Questo non è un articolo da leggere: è un piano da eseguire. Se hai un’istanza di liquidazione giudiziale già notificata, oppure vedi arrivare il momento in cui un fornitore, una banca o il Pubblico Ministero la depositeranno, il tempo che hai davanti non si misura in mesi ma in settimane, e ogni settimana che passa senza una mossa chiude una porta che non si riapre. La liquidazione giudiziale non è un destino: è ciò che accade quando nessuna procedura alternativa viene messa in campo per tempo, e il Codice della crisi ti dà almeno sette strade diverse per arrivarci prima.
Il piano che segue è costruito su otto mosse in sequenza. Ogni mossa ha un obiettivo, una finestra temporale precisa, una base normativa e un check di completamento: non passare alla mossa successiva finché il check non è verde. Alcune mosse le puoi eseguire da solo, altre richiedono un professionista abilitato e te lo diremo esplicitamente.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo terreno, e non per una vicinanza generica alla materia: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè appartiene alla categoria di professionisti che il legislatore ha selezionato per condurre la composizione negoziata, la procedura che apre e regge quasi tutte le alternative alla liquidazione giudiziale. È inoltre Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, il che copre il versante speculare del problema: quello del debitore che sotto le soglie dimensionali non rischia la liquidazione giudiziale ma la liquidazione controllata. Ed è avvocato cassazionista, requisito che conta perché il piano che stai per leggere finisce spesso davanti a un tribunale in composizione collegiale, poi in corte d’appello, e in alcuni casi in Cassazione: chi imposta la prima memoria deve poter reggere la stessa linea fino all’ultimo grado.
📩 Non aspettare la prima udienza per capire cosa fare: se hai già ricevuto un’istanza o temi che stia per arrivare, scrivi allo Studio adesso — tutti i riferimenti per contattarci sono in fondo a questa pagina.
Prima di muoverti: la diagnosi della tua situazione
Non tutte le imprese partono dalla stessa mossa. Prima di eseguire qualunque cosa, rispondi a queste quattro domande: determinano il punto di ingresso nel piano.
Prima domanda: sei un soggetto assoggettabile alla liquidazione giudiziale? Non darlo per scontato. La liquidazione giudiziale colpisce l’imprenditore commerciale che non dimostri il possesso congiunto dei requisiti dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII: attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro nei tre esercizi antecedenti, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro, debiti complessivi — anche non scaduti — non superiori a 500.000 euro. Devono ricorrere tutti e tre insieme, e l’onere di dimostrarlo è tuo, non del creditore che ti ha citato. Se li rispetti, non sei un’impresa “fallibile”: il tuo mondo è quello del sovraindebitamento, con regole e strumenti diversi.
Seconda domanda: c’è già un’istanza depositata e a che punto è? Il momento processuale cambia tutto. Finché la prima udienza fissata per la trattazione della domanda di apertura della liquidazione giudiziale non è stata celebrata, hai lo spazio pieno per depositare una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi. Dopo, l’art. 40, comma 10, CCII costruisce uno sbarramento che ha già prodotto pronunce di tardività. Verifica sul fascicolo la data esatta di prima udienza: è il tuo orizzonte operativo.
Terza domanda: qual è la soglia di debito scaduto contestata? L’apertura della liquidazione giudiziale non si pronuncia se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria è inferiore a 30.000 euro (art. 49 CCII). È una soglia bassa e nella maggior parte dei casi risulta superata, ma va verificata: capita che il creditore istante sommi importi contestati, interessi non dovuti o crediti già estinti.
Quarta domanda: l’azienda produce ancora margine operativo o no? È la domanda che separa il risanamento dalla liquidazione governata. Se l’attività, ripulita dagli oneri finanziari e dalle posizioni pregresse, genera ancora un flusso positivo, il tuo terreno è la continuità: composizione negoziata, accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, concordato in continuità. Se non lo genera più, l’obiettivo cambia: non evitare la liquidazione in sé, ma evitare quella liquidazione — la liquidazione giudiziale — sostituendola con una liquidazione che governi tu, con tempi, perimetro ed effetti diversi.
Tabella di orientamento: da quale mossa parti
| Se la tua situazione è… | Parti dalla mossa | Perché |
|---|---|---|
| Nessuna istanza depositata, tensione di cassa, azienda che produce ancora margine | Mossa 2 | Hai il tempo per la composizione negoziata e le misure protettive, che è la posizione più forte |
| Istanza notificata, prima udienza ancora da celebrare | Mossa 1, poi immediatamente Mossa 4 | Devi presidiare il procedimento prima che maturi lo sbarramento dell’art. 40, comma 10 |
| Prima udienza già celebrata | Mossa 4 (verifica dello sbarramento) e in parallelo Mossa 8 | Lo spazio per la domanda di accesso è compromesso: serve una verifica tecnica immediata |
| Rispetti tutte e tre le soglie dell’art. 2, lett. d) | Mossa 1, poi Mossa 3 sul binario sovraindebitamento | Non sei aggredibile con la liquidazione giudiziale: la partita è un’altra |
| Composizione negoziata già archiviata senza esito | Mossa 8 | Si è aperta la finestra del concordato semplificato, con un termine breve |
| Il debito è per oltre metà fiscale e contributivo | Mossa 6 in parallelo alla mossa in corso | Senza una soluzione sul debito erariale nessun piano regge |
| Società già cancellata dal registro delle imprese | Mossa 1, poi Mossa 8 | Cambiano radicalmente gli strumenti accessibili e i termini |
Individuato il punto di partenza, esegui in ordine. Le mosse successive presuppongono quelle precedenti: saltarne una significa arrivare alla successiva senza i documenti o senza i tempi per farla.
Mossa 1 — Accerta in sette giorni se sei davvero aggredibile dalla liquidazione giudiziale
OBIETTIVO DELLA MOSSA: stabilire con documenti alla mano se il tribunale può aprire la liquidazione giudiziale nei tuoi confronti, e con quali margini di contestazione. Senza questo accertamento tutte le mosse successive sono scommesse.
Quando va fatta
Immediatamente. Se hai ricevuto la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, il conto alla rovescia è già partito: hai bisogno di questa fotografia entro sette giorni, perché le mosse 2 e 4 richiedono documentazione che si costruisce, non si improvvisa. Se non hai ancora ricevuto nulla ma vedi decreti ingiuntivi, pignoramenti presso terzi e solleciti dell’Agenzia delle entrate-Riscossione accumularsi, fai questa mossa comunque: è la base di tutto. Ricorda che la sospensione feriale dei termini processuali opera dal 1° al 31 agosto, ma in materia concorsuale molti termini rispondono a esigenze di celerità e non puoi darne per scontata la sospensione: fai verificare al tuo legale, termine per termine, se quel periodo ti protegge davvero.
Come si esegue
Recupera e metti in un’unica cartella: bilanci degli ultimi tre esercizi con nota integrativa; situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata a non oltre novanta giorni; libro giornale e libro inventari; dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti; elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti e dei domicili digitali; elenco dei titolari di diritti reali e personali su beni di tua proprietà o in tuo possesso; estratti di ruolo aggiornati; estratti conto bancari degli ultimi dodici mesi; visura camerale storica; libro unico del lavoro e prospetto delle retribuzioni non pagate.
Su questi documenti calcola tre numeri: l’attivo patrimoniale di ciascuno degli ultimi tre esercizi, i ricavi lordi di ciascuno degli ultimi tre esercizi, il totale dei debiti alla data odierna. Confrontali con le soglie dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII. Poi calcola il quarto numero: il totale dei debiti scaduti e non pagati, da confrontare con la soglia di 30.000 euro dell’art. 49 CCII.
Infine, verifica se la tua è davvero insolvenza o “solo” crisi. L’insolvenza dell’art. 2, lett. b), CCII è l’incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, e si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori. La crisi, lett. a), è lo squilibrio che rende probabile l’insolvenza nei dodici mesi successivi. La differenza non è teorica: quasi tutte le procedure alternative sono accessibili in entrambe le condizioni, ma la percorribilità concreta del risanamento — e la disponibilità dei creditori a discuterne — cambia radicalmente.
La base giuridica
Art. 121 CCII per il perimetro soggettivo della liquidazione giudiziale; art. 2, comma 1, lett. b), c) e d), CCII per le definizioni di insolvenza, sovraindebitamento e impresa minore; art. 49 CCII per la soglia di procedibilità e per l’apertura; art. 39 CCII per gli obblighi documentali del debitore che accede a uno strumento o è convenuto in un procedimento di apertura.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è la contabilità incompleta o non aggiornata. Non pensare che sia neutrale: l’omesso deposito della documentazione contabile pesa contro di te nella valutazione del tribunale, e la prova dei requisiti dimensionali è a tuo carico. La Cassazione, con l’ordinanza n. 18407 dell’8 giugno 2026, si è occupata proprio della prova dei requisiti dimensionali per la non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale e dei poteri-doveri di valutazione del giudice di merito di fronte a documentazione contabile non formalmente perfetta. Tradotto in pratica: una contabilità imperfetta non è automaticamente inutilizzabile, ma non puoi presentarti in udienza senza nulla e sperare che il tribunale ti creda sulla parola. Se le scritture sono in ritardo, fai una ricostruzione straordinaria immediata, anche parziale, documentando le fonti (estratti conto, fatture elettroniche scaricate dal Sistema di Interscambio, dichiarazioni fiscali).
Il secondo imprevisto è la società cancellata dal registro delle imprese. Sappi che la cancellazione non ti mette al riparo: la liquidazione giudiziale può essere aperta entro l’anno dalla cancellazione, e soprattutto la cancellazione preclude l’accesso agli strumenti negoziali. Su questo la Corte di cassazione, con la sentenza n. 20141/2026 depositata nel giugno 2026, ha affermato che l’imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese non può accedere al concordato minore, restandogli la liquidazione controllata e, per quella via, l’esdebitazione. Se la cancellazione non è ancora avvenuta, non farla senza aver prima verificato cosa ti chiude.
Check di completamento
- Hai una cartella completa con i documenti dell’art. 39 CCII, o l’elenco scritto di quelli mancanti e la data entro cui li avrai.
- Hai i quattro numeri (attivo, ricavi, debiti totali, debiti scaduti) calcolati e confrontati con le soglie.
- Hai una risposta scritta, motivata, alla domanda “sono assoggettabile alla liquidazione giudiziale sì o no”, e se la risposta è dubbia sai su quale dei tre requisiti si gioca la partita.
Mossa 2 — Ferma l’orologio: composizione negoziata e misure protettive
OBIETTIVO DELLA MOSSA: guadagnare il tempo tecnico per costruire l’alternativa, impedendo nel frattempo che il tribunale pronunci la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale. È la mossa che trasforma una posizione difensiva in una posizione negoziale.
Quando va fatta
Il prima possibile e comunque prima della prima udienza. La composizione negoziata si attiva dalla piattaforma telematica nazionale gestita dal sistema camerale: presenti l’istanza, carichi la documentazione, e la commissione nomina l’esperto indipendente. Contestualmente — e questo è il punto operativo che quasi tutti sbagliano nei tempi — puoi chiedere l’applicazione delle misure protettive. L’istanza di applicazione è pubblicata nel registro delle imprese insieme all’accettazione dell’esperto, e da quel giorno scattano gli effetti.
Il termine da segnare in rosso è quello per il ricorso al tribunale: entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’istanza devi depositare il ricorso per la conferma o la modifica delle misure protettive. L’omesso o ritardato deposito comporta l’inefficacia delle misure, che il giudice può dichiarare senza neppure fissare udienza. Le misure vengono confermate per un periodo che non può essere inferiore a trenta giorni né superiore a centoventi, prorogabile; la durata massima complessiva delle misure protettive resta comunque quella dell’art. 8 CCII, dodici mesi, e i tribunali calcolano il cumulo sui periodi di protezione effettiva.
Come si esegue
Prepara, prima di caricare l’istanza: la relazione sull’attività svolta e su quella in corso; il piano finanziario per i successivi sei mesi; il progetto di piano di risanamento; l’elenco dei creditori con l’indicazione dei crediti e delle eventuali garanzie; la certificazione dei debiti tributari, contributivi e per premi assicurativi; una centrale rischi aggiornata a non oltre tre mesi. Il test pratico disponibile sulla piattaforma va compilato con dati veri: serve a te, non all’esperto, per capire se il risanamento è ragionevolmente perseguibile.
Nel ricorso al tribunale per la conferma delle misure, non limitarti a chiedere protezione: spiega quali trattative sono in corso, con quali creditori, su quali ipotesi di soluzione, e perché la protezione serve a condurle. Se hai bisogno di misure ulteriori rispetto a quelle tipiche — ad esempio l’inibitoria alla revoca di affidamenti o alla escussione di una specifica garanzia — chiedile come misure cautelari, motivandole singolarmente.
Che cosa chiedere, misura per misura
Non presentare un ricorso che chiede genericamente “le misure protettive”. Elenca, una per una, le situazioni che vuoi congelare e collega ciascuna a un’esigenza delle trattative. In concreto: la sospensione delle procedure esecutive individuali già pendenti, indicandone il numero di ruolo, il tribunale e il bene aggredito; l’inibitoria all’avvio di nuove azioni esecutive e cautelari sul patrimonio e sui beni e diritti con cui eserciti l’attività; l’inibitoria all’acquisizione di diritti di prelazione non concordati, che serve a impedire che, mentre negozi con tutti, uno solo si porti avanti con un’ipoteca giudiziale; il divieto per i creditori di rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti, di provocarne la risoluzione o di anticiparne la scadenza per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori.
Su questo ultimo punto concentra l’attenzione se l’azienda vive di forniture strategiche o di contratti di appalto: la perdita di un contratto essenziale durante le trattative vale più di qualunque pignoramento, perché distrugge esattamente il valore che stai cercando di preservare.
Allega al ricorso, come minimo: la relazione dell’esperto o l’attestazione della sua accettazione, l’elenco delle procedure esecutive pendenti con le rispettive date, il piano finanziario a sei mesi, l’elenco dei creditori con le garanzie, e una nota che spieghi cosa accadrebbe all’azienda senza ciascuna delle misure richieste. Il giudice deve poter leggere il nesso tra la misura e la trattativa: dove quel nesso non c’è, la misura non viene concessa.
La base giuridica
Artt. 12 e seguenti CCII per la composizione negoziata; art. 17 per l’accesso, la nomina dell’esperto e la conclusione con la relazione finale; art. 18 per le misure protettive, con il comma 4 che è il cuore di questa mossa: dal giorno della pubblicazione dell’istanza e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salve le ipotesi specificamente previste. Art. 19 per il procedimento di conferma e per l’inefficacia da mancato deposito; art. 8 per la durata massima; art. 22 per le autorizzazioni ai finanziamenti prededucibili durante le trattative.
Se qualcosa va storto
Il primo imprevisto è il rigetto delle misure protettive. Accade sistematicamente quando il tribunale legge nell’operazione un intento puramente dilatorio. Il Tribunale di Bolzano, con provvedimento del 20 novembre 2025, ha dichiarato inaccoglibile la richiesta di misure protettive e inammissibile l’accesso in un caso di proposta puramente liquidatoria priva di qualunque prospettiva di risanamento dell’impresa; nello stesso senso il Tribunale di Milano, con provvedimento del 14 dicembre 2025, ha respinto l’istanza rilevando che le misure erano dirette a eludere iniziative esecutive già intraprese dai creditori, in assenza di una ragionevole perseguibilità del risanamento. La lezione operativa è netta: la composizione negoziata non è un paravento, e se la usi come tale la perdi, restando esposto alla liquidazione giudiziale con il fascicolo peggiorato.
Il secondo imprevisto è il diniego confermato in reclamo, davanti al quale la tentazione è correre in Cassazione. Non farlo aspettandoti un risultato: la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 500 del 19 gennaio 2026, ha ribadito la natura cautelare delle misure protettive nella composizione negoziata, escludendo per questa ragione l’ammissibilità del ricorso straordinario in Cassazione contro il provvedimento che le nega e il successivo rigetto del reclamo. Se le misure non arrivano, non c’è un terzo grado: devi cambiare mossa, e in fretta.
Il terzo imprevisto è l’archiviazione anticipata da parte dell’esperto per mancanza di prospettive o per condotte non conformi a correttezza e buona fede. L’archiviazione chiude la protezione e riapre la strada alla sentenza di apertura. Prevenirla significa comportarsi, dal primo giorno, come se ogni tua comunicazione dovesse finire nella relazione finale dell’esperto: perché è esattamente ciò che accade.
Check di completamento
- Istanza pubblicata nel registro delle imprese insieme all’accettazione dell’esperto, con data annotata.
- Ricorso per la conferma delle misure protettive depositato entro trenta giorni dalla pubblicazione, con prova del deposito.
- Calendario delle trattative fissato con l’esperto e almeno un incontro già svolto con i creditori strategici (banche, principali fornitori, enti pubblici).
Mossa 3 — Scegli lo strumento giusto, e metti per iscritto perché hai scartato gli altri
OBIETTIVO DELLA MOSSA: individuare la procedura alternativa che regge sui tuoi numeri, non quella che ti piacerebbe. La scelta sbagliata non ti fa perdere solo tempo: consuma le finestre temporali che ti servivano per la scelta giusta.
Quando va fatta
Entro il primo mese dall’apertura della composizione negoziata, o entro dieci giorni dall’accertamento della mossa 1 se la composizione negoziata non è praticabile. La ragione è aritmetica: ogni strumento ha tempi di preparazione diversi e alcuni hanno finestre che si aprono solo in una fase precisa.
Come si esegue
Confronta gli strumenti su quattro parametri: chi decide (tribunale, creditori, entrambi), quale consenso serve, cosa protegge, cosa lascia fuori.
| Strumento | Consenso richiesto | Protezione dalla liquidazione giudiziale | Ideale quando |
|---|---|---|---|
| Composizione negoziata (artt. 12-25-quinquies) | Nessuno formalizzato: si negozia | Misure protettive su richiesta; blocco della sentenza di apertura ex art. 18, c. 4 | L’impresa produce margine e i creditori strategici sono pochi e identificabili |
| Piano attestato di risanamento (art. 56) | Adesioni individuali dei creditori coinvolti | Nessuna protezione automatica; protegge gli atti da revocatoria | Debito concentrato su pochi soggetti disponibili, niente ostilità in corso |
| Accordi di ristrutturazione ordinari (art. 57) | 60% dei crediti | Misure protettive richiedibili con la domanda di accesso | Ceto bancario compatto e collaborativo |
| Accordi agevolati (art. 60) | 30% dei crediti | Rinuncia a moratoria e misure protettive | Pagamento integrale dei non aderenti sostenibile |
| Accordi a efficacia estesa (art. 61) | 75% dei crediti della categoria | Estensione ai non aderenti della categoria | Indebitamento prevalentemente finanziario e omogeneo |
| Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis) | Tutte le classi | Procedura concorsuale con commissario giudiziale | Serve derogare all’ordine delle prelazioni con il consenso pieno delle classi |
| Concordato preventivo in continuità (artt. 84 e 87) | Maggioranza dei crediti; possibile omologazione trasversale (art. 112) | Effetti protettivi pieni dalla pubblicazione della domanda | L’azienda ha valore da preservare e i creditori dissenzienti vanno superati |
| Concordato liquidatorio (art. 84, c. 4) | Maggioranza dei crediti | Effetti protettivi pieni | C’è finanza esterna che incrementa l’attivo di almeno il 10% e assicura ai chirografari almeno il 20% |
| Concordato semplificato (art. 25-sexies) | Nessun voto dei creditori | Accessibile solo dopo composizione negoziata senza esito | Le trattative sono fallite ma esiste un compratore o un valore da realizzare |
| Concordato minore / ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67 ss. e 74 ss.) | Maggioranza dei crediti / nessun voto per il consumatore | Riservati ai soggetti non assoggettabili a liquidazione giudiziale | Sei sotto le soglie dell’art. 2, lett. d), o sei un consumatore |
Sui parametri quantitativi, due numeri vanno tenuti a mente perché sono quelli che fanno cadere più piani. Nel concordato liquidatorio l’art. 84, comma 4, richiede un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il dieci per cento l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda e assicuri il soddisfacimento dei chirografari in misura non inferiore al venti per cento. Nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, invece, l’approvazione deve arrivare da tutte le classi, senza la valvola di sfogo dell’omologazione trasversale: è uno strumento che dà grande libertà distributiva ma pretende consenso pieno, e i creditori dissenzienti devono comunque ricevere un trattamento almeno equivalente a quello che otterrebbero nella liquidazione giudiziale.
Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, dopo le modifiche del D.Lgs. 136/2024, è utilizzabile anche in chiave prevalentemente liquidatoria: il Tribunale di Milano ha affermato che il richiamo all’art. 114 CCII operato dal modificato comma 9 dell’art. 64-bis supera i dubbi che erano stati sollevati sull’ammissibilità di un piano di questo tipo. È un’opzione che vale la pena considerare quando la liquidazione va fatta ma vuoi governarne il perimetro e le regole distributive.
La base giuridica
Art. 2, comma 1, lett. m-bis) e seguenti per la definizione degli strumenti di regolazione della crisi; artt. 56, 57, 60, 61, 62, 64-bis, 84 e seguenti CCII per i singoli strumenti; artt. 65 e seguenti, 67 e seguenti, 74 e seguenti e 268 e seguenti CCII per le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento.
Se qualcosa va storto
L’errore ricorrente è scegliere lo strumento in base al consenso che speri di ottenere invece che a quello che puoi documentare. Se stai contando su un’adesione bancaria “che arriverà”, non hai una strategia: hai un auspicio. Prima di scegliere, chiedi ai creditori strategici una manifestazione di interesse anche non vincolante, per iscritto, e costruisci lo strumento sul consenso reale.
Il secondo errore è ignorare la composizione dell’indebitamento. Se oltre la metà del passivo è verso Agenzia delle entrate, Agenzia delle entrate-Riscossione e istituti previdenziali, gli strumenti che richiedono maggioranze di crediti diventano un problema puramente erariale, e la mossa 6 diventa la mossa decisiva.
Check di completamento
- Hai una scheda scritta per ciascuno strumento esaminato, con il motivo tecnico per cui l’hai scartato o scelto.
- Hai la composizione del passivo per categoria (finanziario, commerciale, fiscale, contributivo, da lavoro dipendente) con le percentuali.
- Hai almeno una manifestazione di disponibilità scritta, anche interlocutoria, dai creditori la cui adesione è indispensabile allo strumento scelto.
Mossa 4 — Presidia il procedimento: domanda di accesso, riserva e priorità di trattazione
OBIETTIVO DELLA MOSSA: portare davanti al tribunale la tua alternativa prima che maturi lo sbarramento processuale, attivando il principio di priorità che impone di esaminare per prima la domanda diversa dalla liquidazione giudiziale. È la mossa che decide chi detta l’agenda.
Quando va fatta
Prima della prima udienza fissata per la trattazione della domanda di apertura della liquidazione giudiziale. È il termine più importante di tutto il piano. L’art. 40, comma 10, CCII sbarra la domanda di accesso proposta dopo quella udienza, e i tribunali lo applicano: il Tribunale di Milano, con provvedimento del 24 giugno 2024, ha qualificato come tardiva una domanda di concordato preventivo proposta dopo la prima udienza fissata per la liquidazione giudiziale, trattando il termine come perentorio ai fini dell’ammissibilità e ammettendo l’esenzione collegata a una precedente istanza di composizione negoziata solo a condizione che quella procedura non fosse stata anticipatamente archiviata.
Su quella deroga la Corte di cassazione è tornata con l’ordinanza n. 13997 del 13 maggio 2026, in un caso in cui la composizione negoziata era stata archiviata su istanza degli stessi debitori nel corso dell’incarico dell’esperto e la Corte d’appello di Brescia aveva ritenuto che la deroga dell’art. 40, comma 10, ultimo periodo, CCII potesse operare solo se la composizione negoziata fosse giunta al suo naturale esaurimento con il completamento dei compiti dell’esperto. Non costruire la tua strategia sull’idea che l’archiviazione anticipata ti lasci comunque la porta aperta: nella giurisprudenza di merito quella porta è stata chiusa, e la questione interpretativa è arrivata fino in Cassazione.
Come si esegue
Deposita il ricorso di accesso allo strumento scelto. Se il piano non è pronto — e spesso non lo è — usa la domanda con riserva dell’art. 44 CCII: chiedi al tribunale la fissazione di un termine, compreso tra trenta e sessanta giorni, prorogabile di ulteriori sessanta in presenza di giustificati motivi, per depositare proposta, piano e documentazione. Con il ricorso chiedi contestualmente le misure protettive e cautelari degli artt. 54 e 55 CCII.
Attenzione a tre adempimenti che fanno saltare la riserva: gli obblighi informativi periodici verso il tribunale e il commissario giudiziale, quando nominato; l’autorizzazione preventiva per gli atti di straordinaria amministrazione e per i finanziamenti prededucibili; il divieto di compiere atti in frode. La riserva non è un periodo di libertà: è un periodo di sorveglianza.
Nel ricorso invoca espressamente l’art. 7 CCII. La norma impone la trattazione unitaria delle domande e stabilisce che, quando sono proposte più domande, il tribunale esamina in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l’insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale, a condizione che già a una prima delibazione la domanda non sia manifestamente inammissibile e il piano non sia manifestamente inadeguato, e che nella proposta siano indicate la convenienza per i creditori o, negli strumenti in continuità, le ragioni di preferenza rispetto all’alternativa liquidatoria. La priorità non è automatica: te la guadagni scrivendo la proposta in modo che superi la delibazione sommaria.
Su questo passaggio si misura la differenza fra un ricorso compilativo e un ricorso costruito: lo Studio Monardo lo imposta con l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, perché chi scrive la prima memoria deve poter sostenere la stessa linea in reclamo e in Cassazione.
La base giuridica
Art. 7 CCII sulla trattazione unitaria e sulla priorità; art. 37 CCII sull’iniziativa; art. 40 CCII sulla domanda di accesso e sullo sbarramento del comma 10; art. 44 CCII sull’accesso con riserva; artt. 54 e 55 CCII su misure cautelari e protettive; art. 46 CCII sugli effetti della domanda; art. 53 CCII sugli effetti della revoca dell’apertura della liquidazione giudiziale e dell’omologazione.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto più frequente è la dichiarazione di inammissibilità della proposta in limine. Sappi in anticipo come funziona il rimedio, perché condiziona la strategia: la Corte di cassazione, con la sentenza n. 31176 del 28 novembre 2025, ha stabilito che la decisione della corte d’appello che conferma l’inammissibilità della proposta di concordato senza dichiarare l’apertura della liquidazione giudiziale non ha carattere decisorio e non è soggetta a ricorso straordinario in Cassazione, anche se resa nella forma della sentenza anziché del decreto. Lo stesso schema è stato applicato al concordato semplificato dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 620 del 12 gennaio 2026, che ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 111, comma 7, Cost. contro il provvedimento reso dalla corte d’appello in sede di impugnazione dello scrutinio di ritualità compiuto in limine dal tribunale.
Il messaggio operativo è duro ma utile: se la proposta viene dichiarata inammissibile in limine, la partita non si riapre in Cassazione, si riapre solo ripresentando una proposta migliore, se i termini lo consentono ancora. Per questo la qualità del primo deposito conta più di qualunque impugnazione successiva.
C’è però anche il rovescio favorevole. Quando l’inammissibilità viene revocata in sede di reclamo, cade anche la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale che vi era conseguita: è l’applicazione del principio generale di priorità di trattazione dell’art. 7 CCII, e nella giurisprudenza di merito è stata affermata con chiarezza in sede di reclamo ex art. 47 CCII, con richiamo alla disciplina degli effetti della revoca prevista dall’art. 53 CCII. Significa che il reclamo contro l’inammissibilità non è una formalità: è lo strumento con cui si riporta indietro anche l’apertura della liquidazione.
Check di completamento
- Ricorso depositato prima della prima udienza fissata per la liquidazione giudiziale, con prova telematica del deposito e numero di ruolo.
- Richiesta di misure protettive e cautelari formulata nello stesso atto, con motivazione specifica per ciascuna misura.
- Invocazione espressa dell’art. 7 CCII con indicazione, nella proposta, della convenienza per i creditori o delle ragioni di preferenza rispetto alla liquidazione giudiziale.
- Calendario interno degli obblighi informativi periodici del periodo di riserva, con i responsabili nominati.
Mossa 5 — Costruisci il piano che regge il confronto con la liquidazione giudiziale
OBIETTIVO DELLA MOSSA: dimostrare, numeri alla mano, che la tua alternativa dà ai creditori più di quanto darebbe la liquidazione giudiziale. Ogni omologazione, in ogni strumento, si gioca su questo confronto: se lo perdi, nessuna abilità processuale ti salva.
Quando va fatta
In parallelo alle mosse 2 e 4, e comunque entro il termine fissato dal tribunale nella domanda con riserva (da trenta a sessanta giorni, prorogabili di ulteriori sessanta). Se stai lavorando dentro la composizione negoziata, il piano deve essere pronto prima che l’esperto rediga la relazione finale: dopo, non c’è più il tempo per costruirlo.
Come si esegue
Parti dal numero che regge tutto: il valore di liquidazione. È il valore realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti, comprensivo dell’eventuale maggior valore derivante dalla cessione dell’azienda in esercizio e delle azioni esperibili dal curatore (art. 87 CCII). Va stimato da un professionista, non ipotizzato: è il termine di paragone di ogni giudizio di convenienza e, nel concordato in continuità, è anche la linea che separa il valore soggetto alle regole di graduazione dal valore eccedente, distribuibile con maggiore libertà.
Costruisci poi il piano industriale e finanziario: azioni di risanamento, tempi, fabbisogno, fonti di copertura, contratti che restano e contratti che escono, personale, investimenti minimi indispensabili. Attenzione alla finanza esterna: nel concordato in continuità l’apporto di terzi, non generato dalla prosecuzione dell’attività, non entra nel valore eccedente quello di liquidazione ed è distribuibile con libertà maggiore, cosa che ha effetti diretti sul modo in cui costruisci le classi e sull’omologazione trasversale.
Forma le classi con criteri difendibili: posizione giuridica omogenea e interessi economici omogenei. È la parte del piano che i creditori attaccano per prima, perché una classe costruita male fa cadere le maggioranze. La Corte d’appello di Brescia, con provvedimento del 24 aprile 2026, ha affermato che ai fini dell’omologazione trasversale i creditori privilegiati degradati non sono equiparabili ai chirografari originari, e ha ammesso la previsione di un trattamento più favorevole a loro riservato. Il Tribunale di Roma, il 29 ottobre 2025, ha precisato quali classi debbano considerarsi “interessate” nel confronto richiesto dall’art. 112, comma 2, lett. b), CCII per la distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione.
Fai attestare il piano da un professionista indipendente: veridicità dei dati aziendali e fattibilità del piano. Se prevedi pagamento parziale o dilazionato dei debiti fiscali o contributivi, serve l’attestazione specifica sulla convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria.
I tre errori di costruzione che fanno cadere il piano
Il primo è l’attivo sovrastimato. Immobili valorizzati a prezzi di mercato ordinario invece che a valori di realizzo, crediti verso clienti iscritti al nominale senza considerare l’anzianità e il contenzioso, magazzino valutato senza tenere conto dell’obsolescenza: sono le tre voci su cui il commissario giudiziale interviene per prime, e ogni correzione al ribasso si traduce in percentuali di soddisfacimento che scendono sotto quelle promesse. Prevenire significa far certificare le voci principali da terzi indipendenti prima del deposito, non dopo la contestazione.
Il secondo è il fabbisogno sottostimato. I costi della procedura sono prededucibili e assorbono risorse: compensi degli organi nominati, contributo unificato, spese di pubblicità e di gestione. A questi si aggiungono i fabbisogni ordinari che nel periodo di procedura non spariscono: retribuzioni, contributi correnti, IVA corrente, forniture indispensabili alla continuità. Un piano che quadri solo se tutto va bene non è un piano: è una previsione ottimistica, e il professionista attestatore lo scrive.
Il terzo è la mappa dei contratti pendenti lasciata a metà. Devi sapere, contratto per contratto, quali prosegui, quali chiedi di sciogliere e quali sono soggetti ad autorizzazione, con le relative conseguenze economiche. Nel concordato in continuità la gestione dei contratti è la leva principale del risanamento e, insieme, la principale fonte di sorprese: un contratto oneroso che prosegue per inerzia può bruciare in sei mesi tutto il beneficio della falcidia.
La base giuridica
Art. 84 CCII per finalità e tipologie di piano e per le regole distributive del comma 6; art. 87 CCII per il contenuto del piano e per la definizione del valore di liquidazione; art. 85 CCII per la suddivisione in classi; art. 88 CCII per il trattamento dei crediti tributari e contributivi nel concordato; art. 109 CCII per le maggioranze; art. 112 CCII per il giudizio di omologazione e la ristrutturazione trasversale; art. 64-bis CCII per il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione.
Se qualcosa va storto
Il rischio tipico è un piano che regge sul conto economico ma non sul confronto liquidatorio. Se la stima del valore di liquidazione è troppo bassa, il commissario o i creditori la contestano e l’omologazione salta; se è troppo alta, il tuo piano non riesce a superarla. La Corte d’appello di Roma, con provvedimento del 6 febbraio 2026, si è occupata proprio del raffronto con l’alternativa liquidatoria negli accordi di ristrutturazione e dell’accertamento del valore di liquidazione a quel fine, in un contesto in cui erano state proposte anche istanze di apertura della liquidazione giudiziale. Fai svolgere la stima con metodo, documentala e allegala.
Il secondo rischio riguarda la gestione dell’impresa durante la procedura. Nel concordato in continuità l’attivo si muove, i contratti proseguono, si fanno pagamenti: ogni atto di straordinaria amministrazione compiuto senza autorizzazione diventa un’arma in mano a chi vuole la revoca. Tieni un registro delle autorizzazioni richieste e ottenute, con date e provvedimenti.
Il terzo riguarda i profili di legittimazione, che sembrano tecnicismi finché non bloccano un incasso. La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 19217 del 13 luglio 2025, si è pronunciata sulla legittimazione del legale rappresentante della società proponente o del liquidatore sociale nelle controversie per l’accertamento dell’attivo e del passivo nel concordato con cessione dei beni; e con l’ordinanza n. 18626 dell’8 luglio 2025 ha riconosciuto la legittimazione attiva del liquidatore giudiziale nominato nell’ambito della procedura. Chiarisci nel piano chi agisce per cosa: le controversie pendenti sono spesso una voce rilevante dell’attivo.
Check di completamento
- Stima del valore di liquidazione redatta, datata e firmata, con indicazione del metodo e delle azioni recuperatorie considerate.
- Piano finanziario con fabbisogno e fonti quadrato mese per mese per l’intero orizzonte, non solo per il primo anno.
- Attestazione del professionista indipendente acquisita, comprensiva della parte specifica sui debiti fiscali e contributivi se previsti pagamenti parziali o dilazionati.
- Prospetto di confronto piano/liquidazione giudiziale per ciascuna classe, con percentuali di soddisfacimento a confronto.
Mossa 6 — Metti in ordine il debito fiscale e contributivo dentro lo strumento
OBIETTIVO DELLA MOSSA: rendere il debito verso Erario ed enti previdenziali un elemento del piano e non l’ostacolo che lo fa cadere. In moltissime crisi d’impresa è la componente che decide se la procedura alternativa arriva all’omologazione.
Quando va fatta
Appena hai la certificazione dei debiti tributari e contributivi, e comunque prima di consolidare le maggioranze del piano. La proposta di transazione va costruita con anticipo perché l’amministrazione ha bisogno di tempo tecnico per istruirla: negli accordi di ristrutturazione, la Corte d’appello di Ancona, con provvedimento del 14 gennaio 2026, si è occupata della decorrenza del termine di novanta giorni entro il quale l’Amministrazione finanziaria può riscontrare la proposta. Novanta giorni non sono un dettaglio: sono un trimestre da inserire nel cronoprogramma.
Come si esegue
Richiedi la certificazione dei debiti tributari e contributivi, riconcilia gli estratti di ruolo con la tua contabilità e isola le partite contestabili da quelle certe. Costruisci quindi la proposta di trattamento: percentuali, tempi, garanzie, eventuali dilazioni, e la clausola risolutiva espressa prevista dalla legge per l’ipotesi di mancata esecuzione dei pagamenti dovuti alle agenzie fiscali e agli enti gestori entro sessanta giorni dalle scadenze previste.
Trasmetti la proposta secondo la disciplina dello strumento che hai scelto: art. 63 CCII se sei negli accordi di ristrutturazione, art. 88 CCII se sei nel concordato preventivo. In entrambi i casi allega la documentazione richiesta e l’attestazione sulla convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale.
Se l’adesione non arriva, valuta l’omologazione anche in mancanza di adesione. Ma valutala per quello che è: uno strumento eccezionale, con presupposti precisi, che i giudici verificano con severità.
La base giuridica
Art. 63 CCII per la transazione sui crediti tributari e contributivi negli accordi di ristrutturazione, come riscritto dal D.Lgs. 136/2024; art. 88 CCII per il trattamento dei crediti tributari e contributivi nel concordato preventivo; art. 112 CCII per l’omologazione del concordato in continuità in presenza di classi dissenzienti.
Se qualcosa va storto
L’errore che oggi costa più caro è progettare l’intera operazione come una falcidia forzosa del debito fiscale mascherata da accordo. La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 4365 del 26 febbraio 2026, ha affermato che negli accordi di ristrutturazione con transazione fiscale l’omologazione forzosa non è ammissibile quando l’accordo con gli altri creditori ha natura meramente simbolica ed è utilizzato in modo strumentale per imporre all’Erario la falcidia del credito tributario: in quel caso si esce dalla causa tipica dell’istituto. Nel caso deciso, il passivo era quasi interamente tributario, oltre 7,2 milioni di euro, con una proposta di pagamento all’Agenzia delle entrate di circa il 2,9 per cento e due creditori commerciali residui al 10 per cento; la Corte ha ricondotto la verifica sull’uso deviato dell’istituto a un’indagine di fatto del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione.
Nella stessa direzione, la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 31892 del 7 dicembre 2025 ha chiarito che perché la domanda di omologazione in mancanza di adesione possa essere accolta occorre che un accordo con i creditori anteriori sia effettivamente intervenuto, seppure in termini percentuali insufficienti. Tradotto: l’omologazione senza adesione dell’Erario è la coda di un accordo reale con gli altri creditori, non un’alternativa all’accordo.
Un terzo profilo riguarda gli accordi a efficacia estesa, dove l’estensione ai non aderenti passa dalla formazione delle categorie: la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 2817 dell’8 febbraio 2026, ha esaminato i poteri dell’organo giudicante e il controllo a esso demandato proprio sulla formazione delle categorie di creditori. Se costruisci le categorie in funzione del risultato che vuoi ottenere, il controllo del tribunale interviene lì.
Sul versante della continuità, il Tribunale di Torino, il 17 luglio 2025, si è pronunciato sulla condizione necessaria perché un concordato in continuità con transazione fiscale possa essere omologato anche contro il voto contrario dei creditori fiscali e previdenziali; e il Tribunale di Forlì, il 14 agosto 2025, ha omologato un accordo che prevedeva la transazione fiscale ex art. 63 CCII insieme allo stralcio, in forza di separato accordo, di crediti tributari di ente locale.
Infine un dato utile a chi costruisce il piano economico: la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 6763 del 20 marzo 2026, si è pronunciata in tema di accordo di ristrutturazione affermando che le sopravvenienze attive da esdebitamento non sono tassabili, sia quando superino sia quando siano pari o inferiori a perdite, interessi passivi e oneri assimilati. È un punto che incide sulla sostenibilità fiscale del risanamento e che va considerato quando si proiettano i flussi post-omologazione.
Check di completamento
- Certificazione dei debiti tributari e contributivi acquisita e riconciliata con la contabilità, con l’elenco delle partite contestate e il relativo stato.
- Proposta di trattamento trasmessa secondo la disciplina dello strumento, con prova della trasmissione e data di decorrenza dei termini annotata.
- Attestazione sulla convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale acquisita e coerente con la stima del valore di liquidazione della mossa 5.
- Verifica scritta che l’accordo con i creditori diversi da quelli pubblici non sia simbolico ma effettivo, con indicazione delle percentuali e dei soggetti aderenti.
Mossa 7 — Porta il piano al voto e all’omologazione senza farlo saltare
OBIETTIVO DELLA MOSSA: arrivare al decreto o alla sentenza di omologazione senza incidenti procedurali, sapendo in anticipo dove il piano può essere colpito. È la fase in cui la maggior parte delle procedure alternative si perde per ragioni evitabili.
Quando va fatta
Dal deposito della proposta definitiva fino all’omologazione. Nel concordato preventivo il percorso passa dall’apertura, dall’operatività del commissario giudiziale, dal voto e dal giudizio di omologazione, con le opposizioni dei dissenzienti da proporre nei termini fissati. Nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, se il piano non risulta approvato da tutte le classi, il debitore ha quindici giorni dal deposito della relazione per chiedere al tribunale l’accertamento dell’esito della votazione.
Come si esegue
Prima regola: informazione completa e continua. Ogni variazione rilevante — un contratto che salta, un incasso che non arriva, una passività che emerge — va comunicata subito al commissario giudiziale e al tribunale. La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 31958 del 9 dicembre 2025, si è occupata della revoca del concordato per incompletezza dell’informazione offerta ai creditori dal debitore e dall’attestatore, riscontrata dal commissario giudiziale. Il piano non cade perché i numeri peggiorano: cade perché i numeri peggiorati non sono stati detti.
Seconda regola: presidia il voto classe per classe. Se una o più classi sono dissenzienti, nel concordato in continuità la strada è l’omologazione trasversale dell’art. 112, comma 2, CCII, che richiede il ricorrere congiunto di condizioni precise. Sull’interpretazione della lettera d) di quella norma, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 7663 del 30 marzo 2026, si è pronunciata affermando che nel testo anteriore alle modifiche del D.Lgs. 136/2024 l’omologazione forzosa postula l’adesione di una sola classe di creditori votanti, e ha precisato che le modifiche introdotte dal correttivo, pur applicabili ai procedimenti pendenti, non incidono sui provvedimenti già adottati, la cui legittimità va valutata in base alla normativa vigente al momento dell’adozione. È una pronuncia che vale doppio per chi ha procedure iniziate prima e concluse dopo il correttivo: la norma applicabile dipende dal momento del provvedimento, non da quello dell’omologazione finale.
Terza regola: prepara le risposte alle opposizioni prima che arrivino. Le contestazioni ricorrenti sono tre: erronea formazione delle classi, sopravvalutazione dell’attivo, difetto di convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale. Per ciascuna devi avere già pronta la documentazione, non la replica improvvisata in udienza.
La base giuridica
Art. 47 CCII per l’apertura del concordato preventivo e per il regime dell’inammissibilità; art. 48 CCII per l’omologazione; art. 106 CCII per la revoca dell’ammissione; art. 109 CCII per le maggioranze; art. 110 e 112 CCII per la relazione sul voto e per il giudizio di omologazione; art. 64-ter CCII per l’accertamento dell’esito della votazione nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione; art. 53 CCII per gli effetti della revoca e dell’omologazione.
Se qualcosa va storto
Se il tribunale dichiara inammissibile la proposta, il rimedio è il reclamo, non il ricorso straordinario: come già visto, la Corte di cassazione con la sentenza n. 31176 del 28 novembre 2025 ha escluso il carattere decisorio della decisione della corte d’appello che conferma l’inammissibilità senza aprire la liquidazione giudiziale. Sfrutta invece l’effetto positivo del reclamo accolto: la revoca della dichiarazione di inammissibilità travolge anche l’apertura della liquidazione giudiziale che ne era conseguita, in applicazione della priorità di trattazione dell’art. 7 CCII e della disciplina degli effetti dell’art. 53 CCII.
Se il piano viene revocato in corsa, non aspettare che il tribunale apra la liquidazione giudiziale: verifica immediatamente se residua spazio per una proposta modificata o per uno strumento diverso, perché i termini processuali della mossa 4 potrebbero essere ormai consumati.
Check di completamento
- Registro delle comunicazioni al commissario giudiziale aggiornato, con date e allegati.
- Mappa del voto per classe, con la simulazione delle maggioranze in almeno tre scenari (favorevole, intermedio, avverso).
- Fascicolo delle risposte alle tre opposizioni tipiche già pronto prima dell’udienza di omologazione.
Mossa 8 — Se il risanamento non c’è, scegli tu l’uscita liquidatoria
OBIETTIVO DELLA MOSSA: quando la continuità non è sostenibile, sostituire la liquidazione giudiziale con una liquidazione governata dal debitore, più rapida e con effetti diversi. Evitare la liquidazione giudiziale non significa sempre salvare l’impresa: significa scegliere come si chiude.
Quando va fatta
Nel momento esatto in cui il piano di risanamento non supera più il test di sostenibilità. Se vieni dalla composizione negoziata, la finestra è stretta e precisa: la proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio va presentata entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto. Il Tribunale di Taranto, il 18 giugno 2025, ha ribadito che anche quando la domanda di accesso è proposta con riserva, la domanda piena deve essere proposta entro i sessanta giorni dalla comunicazione dell’esperto. Sessanta giorni per costruire una liquidazione ordinata sono pochissimi: per questo la mossa 8 si prepara mentre stai ancora eseguendo la mossa 5.
Come si esegue
Se sei un imprenditore assoggettabile a liquidazione giudiziale e vieni da una composizione negoziata conclusa senza le soluzioni previste dalla legge, la strada è il concordato semplificato dell’art. 25-sexies CCII: nessun voto dei creditori, un ausiliario nominato dal tribunale, un piano di liquidazione, e il vaglio del tribunale sulla ritualità della proposta prima dell’apertura.
Sappi però che quel vaglio non è formale. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 31641 del 4 dicembre 2025, ha affermato che lo scrutinio sulla ritualità della proposta previsto dall’art. 25-sexies, comma 3, CCII non può limitarsi al riscontro dell’esistenza formale delle attestazioni contenute nella relazione finale dell’esperto: il tribunale entra nel merito dei presupposti di accesso. E se la proposta viene ritenuta inammissibile in quella fase, il rimedio non arriva in Cassazione: la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 620 del 12 gennaio 2026, ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 111, comma 7, Cost. contro il provvedimento della corte d’appello che si pronuncia su quello scrutinio in limine, applicando in via analogica il regime dell’art. 47, comma 5, CCII.
Se invece rispetti le soglie dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII, non sei aggredibile con la liquidazione giudiziale, e il percorso è quello delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento: concordato minore, ristrutturazione dei debiti del consumatore se i debiti hanno natura di consumo, liquidazione controllata come esito liquidatorio, con l’esdebitazione come punto di arrivo.
Anche qui i dettagli documentali decidono l’ammissibilità. La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 11603 del 28 aprile 2026, ha affermato che nella liquidazione controllata su istanza del debitore la relazione dell’OCC deve indicare, a pena di inammissibilità, le cause dell’indebitamento e la diligenza nell’assunzione delle obbligazioni: un requisito che serve ai creditori per conoscere le effettive cause del sovraindebitamento e al liquidatore per esercitare utilmente le azioni volte a incrementare il patrimonio. E se la procedura arriva all’impugnazione, i termini sono quelli concorsuali: la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 1473 del 22 gennaio 2026, ha affermato che al rigetto del reclamo contro l’apertura della liquidazione controllata si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario, con il termine di trenta giorni per il ricorso in Cassazione.
Attenzione infine alla cancellazione dal registro delle imprese: la Corte di cassazione, con la sentenza n. 20141/2026 depositata nel giugno 2026, ha affermato che l’imprenditore individuale cancellato non può accedere al concordato minore, restandogli la liquidazione controllata e, per quella via, l’esdebitazione, che con il Codice della crisi è configurata come diritto e matura con il decorso del triennio dall’apertura della liquidazione controllata. Se pensavi di cancellarti per semplificare, questa pronuncia dice il contrario: la cancellazione toglie strumenti.
Come si prepara il realizzo prima della relazione finale
Il concordato semplificato non si improvvisa in sessanta giorni: si prepara mentre la composizione negoziata è ancora in corso. Nel periodo delle trattative, apri una raccolta di manifestazioni di interesse sull’azienda o sui rami d’azienda, gestita in modo tracciabile e riservato attraverso l’area dedicata della piattaforma telematica; commissiona una perizia di stima sui cespiti principali; verifica se un contratto di affitto d’azienda possa mantenere in esercizio l’attività fino al trasferimento, evitando la dispersione di avviamento, autorizzazioni, licenze e personale.
Ogni operazione di questo tipo va valutata sotto il profilo autorizzativo: durante la composizione negoziata gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione seguono un regime specifico e vanno gestiti con l’esperto e, quando occorre, con il tribunale. Muoversi senza quella verifica espone a due rischi speculari: da un lato la contestazione dell’atto, dall’altro la perdita di prededuzione su finanziamenti che erano indispensabili al risanamento.
Il risultato che devi avere in mano il giorno in cui l’esperto comunica la relazione finale è semplice da elencare e difficile da costruire: una stima aggiornata del valore di liquidazione atomistica, almeno un’offerta o manifestazione di interesse sull’azienda in esercizio, e il confronto scritto fra i due valori. È quel confronto che rende la proposta di concordato semplificato sostenibile davanti al tribunale, in una procedura in cui i creditori non votano e il vaglio giudiziale è, per questo, particolarmente attento.
La base giuridica
Art. 25-sexies CCII per il concordato semplificato; art. 17, comma 8, CCII per la relazione finale dell’esperto e per la decorrenza dei sessanta giorni; artt. 65 e seguenti CCII per le procedure di sovraindebitamento; artt. 67-73 CCII per la ristrutturazione dei debiti del consumatore; artt. 74-83 CCII per il concordato minore; artt. 268 e seguenti CCII per la liquidazione controllata; artt. 278-283 CCII per l’esdebitazione; art. 33 CCII per gli effetti della cessazione dell’attività.
Se qualcosa va storto
Il rischio tipico è arrivare al concordato semplificato senza un realizzo credibile. Senza un’offerta o un valore concretamente attingibile, la proposta rischia l’inammissibilità e a quel punto la liquidazione giudiziale diventa l’esito naturale. Prepara la manifestazione di interesse o la perizia di stima prima della relazione finale dell’esperto, non dopo.
Il secondo rischio è credere che la pendenza della procedura blocchi tutto. Il Tribunale di Bologna, il 10 ottobre 2025, ha affermato che la pendenza di un concordato semplificato non impedisce l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti del proponente, ma solo che se ne possa poi fare uso in via esecutiva. Le iniziative dei creditori proseguono: la protezione va chiesta, motivata e ottenuta.
Check di completamento
- Data di comunicazione della relazione finale dell’esperto annotata, con il termine dei sessanta giorni calcolato e segnato in calendario.
- Manifestazione di interesse, offerta o perizia di stima già acquisita a supporto del piano di liquidazione.
- Verifica scritta della soglia dimensionale, per stabilire con certezza se il binario è quello del concordato semplificato o quello del sovraindebitamento.
Il piano alla prova dei numeri
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili: servono a mostrare come cambia l’esito a seconda della tempestività, non descrivono casi reali.
Simulazione 1 — Stessa impresa, due tempistiche. Alfa S.r.l., metalmeccanica: attivo patrimoniale 1.284.000 €, ricavi 3.417.000 €, debiti complessivi 2.163.000 € (812.000 € tributari e contributivi, 640.000 € bancari, 711.000 € verso fornitori). Un fornitore notifica ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale il 4 febbraio; prima udienza fissata al 26 marzo. Percorso tempestivo: Alfa presenta istanza di composizione negoziata il 12 febbraio; l’istanza di misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese il 14 febbraio; il ricorso per la conferma è depositato il 6 marzo, entro i trenta giorni. Da quel momento opera il divieto di pronuncia della sentenza di apertura, e alla prima udienza del 26 marzo la posizione di Alfa non è quella di chi subisce ma quella di chi ha una procedura aperta e trattative in corso. Percorso tardivo: Alfa non fa nulla, l’udienza del 26 marzo si celebra, e il 2 aprile deposita una domanda di concordato con riserva. Su quella domanda pende lo sbarramento dell’art. 40, comma 10, CCII, e il precedente milanese del 24 giugno 2024 mostra come venga trattata: tardività. Cinquantadue giorni di differenza nella decisione hanno cambiato lo strumento disponibile, non il merito del piano.
Simulazione 2 — Il concordato liquidatorio che regge e quello che non regge. Beta S.r.l.: attivo liquidabile stimato 486.000 €; prededuzioni e crediti privilegiati assorbono 268.000 €; residuo per i chirografari 218.000 € a fronte di 1.940.000 € di crediti chirografari, pari all’11,2%. Così com’è, la proposta non è ammissibile: l’art. 84, comma 4, CCII pretende un apporto esterno che incrementi di almeno il 10% l’attivo disponibile (quindi almeno 48.600 €) e un soddisfacimento dei chirografari non inferiore al 20% (quindi almeno 388.000 €). Con un apporto di terzi pari a 170.000 €, entrambe le condizioni sono soddisfatte: l’incremento dell’attivo è del 35% e i chirografari arrivano al 20,0%. Con un apporto di 60.000 €, invece, il primo requisito è formalmente rispettato ma il secondo no (14,3%): la proposta cade. La finanza esterna non si misura a occhio: si calcola sulle due soglie insieme.
Simulazione 3 — Quando la soglia dimensionale cambia la partita. Gamma S.n.c.: attivo patrimoniale 214.000 €, ricavi lordi 178.000 €, debiti complessivi 396.000 €. Un creditore per 41.500 € deposita ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale il 9 aprile. Gamma deposita bilanci, dichiarazioni fiscali e situazione aggiornata, dimostrando il possesso congiunto dei tre requisiti dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII: non è assoggettabile a liquidazione giudiziale. Resta però esposta alla liquidazione controllata, che il creditore può chiedere. Gamma sceglie allora il concordato minore, con un apporto esterno di 62.000 € da un familiare. Se invece Gamma non avesse depositato la documentazione contabile, l’onere probatorio non assolto avrebbe portato al risultato opposto: il presupposto dimensionale si prova, non si dichiara.
Simulazione 4 — I sessanta giorni del concordato semplificato. Delta S.r.l. conclude senza esito la composizione negoziata; la relazione finale dell’esperto è comunicata il 15 settembre. Il termine per la proposta di concordato semplificato scade il 14 novembre. Delta ha in mano un’offerta per l’azienda in esercizio di 940.000 €, a fronte di un valore di liquidazione atomistica stimato in 415.000 €. Se deposita entro il 14 novembre, il confronto con l’alternativa liquidatoria è nettamente favorevole e la proposta ha basi solide. Se deposita il 22 novembre, il termine è spirato: resta la liquidazione giudiziale, dove quella stessa azienda andrà venduta secondo tempi e modalità della procedura, con l’offerta a 940.000 € che potrebbe non essere più sul tavolo otto mesi dopo. Il valore non si perde in tribunale: si perde in calendario.
Il piano in una pagina
Questa è la pagina da stampare e tenere sulla scrivania. Ogni riga è una mossa, con l’obiettivo, il termine da rispettare e ciò che rischi se la salti.
| Mossa | Obiettivo | Termine | Rischio se la salti |
|---|---|---|---|
| 1. Accerta l’aggredibilità | Sapere se e come il tribunale può aprire la liquidazione giudiziale | Entro 7 giorni dalla notifica o dal primo segnale serio | Difendersi senza sapere su quale requisito si gioca la partita |
| 2. Ferma l’orologio | Bloccare la pronuncia della sentenza di apertura e aprire il tavolo | Ricorso di conferma entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’istanza | Inefficacia delle misure protettive dichiarabile anche senza udienza |
| 3. Scegli lo strumento | Individuare la procedura che regge sui tuoi numeri | Entro il primo mese dall’apertura della composizione negoziata | Consumare le finestre temporali con lo strumento sbagliato |
| 4. Presidia il procedimento | Depositare la domanda di accesso e attivare la priorità dell’art. 7 | Prima della prima udienza fissata per la liquidazione giudiziale | Sbarramento dell’art. 40, comma 10: domanda tardiva |
| 5. Costruisci il piano | Superare il confronto con l’alternativa liquidatoria | Entro il termine della riserva (30-60 giorni, prorogabile di 60) | Piano inattaccabile sul merito ma bocciato sulla convenienza |
| 6. Sistema il debito pubblico | Trattare crediti tributari e contributivi dentro lo strumento | Proposta trasmessa con almeno 90 giorni di margine | Maggioranze irraggiungibili e omologazione bloccata |
| 7. Porta a casa l’omologazione | Arrivare al provvedimento senza incidenti procedurali | Dal deposito della proposta definitiva all’udienza di omologazione | Revoca per informativa incompleta o classi mal costruite |
| 8. Governa l’uscita | Sostituire la liquidazione giudiziale con una liquidazione tua | 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto | Perdita della finestra del concordato semplificato |
Una regola trasversale da annotare a margine: la sospensione feriale dei termini processuali opera dal 1° al 31 agosto, ma in materia concorsuale non puoi darla per scontata su tutti i termini. Prima di programmare un deposito a cavallo di agosto, fai verificare al tuo legale quel singolo termine.
Gli scenari di deviazione
Nessun piano sopravvive intatto al contatto con i creditori. Questi sono i tre imprevisti che si verificano più spesso e il piano B per ciascuno.
Scenario 1 — La controparte accelera. Mentre stai costruendo il piano, un secondo creditore deposita una nuova istanza, oppure l’Agenzia delle entrate-Riscossione iscrive ipoteca, oppure una banca revoca gli affidamenti e segnala. L’effetto pratico è duplice: il fascicolo si appesantisce e la tua liquidità si contrae proprio quando serve. Piano B: concentra tutto sulla mossa 2 e, se le misure protettive tipiche non bastano, chiedi misure cautelari specifiche, motivate una per una. Il Tribunale di Milano, il 20 ottobre 2025, ha ritenuto che anche nell’imminenza della scadenza del termine massimo di durata delle misure protettive possa essere accolta l’istanza di riconoscimento di una particolare misura cautelare. In parallelo, accelera la mossa 4: una domanda di accesso depositata sposta il baricentro del procedimento sulla trattazione prioritaria dell’art. 7 CCII.
Nello stesso scenario, presidia il fronte bancario con la stessa cura con cui presidi quello giudiziario. La revoca degli affidamenti e la segnalazione a sofferenza producono un effetto a catena su fornitori e clienti che nessuna misura protettiva compensa da sola: convoca gli istituti a un incontro con l’esperto, presenta i numeri prima che li ricostruiscano loro, e chiedi per iscritto il mantenimento delle linee autoliquidanti indispensabili alla continuità, indicando esattamente il fabbisogno e la durata. Se la banca dispone di garanzie pubbliche, verifica quali effetti produce sul piano l’eventuale escussione e inseriscine l’impatto nel piano finanziario: una sopravvenienza passiva non prevista che emerge dopo l’omologazione è uno dei modi più rapidi per far saltare l’esecuzione del piano.
Scenario 2 — Il termine è già scaduto. La prima udienza si è celebrata, oppure i sessanta giorni dalla relazione finale dell’esperto sono spirati. È lo scenario peggiore ed è anche il più comune, perché nasce dall’attesa. Piano B: smetti di inseguire lo strumento perduto e ricostruisci il quadro da zero con la mossa 1. Verifica se esistono spazi diversi: contestazione del requisito dimensionale, contestazione della soglia dei debiti scaduti, contestazione dello stato di insolvenza quando la crisi è di liquidità e non di patrimonio, eventuale competenza territoriale. Verifica poi il perimetro dei soggetti: se il debitore è una società, valuta la posizione dei soci illimitatamente responsabili e degli eventuali garanti, che hanno percorsi propri. E se la liquidazione giudiziale viene aperta, ricorda che il reclamo non è solo un atto difensivo: l’accoglimento del reclamo contro l’inammissibilità della proposta comporta anche la caducazione dell’apertura, per la priorità di trattazione dell’art. 7 CCII e la disciplina degli effetti dell’art. 53 CCII.
Scenario 3 — Il documento non arriva. La certificazione dei debiti tributari tarda, il bilancio dell’esercizio precedente non è stato approvato, il consulente precedente non consegna le scritture, la perizia sull’immobile slitta. Piano B: usa la domanda con riserva della mossa 4 per guadagnare il tempo documentale, e nel frattempo costruisci le prove alternative: fatture elettroniche estratte dal Sistema di Interscambio, estratti conto bancari, dichiarazioni fiscali trasmesse, estratti di ruolo. Sul piano della valutazione, l’ordinanza n. 18407 dell’8 giugno 2026 della Corte di cassazione ha affrontato proprio il tema dei poteri-doveri del giudice di merito di fronte a documentazione contabile non formalmente perfetta: una contabilità imperfetta non equivale automaticamente a contabilità inutilizzabile, ma il vuoto documentale totale non è recuperabile in udienza. Documenta anche le richieste rimaste inevase: una PEC al professionista uscente che non consegna è essa stessa un elemento del fascicolo.
Le domande di chi sta eseguendo
Posso fare la mossa 4 senza aver fatto la mossa 2? Sì. La domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi non presuppone la composizione negoziata. Ma se hai tempo, la composizione negoziata ti dà un vantaggio che la sola domanda di accesso non ti dà: un esperto indipendente che certifica la serietà delle trattative e un tavolo dove i creditori parlano prima che il tribunale decida.
Le misure protettive fermano anche i pignoramenti già iniziati? Le misure protettive incidono sulle azioni esecutive e cautelari dei creditori sul patrimonio o sui beni e diritti con cui è esercitata l’attività, secondo il contenuto del provvedimento che le conferma o le modifica. Il contenuto concreto lo definisce il tribunale: per questo nel ricorso devi indicare con precisione quali procedure vuoi bloccare e perché quel blocco serve alle trattative. Le misure generiche ottengono provvedimenti generici.
Se ottengo le misure protettive, i creditori non possono più chiedere la liquidazione giudiziale? Possono chiederla: quello che non può accadere, dal giorno della pubblicazione dell’istanza e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione, è la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza, salve le ipotesi specificamente previste dalla legge. È una differenza sostanziale: il procedimento prosegue, l’udienza si celebra, e tu devi essere lì con il tuo piano.
Posso cambiare strumento in corsa? Entro certi limiti sì, ed è una delle ragioni per cui la mossa 3 va documentata: se hai già istruito il confronto tra gli strumenti, la conversione della strategia è una modifica motivata e non un ripensamento. Ma ogni passaggio consuma tempo e credibilità, e alcune finestre non si riaprono: quella del concordato semplificato, in particolare, dipende da un presupposto — la composizione negoziata conclusa senza esito — che non si può ricreare a piacimento.
Quanto costa in termini di oneri di legge? Gli oneri che la legge pone a carico di chi accede sono i costi di giustizia previsti dalle norme, a partire dal contributo unificato dovuto per il procedimento, oltre ai compensi degli organi nominati dal tribunale nella misura stabilita dalle disposizioni applicabili. Sono elementi che vanno inseriti nel piano finanziario della mossa 5, perché incidono sulla prededuzione e quindi sulle percentuali offerte ai creditori.
Se la procedura alternativa fallisce, ho peggiorato la mia posizione? Non necessariamente, ma dipende da come l’hai condotta. Una procedura gestita con informativa completa e comportamenti corretti lascia un fascicolo pulito; una procedura usata per guadagnare tempo, con atti non autorizzati o informazioni omesse, produce l’effetto opposto e alimenta le contestazioni successive. La differenza la fanno le condotte, non l’esito.
Sono un socio illimitatamente responsabile: il piano vale anche per me? Il tuo percorso è connesso ma non identico. Devi verificare la tua posizione personale in parallelo a quella della società, perché gli strumenti accessibili e i termini possono divergere: la giurisprudenza di merito si è occupata, ad esempio, dell’accesso al concordato minore da parte di chi intenda ristrutturare debiti non soddisfatti dalla società di cui era socio illimitatamente responsabile. Fai analizzare le due posizioni insieme, mai separatamente.
La giurisprudenza che sostiene il piano
I riferimenti che seguono sono organizzati per mossa. Di ciascuno trovi gli estremi, il principio in forma sintetica e la ragione per cui incide su questo piano.
A sostegno della mossa 1 (accertamento dell’aggredibilità)
- Corte di cassazione, ordinanza n. 18407 dell’8 giugno 2026 — si pronuncia sulla prova dei requisiti dimensionali per la non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale e sull’ampiezza dei poteri-doveri di valutazione del giudice di merito davanti a documentazione contabile non formalmente perfetta. Rilevanza: è la pronuncia che dice fin dove puoi spingerti quando la contabilità non è impeccabile, e conferma che l’onere di provare la qualità di impresa minore grava sul debitore.
- Corte di cassazione, sentenza n. 20141/2026, depositata nel giugno 2026 — l’imprenditore cancellato dal registro delle imprese non può accedere al concordato minore; gli resta la liquidazione controllata e, per quella via, l’esdebitazione. Rilevanza: chiude una scorciatoia molto praticata e va conosciuta prima di deliberare qualunque cancellazione.
A sostegno della mossa 2 (composizione negoziata e misure protettive)
- Corte di cassazione, ordinanza n. 500 del 19 gennaio 2026 — riconosce la natura cautelare delle misure protettive della composizione negoziata ed esclude, per questa ragione, l’ammissibilità del ricorso straordinario in Cassazione contro il diniego e il rigetto del successivo reclamo. Rilevanza: se le misure non arrivano, non esiste un terzo grado: la strategia va cambiata subito.
- Corte di cassazione, provvedimento n. 8794 del 3 aprile 2025 (Prima Presidenza) — riferimento indicizzato sull’art. 8 CCII, in tema di durata massima delle misure protettive e di inammissibilità della nuova domanda proposta con riferimento al medesimo stato di crisi. Rilevanza: la protezione non è rinnovabile all’infinito riproponendo la stessa situazione con veste diversa.
- Tribunale di Bolzano, 20 novembre 2025 — proposta puramente liquidatoria priva di prospettiva di risanamento: misure protettive inaccoglibili e accesso inammissibile. Rilevanza: definisce il confine oltre il quale la composizione negoziata viene letta come strumento dilatorio.
- Tribunale di Milano, 14 dicembre 2025 — istanza respinta perché diretta a eludere iniziative esecutive già intraprese, in assenza di ragionevole perseguibilità del risanamento. Rilevanza: conferma il criterio con cui i tribunali maggiori filtrano le istanze difensive.
A sostegno della mossa 4 (presidio del procedimento)
- Corte di cassazione, ordinanza n. 13997 del 13 maggio 2026 — affronta l’interpretazione della deroga dell’art. 40, comma 10, ultimo periodo, CCII in un caso di composizione negoziata archiviata su istanza dei debitori durante l’incarico dell’esperto, dopo che il merito aveva ritenuto operante la deroga solo in caso di naturale esaurimento della procedura. Rilevanza: è il punto da conoscere prima di chiedere l’archiviazione anticipata.
- Tribunale di Milano, 24 giugno 2024 — domanda di concordato proposta dopo la prima udienza fissata per la liquidazione giudiziale: tardività, con termine trattato come perentorio ai fini dell’ammissibilità. Rilevanza: fissa in concreto il termine attorno a cui ruota tutto il piano.
- Corte di cassazione, sentenza n. 31176 del 28 novembre 2025 — la decisione della corte d’appello che conferma l’inammissibilità della proposta di concordato senza aprire la liquidazione giudiziale non ha carattere decisorio e non è impugnabile con ricorso straordinario, pur se resa in forma di sentenza. Rilevanza: elimina un’illusione di rimedio e sposta l’investimento difensivo sul primo deposito.
A sostegno della mossa 5 (costruzione del piano)
- Corte di cassazione, sentenza n. 7663 del 30 marzo 2026 — nel testo anteriore al D.Lgs. 136/2024, l’omologazione forzosa del concordato in continuità ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. d), CCII postula l’adesione di una sola classe di creditori votanti; le modifiche del correttivo, applicabili ai procedimenti pendenti, non incidono sui provvedimenti già adottati. Rilevanza: individua la norma applicabile nelle procedure a cavallo del correttivo e allarga lo spazio dell’omologazione trasversale.
- Corte di cassazione, ordinanza n. 19217 del 13 luglio 2025 — legittimazione del legale rappresentante della società proponente o del liquidatore sociale nelle controversie per l’accertamento dell’attivo e del passivo nel concordato con cessione dei beni. Rilevanza: evita che le cause pendenti iscritte nell’attivo restino bloccate per un difetto di legittimazione.
- Corte di cassazione, ordinanza n. 18626 dell’8 luglio 2025 — riconosce la legittimazione attiva del liquidatore giudiziale nominato nella procedura. Rilevanza: completa il quadro dei soggetti che possono agire per realizzare l’attivo previsto dal piano.
- Tribunale di Roma, 29 ottobre 2025 — individua le classi da considerare “interessate” nel confronto richiesto dall’art. 112, comma 2, lett. b), CCII per la distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione. Rilevanza: incide direttamente sul modo in cui costruisci le classi.
- Corte d’appello di Brescia, 24 aprile 2026 — ai fini dell’omologazione trasversale i creditori privilegiati degradati non sono equiparabili ai chirografari originari, ed è ammissibile un trattamento più favorevole a loro riservato. Rilevanza: offre un margine di manovra distributivo che va sfruttato in sede di classamento.
A sostegno della mossa 6 (debito fiscale e contributivo)
- Corte di cassazione, ordinanza n. 4365 del 26 febbraio 2026 — negli accordi di ristrutturazione con transazione fiscale l’omologazione forzosa non è ammissibile quando l’accordo con gli altri creditori è meramente simbolico ed è usato per imporre all’Erario la falcidia del credito tributario, perché si esce dalla causa tipica dell’istituto; la verifica sull’uso deviato è indagine di fatto, sindacabile in legittimità solo per vizio di motivazione. Rilevanza: segna il confine tra ristrutturazione reale e transazione fiscale forzosa.
- Corte di cassazione, ordinanza n. 31892 del 7 dicembre 2025 — perché la domanda di omologazione in mancanza di adesione possa essere accolta occorre che un accordo con i creditori anteriori sia intervenuto, anche se in percentuale insufficiente. Rilevanza: impone di costruire consenso reale prima di invocare l’omologazione forzosa.
- Corte di cassazione, ordinanza n. 2817 dell’8 febbraio 2026 — negli accordi a efficacia estesa esamina le iniziative dell’organo giudicante e il controllo demandato al tribunale sulla formazione delle categorie di creditori. Rilevanza: la costruzione delle categorie è sindacabile, e va motivata su criteri oggettivi.
- Corte di cassazione, ordinanza n. 6763 del 20 marzo 2026 — in tema di accordo di ristrutturazione, le sopravvenienze attive da esdebitamento non sono tassabili, sia se superiori sia se pari o inferiori a perdite, interessi passivi e oneri assimilati. Rilevanza: incide sulla sostenibilità dei flussi post-omologazione e quindi sull’attestazione di fattibilità.
- Corte d’appello di Ancona, 14 gennaio 2026 — si pronuncia sulla decorrenza del termine di novanta giorni entro cui l’Amministrazione finanziaria può riscontrare la proposta di transazione fiscale. Rilevanza: è il dato che governa il cronoprogramma della mossa 6.
- Tribunale di Torino, 17 luglio 2025 — condizione necessaria perché un concordato in continuità con transazione fiscale possa essere omologato anche contro il voto contrario dei creditori fiscali e previdenziali. Rilevanza: applicazione operativa del cram down nella continuità.
A sostegno delle mosse 7 e 8 (omologazione e uscita governata)
- Corte di cassazione, ordinanza n. 31958 del 9 dicembre 2025 — revoca del concordato per incompletezza dell’informazione offerta ai creditori dal debitore e dall’attestatore, riscontrata dal commissario giudiziale. Rilevanza: individua la causa più frequente di caduta delle procedure in corsa.
- Corte di cassazione, sentenza n. 31641 del 4 dicembre 2025 — lo scrutinio di ritualità della proposta di concordato semplificato ex art. 25-sexies, comma 3, CCII non si limita al riscontro formale dell’esistenza delle attestazioni contenute nella relazione finale dell’esperto. Rilevanza: impone di preparare il concordato semplificato come una procedura piena, non come un ripiego.
- Corte di cassazione, ordinanza n. 620 del 12 gennaio 2026 — è inammissibile il ricorso ex art. 111, comma 7, Cost. contro il provvedimento della corte d’appello reso sullo scrutinio in limine del concordato semplificato, con applicazione analogica dell’art. 47, comma 5, CCII. Rilevanza: conferma che la partita si gioca davanti al tribunale, non in legittimità.
- Corte di cassazione, ordinanza n. 11603 del 28 aprile 2026 — nella liquidazione controllata su istanza del debitore, la relazione dell’OCC deve indicare a pena di inammissibilità le cause dell’indebitamento e la diligenza nell’assunzione delle obbligazioni. Rilevanza: è il requisito su cui più spesso si arenano le domande nel sovraindebitamento.
- Corte di cassazione, ordinanza n. 1473 del 22 gennaio 2026 — al rigetto del reclamo contro l’apertura della liquidazione controllata si applicano, se compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario, con termine di trenta giorni per il ricorso in Cassazione. Rilevanza: fissa un termine breve che, se perso, chiude definitivamente l’impugnazione.
- Tribunale di Taranto, 18 giugno 2025 — anche quando la domanda di concordato semplificato è proposta con riserva, la domanda piena va presentata entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto. Rilevanza: elimina l’idea che la riserva allunghi la finestra.
- Tribunale di Bologna, 10 ottobre 2025 — la pendenza del concordato semplificato non impedisce l’emissione di un decreto ingiuntivo contro il proponente, ma ne impedisce l’uso in via esecutiva. Rilevanza: ricorda che senza misure protettive richieste e ottenute i creditori continuano ad agire.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Ecco, in concreto, gli strumenti operativi che lo Studio mette in campo su un piano come questo.
- Ricostruiamo la posizione dell’impresa verificando i tre requisiti dimensionali dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII sui bilanci e sulle dichiarazioni fiscali dei tre esercizi rilevanti, e mettiamo per iscritto se la liquidazione giudiziale è un rischio concreto o un’ipotesi contestabile.
- Prepariamo e depositiamo l’istanza di composizione negoziata sulla piattaforma telematica, con il piano finanziario a sei mesi, il progetto di risanamento e l’elenco dei creditori, e curiamo l’interlocuzione con l’esperto per tutta la durata dell’incarico.
- Redigiamo il ricorso per la conferma delle misure protettive entro i trenta giorni dalla pubblicazione dell’istanza, indicando misura per misura le procedure da bloccare e la ragione per cui il blocco serve alle trattative.
- Depositiamo la domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi, anche con riserva ai sensi dell’art. 44 CCII, invocando espressamente la priorità di trattazione dell’art. 7 CCII e gestendo gli obblighi informativi del periodo di riserva.
- Costruiamo il confronto con l’alternativa liquidatoria coordinando la stima del valore di liquidazione, il prospetto di soddisfacimento per classe e l’attestazione del professionista indipendente.
- Impostiamo il trattamento dei crediti tributari e contributivi ai sensi degli artt. 63 e 88 CCII, riconciliando estratti di ruolo e certificazioni e curando la trasmissione della proposta nei tempi utili al riscontro dell’amministrazione.
- Formiamo le classi e presidiamo il voto, simulando le maggioranze in più scenari e preparando in anticipo le difese sulle tre contestazioni tipiche: classamento, valutazione dell’attivo, convenienza.
- Gestiamo il giudizio di omologazione e le opposizioni, incluse le richieste di omologazione anche in presenza di classi dissenzienti quando ne ricorrono le condizioni di legge.
- Predisponiamo l’uscita governata quando il risanamento non è sostenibile: concordato semplificato entro i sessanta giorni dalla relazione finale dell’esperto, oppure concordato minore, ristrutturazione dei debiti del consumatore o liquidazione controllata per i soggetti sotto soglia, fino all’esdebitazione.
- Curiamo reclami e impugnazioni contro l’inammissibilità, contro l’apertura della liquidazione giudiziale e nei successivi gradi, mantenendo la stessa linea difensiva impostata dal primo deposito.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su un piano come questo pesa in modo particolare l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è la qualifica che il legislatore ha costruito proprio per la procedura da cui dipendono quasi tutte le alternative alla liquidazione giudiziale, dalle misure protettive fino al concordato semplificato. Conoscere dall’interno il modo in cui l’esperto valuta la ragionevole perseguibilità del risanamento, redige la relazione finale e decide se archiviare significa impostare l’istanza e le trattative in modo che superino quel vaglio, invece di scoprirlo quando la relazione è già stata comunicata.
A questo si affianca la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: lo stesso difensore che verifica i requisiti dimensionali nella mossa 1 scrive la domanda di accesso, sostiene il giudizio di omologazione, redige il reclamo e, quando ne ricorrono i presupposti, il ricorso per cassazione. In una materia in cui i rimedi sono spesso preclusi e le pronunce di legittimità sono tante e recenti, la coerenza della linea difensiva tra un grado e l’altro è un valore concreto, non un dettaglio organizzativo.
Lo Studio lavora con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti sullo stesso caso: la parte processuale e la parte economico-aziendale del piano vengono costruite insieme, perché un piano che non regge sui numeri non regge in tribunale, e un piano corretto nei numeri ma sbagliato nei termini processuali non arriva neppure a essere esaminato. Nessuna promessa di risultato: analizziamo, verifichiamo e costruiamo la strategia sui documenti, e ti diciamo con chiarezza quali strade restano aperte e quali no.
In chiusura
Ogni mossa fatta nei termini è un’alternativa che resta disponibile; ogni mossa rimandata è una procedura che si chiude, e nel Codice della crisi le porte che si chiudono non si riaprono quasi mai. Il piano che hai appena letto non serve a vincere una causa: serve a fare in modo che, quando il tribunale dovrà scegliere, sul tavolo ci sia qualcosa di diverso dalla liquidazione giudiziale.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo passaggio perché le competenze certificate dell’Avvocato coincidono con le tre dimensioni del problema: Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 per la composizione negoziata e per gli strumenti che ne derivano; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario OCC per le imprese e i debitori sotto le soglie dimensionali, dove la partita si gioca su concordato minore, ristrutturazione dei debiti del consumatore, liquidazione controllata ed esdebitazione; avvocato cassazionista per la fase giudiziale, dove reclami e ricorsi vanno impostati fin dal primo atto per reggere nei gradi successivi.
📩 Se hai un’istanza pendente o stai valutando quale strumento attivare, scrivici oggi stesso: i riferimenti per raggiungere lo Studio sono al termine di questa guida.
