Se Mio Marito Fa Dei Debiti A Mia Insaputa Ne Rispondo Anche Io?

È la domanda che ci viene rivolta più spesso, di solito al telefono e quasi sempre con la stessa frase di apertura: “Avvocato, ho trovato una raccomandata che non è per me”. Abbiamo raccolto qui le domande reali che riceviamo su questo tema — quelle formulate come le formulano le persone, non come le formulerebbe un manuale — e a ciascuna abbiamo dato una risposta completa, senza scorciatoie rassicuranti.

Il quadro normativo di partenza è più favorevole di quanto si tema, ma meno protettivo di quanto si speri. Il contratto produce effetti tra le parti che lo firmano: chi non ha firmato non diventa debitore. Il regime patrimoniale della famiglia, però, decide quali beni possono essere aggrediti, e su questo terreno la comunione legale cambia radicalmente le carte in tavola, con gli articoli 186, 187, 188, 189 e 190 del codice civile a stabilire un sistema di responsabilità a strati che quasi nessuno conosce prima di averci sbattuto la testa.

Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo crocevia, e non per caso: la materia sta al punto di incontro tra tre competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. È materia di esecuzione forzata e opposizioni, dove conta essere avvocato cassazionista perché la difesa del coniuge non debitore si gioca su questioni che arrivano regolarmente fino all’ultimo grado di giudizio. È materia bancaria, perché dietro i debiti “scoperti” ci sono quasi sempre fidi, conti cointestati e fideiussioni, e qui opera il coordinamento di uno staff multidisciplinare attivo a livello nazionale in diritto bancario e tributario. Ed è materia di crisi da sovraindebitamento, perché quando il debito familiare è ormai insostenibile la via d’uscita è una procedura ai sensi della L. 3/2012 e del Codice della crisi — terreno del Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e del professionista fiduciario di un OCC.

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“Se mio marito fa dei debiti a mia insaputa, io divento automaticamente debitrice anche io?”

No. Il fatto di essere sposati non la rende debitrice di nulla. È il punto di partenza e vale sempre, in qualunque regime patrimoniale.

Il contratto vincola chi lo sottoscrive. Se suo marito ha firmato un finanziamento, ha aperto uno scoperto di conto, ha ordinato merce che poi non ha pagato o ha causato un danno, il rapporto obbligatorio corre tra lui e il creditore. Lei ne resta fuori come soggetto. Non è un dettaglio formale: significa che il creditore non può ottenere un decreto ingiuntivo contro di lei, non può notificarle un precetto, non può pignorarle lo stipendio, non può iscrivere ipoteca su un immobile che è solo suo.

La Cassazione lo ha ribadito in termini che non lasciano margini: l’obbligazione assunta da un coniuge, anche quando serve a soddisfare bisogni della famiglia, non trasforma l’altro coniuge in debitore solidale, perché manca una norma che deroghi al principio generale per cui il contratto non produce effetti verso i terzi. Il regime patrimoniale rileva su un piano completamente diverso — quello della garanzia patrimoniale, cioè di quali beni il creditore può aggredire — e solo nei casi e nei limiti degli articoli 189 e 190 del codice civile.

Le anticipo però la complicazione, perché arrivarci impreparata è peggio: non essere debitrice non significa essere al riparo. Significa che il creditore non può chiedere a lei di pagare, ma può in certe condizioni prendersi beni che sono anche suoi. Sono due cose diverse e nella prossima risposta le separo con precisione, perché è lì che si decide la strategia difensiva.

“Ma noi siamo in comunione dei beni: non cambia tutto?”

Cambia molto, ma non su chi è il debitore: cambia su cosa può essere pignorato. In comunione legale il codice costruisce un sistema a strati, e conviene conoscerlo per intero.

Primo strato: i beni della comunione rispondono direttamente di alcune categorie di debiti elencate dall’art. 186 c.c. — i pesi e gli oneri che gravavano sui beni al momento dell’acquisto, i carichi dell’amministrazione, le spese per il mantenimento della famiglia e per l’istruzione e l’educazione dei figli, ogni obbligazione contratta per soddisfare i bisogni della famiglia, e ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi. Attenzione a quella terza voce: se il debito serviva davvero a far vivere la famiglia, il fatto che lei non ne sapesse nulla non lo esclude di per sé dal perimetro.

Secondo strato: i debiti personali di suo marito — quelli estranei ai bisogni familiari, e anche quelli sorti prima del matrimonio. Qui l’art. 189, comma 2, c.c. dice che i creditori particolari di un coniuge possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato. “In via sussidiaria” non è un avverbio decorativo: significa che devono prima aver tentato sui beni personali del debitore.

Terzo strato, il meno noto e il più temuto: l’art. 190 c.c. Quando i beni della comunione non bastano a pagare i debiti dell’art. 186, i coniugi rispondono con i propri beni personali, ciascuno nella misura della metà del credito. Quindi sì: una risposta con il patrimonio personale esiste, ma è sussidiaria, è limitata alla metà, e soprattutto opera solo per i debiti che rientrano nell’elenco dell’art. 186 — non per il debito personale che suo marito ha contratto per conto proprio.

“Che differenza c’è tra ‘essere debitrice’ e ‘subire il pignoramento’?”

È la distinzione più importante di tutta questa materia, e nove persone su dieci la scoprono quando è tardi.

Essere debitrice significa che qualcuno può ottenere contro di lei un titolo esecutivo, e con quel titolo aggredire tutto il suo patrimonio presente e futuro, come stabilisce l’art. 2740 c.c.: stipendio, conto, immobili, quote societarie.

Subire il pignoramento senza essere debitrice significa qualcosa di molto più circoscritto: un bene che appartiene anche a lei viene messo sotto vincolo perché appartiene anche a suo marito, che è il debitore. Lei non deve nulla al creditore, ma il bene finisce comunque nel procedimento esecutivo, e alla fine della corsa lei riceve il controvalore della sua parte in denaro anziché continuare a possedere la casa.

La conseguenza pratica è enorme sul piano difensivo. Se lei fosse debitrice, l’unica difesa possibile sarebbe contestare il credito. Non essendo debitrice, la sua difesa si sposta su un terreno diverso e spesso più fertile: la sussidiarietà (il creditore ha davvero escusso prima i beni personali di mio marito?), la titolarità del bene (quel bene è davvero comune o è personale ex art. 179 c.c.?), la regolarità degli atti a lei diretti, la corretta formazione del progetto di distribuzione. La Cassazione ha peraltro chiarito che il beneficio di escussione e la sussidiarietà del bene in comunione vanno fatti valere con lo strumento dell’opposizione all’esecuzione e non con una semplice eccezione buttata lì in sede di divisione (sent. n. 22210/2021): sbagliare veicolo processuale equivale a non difendersi.

“Se siamo in separazione dei beni sono al sicuro?”

In larghissima parte sì, ma “separazione dei beni” non è un talismano: protegge i beni che sono davvero soltanto suoi.

In regime di separazione ciascun coniuge conserva la titolarità esclusiva di ciò che acquista e ne risponde da solo. Il creditore di suo marito, in linea di principio, non ha nulla da prendere nel suo patrimonio. Le zone grigie però esistono e sono quattro, tutte molto concrete.

La prima: i beni cointestati. Se avete comprato la casa al 50% ciascuno, il creditore aggredisce la quota di suo marito e la comproprietà indivisa apre la strada alla divisione o alla vendita del bene intero, con l’attribuzione a lei del ricavato corrispondente alla sua quota.

La seconda: i conti correnti cointestati, di cui parliamo più avanti in dettaglio.

La terza: i beni mobili che si trovano in casa. L’ufficiale giudiziario che esegue un pignoramento mobiliare nell’abitazione dove il debitore vive stabilmente può pignorare ciò che vi trova, perché opera una presunzione di appartenenza al debitore; toccherà a lei, come terza, proporre opposizione ex art. 619 c.p.c. e provare documentalmente la proprietà, con i limiti alla prova testimoniale dell’art. 621 c.p.c. Le fatture intestate a lei, con data certa anteriore, valgono più di qualunque dichiarazione.

La quarta: le garanzie firmate. Se in qualche momento ha firmato una fideiussione, un avallo o una coobbligazione — magari “per una formalità della banca” — la separazione dei beni non serve a nulla, perché in quel caso lei è debitrice a pieno titolo.


“Come faccio ad accorgermene, se lui non me lo dice?”

Il primo segnale è quasi sempre cartaceo e arriva prima di quanto si creda. Prima del pignoramento il creditore deve notificare il titolo esecutivo e l’atto di precetto, che intima il pagamento entro dieci giorni: quell’atto è indirizzato a suo marito, ma finisce nella stessa cassetta della posta. Il precetto ha un’efficacia limitata nel tempo — novanta giorni ai sensi dell’art. 481 c.p.c. — e passati quelli, se il creditore non ha iniziato l’esecuzione, deve rifarlo.

Il secondo segnale è l’ipoteca giudiziale, che il creditore munito di decreto ingiuntivo può iscrivere sugli immobili. Non riceverà alcuna comunicazione: l’ipoteca compare in visura ipotecaria. Una visura ipocatastale sul nominativo di suo marito e su di lei, aggiornata, costa poco e dice in mezz’ora quello che una discussione in cucina non chiarirà mai.

Il terzo segnale, il più brutale, è la notifica dell’atto di pignoramento immobiliare, che quando riguarda un bene in comunione legale viene notificato anche al coniuge non debitore e trascritto nei registri immobiliari.

Il consiglio operativo è uno solo: quando arriva il primo atto, si conta subito, non si aspetta. I termini di questa materia si misurano in giorni, e la fase in cui si può fare di più — prima che il giudice disponga la vendita — è anche quella che si consuma più in fretta.

“Mi è arrivato un atto di pignoramento intestato anche a me: che cosa significa esattamente?”

Significa che deve leggere quell’atto riga per riga, perché dalla sua struttura dipende il suo ruolo nella procedura.

La Cassazione ha affrontato il problema con una pronuncia del 2025 e ha distinto due ipotesi. Se l’atto notificato a lei è una semplice comunicazione dell’avvenuto assoggettamento a vincolo del bene in contitolarità, ha natura di denuntiatio, equiparabile quanto agli effetti all’avviso ai comproprietari previsto dall’art. 599 c.p.c.: lei è informata, non è esecutata. Se invece l’atto è concretamente strutturato come un pignoramento — contiene cioè l’ingiunzione ad astenersi da atti dispositivi, gli avvisi e gli avvertimenti dell’art. 492 c.p.c. — allora lei assume la veste di esecutata, con una conseguenza pesante: diventa legittimo l’intervento nella procedura dei suoi creditori personali, che potranno concorrere sulla quota di ricavato destinata a lei.

Tradotto: un atto redatto male dal creditore, o letto male da lei, può trasformare una posizione di terza estranea in una posizione di parte esecutata sulla quale si affacciano anche i suoi creditori. È esattamente il tipo di questione che si risolve con un’opposizione tempestiva, e che diventa irrimediabile se il termine passa.

Non firmi nulla, non concordi piani di rientro e non risponda al creditore prima che quell’atto sia stato qualificato giuridicamente. La qualificazione, qui, vale più di qualunque trattativa.

“Entro quando devo reagire, e con quale atto?”

Dipende da che cosa vuole contestare, e i tre binari non sono intercambiabili.

Se vuole contestare il diritto stesso del creditore di procedere su quel bene — perché non è pignorabile, perché è personale ex art. 179 c.c., perché non è stata rispettata la sussidiarietà dell’art. 189 — lo strumento è l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., proposta con ricorso al giudice dell’esecuzione.

Se vuole contestare un vizio formale — la notifica irregolare, l’omissione di un avviso dovuto, l’irregolarità dell’atto — lo strumento è l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., e qui il termine è brevissimo: venti giorni dalla notifica o dalla conoscenza dell’atto.

Se vuole affermare che quel bene è suo e basta, non comune, lo strumento è l’opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., proponibile finché non sia disposta la vendita o l’assegnazione.

Sui termini processuali va poi considerata la sospensione feriale, che nel nostro ordinamento va dal 1° al 31 agosto: se il termine cade a cavallo di quel periodo il calcolo cambia, e non tutti i procedimenti vi sono soggetti allo stesso modo. È un conteggio che va fatto sull’atto concreto, con il difensore, perché un errore qui non si recupera: produce l’inammissibilità, e l’inammissibilità chiude la porta anche a difese fondatissime nel merito.

La mappa dei passaggi e dei termini

FaseAttoTermineDavanti a chi / dove
PreparatoriaNotifica del titolo esecutivo e del precetto al coniuge debitoreIl precetto perde efficacia dopo 90 giorni (art. 481 c.p.c.)Ufficiale giudiziario
Cautelativa per il creditoreIscrizione di ipoteca giudizialeNessuna comunicazione al coniuge: emerge da visuraConservatoria dei registri immobiliari
Avvio dell’esecuzioneNotifica e trascrizione del pignoramento; se il bene è in comunione, notifica anche al coniuge non debitoreIscrizione a ruolo a carico del creditore nei termini di leggeTribunale dell’esecuzione
Informativa ai contitolariAvviso ai comproprietari ex art. 599, comma 2, c.p.c.Prima che sia disposta la venditaGiudice dell’esecuzione
Difesa sul diritto di procedereOpposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)Prima della vendita, comunque senza ritardoGiudice dell’esecuzione
Difesa sui vizi formaliOpposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)20 giorni dalla notifica o dalla conoscenzaGiudice dell’esecuzione
Difesa sulla proprietàOpposizione di terzo (art. 619 c.p.c.)Prima che sia disposta la vendita o l’assegnazioneGiudice dell’esecuzione
LiquidazioneVendita forzata e scioglimento della comunione sul bene vendutoDelegato / Giudice dell’esecuzione
RipartoProgetto di distribuzione e osservazioni delle partiAll’udienza fissata per la discussioneGiudice dell’esecuzione

“Il creditore può pignorare tutta la casa o solo la metà di mio marito?”

Tutta. E questa è la notizia peggiore di questa guida, quindi gliela do per intero.

La comunione legale non è una comunione per quote come quella ordinaria: è una comunione “senza quote”, nella quale entrambi i coniugi sono titolari solidali del diritto sull’intero bene. La quota non è un pezzo di proprietà che si possa isolare e vendere: serve soltanto a fissare tre misure — fino a quanto i creditori particolari possono aggredire i beni comuni, in quale misura ciascun coniuge risponde con i beni personali verso i creditori della comunione, e in quale proporzione si dividerà l’attivo e il passivo allo scioglimento.

Da questa struttura la Cassazione ha tratto una conseguenza processuale che dura ormai da più di un decennio: il creditore particolare di uno solo dei coniugi pignora il bene nella sua interezza, non la metà. La tutela del coniuge non debitore non sta nel sottrarre metà dell’immobile all’esecuzione, ma si sposta al momento della distribuzione: venduto il bene, la comunione si scioglie limitatamente a quel cespite e metà del ricavato spetta al coniuge estraneo al debito.

È duro da accettare — la casa se ne va comunque — ma capirlo per tempo cambia le priorità della difesa: non si combatte per “salvare la metà”, si combatte sulla sussidiarietà, sull’esistenza e sull’ammontare del credito che il coniuge può contestare in quanto terzo interessato, sulla corretta valutazione del bene e sulla quantificazione della quota di ricavato che le sarà attribuita.

“Il giudice deve avvisarmi prima di vendere?”

Sì, l’avviso ai comproprietari previsto dall’art. 599, comma 2, c.p.c. deve esserle notificato, e la giurisprudenza ha precisato quale funzione svolge: serve a rendere inopponibile al creditore una divisione del bene che i comproprietari facciano per conto loro dopo il pignoramento.

Qui però arriva una precisazione che è bene conoscere prima di costruirci sopra una difesa. La Cassazione ha stabilito che, in mancanza di un’espressa previsione di nullità, l’omissione di quell’avviso non comporta di per sé una lesione dei diritti dei comproprietari non debitori, i quali conservano comunque gli strumenti veri: l’opposizione di terzo prima della vendita, oppure — se le loro quote sono state vendute giudizialmente — la domanda di accertamento o di rivendica in un autonomo giudizio di cognizione.

Sull’altro versante, la stessa Corte ha riconosciuto al coniuge non debitore un pacchetto di garanzie procedurali sostanzialmente sovrapponibile a quello del debitore quando il bene comune viene espropriato: diritto a ricevere gli avvisi, partecipazione alle operazioni, possibilità di intervenire e di proporre opposizioni.

La sintesi operativa è questa: non conti sul vizio formale per bloccare la procedura, ma usi ogni comunicazione che riceve come punto di innesco dei termini per attivarsi. L’avviso non è una cortesia: è il momento in cui il cronometro della difesa comincia a correre davvero.


“E il conto corrente cointestato? Possono prendere tutto quello che c’è sopra?”

Non tutto: in linea di principio la metà, e a volte anche meno, se lei riesce a dimostrare da dove arrivano i soldi.

La cointestazione attribuisce ai titolari, verso la banca, la qualità di creditori solidali del saldo ai sensi dell’art. 1854 c.c., e fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto: nei rapporti interni le parti si presumono uguali, secondo l’art. 1298, comma 2, c.c. Da qui la regola pratica delle esecuzioni: il creditore del solo marito può ottenere l’assegnazione, di norma, del 50% del saldo.

La parte interessante è che quella presunzione non è assoluta. La Cassazione ha più volte chiarito che si tratta di una presunzione relativa, che produce soltanto l’inversione dell’onere della prova e può essere superata anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, da chi deduca una situazione giuridica diversa da quella che risulta dalla cointestazione. E nel 2025 la Corte è tornata sul punto censurando un giudice di merito che aveva applicato meccanicamente la comproprietà paritaria senza dare peso all’origine della provvista, in un caso in cui le somme provenivano da titoli emessi in favore esclusivo di uno dei coniugi.

Tradotto in pratica: estratti conto, buste paga accreditate, atti di provenienza di somme personali (una liquidazione, un’eredità, la vendita di un bene personale) sono la materia prima della sua difesa. C’è poi un secondo livello di protezione che riguarda le somme da stipendio o pensione già accreditate: l’art. 545 c.p.c. le rende impignorabili per un importo pari al triplo dell’assegno sociale quando l’accredito è anteriore al pignoramento, mentre per gli accrediti successivi valgono i limiti ordinari.

Nello Studio Monardo questa verifica è affidata all’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista e coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario: sui conti cointestati la partita si vince ricostruendo i flussi documento per documento, non enunciando principi.

“Il debito nasce dall’attività di mio marito: l’azienda è sua, io che c’entro?”

C’entra in un modo che sorprende quasi tutti, e vale la pena capirlo bene perché opera in due direzioni opposte.

Prima direzione, a suo sfavore: se lei e suo marito siete in comunione legale, l’azienda costituita da lui dopo il matrimonio e i suoi incrementi ricadono nella cosiddetta comunione de residuo, che si attiva allo scioglimento del regime. Le Sezioni Unite hanno stabilito nel 2022 che ciò che spetta al coniuge non imprenditore non è un diritto reale sui singoli beni aziendali, ma un diritto di credito pari al 50% del valore dell’azienda come complesso organizzato, determinato al momento della cessazione del regime patrimoniale legale e al netto delle passività esistenti a quella data. Quel “al netto delle passività” è la ragione per cui, quando l’impresa va male, la comunione de residuo non le porta nulla.

Seconda direzione, a suo favore: la natura creditizia e non reale di quel diritto significa anche che i beni aziendali intestati a suo marito restano suoi, e i creditori dell’impresa aggrediscono quelli, non i beni personali di lei.

Il problema, semmai, si sposta sul fondo patrimoniale, se ne avete costituito uno. L’art. 170 c.c. impedisce l’esecuzione sui beni del fondo per i debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, ma la giurisprudenza recente è netta sull’onere della prova: spetta al debitore che invoca l’impignorabilità dimostrare sia l’estraneità del debito ai bisogni familiari, sia la conoscenza di quell’estraneità da parte del creditore. E l’estraneità non si desume automaticamente dal fatto che l’obbligazione sia nata in ambito imprenditoriale o da una fideiussione a garanzia di finanziamenti a società: serve un accertamento in concreto del collegamento, anche indiretto, tra il fatto generatore del debito e le esigenze di mantenimento e sviluppo della famiglia.

“Ho firmato una fideiussione dalla banca senza capirci niente: sono spacciata?”

No, non necessariamente — ma da quel momento lei è debitrice a tutti gli effetti, quindi la difesa cambia natura.

Va detto con chiarezza: se ha firmato una garanzia, il discorso su comunione e separazione dei beni diventa marginale. Il creditore ha un titolo contro di lei e può aggredire tutto il suo patrimonio.

Esiste però un filone difensivo importante, e riguarda proprio le fideiussioni bancarie prestate su moduli uniformi. Le Sezioni Unite, con la sentenza di fine 2021, hanno stabilito che i contratti “a valle” di un’intesa anticoncorrenziale — le fideiussioni omnibus riproduttive delle clausole censurate dello schema ABI — sono affetti da nullità parziale, limitata alle clausole illecite, restando valido il resto della garanzia. Non è una liberazione automatica, ma la caduta di clausole come la deroga all’art. 1957 c.c. fa riespandere la disciplina codicistica e può portare alla decadenza della banca dal diritto di escutere il garante quando non abbia agito nei termini: è quanto accaduto, ad esempio, in una recente decisione di merito del 2025.

Due avvertenze, entrambe decisive. La prima: la Cassazione nel 2025 ha circoscritto l’applicazione di quei principi, escludendo che la nullità parziale per conformità allo schema ABI si estenda alle fideiussioni specifiche. La seconda: la nullità va eccepita nel momento processualmente corretto, cioè tipicamente nell’atto di opposizione, allegando i fatti costitutivi; sollevarla tardi significa vedersela dichiarare inammissibile. Il quadro, peraltro, è di nuovo in movimento: il Primo Presidente della Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite, a novembre 2025, alcune questioni sulla portata applicativa di quei principi.

“E se mio marito muore? I debiti passano a me?”

Non per il matrimonio: eventualmente per l’eredità. E sull’eredità lei ha il diritto di scegliere.

Il coniuge superstite non eredita i debiti in quanto coniuge, ma in quanto erede. Se accetta l’eredità puramente e semplicemente, i patrimoni si confondono e lei risponde dei debiti ereditari anche con i propri beni. Se rinuncia, con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, è come se non fosse mai stata chiamata. Se accetta con beneficio d’inventario, tiene separati i due patrimoni e risponde dei debiti del defunto solo nei limiti di quanto ha ricevuto.

Tre trappole ricorrenti, che vediamo spesso. La prima: gli atti di accettazione tacita. Vendere un bene ereditario, incassare un credito del defunto, disporre delle sue somme può valere come accettazione e chiudere la strada alla rinuncia. La seconda: i termini, che sono rigidi e si accorciano drasticamente se lei è nel possesso dei beni ereditari. La terza: la posizione dei figli, perché la rinuncia del coniuge fa scattare la delazione a favore di altri chiamati, e occorre gestire la catena — soprattutto quando ci sono minori, per i quali serve l’autorizzazione del giudice tutelare.

Quando sospetta che il passivo superi l’attivo, non tocchi nulla e non incassi nulla prima di aver fatto redigere un quadro completo di ciò che il defunto doveva. L’inventario non è un formalismo: è la sua protezione.


“Rischio davvero di perdere la casa dove vivo con i miei figli?”

Le devo una risposta onesta, e onestà qui significa dire due cose insieme.

La prima, sgradevole: nel diritto civile non esiste una impignorabilità generale della “prima casa”. Un immobile in comunione legale può essere pignorato per il debito personale di uno solo dei coniugi, venduto per intero, e la vostra abitazione può essere trasferita a un aggiudicatario. Nemmeno il provvedimento di assegnazione della casa familiare in sede di separazione o divorzio è uno scudo assoluto: la sua opponibilità alla procedura esecutiva dipende dai rapporti di trascrizione e dai tempi, e su questo si è formata giurisprudenza non sempre favorevole al coniuge assegnatario.

La seconda, in suo favore, ed è altrettanto vera: lei non perde il valore della sua metà, che le viene attribuito in denaro all’esito della distribuzione, e conserva tutti gli strumenti per contestare il “se”, il “quanto” e il “come” della procedura, incluso il rispetto della sussidiarietà prevista dall’art. 189 c.c. Nella pratica, il rispetto della sequenza — prima i beni personali del debitore, poi i beni comuni — è uno dei punti su cui i creditori sono meno attrezzati, ed è un terreno di opposizione tutt’altro che teorico.

C’è poi una terza via che nessuno considera abbastanza presto: quando il debito complessivo della famiglia è oggettivamente insostenibile, esiste il canale delle procedure di sovraindebitamento, e l’art. 66 del Codice della crisi consente ai membri della stessa famiglia di presentare un’unica domanda quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune. Non è una scappatoia: è una procedura giudiziale, con un organismo di composizione della crisi che verifica tutto. Ma è l’unico strumento che affronta il problema nel suo insieme invece di rincorrere i singoli pignoramenti.

“Posso intestarmi la casa per metterla al sicuro?”

No. E chi le dice il contrario le sta suggerendo la mossa che trasforma un problema gestibile in un disastro.

Il trasferimento del bene al coniuge, la donazione, il conferimento in fondo patrimoniale sono tutti atti che il creditore può attaccare. Lo strumento principale è l’azione revocatoria ordinaria dell’art. 2901 c.c.: se l’atto è a titolo gratuito — e la giurisprudenza qualifica come tale sia la costituzione del fondo patrimoniale, anche se compiuta da entrambi i coniugi, sia la donazione tra coniugi non inserita in un vero accordo di regolazione dei rapporti patrimoniali — bastano il pregiudizio alle ragioni del creditore e la consapevolezza del debitore, senza necessità di provare la malafede del beneficiario.

C’è di più, ed è la parte che spiazza. L’art. 2929-bis c.c. consente al creditore pregiudicato da un atto a titolo gratuito compiuto dal debitore dopo il sorgere del credito di procedere direttamente a esecuzione forzata, munito di titolo esecutivo, senza aver prima ottenuto una sentenza di inefficacia, purché trascriva il pignoramento entro un anno dalla trascrizione dell’atto. In pratica: la donazione fatta “per sicurezza” può essere scavalcata senza processo.

Un’ultima precisazione tecnica utile: se l’atto dispositivo è anteriore al sorgere del credito, le Sezioni Unite nel gennaio 2025 hanno alzato l’asticella a carico del creditore, richiedendo non la semplice consapevolezza del pregiudizio, ma una vera dolosa preordinazione. È un dettaglio che può fare la differenza in casi di atti risalenti — ed è esattamente il tipo di verifica che va fatta prima di muoversi, non dopo.

“Possono pignorarmi lo stipendio o la pensione per i debiti di mio marito?”

No, se lei non è debitrice né coobbligata. Su questo può stare tranquilla, e le spiego perché la risposta è così netta.

Il pignoramento presso terzi delle retribuzioni presuppone un titolo esecutivo contro la persona la cui retribuzione si vuole aggredire. Il creditore di suo marito ha un titolo contro suo marito: può notificarlo al datore di lavoro di lui, non al suo. Non esiste, nel nostro ordinamento civile, un meccanismo che permetta di pignorare lo stipendio della moglie per un debito personale del marito.

Attenzione però a due situazioni che confondono le acque. La prima: lo stipendio già accreditato su un conto cointestato entra nella dinamica del pignoramento del conto, con la presunzione paritaria che abbiamo visto — e lì la sua difesa consiste nel dimostrare l’origine delle somme. La seconda: la responsabilità sussidiaria dell’art. 190 c.c., che riguarda i beni personali ma solo per i debiti della comunione ex art. 186 c.c. e solo nella misura della metà del credito, quando i beni comuni non bastano. Non è un pignoramento automatico dello stipendio: è una responsabilità che il creditore deve far valere, e che va contestata sui suoi presupposti.

Se dovesse ricevere un atto che aggredisce la sua retribuzione per un debito che non è suo, quella è un’anomalia da contestare con decisione — e nei tempi stretti dell’art. 617 c.p.c. se il vizio è formale.

“Quanto tempo ho davvero, in concreto?”

Meno di quanto immagina, e distribuito in modo disomogeneo.

Ha venti giorni per far valere i vizi formali di un atto: è il termine più breve e il più frequentemente perso, perché nella settimana in cui si scopre il problema si è concentrati sulla lite domestica anziché sul calendario.

Ha fino alla disposizione della vendita per proporre l’opposizione di terzo sulla proprietà del bene: sembra un orizzonte comodo, ma nelle esecuzioni immobiliari il decreto o l’ordinanza di vendita può arrivare in pochi mesi.

Ha, sul piano sostanziale, un anno dalla trascrizione di un atto gratuito prima che si consolidi la finestra dell’art. 2929-bis c.c., e cinque anni dal compimento dell’atto come termine di prescrizione dell’azione revocatoria ordinaria — quest’ultimo interrotto, secondo la Cassazione, solo dalla proposizione della domanda giudiziale, e non da una lettera.

La regola pratica che le do è una sola: il momento migliore per intervenire è quello in cui il problema sembra ancora “di suo marito”. Dopo il pignoramento le difese esistono ancora, ma sono più costose in termini di tempo e più povere di alternative.


“Mi fa vedere un esempio concreto, con i numeri?”

Volentieri. Due ipotesi dimostrative — costruite a scopo esplicativo, non sono casi seguiti dallo Studio — con importi e date verosimili, così vede come si muovono i meccanismi di cui abbiamo parlato.

Ipotesi 1 — Casa in comunione legale, debito personale del marito

Coniugi in comunione legale dal 2014. Nel 2017 acquistano l’abitazione, valore di stima attuale 214.000 €, senza ipoteche volontarie. Nel 2022 il marito accumula un’esposizione personale di 47.300 € verso un istituto di credito, del tutto estranea ai bisogni familiari e ignota alla moglie. Il creditore ottiene decreto ingiuntivo, lo notifica con precetto il 4 marzo e trascrive il pignoramento il 22 aprile, notificandolo anche alla moglie.

Sviluppo: il bene viene pignorato per intero, non per metà, perché la comunione è “senza quote”. La moglie non è debitrice, ma è contitolare del bene staggito. Il 9 maggio deposita opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. deducendo la violazione della sussidiarietà dell’art. 189, comma 2, c.c.: il creditore non ha escusso i beni personali del marito — in particolare un’autovettura intestata a lui e una polizza riscattabile — prima di aggredire il bene comune.

Due esiti possibili. Se l’opposizione è accolta, l’esecuzione sul bene comune si arresta finché il creditore non abbia esperito l’escussione sui beni personali. Se è respinta, la procedura prosegue: immobile venduto a 189.000 €, spese e compensi della procedura per 11.600 € prededotti, restano 177.400 €, dei quali 88.700 € vengono attribuiti alla moglie in quanto contitolare estranea al debito e il resto va a soddisfare il creditore del marito. La moglie perde la casa, non perde il valore della sua parte.

Ipotesi 2 — Conto cointestato e prova contraria sull’origine della provvista

Conto corrente cointestato ai due coniugi, saldo 12.480 €. Debito personale del marito: 8.900 €. Il creditore notifica il pignoramento presso terzi alla banca il 9 settembre.

Sviluppo: la banca vincola le somme e rende dichiarazione. Applicando la presunzione paritaria dell’art. 1298, comma 2, c.c., la quota astrattamente assegnabile sarebbe il 50%, cioè 6.240 €. La moglie deposita in giudizio gli estratti degli ultimi ventiquattro mesi, da cui risulta che gli accrediti provengono per l’87% dal proprio stipendio e che il marito ha versato solo 3.100 € complessivi nel periodo. Documenta inoltre che 2.900 € accreditati il 28 agosto sono retribuzione entrata in conto prima della notifica del pignoramento, e come tale protetta nei limiti dell’art. 545 c.p.c.

Esito: superata in tutto o in parte la presunzione di contitolarità paritaria — cosa che, come detto sopra, la Cassazione ammette anche sulla base di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti — la somma effettivamente assegnabile al creditore si riduce sensibilmente rispetto ai 6.240 € di partenza, e la differenza torna nella disponibilità della moglie. Il risultato non dipende dalle affermazioni: dipende da quanti estratti conto si riesce a portare, e da quanto presto.


La domanda che nessuno fa, ma che tutti dovrebbero fare

“Che regime patrimoniale risulta davvero annotato a margine del nostro atto di matrimonio, e che cosa c’è scritto esattamente negli atti con cui abbiamo comprato?”

È la domanda che apre o chiude tutte le altre, e nella nostra esperienza professionale è quella che quasi nessuno pensa di porsi prima che arrivi un atto giudiziario.

Il motivo è che tra la convinzione e la realtà giuridica c’è spesso uno scarto. Molte persone sono certe di essere in separazione dei beni perché “l’abbiamo detto dal notaio” o “l’abbiamo scelta in Comune”, ma la convenzione matrimoniale è opponibile ai terzi solo se annotata a margine dell’atto di matrimonio: senza quell’annotazione, per il creditore che consulta i registri lei è in comunione legale, con tutte le conseguenze che abbiamo visto. Il contrario accade con gli acquisti effettuati da un solo coniuge con dichiarazione di esclusione dalla comunione ai sensi dell’art. 179 c.c.: la dichiarazione resa in atto, anche con l’intervento dell’altro coniuge, non basta se mancano i presupposti sostanziali che la norma richiede, e il bene resta comune nonostante l’intestazione formale.

Questa divaricazione ha un nome pratico: comunione legale “occulta”. Il titolo dice una cosa, la realtà giuridica ne dice un’altra, e il conflitto emerge quando il bene viene pignorato. Una decisione di merito del 2025 ha affrontato esattamente questo scenario, riconoscendo al coniuge non debitore il diritto alla metà del ricavato pur in presenza di un acquisto che dai registri risultava personale, e respingendo al tempo stesso la tesi della nullità della procedura esecutiva. Il messaggio implicito è chiaro: la verità sostanziale conta, ma va fatta valere nella procedura, con gli atti giusti e nei tempi giusti — non semplicemente affermata.

Come si risponde a questa domanda, in concreto? Con tre documenti: l’estratto per riassunto dell’atto di matrimonio con le annotazioni, la visura ipocatastale aggiornata su entrambi i nominativi, e gli atti di acquisto letti per intero, comprese le clausole che nessuno rilegge dopo il rogito. Trenta minuti di verifica documentale, fatti oggi, valgono più di qualunque ipotesi fatta dopo la notifica di un pignoramento.


“Ma i giudici cosa dicono, di preciso?”

Ecco i riferimenti su cui poggiano le risposte che le ho dato, con gli estremi completi. Li riporto perché possa verificarli, e perché la differenza tra un’opinione e una difesa sta esattamente qui.

1. Cass. civ., Sez. II, ord. n. 37612 del 30 novembre 2021 — L’obbligazione assunta da un coniuge per far fronte a bisogni della famiglia non fa dell’altro coniuge un debitore solidale, non essendoci deroga al principio per cui il contratto non produce effetti verso i terzi; il regime patrimoniale rileva solo per stabilire se il creditore possa invocare la garanzia dei beni comuni nei limiti degli artt. 189 e 190 c.c. Rilevanza: è il fondamento della risposta alla domanda del titolo.

2. Cass. civ., Sez. III, sent. n. 11481 del 1° maggio 2025 — Nell’espropriazione di un bene in comunione legale promossa dal creditore particolare di un coniuge, la notifica del pignoramento al coniuge non debitore vale come mera comunicazione dell’avvenuto vincolo, equiparabile all’avviso dell’art. 599 c.p.c.; se però l’atto è costruito come un vero pignoramento, con ingiunzione e avvertimenti, quel coniuge assume la veste di esecutato e i suoi creditori personali possono intervenire sulla quota di ricavato a lui spettante. Rilevanza: decide se lei sia informata o parte del procedimento.

3. Cass. civ., Sez. III, ord. n. 1647 del 19 gennaio 2023 — La comunione legale è comunione senza quote, quindi l’espropriazione per crediti personali di un solo coniuge ha per oggetto il bene intero; l’avviso ai comproprietari serve a rendere inopponibile al creditore la divisione compiuta dai contitolari, e la sua omissione, non essendo sanzionata da nullità, non pregiudica i comproprietari, che dispongono comunque dell’opposizione di terzo prima della vendita o della rivendica in sede di cognizione. Rilevanza: fissa i limiti reali della difesa formale.

4. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28772 del 17 ottobre 2023 — La cointestazione del conto tra coniugi attribuisce la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi e fa presumere la contitolarità, ma la presunzione è vincibile con prova contraria a carico di chi deduce una situazione diversa, anche mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti. Rilevanza: è la base della difesa sul conto cointestato.

5. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1643 del 23 gennaio 2025 — La presunzione di contitolarità paritaria delle somme sul conto cointestato non è assoluta e va confrontata con l’origine effettiva della provvista, censurando l’applicazione meccanica della comproprietà quando le somme provengono dal patrimonio personale di uno solo dei titolari. Rilevanza: rende decisiva la documentazione dei flussi.

6. Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 15889 del 17 maggio 2022 — In caso di impresa riconducibile a un solo coniuge, costituita dopo il matrimonio e ricadente nella comunione de residuo, all’altro coniuge spetta allo scioglimento un diritto di credito pari al 50% del valore dell’azienda come complesso organizzato, calcolato al momento della cessazione del regime e al netto delle passività. Rilevanza: spiega perché l’impresa del marito non porta beni reali alla moglie, ma un credito eventuale.

7. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 344 dell’8 gennaio 2025 — Ai fini dell’art. 170 c.c. l’estraneità ai bisogni della famiglia delle obbligazioni fideiussorie a garanzia di finanziamenti a società non si desume automaticamente dal tipo negoziale o dalla natura imprenditoriale dell’attività, richiedendo un accertamento concreto del nesso, diretto o indiretto, con le esigenze familiari; l’onere di provare sia l’estraneità sia la conoscenza di essa da parte del creditore grava sul debitore che invoca l’impignorabilità. Rilevanza: ridimensiona la fiducia riposta nel fondo patrimoniale.

8. Cass. civ., ord. n. 27178 del 10 ottobre 2025 — L’esecuzione sui beni del fondo non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva estranei ai bisogni della famiglia, ma resta ferma per tutti i creditori la possibilità di agire in revocatoria ordinaria, essendo la costituzione del fondo — anche se compiuta da entrambi i coniugi — atto a titolo gratuito aggredibile ex art. 2901 c.c. quando vi sia consapevolezza del pregiudizio. Rilevanza: chiude la porta al fondo patrimoniale costituito “quando il problema era già in corso”.

9. Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 1898 del 27 gennaio 2025 — Quando l’atto dispositivo è anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione richiesta dall’art. 2901 c.c. non si accontenta della consapevolezza generica del pregiudizio, ma esige che l’atto sia stato compiuto in funzione del sorgere dell’obbligazione, e per gli atti onerosi che il terzo conoscesse l’intento specifico del debitore. Rilevanza: è la linea di difesa per gli atti risalenti nel tempo.

10. Cass. civ., Sez. III, ord. n. 17480 del 29 giugno 2025 — Nella revocatoria ordinaria di una vendita immobiliare il pregiudizio si valuta al momento della stipula del definitivo, mentre l’elemento soggettivo in capo al terzo acquirente si apprezza al momento del preliminare. Rilevanza: individua le date che contano davvero quando si discute di trasferimenti tra familiari.

11. Cass. civ., Sez. III, sent. n. 34872 del 13 dicembre 2023 — L’accoglimento della revocatoria rende l’atto inefficace soltanto nei confronti del creditore che ha agito, senza toccarne la validità tra le parti né l’opponibilità ai terzi rimasti estranei al giudizio. Rilevanza: misura l’effetto reale della revocatoria sul bene “spostato”.

12. Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 41994 del 30 dicembre 2021 — Le fideiussioni redatte a valle di un’intesa anticoncorrenziale, riproduttive delle clausole censurate dello schema ABI, sono colpite da nullità parziale limitata a quelle clausole, restando per il resto valido il vincolo di garanzia. Rilevanza: è la principale via difensiva per il coniuge che ha firmato una garanzia bancaria.

13. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1170 del 17 gennaio 2025 — La nullità parziale per conformità allo schema ABI non si estende alle fideiussioni specifiche, restando circoscritta alle garanzie omnibus. Rilevanza: evita di impostare una difesa su un presupposto che oggi non regge.

14. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 7385 del 19 marzo 2025 — Pronuncia che si colloca nel solco più recente sulla validità delle fideiussioni omnibus su modello ABI, in un caso in cui l’eccezione di nullità parziale era stata proposta in appello e ribadita in sede di legittimità. Rilevanza: conferma quanto pesi il momento processuale in cui l’eccezione viene sollevata.

15. Trib. Velletri, Sez. I civ., sent. 26 marzo 2025 — In una fattispecie di comunione legale non risultante dai titoli, il Tribunale ha riconosciuto al coniuge non debitore il diritto alla metà del ricavato pur essendo l’acquisto formalmente personale, senza per questo dichiarare nulla la procedura esecutiva. Rilevanza: mostra che la titolarità sostanziale può essere fatta valere, ma dentro l’esecuzione.

16. Trib. Spoleto, 7 gennaio 2025, n. 1 — In tema di procedure familiari, la disciplina dell’art. 66 CCII sulla domanda unica dei membri della stessa famiglia è stata ritenuta applicabile anche alla liquidazione controllata. Rilevanza: apre la strada alla gestione unitaria della crisi debitoria familiare.

A questi si aggiunge, sul piano processuale, il principio per cui il beneficio di escussione dei beni personali del coniuge debitore e la sussidiarietà del bene in comunione ex art. 189 c.c. devono essere fatti valere con l’opposizione all’esecuzione e non con una semplice eccezione in sede di divisione endoesecutiva (Cass. civ., Sez. III, sent. n. 22210/2021): una precisazione tecnica da cui, molto concretamente, dipende l’esito della difesa.


“E voi, concretamente, cosa fate?”

Ecco l’elenco delle attività che lo Studio Monardo svolge in questa materia. Non “aiutiamo a capire”: facciamo queste cose.

  1. Ricostruiamo il regime patrimoniale effettivo, acquisendo l’estratto per riassunto dell’atto di matrimonio con le annotazioni e verificando se l’eventuale convenzione di separazione sia opponibile ai terzi, perché da lì dipende tutto il resto.
  2. Analizziamo gli atti di acquisto e le dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 179 c.c., per stabilire se il bene sia personale o ricada in comunione a dispetto dell’intestazione formale.
  3. Verifichiamo la sequenza della sussidiarietà: controlliamo, atti alla mano, se il creditore abbia realmente escusso i beni personali del coniuge debitore prima di aggredire il bene comune, e costruiamo su questo l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.
  4. Qualifichiamo l’atto notificato al coniuge non debitore, distinguendo la comunicazione informativa dal pignoramento in senso proprio, e calcoliamo il termine di venti giorni per l’opposizione agli atti esecutivi.
  5. Ricostruiamo i flussi dei conti cointestati con estratti, buste paga e atti di provenienza, per superare la presunzione paritaria dell’art. 1298 c.c. e ridurre la somma assegnabile al creditore.
  6. Esaminiamo clausola per clausola le fideiussioni sottoscritte dal coniuge, confrontandole con lo schema ABI e con i provvedimenti dell’Autorità, ed eccepiamo le nullità nel momento processuale corretto.
  7. Valutiamo l’esposizione del fondo patrimoniale, misurando il rischio di revocatoria ordinaria e l’operatività dell’art. 2929-bis c.c. sugli atti gratuiti già trascritti.
  8. Interveniamo nella fase distributiva, presidiando la quantificazione della quota di ricavato spettante al coniuge estraneo al debito e depositando osservazioni al progetto di distribuzione.
  9. Predisponiamo, quando il quadro è compromesso, la procedura di sovraindebitamento, anche in forma di procedura familiare ai sensi dell’art. 66 CCII, con la relazione dell’organismo di composizione della crisi e il piano di ristrutturazione o la liquidazione controllata.
  10. Portiamo la linea difensiva fino in Cassazione quando il merito non riconosce i principi consolidati, senza cambiare difensore e senza ripartire da capo.

Su chi c’è dietro queste attività non facciamo giri di parole. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Nelle vicende di questo tipo l’abilitazione che pesa di più è la prima: la difesa del coniuge non debitore vive di opposizioni esecutive, e le opposizioni esecutive sono la materia in cui i principi si consolidano in sede di legittimità. Essere seguiti da un cassazionista significa che la strategia viene impostata fin dal primo atto tenendo conto di come quella questione verrà letta all’ultimo grado, e che la continuità della linea difensiva — stesso difensore, stessa impostazione, dalla prima opposizione davanti al giudice dell’esecuzione fino al ricorso per cassazione — non si interrompe.

Sul caso lavorano insieme avvocati e commercialisti: i primi presidiano l’esecuzione, le opposizioni e le nullità contrattuali; i secondi ricostruiscono i flussi bancari, valutano l’azienda ai fini della comunione de residuo e costruiscono i numeri di un’eventuale procedura di composizione della crisi. È un lavoro che richiede entrambe le competenze contemporaneamente, non in successione.


Tre cose da portare a casa

Se di tutta questa guida dovesse ricordare solo tre frasi, le suggerisco queste.

La prima: il matrimonio non la rende debitrice, mai, in nessun regime patrimoniale. Chi non ha firmato non deve.

La seconda: il regime patrimoniale decide invece quali beni possono essere aggrediti, e in comunione legale il bene comune viene pignorato per intero, con la tutela del coniuge estraneo che si sposta sulla metà del ricavato e sul rispetto della sussidiarietà dell’art. 189 c.c.

La terza: le difese esistono ma hanno scadenze brevi, e quasi tutte si giocano prima che il giudice disponga la vendita.

Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo perimetro perché le competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo vi si incrociano tutte: l’abilitazione al patrocinio in Cassazione, per le opposizioni esecutive che si decidono nelle aule di legittimità; il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, per i conti cointestati, i fidi e le fideiussioni da cui questi debiti quasi sempre nascono; la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi ministeriali e di fiduciario OCC, per il momento in cui la strada non è più difendere un singolo bene ma ristrutturare l’intero indebitamento familiare; l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, quando all’origine di tutto c’è l’attività imprenditoriale del coniuge.

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