Come Chiudere Una Clinica Veterinaria Con Debiti E La Sala Operatoria In Leasing

Su questo tema la lettera della legge dice molto meno di quanto sembri. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è in vigore dal 15 luglio 2022 ed è già stato riscritto tre volte, da ultimo con il decreto correttivo-ter (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136). Le norme che governano la chiusura di una struttura sanitaria veterinaria indebitata — l’art. 33 sugli effetti della cancellazione, l’art. 177 sulla locazione finanziaria, gli artt. 268 e seguenti sulla liquidazione controllata — sono formule sintetiche che, lette da sole, non dicono al veterinario ciò che gli serve sapere: se restituendo il tavolo operatorio e la colonna anestesiologica il debito finisce, se cancellando la ditta o la S.r.l. i creditori spariscono, se conviene chiudere prima e sistemare dopo o esattamente il contrario. A queste domande hanno risposto i giudici, spesso in disaccordo tra loro, e in alcuni casi la risposta definitiva è arrivata soltanto tra il 2025 e il 2026.

Questa guida raccoglie le decisioni che devi conoscere prima di firmare la cancellazione, e le traduce una per una in conseguenze pratiche: cosa succede al leasing, cosa succede ai debiti, cosa resta di te dopo.

Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia, e non per affinità generica. La fase in cui la clinica è ancora aperta ma non regge più è il terreno della composizione negoziata: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè abilitato proprio alla gestione tecnica di quella fase. La fase successiva alla chiusura — liquidazione controllata, esdebitazione, rapporti con l’organismo di composizione della crisi — è il terreno del Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e del professionista fiduciario di un OCC, altre due abilitazioni certificate dell’Avvocato. E il leasing della sala operatoria non è un contratto d’acquisto: è un contratto di finanziamento stipulato con una banca o un intermediario, terreno dello staff multidisciplinare in diritto bancario che l’Avvocato coordina a livello nazionale.

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Il quadro normativo in breve: su cosa si sono pronunciati i giudici

Una clinica veterinaria, sul piano giuridico, non è il veterinario che ci lavora. Il libero professionista iscritto all’Ordine esercita un’attività intellettuale; la struttura che lo ospita — con ricovero, degenza, sala chirurgica, personale dipendente, apparecchiature, autorizzazione sanitaria regionale — è quasi sempre un’impresa, esercitata in forma individuale o societaria. Da questa distinzione discende tutto il resto, perché il Codice della crisi assegna procedure diverse a soggetti diversi.

Lo spartiacque è l’art. 2, comma 1, lett. d), CCII, che definisce l’impresa minore: attivo patrimoniale non superiore a 300.000 euro, ricavi non superiori a 200.000 euro, debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 euro. I tre requisiti operano congiuntamente e vanno riferiti ai tre esercizi precedenti. Chi resta sotto tutte e tre le soglie non è assoggettabile a liquidazione giudiziale e accede agli strumenti del sovraindebitamento: concordato minore (artt. 74 e seguenti) e liquidazione controllata (artt. 268 e seguenti). Chi le supera anche solo in uno degli indici entra nell’area della liquidazione giudiziale, del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione. La maggior parte degli ambulatori e delle cliniche veterinarie di medie dimensioni si colloca nella prima fascia, ma non è un automatismo: una struttura con sala operatoria attrezzata, diagnostica per immagini e alcuni dipendenti supera le soglie con più facilità di quanto il titolare immagini.

Il secondo pilastro è l’art. 33 CCII, che disciplina gli effetti della cessazione dell’attività. Il comma 1 consente l’apertura della liquidazione giudiziale entro un anno dalla cancellazione dal Registro delle imprese. Il comma 1-bis, introdotto dal correttivo-ter, consente all’imprenditore individuale persona fisica di accedere alla liquidazione controllata anche oltre quel termine annuale. Il comma 4 stabilisce invece l’inammissibilità della domanda di concordato minore, di concordato preventivo e di omologazione degli accordi di ristrutturazione presentata dall’imprenditore cancellato dal Registro delle imprese. Tre commi, tre effetti opposti: da qui nasce buona parte del contenzioso.

Il terzo pilastro riguarda la società. L’art. 2495 c.c. prevede che, cancellata la società dal Registro delle imprese, i creditori insoddisfatti possano far valere i loro crediti nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa.

Il quarto pilastro è il leasing. La legge annuale per il mercato e la concorrenza (L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, commi 136-140) ha tipizzato la locazione finanziaria, definendo il grave inadempimento dell’utilizzatore — per i contratti diversi da quelli immobiliari, il mancato pagamento di almeno quattro canoni mensili anche non consecutivi o di un importo equivalente — e regolando gli effetti della risoluzione: restituzione del bene al concedente, obbligo di quest’ultimo di corrispondere all’utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o dalla ricollocazione a valori di mercato, dedotti i canoni scaduti e impagati, i canoni a scadere in sola quota capitale, il prezzo dell’opzione finale d’acquisto e le spese di recupero, stima e conservazione. Se il ricavato non copre quelle voci, il credito residuo del concedente resta. Nelle procedure liquidatorie subentra l’art. 177 CCII (erede dell’art. 72-quater l. fall.), che consente lo scioglimento dal contratto e impone il conguaglio tra il valore di realizzo del bene e il credito residuo in linea capitale.

Il quinto pilastro sono gli strumenti alternativi alla chiusura secca: composizione negoziata (artt. 12 e seguenti CCII), con la possibilità di cedere l’azienda in corso di trattative su autorizzazione del tribunale ex art. 22, e concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies) come sbocco di trattative non riuscite.

Questa è la base. Ma è sulla sua applicazione concreta che si gioca la partita, e l’applicazione concreta l’hanno scritta le corti.


L’orientamento consolidato: le quattro certezze da cui partire

Prima di entrare nelle zone grigie conviene fissare i punti fermi. Su quattro questioni la giurisprudenza è stabile e non offre appigli a letture creative.

Restituire il bene in leasing non chiude il rapporto: si fa un conto

La vicenda da cui nasce il principio più importante riguarda un leasing immobiliare su un capannone, risolto per inadempimento prima che l’utilizzatore fallisse. Il problema era stabilire quale disciplina applicare al credito del concedente. Le Sezioni Unite, con la sentenza 28 gennaio 2021, n. 2061 (Pres. Curzio, Est. Vincenti), hanno risolto un contrasto trentennale affermando che la disciplina introdotta dalla L. 124/2017 non ha efficacia retroattiva: si applica ai contratti in cui i presupposti della risoluzione per inadempimento si sono verificati dopo la sua entrata in vigore, mentre per le risoluzioni anteriori resta valida la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con applicazione analogica dell’art. 1526 c.c. a quest’ultimo.

Il principio, calato nella pratica, significa una cosa sola: la data in cui il contratto si è risolto decide quale regola governa i conti. Un leasing sulla sala operatoria risolto oggi ricade nella disciplina del 2017; uno risolto anni fa, se il rapporto è ancora in contenzioso, può seguire l’art. 1526 c.c., con conseguenze economiche diverse in punto di restituzione dei canoni già pagati.

Sul meccanismo del conguaglio la Suprema Corte era già intervenuta con la sentenza 10 luglio 2019, n. 18543, in un caso di leasing finanziario risolto per inadempimento dell’utilizzatore e seguito dal fallimento di quest’ultimo: la Corte ha delineato la sequenza per cui il valore del bene va stimato, il bene viene venduto a cura del concedente e da lì si determina o l’eventuale credito della procedura verso il concedente, o il diritto del concedente di insinuarsi al passivo per la differenza ancora spettante.

Nel leasing traslativo la restituzione delle rate presuppone la restituzione del bene

Con l’ordinanza 22 marzo 2022, n. 9210, la Terza Sezione ha affrontato la risoluzione di un leasing immobiliare traslativo per inadempimento dell’utilizzatore, chiarendo che il diritto di quest’ultimo alla restituzione delle rate pagate ai sensi dell’art. 1526 c.c. presuppone la previa restituzione del bene al concedente, in coerenza con il principio di salvaguardia dell’equilibrio contrattuale.

Tradotto: non esiste la strada di trattenere l’apparecchiatura e pretendere contemporaneamente la restituzione di quanto versato. Chi tiene in clinica un tavolo operatorio o un ecografo su cui il contratto è stato risolto non sta guadagnando tempo: sta perdendo la posizione. Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 2 dicembre 2025 (G.D. De Simone), ha ordinato la liberazione di un immobile detenuto in leasing e occupato senza titolo dopo l’apertura della liquidazione giudiziale, e la logica è la stessa per i beni mobili strumentali.

Cancellare la società non fa sparire i debiti: li sposta

Le Sezioni Unite del 2013 (sentenze nn. 6070, 6071 e 6072 del 12 marzo 2013) hanno costruito l’architettura ancora vigente: la cancellazione estingue l’ente, ma i rapporti non definiti si trasferiscono ai soci secondo un meccanismo di tipo successorio. Le Sezioni Unite, con la sentenza 12 febbraio 2025, n. 3625, hanno ripreso quell’impianto e precisato che il presupposto dell’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione non è soltanto il tetto massimo dell’esposizione personale del socio, ma integra una condizione dell’azione attinente all’interesse ad agire, che deve essere dedotta e provata da chi agisce contro il socio.

L’orientamento si è consolidato nel senso che la cancellazione non è un condono: è un trasferimento di responsabilità, con limiti quantitativi precisi ma non con effetti liberatori.

Alla liquidazione controllata non si entra per merito

Un equivoco diffuso tra chi ha chiuso male è che le procedure di sovraindebitamento siano riservate a chi non ha colpe. La Prima Sezione, con l’ordinanza 31 luglio 2025, n. 22074, ha smontato la tesi: l’ammissione del sovraindebitato alla liquidazione controllata non ha carattere premiale né comporta di per sé un vantaggio per il debitore, e non può quindi essere negata sulla base di un giudizio di non meritevolezza soggettiva fondato su negligenza o imprudenza nella causazione del sovraindebitamento; quelle circostanze potranno semmai rilevare nella successiva fase dell’esdebitazione, ai sensi dell’art. 280 CCII.

Il principio, calato nella pratica, significa che la porta della procedura non si chiude per aver gestito la clinica in modo imprudente. Il vaglio esiste, ma arriva dopo, quando si discute della liberazione dai debiti residui.


Prima questione aperta: restituisco la sala operatoria e il debito finisce lì?

È la domanda che il veterinario pone per prima, ed è quella su cui l’aspettativa e la realtà divergono di più. La sensazione istintiva è che, non avendo mai acquistato l’apparecchiatura, riconsegnarla chiuda la partita. La legge dice l’opposto, e la giurisprudenza ha precisato in che modo.

Cosa hanno deciso i giudici

La Cassazione, Sez. I, 4 ottobre 2023, n. 28037 (Pres. Ferro, Rel. Terrusi), si è occupata di un leasing traslativo risolto per inadempimento prima del fallimento dell’utilizzatore, con clausola penale a favore del concedente. La Corte ha affermato che la clausola penale è applicabile anche in quello scenario, ma che il giudice conserva il potere di ridurla quando l’assetto contrattuale determini uno squilibrio tra le posizioni delle parti, indicando i criteri da seguire.

La stessa Sezione, con la sentenza 30 luglio 2024, n. 21293 (Pres. Ferro, Rel. Abete), ha aggiunto il tassello processuale: il credito risarcitorio fondato sulla clausola penale non si acquisisce automaticamente, ma richiede la proposizione di un’apposita domanda di insinuazione, con precisi oneri di allegazione e di prova a carico del concedente, e su quel materiale si innesta il potere del giudice di ridurne l’ammontare.

Sul versante del conguaglio resta centrale la già citata Cass. 18543/2019, che colloca la stima del bene sotto il controllo del giudice delegato e fa dipendere l’esito — credito della procedura o insinuazione del concedente — dal risultato della vendita.

Se c’è contrasto

Qui non c’è un vero contrasto di orientamenti, ma una sovrapposizione di discipline che genera esiti diversi a seconda di due variabili: la data della risoluzione (prima o dopo l’entrata in vigore della L. 124/2017, secondo Cass. SU 2061/2021) e la qualificazione del contratto come traslativo o di godimento per i rapporti più risalenti. L’assunzione prudenziale da adottare è che la riconsegna del bene non estingua nulla e apra invece una fase di calcolo: il debito residuo si misura sul valore di realizzo, e quel valore si contesta con una perizia, non con una telefonata.

Cosa significa per te

Significa che, quando decidi di chiudere, la sala operatoria in leasing va gestita come una posizione da liquidare e non come un oggetto da restituire. Le leve tecniche sono quattro: verificare la qualificazione del contratto e la data di verificazione dei presupposti risolutivi; verificare che l’inadempimento contestato integri davvero la soglia di gravità prevista dall’art. 1, comma 137, L. 124/2017; contestare la stima e le modalità di ricollocazione del bene, che la legge vuole ancorate a rilevazioni di mercato o a perizia e improntate a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità; chiedere la riduzione della penale quando l’importo preteso risulta manifestamente eccessivo, sulla scia di Cass. 28037/2023.

È esattamente il punto in cui serve un difensore che conosca sia il contratto bancario sia la procedura concorsuale: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, e su queste posizioni le due competenze lavorano insieme.

Il conto sul leasing lo fa chi lo imposta per primo: se lasci che sia il concedente a stabilire da solo quanto vale la tua sala operatoria, il credito residuo che ti troverai addosso sarà il suo, non quello reale.


Seconda questione aperta: cancellando la clinica dal Registro imprese i debiti muoiono con lei?

Molti titolari arrivano alla consulenza con l’idea che la cancellazione sia una porta che si chiude alle spalle. La giurisprudenza degli ultimi due anni ha lavorato molto su questo punto, e il quadro che ne esce è più articolato.

Cosa hanno deciso i giudici

Il riferimento principale sono le già citate Sezioni Unite n. 3625 del 12 febbraio 2025: la riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione è misura massima dell’esposizione personale del socio e, insieme, condizione dell’azione che deve essere provata da chi agisce. La Sezione Tributaria, con l’ordinanza 24 giugno 2025, n. 16916, ha ribadito che quel presupposto attiene all’interesse ad agire e non alla legittimazione passiva dei soci, la cui responsabilità permane anche in assenza di distribuzione dell’attivo, fermo restando il diritto di opporre al creditore il limite quantitativo.

Nella stessa direzione si muove Cass. n. 30166/2025, secondo cui la responsabilità per i debiti della società estinta ai sensi dell’art. 2495, comma 3, c.c. si configura nei confronti dei soci indipendentemente dalla percezione di somme liquide derivanti dal bilancio finale di liquidazione, mentre Cass. n. 16446/2025 ricostruisce la successione nei rapporti debitori non definiti all’esito della liquidazione come imputazione agli ex soci nei limiti e alle condizioni dell’art. 2495 c.c.

Sul versante dei rapporti attivi si registra una tensione interpretativa che merita di essere segnalata: Cass. n. 19750/2025 afferma che l’estinzione della società non comporta quella dei suoi crediti, che si trasferiscono ai soci, e che la mancata iscrizione del credito nel bilancio finale non basta a presumerne la rinuncia; la Sezione Tributaria, con la sentenza 25 gennaio 2026, n. 1650, ha invece valorizzato una presunzione di rinuncia tacita ai crediti illiquidi e inesigibili non compresi nel bilancio finale, con esclusione del fenomeno successorio su quella pretesa, salvo prova contraria.

Se c’è contrasto

Il contrasto è reale su due piani. Sul primo — la responsabilità dei soci — la distanza tra l’affermazione che essa si configura «indipendentemente dalla percezione di somme» e l’affermazione che la percezione è condizione dell’azione da provare è meno ampia di quanto sembri: la prima riguarda la titolarità passiva del rapporto, la seconda la fondatezza della pretesa. L’orientamento prevalente e più autorevole resta quello delle Sezioni Unite del 2025. Sul secondo piano — la sorte dei crediti non iscritti in bilancio — il quadro è ancora in evoluzione.

L’assunzione prudenziale è netta: non impostare la chiusura sul presupposto che il creditore non riuscirà a provare quanto hai incassato in liquidazione. Il limite di responsabilità è una difesa quantitativa da far valere, non uno scudo che opera da solo.

Va aggiunto il profilo del liquidatore, spesso sottovalutato in una struttura veterinaria dove il socio operativo assume anche quel ruolo: l’art. 2495 c.c. lo espone a responsabilità personale se il mancato pagamento è dipeso da sua colpa, e la colpa si annida tipicamente nell’ordine con cui i pagamenti finali vengono eseguiti.

Cosa significa per te

Significa che la cancellazione della S.r.l. che gestisce la clinica non va trattata come un adempimento amministrativo da sbrigare in fretta. Il bilancio finale di liquidazione è il documento su cui, anni dopo, si misurerà la tua esposizione personale: come è costruito, cosa vi è iscritto e come è stato distribuito l’attivo decideranno se sei esposto per l’intero o per una frazione. La cancellazione va preparata, non subita: è l’ultimo atto in cui hai ancora il controllo della sequenza. E se la società supera le soglie dimensionali, resta l’art. 33, comma 1, CCII: entro un anno dalla cancellazione può essere aperta la liquidazione giudiziale, ed è un anno in cui la posizione va presidiata.


Terza questione aperta: chiudo prima e sistemo i debiti dopo, o il contrario?

È la questione strategicamente più importante, ed è quella su cui la giurisprudenza si è divisa più a lungo. Il veterinario che non regge più la struttura tende a fare la cosa istintiva: chiude l’attività, cancella la posizione, e solo dopo, quando i creditori si fanno vivi, cerca una soluzione per i debiti rimasti. Per anni non è stato chiaro se quella sequenza fosse recuperabile.

Cosa hanno deciso i giudici

Il Tribunale di Bolzano, con provvedimento del 22 novembre 2024, ha inquadrato la posizione dell’imprenditore individuale che ha cessato l’attività: decorso l’anno non è più assoggettabile a liquidazione giudiziale, ma con debiti d’impresa residui gli è precluso l’accesso alle procedure negoziali, restando ammissibile soltanto la liquidazione controllata.

In senso opposto si erano mossi altri uffici. Il Tribunale di Modena, con decreto 7 aprile 2025 (giudice designato Bianconi), aveva ritenuto che la preclusione dell’art. 33, comma 4, CCII fosse riferita alle organizzazioni collettive, osservando che l’interpretazione estensiva avrebbe sanzionato pro futuro condotte remote, in contrasto con i principi di ragionevolezza e autodeterminazione. Sulla stessa linea la Corte d’Appello di Napoli, sentenza 14 luglio 2025, n. 63, secondo cui l’imprenditore individuale che ha cessato l’attività può accedere al concordato minore liquidatorio con apporto di risorse esterne, perché il divieto colpirebbe soltanto il concordato in continuità; la Corte partenopea aveva anche valorizzato l’argomento della disparità di trattamento rispetto al professionista cancellato dall’albo, al piccolo imprenditore non iscritto e al socio fideiussore. Ancora prima, il Tribunale di Ancona, con decreto 11 gennaio 2023, aveva ammesso il concordato minore liquidatorio del titolare di ditta individuale cancellata.

Se c’è contrasto

Il contrasto c’era, era profondo e riguardava una scelta di sistema: se la seconda opportunità passi anche per strumenti negoziali postumi o solo per la liquidazione. È stato risolto in senso restrittivo dalla Cassazione nel 2026, con la pronuncia che analizziamo nel paragrafo successivo. L’assunzione prudenziale, oggi, è che dopo la cancellazione dal Registro delle imprese la strada concordataria sia chiusa e resti soltanto il binomio liquidazione controllata-esdebitazione.

Resta però una porta che il correttivo-ter ha volutamente lasciato aperta: il comma 1-bis dell’art. 33 CCII consente all’imprenditore individuale persona fisica di accedere alla liquidazione controllata anche oltre l’anno dalla cancellazione, senza limiti temporali. Chi ha chiuso una clinica veterinaria cinque anni fa e continua a essere aggredito dai creditori non è fuori tempo massimo.

Cosa significa per te

Significa che la sequenza va decisa prima, non dopo. Finché l’impresa è iscritta hai a disposizione l’intero ventaglio degli strumenti — composizione negoziata, concordato minore, accordi; dal giorno della cancellazione ti resta la liquidazione controllata. Se esiste un familiare, un socio o un terzo disposto a mettere risorse esterne per chiudere la posizione con una proposta ai creditori, quella proposta va costruita e depositata prima della cancellazione. Se invece non ci sono risorse esterne e l’obiettivo è arrivare alla liberazione dai debiti, la liquidazione controllata non è un ripiego: è il percorso che il legislatore ha scelto, con l’esdebitazione come esito.

Va ricordato, sul piano dei termini, che i termini processuali sono sospesi dal 1° al 31 agosto: un reclamo o un’impugnazione che cade in quel periodo beneficia della sospensione feriale, ma l’iniziativa dei creditori non si ferma per questo.


La pronuncia più recente e rilevante: Cass. n. 20141 del 16 giugno 2026

La decisione che ha ridisegnato il percorso dell’imprenditore che ha chiuso è la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. I civile, 16 giugno 2026, n. 20141.

Il caso: una debitrice, già titolare di impresa individuale cancellata dal Registro delle imprese, aveva ottenuto l’omologazione di un concordato minore liquidatorio fondato su un apporto di finanza esterna. Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello di Campobasso avevano ritenuto la proposta ammissibile, sul presupposto che la ratio del divieto dell’art. 33, comma 4, CCII non potesse estendersi al concordato liquidatorio, tanto più quando esso assicuri ai creditori un trattamento migliore rispetto alla liquidazione controllata. Su ricorso dell’Agenzia delle Entrate la Suprema Corte ha cassato la decisione, affermando che la domanda di accesso al concordato minore presentata dall’imprenditore già cancellato dal Registro delle imprese è in ogni caso inammissibile ai sensi dell’art. 33, comma 4, CCII, anche quando si tratti di imprenditore individuale e di concordato di tipo liquidatorio.

La motivazione, tradotta in linguaggio piano, si regge su quattro passaggi.

Il primo è storico. La preclusione non nasce nel 2019: la giurisprudenza formatasi sull’art. 10 della legge fallimentare aveva già escluso che l’imprenditore cancellato potesse usare il concordato preventivo per paralizzare l’iniziativa dei creditori. Il primo correttivo (D.Lgs. n. 147/2020) ha inserito espressamente il concordato minore nell’art. 33, comma 4, e per la Corte quella scelta rende inequivoca la volontà di assimilarlo al concordato preventivo.

Il secondo è concettuale, ed è il vero cuore della decisione. Il concordato — anche quello liquidatorio — non è soltanto uno strumento di soddisfazione dei creditori: è un istituto funzionalmente collegato all’esistenza di un’impresa. Presuppone un imprenditore che conserva la gestione, un’impresa ancora esistente, una crisi affrontata prima della definitiva uscita dal mercato. La cancellazione non è un fatto formale: è il momento in cui l’imprenditore decide di chiudere quella esperienza, e con essa viene meno il presupposto stesso della procedura concordataria.

Il terzo passaggio riguarda la distinzione su cui si era retta la giurisprudenza di merito favorevole. Per la Corte l’art. 74 CCII non disciplina due procedure diverse, ma due modalità di attuazione del medesimo istituto: l’apporto di risorse esterne e la maggiore convenienza per i creditori non trasformano il concordato liquidatorio in un surrogato della liquidazione controllata. Il miglior soddisfacimento dei creditori è un criterio di funzionamento della procedura, non un fattore che ne determina l’ammissibilità.

Il quarto passaggio è sistematico e riguarda proprio il correttivo-ter. Introducendo il comma 1-bis dell’art. 33 CCII, il legislatore ha derogato espressamente agli effetti della cancellazione per la sola liquidazione controllata, lasciando intatto il comma 4. Per la Corte questo dimostra che la mancata estensione della deroga al concordato minore non è una lacuna, ma una precisa scelta normativa.

Cosa cambia rispetto a prima: fino a questa sentenza, in molti tribunali era ragionevole tentare la strada del concordato minore liquidatorio dopo la chiusura; da oggi quella strada è preclusa e la seconda opportunità dell’ex imprenditore passa esclusivamente attraverso il binomio liquidazione controllata-esdebitazione. Ne discende un effetto operativo immediato, valido per qualunque struttura veterinaria: la verifica della permanenza dell’iscrizione nel Registro delle imprese diventa una condizione preliminare di ammissibilità, e la scelta di cancellarsi va compiuta sapendo che è irreversibile sul piano degli strumenti disponibili.


I principi applicati ai casi reali

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti per mostrare come i principi appena esaminati incidono sui numeri. Non sono casi seguiti dallo Studio: sono ipotesi di lavoro con dati coerenti con i termini di legge.

Ipotesi 1 — Il conguaglio sulla sala operatoria

Contratto di locazione finanziaria su tavolo operatorio, colonna anestesiologica e lampada scialitica. Durata 60 mesi, decorrenza 1° marzo 2022, canone mensile 2.180 euro, prezzo di opzione finale 1.960 euro. L’utilizzatore paga regolarmente fino a settembre 2025, poi salta i canoni di ottobre, novembre e dicembre 2025 e di gennaio 2026: quattro canoni mensili impagati, soglia di grave inadempimento prevista dall’art. 1, comma 137, L. 124/2017 per i contratti diversi da quelli immobiliari. Il concedente comunica la risoluzione il 6 febbraio 2026.

Il conto si costruisce così: canoni scaduti e non pagati alla data di risoluzione 8.720 euro; quota capitale dei canoni a scadere 31.640 euro; prezzo dell’opzione 1.960 euro; spese di recupero, stima e custodia 2.480 euro. Totale a carico dell’utilizzatore 44.800 euro. L’apparecchiatura viene ricollocata sul mercato dell’usato professionale a 24.700 euro. Applicando il comma 138, il concedente non deve restituire nulla all’utilizzatore e conserva un credito residuo di 20.100 euro.

Se la clinica viene poi chiusa e si apre la liquidazione controllata, quel credito concorre come chirografario e sarà soddisfatto nella percentuale che l’attivo consente, per poi essere travolto dall’esdebitazione. Ma se il veterinario ha prestato fideiussione personale a garanzia del leasing — ipotesi frequentissima — l’art. 278, comma 6, CCII è chiaro: l’esdebitazione del debitore non produce effetti liberatori nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori e degli obbligati in via di regresso. La posizione del garante va affrontata separatamente, ed è essa stessa un possibile presupposto di sovraindebitamento personale.

Si noti la leva: se una perizia dimostra che il valore di mercato dell’apparecchiatura era 32.400 euro e non 24.700, il credito residuo scende a 12.400 euro. La differenza non è teorica, e si gioca sulla stima.

Ipotesi 2 — La cancellazione della S.r.l. e il limite di responsabilità

Clinica veterinaria esercitata in forma di S.r.l. con due soci al 50%. Bilancio finale di liquidazione approvato con distribuzione di 14.300 euro complessivi, quindi 7.150 euro a socio; debiti rimasti insoddisfatti 96.500 euro, di cui 20.100 per il credito residuo da leasing dell’ipotesi precedente. Cancellazione dal Registro delle imprese il 19 maggio.

Un fornitore agisce a settembre contro entrambi i soci per l’intero. Alla luce di Cass. SU 3625/2025 e di Cass. 16916/2025, la percezione di somme in base al bilancio finale è tanto il tetto quantitativo dell’esposizione quanto una condizione dell’azione che il creditore deve dedurre e provare: il socio che eccepisce correttamente il limite risponde nei confronti di quel creditore entro 7.150 euro, non oltre. Se però il liquidatore, negli ultimi mesi, ha pagato integralmente un fornitore chirografario lasciando scoperti crediti di rango poziore, si apre il tema della sua responsabilità personale ex art. 2495, comma 3, c.c., che non conosce il limite dei 7.150 euro perché ha natura risarcitoria.

Da notare il fattore tempo: se la società superava le soglie dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII, fino al 19 maggio dell’anno successivo resta aperta la finestra dell’art. 33, comma 1, per l’apertura della liquidazione giudiziale su iniziativa di un creditore.

Ipotesi 3 — La sequenza sbagliata

Ambulatorio veterinario esercitato come impresa individuale. Debiti complessivi 231.700 euro (fornitori di farmaci e presidi, canoni di locazione dei locali, credito residuo da leasing, esposizione bancaria); ricavi dell’ultimo triennio 178.400 euro l’anno; attivo patrimoniale 96.200 euro. Le tre soglie dell’impresa minore sono rispettate: niente liquidazione giudiziale, si applicano gli strumenti del sovraindebitamento.

Il titolare cessa l’attività e si cancella dal Registro delle imprese il 14 aprile. Un fratello si dichiara disponibile ad apportare 38.500 euro per chiudere la posizione. Il 3 settembre viene depositata una domanda di concordato minore liquidatorio fondata su quell’apporto. Alla luce di Cass. 20141/2026, la domanda è inammissibile: la cancellazione precede il deposito e il divieto dell’art. 33, comma 4, CCII opera anche per l’imprenditore individuale e anche per il concordato liquidatorio.

La stessa proposta, depositata il 20 marzo — con l’impresa ancora iscritta — sarebbe stata almeno astrattamente ammissibile, ferma la verifica degli altri presupposti, tra cui il requisito, rafforzato dal correttivo-ter, che l’apporto di risorse esterne incrementi in misura apprezzabile l’attivo disponibile.

Resta comunque percorribile la liquidazione controllata, accessibile anche a distanza di anni dalla cancellazione grazie all’art. 33, comma 1-bis, CCII. E se l’iniziativa parte da un creditore, occorre che il debitore sia insolvente e che l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria superi 50.000 euro (art. 268, comma 2, CCII): con 231.700 euro di debiti la soglia è ampiamente superata, il che significa che restare fermi non è una strategia.


La giurisprudenza in tabella

Il quadro che emerge da queste decisioni è coerente: il sistema tollera la chiusura ma non la improvvisa, e sposta sul momento della cancellazione lo spartiacque tra strumenti negoziali e percorso liquidatorio. La tabella raccoglie tutti i riferimenti utilizzati, con la questione decisa, il principio in una riga e la ricaduta pratica per chi sta chiudendo una struttura veterinaria.

PronunciaQuestione decisaPrincipio in sintesiRilevanza pratica
Cass. SU 28 gennaio 2021, n. 2061Disciplina applicabile al leasing risoltoLa L. 124/2017 non è retroattiva; per le risoluzioni anteriori resta la distinzione godimento/traslativo e l’art. 1526 c.c.La data di risoluzione decide le regole del conguaglio sull’apparecchiatura
Cass. 10 luglio 2019, n. 18543Leasing risolto e successivo fallimentoStima del bene, vendita a cura del concedente, insinuazione per la differenzaIl rapporto si chiude con un calcolo, non con la riconsegna
Cass. Sez. I 4 ottobre 2023, n. 28037Clausola penale nel leasing traslativoLa penale è applicabile ma riducibile dal giudice in caso di squilibrioLeva difensiva sull’importo preteso dal concedente
Cass. Sez. I 30 luglio 2024, n. 21293Credito risarcitorio da penale nel passivoServe apposita domanda di insinuazione, con oneri di allegazione e provaIl credito non si acquisisce da sé: va provato
Cass. Sez. III 22 marzo 2022, n. 9210Restituzione delle rate ex art. 1526 c.c.Presuppone la previa restituzione del bene al concedenteTrattenere l’apparecchiatura peggiora la posizione
Trib. Milano 2 dicembre 2025Bene in leasing detenuto senza titoloOrdine di liberazione a favore del concedenteLa detenzione di fatto non produce vantaggi
Cass. SU 12 marzo 2013, nn. 6070-6072Effetti della cancellazione societariaEstinzione dell’ente e successione dei soci nei rapporti pendentiI debiti non muoiono con la società
Cass. SU 12 febbraio 2025, n. 3625Responsabilità dei soci ex art. 2495 c.c.La riscossione da bilancio finale è tetto dell’esposizione e condizione dell’azione da provareIl limite va eccepito e documentato
Cass. Sez. V 24 giugno 2025, n. 16916Posizione processuale dei sociPresupposto attinente all’interesse ad agire, non alla legittimazione; limite opponibileLa responsabilità permane anche senza distribuzione
Cass. n. 30166/2025Ambito della responsabilità del socioSi configura indipendentemente dalla percezione di somme liquideNon basta dire “non ho incassato nulla”
Cass. n. 16446/2025Successione nei debiti non definitiImputazione agli ex soci nei limiti e alle condizioni dell’art. 2495 c.c.Conferma il meccanismo successorio
Cass. n. 19750/2025Sorte dei crediti della società estintaNon si estinguono; la mancata iscrizione in bilancio non prova la rinunciaAnche i crediti della clinica hanno un destino
Cass. Sez. V 25 gennaio 2026, n. 1650Crediti illiquidi non iscritti in bilancioPresunzione di rinuncia tacita, salvo prova contrariaSegnala una tensione interpretativa ancora aperta
Cass. Sez. I 16 giugno 2026, n. 20141Concordato minore dell’imprenditore cancellatoDomanda in ogni caso inammissibile ex art. 33, comma 4, CCIILa cancellazione chiude la via negoziale
Trib. Bolzano 22 novembre 2024Individuale cessato con debiti d’impresaEscluse le procedure negoziali, resta la liquidazione controllataAnticipa l’esito poi confermato in legittimità
Trib. Modena 7 aprile 2025Concordato minore dell’individuale cancellatoDivieto riferito al solo imprenditore collettivo (orientamento superato)Utile per misurare la portata del revirement
App. Napoli 14 luglio 2025, n. 63Concordato minore liquidatorio postumoAmmissibile con risorse esterne (orientamento superato)Idem
Cass. Sez. I 31 luglio 2025, n. 22074Accesso alla liquidazione controllataNessun giudizio di meritevolezza in ingresso; rileva in esdebitazione ex art. 280La porta della procedura resta aperta
Cass. Sez. I 3 luglio 2025, n. 18118Rinuncia alla procedura apertaInammissibile; chiusura anticipata solo senza domande dei creditori e pagate le prededuzioniAperta la liquidazione, non si torna indietro
Cass. Sez. I 27 ottobre 2025, n. 28484Perimetro dei beni liquidabiliI beni e diritti di natura strettamente personale non sono esclusi dalla proceduraIl patrimonio conferito va mappato con precisione
Cass. Sez. I 29 giugno 2025, n. 17508Credito del socio nella liquidazione controllataOpera la postergazioneIl finanziamento soci non torna prima degli altri
Cass. Sez. I 29 maggio 2025, n. 14401Spese del gestore della crisiUscita generale della procedura, non deducibile dal ricavato dei beni con prelazioneIncide sul riparto tra creditori garantiti e non
Cass. Sez. I 22 gennaio 2026, n. 1473Impugnazione dell’aperturaPerentorietà del termine di trenta giorni per il ricorso per cassazioneSui termini non c’è margine
Trib. Modena 18 marzo 2026Esdebitazione di debitore esposto per fideiussioniConcessa in assenza di colpa grave, malafede o frode ex art. 282, comma 2, CCIIIl garante non è per definizione immeritevole
Cass. Sez. I 9 gennaio 2026, n. 544Accesso al concordato semplificatoVi può ricorrere anche il debitore insolventeL’insolvenza non preclude il percorso negoziato
Cass. Sez. I 12 gennaio 2026, n. 620Nozione di risorse esterneLa rinuncia dei soci alla prededuzione non è risorsa esterna ex art. 84, comma 4, CCIIL’apporto deve essere realmente aggiuntivo
Cass. Sez. I gennaio 2026, n. 624Utilità della proposta per i creditoriNon può consistere nella semplice rapidità di soluzione della crisiLa convenienza va misurata, non dichiarata
Cass. Sez. I 16 gennaio 2026, n. 881Reclamo contro l’omologazioneAusiliario e commissario liquidatore non sono legittimati passivi necessariRileva sull’impostazione dell’impugnazione
Trib. Roma 30 aprile 2026Cessione d’azienda e concordato semplificatoLa vendita può essere già avvenuta in composizione negoziata ex art. 22 CCIIVendere la struttura è alternativa al chiuderla
Trib. Genova 30 marzo 2026Cessione anticipata dell’aziendaRuoli di debitore, esperto e tribunale nell’autorizzazioneIl perimetro dell’autorizzazione va costruito
Trib. Verona 18 luglio 2025Esdebitazione e creditori non insinuatiRimessione alla Corte costituzionale dell’art. 278, comma 2, CCIIQuestione ancora pendente da monitorare

La sintesi operativa

Dall’insieme delle pronunce esaminate si estraggono principi pratici che valgono come regole di condotta per chi sta chiudendo una struttura veterinaria indebitata.

  • La restituzione del bene in leasing non estingue il debito: apre un conguaglio. Il credito residuo si calcola sottraendo al valore di realizzo i canoni scaduti, la quota capitale dei canoni a scadere, il prezzo dell’opzione e le spese; se il risultato è negativo, il debito resta (art. 1, commi 137-139, L. 124/2017; art. 177 CCII).
  • Il valore di realizzo è il vero campo di battaglia. Una stima più alta di ottomila euro vale ottomila euro di debito in meno: la legge impone criteri di celerità, trasparenza e pubblicità nella ricollocazione, e quei criteri sono contestabili.
  • La clausola penale non è intoccabile. Cass. 28037/2023 riconosce il potere del giudice di ridurla in caso di squilibrio; Cass. 21293/2024 impone al concedente oneri di allegazione e prova.
  • La cancellazione dal Registro delle imprese è irreversibile sul piano degli strumenti. Dopo di essa, per Cass. 20141/2026, il concordato minore è precluso in ogni sua forma e resta soltanto la liquidazione controllata.
  • Prima della cancellazione hai più strade di quante pensi. Composizione negoziata, cessione dell’azienda autorizzata ex art. 22 CCII, concordato minore, concordato semplificato: tutte presuppongono un’impresa ancora esistente.
  • Il bilancio finale di liquidazione è il documento che determinerà la tua esposizione personale per anni. Le Sezioni Unite n. 3625/2025 lo pongono al centro dell’accertamento della responsabilità dei soci.
  • Il liquidatore risponde in proprio per colpa, senza il tetto quantitativo che protegge i soci. L’ordine con cui si eseguono gli ultimi pagamenti è una scelta giuridica, non contabile.
  • Aver gestito male non preclude l’accesso alla liquidazione controllata (Cass. 22074/2025), ma può pesare in sede di esdebitazione, dove operano le preclusioni dell’art. 280 e i limiti dell’art. 282, comma 2, CCII.
  • L’esdebitazione non libera i garanti. L’art. 278, comma 6, CCII lascia integri i diritti verso coobbligati e fideiussori: la posizione di chi ha firmato per la clinica va affrontata con un percorso proprio, come mostra Trib. Modena 18 marzo 2026.
  • Aperta la procedura, non si torna indietro (Cass. 18118/2025): la scelta va compiuta a monte, con il quadro completo del passivo e dell’attivo.
  • Restare fermi non è neutro. Con debiti scaduti superiori a 50.000 euro il creditore può chiedere lui l’apertura della liquidazione controllata (art. 268, comma 2, CCII), e chi subisce la procedura ha meno margini di chi la governa.

Le domande sul “quindi in pratica?”

Se riconsegno subito il tavolo operatorio e la colonna anestesiologica, chiudo il rapporto con la società di leasing? No. La riconsegna è il presupposto del conguaglio, non la sua conclusione. Il concedente ricolloca il bene e confronta il ricavato con quanto ancora dovuto: se il ricavato è inferiore, il credito residuo resta e potrà essere fatto valere, anche in sede concorsuale, secondo il meccanismo delineato da Cass. 18543/2019 e dall’art. 177 CCII. Quello che la riconsegna evita è il peggioramento della posizione descritto da Cass. 9210/2022.

Ho già cancellato la ditta individuale due anni fa. È troppo tardi per fare qualcosa? No, ma le opzioni sono cambiate. Il concordato minore è precluso per Cass. 20141/2026. Resta però la liquidazione controllata, che l’art. 33, comma 1-bis, CCII rende accessibile all’imprenditore individuale persona fisica anche molti anni dopo la cancellazione, con l’esdebitazione come esito del percorso ai sensi dell’art. 282 CCII.

Ero socio al 50% della S.r.l. che gestiva la clinica e non ho incassato nulla dalla liquidazione. Sono al sicuro? Non automaticamente. Per Cass. 16916/2025 la responsabilità permane anche in assenza di distribuzione, fermo il diritto di opporre il limite; per le Sezioni Unite n. 3625/2025 la percezione di somme è condizione dell’azione che il creditore deve provare. Sono due difese diverse, entrambe da costruire con documenti: il bilancio finale, il piano di riparto, i movimenti bancari.

Ho firmato una fideiussione per il leasing e per il fido di conto. L’esdebitazione mi copre? L’esdebitazione copre te come debitore principale, non i tuoi garanti, e non copre te se sei tu il garante di un’altra posizione: lo dice l’art. 278, comma 6, CCII. Il garante persona fisica sovraindebitato ha però un proprio percorso, e il Tribunale di Modena, con provvedimento del 18 marzo 2026, ha riconosciuto l’esdebitazione a un debitore la cui esposizione derivava essenzialmente da fideiussioni, in assenza delle condizioni ostative dell’art. 282, comma 2, CCII.

Meglio chiudere o provare a vendere la clinica? Dipende da cosa resta di vendibile: avviamento, portafoglio clienti, contratti, autorizzazione sanitaria, apparecchiature di proprietà. Se un compratore esiste, la cessione dell’azienda autorizzata in composizione negoziata ai sensi dell’art. 22 CCII è una strada che il Tribunale di Roma, con decreto 30 aprile 2026, ha ritenuto compatibile anche con il successivo concordato semplificato; il Tribunale di Genova, il 30 marzo 2026, ne ha delineato i ruoli. Ma tutte queste strade presuppongono l’impresa ancora iscritta: è la ragione per cui la domanda va posta prima della cancellazione, non dopo.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Su un fascicolo di questo tipo lo Studio applica al tuo caso gli orientamenti appena esaminati, con interventi concreti e verificabili.

  1. Ricostruiamo il perimetro soggettivo: verifichiamo, sui bilanci e sulle dichiarazioni dell’ultimo triennio, se la struttura resta sotto le tre soglie dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII, perché da questo dipende se il percorso è quello della liquidazione giudiziale o quello del sovraindebitamento.
  2. Riqualifichiamo il contratto di leasing: esaminiamo il testo, la decorrenza, il piano finanziario e la data di verificazione dei presupposti risolutivi per stabilire se si applichi la L. 124/2017 o, secondo Cass. SU 2061/2021, la disciplina anteriore.
  3. Contestiamo il conteggio del concedente: ricalcoliamo canoni scaduti, quota capitale dei canoni a scadere, prezzo dell’opzione e spese, e verifichiamo il valore di ricollocazione del bene con perizia tecnica, perché è lì che si forma il credito residuo.
  4. Eccepiamo l’eccessività della clausola penale e ne chiediamo la riduzione ai sensi dell’art. 1384 c.c., nel solco di Cass. 28037/2023, contestando gli oneri di allegazione e prova a carico del concedente indicati da Cass. 21293/2024.
  5. Costruiamo la sequenza temporale della chiusura: stabiliamo se e quando cancellare, sapendo che dopo Cass. 20141/2026 la cancellazione preclude ogni strumento concordatario e lascia soltanto la liquidazione controllata.
  6. Predisponiamo il bilancio finale di liquidazione e il piano di riparto con la consapevolezza che quei documenti saranno il metro dell’esposizione personale dei soci ai sensi dell’art. 2495 c.c. e delle Sezioni Unite n. 3625/2025, e proteggiamo la posizione del liquidatore sull’ordine dei pagamenti.
  7. Depositiamo la domanda di accesso alla procedura più adatta — composizione negoziata, concordato minore, liquidazione controllata — curando i rapporti con l’OCC, la relazione dell’organismo e la documentazione richiesta.
  8. Gestiamo la posizione dei garanti: mappiamo fideiussioni e coobbligazioni, ricordando che l’art. 278, comma 6, CCII le lascia integre, e costruiamo per il garante un percorso autonomo.
  9. Presidiamo l’iniziativa dei creditori: verifichiamo i presupposti dell’art. 268, comma 2, CCII quando è un creditore a chiedere l’apertura, e impugniamo nei termini perentori confermati da Cass. 1473/2026.
  10. Portiamo la linea fino alla Cassazione quando la questione lo merita, senza cambiare difensore e senza cambiare impostazione difensiva lungo i gradi.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su una materia come questa l’abilitazione che pesa di più è quella di cassazionista: gli orientamenti che hai letto in questo articolo — dalle Sezioni Unite sul leasing alla sentenza del 2026 sul concordato minore — sono nati e si sono consolidati davanti alla Corte di cassazione, ed è lì che si difendono. Poter contare sullo stesso difensore dall’analisi iniziale del contratto di leasing fino all’eventuale giudizio di legittimità significa che la strategia non si spezza a metà strada: la tesi che si costruisce oggi sulla stima dell’apparecchiatura o sulla sequenza della cancellazione è la stessa che, se necessario, verrà portata all’ultimo grado.

Accanto a questa, le altre abilitazioni coprono gli altri lati del problema: il Gestore della crisi e il fiduciario OCC governano il rapporto con l’organismo di composizione della crisi nella liquidazione controllata e nel percorso verso l’esdebitazione; l’Esperto Negoziatore ex D.L. 118/2021 presidia la fase in cui la clinica è ancora aperta e una cessione dell’azienda o una trattativa con i creditori è ancora possibile. Lo staff dello Studio riunisce avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso fascicolo: sul conguaglio del leasing serve il conto prima ancora dell’atto, e le due competenze si muovono insieme.


In chiusura

Chiudere una clinica veterinaria con debiti e una sala operatoria in leasing è un’operazione in cui il momento della decisione conta quanto il contenuto della decisione. La giurisprudenza degli ultimi due anni lo ha reso esplicito: prima della cancellazione hai strumenti negoziali, dopo hai solo il percorso liquidatorio; prima della riconsegna del bene puoi impostare il conguaglio, dopo lo subisci nella versione scritta dal concedente.

Lo Studio Monardo lavora esattamente su questi due crocevia. La materia del titolo — crisi di una struttura sanitaria, contratto di locazione finanziaria, procedure da sovraindebitamento — coincide con le abilitazioni certificate dell’Avvocato: Esperto Negoziatore della crisi d’impresa per la fase in cui la clinica è ancora aperta, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario OCC per la fase liquidatoria e l’esdebitazione, avvocato cassazionista per portare la linea difensiva fino all’ultimo grado, con il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario per la parte contrattuale del leasing. Non promettiamo esiti: analizziamo il contratto, verifichiamo i numeri, costruiamo la strategia e la difendiamo.

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