Un debito arrivato “dopo”: dentro o fuori dalla procedura?
La procedura è aperta, il liquidatore ha preso in carico i beni, il termine per le domande dei creditori è passato — e adesso arriva una richiesta di pagamento che nessuno aveva messo in conto. La domanda che si pone chi la riceve è sempre la stessa: questo debito entra nella liquidazione controllata insieme a tutti gli altri, oppure resta fuori e me lo ritroverò intatto alla fine?
Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: la sorte di un debito che compare dopo l’apertura dipende da quando è sorto il fatto che lo ha generato, dal rapporto che quel debito ha con l’attività di liquidazione e da quanto resta da percorrere prima della chiusura. Tre strade sono realmente praticabili, con esiti profondamente diversi: farlo entrare nel concorso come credito anteriore, farlo riconoscere come credito prededucibile, oppure lasciarlo fuori e gestirlo come debito posteriore. Sbagliare inquadramento non è un errore neutro: significa, a seconda dei casi, perdere l’effetto liberatorio dell’esdebitazione oppure investire tempo e difese in una domanda destinata al rigetto.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo terreno. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, e professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi): sono le due abilitazioni che presuppongono la conoscenza tecnica della liquidazione controllata dall’interno, cioè dal punto di vista di chi redige le relazioni, forma gli elenchi dei creditori e verifica le domande di ammissione al passivo. Chi conosce il meccanismo dal lato dell’organo sa dove si colloca la linea che separa i creditori anteriori da quelli posteriori — che è precisamente la linea su cui si gioca questo bivio.
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Il quadro di partenza: dove passa la linea di confine
La liquidazione controllata disciplinata dagli artt. 268 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è una procedura concorsuale a tutti gli effetti, e dopo il correttivo-ter (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, in vigore dal 28 settembre 2024) lo è in modo ancora più marcato: l’art. 270, comma 5, CCII richiama espressamente, per la liquidazione controllata, gli artt. 142, 143, 150 e 151 CCII dettati per la liquidazione giudiziale.
Da questi rinvii discende l’architettura che regge l’intero ragionamento.
L’apertura della procedura produce lo spossessamento: i beni del debitore vengono destinati al soddisfacimento dei creditori. Non tutto il patrimonio, però. L’art. 268, comma 4, CCII lascia fuori dalla liquidazione i crediti impignorabili, i crediti alimentari e di mantenimento, gli stipendi e le pensioni nei limiti di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia — limite fissato dal giudice —, i frutti dell’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e le cose che la legge dichiara impignorabili. Esiste quindi, accanto alla massa liquidabile, una sfera patrimoniale che resta al debitore e che continua a vivere di vita propria.
Il rinvio all’art. 142 CCII aggiunge un tassello spesso trascurato: i beni che pervengono al debitore nel corso della procedura entrano nell’attivo, ma dedotte le passività sostenute per il loro acquisto e la loro conservazione. È la prima traccia normativa del fatto che un debito nato dopo l’apertura non è necessariamente un corpo estraneo alla procedura.
Il rinvio all’art. 150 CCII, che opera in modo diretto e non subordinato a un vaglio di compatibilità, stabilisce che dal giorno dell’apertura nessuna azione esecutiva o cautelare individuale, anche per i crediti maturati durante la procedura, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione. Il divieto, dunque, protegge la massa anche dai creditori nuovi. Fa eccezione il privilegio processuale del creditore fondiario, come chiarito dalla Cassazione con la sentenza del 19 agosto 2024, n. 22914.
Il rinvio all’art. 151 CCII impone che ogni credito — anche se privilegiato o prededucibile — sia accertato nelle forme del concorso.
Resta la norma cardine per il nostro tema: l’art. 277 CCII, rubricato “Creditori posteriori”. Dispone che i creditori con causa o titolo posteriore al momento in cui è eseguita la pubblicità della sentenza di apertura prevista dall’art. 270, comma 2, lett. f), CCII non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione. Il discrimine, quindi, non è la data della domanda né quella della sentenza, ma il momento in cui la sentenza è stata pubblicata sul sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia — e, se il debitore è imprenditore, iscritta nel registro delle imprese. Va segnalato che il comma 2 dello stesso art. 277, che riservava una preferenza ai crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione, è stato abrogato dall’art. 41, comma 11, del D.Lgs. n. 136/2024: oggi la prededuzione si legge esclusivamente nell’art. 6 CCII.
Sul versante finale, l’art. 278 CCII definisce l’esdebitazione come liberazione dai debiti e inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito della procedura, precisando al comma 2 che verso i creditori “per fatto o causa anteriori” che non hanno partecipato al concorso il beneficio opera per la sola parte eccedente la percentuale attribuita ai creditori di pari grado. L’art. 282 CCII la rende operativa di diritto con la chiusura o, se anteriore, decorso il triennio dall’apertura. Il lessico normativo è netto e va soppesato con attenzione: l’esdebitazione parla di crediti anteriori. Quello che è nato dopo, dopo resta.
Su questa impalcatura si innesta una distinzione preliminare che conviene fissare subito, perché condiziona tutto il resto. Sotto l’etichetta di “debito sopravvenuto” convivono tre fenomeni che il Codice tratta in modo radicalmente diverso. C’è il debito soltanto emerso dopo, il cui titolo o la cui causa precedono la pubblicità della sentenza: è concorsuale a tutti gli effetti, e il fatto che nessuno lo avesse censito non ne muta la natura. C’è il debito generato dalla procedura, che sorge perché il patrimonio in liquidazione va amministrato e venduto. E c’è il debito genuinamente nuovo, che nasce da un’iniziativa o da un evento successivi e non ha alcun rapporto con la massa. Tre fenomeni, tre discipline: confonderli è l’errore da cui discendono quasi tutte le decisioni sbagliate in materia.
Un ultimo elemento del quadro merita attenzione, perché produce effetti che si manifestano solo alla fine. L’art. 268, ultimo comma, CCII stabilisce che il deposito della domanda sospende il corso degli interessi convenzionali e legali fino alla chiusura della liquidazione, salvi i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c. La sospensione, però, opera ai soli effetti del concorso: su un piano extra-concorsuale gli interessi continuano in realtà a maturare e potrebbero essere pretesi dal debitore tornato in bonis, a meno che l’esdebitazione non li travolga insieme al capitale. È una ragione ulteriore per non trascurare la collocazione di un credito: il “sopravvenuto” non è soltanto ciò che arriva per posta, ma anche ciò che si accumula silenziosamente su una posizione già esistente.
Opzione 1 — Portare il debito dentro il concorso come credito anteriore
In cosa consiste
La prima strada muove da un’ipotesi tutt’altro che teorica: che il debito sia “sopravvenuto” solo nell’apparenza. Molte pretese si manifestano dopo l’apertura ma affondano le radici in un fatto anteriore, e in quel caso la loro sede naturale è lo stato passivo. La base normativa è l’art. 273 CCII, che disciplina la formazione del passivo nella liquidazione controllata, in combinato con l’art. 270, comma 2, lett. d), che impone alla sentenza di apertura di fissare ai terzi un termine non superiore a novanta giorni, a pena di inammissibilità, per trasmettere al liquidatore via PEC la domanda di ammissione al passivo o di rivendicazione e restituzione di beni.
Quando quel termine è già scaduto, la porta non è chiusa: l’art. 273, comma 5, CCII ammette la domanda tardiva fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell’attivo, a condizione che l’istante provi che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e trasmetta la domanda al liquidatore entro sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo.
Quando ha senso
Tre scenari concreti la rendono la strada più naturale.
Il primo è la garanzia escussa dopo: una fideiussione rilasciata anni prima viene azionata dalla banca soltanto ora, perché soltanto ora il debitore principale è andato in sofferenza. Il titolo dell’obbligazione di garanzia è anteriore, ancorché l’escussione sia successiva.
Il secondo è il credito dimenticato o contestato: una fattura di un fornitore, un conguaglio condominiale relativo a esercizi precedenti, un debito verso un professionista che non figurava nell’elenco depositato dal debitore e che riemerge a procedura avviata.
Il terzo è il credito da fatto anteriore accertato dopo: un risarcimento liquidato da una sentenza emessa durante la procedura ma riferito a un evento precedente. Qui l’accertamento giudiziale è successivo, il fatto generatore no.
Come si esegue in sintesi
La domanda si trasmette al liquidatore, che predispone il progetto di stato passivo; se non emergono contestazioni il progetto si consolida, mentre in presenza di contestazioni non superate interviene il giudice delegato. Sul piano probatorio l’onere è concentrato su due punti: la collocazione temporale del fatto genetico e, per la tardiva, la non imputabilità del ritardo. Va ricordato che i termini processuali soggiacciono alla sospensione feriale, che opera dal 1° al 31 agosto.
Vantaggi
Il beneficio principale è la definitività. Un credito ammesso al passivo partecipa al riparto e, per la parte rimasta insoddisfatta, viene travolto dall’esdebitazione di diritto ex art. 282 CCII: è l’unica delle tre strade che consegna al debitore un debito realmente chiuso, e non semplicemente sospeso. C’è un vantaggio ulteriore, meno evidente: l’art. 268, ultimo comma, CCII sospende il decorso degli interessi convenzionali e legali ai soli effetti del concorso; per un credito ammesso e poi esdebitato la questione degli interessi maturati nel frattempo si estingue insieme al capitale.
Rischi e svantaggi
Il rovescio della medaglia è che l’anteriorità va dimostrata, non affermata. Se il fatto genetico è realmente posteriore alla pubblicità della sentenza, la domanda non passa e il tempo speso è perso. La tardiva, poi, richiede una prova aggiuntiva — la non imputabilità del ritardo — che non sempre è agevole quando il creditore era in condizione di conoscere l’apertura della procedura attraverso le forme di pubblicità previste dalla legge. C’è infine un limite di sistema: se le ripartizioni dell’attivo sono già esaurite, la finestra si chiude del tutto.
C’è poi un’ipotesi intermedia che va considerata prima di scegliere: il creditore anteriore che, pur informato, decide semplicemente di non insinuarsi. L’art. 278, comma 2, CCII prevede che nei confronti dei creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso l’esdebitazione operi per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado. La conseguenza pratica è controintuitiva: se i creditori insinuati di pari grado hanno ricevuto una percentuale elevata, la parte “eccedente” si assottiglia e il beneficio verso il non insinuato si riduce in proporzione. È esattamente il nodo che il Tribunale di Verona ha rimesso alla Corte costituzionale con l’ordinanza del 4 agosto 2025. Fino a quando la questione non sarà decisa, la prudenza suggerisce di non affidarsi all’inerzia del creditore come se fosse una garanzia.
Da qui discende una considerazione operativa spesso trascurata. La domanda di ammissione al passivo è un atto del creditore, non del debitore: il debitore non può depositarla al posto suo. Può però fare due cose che incidono concretamente sull’esito, e cioè segnalare tempestivamente al liquidatore l’esistenza della posizione — integrando l’elenco dei creditori — e mettere il creditore in condizione di conoscere l’apertura della procedura e i termini. Non è una cortesia verso la controparte: è il modo in cui si costruisce un passivo completo, che è il presupposto perché l’esdebitazione produca l’effetto liberatorio più ampio possibile.
Il profilo ideale per questa opzione è chi ha ricevuto una pretesa nuova nella forma ma vecchia nella sostanza: garanzie firmate prima e azionate ora, rapporti risalenti che generano oggi una richiesta di pagamento, obbligazioni maturate prima dell’apertura e liquidate solo successivamente.
Opzione 2 — Far riconoscere il credito come prededucibile
In cosa consiste
La seconda strada riguarda i debiti che nascono davvero durante la procedura, ma non per volontà autonoma del debitore: nascono perché la procedura esiste e perché il patrimonio in liquidazione deve essere gestito, conservato e venduto. La base normativa oggi è unicamente l’art. 6 CCII, che dopo il correttivo-ter riconosce la prededuzione, tra l’altro, alle spese e ai compensi per le prestazioni rese dall’OCC e ai crediti legalmente sorti durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata per la gestione del patrimonio del debitore, al compenso degli organi preposti e alle prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento.
Il credito prededucibile non è un credito concorsuale privilegiato: è un credito che si soddisfa sull’attivo prima della distribuzione ai creditori del concorso. Va però accertato, come tutti gli altri, nelle forme dell’art. 151 CCII, e nella pratica occorre insinuarlo quando il liquidatore lo contesti.
Quando ha senso
Il primo scenario è quello delle spese di conservazione dell’attivo: oneri condominiali straordinari deliberati durante la procedura su un immobile compreso nella liquidazione, interventi urgenti per evitare il deterioramento di un bene, utenze necessarie a mantenerlo commerciabile.
Il secondo riguarda i compensi degli ausiliari nominati dagli organi: stimatori, custodi, tecnici incaricati nell’ambito del programma di liquidazione, la cui attività è funzionale al buon esito della vendita.
Il terzo, più delicato, riguarda le prestazioni richieste dal debitore per il buon esito dello strumento, categoria che la formulazione dell’art. 6, comma 1, lett. d), contempla ma che la giurisprudenza di merito interpreta con notevole rigore.
Come si esegue in sintesi
Il credito si fa valere presso il liquidatore, allegando la documentazione che dimostri il nesso funzionale con la gestione del patrimonio o con l’attività degli organi. Il punto argomentativo decisivo non è quando il credito è sorto, ma perché è sorto: la prededuzione si giustifica se la spesa era necessaria alla procedura, non semplicemente contemporanea a essa.
Vantaggi
A fronte di un perimetro stretto, il vantaggio è consistente: il credito prededucibile viene soddisfatto sull’attivo con precedenza, quindi il debitore non se lo ritrova addosso alla chiusura. Per il debitore, ottenere il riconoscimento della prededuzione a una spesa che comunque avrebbe dovuto sostenere significa evitare che quella spesa diventi un debito personale destinato a sopravvivere alla procedura. Ai crediti prededuttivi, inoltre, non si applica la cristallizzazione degli interessi propria del concorso.
Rischi e svantaggi
Il rischio è che il perimetro sia molto più angusto di quanto appaia. L’abrogazione del comma 2 dell’art. 277 CCII ha eliminato la clausola generale sui crediti sorti “in occasione o in funzione” della liquidazione, e l’elenco dell’art. 6 è oggi ricostruito in chiave tassativa: ciò che non vi rientra, non è prededucibile. La giurisprudenza di merito ha applicato questa logica con severità proprio ai compensi dei professionisti che assistono il debitore nell’accesso alla procedura — si vedano il Tribunale di Milano, 13 novembre 2024, n. 787, e il Tribunale di Treviso, 14 agosto 2025 —, ricondotti al privilegio professionale dell’art. 2751-bis, n. 2, c.c. anziché alla prededuzione. Un secondo rischio è che il riconoscimento, se ottenuto per importi rilevanti, eroda l’attivo distribuibile: un profilo che il liquidatore valuta e che può generare contestazione.
Il profilo ideale per questa opzione è chi si trova a fronteggiare una spesa che il patrimonio in liquidazione ha reso necessaria — non una spesa personale coincidente con il periodo della procedura, ma un costo senza il quale l’attivo si sarebbe deteriorato o non si sarebbe potuto vendere.
Opzione 3 — Lasciarlo fuori e gestirlo come debito posteriore
In cosa consiste
La terza strada prende atto della realtà: il debito è nuovo, il fatto genetico è posteriore alla pubblicità della sentenza di apertura, non ha alcun rapporto funzionale con l’attività liquidatoria. È il caso della spesa medica imprevista, del finanziamento contratto dopo l’apertura, di una bolletta o di un canone maturati nel corso della procedura per un bene che alla procedura non appartiene. Questo debito vive fuori dal concorso, e fuori dal concorso va gestito: con un accordo di rientro, con un pagamento dilazionato, attingendo alla porzione di reddito che l’art. 268, comma 4, CCII lascia al debitore per il mantenimento suo e della sua famiglia.
Quando ha senso
Il primo scenario è quello dell’importo sostenibile: un debito che la quota di reddito lasciata al debitore consente di assorbire in un orizzonte ragionevole.
Il secondo è il debito con controparte disponibile, dove una dilazione concordata evita l’inasprimento della pretesa.
Il terzo è il debito che sorgerebbe comunque fuori dalla procedura, perché legato a beni o rapporti non appresi alla liquidazione.
Come si esegue in sintesi
Sul piano operativo, la mossa consiste nel verificare anzitutto che il debito sia effettivamente posteriore secondo il criterio dell’art. 277 CCII, nel darne comunicazione al liquidatore quando incide su beni o redditi che interessano la procedura, e nel costruire un piano di rientro compatibile con la quota di reddito lasciata. Va tenuto presente il rinvio all’art. 142 CCII: se un bene perviene al debitore durante la procedura, le passività sostenute per acquistarlo e conservarlo si deducono, e questo può spostare la valutazione.
Vantaggi
Il primo vantaggio è la protezione che la legge già offre: l’art. 277 CCII vieta al creditore posteriore di procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione, e l’art. 150 CCII estende il divieto di azioni individuali anche ai crediti maturati durante la procedura. Finché la liquidazione è aperta, il creditore nuovo non può intaccare la massa. Il secondo vantaggio è la libertà negoziale: fuori dal concorso non c’è par condicio da rispettare, quindi un accordo individuale è pienamente praticabile. Il terzo è l’assenza di oneri procedurali: nessun termine da rispettare, nessuna domanda da depositare.
Rischi e svantaggi
Qui il rovescio della medaglia è il più pesante dei tre, e va detto con chiarezza. L’esdebitazione dell’art. 278 CCII colpisce i crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito della procedura e, verso i non insinuati, i crediti per fatto o causa anteriori: il debito posteriore non ne beneficia e alla chiusura resta interamente esigibile. Con la chiusura, inoltre, viene meno il divieto di azioni esecutive e i creditori — anteriori nei limiti dell’esdebitazione, posteriori senza limiti — riacquistano il libero esercizio delle proprie azioni.
C’è un secondo profilo da soppesare. Accumulare nuovo debito durante una procedura che dovrebbe portare a un fresh start significa arrivare alla chiusura con una passività intatta, e per la nuova esposizione l’accesso a un ulteriore strumento di regolazione incontra i limiti dell’art. 280 CCII, che esclude l’esdebitazione a chi ne abbia beneficiato nei cinque anni precedenti o ne abbia già beneficiato due volte. La seconda possibilità non è illimitata, e questo va messo in conto prima e non dopo.
Va infine ricordato che, per il debitore incapiente esdebitato ai sensi dell’art. 283 CCII, il Codice prevede un obbligo di condivisione delle sopravvenienze rilevanti nei quattro anni successivi al decreto: un ulteriore elemento che rende il quadro delle passività nuove tutt’altro che neutro.
Chi imbocca questa strada deve quindi ragionare fin da subito sullo scenario che si aprirà alla chiusura. Se il debito posteriore resta insoluto e diventa insostenibile, gli strumenti di regolazione della crisi da sovraindebitamento non spariscono: la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore e una nuova liquidazione controllata restano astrattamente accessibili per una esposizione che quella procedura non ha mai toccato. Il principio affermato dalla Cassazione con l’ordinanza del 14 novembre 2025, n. 30108 — per cui il debitore già passato attraverso una procedura non può riaprire la partita sui debiti che vi erano stati regolati, mentre conserva margini per le passività estranee — si presta a essere letto anche in questa direzione.
Ciò che va soppesato, però, è il prezzo temporale di quella seconda partita. L’art. 280 CCII esclude dall’esdebitazione chi ne abbia già beneficiato nei cinque anni precedenti e chi ne abbia già beneficiato due volte: un debito posteriore trascurato oggi può quindi tradursi in un’esposizione che resta esigibile per anni, anche volendo attivare un nuovo percorso. A questo si aggiunge il vaglio delle condizioni ostative — condanna per bancarotta o per delitti connessi all’attività d’impresa, colpa grave, mala fede o frode nella causazione del sovraindebitamento, ostacolo o rallentamento della procedura — che tornerebbe a essere effettuato daccapo. Il Tribunale di Venezia, con provvedimento del 6 marzo 2026, ha peraltro chiarito che una pregressa condanna per bancarotta non preclude di per sé l’accesso alla liquidazione controllata, confermando che la valutazione si colloca a valle e non a monte del percorso.
Il profilo ideale per questa opzione è chi ha davanti un debito genuinamente nuovo, di dimensione contenuta rispetto alla quota di reddito che la procedura gli lascia, e nessun argomento serio da spendere né sull’anteriorità né sulla funzionalità alla liquidazione.
Le opzioni alla prova dei conti
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati ipotetici, utili per vedere come gli stessi numeri producano esiti diversi a seconda della strada imboccata. Non descrivono casi reali.
Ipotesi di partenza comune
Liquidazione controllata aperta con sentenza del 14 aprile 2025, pubblicità eseguita il 17 aprile 2025. Termine per le domande di ammissione fissato in novanta giorni. Passivo complessivo dichiarato 187.400 €, attivo stimato 41.600 €. Reddito netto mensile del debitore 1.780 €, quota lasciata al mantenimento fissata dal giudice in 1.450 €, quota mensile destinata alla procedura 330 €.
Simulazione 1 — La fideiussione escussa in corso di procedura
Il 9 settembre 2025 una banca chiede al debitore 12.800 € escutendo una fideiussione rilasciata il 3 marzo 2021 a garanzia di un finanziamento a una società, andata in default nel luglio 2025.
Con l’opzione 1: il fatto genetico è la garanzia del 2021, quindi anteriore alla pubblicità del 17 aprile 2025. Il termine di novanta giorni è però scaduto il 16 luglio 2025. La strada è la domanda tardiva ex art. 273, comma 5, CCII, con allegazione che l’escussione — e quindi l’attualità della pretesa — è maturata solo a luglio, e trasmissione al liquidatore entro sessanta giorni da quel momento. Se ammesso al chirografo, il credito concorre sul riparto dell’attivo di 41.600 € e per la parte insoddisfatta viene travolto dall’esdebitazione.
Con l’opzione 3: trattando la pretesa come posteriore perché l’escussione è del 2025, il debitore rinuncia al concorso e si ritrova, alla chiusura, 12.800 € integralmente esigibili. La differenza tra le due letture, sullo stesso identico credito, è l’intera sorte del debito.
Simulazione 2 — Le due spese “della procedura” che non sono uguali
Nel novembre 2025 il condominio delibera un intervento urgente sul lastrico solare dell’immobile compreso nell’attivo: quota a carico dell’unità del debitore 2.900 €. Nello stesso periodo matura il compenso di 3.200 € del professionista che aveva assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso.
Con l’opzione 2 applicata alla prima voce: la spesa è sorta durante la procedura ed è servita a conservare un bene poi venduto, il che la colloca nel perimetro dell’art. 6, comma 1, lett. d), CCII come credito per la gestione del patrimonio.
Con l’opzione 2 applicata alla seconda voce: l’orientamento espresso dal Tribunale di Milano il 13 novembre 2024, n. 787, e dal Tribunale di Treviso il 14 agosto 2025 esclude la prededuzione per il compenso del difensore del debitore, ricondotto al privilegio dell’art. 2751-bis, n. 2, c.c. all’interno del concorso. Due spese entrambe legate alla procedura, due esiti opposti: l’elemento dirimente è il nesso con la gestione dell’attivo, non la contemporaneità.
Simulazione 3 — Il debito nuovo davvero nuovo
Nel gennaio 2026 il debitore accumula 4.300 € tra spese sanitarie non differibili e utenze arretrate della propria abitazione, non compresa nell’attivo.
Con l’opzione 1: la domanda al passivo verrebbe respinta per difetto di anteriorità, con dispendio di tempo e di attività difensiva a fronte di un esito prevedibile.
Con l’opzione 3: il debito resta fuori. Finché la procedura è aperta, l’art. 277 CCII impedisce al creditore di aggredire i beni in liquidazione; un piano di rientro da 240 € mensili per diciotto mesi è compatibile con la quota di 1.450 € lasciata al mantenimento. Se invece nulla viene pagato, alla chiusura — ipotizzata per l’aprile 2028, al compimento del triennio ex art. 282 CCII — i 4.300 € saranno integralmente esigibili, maggiorati degli interessi, e su di essi l’esdebitazione non produrrà alcun effetto.
Simulazione 4 — Gli interessi e la compensazione, dove la natura del credito conta due volte
Sul chirografo di 23.400 € di un fornitore ammesso al passivo, gli interessi convenzionali cessano di decorrere ai fini del riparto dal deposito della domanda, per effetto dell’art. 268, ultimo comma, CCII. Ipotizzando un tasso del 5% e una procedura di tre anni, si tratta di circa 3.510 € che non concorrono alla distribuzione dell’attivo. Quella somma, però, non si volatilizza sul piano extra-concorsuale: se il credito non fosse ammesso e il debitore non fosse esdebitato, tornerebbe esigibile insieme al capitale. Con l’opzione 1, l’ammissione al passivo e la successiva esdebitazione chiudono entrambe le partite. Con l’opzione 3, restano entrambe aperte.
Un’ulteriore conseguenza riguarda la compensazione. La regola che si ricava dal sistema, secondo l’orientamento largamente condiviso, è che essa possa operare soltanto tra crediti di natura omogenea: entrambi anteriori o entrambi posteriori all’apertura del concorso. Ipotizzando che il debitore vanti verso lo stesso fornitore un credito di 5.200 € maturato nel corso della procedura, quel credito non potrà essere opposto in compensazione al debito anteriore di 23.400 €, perché appartiene a un piano diverso. È l’ennesima conferma che la linea tracciata dall’art. 277 CCII non è una formalità di calendario: separa due masse che il Codice tiene deliberatamente distinte.
Il confronto in tabella
La tabella sintetizza i profili che più frequentemente orientano la decisione. Sui costi va precisato che qui si considerano esclusivamente gli oneri di giustizia previsti dalla legge: la domanda di ammissione al passivo si trasmette al liquidatore via PEC e non comporta contributo unificato, mentre le eventuali fasi contenziose innestate sulle contestazioni seguono il regime del giudizio in cui si collocano.
| Opzione 1 — Credito anteriore nel concorso | Opzione 2 — Prededuzione | Opzione 3 — Debito posteriore fuori procedura | |
|---|---|---|---|
| Base normativa | Artt. 270, co. 2, lett. d) e 273 CCII | Art. 6 CCII | Artt. 277 e 150 CCII |
| Termini | 90 giorni dalla sentenza; tardiva entro 60 giorni dalla cessazione della causa non imputabile e fino all’esaurimento delle ripartizioni | Nessun termine tipizzato, ma utile prima dei riparti | Nessun termine |
| Organo competente | Liquidatore, con intervento del giudice delegato in caso di contestazioni | Liquidatore, con intervento del giudice delegato in caso di contestazioni | Nessuno: rapporto diretto con il creditore |
| Complessità | Media: onere probatorio sull’anteriorità e, per la tardiva, sulla non imputabilità del ritardo | Alta: perimetro tassativo e orientamenti restrittivi | Bassa sul piano procedurale, alta su quello finanziario |
| Rischi in caso di esito negativo | Rigetto della domanda e ricaduta nell’opzione 3 | Riqualificazione come credito concorsuale o posteriore | Debito integro alla chiusura, con interessi |
| Effetti sull’esecuzione | Nessuna azione individuale sui beni della procedura (art. 150 CCII) | Nessuna azione individuale; soddisfazione sull’attivo con precedenza | Divieto di esecuzione sui soli beni in liquidazione; libertà d’azione dopo la chiusura |
| Effetto dell’esdebitazione | Sì, per la parte insoddisfatta (artt. 278 e 282 CCII) | Irrilevante: il credito si soddisfa sull’attivo | No |
| Reversibilità | Alta finché non sono esaurite le ripartizioni | Media | Alta, ma la scelta di non insinuare diventa irreversibile con i riparti |
| Oneri di giustizia | Nessun contributo per la domanda al liquidatore | Nessun contributo per la domanda al liquidatore | Nessuno |
I criteri per scegliere
Nessuno dei tre percorsi è preferibile in astratto. Sono cinque gli elementi che, nella pratica, spostano davvero l’ago della bilancia.
Il primo criterio è la data del fatto genetico, non quella della richiesta di pagamento. Se la situazione presenta un rapporto contrattuale, una garanzia o un fatto illecito collocati prima della pubblicità della sentenza di apertura, generalmente la strada del concorso è quella corretta, anche quando la pretesa si manifesta molto dopo. È un errore ricorrente misurare l’anteriorità sulla data della lettera del legale del creditore: la legge guarda alla causa o al titolo, non alla sollecitazione.
Il secondo criterio è il nesso funzionale con la liquidazione. Se il debito è nato perché l’attivo doveva essere gestito, conservato o venduto, il ragionamento sulla prededuzione ha una base concreta; se è nato semplicemente mentre la procedura era in corso, quella base non c’è. La contemporaneità, dopo l’abrogazione del comma 2 dell’art. 277 CCII, non basta più a fondare alcuna preferenza.
Il terzo criterio è la sostenibilità sulla quota di reddito lasciata dall’art. 268, comma 4, CCII. Se il debito posteriore è assorbibile dalla porzione destinata al mantenimento senza comprometterlo, la gestione fuori procedura è praticabile; se non lo è, insistere su quella strada significa costruire un secondo dissesto sopra il primo, con l’aggravante dei limiti temporali che l’art. 280 CCII pone a un successivo beneficio esdebitatorio.
Il quarto criterio è l’orizzonte residuo della procedura. Quanto manca alla chiusura o al compimento del triennio dall’apertura cambia la prospettiva: a pochi mesi dall’esdebitazione, ogni argomento sull’anteriorità acquista valore, perché lì si decide se quel debito sopravvivrà; a procedura appena aperta, con ripartizioni ancora lontane, la finestra per la domanda tardiva è più ampia e la scelta meno urgente.
Il quinto criterio è la coerenza con la condotta complessiva. Le condizioni ostative all’esdebitazione previste dall’art. 280 CCII e i motivi soggettivi richiamati dall’art. 282 CCII — frode, mala fede, colpa grave — non riguardano l’accesso alla procedura, come la Cassazione ha chiarito con la sentenza del 31 luglio 2025, n. 22074, ma la fase finale. Il modo in cui il debitore gestisce le sopravvenienze, le comunica agli organi e coopera con il liquidatore appartiene a quella valutazione, e va tenuto presente lungo tutto il percorso.
Lo Studio Monardo affronta questi bivi con l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista, Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012 iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un OCC ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, alla guida di uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario.
Le domande di chi è indeciso
Posso cambiare strada a metà? In parte sì. Finché non sono esaurite le ripartizioni dell’attivo, la domanda tardiva prevista dall’art. 273, comma 5, CCII mantiene aperta la via del concorso, purché resti dimostrabile la non imputabilità del ritardo. Il margine si assottiglia però con il procedere della liquidazione, e dopo i riparti la scelta di aver lasciato il debito fuori diventa definitiva.
E se scelgo quella sbagliata? Dipende da quale. Un tentativo di insinuazione respinto per difetto di anteriorità comporta la perdita di tempo e di attività difensiva, ma il debito resta esattamente dov’era. Aver trattato come posteriore un credito che era anteriore, invece, produce un danno strutturale: alla chiusura ci si ritrova con una passività che l’esdebitazione avrebbe potuto cancellare. È un’asimmetria che va soppesata prima di decidere.
Il creditore nuovo può pignorarmi lo stipendio? Sui beni compresi nella liquidazione no: l’art. 150 CCII, richiamato dall’art. 270, comma 5, vieta le azioni individuali anche per i crediti maturati durante la procedura, e l’art. 277 CCII lo ribadisce per i creditori posteriori. La quota di reddito lasciata al debitore ex art. 268, comma 4, si colloca però fuori dall’attivo della procedura, e la sua aggredibilità va verificata in concreto alla luce dei limiti di pignorabilità previsti dalla legge e del provvedimento del giudice che ha fissato la quota.
Devo comunicarlo al liquidatore? La trasparenza verso gli organi non è un adempimento formale. La condotta del debitore rileva nella fase esdebitatoria, e l’aver taciuto una sopravvenienza patrimoniale o una nuova esposizione può essere valutata in quella sede. Il Tribunale di Ascoli Piceno, con provvedimento dell’8 novembre 2024, ha ammesso che il comportamento del debitore possa essere apprezzato già in fase di apertura in chiave prognostica rispetto al futuro beneficio.
Un debito nuovo può farmi perdere l’esdebitazione? Di per sé no: l’art. 282 CCII fa operare il beneficio di diritto, salvi i motivi ostativi tipizzati. Il debito posteriore non è una causa di esclusione, semplicemente non rientra nel perimetro liberatorio. Il rischio si sposta altrove: sulle condotte che accompagnano l’assunzione di quella nuova obbligazione e sui limiti che l’art. 280 CCII pone a una futura, ulteriore esdebitazione.
E se durante la procedura ricevo un’eredità o un bene? Il rinvio all’art. 142 CCII operato dall’art. 270, comma 5, porta nell’attivo i beni che pervengono al debitore nel corso della procedura, dedotte le passività sostenute per il loro acquisto e la loro conservazione. È il caso in cui un debito posteriore può, indirettamente, incidere sul concorso: non perché diventi concorsuale, ma perché riduce il valore netto del bene sopravvenuto.
Se la procedura si chiude prima dei tre anni, cambia qualcosa per il debito nuovo? Cambia il calendario, non la sostanza. L’art. 282 CCII fa operare l’esdebitazione a seguito del provvedimento di chiusura oppure, se anteriore, decorso il triennio dall’apertura: una chiusura anticipata avvicina il momento in cui il divieto di azioni esecutive viene meno e il creditore posteriore riacquista piena libertà d’azione. Chi conta di rientrare gradualmente da un debito nuovo confidando nella protezione della procedura deve quindi verificare la durata effettivamente programmata dal liquidatore, e non assumere che il triennio sia un dato acquisito.
Il liquidatore può rifiutare un bene che mi arriva durante la procedura? L’art. 142 CCII, richiamato dall’art. 270, comma 5, contempla la facoltà di rinunciare ad acquisire beni quando il costo dell’acquisizione supera il presumibile valore di realizzo. È un’eventualità concreta per i cespiti gravati da oneri, e produce un effetto rilevante ai nostri fini: il bene non entra nell’attivo, e con esso restano fuori dalla procedura anche le passività che lo accompagnano.
Se il debito nuovo lo ha contratto il mio coniuge, mi riguarda? Va verificato il regime patrimoniale e l’esistenza di eventuali coobbligazioni o garanzie. Il Codice prevede la trattazione unitaria per le procedure familiari, e la liquidazione controllata vi è espressamente inclusa: questo incide su come le posizioni vengono esaminate, non però sulla qualificazione di un debito come anteriore o posteriore, che resta ancorata al criterio dell’art. 277 CCII.
L’esdebitazione mi protegge anche dai garanti e dai coobbligati? No, e la distinzione va tenuta ferma. L’effetto liberatorio riguarda il debitore; il creditore conserva le proprie azioni verso i coobbligati e i garanti, e può escutere le garanzie reali costituite su beni di terzi. Un debito che il fideiussore paga dopo la chiusura fa nascere il regresso verso l’esdebitato, ed è un’ipotesi che va valutata prima e non dopo.
Le pronunce che orientano la scelta
I riferimenti che seguono sono raggruppati per la strada che ciascuno contribuisce a illuminare. I principi sono riformulati in sintesi.
Sul perimetro della procedura e sui creditori posteriori
Cass. civ., Sez. I, 19 agosto 2024, n. 22914. Pronunciandosi su rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., la Corte ha affermato che il creditore fondiario può avvalersi del privilegio processuale dell’art. 41, comma 2, T.U.B. sia nella liquidazione giudiziale sia nella liquidazione controllata degli artt. 268 e seguenti CCII. Rileva qui perché conferma che le eccezioni al divieto di azioni esecutive operano in entrambe le procedure allo stesso modo, e perché ribadisce la comune natura concorsuale delle due liquidazioni: è la premessa su cui si regge l’intera costruzione dei rinvii dell’art. 270, comma 5.
Cass. civ., Sez. I, 10 maggio 2025, n. 12395. Ha esaminato l’ampiezza dei poteri del liquidatore nella liquidazione del patrimonio del sovraindebitato con riguardo alla revocatoria ordinaria. È rilevante perché il perimetro dell’attivo — e quindi ciò che i creditori posteriori non possono aggredire — dipende anche dalle azioni che l’organo può esercitare per reintegrarlo.
Trib. Brindisi, ordinanza 14 gennaio 2025. Si è pronunciato sull’ammissibilità dell’accesso alla liquidazione controllata, contribuendo a definire i confini di una procedura la cui apertura segna il momento da cui si misura ogni valutazione sull’anteriorità.
Sull’accertamento del passivo e sulle domande tardive
Trib. Milano, 13 novembre 2024, n. 787. Ha escluso la prededucibilità del credito dei professionisti che assistono il debitore, riconducendolo alle regole ordinarie del concorso. Rileva perché indica il metodo con cui la giurisprudenza sta leggendo l’art. 6 CCII dopo il correttivo: elenco tassativo, nessuna espansione analogica.
Trib. Treviso, 14 agosto 2025. In sede di opposizione allo stato passivo ha confermato l’esclusione della prededuzione per il credito professionale del difensore del debitore. Rilevante per chi valuti l’opzione 2: segnala che il nesso con l’accesso alla procedura non è, da solo, sufficiente.
Trib. Torino, Sez. procedure concorsuali, linee guida 14 ottobre 2025. Le indicazioni rivolte a OCC e debitori sugli atti e documenti da produrre per l’apertura della liquidazione controllata offrono un riferimento operativo sulla completezza dell’elenco dei creditori, che è il primo presidio contro la formazione di crediti “dimenticati” e poi tardivi.
Sull’esdebitazione e sul confine tra debiti anteriori e posteriori
Cass. civ., Sez. I, 31 luglio 2025, n. 22074. Ha escluso che la meritevolezza costituisca presupposto di accoglimento della domanda di accesso alla liquidazione controllata, collocandone la valutazione nella sede esdebitatoria. Rileva perché sposta sul finale della procedura il peso delle condotte, comprese quelle relative alla gestione delle nuove esposizioni.
Cass. civ., Sez. I, 14 novembre 2025, n. 30108. Ha ribadito che il debitore già dichiarato fallito il quale non abbia fruito dell’esdebitazione ex art. 142 l. fall. non può invocare il beneficio dell’art. 283 CCII per i medesimi debiti, mentre restano fuori da questo ostacolo le passività non regolate in quella procedura. È forse il riferimento più significativo per il nostro tema: conferma che il discrimine è sempre quale procedura ha “assorbito” quel debito, e che ciò che è rimasto fuori segue un destino autonomo.
Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 14835/2025. Ha affermato un principio di diritto intertemporale in materia di esdebitazione, ricostruendo il rapporto tra la disciplina della L. 3/2012 e quella del Codice della crisi. Rileva per chi si trovi in procedure risalenti, dove l’individuazione della norma applicabile precede ogni ragionamento sul perimetro liberatorio.
Cass. civ., n. 3591/2026, depositata il 17 febbraio 2026. È tornata sul rapporto tra i due sistemi, osservando che il beneficio degli artt. 278 e seguenti CCII riguarda i crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito di una liquidazione controllata, procedura non integralmente sovrapponibile alla liquidazione del patrimonio della L. 3/2012. Conferma la centralità dell’aggancio del beneficio a una specifica procedura e ai crediti che vi hanno trovato collocazione.
Cass. civ., 12 maggio 2022, n. 15246. Ha valorizzato il favor debitoris che permea l’istituto esdebitatorio, escludendo che percentuali di soddisfacimento non irrisorie possano ostacolare il beneficio. Utile per misurare quanto sia rilevante portare un credito dentro il concorso: una volta ammesso, la sua estinzione residua non dipende dal quanto è stato pagato.
Trib. Verona, ordinanza 4 agosto 2025. Ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell’art. 278, comma 2, CCII nella parte in cui, verso i creditori per fatto o causa anteriori non insinuati, l’esdebitazione opera per la sola parte eccedente la percentuale attribuita ai creditori di pari grado. Segnala che anche il trattamento dei creditori anteriori rimasti fuori dal concorso è materia in movimento.
Trib. Arezzo, ordinanza 25 giugno 2025. Ha sollevato questione di legittimità sull’art. 281, comma 1, CCII quanto alla contestualità tra istanza di esdebitazione e chiusura della procedura. Rileva in via sistematica per chi debba stimare i tempi effettivi del beneficio.
Cass. civ., Sez. I, 27 febbraio 2025, n. 5157. Ha ritenuto omologabile un concordato minore di tipo liquidatorio che, in assenza di attivo distribuibile, si fondi anche sulla sola finanza esterna. Rileva per chi valuti lo scenario successivo alla chiusura: segnala che gli strumenti alternativi alla liquidazione conservano margini di praticabilità anche in situazioni patrimoniali compromesse.
Cass. civ., 2 aprile 2010, n. 8185. Ha affermato l’incompatibilità tra il carattere satisfattivo della procedura concorsuale e la mora nell’adempimento delle obbligazioni pecuniarie. È il precedente su cui poggia, in chiave sistematica, la disciplina della cristallizzazione degli interessi ai soli effetti del concorso.
Sulla durata della procedura e sull’orizzonte della decisione
Trib. Savona, 23 gennaio 2025. Ha ritenuto ammissibile, a determinate condizioni, la previsione di un termine di durata che oltrepassi il triennio.
Trib. Santa Maria Capua Vetere, 12 settembre 2025. Ha collocato la durata della liquidazione controllata nell’ambito della programmazione affidata al liquidatore, osservando che il legislatore è intervenuto fissando un parametro temporale di carattere minimo.
Entrambe rilevano perché l’orizzonte residuo è uno dei cinque criteri di scelta: una procedura destinata a protrarsi oltre il triennio cambia il calcolo su quanto a lungo il debito posteriore resterà “coperto” dal divieto di azioni esecutive sui beni in liquidazione.
Cass. civ., Sez. I, 28 aprile 2026, n. 11603. Ha affermato che, nella domanda proposta dal debitore, la relazione dell’OCC deve indicare a pena di inammissibilità le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata nell’assumere le obbligazioni. Rileva perché la ricostruzione delle cause del dissesto, se accurata sin dall’origine, riduce drasticamente il numero di crediti che riemergono a procedura avviata.
Trib. Modena, 18 marzo 2026. Si è pronunciato sui presupposti dell’esdebitazione di un soggetto la cui esposizione derivava essenzialmente dal rilascio di garanzie fideiussorie: la fattispecie tipica in cui la pretesa raggiunge il debitore molto tempo dopo la firma.
Cosa può fare lo Studio Monardo
- Ricostruiamo la data esatta del fatto genetico di ogni pretesa sopravvenuta, confrontando contratti, atti di garanzia, fatture e comunicazioni con la data di esecuzione della pubblicità della sentenza di apertura ai sensi dell’art. 270, comma 2, lett. f), CCII.
- Valutiamo quale delle opzioni regge davvero davanti al giudice nel tuo caso specifico, distinguendo l’argomento sostenibile da quello destinato al rigetto, e lo diciamo prima che il tempo sia investito.
- Predisponiamo e trasmettiamo la domanda di ammissione al passivo al liquidatore nelle forme e nei termini dell’art. 273 CCII, documentando l’anteriorità del credito.
- Costruiamo la domanda tardiva ex art. 273, comma 5, CCII allegando gli elementi che dimostrano la non imputabilità del ritardo e verificando lo stato delle ripartizioni.
- Argomentiamo la prededuzione ai sensi dell’art. 6 CCII per le spese che hanno effettivamente consentito la gestione o la conservazione dell’attivo, e assistiamo il credito nella fase di contestazione davanti al giudice delegato.
- Verifichiamo se il debito posteriore può essere gestito sulla quota di reddito lasciata dall’art. 268, comma 4, CCII, e curiamo la trattativa con il creditore per costruire un rientro compatibile con quella capienza.
- Analizziamo l’impatto dei beni sopravvenuti alla luce del rinvio all’art. 142 CCII, calcolando le passività deducibili per acquisto e conservazione.
- Presidiamo la fase esdebitatoria, curando le interlocuzioni con il liquidatore e la documentazione delle condotte rilevanti ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII.
- Impostiamo le impugnazioni contro i provvedimenti sfavorevoli, mantenendo la linea difensiva costruita in origine.
- Progettiamo lo scenario post-chiusura, verificando quali strumenti restino accessibili per le passività non coperte dall’esdebitazione e con quali limiti temporali.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su un tema come questo pesa in modo particolare la continuità della strategia fino all’ultimo grado: l’inquadramento scelto oggi per un debito sopravvenuto è lo stesso che dovrà essere difeso davanti al giudice delegato, poi in sede di impugnazione e, se il percorso lo richiede, in Cassazione. Essere cassazionista significa poter tenere quella linea senza passaggi di mano e senza che l’argomento cambi impostazione lungo la strada. Le abilitazioni di Gestore della crisi iscritto negli elenchi ministeriali e di professionista fiduciario di un OCC aggiungono la prospettiva interna alla procedura: sapere come il liquidatore forma il progetto di stato passivo e quali elementi pesano nella sua valutazione cambia il modo in cui una domanda viene costruita.
Lo staff multidisciplinare — avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo — consente di trattare contemporaneamente il profilo giuridico dell’anteriorità e quello quantitativo della capienza, che in queste situazioni sono due facce dello stesso problema. Nessuna promessa di risultato: analizziamo, verifichiamo, costruiamo la strategia e la portiamo avanti.
In chiusura
Un debito che compare dopo l’apertura della liquidazione controllata non è mai soltanto un debito in più: è una domanda di qualificazione giuridica che decide se quella somma sarà cancellata insieme alle altre o sopravvivrà alla procedura. Le tre strade — concorso, prededuzione, gestione esterna — sono tutte percorribili, nessuna è una trappola, e nessuna è preferibile a prescindere. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo, denaro e — nell’ipotesi peggiore — proprio quel diritto alla ripartenza per cui la procedura era stata avviata.
È materia in cui lo Studio Monardo si muove per formazione specifica: la liquidazione controllata e l’esdebitazione del sovraindebitato sono il terreno proprio del Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e del professionista fiduciario di un OCC, cioè delle due abilitazioni certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo che presuppongono la padronanza tecnica di questa procedura, mentre la qualifica di cassazionista assicura che l’impostazione data al problema possa essere difesa fino all’ultimo grado di giudizio.
📩 Se un debito nuovo si è affacciato mentre la tua procedura è in corso, il momento per inquadrarlo correttamente è adesso, non alla chiusura: scrivici oggi stesso — tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio sono al termine di questa guida.
