. 1186 | Durata degli effetti interdittivi | L’esclusione automatica non opera se gli effetti sono già cessati | Il fattore tempo può eliminare la causa escludente |
La sintesi operativa
Dall’insieme delle decisioni si estraggono alcuni principi pratici che vale la pena tenere sotto controllo prima di ogni singola gara.
- La soglia rilevante per le violazioni definitive è di cinquemila euro e non si rapporta al valore dell’appalto: qualunque ragionamento sulla sproporzione è stato chiuso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 138/2025.
- Definitivo significa non più impugnabile, non “non ancora pagato”: occorre verificare, atto per atto, se i termini di impugnazione sono decorsi.
- La rateizzazione rileva solo se già concessa prima della scadenza del termine per l’offerta; l’istanza pendente non basta e può addirittura consolidare la definitività del debito.
- La regolarità va posseduta ininterrottamente dalla presentazione dell’offerta alla stipula, e ogni perdita sopravvenuta va comunicata spontaneamente alla stazione appaltante.
- L’onere di provare la continuità è dell’operatore economico: le certificazioni prodotte devono coprire l’intero arco temporale, senza interruzioni.
- Contano tutte le imposte e tasse, compresi i tributi locali e il contributo unificato, che non compaiono nel cassetto fiscale: il controllo va esteso oltre l’Agenzia delle Entrate.
- Per le violazioni non definitive l’esclusione non è automatica ma richiede una valutazione tecnica sulla gravità, ancorata al parametro percentuale dell’Allegato II.10 e, nelle gare a lotti, al lotto per cui si è utilmente concorso.
- La dichiarazione trasparente nel DGUE è un asset difensivo, mentre l’omissione espone a una contestazione ulteriore e autonoma.
- L’impresa in concordato può partecipare, ma serve l’autorizzazione del tribunale entro l’aggiudicazione, accompagnata dalla relazione del professionista indipendente.
- L’escussione della garanzia provvisoria non è una conseguenza automatica dell’esclusione e va motivata: è un fronte difensivo distinto, da non abbandonare.
- La verifica preventiva è oggi un onere organizzativo dell’impresa: il Vademecum diffuso con il Comunicato ANAC n. 5/2026 indica come consultare la situazione debitoria complessiva presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e ricorda che quella fotografia non tiene conto di eventi successivi.
Le domande sul “quindi in pratica?”
Ho debiti fiscali per 4.200 euro definitivamente accertati. Posso partecipare? Sì, sotto il profilo dell’art. 94, comma 6, perché la soglia dell’Allegato II.10 non è superata e la Corte costituzionale, con la sentenza n. 138/2025, ha confermato che sotto quel limite opera la deroga all’esclusione. Attenzione però a due cose: la soglia si calcola sull’importo complessivo dei debiti rilevanti, quindi vanno sommate anche le posizioni che tendi a dimenticare, come tributi locali e sanzioni per contributo unificato secondo l’Adunanza Plenaria n. 7/2024; e la posizione va monitorata durante tutta la gara, perché un nuovo atto che diventa definitivo può farti superare la soglia in corsa.
Ho chiesto la rateizzazione una settimana fa e la gara scade dopodomani. Cosa faccio? Alla data di scadenza dell’offerta la tua posizione, in mancanza del provvedimento di accoglimento, è irregolare: è la lettura costante del Consiglio di Stato, ribadita nella sentenza n. 4168/2024 e confermata dal TAR Puglia n. 1094/2025. Presentare l’offerta contando su una dilazione che arriverà dopo espone a un’esclusione vincolata e all’escussione della garanzia. La valutazione va fatta prima, non dopo, e va fatta sui documenti.
Il mio debito è contestato e il ricorso tributario è pendente: sono al sicuro? Non automaticamente. Il debito non definitivo non attrae l’art. 94, comma 6, ma può ricadere nell’art. 95, comma 2, e in quel caso la stazione appaltante valuta la gravità con discrezionalità tecnica, come ha chiarito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 6417/2026. Se l’importo supera il parametro percentuale dell’Allegato II.10 rispetto al valore dell’appalto o del lotto, il rischio è concreto e va gestito con una dichiarazione completa e con la documentazione del contenzioso.
Sono stato escluso e mi hanno anche incamerato la cauzione. Posso fare qualcosa? Sono due questioni separate. Anche quando l’esclusione è legittima, l’escussione della garanzia provvisoria non può essere trattata come effetto automatico: per il Consiglio di Stato, sezione terza, n. 4190/2026, l’amministrazione deve motivare sul pregiudizio arrecato dalla condotta procedimentale del concorrente. Vale la pena esaminare separatamente il provvedimento sanzionatorio.
La mia impresa sta accedendo a una procedura di regolazione della crisi. Devo rinunciare alle gare? No. L’Adunanza Plenaria n. 9/2021 e l’art. 95 del Codice della crisi consentono la partecipazione, a condizione di ottenere l’autorizzazione del tribunale entro l’aggiudicazione e di depositare la relazione del professionista indipendente. La pianificazione va fatta a monte, scegliendo lo strumento di crisi anche in funzione della continuità nelle commesse pubbliche.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Applichiamo gli orientamenti appena esaminati al tuo fascicolo, con un lavoro che parte dai documenti e non dalle impressioni.
- Ricostruiamo l’intera esposizione fiscale rilevante, estraendo la situazione debitoria complessiva presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e integrandola con i tributi locali e con le posizioni che non transitano dal cassetto fiscale, come le sanzioni per contributo unificato.
- Verifichiamo atto per atto la definitività, confrontando date di notifica, termini di impugnazione, eventuali sospensioni e provvedimenti di sgravio, per stabilire quali importi rientrano davvero nella soglia dell’Allegato II.10.
- Calcoliamo la soglia di gravità sul parametro corretto, distinguendo tra violazioni definitive e non definitive e, nelle procedure a lotti, riferendo la percentuale ai lotti per i quali hai utilmente concorso.
- Costruiamo il calendario della regolarizzazione, predisponendo l’istanza di dilazione e monitorandone il perfezionamento in modo che il provvedimento sia acquisito prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
- Redigiamo o revisioniamo il DGUE e le dichiarazioni di gara, calibrando l’informativa sulle pendenze in modo completo e difendibile, alla luce dei doveri dichiarativi affermati dall’Adunanza Plenaria n. 7/2024.
- Presidiamo la continuità del requisito durante tutta la procedura, predisponendo le comunicazioni alla stazione appaltante in caso di sopravvenienze e la documentazione probatoria che copre l’intero arco temporale.
- Impugniamo l’esclusione davanti al giudice amministrativo, aggredendo l’istruttoria e la motivazione quando la valutazione di gravità è stata condotta su dati errati o incompleti.
- Contestiamo separatamente l’escussione della garanzia provvisoria, valorizzando l’obbligo di motivazione sul pregiudizio concreto.
- Interveniamo sul debito a monte con gli strumenti tributari e concorsuali, dalla definizione delle liti alla transazione fiscale all’interno degli strumenti di regolazione della crisi, per rimuovere la causa dell’irregolarità e non solo i suoi effetti.
- Gestiamo l’autorizzazione giudiziale alla partecipazione per le imprese che accedono a concordato o ad altre procedure, coordinando l’istanza al tribunale e la relazione del professionista indipendente entro i tempi imposti dalla giurisprudenza.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su una materia costruita dalle sentenze come questa, la qualifica che pesa di più è quella di cassazionista: gli orientamenti che abbiamo esaminato nascono e si consolidano nei gradi superiori, e chi imposta la difesa in primo grado deve già ragionare su come quella tesi reggerà davanti al Consiglio di Stato e, sui profili tributari sottostanti, in Corte di cassazione. Per questo lo Studio garantisce continuità di strategia dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado: stesso difensore, stessa linea, nessuna ricostruzione del fascicolo a metà percorso. E per questo il lavoro è multidisciplinare per costruzione: avvocati e commercialisti operano insieme sullo stesso caso, perché la definitività di un avviso di accertamento si valuta con strumenti tributari mentre l’esclusione si impugna con strumenti amministrativi, e trattare i due piani separatamente è il modo più rapido per perdere entrambi.
In conclusione
Partecipare a gare e bandi con debiti fiscali è possibile, ma soltanto dentro un perimetro che la giurisprudenza ha disegnato con precisione: sotto la soglia dei cinquemila euro per le violazioni definitive; con una dilazione già concessa prima della scadenza dell’offerta; con una posizione contestata dichiarata per intero e difesa nel merito; con l’autorizzazione del tribunale quando l’impresa affronta la crisi con uno strumento di regolazione. Fuori da quel perimetro non c’è margine di trattativa, perché l’esclusione è un atto vincolato.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo doppio binario, e la ragione sta nelle abilitazioni certificate dell’Avvocato: il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario consente di aggredire il debito che genera l’irregolarità; le qualifiche di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, di fiduciario OCC e di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 permettono di scegliere lo strumento di crisi compatibile con la partecipazione alle commesse pubbliche; l’abilitazione al patrocinio in Cassazione assicura che la linea difensiva regga fino all’ultimo grado. Non promettiamo esiti: analizziamo la tua posizione, verifichiamo ogni atto e costruiamo la strategia più solida che i documenti consentono.
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