Come Chiudere Uno Studio Veterinario Con Debiti E Le Apparecchiature Diagnostiche Finanziate

Se stai leggendo questa guida, probabilmente hai già fatto i conti almeno una volta di notte: le rate dell’ecografo e del digitale diretto che continuano ad arrivare, i fornitori di farmaci che non concedono più dilazioni, l’affitto dei locali che pesa anche nei mesi in cui gli appuntamenti calano, e la sensazione che chiudere non risolva nulla, perché i debiti restano lì dove sono.

La prima cosa che devi sapere è che non esiste una risposta unica alla domanda “come chiudo”: esiste la risposta valida per te, e cambia radicalmente a seconda di chi sei giuridicamente. Due veterinari con lo stesso identico problema — stessa esposizione, stesso ecografo in leasing, stesso fornitore che minaccia il decreto ingiuntivo — vanno incontro a esiti diversissimi a seconda che operino come liberi professionisti con partita IVA individuale, come associati in uno studio, come soci di una società tra professionisti o di una S.r.l. che gestisce una clinica.

Qualche esempio lampo, per farti capire quanto conta la differenza. Se sei un professionista individuale, il microscopio e l’ecografo indispensabili al tuo lavoro godono di una protezione parziale nell’esecuzione forzata; se la stessa apparecchiatura è intestata a una S.r.l., quella protezione non esiste affatto. Se sei un professionista, non puoi essere assoggettato a liquidazione giudiziale, qualunque sia il tuo fatturato; se gestisci una clinica in forma societaria e superi certe soglie dimensionali, puoi esserlo. Se hai firmato personalmente la fideiussione sul finanziamento della TAC, la chiusura della struttura non ti libera di nulla: sposta soltanto il bersaglio su di te.

In questa guida trovi cinque profili: il titolare di studio individuale, lo studio associato, la clinica o l’ambulatorio in forma societaria, chi ha già chiuso e si ritrova i debiti addosso, e il garante o coobbligato che ha firmato per altri. Ogni sezione parla direttamente a chi si riconosce in quel profilo.

Lo Studio Monardo lavora esattamente sull’incrocio di materie che questo titolo racchiude. Chiudere uno studio veterinario indebitato significa maneggiare contemporaneamente contratti bancari e di locazione finanziaria — terreno dello staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario coordinato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo — e procedure di sovraindebitamento, dove l’Avvocato opera come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e come professionista fiduciario di un OCC. Quando la struttura è societaria entra in gioco la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021; quando la partita finisce davanti a un giudice e va portata fino in fondo, quella di avvocato cassazionista. Non sono etichette: sono le quattro porte da cui si entra, a seconda di chi sei, nel problema descritto da questo titolo.

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Le regole comuni a tutti: ciò che vale qualunque sia il tuo profilo

Prima di scendere nel tuo caso specifico, ci sono alcune regole che valgono per chiunque stia chiudendo una struttura veterinaria indebitata. Sono la base normativa condivisa: nelle sezioni successive ci torneremo sopra solo per dire cosa cambia per te.

Chiudere l’attività non chiude i debiti

È il punto da cui parte ogni ragionamento. La cessazione dell’attività è un fatto amministrativo e fiscale: chiusura della partita IVA, comunicazione all’ASL della cessazione dell’autorizzazione sanitaria della struttura, chiusura delle posizioni contributive del personale. Nessuno di questi adempimenti estingue un’obbligazione. L’art. 2740 del codice civile continua a valere: rispondi delle obbligazioni assunte con tutti i tuoi beni presenti e futuri.

Il debito si estingue solo con il pagamento, con un accordo che lo rimoduli o lo stralci, con la prescrizione, oppure — ed è la strada che interessa la maggior parte di chi legge — con un provvedimento del tribunale che dichiari l’esdebitazione all’esito di una procedura di regolazione della crisi. Chiudere e sparire non è una strategia: è il modo più rapido per trovarsi, tre anni dopo, con precetti e pignoramenti su un patrimonio personale che nel frattempo non è stato protetto da nulla.

Le apparecchiature finanziate seguono regole proprie

Ecografi, radiologia digitale, analizzatori ematologici e biochimici, anestesia, monitor multiparametrici, laser terapeutici: quasi sempre non sono comprati per contanti, ma acquisiti con locazione finanziaria, con finanziamento finalizzato o con vendita a rate con riserva di proprietà. La differenza non è un dettaglio contabile, è la differenza tra “il bene è tuo e i creditori possono aggredirlo” e “il bene non è mai stato tuo”.

Nel leasing il bene resta di proprietà della società concedente fino al riscatto. La disciplina generale è oggi contenuta nell’art. 1, commi 136-140, della L. 124/2017, che ha tipizzato il contratto e definito il grave inadempimento dell’utilizzatore: per i contratti diversi da quelli immobiliari, il mancato pagamento di almeno quattro canoni mensili anche non consecutivi o di un importo equivalente. Al verificarsi di quel presupposto il concedente può risolvere, riprendersi il bene, venderlo o ricollocarlo a valori di mercato e trattenere quanto gli spetta — canoni scaduti e non pagati, canoni a scadere in linea capitale, prezzo di riscatto, spese di recupero, stima e custodia — restituendo all’utilizzatore l’eventuale eccedenza. Se invece il ricavato è inferiore, resta un credito residuo che il concedente ti chiederà.

Nella vendita con riserva di proprietà (artt. 1523 e seguenti c.c.) vale una regola che quasi nessuno ricorda: il mancato pagamento di una sola rata, se non supera l’ottava parte del prezzo, non dà luogo a risoluzione (art. 1525 c.c.). In caso di risoluzione, l’art. 1526 c.c. impone al venditore di restituire le rate riscosse, salvo un equo compenso per l’uso della cosa e il risarcimento del danno.

Nel finanziamento finalizzato, invece, il bene è tuo fin dal primo giorno: la banca o la finanziaria ha erogato il denaro al fornitore, tu sei debitore della somma e proprietario dell’apparecchio. Il che significa che l’ecografo è aggredibile dai tuoi creditori, con i limiti che vedremo profilo per profilo.

Prima di qualunque decisione sulla chiusura, va accertato con il contratto alla mano a quale di queste tre categorie appartiene ciascuna apparecchiatura: la strategia cambia per ognuna.

La strumentazione professionale ha una protezione, ma non è quella che pensi

Molti veterinari sono convinti che gli strumenti di lavoro siano “impignorabili”. Era vero fino al 2006, quando l’abrogato n. 4 dell’art. 514 c.p.c. li collocava tra i beni assolutamente impignorabili. Oggi la disciplina è nell’art. 515, comma 3, c.p.c.: gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione possono essere pignorati nei limiti di un quinto, e soltanto quando gli altri beni rinvenuti dall’ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appaiano sufficienti a soddisfare il credito.

Il limite del quinto, però, non si applica ai debitori costituiti in forma societaria, né quando nell’attività risulti una prevalenza del capitale investito sul lavoro. È una precisazione che pesa enormemente su chi gestisce una clinica strutturata, con sala operatoria, degenza e personale dipendente.

Le procedure che ti riguardano

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 15 luglio 2022 e profondamente ritoccato dal correttivo D.Lgs. 136/2024) distingue tra chi è assoggettabile a liquidazione giudiziale e chi non lo è. Il professionista non è imprenditore commerciale: qualunque sia il suo volume d’affari, non può fallire, e la sua strada è quella delle procedure di sovraindebitamento. Le società e le imprese commerciali, invece, sono assoggettabili a liquidazione giudiziale salvo che rientrino nei parametri dell’impresa minore.

Gli strumenti a disposizione del sovraindebitato sono essenzialmente tre: la ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII), riservata a chi ha esclusivamente debiti estranei all’attività d’impresa o professionale; il concordato minore (artt. 74-83 CCII), che consente di proporre ai creditori un pagamento parziale e dilazionato, anche in continuità dell’attività; la liquidazione controllata (artt. 268-277 CCII), che mette a disposizione dei creditori il patrimonio e apre la strada all’esdebitazione. A queste si aggiunge l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 CCII), per chi non ha nulla da offrire.

I termini processuali non aspettano

Se ti arriva un decreto ingiuntivo, hai quaranta giorni dalla notifica per proporre opposizione. Se ti arriva un atto di precetto, il creditore può procedere a pignoramento decorsi dieci giorni. Se ti arriva un pignoramento presso terzi, l’opposizione va proposta prima che il giudice dell’esecuzione provveda all’assegnazione. Sono termini perentori: scaduti, il titolo diventa incontestabile.

L’unico periodo dell’anno in cui i termini processuali restano sospesi va dal 1° al 31 agosto: nessuna altra sospensione esiste, e confidare in proroghe inesistenti è uno dei modi più frequenti in cui si perde una difesa che era fondata.

Gli adempimenti specifici della professione veterinaria

Chiudere uno studio veterinario non è come chiudere un ufficio. Ci sono obblighi che nessun’altra categoria ha, e che restano in capo a te anche quando la crisi economica ti ha travolto:

  • le scorte di medicinali veterinari: il D.Lgs. 218/2023, in attuazione del Regolamento (UE) 2019/6, disciplina agli artt. 31, 33 e 34 le scorte detenute presso le strutture sanitarie e dal medico veterinario nell’esercizio dell’attività zooiatrica, con i relativi obblighi autorizzatori e di registrazione. Alla cessazione, le scorte vanno gestite, cedute o smaltite secondo le indicazioni dell’autorità competente, e i registri di carico e scarico vanno chiusi e conservati;
  • le apparecchiature radiogene: la cessazione della pratica radiologica va comunicata secondo quanto previsto dal D.Lgs. 101/2020, con il coinvolgimento dell’esperto di radioprotezione. Se l’apparecchio è in leasing e va restituito, la restituzione materiale non sostituisce la comunicazione formale;
  • i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, disciplinati dal D.P.R. 254/2003, che devono essere smaltiti tramite operatori autorizzati anche — anzi, soprattutto — nella fase di chiusura;
  • la documentazione clinica e i dati dei pazienti, che vanno conservati e trattati nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali anche dopo la cessazione;
  • l’ENPAV: la comunicazione di cessazione dell’attività libero professionale e di chiusura della partita IVA non equivale alla cancellazione dall’Ente, che è subordinata a requisiti ulteriori — in particolare lo svolgimento esclusivo di attività non attinente alla professione veterinaria e l’iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria. Chi si limita a chiudere la partita IVA continua a maturare obblighi contributivi.

Trascurare questi passaggi non è solo un problema deontologico: genera nuove pretese, e le nuove pretese sorte dopo la domanda di accesso a una procedura seguono regole diverse da quelle anteriori.


Se sei un veterinario titolare di studio individuale

La tua situazione

Hai una partita IVA a tuo nome, sei iscritto all’Albo e all’ENPAV, magari hai un collaboratore o un’infermiera veterinaria, e i locali sono in affitto. L’ecografo l’hai preso in leasing sei anni fa, il digitale diretto tre anni fa con un finanziamento della finanziaria convenzionata con il fornitore, e l’analizzatore ematologico è arrivato con un contratto che, quando lo rileggi, scopri essere una vendita a rate con riserva di proprietà. I debiti sono verso la società di leasing, verso il distributore di farmaci, verso la banca per lo scoperto di conto, e magari verso l’ENPAV per i contributi arretrati.

La tua particolarità giuridica cambia tutto: tu non sei un imprenditore commerciale, e quindi non sei assoggettabile a liquidazione giudiziale, indipendentemente da quanto fatturavi. Nessun creditore potrà mai chiederne l’apertura nei tuoi confronti. La tua strada è quella del sovraindebitamento.

Cosa cambia per te

La qualifica di professionista ti apre due porte alternative. Il concordato minore ti consente di proporre ai creditori un piano di pagamento parziale, anche mantenendo l’attività in continuità — il che, se stai chiudendo la struttura ma intendi continuare a lavorare come libero professionista a domicilio o presso strutture terze, non è affatto teorico. La liquidazione controllata mette invece a disposizione il patrimonio, con il liquidatore nominato dal tribunale, e conduce all’esdebitazione.

Un punto che conta molto per te: al professionista non imprenditore non si applicano i requisiti dimensionali previsti dall’art. 77 CCII, come ha chiarito il Tribunale di Locri con la sentenza n. 14 del 12 luglio 2025, omologando il concordato minore di un professionista sovraindebitato. La stessa impostazione ha seguito il Tribunale di Napoli, che con provvedimento del 14 gennaio 2026 ha omologato un concordato minore in continuità proposto da un titolare di partita IVA in crisi per il calo del fatturato.

Sul fronte esecutivo, sei tra i pochi soggetti che possono invocare il limite del quinto dell’art. 515, comma 3, c.p.c. sugli strumenti indispensabili alla professione. Ma attenzione a come è formulata la norma e a come la legge un giudice.

I numeri

Facciamo un calcolo concreto. Immagina un pignoramento mobiliare presso il tuo studio. L’ufficiale giudiziario trova: un ecografo di proprietà (valore di realizzo stimato 6.800 €), un analizzatore biochimico (2.900 €), l’arredo della sala d’attesa e della sala visita (1.400 €), un’auto aziendale (7.200 €). Il credito azionato è di 23.400 €.

Se l’ecografo e l’analizzatore sono strumenti indispensabili al tuo esercizio e tu da quell’attività trai i tuoi mezzi di sostentamento, l’art. 515, comma 3, c.p.c. impone al creditore di aggredire prima gli altri beni: arredo e auto, per 8.600 €. Solo se questi non bastano — e non bastano — gli strumenti possono essere pignorati nei limiti di un quinto: su 9.700 € di valore, circa 1.940 €.

Se però nella tua attività il capitale investito prevale sul lavoro personale — sala operatoria attrezzata, degenza, tre dipendenti, macchinari per centinaia di migliaia di euro — quel limite non opera e l’intera dotazione diventa aggredibile. La Cassazione, Sez. III, con la sentenza n. 4488 del 25 febbraio 2009, ha confermato proprio questa lettura, escludendo la protezione in un caso di attività esercitata con dotazione di capitale e organizzazione prevalenti rispetto all’apporto personale.

Un secondo calcolo, sul leasing. Ecografo acquisito in locazione finanziaria: canone mensile 640 €, durata 60 mesi, riscatto 2.100 €. Hai pagato 41 canoni e ti sei fermato. Sono scaduti e non pagati 4 canoni (2.560 €); i canoni a scadere in linea capitale ammontano a 9.740 €; il riscatto è 2.100 €; le spese di recupero e stima sono 900 €. Totale delle pretese del concedente: 15.300 €. Il bene viene ricollocato a 11.500 €. Il credito residuo che ti verrà chiesto è di 3.800 €, non i 15.300 € del prospetto che ti hanno inviato. Il conteggio che la società di leasing allega alla messa in mora quasi mai è già depurato del valore di ricollocazione del bene: quel controllo è il primo che va fatto, e vale spesso migliaia di euro.

I rischi specifici

Il rischio principale, per te, ha un nome preciso: la confusione tra patrimonio professionale e patrimonio personale. Non esiste alcuna separazione. Il conto su cui incassi le visite e il conto su cui accreditano l’assegno di tua moglie, se cointestato, sono entrambi esposti. La casa di proprietà risponde dei debiti dello studio. L’auto usata per le visite a domicilio risponde del debito verso il distributore di farmaci.

Il secondo rischio è la cessione dei crediti verso i clienti e le convenzioni: se hai crediti verso allevamenti, canili convenzionati, enti pubblici o assicurazioni, quei crediti sono pignorabili presso terzi ai sensi dell’art. 543 c.p.c., e un pignoramento notificato al tuo committente principale è, oltre che un danno economico, un danno reputazionale immediato.

Il terzo rischio è il più sottovalutato: gli atti dispositivi compiuti nell’imminenza della chiusura. Trasferire l’ecografo a un collega a prezzo di favore, intestare l’auto a un familiare, cedere la clientela senza corrispettivo documentato sono atti esposti all’azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.) e, in caso di successiva procedura, alle azioni recuperatorie che il liquidatore può esercitare. Peggio: sono circostanze che il giudice valuta quando deve decidere sulla tua esdebitazione.

Le mosse giuste

  1. Fotografa la situazione contrattuale prima di fare qualunque mossa. Ogni apparecchiatura va classificata: leasing, finanziamento finalizzato, vendita con riserva, acquisto in proprietà. Da questa classificazione discende tutto il resto.
  2. Verifica i conteggi dei finanziatori. Sui finanziamenti finalizzati vanno controllati il TAEG indicato in contratto e l’effettivo costo del credito; sui leasing, la corretta deduzione del valore di ricollocazione; sugli scoperti bancari, l’applicazione degli interessi e delle commissioni. Non sono eccezioni di stile: incidono sull’ammontare che finirà nel piano.
  3. Scegli consapevolmente tra continuità e liquidazione. Se puoi continuare a esercitare senza la struttura fissa, il concordato minore in continuità consente di offrire ai creditori il flusso della tua attività futura. Se la professione si è interrotta, la liquidazione controllata è la strada verso l’esdebitazione.
  4. Coinvolgi un OCC nel momento giusto, non quando il pignoramento è già in casa. La relazione dell’Organismo di composizione della crisi è il cuore della procedura: ricostruisce le cause dell’indebitamento e attesta la fattibilità.

In questa fase l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e come professionista fiduciario di un OCC: conosce la procedura dal lato di chi la istruisce e dal lato di chi vi accede, e questo cambia il modo in cui il ricorso viene costruito.

Giurisprudenza dedicata

Oltre alle pronunce citate, ti riguarda direttamente Cass., Sez. III, 11 luglio 2006, n. 15705, secondo cui la protezione degli strumenti professionali va esclusa quando manca un rapporto di reale indispensabilità o quando il debitore ricava da altre attività redditi sufficienti al proprio sostentamento: se hai anche un rapporto di lavoro dipendente presso una struttura pubblica, la difesa sugli strumenti si indebolisce sensibilmente.


Se sei associato in uno studio veterinario con altri colleghi

La tua situazione

Lo studio è associato: due, tre, quattro veterinari che condividono locali, attrezzature, personale di segreteria e, molto spesso, i contratti. La ripartizione degli utili segue le quote di partecipazione; il leasing dell’ecografo è intestato all’associazione o è stato firmato da uno di voi con la garanzia degli altri; il contratto di locazione dei locali reca due o tre firme; le dipendenti sono assunte dall’associazione.

Poi qualcosa si rompe. Un associato esce, o si ammala, o smette di produrre. Gli incassi calano ma i costi fissi restano. E a quel punto scopri la caratteristica che definisce la tua posizione: nell’associazione professionale non c’è alcuno schermo tra i debiti comuni e il tuo patrimonio personale, e il creditore può scegliere te per l’intero.

Cosa cambia per te

L’associazione professionale non è una società di capitali. Non ha un capitale sociale che limiti la responsabilità, e chi ha agito in nome e per conto dell’associazione risponde personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte. Nella pratica, il fornitore di farmaci che ha maturato un credito verso lo studio non deve dividerlo per il numero degli associati: notifica il decreto ingiuntivo a chi ritiene più solvibile e recupera da lui l’intero, lasciando a lui l’onere di rivalersi sugli altri.

Per te questo significa due cose. La prima è che la crisi dello studio è già la tua crisi personale, anche se la tua quota è del venticinque per cento. La seconda è che, quando si tratta di accedere a una procedura, il tuo percorso è individuale: il sovraindebitamento è costruito attorno alla persona del debitore, non attorno allo studio.

Qui va segnalato un limite che i tribunali stanno tracciando con nettezza. Il Tribunale di Verona, con sentenza del 17 agosto 2025, ha dichiarato inammissibile il concordato minore proposto individualmente dal socio illimitatamente responsabile di società di persone ancora in attività, sul rilievo che ciò avrebbe aggirato il regime della responsabilità solidale e le regole del Codice della crisi. Il principio non è automaticamente estensibile all’associazione professionale, che società non è, ma segnala l’atteggiamento dei giudici verso l’uso della procedura individuale per sistemare passività comuni mentre la struttura collettiva continua a operare.

I numeri

Ipotesi realistica. Studio associato tra tre veterinari, quote paritarie. Debiti comuni: leasing radiologia digitale con residuo di 28.700 €, fornitore farmaci per 14.200 €, canoni di locazione arretrati per 9.600 €, TFR e contributi di due dipendenti per 21.300 €. Totale 73.800 €.

La divisione “morale” darebbe 24.600 € a testa. Giuridicamente non funziona così. Il fornitore che ottiene decreto ingiuntivo per 14.200 € lo notifica a te, e da te può pretendere l’intero. Se paghi, hai azione di regresso verso gli altri due per 4.733 € ciascuno: azione che devi coltivare tu, con un altro giudizio, verso soggetti che sono a loro volta in difficoltà.

Aggiungi un dettaglio che si vede spesso. Il leasing è intestato all’associazione ma il contratto è stato sottoscritto da uno solo di voi come legale rappresentante, con fideiussione personale degli altri due. Se il concedente risolve e ricolloca il bene ricavando 17.400 € a fronte di un credito di 28.700 €, il residuo di 11.300 € viene chiesto contemporaneamente a tutti e tre: uno come obbligato principale, due come garanti.

I rischi specifici

Il rischio maggiore, nel tuo profilo, è il disallineamento delle strategie tra associati. Se uno di voi negozia una transazione con la banca, un altro subisce un pignoramento e un terzo presenta domanda di concordato minore, il risultato è che nessuna delle tre iniziative funziona: la banca non chiude una transazione che non copre l’intera posizione, il pignoramento aggredisce beni che erano destinati al piano, e il piano del terzo perde credibilità.

Il secondo rischio riguarda lo scioglimento dell’associazione. Sciogliere e cancellare non produce alcun effetto liberatorio: le obbligazioni assunte restano in capo a chi le ha assunte. Peggio, lo scioglimento senza una gestione ordinata della liquidazione può far apparire come atti in frode operazioni che erano solo maldestre — la ripartizione tra associati delle attrezzature residue, per esempio, o la cessione della clientela a uno solo di voi che prosegue.

Il terzo rischio è il personale dipendente. La cessazione dell’attività costituisce giustificato motivo oggettivo di licenziamento, ma TFR e retribuzioni maturate restano debiti privilegiati, assistiti dal privilegio generale sui mobili, e i lavoratori sono creditori particolarmente determinati.

Le mosse giuste

  1. Convoca gli associati e metti sul tavolo l’intera esposizione comune, contratto per contratto. Serve un documento unico che elenchi chi ha firmato cosa, con quale qualifica, con quali garanzie personali. Nove volte su dieci, la ricostruzione riserva sorprese.
  2. Decidi se la strategia sarà coordinata o individuale, e mettilo per iscritto. Una strategia coordinata consente di negoziare con i creditori comuni una definizione unitaria; una strategia individuale è legittima ma va comunicata agli altri, perché li espone.
  3. Gestisci lo scioglimento come una liquidazione, non come una divisione. Inventario delle attrezzature di proprietà, verifica di quelle in leasing, destinazione documentata di ogni bene, chiusura dei registri delle scorte di medicinali e dei rifiuti sanitari.
  4. Definisci per primo il rapporto di lavoro dei dipendenti. È l’unica categoria di creditori che può ottenere un titolo in tempi molto rapidi.
  5. Verifica se le tue posizioni debitorie personali e quelle comuni possono confluire in un’unica procedura. Il Codice consente, in presenza di determinati presupposti, la trattazione unitaria delle domande dei membri della stessa famiglia: se lo studio associato è anche uno studio familiare — coniugi veterinari, padre e figlio — la strada esiste.

Giurisprudenza dedicata

Ti riguarda da vicino anche Cass., Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574, che ha ritenuto inammissibile la proposta di concordato minore che non rispetti la graduazione delle cause legittime di prelazione. Nei contesti associativi, dove convivono crediti privilegiati dei dipendenti, crediti ipotecari e crediti chirografari dei fornitori, la costruzione del piano deve rispettare rigorosamente l’ordine dei privilegi: è uno degli errori più frequenti nelle proposte respinte.


Se la struttura è una clinica o un ambulatorio in forma societaria

La tua situazione

La clinica è una S.r.l., oppure una società tra professionisti costituita in forma di società di capitali. Hai una sala operatoria, degenza, magari il servizio notturno, cinque o sei dipendenti tra veterinari collaboratori, infermieri e receptionist. La TAC o la risonanza sono in leasing per importi che da soli valgono più di tutto il resto dell’attivo. Hai firmato personalmente le fideiussioni sui contratti bancari e su quello di leasing, perché nessun istituto avrebbe finanziato la società senza garanzia dei soci.

La tua posizione ha una particolarità che cambia radicalmente lo scenario: la società è un imprenditore commerciale, e come tale può essere assoggettata a liquidazione giudiziale su iniziativa dei creditori. Non è più solo una questione di quando decidi tu di chiudere: è una questione di quando decidono gli altri.

Cosa cambia per te

La società sfugge alla liquidazione giudiziale solo se rientra nei parametri dell’impresa minore fissati dall’art. 2 CCII: attivo patrimoniale non superiore a 300.000 € in ciascuno degli ultimi tre esercizi, ricavi non superiori a 200.000 € annui, debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 €. Sono soglie che una clinica veterinaria strutturata supera con facilità, soprattutto quella dei debiti, dove i residui dei leasing pesano moltissimo.

Se sei sopra soglia, gli strumenti a disposizione sono quelli dell’impresa: la composizione negoziata della crisi (artt. 12 e seguenti CCII), il concordato preventivo, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, e — come esito eventuale della composizione negoziata — il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII). Se sei sotto soglia, torni nell’alveo del sovraindebitamento con la liquidazione controllata.

La composizione negoziata merita un discorso a sé, perché è lo strumento pensato esattamente per la fase in cui ti trovi. Con l’accesso puoi chiedere al tribunale la conferma di misure protettive: dal giorno della pubblicazione, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione non concordati né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni utilizzati per l’attività. L’art. 18, comma 5, CCII aggiunge la protezione che più ti interessa: i creditori non possono rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti né provocarne la risoluzione per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori. Tradotto: la società di leasing non può portarti via la TAC solo perché sono rimasti indietro i canoni precedenti.

Attenzione però al limite di questa protezione: essa non copre le rate che scadono durante le trattative, e il giudice non ha il potere di sospenderne il pagamento. Se accedi alla composizione negoziata devi essere in grado di onorare i canoni correnti.

Un secondo limite, che i tribunali stanno applicando con crescente severità: le misure protettive presuppongono una ragionevole perseguibilità del risanamento, e non possono essere usate per congelare le esecuzioni quando l’obiettivo è meramente liquidatorio. In questo senso si è espresso il Tribunale di Milano con provvedimento del 14 dicembre 2025, dichiarando inammissibile l’accesso richiesto con finalità di elusione delle iniziative esecutive già intraprese.

I numeri

Clinica veterinaria S.r.l. Attivo: apparecchiature di proprietà per 48.600 €, crediti verso clienti e convenzioni per 31.200 €, giacenze di farmaci per 7.400 €. Passivo: leasing diagnostica per immagini con residuo 96.300 €, mutuo chirografario 74.800 €, fornitori 43.900 €, dipendenti tra TFR e retribuzioni 38.700 €, debiti erariali e previdenziali 52.100 €. Totale passivo 305.800 € contro un attivo di 87.200 €.

Prima verifica: i debiti superano ampiamente 500.000 €? No, siamo a 305.800 €. Ma i ricavi degli ultimi esercizi superano 200.000 €? Per una clinica con sei addetti, quasi certamente sì. Basta il superamento di uno solo dei parametri per uscire dall’area dell’impresa minore e rientrare in quella della liquidazione giudiziale.

Seconda verifica, sul leasing. Se la società cessa e il concedente risolve, riprende la diagnostica e la ricolloca ricavando 52.000 € a fronte di un credito in linea capitale di 96.300 €, resta un residuo di 44.300 € che verrà insinuato nella procedura e chiesto ai fideiussori. Ecco perché la fideiussione che hai firmato è il vero centro del problema: la S.r.l. limita la responsabilità per il capitale sociale, ma la tua firma sulla garanzia annulla quel limite per l’intero importo garantito.

I rischi specifici

Il rischio dominante è la cancellazione affrettata della società dal registro delle imprese. È il consiglio che circola nei corridoi — “chiudi tutto e sparisci” — ed è il più pericoloso. La liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cancellazione. E la cancellazione non estingue i debiti: le Sezioni Unite della Cassazione, con le sentenze nn. 6070, 6071 e 6072 del 12 marzo 2013, hanno chiarito che l’estinzione della società determina un fenomeno di tipo successorio, per effetto del quale l’obbligazione sociale non si estingue ma si trasferisce ai soci, che ne rispondono nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime di responsabilità che avevano in costanza di società. Le Sezioni Unite sono tornate sull’impianto con la sentenza n. 3625 del 12 febbraio 2025.

Il secondo rischio è la responsabilità del liquidatore, che risponde verso i creditori sociali quando abbia distribuito attivo ai soci senza soddisfare i creditori o abbia gestito la liquidazione in modo da pregiudicarli.

Il terzo è la restituzione delle apparecchiature senza governare la fase successiva. Riconsegnare la diagnostica al concedente e disinteressarsi di come viene ricollocata è un errore economicamente rilevante: il credito residuo dipende interamente dal valore di realizzo, e quel valore va verificato, contestato quando è manifestamente inadeguato, e all’occorrenza documentato con una stima alternativa.

Le mosse giuste

  1. Fai una verifica immediata delle soglie dimensionali sugli ultimi tre esercizi. È il primo bivio: determina se sei nel mondo della liquidazione giudiziale o in quello del sovraindebitamento, e ogni strategia successiva discende da qui.
  2. Valuta la composizione negoziata prima che i creditori si muovano, non dopo. Le misure protettive hanno senso quando c’è ancora qualcosa da proteggere e una prospettiva di risanamento anche solo indiretta, compresa la cessione dell’azienda o di un ramo a un soggetto che prosegua l’attività.
  3. Non cancellare la società prima di aver definito la posizione dei garanti. La cancellazione non ti protegge, e in compenso ti sottrae strumenti.
  4. Metti in sicurezza la posizione dei dipendenti. Retribuzioni e TFR sono crediti privilegiati e i lavoratori restano esclusi dalle misure protettive della composizione negoziata: i loro crediti restano pienamente esigibili.
  5. Considera la cessione dell’azienda o del ramo diagnostico come alternativa alla liquidazione atomistica. Una clinica avviata, con clientela, autorizzazioni e personale formato, vale come complesso molto più di quanto valga smontata in singoli macchinari all’asta.

Giurisprudenza dedicata

Sul versante delle misure protettive, la Corte d’Appello di Trieste, con sentenza n. 4 del 29 maggio 2024, ha affermato che la composizione negoziata è accessibile anche in pendenza di ricorsi dei creditori e che vige il divieto di aprire la liquidazione giudiziale prima della revoca formale delle misure protettive. Di segno complementare la Corte d’Appello di Torino, sentenza n. 356 del 22 aprile 2025, secondo cui la revoca delle misure per assenza di prospettive di risanamento rimuove immediatamente quel divieto, senza necessità di attendere la relazione finale dell’esperto o il decorso dei termini per il concordato semplificato.


Se hai già chiuso e ti ritrovi i debiti addosso

La tua situazione

Lo studio l’hai chiuso. Un anno fa, forse due. Hai riconsegnato i locali, restituito o fatto ritirare le apparecchiature, comunicato la cessazione all’ASL, chiuso la partita IVA. Adesso lavori come dipendente in una struttura, o fai il sostituto per colleghi, o hai cambiato mestiere. E i debiti sono ancora tutti lì: anzi, sono cresciuti, perché nel frattempo sono maturati interessi, sono arrivati i decreti ingiuntivi, sono partiti i precetti.

Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi, ma solo se agisci: la posizione di chi ha cessato l’attività è, sotto molti profili, la più favorevole all’accesso all’esdebitazione, perché non c’è più un’impresa da salvare e il giudizio si concentra sulla tua persona e sulla tua condotta.

Cosa cambia per te

Se eri un professionista, nulla è cambiato rispetto a prima: eri sovraindebitato allora, lo sei adesso, e le procedure del CCII ti sono aperte.

Se invece eri un imprenditore individuale iscritto al registro delle imprese — capita a chi gestiva il negozio di articoli per animali annesso all’ambulatorio, o a chi aveva strutturato l’attività in forma d’impresa — la cancellazione dal registro apre una fase transitoria di dodici mesi in cui la liquidazione giudiziale può ancora essere aperta a tuo carico. Trascorso l’anno, la strada del sovraindebitamento si riapre. Il Tribunale di Vicenza, con pronuncia del 13 marzo 2025, ha chiarito che il divieto di accesso previsto per i soggetti cancellati dal registro delle imprese va interpretato in senso costituzionalmente orientato, come riferito alle sole società che con la cancellazione si estinguono, e non anche agli ex imprenditori individuali, che dei debiti continuano a rispondere con il proprio patrimonio.

Un secondo punto, decisivo per chi teme il giudizio sul proprio passato. L’ammissione alla liquidazione controllata non ha carattere premiale e non comporta di per sé alcun vantaggio: per questo non può essere negata sulla base di un giudizio di non meritevolezza fondato su negligenza o imprudenza nella causazione del sovraindebitamento. Lo ha affermato la Cassazione, Sez. I, con ordinanza n. 22074 del 31 luglio 2025, precisando che quelle circostanze potranno semmai rilevare nella successiva fase dell’esdebitazione. In altri termini: la porta d’ingresso non ti viene chiusa perché hai gestito male; sarà la porta d’uscita a essere valutata.

Il correttivo del 2024 ha però introdotto un filtro all’ingresso di segno diverso. L’art. 268, comma 3, CCII, come modificato dall’art. 41 del D.Lgs. 136/2024, prevede che, quando la domanda è proposta dal debitore persona fisica, si faccia luogo all’apertura della liquidazione controllata se l’OCC attesta nella propria relazione che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l’esercizio di azioni giudiziarie. Chi non ha proprio nulla non passa da qui: passa dall’art. 283 CCII.

I numeri

Ipotesi. Ex titolare di studio veterinario, chiusura a settembre 2024. Debiti residui 187.400 €, di cui 61.200 € da leasing risolti, 44.800 € bancari, 38.900 € verso fornitori, 42.500 € tra contributi e imposte. Patrimonio attuale: nessun immobile, un’auto immatricolata nel 2016 (valore 3.100 €), un conto corrente con saldo medio di poche centinaia di euro. Reddito attuale: lavoro dipendente presso una clinica, netto mensile 1.780 €.

Che cosa possono aggredire i creditori? Lo stipendio, nella misura di un quinto del netto: 356 € al mese. L’auto, per 3.100 €. Il conto, per l’eccedenza rispetto ai limiti di legge. In dieci anni di pignoramento dello stipendio i creditori recupererebbero circa 42.700 €, meno di un quarto del dovuto, e tu vivresti dieci anni con 1.424 € al mese e nessuna prospettiva.

Che cosa cambia con una procedura? Se l’OCC attesta la possibilità di acquisire attivo — l’auto, una quota di reddito eccedente il necessario per il mantenimento tuo e della famiglia, eventuali azioni recuperabili — si apre la liquidazione controllata, che ha durata minima di tre anni, al termine della quale opera l’esdebitazione. Se invece non c’è alcuna utilità offribile, nemmeno in prospettiva, la strada è l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente dell’art. 283 CCII, accessibile una sola volta, con l’obbligo di comunicare le sopravvenienze rilevanti nei tre anni successivi al decreto, pena la revoca del beneficio.

Sulla soglia di ciò che rende “conveniente” la liquidazione rispetto all’esdebitazione immediata i tribunali si stanno confrontando: il Tribunale di Rimini, con decisione del 6 febbraio 2025, ha ritenuto antieconomica l’apertura di una liquidazione controllata per un attivo distribuibile di 18.500 €, ridotto a 13.000 € al netto delle spese di procedura, valorizzando la scelta legislativa di rinunciare a liquidazioni che ripartirebbero importi esigui.

I rischi specifici

Il rischio principale, per te, è il tempo che passa senza che tu faccia nulla. Ogni mese che trascorre aggiunge interessi, consente ai creditori di consolidare titoli esecutivi non più opponibili e riduce lo spazio della difesa. Se il decreto ingiuntivo non è stato opposto nei quaranta giorni, quel credito non si discute più, anche se il conteggio era sbagliato.

Il secondo rischio è aver già utilizzato, o aver perso, il beneficio dell’esdebitazione in una procedura precedente. La Cassazione, Sez. I, con ordinanza n. 30108 del 14 novembre 2025, ha stabilito che il debitore già dichiarato fallito che non abbia fruito, per qualunque ragione, dell’esdebitazione prevista dall’art. 142 della legge fallimentare non può invocare successivamente l’esdebitazione dell’incapiente dell’art. 283 CCII per la medesima esposizione debitoria concorsuale.

Il terzo rischio è il pignoramento del conto corrente sul quale ti viene accreditato lo stipendio, che segue regole particolari e che, se colpisce nel momento sbagliato del mese, può bloccare somme che avresti diritto a conservare.

Le mosse giuste

  1. Ricostruisci l’intera esposizione con un accesso documentale, non a memoria. Servono gli estratti conto, i contratti, i conteggi aggiornati, gli atti notificati. È la base su cui l’OCC costruirà la relazione.
  2. Verifica quali crediti sono prescritti. Sono passati anni: alcune posizioni potrebbero esserlo, e la prescrizione non opera d’ufficio, va eccepita.
  3. Controlla la validità delle notifiche degli atti che ti sono stati inviati. Un decreto ingiuntivo notificato irregolarmente presso un indirizzo dello studio ormai chiuso può essere opposto tardivamente ai sensi dell’art. 650 c.p.c.
  4. Scegli tra liquidazione controllata ed esdebitazione dell’incapiente sulla base di una valutazione prospettica, non attuale. L’incapienza va accertata anche in proiezione futura: chi ha quarantadue anni e una professione spendibile difficilmente sarà considerato incapiente in prospettiva.
  5. Non compiere pagamenti preferenziali a un creditore mentre prepari la domanda. Pagare il fornitore con cui hai buoni rapporti e non gli altri è un atto che verrà valutato, e non a tuo favore.

Giurisprudenza dedicata

Segnalo anche il decreto del Tribunale di Bergamo del 15 luglio 2025, che ha riconosciuto nell’art. 283 CCII un rimedio residuale e una clausola di chiusura del sistema delle esdebitazioni, valorizzando il favor debitoris e la funzione della seconda opportunità, e imponendo ai ricorrenti l’obbligo di comunicare annualmente le utilità sopravvenute nel triennio successivo.


Se hai firmato come garante o coobbligato per lo studio di qualcun altro

La tua situazione

Tu, forse, il camice non lo hai mai indossato. Sei il coniuge che ha firmato la fideiussione perché la banca non concedeva l’affidamento alla clinica senza una garanzia; sei il genitore che ha garantito il finanziamento del figlio appena laureato per l’acquisto della prima dotazione strumentale; sei il socio di minoranza che ha sottoscritto la garanzia sul leasing della diagnostica pur non avendo mai avuto un ruolo gestionale.

Oppure sei un veterinario anche tu, ma il tuo problema non nasce dal tuo studio: nasce dalla firma che hai messo su un contratto altrui.

La tua posizione ha una caratteristica che ti espone più di ogni altra: quando la struttura chiude, tu non sei l’ultimo a essere chiamato, sei il primo — perché sei l’unico rimasto solvibile.

Cosa cambia per te

La fideiussione ti rende obbligato in solido con il debitore principale. Il creditore può agire direttamente contro di te, senza dover prima escutere il patrimonio del debitore, quando — come accade praticamente sempre nella modulistica bancaria — è stato pattuito il beneficio della solidarietà o la clausola di pagamento a prima richiesta.

Ma qui arriva la notizia che ti riguarda direttamente. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021, hanno affermato che i contratti di fideiussione omnibus riproduttivi delle clausole dello schema ABI del 2002, dichiarate anticoncorrenziali dalla Banca d’Italia con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, sono parzialmente nulli: cadono le clausole frutto dell’intesa illecita — quelle di reviviscenza, di rinuncia ai termini dell’art. 1957 c.c. e di sopravvivenza della garanzia — mentre il resto del contratto sopravvive.

Perché è così importante per te? Perché la caduta della deroga all’art. 1957 c.c. fa rivivere la regola secondo cui il fideiussore resta obbligato dopo la scadenza dell’obbligazione principale solo se il creditore ha proposto le sue istanze contro il debitore entro sei mesi e le ha proseguite con diligenza. Se la banca ha aspettato troppo, decade dal diritto di escuterti. È esattamente quanto accertato dal Tribunale di Lecce con la sentenza n. 1432 del 6 maggio 2025, che, ritenuta fondata l’eccezione di nullità parziale, ha dichiarato la decadenza dell’istituto perché aveva agito oltre il termine semestrale.

Attenzione ai confini di questa difesa, però. Un orientamento consistente della Cassazione limita l’applicazione dei principi delle Sezioni Unite alle sole fideiussioni omnibus, escludendo quelle specifiche, rilasciate cioè a garanzia di un singolo rapporto — ed è proprio il caso della garanzia rilasciata su uno specifico contratto di leasing dell’ecografo. In questo senso Cass., Sez. I, 25 novembre 2024, n. 30383; Cass., Sez. III, 10 gennaio 2025, n. 657; Cass., Sez. I, 17 gennaio 2025, n. 1170. La materia è in movimento: con provvedimento del 12 novembre 2025 il Primo Presidente della Corte di Cassazione ha rimesso nuovamente alle Sezioni Unite le questioni sulla portata applicativa dei principi del 2021, sicché prima di impostare la difesa va verificato lo stato attuale del contrasto.

I numeri

Ipotesi. Fideiussione omnibus rilasciata nel 2013 fino a 80.000 € a garanzia dei rapporti bancari della clinica. Alla chiusura, l’esposizione bancaria è di 63.700 €. La banca ti notifica atto di precetto per 63.700 € oltre interessi.

Prima verifica: la fideiussione è omnibus o specifica? Se è omnibus e riproduce lo schema ABI, si apre la strada della nullità parziale.

Seconda verifica: l’obbligazione principale è scaduta, e quando? Se il rapporto di conto corrente è stato revocato il 14 marzo 2025 e la banca ti ha citato in giudizio solo l’8 febbraio 2026, sono trascorsi quasi undici mesi. Caduta la deroga contrattuale, il termine semestrale dell’art. 1957 c.c. è ampiamente decorso e la decadenza è eccepibile.

Terza verifica: il limite massimo garantito. La fideiussione per obbligazioni future è valida solo se prevede l’importo massimo garantito, per effetto dell’art. 1938 c.c. come modificato dalla L. 154/1992. Una garanzia priva di quel tetto, rilasciata dopo l’entrata in vigore della riforma, è nulla.

Quarta verifica: che cosa ti resta se paghi. Hai azione di regresso verso il debitore principale, ma se questo è in liquidazione controllata o è stato esdebitato, il regresso è carta. È il motivo per cui la difesa del garante va costruita prima del pagamento, non dopo.

I rischi specifici

Il rischio più grave, e più frequente, è credere che la chiusura della struttura garantita ti liberi. Non ti libera. Anzi, l’estinzione o l’incapienza del debitore principale è precisamente il momento in cui la banca si volta verso di te, perché la garanzia serve proprio a quello.

Il secondo rischio è la cessione del credito a un veicolo di cartolarizzazione. Molte posizioni deteriorate vengono cedute in blocco: ti scriverà una società che non hai mai sentito nominare, con un mandato di gestione a un servicer. La cessione non peggiora la tua posizione, ma impone verifiche ulteriori sulla legittimazione del cessionario e sulla prova della titolarità del credito.

Il terzo rischio, se sei coniuge in comunione legale, riguarda l’aggredibilità dei beni comuni: le regole sono articolate e dipendono dalla natura dell’obbligazione e dal momento in cui è sorta, ma la casa acquistata in comunione non è al riparo per il solo fatto di essere cointestata.

Le mosse giuste

  1. Recupera il testo integrale della garanzia che hai firmato, non il riassunto. La difesa nasce dal confronto tra le clausole del tuo contratto e quelle censurate dal provvedimento della Banca d’Italia.
  2. Ricostruisci la cronologia esatta di scadenza dell’obbligazione principale e di attivazione della banca. È il calcolo che rende operativa la decadenza dell’art. 1957 c.c.
  3. Non pagare in acconto senza una valutazione preventiva. Il pagamento parziale può essere letto come riconoscimento del debito e complicare eccezioni che erano fondate.
  4. Se sei escusso e non hai capienza, valuta la tua personale procedura di sovraindebitamento. Il garante è un debitore come gli altri e può accedere agli strumenti del Codice della crisi: se il tuo debito deriva esclusivamente dalla garanzia prestata e non da un’attività d’impresa o professionale tua, va verificato se puoi qualificarti come consumatore, con l’accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore.
  5. Verifica se la procedura può essere trattata unitariamente con quella del debitore principale, quando siete membri della stessa famiglia.

Giurisprudenza dedicata

Oltre alle pronunce già richiamate, tieni presente che la giurisprudenza più recente ha precisato i presupposti processuali del rilievo della nullità: la rilevazione, anche d’ufficio, presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato nel giudizio di merito le circostanze di fatto che la rendono possibile. Non basta invocare le Sezioni Unite in comparsa conclusionale: la difesa va impostata correttamente fin dal primo atto.


Tre studi, tre esiti: gli stessi debiti applicati a profili diversi

Prendiamo un’identica situazione debitoria e applichiamola a tre profili differenti. Stessa cifra, stesse apparecchiature, stesso momento di crisi. Cambiano solo i soggetti. Gli importi sono ipotesi dimostrative costruite su valori realistici, non casi reali.

Prima simulazione: veterinario titolare di studio individuale

Debiti complessivi 214.600 €: leasing ecografo e digitale diretto con residuo 58.300 €, finanziamento analizzatore ematologico 19.400 €, banca per scoperto e mutuo chirografario 71.500 €, fornitori 34.200 €, contributi previdenziali 31.200 €. Patrimonio: apparecchiature di proprietà 12.700 €, auto 6.400 €, nessun immobile. Reddito prospettico da attività professionale come sostituto e visite a domicilio: 2.240 € netti mensili.

Percorso: non è assoggettabile a liquidazione giudiziale. Presenta domanda di concordato minore in continuità, offrendo ai creditori il flusso della propria attività professionale per quattro anni. Il piano prevede il pagamento integrale dei crediti privilegiati, la restituzione dei beni in leasing con contestazione del conteggio del credito residuo, e il pagamento del 14% ai chirografari, alimentato anche dall’apporto di un familiare per 15.000 € di finanza esterna.

Esito: se il piano è approvato dai creditori e omologato, l’esposizione residua viene definita e il professionista continua a lavorare. Quanto alla finanza esterna, la Cassazione, Sez. I, con sentenza n. 5157 del 27 febbraio 2025, ha ammesso l’omologabilità di un concordato minore liquidatorio fondato anche sulla sola finanza esterna in assenza di attivo distribuibile: la risorsa apportata da un terzo è una leva concreta, non un espediente.

Seconda simulazione: due associati in studio associato

Stessi 214.600 € di debiti, riferiti però a uno studio associato tra due veterinari con quote paritarie. Patrimonio comune: apparecchiature 12.700 €. Patrimonio personale: il primo associato possiede un immobile gravato da mutuo con residuo 96.000 € e valore di mercato 148.000 €; il secondo non ha immobili e lavora come dipendente in un canile convenzionato, netto 1.640 € mensili.

Percorso: i creditori comuni possono agire per l’intero contro ciascuno. Il primo associato ha un patrimonio aggredibile con un margine di 52.000 € circa; il secondo ha solo lo stipendio. In assenza di coordinamento, il primo verrà colpito per primo e per l’intero, con azione di regresso verso un socio incapiente.

Esito con strategia coordinata: entrambi accedono a procedure di sovraindebitamento, il primo offrendo la liquidazione dell’immobile con soddisfazione integrale dell’ipotecario e parziale dei chirografari, il secondo offrendo la quota di reddito eccedente il necessario per il mantenimento. Il risultato per i creditori è superiore a quello dell’aggressione disordinata, e per entrambi si apre la prospettiva dell’esdebitazione.

Terza simulazione: clinica veterinaria S.r.l.

Stessi 214.600 € di debiti, in capo a una S.r.l. con ricavi medi degli ultimi tre esercizi di 380.000 €. Attivo: apparecchiature 12.700 €, crediti verso convenzioni 22.800 €, magazzino 6.100 €. Il socio amministratore ha rilasciato fideiussione bancaria per 90.000 € e garanzia sul leasing per l’intero.

Percorso: la società supera il parametro dei ricavi ed è quindi assoggettabile a liquidazione giudiziale. Se i creditori si attivano, il tribunale può aprire la procedura anche contro la volontà dei soci. L’alternativa è l’accesso alla composizione negoziata con richiesta di misure protettive, per guadagnare il tempo necessario a cedere l’azienda a un operatore che prosegua l’attività, conservando l’avviamento e i rapporti di lavoro.

Esito a confronto: nella liquidazione atomistica, le apparecchiature vendute all’asta realizzano forse 7.000 € su 12.700 € di valore contabile, i crediti verso le convenzioni si incassano parzialmente, i creditori chirografari ricevono percentuali minime e il socio garante viene escusso per l’intero. Nella cessione dell’azienda in continuità, una clinica avviata con autorizzazioni, clientela e personale può realizzare un valore significativamente superiore, che riduce l’esposizione residua e, di riflesso, l’importo per cui il garante verrà chiamato. La differenza tra i due esiti non sta nell’entità del debito, che è identica, ma nel momento e nel modo in cui si è deciso di intervenire.


I casi misti: quando appartieni a più profili insieme

Nella realtà quasi nessuno rientra in un solo profilo. Le combinazioni più frequenti nel settore veterinario sono queste, e meritano una risposta specifica.

Il socio della clinica che è anche titolare di uno studio individuale

È il caso classico: la S.r.l. gestisce la clinica con la sala operatoria, e tu mantieni una partita IVA individuale per l’attività ambulatoriale e le visite a domicilio, fatturando anche alla clinica stessa. Le due posizioni sono giuridicamente distinte ma economicamente intrecciate.

Come si combinano le regole? La società segue le regole dell’impresa: composizione negoziata, concordato preventivo, liquidazione giudiziale. Tu segui quelle del sovraindebitamento. Il punto delicato è il credito che tu vanti verso la società per le prestazioni fatturate: quel credito, se la società entra in procedura, viene insinuato al passivo e concorre con gli altri. E se sei anche socio, va tenuto presente che la Cassazione ha affrontato il tema della postergazione del credito del socio nel contesto della liquidazione controllata: il finanziamento che hai fatto alla clinica nei momenti difficili, se rientra nella fattispecie della postergazione, non è un credito come gli altri.

La regola operativa è che le due procedure vanno cronologicamente coordinate. Presentare la tua domanda personale prima che sia definita la sorte della società significa costruire un piano su un passivo che potrebbe crescere, se le garanzie che hai prestato vengono escusse.

Il veterinario che ha chiuso lo studio ed è ora dipendente in un’altra struttura

Hai un profilo che è insieme “ex titolare” e “lavoratore dipendente”. La combinazione ha un vantaggio e uno svantaggio.

Il vantaggio: hai un reddito stabile e prevedibile, che rende credibile un piano di concordato minore fondato sulla cessione di una quota della retribuzione futura. I creditori valutano molto meglio una prospettiva certa che una promessa di ripresa dell’attività.

Lo svantaggio: quel reddito è immediatamente aggredibile nella misura di un quinto, e i creditori lo sanno. Chi si muove per primo — tu con la domanda, o loro con il pignoramento — determina lo scenario. Un pignoramento già in corso non impedisce l’accesso alla procedura, ma complica la costruzione del piano perché una parte del reddito è già vincolata.

Il coniuge non veterinario che ha garantito e che possiede l’immobile dello studio

È una configurazione ricorrente: la casa o i locali sono intestati al coniuge che non esercita, l’attività è del veterinario, e la banca ha chiesto la garanzia proprio a chi possedeva il bene. In questa combinazione il patrimonio “sicuro” della famiglia è in realtà il primo bersaglio.

Come si combinano le regole? Il coniuge garante, se i suoi debiti derivano esclusivamente dalla garanzia prestata e non da attività d’impresa o professionale propria, può in ipotesi qualificarsi come consumatore e accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, che non richiede il voto dei creditori ma impone al giudice una valutazione di meritevolezza. È una differenza sostanziale rispetto al concordato minore, dove la meritevolezza non è espressamente richiesta come requisito di ammissione ma i creditori votano.

Va inoltre verificata la possibilità di trattazione unitaria delle domande dei membri della stessa famiglia, che consente di gestire in un unico procedimento posizioni economicamente interdipendenti evitando esiti contraddittori.

L’ex associato che ha lasciato lo studio prima della crisi

Hai lasciato l’associazione due anni fa, quando ancora andava bene. Adesso lo studio è in crisi e i creditori bussano anche alla tua porta per obbligazioni sorte quando eri dentro.

La regola generale è che chi recede risponde delle obbligazioni sorte fino al momento in cui il recesso è stato reso conoscibile ai terzi. Il che significa che due elementi diventano decisivi: la data effettiva del recesso e la sua opponibilità ai creditori, che dipende da come è stata comunicata. Un recesso mai comunicato ai fornitori e mai risultante da atti esterni può essere inopponibile.


Il confronto tra profili in una tabella

Le differenze che abbiamo esaminato profilo per profilo possono essere lette anche in orizzontale. La tabella che segue mette a confronto i cinque profili sugli aspetti che, nella pratica, determinano l’esito: quali procedure sono accessibili, che protezione hanno le apparecchiature, quali sono i termini critici e qual è il rischio dominante.

AspettoTitolare studio individualeAssociato in studio associatoClinica in forma societariaEx titolare che ha già chiusoGarante / coobbligato
Assoggettabilità a liquidazione giudizialeMai (non è imprenditore commerciale)Mai come professionista; rileva la struttura collettivaSì, se superate le soglie dell’impresa minoreSe ex imprenditore, entro un anno dalla cancellazioneDipende dalla sua qualifica personale
Procedure accessibiliConcordato minore; liquidazione controllataConcordato minore o liquidazione controllata, in via individualeComposizione negoziata; concordato preventivo; concordato semplificato; liquidazione controllata se sotto sogliaConcordato minore; liquidazione controllata; esdebitazione dell’incapienteRistrutturazione dei debiti del consumatore se i debiti derivano solo dalla garanzia; altrimenti concordato minore
Protezione degli strumenti diagnostici di proprietàPignorabili nei limiti di un quinto se indispensabili (art. 515, c. 3, c.p.c.)Come sopra per i beni personali; nessun limite per i beni della struttura se prevale il capitaleNessun limite: la protezione non opera per i debitori in forma societariaSe l’attività è cessata, viene meno il presupposto dell’indispensabilitàNon pertinente, salvo strumenti propri
Beni in leasingRestituzione al concedente; credito residuo da verificareIdem, con obbligazione solidale tra i firmatariRestituzione; durante la composizione negoziata protezione dai soli inadempimenti anterioriGià restituiti: resta il credito residuoChiamato per il residuo se ha garantito
Termine critico più frequente40 giorni per l’opposizione a decreto ingiuntivo40 giorni, moltiplicati per il numero di atti notificati a ciascunoReazione prima dell’istanza dei creditoriPrescrizioni maturate e titoli ormai definitiviSei mesi dell’art. 1957 c.c. dalla scadenza dell’obbligazione principale
Rischio dominanteConfusione tra patrimonio professionale e personaleSolidarietà: pagare per tutti senza recuperare da nessunoCancellazione affrettata della societàInerzia e consolidamento dei titoliEssere l’unico soggetto solvibile rimasto
Leva difensiva più efficaceContinuità professionale come risorsa per i creditoriCoordinamento tra associatiTempestività dell’accesso agli strumenti d’impresaEsdebitazioneNullità parziale delle clausole e decadenza del creditore

Le domande trasversali

Alcune domande valgono per tutti i profili, o riguardano proprio il passaggio da un profilo all’altro. Sono le cinque che ricorrono più spesso.

Se chiudo lo studio, posso continuare a esercitare la professione? Sì. La cessazione dell’attività in forma di studio non comporta la cancellazione dall’Albo, che resta necessaria per esercitare. Puoi continuare come sostituto, come collaboratore presso altre strutture, come dipendente. Va però ricordato che la comunicazione di cessazione dell’attività libero professionale all’ENPAV non equivale alla cancellazione dall’Ente, subordinata a requisiti stringenti, e che chi mantiene l’iscrizione mantiene obblighi contributivi.

Che cosa succede alle apparecchiature se apro una procedura mentre il leasing è ancora in corso? Dipende dalla procedura. Nella liquidazione giudiziale il curatore può sciogliersi dal contratto e in tal caso il concedente ha diritto alla restituzione del bene, con obbligo di versare alla procedura l’eventuale maggiore somma ricavata dalla vendita rispetto al credito residuo in linea capitale, insinuandosi per la differenza. Nella liquidazione controllata i rapporti pendenti sono sospesi fino alla decisione del liquidatore se subentrare o sciogliersi. Nella composizione negoziata, con misure protettive confermate, il concedente non può risolvere per il solo mancato pagamento dei crediti anteriori, ma i canoni correnti vanno pagati.

Se il mio profilo cambia durante la procedura, che cosa accade? È l’ipotesi di chi presenta domanda come professionista in attività e nel frattempo cessa, o di chi cessa e poi trova un impiego stabile. Il cambiamento non travolge la procedura, ma incide sul piano: se il concordato minore era fondato sui flussi dell’attività professionale e l’attività si interrompe, il piano diventa ineseguibile e può essere revocato. Al contrario, il sopravvenire di un reddito stabile può rafforzarlo. La regola operativa è che ogni mutamento rilevante va comunicato tempestivamente all’OCC.

Chi ha già ottenuto un’esdebitazione in passato può ottenerla di nuovo? Le regole differiscono a seconda dell’istituto. L’esdebitazione del sovraindebitato incapiente dell’art. 283 CCII è concessa una sola volta. E chi era stato dichiarato fallito senza avvalersi del beneficio allora previsto non può recuperarlo oggi per quella stessa esposizione, come ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 30108 del 14 novembre 2025.

Se un creditore ha già iniziato l’esecuzione, è troppo tardi per accedere a una procedura? No. L’esistenza di esecuzioni in corso non preclude l’accesso, e anzi l’apertura della procedura produce effetti sulle esecuzioni pendenti. È però vero che ogni esecuzione già avviata sottrae risorse al piano e riduce lo spazio negoziale. Va inoltre considerato che il correttivo del 2024 ha rafforzato il ruolo dell’attestazione dell’OCC sulla possibilità di acquisire attivo: una domanda presentata quando tutto il patrimonio è già stato liquidato dai creditori individuali incontra ostacoli maggiori.


La giurisprudenza profilo per profilo

Di seguito i riferimenti che sostengono l’impianto di questa guida, ordinati secondo il profilo cui si applicano. I principi sono riformulati in sintesi.

Per il titolare di studio individuale

Cass., Sez. III, 11 luglio 2006, n. 15705 — La protezione degli strumenti di lavoro presuppone un rapporto di reale e rigorosa indispensabilità: non copre le dotazioni sovrabbondanti rispetto alle normali esigenze dell’attività, né opera quando il debitore ricava da altre fonti redditi sufficienti al sostentamento. Rilevante perché delimita l’ambito di una difesa che i professionisti invocano spesso in modo troppo ampio.

Cass., Sez. III, 25 febbraio 2009, n. 4488 — Il criterio dell’indispensabilità è relativo e va rapportato alle concrete condizioni di esercizio dell’attività; la protezione non spetta a chi esercita con una dotazione di capitale e un’organizzazione prevalenti rispetto all’apporto personale. È il discrimine tra il piccolo studio e la struttura organizzata.

Cass., Sez. III, 27 agosto 2014, n. 18332 — Nel passaggio tra il vecchio e il nuovo regime dell’impignorabilità degli strumenti professionali, la disciplina applicabile si individua con riferimento al momento del pignoramento, secondo il principio per cui l’atto è regolato dalla legge vigente quando è compiuto.

Tribunale di Locri, 12 luglio 2025, n. 14 — Al professionista non imprenditore non si applicano i requisiti dimensionali dell’art. 77 CCII; la pronuncia valorizza inoltre il fabbisogno per una vita dignitosa del ricorrente nella costruzione del piano.

Tribunale di Napoli, 14 gennaio 2026 — Omologa di concordato minore in continuità proposto da un professionista titolare di partita IVA in crisi per calo del fatturato, con verifica di ammissibilità, fattibilità e raggiungimento delle maggioranze.

Per l’associato in studio associato

Tribunale di Verona, 17 agosto 2025 — È inammissibile il concordato minore proposto individualmente dal socio illimitatamente responsabile di società di persone ancora operative, perché finirebbe per aggirare il regime della responsabilità solidale e illimitata.

Cass., Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574 — È inammissibile la proposta di concordato minore che non rispetti la graduazione delle cause legittime di prelazione: il rinvio alle regole del concordato preventivo impone di rispettare l’ordine dei privilegi anche nelle procedure minori.

Per la clinica in forma societaria

Cass., Sez. Un., 12 marzo 2013, nn. 6070, 6071 e 6072 — L’estinzione della società conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese determina un fenomeno di tipo successorio: l’obbligazione non si estingue ma si trasferisce ai soci, che ne rispondono nei limiti di quanto riscosso in liquidazione o illimitatamente, secondo il regime che li riguardava.

Cass., Sez. Un., 12 febbraio 2025, n. 3625 — Torna sull’impianto successorio delineato nel 2013, precisando, con riferimento alla responsabilità dei soci di società estinta, la natura del presupposto della riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione e il relativo onere probatorio.

Corte d’Appello di Trieste, 29 maggio 2024, n. 4 — La composizione negoziata è accessibile anche in pendenza di ricorsi dei creditori; è inderogabile il divieto di aprire la liquidazione giudiziale prima della revoca formale delle misure protettive.

Corte d’Appello di Torino, 22 aprile 2025, n. 356 — La revoca delle misure protettive per assenza di prospettive di risanamento rimuove il divieto di apertura della liquidazione giudiziale senza necessità di attendere la relazione finale dell’esperto o il decorso del termine per il concordato semplificato.

Tribunale di Milano, 14 dicembre 2025 — Le misure protettive presuppongono la ragionevole perseguibilità del risanamento: sono inammissibili quando l’accesso ha scopo meramente liquidatorio o finalità elusiva delle iniziative esecutive già intraprese.

Per chi ha già chiuso

Cass., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074 — L’ammissione alla liquidazione controllata non ha carattere premiale e non può essere negata per non meritevolezza soggettiva fondata su negligenza o imprudenza nella causazione del sovraindebitamento: quelle circostanze rilevano semmai nella successiva fase dell’esdebitazione.

Cass., Sez. I, 27 febbraio 2025, n. 5157 — È omologabile il concordato minore liquidatorio fondato anche sulla sola finanza esterna, in assenza di attivo distribuibile.

Cass., Sez. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108 — Il debitore già dichiarato fallito che non abbia fruito, per qualsiasi ragione, dell’esdebitazione prevista dalla legge fallimentare non può poi invocare l’esdebitazione dell’incapiente per la stessa esposizione concorsuale.

Tribunale di Vicenza, 13 marzo 2025 — Il divieto di accesso agli strumenti di regolazione della crisi per i soggetti cancellati dal registro delle imprese va letto in senso costituzionalmente orientato, come riferito alle sole società che con la cancellazione si estinguono, non agli ex imprenditori individuali che continuano a rispondere dei debiti.

Tribunale di Bergamo, decreto 15 luglio 2025 — L’esdebitazione dell’incapiente è rimedio residuale e clausola di chiusura del sistema, accessibile anche a chi non abbia utilizzato il rimedio ordinario, con obbligo di comunicare annualmente le utilità sopravvenute nel triennio successivo.

Tribunale di Rimini, 6 febbraio 2025 — È antieconomica l’apertura della liquidazione controllata quando l’attivo distribuibile è modesto e si riduce ulteriormente al netto delle spese di procedura: il legislatore ha inteso rinunciare a liquidazioni destinate a ripartire importi esigui.

Per il garante e il coobbligato

Cass., Sez. Un., 30 dicembre 2021, n. 41994 — Le fideiussioni omnibus riproduttive delle clausole dello schema ABI censurate dalla Banca d’Italia sono affette da nullità parziale: cadono le sole clausole frutto dell’intesa anticoncorrenziale, mentre il contratto resta per il resto valido.

Cass., Sez. I, 25 novembre 2024, n. 30383 — Cass., Sez. III, 10 gennaio 2025, n. 657 — Cass., Sez. I, 17 gennaio 2025, n. 1170 — Filone che circoscrive alle sole fideiussioni omnibus la nullità parziale per conformità allo schema ABI, escludendone l’estensione alle fideiussioni specifiche. Determinante quando la garanzia è stata rilasciata su un singolo contratto di leasing o di finanziamento.

Tribunale di Lecce, 6 maggio 2025, n. 1432 — Accolta l’eccezione di nullità parziale, riprende vigore l’art. 1957 c.c.: la banca che non abbia agito entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale decade dal diritto di escutere il fideiussore.

Sulle apparecchiature in locazione finanziaria

Cass., Sez. I, 10 luglio 2019, n. 18543 — Gli effetti della risoluzione del leasing per inadempimento dell’utilizzatore verificatasi prima dell’apertura della procedura sono regolati dalla disciplina concorsuale speciale, applicabile anche quando la risoluzione è anteriore alla dichiarazione di insolvenza.

Cass., 14 ottobre 2021, n. 28022 — Il concedente che abbia riottenuto il bene deve dedurre dal proprio credito il valore di quanto recuperato: non può pretendere l’intero come se il bene non fosse tornato nella sua disponibilità.

Cass., Sez. I, 4 ottobre 2023, n. 28037 — In caso di leasing traslativo risolto per inadempimento prima dell’apertura della procedura, la clausola penale è applicabile ma resta soggetta al potere del giudice di ridurla quando determini uno squilibrio tra le posizioni delle parti.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Di fronte a una struttura veterinaria da chiudere, lo Studio interviene con attività concrete, diverse a seconda del profilo del debitore.

  1. Classifichiamo ogni apparecchiatura in base al titolo giuridico di acquisizione, esaminando i contratti originali: leasing, finanziamento finalizzato, vendita con riserva di proprietà, acquisto in proprietà. Da questa mappatura discende quali beni sono aggredibili, quali vanno restituiti e quali generano un credito residuo contestabile.
  2. Ricalcoliamo il credito residuo delle società di leasing, verificando la corretta imputazione dei canoni scaduti, dei canoni a scadere in linea capitale e del prezzo di riscatto, e soprattutto l’effettiva deduzione del valore di ricollocazione del bene restituito.
  3. Esaminiamo i contratti bancari e di finanziamento — conti correnti, affidamenti, mutui chirografari, finanziamenti finalizzati — per verificare le condizioni economiche applicate e la corrispondenza tra quanto pattuito e quanto addebitato.
  4. Analizziamo le garanzie personali rilasciate, confrontando il testo delle fideiussioni con le clausole censurate dal provvedimento della Banca d’Italia e ricostruendo la cronologia delle scadenze per verificare la decadenza del creditore.
  5. Per i professionisti individuali e gli associati costruiamo la domanda di accesso alle procedure di sovraindebitamento, scegliendo tra concordato minore e liquidazione controllata sulla base dei flussi effettivamente disponibili e predisponendo la documentazione destinata all’OCC.
  6. Per le strutture societarie valutiamo l’accesso alla composizione negoziata e alla richiesta di misure protettive, curando la relazione con l’esperto e l’impostazione delle trattative con banche, concedenti e fornitori.
  7. Per chi ha già cessato l’attività verifichiamo prescrizioni, validità delle notifiche e opponibilità dei titoli, prima di impostare la domanda di esdebitazione.
  8. Proponiamo opposizione a decreto ingiuntivo, a precetto e all’esecuzione nei termini di legge, contestando il quantum quando i conteggi sono errati e la legittimazione quando il credito è stato ceduto.
  9. Gestiamo la fase esecutiva sui beni strumentali, facendo valere i limiti di pignorabilità dove operano e contestandone l’applicazione indebita dove non operano.
  10. Coordiniamo le posizioni interdipendenti — società e soci, associati tra loro, debitore principale e garanti, membri della stessa famiglia — perché iniziative scoordinate producono, quasi sempre, il peggiore degli esiti possibili per tutti.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Nel tema di questa guida due di queste abilitazioni pesano in modo particolare. La qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento e quella di professionista fiduciario di un OCC consentono di impostare la domanda del veterinario libero professionista conoscendo dall’interno il metro con cui l’Organismo redige la relazione e il tribunale valuta la fattibilità: è una prospettiva che cambia il modo in cui il piano viene costruito fin dalla prima riga. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 è invece decisiva quando la struttura è una clinica in forma societaria, perché la composizione negoziata è oggi lo strumento che meglio consente di guadagnare il tempo necessario a cedere l’azienda in continuità anziché smontarla pezzo per pezzo.

Lo Studio segue la strategia dall’analisi iniziale fino al giudizio di legittimità, senza passaggi di mano: la qualifica di cassazionista significa che la linea difensiva impostata nella prima opposizione è la stessa che verrà sostenuta, se necessario, davanti alla Corte di Cassazione, senza che il ricorso venga costruito da chi non conosce la vicenda.

Lo staff riunisce avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: la ricostruzione dei rapporti bancari e dei conteggi dei leasing, la valutazione delle soglie dimensionali e la costruzione dei flussi prospettici del piano richiedono competenze contabili che si integrano con quella giuridica. Nessun impegno di risultato: verifichiamo, ricostruiamo e costruiamo la strategia più difendibile sulla base dei documenti.


In chiusura

Il primo passo non è decidere cosa fare. Il primo passo è capire con esattezza quale sia il tuo profilo giuridico, perché è quello che determina quali strumenti hai, quali protezioni ti spettano e quali termini ti stanno correndo contro. Il secondo passo è agire secondo le regole del tuo profilo, non secondo quelle che valgono per il collega che ti ha raccontato la sua esperienza al congresso: il titolare individuale e il socio della S.r.l. hanno problemi che si somigliano e soluzioni che non si somigliano affatto.

Chiudere uno studio veterinario indebitato mette insieme, nello stesso fascicolo, contratti di locazione finanziaria da riconteggiare, garanzie personali da contestare, procedure di sovraindebitamento da costruire e, quando la struttura è societaria, strumenti di regolazione della crisi d’impresa da attivare nei tempi giusti. È esattamente il perimetro su cui lo Studio Monardo lavora: il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario per la parte contrattuale e finanziaria, le qualifiche di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di fiduciario di un OCC per il percorso del professionista, quella di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 per la struttura in forma d’impresa, e quella di cassazionista per portare la stessa linea difensiva fino all’ultimo grado di giudizio.

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