Posso Togliere La Mia Firma Da Un Prestito O Finanziamento Cointestato Se Ci Stiamo Separando?

Quando la risposta non sta nella legge, ma in quello che hanno deciso i giudici

C’è una domanda che arriva quasi sempre allo stesso modo. «Ci stiamo separando, la casa resta a lui, il prestito lo paga lui: come faccio a togliere la mia firma?». Oppure: «Nel verbale di separazione c’è scritto nero su bianco che il mutuo se lo accolla mia moglie. È omologato dal giudice. Quindi io sono fuori, giusto?».

La lettera del codice civile, su questo, dice poco e lo dice in fretta: due articoli, l’art. 1292 sulla solidarietà passiva e l’art. 1273 sull’accollo, che nella loro asciuttezza sembrano quasi ovvi. È la giurisprudenza ad aver riempito quello spazio, e lo ha fatto con una serie di decisioni che ribaltano l’intuizione comune di quasi tutte le persone che si separano. La firma su un finanziamento cointestato non si toglie con un accordo tra ex coniugi, non si toglie con l’omologa del tribunale, non si toglie neppure con una sentenza di divorzio: si toglie soltanto se il creditore accetta di liberarti, e il creditore non è obbligato a farlo.

È un punto in cui le aspettative delle persone e le decisioni dei giudici divergono in modo netto, e la distanza tra le due cose produce danni concreti: rate che tornano indietro anni dopo, decreti ingiuntivi notificati a chi era convinto di aver chiuso, segnalazioni nelle banche dati creditizie che bloccano l’accesso a un nuovo mutuo. Questa guida raccoglie le decisioni che contano — Cassazione recente in primo piano, merito significativo dove serve — e le traduce ogni volta due volte: prima il principio di diritto, poi quello che quel principio significa se ti trovi in mezzo a una separazione con un debito cointestato addosso.

Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia per una ragione verificabile e non generica: il tema sta interamente dentro il diritto bancario e finanziario — contratti di finanziamento, accollo, garanzie, segnalazioni — e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale proprio in diritto bancario e tributario, con avvocati e commercialisti che leggono insieme il contratto, il piano di ammortamento e la posizione nelle banche dati. E poiché la partita, quando la banca rifiuta la liberatoria o pretende l’intero da chi si riteneva estraneo, finisce spesso in opposizione e in impugnazione, conta che l’Avv. Monardo sia avvocato cassazionista: la stessa linea difensiva può essere portata dal primo grado fino all’ultimo grado di giudizio senza cambiare difensore e senza cambiare strategia.

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Il quadro normativo in breve: le poche norme su cui i giudici si sono pronunciati

Per capire le decisioni che seguono basta tenere a mente cinque disposizioni. Nessuna di esse parla di separazione o di divorzio: parlano di obbligazioni e di contratti, ed è proprio questo il nodo.

Art. 1292 c.c. — la solidarietà passiva. Quando più debitori sono obbligati per la medesima prestazione, ciascuno può essere costretto ad adempiere per l’intero, e l’adempimento di uno libera gli altri. Tradotto: se avete firmato in due, la banca non deve chiedere il 50% a te e il 50% all’altro. Può chiedere il 100% a chi preferisce, e lo chiederà a chi ha lo stipendio più aggredibile o il patrimonio più visibile. La cointestazione, dal punto di vista del creditore, non è una divisione del debito: è un raddoppio delle garanzie.

Artt. 1298 e 1299 c.c. — i rapporti interni e il regresso. Nei rapporti tra i condebitori l’obbligazione si divide (di regola in parti uguali, salvo prova contraria), e chi ha pagato l’intero può ripetere dagli altri la parte di ciascuno. È il canale attraverso cui un ex coniuge recupera dall’altro quello che ha versato in più. Attenzione però: è un rapporto interno, che non tocca in alcun modo il diritto della banca di chiedere tutto a chiunque.

Art. 1273 c.c. — l’accollo. Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito, il creditore può aderire alla convenzione. Ma — e qui sta tutto il tema — l’adesione del creditore comporta la liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo. In mancanza, l’accollo resta cumulativo: i debitori diventano due, non uno. La liberazione, in altre parole, non si presume mai.

Art. 1406 c.c. — la cessione del contratto. Chi vuole non solo trasferire un debito ma uscire dal contratto per intero deve ottenere il consenso del contraente ceduto. Anche qui la banca ha l’ultima parola.

La cornice bancaria. Accanto al codice operano le norme del Testo Unico Bancario: la surrogazione nel mutuo (art. 120-quater TUB, introdotto dalla c.d. legge Bersani, l. 40/2007), che consente di trasferire il finanziamento a un altro istituto senza costi per il cliente; l’estinzione anticipata nei contratti di credito ai consumatori; e l’art. 125, comma 3, TUB sull’informativa preventiva prima della prima segnalazione negativa in una banca dati creditizia, norma che come vedremo la Cassazione ha delimitato con precisione.

Sul versante familiare, infine, rilevano l’art. 143 c.c. (dovere di contribuzione tra coniugi) e gli artt. 337-ter e 337-quater c.c., che consentono al giudice di modellare i rapporti economici interni: il pagamento delle rate può essere imposto a un solo coniuge come modalità di contribuzione. Ma è una decisione che vincola i coniugi tra loro. La banca resta terza rispetto a tutto questo.


L’orientamento consolidato: la liberazione non si presume e l’accordo interno non vincola il creditore

Su tre punti la giurisprudenza è stabile da anni, e conviene partire da lì perché è la base su cui poggia tutto il resto.

Primo punto: accollo interno e accollo esterno sono cose diverse

La Suprema Corte ha chiarito che l’accollo cosiddetto semplice o interno — quello che le parti si scrivono tra loro, non previsto espressamente dal codice — non attribuisce alcun diritto al creditore e non modifica i soggetti dell’obbligazione originaria. È una figura diversa dall’accollo esterno dell’art. 1273 c.c., che configura invece un contratto a favore di terzo. Nell’accollo interno il terzo che si assume il debito risponde soltanto verso l’accollato, e il creditore resta del tutto estraneo all’accordo anche quando vi aderisca (Cass. civ., sez. II, ord. 3 dicembre 2021, n. 38225).

Il principio è stato ribadito in termini identici dalla Prima Sezione, che ha sottolineato come nell’accollo interno l’adesione del creditore produca il solo effetto di rendere irrevocabile la stipulazione, senza incidere sulla modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio (Cass. civ., sez. I, ord. 19 settembre 2024, n. 25159). E lo stesso schema — accollato stipulante, accollante promittente, creditore terzo beneficiario — è stato ricostruito con nitidezza dalla giurisprudenza di merito, che ha ricordato come nell’accollo cumulativo il debitore originario non venga liberato ma resti obbligato in solido con l’accollante (Trib. Milano, 14 novembre 2024, n. 10231).

Il principio, calato nella pratica, significa che la clausola scritta nel verbale di separazione — «il marito si accolla integralmente il residuo mutuo» — nasce, salvo che la banca vi partecipi formalmente, come accollo interno. Produce obblighi tra voi due. Non produce nulla verso l’istituto di credito.

Secondo punto: la liberazione richiede una dichiarazione espressa

L’orientamento si è consolidato nel senso che l’adesione del creditore alla convenzione di accollo non determina di per sé la liberazione dell’accollato: occorre, ai sensi dell’art. 1273, comma 2, c.c., una previsione espressa o una dichiarazione espressa del creditore, non potendosi desumere la liberazione da un comportamento tacito. In mancanza, il debitore originario resta obbligato in solido con il terzo (principio applicato, in una vicenda nata proprio da un accordo tra coniugi, da Trib. Salerno, sent. n. 3791/2024, pubbl. 16 luglio 2024, che richiama l’insegnamento di legittimità di Cass. civ. n. 4383 del 24 febbraio 2014).

La conseguenza è che il silenzio della banca non vale mai liberazione, e nemmeno vale liberazione il fatto che per anni la banca abbia incassato le rate da un solo intestatario. Il pagamento regolare da parte dell’ex non è un’adesione tacita alla tua uscita: è semplicemente adempimento di un’obbligazione che grava su entrambi.

Terzo punto: anche quando la liberazione è pattuita, non è incondizionata

Un profilo meno noto ma decisivo: la liberazione preventivamente pattuita può cadere se l’accollante era insolvente al momento in cui ha assunto il debito. La Cassazione ha precisato che la nozione di insolvenza richiamata dall’art. 1274, comma 2, c.c. non va desunta per analogia da quella concorsuale, costruita sulla par condicio creditorum, bensì è l’insolvenza civilistica che ricorre in numerose altre norme del codice, orientata alla tutela dell’affidamento del singolo creditore (Cass. civ., sez. II, 16 giugno 2023, n. 17362).

In altre parole, se ti trovi in questa situazione: non basta strappare alla controparte la promessa che ti farà liberare. Se chi resta nel finanziamento non ha la capacità economica per sostenerlo da solo, la banca non solo rifiuterà la liberatoria — e ne ha pieno diritto — ma, anche nell’ipotesi in cui l’avesse concessa in presenza di un’insolvenza già in atto, la tua liberazione sarebbe esposta a contestazione.

Un temperamento: il beneficium ordinis

Esiste, nell’accollo cumulativo esterno, un correttivo che vale la pena conoscere. Quando il creditore aderisce alla convenzione di accollo pur senza liberare il debitore originario, l’obbligazione di quest’ultimo degrada — in analogia con la disciplina della delegazione dettata dall’art. 1268, comma 2, c.c. — a obbligazione sussidiaria: il creditore ha l’onere di chiedere preventivamente l’adempimento all’accollante e solo dopo che la richiesta sia risultata infruttuosa può rivolgersi all’accollato, pur non essendo tenuto a escuterlo preventivamente (Cass. civ., sez. II, 24 febbraio 2010, n. 4482).

Non è liberazione, ma è un ordine di escussione: la banca deve bussare prima alla porta di chi si è accollato il debito. È una difesa che vale la pena eccepire quando arriva un’ingiunzione, perché sposta l’onere e i tempi, e in molti casi la banca non è in grado di dimostrare di aver rispettato quella sequenza.


Prima questione: il verbale di separazione omologato dal tribunale mi libera dalla banca?

La questione. È la domanda più frequente in assoluto, ed è formulata quasi sempre così: «Il giudice ha omologato la separazione, nell’accordo c’è scritto che il mutuo lo paga lui. Se lui non paga, la banca può venire da me?».

Cosa hanno deciso i giudici. La risposta della giurisprudenza è netta e passa attraverso due passaggi.

Il primo riguarda la natura degli accordi di separazione. Le Sezioni Unite hanno stabilito che è pienamente lecito inserire nel verbale di separazione consensuale clausole che attribuiscano o trasferiscano beni tra i coniugi nell’ambito del complessivo riassetto degli interessi economico-patrimoniali, e che il verbale d’udienza, una volta omologato, costituisce titolo idoneo (Cass. civ., Sez. Un., n. 21761/2021). Ma proprio da quella pronuncia discende il punto decisivo: l’accordo di separazione conserva natura negoziale privata. È un contratto tra due persone, sia pure inserito in un procedimento giudiziale.

Il secondo passaggio è la conseguenza logica del primo: un contratto produce effetti tra le parti che lo stipulano. La banca non è parte dell’accordo di separazione. Non lo ha sottoscritto, non ha aderito, non è stata chiamata. Come ha osservato la giurisprudenza di merito in una fattispecie esattamente sovrapponibile, la società creditrice non è parte dell’accordo interno intervenuto tra i coniugi, sicché gli effetti di quell’accordo non possono prodursi nei suoi confronti (Trib. Salerno, sent. n. 3791/2024).

Sul versante dell’autonomia negoziale dei coniugi la Cassazione ha semmai allargato lo spazio: ha confermato che, sciolta la comunione legale con la separazione consensuale, le parti possono liberamente disporre dei beni comuni e prevedere anche una ripartizione per quote non egalitarie, senza che ricorra alcuna ipotesi di nullità (Cass. civ., ord. 3 febbraio 2025, n. 2546, in continuità con Cass. Sez. Un. n. 21761/2021). Ma più è ampia l’autonomia negoziale, più è evidente il suo limite: l’autonomia negoziale vincola chi negozia, e la banca non ha negoziato.

Va aggiunto un terzo tassello, spesso frainteso. Il giudice della separazione può legittimamente porre a carico di un genitore il pagamento delle rate del mutuo contratto per l’acquisto della casa familiare, quale modalità di adempimento dell’obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, trattandosi di voce di spesa sufficientemente determinata e strumentale alle esigenze da soddisfare (Cass. civ. n. 20139/2013). È un provvedimento del giudice, non un semplice patto. Eppure nemmeno questo libera l’altro coniuge verso l’istituto: incide sull’obbligo di contribuzione, non sul contratto di finanziamento.

Se c’è contrasto. Su questo punto un vero contrasto non c’è. Esiste piuttosto un’area di incertezza sull’intensità del residuo obbligo del coniuge non accollante quando la banca abbia aderito senza liberare: se cioè operi sempre e comunque il beneficium ordinis di Cass. n. 4482/2010 o se occorra un’adesione qualificata del creditore alla convenzione. In sede di consulenza l’assunzione prudenziale è una sola: fino a quando non hai in mano una dichiarazione scritta della banca che ti libera espressamente, devi considerarti pienamente obbligato per l’intero. Costruire una strategia sull’ipotesi favorevole significa scoprirlo troppo tardi.

Cosa significa per te. Che l’accordo di separazione va scritto sapendo che cosa può e che cosa non può fare. Può obbligare l’altro a pagare, può prevedere penali e garanzie interne, può disciplinare che cosa accade se non paga, può imporgli di attivarsi per ottenere la liberatoria entro un termine. Non può cancellare la tua firma. La regola operativa è: nessun accordo di separazione che coinvolga un finanziamento cointestato dovrebbe essere sottoscritto prima di aver interpellato formalmente la banca e messo per iscritto quale sarà la sua posizione.


Seconda questione: se pago io tutto, posso farmi restituire la metà dall’ex?

La questione. L’altro lato della stessa medaglia. «Ho continuato a pagare io per non farci segnalare entrambi. Sono passati tre anni. Posso chiedergli indietro la sua parte? E da quando?»

Cosa hanno deciso i giudici. Qui la giurisprudenza ha costruito uno spartiacque temporale preciso, e conoscerlo cambia l’esito della causa.

La Terza Sezione della Cassazione, affrontando la ripetibilità delle somme versate da un coniuge per obbligazioni contratte dalla coppia, ha stabilito che — salvo la prova di un diverso accordo tra le parti — non sono ripetibili le somme pagate da uno solo dei coniugi in costanza di matrimonio a titolo di rate del mutuo contratto da entrambi in solido per l’acquisto della casa coniugale, anche se cointestata. La ragione sta nei principi di solidarietà matrimoniale e nell’adempimento del dovere di contribuzione dell’art. 143 c.c., cui si affianca una presunzione di gratuità degli esborsi compiuti nel corso della vita familiare. Sono invece ripetibili le attribuzioni successive alla separazione, essendo in quel momento venuto meno il progetto di vita comune: la ripetibilità può essere fatta valere solo dalla data della separazione e per le somme pagate successivamente (Cass. civ., sez. III, ord. 21 febbraio 2023, n. 5385).

Il principio è stato applicato con costanza dai giudici di merito. Il Tribunale di Latina ha ribadito che, dopo la separazione, in assenza di un provvedimento che accolli il mutuo a un solo coniuge quale contributo al mantenimento e in assenza di accordo tra le parti, ciascuno deve farsi carico della propria metà, e chi ha pagato in eccedenza può ripetere dalla data della separazione (Trib. Latina, sent. 17 gennaio 2025, n. 106). Sulla stessa linea si è mosso il Tribunale di Rovigo, che ha escluso la ripetibilità delle somme versate in costanza di matrimonio (Trib. Rovigo, sent. 22 marzo 2025, n. 241).

Due precisazioni tecniche completano il quadro, e sono precisazioni che in giudizio pesano.

La prima riguarda il pagamento parziale. L’art. 1299, comma 1, c.c. menziona il pagamento dell’intero debito, ma la Cassazione ha chiarito che ciò non impedisce di ritenere esperibile il regresso anche quando sia stata pagata soltanto una parte del debito comune, in misura superiore alla quota interna del solvens: anche in questo caso si verifica un depauperamento di chi paga e un correlativo arricchimento del condebitore, che viene parzialmente liberato. Il regresso spetta dunque nei limiti dell’eccedenza rispetto alla quota interna (Cass. civ., sez. III, ord. 16 marzo 2021, n. 7279). È il principio che consente di chiedere il rimborso rata per rata, senza dover attendere l’estinzione del mutuo.

La seconda riguarda il momento in cui il credito di regresso nasce: il diritto sorge con il pagamento, non prima. La Cassazione lo ha ribadito in materia concorsuale, escludendo che il coobbligato solidale possa vantare il credito di regresso prima di aver effettuato il pagamento, perché è il pagamento a costituire il fatto costitutivo del diritto (Cass. civ., sez. I, sent. 12 marzo 2025, n. 6556). Sul piano dei rimedi, poi, la giurisprudenza distingue con nettezza tra l’azione di regresso autonoma e la surrogazione legale, che non sono cumulabili e producono effetti diversi quanto all’oggetto della pretesa (Cass. civ., sez. II, ord. n. 11652/2023).

Se c’è contrasto. Un contrasto storico c’era, sulla ripetibilità delle somme versate durante il matrimonio, e la pronuncia del 2023 lo ha composto nel senso dell’irripetibilità. Resta però un’area di prova: la Cassazione fa sempre salva l’esistenza di un diverso accordo tra le parti, che va provato. L’assunzione prudenziale è che, senza un documento che qualifichi diversamente i versamenti — un riconoscimento di debito, uno scambio di corrispondenza, un contratto di mutuo interno — le rate pagate prima della separazione siano perse.

Cosa significa per te. Che la data della separazione è la linea di confine e va documentata con precisione, e che i pagamenti successivi vanno resi tracciabili uno per uno: bonifico dal proprio conto personale, causale che identifichi il rapporto, estratti conto conservati. Chi paga dal conto cointestato che alimenta da solo si trova, anni dopo, a dover ricostruire in giudizio da quale patrimonio provenissero davvero i soldi.

È il punto in cui la competenza tecnica sul contratto bancario e quella sul diritto di famiglia devono parlarsi, e non sempre accade: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo, perché ricostruire quanto è stato pagato, da chi e a partire da quale data è un lavoro che richiede tanto la lettura del piano di ammortamento quanto quella delle scritture contabili e dei flussi bancari.


Terza questione: resto agganciato al debito — che cosa rischio davvero se l’altro non paga?

La questione. «Non ho ottenuto la liberatoria. Lui ha smesso di pagare. Che cosa può succedermi, concretamente?» E la variante, altrettanto diffusa: «Io non ero cointestatario, avevo solo firmato come garante. Posso uscire?»

Cosa hanno deciso i giudici. Tre fronti, tre orientamenti da conoscere.

Il fronte dell’escussione

Se l’inadempimento è tale da far scattare la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione, il creditore può pretendere l’intero residuo, e può pretenderlo da te per intero in forza dell’art. 1292 c.c. Se il finanziamento è ipotecario, l’ipoteca grava sull’immobile a prescindere da chi lo abita. Restano naturalmente ferme le difese ordinarie sul merito del credito e, dove pertinente, il beneficium ordinis di Cass. n. 4482/2010.

Il fronte della garanzia

Chi ha firmato come fideiussore ha uno strumento che il coobbligato non ha: il recesso. La Cassazione ha affermato che il recesso del fideiussore dalla garanzia prestata per debiti derivanti da un rapporto destinato a prolungarsi nel tempo produce l’effetto di circoscrivere l’obbligazione accessoria al saldo del debito esistente nel momento in cui il recesso è divenuto efficace (Cass. civ. n. 12263/2015; in senso conforme Cass. civ. n. 9848/2012). Il recesso non cancella il passato, ma chiude il futuro: è la differenza tra restare esposto per un’esposizione che continua a crescere e restare esposto per una cifra cristallizzata.

Accanto al recesso operano le cause legali di liberazione, che la giurisprudenza recente ha però delimitato con rigore. Sull’art. 1955 c.c., la Corte ha ribadito che il fatto del creditore non può consistere in una mera inazione e deve costituire violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto (Cass. civ., sez. III, ord. 17 giugno 2024, n. 16831), e che non opera alcuna liberazione automatica, essendo necessaria la prova di un pregiudizio giuridico — la perdita del diritto di surrogazione o di regresso — e non meramente economico (Cass. civ., sez. III, ord. 13 marzo 2024, n. 6685). Nella stessa direzione, la mera tolleranza del creditore a fronte di pagamenti irregolari del debitore principale non integra di per sé un fatto lesivo dei diritti di surrogazione del garante (Cass. civ., sez. III, ord. 10 gennaio 2025, n. 668).

Sull’art. 1956 c.c., relativo alla fideiussione per obbligazione futura, l’orientamento è più favorevole al garante ma resta condizionato alla prova. La Corte ha affermato che quando in un rapporto di finanziamento si manifesta un significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto a quelle note all’esordio del rapporto, la banca che ne venga a conoscenza deve — in attuazione dei doveri di correttezza e buona fede — o porre termine al rapporto impedendo ulteriori utilizzi del credito, o avvisare il fideiussore, pena la perdita di efficacia della garanzia (Cass. civ., sez. III, ord. 10 ottobre 2024, n. 26485). L’onere di provare gli elementi costitutivi della liberazione grava però sul garante (Cass. civ., ord. n. 9073/2025), e la liberazione non opera quando il fideiussore, per il ruolo rivestito, conosceva o doveva conoscere la situazione del debitore (Cass. civ., sez. I, ord. 17 febbraio 2025, n. 3989).

Il fronte delle banche dati

È il danno che le persone sottovalutano di più e che più spesso, anni dopo, impedisce di ricominciare.

Il presupposto della segnalazione a sofferenza non è il singolo ritardo: la Cassazione richiede da tempo una valutazione della complessiva situazione patrimoniale e finanziaria del cliente, riconducibile a uno stato di insolvenza anche non definitiva o a una grave e non transitoria difficoltà economica (principio inaugurato da Cass. civ. n. 21428/2007 e costantemente ribadito, da ultimo da Cass. civ., sez. I, 12 marzo 2026, n. 5593, che ha censurato la segnalazione fondata sulla mera esistenza del debito senza accertamento dell’effettiva insolvenza).

Sul preavviso, la Corte ha delimitato l’ambito applicativo dell’art. 125, comma 3, TUB, osservando che quella norma è collocata nel capo dedicato al credito ai consumatori, dal cui ambito sono esplicitamente esclusi i finanziamenti destinati all’acquisto o alla conservazione della proprietà immobiliare (Cass. civ., sez. I, 13 dicembre 2021, n. 39769). E ha successivamente precisato che il mancato preavviso non è di per sé causa di illegittimità della segnalazione, dovendosi verificare se ne sia risultato leso il diritto di difesa del segnalato (Cass. civ., ord. 29 aprile 2025, n. 11232).

Quanto al danno, non è mai automatico: la lesione conseguente a una segnalazione illegittima non è in re ipsa e va provata (Cass. civ., sez. I, 25 gennaio 2017, n. 1931), anche se la prova può essere raggiunta per presunzioni quando la segnalazione abbia determinato conseguenze concrete come la revoca di linee di credito (Cass. civ., ord. n. 29252/2024).

Se c’è contrasto. Sul preavviso il contrasto è reale e non ancora sopito: una linea lo considera presupposto di legittimità della segnalazione, un’altra — accolta da Cass. n. 11232/2025 — lo qualifica come adempimento la cui omissione va valutata in concreto. L’assunzione prudenziale è duplice: non costruire la difesa unicamente sul mancato preavviso, e contestare sempre, in via principale, l’assenza dei presupposti sostanziali della sofferenza, che è il terreno su cui la giurisprudenza è più solida.

Cosa significa per te. Che il rischio della cointestazione non è soltanto pagare: è essere segnalato per un inadempimento altrui e scoprirlo quando chiedi un finanziamento nuovo. La prima mossa, sempre, è chiedere la visura CRIF e l’estratto della Centrale dei Rischi di Banca d’Italia per sapere esattamente come sei censito — cointestatario, garante, in sofferenza — perché non si difende una posizione che non si conosce.


La pronuncia più recente e rilevante: l’accollo pattuito in separazione sopravvive al divorzio

C’è una decisione recentissima che merita una trattazione a sé, perché rovescia un’aspettativa diffusa e ha conseguenze pratiche pesanti in entrambe le direzioni.

Il contesto. Un ex marito aveva assunto, nell’accordo di separazione consensuale, l’obbligo di provvedere al pagamento integrale delle rate del mutuo ipotecario gravante sulla casa familiare «sino a estinzione dello stesso». Arrivato al divorzio, ne chiedeva la revoca, sostenendo che si trattasse in sostanza di una forma di contribuzione economica, come tale modificabile al mutare delle condizioni o al sopraggiungere del divorzio. Il Tribunale di Forlì aveva accolto quella lettura. La Corte d’Appello di Bologna l’aveva ribaltata.

La decisione. La Cassazione ha confermato la lettura d’appello: la clausola con cui uno dei coniugi si impegna a farsi carico delle rate del mutuo «sino a estinzione» integra un patto patrimoniale autonomo, non riconducibile al contenuto necessario della separazione e come tale non modificabile in sede di divorzio (Cass. civ., ord. 3 dicembre 2025, n. 31486).

La motivazione, in linguaggio piano. L’obbligo non trova la propria causa nella separazione in sé e non è agganciato allo status coniugale: la formulazione — durata legata all’estinzione del mutuo, non alla permanenza del vincolo o alla situazione economica delle parti — rivela una volontà negoziale autonoma. Non è una modalità di mantenimento travestita: è un contratto dentro il contratto.

Cosa cambia rispetto a prima. Cambia molto, e in due direzioni opposte a seconda di dove ti trovi.

Se sei chi ha ottenuto l’impegno, quella clausola è più solida di quanto pensassi: l’altro non può liberarsene invocando il divorzio o il mutare delle proprie condizioni economiche, e resta obbligato verso di te anche quando lo status coniugale è cessato.

Se sei chi l’impegno l’ha assunto, il rovescio è severo: hai sottoscritto un’obbligazione che ti accompagnerà fino all’estinzione del finanziamento, sganciata dalla revisione delle condizioni di divorzio. E l’hai sottoscritta, molto probabilmente, in una fase in cui l’obiettivo era chiudere in fretta.

Il punto operativo che questa ordinanza consegna a chiunque stia scrivendo un accordo di separazione è la formulazione della clausola. Termini utilizzati, durata dell’obbligo, collegamento o meno allo status coniugale non sono dettagli redazionali: determinano se quella clausola resterà rivedibile o diventerà un patto autonomo destinato a durare anni oltre il divorzio.


I principi applicati ai casi reali

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti per mostrare come operano i principi appena esaminati. Non sono casi seguiti dallo Studio: sono ipotesi di lavoro con dati coerenti, utili per vedere i meccanismi in azione.

Simulazione 1 — L’accordo che non libera

Ipotesi. Mutuo cointestato, debito residuo 118.400 €, rata 742 €. Separazione consensuale omologata il 14 marzo 2023, con clausola: «Il sig. X si accolla integralmente il residuo mutuo». La banca non partecipa all’accordo e non rilascia alcuna dichiarazione. X paga regolarmente fino a ottobre 2025, poi si ferma. A febbraio 2026 la banca notifica a entrambi la decadenza dal beneficio del termine e ingiunge il residuo.

Applicazione dei principi. L’accordo, non essendovi adesione dell’istituto, resta accollo interno: per Cass. n. 38225/2021 e Cass. n. 25159/2024 non modifica i soggetti dell’obbligazione e la banca vi resta estranea. La liberazione non si presume (art. 1273, comma 2, c.c.; Trib. Salerno n. 3791/2024). Esito: la sig.ra Y è pienamente obbligata per l’intero residuo di 118.400 €, oltre interessi. Ciò che l’accordo le dà è un titolo verso X, non una difesa verso la banca. Le difese verso la banca vanno cercate altrove: regolarità della decadenza dal beneficio del termine, esatta quantificazione del residuo, verifica del piano di ammortamento e delle condizioni economiche applicate.

Variante. Se, prima dell’omologa, la banca avesse rilasciato dichiarazione scritta di liberazione espressa di Y, l’esito sarebbe opposto: Y sarebbe estranea al rapporto e l’ingiunzione nei suoi confronti opponibile con esito favorevole. La differenza tra i due scenari è un documento.

Simulazione 2 — Il regresso e la linea del 14 marzo

Ipotesi. Stessi soggetti. Separazione omologata il 14 marzo 2023. Y paga integralmente la rata di 742 € dal proprio conto personale da aprile 2023 a marzo 2026: 36 rate, 26.712 € complessivi. Y aveva pagato l’intera rata anche nei quattro anni precedenti la separazione.

Applicazione dei principi. Per Cass. n. 5385/2023 le somme versate in costanza di matrimonio non sono ripetibili, essendo riconducibili al dovere di contribuzione dell’art. 143 c.c.: i quattro anni precedenti non sono recuperabili, salvo prova di un diverso accordo. Sono invece ripetibili le somme successive. Poiché Y ha pagato l’intero pur essendo tenuta al 50% nei rapporti interni, il regresso ex art. 1299 c.c. opera per l’eccedenza rispetto alla propria quota — e opera anche a fronte di pagamenti parziali del debito complessivo, secondo Cass. n. 7279/2021. Esito: credito di regresso di 13.356 € (50% di 26.712 €), oltre interessi dalle singole date di pagamento, azionabile anche in via monitoria se i pagamenti sono documentati da estratti conto e bonifici tracciabili.

Condizione critica. Se in sede di separazione fosse stato previsto che le rate costituiscono modalità di contribuzione al mantenimento a carico di Y, il regresso non spetterebbe: il pagamento sarebbe adempimento di un obbligo proprio. È esattamente la distinzione che Cass. n. 20139/2013 e Cass. n. 31486/2025 impongono di leggere nella formulazione della clausola.

Simulazione 3 — Il garante che recede

Ipotesi. Prestito personale al coniuge, con firma dell’altro coniuge come fideiussore. Esposizione al 30 aprile 2026: 9.180 €. Il garante comunica il recesso con raccomandata ricevuta il 30 aprile 2026. Il debitore principale continua a utilizzare linee ulteriori concesse dopo quella data, portando l’esposizione complessiva a 21.600 € entro dicembre 2026.

Applicazione dei principi. Per Cass. n. 12263/2015 e Cass. n. 9848/2012, il recesso circoscrive l’obbligazione accessoria al saldo esistente al momento in cui è divenuto efficace. Esito: il garante risponde di 9.180 €, non di 21.600 €. I 12.420 € maturati dopo il recesso restano fuori dalla garanzia. Se poi risultasse che la banca, consapevole di un significativo peggioramento delle condizioni del debitore, ha continuato a erogare credito senza avvisare il garante, si aprirebbe anche la questione della liberazione ex art. 1956 c.c. secondo Cass. n. 26485/2024 — con l’avvertenza, però, che l’onere probatorio grava sul garante (Cass. n. 9073/2025).


La giurisprudenza in tabella

La tabella raccoglie tutte le decisioni richiamate in questa guida, con gli estremi, la questione decisa e la rilevanza pratica per chi si trova con un finanziamento cointestato in fase di separazione. È lo strumento da portare al primo appuntamento con un legale: consente di verificare subito su quale principio poggia — o non poggia — la propria posizione.

PronunciaQuestione decisaPrincipio in una rigaRilevanza pratica
Cass. Sez. Un. n. 21761/2021Natura degli accordi di separazioneLe clausole di attribuzione e trasferimento inserite nella separazione sono lecite e mantengono natura negozialeL’accordo è un contratto: vincola i coniugi, non la banca
Cass. civ., sez. II, ord. 3 dicembre 2021, n. 38225Accollo interno vs esternoL’accollo interno non attribuisce diritti al creditore né modifica i soggetti dell’obbligazioneLa clausola di accollo scritta tra voi non tocca il rapporto con l’istituto
Cass. civ., sez. I, ord. 19 settembre 2024, n. 25159Effetti dell’adesione nell’accollo internoL’adesione del creditore rende solo irrevocabile la stipulazione, senza modificare il rapportoNemmeno un’adesione generica della banca equivale a liberazione
Cass. civ. n. 4383 del 24 febbraio 2014Accollo semplice o internoIl negozio interno resta estraneo alla sfera del creditoreBase dell’orientamento applicato dai giudici di merito
Cass. civ., sez. II, 16 giugno 2023, n. 17362Insolvenza dell’accollanteL’insolvenza rilevante ex art. 1274 c.c. è quella civilistica, non quella concorsualeSe chi resta non è solvibile, la liberazione è a rischio anche se pattuita
Cass. civ., sez. II, 24 febbraio 2010, n. 4482Accollo cumulativo esternoL’obbligazione dell’accollato degrada a sussidiaria: il creditore deve chiedere prima all’accollanteDifesa da eccepire quando la banca aggredisce direttamente chi è uscito di fatto
Trib. Salerno, sent. n. 3791/2024 (16 luglio 2024)Accollo interno tra coniugiLa liberazione richiede dichiarazione espressa del creditore, non desumibile da comportamenti tacitiApplicazione diretta alla clausola di separazione
Trib. Milano, 14 novembre 2024, n. 10231Struttura dell’accollo esternoNell’accollo cumulativo il debitore originario resta obbligato in solido con l’accollanteConferma di merito sulla regola generale
Cass. civ., ord. 3 febbraio 2025, n. 2546Autonomia dei coniugi sui beni comuniAmmessa la ripartizione per quote non egalitarie nell’accordo di separazioneAmpia libertà sui rapporti interni, nessun effetto verso terzi
Cass. civ. n. 20139/2013Rate come modalità di mantenimentoIl giudice può porre le rate del mutuo a carico di un genitore come contributo al mantenimentoCambia i rapporti interni, non il contratto di finanziamento
Cass. civ., ord. 3 dicembre 2025, n. 31486Accollo in separazione e divorzioLa clausola di pagamento «sino a estinzione» è patto patrimoniale autonomo, non modificabile col divorzioLa formulazione della clausola decide se sarà rivedibile o definitiva
Cass. civ., sez. III, ord. 21 febbraio 2023, n. 5385Ripetibilità delle rateIrripetibili le somme pagate in costanza di matrimonio; ripetibili quelle successive alla separazioneLa data della separazione è la linea di confine del regresso
Trib. Latina, sent. 17 gennaio 2025, n. 106Rate dopo la separazioneIn assenza di accordo o provvedimento, ciascuno risponde della propria metà dalla separazioneConferma di merito sul dies a quo del rimborso
Trib. Rovigo, sent. 22 marzo 2025, n. 241Somme versate in costanza di matrimonioNon ripetibili salvo prova di un diverso accordoL’onere di provare l’accordo diverso è di chi chiede la restituzione
Cass. civ., sez. III, ord. 16 marzo 2021, n. 7279Regresso e pagamento parzialeIl regresso spetta anche per pagamenti parziali eccedenti la quota internaSi può agire rata per rata, senza attendere l’estinzione
Cass. civ., sez. I, sent. 12 marzo 2025, n. 6556Momento del regressoIl diritto di regresso nasce con il pagamento, che ne è il fatto costitutivoNessuna pretesa prima di aver effettivamente versato
Cass. civ., sez. II, ord. n. 11652/2023Regresso e surrogazioneSono rimedi distinti, con oggetto e presupposti diversiLa scelta dell’azione incide su quanto si può chiedere
Cass. civ. n. 12263/2015 (conf. n. 9848/2012)Recesso del fideiussoreIl recesso circoscrive la garanzia al saldo esistente al momento in cui diviene efficaceChi ha firmato come garante può fermare l’esposizione futura
Cass. civ., sez. III, ord. 17 giugno 2024, n. 16831Art. 1955 c.c.Il fatto del creditore non può consistere in mera inazioneLimita le liberazioni fondate su generica passività della banca
Cass. civ., sez. III, ord. 13 marzo 2024, n. 6685Art. 1955 c.c.Serve un pregiudizio giuridico, non solo economicoVa dimostrata la perdita di surrogazione o regresso
Cass. civ., sez. III, ord. 10 gennaio 2025, n. 668Tolleranza del creditoreLa tolleranza su pagamenti irregolari non libera di per sé il garanteNon basta che la banca abbia «lasciato correre»
Cass. civ., sez. III, ord. 10 ottobre 2024, n. 26485Art. 1956 c.c.Di fronte a un peggioramento significativo la banca deve fermarsi o avvisare il garanteLeva concreta di liberazione del fideiussore
Cass. civ., ord. n. 9073/2025Onere della prova ex art. 1956 c.c.Spetta al garante provare i presupposti della liberazioneLa difesa va costruita su documenti, non su allegazioni
Cass. civ., sez. I, ord. 17 febbraio 2025, n. 3989Garante consapevoleNon si libera chi conosceva o doveva conoscere la situazione del debitoreRileva il ruolo effettivo del garante nel rapporto
Cass. civ. n. 21428/2007Nozione di sofferenzaLa sofferenza presuppone insolvenza o grave e non transitoria difficoltà, non il singolo ritardoPrima linea di attacco contro una segnalazione
Cass. civ., sez. I, 12 marzo 2026, n. 5593Presupposti della segnalazione in CRNon basta l’esistenza del debito: serve l’accertamento dell’effettiva insolvenzaPronuncia recente utilizzabile contro segnalazioni automatiche
Cass. civ., sez. I, 13 dicembre 2021, n. 39769Ambito dell’art. 125 TUBLa norma sul preavviso riguarda il credito ai consumatori, con esclusione dei finanziamenti immobiliariDelimita quando il preavviso è invocabile
Cass. civ., ord. 29 aprile 2025, n. 11232Mancato preavvisoNon è di per sé causa di illegittimità: va verificata la lesione del diritto di difesaNon fondare la difesa solo sul preavviso omesso
Cass. civ., sez. I, 25 gennaio 2017, n. 1931Danno da segnalazioneIl danno non è in re ipsa e va provatoServe prova del pregiudizio concreto
Cass. civ., ord. n. 29252/2024Prova del dannoIl danno può essere presunto quando la segnalazione determina la revoca di linee di creditoApre alla prova presuntiva in presenza di conseguenze documentate

La sintesi operativa

Da tutta la giurisprudenza esaminata si estraggono principi pratici che valgono più di qualunque riassunto teorico.

  • Nessun accordo tra ex coniugi, per quanto dettagliato e per quanto omologato, toglie la tua firma da un finanziamento cointestato. L’unica cosa che la toglie è una dichiarazione espressa e scritta del creditore che ti libera.
  • La liberazione non si presume mai e non si desume da comportamenti taciti: né dal silenzio della banca, né dagli anni in cui ha incassato le rate da un solo intestatario.
  • La banca non è obbligata ad accettare la tua uscita. Valuta la solvibilità di chi resta e può legittimamente rifiutare; se chi resta non regge il finanziamento da solo, il rifiuto è la conseguenza prevedibile, non un abuso.
  • L’accollo cumulativo non è liberazione, ma neppure è nulla: quando il creditore ha aderito senza liberare, opera un ordine di escussione che gli impone di rivolgersi prima all’accollante.
  • La data della separazione è lo spartiacque del regresso: le rate pagate prima sono di regola perse, quelle pagate dopo sono recuperabili al 50%, anche rata per rata.
  • Il regresso nasce con il pagamento: si può chiedere solo ciò che si è effettivamente versato in eccedenza rispetto alla propria quota interna.
  • La formulazione della clausola di accollo decide il suo destino: un impegno «sino a estinzione del mutuo» rischia di essere un patto autonomo che sopravvive al divorzio e non è più rivedibile.
  • Chi ha firmato come garante ha un’arma in più — il recesso — che cristallizza l’esposizione al saldo esistente, ma non cancella quanto già maturato.
  • La segnalazione a sofferenza richiede una valutazione della complessiva situazione patrimoniale, non un ritardo isolato: è il terreno più solido su cui contestarla.
  • Il danno da segnalazione illegittima va provato, ma può esserlo anche per presunzioni quando ha prodotto conseguenze documentabili sull’accesso al credito.
  • Quando la liberatoria non arriva, restano tre strade concrete — estinzione con vendita dell’immobile, surrogazione presso altro istituto in capo al solo intestatario che resta, rinegoziazione con contestuale accollo liberatorio — e vanno valutate prima di firmare l’accordo, non dopo.

Le domande sul «quindi in pratica?»

Se la banca rifiuta la liberatoria, l’accordo di separazione è carta straccia? No, ma cambia funzione. Verso la banca non produce effetti, come ha ribadito la giurisprudenza sull’accollo interno (Cass. n. 38225/2021; Trib. Salerno n. 3791/2024). Verso l’altro coniuge resta pienamente valido: è il titolo su cui fondare il regresso per le rate che sarai eventualmente costretto a pagare, e può contenere garanzie interne, penali e obblighi di attivazione. La differenza è che ti protegge dopo il danno, non prima.

Posso obbligare la banca a liberarmi? No. La liberazione è una rinuncia del creditore a uno dei propri debitori e nessuna norma gliela impone: l’art. 1273, comma 2, c.c. la costruisce come atto volontario ed espresso. Ciò che si può fare è presentare un’istruttoria solida — reddito, garanzie eventualmente aggiuntive, storia dei pagamenti — e, in parallelo, verificare le alternative che non dipendono dal suo consenso: estinzione, surrogazione, vendita.

Ho pagato io le rate per cinque anni durante il matrimonio. Recupero qualcosa? Di regola no, per il periodo antecedente alla separazione: Cass. n. 5385/2023 le qualifica come adempimento del dovere di contribuzione ex art. 143 c.c., con una presunzione di gratuità che copre gli esborsi della vita in comune. Si recupera dalla separazione in poi, salvo che tu riesca a provare un diverso accordo — un riconoscimento di debito, un prestito documentato — che qualifichi diversamente quei versamenti.

Se il mutuo è a carico dell’altro per decisione del giudice, e lui non paga, la banca può venire da me? Sì. Il provvedimento del giudice della separazione incide sui rapporti interni tra i coniugi e sull’obbligo di contribuzione (Cass. n. 20139/2013), non sul contratto di finanziamento. La banca resta terza e conserva la libera scelta del condebitore cui rivolgersi ex art. 1292 c.c. Quel provvedimento ti servirà, però, per il regresso e per dimostrare l’inadempimento dell’altro.

Mi hanno segnalato per rate che non ho mai smesso di pagare io. Cosa faccio? Prima di tutto acquisisci visura CRIF ed estratto della Centrale dei Rischi per verificare come sei censito e a che titolo. Poi si contesta sul piano sostanziale: la sofferenza presuppone insolvenza o grave e non transitoria difficoltà, valutata sulla complessiva situazione patrimoniale (Cass. n. 21428/2007; Cass. n. 5593/2026), non l’esistenza del debito. Il profilo del preavviso va aggiunto, ma non basta da solo (Cass. n. 11232/2025). Il risarcimento va provato, anche per presunzioni (Cass. n. 1931/2017; Cass. n. 29252/2024).


Cosa può fare lo Studio Monardo

Su questa materia lo Studio applica gli orientamenti appena esaminati direttamente al fascicolo, con interventi determinati e verificabili:

  1. Leggiamo il contratto di finanziamento e il piano di ammortamento per stabilire se sei coobbligato solidale, accollante, accollato o garante — perché le tre posizioni hanno difese completamente diverse e vengono regolarmente confuse.
  2. Verifichiamo l’esistenza di una dichiarazione espressa di liberazione ai sensi dell’art. 1273, comma 2, c.c., esaminando corrispondenza, atti notarili e comunicazioni della banca, e stabiliamo con certezza se sei stato liberato o soltanto affiancato.
  3. Interpelliamo formalmente l’istituto prima della firma dell’accordo di separazione, mettendo per iscritto la sua posizione sulla liberatoria, così che la clausola venga costruita sul dato reale e non su un’aspettativa.
  4. Redigiamo la clausola di accollo con la formulazione tecnicamente corretta, alla luce di Cass. n. 31486/2025, calibrando durata, causa e collegamento con lo status coniugale in base a quale delle due posizioni difendiamo.
  5. Eccepiamo il beneficium ordinis quando la banca aggredisce direttamente chi è uscito di fatto dal rapporto, contestando l’omessa preventiva richiesta all’accollante secondo Cass. n. 4482/2010.
  6. Ricostruiamo i flussi di pagamento rata per rata, individuando la data della separazione come dies a quo e quantificando il credito di regresso ex artt. 1298-1299 c.c., anche per pagamenti parziali eccedenti la quota interna.
  7. Agiamo in regresso contro l’ex coniuge inadempiente, in via monitoria dove i pagamenti sono documentati, e resistiamo alle pretese di regresso infondate riferite al periodo di convivenza matrimoniale.
  8. Esercitiamo il recesso dalla garanzia fideiussoria cristallizzando l’esposizione al saldo esistente e valutiamo le cause di liberazione ex artt. 1955, 1956 e 1957 c.c. alla luce della giurisprudenza 2024-2025.
  9. Contestiamo le segnalazioni in Centrale dei Rischi e nei SIC, aggredendo in via principale l’assenza dei presupposti sostanziali della sofferenza e agendo, dove ricorrono i presupposti, anche in via d’urgenza per la cancellazione.
  10. Proponiamo opposizione a decreto ingiuntivo e all’esecuzione quando la banca agisce sul residuo, verificando decadenza dal beneficio del termine, quantificazione del debito e regolarità delle condizioni economiche applicate.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una materia che vive quasi interamente di orientamenti di legittimità, l’abilitazione che pesa di più è quella di cassazionista: i principi che hai letto in questa guida — dalla liberazione che non si presume al beneficium ordinis, dallo spartiacque temporale del regresso ai presupposti della segnalazione — sono principi che si affermano davanti alla Corte di Cassazione, e poterli difendere fino all’ultimo grado con lo stesso difensore e la stessa linea significa che la strategia impostata al primo incontro non viene riscritta da capo a ogni passaggio di grado. Quando poi la posizione è compromessa al punto da non essere più sostenibile con il reddito disponibile, entrano in gioco le competenze in materia di sovraindebitamento e di composizione della crisi, che consentono di valutare gli strumenti di ristrutturazione previsti dalla legge invece di limitarsi a resistere alle iniziative del creditore.

Lo staff multidisciplinare — avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso — è ciò che rende possibile tenere insieme i due piani che questa materia intreccia sempre: la lettura giuridica del contratto e delle clausole di separazione da un lato, la ricostruzione contabile dei flussi, delle rate e delle posizioni nelle banche dati dall’altro. Non promettiamo esiti: analizziamo la posizione, verifichiamo la documentazione, costruiamo la strategia più difendibile sulla base della giurisprudenza vigente.


In chiusura

«Togliere la firma» da un prestito o da un mutuo cointestato è possibile, ma non nel modo in cui quasi tutti immaginano: non attraverso l’accordo con l’ex, non attraverso l’omologa, non attraverso il divorzio. Passa da un atto del creditore — espresso, scritto, volontario — oppure da operazioni che rendono quel creditore irrilevante: l’estinzione, la surrogazione, la vendita. Tutto il resto governa i rapporti tra voi due, ed è importante, ma non è la stessa cosa.

Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo crinale perché è il crinale in cui il diritto di famiglia incontra il diritto bancario: il coordinamento, da parte dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario consente di intervenire sul contratto di finanziamento, sull’accollo, sulla garanzia e sulla segnalazione con lo stesso livello di dettaglio con cui si legge una clausola di separazione. E poiché su questa materia le regole le hanno scritte le sentenze, la qualifica di avvocato cassazionista assicura che la stessa linea difensiva possa essere sostenuta dal primo atto fino all’ultimo grado di giudizio, senza discontinuità.

📩 Non aspettare che sia la banca a ricordarti che la tua firma è ancora lì: se stai per separarti, se hai già firmato un accordo che riguarda un finanziamento cointestato o se ti è arrivata una richiesta di pagamento, scrivici oggi stesso — tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio sono al termine di questa pagina.

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La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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