Ci sono crisi industriali che non esplodono: si accumulano. Un capannone che continua a produrre, ottocento persone che timbrano ogni mattina, ordini in portafoglio, macchinari che valgono decine di milioni — e sotto, silenziosa, una massa debitoria verso l’Erario che cresce di trimestre in trimestre, perché quando la liquidità manca l’IVA e le ritenute sono le prime voci che si smette di versare. Poi arriva il giorno in cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione notifica il primo pignoramento presso terzi sui crediti verso i clienti, e la crisi diventa visibile a tutti nello stesso istante.
Chi conosce in anticipo la sequenza degli eventi — cosa accade, quando accade, e quali porte si aprono o si chiudono in ciascuna fase — governa la crisi invece di subirla. La composizione negoziata della crisi è, prima di ogni altra cosa, un calendario: cinque giorni lavorativi per la nomina dell’esperto, due per l’accettazione, trenta per il ricorso al tribunale, dieci per la fissazione dell’udienza, da trenta a centoventi giorni di misure protettive prorogabili fino a duecentoquaranta, centottanta giorni di incarico dell’esperto prorogabili di altrettanti, sessanta giorni per adempiere l’accordo fiscale prima che si risolva di diritto. Ogni numero è una finestra che si apre e poi si chiude.
Questa guida ricostruisce l’intera cronologia, tappa per tappa, nella prospettiva specifica di una grande impresa industriale con una posizione debitoria erariale rilevante — cioè lo scenario in cui il Codice della crisi ha subito, con il correttivo-ter del 2024, la sua trasformazione più profonda: la possibilità di negoziare direttamente con il Fisco durante le trattative, senza passare da una procedura concorsuale. Lo Studio Monardo opera esattamente in questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 — cioè abilitato al ruolo che il Codice pone al centro di questo percorso — e perché coordina uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario, la doppia competenza che una crisi industriale con debiti fiscali strategici richiede simultaneamente. Conoscere il procedimento dall’interno del ruolo dell’esperto, e conoscere il credito tributario nella sua struttura tecnica, sono i due presupposti di questa materia: la composizione negoziata di una grande industria si vince o si perde sul trattamento del debito erariale.
📩 Se la sua impresa sta accumulando debiti verso l’Erario e i primi atti della riscossione sono già arrivati, ogni settimana che passa consuma una delle finestre descritte in questa guida: ci contatti ora, tutti i riferimenti dello Studio si trovano in fondo a questo articolo.
La mappa temporale: tutta la procedura in un solo sguardo
Prima di entrare nel dettaglio delle singole fasi, serve una visione d’insieme. La composizione negoziata non ha un calendario unico: ne ha tre, che corrono in parallelo e non sono allineati fra loro. Il primo è il calendario dell’incarico dell’esperto (180 giorni, prorogabili di 180). Il secondo è quello delle misure protettive (30-120 giorni, prorogabili fino a 240 complessivi). Il terzo è quello della trattativa fiscale, che ha tempi propri, dettati dalle procedure interne dell’Amministrazione finanziaria e non dalla legge.
È da questo disallineamento che nascono quasi tutti gli errori strategici: si costruisce il piano sul calendario dell’esperto e ci si accorge al giorno 241 che lo scudo protettivo è caduto, mentre la Direzione regionale non ha ancora espresso il parere sulla proposta transattiva.
| Momento | Cosa accade | Termine di legge | Dove è trattato |
|---|---|---|---|
| Giorno –60 / –1 | Autodiagnosi, test pratico, ricostruzione della posizione fiscale | Nessuno (ma è la fase che decide l’esito) | Tappa 1 |
| Giorno 0 | Deposito dell’istanza sulla piattaforma telematica | — | Tappa 2 |
| Giorni 1-2 lav. | Il segretario generale trasmette l’istanza alla commissione | 2 giorni lavorativi (art. 13, c. 7) | Tappa 2 |
| Entro 5 giorni lav. | La commissione regionale nomina l’esperto | 5 giorni lavorativi (art. 13, c. 7) | Tappa 2 |
| Entro 2 giorni lav. dalla nomina | L’esperto verifica indipendenza e accetta | 2 giorni lavorativi (art. 17, c. 4) | Tappa 2 |
| Giorno dell’accettazione | Pubblicazione nel registro imprese: scattano gli effetti protettivi | Immediato (art. 18, c. 1) | Tappa 3 |
| Entro 30 giorni dalla pubblicazione | Ricorso al tribunale per la conferma, a pena di inefficacia | 30 giorni (art. 19, c. 1) | Tappa 3 |
| Entro 10 giorni dal deposito | Il tribunale fissa l’udienza | 10 giorni (art. 19, c. 2) | Tappa 4 |
| All’esito dell’udienza | Ordinanza di conferma e durata delle misure | Da 30 a 120 giorni (art. 19, c. 4) | Tappa 4 |
| Giorni 45-120 | Trattative, autorizzazioni ex art. 22, misure premiali | Variabile | Tappa 5 |
| Giorni 60-180 | Proposta di accordo transattivo fiscale e istruttoria | Nessun termine di legge per la risposta | Tappa 6 |
| Prima della scadenza | Proroga delle misure protettive e dell’incarico | Max 240 giorni / +180 giorni | Tappa 7 |
| Giorni 180-360 | Relazione finale dell’esperto e scelta dello sbocco | — | Tappa 8 |
| Dopo la chiusura | Esecuzione dell’accordo fiscale | Risoluzione di diritto oltre 60 giorni dalla scadenza | Tappa 9 |
Nove tappe. Le percorriamo una per una, con quello che il calendario di legge prevede e con quello che nei tribunali italiani accade davvero.
Giorno –60 / Giorno 0: la fase invisibile, quella che decide tutto il resto
Cosa succede
Nulla, all’esterno. È esattamente questo il punto. Nei due mesi che precedono il deposito dell’istanza non c’è alcun atto pubblico, alcun termine che decorre, alcun creditore informato. Eppure è qui che l’esito si determina, perché la composizione negoziata è l’unico percorso del Codice in cui il debitore arriva davanti alla controparte pubblica con una posizione già costruita o già persa.
Per una grande industria questa fase ha un contenuto specifico: ricostruire analiticamente la posizione debitoria verso l’Erario. Non “quanto dobbiamo al Fisco”, ma la scomposizione voce per voce: IVA non versata, ritenute operate e non versate, imposte dirette, accessori, sanzioni, interessi di mora, oneri di riscossione. Quali carichi sono già iscritti a ruolo e affidati all’agente della riscossione e quali no. Quali sono ancora nella fase dell’avviso bonario. Quali rateazioni sono in corso e a quale rata. Quali cartelle sono ancora impugnabili e quali sono definitive. Quali importi sono contestati in commissione tributaria — oggi corti di giustizia tributaria — e con quale grado di fondatezza.
Serve, insieme, l’estratto di ruolo completo e la ricostruzione dei privilegi: perché nella transazione fiscale il confronto non è fra “pagare tutto” e “pagare poco”, ma fra quanto l’Erario incasserebbe dalla proposta e quanto incasserebbe dalla liquidazione giudiziale, secondo l’ordine delle cause legittime di prelazione. Se non si conosce la collocazione esatta di ciascun credito tributario nel concorso, non si può costruire una proposta difendibile.
La norma
L’art. 12, comma 1, CCII pone la condizione d’ingresso: squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi o l’insolvenza, e ragionevole perseguibilità del risanamento. Il correttivo-ter ha chiarito che anche l’impresa già insolvente può accedere, purché l’insolvenza sia reversibile: è preclusa solo la situazione di squilibrio irreversibile.
L’art. 17, comma 3, elenca la documentazione da caricare in piattaforma. Per il profilo fiscale rilevano in particolare il certificato dei debiti tributari, quello dei debiti contributivi e per premi assicurativi, e l’estratto delle informazioni della Centrale dei rischi della Banca d’Italia non anteriore di tre mesi. Sono documenti che gli enti rilasciano in tempi non istantanei: chiederli il giorno prima del deposito significa allungare la fase preliminare di settimane.
I termini che si attivano
Nessuno. E questa è precisamente la ragione per cui la fase viene trascurata. Ma un termine di fatto esiste, ed è dettato dai creditori: una volta che un creditore ha depositato ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale, lo spazio di manovra si restringe drasticamente. La Corte d’Appello di Roma, con provvedimento del 28 gennaio 2025, si è occupata proprio dell’istanza di composizione negoziata presentata quando il procedimento prodromico alla liquidazione giudiziale è già pendente — la cosiddetta istanza “difensiva” — evidenziando come l’ammissibilità vada valutata in concreto e non presunta.
Cosa può fare il debitore ora
Tutto, ancora. Questa è l’unica fase in cui l’impresa dispone dell’intero ventaglio di opzioni: composizione negoziata, accordo di ristrutturazione, piano attestato, concordato preventivo, e — per l’impresa di grandi dimensioni in stato di insolvenza — le procedure di amministrazione straordinaria. Ogni giorno che passa ne elimina qualcuna.
Concretamente, in questa finestra si fa quanto segue: si esegue il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento; si costruisce il progetto di piano con l’orizzonte di risanamento e il fabbisogno finanziario; si mappa il ceto creditorio distinguendo banche, fornitori strategici, Erario ed enti previdenziali; si verifica se il gruppo societario consente o impone un percorso unitario ai sensi dell’art. 25 CCII; si accerta se l’impresa rientra fra quelle assoggettabili ad amministrazione straordinaria, perché in tal caso — così come per i gruppi di rilevante dimensione — la competenza per i passaggi giurisdizionali è del tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di impresa ai sensi dell’art. 27 CCII.
L’errore tipico di questa fase
Presentare l’istanza “per fermare i pignoramenti”, senza piano. È l’errore che i tribunali sanzionano con maggiore severità. Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 14 dicembre 2025, ha dichiarato inammissibile la richiesta di accesso e inaccoglibile quella di misure protettive in un caso in cui il percorso aveva scopo meramente liquidatorio dei beni e la finalità delle misure era eludere le iniziative esecutive già intraprese dai creditori. La stessa sezione, il 6 febbraio 2026, ha ribadito che la composizione negoziata non può avere finalità esclusivamente liquidatoria e che, in tal caso, l’istanza di conferma delle misure protettive non può trovare accoglimento. Nello stesso senso il Tribunale di Bolzano il 20 novembre 2025, di fronte a una proposta puramente liquidatoria priva di prospettiva di continuità.
Quanto dura realmente
Da tre settimane a tre mesi, per un’impresa industriale strutturata. I dati Unioncamere confermano che <cite index=”62-1″>il fattore tempestività è determinante: il 30,5% delle imprese che risultavano in sofferenza solo un mese prima dell’istanza ha concluso con successo la procedura, contro appena l’11,5% di quelle in crisi da cinque anni</cite>. Tradotto: non è la lunghezza della preparazione a fare la differenza, ma il momento in cui si decide di prepararsi.
Giorni 0-7: l’istanza, la commissione regionale, l’accettazione dell’esperto
Cosa succede
Il giorno 0 è il deposito dell’istanza di nomina dell’esperto sulla piattaforma telematica nazionale. Da quel momento la macchina si muove con termini scanditi in giorni lavorativi, non in mesi.
Il segretario generale della camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa, <cite index=”102-1″>ricevuta l’istanza, nei successivi due giorni lavorativi la comunica alla commissione, unitamente a una nota sintetica contenente l’indicazione del volume d’affari, del numero dei dipendenti e del settore in cui opera l’impresa istante</cite>. Per una grande industria quella nota non è un dettaglio burocratico: è il documento sulla cui base la commissione sceglierà il profilo dell’esperto.
<cite index=”102-1″>Entro i cinque giorni lavorativi successivi al ricevimento dell’istanza la commissione nomina l’esperto tra gli iscritti nell’elenco, secondo criteri che assicurano la rotazione e la trasparenza e avendo cura che ciascun esperto non riceva più di due incarichi contemporaneamente</cite>.
La commissione, per le imprese sopra soglia, è quella istituita presso la camera di commercio del capoluogo di regione, composta da tre membri designati rispettivamente dall’autorità giudiziaria — il presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del capoluogo di regione —, dal presidente della camera di commercio regionale e dal prefetto. Restano in carica due anni. Solo per le imprese sotto soglia — quelle che presentano congiuntamente attivo non superiore a 300.000 euro, ricavi non superiori a 200.000 euro e debiti non superiori a 500.000 euro — la nomina spetta al segretario generale. Una grande industria passa sempre dalla commissione regionale: è una garanzia di selezione qualificata, e allunga di qualche giorno la partenza.
L’esperto, a sua volta, verificati la propria indipendenza, il possesso delle competenze e la disponibilità di tempo necessaria, comunica l’accettazione entro due giorni lavorativi dalla ricezione della nomina, inserendo contestualmente in piattaforma la dichiarazione di accettazione. Se ritiene di non poterlo fare, ne dà comunicazione riservata alla commissione perché provveda alla sostituzione.
La norma
Art. 13, commi 3, 6 e 7, CCII per la piattaforma, gli elenchi e il procedimento di nomina; art. 17, commi 1-4, per l’istanza, la documentazione e l’accettazione; art. 25 CCII per l’ipotesi del gruppo, quando più imprese sottoposte a direzione e coordinamento chiedono congiuntamente la nomina di un unico esperto alla camera di commercio dove è iscritta la società capogruppo o quella con la maggiore esposizione debitoria.
I termini che si attivano
Due giorni lavorativi per la trasmissione, cinque per la nomina, due per l’accettazione. Sono termini acceleratori, non perentori per il debitore: nessuna decadenza colpisce l’impresa se la commissione impiega qualche giorno in più. Ma esiste un termine che riguarda direttamente l’impresa: in caso di incompletezza dell’istanza o della documentazione, il segretario generale invita a integrare entro trenta giorni, decorsi inutilmente i quali l’istanza non viene esaminata — e va riproposta da capo, con tutto ciò che questo significa quando i creditori si stanno muovendo.
Cosa può fare il debitore ora
Scegliere se chiedere subito le misure protettive o attendere. La richiesta può essere presentata contestualmente all’istanza di nomina oppure con istanza successiva, ed è questa la prima vera decisione strategica del percorso.
Chiedere subito significa ottenere lo scudo dal primo giorno, ma anche rinunciare immediatamente alla riservatezza: l’istanza va pubblicata nel registro delle imprese insieme all’accettazione dell’esperto, e da quel momento tutto il mercato — banche, fornitori, clienti, concorrenti — sa che l’impresa è in composizione negoziata. Per un’industria che partecipa a gare o che ha commesse pluriennali, la valutazione non è banale. Attendere significa conservare la riservatezza delle trattative, ma restare esposti alle azioni esecutive.
È qui che la competenza di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo incide direttamente: conoscere il procedimento dal punto di vista di chi è abilitato a condurlo significa sapere in anticipo quali informazioni l’esperto cercherà, quali documenti chiederà e su quali elementi fonderà il proprio giudizio di ragionevole perseguibilità.
L’errore tipico di questa fase
Caricare in piattaforma una documentazione incompleta perché “tanto poi si integra”. L’integrazione costa fino a trenta giorni e, se il termine scade, l’istanza non viene nemmeno esaminata. Con un pignoramento presso terzi in corso sui crediti verso i clienti, trenta giorni sono la differenza fra un’impresa che paga gli stipendi e una che non li paga.
Quanto dura realmente
Nella prassi, dal deposito all’accettazione passano dai sette ai quindici giorni di calendario, considerando che i termini sono computati in giorni lavorativi e che la commissione si riunisce secondo il proprio calendario. Una partenza il venerdì prima di un ponte può costare una settimana.
Giorni 7-37: gli effetti protettivi scattano, e parte il conto alla rovescia dei trenta giorni
Cosa succede
Il giorno della pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza di misure protettive unitamente all’accettazione dell’esperto è il vero giorno uno della procedura. Da quel momento gli effetti protettivi operano automaticamente, prima e indipendentemente da qualunque provvedimento del tribunale.
I creditori non possono acquisire diritti di prelazione non concordati con l’imprenditore, né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio. Il pignoramento presso terzi già notificato non si estingue: diventa temporaneamente improseguibile. Le somme pignorate restano vincolate e il terzo pignorato conserva gli obblighi di custodia — una precisazione che il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Ivrea ha reso esplicita disponendo la sospensione del processo esecutivo e fissando la nuova udienza a data successiva alla scadenza delle misure, per verificare se nel frattempo siano state prorogate.
Opera inoltre l’art. 18, comma 4, CCII: dalla pubblicazione e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza non può essere pronunciata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale né quella di accertamento dello stato di insolvenza. È lo scudo che, per una grande industria con un ricorso di un creditore già pendente, vale più di ogni altra cosa.
Parallelamente si producono altri effetti rilevanti per un’impresa industriale: le banche non possono sospendere o revocare le linee di credito per il solo fatto dell’accesso alla procedura (art. 16, comma 5, CCII); e su dichiarazione pubblicata nel registro delle imprese l’impresa può sospendere l’applicazione degli obblighi di ricapitalizzazione e la causa di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale previsti dagli artt. 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter e 2484, primo comma, n. 4, c.c. (art. 20 CCII).
Nel frattempo l’esperto convoca senza indugio l’imprenditore per valutare l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento. Se il giudizio è negativo, lo comunica all’imprenditore e al segretario generale, che dispone l’archiviazione entro i successivi cinque giorni lavorativi.
La norma
Art. 18, commi 1-4, CCII per gli effetti protettivi; art. 19, comma 1, per l’onere di ricorso al tribunale; art. 16, comma 5, per i doveri delle banche; art. 20 per la sospensione degli obblighi societari; art. 17, comma 5, per l’archiviazione.
I termini che si attivano
Qui compare il primo termine perentorio dell’intero percorso, ed è quello che più frequentemente viene mancato: entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese, l’imprenditore deve depositare il ricorso al tribunale competente per la conferma o la modifica delle misure protettive, a pena di inefficacia delle misure stesse. Va inoltre pubblicato nel registro delle imprese il numero di ruolo generale del procedimento. Se il ricorso non viene depositato nel termine, il tribunale dichiara l’inefficacia delle misure senza neppure fissare l’udienza.
Non è un termine su cui contare sulla sospensione feriale: la sospensione dei termini processuali opera dal 1° al 31 agosto, ma non si estende ai procedimenti cautelari, e le misure protettive hanno natura cautelare — natura che la Corte di Cassazione, sez. I, con ordinanza del 19 gennaio 2026, n. 500, ha valorizzato per dichiarare inammissibile il ricorso straordinario avverso il diniego e il successivo rigetto del reclamo, proprio in ragione del carattere non decisorio e non definitivo di tali provvedimenti. La regola operativa è una sola: i trenta giorni si contano, agosto compreso.
Cosa può fare il debitore ora
Depositare il ricorso, evidentemente, ma soprattutto costruirlo bene. In questa fase è ancora possibile modulare le misure: chiederle erga omnes oppure in forma selettiva, limitate a determinate iniziative o a determinati creditori o categorie di creditori. Per un’industria che deve continuare a comprare materie prime, escludere i fornitori strategici dal perimetro protettivo può essere la scelta che tiene in piedi la produzione.
È inoltre la fase in cui va depositata la dichiarazione sull’esistenza di misure esecutive o cautelari già disposte, e in cui si valuta se affiancare alle misure protettive tipiche una richiesta di provvedimenti cautelari. Attenzione però al confine: il Tribunale di Genova, il 2 dicembre 2025, ha ritenuto inammissibile una misura cautelare atipica volta a inibire all’assemblea il potere di revoca degli amministratori. E il Tribunale di Roma, il 23 settembre 2025, ha negato l’ammissibilità di un provvedimento cautelare finalizzato all’accertamento dei presupposti per il rilascio del DURC, questione che appartiene ad altro giudice.
L’errore tipico di questa fase
Confondere il giorno della pubblicazione con il giorno del deposito dell’istanza. I trenta giorni decorrono dalla pubblicazione nel registro delle imprese, che avviene insieme all’accettazione dell’esperto: se fra istanza e accettazione sono passati dieci giorni, il calendario interno dello studio deve ripartire da lì, non da prima.
Quanto dura realmente
Il termine è di trenta giorni, ma la prassi consiglia di depositare entro dieci-quindici. Ogni giorno guadagnato è un giorno in cui l’udienza si tiene prima e in cui l’ordinanza di conferma arriva prima — e nel frattempo lo scudo è già operativo ma revocabile in qualunque momento.
Giorni 37-50: l’udienza di conferma, dove il tribunale entra nel merito
Cosa succede
Depositato il ricorso, il tribunale fissa con decreto l’udienza entro dieci giorni, da tenersi preferibilmente in videoconferenza. È il primo momento in cui la crisi dell’impresa viene esaminata da un giudice.
All’udienza il tribunale, in composizione monocratica, sente le parti e l’esperto, omette ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede agli atti di istruzione indispensabili e, se le misure incidono sui diritti di terzi, li ascolta obbligatoriamente. Può assumere informazioni dai creditori indicati nell’elenco depositato dall’imprenditore e, se occorre, nominare un ausiliario ai sensi dell’art. 68 c.p.c. — passaggio frequente nelle crisi industriali di dimensioni rilevanti, dove il giudice ha bisogno di un supporto tecnico per leggere il piano.
Il ruolo dell’esperto in udienza è stato ampliato dal correttivo-ter: non deve limitarsi a rappresentare lo stato delle trattative e le attività svolte, ma deve riferire sull’esito del test pratico di cui all’art. 13, comma 2, e esplicitare quali attività intende svolgere per il superamento della condizione di squilibrio. In una crisi con debito erariale rilevante, questo significa che l’esperto dirà al giudice, già a quel tavolo, se ritiene percorribile una trattativa con il Fisco.
Il tribunale provvede con ordinanza, reclamabile ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c.
La norma
Art. 19, commi 2, 3 e 4, CCII. La valutazione del giudice si articola su tre profili che la giurisprudenza di merito ha consolidato: l’esistenza di una ragionevole prospettiva di risanamento dell’impresa; l’utilità delle misure richieste per lo svolgimento delle trattative; l’adeguatezza e la proporzionalità delle misure rispetto all’obiettivo del risanamento, tenuto conto delle conclusioni dei creditori, dei rilievi da questi svolti e della circostanza che le trattative siano state effettivamente avviate.
I termini che si attivano
L’ordinanza stabilisce la durata delle misure protettive, che non può essere inferiore a trenta giorni né superiore a centoventi. Nella prassi i tribunali tarano la durata sulla prima fase delle trattative: sessanta o novanta giorni sono le misure più frequenti, riservando la proroga al momento in cui i progressi sono dimostrabili.
Il termine di durata decorre, secondo l’orientamento prevalente, dalla pubblicazione dell’accettazione della nomina nel registro delle imprese — non dalla data dell’ordinanza. È una precisazione che sposta il calendario di settimane e che va verificata caso per caso con il provvedimento in mano.
Va poi tenuto presente il tetto generale dell’art. 8 CCII: la durata complessiva delle misure protettive non può eccedere i dodici mesi, anche non continuativi. Il Tribunale di Bologna, il 19 maggio 2025, ha dichiarato inammissibile a prescindere una nuova istanza proposta con riferimento al medesimo stato di crisi, quando nel corso di precedenti procedure di regolazione della crisi il limite massimo di dodici mesi era già stato consumato. Sul tema dei limiti alla reiterazione delle domande è intervenuta anche la Corte di Cassazione, con provvedimento della Prima Presidenza del 3 aprile 2025, n. 8794, in materia di riproposizione di una seconda domanda di concordato prenotativo a seguito dell’apertura di un procedimento unitario.
Cosa può fare il debitore ora
Presentarsi con un progetto di piano, non con una promessa. All’udienza il giudice non chiede risultati: chiede evidenza che le trattative siano vere. Verbali degli incontri già tenuti, corrispondenza con le banche, manifestazioni di disponibilità dei creditori, un cronoprogramma delle trattative con l’Erario.
È ancora possibile modificare il perimetro delle misure. Ed è possibile, contestualmente, chiedere le autorizzazioni dell’art. 22 CCII, in particolare quella a contrarre finanziamenti prededucibili — che per un’industria con fabbisogno di circolante è spesso la condizione stessa della sopravvivenza durante le trattative.
Ciò che diventa precluso, invece, è l’improvvisazione: una volta che il tribunale ha valutato la ragionevole perseguibilità del risanamento e ha confermato le misure, cambiare radicalmente impostazione del piano nei mesi successivi espone al rischio di revoca. Le misure possono essere revocate o abbreviate in qualsiasi momento, quando non soddisfano l’obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti, e sono comunque revocate al momento della ricezione della relazione finale dell’esperto.
L’errore tipico di questa fase
Chiedere il massimo — centoventi giorni erga omnes — senza spiegare perché. I tribunali concedono ciò che è funzionale e proporzionato, e una richiesta massimalista non motivata segnala che il piano non esiste. Il Tribunale di Piacenza, con ordinanza del 5 gennaio 2024, ha impostato la valutazione sul mantenimento della funzionalità delle misure rispetto al buon esito delle trattative, osservando che le misure concesse non pregiudicavano le prospettive creditorie perché nel frattempo la società non aveva aggravato le proprie passività: la prova che non si valuta solo la richiesta, ma la condotta dell’impresa durante la protezione.
Quanto dura realmente
Dal deposito del ricorso all’ordinanza passano mediamente dalle tre alle sei settimane: dieci giorni per la fissazione, un intervallo per la notifica ai destinatari, l’udienza, l’eventuale riserva. Nelle procedure industriali complesse, dove il giudice nomina un ausiliario, si arriva agevolmente a due mesi con udienze di rinvio — come accade quando alla richiesta di conferma si accompagna quella di finanza esterna urgente.
Giorni 50-120: le trattative vere, le autorizzazioni, le misure premiali
Cosa succede
Con lo scudo confermato, la procedura entra nella sua fase sostanziale. L’esperto convoca gli incontri, che nelle crisi industriali si articolano su tavoli paralleli: il tavolo bancario, il tavolo dei fornitori strategici, il tavolo con l’Erario e gli enti previdenziali, quello con eventuali investitori interessati all’acquisizione dell’azienda o di rami di essa.
L’imprenditore, va ricordato, conserva integralmente la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa: non c’è spossessamento, non c’è commissario, non c’è concorso dei creditori. Può anche effettuare pagamenti, prescindendo dalla gradazione dei crediti. Questa libertà è però bilanciata da un obbligo di trasparenza: ai sensi dell’art. 21 CCII l’imprenditore informa preventivamente l’esperto del compimento di atti di straordinaria amministrazione e dell’esecuzione di pagamenti non coerenti con le trattative o con le prospettive di risanamento. Se l’esperto ritiene l’atto pregiudizievole, lo segnala all’imprenditore e all’organo di controllo; se l’imprenditore procede comunque, l’esperto può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese entro dieci giorni, e l’iscrizione è obbligatoria quando l’atto pregiudica gli interessi dei creditori.
È in questa fase che si attivano le autorizzazioni dell’art. 22 CCII: contrarre finanziamenti prededucibili, anche da soci; trasferire l’azienda o rami di essa con disapplicazione dell’art. 2560, secondo comma, c.c., cioè senza che l’acquirente risponda dei debiti pregressi risultanti dai libri contabili — strumento decisivo quando la soluzione industriale passa dalla cessione dello stabilimento a un operatore del settore.
Ed è la fase in cui operano le misure premiali fiscali dell’art. 25-bis CCII: <cite index=”61-1″>riduzione degli interessi alla misura legale per le obbligazioni tributarie che maturano durante la composizione negoziata; riduzione delle sanzioni alla misura minima in caso di pagamento entro il termine assegnato dalla comunicazione che le irroga; riduzione alla metà di interessi e sanzioni sui debiti fiscali pregressi; possibilità di rateizzare fino a un massimo di centoventi rate mensili i debiti tributari non ancora iscritti a ruolo; applicazione alla composizione negoziata delle norme agevolative in materia di imposte dirette e IVA previste per le procedure concorsuali</cite>.
Le misure premiali non consentono di falcidiare l’imposta: incidono su interessi, sanzioni e dilazione. Per abbattere il capitale serve la transazione fiscale, che è la tappa successiva.
La norma
Art. 21 CCII per la gestione dell’impresa e il dissenso dell’esperto; art. 22 per le autorizzazioni del tribunale; art. 25-bis per le misure premiali; art. 16, commi 4-6, per i doveri delle parti, con l’obbligo di comportarsi secondo buona fede e correttezza rafforzato dal correttivo-ter.
I termini che si attivano
Dieci giorni per l’iscrizione del dissenso dell’esperto. Per il resto, questa fase non ha termini propri: corre dentro i termini altrui — quello delle misure protettive, che scade, e quello dell’incarico dell’esperto, che matura al centottantesimo giorno dall’accettazione.
È la fase in cui il disallineamento fra i calendari inizia a mordere. Se le misure sono state confermate per novanta giorni con decorrenza dalla pubblicazione avvenuta al giorno 7, scadranno intorno al giorno 97: molto prima che una trattativa fiscale possa concludersi.
Cosa può fare il debitore ora
Costruire il piano nella forma in cui dovrà essere presentato all’Erario. Perché la proposta di transazione fiscale non è un documento autonomo: è la proiezione fiscale del piano industriale. Serve il piano di risanamento con l’orizzonte temporale, il fabbisogno, le fonti; serve l’individuazione del professionista indipendente che redigerà l’attestazione di convenienza; serve la verifica che il soggetto incaricato della revisione legale sia in grado di rendere la relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali.
Serve, soprattutto, decidere il perimetro: quali debiti fiscali entrano nella proposta ex art. 23, comma 2-bis, e quali no. Perché la norma ha confini precisi, che vedremo nella prossima tappa, e ciò che resta fuori — contributi INPS, premi INAIL, tributi locali — va gestito con altri strumenti, o rinviato a un successivo strumento di regolazione della crisi.
L’errore tipico di questa fase
Trattare con le banche e rinviare il Fisco “a quando il piano sarà pronto”. È l’errore più costoso dell’intera procedura, perché il tempo dell’Amministrazione finanziaria non è il tempo dell’impresa: fra protocollazione della proposta, istruttoria dell’ufficio, parere della Direzione regionale e sottoscrizione passano mesi che nessuna norma comprime. Chi apre il tavolo fiscale al giorno 120 arriva alla scadenza delle misure protettive senza una risposta.
Quanto dura realmente
È la fase più lunga e più variabile. Nelle procedure che si chiudono positivamente occupa dai tre ai sei mesi. I dati Unioncamere mostrano che <cite index=”81-1″>la durata media complessiva della composizione negoziata è di 228 giorni, che sale a 320 giorni per le procedure con esito favorevole, e che circa l’86% delle imprese con esito positivo ha avuto bisogno della proroga di 180 giorni per concludere il percorso</cite>. Il messaggio è chiaro: nelle crisi che si risolvono bene, i centottanta giorni iniziali non bastano quasi mai.
Giorni 60-180: la transazione fiscale, il cuore della procedura per l’impresa con debito erariale
Cosa succede
Questa è la tappa che, fino al 27 settembre 2024, semplicemente non esisteva. Prima del correttivo-ter, il principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria impediva qualsiasi accordo di falcidia con l’Erario dentro la composizione negoziata: l’unica strada era uscire dal percorso negoziale e veicolare la transazione in un accordo di ristrutturazione o in un concordato preventivo, allungando i tempi di mesi o di anni.
<cite index=”61-1″>Con l’art. 5, comma 9, lett. a), n. 2, del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 è stato inserito il comma 2-bis nell’art. 23 CCII, rubricato “Conclusione delle trattative”, con decorrenza dal 28 settembre 2024</cite>. <cite index=”1-1″>La proposta di accordo transattivo può essere presentata con riferimento ai percorsi di composizione negoziata avviati con istanza di nomina dell’esperto depositata dopo il 28 settembre 2024</cite>: le procedure aperte prima restano fuori.
Il meccanismo, nella sua sequenza temporale, è questo. Avviate le trattative, l’imprenditore formula alle agenzie fiscali — Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli — nonché all’Agenzia delle Entrate-Riscossione una proposta avente ad oggetto il pagamento parziale o dilazionato del debito erariale e dei relativi accessori. La proposta è accompagnata da due documenti obbligatori: <cite index=”61-1″>la relazione di un professionista indipendente che attesti la convenienza dell’accordo rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale, nella prospettiva dell’ente erariale destinatario; e la relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali redatta dal soggetto incaricato della revisione legale o, in mancanza, da un revisore legale iscritto nell’apposito registro</cite>.
L’ufficio istruisce. E qui si apre il tempo che nessuna norma governa.
Se l’esito è positivo, <cite index=”61-1″>l’accordo è sottoscritto, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, dal Direttore dell’ufficio su parere conforme della competente Direzione regionale; per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dai Direttori delle Direzioni territoriali, dal Direttore della Direzione territoriale interprovinciale e, per gli atti impositivi emessi dagli uffici delle Direzioni centrali, dal Direttore delle medesime Direzioni centrali</cite>. Il parere conforme della Direzione regionale non è un passaggio formale: è il momento in cui una proposta tecnicamente corretta può fermarsi per settimane.
L’accordo sottoscritto viene poi comunicato all’esperto e depositato presso il tribunale competente ai sensi dell’art. 27 CCII. <cite index=”61-1″>Il giudice designato, verificata la regolarità della documentazione allegata e dell’accordo, ne autorizza l’esecuzione con decreto oppure, in alternativa, dichiara che l’accordo è privo di effetti</cite>.
La norma
Art. 23, comma 2-bis, CCII. I confini oggettivi vanno conosciuti con precisione, perché delimitano quello che si può e quello che non si può ottenere.
Rientrano nell’accordo tutti i tributi amministrati dalle agenzie fiscali, con i relativi accessori. Vi rientra l’IVA: la questione della sua falcidiabilità, nata dall’esclusione dei tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, è stata risolta dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 7 aprile 2016, causa C-546/14, e dalle Sezioni Unite della Cassazione dell’8 novembre 2016, n. 26988, prima che il legislatore interno, con l’art. 1, comma 81, della L. n. 232/2016, eliminasse definitivamente il divieto dal 1° gennaio 2017.
Restano invece fuori dalla transazione fiscale in composizione negoziata: i tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea; i tributi di titolarità degli enti locali; e — differenza di rilievo pratico enorme per un’industria manifatturiera con centinaia di dipendenti — <cite index=”61-1″>i crediti degli enti previdenziali e assicurativi, che invece possono essere trattati negli accordi di ristrutturazione ex art. 63 CCII, nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione ex art. 64-bis e nel concordato preventivo ex art. 88</cite>.
Da ricordare inoltre l’art. 27 CCII, che per una grande industria non è un dettaglio di rito: <cite index=”61-1″>per i procedimenti di accesso agli strumenti di regolazione della crisi relativi alle imprese assoggettabili ad amministrazione straordinaria e ai gruppi di rilevante dimensione è competente il tribunale presso cui hanno sede le sezioni specializzate in materia di impresa</cite>; per tutti gli altri, il tribunale del centro degli interessi principali del debitore.
I termini che si attivano
Nessuno, in senso stretto — ed è il paradosso più insidioso dell’istituto. La legge non fissa un termine entro cui l’Amministrazione finanziaria debba rispondere alla proposta, né prevede un meccanismo di silenzio-assenso. Non esiste, in composizione negoziata, il cram down fiscale: se l’ufficio non aderisce, il tribunale non può convertire il diniego in adesione, a differenza di quanto accade negli accordi di ristrutturazione, nel PRO e nel concordato preventivo. L’esclusione è coerente con la natura pattizia del percorso e con l’assenza di un giudizio di omologazione, ma sul piano pratico significa una cosa sola: il tempo dell’Erario è un rischio interamente a carico dell’impresa.
Un termine, però, c’è ed è severissimo, e riguarda la fase esecutiva: l’accordo <cite index=”61-1″>si risolve di diritto in caso di apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata o di accertamento dello stato di insolvenza, e quando l’imprenditore non esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti</cite>.
Cosa può fare il debitore ora
Anticipare. Il tavolo fiscale va aperto appena il progetto di piano ha una forma difendibile, non quando il piano è finito. Concretamente: protocollare la proposta con l’attestazione di convenienza già allegata; interloquire con l’ufficio sulle criticità prima che l’istruttoria si chiuda; predisporre la documentazione che la Direzione regionale chiederà; monitorare il parere.
C’è poi una scelta strategica che va compiuta in questa fase e non dopo: se il debito da ristrutturare è in misura significativa contributivo, oppure se la proposta rischia il diniego dell’ufficio, conviene valutare fin da subito di veicolare la transazione fiscale non nell’art. 23, comma 2-bis, ma in uno degli strumenti che consentono il cram down — accordo di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, concordato preventivo. Il Codice lo permette espressamente: l’art. 23, comma 2-ter, introdotto anch’esso dal correttivo-ter, prevede che l’adozione di uno strumento di regolazione della crisi che contempli la transazione fiscale possa intervenire anche dopo la conclusione della composizione negoziata, e che in tal caso la sottoscrizione dell’esperto, ove prevista, possa essere apposta successivamente al deposito della relazione finale.
Va infine considerato il ruolo dell’esperto sull’accordo fiscale. Il controllo del giudice, secondo la lettura prevalente, verte sulla regolarità formale e sostanziale dell’accordo e dei suoi allegati, non sul merito degli effetti rispetto agli altri creditori o all’obiettivo del risanamento. Se l’accordo con il Fisco conviene all’Erario ma pregiudica gli altri creditori o le prospettive di risanamento, non è il giudice a fermarlo: è l’esperto, con la segnalazione ex art. 21 CCII e con l’eventuale iscrizione del proprio dissenso nel registro delle imprese.
L’errore tipico di questa fase
Costruire l’attestazione di convenienza come un documento persuasivo anziché comparativo. L’attestazione non deve dimostrare che l’impresa merita di essere salvata: deve dimostrare, credito per credito e secondo l’ordine delle cause legittime di prelazione, che l’ente pubblico destinatario incasserebbe meno nella liquidazione giudiziale. È un esercizio contabile e giuridico, non retorico — e un’attestazione che confonde i due piani viene respinta dall’ufficio prima ancora di arrivare alla Direzione regionale.
Quanto dura realmente
Dai tre ai sei mesi dalla protocollazione, con oscillazioni significative fra uffici e fra Direzioni regionali. È la ragione per cui, nelle procedure industriali complesse, il tavolo fiscale determina la durata dell’intera composizione negoziata: tutto il resto si adatta ai tempi del Fisco, non viceversa.
Giorni 120-240: le due proroghe, e la trappola dei calendari sfasati
Cosa succede
Siamo al momento in cui i tre calendari smettono di procedere insieme. Le misure protettive stanno per scadere. L’incarico dell’esperto si avvicina al centottantesimo giorno. La trattativa fiscale è aperta ma non conclusa. E occorre prorogare, prima che scada, ciò che è prorogabile.
Sono due proroghe distinte, con presupposti diversi e da chiedere a soggetti diversi, e confonderle è uno degli errori più frequenti.
La proroga delle misure protettive si chiede al tribunale. Il giudice, su istanza delle parti e acquisito il parere dell’esperto, può prorogare la durata per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative, fermo restando che la durata complessiva non può superare i duecentoquaranta giorni. La valutazione tiene conto dei progressi significativi compiuti nelle trattative e dell’assenza di pregiudizio eccessivo per i creditori: non basta dichiarare che si sta trattando, occorre documentare che si è avanzati.
La proroga dell’incarico dell’esperto segue una logica diversa. L’incarico si considera concluso decorsi centottanta giorni dall’accettazione della nomina, se non è stata individuata una soluzione. Può però proseguire per non oltre ulteriori centottanta giorni quando lo richiedono l’imprenditore o le parti con cui sono in corso le trattative e l’esperto vi acconsente, oppure — ed è la variante decisiva nelle procedure industriali — quando l’imprenditore ha fatto ricorso al tribunale ai sensi degli artt. 19 e 22, o pendono misure protettive o cautelari, o è necessario attuare un provvedimento di autorizzazione concesso dal tribunale.
La norma
Art. 19, comma 5, CCII per la proroga delle misure; art. 17, comma 7, per la prosecuzione dell’incarico; art. 8 CCII per il tetto generale di dodici mesi.
I termini che si attivano
Duecentoquaranta giorni: è il muro invalicabile delle misure protettive. Oltre quel termine lo scudo cade, e i creditori riacquistano la possibilità di agire esecutivamente, anche se la composizione negoziata è ancora in corso e anche se l’incarico dell’esperto è stato prorogato.
Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 4 luglio 2025, si è occupato proprio di questo scenario in una composizione negoziata di gruppo: intervenute prima la conferma e poi la proroga delle misure protettive, e scaduto il termine massimo di duecentoquaranta giorni previsto dall’art. 19, comma 5, CCII, non è possibile ottenere per via cautelare ciò che per via protettiva è ormai precluso. Nello stesso senso, il principio per cui una misura cautelare di contenuto identico alle misure protettive costituisce aggiramento della disciplina ed è inammissibile.
La lettura corretta è dunque questa: la pendenza delle misure protettive giustifica la proroga dell’incarico dell’esperto, ma la proroga dell’incarico non estende le misure protettive oltre i duecentoquaranta giorni. Sono binari che si toccano in una sola direzione.
Cosa può fare il debitore ora
Chiedere la proroga prima della scadenza, con il parere favorevole dell’esperto e con evidenza documentale dei progressi: l’accordo raggiunto con il ceto bancario, la manifestazione di interesse dell’investitore industriale, la protocollazione della proposta transattiva presso l’ufficio, l’esito della prima interlocuzione con la Direzione regionale.
E pianificare l’atterraggio. Se la trattativa fiscale non si chiuderà entro i duecentoquaranta giorni, occorre decidere ora quale strumento di regolazione della crisi accoglierà il percorso al momento in cui lo scudo cadrà — perché nel concordato preventivo, nell’accordo di ristrutturazione e nel PRO le misure protettive si ottengono secondo la disciplina degli artt. 54 e 55 CCII, con un proprio autonomo perimetro temporale, sempre nel rispetto del tetto complessivo dell’art. 8.
L’errore tipico di questa fase
Chiedere la proroga il giorno prima della scadenza. Il tribunale deve acquisire il parere dell’esperto, eventualmente sentire i creditori, e provvedere: se l’istanza arriva a ridosso, il rischio è che le misure scadano nel frattempo, con un intervallo scoperto in cui un creditore vigile può iscrivere ipoteca giudiziale o riattivare l’esecuzione.
Quanto dura realmente
Il dato Unioncamere è eloquente: <cite index=”81-1″>circa l’86% delle imprese con esito positivo ha avuto bisogno della proroga di 180 giorni per concludere il percorso</cite>. La proroga non è l’eccezione: è la regola statistica delle procedure che funzionano. Va messa in preventivo dal primo giorno, non improvvisata al centosettantesimo.
Giorni 180-360: la relazione finale e la scelta dello sbocco
Cosa succede
Il percorso arriva al bivio. L’esperto redige la relazione finale ai sensi dell’art. 17, comma 8, CCII: il documento cardine dell’intero sistema, in cui dà conto delle attività svolte e attesta, in particolare, se le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e quale sia stato il loro esito.
Se le trattative hanno avuto successo, l’art. 23 CCII apre un ventaglio di soluzioni. Al comma 1: il contratto con uno o più creditori o con parti interessate al risanamento che, secondo la relazione dell’esperto, sia idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni; la convenzione di moratoria ex art. 62 CCII; l’accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori aderenti e dall’esperto, con gli effetti di esenzione da revocatoria e da responsabilità penale previsti dagli artt. 166, comma 3, lett. d), e 324 CCII.
Al comma 2, gli sbocchi “alternativi”: il piano attestato di risanamento ex art. 56; la domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione, con la percentuale ridotta al sessanta per cento in luogo del settantacinque per cento in caso di accordo ad efficacia estesa, quando ciò risulti dalla relazione finale dell’esperto oppure quando la domanda di omologazione sia proposta nei sessanta giorni successivi al suo deposito; il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ex art. 25-sexies; e — clausola pensata proprio per le realtà industriali di grandi dimensioni — uno degli strumenti disciplinati dal Codice, dal D.Lgs. n. 270/1999 sull’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di crisi o dal D.L. n. 347/2003 sulla ristrutturazione industriale delle grandi imprese insolventi.
La norma
Art. 17, comma 8, e art. 23, commi 1 e 2, CCII. Sul concordato semplificato, art. 25-sexies, che è l’unico strumento del Codice a consentire l’omologazione senza il voto dei creditori — ragione per cui il controllo del tribunale in fase di accesso è stato progressivamente irrigidito dalla giurisprudenza di legittimità.
I termini che si attivano
Sessanta giorni dal deposito della relazione finale per proporre la domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione beneficiando della percentuale ridotta al sessanta per cento. È una finestra breve e preziosa, e va preparata prima che la relazione venga depositata, non dopo.
Contestualmente, alla ricezione della relazione finale il tribunale revoca le misure protettive: la protezione finisce nel momento esatto in cui il percorso si chiude, e se lo strumento successivo non è pronto l’impresa resta scoperta.
Cosa può fare il debitore ora
Poco che non sia già stato costruito. È la tappa in cui si raccoglie ciò che è stato seminato, e in cui la qualità della documentazione prodotta nei mesi precedenti determina l’esito.
La giurisprudenza di legittimità del biennio 2025-2026 ha chiarito quanto sia rigoroso il controllo a valle. La Corte di Cassazione, sez. I, con ordinanza del 4 dicembre 2025, n. 31641, ha stabilito che il giudizio di ammissibilità della proposta di concordato semplificato non può limitarsi a una valutazione di mera ritualità formale e di esistenza della documentazione, ma deve estendersi ai profili di legalità sostanziale, comprendendo l’apprezzamento delle condizioni di ammissibilità disciplinate dall’art. 25-sexies CCII in rapporto al contenuto della documentazione richiesta da tale disposizione e dall’art. 39. Il principio è stato ribadito dalla stessa sezione con ordinanza del 21 gennaio 2026, n. 1353.
Sul piano operativo la conseguenza è netta: la composizione negoziata va impostata fin dall’inizio come un percorso destinato a lasciare una traccia processuale. Verbali degli incontri, proposte scritte, riscontri dei creditori, motivazioni dei dinieghi ricevuti: è il materiale su cui, a valle, il tribunale misurerà la correttezza delle trattative. Il Tribunale di Milano, con sentenza del 30 ottobre 2025, ha affrontato proprio il tema della buona fede e della correttezza delle trattative come presupposto indefettibile per l’accesso al concordato semplificato, in un caso caratterizzato da un indebitamento complessivo di circa 142 milioni di euro, per l’ottanta per cento circa di natura erariale e contributiva — la dimostrazione plastica di quanto, nelle grandi crisi industriali, il peso del debito pubblico condizioni ogni sbocco.
L’errore tipico di questa fase
Considerare il concordato semplificato come la rete di sicurezza automatica di una composizione negoziata fallita. Non lo è. L’accesso presuppone che le soluzioni dell’art. 23, commi 1 e 2, lett. a) e b), siano state esplorate e documentate, e che la loro non praticabilità risulti dalla relazione finale: è un presupposto di accesso, non una clausola di stile. Il Tribunale di Modena, con decreto del 4 dicembre 2023, aveva già negato l’accesso ritenendo non soddisfatto il requisito della buona fede; il dibattito che ne è seguito è stato composto dagli orientamenti di legittimità di fine 2025.
Quanto dura realmente
<cite index=”74-1″>I dati Unioncamere aggiornati a novembre 2025 indicano oltre 3.600 istanze complessive, più di duemila archiviate, di cui 423 con esito positivo, con un coinvolgimento di circa 23.000 dipendenti, e 320 giorni come tempo mediamente necessario ad accompagnare le aziende lungo il percorso di risanamento</cite>. Poco meno di undici mesi: significa che una composizione negoziata industriale avviata a gennaio si chiude, se va bene, a novembre dello stesso anno.
Dal giorno 360 in poi: l’esecuzione dell’accordo fiscale, dove si perde ciò che si è vinto
Cosa succede
La procedura è chiusa, l’accordo con il Fisco è stato autorizzato con decreto, il piano industriale è in esecuzione. E comincia la fase più lunga di tutte: quella dell’adempimento, che nelle transazioni fiscali si misura in anni.
È la fase in cui l’attenzione professionale tipicamente cala — ed è invece quella in cui il rischio è massimo, perché il legislatore ha costruito un meccanismo di caducazione automatica che non richiede alcun provvedimento e non ammette sanatoria.
La norma
Art. 23, comma 2-bis, ultimo periodo, CCII. L’accordo transattivo si risolve di diritto in due gruppi di ipotesi: quando venga aperta la liquidazione giudiziale o la liquidazione controllata, o venga accertato lo stato di insolvenza; e <cite index=”61-1″>quando l’imprenditore non esegua integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti</cite>.
“Si risolve di diritto” significa che la risoluzione opera automaticamente, senza necessità di una pronuncia costitutiva. E significa che, risolto l’accordo, il debito tributario torna a essere quello originario, con tutti gli accessori — vanificando l’intero percorso.
I termini che si attivano
Sessanta giorni da ciascuna scadenza del piano di pagamento. È il termine più sottovalutato dell’intero istituto: un’impresa che ha ottenuto la falcidia di decine di milioni di euro di debito erariale può perdere tutto per un ritardo di sessantuno giorni su una singola rata.
Cosa può fare il debitore ora
Costruire un presidio di monitoraggio. Concretamente: un calendario delle scadenze con alert anticipati; una riserva di liquidità dedicata esclusivamente al servizio del debito fiscale transatto; una verifica trimestrale dello scostamento fra piano e consuntivo; e, soprattutto, l’attivazione immediata del confronto con l’ufficio al primo segnale di tensione finanziaria, prima che il termine maturi.
Ciò che invece diventa precluso è la rinegoziazione informale. Non esiste una moratoria di fatto: il termine di sessanta giorni corre indipendentemente dalla disponibilità dell’ufficio a discutere.
L’errore tipico di questa fase
Ritenere che l’accordo fiscale sia venuto meno perché è venuta meno la composizione negoziata. È il contrario: l’accordo, una volta autorizzato, persiste anche quando la composizione negoziata sfocia in una delle soluzioni dell’art. 23, comma 2 — è la risoluzione di diritto, e solo essa, a farlo cadere. La conseguenza pratica è che non è possibile sovrapporre un secondo accordo transattivo al primo nell’ambito di uno strumento successivo: occorre prima la risoluzione consensuale, poi una nuova trattativa secondo le regole della procedura prescelta.
Quanto dura realmente
Quanto dura il piano: cinque, sette, dieci anni. Il tempo della composizione negoziata si misura in mesi, quello della sua esecuzione in anni — e il secondo è quello che decide se il primo è servito a qualcosa.
La stessa procedura, due calendari
Due imprese industriali nella stessa identica situazione di partenza. Stesso settore, stessa esposizione, stessi creditori. Cambia una sola variabile: il momento in cui ciascuna decide di muoversi. Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite a scopo esplicativo, non casi reali.
Situazione di partenza comune. Società per azioni manifatturiera, 214 dipendenti, attivo di bilancio 47.300.000 euro, ricavi 61.800.000 euro. Debito complessivo 28.640.000 euro, così composto: 11.470.000 euro verso l’Erario (di cui 6.230.000 di IVA, 2.180.000 di ritenute, 1.940.000 di imposte dirette, 1.120.000 di sanzioni e interessi), 3.310.000 euro verso INPS e INAIL, 8.960.000 euro verso banche, 4.900.000 euro verso fornitori. Un cliente ha ritardato i pagamenti e il primo pignoramento presso terzi è in arrivo.
Calendario A — l’impresa che si muove alle finestre giuste
Giorno –45 (7 gennaio). L’organo amministrativo prende atto degli indicatori di squilibrio. Si richiedono i certificati dei debiti tributari e contributivi e la Centrale dei rischi. Si avvia la ricostruzione analitica della posizione erariale.
Giorno –12 (9 febbraio). Progetto di piano completato. Il test pratico dà esito positivo: il debito ristrutturabile risulta sostenibile su sette anni con la falcidia degli accessori e un abbattimento parziale del capitale.
Giorno 0 (21 febbraio). Deposito dell’istanza in piattaforma con contestuale richiesta di misure protettive erga omnes, con esclusione di quattro fornitori strategici.
Giorno 6 (27 febbraio). La commissione regionale nomina l’esperto.
Giorno 8 (1° marzo). Accettazione e pubblicazione nel registro delle imprese. Gli effetti protettivi scattano. Il pignoramento presso terzi, notificato il 24 febbraio, diventa improseguibile.
Giorno 19 (12 marzo). Deposito del ricorso al tribunale per la conferma — undici giorni prima della scadenza del termine di trenta.
Giorno 27 (20 marzo). Il tribunale fissa l’udienza.
Giorno 41 (3 aprile). Udienza. L’esperto riferisce sul test pratico e sulle attività programmate. Ordinanza di conferma per 100 giorni, con decorrenza dalla pubblicazione: scadenza al giorno 108.
Giorno 52 (14 aprile). Protocollazione della proposta di accordo transattivo ex art. 23, comma 2-bis, con attestazione di convenienza e relazione del revisore già allegate.
Giorno 95 (27 maggio). Istanza di proroga delle misure protettive con parere favorevole dell’esperto, corredata dall’accordo di riscadenzamento sottoscritto con tre istituti bancari.
Giorno 106 (7 giugno). Proroga concessa per ulteriori 132 giorni: durata complessiva 232 giorni, sotto il tetto dei 240.
Giorno 148 (19 luglio). Parere conforme della Direzione regionale. L’accordo transattivo prevede il pagamento del 41% del debito erariale in ottantaquattro rate mensili, con integrale abbattimento di sanzioni e interessi di mora.
Giorno 159 (30 luglio). Deposito dell’accordo in tribunale. Decreto di autorizzazione all’esecuzione.
Giorno 176 (16 agosto). Prosecuzione dell’incarico dell’esperto per ulteriori 180 giorni, sussistendo i presupposti di legge.
Giorno 214 (23 settembre). Accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori aderenti e dall’esperto ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. c). Relazione finale positiva.
Esito: continuità aziendale preservata, 214 posti di lavoro conservati, debito erariale ridotto da 11.470.000 a 4.702.700 euro nominali.
Calendario B — l’impresa che lascia correre
Giorno 0 (21 febbraio). Stessa situazione. L’organo amministrativo decide di “attendere l’incasso della commessa” prima di muoversi.
Giorno 34 (27 marzo). Il pignoramento presso terzi si consolida. Due clienti sospendono i pagamenti in attesa di chiarimenti.
Giorno 71 (3 maggio). Un fornitore ottiene decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e iscrive ipoteca giudiziale sullo stabilimento.
Giorno 96 (28 maggio). Deposito dell’istanza di composizione negoziata con richiesta di misure protettive, senza progetto di piano compiuto.
Giorno 105 (6 giugno). Pubblicazione. Le azioni esecutive si fermano, ma l’ipoteca giudiziale iscritta al giorno 71 resta.
Giorno 137 (8 luglio). Udienza di conferma. Il tribunale rileva l’assenza di un piano e la finalità sostanzialmente dilatoria della richiesta. Misure confermate per 45 giorni soltanto.
Giorno 152 (23 luglio). Prima interlocuzione con l’Agenzia delle Entrate. L’ufficio chiede l’attestazione di convenienza, che non è stata predisposta.
Giorno 181 (21 agosto). Le misure protettive scadono. L’istanza di proroga viene rigettata per assenza di progressi significativi documentati.
Giorno 194 (3 settembre). Riprendono le azioni esecutive. Le banche revocano gli affidamenti per inadempimenti sopravvenuti, non per il solo accesso alla procedura.
Giorno 228 (7 ottobre). L’esperto deposita relazione finale negativa: assenza di concrete prospettive di risanamento.
Giorno 246 (25 ottobre). Ricorso di un creditore per l’apertura della liquidazione giudiziale. Lo scudo dell’art. 18, comma 4, non opera più.
Esito: nessuna falcidia del debito erariale, che resta a 11.470.000 euro oltre accessori maturati.
Fra i due calendari la differenza non sta nella qualità dell’impresa, che è identica: sta in novantasei giorni di attesa iniziale e in un’attestazione di convenienza non predisposta per tempo.
I binari paralleli: come cambia il calendario a seconda del rimedio attivato
Il calendario descritto fin qui è quello lineare. Ma la composizione negoziata è un percorso che può biforcarsi in più punti, e ogni biforcazione ha tempi propri. Vediamo le tre principali.
Binario 1 — Il ricorso alle autorizzazioni dell’art. 22
Quando l’impresa chiede al tribunale l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili o a trasferire l’azienda con disapplicazione dell’art. 2560, secondo comma, c.c., il calendario si allunga ma si irrobustisce.
Si apre un sub-procedimento con contraddittorio, in cui il giudice può nominare un ausiliario e fissare più udienze — nelle procedure industriali di rilievo è la regola, non l’eccezione. Il tempo aggiuntivo può essere di quattro-otto settimane. In compenso, la pendenza del ricorso ex art. 22 costituisce di per sé titolo per la prosecuzione dell’incarico dell’esperto oltre i centottanta giorni.
Effetto sul calendario: +30/60 giorni sulla fase autorizzativa, ma sicurezza sulla proroga dell’incarico e accesso alla finanza nuova durante le trattative.
Binario 2 — La composizione negoziata di gruppo
Se la crisi coinvolge più società sottoposte a direzione e coordinamento, l’art. 25 CCII consente due percorsi: l’istanza congiunta con nomina di un unico esperto fin dall’origine, oppure la conduzione unitaria attivata su impulso degli esperti nominati separatamente. L’esperto può poi decidere di condurre le trattative in modo unitario o per singole imprese, con possibilità di conversione in corso d’opera.
Il calendario di gruppo è più lento nella fase istruttoria — occorre depositare anche la relazione contenente le informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli infragruppo — ma più veloce nella fase negoziale, perché consente di presentare ai creditori pubblici una proposta unitaria anziché frammentata su più soggetti. Per una grande industria organizzata in una holding con società operative e immobiliari, è quasi sempre il binario corretto.
Effetto sul calendario: +2/4 settimane in avvio, ma consolidamento del tavolo fiscale e maggiore forza negoziale.
Binario 3 — L’uscita verso uno strumento con cram down fiscale
È il binario da attivare quando la trattativa fiscale ex art. 23, comma 2-bis, non si chiude, oppure quando il debito contributivo — escluso dalla transazione endo-negoziale — è talmente rilevante da rendere inutile un accordo limitato ai soli tributi erariali.
Qui il calendario cambia natura: dalla composizione negoziata si transita verso un accordo di ristrutturazione, un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione o un concordato preventivo, dove la transazione fiscale e contributiva opera secondo gli artt. 63, 64-bis e 88 CCII, con la possibilità del cram down in caso di mancata adesione degli enti pubblici. Il costo è il passaggio a una procedura concorsuale con giudizio di omologazione; il beneficio è che il diniego dell’ufficio non è più l’ultima parola.
Il correttivo-ter ha reso il transito più agevole: l’art. 23, comma 2-ter, consente l’adozione dello strumento anche dopo la conclusione della composizione negoziata, con sottoscrizione dell’esperto apponibile successivamente al deposito della relazione finale. E l’art. 23, comma 2, lett. b), riduce al sessanta per cento la percentuale per l’accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa, quando l’esito risulti dalla relazione finale o la domanda sia proposta entro sessanta giorni dal suo deposito.
Effetto sul calendario: +6/12 mesi per l’omologazione, ma con il cram down come rete di sicurezza.
Va segnalato, per completezza, che l’attivazione di questi binari non sospende i giudizi ordinari pendenti: il Tribunale di Torino, con sentenza del 17 giugno 2025, ha chiarito che né la composizione negoziata né il concordato semplificato producono effetto sospensivo automatico sul processo civile ordinario.
Le cinque finestre critiche
Ci sono cinque momenti in cui agire o non agire cambia l’esito dell’intera procedura. Non sono i più visibili: sono quelli in cui il calendario si stringe senza che nessuno lo annunci.
1. La finestra della tempestività — dal primo indicatore di squilibrio al deposito dell’istanza. È la finestra più ampia e la più sprecata. I dati Unioncamere dimostrano che il tasso di successo delle imprese che si muovono entro un mese dall’insorgere della sofferenza è quasi triplo rispetto a quelle che attendono cinque anni. Ogni mese di attesa consuma opzioni: prima le migliori, poi tutte.
2. La finestra dei trenta giorni per il ricorso di conferma — dalla pubblicazione nel registro delle imprese al deposito in tribunale. È l’unico termine perentorio dell’avvio, e la sua violazione produce l’inefficacia delle misure senza che il tribunale fissi nemmeno l’udienza. Non conta sulla sospensione feriale: i trenta giorni corrono anche in agosto.
3. La finestra della protocollazione fiscale — idealmente entro il sessantesimo giorno dalle trattative. Poiché la legge non impone all’Amministrazione finanziaria alcun termine di risposta e non prevede cram down, il tempo dell’istruttoria erariale è un rischio interamente sopportato dall’impresa. Chi protocolla al giorno 120 arriva alla scadenza delle misure senza risposta.
4. La finestra della proroga — da chiedere almeno tre settimane prima della scadenza delle misure. Il tribunale deve acquisire il parere dell’esperto e provvedere; e la proroga si concede solo a fronte di progressi significativi documentati. Oltre i duecentoquaranta giorni complessivi non esiste rimedio: né la proroga dell’incarico dell’esperto né una misura cautelare di contenuto equivalente possono estendere lo scudo.
5. La finestra dei sessanta giorni dell’esecuzione — a ogni scadenza del piano di pagamento fiscale. L’accordo si risolve di diritto se i pagamenti non sono eseguiti integralmente entro sessanta giorni dalle scadenze previste. È la finestra che si apre e si chiude decine di volte nell’arco di un piano pluriennale, e basta mancarla una sola volta.
Le domande sul tempo
Sono passati venticinque giorni dalla pubblicazione nel registro delle imprese e non ho ancora depositato il ricorso al tribunale: faccio ancora in tempo? Sì, ma con margine minimo. Il termine è di trenta giorni dalla pubblicazione dell’istanza di misure protettive unitamente all’accettazione dell’esperto, e la sua inosservanza comporta l’inefficacia delle misure, dichiarata dal tribunale senza fissazione dell’udienza. Nei cinque giorni residui vanno completati il ricorso, gli allegati e il deposito, e va poi pubblicato nel registro delle imprese il numero di ruolo generale del procedimento.
Le misure protettive scadono fra tre settimane e l’Agenzia delle Entrate non ha ancora risposto alla proposta: posso ottenere altro tempo? Si può chiedere la proroga al tribunale, con parere dell’esperto, purché la durata complessiva non superi i duecentoquaranta giorni e purché siano documentati progressi significativi. La protocollazione della proposta transattiva e l’avvio dell’istruttoria dell’ufficio sono elementi che depongono in tal senso. Se però i duecentoquaranta giorni sono già stati consumati, non esiste rimedio equivalente all’interno della composizione negoziata: occorre pianificare il transito verso uno strumento di regolazione della crisi con proprie misure protettive.
Quanto dura in tutto una composizione negoziata industriale? <cite index=”81-1″>La durata media complessiva rilevata è di 228 giorni, che salgono a 320 giorni per le procedure con esito favorevole</cite>. Per una grande industria con debito erariale rilevante, la forbice realistica è di dieci-quattordici mesi dall’istanza alla relazione finale, cui va aggiunta la durata pluriennale dell’esecuzione dell’accordo fiscale.
Ho già utilizzato le misure protettive in una procedura precedente: posso chiederle di nuovo? Dipende da quanto ne ha già consumato. L’art. 8 CCII fissa in dodici mesi, anche non continuativi, la durata massima complessiva delle misure protettive. Il Tribunale di Bologna, il 19 maggio 2025, ha dichiarato inammissibile a prescindere la nuova istanza proposta con riferimento al medesimo stato di crisi, quando il limite dei dodici mesi era già stato esaurito nel corso di precedenti procedure.
Se l’accordo con il Fisco viene autorizzato ma poi l’impresa entra in liquidazione giudiziale, cosa succede all’accordo? Si risolve di diritto. L’apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata e l’accertamento dello stato di insolvenza sono cause di risoluzione automatica dell’accordo transattivo, al pari del mancato pagamento integrale entro sessanta giorni dalle scadenze previste.
Le pronunce che scandiscono la procedura
I riferimenti che seguono sono ordinati secondo la tappa della timeline cui si riferiscono. Per ciascuno: gli estremi, il principio in sintesi, la rilevanza pratica per un’impresa industriale con debito erariale.
Fase di accesso e presupposti
1. Corte d’Appello di Roma, 28 gennaio 2025 (Pres. Pinto, Est. Giani). Si occupa dell’ammissibilità dell’istanza di composizione negoziata presentata nel procedimento prodromico all’apertura della liquidazione giudiziale, la cosiddetta istanza “difensiva”, ricostruendo l’evoluzione interpretativa dell’art. 25-quinquies CCII alla luce del correttivo-ter. Rilevanza: definisce il margine di manovra quando un creditore ha già depositato ricorso, cioè lo scenario tipico dell’industria con esposizione erariale consolidata.
2. Corte di Cassazione, sez. I, 6 dicembre 2025, n. 31856 (Pres. Terrusi, Rel. D’Aquino). Affronta l’ammissibilità dell’istanza di accesso alla composizione negoziata e della concessione delle misure protettive in pendenza di una domanda di concordato preventivo, e la questione del potere giurisdizionale del tribunale in tale contesto. Rilevanza: riguarda il coordinamento fra percorsi paralleli, frequente nei gruppi industriali dove diverse società si trovano in fasi diverse.
Misure protettive: natura, contenuto, presupposti
3. Corte di Cassazione, sez. I, 19 gennaio 2026, n. 500 (Pres. Terrusi, Rel. Fidanzia). Riconosce la natura cautelare delle misure protettive nella composizione negoziata e ne trae la conseguenza dell’inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione avverso il mancato riconoscimento e il rigetto del successivo reclamo. Rilevanza: chiude una via impugnatoria e obbliga a giocare la partita nel reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., nei termini brevi che gli sono propri.
4. Tribunale di Piacenza, ordinanza 5 gennaio 2024. Àncora il mantenimento delle misure alla loro perdurante funzionalità rispetto al buon esito delle trattative, valorizzando la circostanza che l’impresa non avesse nel frattempo aggravato il passivo. Rilevanza: la condotta gestionale durante la protezione è essa stessa oggetto di valutazione.
5. Tribunale di Milano, 14 dicembre 2025 (Giudice De Simone). Dichiara inammissibile la richiesta di accesso e inaccoglibile quella di misure protettive quando manchi la ragionevole perseguibilità del risanamento, lo scopo sia meramente liquidatorio dei beni e la finalità delle misure sia eludere le esecuzioni già intraprese. Rilevanza: è il precedente da conoscere prima di depositare un’istanza priva di piano.
6. Tribunale di Milano, 6 febbraio 2026. Ribadisce che la composizione negoziata non può avere finalità esclusivamente liquidatoria e che, in tale ipotesi, l’istanza di conferma delle misure protettive non può essere accolta. Rilevanza: conferma un orientamento ormai stabile della sezione crisi d’impresa milanese.
7. Tribunale di Bolzano, 20 novembre 2025 (Giudice Fleischmann). Nega tutela alla proposta puramente liquidatoria priva della previsione di una prospettiva di continuità. Rilevanza: la cessione dell’azienda è compatibile con la procedura solo se inserita in una prospettiva di risanamento, non come mera liquidazione atomistica.
Durata, proroghe e confine con le misure cautelari
8. Corte di Cassazione, Prima Presidenza, 3 aprile 2025, n. 8794 (Prima Presidente estensore Cassano). Interviene sull’ammissibilità e sui limiti della riproposizione di una seconda domanda di concordato prenotativo dopo l’apertura di un procedimento unitario originato da un’istanza di liquidazione giudiziale. Rilevanza: delimita gli spazi di reiterazione delle domande e, indirettamente, la gestione del tetto temporale delle protezioni.
9. Tribunale di Bologna, 19 maggio 2025 (Giudice Mirabelli). Dichiara inammissibile a prescindere l’istanza di misure protettive quando, nel corso di precedenti procedure di regolazione della crisi, sia già stato consumato il limite massimo di dodici mesi previsto dall’art. 8 CCII con riferimento al medesimo stato di crisi. Rilevanza: impone di censire, prima di ogni istanza, quanta protezione l’impresa ha già utilizzato.
10. Tribunale di Milano, 4 luglio 2025 (Est. De Simone). In una composizione negoziata di gruppo, scaduto il termine massimo di duecentoquaranta giorni dell’art. 19, comma 5, CCII dopo conferma e proroga, esclude che si possa recuperare per via cautelare la protezione ormai esaurita. Rilevanza: è la pronuncia che rende il tetto dei 240 giorni davvero invalicabile.
11. Tribunale di Genova, 2 dicembre 2025 (Giudice Balba). Dichiara inammissibile la misura cautelare atipica diretta a inibire all’assemblea il potere di revoca degli amministratori. Rilevanza: segna il confine fra tutela del patrimonio e ingerenza nella governance societaria.
12. Tribunale di Roma, 23 settembre 2025. Nega l’ammissibilità di un provvedimento cautelare finalizzato all’accertamento dei presupposti per il rilascio del DURC in sede di composizione negoziata. Rilevanza: per un’industria che partecipa ad appalti pubblici, la regolarità contributiva va perseguita in altra sede e con altri strumenti.
Sbocchi, buona fede e controllo del tribunale
13. Corte di Cassazione, sez. I, ordinanza 4 dicembre 2025, n. 31641. Il giudizio di ammissibilità della proposta di concordato semplificato non si esaurisce nella ritualità formale e nella verifica dell’esistenza dei documenti, ma investe la legalità sostanziale, comprendendo le condizioni di ammissibilità dell’art. 25-sexies CCII in rapporto alla documentazione richiesta anche dall’art. 39. Rilevanza: impone di documentare l’intero percorso negoziale fin dal primo incontro.
14. Corte di Cassazione, sez. I, ordinanza 21 gennaio 2026, n. 1353. Ribadisce il principio del controllo di legalità sostanziale in sede di accesso al concordato semplificato. Rilevanza: consolida l’orientamento, rendendolo il parametro di riferimento per la costruzione della relazione finale.
15. Corte di Cassazione, 16 gennaio 2026, n. 881. In tema di reclamo avverso l’omologazione del concordato semplificato, esclude che siano legittimati passivi necessari l’ausiliario del tribunale e il commissario liquidatore. Rilevanza: profilo processuale che incide sulla corretta instaurazione del contraddittorio in fase di impugnazione.
16. Tribunale di Milano, sentenza 30 ottobre 2025 (Pres. Vasile). Affronta buona fede e correttezza delle trattative come presupposto indefettibile per l’accesso al concordato semplificato, in una vicenda con circa 142 milioni di euro di debiti, per l’ottanta per cento circa di natura erariale e contributiva. Rilevanza: è il precedente più vicino allo scenario della grande industria con debito pubblico prevalente.
17. Tribunale di Bologna, 2 febbraio 2026 (Giudice Rimondini). In sede di accesso al concordato semplificato, ammette il riconoscimento delle misure protettive senza necessità di fissare un’apposita udienza e di instaurare il contraddittorio con i creditori, respingendo invece la richiesta di misure cautelari formulata senza indicazioni particolareggiate su destinatari e contratti. Rilevanza: insegna che le misure cautelari vanno chieste in modo specifico e circostanziato, mai in forma generica.
18. Tribunale di Torino, sentenza 17 giugno 2025. Chiarisce che composizione negoziata e concordato semplificato non determinano la sospensione del giudizio civile ordinario. Rilevanza: i contenziosi pendenti — ivi compresi quelli con committenti e fornitori — proseguono e vanno gestiti in parallelo.
Falcidia del credito IVA
19. Corte di Giustizia dell’Unione europea, 7 aprile 2016, causa C-546/14. Pur ribadendo l’obbligo degli Stati membri di garantire il prelievo integrale dell’IVA, riconosce legittima la normativa interna che consenta il soddisfacimento non integrale del credito IVA nell’ambito di una procedura concordataria, a condizione che il patrimonio del debitore non consenta il pagamento integrale, che un esperto indipendente attesti l’assenza di un trattamento migliore in sede liquidatoria e che all’Erario siano garantiti voto e rimedi. Rilevanza: è il fondamento della falcidiabilità dell’IVA, oggi pacifica anche nella transazione endo-negoziale.
20. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 8 novembre 2016, n. 26988. Interviene sulla medesima questione nel diritto interno, contribuendo al superamento del divieto poi rimosso in via legislativa dall’art. 1, comma 81, della L. n. 232/2016 con decorrenza dal 1° gennaio 2017. Rilevanza: consente di includere nella proposta la voce che, in una crisi industriale, è quasi sempre la più pesante.
Va infine segnalato, sul piano della prassi degli uffici giudiziari, che il Tribunale di Livorno ha adottato nell’ottobre 2024 linee guida per le procedure di composizione negoziata e per il concordato semplificato, chiarendo fra l’altro il perimetro della verifica giudiziale sulla regolarità della documentazione e dell’accordo transattivo.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Lo Studio interviene alla tappa in cui l’impresa si trova, non a quella ideale. La differenza fra il giorno 20 e il giorno 200 non è di grado: è di strumenti disponibili. Ecco cosa facciamo concretamente, tappa per tappa.
1. Ricostruiamo analiticamente la posizione erariale acquisendo estratto di ruolo, certificati dei debiti tributari e contributivi e comunicazioni di irregolarità, e scomponiamo il debito per natura, anno d’imposta, stato della riscossione e collocazione privilegiata nel concorso.
2. Verifichiamo la ragionevole perseguibilità del risanamento eseguendo il test pratico e costruendo il progetto di piano nella forma in cui dovrà reggere all’esame dell’esperto e, a valle, a quello del tribunale.
3. Redigiamo e depositiamo l’istanza in piattaforma con la documentazione completa dell’art. 17, comma 3, evitando la richiesta di integrazione che costa fino a trenta giorni.
4. Costruiamo la strategia sulle misure protettive, decidendo perimetro — erga omnes o selettivo — momento della richiesta e trattamento dei fornitori strategici, e depositiamo il ricorso di conferma ben prima del trentesimo giorno.
5. Rappresentiamo l’impresa all’udienza di conferma e nel reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., e curiamo le istanze di proroga con il monitoraggio del tetto dei duecentoquaranta giorni e di quello dei dodici mesi dell’art. 8 CCII.
6. Predisponiamo e protocolliamo la proposta di accordo transattivo ex art. 23, comma 2-bis, coordinando l’attestazione di convenienza del professionista indipendente e la relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali, e seguiamo l’interlocuzione con l’ufficio fino al parere della Direzione regionale.
7. Depositiamo l’accordo sottoscritto presso il tribunale competente ex art. 27 CCII e curiamo il procedimento fino al decreto di autorizzazione all’esecuzione.
8. Gestiamo le autorizzazioni dell’art. 22 per la finanza prededucibile e per il trasferimento dell’azienda con disapplicazione dell’art. 2560, secondo comma, c.c.
9. Progettiamo l’uscita verso lo strumento più adatto: contratto biennale avallato, convenzione di moratoria, accordo ex art. 23, comma 1, lett. c), accordo di ristrutturazione con la percentuale ridotta al sessanta per cento, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, concordato preventivo con transazione fiscale assistita da cram down, o concordato semplificato.
10. Presidiamo l’esecuzione dell’accordo fiscale con il calendario delle scadenze e il monitoraggio del termine di sessanta giorni che, se superato, ne determina la risoluzione di diritto.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
È quest’ultima abilitazione a pesare in modo specifico sulla materia di questa guida: essere Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 significa conoscere la composizione negoziata dal punto di vista di chi è chiamato a condurla — quali informazioni l’esperto cerca, come valuta la ragionevole perseguibilità del risanamento, quando segnala e quando iscrive il dissenso ex art. 21 CCII, come costruisce la relazione finale su cui il tribunale misurerà a valle la correttezza delle trattative. A questa si affianca, sul versante del debito erariale, il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che è la competenza richiesta dal tavolo con l’Agenzia delle Entrate, con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Lo staff riunisce avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: il piano industriale, la proiezione fiscale, l’attestazione di convenienza e la difesa processuale non sono documenti prodotti da soggetti diversi e poi assemblati, ma parti di un’unica costruzione. E la strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio di legittimità: la qualifica di cassazionista consente di seguire il caso in ogni grado con lo stesso difensore e la stessa linea difensiva, senza le discontinuità che nelle crisi industriali costano più di ogni altra cosa.
Ciò che offriamo è un impegno di mezzi, non una promessa di risultato: analizzeremo la posizione, verificheremo i presupposti, costruiremo la strategia e la difenderemo in ogni sede.
Il tempo è la risorsa più preziosa dell’impresa in crisi, ed è quella che viene sprecata per prima
Ripercorrendo l’intera cronologia, emerge un dato che nessuna norma dichiara ma che ogni tappa conferma: nella composizione negoziata di una grande industria non si perde per mancanza di argomenti, si perde per esaurimento del calendario. I trenta giorni per il ricorso di conferma, i duecentoquaranta per le misure protettive, i sessanta per l’adempimento dell’accordo fiscale non ammettono recuperi. E il tempo dell’Amministrazione finanziaria, che nessun termine di legge comprime, corre a spese dell’impresa.
Lo Studio Monardo opera in questa materia perché le due competenze che essa richiede coincidono con due abilitazioni certificate dell’Avvocato: quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che è la qualifica costruita esattamente sul percorso descritto in questa guida, e quella di coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che è ciò che serve quando il debito da ristrutturare è verso l’Erario e gli agenti della riscossione. A queste si aggiunge la continuità della difesa fino alla Corte di Cassazione, che nelle crisi industriali complesse è spesso l’orizzonte reale del contenzioso.
📩 Non aspetti che le finestre descritte in questa guida si chiudano una dopo l’altra: scriva oggi stesso allo Studio Monardo per una valutazione della posizione della sua impresa — tutti i riferimenti per raggiungerci sono al termine di questa pagina.
