L’Asta È Già Fissata: Posso Ancora Fermarla?

Quando sul portale delle vendite pubbliche compare la data della gara, la domanda del debitore cambia natura. Non è più “come mi difendo dal pignoramento”, ma “quanto tempo mi resta e quali porte sono ancora aperte”. È una domanda a cui il testo del codice, da solo, risponde male: gli articoli 495, 586, 624, 624-bis c.p.c. e l’art. 187-bis disp. att. c.p.c. fissano soglie e termini, ma sono i giudici ad aver stabilito dove cade esattamente il punto di non ritorno, quali istanze restano ammissibili a ridosso della vendita e quali invece nascono già inammissibili. Su questo tema, più che su altri, conta ciò che decidono le corti: la Cassazione ha ricostruito il termine per la conversione del pignoramento, ha delimitato i poteri del giudice dell’esecuzione dopo l’aggiudicazione, ha qualificato i rimedi con cui si contesta l’ordinanza di vendita e ha chiarito quanto pesa l’intervento di una procedura di sovraindebitamento su un’esecuzione ormai in dirittura d’arrivo.

Questa guida raccoglie le decisioni che devi conoscere e le traduce in conseguenze pratiche: per ciascuna troverai la vicenda da cui nasce, il principio affermato e il significato operativo per chi ha un’asta già calendarizzata. Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo crinale, e la ragione è verificabile nelle abilitazioni dell’Avvocato: fermare o rimodulare una vendita forzata significa quasi sempre incardinare un’opposizione esecutiva e portarla, se serve, fino all’ultimo grado di giudizio, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, il che consente di impostare fin dalla prima istanza al giudice dell’esecuzione una linea difensiva che regge anche in sede di legittimità. Quando invece la strada non è l’opposizione ma la regolazione complessiva del debito, entra in gioco la sua qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di professionista fiduciario di un OCC: sono i due canali attraverso cui, oggi, un’asta fissata può ancora essere neutralizzata.

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Il quadro normativo in breve: chi può fermare cosa, e fino a quando

Le norme che governano l’arresto di una vendita forzata già programmata sono poche e vanno lette insieme, perché ciascuna ha una soglia temporale propria.

L’art. 495 c.p.c. disciplina la conversione del pignoramento: il debitore chiede di sostituire al bene una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore procedente e agli intervenuti, comprensivo di capitale, interessi e spese, oltre alle spese di esecuzione. Due dati sono decisivi. Il primo è il momento: l’istanza va proposta prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569 c.p.c. Il secondo è il denaro: insieme all’istanza va depositata, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore a un sesto dell’importo del credito per cui si procede e dei crediti degli intervenuti, dedotti i versamenti già effettuati e documentati. Il saldo può essere rateizzato dal giudice, se ricorrono giustificati motivi, entro il termine massimo di quarantotto mesi, con interessi; l’istanza è proponibile una sola volta e il ritardo superiore a trenta giorni anche in una sola rata fa decadere dal beneficio.

L’art. 568-bis c.p.c., introdotto dalla riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022), consente al debitore di chiedere la vendita diretta dell’immobile pignorato a un prezzo non inferiore al valore di stima, con istanza depositata non oltre dieci giorni prima dell’udienza prevista dall’art. 569, primo comma, c.p.c. All’istanza vanno allegate, a pena di inammissibilità, un’offerta d’acquisto e una cauzione non inferiore al decimo del prezzo offerto; istanza e offerta vanno notificate almeno cinque giorni prima dell’udienza al creditore procedente, ai creditori iscritti e agli intervenuti. L’art. 569-bis c.p.c. regola il seguito: se un creditore si oppone, si apre un termine di novanta giorni per offerte migliorative e un’udienza di deliberazione entro i quindici giorni successivi.

L’art. 624 c.p.c. prevede la sospensione dell’esecuzione in presenza di gravi motivi, quando è pendente un’opposizione; l’art. 624-bis c.p.c. la sospensione concordata, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, sentito il debitore, fino a ventiquattro mesi: l’istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte d’acquisto o, se la vendita senza incanto non ha luogo, fino a quindici giorni prima dell’incanto. L’art. 161-bis disp. att. c.p.c. aggiunge che il rinvio della vendita è ammesso solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione: una sola telefonata al custode non sposta nulla.

L’art. 586 c.p.c. attribuisce al giudice, dopo il versamento del prezzo, il potere di sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, in alternativa alla pronuncia del decreto di trasferimento. È l’ultima finestra del sistema, ma non è una finestra libera.

Accanto a queste norme ne operano altre, meno note, che possono arrestare la procedura per ragioni interne al suo stesso svolgimento. L’art. 497 c.p.c. stabilisce che il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono decorsi quarantacinque giorni senza che sia stata chiesta l’assegnazione o la vendita. L’art. 567 c.p.c. impone al creditore di depositare, entro il termine di legge, l’estratto del catasto e i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato — o, in alternativa, il certificato notarile sostitutivo — sanzionando con l’inefficacia del pignoramento l’inosservanza del termine. L’art. 631-bis c.p.c. prevede l’estinzione del processo esecutivo quando la pubblicazione dell’avviso di vendita sul portale delle vendite pubbliche non venga effettuata nel termine stabilito dal giudice per causa imputabile al creditore. Sono norme che non “difendono” il debitore in senso stretto, ma che presidiano la regolarità della procedura: quando risultano violate, l’asta fissata cade per una ragione che non ha nulla a che vedere con l’entità del debito.

Infine l’art. 187-bis disp. att. c.p.c.: in ogni caso di estinzione o chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l’aggiudicazione, anche provvisoria, o l’assegnazione, restano fermi verso i terzi aggiudicatari o assegnatari gli effetti di tali atti, in forza dell’art. 632, secondo comma, c.p.c.; e dopo il compimento di quegli atti l’istanza di conversione non è più procedibile. Sul versante concorsuale, gli artt. 54 e 70 del Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019) consentono di paralizzare o sospendere le azioni esecutive individuali, ma solo alle condizioni e nei tempi che vedremo.

L’orientamento consolidato: l’aggiudicazione è la soglia oltre la quale il bene non torna indietro

L’orientamento si è consolidato nel senso che l’espropriazione immobiliare conosce una soglia netta, oltre la quale ciò che accade tra debitore e creditori non tocca più il bene: l’aggiudicazione, anche provvisoria.

La prima pronuncia da leggere è Cass. civ., sez. VI, 3 dicembre 2021, n. 38368. Il caso riguardava un debitore che aveva depositato istanza di conversione del pignoramento quando il bene era già stato aggiudicato. La Suprema Corte ha chiarito che l’ultima parte dell’art. 187-bis disp. att. c.p.c. — introdotta con il d.l. 35/2005, conv. in l. 80/2005, e qualificata come norma di interpretazione autentica, applicabile perciò anche ai processi già pendenti — rende l’istanza di conversione improcedibile dopo l’assegnazione o l’aggiudicazione anche provvisoria, restando il bene definitivamente acquisito a chi paghi il saldo o il conguaglio. Il principio, calato nella pratica, significa che il denaro trovato all’ultimo momento non riporta indietro l’immobile: serviva prima.

La seconda è Cass. civ., sez. III, 7 marzo 2017, n. 5604. Qui non era il debitore a muoversi, ma i creditori: procedente e intervenuti avevano rinunciato agli atti dopo l’aggiudicazione provvisoria, presumibilmente perché soddisfatti altrove. La Corte ha affermato che, in caso di rinuncia manifestata dopo l’aggiudicazione provvisoria, quest’ultima resta ferma nei confronti del terzo aggiudicatario, in forza dell’art. 632, secondo comma, c.p.c. e dell’art. 187-bis disp. att. c.p.c. La ricaduta concreta è severa e va detta con chiarezza a chi confida in una trattativa dell’ultimo minuto: anche l’accordo con tutti i creditori, se arriva dopo la gara, non cancella l’acquisto del terzo.

La terza è una decisione di merito recente e molto istruttiva: Tribunale di Vercelli, ordinanza 28 febbraio 2025 (est. Gaspari). Il creditore procedente, dopo aver ottenuto l’assegnazione dei beni pignorati, aveva chiesto la sospensione concordata ex art. 624-bis c.p.c. Il giudice ha respinto: la sospensione presuppone che la fase di vendita sia ancora in corso, perché la sua funzione è evitare che si arrivi alla vendita in condizioni sfavorevoli — trattative in atto con il debitore, congiunture di mercato temporaneamente negative — e l’accoglimento dell’istanza di assegnazione chiude quella fase, con effetto traslativo immediato. Tradotto: lo strumento pensato proprio per “congelare” una procedura è utilizzabile finché la vendita non si è consumata, non dopo.

La quarta conferma la stessa logica dal lato del debitore. Cass. civ., sez. III, ord. 22 gennaio 2026, n. 1477 ha ribadito che l’istanza di conversione deve essere proposta entro il termine di legge, cioè prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione, e che la sua presentazione dopo l’ordinanza di vendita ne comporta l’inammissibilità. Non un’irregolarità sanabile: un’inammissibilità.

Accanto a questo asse portante, la giurisprudenza ha valorizzato un secondo profilo: i vizi genetici della procedura restano rilevabili anche quando la vendita è ormai prossima, ma vanno fatti valere con lo strumento giusto. Cass. civ., sez. III, 14 marzo 2024, n. 6873 ha affermato che l’omessa o tardiva trascrizione del pignoramento produce l’improcedibilità dell’esecuzione e che il provvedimento con cui il giudice dispone — o nega — la chiusura anticipata è impugnabile esclusivamente con il reclamo ex art. 630 c.p.c. La Suprema Corte ha così ricondotto a un binario unico una materia in cui le difese tendevano a moltiplicare i rimedi: la sanzione esiste, ma la sua strada è una sola e ha un termine breve.

Merita infine attenzione Cass. civ., 16 gennaio 2025, n. 1042, che ha precisato come il fatto che la procedura esecutiva sia giunta al suo esito naturale, con la distribuzione del ricavato, non comporti necessariamente la cessazione della materia del contendere né la sopravvenuta carenza di interesse rispetto alle parentesi di cognizione già innestate nel processo esecutivo. Il principio, calato nella pratica, significa che un’opposizione tempestivamente proposta conserva la sua utilità anche se, nel frattempo, la vendita si è consumata: ciò che si perde è il bene, non necessariamente la tutela — che può convertirsi, a seconda dei casi, in una diversa collocazione sul ricavato o in una pretesa risarcitoria.

Il quadro che ne esce è coerente. Il legislatore ha costruito una sequenza di finestre che si chiudono progressivamente: prima dell’udienza ex art. 569 c.p.c. sono aperte quasi tutte; con l’ordinanza di vendita si chiude la conversione; con l’avvicinarsi del termine per le offerte si chiude la sospensione concordata; con l’aggiudicazione si chiude tutto ciò che riguarda la sorte del bene, e restano solo i rimedi impugnatori. Chi arriva con la data d’asta già fissata non ha perso ogni possibilità, ma deve sapere in quale finestra si trova.

Prima questione: la conversione del pignoramento serve ancora, se la data d’asta è già fissata?

La questione. “Ho trovato i soldi, o almeno una parte, e posso pagare a rate: posso ancora chiudere tutto e salvare la casa, anche se l’asta è già in calendario?” È la domanda più frequente e quella su cui si consumano più errori.

Cosa hanno deciso i giudici. La risposta della giurisprudenza è ancorata a un dato testuale che non ammette letture elastiche. Cass. civ., sez. III, ord. n. 1477 del 22 gennaio 2026 ha stabilito che il termine dell’art. 495 c.p.c. — “prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione” — è perentorio nella sostanza: l’istanza tardiva, cioè depositata dopo l’emanazione dell’ordinanza di vendita, è inammissibile. La Corte è andata oltre, respingendo la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 42, 47, 111 e 117, primo comma, Cost.: la previsione di un termine è un contemperamento ragionevole tra il diritto sociale all’abitazione e il diritto del creditore alla tutela effettiva del proprio credito, e non un’irragionevole compressione delle difese del debitore. Chi sperava che il coinvolgimento della prima casa giustificasse una riapertura dei termini ha ora una risposta esplicita.

A valle, Cass. civ., sez. VI, n. 38368 del 3 dicembre 2021 completa il ragionamento: superata l’aggiudicazione, la conversione non è solo tardiva, è improcedibile per effetto dell’art. 187-bis disp. att. c.p.c.

Se c’è contrasto. Nella giurisprudenza di legittimità non si registra un contrasto sul punto centrale. Un margine di incertezza pratica esiste invece nei casi in cui il giudice dell’esecuzione, avvalendosi della seconda parte dell’art. 569, primo comma, c.p.c., abbia rinviato l’udienza di determinazione delle modalità di vendita: in quelle situazioni una parte della prassi ritiene che il termine si sposti fino alla nuova udienza. L’assunzione prudenziale è una sola: considerare il termine come scaduto al momento in cui la vendita viene disposta e non contare su alcuna riapertura, perché l’esito è affidato a un apprezzamento del singolo ufficio e l’errore è irrimediabile.

Cosa significa per te. Se hai già l’ordinanza di vendita, la conversione non è più la tua strada: devi cercarne un’altra, e velocemente. Se invece l’udienza ex art. 569 c.p.c. non si è ancora tenuta — situazione in cui si trovano molti debitori che credono, sbagliando, di essere già “in asta” perché hanno ricevuto la perizia o l’avviso del custode — hai davanti la finestra più preziosa dell’intera procedura, e va usata predisponendo insieme il deposito di un sesto e un piano di rientro sostenibile in quarantotto mesi. È in questa fase che serve una lettura tecnica del fascicolo: quanto ammonta davvero il credito dopo gli interventi, quali spese sono computabili, quale importo il giudice riterrà congruo. La stessa fase consente di valutare la vendita diretta ex art. 568-bis c.p.c., alternativa spesso più realistica per chi non può reperire liquidità ma ha un acquirente disponibile a pagare il valore di stima.

Seconda questione: opposizioni e sospensione a poche settimane dalla gara

La questione. “Il pignoramento è viziato, oppure il debito non è quello che dicono: se faccio opposizione, l’asta si ferma?”

Cosa hanno deciso i giudici. Occorre distinguere tre piani, e la Cassazione li tiene rigorosamente separati.

Il primo è la qualificazione del rimedio, da cui dipende il termine. Cass. civ., sez. III, ord. 11 luglio 2024, n. 19084 ha deciso il caso di debitrici che, dopo l’aggiudicazione e l’ordine di liberazione, avevano contestato la vendita per mancata notifica dell’ordinanza di vendita: la Corte ha affermato che una simile doglianza attiene alla regolarità di un singolo atto del processo esecutivo e va perciò proposta come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., nel termine perentorio di venti giorni, non come opposizione all’esecuzione. L’opposizione era inammissibile perché tardiva.

Il secondo piano è la decorrenza di quel termine quando si lamenta un vizio di notifica. Cass. civ., sez. III, 3 novembre 2025, n. 29063 ha stabilito che chi deduce la nullità o l’inesistenza della notificazione del titolo, del precetto o del pignoramento ha l’onere di indicare e provare il momento — diverso dalla data della notifica contestata — in cui ha avuto conoscenza legale o di fatto dell’atto: senza quella prova non è verificabile il rispetto del termine e l’opposizione è inammissibile. Il principio, calato nella pratica, significa che dire “l’ho scoperto per caso” non basta: va documentato quando e come.

Il terzo piano riguarda i limiti di ciò che si può contestare. Cass. civ., sez. III, ord. 7 maggio 2026, n. 13094 ha ricordato che, quando si procede in forza di un titolo giudiziale, con l’opposizione ex art. 615 c.p.c. si possono far valere solo fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo, restando precluse le contestazioni su fatti anteriori o coevi e sui vizi del provvedimento diversi dall’inesistenza giuridica. E Cass. civ., ord. 19 dicembre 2025, n. 33233 ha aggiunto che, una volta definita l’opposizione con sentenza passata in giudicato, il giudicato copre non solo il dedotto ma anche il deducibile: non si riapre la partita cambiando argomenti.

Ancora, sul rimedio contro gli atti del professionista delegato: Cass. civ., sez. III, ord. 30 giugno 2025, n. 17648 ha precisato che l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione decide il reclamo ex art. 591-ter c.p.c. è impugnabile esclusivamente ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c. e non con l’opposizione agli atti esecutivi. Sbagliare rimedio, qui, equivale a non impugnare.

Va infine ricordato che l’opposizione non sospende nulla di per sé: la sospensione va chiesta e motivata. Cass. civ., sez. III, 17 ottobre 2019, n. 26285 ha chiarito che il giudice dell’opposizione a precetto conserva il potere di sospendere l’efficacia esecutiva del titolo ex art. 615, primo comma, c.p.c. anche dopo che il pignoramento è stato eseguito, con effetto “esterno” sul processo esecutivo: uno strumento poco usato e talvolta risolutivo quando il vizio riguarda il titolo e non il singolo atto.

Un ulteriore tassello riguarda la coesistenza dei rimedi. Cass. civ., sez. III, ord. 11 luglio 2024, n. 19132 ha chiarito che l’opposizione all’esecuzione e la controversia distributiva — la prima relativa al diritto di procedere a esecuzione forzata, con statuizione idonea al giudicato; la seconda relativa alla collocazione sul ricavato, con efficacia endo-esecutiva — non stanno tra loro in rapporto di successione cronologica ed esclusività alternativa, ma sono rimedi concorrenti, sicché un medesimo fatto costitutivo può fondare tanto l’una quanto l’altra. Per chi ha l’asta alle porte questa è una notizia utile: contestare la legittimazione del cessionario del credito o l’entità degli interessi non è una carta che si gioca una sola volta, e la fase distributiva conserva uno spazio di difesa anche quando la vendita non è stata impedita.

Se c’è contrasto. L’orientamento prevalente è nel senso della qualificazione rigorosa dei rimedi e della perentorietà dei termini; le oscillazioni riguardano semmai l’individuazione del dies a quo nei casi di conoscenza di fatto. L’assunzione prudenziale è di calcolare i venti giorni dal primo atto della procedura di cui si abbia una qualsiasi evidenza documentale, ricordando che si tratta di termine processuale soggetto alla sospensione feriale dal 1° al 31 agosto.

Cosa significa per te. Un’opposizione proposta a ridosso dell’asta serve solo se è accompagnata da un’istanza di sospensione fondata su gravi motivi ex art. 624 c.p.c. e se il vizio dedotto è del tipo giusto per il rimedio scelto. Per questo, quando il calendario stringe, la qualificazione dell’atto e il calcolo dei termini non sono formalità: sono la difesa. Sono anche il terreno su cui si misura l’esperienza di chi tratta questa materia fino all’ultimo grado, ed è per questo che lo Studio Monardo imposta ogni opposizione esecutiva con il metodo del giudizio di legittimità, potendo contare sulla qualifica di avvocato cassazionista dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. Una linea difensiva costruita male davanti al giudice dell’esecuzione non si corregge in appello: si trascina fino in Cassazione già compromessa.

Terza questione: il sovraindebitamento riesce a bloccare un’asta già calendarizzata?

La questione. “Ho più debiti di quanti ne possa pagare e l’asta è tra sei settimane: se deposito una procedura di sovraindebitamento, la vendita si ferma?”

Cosa hanno deciso i giudici. La risposta è affermativa, ma condizionata. Nel Codice della crisi, la sospensione delle esecuzioni non è un effetto automatico del deposito: l’art. 54, comma 3, e l’art. 70, comma 4, CCII richiedono un provvedimento del giudice e, di regola, un’espressa istanza del debitore; la protezione può essere modulata e riguardare soltanto le procedure che, con valutazione prognostica, risultino idonee a pregiudicare la fattibilità del piano. Il decreto di apertura della ristrutturazione dei debiti del consumatore, adottato all’esito della verifica di ammissibilità ex art. 70, comma 1, CCII, è lo snodo in cui la sospensione viene concessa.

Sul contenuto possibile di quelle misure, il Tribunale di Pescara, decreto 8 settembre 2025 (G.D. Colantonio) ha ritenuto ammissibile, ai sensi dell’art. 70, comma 4, CCII, non solo il divieto di azioni esecutive ma anche la sospensione dell’ordinanza di assegnazione di somme emessa in un pignoramento presso terzi e la sospensione dei contratti di finanziamento con cessione del quinto, in quanto misure idonee a pregiudicare il piano. Il principio è estendibile alla logica dell’esecuzione immobiliare: ciò che va sospeso è l’atto che rende il piano irrealizzabile.

Sul rapporto con la procedura esecutiva già sospesa, il Tribunale di Bari, sez. II, ordinanza 11 marzo 2025 (G.E. Ruffino) ha affrontato la sorte dell’esecuzione dopo l’omologazione del piano: non si reitera la sospensione, ma si dichiara l’improcedibilità dell’esecuzione, con statuizioni conseguenti sulle spese degli ausiliari poste a carico del creditore procedente e senza automatica cancellazione della trascrizione del pignoramento.

Sul piano procedurale, Cass. civ. n. 21731/2025, in continuità con Cass. civ. n. 24870/2024, ha chiarito che il reclamo contro il decreto di inammissibilità del piano ex art. 70, comma 1, CCII si propone davanti al tribunale in composizione collegiale e non alla Corte d’appello, la cui competenza è limitata al provvedimento sull’omologazione: un errore di individuazione dell’organo, in una fase in cui l’asta corre, costa settimane preziose.

Va poi considerata la durata della protezione. L’art. 8 CCII fissa in dodici mesi, inclusi proroghe e rinnovi, il tetto complessivo delle misure protettive: se tra apertura e omologazione dovesse trascorrere un tempo maggiore — per rinvii, contestazioni dei creditori, integrazioni richieste dal giudice — occorre verificare per tempo la necessità di una proroga, perché alla cessazione delle misure la procedura esecutiva riprende dal punto in cui si era fermata, asta compresa.

La ristrutturazione dei debiti del consumatore non è peraltro l’unico canale. Il debitore che non abbia la qualifica di consumatore, perché il sovraindebitamento deriva anche da attività d’impresa o professionale, può accedere al concordato minore, con un analogo meccanismo di misure protettive richieste al giudice. Quando invece nessuna proposta è sostenibile, l’apertura della liquidazione controllata determina il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali sui beni compresi nella procedura, con conseguente improcedibilità dell’esecuzione immobiliare pendente: una soluzione che non salva l’immobile, ma sposta la sua liquidazione in una sede concorsuale e apre la strada all’esdebitazione. La scelta tra questi percorsi non è una preferenza soggettiva: dipende dalla qualifica del debitore, dalla composizione del passivo e dalla convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria rappresentata proprio dall’asta in corso.

Resta il limite generale del sistema, già visto: se il decreto di sospensione arriva quando la vendita si è consumata, l’art. 187-bis disp. att. c.p.c. protegge l’aggiudicatario. L’improcedibilità dichiarata dopo l’aggiudicazione lascia fermi gli effetti di quest’ultima.

Se c’è contrasto. Le prassi dei tribunali divergono sulla tempistica con cui il giudice dell’esecuzione recepisce il provvedimento del giudice concorsuale e sull’ampiezza delle misure concedibili. L’assunzione prudenziale è depositare il ricorso con congruo anticipo rispetto al termine per il deposito delle offerte, e depositare contestualmente al giudice dell’esecuzione copia del provvedimento appena emesso, chiedendo espressamente la fissazione di un’udienza urgente.

Cosa significa per te. La procedura di sovraindebitamento non è un pulsante di emergenza da premere alla vigilia della gara. Richiede la nomina dell’OCC, la relazione del gestore, la ricostruzione della posizione debitoria e un piano attestato: settimane di lavoro, non giorni. Chi ha un’asta fissata e un indebitamento complessivo insostenibile deve avviare il percorso mentre la finestra è ancora aperta, perché la protezione arriva solo dopo la verifica di ammissibilità.

La pronuncia più recente e rilevante: Cass. civ., sez. III, ord. 22 gennaio 2026, n. 1477

Tra le decisioni citate, quella destinata a incidere di più sulle strategie difensive nel 2026 è l’ordinanza n. 1477 della Terza Sezione civile, depositata il 22 gennaio 2026.

Il contesto è quello classico: un’espropriazione immobiliare avente a oggetto, tra i beni, l’abitazione del debitore; un’istanza di conversione del pignoramento depositata quando la vendita era già stata disposta; la declaratoria di inammissibilità; il ricorso del debitore, che denunciava l’irragionevolezza costituzionale di un termine così anticipato, invocando il diritto all’abitazione e il diritto di difesa.

La motivazione si muove su due livelli. Sul primo, la Corte ribadisce il dato testuale: l’art. 495 c.p.c. fissa il termine “prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione”, e l’ordinanza di vendita segna il confine; l’istanza depositata dopo è inammissibile. Sul secondo, la Corte affronta la questione di legittimità costituzionale e la dichiara manifestamente infondata: la previsione di un termine, che la Corte definisce “del tutto ragionevole”, realizza un congruo contemperamento tra il diritto sociale all’abitazione e il diritto del creditore alla tutela del proprio credito. In linguaggio piano: il debitore ha un tempo pieno e conoscibile per attivarsi — dalla notifica del pignoramento fino all’udienza in cui si decidono le modalità di vendita — e se non lo utilizza non può pretendere che l’ordinamento gli restituisca la finestra a spese di una procedura ormai avviata verso la liquidazione.

Cosa cambia rispetto a prima. Sul piano dei principi, la pronuncia non innova: consolida. Ma il suo effetto pratico è rilevante, perché chiude la via argomentativa più battuta dalle difese negli ultimi anni, quella che faceva leva sulla natura “prima casa” del bene per ottenere una lettura elastica del termine. Dopo l’ordinanza n. 1477/2026, insistere su quella strada significa esporsi a una decisione di inammissibilità pressoché annunciata.

C’è però una lettura in positivo, ed è quella che interessa a chi ha ancora margine. Se il termine è netto e non riapribile, allora il valore del tempo che precede l’udienza ex art. 569 c.p.c. aumenta enormemente. In quella fase il debitore dispone contemporaneamente della conversione ex art. 495 c.p.c., della vendita diretta ex art. 568-bis c.p.c., della sospensione concordata ex art. 624-bis c.p.c. se i creditori sono disponibili a una transazione, delle opposizioni tempestive e dell’accesso agli strumenti di regolazione della crisi. Dopo, il ventaglio si riduce a poche opzioni. La pronuncia, insomma, non racconta soltanto che cosa non si può più fare: indica dove si concentra tutto ciò che si può ancora fare.

I principi applicati ai casi reali

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati ipotetici, utili a vedere come i principi appena esposti operano su un calendario concreto. Non sono casi seguiti dallo Studio.

Ipotesi 1 — Conversione richiesta dopo l’ordinanza di vendita. Debito complessivo azionato: 87.400 € tra creditore procedente e due intervenuti, oltre spese di procedura. Udienza ex art. 569 c.p.c. celebrata il 14 aprile, con ordinanza di vendita depositata lo stesso giorno; termine per il deposito delle offerte fissato al 9 ottobre, gara telematica l’11 ottobre. Il debitore reperisce la liquidità a settembre e deposita istanza di conversione il 22 settembre, con versamento di 14.566,67 € (un sesto di 87.400 €). Alla luce di Cass. n. 1477/2026 l’istanza è inammissibile: il termine si è chiuso il 14 aprile. Se lo stesso debitore avesse depositato istanza e sesto il 10 aprile, il giudice avrebbe fissato udienza entro trenta giorni per determinare la somma e avrebbe potuto concedere la rateizzazione fino a quarantotto mesi.

Ipotesi 2 — Vendita diretta ex art. 568-bis c.p.c. e calcolo a ritroso. Udienza ex art. 569 c.p.c. fissata per il 5 marzo. Valore indicato nella relazione di stima: 214.500 €. Un familiare è disponibile ad acquistare a 216.000 €. Il calendario è vincolante e va costruito a ritroso: istanza e offerta d’acquisto vanno depositate entro il 23 febbraio (non oltre dieci giorni prima dell’udienza), con cauzione non inferiore a 21.600 €; la notifica ai creditori va perfezionata entro il 28 febbraio (almeno cinque giorni prima). Un deposito effettuato il 2 marzo è inammissibile, per quanto l’offerta sia superiore alla stima. Se invece il giudice avesse determinato un prezzo base superiore, per esempio 228.000 €, l’offerente sarebbe stato invitato a integrare entro dieci giorni, a pena di inammissibilità dell’istanza.

Ipotesi 3 — Aggiudicazione a prezzo ribassato e art. 586 c.p.c. Prezzo base del terzo esperimento: 149.000 €. Aggiudicazione a 118.700 €. Il debitore chiede al giudice di sospendere la vendita perché il prezzo sarebbe “ingiusto”. Applicando Cass. n. 11116/2020, il solo scarto rispetto al valore di stima non integra un prezzo ingiusto quando la vendita si è svolta in corretta applicazione delle regole processuali, e neppure l’andamento negativo del mercato immobiliare rileva. Perché la richiesta possa essere accolta occorre ricadere in uno dei presupposti individuati da Cass. n. 24913/2023: fatti nuovi successivi all’aggiudicazione, interferenze illecite di natura criminale nel procedimento di vendita, stima frutto di dolo scoperto dopo l’aggiudicazione, o fatti conosciuti da una sola parte e non conoscibili dalle altre prima della gara. In assenza, il giudice pronuncia il decreto di trasferimento.

Ipotesi 4 — Sovraindebitamento depositato a ridosso della gara. Termine per il deposito delle offerte: 27 maggio; gara: 29 maggio. Ricorso per la ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato il 9 aprile, con istanza di misure protettive; decreto di apertura con sospensione ex art. 70, comma 4, CCII emesso il 6 maggio e depositato al giudice dell’esecuzione il 7 maggio: la vendita non si tiene. Se lo stesso ricorso fosse stato depositato il 20 maggio e il decreto fosse intervenuto il 3 giugno, a gara avvenuta, l’aggiudicazione resterebbe ferma per effetto dell’art. 187-bis disp. att. c.p.c., e la successiva declaratoria di improcedibilità dell’esecuzione — nella linea del Tribunale di Bari, 11 marzo 2025 — non restituirebbe l’immobile.

Ipotesi 5 — Vizio della procedura e reclamo nel termine. Pignoramento notificato il 4 febbraio e consegnato al creditore l’11 febbraio; deposito in cancelleria e nota di trascrizione oltre il termine di legge; udienza ex art. 569 c.p.c. celebrata mesi dopo, con ordinanza di vendita e gara fissata al 3 dicembre. Il debitore, assistito, solleva la questione dell’improcedibilità: applicando Cass. n. 6873/2024, la doglianza è fondata nel merito, ma il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione dovesse negare la chiusura anticipata va impugnato con il reclamo ex art. 630 c.p.c. entro venti giorni, non con l’opposizione agli atti esecutivi. Se il reclamo è depositato il ventiseiesimo giorno, la questione — pur fondata — è persa. Se il termine di venti giorni cadesse invece tra il 1° e il 31 agosto, opererebbe la sospensione feriale e la scadenza slitterebbe di conseguenza.

La giurisprudenza in tabella

Il quadro complessivo delle decisioni richiamate, con la questione decisa e la ricaduta pratica per chi ha un’asta già fissata. La tabella va letta come una mappa dei tempi: quasi ogni pronuncia risponde, in fondo, alla stessa domanda — quando è ancora possibile intervenire e con quale strumento.

PronunciaQuestione decisaPrincipio in una rigaRilevanza pratica
Cass. civ., sez. III, ord. 22 gennaio 2026, n. 1477Termine per la conversione ex art. 495 c.p.c.L’istanza dopo l’ordinanza di vendita è inammissibile; il termine è costituzionalmente ragionevoleDopo l’udienza ex art. 569 la conversione non è più praticabile, neppure per la prima casa
Cass. civ., sez. III, ord. 7 maggio 2026, n. 13094Limiti dell’opposizione ex art. 615 c.p.c. contro titolo giudizialeDeducibili solo fatti estintivi o modificativi successivi alla formazione del titoloNon si rimette in discussione il merito del decreto ingiuntivo in sede esecutiva
Cass. civ., ord. 19 dicembre 2025, n. 33233Estensione del giudicato sull’opposizioneIl giudicato copre il dedotto e il deducibileUna difesa costruita male non si recupera con una seconda opposizione
Cass. civ., sez. III, 3 novembre 2025, n. 29063Decorrenza del termine ex art. 617 c.p.c. per vizi di notificaOnere di indicare e provare il momento di conoscenza dell’atto viziatoServe prova documentale di quando si è appresa la procedura
Cass. civ., sez. III, ord. 30 giugno 2025, n. 17648Impugnazione dell’ordinanza sul reclamo ex art. 591-ter c.p.c.Rimedio esclusivo ex art. 669-terdecies c.p.c., non l’art. 617 c.p.c.Errore di rimedio contro gli atti del delegato = impugnazione persa
Cass. civ., 16 gennaio 2025, n. 1042Sorte delle opposizioni dopo la chiusura della proceduraLa conclusione della procedura non fa cessare automaticamente la materia del contendereLe parentesi cognitive già aperte conservano interesse
Cass. civ., sez. III, ord. 11 luglio 2024, n. 19084Vizio di notifica dell’ordinanza di venditaÈ opposizione agli atti esecutivi, soggetta al termine di venti giorniContestare la vendita dopo l’aggiudicazione è quasi sempre tardivo
Cass. civ., sez. III, ord. 11 luglio 2024, n. 19132Rapporto tra opposizione all’esecuzione e controversia distributivaRimedi concorrenti, non alternativi in successione cronologicaIl medesimo fatto può fondare entrambe le contestazioni
Cass. civ., sez. III, 14 marzo 2024, n. 6873Omessa o tardiva trascrizione del pignoramentoDetermina improcedibilità; il rimedio è il reclamo ex art. 630 c.p.c.Un vizio della fase iniziale può travolgere l’intera procedura
Cass. civ., sez. III, 2023, n. 24913Presupposti della sospensione ex art. 586 c.p.c.Potere esercitabile solo in quattro ipotesi tipicheIl prezzo basso, da solo, non ferma il decreto di trasferimento
Cass. civ., sez. III, 6 luglio 2022, n. 21408Nozione di “giusto prezzo” ex art. 586 c.p.c.È il prezzo generato da una vendita svoltasi correttamenteIl parametro non è il valore di mercato
Cass. civ., sez. VI, 3 dicembre 2021, n. 38368Conversione dopo l’aggiudicazioneL’istanza è improcedibile ex art. 187-bis disp. att. c.p.c.Pagare dopo la gara non restituisce l’immobile
Cass. civ., 10 giugno 2020, n. 11116Scarto tra prezzo di aggiudicazione e stimaLo scarto, anche sensibile, non è di per sé prezzo ingiustoLe crisi di mercato non giustificano la sospensione
Cass. civ., sez. III, 17 ottobre 2019, n. 26285Sospensione dell’efficacia esecutiva del titoloIl giudice dell’opposizione a precetto conserva il potere anche dopo il pignoramentoVia “esterna” per bloccare l’esecuzione quando il vizio è nel titolo
Cass. civ., sez. III, 7 marzo 2017, n. 5604Rinuncia dei creditori dopo l’aggiudicazioneL’aggiudicazione resta ferma verso il terzoL’accordo tardivo con i creditori non salva il bene
Cass. civ., sez. III, 9 marzo 2017, n. 6015Riassunzione dopo sospensione ex art. 624-bis c.p.c.Sufficiente il deposito dell’istanza nel termine perentorio di dieci giorniLa sospensione concordata va gestita anche nella fase di ripresa
Cass. civ., sez. III, 18 aprile 2003, n. 6269Natura del potere ex art. 586 c.p.c.Si tratta sostanzialmente di revoca dell’aggiudicazione, con restituzione delle sommeRimedio eccezionale, non ordinario
Cass. civ. n. 21731/2025 e n. 24870/2024Reclamo contro l’inammissibilità del piano ex art. 70 CCIICompetente il tribunale in composizione collegialeSbagliare organo significa perdere tempo che l’asta non concede
Trib. Vercelli, ord. 28 febbraio 2025Sospensione concordata ex art. 624-bis c.p.c. dopo l’assegnazioneAmmissibile solo finché la fase di vendita è in corsoNon si “congela” una procedura già arrivata all’esito
Trib. Pescara, decr. 8 settembre 2025Contenuto delle misure ex art. 70, comma 4, CCIISospendibili anche assegnazioni di somme e cessioni del quintoLe misure protettive si modellano sugli atti che pregiudicano il piano
Trib. Bari, sez. II, ord. 11 marzo 2025Esecuzione pendente dopo l’omologa del pianoNon nuova sospensione, ma declaratoria di improcedibilitàL’omologa chiude l’esecuzione, ma non travolge gli atti già compiuti

La sintesi operativa

Dall’insieme delle pronunce esaminate si ricavano principi pratici che valgono più di qualsiasi elenco di norme.

  • Il vero spartiacque non è la data dell’asta, ma l’ordinanza di vendita: è quella a chiudere la conversione ex art. 495 c.p.c., come ribadito da Cass. n. 1477/2026.
  • Il secondo spartiacque è l’aggiudicazione, anche provvisoria: da quel momento né la conversione né la rinuncia dei creditori toccano il bene (Cass. n. 38368/2021 e n. 5604/2017).
  • La sospensione concordata va chiesta finché la fase di vendita è aperta, entro venti giorni dalla scadenza del termine per le offerte, e presuppone l’adesione di tutti i creditori titolati (art. 624-bis c.p.c.; Trib. Vercelli, 28 febbraio 2025).
  • Un’opposizione senza istanza di sospensione non ferma nulla: la sospensione ex art. 624 c.p.c. va chiesta e motivata su gravi motivi.
  • La qualificazione del rimedio decide l’esito: i vizi degli atti si fanno valere ex art. 617 c.p.c. entro venti giorni (Cass. n. 19084/2024), quelli sugli atti del delegato ex art. 669-terdecies c.p.c. (Cass. n. 17648/2025).
  • Chi deduce un vizio di notifica deve provare quando ha saputo, altrimenti l’opposizione è inammissibile (Cass. n. 29063/2025).
  • Il prezzo basso non basta: la sospensione ex art. 586 c.p.c. richiede uno dei presupposti tipici enumerati da Cass. n. 24913/2023.
  • Il sovraindebitamento protegge solo dopo il provvedimento del giudice, non dal deposito del ricorso (artt. 54 e 70 CCII).
  • I termini processuali sono sospesi dal 1° al 31 agosto: un dato che può salvare un’opposizione, ma che non sposta i termini sostanziali della procedura di vendita.
  • Ogni giorno perso prima dell’udienza ex art. 569 c.p.c. vale più di dieci giorni guadagnati dopo: la strategia si costruisce mentre le finestre sono ancora tutte aperte.

Le domande sul “quindi in pratica?”

Se pago tutto il debito il giorno prima dell’asta, la vendita si ferma? Non automaticamente. Il pagamento integrale ai creditori può condurre alla rinuncia agli atti e alla chiusura anticipata, ma occorre che i creditori la manifestino e che il giudice ne prenda atto prima della gara. Se il pagamento arriva dopo l’aggiudicazione, gli effetti di quest’ultima restano fermi verso l’aggiudicatario, come stabilito da Cass. n. 5604/2017.

Il creditore mi ha promesso che rinvierà l’asta: posso stare tranquillo? No. L’art. 161-bis disp. att. c.p.c. subordina il rinvio della vendita al consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione, e comunque serve un provvedimento del giudice. Finché non c’è, la vendita resta calendarizzata.

Ho scoperto solo ora che il pignoramento mi era stato notificato male: posso ancora contestarlo? Solo se dimostri il momento in cui hai avuto conoscenza legale o di fatto dell’atto e proponi opposizione ex art. 617 c.p.c. entro venti giorni da quel momento. Cass. n. 29063/2025 è netta: senza quella prova l’opposizione è inammissibile.

L’immobile è stato aggiudicato a molto meno del valore di perizia: posso far annullare la vendita? Difficilmente sulla sola base dello scarto. Cass. n. 11116/2020 esclude che un prezzo anche sensibilmente inferiore alla stima sia “ingiusto” se la vendita si è svolta regolarmente; occorre ricadere in uno dei presupposti di Cass. n. 24913/2023.

Se deposito la procedura di sovraindebitamento due settimane prima della gara, faccio in tempo? È molto rischioso. La protezione discende dal provvedimento del giudice adottato dopo la verifica di ammissibilità, che richiede la relazione dell’OCC e un piano già istruito. Se la vendita si consuma prima, l’art. 187-bis disp. att. c.p.c. protegge l’aggiudicatario e la successiva improcedibilità non restituisce il bene.

L’asta è andata deserta e il giudice ha fissato un nuovo esperimento con ribasso: posso chiedere ora la conversione? No. Il termine dell’art. 495 c.p.c. si consuma con l’ordinanza che dispone la vendita: i successivi esperimenti, con i relativi ribassi, non riaprono la finestra. È esattamente il punto ribadito da Cass. n. 1477/2026, che ha escluso anche la fondatezza dei dubbi di costituzionalità sollevati su questo assetto.

Sono comproprietario e il pignoramento riguarda solo la quota dell’altro comproprietario: posso fermare la vendita dell’intero? La posizione del comproprietario non pignorato si tutela nel giudizio di divisione endoesecutiva e, ove il bene sia ritenuto non comodamente divisibile, nella fase di vendita del compendio comune. Non è un’opposizione all’esecuzione in senso proprio, ma un’articolazione difensiva autonoma, che va introdotta nei tempi della procedura e non alla vigilia della gara.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio applica al fascicolo gli orientamenti appena esaminati, con interventi mirati sulla fase in cui la procedura si trova.

  1. Verifichiamo in quale finestra temporale ti trovi, ricostruendo dal fascicolo telematico la data dell’ordinanza di vendita, il termine per il deposito delle offerte e la data della gara, per stabilire quali strumenti sono ancora ammissibili.
  2. Calcoliamo l’importo esatto della conversione ex art. 495 c.p.c., quantificando capitale, interessi, spese e crediti intervenuti, e predisponiamo l’istanza con il deposito del sesto e la richiesta di rateizzazione fino a quarantotto mesi.
  3. Costruiamo l’operazione di vendita diretta ex art. 568-bis c.p.c., redigendo istanza e offerta d’acquisto, curando la cauzione e notificando ai creditori nei termini di legge, per evitare la vendita competitiva.
  4. Negoziamo con i creditori titolati la sospensione concordata ex art. 624-bis c.p.c., depositando l’istanza entro venti giorni dalla scadenza del termine per le offerte e gestendo la riassunzione nel termine perentorio previsto.
  5. Esaminiamo atti e notifiche alla ricerca di vizi rilevanti, confrontando relate, titolo esecutivo, precetto, pignoramento e trascrizione, anche sotto il profilo dell’improcedibilità per omessa o tardiva trascrizione.
  6. Proponiamo l’opposizione corretta nel termine corretto, distinguendo tra art. 615 e art. 617 c.p.c. e chiedendo contestualmente la sospensione per gravi motivi ex art. 624 c.p.c.
  7. Attiviamo, quando il vizio riguarda il titolo, la sospensione della sua efficacia esecutiva ex art. 615, primo comma, c.p.c., nella linea di Cass. n. 26285/2019.
  8. Impugniamo gli atti del professionista delegato con il rimedio esatto, reclamo ex art. 591-ter c.p.c. e successiva impugnazione ex art. 669-terdecies c.p.c.
  9. Verifichiamo la percorribilità degli strumenti di regolazione della crisi, predisponendo il ricorso e l’istanza di misure protettive e coordinando il deposito con il calendario della vendita.
  10. Depositiamo senza ritardo al giudice dell’esecuzione i provvedimenti del giudice concorsuale, chiedendo la fissazione urgente dell’udienza per la declaratoria di sospensione o improcedibilità.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una materia costruita quasi per intero sugli orientamenti di legittimità, l’abilitazione che pesa di più è quella di cassazionista: le pronunce esaminate in questa guida — dalla n. 1477/2026 sulla conversione alla n. 24913/2023 sul giusto prezzo — sono decisioni della Corte di cassazione, e impostare l’istanza al giudice dell’esecuzione già con l’occhio del giudizio di legittimità significa non dover riscrivere la difesa strada facendo. La strategia resta la stessa dal primo accesso al fascicolo fino all’eventuale ricorso in Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea, senza le fratture che si producono quando il fascicolo cambia mani a ogni grado. Sul fronte economico e contabile, lo staff riunisce avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: la quantificazione del debito, la verifica dei conteggi bancari e la sostenibilità di un piano di rientro non sono attività separate dalla difesa processuale, ma parte della stessa strategia.

In chiusura

Un’asta già fissata non è ancora un’asta conclusa, ma il margine si misura in settimane e dipende da un dato preciso: in quale punto della sequenza processuale ti trovi. Le decisioni raccolte in questa guida dicono, tutte, la stessa cosa da angolazioni diverse — il sistema premia chi si muove prima che la vendita sia disposta e protegge l’aggiudicatario da tutto ciò che accade dopo. Sapere esattamente dove cade quella linea, nel proprio fascicolo, è la prima difesa.

Lo Studio Monardo lavora su questo terreno perché le competenze certificate dell’Avvocato vi coincidono in modo diretto: fermare o rimodulare una vendita forzata significa quasi sempre incardinare un’opposizione esecutiva e sostenerla, se necessario, fino al giudizio di legittimità, e la qualifica di avvocato cassazionista garantisce continuità di strategia fino all’ultimo grado; quando invece la soluzione passa dalla regolazione complessiva del debito, intervengono le qualifiche di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di professionista fiduciario di un OCC, che consentono di impostare correttamente ricorso, relazione e misure protettive nei tempi che l’esecuzione impone. Analizzeremo il tuo fascicolo, verificheremo quali finestre sono ancora aperte e costruiremo la strategia più difendibile tra quelle effettivamente praticabili.

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