Ho una ditta di contoterzismo agricolo che non sta più in piedi: come faccio a chiuderla se i trattori e la mietitrebbia sono in leasing e ho ancora debiti aperti con banche, fornitori e istituti previdenziali? È la domanda che arriva quasi sempre a stagione finita, quando i conti dell’annata dicono che la prossima campagna non si può fare. E la risposta onesta è che non esiste una via di uscita valida per tutti: esistono quattro strade diverse, ciascuna con un prezzo e un beneficio propri, e la scelta sbagliata costa anni. Chiudere significa infatti tre cose insieme che il senso comune tende a confondere: cessare l’attività, definire la sorte dei beni concessi in locazione finanziaria, e regolare i debiti che restano. Sono operazioni distinte, e la prima non produce automaticamente le altre due.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questa intersezione. L’imprenditore agricolo non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale e trova il proprio perimetro nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento: è il terreno in cui l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera come Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi tenuti dal Ministero della Giustizia, e come professionista fiduciario di un OCC. Il fronte del leasing e dei rapporti bancari è presidiato dal coordinamento di uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario, mentre il percorso negoziale di uscita dalla crisi d’impresa rientra nell’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Sono le tre competenze che questo specifico problema richiede contemporaneamente.
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Il quadro di partenza: chi sei davanti alla legge, prima ancora di decidere cosa fare
Prima di soppesare le opzioni occorre fissare due dati che le condizionano tutte, perché ciascuna strada è aperta o chiusa a seconda di come si risolvono.
Il primo dato è la qualificazione soggettiva. L’art. 2135 c.c. definisce imprenditore agricolo chi esercita coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento e attività connesse, e considera connesse, tra le altre, le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata. È la disposizione su cui poggia il contoterzismo: chi coltiva il proprio fondo e impiega le stesse macchine anche per conto di terzi resta imprenditore agricolo, purché il collegamento con l’attività agricola principale sia reale e non meramente nominale. Il contoterzista puro, privo di un fondo condotto e di un ciclo biologico curato in proprio, è invece imprenditore commerciale a tutti gli effetti, e sopra le soglie dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII è esposto alla liquidazione giudiziale.
La differenza non è teorica. L’imprenditore agricolo non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale e rientra tra i debitori sovraindebitati dell’art. 2, comma 1, lett. c), CCII: nessun creditore può chiedere di farlo “fallire”, ma può chiedere l’apertura della sua liquidazione controllata. La giurisprudenza è però severa sull’onere della prova: la qualifica agricola va accertata in concreto e non si desume dall’iscrizione nella sezione agricola del registro delle imprese, e chi la invoca deve dimostrarla. Nell’economia di questa decisione, il primo lavoro tecnico consiste nel ricostruire il rapporto reale tra ettari condotti, produzione propria e fatturato da lavorazioni per conto terzi degli ultimi tre esercizi. Se il conto terzi ha assorbito quasi tutto e il fondo è stato via via dismesso, l’esito può essere l’opposto di quello atteso.
Il secondo dato riguarda le macchine. I beni in locazione finanziaria non sono di proprietà dell’utilizzatore: appartengono al concedente fino all’eventuale esercizio del riscatto. Da qui due conseguenze speculari. Da un lato, quei beni non entrano nell’attivo liquidabile e i creditori dell’impresa non possono pignorarli; se lo facessero, il concedente farebbe valere la propria proprietà con l’opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. Il rovescio della medaglia è che il debitore non può contare su di essi per pagare nessuno: la trattativa con gli altri creditori si costruisce su un patrimonio che quelle macchine non comprende. Va aggiunto che il limite di pignorabilità degli strumenti indispensabili all’esercizio del mestiere del debitore persona fisica, previsto dall’art. 515, comma 3, c.p.c., non ha nulla a che vedere con i beni in leasing, proprio perché presuppone la proprietà del debitore.
Sulla sorte del contratto, infine, la disciplina dipende dalla data della risoluzione. Per i contratti la cui risoluzione si colloca dopo l’entrata in vigore della L. 124/2017, valgono i commi 137 e 138 dell’art. 1: il grave inadempimento che legittima la risoluzione dei leasing diversi da quelli immobiliari è ancorato al mancato pagamento di quattro canoni mensili anche non consecutivi o di un importo equivalente, e alla risoluzione il concedente ha diritto alla restituzione del bene ma deve corrispondere all’utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione eccedente il credito residuo, dedotte le spese. Per le risoluzioni anteriori resta invece la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con applicazione analogica dell’art. 1526 c.c. a quest’ultimo. Le macchine agricole, che conservano un valore significativo a fine contratto, ricadono di norma nel secondo tipo.
Opzione 1 — La chiusura stragiudiziale: cessare, riconsegnare, trattare
In cosa consiste. È la strada che non passa dal tribunale: si interrompe l’attività, si definisce con il concedente la sorte dei beni in leasing (riconsegna, subentro di un terzo o rinegoziazione), si trattano con i singoli creditori accordi transattivi a saldo e stralcio ai sensi dell’art. 1965 c.c., si chiudono le posizioni previdenziali e si procede alla cancellazione dal registro delle imprese. Nessuna procedura concorsuale, nessun organo nominato, nessun voto dei creditori.
Quando ha senso. Il primo scenario è quello dell’impresa che ha ancora liquidità o beni immediatamente vendibili sufficienti a coprire una parte apprezzabile del passivo, e che ha di fronte pochi creditori professionali con cui è realistico chiudere. Il secondo è quello del contoterzista che ha trovato un collega disposto a subentrare nei contratti di leasing: il subentro autorizzato dal concedente cancella in un colpo solo il rischio del debito residuo da ricollocazione, che è la voce più pesante. Il terzo è quello di chi ha un passivo modesto rispetto al valore dei beni propri, tipicamente un fondo non gravato, e per il quale una procedura concorsuale sarebbe un sovraccarico di tempi e formalità.
Come si esegue in sintesi. Si parte dal censimento esatto delle posizioni e dal calcolo del credito residuo in linea capitale su ciascun leasing; si concorda con il concedente una modalità di ricollocazione trasparente, possibilmente con perizia condivisa, perché il valore di realizzo determina quanto resterà a debito; si negozia in parallelo con banche e fornitori, evitando pagamenti selettivi che possano poi essere letti come atti pregiudizievoli; si formalizza tutto per iscritto con quietanze liberatorie; solo alla fine si procede alla cancellazione.
I vantaggi sono reali. La riservatezza è totale: nessuna iscrizione, nessuna pubblicità nel registro delle imprese oltre alla cessazione. I tempi li detta la trattativa e non il ruolo del tribunale. Il debitore mantiene il governo del proprio patrimonio e sceglie a chi vendere, cosa che in sede di liquidazione concorsuale non gli è consentito. Se le macchine possono essere trasferite a un subentrante, il valore di avviamento dell’attrezzatura non si disperde nelle svalutazioni tipiche delle vendite forzate.
A fronte di questi vantaggi, i rischi vanno detti con chiarezza. Il primo è strutturale: la chiusura stragiudiziale non produce alcuna esdebitazione, e quindi ciò che non viene pagato resta dovuto per intero, con interessi, per tutta la durata della prescrizione. Il secondo è che basta un solo creditore non aderente a far saltare l’equilibrio: mentre gli altri accettano lo stralcio, quello procede con decreto ingiuntivo, precetto e pignoramento, e incassa più degli altri. Il terzo riguarda la stabilità di ciò che si è fatto: pagamenti e atti dispositivi compiuti nella fase di chiusura possono essere rivalutati se in seguito si apre comunque una procedura concorsuale. Il quarto è che la cancellazione dal registro delle imprese non mette al riparo: anche l’ex imprenditore individuale cancellato può essere destinatario di una domanda di liquidazione controllata proposta da un creditore. Da ultimo, per la ditta individuale la responsabilità è illimitata e i beni personali e familiari restano esposti; e i fideiussori, spesso il coniuge o un figlio che ha firmato per il leasing, non ottengono nulla da un accordo che non li includa espressamente.
Il profilo ideale per questa opzione è il contoterzista con pochi creditori, un passivo contenuto rispetto al patrimonio disponibile e, soprattutto, una prospettiva concreta di subentro nei contratti di leasing da parte di un terzo. Fuori da questo perimetro, la trattativa privata rischia di consumare tempo e risorse per lasciare in piedi il problema.
Opzione 2 — La composizione negoziata: chiudere sotto ombrello, con l’esperto al tavolo
In cosa consiste. La composizione negoziata è un percorso volontario e riservato, condotto con l’assistenza di un esperto indipendente, aperto anche a chi non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale. L’art. 25-quater CCII detta un canale semplificato per le imprese sotto soglia, commerciali e agricole: l’istanza si presenta al segretario generale della camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede, che provvede direttamente alla nomina dell’esperto. L’impresa agricola che invece supera le soglie dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII segue il canale ordinario dell’art. 12 e seguenti. Non è un dettaglio burocratico: la giurisprudenza di merito ha già dichiarato inefficaci le misure protettive richieste da un’impresa agricola che si era autoqualificata sotto soglia senza averne i requisiti, perché la procedura non era stata correttamente instaurata.
Quando ha senso. Il primo scenario è quello dell’impresa che vale ancora qualcosa come complesso organizzato: parco macchine, contratti di lavorazione pluriennali, un portafoglio clienti. Qui la chiusura non è la dispersione dei singoli cespiti, ma la cessione dell’azienda o di un ramo, che l’art. 22 CCII consente di autorizzare con effetti stabili. Il secondo è quello del contoterzista aggredito da più creditori contemporaneamente, che ha bisogno di un ombrello per trattare: le misure protettive degli artt. 18 e 19 CCII bloccano azioni esecutive e cautelari e impediscono l’acquisizione di prelazioni non concordate. Il terzo è quello in cui la partita decisiva si gioca proprio sui leasing: con l’esperto al tavolo, la rinegoziazione dei piani, la sostituzione dell’utilizzatore o la vendita concordata dei beni diventano trattabili in modo diverso rispetto a una telefonata isolata all’ufficio recupero crediti.
Come si esegue in sintesi. Si deposita l’istanza con la documentazione dell’art. 17, comma 3, CCII; l’esperto convoca l’imprenditore e verifica la ragionevole perseguibilità del risanamento; se serve, si chiedono al tribunale le misure protettive e le autorizzazioni dell’art. 22; le trattative si conducono con i creditori rilevanti. Se emerge una soluzione, l’art. 25-quater, comma 3, CCII consente un contratto idoneo ad assicurare la continuità, una convenzione di moratoria o un accordo sottoscritto anche dall’esperto. Se la soluzione non emerge, il comma 4 apre gli sbocchi successivi: concordato minore, liquidazione controllata, concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio e, per la sola impresa agricola, l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 57, 60 e 61 CCII. Quest’ultima è una possibilità che molti contoterzisti ignorano di avere.
Vale la pena soffermarsi su quello sbocco, perché nel caso del contoterzista con leasing e finanziamenti bancari può risultare più efficace del concordato. L’accordo di ristrutturazione dell’art. 57 CCII si perfeziona con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti, richiede l’attestazione di un professionista indipendente sulla veridicità dei dati aziendali e sull’attuabilità del piano, e impone il pagamento integrale dei creditori estranei entro centoventi giorni dall’omologazione per i crediti già scaduti o dalla scadenza per quelli non ancora scaduti. L’art. 60 prevede la variante agevolata, con la soglia ridotta alla metà, quando il debitore rinuncia a chiedere misure protettive e alla moratoria verso i creditori estranei e non prevede nuova finanza. L’art. 61 consente invece l’estensione degli effetti ai non aderenti appartenenti a categorie omogenee per posizione giuridica e interessi economici, alle condizioni ivi previste e in presenza di un’adesione qualificata all’interno della categoria.
L’utilità pratica per un’impresa agricola che chiude sta proprio nella struttura del suo passivo. Quando l’esposizione è concentrata su due o tre società di leasing e su un paio di istituti di credito, mentre i fornitori sono numerosi ma di importo contenuto, l’accordo consente di negoziare con i creditori che pesano davvero e di lasciare fuori gli altri, pagandoli per intero. A fronte di questo vantaggio va soppesato il suo prezzo: i creditori estranei vanno soddisfatti integralmente, e quindi la strada richiede liquidità o un realizzo certo che non tutte le chiusure hanno. Va aggiunto che l’accesso all’accordo di ristrutturazione non è precluso all’impresa agricola in via autonoma, indipendentemente dalla composizione negoziata: l’art. 25-quater, comma 2, CCII lo dà per presupposto quando chiede all’imprenditore agricolo di dichiarare, all’atto dell’istanza, di non avere già depositato ricorso ai sensi dell’art. 57.
I vantaggi. È l’unica strada che tiene insieme protezione e riservatezza: non c’è spossessamento, l’imprenditore continua a gestire, e la pubblicità è limitata rispetto a una procedura concorsuale aperta. Gli atti autorizzati dal tribunale conservano i loro effetti anche se in seguito si approda a un accordo omologato, a un concordato minore o alla liquidazione controllata, il che rende la cessione dell’azienda una mossa non reversibile a danno dell’acquirente. E il percorso non è a senso unico: da qui si può passare ordinatamente a tutte le altre opzioni.
I rischi e gli svantaggi. La composizione negoziata non impone nulla a nessuno: chi non aderisce resta libero. Le misure protettive non sono automatiche nella loro conferma e possono essere revocate quando le prospettive di risanamento mancano, con l’effetto di riaprire immediatamente il fronte esecutivo. La giurisprudenza è consolidata nel negare che il percorso possa essere usato come anticamera programmata di una liquidazione: chi vi accede avendo già deciso di liquidare tutto rischia il rigetto delle misure e la perdita di mesi. C’è poi un costo organizzativo non trascurabile in termini di documentazione, incontri e trasparenza informativa verso l’esperto, e il compenso dell’esperto è liquidato secondo i criteri di legge dal segretario generale che lo ha nominato.
Il profilo ideale è il contoterzista la cui azienda ha ancora un valore di scambio come insieme, o che ha bisogno di tempo protetto per portare a termine una cessione o un subentro nei leasing già in vista. Se non c’è nulla da vendere come complesso e nessuno con cui trattare davvero, l’ombrello si apre sul vuoto.
Opzione 3 — Il concordato minore: proporre ai creditori un piano e chiudere pagando una parte
In cosa consiste. Il concordato minore, disciplinato dagli artt. 74 e seguenti CCII, è la proposta che il debitore sovraindebitato non consumatore rivolge ai propri creditori, con l’assistenza dell’OCC, per regolare l’intera esposizione secondo un piano che può prevedere il soddisfacimento anche parziale dei crediti, in qualsiasi forma e con la eventuale suddivisione in classi. L’imprenditore agricolo vi rientra a pieno titolo. L’art. 74 distingue due ipotesi: al comma 1, la proposta che consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale; al comma 2, fuori da quel caso, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l’apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda. Chi vuole chiudere, e non proseguire, si colloca nella seconda ipotesi: senza finanza esterna, la porta non si apre.
Quando ha senso. Il primo scenario è quello in cui esiste un terzo disposto a mettere risorse sul tavolo, tipicamente un familiare o un socio che preferisce contribuire una somma certa piuttosto che vedere il patrimonio disperso in una liquidazione. Il secondo è quello del debitore che vuole salvare un bene specifico dal circuito liquidatorio, ad esempio un immobile o un terreno di famiglia, offrendo ai creditori un valore equivalente in altra forma. Il terzo è quello dell’impresa che chiude il contoterzismo ma non si spegne del tutto, perché l’attività agricola su fondo proprio prosegue in dimensione ridotta: qui il concordato in continuità dell’art. 74, comma 1, resta praticabile.
Come si esegue in sintesi. La domanda si deposita con la relazione dell’OCC; il tribunale, verificata l’ammissibilità, apre la procedura e può concedere le misure protettive; i creditori votano e, ai sensi dell’art. 79 CCII, il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto, con la regola aggiuntiva della maggioranza per teste quando un unico creditore è titolare di crediti superiori a quella maggioranza e con il requisito del maggior numero di classi quando le classi sono previste. I creditori privilegiati di cui si prevede l’integrale pagamento non votano, salvo rinuncia alla prelazione. Segue l’omologazione, poi l’esecuzione sotto la vigilanza dell’OCC.
I vantaggi. È l’opzione che consente di chiudere pagando una frazione del debito e liberarsi del resto, mantenendo però la regia della proposta: è il debitore a costruirla, non un liquidatore a smontare il patrimonio. Il piano vincola anche i creditori dissenzienti una volta omologato, il che elimina il problema del creditore isolato che rompe l’accordo. I tempi sono definiti e più brevi di una liquidazione integrale. E la reversibilità è ampia: in caso di esito negativo restano aperte le altre strade.
I rischi e gli svantaggi. Il primo è la dipendenza dalla finanza esterna, che deve essere vera: la giurisprudenza ha già escluso l’apporto quando la somma versata dal familiare corrispondeva in sostanza al controvalore di un bene del debitore ceduto al familiare stesso, perché in tal caso non c’è alcun incremento dell’attivo. Il secondo è il voto: la proposta può non raccogliere le maggioranze. Il terzo riguarda la condotta pregressa, perché il compimento di atti in frode preclude l’ammissione, e le verifiche del tribunale in sede di omologazione si fanno più penetranti quando ci sono contestazioni dei creditori. Il quarto è che il concordato minore chiede al debitore un livello di trasparenza documentale che non tutte le ditte individuali sono in grado di offrire a stagione finita.
Il profilo ideale è il contoterzista che dispone di un apporto esterno concreto e verificabile, ha una contabilità ricostruibile e vuole chiudere in tempi definiti conservando un bene o una parte del patrimonio. Senza risorse esterne e con una gestione documentale opaca, questa strada non regge il vaglio di ammissibilità.
Opzione 4 — La liquidazione controllata: mettere tutto nelle mani di un liquidatore e uscirne liberi
In cosa consiste. La liquidazione controllata del sovraindebitato, artt. 268 e seguenti CCII, è la procedura concorsuale liquidatoria dei debitori non assoggettabili a liquidazione giudiziale: il patrimonio viene affidato a un liquidatore nominato dal tribunale, che forma l’inventario e lo stato passivo, esegue il programma di liquidazione e distribuisce il ricavato secondo le cause di prelazione. La domanda può essere presentata dal debitore, ma anche da un creditore: in quest’ultimo caso il tribunale non può disporre l’apertura se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati è inferiore a 50.000 euro, oppure se l’OCC attesta l’assenza di attivo liquidabile e l’impossibilità di porvi rimedio anche mediante azioni recuperatorie. Quando la domanda proviene dal debitore persona fisica, il correttivo del 2024 richiede l’attestazione dell’OCC circa la possibilità di acquisire attivo da distribuire.
Quando ha senso. Il primo scenario è quello in cui non c’è finanza esterna e non c’è nulla da negoziare: il passivo è largamente superiore all’attivo e ogni trattativa sarebbe una finzione. Il secondo è quello del debitore già aggredito da più esecuzioni individuali, che ha bisogno di ricondurre tutto a un unico concorso ordinato invece di subire il vantaggio del creditore più veloce. Il terzo, meno intuitivo, è quello di chi vuole soprattutto una data certa di uscita: l’esdebitazione, che è il vero obiettivo di chi chiude, opera qui di diritto alla chiusura della procedura o, su istanza del debitore, decorsi tre anni dall’apertura.
Come si esegue in sintesi. Depositata la domanda con la relazione dell’OCC, il tribunale apre la procedura con sentenza e nomina il liquidatore; i creditori presentano le domande di partecipazione al passivo; il liquidatore predispone il programma di liquidazione e procede alle vendite; alla chiusura si apre la fase dell’esdebitazione, alle condizioni dell’art. 280 CCII, tra cui l’assenza di colpa grave, malafede o frode nella causazione del sovraindebitamento e il non avere già beneficiato dell’esdebitazione nei limiti di legge. Per il debitore che non è in grado di offrire alcuna utilità nemmeno in prospettiva futura esiste, in via residuale, l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente dell’art. 283 CCII, accessibile una sola volta e con l’obbligo di pagare se nei quattro anni successivi sopravvengono utilità rilevanti.
Sul leasing, il punto tecnico è preciso: i contratti pendenti nella liquidazione controllata restano sospesi fino alla decisione del liquidatore di subentrare o sciogliersi, ai sensi dell’art. 270, comma 6, CCII. La sorte delle macchine non la decide più l’imprenditore. Va notato che il codice non riproduce, per la liquidazione controllata, il meccanismo dell’art. 177 CCII dettato per la liquidazione giudiziale, in forza del quale il concedente che ottiene la restituzione del bene deve versare alla procedura l’eventuale eccedenza tra il ricavato dalla vendita a valori di mercato e il credito residuo in linea capitale, potendo insinuarsi per la differenza. Nella liquidazione controllata quel risultato va costruito in concreto, il che rende la vigilanza sul valore di ricollocazione una partita da giocare attivamente.
I vantaggi. È la strada che chiude davvero: l’esdebitazione arriva per legge e non dipende dal consenso dei creditori. Non serve alcun apporto esterno. Le azioni esecutive individuali confluiscono nel concorso. E l’ammissione non è un giudizio morale sul debitore: la Cassazione ha chiarito che la procedura non ha carattere premiale e non può essere negata per una valutazione di non meritevolezza soggettiva, che semmai rileverà nella successiva fase di esdebitazione.
I rischi e gli svantaggi. Il debitore perde la disponibilità del patrimonio, che passa al liquidatore. La procedura resta aperta fino alla completa esecuzione delle operazioni e comunque per un orizzonte triennale, con acquisizione dei beni sopravvenuti in quell’arco. Le vendite avvengono con le modalità competitive tipiche del concorso, che raramente valorizzano l’attrezzatura come una cessione trattata. L’esdebitazione, infine, libera il debitore ma non i coobbligati: il familiare che ha firmato la fideiussione al leasing resta esposto per intero.
Il profilo ideale è il contoterzista senza risorse esterne, con patrimonio incapiente rispetto al passivo, che ha come priorità la data di uscita dai debiti e non la conservazione dei beni.
Le opzioni alla prova dei conti
Le differenze tra le quattro strade diventano visibili solo applicandole agli stessi numeri. Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su valori realistici, non casi reali: servono a mostrare come si muovono le grandezze, non a promettere esiti.
Situazione di partenza comune. Ditta individuale di contoterzismo agricolo con 9 ettari condotti in proprio, cessazione decisa a fine campagna. Passivo: leasing su trattore con credito residuo in linea capitale di 61.800 €; leasing su mietitrebbia con residuo di 86.500 €, per un totale di 148.300 €; mutuo bancario ipotecario sui terreni per 91.700 €; fornitori per 68.400 €; contributi previdenziali per 57.200 €; altri debiti chirografari per 47.000 €. Attivo: terreni stimati 121.500 €, attrezzature di proprietà 23.800 €, liquidità 4.300 €. Valore di mercato dei beni in leasing: trattore 44.900 €, mietitrebbia 72.800 €, in totale 117.700 €. I contratti di leasing vengono risolti il 14 aprile, i beni riconsegnati il 6 maggio.
Ipotesi A — quanto pesa davvero la riconsegna delle macchine. Questo calcolo precede la scelta della strada, perché condiziona tutte. Se la ricollocazione dei due beni si perfeziona il 29 luglio ai valori di mercato indicati, e le spese di ritiro, trasporto, perizia e rimessa in efficienza ammontano a 9.400 €, il netto ricavato è di 108.300 €: la differenza a carico dell’utilizzatore è di 40.000 €, che si aggiunge come debito chirografario. Se invece i beni vengono ricollocati in fretta a 96.000 €, con le stesse spese, il netto scende a 86.600 € e la differenza sale a 61.700 €. Ventunomila e settecento euro di debito residuo dipendono unicamente da come viene gestita la fase di vendita: è la ragione per cui il valore di ricollocazione va contestato o concordato, mai subito. Nell’ipotesi favorevole, il passivo complessivo residuo diventa di 304.300 €, di cui 148.900 € assistiti da prelazione e 155.400 € chirografari.
Ipotesi B — la stessa situazione trattata in via stragiudiziale. Il debitore vende privatamente i terreni a 128.000 €, valore superiore a quello di stima proprio perché la vendita non è forzata, e realizza le attrezzature per 23.800 €. Con la liquidità disponibile arriva a 156.100 €. Estingue il mutuo ipotecario per 91.700 € e resta con 64.400 € da offrire a un ceto creditorio residuo di 212.600 €: circa il 30% se tutti aderissero. Il fornitore titolare di 47.000 € però non aderisce, notifica precetto e pignora le somme: incassa integralmente e gli altri si dividono il resto. Anche nell’esito migliore, chiuse le trattative, restano formalmente dovuti circa 148.200 €, senza alcuna liberazione.
Ipotesi C — la stessa situazione in concordato minore liquidatorio. Un familiare mette a disposizione 58.000 € di risorse esterne effettive, non compensate dalla cessione di beni del debitore. L’attivo disponibile diventa 207.600 €; dedotte spese di procedura e prededuzioni per 16.800 €, restano 190.800 €. I creditori privilegiati vengono soddisfatti integralmente per 148.900 €, e ai chirografari vanno 41.900 € su 155.400 €, pari al 26,9%. Omologato ed eseguito il piano, la parte eccedente non è più esigibile.
Ipotesi D — la stessa situazione in liquidazione controllata. Nessun apporto esterno. Le vendite competitive realizzano 104.300 € per i terreni e 16.100 € per le attrezzature; con la liquidità si arriva a 124.700 €, e dedotti spese e compensi per 19.600 € restano 105.100 €. Il creditore ipotecario incassa 91.700 €, al privilegio previdenziale vanno 13.400 € su 57.200 €, ai chirografari nulla. Decorsi tre anni dall’apertura, però, il debitore ottiene l’esdebitazione e i 43.800 € di residuo previlegiato e i 155.400 € chirografari cessano di essere esigibili nei suoi confronti, restando dovuti dagli eventuali fideiussori.
Il confronto dice una cosa poco intuitiva: la strada che paga di più i creditori, in questo scenario, è quella che lascia il debitore più esposto, mentre quella che paga di meno è l’unica che chiude il capitolo con certezza. L’elemento dirimente non è la percentuale offerta, ma cosa succede al debitore il giorno dopo.
Il confronto in tabella
La tabella che segue riassume le variabili strutturali, non gli esiti economici, che dipendono dai numeri del singolo caso. I costi indicati sono esclusivamente quelli di giustizia previsti dalla legge: contributo unificato nella misura stabilita per i procedimenti in camera di consiglio, compensi dell’OCC e del liquidatore liquidati dal giudice secondo i parametri del D.M. 24 settembre 2014, n. 202, compenso dell’esperto liquidato ai sensi dell’art. 25-ter CCII.
| Variabile | Chiusura stragiudiziale | Composizione negoziata | Concordato minore | Liquidazione controllata |
|---|---|---|---|---|
| Tempi indicativi | Dettati dalla trattativa | Percorso a termine, prorogabile | Da domanda a omologa, poi esecuzione | Almeno un orizzonte triennale |
| Complessità | Bassa sul piano formale, alta su quello negoziale | Media, con esperto e documentazione strutturata | Alta: relazione OCC, voto, omologa | Alta ma standardizzata, gestita dal liquidatore |
| Chi controlla il patrimonio | Il debitore | Il debitore, con vigilanza dell’esperto | Il debitore, sotto il controllo dell’OCC | Il liquidatore nominato dal tribunale |
| Effetti sulle azioni esecutive | Nessuno: restano libere | Sospensione con le misure protettive confermate | Sospensione con le misure disposte dal tribunale | Confluenza nel concorso |
| Sorte dei beni in leasing | Decisa dal debitore con il concedente | Trattabile: rinegoziazione, subentro, vendita autorizzata | Definita nel piano, con il concedente creditore per il residuo | Decisa dal liquidatore ex art. 270, comma 6, CCII |
| Rischio in caso di esito negativo | Ripresa immediata delle esecuzioni, tempo perso | Revoca delle misure e riapertura del fronte esecutivo | Inammissibilità o mancata omologa, con passaggio alla liquidazione | Esdebitazione negata se ricorrono colpa grave, malafede o frode |
| Sorte dei debiti residui | Restano integralmente dovuti | Dipende dallo strumento di sbocco prescelto | Non più esigibili dopo omologa ed esecuzione | Esdebitazione alla chiusura o dopo tre anni |
| Reversibilità | Piena, ma senza protezione nel frattempo | Piena: apre a tutte le altre strade | Media: in caso di esito negativo resta la liquidazione | Nulla una volta aperta |
| Posizione dei fideiussori | Liberati solo se inclusi nell’accordo | Coinvolgibili nella trattativa | Classe obbligatoria per i crediti con garanzie di terzi | Restano esposti nonostante l’esdebitazione |
| Costi di giustizia | Assenti | Compenso dell’esperto ex art. 25-ter CCII | Contributo unificato e compensi degli organi | Contributo unificato e compensi degli organi |
I criteri per scegliere
Nessuno dei quattro percorsi è in assoluto migliore. Ci sono però cinque criteri che, applicati in ordine, restringono il campo in modo quasi meccanico.
Il primo criterio è la qualificazione dell’impresa. Se la ricostruzione degli ultimi tre esercizi mostra che il contoterzismo ha del tutto assorbito l’attività agricola e che il fondo è stato dismesso, la qualifica agricola non regge: in quel caso il debitore è imprenditore commerciale e, sopra soglia, la liquidazione giudiziale rientra tra le sue prospettive, con un ventaglio di strumenti diverso. Se la connessione con il fondo è invece documentabile, il perimetro è quello del sovraindebitamento e le quattro opzioni descritte sono tutte praticabili.
Il secondo criterio è la disponibilità di risorse esterne. Se non esiste un terzo che apporti valore nuovo, il concordato minore liquidatorio è precluso dall’art. 74, comma 2, CCII e la scelta si restringe realisticamente a tre. Se le risorse esistono, la domanda successiva è se siano davvero esterne, perché un apporto che si limita a rimpiazzare il controvalore di un bene ceduto al conferente non incrementa l’attivo.
Il terzo criterio è il rapporto tra valore dei beni in leasing e credito residuo. Quando il valore di mercato delle macchine si avvicina al residuo in linea capitale, il debito che sopravviverà alla riconsegna è modesto e la trattativa privata torna competitiva. Quando il divario è ampio, come accade nei contratti stipulati da poco su mezzi che hanno perso valore in fretta, il residuo diventa la voce dominante del passivo e serve uno strumento capace di falcidiarlo.
Il quarto criterio è la presenza di coobbligati e fideiussori. Se il coniuge o un familiare ha garantito i leasing o i fidi bancari, l’esdebitazione del debitore principale non li protegge: in queste situazioni una soluzione negoziale che includa espressamente i garanti può valere più di una liberazione individuale ottenuta in sede concorsuale.
Il quinto criterio è il grado di aggressione già in corso. Se i precetti sono stati notificati e i pignoramenti avviati, il tempo della trattativa non c’è più e serve un ombrello: le misure protettive della composizione negoziata o l’apertura di una procedura concorsuale. Va tenuto presente che la sospensione feriale dei termini processuali opera dal 1° al 31 agosto e non regala mesi: chi conta di guadagnare tempo con l’estate si trova in genere davanti a un calendario più stretto di quanto immaginava.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012 iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un OCC ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario: sono le abilitazioni che consentono di applicare questi cinque criteri allo stesso tavolo, invece di doverli distribuire tra professionisti diversi che non si parlano.
Le domande di chi è indeciso
Posso cambiare strada a metà? In parte sì, e la direzione conta. Dalla composizione negoziata si passa ordinatamente al concordato minore, alla liquidazione controllata, al concordato semplificato o, se l’impresa è agricola, a un accordo di ristrutturazione omologato. Dal concordato minore non omologato si può approdare alla liquidazione controllata. Il percorso inverso non esiste: una volta aperta la liquidazione controllata, il patrimonio è nelle mani del liquidatore.
E se scelgo quella sbagliata? Il danno non è simmetrico. Sbagliare per eccesso di prudenza, cioè tentare una trattativa che non porta a nulla, costa tempo e qualche pagamento fatto ai creditori più insistenti. Sbagliare per eccesso di rapidità, cioè liquidare tutto quando esistevano margini di accordo, costa il patrimonio. Ma esiste anche un errore di qualificazione che precede entrambi: presentare una domanda da imprenditore agricolo senza poterlo dimostrare espone al rigetto e alla perdita di mesi.
Se riconsegno le macchine, il debito finisce lì? No, e questo è l’equivoco più diffuso. La riconsegna estingue il rapporto sul bene, non il credito: resta a carico dell’utilizzatore la differenza tra il credito residuo e quanto il concedente ricava dalla ricollocazione, dedotte le spese. Se il ricavato supera il residuo, l’eccedenza va invece restituita all’utilizzatore.
Devo cancellare la ditta dal registro delle imprese prima o dopo? La cancellazione non chiude i debiti e non mette al riparo da nulla: la giurisprudenza di merito ha ripetutamente ammesso sia il concordato minore sia la liquidazione controllata di soggetti già cancellati, anche su iniziativa dei creditori. È un adempimento da collocare nella sequenza giusta, non una scorciatoia.
L’esdebitazione salva anche chi ha firmato la fideiussione? No. L’esdebitazione libera il debitore, non i coobbligati, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso. Quando in famiglia esiste un garante, questa è spesso la variabile che sposta la scelta più di ogni altra.
Le pronunce che orientano la scelta
Sulla qualificazione: sei imprenditore agricolo o commerciale.
Cass. civ., Sez. I, ord. 24 aprile 2026, n. 11035. La qualifica di imprenditore agricolo, ai fini dell’esenzione dalla liquidazione giudiziale, va accertata guardando all’attività concretamente svolta e non può essere ricavata dalla sola iscrizione nella sezione agricola del registro delle imprese; l’onere di dimostrare la prevalenza agricola grava su chi invoca l’esenzione. È la pronuncia da leggere per prima quando il conto terzi ha superato la produzione propria.
Cass. civ., Sez. I, ord. 14 aprile 2026, n. 9577. Per le società costituite in forma commerciale rileva in via prevalente l’oggetto sociale statutario, indipendentemente dall’attività effettivamente svolta, e l’esenzione agricola non opera se non si prova lo svolgimento concreto di attività riconducibili alla cura di un ciclo biologico. Riguarda chi ha organizzato il contoterzismo in forma societaria.
Cass. civ., Sez. I, ord. 7 febbraio 2023, n. 3647. L’esenzione dell’imprenditore agricolo che svolga anche trasformazione e commercializzazione presuppone la dimostrazione che tali attività abbiano a oggetto in prevalenza prodotti propri, e la prova spetta a chi invoca l’esenzione. Il principio si trasferisce con naturalezza al contoterzismo, dove la prevalenza va misurata sull’impiego delle attrezzature aziendali.
Cass. civ., Sez. VI-1, ord. 22 marzo 2022, n. 9353. In applicazione del principio di vicinanza della prova, è il debitore a dover documentare la riconducibilità dell’attività all’art. 2135, comma 3, c.c. Ne discende un’indicazione operativa: i registri UMA, i contratti di lavorazione e le fatture attive vanno ordinati prima di depositare qualsiasi domanda.
Cass. civ., Sez. I, ord. 16 gennaio 2023, n. 1080. La cessazione dell’attività agricola non trasforma di per sé l’impresa in commerciale, e beni fungibili come gli automezzi restano elementi neutri: l’attività commerciale va positivamente accertata. È la pronuncia che tutela chi ha ridotto la coltivazione senza avviare nulla di diverso.
Cass. civ., Sez. I, 8 novembre 2019, n. 28984. L’esenzione viene meno se la società agricola, pur in liquidazione, assume un nuovo rischio d’impresa esercitando un’attività ausiliaria ai sensi dell’art. 2195 c.c. Chi chiude deve evitare, nella fase finale, iniziative che riqualifichino l’impresa.
Cass. civ., Sez. I, 3 marzo 2025, n. 5591. L’uso strumentale della veste agricola per realizzare operazioni immobiliari e finanziarie di natura commerciale, senza una reale attività agricola, giustifica l’assoggettamento alla procedura concorsuale maggiore.
Corte costituzionale, 26 giugno 2025, n. 87. In materia di estensione ai soci illimitatamente responsabili, la disciplina si applica anche alla società semplice che eserciti un’attività commerciale prevalente, e i soci palesi hanno diritto di essere convocati fin dalla fase di accertamento della fallibilità dell’ente. Rilevante per le società semplici agricole a base familiare.
Cass. civ., Sez. I, 16 gennaio 2026, n. 880. L’imprenditore agricolo organizzato in forma di cooperativa è soggetto a liquidazione coatta amministrativa e non accede alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. La forma giuridica scelta a suo tempo può quindi precludere oggi tre delle quattro strade.
Sul leasing e sulla sorte delle macchine.
Cass., Sez. Un., 28 gennaio 2021, n. 2061. La disciplina della L. 124/2017 non ha effetti retroattivi: si applica alle risoluzioni i cui presupposti si sono verificati dopo la sua entrata in vigore, mentre per i contratti risolti prima resta la distinzione tra leasing di godimento e traslativo, con applicazione analogica dell’art. 1526 c.c. al secondo, anche quando alla risoluzione sia seguita l’apertura della procedura concorsuale. La data della risoluzione è dunque il primo dato da verificare in ogni contratto.
Cass. civ., Sez. III, ord. 24 luglio 2024, n. 20653. Per i contratti anteriori alla riforma del 2017, risolti per inadempimento dell’utilizzatore prima dell’apertura della procedura, continua ad applicarsi l’art. 1526 c.c. al leasing con funzione traslativa. Conferma la stabilità dell’orientamento sui contratti più risalenti, quelli che spesso gravano ancora sui parchi macchine più datati.
Cass. civ., Sez. I, 29 marzo 2019, n. 8980. Se il contratto è già stato risolto per inadempimento prima dell’apertura della procedura, non opera la disciplina dettata per lo scioglimento deciso dagli organi della procedura, perché quella norma regola soltanto l’ipotesi del contratto ancora pendente. Distinzione decisiva: chi ha già ricevuto la lettera di risoluzione si trova su un binario diverso da chi non l’ha ricevuta.
Cass. civ., Sez. VI-1, 17 maggio 2019, n. 10733. In sede di accertamento del passivo il valore del bene va stimato e la vendita curata dal concedente concorre a determinare l’eventuale credito della procedura o, in alternativa, la differenza ancora spettante al concedente da far valere nel concorso. È il riferimento tecnico per contestare stime di realizzo troppo basse.
Tribunale di Padova, 19 gennaio 2023. Nella liquidazione controllata il contratto di leasing in corso è rapporto pendente ai sensi dell’art. 270, comma 6, CCII: l’esecuzione resta sospesa finché il liquidatore non decide se subentrare o sciogliersi, e la richiesta del debitore di proseguire il contratto per conservare il bene non è di per sé coerente con la procedura. Chi vuole tenere una macchina deve saperlo prima di depositare la domanda.
Sulle procedure da sovraindebitamento.
Cass. civ., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074. L’ammissione alla liquidazione controllata non ha carattere premiale e non può essere negata sulla base di un giudizio di non meritevolezza soggettiva fondato su negligenza o imprudenza nella causazione del sovraindebitamento; quelle circostanze potranno semmai rilevare nella successiva fase di esdebitazione ai sensi dell’art. 280 CCII. Ridimensiona il timore, molto diffuso, di essere respinti per gli errori gestionali del passato.
Corte costituzionale, 19 gennaio 2024, n. 6. Nel giudicare non fondate le questioni sollevate in tema di acquisizione dei beni sopravvenuti nella liquidazione controllata, la Corte valorizza l’orizzonte triennale entro cui matura l’esdebitazione. È il riferimento di sistema per rispondere alla domanda su quanto dura davvero la procedura.
Tribunale di Piacenza, sent. n. 21/2025, pubblicata il 3 giugno 2025. La società qualificabile come imprenditore agricolo non è sottoponibile a liquidazione giudiziale ma alle procedure di sovraindebitamento, e nel caso concreto alla liquidazione controllata all’esito negativo della composizione negoziata. Descrive esattamente la sequenza opzione 2 seguita da opzione 4.
Tribunale di Parma, sent. n. 25/2024, pubblicata il 27 febbraio 2024. È aperta la liquidazione controllata di una società agricola costituita in forma di s.r.l.: la veste di società di capitali non è di per sé decisiva rispetto alla natura agricola dell’attività concretamente svolta.
Tribunale di Bologna, 22 luglio 2025. È assoggettabile a liquidazione controllata, e non a liquidazione giudiziale, l’impresa agricola anche quando svolga quasi esclusivamente locazione di fondi rustici a favore di un’impresa vivaistica.
Tribunale di Verona, 12 settembre 2025. Quando la liquidazione controllata è chiesta da un creditore, la natura agricola dell’attività del debitore va comunque provata, e l’adesione dello stesso debitore all’iniziativa non basta a esonerare il ricorrente dall’onere. Conferma che la qualificazione non è disponibile per accordo tra le parti.
Tribunale di Bolzano, 12 novembre 2025. In tema di concordato minore liquidatorio, l’apporto di finanza esterna deve incidere realmente sul soddisfacimento dei creditori, e il compimento di atti in frode preclude l’ammissione. Il riferimento da tenere presente quando l’apporto proviene da un familiare.
Tribunale di Udine, 15 dicembre 2025. La domanda di concordato minore proposta dal debitore mentre pende l’istanza di liquidazione controllata di un creditore conduce a una procedura unitaria di competenza collegiale. Utile a chi viene anticipato da un creditore e vuole comunque proporre un piano.
Tribunale di Ivrea, 10 febbraio 2026, e Tribunale di Campobasso, 14 marzo 2026. Il primo ammette l’apertura del concordato minore liquidatorio con apporto esterno su iniziativa di un imprenditore già cancellato dal registro delle imprese; il secondo esamina i presupposti per l’apertura, su istanza di un creditore, della liquidazione controllata di una persona fisica già imprenditore individuale cancellato. Insieme dimostrano che la cancellazione non chiude la partita in nessuna delle due direzioni.
Tribunale di Modena, 18 marzo 2026. Sono esaminati i presupposti dell’esdebitazione del soggetto ammesso a liquidazione controllata la cui esposizione derivi essenzialmente da garanzie fideiussorie rilasciate. Pertinente per l’imprenditore agricolo che ha garantito debiti altrui oltre ai propri.
Tribunale di Mantova, 17 settembre 2019. Nella procedura liquidatoria del sovraindebitato il giudice può autorizzare l’esercizio provvisorio dell’impresa agricola quando dall’interruzione possa derivare un danno grave, indicandone modalità e limiti. Rileva quando la chiusura cade in mezzo a una campagna già avviata.
Sulla composizione negoziata.
Corte d’appello di Trieste, sent. n. 4 del 29 maggio 2024. La composizione negoziata è ammissibile anche in pendenza di ricorsi dei creditori, e fino alla revoca formale delle misure protettive il tribunale non può aprire la procedura liquidatoria maggiore. Misura la reale forza dell’ombrello.
Corte d’appello di Torino, sent. n. 356 del 22 aprile 2025. La revoca delle misure protettive per assenza di prospettive di risanamento rimuove quel divieto senza che occorra attendere la relazione finale dell’esperto o il termine per il concordato semplificato. È il rovescio della medaglia della pronuncia precedente.
Tribunale di Napoli, sent. n. 153 del 25 ottobre 2023. Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio presuppone l’insuccesso dei tentativi conservativi e non consente un piano costruito sulla conservazione dell’azienda. Chiarisce che quello sbocco non è programmabile in partenza.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Di fronte a una chiusura con leasing e debiti, lo Studio interviene su tutte le variabili che determinano la scelta, con strumenti definiti:
- Ricostruiamo la qualificazione soggettiva dell’impresa analizzando ettari condotti, produzione propria e fatturato da conto terzi degli ultimi tre esercizi, e predisponiamo il fascicolo probatorio che dimostra la prevalenza agricola o ne accerta il venir meno.
- Ricalcoliamo il credito residuo in linea capitale di ciascun contratto di leasing, verificando la data e i presupposti della risoluzione e individuando la disciplina applicabile tra L. 124/2017 e art. 1526 c.c.
- Contestiamo o concordiamo il valore di ricollocazione dei beni riconsegnati, con perizia di parte, perché è la variabile che determina quanto debito sopravvive alla riconsegna.
- Esaminiamo i contratti di leasing e i rapporti bancari alla ricerca di clausole penali non conformi, di addebiti non dovuti e di conteggi di chiusura non verificabili.
- Valutiamo quale delle quattro opzioni regge davvero davanti al giudice nel caso concreto, mettendo a confronto sui numeri reali del cliente l’esito per i creditori e l’esposizione residua del debitore.
- Predisponiamo la domanda di accesso alla procedura prescelta e curiamo il rapporto con l’OCC, dalla relazione iniziale fino all’esecuzione del piano o del programma di liquidazione.
- Attiviamo la composizione negoziata individuando il canale corretto tra art. 12 e art. 25-quater CCII, e chiediamo al tribunale le misure protettive e le autorizzazioni dell’art. 22 quando serve mettere al riparo una cessione.
- Difendiamo il patrimonio nelle esecuzioni già pendenti, con le opposizioni previste dal codice di rito, ivi compresa l’opposizione di terzo a tutela dei beni non appartenenti al debitore.
- Verifichiamo la posizione dei fideiussori e dei coobbligati e costruiamo, dove possibile, soluzioni che li includano, perché l’esdebitazione del debitore principale non li libera.
- Seguiamo la fase dell’esdebitazione documentando la collaborazione del debitore e le condizioni dell’art. 280 CCII, fino al provvedimento conclusivo.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una scelta come questa la leva che pesa di più è la continuità della strategia fino all’ultimo grado di giudizio: la strada imboccata oggi va difesa domani, e se il percorso arriva davanti alla Corte di cassazione, l’abilitazione al patrocinio in Cassazione consente di portarvi la stessa linea impostata al primo incontro, senza cambiare mani e senza che qualcuno debba ricostruire il caso da capo. Il fascicolo è lavorato da uno staff di avvocati e commercialisti che opera insieme sullo stesso caso: chi ricalcola il residuo del leasing e chi redige la domanda giudiziale lavorano sugli stessi numeri.
In conclusione
Chiudere un’attività di contoterzismo agricolo con le macchine in leasing e un passivo aperto non è un adempimento, è una decisione. Le quattro strade esistono tutte e nessuna è una trappola: la chiusura stragiudiziale conserva il controllo ma non libera dai debiti, la composizione negoziata protegge e apre a tutti gli sbocchi ma non impone nulla ai creditori, il concordato minore libera ma esige risorse esterne, la liquidazione controllata libera per legge ma consegna il patrimonio a un liquidatore. Ciò che cambia l’esito non è la strada in sé, ma la corrispondenza tra la strada e i numeri concreti di quella impresa, misurati prima e non dopo.
È il motivo per cui questa materia richiede insieme competenze che raramente stanno nella stessa mano. Il perimetro dell’imprenditore agricolo sovraindebitato è quello del Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e del professionista fiduciario di un OCC; il tavolo negoziale con i concedenti e con le banche è quello dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e del coordinamento di uno staff nazionale in diritto bancario; l’eventuale contenzioso, fino all’ultimo grado, è quello dell’avvocato cassazionista. Non promettiamo esiti: analizziamo i contratti, verifichiamo i conteggi e costruiamo la strategia che regge sui numeri del caso.
📩 Non aspettare che i termini scadano o che il concedente collochi le macchine senza contraddittorio: scrivici oggi stesso allo Studio Monardo, tutti i riferimenti per raggiungerci sono al termine di questa guida.
