Concordato Semplificato Per La Liquidazione: Quando Si Usa

Chi arriva a cercare informazioni sul concordato semplificato di solito non è a caccia di teoria. Ha in mano una relazione finale dell’esperto, un calendario che è appena partito e la sensazione che qualcuno gli abbia messo in mano un’ultima porta senza spiegargli dove conduce. La domanda “quando si usa” sembra una domanda unica, ma non lo è: il concordato semplificato non è uno strumento che si sceglie liberamente, è uno strumento che si eredita da una composizione negoziata finita male, e le regole cambiano in modo sostanziale a seconda di chi sei.

Qualche esempio lampo, per capire subito quanto la differenza pesi. Se sei una S.r.l., il metro di paragone che il tribunale userà per decidere se omologare è la liquidazione giudiziale: la tua proposta deve fare meglio di quella, per ogni singolo creditore. Se sei un imprenditore agricolo, la liquidazione giudiziale non ti riguarda affatto e il confronto si sposta sulla liquidazione controllata, con numeri completamente diversi. Se sei un socio accomandatario che ha anche firmato fideiussioni in banca, l’omologazione può liberarti da debiti che pensavi ti avrebbero inseguito per vent’anni. E se sei un creditore che si è visto arrivare una PEC con la proposta, non voterai mai: hai solo una finestra di dieci giorni per opporti.

Lo Studio Monardo lavora esattamente sulla filiera che porta a questa procedura. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè è abilitato a ricoprire il ruolo del professionista la cui relazione finale apre — o chiude per sempre — la porta del concordato semplificato: significa conoscere dall’interno come si scrive quella relazione, cosa il tribunale vi cerca e quali comportamenti in trattativa la rendono inservibile. A questo si aggiungono le abilitazioni in materia di sovraindebitamento, decisive quando l’impresa è sotto soglia o agricola e il termine di paragone diventa la liquidazione controllata, e la qualifica di cassazionista, che conta perché nel 2026 è stata proprio la Cassazione a ridisegnare i confini di questa procedura.

Di seguito trovi le regole comuni a tutti e poi una sezione dedicata a ciascun profilo: società di capitali, imprenditore individuale, impresa sotto soglia, imprenditore agricolo, socio illimitatamente responsabile e garante, creditore.

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Le regole che valgono per chiunque, prima di guardare al tuo caso

Il concordato semplificato è disciplinato dagli articoli 25-sexies e 25-septies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), nel testo modificato dal terzo correttivo (D.Lgs. 136/2024). Non è uno strumento autonomo: è l’epilogo liquidatorio di una composizione negoziata che non ha prodotto il risanamento.

Il presupposto di accesso sta tutto in una dichiarazione che non appartiene all’imprenditore ma all’esperto indipendente. Serve che nella relazione finale l’esperto dichiari che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni individuate dall’articolo 23, commi 1 e 2, lettere a) e b), non sono praticabili. Senza quella dichiarazione non si entra. Con quella dichiarazione, però, non si entra automaticamente: la Corte di Cassazione nel dicembre 2025 e poi nel gennaio 2026 ha chiarito che il tribunale non si limita a prendere atto, ma verifica nella sostanza che quelle condizioni ricorrano davvero.

Dalla comunicazione della relazione finale prevista dall’articolo 17, comma 8, decorrono sessanta giorni: è un termine perentorio, e il calcolo va fatto con il calendario alla mano perché è la variabile che più spesso brucia la procedura prima ancora che cominci. Sull’applicabilità a questo termine della sospensione feriale dei termini processuali, che nel nostro ordinamento copre il periodo dal 1° al 31 agosto, non esiste un orientamento consolidato: l’approccio prudente è contare i giorni senza fare affidamento sulla sospensione, perché un errore di calcolo qui non è recuperabile in nessun modo.

Dentro quei sessanta giorni si deposita una proposta di concordato per cessione dei beni, accompagnata dal piano di liquidazione e dai documenti dell’articolo 39. La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi e richiama l’articolo 84, comma 5, che consente di soddisfare non integralmente i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca purché in misura non inferiore a quanto ricaverebbero dalla liquidazione dei beni gravati. Il terzo correttivo ha aggiunto una possibilità pratica rilevante: nel rispetto dello stesso termine, l’imprenditore può depositare la domanda dell’articolo 40 anche con riserva di deposito della proposta e del piano, il cosiddetto semplificato “prenotativo”.

Il ricorso va al tribunale del luogo in cui l’impresa ha il centro degli interessi principali, è comunicato al pubblico ministero e pubblicato nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito. Da quella pubblicazione scattano gli effetti degli articoli 6, 46, 94 e 96: prededucibilità di certi crediti, blocco delle azioni esecutive e cautelari dei creditori per titolo o causa anteriore, regime autorizzativo degli atti di straordinaria amministrazione.

Il tribunale acquisisce la relazione finale e il parere dell’esperto sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte, valuta la ritualità della proposta anche sotto il profilo della corretta formazione delle classi e nomina un ausiliario ai sensi dell’articolo 68 c.p.c., che deve accettare entro tre giorni. Può concedere un termine non superiore a quindici giorni per integrazioni, modifiche e nuovi documenti.

Poi arriva la caratteristica che rende questa procedura diversa da tutte le altre: i creditori non votano. Ricevono la proposta, il parere dell’ausiliario, la relazione finale e il parere dell’esperto, comunicati a cura del debitore via PEC o, in mancanza, con raccomandata; tra la scadenza del termine dato all’ausiliario e l’udienza di omologazione devono passare almeno quarantacinque giorni; e chi vuole contestare deve proporre opposizione costituendosi entro il termine perentorio di dieci giorni prima dell’udienza.

All’udienza il tribunale omologa se, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, riscontra il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, e rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata e comunque assicura un’utilità a ciascun creditore. Quel riferimento alla liquidazione controllata è stato inserito dal correttivo del 2024 ed è la ragione per cui, come vedremo, agricoltori e imprese sotto soglia hanno un termine di paragone tutto loro.

Il decreto è motivato e immediatamente esecutivo. Le parti hanno trenta giorni per il reclamo alla corte d’appello ai sensi dell’articolo 247 e, contro il decreto della corte d’appello, altri trenta giorni per il ricorso per cassazione. Con il decreto di omologazione il tribunale nomina un liquidatore, al quale si applicano in quanto compatibili le regole degli articoli 114 e 115. Se il piano contiene l’offerta di un soggetto già individuato per l’acquisto dell’azienda, di rami o di specifici beni, il liquidatore verifica l’assenza di soluzioni migliori sul mercato e dà esecuzione all’offerta, con applicazione degli effetti purgativi previsti dagli articoli da 2919 a 2929 del codice civile; se il trasferimento deve avvenire prima dell’omologazione, vi provvede l’ausiliario previa autorizzazione del tribunale.

Infine, l’articolo 25-sexies richiama, in quanto compatibili, gli articoli 106, 117, 118, 119, 324 e 341, con l’ausiliario al posto del commissario giudiziale. Tra questi il più pesante nella vita reale è l’articolo 117, quello che stabilisce chi resta obbligato dopo l’omologazione: ci torneremo, perché è il cuore del profilo di chi ha firmato garanzie.

I pignoramenti in corso e la protezione del patrimonio

C’è una domanda che, nella pratica, viene prima di tutte le altre: i pignoramenti che ho addosso si fermano? La risposta cambia a seconda della fase in cui ti trovi, e il vuoto fra una fase e l’altra è il punto in cui molte imprese perdono i beni su cui il piano avrebbe dovuto reggersi.

Durante la composizione negoziata la protezione non è automatica: va chiesta con misure protettive, che vengono pubblicate nel registro delle imprese e poi confermate dal tribunale, hanno una durata massima stabilita dalla legge e sono prorogabili entro un limite complessivo. Quando la durata massima si avvicina alla scadenza e la relazione finale non è ancora arrivata, si apre una finestra scoperta che va gestita: il Tribunale di Milano, il 20 ottobre 2025, ha ammesso il riconoscimento di una specifica misura cautelare proprio in prossimità della scadenza delle protettive. Sul reclamo contro il provvedimento monocratico di proroga, la Corte d’Appello di Bari, il 23 ottobre 2025, ha stabilito che a decidere è il tribunale in composizione collegiale.

Con il deposito del ricorso per l’omologazione, invece, la protezione discende direttamente dalla legge. Dalla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese si producono gli effetti degli articoli 6, 46, 94 e 96: i creditori per titolo o causa anteriore non possono iniziare né proseguire azioni esecutive e cautelari sul tuo patrimonio, e le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni precedenti la pubblicazione sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori.

Da quello stesso momento cambia anche il tuo margine di manovra. Gli atti di straordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del tribunale, e quelli compiuti senza autorizzazione non sono opponibili ai creditori anteriori: vendere un macchinario, concedere una garanzia, transigere una lite o accendere un nuovo debito non sono più decisioni che puoi prendere da solo. Vale la pena saperlo prima, perché un atto compiuto in buona fede ma senza autorizzazione può diventare, in sede di opposizione, l’argomento più efficace contro di te.

La conseguenza pratica per chiunque, in qualunque profilo, è una sola: il periodo che va dalla scadenza delle misure protettive al deposito del ricorso è il tratto più esposto dell’intero percorso, e va pianificato con la stessa cura del piano di liquidazione.

Se sei una società di capitali con debiti bancari e fiscali

La tua situazione

Hai una S.r.l. o una S.p.A., un capannone gravato da ipoteca, uno o due affidamenti bancari revocati, fornitori che hanno smesso di consegnare e un debito verso Erario e INPS che è cresciuto perché per mesi hai pagato prima i dipendenti. Hai attivato la composizione negoziata sperando in una moratoria o in un investitore, e l’esperto ti ha appena consegnato una relazione finale che chiude le trattative. Nel frattempo c’è chi ti chiede quando arriva il pagamento e chi, in banca, ha già iniziato a parlare di decadenza dal beneficio del termine.

Sei il profilo per cui questa procedura è stata pensata, e anche quello su cui i tribunali sono più severi.

Cosa cambia per te

Il tuo termine di paragone è la liquidazione giudiziale. Il tribunale metterà la tua proposta accanto allo scenario in cui il capannone viene venduto in sede concorsuale, l’azienda si ferma, i contratti si sciolgono, i clienti spariscono, e dovrà concludere che nessun creditore riceve meno di quanto riceverebbe lì e che ciascuno riceve comunque un’utilità.

Il vantaggio competitivo che puoi giocare è la cessione dell’azienda in esercizio, cioè viva, con i contratti in piedi e le persone al lavoro. Il valore che il mercato riconosce a un’azienda funzionante è spesso multiplo di quello dei singoli cespiti smontati. Attenzione però al confine: il concordato semplificato è per definizione liquidatorio, e un piano che prevede di continuare l’attività per anni in capo alla stessa società non è ammissibile, come ha stabilito il Tribunale di Milano nella sentenza n. 277/2025 dichiarando inammissibile una proposta che prospettava tre anni di prosecuzione. La continuità qui è ammessa solo come modalità di conservazione del valore in vista della cessione, non come progetto industriale.

Attenzione anche a un secondo confine, quello sulla finanza esterna. Se il tuo piano regge grazie a un apporto dei soci, quell’apporto deve essere denaro nuovo o utilità nuove che entrano nel patrimonio dall’esterno. La Cassazione, con la sentenza n. 620/2026, ha escluso che possa qualificarsi come risorsa esterna la rinuncia dei soci alla prededuzione di finanziamenti già erogati e autorizzati durante la composizione negoziata, anche se accompagnata da postergazione: si tratta di una modifica qualitativa di un credito già esistente, non di un incremento dell’attivo.

Sul fronte fiscale e contributivo, il concordato semplificato non conosce la trattativa con l’Erario tipica di altri strumenti, perché non c’è voto: i crediti tributari e contributivi concorrono secondo il loro grado di privilegio e vanno trattati nel rispetto dell’ordine delle cause di prelazione, punto.

I numeri

Prendi una S.r.l. con passivo di 2.847.000 €, così composto: 1.180.000 € di credito ipotecario sul capannone, 214.000 € di crediti privilegiati tra retribuzioni, TFR e contributi, 1.453.000 € di chirografari. Un operatore del settore presenta un’offerta di 1.360.000 € per l’azienda in esercizio, comprensiva dell’immobile stimato in 860.000 €; a questi si aggiungono 96.000 € di crediti incassabili e 24.000 € di cassa, per un attivo di 1.480.000 €. Ipotizzando 148.000 € di costi di procedura in prededuzione, liquidati dal tribunale secondo i parametri di legge, restano 1.332.000 €.

L’ipotecario si soddisfa nei limiti del valore del bene su cui grava: 860.000 € su 1.180.000 €, cioè il 72,9%, mentre i restanti 320.000 € degradano al chirografo. Ai privilegiati generali vanno i loro 214.000 € integrali. Residuano 258.000 € da distribuire su una massa chirografaria diventata di 1.773.000 €, con un soddisfacimento del 14,55%.

Nello scenario alternativo, con la liquidazione giudiziale e l’azienda ferma, il realizzo stimato scende a 780.000 €; al netto di 165.000 € di prededuzioni restano 615.000 €, che l’ipotecario assorbe interamente. Privilegiati e chirografari: zero. È questa la fotografia che rende omologabile la proposta.

I rischi specifici

Il rischio più grave per te non è il no del tribunale sui numeri: è il no sui comportamenti tenuti prima, quando ancora pensavi di salvarti. Se durante la composizione negoziata hai fornito dati parziali, hai tardato a rappresentare l’entità del debito, hai trattato con un creditore soltanto ignorando gli altri o hai proseguito l’attività aggravando il passivo, quella storia torna al pettine in sede di omologazione. Il Tribunale di Milano, con le decisioni del 25 settembre 2025 e del 30 ottobre 2025, ha ribadito che occorre verificare che nella composizione negoziata l’imprenditore abbia davvero perseguito il risanamento e abbia condotto trattative improntate a buona fede e trasparenza. La Corte d’Appello di Roma, il 12 marzo 2026, ha dichiarato inammissibile l’accesso quando l’esperto non è stato messo in condizione di esprimere un giudizio definitivo perché il debitore non gli aveva indicato in dettaglio i presupposti decisivi.

Il secondo rischio è l’articolo 106: gli atti di frode scoperti in corso di procedura possono portare all’apertura della liquidazione giudiziale, e ai fini di quella norma il decreto che ordina la comunicazione ai creditori equivale all’ammissione al concordato.

Il terzo riguarda te come amministratore. Il percorso non cancella la valutazione sull’adeguatezza degli assetti organizzativi imposta dall’articolo 2086 del codice civile né le eventuali azioni di responsabilità: le decisioni di legittimità del dicembre 2025 e del gennaio 2026 hanno messo la tempestività nella percezione della crisi tra gli indici che il tribunale guarda.

Le mosse giuste

  1. Fai calcolare subito, e per iscritto, la data di scadenza dei sessanta giorni, con la prova della comunicazione da cui decorrono.
  2. Metti in sicurezza la relazione finale prima che venga depositata: interloquisci con l’esperto sui punti che il tribunale leggerà, perché una relazione generica o incoerente è una porta chiusa.
  3. Costruisci il confronto con la liquidazione giudiziale come un documento autonomo e verificabile, non come una frase nel piano.
  4. Se hai un’offerta per l’azienda, formalizzala come offerta vincolante di soggetto individuato, così che possa essere eseguita nelle forme dell’articolo 25-septies.
  5. Verifica che ogni classe, e ogni singolo creditore, riceva un’utilità: è il punto su cui la Cassazione è stata più netta.

Su questo profilo lo Studio Monardo lavora con una doppia lente: quella dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che conosce dall’interno la fase da cui tutto dipende, e quella dell’avvocato cassazionista, perché i criteri che il tribunale applicherà oggi sono quelli fissati dalle pronunce di legittimità del 2026.

Giurisprudenza dedicata

Cass. civ., Sez. I, ord. 4 dicembre 2025, n. 31641: il vaglio di ammissibilità non si esaurisce nella ritualità formale e nella presenza dei documenti, ma investe la legalità sostanziale, cioè l’effettiva ricorrenza delle condizioni dell’articolo 25-sexies alla luce della documentazione richiesta anche dall’articolo 39.

Trib. Milano, sent. n. 277/2025: la proposta che prevede la prosecuzione dell’attività per un triennio è incompatibile con la natura necessariamente liquidatoria della procedura.

Se sei un imprenditore individuale

La tua situazione

L’impresa sei tu. Non c’è uno schermo societario, non c’è un capitale sociale a fare da diaframma: la ditta è iscritta a tuo nome, i fidi sono intestati a te, e quando le banche hanno chiesto garanzie hanno preso la casa. Forse hai coinvolto tua moglie o un figlio nell’attività. Hai fatto la composizione negoziata perché qualcuno ti ha detto che era l’unico modo per congelare i pignoramenti, e ora l’esperto ha chiuso.

La differenza rispetto al profilo precedente è brutale nella sua semplicità: qui non c’è un patrimonio dell’impresa e uno tuo, c’è un solo patrimonio, e il piano di liquidazione lo tocca tutto.

Cosa cambia per te

Se superi le soglie dell’impresa minore, sei un imprenditore commerciale assoggettabile a liquidazione giudiziale e il termine di paragone resta quello. La proposta di cessione dei beni riguarda l’intero tuo patrimonio, con i limiti dell’impignorabilità previsti dalla legge, e questo include l’immobile in cui abiti se non è protetto da altro titolo.

Il rovescio della medaglia è l’effetto liberatorio. L’articolo 117, richiamato dall’articolo 25-sexies, stabilisce che il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese: significa che, eseguito il piano, quei creditori non possono più pretendere da te la parte di credito rimasta insoddisfatta. Per una persona fisica, questa non è una tecnicalità: è la differenza tra chiudere una vicenda e trascinarla a vita.

Restano fuori dal perimetro i crediti sorti dopo la pubblicazione della domanda, che vanno soddisfatti per intero, e restano impregiudicati i diritti dei creditori verso eventuali coobbligati e fideiussori terzi. Se tuo fratello ha garantito il tuo scoperto di conto, la banca continuerà a rivolgersi a lui.

I numeri

Ipotizza una ditta individuale con passivo di 612.000 €: 240.000 € di mutuo ipotecario sull’immobile strumentale, 46.000 € di crediti privilegiati di due dipendenti, 326.000 € di fornitori chirografari. Il piano prevede la vendita dell’immobile a un’offerta già raccolta di 268.000 €, la cessione del magazzino a 51.000 € e l’incasso di 37.000 € di crediti, per 356.000 € complessivi. Con 43.000 € di prededuzioni restano 313.000 €: l’ipotecario incassa 240.000 € integralmente perché il bene è capiente, i privilegiati i loro 46.000 €, e ai chirografari vanno 27.000 € su 326.000 €, cioè l’8,28%.

Se invece l’immobile venisse venduto in sede concorsuale a 191.000 €, con magazzino svalutato a 22.000 € e prededuzioni per 48.000 €, il residuo di 165.000 € finirebbe tutto all’ipotecario: privilegiati e chirografari a zero, e tu con un debito residuo che ti seguirebbe fino all’esdebitazione, per una strada e con tempi diversi. Il confronto tra 8,28% e zero è, in concreto, ciò che il tribunale valuta.

I rischi specifici

Il rischio numero uno, per te, è confondere il patrimonio familiare con quello aziendale nei mesi che precedono la domanda. Vendite di beni ai parenti, trasferimenti di immobili, prelievi non giustificati: tutte operazioni che l’ausiliario legge, che i creditori possono contestare in sede di opposizione e che possono attivare l’articolo 106.

Il secondo rischio è di segno opposto e altrettanto concreto: arrivare al concordato semplificato quando la tua sarebbe stata una crisi da gestire con gli strumenti del sovraindebitamento, con effetti sul patrimonio personale meno estesi. La scelta non è mai neutra e va fatta prima di attivare la composizione negoziata, non dopo.

Il terzo riguarda i rapporti in corso: contratti di locazione, leasing sui mezzi, forniture continuative. La pubblicazione della domanda produce gli effetti dell’articolo 94 sugli atti di amministrazione, e ogni atto eccedente l’ordinaria amministrazione richiede autorizzazione.

Le mosse giuste

  1. Fai una ricognizione completa del patrimonio personale, inclusi conti cointestati e beni in comunione legale, prima di depositare qualsiasi cosa.
  2. Verifica se rientri o meno nelle soglie dell’impresa minore: da lì dipende quale sarà lo scenario alternativo con cui ti confronterai.
  3. Chiarisci per iscritto la posizione dei familiari coobbligati o garanti, perché l’omologazione non li libera.
  4. Se hai un’offerta per l’azienda o per l’immobile, portala in procedura come offerta di soggetto individuato.
  5. Non fare operazioni straordinarie senza autorizzazione: è il modo più rapido per perdere tutto il percorso.

Giurisprudenza dedicata

Cass. civ., Sez. I, ord. 12 aprile 2023, n. 9730: il concordato semplificato rientra a pieno titolo tra le procedure concorsuali, con la conseguenza che, ai fini della competenza territoriale, non rileva il trasferimento della sede intervenuto nell’anno anteriore al deposito del ricorso. Per chi ha spostato la sede da poco, è una regola che chiude ogni scorciatoia.

Se hai un’impresa sotto soglia

La tua situazione

Il tuo bilancio è piccolo: attivo modesto, ricavi contenuti, debiti che però ti hanno superato. Sei un artigiano, un piccolo commerciante, una micro-società di persone. Ti hanno detto che tu “non fallisci” e per anni te lo sei portato dietro come una rassicurazione, salvo scoprire che comunque i pignoramenti arrivano, che i fornitori bloccano le consegne e che nessuno ti rinnova gli affidamenti.

Sei un’impresa minore ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), se non superi congiuntamente i tre parametri di legge: attivo patrimoniale annuo fino a 300.000 €, ricavi lordi annui fino a 200.000 €, debiti anche non scaduti fino a 500.000 €. Basta sforare uno solo dei tre, in uno solo dei tre esercizi rilevanti, per uscire dalla categoria.

Cosa cambia per te

Puoi accedere alla composizione negoziata attraverso il percorso dedicato dell’articolo 25-quater e, se le trattative non producono un accordo, quello stesso articolo al comma 4 ti indica espressamente le uscite possibili: il concordato minore dell’articolo 74, la liquidazione controllata dell’articolo 268, oppure il concordato semplificato dell’articolo 25-sexies.

Questa è la tua vera particolarità: hai tre porte invece di una, e sceglierle bene cambia sia quanto pagherai sia chi deciderà. Il concordato minore richiede l’approvazione dei creditori a maggioranza e consente anche la prosecuzione dell’attività. La liquidazione controllata è una procedura liquidatoria aperta dal tribunale, con un liquidatore che gestisce tutto. Il concordato semplificato non richiede voto e ti lascia la titolarità della proposta, ma solo se il percorso negoziato è stato condotto correttamente e solo entro sessanta giorni.

C’è poi un dettaglio che il terzo correttivo ha reso esplicito e che ti riguarda direttamente: nel giudizio di omologazione il tribunale confronta la proposta non solo con la liquidazione giudiziale ma anche con la liquidazione controllata. Per te, che alla liquidazione giudiziale non sei assoggettabile, il metro è quest’ultima, e i numeri di quel confronto sono in genere più bassi di quelli di una liquidazione concorsuale ordinaria.

I numeri

Immagina un negozio con attivo patrimoniale di 268.000 €, ricavi di 187.000 € e debiti per 431.000 €: sei sotto tutte e tre le soglie. Il passivo si compone di 190.000 € ipotecari sull’immobile, 38.000 € di privilegiati fra dipendenti e contributi, 203.000 € di fornitori chirografari.

Prima ipotesi, senza aiuti esterni. L’immobile trova un’offerta a 212.000 €, il magazzino vale 34.000 €, l’attivo è 246.000 €; con 31.000 € di prededuzioni restano 215.000 €. L’ipotecario prende i suoi 190.000 €, ai privilegiati vanno i 25.000 € residui, cioè il 65,8%, e ai chirografari resta zero. Questa proposta, oggi, non è omologabile: la Cassazione ha chiarito che la rapidità di chiusura della crisi non è di per sé un’utilità per i chirografari ai quali non è riservata alcuna forma di soddisfazione.

Seconda ipotesi. Un familiare apporta 42.000 € a fondo perduto, denaro nuovo che entra dall’esterno. Con quell’apporto si completa il pagamento dei privilegiati e restano 29.000 € per i chirografari, cioè il 14,29%. La stessa impresa, con lo stesso attivo, passa da proposta inammissibile a proposta omologabile grazie a una risorsa che deve essere davvero esterna e davvero nuova.

Nello scenario della liquidazione controllata, con vendita giudiziaria dell’immobile stimata in 168.000 € e prededuzioni di 28.000 €, il residuo di 140.000 € non copre nemmeno l’ipotecario: tutti gli altri a zero.

I rischi specifici

Il rischio più insidioso è scegliere il concordato semplificato perché “non si vota”, quando il tuo caso avrebbe retto meglio con il concordato minore. Il semplificato ha un vantaggio evidente e un prezzo altrettanto evidente: nessuna maggioranza da costruire, ma un controllo giudiziale severo su presupposti che non dipendono da te, a partire dalla relazione dell’esperto.

Il secondo rischio è di soglia: se hai sbagliato l’inquadramento e in realtà superi i parametri dell’impresa minore, cambia lo scenario alternativo e cambiano le stime del piano, con il rischio che il confronto costruito nel piano diventi inservibile.

Il terzo è la sottocapitalizzazione della proposta: senza un apporto esterno, molte micro-imprese non riescono a garantire un’utilità ai chirografari, e la procedura si chiude in inammissibilità.

Le mosse giuste

  1. Verifica i tre parametri dell’impresa minore su tutti gli esercizi rilevanti, con i bilanci o le dichiarazioni alla mano.
  2. Confronta per iscritto le tre uscite dell’articolo 25-quater prima di sceglierne una: la decisione va presa quando le trattative sono ancora aperte.
  3. Se serve un apporto di terzi, struttura l’operazione come apporto di nuove risorse senza obbligo di restituzione, e documentane la provenienza.
  4. Costruisci lo scenario alternativo sulla liquidazione controllata, non sulla liquidazione giudiziale: è quello il tuo termine di confronto.
  5. Cura la comunicazione ai creditori prevista dal comma 4, perché in una piccola realtà l’opposizione di un singolo fornitore può pesare più che altrove.

Giurisprudenza dedicata

Cass. civ., Sez. I, n. 624/2026: l’utilità che la proposta deve assicurare a ciascun creditore, pur non dovendo necessariamente essere misurabile in termini strettamente monetari, non può ridursi alla chiusura rapida della crisi quando ai chirografari non è riservata alcuna forma di soddisfazione.

Se sei un imprenditore agricolo

La tua situazione

Hai terreni, stalle o serre, un mutuo agrario che pesa da anni, una o due annate andate male fra siccità, prezzi e costi dell’energia, e un consorzio o un fornitore di mangimi che ha smesso di aspettare. Qualcuno ti ha ripetuto che l’agricoltore non fallisce, e in parte è vero: non sei assoggettabile a liquidazione giudiziale né al concordato preventivo ordinario. Questo però non ti mette al riparo dalle esecuzioni individuali sui terreni, che sono esattamente ciò che ti sta togliendo il sonno.

Cosa cambia per te

Puoi accedere alla composizione negoziata: l’articolo 12 la apre all’imprenditore commerciale e agricolo, senza distinzioni dimensionali. E se le trattative non producono nulla, puoi presentare la proposta di concordato semplificato, perché il presupposto soggettivo di questa procedura è lo stesso della composizione negoziata.

La differenza decisiva sta nel termine di paragone: non essendo tu assoggettabile a liquidazione giudiziale, il tribunale confronterà la tua proposta con la liquidazione controllata, e questa possibilità è oggi scritta nero su bianco nel comma 5 dell’articolo 25-sexies grazie al terzo correttivo del 2024. Prima della modifica, la norma menzionava solo la liquidazione giudiziale e la dottrina discuteva su come costruire il confronto per chi a quella procedura non è soggetto: oggi il problema è risolto.

Se sei anche sotto soglia, ti si aprono in aggiunta il concordato minore, la liquidazione controllata e, per la sola impresa agricola, l’accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60 e 61, come previsto dall’articolo 25-quater, comma 4, lettera d).

Sul piano pratico conta molto la natura dei tuoi beni. I terreni non si vendono come un macchinario: hanno un mercato locale, spesso fatto di confinanti, e il valore in libera trattativa è quasi sempre molto distante da quello di una vendita forzata. È qui che la cessione dei beni gestita nel piano può produrre l’utilità che serve.

I numeri

Ipotizza un’azienda agricola con passivo di 690.000 €: 396.000 € di mutuo ipotecario sui terreni, 84.000 € assistiti da privilegio agrario sui macchinari, 210.000 € di chirografari fra consorzio e fornitori. I terreni valgono 438.000 € secondo l’offerta scritta di un’azienda confinante, i macchinari 61.000 €, le scorte 23.000 €: attivo 522.000 €. Con 54.000 € di prededuzioni restano 468.000 €.

L’ipotecario incassa 396.000 €. Restano 72.000 € per un privilegio agrario di 84.000 €, soddisfatto all’85,7%, con 12.000 € che degradano al chirografo. Ai chirografari, diventati 222.000 €, non arriverebbe nulla. Se però l’acquirente aggiunge 28.000 € come apporto esterno destinato al ceto chirografario, la percentuale sale al 12,6% e la proposta acquista quell’utilità per ciascun creditore che il comma 5 richiede.

Nello scenario della liquidazione controllata, con i terreni venduti a 290.000 € e macchinari a 34.000 €, l’attivo scende a 347.000 €: dedotte prededuzioni per 46.000 €, i 301.000 € residui non coprono neppure l’ipotecario. Privilegiati e chirografari a zero.

I rischi specifici

Il rischio principale, per te, è arrivare al concordato semplificato dopo che le esecuzioni individuali hanno già disperso i beni migliori, perché sui terreni le procedure esecutive corrono in parallelo e la protezione arriva solo con le misure protettive della composizione negoziata o con gli effetti che si producono alla pubblicazione del ricorso.

Il secondo rischio è la stima. Un piano che valorizza i terreni a prezzi da libera trattativa senza un’offerta scritta a supporto è un piano che l’ausiliario ridimensionerà, con il rischio di far saltare il confronto con l’alternativa.

Il terzo riguarda i contributi e le agevolazioni agricole legate alla conduzione: la cessione dei terreni può incidere su titoli, domande PAC e rapporti d’affitto, e va coordinata con il piano.

Le mosse giuste

  1. Metti al riparo i beni prima di trattare: senza misure protettive, il tempo gioca contro di te.
  2. Fai formulare l’offerta di acquisto per iscritto e in forma vincolante, meglio se da soggetto già individuato ai sensi dell’articolo 25-septies.
  3. Costruisci il confronto con la liquidazione controllata con stime documentate, non con valutazioni ottimistiche.
  4. Verifica se rientri anche nell’ambito dell’impresa minore, perché in quel caso hai un ventaglio di uscite più ampio.
  5. Coordina la cessione con i rapporti agrari in corso: contratti d’affitto, titoli e finanziamenti pubblici vanno mappati prima del deposito.

Giurisprudenza dedicata

Trib. Roma, Sez. XIV, 30 aprile 2026: nessuna norma impone che il concordato semplificato abbia a oggetto la vendita dell’azienda del debitore, che può essere già avvenuta durante la composizione negoziata perché autorizzata dal tribunale; ciò che serve è che il piano liquidatorio metta a disposizione dei creditori l’intero patrimonio, a partire dal ricavato di quella vendita, assicurando un’utilità a ciascuno nel rispetto dell’ordine delle cause di prelazione.

Se sei un socio illimitatamente responsabile o hai firmato le fideiussioni

La tua situazione

Sei il socio accomandatario di una S.a.s., o il socio di una S.n.c., oppure sei l’amministratore di una S.r.l. che negli anni ha firmato fideiussioni personali per ogni affidamento bancario, spesso “a prima richiesta”. La società sta andando verso il concordato semplificato e tu hai una domanda sola, che nessuno ti risolve con chiarezza: quando tutto sarà finito, le banche verranno a casa tua?

La risposta dipende da un dettaglio che sembra formale e invece decide tutto: il titolo per cui rispondi.

Cosa cambia per te

L’articolo 117, richiamato dall’articolo 25-sexies, contiene due regole che vanno lette insieme. Il comma 1 dice che il concordato omologato vincola tutti i creditori anteriori alla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, ma che essi conservano impregiudicati i diritti verso i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. Il comma 2 dice che, salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

Il punto di frizione nasce quando le due qualità si concentrano nella stessa persona: sei socio illimitatamente responsabile e, per gli stessi debiti sociali, hai firmato anche una fideiussione. La giurisprudenza risolve il conflitto facendo prevalere la qualità di socio: l’effetto del concordato si estende a te, e il creditore non può neutralizzarlo invocando la garanzia personale prestata per il medesimo debito sociale. Il ragionamento risale alle Sezioni Unite del 1989 e riposa su un’idea semplice: la conservazione dei diritti verso i fideiussori riguarda i terzi estranei alla società, mentre la tua responsabilità trova già titolo nell’appartenenza alla compagine sociale; il creditore può soddisfarsi su patrimoni diversi, non due volte sullo stesso.

Se invece sei un garante terzo, un familiare o un amministratore non socio di una società di capitali che ha firmato fideiussione, il comma 1 ti si applica in pieno: l’omologazione non ti libera e la banca continuerà ad agire contro di te per l’intero.

I numeri

Ipotesi: S.a.s. con debito bancario di 418.000 €, garantito da fideiussione del socio accomandatario. Il concordato semplificato viene omologato con soddisfacimento dei chirografari al 15,7%, quindi con un pagamento di 65.626 € alla banca. Se sei socio accomandatario, eseguito il concordato la banca non può pretendere da te i restanti 352.374 €, perché l’effetto del concordato si estende alla tua posizione di socio e la fideiussione non fonda una pretesa parallela per lo stesso debito sociale. Se invece la stessa fideiussione l’ha firmata tuo cognato, estraneo alla società, la banca può chiedere a lui l’intera differenza.

Seconda ipotesi, il regresso. Se un coobbligato paga la banca dopo la pubblicazione della domanda, entra nel concorso al posto del creditore originario, con la stessa collocazione: non acquisisce una posizione migliore per il fatto di aver pagato dopo.

I rischi specifici

Il rischio più grave è dare per scontato l’effetto liberatorio quando l’atto costitutivo o un accordo con la banca contengono un “patto contrario”, che il comma 2 fa espressamente salvo. Va verificato documento per documento, prima di costruire il piano.

Il secondo rischio riguarda le garanzie reali: un’ipoteca iscritta su un tuo immobile personale segue una logica sua e va gestita nel piano o negoziata, perché la vicenda del debito non estingue automaticamente il vincolo.

Il terzo riguarda i tempi: finché il concordato non è eseguito, le posizioni restano aperte, e l’articolo 119 disciplina la risoluzione in caso di inadempimento.

Le mosse giuste

  1. Recupera e fai analizzare tutte le fideiussioni firmate, con date, importi e clausole.
  2. Verifica in visura la tua qualifica esatta: socio illimitatamente responsabile, socio di capitali, amministratore, o più di una insieme.
  3. Cerca l’eventuale patto contrario nei documenti sociali e nei contratti bancari.
  4. Mappa le garanzie reali sui beni personali, che seguono regole diverse dalle garanzie personali.
  5. Non firmare accordi transattivi individuali con singoli creditori mentre la procedura è in corso: possono compromettere la parità di trattamento.

Giurisprudenza dedicata

Trib. Padova, sent. n. 1027/2026, pubblicata il 15 giugno 2026: in un concordato semplificato omologato, l’effetto esdebitatorio si estende al socio illimitatamente responsabile anche quando questi abbia prestato fideiussione, pure con clausola a prima richiesta, per le obbligazioni sociali; l’assenza del voto non incide, perché il controllo sulla proposta è affidato al tribunale.

Cass. civ., Sez. I, 6 giugno 2024, n. 15862: chiusa la procedura, la responsabilità del socio illimitatamente responsabile che sia anche fideiussore si estingue anche sotto questo secondo titolo.

Se sei un creditore e hai ricevuto la comunicazione

La tua situazione

Ti è arrivata una PEC con una proposta di concordato, il parere di un ausiliario, una relazione finale di un esperto che non sapevi esistesse e una data di udienza. Hai fatture non pagate, magari da mesi. Cerchi la scheda per votare e non la trovi, perché non c’è.

Cosa cambia per te

Nel concordato semplificato non voti: la tua unica arma è l’opposizione all’omologazione, e devi costituirti entro il termine perentorio di dieci giorni prima dell’udienza fissata. Non esiste una seconda finestra e non esiste un recupero.

Il perimetro di ciò che puoi contestare, però, è ampio e negli ultimi due anni si è allargato. Puoi contestare che le trattative non si siano svolte in buona fede, che l’esperto non sia stato messo in condizione di valutare, che la proposta non assicuri a te un’utilità, che l’ordine delle cause di prelazione non sia rispettato, che il piano non sia fattibile, che la stima dei beni sia gonfiata, che l’alternativa liquidatoria sia stata rappresentata in modo tendenzioso.

Tre indicazioni recenti rafforzano la tua posizione. La prima: il tribunale non è un notaio della proposta, perché il vaglio investe la legalità sostanziale. La seconda: la rapidità non è un’utilità se a te non è riservata alcuna forma di soddisfazione. La terza: il surplus generato dalla vendita dell’azienda oltre il valore stimato di liquidazione resta soggetto all’ordine delle cause di prelazione e non può essere distribuito con la logica della priorità relativa propria del concordato in continuità, né essere qualificato come finanza esterna liberamente allocabile.

Sul piano processuale, se decidi di reclamare il decreto di omologazione, ricorda che né l’ausiliario né il liquidatore sono contraddittori necessari del giudizio.

I numeri

Ipotesi: sei un fornitore chirografario con un credito di 74.500 € verso una società che propone il 9,4%, cioè 7.003 €. Il piano stima il capannone a 640.000 €, ma il tuo perito lo valuta 470.000 €. Rifacendo il conto con la stima più bassa, l’attivo distribuibile scende di 170.000 €, l’ipotecario assorbe la differenza e la percentuale per i chirografari crolla a zero: l’opposizione ha un fondamento concreto e verificabile, non è una protesta.

Seconda ipotesi: il piano ti colloca in una classe insieme a creditori con posizioni sostanzialmente diverse dalla tua. La corretta formazione delle classi è oggetto di valutazione da parte del tribunale già nella fase iniziale, ed è un vizio che puoi far valere.

I rischi specifici

Il rischio più banale e più frequente è lasciar scadere i dieci giorni, magari perché la PEC è arrivata a un indirizzo che nessuno controlla o perché si è aspettata una scheda di voto che non arriverà mai.

Il secondo rischio è opporsi senza un’alternativa quantificata: contestare che “si prende troppo poco” senza dimostrare che nella liquidazione giudiziale o controllata si prenderebbe di più difficilmente porta risultati.

Il terzo riguarda le garanzie: se hai un fideiussore o un coobbligato, i tuoi diritti verso di lui restano impregiudicati, salvo il caso del socio illimitatamente responsabile.

Le mosse giuste

  1. Segna immediatamente la data dell’udienza e conta a ritroso i dieci giorni.
  2. Verifica se il tuo credito è anteriore alla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese: da lì dipende se sei dentro o fuori dal concorso.
  3. Fai analizzare le stime del piano con un tecnico tuo, perché è lì che si gioca quasi sempre la partita.
  4. Controlla la tua collocazione e l’eventuale classe in cui sei stato inserito.
  5. Attiva in parallelo le azioni verso coobbligati e fideiussori terzi, che il concordato non tocca.

Giurisprudenza dedicata

Cass. civ., Sez. I, ord. 16 gennaio 2026, n. 881: nel reclamo contro l’omologazione del concordato semplificato, l’ausiliario nominato dal tribunale e il commissario liquidatore non sono litisconsorti necessari, non essendo portatori di interessi propri da far valere in giudizio.

Tre bilanci, tre esiti

Le simulazioni che seguono applicano lo stesso identico problema a tre profili diversi, per mostrare quanto pesi il termine di paragone. Sono esercizi dimostrativi costruiti a scopo esplicativo, non casi reali.

Situazione di partenza comune. Passivo 840.000 €: 430.000 € ipotecari su un immobile, 90.000 € di privilegiati generali, 320.000 € di chirografari. Attivo: immobile con offerta scritta a 470.000 €, beni mobili per 78.000 €, crediti esigibili per 41.000 €. Prededuzioni stimate 62.000 €. La relazione finale dell’esperto è stata comunicata il 14 marzo, quindi il termine perentorio scade il 13 maggio.

Ipotesi A — S.r.l. commerciale sopra soglia. Attivo 589.000 €, meno 62.000 € di prededuzioni, restano 527.000 €. L’ipotecario prende 430.000 €, i privilegiati 90.000 €, ai chirografari restano 7.000 € su 320.000 €, cioè il 2,19%. Scenario alternativo, la liquidazione giudiziale: immobile realizzato a 318.000 €, mobili a 34.000 €, crediti a 29.000 €, totale 381.000 €; dedotte prededuzioni per 71.000 €, i 310.000 € residui vanno tutti all’ipotecario, che resta parzialmente incapiente. Privilegiati e chirografari a zero. La proposta assicura a ciascuno un’utilità, sia pure minima, e regge il confronto.

Ipotesi B — ditta individuale sotto soglia. Stessi numeri, ma lo scenario alternativo è la liquidazione controllata, con realizzo stimato inferiore e prededuzioni più contenute: immobile a 305.000 €, mobili a 31.000 €, crediti a 26.000 €, totale 362.000 €, meno 52.000 € di prededuzioni, residuo 310.000 € interamente assorbito dall’ipotecario. Il differenziale a favore della proposta è ancora più marcato, e in più per la persona fisica l’omologazione produce l’effetto vincolante dell’articolo 117 su tutti i creditori anteriori.

Ipotesi C — impresa agricola. Qui l’immobile sono terreni, e il divario tra libera trattativa e vendita forzata è più ampio: 470.000 € contro 268.000 €. Nell’alternativa della liquidazione controllata l’attivo scende a 325.000 € e, dedotte 48.000 € di prededuzioni, i 277.000 € residui non coprono neppure il credito ipotecario. Lo stesso 2,19% ai chirografari, che nell’ipotesi A appare quasi simbolico, qui diventa il confronto tra qualcosa e niente. A parità di numeri, la stessa proposta può essere debole o solida: dipende da quale procedura alternativa il tribunale è chiamato a mettere sull’altro piatto.

I casi misti: quando appartieni a più profili insieme

Nella pratica quasi nessuno rientra in una sola casella. Ecco le combinazioni più frequenti e come si incastrano le regole.

Socio accomandatario di una S.a.s. che è anche titolare di una ditta individuale. Sono due imprese distinte, con due patrimoni giuridicamente riferibili alla stessa persona. Il concordato semplificato della S.a.s. estende i suoi effetti a te come socio per i debiti sociali, ma non tocca i debiti della tua ditta individuale, che seguono un percorso proprio. Va deciso fin dall’inizio se attivare uno o due percorsi, e in quale ordine.

Impresa agricola condotta in forma di S.r.l. La forma societaria non trasforma l’attività: se l’oggetto è effettivamente agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, resti fuori dalla liquidazione giudiziale e il confronto per l’omologazione si sposta sulla liquidazione controllata. La verifica va fatta sulla sostanza dell’attività svolta, non sulla dicitura in visura, e va documentata nel piano perché è proprio lì che si costruisce lo scenario alternativo.

Amministratore di S.r.l. che ha firmato fideiussioni e ha anche crediti verso la società per finanziamenti soci. Convivono tre posizioni. Come garante, il comma 1 dell’articolo 117 non ti libera. Come creditore per finanziamento, la tua posizione è postergata. E se pensavi di usare la rinuncia a quel credito come apporto per far quadrare il piano, la Cassazione con la sentenza n. 620/2026 ha chiuso la porta: non è finanza esterna, perché non aggiunge nulla al patrimonio.

Impresa sotto soglia con un socio finanziatore terzo disponibile a mettere denaro. È la combinazione più fertile, perché l’apporto realmente esterno può fare la differenza tra una proposta senza utilità per i chirografari e una omologabile. Serve però che il denaro sia nuovo, che entri senza obbligo di restituzione e che la provenienza sia documentata.

Impresa che ha già ceduto l’azienda durante la composizione negoziata. Capita quando la cessione era stata autorizzata dal tribunale in quella fase e il ricavato non è però bastato a chiudere un accordo con i creditori. Il Tribunale di Roma, il 30 aprile 2026, ha chiarito che in questi casi non è necessario che la vendita dell’azienda costituisca l’oggetto del concordato semplificato: ciò che occorre è che il piano metta a disposizione dei creditori l’intero patrimonio residuo, a partire dal ricavato già incassato.

Gruppo di imprese. Il presupposto soggettivo del concordato semplificato coincide con quello della composizione negoziata, che ammette anche l’accesso di gruppo. Le proposte restano però distinte per ciascuna impresa, e ogni tribunale valuterà separatamente utilità e convenienza per i creditori di quella specifica società.

Il confronto tra i profili in una tabella

Sei tabelle mentali diverse, una per profilo, sono difficili da tenere insieme. Questa le riassume sugli aspetti che cambiano davvero l’esito. Le regole procedurali — sessanta giorni, ausiliario, quarantacinque giorni, dieci giorni per l’opposizione, trenta per il reclamo — restano invece identiche per tutti.

AspettoS.r.l. / S.p.A.Ditta individualeSotto sogliaAgricoloSocio / garanteCreditore
Come si arriva quiComposizione negoziata senza esitoCome sopraPercorso art. 25-quaterComposizione negoziata, senza limiti dimensionaliDi riflesso, per la societàRicevendo la comunicazione
Scenario alternativo di confrontoLiquidazione giudizialeLiquidazione giudiziale o controllata secondo le soglieLiquidazione controllataLiquidazione controllataQuello della societàQuello indicato nel piano, da verificare
Cosa entra nel pianoPatrimonio socialeIntero patrimonio personaleIntero patrimonio, di regola ridottoTerreni, scorte, macchinariNulla di proprio, salvo garanzie realiNulla
Chi resta obbligato dopo l’omologaLa società, nei limiti del pianoNessuno per i debiti anterioriCome per la ditta individualeCome per la ditta o la societàIl garante terzo sì, il socio ill. resp. no
Alternative disponibiliNessuna dopo la relazione finaleNessuna dopo la relazione finaleConcordato minore o liquidazione controllataConcordato minore, liquidazione controllata, ADROpposizione, poi reclamo
Rischio principaleBuona fede nelle trattative contestataConfusione fra patrimonio familiare e d’impresaSbagliare la porta fra le tre disponibiliStime dei terreni non documentatePatto contrario e garanzie realiPerdere il termine dei dieci giorni

Le domande che valgono per tutti i profili

Cosa succede se un creditore chiede la liquidazione giudiziale mentre la procedura è in corso? La pubblicazione del ricorso produce gli effetti dell’articolo 46 e blocca le azioni esecutive e cautelari dei creditori anteriori. Le istanze di apertura della liquidazione giudiziale seguono un percorso proprio e vengono trattate in coordinamento con il procedimento di omologazione. Se emergono atti di frode, l’articolo 106 consente comunque l’apertura della liquidazione giudiziale.

Ho perso i sessanta giorni. Posso rimediare? No, non su questa strada: il termine è perentorio e la decadenza è definitiva. Restano gli altri strumenti di regolazione della crisi, che però hanno presupposti e tempi differenti. Se non sei pronto entro la scadenza, la via corretta è depositare nel termine la domanda dell’articolo 40 con riserva, come consente il correttivo. Va segnalato che sulla portata di questa possibilità la giurisprudenza non è allineata: la Corte d’Appello di Genova, il 30 ottobre 2025, ha ritenuto autonomi il termine dell’articolo 25-sexies e quello dell’articolo 44, mentre il Tribunale di Bologna, il 19 febbraio 2026, ha ritenuto che anche a fronte di una domanda con riserva piano e proposta vadano depositati entro sessanta giorni dalla relazione finale. Finché il contrasto non si compone, l’unica condotta prudente è comportarsi come se il termine più stretto fosse quello vincolante.

Posso modificare la proposta dopo il deposito? Il tribunale può concedere un termine non superiore a quindici giorni per integrazioni, modifiche e nuovi documenti. Il Tribunale di Cuneo, il 15 luglio 2025, ha ammesso la modifica della proposta in corso di procedura, purché resti compatibile con la finalità liquidatoria dello strumento.

Se il concordato viene omologato ma poi non viene eseguito? Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 119 sulla risoluzione. È la ragione per cui un piano costruito su ipotesi ottimistiche è pericoloso anche dopo l’omologazione, non solo prima.

L’omologazione mi protegge sul piano penale? L’articolo 25-sexies richiama l’articolo 324 in tema di esenzioni dai reati di bancarotta, nei limiti e alle condizioni previste da quella norma. Non è una sanatoria generale e non copre condotte anteriori estranee all’esecuzione del piano.

La giurisprudenza, profilo per profilo

Le pronunce che seguono sono quelle che oggi determinano l’esito concreto di una domanda di concordato semplificato. I principi sono riformulati sinteticamente.

Sull’accesso e sui poteri del tribunale (vale per tutti)

Cass. civ., Sez. I, ord. 4 dicembre 2025, n. 31641. Il giudizio di ammissibilità non può fermarsi alla ritualità formale e alla presenza dei documenti: deve estendersi alla legalità sostanziale, cioè all’effettiva ricorrenza delle condizioni dell’articolo 25-sexies alla luce della documentazione richiesta anche dall’articolo 39. È la pronuncia che ha spostato l’asticella per chiunque proponga.

Cass. civ., Sez. I, ord. 21 gennaio 2026, n. 1353. Conferma e consolida quell’orientamento a poche settimane di distanza: il controllo comprende l’apprezzamento delle condizioni di ammissibilità in rapporto al contenuto della documentazione. Due decisioni ravvicinate nello stesso senso rendono l’indirizzo difficilmente reversibile.

Corte d’Appello dell’Aquila, 22 aprile 2026. La certificazione dell’esperto sulla buona fede delle trattative non basta da sola: il tribunale deve riscontrarne l’effettiva sussistenza sul piano sostanziale e giuridico.

Corte d’Appello di Roma, Sez. I civ., 12 marzo 2026. È inammissibile l’apertura della procedura quando manca un valido giudizio definitivo dell’esperto sui presupposti, perché il debitore non gli ha indicato in modo dettagliato elementi decisivi.

Trib. Firenze, 31 agosto 2022. Prima pronuncia sul punto, ancora attuale: non basta che la domanda sia preceduta da una composizione negoziata e da trattative, occorre che dalla dichiarazione dell’esperto risulti che si sono svolte con correttezza e buona fede, con un’interlocuzione effettiva e completa con i creditori.

Sull’utilità e sulle risorse esterne (società di capitali e imprese sotto soglia)

Cass. civ., Sez. I, n. 624/2026. L’utilità che la proposta deve assicurare a ciascun creditore, pur potendo non essere misurabile in termini strettamente monetari, non può consistere nella sola risoluzione rapida della crisi quando ai chirografari non è riservata alcuna forma di soddisfazione. È il principio che oggi fa cadere più proposte di ogni altro.

Cass. civ., Sez. I, n. 618/2026. Sul verbo “assicurare” usato dal comma 5: l’utilità non deve essere solo sperata, ma risultare altamente probabile alla luce del piano.

Cass. civ., Sez. I, sent. 12 gennaio 2026, n. 620. Due indicazioni in una. Sul piano processuale, il decreto della corte d’appello che conferma l’inammissibilità dichiarata dal tribunale non ha carattere decisorio e non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’articolo 111, comma 7, della Costituzione. Sul merito, la nozione di risorse esterne dell’articolo 84, comma 4, si applica anche al concordato semplificato, e non vi rientra la rinuncia dei soci alla prededuzione di finanziamenti già erogati, ancorché postergati: serve un apporto nuovo, aggiuntivo ed estraneo al patrimonio del debitore.

Corte d’Appello di Torino, decreto 23 settembre 2025. Il maggior valore ricavato dalla cessione dell’azienda rispetto al valore stimato di liquidazione resta soggetto all’ordine delle cause di prelazione: non può essere distribuito secondo la priorità relativa propria del concordato in continuità né qualificato come finanza esterna liberamente allocabile.

Sulla natura liquidatoria e sull’oggetto del piano

Trib. Milano, sent. n. 277/2025. Manca il presupposto della cessione dei beni quando la proposta prevede la prosecuzione dell’attività per un triennio: il concordato semplificato non contempla la continuità aziendale come progetto, ma solo la cessione, eventualmente di azienda in esercizio se serve a un miglior soddisfacimento.

Trib. Roma, Sez. XIV, 30 aprile 2026. La vendita dell’azienda non deve necessariamente essere oggetto del concordato semplificato: può essere già avvenuta in composizione negoziata perché autorizzata, e in tal caso il piano deve mettere a disposizione dei creditori l’intero patrimonio, a partire dal ricavato.

Trib. Cuneo, 15 luglio 2025. La proposta è modificabile in corso di procedura, purché la modifica resti compatibile con la finalità liquidatoria.

Sulla buona fede nelle trattative (tutti i profili imprenditoriali)

Trib. Milano, Sez. II civ., 25 settembre 2025. L’accesso presuppone che già nella composizione negoziata l’imprenditore avesse come scopo il risanamento e che si siano svolte, pur senza esito, trattative improntate a buona fede e trasparenza.

Trib. Milano, 30 ottobre 2025. Le trattative devono avere avuto un contenuto concreto: proposte generiche o non sostenute da dati verificabili non integrano il presupposto.

Trib. Bologna, 18 marzo 2025 e 23 settembre 2025. La buona fede va accertata guardando ai comportamenti effettivamente tenuti nella composizione negoziata, con attenzione anche alla condotta dei creditori.

Trib. Reggio Emilia, 29 luglio 2025. Nella stessa direzione, sui presupposti di accesso e sul contenuto della dichiarazione dell’esperto.

Sui soci e sui garanti

Trib. Padova, sent. n. 1027/2026 del 15 giugno 2026. Nel concordato semplificato omologato l’effetto esdebitatorio si estende al socio illimitatamente responsabile anche se ha prestato fideiussione, pure a prima richiesta, per i debiti sociali: la mancanza del voto non limita l’applicazione dell’articolo 117, perché il controllo è affidato al tribunale.

Cass. civ., Sez. I, 6 giugno 2024, n. 15862. Estendendosi al socio illimitatamente responsabile l’efficacia del concordato, alla chiusura della procedura si estingue anche la sua responsabilità in qualità di fideiussore per i medesimi debiti sociali.

Cass., Sez. Un., 19 giugno 1989, n. 3749. Il principio di fondo: la conservazione dei diritti dei creditori verso fideiussori e coobbligati riguarda i terzi estranei alla società, mentre la responsabilità del socio trova titolo nella sua appartenenza alla compagine.

Su termini, misure protettive e impugnazioni

Corte d’Appello di Genova, Sez. I, 30 ottobre 2025. Con riferimento alla domanda con riserva resa possibile dal D.Lgs. 136/2024, il termine dell’articolo 25-sexies, comma 1, e quello dell’articolo 44, comma 1, non sono interdipendenti.

Trib. Bologna, 19 febbraio 2026. In senso diverso: anche a fronte di una domanda di accesso con riserva, piano e proposta vanno depositati entro sessanta giorni dalla relazione finale dell’esperto.

Corte d’Appello di Bari, Sez. I civ., 23 ottobre 2025. Sul reclamo contro il provvedimento monocratico di proroga delle misure protettive, la competenza a decidere è del tribunale in composizione collegiale.

Cass. civ., Sez. I, ord. 16 gennaio 2026, n. 881. Nel reclamo contro l’omologazione, ausiliario e commissario liquidatore non sono contraddittori necessari.

Cass. civ., Sez. I, ord. 12 aprile 2023, n. 9730. Il concordato semplificato è procedura concorsuale a tutti gli effetti: ai fini della competenza territoriale non rileva il trasferimento della sede intervenuto nell’anno anteriore al deposito.

Quando il concordato semplificato non è la tua strada

La domanda “quando si usa” ha anche un rovescio, ed è la parte che quasi nessuno racconta: ci sono situazioni in cui questa procedura non è disponibile e situazioni in cui è disponibile ma è la scelta sbagliata. Riconoscerle in anticipo vale più di qualunque tecnicismo, perché ti risparmia un percorso che si chiude in inammissibilità dopo mesi.

Se non hai fatto la composizione negoziata. Non esiste una porta d’ingresso diretta. Il concordato semplificato è l’epilogo di quel percorso e nulla di più: nessuna urgenza, nessuna gravità della crisi, nessun accordo già raggiunto con un acquirente consente di saltare la fase negoziata. Se la tua situazione è precipitata all’improvviso, la strada è attivare la composizione negoziata con le misure protettive, non cercare scorciatoie.

Se l’esperto non ha reso le dichiarazioni richieste. Serve che la relazione finale attesti che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni dell’articolo 23, commi 1 e 2, lettere a) e b), non sono praticabili. Una relazione che si limita a prendere atto della chiusura, che è generica o che contiene valutazioni incoerenti non regge il controllo del tribunale, come hanno mostrato la Corte d’Appello di Roma nel marzo 2026 e la Corte d’Appello dell’Aquila nell’aprile 2026. Se stai leggendo una relazione così, il problema non è la strategia processuale: è il documento.

Se il tuo progetto è di continuità. Se esiste un investitore che vuole rilanciare l’attività, se il valore si conserva solo continuando a produrre, se hai un piano industriale credibile, questo non è lo strumento. La natura liquidatoria è un limite invalicabile e il Tribunale di Milano lo ha ribadito dichiarando inammissibile una proposta che prevedeva tre anni di prosecuzione. La cessione dell’azienda in esercizio è ammessa, il progetto di rilancio in capo alla stessa impresa no.

Se non sei un imprenditore iscritto nel registro delle imprese. Il presupposto soggettivo coincide con quello della composizione negoziata. Il professionista, il lavoratore autonomo non imprenditore, il consumatore e chi ha cessato l’attività da tempo hanno strumenti propri nel sovraindebitamento: ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata. Sono percorsi diversi, con presupposti e tempi diversi, ma sono i loro.

Se i numeri non consentono un’utilità ai chirografari e non c’è finanza esterna reperibile. È il caso più doloroso e anche il più frequente nelle micro-imprese. Quando l’attivo si esaurisce con i privilegiati e nessuno può apportare risorse nuove, la proposta non è omologabile: le pronunce di legittimità del 2026 hanno escluso che la sola rapidità di chiusura costituisca utilità per chi non riceve nulla. Insistere significa spendere mesi per arrivare a un no.

Se hai bisogno di trattare formalmente con il Fisco. Il concordato semplificato non conosce il voto e quindi non conosce l’adesione dell’amministrazione finanziaria: i crediti tributari e contributivi vengono trattati secondo il loro grado di prelazione. Se il cuore del tuo problema è ottenere una falcidia concordata del debito fiscale con un’interlocuzione strutturata, altri strumenti sono più adatti.

Se sei sotto soglia e ti serve continuare l’attività. L’articolo 25-quater, comma 4, ti offre anche il concordato minore, che ammette la prosecuzione dell’attività e passa dall’approvazione dei creditori. Meno rapido, più negoziale, ma se l’obiettivo è non chiudere è quello il binario giusto.

Se il termine è già scaduto. I sessanta giorni sono perentori. Passati quelli, la porta è chiusa e restano le altre procedure. È l’unica ipotesi in cui non c’è una strategia alternativa da costruire, ma solo una diversa da scegliere.

Che cosa succede dopo l’omologazione, profilo per profilo

L’omologazione non è la fine, è il passaggio di consegne. Vale la pena sapere cosa ti aspetta, perché anche questa fase cambia a seconda di chi sei.

Con il decreto il tribunale nomina un liquidatore, e da quel momento la liquidazione del patrimonio esce dalle tue mani: il liquidatore vende, incassa, esercita le azioni recuperatorie utili e riparte il ricavato secondo la proposta omologata, applicando in quanto compatibili le regole degli articoli 114 e 115. Se il piano conteneva l’offerta di un soggetto già individuato, il liquidatore verifica prima l’assenza di soluzioni migliori sul mercato e poi dà esecuzione, con gli effetti purgativi che la legge riconosce alle vendite forzate.

Se sei una società di capitali, l’esecuzione del piano porta alla liquidazione del patrimonio sociale e, di regola, alla cancellazione della società al termine delle operazioni. La società non “riparte”: il valore che si è riusciti a salvare è passato all’acquirente dell’azienda, insieme, quando ricorrono le condizioni di legge, ai rapporti di lavoro. Per te amministratore restano fuori dal perimetro del concordato le eventuali responsabilità personali, che seguono le proprie regole.

Se sei un imprenditore individuale o un’impresa sotto soglia, l’effetto più importante arriva con l’esecuzione: i creditori anteriori alla pubblicazione della domanda non possono più pretendere la parte di credito rimasta insoddisfatta. È il momento in cui una crisi smette di essere una condanna a vita e diventa un capitolo chiuso. Restano dovuti per intero i crediti sorti dopo la pubblicazione, e restano i diritti dei creditori verso garanti terzi.

Se sei un imprenditore agricolo, la liquidazione dei terreni segue le modalità previste dal piano, che è esattamente il motivo per cui vale la pena costruirlo bene: una cessione già impostata con un confinante produce risultati che una vendita al pubblico incanto raramente raggiunge.

Se sei un socio illimitatamente responsabile, l’effetto del concordato si estende alla tua posizione per i debiti sociali, salvo patto contrario; se sei un garante terzo, la tua obbligazione resta in piedi e la banca continuerà ad agire.

Se sei un creditore, dopo l’omologazione il tuo interlocutore diventa il liquidatore. I riparti seguono l’ordine delle cause di prelazione e le previsioni della proposta, e hai diritto di essere informato sull’andamento della liquidazione.

Una precisazione che riguarda tutti: l’articolo 119, richiamato in quanto compatibile, consente ai creditori di chiedere la risoluzione del concordato in caso di inadempimento, nei termini previsti dalla legge e salvo che l’inadempimento sia di scarsa importanza. Un piano costruito su stime ottimistiche resta pericoloso anche dopo l’omologazione, perché la promessa va mantenuta. È la ragione più concreta per cui, in questa procedura, la prudenza nei numeri non è pessimismo: è tecnica.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Nel concordato semplificato l’assistenza non consiste nel “seguire una pratica”: consiste nel presidiare una catena di passaggi in cui ogni anello, se cede, chiude la procedura. Ecco cosa facciamo, in concreto, e come lo decliniamo per ciascun profilo.

  1. Ricostruiamo il calendario del termine perentorio partendo dalla prova della comunicazione della relazione finale, e fissiamo per iscritto la data di scadenza e le scadenze intermedie.
  2. Analizziamo la relazione finale dell’esperto riga per riga verificando che contenga le dichiarazioni richieste dal comma 1 e che sia coerente con gli atti della composizione negoziata, perché è il documento su cui il tribunale eserciterà il controllo di legalità sostanziale.
  3. Ricostruiamo la storia delle trattative con l’archivio delle comunicazioni ai creditori, per dimostrare l’interlocuzione effettiva che la giurisprudenza del 2025 e del 2026 richiede.
  4. Costruiamo lo scenario alternativo con stime documentate: per le società di capitali sulla liquidazione giudiziale, per le imprese agricole e sotto soglia sulla liquidazione controllata, con perizie e offerte a supporto.
  5. Verifichiamo l’utilità per ciascun creditore e classe per classe, rifacendo il calcolo del riparto secondo l’ordine delle cause di prelazione prima del deposito, non dopo l’opposizione.
  6. Qualifichiamo gli apporti di terzi e dei soci distinguendo la finanza realmente esterna dalle rinunce e dalle postergazioni, alla luce della sentenza n. 620/2026.
  7. Strutturiamo l’offerta di acquisto dell’azienda o dei beni come offerta di soggetto individuato, perché sia eseguibile nelle forme dell’articolo 25-septies con gli effetti purgativi degli articoli 2919 e seguenti del codice civile.
  8. Per i soci e i garanti mappiamo la posizione di ciascuno: qualifica in visura, fideiussioni, eventuale patto contrario, garanzie reali sui beni personali, per stabilire in anticipo chi resterà obbligato dopo l’omologazione.
  9. Per i creditori predisponiamo l’opposizione entro il termine dei dieci giorni, con contestazione tecnica delle stime e ricostruzione autonoma dello scenario alternativo.
  10. Seguiamo il reclamo alla corte d’appello e l’eventuale ricorso per cassazione con la stessa linea difensiva impostata all’inizio, senza passaggi di consegne.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questa materia pesa in modo particolare l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: il concordato semplificato non esiste senza la composizione negoziata che lo precede, e conoscere dall’interno il ruolo dell’esperto significa sapere in anticipo quali comportamenti in trattativa reggeranno il vaglio del tribunale e quali lo faranno fallire. Per le imprese sotto soglia e per quelle agricole pesano allo stesso modo le qualifiche di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di fiduciario OCC, perché il termine di confronto per l’omologazione è la liquidazione controllata e quel raffronto va costruito con la cassetta degli attrezzi delle procedure di sovraindebitamento.

La strategia resta una sola dall’analisi iniziale fino alla Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea: nel concordato semplificato conta più che altrove, perché il decreto di omologazione si impugna con reclamo in corte d’appello e poi con ricorso per cassazione, e chi ha costruito il piano è chi meglio può difenderlo. Lo staff è multidisciplinare, avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: le stime di realizzo, il riparto secondo l’ordine delle prelazioni e la ricostruzione dello scenario alternativo sono lavoro contabile prima ancora che giuridico, e vanno fatti dalle stesse persone che poi li sosterranno in udienza.

In conclusione

Il primo passo non è scegliere una procedura: è capire in quale profilo ti trovi. Da lì discende tutto il resto, perché il termine di paragone che il tribunale userà, il patrimonio che finisce nel piano e le persone che resteranno obbligate dopo l’omologazione cambiano radicalmente a seconda che tu sia una società di capitali, un imprenditore individuale, un’impresa sotto soglia, un agricoltore, un socio garante o un creditore. Il secondo passo è agire secondo le regole del tuo profilo, e agire dentro un calendario che è già partito.

Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo perimetro. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 riguarda la procedura da cui il concordato semplificato nasce; le abilitazioni di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di fiduciario OCC riguardano l’alternativa con cui la proposta viene confrontata quando l’impresa è sotto soglia o agricola; la qualifica di cassazionista riguarda l’ultimo grado in cui questa vicenda può concludersi, davanti alla stessa Corte che nel 2026 ne ha ridisegnato i confini. Non promettiamo esiti: analizziamo la tua posizione, verifichiamo i presupposti e costruiamo la strategia più solida che i tuoi numeri consentono.

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