Introduzione: la crisi d’impresa non è un evento, è un calendario
Chi guarda una crisi d’impresa dall’esterno vede un fatto: l’azienda che chiude, il decreto ingiuntivo, la sentenza. Chi la guarda dall’interno vede tutt’altro: una successione di date. Un debito IVA scaduto a marzo. Una segnalazione arrivata a giugno. Un’istanza depositata a settembre. Un’udienza fissata a ottobre. Ogni casella di quel calendario apre e chiude possibilità diverse, e quasi nessuna di quelle caselle si riapre.
Chi sa che cosa succede dopo, e soprattutto quando, agisce nel momento in cui la mossa è ancora disponibile invece di subire quella dell’altro. È questa la differenza reale fra due imprese identiche per fatturato, debiti e settore: non la gravità dei numeri, ma il punto della linea del tempo in cui qualcuno si è mosso.
La linea del tempo del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, oggi nella versione risultante dal correttivo-ter, D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136) è lunga e a fasi: prima i segnali interni che gli assetti organizzativi devono intercettare; poi le segnalazioni dell’organo di controllo e dei creditori pubblici qualificati, con i loro termini; poi la composizione negoziata, con i suoi 180 giorni prorogabili e le misure protettive che coprono al massimo 240 giorni; poi il bivio degli sbocchi, fra accordi, piano di ristrutturazione, concordato semplificato e concordato preventivo; poi, se nulla ha funzionato, la liquidazione giudiziale, con l’udienza di verifica del passivo entro 120 giorni e i cinque anni di durata massima della liquidazione dell’attivo; infine il tempo dopo, quello dell’esdebitazione.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questa linea del tempo, e non per affinità generica con la materia: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè è abilitato alla funzione che il Codice colloca al centro della fase più delicata dell’intera cronologia, quella delle trattative assistite. È inoltre Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, le due qualifiche che governano il tratto finale della linea del tempo per i debitori non fallibili, e avvocato cassazionista, il che consente di seguire senza cambi di mano anche i reclami e i ricorsi che nascono lungo il percorso. Conoscere la procedura dall’interno, avendone ricoperto i ruoli tecnici, è ciò che permette di dire a un imprenditore non solo che cosa può fare, ma entro quando.
📩 Se stai leggendo questa pagina perché una data si sta avvicinando — una scadenza, un’udienza, una segnalazione appena arrivata — non lasciarla passare: contattaci ora, tutti i riferimenti dello Studio li trovi in fondo a questo articolo.
La mappa temporale: tutte le tappe in un solo sguardo
Prima di entrare in ciascuna fase, conviene avere davanti l’intero arco. La tabella che segue è la spina dorsale di questo articolo: ogni riga corrisponde a una sezione di dettaglio, e ogni termine indicato è quello che il Codice fissa oggi, dopo il correttivo-ter.
Un avvertimento sulla lettura, che vale per tutte le righe: i termini che seguono sono di natura diversa fra loro. Alcuni sono termini per agire (e se scadono, l’azione è preclusa); altri sono durate di efficacia (e scorrono senza che nessuno debba fare nulla); altri ancora sono termini di durata massima, che il giudice riempie con un provvedimento discrezionale. Confonderli è il modo più rapido per perdere una finestra.
| Tappa | Che cosa accade | Termine chiave | Norma |
|---|---|---|---|
| Prima di tutto | Gli assetti intercettano i segnali di squilibrio | Monitoraggio continuo, nessun termine ma dovere permanente | Art. 2086 c.c.; art. 3 CCII |
| La segnalazione interna | Organo di controllo e revisore segnalano per iscritto agli amministratori | Termine non superiore a 30 giorni per riferire sulle iniziative | Art. 25-octies CCII |
| La segnalazione esterna | INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e Agenzia Entrate-Riscossione segnalano il superamento delle soglie | Invio entro 60 giorni (INPS, INAIL, AdER); entro 150 giorni dal termine LIPE per l’Agenzia delle Entrate | Art. 25-novies CCII |
| Giorno 0 | Istanza di composizione negoziata sulla piattaforma telematica e nomina dell’esperto | Convocazione dell’imprenditore entro 10 giorni dall’accettazione | Artt. 12, 13, 17 CCII |
| Giorni 1-120 | Misure protettive: pubblicazione, ricorso, conferma | Ricorso entro il giorno successivo alla pubblicazione; udienza entro 10 giorni; durata da 30 a 120 giorni | Artt. 18, 19 CCII |
| Fino al giorno 240 | Proroga delle misure protettive | Tetto complessivo 240 giorni, non superabile | Art. 19, c. 5 CCII |
| Fino al giorno 180 (+180) | Trattative, autorizzazioni, transazione fiscale | Incarico dell’esperto 180 giorni, prosecuzione per non oltre altri 180 | Artt. 17, 22, 23, 25-bis CCII |
| Il giorno della relazione finale | Esito delle trattative e apertura del bivio | Concordato semplificato: proposta entro 60 giorni dalla comunicazione della relazione | Artt. 23, 25-sexies CCII |
| Il procedimento unitario | Domanda di accesso, anche con riserva, fino all’omologazione | Termine con riserva da 30 a 60 giorni, prorogabile di non oltre 60 | Artt. 40, 44, 47, 48 CCII |
| La liquidazione giudiziale | Dal ricorso alla sentenza, poi verifica del passivo | Stato passivo entro 120 giorni (150 se complessa); domande 30 giorni prima; reclamo 30 giorni | Artt. 41, 49, 51 CCII |
| Il tempo dopo | Liquidazione dell’attivo ed esdebitazione | Liquidazione entro 5 anni (7 se complessa); esdebitazione di diritto dopo 3 anni | Artt. 213, 279 CCII |
Ogni riga di questa tabella diventa, nelle pagine che seguono, una tappa autonoma. Il calendario inizia molto prima di quanto la maggior parte degli imprenditori immagini.
Prima del giorno zero: i segnali che l’impresa deve saper leggere da sola
Che cosa succede
Non c’è un atto, non c’è una notifica, non c’è un ufficiale giudiziario. C’è solo un’impresa che comincia a pagare i fornitori a novanta giorni invece che a sessanta, che sconfina sugli affidamenti per qualche settimana, che rinvia il versamento IVA di un trimestre contando sul trimestre successivo. È la fase in cui la crisi esiste già nei numeri ma non esiste ancora in alcun documento ufficiale, e proprio per questo è la fase in cui il ventaglio delle soluzioni è più ampio di quanto sarà mai più.
La norma
Il perno è l’art. 2086, comma 2, del codice civile, riscritto dall’art. 375 del Codice della crisi: l’imprenditore che opera in forma societaria o collettiva ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, e di attivarsi senza indugio per l’adozione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento. L’art. 3 CCII specifica il contenuto di quel dovere e, al comma 4, tipizza i segnali che gli assetti devono intercettare: debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni e pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile; debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti; esposizioni verso banche e altri intermediari finanziari scadute da più di sessanta giorni, o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti, purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni; e l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall’art. 25-novies, comma 1.
I termini che si attivano
Formalmente nessuno. Sostanzialmente tutti. Perché ciascuno dei segnali dell’art. 3, comma 4, è costruito su un conteggio di giorni — trenta, sessanta, novanta — che decorre in silenzio, senza che nessuno lo notifichi. Il primo orologio della crisi è quello che l’impresa deve guardarsi da sola.
Che cosa può fare l’imprenditore ora
Tutto, ed è l’unico momento del percorso in cui questa parola è letterale. Può rinegoziare le linee bancarie prima che la classificazione del credito cambi. Può ristrutturare il debito fornitori con accordi bilaterali che non richiedono alcuna procedura. Può accedere alla composizione negoziata in una condizione di semplice squilibrio, quando la probabilità di risanamento è alta e i creditori hanno ancora ragione di crederci. La finestra difensiva più larga dell’intero Codice è quella che non ha una scadenza scritta, e per questo viene sprecata quasi sempre.
Ciò che è già precluso, invece, è la possibilità di sostenere in seguito che la crisi non fosse visibile: gli assetti servono precisamente a rendere non credibile quella difesa.
Sul piano operativo, l’attività che paga di più in questa fase è la datazione dei segnali. Ciascuno dei quattro indicatori dell’art. 3, comma 4, ha una decorrenza determinabile con precisione dai dati che l’impresa già possiede: il libro unico del lavoro dice esattamente da quanti giorni le retribuzioni sono scadute e quanto pesano sul monte mensile; lo scadenzario fornitori consente di calcolare, giorno per giorno, il rapporto fra debito scaduto da oltre novanta giorni e debito non scaduto; gli estratti conto e le comunicazioni degli intermediari dicono da quando lo sconfino supera i sessanta giorni e quale percentuale rappresenta sul totale delle esposizioni; il cassetto fiscale e l’estratto di ruolo dicono se e da quando le soglie dell’art. 25-novies sono state superate.
Datare i segnali serve a due cose contemporaneamente. La prima è difensiva: consente di dimostrare, se un giorno servirà, che l’organo amministrativo si è mosso entro un tempo ragionevole dal momento in cui la crisi era rilevabile, e non dal momento in cui è diventata evidente a tutti. La seconda è strategica: la data del primo segnale è anche la data da cui si misura il deterioramento, e quindi il punto da cui calcolare quanti mesi di cassa restano prima che una soluzione negoziale diventi impraticabile. Un’impresa che sa da quanti giorni sta scivolando può ancora scegliere lo strumento; un’impresa che lo scopre dal pignoramento di un fornitore prende quello che resta.
L’errore tipico di questa fase
Confondere l’assenza di atti giudiziari con l’assenza di crisi. L’imprenditore ragiona per notifiche: finché non arriva niente, non sta succedendo niente. Ma il Codice ragiona per indicatori, e gli indicatori scattano molto prima. Il secondo errore, gemello del primo, è considerare gli assetti un adempimento formale da risolvere con un organigramma e un file di budget: la giurisprudenza li tratta ormai come parametro sostanziale di responsabilità gestoria, non come documentazione.
Quanto dura realmente
Questa fase dura, nella pratica, dai dodici ai ventiquattro mesi prima che la crisi diventi visibile all’esterno. È il periodo più lungo dell’intera linea del tempo ed è quasi interamente sotto il controllo dell’impresa. Poi il controllo passa ad altri.
Il giorno della segnalazione: quando l’orologio inizia a essere guardato da qualcun altro
Che cosa succede
Arriva una comunicazione. Può essere una lettera dell’organo di controllo o del revisore, protocollata e motivata; può essere una PEC dell’INPS, dell’INAIL, dell’Agenzia delle Entrate o dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. In entrambi i casi il messaggio sostanziale è identico: qualcuno, fuori dall’organo amministrativo, ha certificato per iscritto che l’impresa ha superato una soglia. Da questo momento il calendario della crisi non è più privato.
La norma
L’art. 25-octies CCII impone all’organo di controllo societario e — dopo il correttivo-ter — anche al soggetto incaricato della revisione legale dei conti di segnalare per iscritto all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di composizione negoziata. La segnalazione deve essere motivata, trasmessa con mezzi che ne assicurino la prova della ricezione, e deve contenere la fissazione di un congruo termine, comunque non superiore a trenta giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire sulle iniziative intraprese.
L’art. 25-novies CCII disciplina invece la segnalazione esterna dei creditori pubblici qualificati, che dopo il correttivo non transita più da alcun organismo terzo ma viene indirizzata direttamente all’imprenditore e, se esiste, all’organo di controllo. Le soglie sono quattro:
- INPS: ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore, per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al trenta per cento di quelli dovuti nell’anno precedente e a 15.000 euro; per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, a 5.000 euro.
- INAIL: debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato, superiore a 5.000 euro.
- Agenzia delle Entrate: debito IVA scaduto e non versato risultante dalla comunicazione delle liquidazioni periodiche, superiore a 5.000 euro secondo i parametri fissati dalla norma.
- Agenzia delle Entrate-Riscossione: crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori a 100.000 euro per le imprese individuali, a 200.000 euro per le società di persone e a 500.000 euro per le altre società.
I termini che si attivano
Due orologi partono insieme. Il primo è il termine non superiore a trenta giorni entro cui l’organo amministrativo deve riferire all’organo di controllo: non è un termine processuale, ma è il termine su cui si misurerà, in ogni futuro giudizio di responsabilità, la tempestività della reazione degli amministratori. Il secondo riguarda i tempi di invio delle segnalazioni esterne: INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate-Riscossione provvedono entro sessanta giorni dal verificarsi delle condizioni, mentre l’Agenzia delle Entrate invia la propria contestualmente alla comunicazione di irregolarità e comunque non oltre centocinquanta giorni dal termine di presentazione della comunicazione delle liquidazioni periodiche.
Nessuno di questi termini è soggetto alla sospensione feriale, che opera dal 1° al 31 agosto e riguarda i termini processuali: qui siamo davanti a termini amministrativi e a doveri di condotta, che corrono anche ad agosto.
Che cosa può fare l’imprenditore ora
La reazione utile in questa fase non è la risposta formale, è la scelta dello strumento. Rispondere all’organo di controllo entro i trenta giorni indicando l’avvio della composizione negoziata è, oggi, la condotta che il Codice premia in modo più esplicito, perché l’art. 25-octies collega proprio alla tempestiva segnalazione e alla tempestiva attivazione la valutazione della responsabilità dell’organo di controllo, e specularmente quella dell’organo amministrativo. È anche il momento in cui la trattativa con il creditore pubblico è ancora possibile su basi ordinarie.
Resta invece già precluso l’accesso ad alcune misure premiali collegate alla tempestività: chi si attiva dopo mesi dalla segnalazione difficilmente potrà sostenere di aver reagito senza indugio.
Un chiarimento utile, perché genera equivoci ricorrenti: la segnalazione dell’art. 25-novies non è un atto di riscossione, non contiene alcuna intimazione e non accelera di per sé alcuna scadenza. Non è un titolo esecutivo, non anticipa il pignoramento, non abilita il creditore pubblico a nulla che non potesse già fare. Quello che cambia, e che cambia in modo definitivo, è il piano probatorio: da quel momento esiste un documento datato, formato da un soggetto terzo, che attesta il superamento di una soglia di legge. In qualunque giudizio successivo di responsabilità quel documento fissa il momento della conoscibilità della crisi, e con esso il punto da cui misurare il ritardo dell’organo amministrativo. La segnalazione non toglie tempo all’impresa: certifica il momento in cui il tempo ha cominciato a essere contato da qualcun altro.
L’errore tipico di questa fase
Archiviare la segnalazione come un adempimento burocratico dei sindaci, e rispondere con una lettera rassicurante priva di contenuto operativo. Quella lettera, letta due anni dopo da un curatore, diventa la prova documentale che gli amministratori sapevano e non hanno agito. La segnalazione dell’organo di controllo non è un rischio per l’impresa: è un rischio per gli amministratori che la ignorano.
Quanto dura realmente
Dal ricevimento della segnalazione alla decisione effettiva sull’accesso a uno strumento passano, nella pratica, tra i due e i sei mesi. È un tempo quasi sempre eccessivo rispetto a quello che la situazione finanziaria consente.
Giorno 0: l’istanza di composizione negoziata e l’ingresso dell’esperto
Che cosa succede
L’imprenditore commerciale o agricolo, in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l’insolvenza, presenta istanza tramite la piattaforma telematica nazionale accessibile dal sito della Camera di commercio. Alla domanda allega la documentazione richiesta dall’art. 17, comma 3: bilanci degli ultimi tre esercizi, situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, elenco dei creditori, certificato dei debiti tributari e contributivi, situazione delle esposizioni presso il sistema bancario, e soprattutto un progetto di piano di risanamento. Una commissione nomina l’esperto indipendente. L’esperto accetta, e da quel momento decorre il tempo della procedura.
La norma
Artt. 12-25-quinquies CCII. L’art. 12 definisce il presupposto oggettivo, che dopo il correttivo-ter comprende espressamente anche l’imprenditore già in stato di insolvenza, purché il risanamento risulti ancora ragionevolmente perseguibile. L’art. 13 disciplina la nomina dell’esperto, valutando anche l’esito degli incarichi precedenti. L’art. 17 regola l’accesso e il funzionamento: l’esperto, accettato l’incarico, convoca senza indugio l’imprenditore e comunque entro dieci giorni. L’art. 16 fissa i requisiti di indipendenza e i doveri di tutte le parti, imprenditore e creditori compresi.
I termini che si attivano
Dieci giorni per il primo incontro dall’accettazione dell’esperto. Centottanta giorni di durata dell’incarico dall’accettazione, prorogabili per non oltre altri centottanta quando lo richiedono l’imprenditore o le parti con cui sono in corso le trattative e l’esperto vi acconsente, oppure quando la prosecuzione è resa necessaria dal ricorso al tribunale per le misure protettive o per le autorizzazioni: il tetto complessivo è dunque di trecentosessanta giorni.
Esiste poi un termine di segno opposto, spesso ignorato: in caso di archiviazione dell’istanza, l’imprenditore non può presentarne una nuova prima di un anno, salvo il caso in cui l’archiviazione sia stata richiesta dallo stesso imprenditore entro due mesi dall’accettazione dell’esperto, ipotesi in cui il termine si riduce, per una sola volta, a quattro mesi. È un termine che rende molto costoso l’accesso improvvisato.
Che cosa può fare l’imprenditore ora
Può — e deve — presentarsi al primo incontro con un progetto di piano già scritto, non con l’intenzione di scriverlo. La differenza non è cosmetica: la giurisprudenza di merito ha chiarito che la valutazione sulle misure protettive presuppone che il ricorrente abbia predisposto quantomeno un progetto di piano di risanamento, considerandolo presupposto indefettibile per la prosecuzione della procedura (Tribunale di Milano, Sezione Crisi d’Impresa, 25 giugno 2025). Chi arriva al giorno 0 senza piano non arriva al giorno 10 con la protezione.
Può inoltre continuare a gestire l’impresa, in ordinaria e in straordinaria amministrazione, senza alcuno spossessamento: è la caratteristica che rende la composizione negoziata radicalmente diversa da tutto ciò che viene dopo.
L’errore tipico di questa fase
Usare la composizione negoziata come parentesi dilatoria per congelare esecuzioni già avviate. È un uso che i tribunali riconoscono rapidamente e sanzionano con il rigetto delle misure protettive, con la conseguenza che l’impresa esce dalla parentesi più esposta di prima, perché nel frattempo ha reso pubblico il proprio stato di crisi.
Quanto dura realmente
Dalla presentazione dell’istanza all’accettazione dell’esperto passano di regola due o tre settimane. Il primo incontro si tiene entro i dieci giorni successivi. Il tratto più lungo — e più variabile — è quello che porta dalla prima convocazione alla definizione di una strategia condivisa: raramente meno di sessanta giorni.
Dal giorno 1 al giorno 120: le misure protettive, il termine più breve del Codice
Che cosa succede
L’imprenditore chiede che i creditori non possano iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e diritti con cui è esercitata l’attività, né acquisire diritti di prelazione non concordati. L’istanza viene pubblicata nel registro delle imprese insieme all’accettazione dell’esperto, e dal giorno della pubblicazione l’effetto protettivo si produce automaticamente. Ma quell’effetto nasce già con una scadenza addosso.
La norma
Artt. 18, 19 e 20 CCII. L’art. 18 disciplina l’istanza e l’effetto immediato della pubblicazione; l’art. 19 il procedimento davanti al tribunale; l’art. 20 la sospensione degli obblighi di riduzione e ricapitalizzazione del capitale sociale e della causa di scioglimento per perdite.
I termini che si attivano
Qui la cronologia si fa densa, e ogni riga conta.
Entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese, l’imprenditore deve depositare ricorso al tribunale competente per la conferma o la modifica delle misure protettive. È il termine più breve dell’intero Codice della crisi e la sua violazione fa cadere una protezione appena nata.
Il tribunale fissa l’udienza entro dieci giorni dal deposito del ricorso. In quella sede acquisisce il parere dell’esperto sulla funzionalità delle misure al buon esito delle trattative e sente i creditori che si costituiscono.
Se entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’istanza non interviene il provvedimento di conferma o di modifica, le misure protettive cessano di produrre effetti.
L’ordinanza di conferma ne determina la durata, non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni.
La proroga, richiesta prima della scadenza e assistita dal parere dell’esperto, non può portare la durata complessiva oltre i duecentoquaranta giorni. Il tetto è invalicabile e non coincide con la durata dell’incarico dell’esperto, che può arrivare a trecentosessanta giorni: il disallineamento fra i due orologi è strutturale ed è uno dei punti in cui le difese si perdono.
Nessuno di questi termini si sospende ad agosto: la sospensione feriale, che opera dal 1° al 31 agosto, riguarda i termini processuali per compiere atti difensivi, non le durate di efficacia fissate dal provvedimento del giudice, che scorrono di calendario. Un’ordinanza di conferma emessa il 20 giugno con durata di centoventi giorni scade a metà ottobre, agosto compreso.
Che cosa può fare l’imprenditore ora
Può ottenere, insieme alla protezione generale, misure cautelari mirate: l’inibitoria alla messa in esecuzione di titoli esecutivi di creditori specificamente individuati, la sospensione di procedure già pendenti, in alcuni casi limiti alle segnalazioni. La finestra per costruire la protezione su misura si apre con il ricorso e si chiude con l’udienza: dopo, si può solo prorogare ciò che è già stato concesso.
Può inoltre chiedere al tribunale, ai sensi dell’art. 22, le autorizzazioni che rendono utilizzabile il tempo protetto: contrarre finanziamenti prededucibili, trasferire l’azienda o rami di essa senza gli effetti dell’art. 2560, comma 2, del codice civile, rinegoziare i contratti pendenti.
Ciò che è precluso è ottenere protezione retroattiva: la giurisprudenza esclude misure cautelari che comportino l’inefficacia retroattiva di procedimenti esecutivi già in corso (Tribunale di Milano, 4 luglio 2025).
In questa fase la scelta del difensore non è indifferente: la titolarità della qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo possiede, significa conoscere dall’interno il parere che l’esperto depositerà, i criteri con cui lo costruisce e il modo in cui il tribunale lo legge.
L’errore tipico di questa fase
Chiedere le misure protettive per tutto e verso tutti. Il tribunale ne valuta la funzionalità rispetto alle trattative, e una richiesta indiscriminata segnala esattamente ciò che non conviene segnalare, cioè un intento paralizzante. La richiesta selettiva, motivata creditore per creditore, ha probabilità di conferma sensibilmente maggiori.
Quanto dura realmente
Dal deposito del ricorso all’ordinanza di conferma passano, nella prassi degli uffici giudiziari, dalle due alle quattro settimane, con udienze spesso rinviate per consentire all’esperto di depositare o integrare il parere. È un tempo che erode la durata utile della protezione, perché scorre mentre i creditori sono già informati.
Dal giorno 10 al giorno 180: le trattative, le autorizzazioni, la transazione fiscale
Che cosa succede
È la fase più lunga della composizione negoziata ed è quella in cui, materialmente, si decide tutto. L’esperto convoca le parti interessate, prospetta le strategie di intervento, fissa incontri con cadenza ravvicinata. L’imprenditore continua a gestire l’impresa ma con un dovere di informazione rafforzato. Le banche non possono, per il solo fatto dell’accesso alla composizione negoziata, rifiutare o revocare gli affidamenti: l’eventuale sospensione o revoca deve essere specificamente motivata, e la sola pendenza della procedura non implica una diversa classificazione del credito.
La norma
Artt. 16, 17, 21, 22, 23 e 25-bis CCII. L’art. 21 regola la gestione dell’impresa durante le trattative; l’art. 22 le autorizzazioni del tribunale; l’art. 23 gli esiti; l’art. 25-bis le misure premiali di natura fiscale. Il correttivo-ter ha introdotto in questa fase la possibilità di un accordo transattivo con le Agenzie fiscali, colmando la lacuna che per anni ha reso quasi inutilizzabile la composizione negoziata per le imprese con debito erariale rilevante.
I termini che si attivano
Centottanta giorni dall’accettazione dell’esperto, con prosecuzione per non oltre altri centottanta. Se le misure protettive sono pendenti, l’incarico prosegue finché queste restano in vigore. L’esperto può abbreviare il termine quando rileva mutamenti rilevanti, e può in ogni momento archiviare l’istanza se non ravvisa concrete prospettive di risanamento: in quel caso il segretario generale della Camera di commercio dispone l’archiviazione entro i cinque giorni lavorativi successivi.
Le autorizzazioni ex art. 22 hanno tempi propri: il tribunale provvede sentito l’esperto, con procedimento in camera di consiglio che nella prassi richiede da due a sei settimane. Chi programma una cessione d’azienda dimenticando questo intervallo si trova la protezione scaduta prima dell’autorizzazione.
Che cosa può fare l’imprenditore ora
Può chiudere. Ed è l’osservazione più importante di questa fase: la composizione negoziata non deve arrivare fino ai 180 giorni. Se l’accordo con i creditori determinanti matura al giorno 70, chiuderlo al giorno 70 è quasi sempre preferibile a proseguire fino alla scadenza, perché il tempo negoziale è anche tempo di deterioramento dell’attivo.
Può ottenere i finanziamenti prededucibili che tengono in vita il circolante, può cedere l’azienda a un terzo lasciando i debiti in capo alla società cedente, può rinegoziare i contratti divenuti eccessivamente onerosi su invito dell’esperto, può accedere alla transazione con le Agenzie fiscali.
Ciò che si chiude in questa fase è la possibilità di scegliere lo sbocco con calma: dal momento della relazione finale, il ventaglio si restringe e i termini si accorciano bruscamente.
Va aggiunto un profilo che incide direttamente sul calcolo di convenienza di questa fase: le misure premiali dell’art. 25-bis CCII, che spettano quando la composizione negoziata si conclude con uno degli esiti dell’art. 23 e sono modulate proprio sul tempo. Il Codice riconosce, in presenza dei presupposti di legge, la riduzione degli interessi sui debiti tributari maturati nel corso della procedura, la riduzione delle sanzioni in misura predeterminata e la possibilità di rateizzazioni estese oltre i limiti ordinari, con la conseguenza che il valore economico dell’esito negoziale non coincide con il solo stralcio concordato.
Il punto temporale rilevante è che queste misure sono agganciate alla pubblicazione dell’istanza e all’esito della procedura, non alla data in cui l’impresa decide di rivolgersi a un professionista: chi entra tardi trova un perimetro premiale già eroso, perché una parte degli interessi e delle sanzioni si è formata prima. Lo stesso ragionamento vale per l’accordo transattivo con le Agenzie fiscali introdotto dal correttivo-ter, che consente per la prima volta di chiudere in composizione negoziata la posizione erariale: la trattativa richiede istruttoria, pareri e passaggi interni all’amministrazione che nella prassi si misurano in settimane, non in giorni. Chi apre il tavolo fiscale al giorno 150 su 180 non lo chiuderà entro la scadenza, e dovrà chiedere la prosecuzione dell’incarico dell’esperto per una ragione che era prevedibile fin dall’inizio.
L’errore tipico di questa fase
Negoziare con tutti i creditori invece che con quelli determinanti. Un risanamento non richiede il consenso unanime: richiede il consenso di chi controlla la leva finanziaria, la fornitura critica o la garanzia. Distribuire il tempo negoziale in modo uniforme fra ottanta creditori significa non concluderne nessuno entro i 180 giorni.
Quanto dura realmente
Le composizioni negoziate che si chiudono con esito positivo si concentrano, nella pratica, fra il quarto e il settimo mese. Quelle che arrivano alla proroga integrale dei 180 giorni aggiuntivi hanno, di norma, già cambiato natura: non stanno cercando un accordo, stanno preparando lo sbocco successivo.
Il giorno della relazione finale: sessanta giorni per decidere il futuro
Che cosa succede
L’esperto redige la relazione finale, la inserisce nella piattaforma, la comunica all’imprenditore e — se sono state concesse misure protettive o cautelari — al giudice che le ha emesse, il quale ne dichiara cessati gli effetti. Da quel documento dipende quasi tutto ciò che segue: la relazione dice se le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, se hanno avuto esito, e quale esito.
La norma
Art. 17, comma 8, e art. 23 CCII per gli esiti; art. 25-sexies CCII per il concordato semplificato. L’art. 23 elenca due gruppi di sbocchi. Il primo, negoziale: contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità aziendale per almeno due anni, con accesso alle misure premiali; convenzione di moratoria; accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto che produce gli effetti del piano attestato di risanamento senza necessità di attestazione. Il secondo, procedurale: piano attestato ex art. 56, accordi di ristrutturazione ex artt. 57, 60 e 61, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione ex art. 64-bis, concordato semplificato ex art. 25-sexies, concordato preventivo, o infine domanda di liquidazione giudiziale.
I termini che si attivano
Sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale per presentare la proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. È un termine di decadenza e non è prorogabile. Dopo il correttivo-ter, entro quello stesso termine l’imprenditore può depositare la domanda di accesso anche con riserva del deposito della proposta e del piano — e la giurisprudenza di merito ha precisato che, anche in caso di accesso con riserva, la domanda piena va comunque depositata entro i sessanta giorni dalla relazione dell’esperto (Tribunale di Sondrio, 28 aprile 2025).
Va aggiunto un dato che il correttivo ha chiarito e che incide sulla cronologia: il vaglio del tribunale sul concordato semplificato non è meramente formale. Con tre decisioni depositate il 12 gennaio 2026 (nn. 620, 623 e 624) la Corte di cassazione ha precisato che il controllo si estende alla verifica dei presupposti originari di accesso alla composizione negoziata, che le risorse esterne devono essere effettive e che l’utilità per i creditori non può consistere nella semplice accelerazione della chiusura della crisi.
Che cosa può fare l’imprenditore ora
Deve scegliere, e la scelta è vincolata da ciò che è successo prima. Il concordato semplificato è accessibile solo a chi ha condotto trattative secondo buona fede e correttezza, secondo quanto l’esperto attesta nella relazione: è l’unico strumento del Codice il cui accesso dipende dalla valutazione di una condotta passata, non dai numeri presenti.
Chi ha invece raggiunto un accordo può consolidarlo con il contratto biennale dell’art. 23, comma 1, lettera a), accedendo alle misure premiali. Chi ha ottenuto adesioni ampie ma non totali guarda agli accordi di ristrutturazione o al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. Chi non ha ottenuto nulla si trova davanti al concordato preventivo o alla liquidazione giudiziale.
L’errore tipico di questa fase
Lasciar decorrere i sessanta giorni nella convinzione che una trattativa possa essere ripresa. Non può: le misure protettive sono cessate con la relazione finale, i creditori lo sanno, e le esecuzioni riprendono. I sessanta giorni successivi alla relazione finale sono il tratto della linea del tempo in cui l’impresa è più scoperta dell’intera procedura.
Quanto dura realmente
Dal deposito della relazione finale alla decisione operativa sullo sbocco passano, quando la preparazione è stata fatta durante le trattative, due o tre settimane. Quando la preparazione non è stata fatta, i sessanta giorni non bastano.
Il procedimento unitario: dalla domanda di accesso all’omologazione
Che cosa succede
La crisi entra in tribunale. Non più davanti a un esperto nominato da una commissione camerale, ma davanti a un collegio, con un pubblico ministero legittimato a intervenire e con creditori che possono opporsi. Il Codice ha unificato la porta d’ingresso: qualunque sia lo strumento richiesto — accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, concordato preventivo — la domanda si propone con le forme dell’art. 40, e nello stesso procedimento confluisce, se pendente, il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale.
La norma
Artt. 40-53 CCII per il procedimento; artt. 56-64-quater per gli accordi e il piano di ristrutturazione; artt. 84-120 per il concordato preventivo. L’art. 44 disciplina l’accesso con riserva di deposito della documentazione, la cosiddetta domanda prenotativa. L’art. 47 regola l’apertura del concordato preventivo, l’art. 48 il procedimento di omologazione. L’art. 88 governa la transazione fiscale e contributiva.
I termini che si attivano
Con la domanda di accesso con riserva, il tribunale assegna un termine compreso fra trenta e sessanta giorni per depositare proposta, piano e documentazione, prorogabile in presenza di giustificati motivi per non oltre sessanta giorni. La proroga incontra un limite pesante: non è concessa quando è pendente un procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale.
Se pende già un ricorso di un creditore per la liquidazione giudiziale, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione va proposta nel medesimo procedimento, a pena di decadenza, entro la prima udienza. Dopo la prima udienza, la domanda non può più essere proposta autonomamente fino alla conclusione del procedimento pendente. È uno dei termini più severi dell’intero Codice e coglie impreparati soprattutto gli imprenditori che hanno atteso l’ultimo momento.
Dal deposito della domanda, e per effetto dell’art. 54, operano le misure protettive del procedimento unitario, con l’automatismo che ne consegue sulle azioni esecutive e cautelari.
Nella fase di omologazione, il termine per il reclamo alla corte d’appello contro i provvedimenti conclusivi è di trenta giorni, e il successivo ricorso per cassazione va proposto anch’esso entro trenta giorni dalla notificazione: la Corte di cassazione ha ribadito nel 2026 la natura perentoria di quest’ultimo termine (Cass., Sez. I, n. 1473/2026). Qui, a differenza delle durate di efficacia viste sopra, si tratta di termini processuali per impugnare, sui quali incide la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto: il calcolo va però verificato caso per caso, perché la materia concorsuale conosce regole di urgenza proprie, e l’unica prassi realmente sicura è depositare l’impugnazione come se la sospensione non operasse.
Che cosa può fare il debitore ora
Può ancora scegliere la forma dello strumento, e la scelta ha effetti temporali enormi. Gli accordi di ristrutturazione richiedono adesioni qualificate ma evitano il voto; il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione dell’art. 64-bis consente una distribuzione del valore diversa da quella dell’ordine delle cause di prelazione, purché tutte le classi approvino; il concordato preventivo in continuità apre alla ristrutturazione trasversale, che permette l’omologazione anche in presenza di classi dissenzienti quando ricorrono le condizioni dell’art. 112.
Può inoltre attivare la transazione fiscale e contributiva, e nei casi previsti chiedere l’omologazione anche in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali.
Ciò che si chiude, in questa fase, è la possibilità di rimediare a una qualificazione sbagliata del piano. La Cassazione ha delimitato con precisione il perimetro della continuità aziendale, chiarendo che, quando è parziale, deve riguardare quantomeno una porzione significativa del nucleo aziendale, valutata guardando al tipo di impresa, all’identità dell’attività produttiva, all’impiego almeno parziale della stessa forza lavoro, al tendenziale mantenimento della clientela e alla destinazione dei beni già strumentali (Cass., Sez. I, 8 gennaio 2025, n. 348). Un piano presentato come in continuità e riqualificato come liquidatorio in sede di omologazione perde le soglie di favore e, con esse, mesi di lavoro.
Vale la pena isolare il profilo temporale dei tre strumenti principali, perché la scelta non incide solo sul contenuto del piano ma sulla durata complessiva del percorso.
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57 e seguenti) richiedono l’adesione di creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti, ridotta al trenta per cento negli accordi agevolati, che però rinunciano alla moratoria per gli estranei; gli accordi a efficacia estesa consentono di vincolare i non aderenti appartenenti a categorie omogenee al ricorrere delle condizioni dell’art. 61. Non c’è voto, non c’è adunanza dei creditori, e il giudizio di omologazione è di regola più rapido: il vantaggio temporale rispetto al concordato si misura in mesi. Il prezzo è che l’accordo va costruito prima, perché le adesioni devono già esistere al deposito.
Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione dell’art. 64-bis consente di distribuire il valore derogando all’ordine delle cause di prelazione, ma richiede l’approvazione di tutte le classi. È lo strumento più flessibile nel contenuto e il più rigido nel consenso: se una sola classe dissente, il debitore può chiedere la conversione in concordato preventivo, con il costo temporale che ne deriva.
Il concordato preventivo è il più lento e il più resistente al dissenso: prevede il voto per classi e, in continuità, la ristrutturazione trasversale dell’art. 112, che permette l’omologazione anche con classi contrarie quando ricorrono le condizioni di legge. La regola pratica che ne discende è temporale prima che giuridica: si sceglie l’accordo quando il consenso c’è già, il piano di ristrutturazione quando il consenso è costruibile ma la distribuzione va disegnata su misura, il concordato quando il dissenso di una parte dei creditori è certo e va superato.
L’errore tipico di questa fase
Usare la domanda con riserva per guadagnare tempo senza avere il piano. I trenta-sessanta giorni scorrono, la proroga viene negata perché nel frattempo un creditore ha depositato ricorso per la liquidazione giudiziale, e il decorso inutile del termine porta direttamente all’apertura della liquidazione ai sensi dell’art. 49, comma 2.
Quanto dura realmente
Dal deposito della domanda piena all’apertura del concordato passano di regola dai due ai quattro mesi. Dall’apertura all’omologazione, quando non ci sono opposizioni, dagli otto ai quattordici mesi; con opposizioni, sensibilmente di più. L’esecuzione del piano, poi, si misura in anni: tre-cinque nella maggior parte dei concordati in continuità.
La liquidazione giudiziale: il calendario che non si negozia
Che cosa succede
Il tribunale, accertati i presupposti dell’art. 121 CCII, dichiara con sentenza l’apertura della liquidazione giudiziale. Nomina il giudice delegato e il curatore, ordina il deposito delle scritture contabili e delle dichiarazioni fiscali degli ultimi tre esercizi, fissa l’udienza di verifica dello stato passivo. Da quel momento l’imprenditore perde l’amministrazione e la disponibilità dei beni: non è più il soggetto che decide i tempi, è il soggetto che li subisce.
La norma
Artt. 40, 41, 49, 50, 51, 121 CCII per l’apertura e le impugnazioni; artt. 200-215 per l’accertamento del passivo e la liquidazione dell’attivo. L’art. 121 individua i presupposti soggettivo e oggettivo; l’art. 2, comma 1, lettera d), esclude l’imprenditore minore che non superi i parametri dimensionali; l’art. 49, comma 1, esclude l’apertura quando l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria non è superiore a 30.000 euro.
I termini che si attivano
Fra la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza e l’udienza stessa deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni, salvo abbreviazione motivata dall’urgenza; il termine per il deposito di memorie e documenti difensivi non è inferiore a sette giorni prima dell’udienza.
Con la sentenza di apertura, il tribunale stabilisce l’udienza di esame dello stato passivo entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza, elevabile a centocinquanta giorni in caso di particolare complessità, e assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di trenta giorni prima di quell’udienza per depositare le domande di insinuazione.
Il reclamo contro la sentenza di apertura si propone alla corte d’appello entro trenta giorni, che decorrono dalla notificazione della sentenza per il debitore e dall’iscrizione nel registro delle imprese per gli altri interessati.
Il programma di liquidazione va predisposto dal curatore entro sessanta giorni dalla redazione dell’inventario e comunque non oltre centocinquanta giorni dalla sentenza di apertura, e deve indicare il termine di completamento della liquidazione dell’attivo, che non può eccedere cinque anni dal deposito della sentenza, elevabili a sette in casi di particolare complessità.
Che cosa può fare il debitore ora
Può reclamare, e deve farlo con la consapevolezza che il reclamo non si nutre di argomenti generici sulla gravità della situazione: si nutre di presupposti mancanti, di soglie non superate, di insolvenza non provata. Può insinuare i propri crediti verso terzi, può proporre un concordato nella liquidazione giudiziale ai sensi dell’art. 240.
Ciò che non può più fare è quasi tutto il resto. Non può accedere alla composizione negoziata, non può gestire, non può disporre. La finestra difensiva si è ridotta a due tratti: il procedimento per l’apertura, prima della sentenza, e i trenta giorni del reclamo, dopo.
Un dato che vale la pena isolare, perché smentisce un’aspettativa diffusa: pagare integralmente i creditori ammessi al passivo in pendenza di reclamo non fa cadere la sentenza di apertura. La Cassazione ha chiarito che in quel caso si apre la strada alla chiusura della procedura, non alla revoca della sentenza, e la corte d’appello non è tenuta a revocarla (Cass., Sez. I, 6 aprile 2026, n. 8528). La differenza non è terminologica: la sentenza aperta e poi chiusa resta nella storia dell’impresa e dei suoi amministratori.
C’è poi una parte del calendario che, con la sentenza di apertura, comincia a scorrere all’indietro. Il curatore non guarda solo al futuro della liquidazione: guarda ai mesi che hanno preceduto l’apertura, e li guarda con termini precisi.
Sono privi di effetto rispetto ai creditori gli atti a titolo gratuito compiuti nei due anni anteriori all’apertura della liquidazione giudiziale, così come i pagamenti di debiti che scadono nel giorno della sentenza o successivamente, se eseguiti nei due anni anteriori. Sono soggetti a revocatoria, salvo che il terzo provi di non conoscere lo stato di insolvenza, gli atti a titolo oneroso con sproporzione superiore a un quarto, gli atti estintivi di debiti scaduti non eseguiti con mezzi normali di pagamento e le garanzie costituite per debiti preesistenti non scaduti, se compiuti nell’anno anteriore, nonché le garanzie costituite nei sei mesi anteriori per debiti scaduti. Sono infine revocabili, se il curatore prova la conoscenza dello stato di insolvenza, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e le garanzie contestuali compiuti nei sei mesi anteriori.
Accanto a questo, corre il termine dell’azione di responsabilità che il curatore può esercitare verso amministratori, sindaci e revisori, il cui fondamento sostanziale è spesso proprio l’omessa istituzione degli assetti e il ritardo nell’attivazione di uno strumento di regolazione.
La conseguenza operativa è che il tempo che precede l’apertura non è tempo neutro: ogni pagamento preferenziale, ogni garanzia concessa sotto pressione, ogni cessione a valore incongruo compiuti negli ultimi mesi diventano materiale per il curatore. È una delle ragioni più concrete per cui l’accesso tempestivo a uno strumento di regolazione conviene anche quando l’esito appare comunque liquidatorio: dentro una procedura autorizzata, quegli stessi atti hanno una copertura che fuori non hanno.
L’errore tipico di questa fase
Presentarsi all’udienza dell’art. 41 senza istanza alternativa. Il procedimento unitario consente di far confluire nella stessa sede la domanda di accesso a uno strumento di regolazione, ma solo entro la prima udienza. Chi vi arriva chiedendo solo un rinvio consuma l’unica finestra in cui la liquidazione giudiziale poteva ancora essere evitata.
Quanto dura realmente
Dal ricorso alla sentenza passano di regola dai due ai cinque mesi. La verifica del passivo si esaurisce spesso in una o due udienze nell’arco di quattro-sei mesi dall’apertura. La liquidazione dell’attivo è la fase più variabile: da un anno per le procedure con solo beni mobili a molti anni per quelle con contenzioso e immobili, entro il tetto quinquennale del programma.
Il tempo dopo: liquidazione controllata, esdebitazione e la fine del calendario
Che cosa succede
La procedura si chiude, i creditori sono soddisfatti in percentuale, e resta la domanda che interessa davvero la persona fisica dietro l’impresa: che cosa succede ai debiti non pagati. Qui il Codice ha compiuto la sua rottura più netta con il passato, sostituendo alla logica della sanzione permanente quella del ritorno alla capacità economica.
La norma
Artt. 268-277 CCII per la liquidazione controllata del sovraindebitato; artt. 278-283 per l’esdebitazione. L’art. 279 stabilisce che il debitore persona fisica è ammesso di diritto al beneficio dell’esdebitazione decorsi tre anni dall’apertura della liquidazione giudiziale o alla data di chiusura, se anteriore. L’art. 283 disciplina l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente. Il correttivo-ter ha esteso l’accesso alla liquidazione controllata fino a un anno dalla cessazione dell’attività e ha introdotto una deroga al limite annuale per gli imprenditori individuali, proprio per agevolare l’esdebitazione.
I termini che si attivano
Tre anni dall’apertura della procedura, o dalla chiusura se anteriore, per l’esdebitazione di diritto della persona fisica. È il termine più importante di tutta la seconda metà della linea del tempo, ed è anche il più sottovalutato, perché non richiede alcuna attività del debitore ma dipende interamente da quando la procedura è stata aperta. Un imprenditore che ritarda di due anni l’accesso ritarda di due anni anche la liberazione dai debiti residui.
Per il sovraindebitato incapiente, l’esdebitazione è concessa una sola volta ed è soggetta a un obbligo di comunicazione delle sopravvenienze rilevanti nei quattro anni successivi.
Che cosa può fare il debitore ora
Può accedere alla liquidazione controllata senza doversi sottoporre a un giudizio di meritevolezza: la Cassazione ha chiarito che l’ammissione non ha carattere premiale e non può essere negata sulla base di un giudizio di non meritevolezza soggettiva fondato sulla negligenza o imprudenza nella causazione del sovraindebitamento, circostanze che potranno semmai rilevare nella successiva fase di esdebitazione (Cass., Sez. I, 31 luglio 2025, n. 22074). La porta d’ingresso è larga; è la porta d’uscita che va preparata.
Deve però curare la relazione dell’OCC, che non è un allegato formale. La Corte ha affermato che quella relazione va verificata sotto il profilo sostanziale e non meramente formale (Cass., Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28576) e che, nella domanda del debitore, l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza nell’assunzione delle obbligazioni è richiesta a pena di inammissibilità (Cass., Sez. I, 28 aprile 2026, n. 11603).
Per il debitore non fallibile, del resto, la liquidazione controllata non è l’unico binario: prima di arrivarci il Codice offre due strumenti con calendari propri.
Il concordato minore (artt. 74-83 CCII) è riservato ai debitori sovraindebitati che non siano consumatori: professionisti, imprenditori minori, imprenditori agricoli, start-up innovative, soci illimitatamente responsabili. Richiede il voto dei creditori, che si esprimono nel termine fissato dal giudice, e l’approvazione con il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Nella prassi, fra deposito della domanda con la relazione dell’OCC e omologazione passano dai sei ai dodici mesi; l’esecuzione del piano si distende poi su tre-cinque anni.
La ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII) è riservata alla persona fisica che ha assunto obbligazioni per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale, e non prevede voto: decide il giudice, valutando fra l’altro la meritevolezza sotto il profilo della colpa grave, della malafede o della frode. È il percorso più rapido dell’intera area del sovraindebitamento, perché salta la fase deliberativa: dal deposito all’omologazione possono bastare pochi mesi quando la relazione dell’OCC è completa.
La scelta fra i tre binari va fatta guardando prima alla qualificazione soggettiva del debitore e poi al tempo disponibile, perché una qualificazione sbagliata non produce un rigetto reversibile: produce mesi persi e, spesso, l’apertura nel frattempo di una liquidazione controllata su iniziativa di un creditore.
L’errore tipico di questa fase
Trattare l’esdebitazione come un effetto automatico da attendere passivamente. È automatica nel meccanismo, non nei presupposti: la condotta tenuta durante l’intera procedura, e prima ancora nella genesi del debito, viene esaminata proprio in questa sede. Il fascicolo dell’esdebitazione si costruisce all’inizio, non alla fine.
Quanto dura realmente
Tre anni è il minimo. Nella pratica, fra apertura, liquidazione dell’attivo e provvedimento conclusivo, il ritorno alla piena capacità economica di una persona fisica si colloca fra i tre e i cinque anni dall’apertura della procedura.
La stessa procedura, due calendari
Due imprese partono dallo stesso punto. Stessa dimensione, stesso debito, stesso settore. Cambia solo una cosa: quando qualcuno si muove. Le date che seguono sono ipotesi dimostrative costruite su termini reali, non casi seguiti dallo Studio.
Ipotesi di partenza comune. Alfa S.r.l. e Beta S.r.l., manifatturiere, ricavi 4.180.000 euro, debito complessivo 2.740.000 euro, di cui 610.000 euro verso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione scaduti da oltre novanta giorni, 480.000 euro verso banche con sconfino di 82 giorni, 1.230.000 euro verso fornitori, 420.000 euro verso dipendenti e istituti. 12 gennaio 2026: entrambe ricevono la segnalazione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione ai sensi dell’art. 25-novies, avendo superato la soglia dei 500.000 euro prevista per le società di capitali.
Calendario di Alfa, che si muove alle finestre giuste.
- 12 gennaio: riceve la segnalazione. 19 gennaio: convoca il consiglio, incarica un difensore, avvia la ricostruzione dei flussi.
- 6 febbraio (giorno 25): risponde all’organo di controllo entro i trenta giorni dell’art. 25-octies, comunicando l’avvio della composizione negoziata.
- 16 febbraio (giorno 35): deposita l’istanza sulla piattaforma con progetto di piano già redatto e istanza di misure protettive.
- 4 marzo: l’esperto accetta; l’istanza è pubblicata nel registro delle imprese. 5 marzo: deposita il ricorso di conferma, rispettando il termine del giorno successivo.
- 13 marzo: udienza. 18 marzo: ordinanza di conferma, durata 120 giorni, scadenza 15 luglio.
- 27 marzo: primo incontro con le banche. 22 aprile: autorizzazione ex art. 22 a un finanziamento prededucibile di 340.000 euro.
- 11 giugno (giorno 99 dall’accettazione): accordo con i creditori determinanti e transazione con le Agenzie fiscali; contratto ex art. 23, comma 1, lettera a), con impegno di continuità biennale.
- 30 giugno: relazione finale positiva dell’esperto. Composizione chiusa al giorno 118 su 180, con misure protettive mai scadute e nessun procedimento giudiziario aperto.
Calendario di Beta, che lascia correre.
- 12 gennaio: riceve la segnalazione, la archivia. Nessuna risposta all’organo di controllo entro i trenta giorni.
- 3 aprile: primo decreto ingiuntivo di un fornitore per 96.400 euro. 20 maggio: pignoramento presso terzi sui crediti verso clienti.
- 14 luglio: deposita istanza di composizione negoziata senza progetto di piano, con misure protettive.
- 29 luglio: pubblicazione dell’istanza. 30 luglio: ricorso di conferma. 7 agosto: udienza — il termine per l’udienza corre anche ad agosto, perché è un termine del procedimento cautelare e la protezione è già in essere.
- 21 agosto: rigetto della conferma, per assenza di un progetto di piano e per il carattere sostanzialmente dilatorio dell’accesso. Le misure cessano; le esecuzioni riprendono immediatamente.
- 9 settembre: un creditore deposita ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale. 24 ottobre: prima udienza ex art. 41. Beta chiede un rinvio invece di depositare domanda di accesso a uno strumento di regolazione: la decadenza dell’art. 40, comma 10, si consuma in quella singola udienza.
- 11 dicembre: sentenza di apertura della liquidazione giudiziale. Udienza di stato passivo fissata entro 120 giorni.
Stesso debito, stessi numeri, undici mesi di distanza. La variabile non è stata la solvibilità: è stata la data.
I binari paralleli: come cambia il calendario quando il debitore attiva un rimedio
La linea del tempo descritta finora è quella lineare. Ma il Codice è costruito su binari che si affiancano e si scambiano, e ogni scambio ha un orario preciso.
Il binario della composizione negoziata che innesta uno strumento giudiziale. Se durante le trattative l’imprenditore comprende che l’accordo non è raggiungibile, non deve aspettare il giorno 180. Può depositare domanda di accesso al concordato preventivo o agli accordi di ristrutturazione mentre la composizione è ancora in corso, incrociando la protezione dell’art. 18 con quella dell’art. 54. Il vantaggio temporale è netto: le misure protettive del procedimento unitario decorrono dal deposito, senza il vuoto di copertura che altrimenti si apre alla relazione finale. Il vincolo è che la domanda va costruita durante le trattative, non dopo.
Il binario del concordato semplificato. Si innesta solo alla fine, entro sessanta giorni dalla relazione finale, e solo se le trattative sono state condotte secondo buona fede e correttezza. Non prevede voto dei creditori, e questo comprime i tempi in modo significativo: dall’omologazione alla liquidazione del patrimonio possono passare pochi mesi. Ma la compressione ha un prezzo: il controllo del tribunale è più penetrante, e si estende ai presupposti originari dell’accesso alla composizione negoziata.
Il binario del reclamo. Ogni volta che un provvedimento nega qualcosa — la conferma delle misure protettive, l’omologazione, l’ammissione al passivo — si apre un binario parallelo con un proprio orologio, di regola di trenta giorni. Il punto critico è che il binario principale non si ferma mentre quello del reclamo corre: la composizione negoziata prosegue, il curatore liquida, i termini della procedura maturano. Gestire i due orologi insieme è, operativamente, la parte più difficile della difesa.
Il binario dell’opposizione allo stato passivo. Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo apre un termine di trenta giorni per le impugnazioni ex art. 206 CCII. È un binario che riguarda i creditori più del debitore, ma incide sul calendario complessivo, perché la definizione del passivo condiziona i riparti.
Il binario del sovraindebitamento. Per il debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale — imprenditore minore, imprenditore agricolo, professionista, consumatore, socio illimitatamente responsabile — la linea del tempo è diversa fin dall’inizio: composizione negoziata semplificata per le imprese sotto soglia ai sensi dell’art. 25-quater, concordato minore, ristrutturazione dei debiti del consumatore, liquidazione controllata. La giurisprudenza ha chiarito che al procedimento di liquidazione controllata si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario previste per le imprese assoggettabili a liquidazione giudiziale, con le conseguenze che ne derivano sui termini di impugnazione.
Il binario del gruppo di imprese. Quando la crisi riguarda più società collegate, il Codice consente percorsi unitari: la composizione negoziata di gruppo, con un unico esperto e trattative condotte in modo coordinato, e gli strumenti di regolazione di gruppo previsti dagli artt. 284 e seguenti, con piano unitario o piani reciprocamente collegati. L’effetto sul calendario è duplice e va valutato in anticipo. Da un lato accorcia: un solo esperto, un solo tavolo, un solo set di misure protettive coordinate evitano la moltiplicazione di procedimenti paralleli con udienze e scadenze disallineate. Dall’altro allunga: l’istruttoria è più complessa, le masse restano distinte e il tribunale verifica che l’operazione non pregiudichi i creditori delle singole società. La regola pratica è che il gruppo va dichiarato come tale fin dall’istanza iniziale: tentare di unificare percorsi già avviati separatamente costa quasi sempre più tempo di quanto ne faccia risparmiare.
Il binario della responsabilità. È quello che corre in silenzio sotto tutti gli altri. Mentre l’impresa negozia o liquida, matura o si consuma la responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo per l’omessa istituzione di assetti adeguati e per l’aggravamento del dissesto. Non ha un termine visibile nel calendario della procedura, ma è il binario su cui il curatore si muoverà dopo, con l’azione di responsabilità.
Le cinque finestre critiche
Lungo tutta la linea del tempo esistono cinque momenti in cui agire o non agire cambia l’esito. Non sono i più drammatici: sono i più brevi.
- I trenta giorni dalla segnalazione dell’organo di controllo. Sono il momento in cui la reazione degli amministratori viene fissata per iscritto. Una risposta che indica uno strumento concreto e una data protegge chi amministra; una risposta generica lo espone.
- Il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza di misure protettive. Ventiquattro ore per depositare il ricorso di conferma. È il termine più breve del Codice e non ammette rimedi: la protezione automatica nata con la pubblicazione muore con il termine.
- La prima udienza del procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale. Entro quella udienza, e non oltre, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione può essere proposta a pena di decadenza. È l’ultima occasione strutturata per sostituire una procedura liquidatoria con una di risanamento.
- I sessanta giorni dalla relazione finale dell’esperto. Sono il tratto scoperto: misure protettive cessate, creditori informati, un unico strumento accessibile — il concordato semplificato — e nessuna proroga possibile.
- I trenta giorni per il reclamo e per il ricorso per cassazione. Sono la finestra in cui una decisione sfavorevole può ancora essere ribaltata. Perderla significa consolidare un provvedimento che condiziona tutte le fasi successive, e la Cassazione ne ha ribadito la perentorietà.
Le domande sul tempo
Sono passati novanta giorni dalla segnalazione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e non ho fatto nulla. Posso ancora accedere alla composizione negoziata? Sì. La segnalazione dell’art. 25-novies non è un termine di decadenza e non preclude l’accesso; dopo il correttivo-ter la composizione negoziata è accessibile anche all’imprenditore già in stato di insolvenza, purché il risanamento sia ragionevolmente perseguibile. Ciò che i novanta giorni hanno eroso non è la possibilità giuridica, è la credibilità negoziale e il margine di cassa.
Quanto dura in tutto il percorso, dal primo segnale alla fine? Se il percorso si chiude nella composizione negoziata, da quattro a dodici mesi. Se prosegue con un concordato preventivo, l’omologazione arriva di regola fra dodici e ventiquattro mesi dal deposito della domanda, e l’esecuzione del piano dura altri tre-cinque anni. Se sfocia nella liquidazione giudiziale, il completamento della liquidazione dell’attivo non può eccedere cinque anni dalla sentenza, sette nei casi complessi, e l’esdebitazione della persona fisica arriva di diritto dopo tre anni dall’apertura.
Le misure protettive scadono ad agosto: la sospensione feriale me le prolunga? No. La sospensione feriale opera dal 1° al 31 agosto e riguarda i termini processuali per compiere atti difensivi, non la durata di efficacia fissata dall’ordinanza del giudice, che scorre di calendario. Un’ordinanza con scadenza il 20 agosto scade il 20 agosto.
Ho lasciato scadere i sessanta giorni dalla relazione finale. Posso rientrare? Non nel concordato semplificato, il cui termine non è prorogabile. Restano accessibili gli strumenti ordinari — accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, concordato preventivo — ma senza la copertura protettiva e con creditori che hanno già ripreso le azioni esecutive.
Se pago tutti i creditori dopo la sentenza di apertura, la liquidazione giudiziale viene revocata? No. Il pagamento integrale dei creditori ammessi al passivo in pendenza di reclamo conduce alla chiusura della procedura, non alla revoca della sentenza di apertura: la corte d’appello non è tenuta a revocarla.
Le pronunce che scandiscono la procedura
I riferimenti che seguono sono ordinati secondo la tappa della linea del tempo cui appartengono. I principi sono riformulati in sintesi.
Fase degli assetti e della responsabilità gestoria
- Cass. civ., Sez. I, n. 36365/2021 — Sull’imprenditore, anche collettivo, grava ai sensi dell’art. 2086, comma 2, c.c. il dovere di predisporre i mezzi di produzione nella prospettiva della continuità aziendale. È la pronuncia che ha ancorato gli assetti al piano dei doveri organizzativi, non della mera diligenza contabile.
- Cass. civ., Sez. I, n. 19847/2023 — L’imprenditore deve adottare misure idonee a garantire l’equilibrio economico-finanziario dell’impresa e a intercettare per tempo la perdita della continuità. Rileva perché sposta il giudizio dal risultato al processo decisionale.
- Cass. civ., Sez. I, ord. 25 marzo 2026, n. 7134 — L’inadeguatezza degli assetti incide sul merito creditizio e sulla stessa liceità di finanziamenti erogati in situazione di crisi conclamata. Interessa la tappa iniziale perché collega gli assetti alla sostenibilità dei rapporti bancari.
- Trib. Catanzaro, 6 febbraio 2024 — L’assenza di adeguati assetti costituisce grave irregolarità gestoria, tanto più significativa nelle società non ancora in crisi, dove serve proprio a evitare il passaggio inavvertito dall’equilibrio alla crisi.
- Trib. Bari, 23 gennaio 2026 — Sulla responsabilità di amministratori e organi di controllo per violazione dell’obbligo di adeguati assetti, nel rapporto con la business judgment rule e con la prova del nesso causale.
Fase della composizione negoziata e delle misure protettive
- Trib. Milano, Sez. Crisi d’Impresa, 25 giugno 2025 — Perché il giudice possa decidere sulla conferma delle misure protettive occorre che il ricorrente abbia predisposto quantomeno un progetto di piano di risanamento, presupposto indefettibile per l’avvio di trattative concrete.
- Trib. Milano, 4 luglio 2025 — Scaduto il termine massimo di duecentoquaranta giorni, restano ammissibili misure cautelari che inibiscano l’esecuzione di titoli di creditori individuati, purché l’esigenza sia sopravvenuta e i diritti inibiti non siano gravemente pregiudicati; sono invece inammissibili tutele che rendano retroattivamente inefficaci esecuzioni in corso.
- Trib. Milano, sez. II, ord. 19 febbraio 2025 — Dopo l’archiviazione disposta dall’esperto per carenza di buona fede nelle trattative, è preclusa la pronuncia sulla richiesta di conferma delle misure protettive presentata successivamente.
- Cass. civ., Sez. I, 6 dicembre 2025, n. 31856 — In tema di rapporti fra composizione negoziata e successivo accesso al concordato: rileva per la continuità fra le due fasi della linea del tempo.
Fase degli sbocchi e del procedimento unitario
- Cass. civ., Sez. I, 8 gennaio 2025, n. 348 — La continuità aziendale, se parziale, deve riguardare una porzione significativa del nucleo aziendale, accertata in base al tipo d’impresa, all’identità dell’attività, all’impiego almeno parziale della stessa forza lavoro, al mantenimento tendenziale della clientela e alla destinazione dei beni già strumentali.
- Cass. civ., Sez. I, 12 gennaio 2026, nn. 620, 623 e 624 — Sul concordato semplificato: la proposta deve assicurare ai creditori un’utilità concreta, la mera rinuncia a posizioni di privilegio non incrementa l’attivo, il controllo del tribunale si estende ai presupposti originari di accesso alla composizione negoziata e l’utilità non può risiedere nella sola accelerazione della chiusura della crisi.
- Trib. Sondrio, 28 aprile 2025 — Nel concordato semplificato, anche in caso di domanda proposta con riserva, la domanda piena va depositata entro il termine di sessanta giorni dalla relazione dell’esperto.
- Cass. civ., Sez. I, 24 aprile 2025, n. 10819 — Sull’iniziativa per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e alla liquidazione giudiziale ai sensi dell’art. 37 CCII.
- Cass. civ., Sez. I, 16 giugno 2025, n. 20232 — Sugli effetti che la natura del credito produce sul rango e sull’ammissibilità della proposta di concordato preventivo.
- Cass. civ., Sez. I, 28 novembre 2025, n. 31176 — La declaratoria di inammissibilità della proposta di concordato non seguita dall’apertura della liquidazione giudiziale non ha natura decisoria e non è impugnabile con ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost., neppure quando sia adottata in forma di sentenza.
Fase della liquidazione giudiziale e del tempo successivo
- App. Firenze, Sez. II, 10 marzo 2025 — Nella fase esecutiva del concordato omologato, l’inadempimento di non scarsa importanza legittima i creditori anteriori a chiedere la liquidazione giudiziale senza previa risoluzione, restando necessario l’accertamento dell’insolvenza.
- Cass. civ., Sez. I, 6 aprile 2026, n. 8528 — Il pagamento integrale dei creditori ammessi al passivo in pendenza di reclamo comporta la chiusura della procedura, non l’obbligo per la corte d’appello di revocare la sentenza di apertura.
- Cass. civ., Sez. I, n. 1473/2026 — Il termine di trenta giorni per il ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d’appello che ha respinto il reclamo sull’apertura della liquidazione controllata ha natura perentoria, in forza del rinvio alle norme del procedimento unitario.
- Cass. civ., Sez. I, 31 luglio 2025, n. 22074 — L’ammissione alla liquidazione controllata non ha carattere premiale e non può essere negata per non meritevolezza soggettiva del debitore, profilo che rileva semmai nella successiva fase di esdebitazione.
- Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28576, e Cass. civ., Sez. I, 28 aprile 2026, n. 11603 — La relazione dell’OCC va verificata sotto il profilo sostanziale e non meramente formale; nella domanda del debitore l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza nell’assunzione delle obbligazioni è richiesta a pena di inammissibilità.
- Cass. civ., Sez. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108 — Sull’accesso all’esdebitazione del debitore incapiente già dichiarato fallito che non ne abbia in precedenza beneficiato.
- Cass. civ., Sez. I, 11 giugno 2026, n. 19288 — Sull’insinuazione al passivo del credito bancario contestato per abusiva concessione: la nullità del finanziamento non basta, occorrendo un reato-contratto o un intento funzionalmente predatorio del finanziatore.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Lo Studio interviene alla tappa in cui l’impresa si trova, non a quella in cui avrebbe dovuto trovarsi. In concreto:
- Ricostruiamo la posizione sulla linea del tempo: verifichiamo quali termini sono già decorsi, quali sono ancora aperti e quale finestra difensiva è effettivamente disponibile oggi, prima di proporre qualsiasi strumento.
- Analizziamo gli assetti alla luce dell’art. 3 CCII, misurando i quattro segnali tipizzati sui dati contabili reali dell’impresa e datando il momento in cui ciascuno è scattato.
- Redigiamo la risposta all’organo di controllo entro i trenta giorni dell’art. 25-octies, indicando lo strumento prescelto e il cronoprogramma, perché quel documento verrà letto anni dopo.
- Prepariamo il progetto di piano prima dell’istanza di composizione negoziata, non dopo, e depositiamo istanza e documentazione sulla piattaforma telematica.
- Depositiamo il ricorso di conferma delle misure protettive entro il giorno successivo alla pubblicazione e costruiamo la richiesta creditore per creditore, con le misure cautelari mirate.
- Gestiamo le autorizzazioni ex art. 22 per i finanziamenti prededucibili e per la cessione d’azienda, calcolando i tempi camerali dentro la durata residua della protezione.
- Negoziamo la transazione fiscale e contributiva con il supporto dei commercialisti dello staff, quantificando la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria.
- Costruiamo lo sbocco entro i sessanta giorni dalla relazione finale, scegliendo fra concordato semplificato, accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e concordato preventivo.
- Presidiamo il procedimento unitario, depositando la domanda di accesso entro la prima udienza dell’art. 41 quando pende un ricorso per la liquidazione giudiziale.
- Proponiamo reclami e ricorsi nei trenta giorni, e nelle procedure da sovraindebitamento seguiamo la liquidazione controllata fino all’esdebitazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su un tema che coincide per intero con il Codice della crisi, l’abilitazione più pertinente è proprio quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: conoscere dall’interno la funzione dell’esperto significa sapere quali informazioni la piattaforma richiede, con quali criteri il parere sulle misure protettive viene costruito e che cosa il tribunale legge in quel parere. Nelle procedure da sovraindebitamento, la qualifica di Gestore della crisi iscritto negli elenchi ministeriali e il ruolo di fiduciario OCC consentono di impostare la relazione dell’organismo con la consapevolezza dei controlli sostanziali che la Cassazione richiede.
La strategia resta la stessa dalla prima analisi fino alla Cassazione: chi imposta il piano è lo stesso professionista che discute il reclamo e che, se serve, redige il ricorso di legittimità, senza passaggi di mano che disperdono la linea difensiva. Lo staff multidisciplinare — avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo — permette di trattare nello stesso momento il piano industriale, la posizione fiscale e contributiva e il profilo processuale, che nel Codice della crisi non sono tre materie ma tre facce dello stesso termine.
Chiusura: il tempo è la risorsa che nessun creditore può pignorare
Nel Codice della crisi il tempo è la risorsa più preziosa dell’imprenditore ed è anche l’unica che nessuno sperpera per lui: la sperpera lui stesso, aspettando. Ogni tappa di questa cronologia ha una finestra e ogni finestra ha una chiusura, e la differenza fra le due imprese ipotizzate più sopra non è stata la solidità patrimoniale: è stata la data del primo intervento.
Lo Studio Monardo lavora su questa materia perché ne possiede le qualifiche tecniche, non per adiacenza: la funzione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 è la stessa che il Codice colloca al centro della composizione negoziata, il ruolo di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e quello di fiduciario OCC governano il tratto finale del percorso per i debitori non fallibili, e la qualifica di cassazionista consente di seguire senza soluzione di continuità reclami e ricorsi che nascono lungo la linea del tempo. È l’insieme di queste abilitazioni, non una sola, a coprire l’intero arco della procedura.
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