Quanto Costa Complessivamente Una Procedura Esecutiva A Chi Subisce Il Pignoramento

Chi riceve un pignoramento si pone quasi sempre la stessa domanda, ed è una domanda economica prima che giuridica: alla fine, quanto mi costa tutto questo? La risposta non si trova leggendo il codice. L’articolo 95 del codice di procedura civile dice soltanto che le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subito l’esecuzione. Diciannove parole che non dicono quasi nulla su ciò che conta davvero: quali voci entrano nel conto, con quale criterio si calcolano i compensi professionali del legale del creditore, cosa succede quando il ricavato non basta a coprirle, chi paga se la procedura si ferma prima della vendita, se il debitore resta esposto anche dopo la chiusura del fascicolo.

Su tutti questi punti la risposta l’hanno costruita i giudici, sentenza dopo sentenza, e continuano a costruirla: negli ultimi tre anni la Corte di cassazione è intervenuta più volte proprio sul modo di quantificare il costo dell’esecuzione, con pronunce che spostano cifre concrete. Questa guida raccoglie le decisioni che chi subisce un pignoramento deve conoscere e le traduce in conseguenze pratiche: quanto entra nel conto, chi lo paga, quando si può contestare.

Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo terreno. Il costo dell’esecuzione si contesta attraverso le opposizioni — all’esecuzione, agli atti esecutivi, alle controversie distributive — e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, cioè abilitato a portare la stessa linea difensiva fino al giudizio di legittimità, davanti alla Corte che quegli orientamenti li ha scritti. Quando poi la domanda smette di essere “quanto costa questa procedura” e diventa “come esco dall’intero indebitamento”, entra in gioco la sua abilitazione di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia. Sono le due competenze che questo tema richiede, ed è il motivo per cui questa materia è terreno quotidiano dello Studio.

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Il quadro normativo in breve: le poche norme su cui i giudici hanno lavorato

La base di legge è essenziale, e va conosciuta solo per capire su cosa i giudici si sono pronunciati.

La regola madre è l’art. 95 c.p.c.: le spese sostenute dal creditore procedente e dai creditori intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subito l’esecuzione, fermo il privilegio stabilito dal codice civile. Il privilegio richiamato è quello dell’art. 2770 c.c., che colloca le spese di giustizia sostenute per atti conservativi o di esecuzione in posizione anticipata rispetto a ogni altro credito: significa che, sul ricavato della vendita, prima si pagano i costi della procedura e solo dopo si soddisfano i creditori.

Accanto a questa norma opera l’art. 310, ultimo comma, c.p.c., richiamato in materia esecutiva dall’art. 632 c.p.c.: quando il processo si estingue, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate. È la regola che governa tutti i casi in cui l’esecuzione non arriva alla distribuzione — rinuncia del creditore, inattività, estinzione dichiarata dal giudice.

Poi ci sono le voci vive e proprie, quelle che compongono materialmente il conto:

  • il contributo unificato, disciplinato dall’art. 13, comma 2, del d.P.R. 115/2002: 278 euro per i processi di esecuzione immobiliare, importo ridotto della metà (139 euro) per gli altri processi esecutivi, 43 euro per le esecuzioni mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro, 168 euro per i processi di opposizione agli atti esecutivi;
  • l’anticipazione forfettaria di 27 euro prevista dall’art. 30 dello stesso testo unico;
  • i diritti dell’ufficiale giudiziario per notifiche, accessi, verbale di pignoramento;
  • i costi della ricerca telematica dei beni ex art. 492-bis c.p.c., quando il creditore interroga le banche dati per individuare conti, stipendi, veicoli, immobili;
  • nell’espropriazione immobiliare, la trascrizione del pignoramento, il compenso dell’esperto stimatore, il compenso del custode (liquidato secondo il d.m. Giustizia 80/2009), il compenso del professionista delegato alle operazioni di vendita (d.m. 227/2015), le spese di pubblicità e il contributo per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche previsto dall’art. 18-bis del d.P.R. 115/2002 (100 euro per ciascun lotto);
  • i compensi professionali del legale del creditore, liquidati secondo i parametri del d.m. 55/2014, aggiornato dal d.m. 147/2022;
  • nel pignoramento presso terzi, l’imposta di registro sull’ordinanza di assegnazione;
  • gli interessi, che continuano a maturare per tutta la durata della procedura.

Una precisazione che vale più di molte altre: il contributo unificato, nelle procedure esecutive, va versato dal creditore pignorante al momento dell’iscrizione a ruolo, a pena di mancata iscrizione, come ha ribadito la circolare della Direzione generale affari interni del Ministero della Giustizia del 24 marzo 2025. E l’iscrizione a ruolo va fatta entro termini perentori — quindici giorni nell’espropriazione mobiliare e in quella immobiliare, trenta giorni nell’espropriazione presso terzi — decorsi i quali il pignoramento perde efficacia. Un pignoramento inefficace non genera spese addebitabili: è il primo punto in cui il conto può azzerarsi.

Su questa impalcatura normativa, volutamente scarna, si è innestato tutto il lavoro della giurisprudenza.

L’orientamento consolidato: le spese sono un costo del processo, non un debito autonomo

Il primo principio da cui partire è anche il più contro-intuitivo, e la Suprema Corte lo ha affermato in termini netti.

La vicenda. Un creditore che aveva anticipato le spese di un’espropriazione rimasta in tutto o in parte insoddisfatta pretendeva di recuperarle come se fossero un credito ordinario, azionabile fuori dal processo esecutivo. La Terza Sezione civile ha respinto questa impostazione con la sentenza n. 24571 del 5 ottobre 2018, chiarendo che il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione liquida le spese, in sede di assegnazione o di distribuzione, contiene un accertamento puramente strumentale a quella distribuzione, privo di forza esecutiva e di efficacia di giudicato fuori dal processo in cui è stato adottato.

Il principio. Le spese dell’esecuzione non formano oggetto di un vero e proprio obbligo di rimborso a carico dell’esecutato: rappresentano il costo obiettivo del processo, un onere che grava sul ricavato. Quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili.

Il principio, calato nella pratica, significa che il conto delle spese esecutive non è un secondo debito che segue il debitore a vita. Vive dentro la procedura, si soddisfa sul ricavato secondo l’ordine dei privilegi e, se il ricavato non basta, quella parte non trova collocazione e non può essere ripetuta con un’azione autonoma da chi l’ha anticipata. È una differenza sostanziale rispetto alla condanna alle spese di un giudizio ordinario, che è invece un titolo esecutivo a tutti gli effetti.

Il secondo pilastro riguarda il criterio di calcolo del compenso professionale addebitabile. Qui la Corte è intervenuta con l’ordinanza della Terza Sezione n. 9333 dell’8 aprile 2024. La questione era tecnica ma dalle ricadute enormi: quale valore si prende per individuare lo scaglione tariffario, visto che nel processo esecutivo non esiste una parte vittoriosa e una soccombente?

Il principio. Ai fini della liquidazione delle spese dell’esecuzione ex art. 95 c.p.c., il valore della controversia non si determina né con il criterio del “disputatum” né con quello del “decisum”, che valgono per la liquidazione ex art. 91 c.p.c. e presuppongono una contrapposizione processuale tra parti: il processo esecutivo è improntato alla soggezione del debitore e manca una compiuta dialettica processuale, sicché l’unico criterio applicabile è quello dell’effettiva entità delle somme precettate.

In altre parole, se ti trovi in questa situazione: lo scaglione tariffario su cui si calcola il compenso addebitabile a te dipende da quanto il creditore ha intimato nel precetto. Un precetto gonfiato — con interessi moratori non dovuti, con spese già pagate, con voci duplicate — non produce solo una pretesa eccessiva sul capitale: sposta verso l’alto lo scaglione e quindi il compenso professionale che finirà nel conto. Chi non controlla il precetto paga due volte lo stesso errore. La stessa pronuncia ha aggiunto un chiarimento utile quando più procedure contro lo stesso debitore vengono riunite: il compenso va liquidato sulla somma complessiva, tenendo però distinta l’attività svolta prima della riunione.

Il terzo punto fermo riguarda la natura delle spese del precetto. Con la sentenza della Terza Sezione n. 13606 del 16 maggio 2024, la Corte ha stabilito che le spese dell’atto di precetto, compresi i compensi professionali dovuti al legale incaricato di intimarlo, hanno natura processuale in senso lato: pur essendo autoliquidate dal creditore all’interno dell’atto, possono sempre essere contestate dal debitore con l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., e la loro liquidazione deve rispettare le tariffe professionali forensi.

Cosa significa per te: la cifra che il creditore scrive di suo pugno nel precetto sotto la voce “spese e competenze” non è intoccabile. È un’autoliquidazione, e come tale è sindacabile davanti al giudice.

Il quarto elemento consolidato è la collocazione privilegiata. Nelle linee guida per la formazione dei progetti di distribuzione adottate dai tribunali si trova la stessa impostazione: determinata la massa attiva, prima di ogni altro credito vanno soddisfatte le spese di esecuzione collocate in prededuzione ex art. 2770 c.c., a condizione — come la Cassazione ha affermato fin dalla pronuncia n. 1837 del 2001 — che si tratti di spese che abbiano avvantaggiato tutti i creditori e non il solo creditore che le ha anticipate. Non tutto ciò che il creditore ha speso entra automaticamente in prededuzione: entra ciò che è servito alla procedura.

Un quinto profilo, spesso trascurato, completa il quadro consolidato: il costo dell’esecuzione cresce con il numero dei creditori, non con il numero dei beni pignorati. Ogni creditore che interviene ai sensi dell’art. 499 c.p.c. porta nella procedura il proprio credito, le proprie spese e il compenso del proprio legale, e tutte queste voci concorrono sul medesimo ricavato. Il debitore che riceve un unico pignoramento immobiliare può quindi trovarsi, alla distribuzione, davanti a un conto formato da tre o quattro conti sovrapposti. È la ragione per cui la ricostruzione preventiva della massa passiva — chi è intervenuto, con quale titolo, con quali spese, con quale grado di privilegio — è un’operazione difensiva e non meramente contabile.

A ciò si aggiunge un correttivo di sistema che opera in favore del debitore: l’art. 164-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile impone la chiusura anticipata del processo esecutivo quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione, dei tempi di realizzazione e del presumibile valore di realizzo. La norma esiste proprio perché il legislatore ha riconosciuto che una procedura può arrivare a costare più di quanto sia in grado di produrre. Chi subisce un’esecuzione immobiliare rimasta invenduta dopo più esperimenti di vendita ha in questa disposizione uno strumento da far valere, perché ogni tentativo ulteriore aggiunge spese di pubblicità, compensi e attività che erodono il ricavato futuro senza migliorare la posizione di nessuno.

Prima questione aperta: se il ricavato non basta, resto debitore delle spese?

La questione. È il dubbio più frequente e più angosciante. Il pignoramento presso il datore di lavoro o presso la banca ha prodotto poco; la casa è stata venduta a un prezzo che non copre tutto. Le spese anticipate dal creditore — contributo unificato, notifiche, imposta di registro, compensi del suo legale — restano un mio debito residuo oppure si estinguono con la procedura?

Cosa hanno deciso i giudici. Il punto di partenza è la sentenza n. 24571/2018 già vista: le spese insoddisfatte sono irripetibili. Il principio è stato applicato con precisione al pignoramento presso terzi dall’ordinanza della Terza Sezione n. 3720 del 14 febbraio 2020. Un creditore aveva citato il proprio debitore davanti al giudice di pace per farsi rimborsare l’imposta pagata per registrare l’ordinanza di assegnazione. La Corte ha respinto la pretesa: quel costo, in quanto spesa di esecuzione, va posto a carico del terzo pignorato nei limiti della capienza delle somme assegnate e, se le somme non bastano, resta irripetibile e grava sul creditore procedente, senza poter essere traslato sul debitore esecutato con un’azione autonoma.

Sulla stessa linea, ma in senso opposto quanto al risultato, si colloca l’ordinanza della Sezione VI-3 n. 1004 del 17 gennaio 2020: quando l’ordinanza di assegnazione pone espressamente a carico dell’esecutato le spese di registrazione, il relativo importo si considera compreso nelle spese liquidate ex art. 95 c.p.c., con la conseguenza che il creditore non ha interesse a procurarsi un ulteriore titolo esecutivo autonomo per la stessa voce.

Se c’è contrasto. Il quadro si è complicato con l’ordinanza della Terza Sezione n. 16027 del 7 giugno 2024, secondo cui, in materia di pignoramento presso terzi, il costo di registrazione dell’ordinanza di assegnazione che non possa essere effettivamente recuperato dal terzo per incapienza del credito assegnato fa capo, per la differenza, al debitore originario, tenuto a rifondere al creditore tutte le spese occorrenti per l’espropriazione forzata. Rispetto all’ordinanza n. 3720/2020 la distanza è evidente: là il costo insoddisfatto restava sul creditore, qui torna sul debitore.

Come si legge questo materiale? La chiave sembra essere il contenuto del provvedimento di assegnazione: se l’ordinanza addebita espressamente la voce all’esecutato, quella statuizione fa da titolo e il costo lo segue; se l’addebito manca, la questione resta aperta e le pronunce divergono. L’assunzione prudenziale, per chi subisce l’esecuzione, è quindi una sola: non dare per scontato che le spese insoddisfatte si dissolvano, ma leggere con attenzione l’ordinanza di assegnazione, perché è lì che si decide se quella voce resterà attaccata al tuo nome.

Cosa significa per te. L’ordinanza di assegnazione non è un atto da archiviare: è l’atto che fissa quanto ti è stato prelevato e, spesso, quanto resti a dovere. Va letta riga per riga, confrontata con la dichiarazione del terzo e con il precetto, e — se contiene voci non dovute o un addebito di spese non giustificato — contestata nei termini, che nell’opposizione agli atti esecutivi sono di venti giorni. Il termine è breve e non ammette recuperi: superato quello, la voce diventa definitiva. Va ricordato che la sospensione dei termini processuali opera dal 1° al 31 agosto, e solo in quel periodo.

Seconda questione aperta: quanto può valere il compenso del legale del creditore che finirà nel mio conto?

La questione. Di tutte le voci, quella che il debitore fatica di più ad accettare è il compenso professionale del legale della controparte. Non è una voce simbolica: nelle procedure di medio valore pesa spesso più di tutte le altre messe insieme. Esiste un limite? Il giudice può ridurlo? E il creditore può moltiplicarlo aprendo più procedure?

Cosa hanno deciso i giudici. Il primo paletto è quello dell’ordinanza n. 9333/2024: il valore di riferimento è quello delle somme precettate, non una cifra scelta discrezionalmente. Il secondo è il vincolo ai parametri ministeriali. La Terza Sezione, con la sentenza n. 13145 del 17 maggio 2025, ha ricordato che il d.m. 55/2014 disciplina i criteri di determinazione del compenso, unificando diritti e onorari in una nozione onnicomprensiva e imponendo di tener conto degli elementi indicati dall’art. 4 del decreto — complessità delle questioni, pregio dell’opera, risultati conseguiti.

Il terzo paletto opera in direzione opposta e va conosciuto per non nutrire aspettative irrealistiche: la Sezione Lavoro, con la sentenza n. 19049 dell’11 luglio 2025, ha riaffermato che il giudice, nel liquidare le spese a carico della parte tenuta, non può in nessun caso diminuire oltre il cinquanta per cento i valori medi delle tabelle allegate al decreto. C’è dunque un pavimento, oltre il quale la riduzione non può spingersi neppure in presenza di questioni semplici.

Un quarto riferimento, utile per capire la logica generale del sistema, viene dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 20805 del 23 luglio 2025, in tema di individuazione dello scaglione quando la domanda contiene sia un importo specifico sia una richiesta generica di quantificazione: la liquidazione va parametrata alla somma specificamente indicata. È il segno di un orientamento che ancora la tariffa a ciò che è stato concretamente chiesto, e non a formule elastiche.

Se c’è contrasto. Nel processo di cognizione il criterio dominante resta quello del decisum, cioè della somma effettivamente riconosciuta — così, tra le altre, l’ordinanza n. 487 del 2025 in materia di equa riparazione. Nel processo esecutivo, invece, quel criterio è stato espressamente escluso dall’ordinanza n. 9333/2024, perché manca la dialettica processuale che lo giustifica. L’assunzione prudenziale è che, finché non intervenga un mutamento espresso, nell’esecuzione il compenso addebitabile si calcola sull’entità di ciò che è stato precettato: il che rende il controllo del precetto la prima e più redditizia difesa economica del debitore.

Cosa significa per te. Contestare tempestivamente un precetto sovradimensionato non serve solo a ridurre il capitale preteso: riduce a cascata lo scaglione, il compenso e le voci accessorie. È un’attività tecnica, che si svolge davanti al giudice dell’esecuzione o, secondo i casi, davanti al giudice competente per l’opposizione, e che può proseguire nei gradi superiori. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e coordina uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario: quando il precetto poggia su un conteggio bancario — interessi, anatocismo, tasso di mora — la verifica del conteggio e la difesa processuale procedono insieme, senza passaggi di mano tra professionisti diversi.

Terza questione aperta: chi paga se la procedura si ferma prima della vendita?

La questione. Molte esecuzioni non arrivano alla distribuzione. Il creditore rinuncia, il terzo dichiara di non avere nulla, il debitore paga spontaneamente dopo il precetto, il giudice dichiara l’estinzione, oppure il debitore chiede la conversione del pignoramento. In tutti questi casi, il conto delle spese chi lo sostiene?

Cosa hanno deciso i giudici. La regola generale è quella dell’art. 310, ultimo comma, c.p.c.: la Terza Sezione, con la sentenza n. 23408 del 9 novembre 2007 e poi con la sentenza n. 28627 del 2 dicembre 2008, ha affermato che nel processo di esecuzione — anche nell’espropriazione presso terzi — in mancanza di diverso accordo tra le parti, se il processo si estingue le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate. Ne consegue che le spese sostenute dal creditore procedente restano a suo carico quando, a seguito della dichiarazione negativa del terzo e in assenza di contestazioni, il processo viene dichiarato estinto. Le stesse pronunce hanno precisato che l’ordinanza che liquida le spese senza porle a carico dell’esecutato non ha contenuto decisorio su diritti e non è ricorribile per cassazione, mentre lo diventa quando le pone a carico del debitore.

Il principio, calato nella pratica, significa che l’estinzione della procedura non è per il debitore un evento economicamente neutro solo in apparenza: è, di regola, l’ipotesi più favorevole, perché il costo resta dove è stato anticipato.

Diverso è lo scenario del pagamento spontaneo dopo il precetto. Qui la giurisprudenza è ferma: chi paga il capitale dopo aver ricevuto il precetto non cancella il diritto del creditore alle spese e competenze dell’atto, che restano dovute e per le quali il creditore può legittimamente procedere. La regola discende dalla stessa natura processuale delle spese del precetto affermata dalla sentenza n. 13606/2024 ed è coerente con l’ordinanza della Terza Sezione n. 24704 del 5 novembre 2020, che ha affrontato il caso del pagamento parziale sopravvenuto senza travolgere l’intimazione.

Su un terreno vicino si colloca l’ordinanza della Prima Sezione n. 20238 del 22 luglio 2024, che ha confermato l’orientamento consolidato in materia di precetto eccessivo: la non debenza di una parte soltanto della somma intimata non travolge il precetto per intero, ma ne determina l’annullamento parziale, restando valida l’intimazione per la parte dovuta e per le relative spese. Nello stesso solco si collocano la sentenza della Sezione Lavoro n. 2160 del 30 gennaio 2013 e la sentenza della Terza Sezione n. 5515 del 29 febbraio 2008.

Infine la conversione del pignoramento, che è lo strumento con cui il debitore chiude i conti sostituendo ai beni una somma di denaro. L’art. 495 c.p.c. impone che la somma sia pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo di capitale, interessi e spese; con l’istanza va depositato almeno un sesto. La Terza Sezione, con l’ordinanza n. 1477 del 22 gennaio 2025, ha ritenuto ragionevole e costituzionalmente compatibile il termine entro cui la conversione può essere chiesta, in un bilanciamento tra la tutela del debitore — compreso il diritto all’abitazione — e l’effettività della tutela del credito. La Sezione VI, con l’ordinanza n. 411 del 13 gennaio 2020, aveva già chiarito il modo di considerare i crediti degli intervenuti nella determinazione della somma. Va aggiunto che il decreto legislativo correttivo 31 ottobre 2024, n. 164, ha coordinato l’avvertimento contenuto nell’atto di pignoramento con il testo dell’art. 495, allineando anche l’avviso al debitore al deposito di un sesto.

Cosa significa per te. La conversione è l’unico istituto che ti consente di conoscere in anticipo, con un provvedimento del giudice, l’esatto ammontare complessivo del costo — capitale, interessi, spese di tutti i creditori, spese di procedura — e di pagarlo anche a rate. È anche il momento in cui quel conto si cristallizza: se non lo contesti prima che il giudice lo determini, lo accetti.

La pronuncia più recente che incide direttamente sul conto

Tra le decisioni più recenti che toccano il costo effettivo dell’esecuzione, quella con l’impatto più immediato per chi subisce il pignoramento è l’ordinanza della Sezione Tributaria n. 32144 del 10 dicembre 2025.

Il contesto. Chi propone opposizione a precetto ottiene una sentenza. Quella sentenza va registrata, e la registrazione ha un costo. Il punto controverso era se l’imposta dovesse essere proporzionale — calcolata cioè in percentuale sul credito in gioco — oppure fissa. La differenza, su un credito di qualche decina di migliaia di euro, non è teorica: parliamo di centinaia o migliaia di euro che si sommano a tutto il resto, e che gravano sulla parte che ha avuto la peggio nel giudizio di opposizione.

La motivazione, in linguaggio piano. La Corte ha stabilito che la sentenza che accoglie o rigetta l’opposizione a precetto fondato su decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo è soggetta a imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera d), della tariffa allegata al d.P.R. 131/1986. La ragione è logica prima che tributaria: quella sentenza si limita a dichiarare la sussistenza o l’insussistenza, totale o parziale, del diritto del creditore a procedere in via esecutiva, senza accertare il contenuto patrimoniale del credito destinato a essere soddisfatto in sede esecutiva. Non è una condanna al pagamento di somme: è una pronuncia sul diritto di agire esecutivamente. E se non contiene una condanna, non c’è base imponibile proporzionale da tassare.

Cosa cambia rispetto a prima. Cambia il calcolo del rischio economico dell’opposizione. Il timore di vedersi addebitare, in caso di esito sfavorevole, un’imposta proporzionale sul valore dell’intero credito è stato per anni un deterrente concreto: molti debitori hanno rinunciato a contestare precetti manifestamente eccessivi anche per questo. Con questa pronuncia, il costo fiscale della sentenza di opposizione è ricondotto alla misura fissa, e la decisione di opporsi torna a essere valutata per quello che è — un confronto tra il costo dell’iniziativa e il beneficio atteso — senza l’incognita di una tassazione proporzionale.

Va letta insieme a un’altra decisione del 2025, la sentenza n. 11371, secondo cui, per determinare il giudice competente sull’opposizione, si guarda al valore totale del credito indicato nel precetto e non al solo importo contestato dal debitore. Le due pronunce insieme disegnano un assetto coerente: ai fini della competenza conta l’intero precettato, ai fini dell’imposta di registro conta invece la natura non condannatoria della sentenza. Per chi si difende, significa che la scelta del giudice va fatta sul valore pieno dell’atto ricevuto — sbagliarla costa un’ulteriore fase processuale — mentre l’esposizione fiscale finale resta contenuta.

Sul versante dell’esecuzione presso terzi, merita una menzione anche l’ordinanza della Terza Sezione n. 17195 del 26 giugno 2025, in tema di assegnazione di canoni di locazione non ancora scaduti: l’ordinanza determina l’immediato trasferimento della titolarità del credito al creditore assegnatario e la sua fuoriuscita dal patrimonio del debitore, con l’obbligo del terzo di adempiere alle scadenze fino a concorrenza dell’importo assegnato. È un principio che, sul piano dei costi, chiarisce da quale momento quelle somme cessano di essere del debitore — e quindi da quale momento non producono più utilità nel suo patrimonio, pur continuando gli interessi a maturare sul residuo.

I principi calati su casi concreti: tre esercizi di calcolo

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti per applicare i principi appena visti. Gli importi sono ipotetici e servono solo a mostrare il meccanismo: non sono tariffe, non sono previsioni e non rappresentano casi seguiti dallo Studio.

Ipotesi 1 — Pignoramento presso terzi su conto corrente, credito modesto. Titolo: decreto ingiuntivo per 8.470 euro. Precetto notificato il 4 marzo, con intimazione complessiva di 9.860 euro (capitale, interessi, spese del titolo, spese e competenze di precetto autoliquidate). Nessun pagamento nei dieci giorni. Pignoramento presso la banca notificato il 3 aprile; iscrizione a ruolo entro trenta giorni. Contributo unificato: 139 euro, trattandosi di esecuzione diversa da quella immobiliare. Anticipazione forfettaria: 27 euro. Diritti di notifica e accessi: voce contenuta ma reale. Il conto dichiarato dal terzo presenta 3.120 euro. Il giudice assegna quella somma. Applicando l’ordinanza n. 9333/2024, il compenso professionale addebitabile si calcola sullo scaglione corrispondente all’entità precettata — 9.860 euro — e non sui 3.120 euro effettivamente recuperati. Applicando la sentenza n. 24571/2018, la parte di spese che non trova capienza nei 3.120 euro resta insoddisfatta e, in quanto tale, irripetibile all’interno della procedura. Risultato: il debitore ha perso 3.120 euro, resta debitore del capitale residuo e ha visto crescere il conto delle spese di una cifra calcolata su un valore quasi triplo rispetto a quanto il creditore ha realmente incassato. Se il precetto fosse stato contestato e ricondotto, poniamo, a 8.900 euro, lo scaglione sarebbe rimasto lo stesso; se invece l’intimazione fosse scesa sotto la soglia dello scaglione inferiore, il compenso addebitabile si sarebbe ridotto.

Ipotesi 2 — Estinzione dopo dichiarazione negativa del terzo. Stesso titolo, pignoramento presso un secondo istituto. Il terzo dichiara che nulla è dovuto. Nessuna contestazione. Il giudice dichiara l’estinzione della procedura il 12 settembre e liquida le spese sostenute dal creditore procedente. Applicando l’art. 310, ultimo comma, c.p.c. come interpretato dalle sentenze n. 23408/2007 e n. 28627/2008, quelle spese restano a carico della parte che le ha anticipate, cioè del creditore, e non possono essere poste a carico dell’esecutato. Risultato: la procedura ha prodotto zero recupero e zero addebito di spese al debitore. Se però l’ordinanza di estinzione contenesse un addebito al debitore, quel provvedimento avrebbe contenuto decisorio su diritti e sarebbe impugnabile: è esattamente il caso in cui il controllo dell’atto vale il suo peso in denaro.

Ipotesi 3 — Espropriazione immobiliare e conversione. Pignoramento immobiliare trascritto il 17 febbraio per un credito ipotecario di 78.300 euro. Contributo unificato: 278 euro. Si aggiungono il compenso dell’esperto stimatore, quello del custode secondo il d.m. 80/2009, quello del delegato secondo il d.m. 227/2015, le spese di pubblicità e il contributo di 100 euro per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche. Intervengono due creditori chirografari, ciascuno con il proprio credito e le proprie spese. Il debitore, prima che sia disposta la vendita, deposita istanza di conversione ex art. 495 c.p.c. versando un sesto. Il giudice determina la somma comprensiva di capitale, interessi e spese di tutti i creditori, oltre alle spese di esecuzione, e concede la rateizzazione. Risultato: il costo complessivo diventa un numero conoscibile in anticipo, invece che l’esito incerto di un’asta. L’ordinanza n. 1477/2025 conferma la ragionevolezza del termine entro cui l’istanza va proposta; l’ordinanza n. 411/2020 guida il computo dei crediti degli intervenuti. La differenza tra questa ipotesi e la vendita forzata non è solo il costo: è che qui il debitore conserva l’immobile. Va ricordato che una sola rata non pagata, o pagata con oltre trenta giorni di ritardo, fa decadere dal beneficio e l’esecuzione riprende.

Ipotesi 4 — Pignoramento del quinto dello stipendio, procedura pluriennale. Credito precettato: 14.900 euro. Pignoramento presso il datore di lavoro; retribuzione netta mensile di 1.640 euro; trattenuta nel limite del quinto previsto dall’art. 545, quarto comma, c.p.c., pari a 328 euro mensili. Contributo unificato: 139 euro. Il giudice assegna le somme salvo esazione, con versamenti mensili che si protrarranno per circa quattro anni. Qui il meccanismo dei costi mostra la sua faccia meno visibile: le spese di procedura sono liquidate una volta sola, all’inizio, ma gli interessi continuano a maturare sul residuo per tutta la durata dei prelievi, e l’importo complessivamente pagato supera sensibilmente quello inizialmente precettato. Applicando l’ordinanza n. 9333/2024, il compenso addebitabile è già stato calcolato sull’intero precettato di 14.900 euro, indipendentemente dal fatto che il recupero avvenga in quarantotto rate. Se durante la procedura interviene un secondo creditore, il piano si allunga ulteriormente e il conto degli accessori cresce. Risultato: in un’esecuzione a lungo decorso, la variabile che incide di più sul costo finale non è il compenso professionale ma il tempo. È l’ipotesi in cui la conversione ex art. 495 c.p.c., o una definizione complessiva della posizione debitoria, produce il risparmio maggiore, perché interrompe la maturazione degli interessi invece di limitarsi a discutere le singole voci.

Il quadro delle pronunce in una tabella

Il corpo dell’articolo ha richiamato le decisioni via via che servivano ad affrontare una questione. La tabella che segue le raccoglie tutte, con gli estremi, la questione decisa, il principio in una riga e la ricaduta pratica per chi subisce l’esecuzione. Va usata come mappa: davanti a un atto concreto, permette di individuare rapidamente quale orientamento governa quella specifica voce di costo.

PronunciaQuestione decisaPrincipio in una rigaRilevanza per il debitore
Cass. civ., Sez. III, sent. n. 24571 del 5 ottobre 2018Natura delle spese esecutiveSono il costo obiettivo del processo che grava sul ricavato; se insoddisfatte, irripetibiliIl conto delle spese non è un secondo debito autonomo
Cass. civ., Sez. III, ord. n. 9333 dell’8 aprile 2024Criterio di valore ex art. 95 c.p.c.Non decisum né disputatum: conta l’effettiva entità delle somme precettateUn precetto gonfiato alza lo scaglione e il compenso addebitabile
Cass. civ., Sez. III, sent. n. 13606 del 16 maggio 2024Spese del precettoNatura processuale in senso lato; autoliquidate ma contestabili ex art. 615 c.p.c. e soggette alle tariffe forensiLa cifra scritta nel precetto è sindacabile
Cass. civ., Sez. III, ord. n. 3720 del 14 febbraio 2020Imposta di registro sull’assegnazioneA carico del terzo nei limiti della capienza; se incapiente, irripetibile e a carico del creditoreIl costo non si trasla automaticamente sul debitore
Cass. civ., Sez. VI-3, ord. n. 1004 del 17 gennaio 2020Stessa voce, con addebito espressoSe l’ordinanza la addebita all’esecutato, è compresa nelle spese ex art. 95 c.p.c.Il contenuto dell’ordinanza di assegnazione decide
Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16027 del 7 giugno 2024Incapienza e differenza non recuperataIn mancanza di addebito espresso, la differenza fa capo al debitore originarioOrientamento meno favorevole: impone di leggere l’ordinanza
Cass. civ., Sez. III, sent. n. 23408 del 9 novembre 2007Estinzione del processo esecutivoLe spese restano a carico di chi le ha anticipateL’estinzione di regola non genera addebito al debitore
Cass. civ., Sez. III, sent. n. 28627 del 2 dicembre 2008Impugnabilità della liquidazione in caso di estinzioneRicorribile ex art. 111 Cost. se pone le spese a carico dell’esecutatoIl provvedimento che addebita si può contestare
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 20238 del 22 luglio 2024Precetto per somma eccessivaAnnullamento parziale: resta valida l’intimazione per la parte dovuta e le relative speseContestare conviene, ma non azzera l’esecuzione
Cass. civ., Sez. L, sent. n. 2160 del 30 gennaio 2013Precetto eccessivoConferma della nullità solo parzialeOrientamento risalente e stabile
Cass. civ., Sez. III, sent. n. 5515 del 29 febbraio 2008Precetto eccessivoConferma della nullità solo parzialeBase dell’orientamento consolidato
Cass. civ., Sez. III, ord. n. 24704 del 5 novembre 2020Pagamento parziale sopravvenutoL’intimazione resta valida per la parte residuaPagare dopo il precetto non elimina le spese
Cass. civ., Sez. III, ord. n. 1477 del 22 gennaio 2025Termine per la conversione ex art. 495 c.p.c.Il termine è ragionevole e bilancia tutela del debitore ed effettività del creditoLa finestra per convertire è stretta e va usata subito
Cass. civ., Sez. VI, ord. n. 411 del 13 gennaio 2020Determinazione della somma di conversioneRegola il computo dei crediti degli intervenutiIl conto della conversione comprende tutti i creditori
Cass. civ., Sez. III, sent. n. 13145 del 17 maggio 2025Parametri del d.m. 55/2014Compenso onnicomprensivo, da determinare secondo i criteri dell’art. 4I compensi non sono liberi: hanno criteri verificabili
Cass. civ., Sez. L, sent. n. 19049 dell’11 luglio 2025Limite alla riduzione dei parametriIl giudice non può ridurre oltre il 50% i valori medi tabellariEsiste un pavimento sotto cui la riduzione non scende
Cass. civ., Sez. Unite, sent. n. 20805 del 23 luglio 2025Individuazione dello scaglioneRileva la somma specificamente indicata nella domandaConferma l’ancoraggio della tariffa a ciò che è chiesto
Cass. civ., ord. n. 487 del 2025Criterio del decisum nel processo di cognizioneIl valore è quello riconosciuto, non quello domandatoUtile per il confronto: nell’esecuzione vale altro criterio
Cass. civ., sent. n. 11371 del 2025Competenza sull’opposizione a precettoConta il valore totale del credito precettatoLa scelta del giudice si fa sull’intero atto
Cass. civ., Sez. V, ord. n. 32144 del 10 dicembre 2025Imposta di registro sulla sentenza di opposizione a precettoMisura fissa, perché la sentenza non accerta il contenuto patrimoniale del creditoRiduce il costo fiscale dell’opposizione
Cass. civ., Sez. III, ord. n. 17195 del 26 giugno 2025Assegnazione di canoni non scadutiTrasferimento immediato del credito e fuoriuscita dal patrimonio del debitoreIndividua da quando quelle somme non sono più tue
Cass. civ., n. 1837 del 2001Prededuzione ex art. 2770 c.c.Vi rientrano le spese che hanno avvantaggiato tutti i creditoriNon ogni spesa anticipata gode del privilegio

La sintesi operativa: i principi pratici da tenere a mente

Dalla giurisprudenza esaminata si ricavano alcune regole di condotta che valgono più di qualunque stima generica.

  • Il costo dell’esecuzione si forma nel precetto, non nel pignoramento. Poiché lo scaglione tariffario si determina sull’entità delle somme precettate, l’atto su cui concentrare il controllo è il primo, non l’ultimo.
  • Le spese autoliquidate dal creditore nel precetto sono contestabili. Hanno natura processuale e devono rispettare le tariffe forensi: nessuna cifra è intoccabile per il solo fatto di essere già scritta.
  • Le spese esecutive non sono un debito autonomo che ti insegue fuori dalla procedura. Sono il costo del processo, gravano sul ricavato e, quando restano insoddisfatte, di regola sono irripetibili.
  • L’ordinanza di assegnazione va letta come si legge un contratto. È il documento che, addebitando o non addebitando espressamente determinate voci, decide se quel costo resterà o meno a tuo carico.
  • L’estinzione della procedura è, sul piano dei costi, lo scenario più favorevole: le spese restano a chi le ha anticipate.
  • Pagare dopo aver ricevuto il precetto non cancella le spese del precetto. Il capitale si estingue, la voce accessoria no.
  • Un precetto eccessivo non si annulla per intero: si riduce alla parte dovuta, che resta valida insieme alle sue spese. L’obiettivo realistico dell’opposizione è ricondurre la pretesa nei limiti del dovuto.
  • La conversione del pignoramento è l’unico strumento che trasforma un costo incerto in un numero conosciuto, rateizzabile fino a quarantotto mesi, ma va chiesta prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione.
  • Nell’espropriazione immobiliare le spese di procedura si soddisfano prima di tutti i crediti, in prededuzione ex art. 2770 c.c.: sono la prima voce che erode il ricavato dell’asta.
  • I termini per contestare sono brevissimi: venti giorni per l’opposizione agli atti esecutivi, dieci giorni dalla notifica del precetto prima che il creditore possa pignorare. La sospensione dei termini processuali opera solo dal 1° al 31 agosto.
  • Ogni creditore che interviene porta con sé il proprio conto di spese. Il costo complessivo non è quello del solo creditore procedente.

Le domande sul “quindi in pratica?”

Se la vendita non copre tutto, il creditore può farmi causa per le spese rimaste scoperte? Secondo la sentenza n. 24571/2018 le spese insoddisfatte sono irripetibili e non possono essere azionate fuori dal processo esecutivo. Attenzione però: l’ordinanza n. 16027/2024 ha ritenuto che, in materia di pignoramento presso terzi, la differenza non recuperata per incapienza possa far capo al debitore originario. Il punto va verificato caso per caso sul contenuto dei provvedimenti emessi nella tua procedura.

Il compenso del legale del creditore si calcola su quanto ha incassato o su quanto aveva chiesto? Su quanto aveva chiesto. L’ordinanza n. 9333/2024 ha escluso i criteri del decisum e del disputatum e ha indicato come unico criterio l’effettiva entità delle somme precettate. È la ragione per cui contestare un precetto sovradimensionato produce un risparmio che va oltre il capitale.

Il giudice può ridurre drasticamente quel compenso perché la procedura era semplice? Può ridurlo, ma non oltre un certo limite: la sentenza n. 19049/2025 ha ribadito che i valori medi tabellari non possono essere diminuiti oltre il cinquanta per cento. La leva più efficace, quindi, non è sperare in una riduzione, ma incidere sul valore su cui la tariffa si applica.

Ho pagato tutto il capitale dopo aver ricevuto il precetto: il creditore può ancora pignorarmi? Per il capitale no, ma le spese e competenze del precetto restano dovute e per quelle il creditore può procedere. È la conseguenza della natura processuale di quelle voci affermata dalla sentenza n. 13606/2024, coerente con l’ordinanza n. 24704/2020 sul pagamento parziale sopravvenuto.

Se faccio opposizione e perdo, quanto mi costa la sentenza? Sul piano dell’imposta di registro, l’ordinanza n. 32144 del 10 dicembre 2025 ha stabilito che la sentenza sull’opposizione a precetto fondato su decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo sconta l’imposta in misura fissa, perché non accerta il contenuto patrimoniale del credito. Restano naturalmente le regole ordinarie sulla soccombenza quanto alle spese di lite.

Conviene sempre chiedere la conversione del pignoramento? Conviene quando esiste una capacità di pagamento sostenibile, perché cristallizza il costo complessivo e consente la rateizzazione. Va però valutata insieme alla contestazione delle singole voci: convertire senza aver prima verificato il conteggio significa pagare anche ciò che poteva essere eliminato.

Cosa può fare concretamente lo Studio Monardo sul fronte dei costi

Gli orientamenti esaminati non servono a nulla finché non vengono applicati al singolo fascicolo. È esattamente il lavoro che lo Studio svolge:

  1. Ricalcoliamo l’atto di precetto voce per voce, separando capitale, interessi, spese del titolo e spese autoliquidate, e verifichiamo se lo scaglione applicato corrisponde all’effettiva entità di quanto legittimamente intimabile.
  2. Verifichiamo la notifica del titolo esecutivo e del precetto confrontando le relate e le ricevute telematiche, perché un vizio di notifica travolge gli atti successivi e con essi le spese generate.
  3. Controlliamo la tempestività dell’iscrizione a ruolo del pignoramento e la regolarità degli avvisi al debitore: l’inefficacia del pignoramento cancella il fondamento dell’addebito.
  4. Eccepiamo le voci non dovute con opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. o con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., nei termini perentori di legge.
  5. Impugniamo le ordinanze di assegnazione che addebitano all’esecutato spese non collocabili o non giustificate, applicando la distinzione tracciata dalle pronunce n. 3720/2020, n. 1004/2020 e n. 16027/2024.
  6. Contestiamo il progetto di distribuzione nelle controversie distributive, verificando che in prededuzione ex art. 2770 c.c. finiscano solo le spese che hanno effettivamente avvantaggiato la massa dei creditori.
  7. Predisponiamo e depositiamo l’istanza di conversione ex art. 495 c.p.c., ricostruendo preventivamente il conto di tutti i creditori intervenuti e proponendo il piano di rateizzazione.
  8. Esaminiamo la liquidazione dei compensi degli ausiliari — custode, stimatore, delegato — alla luce dei rispettivi decreti ministeriali, per intercettare importi non conformi.
  9. Valutiamo l’accesso alle procedure di sovraindebitamento quando l’esposizione complessiva rende l’esecuzione un percorso senza uscita, costruendo l’alternativa concorsuale con l’organismo competente.
  10. Portiamo la stessa linea difensiva fino in Cassazione quando la questione lo merita, senza cambiare difensore e senza ricostruire la strategia da capo.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su un tema come questo pesa in modo particolare l’abilitazione al patrocinio in Cassazione: gli orientamenti che determinano il costo dell’esecuzione — il criterio del precettato, l’irripetibilità delle spese insoddisfatte, la misura dell’imposta di registro — nascono davanti alla Suprema Corte, e davanti alla Suprema Corte si difendono. Poter proseguire fino al giudizio di legittimità con lo stesso difensore significa che la tesi sostenuta davanti al giudice dell’esecuzione è già impostata, fin dal primo atto, nella forma che le consente di reggere in ogni grado. A questo si aggiunge il lavoro congiunto di avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo: il conteggio del creditore si smonta con strumenti contabili, la sua contestazione si costruisce con strumenti processuali, e le due attività procedono insieme.

In chiusura

Il costo complessivo di una procedura esecutiva non è una cifra che si può leggere in una tabella: è la somma di voci che si formano in momenti diversi, alcune fissate per legge, altre autoliquidate dal creditore, altre ancora liquidate dal giudice secondo criteri che la Cassazione ha precisato solo negli ultimi anni. Chi conosce quei criteri sa dove intervenire; chi non li conosce subisce il conto così com’è.

È la ragione per cui questa materia richiede due competenze insieme, ed è il motivo per cui lo Studio Monardo la presidia. La contestazione delle voci di costo passa per le opposizioni esecutive e può arrivare fino al giudizio di legittimità: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, e la linea difensiva resta la stessa dal primo atto all’ultimo grado. Quando invece il problema non è più una singola procedura ma un indebitamento che nessuna esecuzione potrà mai risolvere, la strada cambia natura e serve chi la conosce dall’interno: Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, con lo staff di avvocati e commercialisti che lavora sullo stesso fascicolo.

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