Chi si trova segnalato “a sofferenza” nella Centrale dei Rischi della Banca d’Italia di solito arriva a questa domanda dopo un rifiuto: un mutuo negato, un fido revocato senza spiegazioni, una linea di credito commerciale chiusa da un giorno all’altro. E la prima reazione, quasi sempre, è la stessa: cercare un modulo, un ufficio, un numero da chiamare per farsi cancellare.
Quella reazione è comprensibile, ma è già una mossa persa. Perché la Centrale dei Rischi non è un registro dal quale ci si cancella su richiesta: è il risultato di una decisione presa da un intermediario, secondo regole che quell’intermediario deve rispettare e che molto spesso non rispetta fino in fondo. La segnalazione non è un fatto naturale piovuto dall’alto: è una mossa, deliberata da qualcuno, con una data, un presupposto istruttorio e una convenienza economica dietro.
Chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e comincia ad anticiparle. È questo il ribaltamento di prospettiva da cui parte questa guida: invece di chiedersi “come mi cancello”, chiedersi “chi ha deciso di segnalarmi, con quali atti, entro quali termini, e dove quella decisione è vulnerabile”. Perché la cancellazione — o meglio, la rettifica del flusso segnaletico — non si ottiene bussando alla Banca d’Italia, ma smontando la delibera dell’intermediario che ha appostato la sofferenza.
Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo terreno. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario: significa che la lettura di una centrale rischi, di un estratto conto, di una delibera di classificazione a sofferenza e di un bilancio aziendale avviene contestualmente sul piano giuridico e su quello contabile, che è l’unico modo per contestare in modo credibile la valutazione di insolvenza compiuta dalla banca. Ed è un contenzioso che, quando degenera, arriva davanti alla Corte di Cassazione: l’Avvocato è cassazionista, e questo consente di impostare la difesa fin dal primo reclamo sapendo già quale sarà la tenuta della linea difensiva nell’ultimo grado di giudizio.
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Chi hai di fronte: come ragiona davvero l’intermediario che ti ha segnalato
La prima cosa da capire è che l’intermediario che ti ha segnalato non è un antagonista personale. È un attore economico razionale, che risponde a incentivi molto precisi, alcuni dei quali gli sono imposti dalla vigilanza. Capire quegli incentivi vale più di dieci lettere di protesta.
La Centrale dei Rischi (CR) è un sistema di rilevazione gestito dalla Banca d’Italia, disciplinato dalla Circolare n. 139 del 1991 e dai suoi aggiornamenti. Banche, società finanziarie e società di leasing hanno l’obbligo di segnalare mensilmente le posizioni di rischio dei propri clienti che superano determinate soglie di censimento: in via generale 30.000 euro di esposizione complessiva, ma la soglia crolla a 250 euro quando la posizione è classificata a sofferenza. Questa asimmetria è la prima cosa da tenere a mente: la sofferenza è la categoria per la quale la maglia della rete è enormemente più fitta.
Per l’intermediario, classificare una posizione a sofferenza non è un dispetto: è una scelta contabile e prudenziale. Una posizione a sofferenza va svalutata in bilancio, assorbe capitale di vigilanza, entra nelle statistiche dei crediti deteriorati che la banca deve mostrare al mercato e al supervisore. Dal suo punto di vista, portare una posizione a sofferenza significa ammettere una perdita probabile e prepararsi a gestirla: recupero giudiziale, cessione a un veicolo di cartolarizzazione, oppure transazione.
Da qui discendono due conseguenze che cambiano completamente la lettura della partita.
La prima: l’intermediario ha un interesse a classificare a sofferenza per tempo, perché una classificazione tardiva lo espone a rilievi della vigilanza. Questo genera la pressione verso l’automatismo — il famoso “sono passati 90, 180, 270 giorni, appostiamo” — che è esattamente il comportamento che la giurisprudenza sanziona. La banca non deve segnalare perché sono trascorsi X giorni: deve segnalare perché, all’esito di una valutazione della complessiva situazione patrimoniale del cliente, ritiene di trovarsi di fronte a uno stato di insolvenza, anche non definitivo, o a una situazione di grave e non transitoria difficoltà economica. La distanza tra il calendario e l’istruttoria è la prima crepa dove infilare la leva.
La seconda: una volta segnalata la posizione, l’intermediario ha un interesse economico limitato a rimuoverla. La segnalazione a sofferenza è, per lui, uno strumento di pressione: sa perfettamente che quel dato circolerà nel sistema bancario, che gli altri intermediari lo leggeranno, che il cliente si troverà tagliato fuori dal credito e che questo aumenterà la probabilità che paghi, o che accetti una transazione. Non lo dirà mai, ma la sofferenza in CR è la leva di recupero stragiudiziale più economica che esista: non costa un contributo unificato, non richiede un ufficiale giudiziario, non ha bisogno di un giudice.
Ed è proprio qui che sta il punto debole della sua posizione. Perché quella leva è legittima solo finché i presupposti sostanziali ci sono. Nel momento in cui la segnalazione viene appostata senza istruttoria, o mantenuta dopo che il presupposto è venuto meno, l’intermediario passa dall’esercizio di un potere-dovere all’illecito, e si espone a un’azione di accertamento, a un ordine giudiziale di rettifica e a una domanda risarcitoria che può valere molto più del credito che stava tentando di recuperare.
C’è poi una figura che negli ultimi anni è diventata la controparte tipica di questi contenziosi: il cessionario del credito deteriorato, la società che ha comprato il portafoglio NPL dalla banca originaria. Il suo modello economico è diverso: ha acquistato il credito a una frazione del valore nominale e ogni euro incassato è margine. Ha strutture di gestione più snelle, spesso esternalizzate a un servicer, e una capacità istruttoria sul singolo rapporto che è, nella pratica, molto inferiore a quella della banca cedente. Questo lo rende, paradossalmente, più aggressivo sulla segnalazione e più fragile sulla documentazione. Ed è una fragilità che si può usare.
Mossa 1 — La classificazione interna: il momento in cui la sofferenza viene decisa
La mossa
Tutto comincia molto prima che tu veda qualcosa. All’interno dell’intermediario, la posizione viene progressivamente riclassificata: da esposizione in bonis a scaduto/sconfinante, poi a inadempienza probabile (unlikely to pay), infine a sofferenza. Il passaggio a sofferenza è oggetto di una delibera interna — un atto formale, datato, adottato da un organo o da una funzione a ciò deputata — che costituisce il presupposto della segnalazione in CR.
Da quel momento scatta l’obbligo segnaletico: l’intermediario deve trasmettere il dato alla Centrale dei Rischi. E per le classificazioni più gravi — sofferenza, credito passato a perdita, credito ristrutturato — la variazione di status va comunicata con tempistiche accelerate, entro pochissimi giorni dalla delibera, e non attendendo il normale ciclo mensile.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
La banca fa questa mossa quando ritiene che il rapporto non sia più recuperabile in via ordinaria e voglia iniziare a gestirlo come credito deteriorato. Dal suo punto di vista, conviene: libera la posizione dalla gestione commerciale, la trasferisce al recupero, e attiva la pressione sistemica di cui si è detto.
Quando preferisce non farla? Quando la posizione è garantita da un’ipoteca capiente e il cliente sta pagando, sia pure con ritardo — perché il recupero è ragionevolmente certo e la classificazione a sofferenza produrrebbe soltanto un assorbimento di capitale. Quando il cliente è un’impresa con altri rapporti profittevoli presso lo stesso gruppo, e la segnalazione rischierebbe di far saltare l’intera relazione. E quando il credito è contestato in modo serio: perché in quel caso l’ufficio legale interno sa che la segnalazione espone a un’azione risarcitoria.
I suoi limiti
Il limite più importante è che il mero inadempimento non è mai, di per sé, un presupposto sufficiente della sofferenza. È il principio cardine fissato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 21428 del 2007 e mantenuto fermo da allora senza oscillazioni: la classificazione a sofferenza presuppone una valutazione della complessiva situazione patrimoniale e finanziaria del cliente, riconducibile a uno stato di insolvenza anche non definitivo, ovvero a una situazione patrimoniale deficitaria caratterizzata da grave e non transitoria difficoltà economica.
Il secondo limite è che quella valutazione deve essere effettiva, documentata e compiuta prima della segnalazione. Un’istruttoria ricostruita ex post, in corso di causa, non sana nulla: la legittimità della segnalazione si valuta alla data in cui è stata effettuata, sulla base degli elementi che l’intermediario aveva e ha effettivamente considerato in quel momento.
Il terzo limite è che il giudizio prognostico richiesto alla banca è delicato e complesso, e va condotto con estremo rigore nella selezione e nell’apprezzamento dei dati, secondo criteri di ragionevolezza, trasparenza e univocità. Non basta un algoritmo che conta i giorni di scaduto.
Un quarto limite, spesso trascurato: se il cliente dispone di un patrimonio o di una liquidità ampiamente capienti rispetto al debito, la valutazione di insolvenza è insostenibile in radice. Un soggetto con immobili liberi di valore multiplo rispetto all’esposizione non è in stato di insolvenza, per definizione, e segnalarlo a sofferenza significa aver saltato del tutto l’istruttoria.
La tua contromossa
La contromossa decisiva è chiedere formalmente all’intermediario di esibire la delibera di classificazione a sofferenza e la documentazione istruttoria su cui si fonda. Non “spiegatemi perché mi avete segnalato”: la richiesta va formulata in termini di atti — data della delibera, funzione deliberante, elementi valutati, bilanci o dichiarazioni acquisiti, visure, corrispondenza.
Nella grandissima maggioranza dei casi, la risposta è rivelatrice. O non esiste una vera istruttoria, e la delibera si limita a richiamare il numero di giorni di scaduto; oppure l’istruttoria esiste ma si fonda su dati risalenti, superati da bilanci successivi o da eventi che l’intermediario non ha considerato. In entrambi i casi hai in mano il materiale per contestare la sostanza della classificazione — che è la contestazione che conta, perché travolge la segnalazione alla radice, mentre le contestazioni formali, come vedremo, hanno una portata più limitata.
Parallelamente, va acquisita la visura della Centrale dei Rischi, che ogni soggetto segnalato può richiedere gratuitamente alla Banca d’Italia per i dati registrati a proprio nome. La visura restituisce l’elenco degli intermediari segnalanti, la categoria di censimento, l’accordato e l’utilizzato, lo stato della posizione. È il documento da cui parte ogni analisi seria, perché senza sapere esattamente chi ha segnalato cosa e da quale data contabile, ogni contestazione è al buio.
Le pronunce che ti proteggono
L’orientamento è stato ribadito da ultimo dalla Corte di Cassazione, Sez. I, con l’ordinanza n. 5593 del 12 marzo 2026, che ha cassato la decisione di merito in un caso in cui la segnalazione era seguita al mancato pagamento di canoni di leasing: il semplice inadempimento contrattuale non basta a giustificare l’appostazione a sofferenza, occorrendo una valutazione reale della situazione economico-patrimoniale complessiva del debitore. La stessa pronuncia ha riconosciuto che la tutela può estendersi anche a soggetti collegati alla posizione segnalata, purché provino un pregiudizio diretto.
Nella medesima direzione si erano già collocate Cass. n. 15609/2014 e Cass. n. 2913/2016, richiamate costantemente dalla giurisprudenza di merito, e Cass. n. 31921/2019, che ha confermato l’irrilevanza del mero ritardo. Sul piano del merito, il Tribunale di Roma, con ordinanza del 30 gennaio 2025, ha qualificato come illecita la segnalazione automatica fondata su ritardi di pagamento o su situazioni temporanee, in un caso in cui il cliente aveva perso il lavoro e stava già provvedendo a saldare.
Mossa 2 — Il preavviso: l’adempimento che l’intermediario spera tu non conosca
La mossa
Prima di segnalare, in determinate condizioni, l’intermediario deve informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati. La base normativa è l’art. 125, comma 3, del Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385/1993), che impone di informare preventivamente il cliente la prima volta che viene segnalata a suo carico un’informazione negativa, in modo da consentirgli di adempiere o di contestare prima che il dato diventi accessibile all’intero sistema creditizio. Per i sistemi di informazione creditizia privati (CRIF, Experian, CTC) l’obbligo è rafforzato dal Codice di condotta approvato dal Garante per la protezione dei dati personali, che prevede un termine — di norma quindici giorni — per regolarizzare.
Nella pratica, la mossa dell’intermediario consiste spesso nell’inviare un preavviso generico, tardivo, o a un recapito non più attuale; oppure nel non inviarlo affatto, confidando che il cliente non ne conosca l’esistenza.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Il preavviso è, dal punto di vista dell’intermediario, un adempimento a rischio: mette il cliente in condizione di attivarsi, di pagare, di contestare, e quindi di impedire la segnalazione. Se l’obiettivo è la pressione, l’avviso la indebolisce.
Al contrario, l’intermediario ha tutto l’interesse a inviarlo — e a conservarne la prova — quando prevede un contenzioso: il preavviso documentato è la sua prima difesa contro l’accusa di aver agito in violazione dei doveri di correttezza e buona fede.
I suoi limiti
Qui bisogna essere precisi, perché su questo punto circolano molte semplificazioni ed è importante sapere esattamente quanto vale questa carta.
Nei SIC privati il preavviso è pacificamente un requisito di validità della segnalazione, e l’onere di provarne l’effettivo invio grava integralmente sull’intermediario: la giurisprudenza dell’ABF è consolidata nel ritenere illegittima la segnalazione priva di preavviso.
Nella Centrale dei Rischi della Banca d’Italia la questione è più sfumata, e conoscere la sfumatura è ciò che distingue una contestazione efficace da una che verrà respinta. Il Collegio di Coordinamento dell’ABF, con la decisione n. 4519 del 2023, ha affermato il principio secondo cui l’invio dell’informativa di imminente segnalazione ex art. 125, comma 3, TUB non costituisce un presupposto di legittimità della segnalazione in CR, ma l’adempimento di un obbligo di trasparenza, la cui violazione può dar luogo alla sola tutela risarcitoria. La ragione è che la segnalazione in CR è obbligatoria e assolve anche una funzione pubblicistica di vigilanza, mentre il Codice di condotta che eleva il preavviso a condizione di validità si applica ai soli SIC privati. Il principio è stato confermato dal Collegio di Milano dell’ABF con la decisione n. 2298 del 28 febbraio 2025.
Nella stessa direzione si è mossa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 11232 del 29 aprile 2025, secondo cui il mancato preavviso non è di per sé causa di illegittimità: occorre verificare se sia stato concretamente leso il diritto di difesa del cliente, cioè se questi fosse in grado di contestare le valutazioni poste a fondamento della segnalazione o di rientrare in bonis. E la Cass. Sez. I, ord. n. 34452 del 2024 ha chiarito che le tutele rafforzate dell’art. 125 TUB e del codice deontologico riguardano il credito al consumo e non si estendono automaticamente ad altre forme di finanziamento, come i mutui immobiliari.
Il limite dell’intermediario, però, resta pesante, e va colto nel punto giusto. Anche dove il preavviso non è condizione di validità, la sua omissione integra una violazione dei doveri di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., con ricadute sulla responsabilità. E una parte significativa della giurisprudenza di merito continua a valorizzarla come vizio autonomo: il Tribunale di Lanciano, con l’ordinanza n. 2720 del 14 luglio 2025, ha ricostruito con precisione la distinzione tra la disciplina della CR e quella dei SIC proprio su questo punto. Inoltre, un preavviso generico — privo dell’indicazione del rapporto, del credito e dell’importo — non consente al debitore né di comprendere la pretesa né di adempiere, e concorre a rendere illegittima la condotta della segnalante anche quando formalmente inviato.
La tua contromossa
La contromossa corretta non è “non mi hanno preavvisato, quindi cancellate”: è usare l’omesso preavviso come moltiplicatore della contestazione sostanziale. Nella lettera di reclamo e, poi, nel ricorso, l’omissione va allegata insieme alla mancanza di istruttoria, dimostrando in concreto che cosa avresti fatto se fossi stato avvisato: quale importo eri in grado di pagare, quale contestazione avresti sollevato, quale documentazione avresti prodotto. È questa allegazione — non l’omissione in sé — a chiudere il cerchio davanti al giudice che segue l’impostazione di Cass. n. 11232/2025.
Su un punto, invece, la carta è forte e va giocata subito: l’onere di provare l’invio e la ricezione del preavviso grava sull’intermediario. Il Collegio di Bari dell’ABF, con la decisione n. 3435 del 2025, si è collocato sull’orientamento più rigoroso in materia. Chiedere la prova documentale della ricezione — non la copia della lettera, ma la prova che sia arrivata — mette spesso l’intermediario in difficoltà, soprattutto quando ha usato SMS o comunicazioni digitali di cui non conserva riscontro puntuale.
Le pronunce che ti proteggono
Oltre a quelle citate: ABF, Collegio di Milano, dec. n. 2298 del 28 febbraio 2025 sulla prova dell’effettiva ricezione delle comunicazioni di preavviso; ABF, Collegio di Bari, dec. n. 3435/2025 sull’onere probatorio a carico dell’intermediario; Cass. Sez. I, ord. n. 34452/2024 sull’ambito applicativo dell’art. 125 TUB.
Mossa 3 — La segnalazione e la sua propagazione nel sistema
La mossa
Segnalata la posizione, il dato entra nel flusso mensile. Gli intermediari trasmettono le segnalazioni alla Centrale dei Rischi entro il venticinquesimo giorno del mese successivo alla data di riferimento, e le informazioni sono di norma disponibili agli altri intermediari nei primi giorni del mese ancora successivo. In concreto: un dato riferito al 31 maggio viene trasmesso entro il 25 giugno ed è leggibile dal sistema nei primi giorni di luglio.
Da quel momento, ogni banca o finanziaria che valuti una tua richiesta di credito — o che semplicemente monitori le posizioni già in essere — leggerà la sofferenza. E qui comincia l’effetto domino: revoca degli affidamenti, richieste di rientro, rifiuto di nuove pratiche, chiusura delle linee commerciali.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Questa non è propriamente una scelta: la trasmissione è obbligatoria. Ma il momento in cui la delibera viene adottata è una scelta, e determina in quale ciclo mensile il dato entra. Un intermediario che voglia mettere pressione prima di una trattativa può accelerare la delibera; uno che stia realmente valutando un accordo può attendere.
I suoi limiti
Il primo limite è temporale e va conosciuto con precisione, perché ribalta il senso stesso della domanda “come mi cancello”. Gli intermediari possono consultare le informazioni della CR al massimo per gli ultimi 36 mesi disponibili. Le segnalazioni riferite a periodi precedenti restano negli archivi della Banca d’Italia per le sue funzioni istituzionali, ma non sono più visibili al sistema. Questo significa che la “cancellazione” nel senso comune del termine — la sparizione del dato dalla vista delle banche — avviene automaticamente al decorrere di quei 36 mesi, senza che tu debba fare nulla.
Il secondo limite è che la Banca d’Italia non è titolare della valutazione: essa raccoglie i dati trasmessi dagli intermediari, che restano responsabili della loro esattezza. Ne discende una conseguenza operativa fondamentale, che salva molto tempo a chi la conosce: la richiesta di rettifica va indirizzata all’intermediario segnalante, non alla Banca d’Italia. Scrivere alla Banca d’Italia chiedendo di essere cancellati è una mossa a vuoto.
Il terzo limite — e questo è il più duro da accettare — è che non esiste una cancellazione anticipata su richiesta di una segnalazione corretta. La Banca d’Italia lo chiarisce nelle proprie FAQ: le segnalazioni permangono negli archivi per le funzioni istituzionali e per ricostruire la storia creditizia, e la semplice estinzione del debito non comporta la rimozione delle segnalazioni pregresse. Solo l’errore, l’inesattezza o l’illegittimità aprono la strada alla rettifica.
La tua contromossa
La contromossa è abbandonare il lessico della “cancellazione” e adottare quello della rettifica del flusso segnaletico. La differenza non è terminologica: è la differenza tra una richiesta che non ha base giuridica e una che ne ha una precisissima.
Concretamente: si scrive all’intermediario segnalante, a mezzo PEC o raccomandata, indicando il rapporto interessato, la data contabile o il periodo contestato, l’errore o l’illegittimità rilevata e la correzione richiesta, allegando la documentazione (quietanze, estratti conto, accordi transattivi, comunicazioni di chiusura, bilanci, provvedimenti giudiziari). Una contestazione generica del tipo “chiedo di essere cancellato dalla Banca d’Italia” non produce alcun effetto e, peggio, consuma tempo prezioso.
Sul piano dei tempi: il reclamo all’intermediario fa decorrere il termine entro cui questi deve rispondere, e il decorso infruttuoso apre la strada al ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario. Va inoltre esercitato in parallelo il diritto di rettifica ex art. 16 del Regolamento UE 2016/679, che si affianca al reclamo bancario e consente, in caso di inerzia, il reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 GDPR.
Le pronunce che ti proteggono
Il quadro dei rimedi è confermato dalla prassi dell’ABF, che si è pronunciata ripetutamente sulla legittimità delle segnalazioni in CR nel corso del 2025: fra le altre, ABF, Collegio di Palermo, dec. n. 7385 del 29 luglio 2025, in tema di segnalazione effettuata in assenza ab origine dei relativi presupposti, e ABF, Collegio di Milano, dec. n. 8872/2025, sull’onere probatorio in capo al cliente in caso di illegittima segnalazione tanto in CR quanto nei SIC.
Mossa 4 — Il silenzio, la risposta interlocutoria, il rinvio: come l’intermediario gestisce il tuo reclamo
La mossa
Hai scritto. E adesso comincia la fase che sfianca più persone di qualunque altra: la gestione difensiva del reclamo. Le forme sono note a chiunque frequenti questo contenzioso. La risposta interlocutoria (“abbiamo avviato le opportune verifiche presso le strutture competenti”). Il rimpallo tra filiale, ufficio reclami e servicer. La risposta di merito che non risponde, e si limita a ribadire l’esistenza del debito senza dire una parola sull’istruttoria che ha fondato la classificazione a sofferenza. Il rinvio al cessionario, se il credito è stato nel frattempo ceduto.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, il tempo lavora a favore. Ogni mese che passa è un mese di pressione in più sul cliente segnalato, e un mese in cui la probabilità che questi rinunci o accetti una transazione aumenta. Rispondere nel merito, invece, significa mettere per iscritto una posizione che potrà essere prodotta in giudizio.
L’intermediario cambia atteggiamento in due situazioni. La prima: quando il reclamo è tecnicamente forte, cioè contiene riferimenti puntuali agli atti, alle date e ai presupposti, ed è evidente che chi scrive sa esattamente dove guardare. Un ufficio reclami distingue in trenta secondi una lettera di protesta da un atto costruito per essere allegato a un ricorso. La seconda: quando percepisce che il contenzioso è imminente e che il costo atteso — non solo economico, ma reputazionale e di gestione — supera il beneficio della resistenza.
I suoi limiti
L’intermediario non può trincerarsi dietro il silenzio senza conseguenze. Il decorso del termine di risposta al reclamo apre la strada all’ABF, procedimento rapido e a costo di accesso simbolico, la cui decisione l’intermediario, pur non essendo vincolato in senso tecnico, tende a eseguire, anche perché l’inadempimento viene reso pubblico.
Non può inoltre opporre alla richiesta di rettifica una generica affermazione di esistenza del credito. Se il cliente contesta la classificazione a sofferenza, il tema non è se il debito esista, ma se ricorressero i presupposti dell’insolvenza. Sono due piani diversi, e confonderli è una debolezza argomentativa che va fatta emergere.
E soprattutto non può opporre il decorso del tempo. L’illegittima segnalazione mantenuta è un illecito ad effetti permanenti: finché il dato illegittimo resta appostato, il pregiudizio si rinnova.
La tua contromossa
Qui la contromossa è il salto di livello: quando il reclamo non produce effetti, si passa al ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c., chiedendo al Tribunale di ordinare all’intermediario l’immediata rettifica della segnalazione. È lo strumento che comprime i tempi in modo radicale, ed è quello con cui si evitano i mesi di logoramento che l’intermediario mette in conto.
Due elementi vanno costruiti con cura. Il fumus boni iuris: l’assenza dei presupposti sostanziali della sofferenza, documentata attraverso l’analisi della situazione patrimoniale alla data della segnalazione. E il periculum in mora: il pregiudizio imminente e irreparabile, che nel caso della segnalazione a sofferenza è particolarmente agevole da allegare, perché consiste nella progressiva chiusura dell’accesso al credito, nella revoca degli affidamenti presso gli altri istituti e, per l’impresa, nella compromissione della continuità aziendale. Diverse pronunce di merito hanno riconosciuto che, in questa materia, il periculum presenta caratteri di evidenza propria.
Un dettaglio operativo che vale mesi: la sospensione feriale dei termini processuali opera dal 1° al 31 agosto, ma non si applica ai procedimenti cautelari. Un ricorso ex art. 700 c.p.c. si può depositare e trattare anche in agosto. Chi lo sa non perde un’estate.
In una partita di questo tipo, la scelta del difensore incide sulla tenuta della strategia molto più di quanto si immagini: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, il che consente di impostare il reclamo, il ricorso cautelare e l’eventuale giudizio di merito come momenti di un’unica linea difensiva, già calibrata su ciò che reggerà nell’ultimo grado.
Le pronunce che ti proteggono
Sull’idoneità del rimedio cautelare a ottenere la rettifica della segnalazione la giurisprudenza di merito è ampia e consolidata; la Cassazione ne ha dato conto anche nell’ordinanza n. 11232 del 29 aprile 2025, resa proprio in una vicenda originata da un ricorso ex art. 700 c.p.c. volto alla declaratoria di illegittimità della segnalazione e all’ordine di immediata cancellazione del nominativo. Sul piano dell’ABF, si vedano ABF, Collegio di Roma, dec. n. 6536 del 3 luglio 2025 e ABF, Collegio di Napoli, dec. n. 6706 dell’8 luglio 2025, che delineano con precisione i confini della tutela ottenibile in sede arbitrale.
Mossa 5 — La cessione del credito: quando l’avversario cambia faccia (e la segnalazione resta)
La mossa
A un certo punto ricevi una comunicazione che ti informa che il credito è stato ceduto: la banca originaria esce di scena, entra una società veicolo, gestita da un servicer. E la segnalazione a sofferenza in CR resta, ora alimentata dal cessionario.
È una mossa che negli ultimi anni è diventata sistematica: le banche hanno ceduto in blocco enormi portafogli di crediti deteriorati, e con essi le posizioni segnalate.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Per la banca cedente, la cessione è liberatoria: toglie dal bilancio un attivo deteriorato. Per il cessionario, il credito acquistato a sconto rende ogni incasso altamente profittevole, il che spiega la maggiore disponibilità a transare che vedremo più avanti.
Il cessionario preferirebbe non toccare la segnalazione, semplicemente proseguendola “in continuità” con quella della cedente, perché rifare gli adempimenti significa riaprire una procedura che potrebbe non essere in grado di documentare.
I suoi limiti
Il primo limite è la documentazione. Il cessionario risponde della segnalazione al pari della banca originaria, ma spesso non dispone del fascicolo completo del rapporto: non ha gli estratti conto integrali, non ha la delibera di classificazione a sofferenza adottata dalla cedente, non ha la prova del preavviso. E se non li ha, non può provare la legittimità di ciò che continua a segnalare.
Il secondo limite riguarda la titolarità del credito. Il cessionario che intenda mantenere la segnalazione deve poter dimostrare di essere effettivamente titolare di quella posizione: la questione della prova della titolarità nelle cessioni ex art. 58 TUB è una delle più frequentate del contenzioso bancario recente, e un cessionario che non riesca a provare la propria legittimazione non può neppure sostenere la legittimità della segnalazione che alimenta.
Il terzo limite è la coerenza del dato. Nel passaggio da cedente a cessionario si producono con grande frequenza disallineamenti: importi che non corrispondono, doppie segnalazioni della stessa posizione da parte di cedente e cessionario per mesi sovrapposti, date contabili incoerenti, esposizioni residue che non tengono conto di pagamenti intervenuti. Ognuno di questi disallineamenti è un errore segnaletico, e l’errore è precisamente ciò che legittima la richiesta di rettifica.
La tua contromossa
La contromossa è chiedere la visura CR e leggerla riga per riga, confrontando le segnalazioni della cedente e quelle della cessionaria per ogni singola data contabile. È un lavoro tecnico, non giuridico, e va fatto con il prospetto in mano: è qui che emergono le sovrapposizioni e gli importi incoerenti che una lettura superficiale non coglie.
Il secondo passaggio è indirizzare il reclamo a entrambi i soggetti, cedente e cessionario, chiedendo a ciascuno di rispondere del periodo di propria competenza. Questo evita il rimpallo, che è la difesa naturale in queste situazioni, e costringe ciascuno a prendere posizione per iscritto sul proprio segmento temporale.
Il terzo passaggio riguarda il preavviso in caso di cessione. La giurisprudenza di merito è divisa: alcune pronunce ritengono che il cessionario debba rinnovare l’informativa, altre che l’obbligo si esaurisca con la prima segnalazione effettuata dalla cedente. La divisione, però, gioca a favore del debitore in una situazione specifica: quando il cessionario apposta una segnalazione nuova, e non semplicemente prosegue quella esistente, l’adempimento informativo va rifatto. Verificare se, alla data del subentro, la posizione risultasse effettivamente già segnalata è quindi un accertamento da compiere sempre.
Le pronunce che ti proteggono
Sul tema il Tribunale di Treviso, con ordinanza del 28 dicembre 2020, ha affermato l’obbligo di preavviso in capo al cessionario, mentre lo stesso ufficio, con ordinanza del 13 dicembre 2021, ha adottato una lettura più restrittiva, valorizzando il fatto che l’obbligo informativo riguardi la prima segnalazione. Il Tribunale di Milano, con l’ordinanza n. 6033 del 16 novembre 2020, si era pronunciato sul ruolo del cessionario rispetto agli adempimenti dell’art. 125 TUB. La contestualizzazione di questi orientamenti nel caso concreto — cessione pro soluto o pro solvendo, segnalazione nuova o in continuità, coincidenza o meno degli importi — è ciò che determina l’esito della contestazione.
Mossa 6 — Il mancato aggiornamento dopo il pagamento: l’errore più frequente e il più facile da colpire
La mossa
Hai pagato. Hai chiuso con un saldo e stralcio, hai completato un piano di rientro, hai estinto integralmente la posizione. E passano i mesi, ma nella visura CR la sofferenza è ancora lì, viva, appostata come se nulla fosse accaduto.
Questa è, statisticamente, la situazione più frequente in assoluto tra quelle che portano una persona a chiedersi come cancellare una segnalazione a sofferenza. Ed è anche quella in cui la posizione dell’intermediario è più fragile, perché non c’è nulla da valutare: o il pagamento c’è stato, o non c’è stato.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Raramente si tratta di malafede. Molto più spesso è inerzia organizzativa: la posizione è passata al recupero, il flusso segnaletico è alimentato da una procedura automatica che nessuno ha aggiornato, la quietanza è agli atti di un ufficio e i dati di segnalazione sono gestiti da un altro. Nelle cessioni di portafoglio, il disallineamento si moltiplica.
L’intermediario si attiva rapidamente quando il pagamento è documentato in modo inequivocabile e la richiesta arriva in forma di reclamo formale, perché a quel punto il mancato aggiornamento diventa un illecito consapevole, difficilmente difendibile davanti all’ABF o a un giudice.
I suoi limiti
Il limite è netto e non ammette repliche: la segnalazione deve rispecchiare la situazione reale del rapporto. L’intermediario smette di segnalare il debito alla CR nel mese in cui esso è stato pagato. La Banca d’Italia lo esemplifica con precisione: se il pagamento avviene il 15 maggio, la segnalazione del debito non compare più a partire dalla data contabile del 31 maggio, dato che va trasmesso entro il 25 giugno e che sarà visibile agli intermediari intorno ai primi giorni di luglio.
Per le classificazioni più gravi, poi, la variazione di status va comunicata con tempistiche accelerate rispetto al normale ciclo mensile, entro pochi giorni dalla delibera che ne prende atto.
Un secondo limite, altrettanto rigido, è che l’aggiornamento non è la cancellazione del passato. Qui va detta una cosa scomoda ma essenziale, perché è l’aspettativa sbagliata che rovina più strategie: il pagamento azzera la segnalazione per il futuro, non per il passato. Le date contabili in cui la sofferenza è stata correttamente appostata restano negli archivi e restano visibili agli intermediari per i 36 mesi successivi. Chi promette la cancellazione retroattiva di una segnalazione legittima sta promettendo qualcosa che l’ordinamento non prevede.
Il terzo limite riguarda il ritardo nell’aggiornamento, che è un illecito autonomo. Non serve dimostrare che la segnalazione originaria fosse illegittima: basta dimostrare che, dopo il pagamento, l’intermediario ha continuato a segnalare un’esposizione inesistente. È una contestazione più semplice, più rapida e con un tasso di successo nettamente superiore.
La tua contromossa
La contromossa è documentale e va costruita prima ancora di pagare. Nel momento in cui si negozia un saldo e stralcio o un piano di rientro, l’accordo deve contenere una clausola espressa sull’aggiornamento della segnalazione: chi lo effettuerà, entro quale data contabile, con quale causale. E vanno conservati accordo, quietanza e liberatoria.
Sono documenti che, se in seguito occorre chiedere la rettifica o contestare una permanenza non coerente con quanto pattuito, valgono più di qualunque argomentazione. Un intermediario che si è impegnato per iscritto ad aggiornare entro una certa data e non lo ha fatto non ha praticamente difese.
Se il pagamento è già avvenuto senza queste cautele, il percorso è comunque lineare: reclamo formale via PEC con allegata la prova del pagamento e richiesta di aggiornamento immediato del flusso segnaletico, indicando la data contabile a partire dalla quale la segnalazione avrebbe dovuto cessare; in caso di inerzia, ricorso all’ABF; nei casi in cui il perdurare del dato stia producendo un pregiudizio attuale — una pratica di mutuo in corso, un affidamento in scadenza — ricorso ex art. 700 c.p.c.
Le pronunce che ti proteggono
Il Collegio di Palermo dell’ABF, con la decisione n. 7386 del 2025, si è pronunciato specificamente sulla responsabilità dell’intermediario per il ritardo nell’aggiornamento della segnalazione originaria della posizione debitoria. Sul piano risarcitorio, ABF, Collegio di Milano, dec. n. 5192/2025 ha esaminato la domanda di risarcimento avanzata da una società nei confronti dell’intermediario segnalante.
La partita giocata: tre simulazioni mossa per mossa
Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti con dati verosimili per mostrare come cambiano gli esiti a seconda dei tempi e delle mosse. Non descrivono casi reali.
Prima simulazione — La sofferenza appostata sull’automatismo
Ipotesi: società a responsabilità limitata, esposizione residua su un finanziamento chirografario pari a 47.850 euro. Ultima rata pagata il 10 gennaio. La società contesta per iscritto, il 14 febbraio, il conteggio degli interessi applicati, producendo un proprio ricalcolo. Nessuna risposta dell’intermediario. Il 3 luglio la banca delibera la classificazione a sofferenza; il dato entra nella data contabile del 31 luglio, viene trasmesso entro il 25 agosto ed è leggibile dal sistema nei primi giorni di settembre.
Sviluppo. La società ha un patrimonio netto positivo, un immobile strumentale libero da vincoli e un portafoglio ordini in crescita: elementi che la banca non ha mai richiesto né esaminato. La delibera, richiesta con reclamo del 9 settembre, si rivela fondata esclusivamente sul numero di giorni di scaduto.
Esito. La contestazione del credito non era manifestamente infondata ed era stata formalizzata cinque mesi prima della delibera: il mancato pagamento assume natura di inadempimento volontario e non di sintomo di incapacità finanziaria. Manca del tutto la valutazione della complessiva situazione patrimoniale. Il ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato il 24 settembre con istanza di rettifica immediata, si fonda su un fumus solido e su un periculum documentato dalla revoca, avvenuta il 18 settembre, di un affidamento di cassa presso un altro istituto.
Variante. Se la società, invece di contestare, avesse taciuto per sette mesi e non avesse conservato traccia scritta della contestazione, la stessa segnalazione sarebbe stata molto più difficile da attaccare: non perché il diritto cambi, ma perché la prova dell’inadempimento volontario sarebbe evaporata.
Seconda simulazione — Il saldo e stralcio non aggiornato
Ipotesi: persona fisica, debito residuo su prestito personale pari a 18.640 euro, posizione ceduta a una società veicolo. Accordo transattivo sottoscritto il 6 marzo per il pagamento di 7.400 euro a saldo e stralcio, versati il 12 marzo. L’accordo non contiene alcuna clausola sull’aggiornamento della segnalazione.
Sviluppo. Alla data contabile del 31 marzo la posizione dovrebbe risultare estinta. La visura richiesta a fine giugno mostra invece la sofferenza ancora appostata per aprile e maggio, con importo invariato. Il 2 luglio parte il reclamo con quietanza allegata; l’8 agosto arriva una risposta interlocutoria; a fine settembre il dato è ancora presente.
Esito. Non occorre discutere se la segnalazione originaria fosse legittima: la contestazione si concentra sull’illecito autonomo del mancato aggiornamento a partire dalla data contabile del 31 marzo. Il ricorso all’ABF, depositato in ottobre, chiede la rettifica del flusso e il ristoro delle conseguenze. Restano invece visibili al sistema, per i 36 mesi successivi, le date contabili anteriori a marzo, che erano correttamente segnalate.
Variante. Se l’accordo transattivo avesse contenuto la clausola sull’aggiornamento con indicazione della data contabile, il reclamo del 2 luglio avrebbe con ogni probabilità prodotto la rettifica entro il ciclo successivo, senza bisogno di alcun procedimento.
Terza simulazione — La doppia segnalazione dopo la cessione
Ipotesi: impresa individuale, esposizione di 32.100 euro segnalata a sofferenza dalla banca cedente dal mese di ottobre. Cessione del portafoglio perfezionata il 20 febbraio dell’anno successivo.
Sviluppo. La visura evidenzia che, per le date contabili di marzo, aprile e maggio, la posizione risulta segnalata contemporaneamente dalla cedente — che avrebbe dovuto cessare di segnalare dopo la cessione — e dalla cessionaria, con la conseguenza che l’esposizione complessiva letta dal sistema risulta pari a 64.200 euro, cioè il doppio del reale.
Esito. Si tratta di un errore segnaletico oggettivo, che non richiede alcuna valutazione discrezionale. Il reclamo indirizzato a entrambi i soggetti, con l’indicazione puntuale delle tre date contabili e degli importi duplicati, colloca ciascuno di fronte a una responsabilità circoscritta e difficilmente contestabile. Parallelamente, l’esposizione raddoppiata rafforza in modo significativo la posizione risarcitoria, perché il pregiudizio all’affidabilità commerciale è tanto più grave quanto più il dato erroneo amplifica l’indebitamento apparente.
Quando all’avversario conviene trattare (e quando no)
Questa è la parte della partita che quasi nessuno racconta, e che invece determina l’esito più di molte argomentazioni giuridiche. Perché esistono momenti precisi in cui la convenienza economica della controparte si sposta, e giocare in quei momenti vale più che giocare bene in altri.
Primo momento: subito dopo la cessione del credito. Il cessionario ha acquistato a sconto, spesso molto profondo. Ogni euro incassato in tempi brevi ha per lui un valore superiore a un euro incassato tra tre anni al termine di un’esecuzione. La sua struttura di gestione è dimensionata sui volumi, non sulla singola posizione, e un contenzioso individuale è per lui un costo sproporzionato. È il momento in cui la disponibilità al saldo e stralcio è massima — e in cui, correlativamente, si può negoziare non solo l’importo ma anche l’impegno formale sull’aggiornamento della segnalazione.
Secondo momento: quando la contestazione tocca la documentazione e non solo il merito. Un intermediario che non riesce a reperire la delibera di classificazione, la prova del preavviso o gli estratti conto integrali sa che, in giudizio, l’onere probatorio grava su di lui. In quella situazione, la prospettiva di una transazione che chiuda anche il fronte segnaletico gli appare improvvisamente ragionevole.
Terzo momento: dopo il deposito di un ricorso cautelare, prima dell’udienza. È il punto della partita in cui la convenienza della controparte si sposta più bruscamente. Un provvedimento che dichiari l’illegittimità della segnalazione non produce solo la rettifica: costituisce l’accertamento su cui si innesterà la domanda risarcitoria, ed è un precedente che l’intermediario non vuole. Molti procedimenti in questa materia si chiudono in questa finestra.
Quarto momento: quando il credito è prossimo alla soglia di rilevanza. Se un pagamento parziale porta l’esposizione a sofferenza sotto la soglia di censimento, l’obbligo segnaletico viene meno per le date contabili successive. È una leva negoziale sottovalutata, perché consente di costruire una proposta in cui l’interesse del debitore a uscire dalla segnalazione e quello del creditore a incassare convergono su un importo che entrambi possono accettare.
E quando non conviene trattare? Quando l’intermediario è convinto della solidità della propria istruttoria e dispone di documentazione ordinata. Quando il debitore ha già altre segnalazioni a sofferenza presso più istituti, perché in quel caso la rimozione di una sola non muta il quadro complessivo e la controparte lo sa. E quando la posizione è già in fase esecutiva avanzata con garanzie capienti: lì la sofferenza è un dettaglio rispetto al recupero in corso.
Va detto con chiarezza: la trattativa non è un ripiego rispetto al contenzioso, e il contenzioso non è un fallimento della trattativa. Sono due leve dello stesso strumento, e la loro efficacia dipende dall’ordine e dal momento in cui vengono azionate. Un reclamo tecnicamente forte aumenta il valore della successiva trattativa; una trattativa avviata senza aver prima documentato i vizi della segnalazione parte da una posizione di debolezza.
La partita in tabella
Lo schema che segue riassume la sequenza: ogni mossa dell’intermediario, il vincolo che la legge o la giurisprudenza gli impongono, la contromossa disponibile e la finestra temporale in cui conviene giocarla. Va letto come una mappa dei tempi, perché in questa materia una contromossa giusta giocata tardi vale poco.
| Mossa dell’intermediario | Termine o vincolo che lo lega | Contromossa del debitore | Finestra utile |
|---|---|---|---|
| Delibera di classificazione a sofferenza | Valutazione della complessiva situazione patrimoniale, non del mero inadempimento (Cass. 21428/2007; Cass. 5593/2026) | Richiesta di esibizione della delibera e dell’istruttoria; contestazione scritta del credito se non manifestamente infondata | Prima della delibera, se possibile; comunque entro pochi giorni dalla scoperta |
| Preavviso di segnalazione | Art. 125, co. 3, TUB; nei SIC è requisito di validità; onere della prova sull’intermediario | Richiesta della prova di invio e ricezione; allegazione di ciò che si sarebbe fatto se avvisati | Immediatamente, nel primo reclamo |
| Trasmissione del flusso alla CR | Entro il 25 del mese successivo alla data di riferimento; per la sofferenza, variazioni di status accelerate | Visura CR gratuita alla Banca d’Italia e lettura per data contabile | Appena si sospetta la segnalazione |
| Gestione dilatoria del reclamo | Termine di risposta al reclamo; decorso infruttuoso apre l’ABF | Reclamo tecnico all’intermediario segnalante (non alla Banca d’Italia); poi ABF o art. 700 c.p.c. | Entro 30 giorni dal riscontro negativo o dal silenzio |
| Cessione del credito e prosecuzione della segnalazione | Responsabilità del cessionario pari a quella della cedente; prova della titolarità ex art. 58 TUB | Reclamo a cedente e cessionaria per i rispettivi periodi; verifica di doppie segnalazioni e importi | Entro il primo ciclo mensile successivo al subentro |
| Mancato aggiornamento dopo il pagamento | Cessazione della segnalazione dalla data contabile del mese del pagamento | Reclamo con quietanza; richiesta di rettifica della data contabile; ABF o ricorso cautelare | Dal secondo mese successivo al pagamento |
| Permanenza del dato storico | Visibilità agli intermediari limitata agli ultimi 36 mesi | Verifica periodica della visura; segnalazione dell’anomalia se il dato resta oltre i termini | Al decorrere dei 36 mesi dalla cessazione |
Le domande di chi è sotto attacco
“Posso chiedere alla Banca d’Italia di cancellarmi?” No, e insistere su questa strada fa perdere mesi. La Banca d’Italia raccoglie i dati trasmessi dagli intermediari, che restano responsabili della loro esattezza. La richiesta di rettifica va indirizzata all’intermediario segnalante. Alla Banca d’Italia si può chiedere gratuitamente la visura dei propri dati e, in caso di anomalie, si può segnalare la situazione affinché solleciti le verifiche, ma la correzione del flusso spetta a chi lo ha generato.
“Ho pagato tutto: adesso spariscono anche le segnalazioni passate?” No. Il pagamento chiude la segnalazione per il futuro, non cancella il passato. Dalla data contabile del mese in cui hai pagato la posizione non deve più risultare esposta, ma le date contabili precedenti, se correttamente segnalate, restano consultabili dagli intermediari per i 36 mesi successivi. Chi ti promette la sparizione retroattiva di una segnalazione legittima ti sta promettendo qualcosa che non esiste.
“Non mi hanno mai avvisato: basta questo per far cancellare tutto?” Nei SIC privati è un vizio forte; nella Centrale dei Rischi, da solo, quasi mai basta. Il Collegio di Coordinamento ABF con la decisione n. 4519/2023 e la Cassazione con l’ordinanza n. 11232/2025 hanno chiarito che in CR l’omesso preavviso rileva soprattutto sul piano risarcitorio e della correttezza, mentre per travolgere la segnalazione occorre dimostrare che il diritto di difesa è stato concretamente leso. Va allegato insieme alla contestazione sostanziale, non da solo.
“Quanto tempo ci vuole per uscirne?” Dipende interamente da quale strada si imbocca. Un reclamo accolto produce la rettifica entro il ciclo segnaletico successivo, quindi in poche settimane. Un ricorso all’ABF ha tempi contenuti e costo di accesso simbolico. Un ricorso ex art. 700 c.p.c. può portare a un provvedimento in tempi rapidi, e non è soggetto alla sospensione feriale dei termini, che opera dal 1° al 31 agosto ma non riguarda i procedimenti cautelari. Se invece la segnalazione è legittima e il debito è chiuso, non c’è procedura che acceleri i 36 mesi.
“Se la segnalazione era illegittima, ho automaticamente diritto al risarcimento?” No: l’illegittimità apre la porta, ma il danno va allegato e provato. È l’insegnamento costante della Cassazione, da ultimo con l’ordinanza n. 22368 del 30 giugno 2026, che ha però chiarito che la prova può essere data anche per presunzioni gravi, precise e concordanti: la vicinanza temporale tra la segnalazione e la revoca degli affidamenti, il rifiuto documentato di finanziamenti, il peggioramento dell’affidabilità commerciale. Servono documenti, non affermazioni generiche.
“Sono solo garante: possono segnalare anche me?” Sì, e il pregiudizio che ne deriva è risarcibile. La segnalazione riguarda anche i coobbligati, e la Cassazione ha riconosciuto che l’accostamento del nome del garante a una posizione segnalata a sofferenza può compromettere la sua reputazione commerciale e la sua capacità di accedere al credito personale, con conseguente legittimazione ad agire in proprio.
I paletti fissati dai giudici
Di seguito i riferimenti giurisprudenziali essenziali, organizzati in base alla mossa dell’intermediario che ciascuno limita o sanziona. I principi sono riformulati in forma sintetica.
Sui presupposti sostanziali della sofferenza
Cass. civ., Sez. I, sent. n. 21428 del 2007. È la pronuncia che ha fissato il principio cardine: la classificazione a sofferenza non può fondarsi sul mero ritardo o sul singolo inadempimento, ma presuppone una valutazione della complessiva situazione patrimoniale e finanziaria del cliente, riconducibile a uno stato di insolvenza anche non definitivo o a una grave e non transitoria difficoltà economica. Rilevanza: è la base di ogni contestazione sostanziale della segnalazione.
Cass. civ., sent. n. 7958 del 2009. Ha ribadito i medesimi presupposti, censurando la decisione di merito che aveva valutato la legittimità della segnalazione limitandosi al singolo rapporto insoluto senza considerare la posizione complessiva del cliente. Rilevanza: consolida il principio nella fase immediatamente successiva alla pronuncia del 2007.
Cass. civ., sent. n. 15609 del 2014. Ha confermato i presupposti e affrontato congiuntamente il tema del risarcimento del danno da illegittima segnalazione. Rilevanza: è una delle pronunce più richiamate dalla giurisprudenza di merito insieme alla successiva del 2016.
Cass. civ., sent. n. 2913 del 2016. Ha precisato che occorre una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da grave e non transitoria difficoltà economica, equiparabile — pur senza coincidere — con la condizione di insolvenza. Rilevanza: la formula è quella che i giudici di merito riproducono più frequentemente nelle ordinanze di accoglimento.
Cass. civ., sent. n. 31921 del 2019. Ha mantenuto fermo l’indirizzo, ribadendo che la segnalazione non può derivare dal mero ritardo o dall’inadempimento. Rilevanza: dimostra la continuità dell’orientamento nel tempo, elemento utile quando la controparte tenta di presentarlo come minoritario.
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5593 del 12 marzo 2026. Ha cassato la decisione che aveva ritenuto legittima la segnalazione conseguente al mancato pagamento di canoni di leasing, riaffermando il rifiuto di ogni automatismo tra inadempimento contrattuale e classificazione a sofferenza, e riconoscendo che la tutela può estendersi a soggetti diversi dal segnalato che provino un pregiudizio diretto. Rilevanza: è la pronuncia più recente e più citabile a sostegno della contestazione sostanziale.
Sul preavviso
ABF, Collegio di Coordinamento, dec. n. 4519 del 2023. Ha affermato che l’invio dell’informativa di imminente segnalazione ex art. 125, comma 3, TUB non costituisce presupposto di legittimità della segnalazione in Centrale dei Rischi, ma adempimento di un obbligo di trasparenza, la cui violazione può fondare la sola tutela risarcitoria. Rilevanza: è la decisione che va conosciuta prima di impostare una contestazione fondata sul solo preavviso.
ABF, Collegio di Milano, dec. n. 2298 del 28 febbraio 2025. Si è pronunciato sull’accertamento del diritto alla cancellazione delle segnalazioni nei SIC e in CR a fronte di vizi formali del preavviso, esaminando in particolare la prova dell’effettiva ricezione della comunicazione da parte del cliente. Rilevanza: chiarisce quanto pesi, in concreto, la prova della ricezione.
ABF, Collegio di Bari, dec. n. 3435 del 2025. Si è collocato sull’orientamento più rigoroso, ponendo integralmente a carico dell’intermediario l’onere di provare l’effettivo invio del preavviso nei SIC. Rilevanza: è il riferimento da citare quando l’intermediario si limita a produrre la copia della lettera senza prova della consegna.
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11232 del 29 aprile 2025. Ha stabilito che il mancato preavviso non è di per sé causa di illegittimità della segnalazione: occorre verificare se risulti concretamente leso il diritto di difesa del cliente e se questi fosse in grado di contestare le valutazioni della banca. Rilevanza: impone di allegare il pregiudizio difensivo concreto, e non la sola omissione.
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 34452 del 2024. Ha chiarito che le tutele rafforzate dell’art. 125 TUB e del codice deontologico riguardano il credito al consumo e non si estendono automaticamente ad altre forme di finanziamento, come i mutui immobiliari, precisando altresì che il pagamento successivo alla segnalazione non ne inficia la legittimità, valutabile alla data in cui è stata effettuata. Rilevanza: delimita l’ambito applicativo dell’obbligo informativo.
Trib. Lanciano, ord. n. 2720 del 14 luglio 2025. Ha ricostruito la distinzione tra la disciplina della CR — dove il preavviso non è formalmente presupposto di legittimità — e quella dei SIC, dove il Codice di condotta lo eleva a condizione di validità. Rilevanza: è una delle ricostruzioni di merito più chiare e recenti sul punto.
Sull’automatismo e sulla segnalazione mantenuta
Trib. Roma, ord. 30 gennaio 2025. Ha ritenuto illecita la segnalazione automatica fondata su ritardi di pagamento o su situazioni temporanee, in assenza di un accertamento dell’effettiva e non transitoria difficoltà economica del cliente, condannando l’intermediario al risarcimento. Rilevanza: è un precedente di merito recente e direttamente spendibile in sede cautelare.
ABF, Collegio di Palermo, dec. n. 7385 del 29 luglio 2025. Si è pronunciato su una segnalazione in Centrale dei Rischi contestata per assenza ab origine dei presupposti. Rilevanza: conferma la praticabilità della via arbitrale anche per contestazioni sostanziali, non solo formali.
ABF, Collegio di Palermo, dec. n. 7386 del 2025. Ha affrontato la responsabilità dell’intermediario per il ritardo nell’aggiornamento della segnalazione originaria della posizione debitoria. Rilevanza: è il riferimento specifico per il caso, frequentissimo, del dato non aggiornato dopo il pagamento.
ABF, Collegio di Milano, dec. n. 8872 del 2025. Ha ribadito l’orientamento del Collegio sull’onere probatorio gravante sul cliente in caso di contestazione dell’illegittimità della segnalazione in CR e nei SIC. Rilevanza: segnala con precisione che cosa il ricorrente deve portare, e non solo affermare.
Sul danno e sulla sua prova
Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 26972 del 2008. Ha escluso, in via generale, la configurabilità del danno non patrimoniale in re ipsa, richiedendone l’allegazione e la prova come danno-conseguenza. Rilevanza: è la cornice entro cui si muove tutta la giurisprudenza successiva in materia di segnalazioni.
Cass. civ., Sez. 6-3, ord. n. 7594 del 28 marzo 2018. Ha applicato quel principio alla materia specifica: il danno all’immagine da illegittima segnalazione in Centrale dei Rischi, costituendo danno-conseguenza, non è in re ipsa e va allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Rilevanza: è la pronuncia che la controparte citerà per prima; conoscerla consente di preparare l’allegazione in modo adeguato.
Cass. civ., Sez. I, sent. n. 6589 del 6 marzo 2023. Ha confermato che il danno all’immagine e alla reputazione va allegato specificamente e dimostrato, senza automatismi che esonerino il danneggiato dall’onere probatorio. Rilevanza: conferma l’indirizzo in epoca recente.
Cass. civ., Sez. III, ord. n. 22368 del 30 giugno 2026. Ha stabilito che il danno, patrimoniale e non patrimoniale, derivante da indebita segnalazione può essere provato anche per presunzioni, potendo consistere — per l’imprenditore — nel peggioramento dell’affidabilità commerciale, essenziale per ottenere e conservare i finanziamenti, e — per qualsiasi altro soggetto — nella maggiore difficoltà di accesso al credito; ha cassato con rinvio la decisione della Corte d’Appello che non aveva valorizzato la vicinanza temporale tra segnalazione e dinieghi di finanziamento. Rilevanza: è il riferimento decisivo per costruire la domanda risarcitoria su base indiziaria.
Cass. civ., ord. n. 33332 del 2025. Ha ribadito che il danno non è in re ipsa ma può essere dimostrato attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, con liquidazione anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. Rilevanza: completa il quadro sull’onere probatorio e sui criteri di liquidazione.
ABF, Collegio di Roma, dec. n. 6536 del 3 luglio 2025 e ABF, Collegio di Napoli, dec. n. 6706 dell’8 luglio 2025. Hanno affermato che, in ipotesi di segnalazione illegittima, spetta al cliente il risarcimento del danno patrimoniale di cui dimostri sussistenza ed entità, nonché di quello non patrimoniale, non presunto ma provabile anche mediante presunzioni semplici e nozioni di comune esperienza, restando esclusi i meri disagi e fastidi. Rilevanza: definiscono il perimetro concreto del ristoro ottenibile in sede arbitrale.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Su una partita di questo tipo lo Studio interviene giocando le mosse al posto tuo: ricostruisce ciò che l’intermediario ha già fatto, intercetta i vizi dei suoi atti, presidia le scadenze che è tenuto a rispettare e apre il tavolo della trattativa nel momento in cui la sua convenienza economica si sposta. In concreto:
- Acquisiamo e analizziamo la visura della Centrale dei Rischi data contabile per data contabile, ricostruendo chi ha segnalato che cosa, da quando e per quale importo, e individuando doppie segnalazioni, importi incoerenti e periodi di sovrapposizione tra cedente e cessionario.
- Chiediamo formalmente all’intermediario l’esibizione della delibera di classificazione a sofferenza e della documentazione istruttoria, verificando se la valutazione della complessiva situazione patrimoniale sia stata effettivamente compiuta e in quale data.
- Verifichiamo l’adempimento informativo ex art. 125, comma 3, TUB, pretendendo la prova non della spedizione ma dell’effettiva ricezione, e valutando se il contenuto del preavviso consentisse concretamente di comprendere la pretesa e di adempiere.
- Redigiamo il reclamo all’intermediario segnalante in forma tecnica — rapporto, data contabile, vizio, correzione richiesta, documentazione allegata — e non in forma di protesta generica, in modo che l’atto sia già utilizzabile nel successivo procedimento.
- Esercitiamo in parallelo i diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679, in particolare l’accesso e la rettifica, attivando il reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quando l’intermediario resta inerte.
- Depositiamo il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario quando la via arbitrale è la più efficiente in rapporto alla posizione, costruendo il ricorso sull’onere probatorio che la giurisprudenza dei Collegi pone a carico dell’intermediario.
- Predisponiamo e depositiamo il ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c., documentando il fumus attraverso l’analisi patrimoniale alla data della segnalazione e il periculum attraverso le revoche di affidamento e i dinieghi di credito intervenuti.
- Costruiamo la domanda risarcitoria su base documentale e indiziaria, raccogliendo dinieghi scritti, comunicazioni di rientro, evidenze della vicinanza temporale tra segnalazione e pregiudizio, secondo l’impostazione accolta dalla Cassazione.
- Negoziamo gli accordi di definizione della posizione includendo la clausola sull’aggiornamento del flusso segnaletico, con indicazione della data contabile a partire dalla quale la segnalazione deve cessare, e curiamo la conservazione di accordo, quietanza e liberatoria.
- Monitoriamo l’esecuzione della rettifica nei cicli segnaletici successivi, verificando sulla visura che l’aggiornamento sia stato effettivamente trasmesso e attivandoci nuovamente se il dato permane.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questa materia pesano in particolare due di queste abilitazioni. La prima è quella di cassazionista: il contenzioso sulle segnalazioni in Centrale dei Rischi è, come si è visto, un contenzioso plasmato dalle pronunce di legittimità, e impostare fin dal reclamo una linea difensiva calibrata su ciò che regge in Cassazione evita di costruire argomenti destinati a cadere nei gradi successivi. La seconda è il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario: contestare la valutazione di insolvenza compiuta dalla banca significa leggere bilanci, flussi di cassa, esposizioni e garanzie, ed è un lavoro che richiede avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo. La convenienza economica del creditore, del resto, è materia da commercialista quanto da avvocato: capire quanto vale per lui la posizione è ciò che permette di scegliere il momento giusto per trattare.
Quando la segnalazione si inserisce in un quadro di sovraindebitamento personale o familiare, entrano in gioco le abilitazioni di Gestore della crisi iscritto negli elenchi ministeriali e di professionista fiduciario di un OCC, che consentono di valutare se la strada da percorrere sia la contestazione della singola segnalazione o la ristrutturazione complessiva della posizione debitoria. E quando il segnalato è un’impresa, la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa permette di collocare la difesa sul fronte segnaletico dentro una strategia più ampia di risanamento: una sofferenza illegittimamente appostata pregiudica l’accesso alla nuova finanza e può alterare la stessa percorribilità degli strumenti di regolazione della crisi.
La continuità è il punto: lo stesso difensore che analizza la visura e redige il primo reclamo è quello che deposita il ricorso cautelare e, se occorre, difende la posizione fino in Cassazione, con una linea che non cambia passando di grado.
Chiusura
Nella difesa contro una segnalazione a sofferenza non vince chi ha ragione in astratto: vince chi conosce le regole del gioco, sa esattamente che cosa l’intermediario deve poter provare e muove nei tempi in cui le sue mosse sono ancora reversibili. La stessa segnalazione che appare inattaccabile a chi la subisce passivamente diventa fragile davanti a chi chiede la delibera, la prova della ricezione del preavviso e la coerenza del flusso data contabile per data contabile.
Il primo passo, sempre, è capire in quale delle sei mosse ti trovi: se la sofferenza è appena stata deliberata, se è già entrata nel flusso, se il credito è stato ceduto, se il debito è stato pagato e il dato non è stato aggiornato. Da questo dipende quale strumento conviene azionare e con quale urgenza.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo terreno: il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario consente di contestare la valutazione di insolvenza sul piano giuridico e su quello contabile insieme, che è l’unico modo per smontarla in modo credibile; la qualifica di avvocato cassazionista garantisce che la strategia impostata al primo reclamo sia la stessa che reggerà davanti alla Corte, senza cambi di rotta nel mezzo della partita.
📩 Non lasciare che la segnalazione si consolidi mese dopo mese mentre il credito ti si chiude intorno: contatta ora lo Studio Monardo per far analizzare la tua posizione in Centrale dei Rischi — tutti i riferimenti per scriverci o chiamarci sono riportati qui sotto, al termine di questa pagina.
