Crisi Aziendale: A Chi Mi Rivolgo Per Primo — Commercialista, Avvocato O Occ?

Smetti di scegliere il professionista guardando te stesso. Scegli guardando l’avversario.

Quando un imprenditore si accorge che l’azienda non regge più, la prima domanda che si fa è quasi sempre sbagliata. Non è sbagliata perché sia stupida: è sbagliata perché guarda dalla parte sbagliata del tavolo. “Chi è il più bravo?”, “Di chi mi fido di più?”, “Il mio commercialista mi conosce da vent’anni, chiedo a lui?”. Tutte domande legittime, tutte inutili, perché nessuna di esse tiene conto dell’unico dato che davvero determina l’ordine delle mosse: il calendario non lo detta l’imprenditore, lo dettano i creditori.

La crisi d’impresa non è un problema che matura in astratto. È una partita a due, in cui dall’altra parte siedono soggetti economici razionali — una banca, un fornitore strategico, l’INPS, l’Agenzia delle entrate-Riscossione, una società di leasing, a volte i dipendenti — che hanno un loro piano di gioco, tempi propri, atti tipici da notificare e una convenienza economica precisa che li spinge a muovere in un certo ordine. Alcuni di loro hanno già iniziato a muovere mentre l’imprenditore ancora si domanda a chi telefonare.

Ecco perché la risposta a “commercialista, avvocato o OCC?” non è mai una risposta di principio. È una risposta che dipende da quale mossa dell’avversario sta per arrivare, da quali termini stanno già decorrendo e da quale strumento serve per bloccarli. Chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e comincia ad anticiparle: è l’unico modo di trasformare la crisi da corsa disperata dietro alle scadenze altrui in una partita giocata sui propri tempi.

Su questa materia lo Studio Monardo lavora esattamente sul terreno che il titolo indica, e lo fa in forza di abilitazioni verificabili: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, ossia è abilitato a operare proprio nella sede in cui l’impresa in squilibrio tratta con i suoi creditori; è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, il che significa conoscere dall’interno il funzionamento dell’Organismo di composizione della crisi di cui parla il titolo; ed è avvocato cassazionista, cioè in grado di reggere la stessa linea difensiva dal primo atto notificato fino all’ultimo grado di giudizio. Sono le tre competenze che questa domanda mette in gioco contemporaneamente.

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Chi hai di fronte: cinque creditori, cinque logiche completamente diverse

Il primo errore strategico è trattare “i creditori” come un blocco unico. Non lo sono. Ognuno ha una funzione di costo diversa, una soglia di tolleranza diversa e un momento diverso in cui gli conviene passare dall’attesa all’attacco. Capire questa geografia è il presupposto di qualunque scelta sul professionista da attivare per primo.

La banca è il creditore più informato e il più veloce. Non aspetta il mancato pagamento per accorgersi che qualcosa non va: legge la Centrale dei rischi, monitora gli sconfini, osserva il calo dell’autoliquidante, controlla il rating interno. Dal suo punto di vista, il vero problema non è recuperare il credito domani mattina: è la classificazione dell’esposizione. Quando un rapporto scivola verso l’unlikely to pay, la banca deve accantonare, e l’accantonamento è un costo immediato che pesa sul bilancio a prescindere da quanto recupererà davvero. Questo spiega un comportamento che agli imprenditori sembra irrazionale: la banca può revocare un fido a un’impresa che sta ancora pagando, semplicemente perché la disciplina di vigilanza prudenziale glielo impone. Non è cattiveria, è contabilità di vigilanza. E spiega anche perché, una volta che l’esposizione è già stata svalutata, la stessa banca diventi improvvisamente disponibile a uno stralcio che sei mesi prima aveva rifiutato.

Il fornitore ragiona all’opposto. Non ha modelli di rating né obblighi di accantonamento: ha un credito commerciale e una convinzione, cioè che chi si muove per primo incassa. Il suo strumento d’elezione è il decreto ingiuntivo, spesso provvisoriamente esecutivo, perché la fattura, l’estratto autentico delle scritture contabili e i documenti di trasporto gli offrono una prova scritta che passa il vaglio sommario del giudice in poche settimane. Dal suo punto di vista, conviene aggredire presto e in solitaria: se aspetta, rischia di ritrovarsi in mezzo a una procedura concorsuale con una percentuale di soddisfazione a una cifra. Ma il fornitore ha anche un punto debole enorme, che quasi nessun imprenditore sfrutta: se è un fornitore strategico, la scomparsa del cliente gli costa più del credito che sta cercando di recuperare.

Il Fisco e gli enti previdenziali non “decidono” nel senso in cui decide un privato: applicano procedure. L’Agenzia delle entrate, l’Agenzia delle entrate-Riscossione, l’INPS e l’INAIL sono i creditori pubblici qualificati chiamati dall’art. 25-novies del Codice della crisi a segnalare all’imprenditore il superamento di determinate soglie di debito scaduto, invitandolo a valutare l’accesso alla composizione negoziata. Con la circolare n. 5/E del 16 luglio 2026 l’Agenzia delle entrate ha ricostruito in modo organico questa disciplina, chiarendo che <cite index=”18-1″>la segnalazione conserva una funzione di allerta preventiva e non coercitiva: il superamento delle soglie non impone automaticamente all’imprenditore l’accesso alla composizione negoziata</cite>. Tradotto in linguaggio di partita: quella lettera non è un attacco, è la comunicazione che l’avversario ha preso la mira. Chi la butta nel cassetto perde l’unico vantaggio informativo che la legge gli regala.

I dipendenti sono i creditori che l’imprenditore sottovaluta di più e che dispongono dell’arma più tagliente. Un lavoratore con retribuzioni arretrate ha un credito privilegiato, un titolo che si forma rapidamente e — soprattutto — una legittimazione piena a chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale. La Cassazione ha chiarito che lo stato di insolvenza può essere accertato anche quando a chiedere l’apertura della procedura sia un solo creditore, e ha dato specifico rilievo alla circostanza che si tratti di un lavoratore dipendente portatore di un credito derivante da tale qualità (Cass. civ., Sez. I, 15 luglio 2025, n. 19591).

Le società di leasing e i locatori giocano una partita a parte, perché non inseguono denaro: inseguono il bene. Il loro obiettivo è rientrare in possesso del macchinario, del capannone, dell’automezzo, e rimetterlo sul mercato. Dal loro punto di vista, la risoluzione del contratto è più conveniente di qualunque piano di rientro, perché il bene ha un valore di realizzo immediato mentre il credito ha un valore atteso incerto. È il creditore che va gestito per primo quando quel bene è indispensabile alla continuità aziendale.

Cinque logiche, cinque orologi diversi. E cinque risposte diverse alla domanda su chi chiamare per primo.


Le tre figure in campo, viste dal lato dell’avversario: chi teme davvero il creditore

Prima di entrare nella sequenza delle mosse, va sgombrato il campo da un equivoco che costa carissimo: commercialista, avvocato e OCC non sono tre alternative sullo stesso piano fra cui scegliere. Sono tre funzioni diverse, due delle quali sono professionisti che lavorano per te e una delle quali è un organismo che non lavora per te.

Il commercialista è chi possiede il dato. Senza una situazione economico-patrimoniale aggiornata, un dettaglio analitico del debito distinto per natura e grado di privilegio, uno scadenzario reale e una proiezione dei flussi di cassa, nessuna strategia è possibile: non si può chiedere una misura protettiva, non si può formulare una proposta transattiva, non si può nemmeno sapere se l’impresa sia o non sia assoggettabile alla liquidazione giudiziale. È anche il professionista che costruisce il documento che il Codice della crisi mette al centro di tutto, cioè il piano di risanamento, e che alimenta il test pratico di verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento disponibile sulla piattaforma telematica nazionale. Le istruzioni operative aggiornate con il decreto dirigenziale del 23 aprile 2026 lo descrivono con chiarezza: <cite index=”1-1″>il test non è un indicatore di crisi ma uno strumento prognostico, che misura la complessità del percorso di risanamento attraverso il rapporto fra il debito da ristrutturare e i flussi annui che la gestione può generare in condizioni stazionarie, con soglie orientative fissate a 3 e a 5</cite>. Ciò che il commercialista, da solo, non può fare è fermare un pignoramento, proporre un’opposizione o chiedere al tribunale la conferma di misure protettive.

L’avvocato è chi governa i termini. Nella crisi d’impresa la quasi totalità delle scadenze che contano è perentoria: i quaranta giorni per opporsi a un decreto ingiuntivo, i dieci giorni del precetto, i termini per il reclamo contro il diniego di misure protettive, quelli per costituirsi nel procedimento aperto dall’istanza di liquidazione giudiziale. Sono termini che non si riaprono. È anche la figura che governa il rapporto con il tribunale, che deposita il ricorso per la conferma delle misure protettive e cautelari, che gestisce l’eventuale opposizione allo stato passivo e che, nei casi in cui la partita finisca in Cassazione, ha titolo per proseguirla.

L’OCC, cioè l’Organismo di composizione della crisi, non è un consulente. È un organismo terzo, istituito presso ordini professionali, camere di commercio o altri enti, che su domanda del debitore nomina un gestore della crisi con funzioni di ausiliario e di controllo. Il gestore non difende il debitore: verifica, attesta, relaziona al giudice sulla completezza e attendibilità dei dati, esprime valutazioni sulla convenienza della proposta e sulle cause dell’indebitamento. È una figura preziosa, indispensabile per accedere agli strumenti di regolazione della crisi da sovraindebitamento — ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata — ma è strutturalmente altro rispetto al professionista di parte. Presentarsi all’OCC senza un lavoro preparatorio serio è il modo più rapido per raccogliere una relazione sfavorevole.

Vale un discorso analogo, e speculare, per l’esperto della composizione negoziata: anch’egli è nominato da una commissione presso la Camera di commercio, anch’egli è terzo e indipendente, anch’egli non è dalla parte dell’imprenditore. Conduce le trattative, ma se rileva che l’imprenditore compie atti incoerenti con il risanamento può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese, e l’iscrizione diventa obbligatoria quando l’atto pregiudica gli interessi dei creditori.

E il creditore? Il creditore non teme un titolo professionale. Teme tre cose molto concrete, e conviene averle chiare: teme le misure protettive, perché gli bloccano le azioni esecutive e gli impediscono di acquisire cause di prelazione non concordate; teme lo scenario liquidatorio, perché in quello scenario recupera meno e rischia di dover restituire quanto già incassato; teme un piano credibile e documentato, perché lo costringe a confrontare la propria pretesa con un’alternativa peggiore e a decidere razionalmente. Nessuna di queste tre cose si costruisce con una sola delle tre figure.

CommercialistaAvvocatoOCC / gestore della crisi
Da che parte staDalla tuaDalla tuaTerzo: ausiliario del giudice
Cosa produceSituazione aggiornata, piano, flussi, test praticoAtti, difese, ricorsi, misure protettive e cautelariRelazione, attestazioni, verifiche, liquidazione
Cosa non può fareInterrompere termini, agire in giudizioCertificare da solo la sostenibilità economica del pianoDifenderti o consigliarti come parte
Quando è il primo da attivareQuando nessun atto è ancora arrivatoQuando un atto con termini perentori è già stato notificatoMai per primo: è l’esito di una scelta, non il punto di partenza
Cosa teme il creditoreI numeri che smentiscono la sua pretesaIl blocco delle sue azioniChe l’alternativa concorsuale gli renda meno

Mossa 1 — La segnalazione: l’avversario apre le ostilità con una lettera

La mossa. Il primo atto della partita quasi mai è un pignoramento. Molto più spesso è una comunicazione. L’INPS, l’INAIL, l’Agenzia delle entrate o l’Agenzia delle entrate-Riscossione inviano all’imprenditore — e all’organo di controllo, se nominato — la segnalazione prevista dall’art. 25-novies CCII, con l’invito a presentare, se ne ricorrono i presupposti, l’istanza di nomina dell’esperto. Le soglie sono predeterminate e differenziate: per l’INPS scatta il ritardo superiore a novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di importo superiore al 30% di quelli dovuti nell’anno precedente e a 15.000 euro per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, ridotto a 5.000 euro per le imprese che non ne hanno; per l’INAIL rileva il debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato oltre i 5.000 euro; per l’Agenzia delle entrate il parametro è il debito IVA scaduto e non versato risultante dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche; per l’Agenzia delle entrate-Riscossione contano i carichi affidati scaduti da oltre novanta giorni, con soglie crescenti a seconda che si tratti di impresa individuale, società di persone o società di capitali.

Parallelamente, e con tempi persino più rapidi, si muove la segnalazione interna: l’organo di controllo e il revisore, quando presenti, hanno il dovere di segnalare per iscritto all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per l’accesso alla composizione negoziata.

Perché la fa (e quando preferisce non farla). Dal punto di vista del creditore pubblico, la segnalazione costa pochissimo e produce due effetti utili: sposta su di lui l’onere di aver adempiuto e, soprattutto, mette agli atti la data in cui l’imprenditore ha saputo. È esattamente quel dato — “sapevi dal giorno X” — che tornerà a pesare come un macigno in un’eventuale azione di responsabilità. Il creditore pubblico, però, non ha alcun interesse a moltiplicare le segnalazioni inutili: la sua convenienza vera è che l’impresa risanabile si risani e continui a versare, perché un contribuente vivo vale più di un credito insinuato al passivo.

I suoi limiti. Qui il margine dell’avversario si restringe più di quanto l’imprenditore creda. La segnalazione non è un atto impositivo, non intima alcun pagamento, non apre alcuna procedura e non obbliga l’imprenditore ad accedere alla composizione negoziata: è un avviso informativo, e la stessa Amministrazione finanziaria lo ha riconosciuto espressamente. Va aggiunto un dato che ribalta l’impressione comune: la norma attuale non commina più alcuna sanzione a carico del creditore qualificato che ometta di effettuare la segnalazione nei termini indicati. Significa che l’assenza della lettera non è una patente di tranquillità — l’obbligo di attivarsi resta comunque in capo all’imprenditore.

La tua contromossa. La segnalazione va trattata come ciò che è: un cronometro che parte. E la contromossa corretta è, in questa fase e in questa sola fase, prevalentemente contabile. Prima ancora dell’avvocato, qui serve chi sa costruire in tempi brevi la fotografia esatta del debito: quanto, verso chi, con quale grado di privilegio, scaduto da quando, e con quali flussi di cassa prospettici. È sulla base di quel documento che si decide se esistano i presupposti dell’art. 12 CCII — squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che renda probabile la crisi o l’insolvenza, con risanamento ragionevolmente perseguibile — e se convenga attivare la composizione negoziata, accessibile all’imprenditore commerciale e agricolo, comprese le imprese sotto soglia ai sensi dell’art. 25-quater CCII.

C’è poi un incentivo che quasi nessuno considera per tempo: l’art. 25-bis CCII riconosce a chi accede alla composizione negoziata misure premiali di natura fiscale, fra cui la riduzione alla misura legale degli interessi che maturano sui debiti tributari durante il percorso, la riduzione alla misura minima di sanzioni già ridotte e l’abbattimento alla metà di sanzioni e interessi sui debiti oggetto della procedura nell’eventuale successiva procedura concorsuale. Sono vantaggi che si conquistano attivandosi, non aspettando.

Le pronunce che ti proteggono. Il rovescio della medaglia è severo e riguarda l’inerzia. Il dovere di dotarsi di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati non è un adempimento formale: la Cassazione ha affermato che sull’imprenditore, anche collettivo, grava per effetto dell’art. 2086, comma 2, c.c. l’obbligo di predisporre i mezzi di produzione nella prospettiva della continuità aziendale (Cass. n. 36365/2021), e ha successivamente precisato che l’imprenditore deve adottare misure idonee a garantire l’equilibrio economico-finanziario dell’impresa (Cass. n. 19847/2023). Sul versante applicativo, il Tribunale di Bari, con la sentenza del 23 gennaio 2026, ha utilizzato il parametro degli adeguati assetti come criterio di responsabilità sostanziale nei confronti di amministratori e organi di controllo, chiarendo che il rispetto dell’obbligo si valuta nel merito e non sulla carta. E il Tribunale di Venezia, con decreto del 26 agosto 2025, ha ammesso che, in presenza di carenze organizzative tali da esporre l’impresa a rischi gestionali o patrimoniali, sia il socio ad attivarsi chiedendo la nomina di un ispettore.


Mossa 2 — La stretta bancaria: revoca dei fidi, rientro immediato, classificazione

La mossa. È la mossa che uccide più aziende di qualunque pignoramento. La banca comunica la revoca degli affidamenti a revoca, chiede il rientro immediato dello scoperto, smette di accettare al portafoglio le ricevute bancarie, blocca l’anticipo fatture. In ventiquattr’ore un’impresa che aveva tensione di liquidità si ritrova senza liquidità. E, quasi sempre, la comunicazione arriva in modo coordinato da più istituti, perché la classificazione di un rapporto in una banca si riflette sulle informazioni che le altre leggono.

Perché la fa (e quando preferisce non farla). La banca non revoca per punire: revoca per ridurre l’esposizione a rischio prima che si consolidi. Dal suo punto di vista, mantenere aperto un affidamento su una posizione deteriorata significa aumentare l’accantonamento e, in prospettiva, il capitale assorbito. Ci sono però due situazioni in cui la revoca le conviene molto meno di quanto sembri: quando l’affidamento è autoliquidante e assistito da flussi di clienti solidi — perché revocandolo si priva della fonte stessa di rimborso — e quando esiste una garanzia pubblica, che di norma richiede il rispetto di procedure e di tempi precisi per l’escussione.

I suoi limiti. Qui la legge ha alzato una barriera che molti imprenditori ignorano di avere. L’accesso alla composizione negoziata non costituisce di per sé causa di sospensione o di revoca degli affidamenti bancari già concessi: lo stabilisce l’art. 16, comma 5, CCII. E il correttivo-ter ha aggiunto all’art. 18 il comma 5-bis, in forza del quale, dal momento della conferma delle misure protettive, le banche destinatarie delle misure non possono mantenere la sospensione delle linee di credito accordate al momento dell’accesso alla composizione negoziata se non dimostrano che la sospensione è determinata dall’applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale; la stessa norma precisa che la prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità per la banca, sciogliendo il nodo che per anni ha giustificato l’immobilismo degli istituti.

Il perimetro è stato ricostruito con precisione dalla giurisprudenza di merito. Il Massimario della composizione negoziata riporta l’orientamento secondo cui <cite index=”45-1″>l’art. 16, comma 5, non impedisce alla banca di revocare o sospendere gli affidamenti, ma tale condotta, per essere giustificata, deve essere richiesta dalla disciplina di vigilanza prudenziale, e l’istituto deve informare per iscritto il debitore delle ragioni della decisione; il mancato rispetto di questa modalità è sufficiente a rendere illegittima l’iniziativa e a giustificare l’ordine del giudice di dare esecuzione ai contratti pendenti, con fissazione di un’indennità per ogni giorno di ritardo</cite>. È un limite invalicabile che si traduce in un vantaggio concreto: una revoca non motivata per iscritto e non ancorata a ragioni prudenziali è una revoca attaccabile.

La tua contromossa. Contro la stretta bancaria non esiste una contromossa contabile: esiste una contromossa giudiziale, ed è la richiesta di misure protettive e cautelari al tribunale ai sensi degli artt. 18 e 19 CCII. È il momento in cui la sequenza si inverte e l’avvocato passa davanti. Le misure protettive impediscono ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio e di acquisire diritti di prelazione non concordati; le misure cautelari, atipiche, possono spingersi fino all’ordine di ripristino delle linee di credito sospese. Il ricorso va depositato tempestivamente dopo la pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese, il tribunale fissa l’udienza in tempi stretti e le misure hanno una durata iniziale non superiore a quattro mesi, prorogabile fino a un massimo complessivo di dodici mesi.

Le pronunce che ti proteggono. Il Tribunale di Napoli, con il provvedimento del 1° dicembre 2025 n. 1344, ha offerto il quadro più completo del rapporto fra misure protettive, misure cautelari e ceto bancario, confermando le misure e concedendo provvedimenti volti a impedire che condotte standardizzate del sistema bancario — revoche, risoluzioni, escussioni, segnalazioni — compromettessero la continuità e con essa il risanamento; nella stessa decisione si è ribadito che sospensione e revoca restano possibili in presenza di una giusta causa attinente al merito del rapporto, come anomalie gravi o uso distorto delle linee. Il Tribunale di Bologna, con provvedimento del 6 giugno 2024, aveva già chiarito che l’istanza volta a inibire alle banche la sospensione degli affidamenti e a ottenere il ripristino di quelli già revocati va qualificata come richiesta di misura cautelare, e non protettiva, con i presupposti che ne conseguono. Il Tribunale di Modena si è pronunciato sulle condizioni alle quali può essere ordinato il ripristino di linee revocate legittimamente prima dell’accesso alla composizione negoziata. Il Tribunale di Ivrea, con provvedimento del 24 dicembre 2025, ha fissato i criteri che orientano il giudice nella conferma delle misure protettive e nel riconoscimento di misure cautelari atipiche.


Mossa 3 — Il titolo esecutivo lampo: decreto ingiuntivo, precetto, e la corsa dei quaranta giorni

La mossa. Il fornitore, o la banca dopo la revoca, deposita un ricorso per decreto ingiuntivo. Con fatture, estratto autentico delle scritture contabili e documentazione di consegna, ottiene in poche settimane un decreto spesso munito di provvisoria esecuzione. Il decreto viene notificato; da quel momento decorre il termine per l’opposizione. Se l’opposizione non arriva, il decreto diventa definitivamente esecutivo e il creditore ha in mano un titolo pieno. Poi notifica l’atto di precetto, che intima il pagamento entro dieci giorni.

Perché la fa (e quando preferisce non farla). Dal punto di vista del creditore, il decreto ingiuntivo è lo strumento con il miglior rapporto fra costo e risultato: procedimento sommario, contraddittorio differito, tempi brevi. Ma ha un difetto che il creditore conosce benissimo e l’imprenditore quasi mai: il decreto ingiuntivo è un titolo che nasce senza contraddittorio, e quindi nasce fragile. Se l’opposizione è fondata e ben documentata, il creditore si ritrova in un giudizio ordinario a cognizione piena, lungo, costoso e dall’esito incerto, in cui deve provare integralmente il credito. Per questo, di fronte a un’opposizione seria e a un interlocutore organizzato, la disponibilità a trattare cresce sensibilmente.

I suoi limiti. I paletti a carico del creditore in questa fase sono precisi e cadenzati. Il termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo è di quaranta giorni dalla notifica, e va computato tenendo conto della sospensione feriale dei termini processuali, che opera esclusivamente dal 1° al 31 agosto di ogni anno. L’atto di precetto perde efficacia se l’esecuzione non è iniziata entro novanta giorni dalla notifica: superata quella finestra, il creditore deve ricominciare notificando un nuovo precetto. E il precetto stesso deve rispettare requisiti di forma e di contenuto la cui violazione è deducibile con l’opposizione agli atti esecutivi, nei termini brevi previsti dal codice di rito.

La tua contromossa. Qui la scelta del professionista non ammette ambiguità: quando è già stato notificato un atto con termini perentori, il primo a essere attivato è l’avvocato, e il lavoro contabile procede in parallelo, non prima. Aspettare che il commercialista finisca la situazione aggiornata per poi “far vedere le carte al legale” è il modo più diffuso di perdere un’opposizione ancora prima di scriverla. La contromossa si articola su due piani simultanei: sul piano processuale, l’opposizione con eventuale istanza di sospensione della provvisoria esecuzione; sul piano strategico, la valutazione se convenga aprire subito il percorso della composizione negoziata, il cui effetto protettivo può neutralizzare in un colpo solo tutte le iniziative esecutive dei creditori, non solo quella del più veloce.

Nella crisi d’impresa lo Studio Monardo affianca all’analisi giuridica quella economica: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario.

Le pronunce che ti proteggono. Sul fronte bancario, la Cassazione ha affrontato il tema dei finanziamenti assistiti da garanzia pubblica erogati in violazione di norme imperative, affermando con la sentenza della Sez. I, 11 giugno 2026, n. 19264, che l’erogazione concessa in costanza di violazione di norme penali imperative determina la nullità del contratto, con conseguente non accoglibilità dell’insinuazione al passivo del credito che ne è derivato da parte della banca erogatrice. In direzione parzialmente diversa, e con motivazione da leggere con attenzione, il Tribunale di Milano, con provvedimento del 20 gennaio 2026, ha escluso che la violazione della normativa in materia di merito creditizio determini di per sé la nullità del contratto di finanziamento ai fini dell’ammissione al passivo. Sono due pronunce che, lette insieme, delimitano con precisione quanto sia contestabile un credito bancario e su quali basi.


Mossa 4 — Il pignoramento presso terzi: il colpo che ferma davvero l’azienda

La mossa. Ottenuto il titolo e notificato il precetto, il creditore non pignora il capannone. Pignora i conti correnti e i crediti verso i clienti, con l’atto previsto dall’art. 543 c.p.c. È il colpo più efficace che possa infliggere, perché colpisce contemporaneamente la liquidità e la reputazione commerciale: il cliente che riceve l’atto scopre che il suo fornitore è sotto esecuzione.

Perché la fa (e quando preferisce non farla). Il pignoramento presso terzi è, dal punto di vista del creditore, il più economico e il più rapido dei mezzi di espropriazione: non richiede accesso ai locali, non richiede custode, non richiede perizie di stima, non richiede aste. Va detto però che il creditore paga un prezzo strategico alto: il pignoramento presso terzi distrugge la capacità dell’impresa di generare cassa, e quindi distrugge la fonte da cui potrebbe essere pagato. È la ragione per cui un creditore razionale lo usa quando ha smesso di credere nella continuità del debitore o quando vuole forzare una trattativa. Nel secondo caso, è un atto negoziale mascherato da atto esecutivo — e va letto come tale.

I suoi limiti. Su questa mossa il creditore è esposto a decadenze pesanti, che una difesa attenta intercetta con regolarità. Il pignoramento va iscritto a ruolo entro trenta giorni dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, a pena di inefficacia. E soprattutto, per effetto della riforma del processo civile, il creditore deve notificare al debitore e al terzo, entro la data dell’udienza indicata nell’atto, l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con l’indicazione del numero di ruolo, e deve depositare l’avviso notificato: se non lo fa, il pignoramento perde efficacia. È una decadenza che si verifica materialmente in un numero non trascurabile di procedure, e che va controllata in ogni singolo fascicolo.

Un ulteriore limite riguarda l’oggetto: se il debitore è persona fisica, le somme accreditate a titolo di stipendio o pensione godono dei limiti di impignorabilità e delle regole di calcolo sul saldo del conto; se il debitore è una società, il conto è aggredibile per intero, ma il creditore deve fare i conti con la circostanza che il terzo pignorato dichiari, spesso legittimamente, di non essere debitore.

La tua contromossa. Quando il pignoramento è già stato notificato, esistono tre strade e vanno valutate insieme, non in alternativa: l’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, quando esistano vizi del titolo, del precetto o dell’atto; l’istanza di conversione del pignoramento, che consente di sostituire alle somme pignorate una somma di denaro rateizzabile; e — la più efficace quando la crisi è generalizzata e non riguarda un solo creditore — l’accesso alla composizione negoziata con richiesta di misure protettive, i cui effetti si producono nei confronti di tutti i creditori e sono idonei a paralizzare le esecuzioni in corso.

Le pronunce che ti proteggono. Il Tribunale di Vicenza, con provvedimento dell’11 gennaio 2026, ha affermato gli effetti erga omnes delle misure protettive e la loro inconciliabilità con la procedura esecutiva già avviata: è la pronuncia che più chiaramente traduce in pratica il vantaggio di giocare d’anticipo. Il Tribunale di Marsala, con provvedimento del 23 gennaio 2026, ha riconosciuto che il presidente del collegio, investito di reclamo, possa ripristinare le misure protettive precedentemente revocate — segnale importante per chi teme che una revoca in primo grado chiuda la partita. Il Tribunale di Parma, il 16 gennaio 2026, ha autorizzato una cessione d’azienda nell’ambito della composizione negoziata ai sensi dell’art. 22 CCII, ricordando che nel percorso negoziale la continuità può essere salvata anche trasferendo l’azienda a un soggetto in grado di proseguirla.


Mossa 5 — L’escussione dei garanti: quando l’attacco esce dall’azienda ed entra in casa

La mossa. È il momento in cui la crisi smette di essere un problema aziendale. La banca escute la fideiussione omnibus firmata dall’amministratore, dal socio, dal coniuge; il fornitore agisce contro il garante; il locatore aggredisce il fideiussore del contratto. In parallelo, se il finanziamento è assistito da garanzia pubblica, la banca attiva l’escussione della garanzia e il garante pubblico, una volta pagato, si surroga e agisce in proprio.

Perché la fa (e quando preferisce non farla). La garanzia personale è, per il creditore, la scorciatoia: gli consente di uscire dal perimetro dell’impresa in difficoltà e di aggredire un patrimonio non coinvolto nella crisi. Con la garanzia pubblica il calcolo è ancora più semplice: l’escussione gli assicura un recupero certo e rapido di una quota del credito. Ma anche qui la convenienza non è assoluta. Escutere il garante significa, quasi sempre, far saltare il tavolo: l’imprenditore che vede minacciata la casa di famiglia smette di collaborare, e con lui smette di collaborare l’unico soggetto che conosce l’azienda abbastanza da poterla risanare.

I suoi limiti. Il limite più significativo lo ha costruito la giurisprudenza sulle misure cautelari nella composizione negoziata. Il tribunale può inibire al creditore l’escussione della garanzia quando questa comprometta le prospettive di risanamento, ma la misura non è automatica: va bilanciata con l’interesse del creditore alla conservazione dell’effettività della garanzia. Il Tribunale di Milano, con provvedimento dell’8 febbraio 2025, ha affermato che il divieto di escussione può essere concesso solo se non comporta un deterioramento del patrimonio del garante tale da alterare l’equilibrio contrattuale e compromettere la parità negoziale, richiamando il principio dell’equilibrio bilaterale della tutela cautelare. Il Tribunale di Pavia, con provvedimento del 19 dicembre 2025, ha invece accolto l’istanza del debitore volta a inibire alla banca creditrice l’escussione della garanzia del Mediocredito Centrale.

Un secondo limite riguarda la qualificazione soggettiva del garante, e ha conseguenze enormi sul percorso di uscita. La Cassazione, con l’ordinanza della Sez. I dell’11 novembre 2025, n. 29746, ha chiarito che rileva la finalità concreta dell’obbligazione: chi presta fideiussione a favore della propria società assume un’obbligazione strumentale all’attività d’impresa e non può essere qualificato come consumatore rispetto a quel debito. Ne discende che il socio garante non potrà accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma dovrà percorrere la strada del concordato minore o degli altri strumenti riservati ai non consumatori.

La tua contromossa. Questa è la mossa che più di ogni altra impone di pensare a due bilanci insieme, quello della società e quello della famiglia. La contromossa corretta si costruisce su tre livelli: verificare la validità della garanzia, perché le fideiussioni omnibus redatte su schemi uniformi hanno generato un contenzioso vastissimo; valutare l’istanza di misura cautelare inibitoria nell’ambito della composizione negoziata; e progettare per tempo il percorso personale del garante, che non coincide con quello dell’impresa e che, nella maggior parte dei casi, passa proprio da un OCC. È qui che l’OCC entra davvero in scena — non come primo interlocutore, ma come organismo attraverso cui si presenta la domanda una volta che la strategia è stata decisa.

Le pronunce che ti proteggono. Oltre alle decisioni già richiamate, va segnalata l’ordinanza della Cassazione, Sez. I, 14 novembre 2025, n. 30108, in tema di accesso all’esdebitazione del debitore incapiente già dichiarato fallito che non abbia fruito, per qualsiasi ragione, del beneficio previsto dalla disciplina previgente: una pronuncia che allarga le possibilità di ripartenza di chi si è trovato travolto da una precedente procedura.


Mossa 6 — L’istanza di liquidazione giudiziale: l’arma finale, e perché il creditore la usa meno di quanto minacci

La mossa. Il creditore deposita ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale. Il tribunale fissa l’udienza, l’imprenditore viene convocato, si apre l’istruttoria prefallimentare. Se lo stato di insolvenza è accertato e non ricorrono le esenzioni, viene aperta la procedura: spossessamento, nomina del curatore, cessazione della gestione da parte dell’imprenditore, azioni revocatorie, eventuali azioni di responsabilità.

Perché la fa (e quando preferisce non farla). Va detta una verità che nessuno dice all’imprenditore spaventato: nella grande maggioranza dei casi, al creditore la liquidazione giudiziale non conviene affatto. In quello scenario il suo credito chirografario si dissolve in una percentuale minima, i tempi si allungano di anni e — se ha incassato pagamenti nel periodo sospetto — rischia addirittura di doverli restituire. L’istanza di liquidazione giudiziale è quindi, molto più spesso di quanto sembri, una mossa di pressione più che una mossa di recupero: serve a costringere l’imprenditore al tavolo. Diventa invece una mossa autenticamente conveniente in due casi: quando il creditore sospetta atti distrattivi e vuole che un curatore li aggredisca, e quando vuole precludere all’imprenditore la gestione di un patrimonio che si sta consumando.

I suoi limiti. I paletti sono numerosi e vanno conosciuti uno per uno. Non si fa luogo all’apertura della liquidazione giudiziale se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria è inferiore a 30.000 euro (art. 49 CCII). Non è assoggettabile alla procedura l’impresa minore, definita dall’art. 2, comma 1, lett. d), CCII come quella che presenta congiuntamente un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro nei tre esercizi antecedenti, ricavi non superiori a 200.000 euro nello stesso periodo e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro. E soprattutto — è il limite decisivo, quello che rende la composizione negoziata così potente — dal giorno della pubblicazione dell’istanza di misure protettive nel registro delle imprese e fino alla conclusione delle trattative, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale non può essere pronunciata.

Attenzione però a un limite che opera contro il debitore, e che è stato affermato con nettezza dalla Cassazione: l’onere di dimostrare la sussistenza delle soglie di esenzione ex art. 2 CCII grava sul debitore, e l’omesso deposito dei bilanci e delle dichiarazioni dei redditi non può premiare l’imprenditore insolvente (Cass. civ., ordinanza n. 251 del 5 gennaio 2026, Pres. Scoditti, Rel. Falabella). Chi non ha tenuto i conti non può poi invocare i conti per salvarsi.

La tua contromossa. Nell’istruttoria aperta su istanza del creditore la difesa si gioca su tre fronti: contestare lo stato di insolvenza distinguendolo dalla temporanea difficoltà; documentare le soglie di non assoggettabilità, quando esistono; e — la contromossa più efficace — depositare tempestivamente domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi, con gli effetti che ne derivano sulla trattazione unitaria delle domande prevista dall’art. 7 CCII. È una contromossa che richiede però di essere pronti: il Tribunale di Torino, con provvedimento del 21 novembre 2025, si è occupato proprio dei rapporti fra l’istanza di liquidazione giudiziale proposta dal creditore e la domanda “in bianco” del debitore di accesso a uno strumento di regolazione della crisi.

Le pronunce che ti proteggono. La Cassazione, Sez. I, 25 novembre 2025, n. 30903, ha escluso l’applicabilità dell’art. 120-bis CCII all’istanza di accesso alla liquidazione giudiziale proposta dall’amministratore, individuandone il presupposto sufficiente. La Cassazione, Sez. I, 17 settembre 2025, n. 25491, ha affermato la ricorribilità in Cassazione del provvedimento che accolga il reclamo contro il rigetto della domanda di apertura. La Cassazione, Sez. I, 9 gennaio 2026, n. 482, si è pronunciata sulla possibilità di estendere la procedura alla società di fatto di cui la persona fisica abbia fatto parte, anche in presenza di un’indicazione soltanto implicita dell’attività commerciale svolta. Sul versante delle misure protettive, la Cassazione, Sez. I, 19 gennaio 2026, n. 500, ne ha ribadito la natura cautelare, con la conseguenza che il mancato riconoscimento e il rigetto del successivo reclamo non sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione: una precisazione che impone di giocare bene la partita nei gradi in cui è davvero giocabile.

Va infine ricordato che le misure protettive non sono un salvacondotto. Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 19 febbraio 2025, ha ritenuto precluso il vaglio della richiesta di conferma delle misure protettive dopo che l’esperto aveva disposto l’archiviazione per carenza di buona fede e correttezza nella conduzione delle trattative; il Tribunale di Mantova, con sentenza del 13 febbraio 2025, ha aperto la liquidazione giudiziale su istanza di un creditore nei confronti di un’impresa che si era già vista negare la conferma delle misure protettive, in assenza di prospettive di risanamento; il Tribunale di Milano, con provvedimento del 14 dicembre 2025, ha dichiarato inammissibile l’accesso e non accoglibile la richiesta di misure protettive laddove lo scopo fosse meramente liquidatorio e le misure servissero a eludere le iniziative esecutive già intraprese dai creditori; e il Tribunale di Bolzano, con provvedimento del 20 novembre 2025, si è mosso nella stessa direzione di fronte a una proposta puramente liquidatoria. Il messaggio è univoco: lo scudo protegge chi lo usa per risanare, non chi lo usa per guadagnare tempo.


La partita giocata: tre simulazioni mossa per mossa

Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili, non casi reali: servono a mostrare come la stessa situazione produca esiti opposti a seconda di chi muove per primo.

Ipotesi A — La corsa dei novanta giorni

Srl metalmeccanica, quattordici dipendenti. Debito IVA da liquidazioni periodiche non versate: 148.700 €. Contributi INPS scaduti da oltre novanta giorni: 63.400 €, pari al 38% di quelli dovuti nell’anno precedente. Fornitori scaduti: 212.900 €. Fido di cassa accordato 180.000 €, utilizzato per 176.300 €.

Percorso senza contromossa. Il 9 febbraio arriva la segnalazione INPS ex art. 25-novies — le soglie sono ampiamente superate sia in valore assoluto sia in percentuale. Il 27 febbraio la banca comunica il declassamento interno e preannuncia la revisione degli affidamenti. Il 14 marzo revoca il fido: sconfino immediato di 176.300 €. Il 3 aprile il fornitore principale ottiene decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per 78.450 €; il 20 aprile notifica precetto; il 6 maggio notifica pignoramento presso terzi su due conti correnti e su tre clienti. A quel punto l’azienda non paga più le retribuzioni e, entro l’estate, un dipendente deposita istanza di liquidazione giudiziale — istanza che, secondo Cass. n. 19591/2025, è pienamente idonea a far accertare l’insolvenza anche da sola.

Percorso con contromossa. Il 12 febbraio, tre giorni dopo la segnalazione, l’imprenditore incarica lo studio. Entro il 24 febbraio è pronta la situazione economico-patrimoniale aggiornata, il dettaglio del debito per natura e privilegio e la proiezione dei flussi a dodici mesi. Il test pratico restituisce un rapporto fra debito da ristrutturare e flussi generabili inferiore a 5: il risanamento dipende dall’efficacia delle iniziative industriali, ma è perseguibile. Il 26 febbraio viene depositata l’istanza di nomina dell’esperto sulla piattaforma telematica, con contestuale richiesta di misure protettive e pubblicazione nel registro delle imprese. Da quel giorno i creditori non possono iniziare né proseguire azioni esecutive, non possono acquisire diritti di prelazione non concordati e non può essere pronunciata sentenza di apertura della liquidazione giudiziale. La revoca del fido del 14 marzo, se non motivata per iscritto e non ancorata alla vigilanza prudenziale, diventa contestabile; il decreto ingiuntivo del fornitore non si trasforma in pignoramento. La differenza fra i due percorsi non sta nella gravità della crisi, che è identica: sta in quattordici giorni di anticipo.

Ipotesi B — Il pignoramento che si autodistrugge

Credito da forniture: 96.750 €. Titolo: decreto ingiuntivo non opposto. Precetto notificato il 12 marzo. Pignoramento presso terzi notificato il 30 aprile a un istituto di credito e a due clienti, con udienza indicata al 9 luglio.

Il precetto è tempestivo: l’esecuzione è iniziata entro i novanta giorni dalla notifica, che scadevano il 10 giugno. L’iscrizione a ruolo, però, va effettuata entro trenta giorni dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, e l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo va notificato a debitore e terzo entro la data dell’udienza e depositato in atti. Se il creditore, come accade con una certa frequenza, notifica l’avviso soltanto al terzo e non anche al debitore, oppure lo notifica dopo il 9 luglio, il pignoramento perde efficacia e le somme tornano disponibili.

Contromossa: verifica documentale integrale del fascicolo dell’esecuzione entro i primi giorni dalla notifica del pignoramento, non alla vigilia dell’udienza; in parallelo, valutazione dell’istanza di conversione del pignoramento, che consente di sostituire alle somme vincolate una somma rateizzabile, e verifica della convenienza di aprire la composizione negoziata se i creditori aggressivi sono più di uno. Il vizio di un pignoramento si trova leggendo il fascicolo, non discutendone.

Ipotesi C — L’impresa sotto soglia e la porta dell’OCC

Ditta individuale di installazione impianti. Attivo patrimoniale medio annuo dell’ultimo triennio: 268.400 €. Ricavi medi annui: 181.900 €. Debiti complessivi, anche non scaduti: 437.600 €, di cui 118.300 € verso l’Erario e 79.200 € verso l’INPS.

I tre parametri dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII sono rispettati congiuntamente: si tratta di impresa minore, non assoggettabile alla liquidazione giudiziale. Il creditore che minaccia il “fallimento” sta bluffando — ma il bluff regge se l’imprenditore non è in grado di dimostrare le soglie, perché l’onere della prova è suo, come ha stabilito Cass. n. 251/2026, e chi non ha depositato bilanci e dichiarazioni non può poi invocarne il contenuto. Primo lavoro, dunque, contabile: ricostruire e documentare i tre parametri.

La mossa realistica dell’avversario è allora un’altra: l’istanza di apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII. La contromossa è il concordato minore ex art. 74 CCII, che si presenta con l’assistenza dell’OCC. Ed è qui che si vede quanto sia decisivo l’ordine delle operazioni: la proposta deve rispettare la graduazione delle cause legittime di prelazione, perché la Cassazione con la sentenza della Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574, ha dichiarato inammissibile una proposta che pagava integralmente la banca ipotecaria e al 5% tutti gli altri creditori, compreso il Fisco titolare di privilegio generale; e la rappresentazione della situazione economico-patrimoniale deve essere completa, corretta e trasparente, perché con l’ordinanza n. 14800 del 18 maggio 2026 la Suprema Corte ha confermato la revoca dell’omologazione di un concordato minore in cui l’imprenditore aveva attribuito il sovraindebitamento soprattutto alla pandemia, omettendo elementi rilevanti su debiti già maturati in precedenza. Chi si presenta all’OCC senza aver prima ordinato numeri e strategia non ottiene un alleato: ottiene una relazione che lo affonda.


Quando all’avversario conviene davvero trattare

La composizione negoziata, gli accordi di ristrutturazione, il saldo e stralcio, i piani di rientro: nessuno di questi strumenti funziona per bontà d’animo della controparte. Funzionano quando, per la controparte, dire di sì rende più che dire di no. Individuare quel momento è la parte più raffinata della partita, ed è la ragione principale per cui la crisi d’impresa non si gestisce solo con categorie giuridiche.

Quando l’alternativa concorsuale rende meno. È il criterio dominante, ed è stato addirittura codificato per il creditore pubblico. L’accordo transattivo con l’Agenzia delle entrate e con l’Agenzia delle entrate-Riscossione previsto dall’art. 23, comma 2-bis, CCII — introdotto dal correttivo-ter ed entrato in vigore il 28 settembre 2024, applicabile alle composizioni negoziate avviate con istanze presentate da tale data — consente la riduzione e la dilazione dei debiti tributari, compresa l’IVA, ma poggia interamente sul confronto fra ciò che l’Erario incasserebbe con la proposta e ciò che incasserebbe nella liquidazione giudiziale. La circolare n. 5/E del 16 luglio 2026 ha chiarito che la proposta richiede una rigorosa istruttoria documentale, due attestazioni affidate a professionisti diversi — quella sulla convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e quella sulla completezza e veridicità dei dati aziendali, che non possono essere firmate dalla stessa persona — e l’autorizzazione del tribunale per l’esecuzione. Non è una transazione fiscale semplificata: è uno strumento ad alta densità tecnica, in cui la qualità del piano e l’affidabilità dei dati aziendali determinano la praticabilità concreta dell’operazione.

Quando il credito è già stato svalutato. Per la banca, il momento della massima disponibilità arriva paradossalmente dopo il deterioramento. Una volta che l’esposizione è stata classificata e accantonata, la perdita economica è già stata contabilizzata: uno stralcio che chiude la posizione con un incasso certo e immediato diventa, sul piano gestionale, preferibile a un recupero incerto e pluriennale. È la ragione per cui proposte rifiutate a gennaio vengono accettate a settembre — non è cambiata l’azienda, è cambiato il valore di libro del credito.

Quando il tempo distrugge il valore che il creditore vuole aggredire. Un’azienda in esercizio vale molto più della somma dei suoi beni. Ogni mese di paralisi trasforma un complesso produttivo funzionante in un insieme di macchinari usati. Il creditore razionale lo sa, e sa che l’unico modo di catturare il valore del going concern è consentire che la continuità prosegua — direttamente o tramite cessione dell’azienda a un terzo, operazione che nella composizione negoziata è autorizzata dal tribunale ai sensi dell’art. 22 CCII e che il Tribunale di Parma ha ammesso con provvedimento del 16 gennaio 2026.

Quando il creditore ha già incassato e teme di dover restituire. Il fornitore che negli ultimi mesi ha ricevuto pagamenti preferenziali si trova in una posizione di debolezza negoziale che quasi mai gli viene fatta notare: nella liquidazione giudiziale quei pagamenti sono esposti all’azione revocatoria. Una soluzione negoziale che sterilizzi quel rischio ha per lui un valore che va ben oltre la percentuale di stralcio. Non a caso, l’accordo sottoscritto da imprenditore, creditori ed esperto ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. a), CCII produce gli effetti dell’art. 166, comma 3, CCII in tema di esenzione da revocatoria, senza necessità dell’attestazione richiesta per il piano attestato di risanamento.

Quando il creditore è strategico. Il fornitore insostituibile, il locatore dell’immobile industriale, la società di leasing del macchinario centrale: tutti costoro hanno un interesse alla sopravvivenza del debitore che l’imprenditore, accecato dalla paura, dimentica di far pesare. La trattativa con loro non si apre parlando di debito: si apre parlando di volumi futuri.

Quando le misure protettive sono già state confermate. È il momento in cui l’equilibrio del tavolo si sposta materialmente. Con le azioni esecutive bloccate, con la liquidazione giudiziale temporaneamente preclusa e con le linee di credito da ripristinare salvo prova di ragioni prudenziali, il creditore perde la leva del tempo. E chi perde la leva del tempo comincia a negoziare sul merito.


La partita in tabella

Lo schema che segue riassume la sequenza tipica: ogni mossa dell’avversario, il vincolo di legge che la limita, la contromossa disponibile, la finestra utile per giocarla e — colonna che risponde direttamente alla domanda del titolo — quale figura professionale va attivata per prima su quella specifica mossa.

Mossa del creditoreTermine o condizione che lo vincolaContromossa del debitoreFinestra utileChi si attiva per primo
Segnalazione ex art. 25-novies (INPS, INAIL, AdE, AdER)Soglie predeterminate; segnalazione informativa, non impositivaRicostruzione del debito, test pratico, valutazione accesso alla composizione negoziataDai giorni immediatamente successivi alla ricezioneCommercialista, con verifica legale in parallelo
Revoca o sospensione degli affidamentiNon può fondarsi sul solo accesso alla CNC (art. 16, c. 5); dopo la conferma delle misure va provata la ragione prudenziale (art. 18, c. 5-bis)Istanza di misure protettive e cautelari, fino all’ordine di ripristino delle lineeSubito dopo la pubblicazione dell’istanza nel registro impreseAvvocato
Decreto ingiuntivo40 giorni per l’opposizione, con sospensione feriale dal 1° al 31 agostoOpposizione con istanza di sospensione della provvisoria esecuzioneEntro il termine perentorio, senza attendere altri documentiAvvocato
PrecettoPerde efficacia se l’esecuzione non inizia entro 90 giorniOpposizione agli atti esecutivi; verifica requisiti di forma; valutazione CNCNei giorni immediatamente successivi alla notificaAvvocato
Pignoramento presso terziIscrizione a ruolo entro 30 giorni; avviso di iscrizione da notificare a debitore e terzo entro l’udienza, a pena di inefficaciaVerifica delle decadenze; conversione del pignoramento; misure protettive con effetti verso tutti i creditoriDalla notifica fino all’udienza indicata nell’attoAvvocato
Escussione di fideiussioni e garanzie pubblicheInibitoria cautelare possibile, ma da bilanciare con l’interesse del creditore alla garanziaVerifica di validità della garanzia; misura cautelare inibitoria; percorso personale del garantePrima che l’escussione sia perfezionataAvvocato, poi OCC per il percorso del garante
Istanza di liquidazione giudizialeSoglia di 30.000 € di debiti scaduti (art. 49); esenzione impresa minore (art. 2, c. 1, lett. d); preclusione durante le misure protettiveDifesa sull’insolvenza; prova documentale delle soglie; domanda di accesso a uno strumento di regolazioneDalla notifica del ricorso all’udienza prefallimentareAvvocato e commercialista insieme
Istanza di liquidazione controllata (impresa minore)Presupposti del sovraindebitamento; verifica dell’OCCConcordato minore ex art. 74 CCII, nel rispetto della graduazione dei privilegi e con disclosure completaPrima o in concorrenza con l’istanza del creditoreAvvocato e commercialista, poi deposito tramite OCC

Le domande di chi è sotto attacco

“Ho ricevuto la segnalazione dell’INPS: significa che sto per fallire?” No, e non significa nemmeno che tu sia obbligato ad aprire una procedura. La segnalazione dell’art. 25-novies è un avviso informativo: comunica il superamento di una soglia e invita a valutare l’accesso alla composizione negoziata. Non intima pagamenti, non apre procedimenti e non produce effetti sul patrimonio. Quello che produce, però, è una data certa: da quel giorno sei formalmente a conoscenza della situazione, e l’inerzia successiva diventa valutabile sotto il profilo della responsabilità gestoria.

“La banca può togliermi i fidi solo perché ho chiesto la composizione negoziata?” No. L’art. 16, comma 5, CCII stabilisce che l’accesso alla composizione negoziata non costituisce di per sé causa di sospensione o revoca degli affidamenti. La banca può sospendere o revocare, ma deve poterlo motivare con ragioni riconducibili alla disciplina di vigilanza prudenziale o a una giusta causa attinente al merito del rapporto, e deve comunicartelo per iscritto indicandone le ragioni. Dopo la conferma delle misure protettive, l’art. 18, comma 5-bis, le impone addirittura di dimostrare la ragione prudenziale per mantenere la sospensione delle linee accordate.

“Un solo dipendente può chiedere il fallimento della mia società?” Sì, se il credito è certo e sussiste lo stato di insolvenza. La Cassazione, con la sentenza n. 19591 del 15 luglio 2025, ha confermato che l’insolvenza è accertabile anche in presenza di un unico creditore istante, valorizzando la circostanza che si tratti di un lavoratore dipendente portatore di un credito derivante da tale qualità. Resta il limite dei 30.000 euro di debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria previsto dall’art. 49 CCII.

“La mia è una piccola impresa: sono davvero al sicuro dal fallimento?” Solo se riesci a dimostrarlo tu. L’esenzione riguarda l’impresa minore ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII, che richiede il rispetto congiunto di tre parametri — attivo non superiore a 300.000 euro, ricavi non superiori a 200.000 euro, debiti non superiori a 500.000 euro. La Cassazione, con l’ordinanza n. 251 del 5 gennaio 2026, ha ribadito che l’onere di provare quelle soglie grava sul debitore e che l’omesso deposito di bilanci e dichiarazioni dei redditi non può avvantaggiare l’imprenditore insolvente.

“Se vado all’OCC, l’organismo mi difende dai creditori?” No: l’OCC non è il tuo difensore. È un organismo terzo che nomina un gestore della crisi con funzioni di ausiliario, il quale verifica i dati, redige la relazione per il tribunale, valuta le cause dell’indebitamento e la fattibilità della proposta. Ti serve, ed è indispensabile per accedere agli strumenti da sovraindebitamento, ma svolge un ruolo di controllo e non di assistenza di parte. Lo stesso vale per l’esperto della composizione negoziata, nominato da una commissione presso la Camera di commercio, che conduce le trattative in posizione di indipendenza e che può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese quando l’imprenditore compie atti incoerenti con il risanamento.

“Quanto tempo ho, realisticamente, dal primo segnale al primo pignoramento?” Molto meno di quanto immagini, e la finestra si è accorciata. Fra la revoca degli affidamenti e il primo decreto ingiuntivo passano spesso poche settimane; fra il decreto e il pignoramento presso terzi possono bastare uno-due mesi. Chi aspetta di “vedere come va il prossimo trimestre” arriva al tavolo quando i creditori hanno già occupato le posizioni migliori. La composizione negoziata, per contro, ha una durata dell’incarico dell’esperto di 180 giorni prorogabili di ulteriori 180, e le misure protettive possono durare fino a quattro mesi prorogabili entro un limite complessivo di dodici: è tempo che si conquista muovendo prima, non tempo che si riceve.


I paletti fissati dai giudici

Di seguito i riferimenti giurisprudenziali richiamati nell’articolo, organizzati per mossa del creditore che ciascuno limita, sanziona o inquadra. I principi sono riformulati in sintesi.

Sull’inerzia dell’imprenditore e sugli assetti (Mossa 1)

Cass. civ., n. 36365/2021 — Grava sull’imprenditore, anche in forma collettiva, l’obbligo di predisporre i mezzi di produzione nella prospettiva della continuità aziendale, per effetto dell’art. 2086, comma 2, c.c. È il fondamento di legittimità del dovere organizzativo: rilevante perché trasforma l’assenza di monitoraggio da negligenza gestionale a violazione di un obbligo giuridico autonomo.

Cass. civ., n. 19847/2023 — L’imprenditore deve adottare misure concretamente idonee a garantire l’equilibrio economico-finanziario dell’impresa. Rilevante perché sposta la valutazione dal piano formale a quello dell’effettiva adeguatezza degli strumenti adottati.

Trib. Bari, 23 gennaio 2026 — Il parametro degli adeguati assetti opera come criterio di responsabilità sostanziale nei confronti di amministratori e organi di controllo, con particolare attenzione alla prova del nesso causale fra carenza organizzativa e danno. Rilevante perché mostra in concreto quanto pesi, in sede risarcitoria, il ritardo nell’intercettare la crisi.

Trib. Venezia, decreto 26 agosto 2025 — In presenza di carenze organizzative che espongano l’impresa a rischi gestionali o patrimoniali, anche il socio può chiedere la nomina di un ispettore incaricato di esaminare la situazione societaria e riferirne al tribunale. Rilevante perché l’attacco può arrivare anche dall’interno della compagine.

Sulla stretta bancaria e sulle garanzie (Mosse 2 e 5)

Trib. Napoli, 1° dicembre 2025, n. 1344 — Conferma delle misure protettive e concessione di misure cautelari destinate a impedire che condotte standardizzate del ceto bancario — revoche, risoluzioni, escussioni, segnalazioni — compromettano la continuità e il risanamento; resta salva la revoca fondata su giusta causa attinente al merito del rapporto. Rilevante perché è oggi la ricostruzione più completa del rapporto fra misure e banche.

Trib. Bologna, 6 giugno 2024 — L’istanza volta a inibire alle banche la sospensione degli affidamenti e a ordinare il ripristino di quelli sospesi va qualificata come richiesta di misura cautelare, con i presupposti che ne derivano, e trova il proprio riferimento nell’art. 16, comma 5, CCII. Rilevante perché indica la qualificazione corretta della domanda: sbagliarla significa perderla in rito.

Trib. Milano, 8 febbraio 2025 — Il divieto di escussione delle garanzie può essere concesso solo se non comporta un deterioramento del patrimonio del garante tale da alterare l’equilibrio contrattuale e la parità negoziale fra le parti. Rilevante perché fissa il limite dell’inibitoria: la tutela cautelare è bilaterale.

Trib. Pavia, 19 dicembre 2025 — Accolta l’istanza del debitore volta a inibire alla banca creditrice l’escussione della garanzia rilasciata dal Mediocredito Centrale. Rilevante per le imprese finanziate con garanzia pubblica, che sono la maggioranza delle PMI italiane.

Cass. civ., Sez. I, 11 giugno 2026, n. 19264 — Il finanziamento con garanzia pubblica erogato in violazione di norme penali imperative è nullo, con conseguente inammissibilità dell’insinuazione al passivo del relativo credito da parte della banca erogatrice. Rilevante perché apre un fronte difensivo sui crediti bancari assistiti da garanzia dello Stato.

Trib. Milano, 20 gennaio 2026 — La violazione della normativa in materia di merito creditizio non determina di per sé la nullità del contratto di finanziamento ai fini dell’ammissione al passivo. Rilevante perché delimita, in senso opposto, l’estensione delle contestazioni sui crediti bancari.

Sulle misure protettive e i loro confini (Mosse 2, 4 e 6)

Cass. civ., Sez. I, 19 gennaio 2026, n. 500 — Le misure protettive della composizione negoziata hanno natura cautelare; il mancato riconoscimento e il rigetto del reclamo non sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione. Rilevante perché impone di concentrare ogni energia difensiva nei gradi in cui la partita è realmente giocabile.

Trib. Vicenza, 11 gennaio 2026 — Le misure protettive producono effetti erga omnes e sono inconciliabili con la procedura esecutiva già avviata. Rilevante perché è il fondamento della contromossa più efficace contro il pignoramento in corso.

Trib. Marsala, 23 gennaio 2026 — In sede di reclamo il presidente del collegio può ripristinare le misure protettive precedentemente revocate. Rilevante perché una revoca non è necessariamente la fine del percorso.

Trib. Ivrea, 24 dicembre 2025 — Sono stati precisati i criteri che devono orientare il giudice nella conferma delle misure protettive e nel riconoscimento di misure cautelari atipiche. Rilevante per costruire correttamente il contenuto della domanda cautelare.

Trib. Milano, 19 febbraio 2025 — Dopo l’archiviazione della composizione negoziata disposta dall’esperto per carenza di buona fede e correttezza nella conduzione delle trattative, è precluso pronunciarsi sulla successiva richiesta di conferma delle misure protettive. Rilevante perché il comportamento nelle trattative ha conseguenze processuali immediate.

Trib. Milano, 14 dicembre 2025 — Inammissibile la richiesta di accesso e non accoglibile quella di misure protettive quando manchi la ragionevole perseguibilità del risanamento e lo scopo sia meramente liquidatorio o diretto a eludere le iniziative esecutive già intraprese. Rilevante perché segna il confine fra difesa legittima e abuso dello strumento.

Trib. Bolzano, 20 novembre 2025 — Analoga valutazione negativa a fronte di una proposta puramente liquidatoria priva di prospettiva di continuità. Rilevante come conferma dell’orientamento.

Trib. Mantova, 13 febbraio 2025 — Aperta la liquidazione giudiziale su istanza del creditore nei confronti di impresa alla quale era stata negata la conferma delle misure protettive, in assenza di prospettive di risanamento. Rilevante perché mostra la conseguenza diretta di uno scudo richiesto male.

Sull’istanza di liquidazione giudiziale (Mossa 6)

Cass. civ., ord. n. 251 del 5 gennaio 2026 — L’onere di dimostrare la sussistenza delle soglie di esenzione dell’art. 2 CCII grava sul debitore; l’omesso deposito di bilanci e dichiarazioni non può avvantaggiare l’imprenditore insolvente. Rilevante perché è la pronuncia che rende la contabilità una difesa e non un adempimento.

Cass. civ., Sez. I, 15 luglio 2025, n. 19591 — Lo stato di insolvenza può essere accertato anche con un unico creditore istante, con specifico rilievo del credito del lavoratore dipendente. Rilevante perché ridimensiona l’idea che serva una pluralità di creditori.

Cass. civ., Sez. I, 25 novembre 2025, n. 30903 — All’istanza di accesso alla liquidazione giudiziale proposta dall’amministratore non si applica l’art. 120-bis CCII. Rilevante per l’iniziativa endosocietaria.

Cass. civ., Sez. I, 17 settembre 2025, n. 25491 — È ricorribile in cassazione il provvedimento che accolga il reclamo contro il rigetto della domanda di apertura della liquidazione giudiziale. Rilevante per la continuità difensiva fino all’ultimo grado.

Cass. civ., Sez. I, 9 gennaio 2026, n. 482 — La procedura può essere estesa alla società di fatto di cui la persona fisica abbia fatto parte, anche in presenza di indicazione soltanto implicita dell’attività commerciale svolta. Rilevante per chi ha operato in forma non regolarizzata.

Trib. Torino, 21 novembre 2025 — Rapporti fra istanza di liquidazione giudiziale del creditore e domanda “in bianco” del debitore di accesso a uno strumento di regolazione della crisi. Rilevante perché la contromossa difensiva deve essere già pronta, non improvvisata.

Sul percorso da sovraindebitamento e sull’OCC (Mossa 5 e Ipotesi C)

Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574 — È inammissibile la proposta di concordato minore che non rispetti la graduazione delle cause legittime di prelazione. Rilevante perché è il primo filtro su cui naufragano le proposte costruite senza analisi dei privilegi.

Cass. civ., Sez. I, ord. 18 maggio 2026, n. 14800 — Nel concordato minore il debitore deve fornire una rappresentazione completa, corretta e trasparente della propria situazione economico-patrimoniale; pur non essendo più richiesta una valutazione di meritevolezza in senso premiale, gli obblighi informativi restano centrali e la loro violazione giustifica la revoca dell’omologazione. Rilevante perché sposta il baricentro dalla narrazione ai documenti.

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 20961/2026 — È inammissibile, ai sensi dell’art. 33, comma 4, CCII, la domanda di concordato minore proposta dall’imprenditore già cancellato dal registro delle imprese, anche se individuale e anche se la proposta è liquidatoria; resta comunque disponibile la liquidazione controllata con accesso all’esdebitazione. Rilevante perché la scelta del momento della cancellazione condiziona irreversibilmente i percorsi disponibili.

Cass. civ., Sez. I, ord. 11 novembre 2025, n. 29746 — Chi presta fideiussione a favore della propria società assume un’obbligazione strumentale all’attività d’impresa e non è qualificabile come consumatore rispetto a quel debito. Rilevante perché indirizza il socio garante verso il concordato minore anziché verso la ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Cass. civ., Sez. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108 — Accesso all’esdebitazione del debitore incapiente già dichiarato fallito che non abbia fruito, per qualsiasi ragione, del beneficio previsto dalla disciplina previgente. Rilevante per chi arriva alla crisi attuale con una procedura pregressa alle spalle.

Cass. civ., Sez. I, ord. 29 maggio 2025, n. 14401 — Trattamento delle spese relative al compenso dell’OCC nella procedura di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato. Rilevante perché incide sulla costruzione economica della proposta.

Trib. Modena, 7 aprile 2025 — Concordato minore liquidatorio: ammissibilità dell’accesso della persona fisica già imprenditore cancellato, moratoria dei crediti privilegiati e individuazione del soggetto legittimato al voto per i finanziamenti con garanzia pubblica. Rilevante come esempio di merito in dialogo con l’orientamento di legittimità.

Trib. Parma, 16 gennaio 2026 — Autorizzata la cessione d’azienda nell’ambito della composizione negoziata ai sensi dell’art. 22 CCII. Rilevante perché mostra che salvare l’azienda non coincide sempre con salvare l’imprenditore nella titolarità.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Nella crisi d’impresa lo Studio non si limita a “seguire una pratica”: gioca la partita al posto tuo, leggendo le mosse già compiute dai creditori e presidiando le scadenze che essi devono rispettare. Ecco, in concreto, gli strumenti che mettiamo in campo.

  1. Ricostruiamo la mappa dei creditori e delle loro mosse già effettuate, esaminando segnalazioni ricevute, comunicazioni bancarie, decreti ingiuntivi, precetti e pignoramenti notificati, e stabiliamo quale orologio stia effettivamente correndo.
  2. Verifichiamo le decadenze in cui il creditore è già incorso: iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi, notifica e deposito dell’avviso di avvenuta iscrizione, efficacia del precetto, requisiti di forma degli atti esecutivi.
  3. Costruiamo la situazione economico-patrimoniale aggiornata e il dettaglio del debito per natura e grado di privilegio, perché senza quel documento nessuna proposta è formulabile e nessuna soglia di esenzione è dimostrabile.
  4. Depositiamo l’istanza di nomina dell’esperto sulla piattaforma telematica nazionale e curiamo la pubblicazione nel registro delle imprese, quando la composizione negoziata è lo strumento corretto per il caso concreto.
  5. Redigiamo e depositiamo il ricorso per la conferma delle misure protettive e per le misure cautelari, incluse quelle atipiche dirette al ripristino delle linee di credito sospese e all’inibitoria dell’escussione delle garanzie.
  6. Impostiamo la proposta di accordo transattivo con le Agenzie fiscali ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis, CCII, coordinando le due attestazioni richieste, che devono provenire da professionisti diversi, e presidiando l’istruttoria documentale.
  7. Contestiamo i crediti bancari verificando fideiussioni, condizioni applicate, anomalie del rapporto e regolarità delle segnalazioni, e proponiamo le opposizioni quando i presupposti esistono.
  8. Prepariamo e depositiamo, tramite OCC, le domande di concordato minore o di liquidazione controllata, curando la graduazione dei privilegi e la completezza informativa che la Cassazione richiede a pena di revoca dell’omologazione.
  9. Difendiamo nell’istruttoria aperta su istanza del creditore per l’apertura della liquidazione giudiziale, documentando le soglie di esenzione o l’assenza dello stato di insolvenza.
  10. Progettiamo separatamente il percorso personale del garante, perché il destino del socio fideiussore non coincide con quello della società e va costruito con strumenti propri.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo tema pesano in modo particolare due di queste abilitazioni. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 significa conoscere dall’interno la logica con cui l’esperto valuta la ragionevole perseguibilità del risanamento, come si costruisce un piano che regga il suo scrutinio e quali comportamenti nelle trattative producono l’archiviazione anziché l’accordo. La qualifica di Gestore della crisi iscritto negli elenchi ministeriali e di professionista fiduciario di un OCC significa sapere esattamente cosa un Organismo di composizione della crisi verifica, cosa scrive nella relazione al giudice e quali omissioni fanno naufragare una domanda: è la differenza fra presentarsi all’OCC preparati e presentarsi sperando.

A questo si aggiunge la continuità della strategia. La linea difensiva impostata il giorno in cui arriva il primo atto è la stessa che verrà sostenuta davanti al tribunale, in sede di reclamo e, se la partita arriva fin lì, in Corte di cassazione: essendo l’Avv. Monardo avvocato cassazionista, non c’è alcun passaggio di consegne a un difensore diverso, nessuna ricostruzione del caso da zero, nessuna incoerenza fra quanto sostenuto all’inizio e quanto sostenuto all’ultimo grado.

Infine, lo staff multidisciplinare. Avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso caso, e nella crisi d’impresa questa non è una comodità organizzativa: è una necessità tecnica. La convenienza del creditore — quanto recupererebbe nella liquidazione, quanto ha già svalutato, quanto rischia di dover restituire — è materia da commercialista tanto quanto da avvocato. Chi la calcola male tratta al buio.


Chiusura: la partita non la vince chi ha ragione, la vince chi conosce le regole

Torniamo alla domanda del titolo, e diamole la risposta che merita. Non esiste un professionista “giusto in assoluto”: esiste un ordine giusto, e quell’ordine lo detta la mossa che l’avversario sta per compiere. Se non è ancora arrivato nulla, si parte dai numeri, perché senza numeri non c’è né piano né difesa. Se un atto con termini perentori è già stato notificato, si parte dal presidio dei termini, e i numeri corrono in parallelo. L’OCC, invece, non è mai il punto di partenza: è la porta istituzionale che si attraversa quando la strategia è già stata scelta, e attraversarla impreparati significa consegnare al giudice una relazione che lavora contro di te. Nella crisi d’impresa non vince chi ha ragione in astratto: vince chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti.

È esattamente il terreno su cui lo Studio Monardo è attrezzato per la materia di questo titolo. La domanda “commercialista, avvocato o OCC” chiama in causa contemporaneamente tre competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che è la sede naturale del confronto fra impresa in squilibrio e ceto creditorio; quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di professionista fiduciario di un OCC, che consente di sapere in anticipo come l’Organismo leggerà la domanda; e quella di avvocato cassazionista, che garantisce la stessa linea difensiva dal primo atto notificato fino all’ultimo grado. A queste si affianca il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, cioè proprio le due materie da cui provengono i creditori che aprono le ostilità.

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