Quasi nessun istituto di vigilanza viene affossato dai debiti in sé: viene affossato dal modo in cui il titolare decide di chiuderlo. L’esperienza insegna che tra il momento in cui il conto corrente non copre più il monte stipendi e il momento in cui arriva la prima notifica passano settimane preziose, e che in quelle settimane si commettono quasi sempre gli stessi sei errori. Non sono errori di malafede: sono errori di sequenza, di priorità, di tempi. Ma producono conseguenze che nessun avvocato può più cancellare dopo.
Ecco i sei errori che si vedono ripetersi con maggiore frequenza, ordinati dal più grave:
- Spegnere l’istituto “di fatto”, senza aprire alcuno strumento di regolazione della crisi, sperando che la situazione si sgonfi da sola.
- Scegliere chi pagare, saldando fornitori e banca e lasciando le guardie per ultime.
- Cancellare la società dal registro delle imprese convinti che con l’estinzione dell’ente si estinguano anche i debiti.
- Trattare la licenza prefettizia come una formalità amministrativa, ignorando che è l’unica cosa che tiene in piedi il valore dell’azienda.
- Far firmare alle guardie rinunce e transazioni “fai da te” e non aprire loro la strada del Fondo di Garanzia INPS.
- Considerare chiuso il rapporto con i committenti, dimenticando la responsabilità solidale negli appalti e le regole del cambio appalto.
Su questa materia lo Studio Monardo interviene con una specializzazione che nasce da titoli precisi e verificabili: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè uno dei professionisti abilitati proprio a condurre il percorso che consente di chiudere o risanare un’impresa indebitata senza distruggerne il valore; è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, competenza decisiva quando il debito residuo ricade sul socio o sul garante persona fisica; ed è avvocato cassazionista, il che significa che la difesa contro le azioni di responsabilità che nascono da una chiusura sbagliata può essere seguita con la stessa linea fino all’ultimo grado di giudizio.
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Errore n. 1 — Spegnere l’istituto “di fatto”, senza aprire nessuno strumento
L’errore
Il titolare smette di rispondere al telefono dei fornitori, riduce i servizi, sposta le guardie sugli appalti che ancora incassano e continua a emettere fatture sperando in un incasso arretrato che “sblocchi tutto”. La società resta formalmente attiva, l’amministratore resta in carica, nessuno deposita nulla in tribunale. Passano sei, otto, dodici mesi. Nel frattempo il buco cresce.
Perché è un errore
Perché dal 2019 la legge non consente più all’imprenditore di aspettare passivamente. L’art. 2086, comma 2, del codice civile impone all’imprenditore che opera in forma societaria di dotarsi di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati anche alla rilevazione tempestiva della crisi e della perdita di continuità aziendale, e di attivarsi senza indugio per l’adozione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento. L’art. 3 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dal correttivo-ter D.Lgs. 136/2024) traduce quel dovere in obblighi concreti: rilevare gli squilibri, verificare la sostenibilità dei debiti nei dodici mesi successivi, ricavare le informazioni necessarie a usare gli strumenti disponibili.
C’è di più, e riguarda specificamente chi ha dipendenti. Quando i contributi previdenziali scaduti superano le soglie fissate dall’art. 25-novies del Codice della crisi, l’INPS ha l’obbligo di segnalare la posizione all’imprenditore e all’organo di controllo, con l’invito espresso ad attivare la composizione negoziata. Un istituto di vigilanza con venti o trenta guardie in organico raggiunge quelle soglie molto prima di quanto immagini: il monte contributivo di un settore ad alta intensità di manodopera è la voce che scatta per prima.
Le conseguenze
La prima conseguenza è patrimoniale e colpisce direttamente l’amministratore. Quando si verifica una causa di scioglimento — tipicamente la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale per perdite — gli amministratori conservano il potere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio (art. 2486, comma 1, c.c.). Se proseguono l’attività ordinaria, rispondono personalmente e solidalmente dei danni. E il danno, per espressa previsione dell’art. 2486, comma 3, c.c., si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data di apertura della procedura concorsuale e il patrimonio netto alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento: una cifra che in un istituto di vigilanza cresce di decine di migliaia di euro ogni mese, perché ogni mese di ritardo produce nuove retribuzioni non pagate, nuovi contributi omessi, nuove sanzioni civili.
La Cassazione ha chiarito che quei criteri costituiscono una valutazione equitativa del danno ai sensi dell’art. 1226 c.c., applicabile salvo che in causa non emergano elementi che giustifichino un criterio più aderente al caso concreto (Cass. civ., sez. I, n. 8069/2024). E ha aggiunto che il danno può essere determinato anche in base ai debiti assunti indebitamente tra il momento in cui l’amministratore avrebbe dovuto chiedere l’apertura della procedura e quello in cui la procedura è stata effettivamente aperta, indipendentemente dal criterio della differenza dei netti patrimoniali (Cass. civ., sez. I, n. 20150 del 18 luglio 2025). Tradotto: ogni stipendio maturato dopo il punto di non ritorno può essere contestato come voce di danno.
La seconda conseguenza è penale. Quando l’omissione sistematica dei versamenti fiscali e contributivi si accompagna alla prosecuzione dell’attività, la giurisprudenza ha ritenuto configurabile la bancarotta impropria anche in assenza di distrazioni patrimoniali, se il dissesto era prevedibile (Cass. pen. n. 5236/2025).
Cosa fare invece
La composizione negoziata della crisi (artt. 12 e seguenti del Codice della crisi) va attivata quando l’istituto ha ancora gli appalti in corso, le guardie in servizio e la licenza valida: è quello, e non dopo, il momento in cui l’azienda vale ancora qualcosa e i creditori hanno un motivo per trattare. La domanda si presenta sulla piattaforma telematica gestita da Unioncamere, corredata dal piano di risanamento, dai flussi di cassa e dal test pratico di ragionevole perseguibilità del risanamento. Con il decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 23 aprile 2026, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 10 del 31 maggio 2026, le istruzioni operative sono state aggiornate: il test pratico non è un indicatore di crisi ma uno strumento prognostico, che misura la complessità del percorso, e le proiezioni devono coprire un arco massimo di cinque anni salvo giustificazioni.
Contestualmente si possono chiedere le misure protettive (artt. 18 e 19 del Codice della crisi), che congelano le azioni esecutive e cautelari dei creditori: la durata iniziale non supera i quattro mesi e la proroga complessiva non può eccedere i dodici. Per un istituto di vigilanza è la differenza tra conservare i contratti e vederseli risolvere.
Il dettaglio che pochi conoscono
Le misure protettive proteggono il patrimonio del debitore, non chi ha garantito per lui. Il Tribunale di Napoli, con provvedimento del 4 febbraio 2026, ha precisato che le misure non si estendono ai fideiussori e non impediscono alle banche di effettuare le segnalazioni in Centrale Rischi. Chi apre la composizione negoziata pensando di mettere al riparo anche la fideiussione personale firmata anni prima per il fido di cassa scopre troppo tardi che quella protezione non c’è: va costruita a parte, negoziando direttamente con l’istituto di credito o, se il debito personale resta insostenibile, valutando gli strumenti del sovraindebitamento.
Errore n. 2 — Scegliere chi pagare, e mettere gli stipendi per ultimi
L’errore
Restano 40.000 euro sul conto e ne servono 118.000 solo per le retribuzioni. Il titolare ragiona così: se non pago il fornitore delle divise e della centrale operativa, il servizio si ferma domani; se non pago la rata del leasing delle auto di servizio, mi tolgono i mezzi; le guardie invece “aspetteranno un mese, sono anni che lavorano con me”. Paga fornitori e leasing. Le guardie aspettano.
Perché è un errore
Perché l’ordine dei pagamenti, quando l’impresa è in stato di crisi o di insolvenza, non è più una scelta imprenditoriale libera: è materia regolata. L’art. 2741 c.c. fissa il principio della parità di trattamento dei creditori, salve le cause legittime di prelazione. E le retribuzioni dei lavoratori subordinati, il TFR, le indennità di fine rapporto e i danni da omesso versamento dei contributi obbligatori sono assistiti dal privilegio generale sui mobili previsto dall’art. 2751-bis, n. 1, c.c., che l’art. 2777 c.c. colloca ai primissimi posti nell’ordine dei privilegi mobiliari — sopra i crediti dei fornitori chirografari, sopra gran parte dei crediti bancari non garantiti.
Pagare per intero un creditore chirografario mentre si lascia scoperto un creditore privilegiato non è un’imprudenza: è un’inversione dell’ordine legale delle prelazioni.
Le conseguenze
Sul piano civile, se il liquidatore ripartisce l’attivo senza rispettare le cause di prelazione, risponde personalmente verso i creditori rimasti insoddisfatti: l’art. 2495, comma 3, c.c. lo prevede espressamente quando il mancato pagamento è dipeso da sua colpa.
Sul piano penale la conseguenza è più pesante. I pagamenti effettuati in stato di insolvenza a favore di alcuni creditori a danno degli altri integrano la bancarotta preferenziale (art. 216, comma 3, legge fallimentare, oggi artt. 322 e seguenti del Codice della crisi), e la Cassazione ha ribadito che l’intento di garantire la continuità aziendale non giustifica pagamenti che favoriscano sé stessi o alcuni creditori a scapito della massa quando l’insolvenza è già evidente (Cass. pen. n. 17219/2025). Nel caso deciso, l’amministratore si era fatto rimborsare finanziamenti soci sostenendo di aver poi usato quella liquidità per pagare gli stipendi: la difesa non ha retto. Su un piano diverso, altre pronunce hanno riconosciuto che la finalità di prosecuzione dell’attività può incidere sull’elemento soggettivo (Cass. pen. n. 18528 del 18 giugno 2020), ma si tratta di valutazioni caso per caso, non di una via di fuga.
C’è poi la conseguenza pratica, quella che si materializza per prima. Le guardie non pagate ottengono un decreto ingiuntivo in tempi brevi, perché le buste paga e i prospetti contabili costituiscono prova scritta idonea, e nelle controversie di lavoro non opera la sospensione feriale dei termini: la sospensione dal 1° al 31 agosto prevista dalla L. 742/1969 non si applica alle cause di lavoro e previdenza, sicché ad agosto i termini corrono e i decreti si consolidano mentre l’imprenditore pensa che tutto sia fermo. Con il titolo in mano, i lavoratori pignorano presso terzi i crediti dell’istituto verso i committenti (art. 543 c.p.c.). A quel punto l’istituto non incassa più, e il collasso accelera.
Cosa fare invece
Quando la liquidità non basta per tutti, la sequenza corretta non è “prima chi serve di più”, ma “prima chi la legge colloca prima”: retribuzioni correnti, contributi, poi il resto — e se neppure quella sequenza è sostenibile, si smette di pagare e si apre uno strumento di regolazione della crisi, perché è lo strumento, non il titolare, a dover stabilire l’ordine. In composizione negoziata i pagamenti coerenti con le trattative e con il piano possono essere autorizzati o comunque documentati; fuori da qualsiasi strumento, ogni pagamento selettivo resta esposto a revocatoria e a contestazione penale.
Se una parte dei servizi è ancora redditizia, la strada da valutare è la cessione del ramo d’azienda all’interno del percorso negoziato, con il ricavato destinato prioritariamente ai crediti di lavoro: è l’unico modo per trasformare l’organizzazione in denaro prima che la revoca della licenza la azzeri.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il flusso Uniemens che il consulente del lavoro continua a trasmettere ogni mese dichiara le retribuzioni come corrisposte. La giurisprudenza penale considera l’obbligo di versare le ritenute previdenziali collegato all’effettivo esborso della retribuzione (Cass. pen., Sez. Un., n. 27641/2003), ma i flussi Uniemens formati sui dati dichiarati dall’azienda stessa sono stati ritenuti idonei a provare l’avvenuto pagamento delle retribuzioni, salvo prova contraria a carico del datore (Cass. pen., sez. III, n. 28672/2020, confermata da Cass. pen. n. 4200/2025). Chi ha smesso di pagare gli stipendi ma ha continuato a trasmettere denunce che li indicano come pagati si costruisce da solo la prova a proprio carico per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali (art. 2, comma 1-bis, D.L. 463/1983, convertito in L. 638/1983, con soglia di rilevanza penale a 10.000 euro annui). La denuncia contributiva va allineata alla realtà, mese per mese, prima che diventi un capo d’imputazione.
Errore n. 3 — Cancellare la società dal registro delle imprese per “chiudere il problema”
L’errore
Un consulente suggerisce la via rapida: azzerare l’attività, mettere la società in liquidazione, approvare un bilancio finale con attivo pari a zero, chiedere la cancellazione dal registro delle imprese. La società si estingue, e con essa — questa è la convinzione — si estinguono i debiti verso guardie, INPS e fornitori. In pochi mesi la partita è chiusa.
Perché è un errore
Perché la cancellazione estingue il soggetto, non le obbligazioni. L’art. 2495 c.c. stabilisce che i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa. Le Sezioni Unite della Cassazione, con le sentenze nn. 6070, 6071 e 6072 del 2013, hanno inquadrato il fenomeno come una vicenda di tipo successorio: i rapporti obbligatori non definiti non svaniscono, si trasferiscono.
Le conseguenze
Il quadro attuale, dopo gli interventi più recenti, è questo. Le Sezioni Unite hanno chiarito che l’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione integra, oltre al tetto massimo dell’esposizione personale del socio, una condizione dell’azione che attiene all’interesse ad agire e non alla legittimazione passiva (Cass. civ., Sez. Un., n. 3625 del 12 febbraio 2025). In coerenza con quell’impostazione, si è affermato che la responsabilità per i debiti della società estinta ai sensi dell’art. 2495, comma 3, c.c. si configura nei confronti dei soci indipendentemente dalla percezione di somme liquide dal bilancio finale (Cass. civ. n. 30166/2025): i soci vengono comunque chiamati in giudizio, e la questione di quanto abbiano effettivamente incassato si sposta sul terreno probatorio. Va inoltre considerato che il concetto di “somme riscosse” non si limita al denaro contante, ma comprende qualunque utilità patrimoniale assegnata al socio e quantificata nel bilancio finale (Cass. civ. n. 31109 dell’8 novembre 2023): l’automezzo blindato o la centrale operativa attribuiti al socio in sede di riparto contano esattamente come un bonifico.
Ma la conseguenza davvero decisiva è un’altra: l’art. 33, comma 4, del Codice della crisi consente di aprire la liquidazione giudiziale entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese. Le guardie che non sono state pagate hanno dunque dodici mesi per ottenere che il tribunale accerti l’insolvenza di una società che l’imprenditore riteneva sparita — con tutto ciò che ne consegue in termini di azioni di responsabilità verso amministratori e liquidatori, azioni revocatorie e valutazione penale della gestione. Non è un’ipotesi teorica: è esattamente il percorso che i lavoratori seguono per accedere al Fondo di Garanzia INPS.
Sul versante opposto, la cancellazione produce anche un effetto sfavorevole per gli stessi creditori distratti: si presumono tacitamente rinunciati i crediti illiquidi e inesigibili non compresi nel bilancio finale di liquidazione, con esclusione del fenomeno successorio verso ex soci e liquidatori salvo prova contraria (Cass. civ., sez. V, n. 1650 del 25 gennaio 2026). È una pronuncia che riguarda i crediti della società verso terzi, ma che segnala la direzione: la cancellazione affrettata brucia anche i crediti che l’istituto vantava verso i committenti morosi, cioè proprio le somme con cui si sarebbero potuti pagare gli arretrati.
Cosa fare invece
Prima di chiedere la cancellazione occorre verificare tre cose: che non esistano crediti attivi ancora esigibili verso i committenti, che i debiti privilegiati siano stati soddisfatti prima di quelli chirografari, e che il bilancio finale di liquidazione rappresenti fedelmente ciò che è stato fatto. Se il passivo supera l’attivo e i crediti di lavoro restano scoperti, la strada corretta non è la cancellazione ma la domanda di apertura della liquidazione giudiziale presentata dallo stesso debitore, oppure — se l’istituto rientra tra le imprese minori per soglie di attivo, ricavi e debiti ai sensi dell’art. 2 del Codice della crisi — la liquidazione controllata. In entrambi i casi la gestione passa a un organo terzo, la posizione dell’imprenditore si stabilizza e si apre la prospettiva dell’esdebitazione.
Il dettaglio che pochi conoscono
La cancellazione può essere a sua volta cancellata. Quando l’iscrizione è avvenuta in assenza delle condizioni di legge — per esempio perché la liquidazione non era affatto conclusa e residuavano rapporti pendenti — il giudice del registro può ordinarne la cancellazione d’ufficio ai sensi dell’art. 2191 c.c., con effetto di ripristino della società nel registro. È uno degli strumenti che i creditori attivano quando la chiusura è stata usata come scorciatoia, e per l’amministratore significa ritrovarsi in carica in una società che credeva estinta, con tutti i doveri connessi.
Errore n. 4 — Trattare la licenza prefettizia come una formalità amministrativa
L’errore
Nella testa del titolare la priorità è finanziaria: banca, fornitori, Agenzia delle Entrate, dipendenti. La licenza ex art. 134 TULPS resta sullo sfondo, come un adempimento che “tanto c’è”. Nessuno informa la Prefettura della riduzione dei servizi, i tesserini restano in circolazione, i decreti di nomina delle guardie particolari giurate non vengono gestiti, il regolamento tecnico dei servizi non viene aggiornato mentre l’organico si dimezza.
Perché è un errore
Perché in un istituto di vigilanza la licenza non è un accessorio: è il presupposto stesso dell’attività e la principale componente del valore aziendale. L’art. 134 del TULPS (R.D. 773/1931) vieta a enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia senza licenza del Prefetto. Il D.M. 269/2010, modificato dal D.M. 56/2015, disciplina i requisiti minimi di capacità tecnica e professionale: struttura organizzativa coerente e funzionale all’attività, direzione unitaria e controllo effettivo sulle guardie particolari giurate, dotazioni, centrale operativa nella provincia in cui la licenza è stata rilasciata.
Tra quei requisiti ce n’è uno che colpisce direttamente chi non paga gli stipendi: il decreto richiede espressamente di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, e di essere in regola con gli adempimenti tributari. Il mancato pagamento sistematico delle retribuzioni non è quindi soltanto un problema civilistico verso le guardie: è un fatto che incide sui requisiti di permanenza del titolo autorizzatorio.
C’è poi un profilo strutturale spesso ignorato. In caso di istituto organizzato in forma societaria, la licenza è intestata a una persona fisica investita di poteri di rappresentanza organica della società; il Consiglio di Stato ha affermato che la licenza di polizia può far capo a una persona giuridica solo per il tramite del suo legale rappresentante e che, al cessare della carica, la licenza rilasciata a quella persona fisica deve essere revocata (Cons. Stato n. 4937/2018). Chi pensa di risolvere la crisi dimettendosi da amministratore o “intestando” l’istituto a un prestanome scopre che quel gesto travolge il titolo autorizzatorio.
Le conseguenze
Il riconoscimento della nomina a guardia particolare giurata è subordinato all’esistenza di un rapporto di lavoro dipendente con il titolare della licenza prevista dagli artt. 133 o 134 TULPS. Quando i rapporti di lavoro cessano, i decreti di nomina perdono il loro presupposto: le guardie non possono più prestare servizio armato per quell’istituto, e l’istituto non può più eseguire i contratti in corso — il che significa risoluzione degli appalti per inadempimento, escussione delle polizze, perdita immediata dell’unico attivo appetibile in una trattativa con i creditori.
La sequenza reale è questa: stipendi non pagati → assenze, dimissioni per giusta causa, denunce all’Ispettorato → verifiche prefettizie sui requisiti → sospensione o revoca della licenza → impossibilità di eseguire i servizi → risoluzione dei contratti → azzeramento del valore di cessione. L’istituto che avrebbe potuto essere ceduto con il suo portafoglio clienti diventa, in pochi mesi, un guscio con solo debiti dentro.
Cosa fare invece
La cessazione o il ridimensionamento dei servizi va programmata con la Prefettura, non subita da essa: comunicazione tempestiva della riduzione dell’operatività, gestione ordinata dei decreti di nomina e dei tesserini, riconsegna e denuncia delle armi in dotazione secondo le regole del TULPS, aggiornamento del regolamento tecnico dei servizi. Un istituto che dichiara per tempo di voler cedere il ramo o cessare progressivamente conserva un interlocutore istituzionale; un istituto che viene “scoperto” inadempiente in sede di controllo perde il titolo e ogni margine di manovra.
Parallelamente, va anticipata la comunicazione ai committenti e ai potenziali subentranti: nel settore della vigilanza privata il valore si trasferisce insieme al personale e ai contratti, e un passaggio ordinato consente di negoziare un corrispettivo che, destinato ai crediti privilegiati, riduce sia il debito verso le guardie sia l’esposizione personale dell’amministratore.
Il dettaglio che pochi conoscono
Le regole tecniche del D.M. 269/2010 impongono che la centrale operativa principale insista nella sede in cui la licenza è stata rilasciata e che la direzione delle guardie sia effettiva e unitaria. Nella fase di ridimensionamento, molti istituti accentrano di fatto la centrale presso una struttura di un altro operatore per risparmiare, senza formalizzare nulla. È una soluzione che può essere letta come esercizio dell’attività in difformità dal titolo: dal punto di vista dei requisiti è un aggravante, non un risparmio.
Errore n. 5 — Far firmare rinunce “fai da te” alle guardie e non aprire la strada del Fondo di Garanzia
L’errore
Il titolare convoca le guardie una per una. Propone: “firmate che non avete più nulla a pretendere e vi do il 30% degli arretrati in contanti in tre tranche”. Qualcuno firma un foglio scritto a mano in ufficio. Nessuno spiega ai lavoratori che esiste il Fondo di Garanzia INPS, perché farlo sembrerebbe ammettere che l’azienda è finita.
Perché è un errore
Perché le rinunce e le transazioni che hanno per oggetto diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili di legge o di contratto collettivo non sono valide: l’art. 2113 c.c. le rende impugnabili dal lavoratore entro sei mesi dalla cessazione del rapporto o dalla data della rinuncia, se successiva. La stabilità si ottiene solo se l’accordo è concluso nelle sedi protette — conciliazione in sede sindacale o davanti alla commissione di conciliazione (artt. 410 e 411 c.p.c.), conciliazione ex art. 412-ter c.p.c., certificazione davanti alle commissioni abilitate ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 276/2003.
Il risultato è paradossale: l’imprenditore paga davvero il 30% degli arretrati, e sei mesi dopo si vede impugnare la rinuncia e chiedere il restante 70%, con l’aggravante di aver eseguito pagamenti selettivi in stato di insolvenza.
Quanto al Fondo di Garanzia, il silenzio è un errore che danneggia entrambe le parti. Il Fondo istituito presso l’INPS (art. 2 L. 297/1982 per il TFR, D.Lgs. 80/1992 per le ultime tre mensilità) interviene quando il datore è insolvente o sottoposto a procedura concorsuale, pagando direttamente ai lavoratori il TFR e le ultime tre mensilità rientranti nei dodici mesi che precedono, entro il massimale di legge. Ogni euro pagato dal Fondo è un euro in meno di contenzioso e di pressione esecutiva sull’azienda e sull’amministratore.
Le conseguenze
Chi non conosce il meccanismo lo blocca senza volerlo. L’accesso al Fondo presuppone o l’apertura di una procedura concorsuale, o — per i datori non assoggettabili — l’esperimento infruttuoso dell’esecuzione forzata individuale dopo che il lavoratore si sia munito di titolo esecutivo (art. 2, comma 5, D.Lgs. 80/1992). Se la società viene cancellata e nessuno chiede la liquidazione giudiziale entro l’anno previsto dall’art. 33, comma 4, del Codice della crisi, la via maestra dell’accertamento dell’insolvenza si chiude e i lavoratori restano senza tutela — con l’unico esito prevedibile di riversare tutto sulle azioni personali contro amministratori, liquidatori e soci.
Anche i termini sono insidiosi: il diritto verso il Fondo per il TFR si prescrive in cinque anni, quello per le ultime tre mensilità in un anno, e la domanda amministrativa produce effetto interruttivo con sospensione del termine fino alla chiusura del procedimento amministrativo, e in caso di silenzio dell’INPS per ulteriori duecentodieci giorni complessivi ai sensi dell’art. 46, commi 5 e 6, della L. 88/1989 (App. Bari, sez. lav., n. 121 del 5 marzo 2025). Attenzione però: una domanda meramente reiterativa non rimette in termini il lavoratore già decaduto rispetto all’istanza originaria (Cass. civ., sez. lav., n. 9987 del 17 aprile 2026).
Va infine sfatata l’idea che basti “far chiedere il fallimento a un dipendente” per sbloccare il Fondo: il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. III, con decreto dell’8 luglio 2025, ha rigettato per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. il ricorso proposto al solo scopo di accedere alle prestazioni di garanzia, quando il datore mostrava ancora una situazione patrimoniale netta positiva e non erano stati tentati pignoramenti presso la sede sociale.
Cosa fare invece
Gli accordi con le guardie vanno costruiti in sede protetta, con conteggi analitici per singola voce — retribuzioni, tredicesima, ferie e permessi non goduti, TFR, indennità di preavviso — e con l’indicazione esplicita di ciò che resterà a carico del Fondo di Garanzia: è l’unico modo per ottenere una rinuncia che regga e per ridurre davvero l’esposizione. In parallelo, la scelta dello strumento concorsuale va fatta anche in funzione dell’accesso al Fondo: aprire la procedura significa consentire ai lavoratori di essere ammessi al passivo e ottenere dall’INPS ciò che l’azienda non può più pagare.
È qui che la competenza tecnica di chi assiste l’istituto fa la differenza operativa. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia: competenze che consentono di impostare contemporaneamente la trattativa con i lavoratori, la scelta dello strumento concorsuale e la protezione della posizione personale del titolare.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il Fondo di Garanzia copre TFR e ultime tre mensilità, ma non i contributi previdenziali omessi dal datore: quelli seguono regole proprie e restano un debito dell’azienda verso l’INPS, produttivo di sanzioni civili. Molti titolari negoziano con le guardie come se il Fondo risolvesse tutto e poi si trovano davanti a una posizione contributiva intatta, che continua a generare interessi e sanzioni e che alimenta le segnalazioni previste dall’art. 25-novies del Codice della crisi. La pianificazione della chiusura deve tenere le due partite separate fin dall’inizio.
Errore n. 6 — Considerare chiuso il rapporto con i committenti
L’errore
Il titolare comunica ai clienti che l’istituto cessa i servizi dalla fine del mese, restituisce le chiavi, chiude i cantieri e considera esaurito il rapporto. I contratti di appalto vengono lasciati morire senza formalizzare la data di cessazione, senza inventario delle posizioni aperte, senza gestire il passaggio del personale al nuovo appaltatore.
Perché è un errore
Perché nel settore della vigilanza l’appalto non è un contratto qualsiasi: è il luogo dove si decide chi paga gli stipendi arretrati. L’art. 29, comma 2, del D.Lgs. 276/2003 stabilisce che il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore e con gli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di TFR, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto, restando escluse le sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.
Accanto a questa, opera l’azione diretta degli ausiliari dell’appaltatore verso il committente prevista dall’art. 1676 c.c., che però è limitata a quanto il committente deve ancora all’appaltatore al momento della domanda.
Le conseguenze
Ignorare questo assetto produce due effetti opposti, entrambi dannosi.
Il primo: si perde una leva. La solidarietà del committente è, per le guardie, la via più rapida per essere pagate senza attendere i tempi della procedura concorsuale; per l’istituto uscente, ogni euro pagato dal committente è un euro di debito privilegiato in meno. Una chiusura ordinata, che documenti con precisione le date di cessazione di ciascun appalto e le somme maturate per ciascun lavoratore su ciascuna commessa, mette i lavoratori nelle condizioni di attivare la solidarietà nel termine utile. Una chiusura confusa la ostacola.
Il secondo: si sottovaluta il rischio del subentro. La regola dell’art. 29, comma 3, del D.Lgs. 276/2003 — per cui l’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto da parte di un nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa non costituisce trasferimento d’azienda in presenza di elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa — non opera automaticamente. La Cassazione, decidendo proprio su un subentro in un appalto di servizi di vigilanza, accoglienza e portierato, ha confermato la qualificazione come trasferimento di ramo d’azienda in un caso in cui le uniche modifiche organizzative introdotte dal subentrante erano l’adozione di divise e cartellini di riconoscimento propri, ritenute inidonee a incidere sull’identità dell’entità trasferita (Cass. civ., sez. lav., n. 27607 del 24 ottobre 2024). Nello stesso solco si colloca l’affermazione che la discontinuità va accertata o esclusa avendo riguardo alla conservazione dell’identità dell’entità trasferita, anche quando l’assunzione dei lavoratori sia imposta dal contratto o dalla clausola sociale (Cass. civ. n. 19977/2024), mentre la clausola sociale di fonte collettiva è stata delimitata quanto al suo ambito di operatività (Cass. civ. n. 30803 del novembre 2023). Più di recente, la Corte d’Appello di Roma con la sentenza n. 4260 del 12 gennaio 2026 ha ribadito che l’applicazione dell’art. 29, comma 3, non è mai automatica e che nei fatti può emergere un trasferimento soggetto all’art. 2112 c.c.
Se il passaggio viene qualificato come trasferimento d’azienda, si applica l’art. 2112 c.c.: continuità del rapporto, conservazione dell’anzianità e — punto decisivo — solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti maturati prima del trasferimento. È l’unico scenario in cui gli arretrati delle guardie diventano un problema anche del subentrante, ed è esattamente lo scenario che si crea o si evita a seconda di come il passaggio viene costruito.
Cosa fare invece
Ogni appalto va chiuso con un atto scritto che fissi la data di cessazione, lo stato dei pagamenti e l’elenco nominativo del personale impiegato su quella commessa: quel documento è, insieme, la prova che consente ai lavoratori di attivare la solidarietà nei due anni e la base su cui l’istituto uscente può negoziare il passaggio con il subentrante. Nei rapporti con committenti pubblici va inoltre considerato che, a fronte di inadempienze retributive o contributive dell’appaltatore, la stazione appaltante può attivare l’intervento sostitutivo previsto dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), pagando direttamente i lavoratori: una segnalazione tempestiva e documentata può sbloccare somme che altrimenti restano ferme.
Va infine chiarito il perimetro di ciò che il committente deve: la Cassazione ha escluso che l’indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti rientri nella nozione di “trattamenti retributivi” ai fini dell’art. 29, comma 2 (Cass. civ., sez. lav., n. 1450 del 21 gennaio 2025). Sapere quali voci sono coperte e quali no evita di costruire trattative su presupposti sbagliati.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il termine di due anni dell’art. 29, comma 2, è un termine di decadenza, non di prescrizione, ma non richiede necessariamente un’azione giudiziale: la Cassazione ha affermato che la decadenza è impedita anche dalla richiesta stragiudiziale di pagamento (Cass. civ. n. 30602/2021). Una lettera raccomandata o una PEC inviata al committente entro i due anni conserva il diritto. È il dettaglio che salva le posizioni quando la procedura concorsuale è ancora lontana dai riparti, e che l’istituto uscente farebbe bene a segnalare ai propri ex dipendenti: riduce il proprio debito e dimostra un comportamento collaborativo che pesa in ogni valutazione successiva.
Gli errori in cifre: quanto costa ciascuna scelta sbagliata
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili, non casi reali: servono a mostrare come cambia l’esito al variare della singola decisione.
Simulazione 1 — Il costo dell’attesa
Un istituto di vigilanza in forma di S.r.l. impiega 26 guardie particolari giurate. A gennaio il patrimonio netto è negativo per 41.800 euro e il capitale è sceso sotto il minimo legale: si è verificata una causa di scioglimento. Il monte retributivo mensile lordo, contributi inclusi, è di 79.400 euro.
Ipotesi A — l’amministratore prosegue l’attività ordinaria per dieci mesi. A novembre viene aperta la liquidazione giudiziale su istanza di tre lavoratori. Il patrimonio netto alla data di apertura è negativo per 268.500 euro. Applicando il criterio dell’art. 2486, comma 3, c.c., il danno presunto è pari alla differenza tra i due netti patrimoniali, al netto dei costi di liquidazione secondo un criterio di normalità: l’ordine di grandezza è di circa 226.700 euro, a carico personale dell’amministratore.
Ipotesi B — a febbraio l’amministratore accede alla composizione negoziata e ottiene misure protettive per quattro mesi. A maggio cede il ramo relativo a due commesse a un operatore autorizzato per 90.000 euro, destinati ai crediti privilegiati di lavoro. Il netto patrimoniale al momento dell’eventuale successiva apertura della procedura è negativo per 118.000 euro. La differenza dei netti si riduce a circa 76.200 euro, e la cessione ha nel frattempo ricollocato 14 guardie.
Stessa azienda, stessi debiti: la differenza tra le due ipotesi non sta nei numeri di partenza, ma nel mese in cui è stata presa la decisione.
Simulazione 2 — Il costo del pagamento selettivo
Restano 46.300 euro di liquidità. I debiti sono: 118.900 euro verso i dipendenti (privilegiati ex art. 2751-bis, n. 1, c.c.), 52.400 euro verso il fornitore delle divise e della manutenzione (chirografario), 31.700 euro di canoni di leasing.
Ipotesi A. Il titolare paga integralmente il fornitore (46.300 euro su 52.400). Sei mesi dopo si apre la liquidazione giudiziale. Il pagamento è esposto ad azione revocatoria e la condotta è valutabile come bancarotta preferenziale; i lavoratori restano scoperti per l’intero e agiscono anche contro l’amministratore.
Ipotesi B. Il titolare destina la liquidità alle retribuzioni correnti secondo l’ordine legale delle prelazioni e apre lo strumento di regolazione della crisi. Il debito verso i lavoratori scende a 72.600 euro, e la quota residua di TFR e ultime mensilità viene assorbita in larga parte dal Fondo di Garanzia dopo l’apertura della procedura. Il fornitore chirografario concorre nella procedura secondo il suo grado.
Simulazione 3 — Il costo della cancellazione affrettata
Società con debiti verso 9 guardie per complessivi 87.400 euro. Il liquidatore realizza 63.000 euro dalla vendita di quattro automezzi, paga integralmente due fornitori per 44.500 euro, distribuisce ai due soci 18.500 euro complessivi e chiede la cancellazione il 14 aprile.
Esito. I lavoratori dispongono di dodici mesi dalla cancellazione — cioè fino al 14 aprile dell’anno successivo — per chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell’art. 33, comma 4, del Codice della crisi. I soci sono esposti nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale, con la precisazione che la legittimazione passiva prescinde dall’effettiva percezione e che il tetto quantitativo opera come condizione dell’azione da provare in giudizio. Il liquidatore, avendo pagato creditori chirografari prima di creditori assistiti da privilegio, risponde ai sensi dell’art. 2495, comma 3, c.c. per l’intero importo rimasto scoperto ai lavoratori, e non nei limiti di quanto distribuito. La cancellazione non ha chiuso nulla: ha solo spostato l’intero debito dalla società a tre persone fisiche.
La mappa degli errori
Il quadro d’insieme aiuta a capire una cosa che nella singola giornata sfugge: quasi tutti questi errori si commettono in un momento preciso, e quasi tutti hanno una finestra di rimedio che si chiude in fretta. La tabella indica, per ciascuno, quando si consuma, che cosa produce e se esiste ancora una via d’uscita.
| Errore | Momento in cui si commette | Conseguenza principale | Rimedio possibile |
|---|---|---|---|
| Spegnere l’istituto senza strumenti | Dai primi due mesi di scoperto sul monte stipendi | Danno risarcibile ex art. 2486, co. 3, c.c.; rischio penale da aggravamento del dissesto | Parziale — si può ancora accedere alla composizione negoziata o chiedere la liquidazione giudiziale, ma il danno già maturato resta |
| Pagare fornitori e lasciare gli stipendi | A ogni scadenza mensile in stato di insolvenza | Revocatoria del pagamento; bancarotta preferenziale; responsabilità del liquidatore | No per i pagamenti già eseguiti — Sì per quelli futuri, riportandoli nell’ordine legale |
| Cancellare la società | All’approvazione del bilancio finale di liquidazione | Trasferimento del debito su soci e liquidatore; liquidazione giudiziale entro un anno | Parziale — cancellazione d’ufficio ex art. 2191 c.c. o apertura della procedura entro l’anno |
| Ignorare la licenza prefettizia | Dalla prima riduzione dei servizi | Sospensione o revoca del titolo; risoluzione degli appalti; azzeramento del valore aziendale | Parziale — solo se il titolo non è ancora stato revocato |
| Rinunce e transazioni fuori dalle sedi protette | Nei colloqui individuali con le guardie | Impugnazione ex art. 2113 c.c. entro sei mesi; pagamento inutile | Sì — l’accordo può essere rifatto in sede protetta finché il termine non è decorso |
| Chiudere gli appalti senza formalizzare | Nelle ultime settimane di servizio | Perdita della solidarietà ex art. 29 D.Lgs. 276/2003; contenzioso sul subentro | Sì entro due anni dalla cessazione dell’appalto, anche con richiesta stragiudiziale |
La checklist preventiva: prima di prendere qualsiasi decisione, verifica che…
Questa lista è pensata per essere salvata e usata come strumento di lavoro nelle settimane in cui le decisioni si prendono in fretta. Ogni voce è un’azione, non un principio.
- [ ] Ricostruisci la data esatta in cui si è verificata la causa di scioglimento (perdita del capitale sotto il minimo legale, impossibilità di conseguire l’oggetto sociale): è da quel giorno che si misura il danno risarcibile ex art. 2486, comma 3, c.c.
- [ ] Estrai il monte debiti di lavoro suddiviso per voce e per lavoratore: retribuzioni correnti, mensilità aggiuntive, ferie e permessi non goduti, TFR maturato, indennità di preavviso. Voci diverse hanno tutele e coperture diverse.
- [ ] Verifica la posizione contributiva aggregata e le eventuali segnalazioni ricevute dai creditori pubblici qualificati ai sensi dell’art. 25-novies del Codice della crisi: la segnalazione è un termine che corre.
- [ ] Controlla che le denunce Uniemens trasmesse corrispondano alle retribuzioni effettivamente erogate, e fai correggere quelle che dichiarano come pagati stipendi mai usciti dal conto.
- [ ] Elenca ogni appalto in corso con la data di inizio, la data di cessazione effettiva e il committente, distinguendo i committenti privati da quelli pubblici.
- [ ] Per ciascun appalto, associa i lavoratori impiegati e le somme maturate su quella commessa: senza questo incrocio la solidarietà ex art. 29 D.Lgs. 276/2003 non è azionabile in modo ordinato.
- [ ] Verifica lo stato della licenza ex art. 134 TULPS, la corrispondenza tra titolare della licenza e legale rappresentante in carica, la validità dei decreti di nomina delle guardie particolari giurate e la posizione delle armi in dotazione.
- [ ] Accerta se il tuo istituto rientra nei parametri dell’impresa minore previsti dall’art. 2 del Codice della crisi: cambia radicalmente lo strumento applicabile e la prospettiva di esdebitazione.
- [ ] Ricognisci le garanzie personali prestate: fideiussioni bancarie, avalli, coobbligazioni. Le misure protettive della composizione negoziata non le coprono.
- [ ] Sospendi ogni pagamento selettivo finché non hai stabilito, con l’assistenza tecnica, quale ordine di prelazione sei tenuto a rispettare.
- [ ] Non far firmare alcuna rinuncia individuale prima di aver verificato quale accordo sia stabilizzabile in sede protetta ai sensi dell’art. 2113 c.c.
- [ ] Informa i lavoratori dell’esistenza del Fondo di Garanzia INPS e dei presupposti di accesso: è una condotta che riduce il contenzioso e che viene valutata favorevolmente in ogni sede.
E se l’errore l’ho già fatto?
È la domanda che arriva quasi sempre a colloquio iniziato, e merita una risposta onesta: alcune porte restano aperte più a lungo di quanto si creda, altre si chiudono definitivamente. Distinguere le une dalle altre è la prima operazione da fare.
Se hai già lasciato passare mesi senza attivare nulla, la strada non è preclusa. La composizione negoziata resta accessibile anche in stato di insolvenza, purché il risanamento appaia ragionevolmente perseguibile, e in ogni momento è possibile presentare direttamente domanda di apertura della liquidazione giudiziale o, per l’impresa minore, di liquidazione controllata. Il danno già maturato non si cancella, ma si interrompe la sua progressione: ogni mese in più di gestione ordinaria in stato di scioglimento è un incremento della somma che potrà esserti chiesta. Da questo punto di vista, la domanda presentata dallo stesso debitore ha anche un valore documentale: dimostra il momento in cui la crisi è stata riconosciuta.
Se hai già pagato alcuni creditori e non altri, quei pagamenti restano esposti a revocatoria e a valutazione penale. Non esiste un rimedio che li renda irrilevanti. Esiste però la possibilità di ricostruirne la ragione economica: pagamenti funzionali alla conservazione del valore aziendale e coerenti con un percorso di risanamento documentato ricevono, nella valutazione dell’elemento soggettivo, un trattamento diverso rispetto a pagamenti che favoriscono l’amministratore o le persone a lui vicine. La ricostruzione contabile va fatta subito, prima che sia un curatore a farla.
Se hai già cancellato la società, non sei fuori: sei esposto. Ma la stessa disciplina che ti espone offre un percorso ordinato. Aprire la procedura entro l’anno dalla cancellazione, anche su tua iniziativa, sposta la gestione a un organo terzo, consente ai lavoratori di accedere al Fondo di Garanzia e circoscrive il perimetro delle contestazioni, invece di lasciare che nove cause individuali contro te, il liquidatore e i soci si moltiplichino per anni davanti a giudici diversi.
Se hai già fatto firmare rinunce individuali, verifica la data. Finché non sono decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto o dalla rinuncia, l’accordo è instabile per definizione: conviene rifarlo in sede protetta, riconoscendo la parte già corrisposta come acconto. Un accordo conciliativo stipulato nelle sedi previste dagli artt. 410 e 411 c.p.c. è l’unico che chiude davvero la partita.
Se hai già perso la licenza o gli appalti, il valore aziendale è compromesso e l’obiettivo si sposta: non più conservare l’impresa, ma governare l’uscita. Per il debito residuo che ricade sulla persona fisica — il socio illimitatamente responsabile, il garante, l’ex amministratore condannato al risarcimento — gli strumenti del sovraindebitamento restano disponibili: la liquidazione controllata con successiva esdebitazione, e nei casi di totale incapienza l’esdebitazione del debitore incapiente prevista dall’art. 283 del Codice della crisi, che consente di liberarsi dei debiti residui pur in assenza di attivo da distribuire, alle condizioni e con gli obblighi di sopravvenienza previsti dalla norma.
Se hai lasciato scadere i due anni dalla cessazione di un appalto, quella specifica leva è persa: la decadenza dell’art. 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003 è definitiva verso quel committente. Restano intatte le azioni verso l’appaltatore nei termini ordinari, e va verificato se per altri appalti il termine sia ancora aperto — le date, in un istituto con più commesse, non coincidono quasi mai.
Le domande di chi teme di aver sbagliato
“Ho smesso di pagare gli stipendi tre mesi fa e non ho fatto nulla. È già troppo tardi?” No. È tardi rispetto al percorso ottimale, non rispetto a ogni percorso. La composizione negoziata è ancora accessibile e la domanda di apertura della liquidazione giudiziale può essere presentata da te. Ciò che non si recupera è il danno già prodotto; ciò che si può ancora fare è impedirne la crescita e scegliere lo strumento invece di subirlo.
“Le guardie hanno ottenuto un decreto ingiuntivo ad agosto e non l’ho opposto. Pensavo che i termini fossero sospesi.” La sospensione feriale dei termini processuali opera dal 1° al 31 agosto, ma non si applica alle controversie di lavoro e di previdenza. In materia di lavoro, ad agosto i termini corrono. Se il decreto è divenuto definitivo, resta da verificare se ricorrano i presupposti dei rimedi straordinari e, soprattutto, come collocare quel titolo all’interno di una gestione concorsuale ordinata, dove l’esecuzione individuale non può proseguire.
“Ho già cancellato la S.r.l. dal registro delle imprese. I dipendenti possono ancora agire contro di me?” Sì. La cancellazione estingue la società, non le obbligazioni. I soci rispondono nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione, il liquidatore risponde se il mancato pagamento è dipeso da sua colpa, e per un anno dalla cancellazione può essere chiesta l’apertura della liquidazione giudiziale.
“Ho pagato il fornitore delle divise perché senza divise non potevamo lavorare. È bancarotta?” La valutazione dipende dal contesto: dallo stato di insolvenza al momento del pagamento, dalla funzionalità effettiva alla conservazione dell’attività, dall’esistenza o meno di un percorso di risanamento documentato. Non è una risposta che si può dare a distanza: è esattamente il tipo di questione che va ricostruita con la contabilità alla mano, prima che la ricostruisca qualcun altro.
“Un mio ex dipendente ha chiesto il fallimento della società solo per prendere il TFR dall’INPS. Può farlo?” Il ricorso proposto al solo scopo di accedere alle prestazioni del Fondo, in presenza di una situazione patrimoniale netta ancora positiva e senza che siano stati tentati pignoramenti, è stato ritenuto inammissibile per difetto di interesse ad agire. Ma se l’insolvenza c’è ed è conclamata, la domanda del lavoratore è pienamente legittima.
“Il nuovo appaltatore ha assunto quasi tutte le mie guardie. Gli arretrati passano a lui?” Solo se il subentro è qualificabile come trasferimento d’azienda o di ramo ai sensi dell’art. 2112 c.c., nel qual caso opera la solidarietà per i crediti maturati prima del trasferimento. Se invece ricorrono elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, il subentrante risponde solo per il periodo successivo. La qualificazione si accerta in concreto, sull’assetto organizzativo reale, non sulle etichette adottate dalle parti.
Gli errori davanti ai giudici
Che cosa è successo, in concreto, a chi ha commesso ciascuno di questi errori. Di seguito i riferimenti giurisprudenziali essenziali, con il principio riformulato e la ragione per cui rileva in questa materia.
A chi ha proseguito l’attività dopo la causa di scioglimento
- Cass. civ., sez. I, n. 20150 del 18 luglio 2025 — Accertata la responsabilità per omessa gestione conservativa, il danno può essere quantificato guardando ai debiti assunti indebitamente tra il momento in cui si sarebbe dovuta chiedere l’apertura della procedura e quello in cui è stata dichiarata, a prescindere dal criterio della differenza dei netti patrimoniali. Rilevanza: in un istituto di vigilanza i “debiti assunti indebitamente” sono in larga parte retribuzioni e contributi maturati mese dopo mese.
- Cass. civ., sez. I, n. 8069/2024 — I criteri della differenza dei netti patrimoniali e del deficit patrimoniale introdotti nell’art. 2486, comma 3, c.c. dall’art. 378 del D.Lgs. 14/2019 costituiscono valutazione equitativa del danno ai sensi dell’art. 1226 c.c., utilizzabile salvo che emergano elementi che giustifichino un criterio più aderente al caso concreto. Rilevanza: stabilisce che il criterio è la regola, e che spetta all’amministratore dedurre elementi per discostarsene.
- Cass. civ., n. 10413 del 17 aprile 2024 — In presenza di una causa di scioglimento gli amministratori sono esposti a una duplice responsabilità: per il ritardo o l’omissione nell’accertamento della causa e nel deposito nel registro delle imprese, e per gli atti compiuti in violazione del divieto di gestione non conservativa. Rilevanza: anche il solo ritardo nella formalizzazione dello scioglimento è fonte autonoma di responsabilità.
- Cass. civ., Sez. Un., n. 9100 del 6 maggio 2015 — Ha delimitato l’uso del criterio della differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura, oggi recepito in via sussidiaria dall’art. 2486, comma 3, c.c. per i casi di scritture contabili mancanti o irregolari. Rilevanza: chi non tiene la contabilità in ordine non riduce il rischio, lo aumenta.
A chi ha scelto quali creditori pagare
- Cass. pen., n. 17219/2025 — L’intento di assicurare la continuità aziendale non giustifica pagamenti che favoriscano l’amministratore o alcuni creditori a danno della massa quando l’insolvenza è già manifesta. Rilevanza: smonta la difesa più diffusa, quella del “l’ho fatto per tenere in piedi l’azienda”.
- Cass. pen., n. 18528 del 18 giugno 2020 — Ha annullato con rinvio una condanna per bancarotta preferenziale relativa a pagamenti eseguiti in favore di fornitori di materiale indispensabile alla prosecuzione dell’attività, in presenza di omessi versamenti erariali e previdenziali, imponendo una valutazione più approfondita dell’elemento soggettivo. Rilevanza: la funzionalità del pagamento va provata e documentata, non semplicemente affermata.
- Cass. pen., n. 5236/2025 — La bancarotta impropria può configurarsi anche senza distrazione patrimoniale, quando l’omissione sistematica dei versamenti fiscali e contributivi ha aggravato un dissesto prevedibile; l’occultamento delle scritture integra la bancarotta documentale. Rilevanza: nei settori a forte incidenza del costo del lavoro, l’omissione contributiva prolungata è di per sé una condotta valutabile.
- Cass. pen., Sez. Un., n. 27641/2003 — L’obbligo di versamento delle ritenute previdenziali presuppone l’effettivo esborso della retribuzione: senza pagamento materiale non si perfeziona il fatto tipico. Rilevanza: è la base della difesa di chi non ha pagato gli stipendi, ma vale solo se le denunce sono coerenti.
- Cass. pen., sez. III, n. 28672/2020, confermata da Cass. pen. n. 4200/2025 — I flussi Uniemens, formati sui dati dichiarati dall’azienda, possono valere come prova dell’avvenuta corresponsione delle retribuzioni, con onere del datore di dimostrare il contrario. Rilevanza: la denuncia contributiva non allineata alla realtà diventa prova a carico.
A chi ha cancellato la società
- Cass. civ., Sez. Un., nn. 6070, 6071 e 6072 del 2013 — La cancellazione produce un fenomeno di tipo successorio: i rapporti obbligatori non definiti si trasferiscono ai soci, nei limiti previsti dalla legge. Rilevanza: è il principio che rende inutile la cancellazione come strategia di uscita dai debiti.
- Cass. civ., Sez. Un., n. 3625 del 12 febbraio 2025 — L’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione integra, oltre al limite massimo dell’esposizione personale del socio, una condizione dell’azione attinente all’interesse ad agire e non alla legittimazione passiva. Rilevanza: chiarisce dove si colloca l’onere della prova sul quantum.
- Cass. civ., n. 30166/2025 — La responsabilità dei soci per i debiti della società estinta ai sensi dell’art. 2495, comma 3, c.c. si configura indipendentemente dalla percezione di somme liquide dal bilancio finale. Rilevanza: il socio viene comunque convenuto in giudizio, e deve difendersi nel merito.
- Cass. civ., n. 31109 dell’8 novembre 2023 — La nozione di “somme riscosse” comprende qualsiasi utilità patrimoniale o bene assegnato al socio e quantificato nel bilancio finale, non il solo denaro. Rilevanza: in un istituto di vigilanza, mezzi blindati, apparati e attrezzature assegnati ai soci rientrano nel calcolo.
- Cass. civ., sez. V, n. 1650 del 25 gennaio 2026 — A seguito della cancellazione si presumono tacitamente rinunciati i crediti illiquidi e inesigibili non compresi nel bilancio finale, con esclusione del fenomeno successorio verso ex soci e liquidatori salvo prova contraria. Rilevanza: la fretta nella chiusura brucia anche i crediti attivi che avrebbero potuto pagare gli arretrati.
A chi ha gestito male appalti e subentri
- Cass. civ., sez. lav., n. 27607 del 24 ottobre 2024 — In un subentro relativo a servizi di vigilanza, accoglienza e portierato è stata confermata la qualificazione come trasferimento di ramo d’azienda, non essendo state ritenute idonee a determinare discontinuità le sole modifiche relative a divise e cartellini di riconoscimento. Rilevanza: è la pronuncia più vicina al settore, e ribalta l’idea che il cambio appalto escluda automaticamente l’art. 2112 c.c.
- Cass. civ., n. 19977/2024 — La discontinuità va accertata o esclusa con riguardo alla conservazione dell’identità dell’entità trasferita, anche quando l’assunzione dei lavoratori sia imposta dal contratto di appalto o da una clausola sociale. Rilevanza: la clausola sociale non è di per sé uno scudo contro la qualificazione come trasferimento.
- Cass. civ., n. 30803 del novembre 2023 — Ha delimitato l’ambito di operatività della clausola sociale nei cambi di appalto. Rilevanza: fissa il confine tra tutela occupazionale e continuità del rapporto.
- Corte d’Appello di Roma, sentenza n. 4260 del 12 gennaio 2026 — L’applicazione dell’art. 29, comma 3, del D.Lgs. 276/2003 non è mai automatica: nei fatti può emergere un trasferimento d’azienda o di ramo soggetto all’art. 2112 c.c., con le connesse tutele, tra cui la responsabilità solidale per i crediti maturati. Rilevanza: conferma l’orientamento in sede di merito e riguarda direttamente le operazioni di passaggio del personale.
- Tribunale di Roma, sentenza del 21 maggio 2025 — Ha esaminato una vicenda di cambio appalto sotto il profilo dell’art. 27 del CCNL Vigilanza privata, invocato per la conservazione di livello di inquadramento e retribuzione, ammettendo la riqualificazione giuridica della domanda in termini di art. 2112 c.c. Rilevanza: mostra come la contrattazione collettiva di settore e la disciplina codicistica si intreccino nel contenzioso reale.
- Cass. civ., sez. lav., n. 1450 del 21 gennaio 2025 — L’indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti non rientra nella nozione di “trattamenti retributivi” rilevante ai fini della solidarietà ex art. 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003. Rilevanza: delimita ciò che il committente è tenuto a pagare, e quindi ciò che resta a carico dell’istituto.
- Cass. civ., n. 26881 del 16 ottobre 2024 — La responsabilità solidale opera ogni volta che si verifica una dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione concreta della prestazione, e non solo nelle ipotesi tipiche di appalto e subappalto. Rilevanza: amplia il perimetro dei soggetti aggredibili dai lavoratori, e quindi le possibilità di soddisfazione.
- Cass. civ., n. 30602/2021 — La decadenza biennale prevista dall’art. 29, comma 2, del D.Lgs. 276/2003 è impedita anche dalla richiesta stragiudiziale di pagamento. Rilevanza: una PEC tempestiva conserva il diritto senza dover instaurare subito il giudizio.
A chi ha sbagliato con il Fondo di Garanzia e con la licenza
- Cass. civ., sez. lav., n. 9987 del 17 aprile 2026 — Il rango pubblicistico degli interessi coinvolti esclude rilevanza al ritardo dell’Istituto, e la domanda meramente reiterativa non rimette in termini il lavoratore già decaduto rispetto all’istanza originaria. Rilevanza: i termini verso il Fondo non si rigenerano ripresentando la stessa domanda.
- Corte d’Appello di Bari, sez. lav., n. 121 del 5 marzo 2025 — La domanda amministrativa al Fondo costituisce atto interruttivo della prescrizione, con sospensione fino alla chiusura del procedimento e, in caso di silenzio, per ulteriori duecentodieci giorni complessivi ai sensi dell’art. 46, commi 5 e 6, della L. 88/1989. Rilevanza: consente di calcolare con precisione la finestra utile.
- Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. III, decreto dell’8 luglio 2025 — È stato rigettato per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. il ricorso ex art. 49 del Codice della crisi proposto al solo scopo di accedere al Fondo, in presenza di una situazione patrimoniale netta ancora positiva e in assenza di tentativi di pignoramento presso la sede sociale. Rilevanza: l’accesso al Fondo passa da un’insolvenza reale, non da un’istanza strumentale.
- Consiglio di Stato, n. 4937/2018 — La licenza di polizia può far capo a una persona giuridica solo per il tramite del suo legale rappresentante, al quale soltanto è rilasciato il titolo abilitativo; al cessare della carica la licenza deve essere revocata. Rilevanza: dimissioni, sostituzioni e passaggi di rappresentanza vanno pianificati, perché toccano direttamente il titolo che consente l’attività.
- Tribunale di Napoli, provvedimento del 4 febbraio 2026 — Le misure protettive richieste in composizione negoziata non si estendono ai fideiussori e non impediscono alle banche le segnalazioni in Centrale Rischi. Rilevanza: chiarisce che la protezione dell’impresa non è protezione del garante.
Cosa può fare lo Studio Monardo
L’assistenza in questa materia ha un doppio taglio: intercettare l’errore prima che si consumi e, quando il termine è già scaduto, verificare che cosa sia ancora riparabile. Ecco gli strumenti che lo Studio Monardo mette in campo.
- Ricostruiamo la data della causa di scioglimento incrociando bilanci, situazioni contabili infrannuali e movimentazione bancaria, perché è da quella data che si misura ogni contestazione futura all’amministratore.
- Verifichiamo la sostenibilità del debito nei dodici mesi e le soglie dell’art. 25-novies del Codice della crisi, per stabilire se e quando la segnalazione dei creditori pubblici qualificati è già scattata.
- Depositiamo l’istanza di composizione negoziata sulla piattaforma telematica, redigiamo il piano di risanamento e i flussi di cassa e curiamo il test pratico di ragionevole perseguibilità.
- Chiediamo e difendiamo le misure protettive e cautelari davanti al tribunale, gestendo la conferma, la proroga e il contraddittorio con i creditori che ne domandano la revoca.
- Riordiniamo i pagamenti secondo l’ordine legale delle prelazioni, distinguendo i crediti privilegiati ex art. 2751-bis, n. 1, c.c. da quelli chirografari, e documentiamo la ragione economica di ciò che è già stato pagato.
- Costruiamo gli accordi con i lavoratori nelle sedi protette previste dagli artt. 410 e 411 c.p.c., con conteggi analitici per voce, in modo che la conciliazione non sia impugnabile a distanza di mesi.
- Mappiamo gli appalti e attiviamo la solidarietà del committente ex art. 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003 entro il termine biennale, anche in via stragiudiziale, e valutiamo l’azione diretta ex art. 1676 c.c.
- Gestiamo il profilo prefettizio della chiusura: comunicazioni sulla riduzione dell’operatività, decreti di nomina delle guardie particolari giurate, armi in dotazione, coerenza con i requisiti del D.M. 269/2010.
- Predisponiamo la domanda di apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata quando la conservazione non è più praticabile, e seguiamo l’ammissione al passivo dei crediti di lavoro.
- Difendiamo l’amministratore, il liquidatore e i soci nelle azioni di responsabilità e costruiamo, per il debito residuo della persona fisica, il percorso di esdebitazione previsto dal Codice della crisi.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una materia fatta di errori che si riparano nei gradi successivi, la qualifica di cassazionista pesa in modo particolare: quando un’azione di responsabilità ex art. 2486 c.c. viene decisa in primo grado su criteri di quantificazione del danno che la giurisprudenza di legittimità sta ancora precisando, la possibilità di portare la questione fino alla Corte di cassazione con la stessa linea difensiva costruita dall’inizio non è un dettaglio: è ciò che distingue una difesa che si esaurisce dopo l’appello da una difesa che arriva fino in fondo. La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado, seguita dallo stesso difensore, senza il salto di continuità che si produce quando il fascicolo passa di mano.
Lo staff multidisciplinare — avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso — consente di tenere unite le due dimensioni che in questa materia non si possono separare: la ricostruzione contabile del patrimonio netto, dei riparti e delle posizioni contributive da un lato, la difesa civile e penale dell’amministratore dall’altro.
Chiudere bene è una decisione tecnica, non una resa
Chiudere un istituto di vigilanza con debiti e stipendi arretrati non significa arrendersi: significa scegliere l’ordine con cui le cose accadono, invece di subirlo. Gli errori descritti in questa guida hanno tutti la stessa radice — il tentativo di guadagnare tempo — e producono tutti lo stesso effetto: trasferire sul patrimonio personale del titolare un debito che era della società.
Su questa materia lo Studio Monardo interviene con competenze che coincidono esattamente con i tre piani del problema: la crisi dell’impresa, che l’Avv. Monardo è abilitato a gestire come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021; il debito residuo della persona fisica, terreno del Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e del professionista fiduciario di OCC; e la difesa nelle azioni di responsabilità che nascono da una chiusura mal gestita, dove la qualifica di avvocato cassazionista garantisce continuità di strategia fino all’ultimo grado di giudizio. È il motivo per cui, in questo settore, l’assistenza non può essere frammentata tra soggetti diversi.
📩 Se il tuo istituto ha guardie non pagate e stai valutando come chiudere, parlane con noi prima di prendere la prossima decisione: trovi tutti i riferimenti dello Studio Monardo per contattarci al termine di questa pagina.
