La domanda è ricorrente e la risposta, sul piano tecnico, è meno intuitiva di quanto sembri. Un debitore sovraindebitato è comproprietario al 50% della casa che, in sede di separazione o di divorzio, il giudice ha assegnato all’altro coniuge insieme ai figli. Quel debitore accede alla liquidazione controllata. La sua quota di proprietà entra nel patrimonio da liquidare: l’assegnazione della casa familiare non la mette al riparo, perché riguarda il godimento del bene e non la titolarità della quota. Ciò che l’assegnazione può fare è altro, ed è comunque decisivo: se opponibile, accompagna la quota nella vendita, la grava di un vincolo e ne abbatte il valore di realizzo. Se non opponibile, la quota viene liquidata come libera e la famiglia rischia il rilascio.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo punto di contatto. La materia richiede due competenze insieme, e sono entrambe certificate in capo all’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: quella del Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, e del professionista fiduciario di un OCC, che conosce dall’interno come si forma l’attivo di una liquidazione controllata e come il curatore ragiona sul programma di liquidazione; e quella dell’avvocato cassazionista, indispensabile perché il conflitto tra assegnatario e ceto creditorio si decide su regole di opponibilità e di trascrizione che la Corte di cassazione ha ridefinito più volte negli ultimi anni.
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Che cosa entra davvero nella liquidazione controllata: l’inquadramento normativo
La liquidazione controllata del sovraindebitato è disciplinata dagli artt. 268 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), come modificato dai correttivi successivi e da ultimo dal d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136. È una procedura concorsuale liquidatoria: il debitore in stato di sovraindebitamento mette a disposizione dei creditori il proprio patrimonio, un curatore lo liquida sotto il controllo del tribunale e del giudice delegato, il ricavato viene distribuito secondo le cause legittime di prelazione.
Sul piano normativo, il perimetro dell’attivo si ricava per sottrazione. L’art. 268, comma 4, CCII elenca ciò che non è compreso nella liquidazione: i crediti impignorabili ai sensi dell’art. 545 c.p.c.; i crediti alimentari e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e quanto il debitore guadagna con la propria attività, nei limiti indicati dal giudice per il mantenimento suo e della sua famiglia; i frutti dell’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i loro frutti, salvo l’art. 170 c.c.; le cose che per legge non possono essere pignorate. Tutto ciò che non rientra in queste quattro voci confluisce nel patrimonio di liquidazione.
Va precisato che questo elenco è stato interpretato in senso rigorosamente tassativo. La Corte di cassazione, Sez. I, con sentenza n. 28484 del 27 ottobre 2025, ha escluso che l’art. 268, comma 4, CCII contenga una lacuna colmabile in via analogica: il legislatore, nel disciplinare la liquidazione controllata, ha volutamente omesso il riferimento ai “beni e diritti di natura strettamente personale” che invece compare nell’art. 146 CCII per la liquidazione giudiziale, e quella omissione è una scelta consapevole, non una dimenticanza. Nel caso deciso, la Corte ha confermato l’acquisizione all’attivo di una somma percepita dalla debitrice a titolo di risarcimento del danno biologico.
La conseguenza per il tema che qui interessa è diretta. Una quota di comproprietà su un immobile è un diritto patrimoniale ordinario. Non compare in alcuna delle lettere dell’art. 268, comma 4, CCII. Non è impignorabile per legge. Non è un credito alimentare. Non è un bene in fondo patrimoniale, salvo che lo sia effettivamente e con i limiti dell’art. 170 c.c. La quota del debitore sulla casa già adibita a residenza familiare entra quindi nel patrimonio di liquidazione, e vi entra a prescindere dal fatto che nell’immobile vivano l’ex coniuge e i figli.
Occorre distinguere questo istituto da altri due, con cui viene spesso confuso. Il primo è l’assegnazione della casa familiare, disciplinata dall’art. 337-sexies c.c.: il giudice della separazione o del divorzio attribuisce il godimento dell’abitazione al genitore con cui i figli restano prevalentemente collocati, tenendone conto nella regolazione dei rapporti economici. Non è un trasferimento di proprietà, non crea un diritto reale in senso proprio e non sposta le quote. La giurisprudenza di legittimità lo qualifica come diritto personale di godimento atipico, di natura sui generis. Il secondo istituto è la tutela dell’abitazione del debitore: l’art. 147, comma 2, CCII stabilisce che la casa di cui il debitore è proprietario, o della quale gode in forza di altro diritto reale, non può essere distratta da tale uso, nei limiti in cui è necessaria a lui e alla sua famiglia, fino a quando l’immobile non è liquidato. Sono due protezioni diverse, che operano su piani diversi e a favore di soggetti diversi.
Va precisato quale sia la natura del diritto dell’assegnatario, perché da essa discendono le regole del conflitto. Non si tratta di un diritto reale di abitazione ai sensi dell’art. 1022 c.c., che nascerebbe da un titolo diverso e avrebbe altra disciplina. Si tratta di un diritto personale di godimento atipico, che la giurisprudenza qualifica come sui generis: nasce da un provvedimento del giudice, è funzionale all’interesse dei figli e non del genitore assegnatario, dura finché permangono i presupposti che lo giustificano e si estingue quando quei presupposti vengono meno. Proprio perché è un diritto personale, la sua resistenza verso i terzi non è automatica: deve passare attraverso il meccanismo della pubblicità immobiliare, che l’art. 337-sexies c.c. richiama espressamente. La ratio della norma è chiara: conciliare la continuità dell’ambiente domestico per i figli con la sicurezza della circolazione dei beni e con l’affidamento dei terzi sui registri immobiliari. Il legislatore ha scelto di proteggere l’assegnatario nella misura in cui egli renda conoscibile il proprio titolo, non oltre.
Un esempio concreto chiarisce la differenza. Se il debitore comproprietario continua ad abitare l’immobile con i figli perché l’assegnazione è stata disposta a suo favore, l’art. 147, comma 2, CCII gli garantisce di restarvi fino alla vendita. Se invece l’assegnazione è a favore dell’altro coniuge e il debitore vive altrove, l’art. 147, comma 2, CCII non lo riguarda: la permanenza dell’ex coniuge nell’immobile dipenderà unicamente dall’opponibilità del provvedimento di assegnazione alla procedura.
Requisiti, presupposti e termini che governano il conflitto
La disciplina prevede condizioni di accesso e scansioni temporali che vanno verificate una per una, perché ciascuna incide sull’esito.
Primo requisito: lo stato di sovraindebitamento. L’art. 268, comma 1, CCII consente al debitore in stato di sovraindebitamento di domandare l’apertura della liquidazione controllata dei suoi beni. La domanda può essere proposta anche da un creditore, anche in pendenza di procedure esecutive individuali, e dal pubblico ministero quando l’insolvenza riguardi l’imprenditore. Quando l’iniziativa è del creditore nei confronti di un debitore persona fisica, non si fa luogo all’apertura se l’OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l’esercizio di azioni giudiziarie.
Secondo requisito: l’assenza di un vaglio di meritevolezza in ingresso. La Corte di cassazione, Sez. I, con ordinanza n. 22074 del 31 luglio 2025, ha affermato che l’ammissione alla liquidazione controllata non ha carattere premiale e non comporta di per sé un vantaggio per il debitore: la domanda non può essere respinta sulla base di un giudizio di non meritevolezza fondato su negligenza o imprudenza nella causazione del sovraindebitamento, circostanze che semmai rileveranno nella successiva fase dell’esdebitazione ai sensi dell’art. 280 CCII. Sul piano opposto, la Corte ha però preteso serietà nella documentazione: con sentenza n. 28576 del 28 ottobre 2025 ha chiarito che la relazione dell’OCC va verificata dal giudice sotto il profilo sostanziale e non meramente formale, e con la pronuncia n. 11603 del 28 aprile 2026 ha ribadito che la relazione deve indicare le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni.
Terzo elemento: la data di trascrizione del provvedimento di assegnazione. È il vero spartiacque. L’art. 337-sexies c.c. dispone che il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’art. 2643 c.c. Il conflitto tra l’assegnatario e chi vanta diritti sul bene si risolve quindi con il criterio della priorità della trascrizione. Se l’assegnazione è trascritta prima del titolo del terzo, è opponibile; se è trascritta dopo, o non è trascritta affatto, l’assegnatario si trova su un terreno molto più fragile.
Quarto elemento: la data di apertura della procedura. Dalla sentenza di apertura il patrimonio del debitore è cristallizzato e sottratto alla sua disponibilità. Opera il divieto di azioni esecutive e cautelari individuali sui beni compresi nella liquidazione, secondo la regola dell’art. 150 CCII, e ogni pretesa deve essere fatta valere nel concorso. Gli atti dispositivi e le assegnazioni anteriori vanno vagliati alla luce della par condicio: in questo senso il Tribunale di Reggio Emilia, Sez. procedure concorsuali, con provvedimento del 5 marzo 2025, ha dichiarato inopponibili alla procedura cessioni di quote stipendiali anteriori all’apertura.
Quinto elemento: la durata. Il d.lgs. 136/2024 è intervenuto sull’art. 272 CCII prevedendo che la liquidazione non possa avere durata inferiore a tre anni. Il dato è rilevante perché allinea la durata della procedura al termine triennale che governa l’esdebitazione ed evita calcoli opportunistici tra strumenti diversi.
Tabella dei termini rilevanti
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| Trascrizione del provvedimento di assegnazione | Dalla data del provvedimento; nessun termine di legge, ma vale la priorità | Onere sostanziale | Inopponibilità ai terzi che abbiano trascritto prima: la quota si liquida come libera |
| Novennio dell’assegnazione non trascritta | Dalla data del provvedimento di assegnazione | Termine di efficacia (per l’orientamento che lo ammette) | Decorsi nove anni, inopponibilità al terzo acquirente anche se consapevole |
| Domande di partecipazione al passivo | Dal termine fissato nella sentenza di apertura | Perentorio | Domanda tardiva o inammissibile; rischio di esclusione dal riparto |
| Reclamo avverso la sentenza di apertura | Dalla notificazione o comunicazione della sentenza | Perentorio (30 giorni) | Definitività dell’apertura |
| Ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello sul reclamo | Dalla comunicazione della sentenza della corte d’appello | Perentorio (30 giorni, Cass. n. 1473/2026) | Inammissibilità del ricorso |
| Sospensione feriale dei termini processuali | Dal 1° al 31 agosto di ogni anno | Sospensione legale | Errore di computo dei termini di impugnazione |
| Durata minima della liquidazione | Dall’apertura della procedura | Legale (art. 272 CCII) | Chiusura anticipata non consentita |
| Esdebitazione di diritto della persona fisica | Tre anni dall’apertura, o dalla chiusura se anteriore | Legale (art. 282 CCII) | Permanenza dell’esposizione residua in caso di cause ostative |
La procedura passo dopo passo: dove si decide la sorte della quota
In termini operativi, il destino della quota del debitore si gioca in una sequenza precisa. Chi la conosce può intervenire nei punti giusti; chi la subisce si accorge del problema quando l’avviso di vendita è già pubblicato.
1. Ricostruzione della situazione immobiliare, prima del deposito. Si acquisiscono la visura e l’ispezione ipocatastale aggiornata, l’atto di provenienza, il provvedimento di separazione o di divorzio, la nota di trascrizione dell’assegnazione se esiste, l’eventuale iscrizione ipotecaria con la sua data. Serve stabilire tre cose: la percentuale di titolarità del debitore, il regime patrimoniale al momento dell’acquisto e la sequenza cronologica delle formalità. Questa verifica va fatta prima, non dopo: la relazione dell’OCC deve rappresentare il quadro reale, e la Corte di cassazione pretende che sia completa e sostanzialmente attendibile.
2. Domanda di apertura e relazione dell’OCC. La domanda si propone al tribunale competente e viene corredata dalla documentazione e dalla relazione dell’organismo di composizione della crisi. Nella relazione l’immobile va descritto per quello che è: quota indivisa gravata da un vincolo di godimento a favore dell’ex coniuge, con indicazione della trascrizione e della sua data.
3. Sentenza di apertura. Il tribunale, verificati i presupposti degli artt. 268 e 269 CCII, dichiara aperta la liquidazione controllata con sentenza, nomina il giudice delegato e il curatore, fissa il termine per le domande di partecipazione al passivo e adotta i provvedimenti sui beni, compreso l’ordine di consegna e rilascio previsto dall’art. 270, comma 2, lett. e), CCII. L’ordine di rilascio non può però essere pronunciato nei confronti di un terzo che occupi l’immobile in forza di un titolo opponibile alla procedura: il coniuge assegnatario con provvedimento trascritto anteriormente non è un occupante senza titolo.
4. Formazione dell’attivo e programma di liquidazione. Il curatore redige l’inventario e predispone il programma di liquidazione. È qui che si decide la modalità di realizzo della quota, e le alternative sono tre: vendita della sola quota indivisa; promozione del giudizio di divisione per sciogliere la comunione e vendere il bene intero o attribuirlo a un condividente con conguaglio; accordo con il comproprietario in bonis per una vendita congiunta dell’intero, con ripartizione del ricavato secondo le quote.
5. Scelta tra vendita della quota e divisione. La scelta non è libera. L’art. 275, comma 2, CCII rinvia alle disposizioni sulle vendite dettate per la liquidazione giudiziale, in quanto compatibili, e la prassi applica i criteri dell’art. 600 c.p.c.: la vendita della sola quota è ammissibile quando è probabile che il prezzo di aggiudicazione sia almeno pari al valore di stima, altrimenti si procede alla divisione. In questo senso si è espresso il Tribunale di Lagonegro con provvedimento del 2 agosto 2024, che ha disposto la vendita della quota senza divisione proprio perché un comproprietario aveva manifestato interesse concreto all’acquisto al prezzo stimato.
6. Gestione dell’esecuzione individuale eventualmente pendente. Se prima dell’apertura un creditore aveva già pignorato la quota, la procedura concorsuale attrae la vicenda. Nella liquidazione giudiziale l’art. 210, comma 10, CCII consente al curatore di subentrare nell’esecuzione pendente, e la legittimazione a contraddire nel giudizio di divisione endoesecutiva si concentra in capo a lui, fatta eccezione per il creditore fondiario e per i creditori dei comproprietari non esecutati. Il privilegio processuale del creditore fondiario ex art. 41 TUB è stato riconosciuto operante anche nel contesto della liquidazione controllata dal Tribunale di Roma, Sez. IV civile, con provvedimento dell’11 febbraio 2025.
7. Stima del bene e valutazione del vincolo. Il perito deve dire due cose distinte: quanto vale l’immobile libero e quanto vale la quota gravata dal diritto di godimento dell’assegnatario, tenendo conto della durata prevedibile del vincolo, che dipende dall’età e dall’autosufficienza dei figli. È il passaggio che determina l’esito economico dell’intera operazione ed è il punto in cui più spesso si sbaglia, perché una stima che ignori il vincolo espone la vendita a contestazioni, mentre una stima che lo applichi quando il vincolo è inopponibile sottrae valore alla massa.
7-bis. Raffronto tra ipoteca e assegnazione. Quando l’immobile è stato acquistato con mutuo, e nella grande maggioranza dei casi lo è stato, il confronto rilevante non è soltanto quello tra assegnazione e apertura della procedura, ma anche quello tra assegnazione e iscrizione ipotecaria. L’art. 2812 c.c. consente al creditore ipotecario di far espropriare il bene come libero dai diritti di godimento sorti dopo l’iscrizione. Se l’ipoteca è del 2011 e l’assegnazione è stata trascritta nel 2018, il creditore ipotecario può pretendere che la vendita avvenga senza il vincolo, e il diritto dell’assegnatario non gli è opponibile. Se invece l’assegnazione è stata trascritta prima dell’iscrizione dell’ipoteca, il vincolo segue il bene anche nei confronti del creditore garantito. In termini operativi, questo significa che tre date vanno estratte e messe in colonna prima di ogni altra valutazione: iscrizione dell’ipoteca, trascrizione dell’assegnazione, trascrizione del pignoramento o apertura della procedura concorsuale. Su questa sequenza si costruisce l’intera difesa, sia quella dell’assegnatario sia quella del curatore.
8. Vendita competitiva e trasferimento. Gli atti di liquidazione devono essere competitivi e adeguatamente pubblicizzati. Se l’immobile viene posto in vendita gravato dal diritto di abitazione, quel diritto è opponibile all’aggiudicatario, perché l’oggetto dell’acquisto e la sua esatta consistenza risultano percepibili dal pubblico degli offerenti: è il principio affermato dalla Corte di cassazione, Sez. III, con ordinanza n. 10686 del 19 aprile 2024. Il contenuto dell’avviso di vendita, dunque, non è un dettaglio redazionale: definisce ciò che l’acquirente compra.
9. Riparto ed esdebitazione. Il ricavato viene distribuito rispettando le prelazioni, a partire dal creditore ipotecario. Al termine, la persona fisica accede all’esdebitazione, che nella liquidazione controllata opera di diritto decorsi tre anni dall’apertura o dalla chiusura se anteriore, salvo le cause ostative dell’art. 280 CCII.
Gli errori più frequenti in questa sequenza sono tre. Il primo è presentare la domanda senza avere verificato la nota di trascrizione dell’assegnazione: si scopre in corso di procedura che il vincolo non è opponibile e la difesa parte in ritardo. Il secondo è ritenere che l’assegnazione impedisca la vendita: non la impedisce, la condiziona. Il terzo è trascurare il rapporto tra ipoteca e assegnazione, che è il vero snodo quando la casa è stata acquistata con mutuo.
Verifiche sul campo: due esempi di calcolo
I due esempi che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti su dati verosimili per mostrare come si sviluppa il ragionamento. Non descrivono casi seguiti dallo Studio.
Primo esempio: assegnazione trascritta, ipoteca anteriore. Immobile in comunione ordinaria al 50% tra due ex coniugi, valore di mercato stimato 214.000 €. Ipoteca volontaria a garanzia del mutuo iscritta il 14 marzo 2011, debito residuo 61.300 €. Separazione omologata con provvedimento del 9 febbraio 2018 che assegna la casa alla moglie con i due figli; nota di trascrizione dell’assegnazione del 3 aprile 2018. Liquidazione controllata del marito aperta il 18 gennaio 2026, passivo ammesso 137.400 €.
Sviluppo: la quota del debitore vale, a valore pieno, 107.000 €. L’ipoteca è anteriore alla trascrizione dell’assegnazione, quindi il creditore ipotecario può pretendere che il bene sia venduto come libero ai sensi dell’art. 2812 c.c. Se però il programma di liquidazione pone in vendita la quota gravata dal vincolo, quel vincolo resta opponibile all’aggiudicatario. Ipotizzando che il figlio minore raggiunga l’autosufficienza in circa sette anni e che il perito applichi per questo un abbattimento del 35%, la quota vincolata si stima 69.550 €. Se invece l’ex coniuge assegnataria rileva la quota in sede di divisione, l’attribuzione le fa acquistare la piena proprietà e il diritto di godimento si estingue per confusione: il conguaglio si calcola sul valore pieno, 107.000 €. Esito: la scelta tra vendita della quota vincolata e divisione con attribuzione all’assegnataria vale, in questa ipotesi, 37.450 € di differenza per la massa, ed è la ragione per cui il curatore ha interesse a sollecitare la divisione mentre l’assegnataria ha interesse opposto.
Secondo esempio: assegnazione mai trascritta. Immobile in comproprietà al 50%, valore stimato 168.500 €. Provvedimento di assegnazione al marito, collocatario dei figli, emesso il 21 settembre 2016 e mai trascritto. Liquidazione controllata della moglie comproprietaria aperta il 6 maggio 2026.
Sviluppo: la quota della debitrice vale 84.250 €. Per l’orientamento più rigoroso, l’assegnazione non trascritta non è opponibile a chi abbia trascritto un titolo sul bene, e la quota va liquidata come libera. Per l’orientamento che ammette la sopravvivenza del limite novennale, l’opponibilità sarebbe comunque cessata il 21 settembre 2025, nove anni dopo il provvedimento, cioè prima dell’apertura della procedura. In entrambe le letture il risultato coincide: nessun abbattimento. Se l’assegnazione fosse stata trascritta nel 2016 e ancora efficace, un abbattimento prudenziale del 30% avrebbe portato la stima a 58.975 €, con un minor realizzo per i creditori di 25.275 €. Esito: la mancata trascrizione ha aumentato l’attivo di oltre venticinquemila euro e, specularmente, ha esposto il genitore collocatario e i figli al rilascio dell’immobile dopo l’aggiudicazione.
Casi particolari che escono dalla regola generale
Immobile ancora in comunione legale. Se i coniugi non sono ancora separati con provvedimento efficace, la comunione legale non si è sciolta e non esistono quote autonomamente aggredibili. In sede esecutiva la Corte di cassazione ha affermato che il bene in comunione legale deve essere pignorato per l’intero, a pena di improcedibilità (Cass. n. 6575/2013). Nella liquidazione controllata il curatore deve quindi ricostruire il regime patrimoniale al momento dell’acquisto e verificare se e quando la comunione si sia sciolta ai sensi dell’art. 191 c.c.
Quota trasferita all’ex coniuge negli accordi di separazione. Capita spesso che il debitore, in sede di separazione consensuale, trasferisca la propria quota all’altro coniuge a compensazione dell’assegno. L’operazione non è di per sé illecita, ma non è nemmeno immune: se ha depauperato la garanzia patrimoniale in pregiudizio dei creditori anteriori, resta esposta all’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., che il curatore può esercitare o proseguire nell’interesse della massa. Va aggiunto che l’inefficacia di un atto dispositivo verso la procedura non travolge il diritto di godimento preesistente dell’assegnatario: la Corte di cassazione, Sez. I, con ordinanza n. 377 del 13 gennaio 2021, ha chiarito che la declaratoria di inefficacia del trasferimento non elimina la situazione giuridica anteriore.
Debitore che continua ad abitare l’immobile perché assegnatario. Qui opera l’art. 147, comma 2, CCII, applicabile alla liquidazione controllata in forza del rinvio dell’art. 275, comma 2, CCII. Il Tribunale di Ferrara, con provvedimento del dicembre 2023, ha stabilito che di fronte all’istanza del debitore di continuare ad abitare la casa il giudice delegato non ha il potere di rigettarla, dovendo dichiarare il non luogo a provvedere: l’immobile non può essere distratto dall’uso abitativo fino alla liquidazione. Nello stesso senso si erano espressi il Tribunale di Rimini il 14 marzo 2023 e il Tribunale di Ascoli Piceno il 13 dicembre 2023.
Immobile conferito in fondo patrimoniale. L’art. 268, comma 4, lett. c), CCII esclude dalla liquidazione i beni costituiti in fondo patrimoniale e i loro frutti, ma fa salvo quanto disposto dall’art. 170 c.c. L’esclusione, dunque, non è assoluta: opera nei limiti in cui i debiti siano stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia e il creditore ne fosse consapevole. La verifica va condotta debito per debito, ricostruendo la causa di ciascuna esposizione, ed è uno degli accertamenti più delicati dell’intera procedura, perché la costituzione del fondo può essere a sua volta oggetto di contestazione da parte dei creditori anteriori.
Convivenza di fatto e assegnazione. L’assegnazione della casa familiare può essere disposta anche fuori dal matrimonio, a favore del genitore collocatario dei figli nati da una convivenza. Le regole di opponibilità non cambiano, perché è il provvedimento giudiziale a costituire il titolo e la trascrizione a renderlo opponibile. Cambia invece, spesso, la titolarità dell’immobile, che può essere esclusiva di uno solo dei conviventi: in quel caso, se il proprietario è il debitore, nella liquidazione entra l’intero immobile e non una quota, con conseguenze più gravi sul piano abitativo.
Assegnazioni anteriori al 2006. Per i provvedimenti emessi prima dell’entrata in vigore della riforma sull’affidamento condiviso si applica il regime previgente, costruito sul rinvio all’art. 6, comma 6, della L. 898/1970 e all’art. 1599 c.c. La verifica della data del provvedimento, quindi, non è un formalismo: cambia la regola applicabile.
Nel valutare queste situazioni pesa la struttura professionale che le esamina: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, e coordina uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale.
Domande frequenti
Se la casa è assegnata al mio ex coniuge, il curatore può venderla lo stesso? Può liquidare la Sua quota di comproprietà, sì. L’assegnazione riguarda il godimento dell’immobile, non la titolarità del diritto: non fa uscire la quota dal patrimonio di liquidazione, perché le esclusioni dell’art. 268, comma 4, CCII sono tassative. Se il provvedimento di assegnazione è opponibile alla procedura, l’acquirente acquista la quota gravata dal vincolo e non può pretendere il rilascio; se non lo è, la quota viene venduta come libera e l’occupazione dell’immobile diventa priva di titolo verso il nuovo proprietario.
La prima casa non è impignorabile? No, non in questo contesto. Il limite di cui si sente parlare riguarda la riscossione esattoriale e opera in condizioni molto specifiche, estranee alle procedure concorsuali e alle esecuzioni promosse da creditori ordinari. Nella liquidazione controllata l’abitazione del debitore riceve una tutela diversa e più limitata: l’art. 147, comma 2, CCII impedisce che l’immobile sia distratto dall’uso abitativo fino alla liquidazione, ma non impedisce la liquidazione stessa.
Ho due figli minori: il giudice può bloccare la vendita per proteggerli? La presenza di figli minori non sospende la liquidazione. Incide, però, su due profili concreti: la durata prevedibile del vincolo di assegnazione, che il perito deve stimare e che riduce il valore della quota se il vincolo è opponibile; e la valutazione delle esigenze abitative in sede di eventuale ordine di rilascio. La protezione dei figli passa dall’opponibilità del provvedimento, non da una generica clausola di favore.
Sono io l’assegnatario e il mio ex è sovraindebitato: cosa devo fare subito? Verificare se il provvedimento di assegnazione è stato trascritto e quando. È l’adempimento che decide tutto. Se non è stato trascritto, va valutata senza ritardo la trascrizione, tenendo presente che essa non retroagisce e non prevale sui titoli già trascritti da terzi. Vanno inoltre esaminate le formalità pregiudizievoli anteriori, in primo luogo l’ipoteca del mutuo.
Il mio ex coniuge vuole comprare la mia quota: a che prezzo? Se l’acquisto avviene in sede di divisione e l’assegnatario diventa proprietario esclusivo, il conguaglio si calcola sul valore pieno di mercato, senza sconti per l’assegnazione. Le Sezioni Unite hanno affermato che l’attribuzione dell’immobile all’assegnatario estingue automaticamente il diritto di godimento, restituendo al bene il suo valore venale. Se invece la quota viene ceduta a un terzo e il vincolo è opponibile, il prezzo ne risente.
Posso evitare la liquidazione vendendo io la quota all’ex coniuge prima di depositare la domanda? È un’operazione da valutare con estrema attenzione. Una vendita a prezzo congruo, regolarmente pagata e destinata al soddisfacimento dei creditori, è cosa diversa da un trasferimento a compensazione di pretese familiari che sottrae valore alla garanzia patrimoniale. Nel secondo caso l’atto resta esposto all’azione revocatoria ordinaria e la sua inefficacia verso la massa può essere fatta valere dal curatore. Va inoltre considerato che l’operazione entra nella relazione dell’OCC e viene esaminata dal tribunale.
Se la quota resta invenduta, cosa accade? Il curatore può ripetere gli esperimenti di vendita con ribassi progressivi, valutare la divisione se la vendita della sola quota non raggiunge il valore di stima, oppure, nei casi in cui il realizzo sia manifestamente antieconomico, proporre l’abbandono della liquidazione del cespite. L’esito incide sul riparto, ma non sospende di per sé il percorso verso l’esdebitazione, che resta legato alla durata della procedura e all’assenza di cause ostative.
Cosa succede se chi si aggiudica la quota vuole liberare la casa? Dipende dal titolo con cui è avvenuta la vendita. Se l’immobile è stato posto in vendita gravato dal diritto di abitazione, l’aggiudicatario non può pretendere il rilascio, perché ha acquistato esattamente quella consistenza. Se è stato venduto come libero e l’assegnazione era inopponibile, l’aggiudicatario può agire per il rilascio e, secondo la giurisprudenza di merito, chiedere un’indennità per l’occupazione senza titolo dalla diffida alla riconsegna.
Il quadro giurisprudenziale
Segue la raccolta ragionata dei riferimenti che governano la materia. I principi sono riformulati in sintesi.
Cass., Sez. Un., 26 luglio 2002, n. 11096. Ha fissato il criterio di risoluzione dei conflitti sull’assegnazione della casa familiare, modellandolo su quello della locazione: opponibilità senza limiti di tempo se il provvedimento è trascritto prima dell’atto di disposizione, opponibilità nei soli limiti del novennio in caso contrario. È il precedente da cui muove ogni ragionamento successivo.
Cass., Sez. III, 11 luglio 2014, n. 15885. Ha affermato la prevalenza del creditore ipotecario che abbia iscritto ipoteca prima della trascrizione dell’assegnazione, anche quando l’assegnatario coincide con il debitore esecutato. Rileva in tutti i casi in cui la casa familiare è stata acquistata con mutuo, che è la regola.
Cass., Sez. III, 20 aprile 2016, n. 7776. Ha ricondotto l’opponibilità dell’assegnazione al meccanismo dell’art. 2643 c.c., valorizzando la trascrizione come criterio dirimente rispetto ai terzi, compresi i creditori procedenti.
Cass., Sez. I, 13 gennaio 2021, n. 377. In materia concorsuale ha precisato che la dichiarazione di inefficacia verso la procedura dell’atto di trasferimento dell’immobile già assegnato non travolge il diritto personale di godimento sorto in capo all’assegnatario, opponibile anche al terzo acquirente successivo. È la pronuncia che mostra come titolarità e godimento seguano percorsi distinti.
Cass., Sez. II, ord. interlocutoria 19 ottobre 2021, n. 28871. Ha rimesso alle Sezioni Unite la questione dell’incidenza dell’assegnazione sul valore dell’immobile nel giudizio di divisione tra ex coniugi, dando atto del contrasto e della sua ricorrenza pratica.
Cass., Sez. Un., 9 giugno 2022, n. 18641. Ha stabilito che, quando in sede di divisione l’immobile è attribuito in proprietà esclusiva al coniuge assegnatario, il diritto di godimento si estingue e il conguaglio va calcolato sul valore venale pieno, senza decurtazione. È la pronuncia che orienta la strategia quando l’ex coniuge vuole rilevare la quota del debitore.
Cass., Sez. III, 15 aprile 2022, n. 12387. Ha affermato che l’assegnazione è opponibile ai terzi solo se trascritta prima della trascrizione del titolo del terzo, pignoramento incluso, escludendo la sopravvivenza del limite novennale per il provvedimento non trascritto. Ne discende l’opponibilità all’assegnatario non trascritto dell’ordine di liberazione emesso in una procedura fondata su pignoramento ritualmente trascritto.
Cass., Sez. III, ord. 19 aprile 2024, n. 10686. Ha distinto tra potere del creditore ipotecario anteriore di far vendere il bene come libero ai sensi dell’art. 2812 c.c. e concreto contenuto della vendita disposta: se l’immobile è posto in vendita gravato dal diritto di abitazione, quel diritto è opponibile all’aggiudicatario. È il riferimento decisivo sul contenuto dell’avviso di vendita.
Cass., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074. Ha escluso che la domanda di liquidazione controllata possa essere respinta per non meritevolezza soggettiva del debitore, rinviando la valutazione alla fase dell’esdebitazione ex art. 280 CCII. Rileva per il debitore che teme di vedersi opporre scelte pregresse in materia familiare o patrimoniale.
Cass., Sez. I, 27 ottobre 2025, n. 28484. Ha affermato la tassatività dell’elenco dei beni non compresi nella liquidazione controllata di cui all’art. 268, comma 4, CCII, negando l’applicazione analogica dell’art. 146 CCII e l’esistenza di una lacuna da colmare. È il fondamento tecnico della risposta al quesito di questo articolo: ciò che non è escluso, entra.
Cass., Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28576. Ha imposto al giudice un controllo sostanziale, e non meramente formale, sulla relazione dell’OCC allegata alla domanda. Incide sulla qualità della rappresentazione della situazione immobiliare del debitore.
Cass., Sez. I, 11 novembre 2025, n. 29746. Ha escluso la qualifica di consumatore per il socio che abbia garantito con fideiussione i debiti della società, con effetti sulla scelta dello strumento di regolazione della crisi. Rileva nella fase di impostazione, quando si valuta se la via corretta sia la liquidazione controllata o un’altra procedura.
Cass., Sez. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108. Ha delimitato l’uso delle procedure di sovraindebitamento rispetto a debiti derivanti da un precedente fallimento, in funzione anti-abuso.
Cass. 22 gennaio 2026, n. 1473. Ha affermato la perentorietà del termine di trenta giorni per il ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d’appello che ha respinto il reclamo contro l’apertura della liquidazione controllata, ribadendo l’applicabilità delle disposizioni sul procedimento unitario.
Cass. 28 aprile 2026, n. 11603. Ha richiesto, a pena di inammissibilità della domanda proposta dal debitore, che la relazione dell’OCC indichi le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata nell’assunzione delle obbligazioni.
Tribunale di Lagonegro, 2 agosto 2024. Ha ammesso la vendita della quota indivisa senza previa divisione, in presenza di un comproprietario interessato all’acquisto al prezzo di stima, applicando il criterio dell’art. 600 c.p.c.
Tribunale di Ferrara, dicembre 2023. Ha affermato che l’art. 147, comma 2, CCII si applica direttamente alla liquidazione controllata in forza del rinvio dell’art. 275, comma 2, CCII, con la conseguenza che il giudice delegato non può rigettare l’istanza del debitore di continuare ad abitare la casa, dovendo dichiarare il non luogo a provvedere. Nello stesso senso, il Tribunale di Ascoli Piceno il 13 dicembre 2023 e il Tribunale di Rimini il 14 marzo 2023.
Tribunale di Reggio Emilia, Sez. procedure concorsuali, 5 marzo 2025. Ha dichiarato inopponibili alla liquidazione controllata le assegnazioni e cessioni di quote stipendiali anteriori all’apertura, in nome del rispetto della par condicio creditorum. Il principio è trasferibile, con i dovuti adattamenti, agli atti dispositivi anteriori aventi a oggetto la quota immobiliare.
Tribunale di Ancona, Sez. II civile, 28 luglio 2025. Ha delimitato la nozione di famiglia rilevante ai fini dell’art. 268, comma 4, lett. b), CCII e i criteri di determinazione del limite di mantenimento, individuando i soggetti da considerare e il reddito complessivo da prendere in esame. Rileva quando il debitore versa un assegno per i figli che vivono nella casa assegnata.
Tribunale di Perugia, Sez. III, 29 aprile 2026, n. 755. Ha dichiarato inopponibile al terzo acquirente l’assegnazione mai trascritta oltre il novennio, anche in presenza di conoscenza effettiva del provvedimento da parte dell’acquirente, riconoscendo il diritto al rilascio e all’indennità di occupazione. È la conferma, sul piano pratico, che l’omessa trascrizione produce effetti definitivi.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Lo Studio interviene su questa materia con strumenti operativi definiti. Non generici affiancamenti: attività concrete.
- Ricostruiamo la cronologia delle formalità immobiliari acquisendo ispezione ipotecaria e note di trascrizione, e mettiamo a confronto le date di iscrizione dell’ipoteca, di trascrizione dell’assegnazione e di trascrizione degli atti dispositivi.
- Redigiamo il parere di opponibilità del provvedimento di assegnazione alla procedura, indicando quale orientamento si applica al caso e quali sono i margini di contestazione.
- Curiamo la trascrizione del provvedimento di assegnazione quando è ancora possibile e utile, valutandone preventivamente l’effettiva incidenza rispetto alle formalità già presenti.
- Predisponiamo la domanda di apertura della liquidazione controllata e collaboriamo con l’OCC alla costruzione di una relazione completa sul piano sostanziale, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità più recente.
- Contestiamo la stima quando il perito ignora il vincolo opponibile o, all’opposto, lo applica a un provvedimento inopponibile, depositando osservazioni tecniche al programma di liquidazione.
- Interveniamo sul programma di liquidazione proponendo al curatore e al giudice delegato la soluzione più efficiente tra vendita della quota, divisione e vendita congiunta dell’intero con il comproprietario in bonis.
- Assistiamo nel giudizio di divisione, endoesecutivo o ordinario, curando la posizione del debitore o quella del comproprietario che intende rilevare la quota.
- Impugniamo l’ordine di rilascio pronunciato nei confronti dell’assegnatario munito di titolo opponibile, e resistiamo alle azioni di rilascio dell’aggiudicatario quando la vendita è avvenuta con il vincolo.
- Proponiamo reclamo avverso i provvedimenti del giudice delegato e la sentenza di apertura, nei termini perentori di legge, e proseguiamo l’impugnazione nei gradi successivi.
- Gestiamo la fase finale dell’esdebitazione, verificando l’assenza di cause ostative e curando gli adempimenti necessari perché il beneficio operi.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In questa materia la qualifica di cassazionista pesa in modo particolare. Il conflitto tra assegnatario della casa familiare e ceto creditorio si è definito, negli ultimi vent’anni, attraverso pronunce della Corte di cassazione che hanno spostato più volte il punto di equilibrio: dalle Sezioni Unite del 2002 alle Sezioni Unite del 2022 sulla divisione, fino alle ordinanze del 2024 e del 2025 sul contenuto della vendita forzata e sulla tassatività delle esclusioni. Chi imposta la difesa deve poterla portare fino all’ultimo grado con la stessa linea, senza cambiare difensore e senza cambiare impostazione a metà percorso. La continuità di strategia dall’analisi iniziale fino al giudizio di legittimità è ciò che consente di costruire, fin dal primo atto, argomenti spendibili in Cassazione.
Sul caso lavorano insieme avvocati e commercialisti. La verifica delle formalità immobiliari, la stima del vincolo, il calcolo del conguaglio in sede divisionale e la valutazione della convenienza tra le diverse modalità di realizzo richiedono competenze giuridiche ed economiche che vengono esercitate sullo stesso fascicolo, non in sequenza.
In sintesi
La quota del debitore sulla casa già adibita a residenza familiare entra nella liquidazione controllata: le esclusioni dell’art. 268, comma 4, CCII sono tassative e non la comprendono. L’assegnazione all’ex coniuge non sottrae la quota alla procedura, ma può gravarla di un vincolo di godimento che ne riduce sensibilmente il valore di realizzo. Tutto dipende dalla trascrizione e dalla sua data, e dal rapporto con l’eventuale ipoteca anteriore. Chi è assegnatario deve verificare subito la propria posizione; chi è debitore deve conoscere il valore reale della propria quota prima che il programma di liquidazione sia depositato.
È una materia che sta esattamente all’incrocio tra procedure di sovraindebitamento e diritto dell’esecuzione, e per questo lo Studio Monardo la presidia con le competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC per la parte concorsuale, dalla domanda al programma di liquidazione fino all’esdebitazione; avvocato cassazionista per la parte contenziosa, dove si decide se l’assegnazione è opponibile e con quali effetti sulla vendita.
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