Quanto Costa Chiudere Una Ditta Individuale? E Se Ho Debiti?

Chi cerca in rete “quanto costa chiudere una ditta individuale” trova quasi sempre la stessa risposta: poche decine di euro tra bollo e diritti camerali. È una risposta vera e, allo stesso tempo, profondamente incompleta. Perché il costo amministrativo della cancellazione dal Registro delle Imprese — quello che si paga davvero allo sportello telematico — è la parte meno significativa dell’operazione. Il costo vero di chiudere una ditta individuale che ha debiti non è scritto nel prospetto della Camera di Commercio: è scritto nelle sentenze.

Su questo tema, infatti, la lettera della legge dice pochissimo. L’art. 33 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza fissa una regola di poche righe sulla cessazione dell’attività; il codice civile all’art. 2740 stabilisce un principio ancora più asciutto sulla responsabilità patrimoniale. Tutto il resto — cosa succede ai debiti dopo la cancellazione, entro quando i creditori possono ancora chiedere l’apertura di una procedura concorsuale, quale strada resta all’ex titolare che non riesce a pagare, se il concordato minore sia o no praticabile — è stato costruito, corretto e in parte ribaltato dalle pronunce degli ultimi anni. Con una decisione della Cassazione del giugno 2026 che ha chiuso una porta che molti tribunali di merito tenevano aperta.

Questa guida raccoglie le decisioni che devi conoscere prima di cancellare la tua ditta individuale, e le traduce in conseguenze pratiche: quanto paghi davvero, quali finestre temporali si aprono contro di te, quali strumenti restano per uscire dai debiti che la cancellazione non cancella.

Lo Studio Monardo lavora esattamente su questa materia perché le competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coincidono con i due lati del problema: la posizione di Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, e di professionista fiduciario di un OCC riguarda proprio le procedure — liquidazione controllata ed esdebitazione — che restano all’ex imprenditore individuale dopo la cancellazione; la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 riguarda la fase precedente, quella in cui l’attività si può ancora tentare di risanare invece di chiudere; e la qualifica di avvocato cassazionista riguarda il fatto che, come vedrai in queste pagine, le regole decisive su chiusura e debiti le ha scritte la Corte di cassazione, non il legislatore.

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Il quadro normativo in breve: su cosa si sono pronunciati i giudici

Prima di leggere le sentenze serve sapere su quali norme si sono innestate. Sono poche e vale la pena tenerle a mente.

Sul versante amministrativo. La ditta individuale iscritta al Registro delle Imprese si chiude con la Comunicazione Unica (ComUnica), il canale telematico previsto dall’art. 9 del D.L. 7/2007 e dal D.P.C.M. 6 maggio 2009: con un solo invio si comunicano la cessazione all’Agenzia delle Entrate, la cancellazione dal Registro delle Imprese, la chiusura della posizione INPS (gestione artigiani o commercianti) e quella INAIL. La cessazione ai fini IVA è disciplinata dall’art. 35 del D.P.R. 633/1972, che impone la comunicazione entro trenta giorni dalla cessazione effettiva; per le persone fisiche il modello è l’AA9/12, che però nelle imprese iscritte al Registro viene assorbito dalla ComUnica. Il bollo sulla pratica è dovuto in base al D.P.R. 642/1972; i diritti di segreteria seguono le tabelle ministeriali e le delibere camerali; il diritto annuale è previsto dall’art. 18 della L. 580/1993.

Sul versante dei debiti. Qui la norma cardine è l’art. 2740 del codice civile: il debitore risponde delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri. L’impresa individuale non è un soggetto giuridico distinto dal suo titolare: è una qualifica dell’attività di una persona fisica. Ne discende una conseguenza che tutta la giurisprudenza dà per acquisita e che è il punto di partenza di questa guida: la cancellazione dal Registro delle Imprese chiude l’impresa, non estingue il debitore. Il patrimonio personale — conto corrente, stipendio di un lavoro successivo, quote di immobili, veicoli — resta aggredibile esattamente come prima.

Sul versante concorsuale. L’art. 33 del Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019), modificato dal correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024), stabilisce al comma 1 che la liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell’attività, se l’insolvenza si è manifestata prima della cessazione o entro l’anno successivo; al comma 2 che la cessazione coincide, per gli imprenditori iscritti, con la cancellazione dal Registro delle Imprese; al comma 3 che creditori e pubblico ministero conservano la facoltà di dimostrare che l’attività è in realtà proseguita oltre. Il correttivo del 2024 ha aggiunto un comma 1-bis di grande importanza pratica: il debitore persona fisica, dopo la cancellazione dell’impresa individuale, può chiedere l’apertura della liquidazione controllata anche oltre quel termine annuale. L’ultimo comma dello stesso art. 33, invece, dichiara inammissibile la domanda presentata dall’imprenditore già cancellato di accesso al concordato preventivo, all’omologazione degli accordi di ristrutturazione e — nel testo oggi vigente — al concordato minore.

Attorno a questi due poli, il comma 1-bis che apre e il comma 4 che chiude, si è giocata tutta la partita interpretativa degli ultimi due anni.


L’orientamento consolidato: il giorno della cancellazione è il giorno che conta

Se c’è un principio che la giurisprudenza ha reso granitico, è questo: il conteggio dei termini parte dalla data di cancellazione dal Registro delle Imprese, non dal giorno in cui hai effettivamente smesso di lavorare. Sembra un dettaglio tecnico. È invece la variabile che decide se un ex titolare di ditta individuale può ancora essere sottoposto a liquidazione giudiziale oppure no.

Cass. civ., Sez. VI, ord. 4 marzo 2021, n. 6067

La vicenda è tipica. Un imprenditore individuale viene dichiarato fallito dal Tribunale di Messina; propone reclamo alla Corte d’appello sostenendo che l’attività era in realtà finita molto tempo prima della cancellazione formale, e che quindi il termine di un anno era già spirato quando il creditore ha depositato l’istanza. La Corte d’appello respinge, la Cassazione conferma.

La Suprema Corte ha chiarito che all’imprenditore non è consentito provare che l’attività era cessata prima della cancellazione: quella facoltà probatoria la legge la riconosce soltanto ai creditori e al pubblico ministero, e solo per dimostrare il contrario, cioè che l’attività è proseguita dopo. La ragione è di sistema: solo l’iscrizione della cancellazione porta la cessazione a conoscenza dei terzi, e la pubblicità commerciale serve a proteggere chi fa affidamento sui registri, non chi li aggiorna in ritardo.

Il principio, calato nella pratica, significa che rimandare la ComUnica di cessazione per mesi o per anni non “guadagna” tempo: lo perde. Chi ha smesso di fatturare nel 2023 ma cancella la ditta nel 2026 espone sé stesso a una finestra di aggredibilità concorsuale che si chiude nel 2027, non nel 2024.

Cass. civ., 21 aprile 2016, n. 8092

È la pronuncia che aveva già fissato la regola sotto la vigenza dell’art. 10 della legge fallimentare, nel testo riformato dal D.Lgs. 5/2006 e dal D.Lgs. 169/2007. L’orientamento si è consolidato nel senso che il termine annuale per la dichiarazione di fallimento dell’imprenditore individuale decorre dalla cancellazione, senza possibilità per l’imprenditore di anticiparne la decorrenza dimostrando una cessazione di fatto anteriore. La continuità con l’attuale art. 33 CCII è totale: il legislatore del Codice della crisi ha recepito quell’assetto e lo ha esteso in modo omogeneo a imprenditori individuali e collettivi.

Cass. civ., ord. n. 30984/2025

È la conferma più recente e riguarda una società con soci illimitatamente responsabili che avevano impugnato la dichiarazione di fallimento sostenendo che l’attività fosse finita anni prima della cancellazione formale, con conseguente tardività dell’istanza. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che la formalità della cancellazione è posta a tutela dell’affidamento dei terzi e che il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un riesame dei fatti già valutati nel merito. Per l’ex titolare di ditta individuale la lezione è duplice: la data che conta è quella del registro, e la contestazione sui fatti va costruita nei gradi di merito, perché in Cassazione non si rifà l’istruttoria.

Cass. civ., Sez. I, n. 10319/2018 e Cass. civ., Sez. I, n. 25217/2013

Queste due decisioni servono a definire il concetto stesso di “cessazione”. Non c’è cessazione, secondo l’impostazione più rigorosa, quando l’imprenditore non si è ritirato in modo completo e assoluto: se restano in corso operazioni di carattere economico anche indiretto, come quelle finalizzate alla mera disgregazione del patrimonio aziendale — vendite di magazzino, dismissione di attrezzature, incassi residui — l’attività non può dirsi conclusa. In altre parole: la ditta si chiude quando si smette davvero, non quando si smette di fatturare ma si continua a liquidare l’azienda pezzo per pezzo.

Il punto ha una ricaduta immediata sui costi: chi cancella la ditta e poi continua a vendere beni aziendali per mesi offre ai creditori l’argomento perfetto — quello dell’art. 33, comma 3, CCII — per sostenere che l’attività è proseguita e che la finestra dell’anno si è spostata in avanti.


Questione aperta n. 1 — “Ho chiuso la ditta: possono ancora aprirmi una procedura concorsuale contro di me?”

La questione

È la domanda che quasi tutti pongono per seconda, subito dopo quella sui costi. La cancellazione ha un effetto liberatorio? Passa un tempo dopo il quale non si può più essere trascinati in una procedura concorsuale? E i creditori che nel frattempo hanno un decreto ingiuntivo contro “la ditta” possono ancora agire?

Cosa hanno deciso i giudici

Il primo punto fermo è che la cancellazione non produce alcun effetto estintivo sulla persona. Il Tribunale di Campobasso, con provvedimento del 14 marzo 2026, ha aperto la liquidazione controllata su istanza di un creditore nei confronti di una persona fisica già imprenditore individuale cancellato dal Registro delle Imprese, affermando che la cancellazione non incide sulla legittimazione passiva del debitore, il quale resta soggetto alla procedura per i debiti maturati durante l’attività. Il ragionamento è lineare: il soggetto passivo non è mai stato “la ditta”, è sempre stata la persona.

Il secondo punto riguarda la finestra temporale. Cass. civ., ord. n. 30984/2025 e Cass. civ., Sez. VI, ord. n. 6067/2021 fissano il dies a quo alla cancellazione; l’art. 33, comma 1, CCII fissa la durata in un anno, purché l’insolvenza si sia manifestata prima della cessazione o entro l’anno successivo.

Il terzo punto è che la finestra può allargarsi in due modi. Cass. civ., n. 14414/2024 ha affermato che anche la società incorporata per fusione, se insolvente, può essere dichiarata fallita entro l’anno dalla sua cancellazione: segno che il sistema guarda alla vicenda estintiva formale come punto di partenza, non come schermo. E Cass. civ., Sez. I, 9 gennaio 2026, n. 482 ha ricostruito i presupposti per estendere la procedura dall’imprenditore individuale a una società di fatto e ai soci illimitatamente responsabili, valorizzando l’accertamento della reale attività svolta. È lo scenario che riguarda l’ex titolare che, dopo aver chiuso la ditta, ha continuato a operare insieme ad altri senza formalizzare nulla.

Se c’è contrasto

Su questa questione il contrasto non c’è: l’orientamento è compatto. Esiste però un margine di incertezza sul piano dei fatti, ed è quello dell’art. 33, comma 3, CCII, che consente a creditori e P.M. di provare la prosecuzione dell’attività dopo la cancellazione. L’assunzione prudenziale corretta è quindi la seguente: considera aperta la finestra concorsuale per dodici mesi pieni dalla data di iscrizione della cancellazione, e comportati in modo che nessuno possa sostenere che l’attività è continuata dopo.

Cosa significa per te

Significa che la cancellazione non è un traguardo ma l’inizio di un periodo di sorveglianza. Nei dodici mesi successivi, se superi le soglie dimensionali dell’imprenditore minore previste dall’art. 2, comma 1, lett. d), CCII — attivo patrimoniale non superiore a 300.000 euro, ricavi non superiori a 200.000 euro, debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 euro — un creditore può chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale nei tuoi confronti. Se resti sotto le soglie, la liquidazione giudiziale non ti riguarda, ma restano le esecuzioni individuali: pignoramenti presso terzi sullo stipendio o sul conto, pignoramenti mobiliari, iscrizioni ipotecarie. La chiusura della ditta non sospende un solo pignoramento e non blocca un solo precetto.


Questione aperta n. 2 — “Passato l’anno, che strada mi resta? Liquidazione controllata o concordato minore?”

La questione

Qui si concentra il problema pratico di chi chiude con i debiti. Se la liquidazione giudiziale non è più possibile — perché è passato l’anno, o perché non si superano le soglie — l’ex titolare non è fuori pericolo: è semplicemente fuori dal perimetro dello strumento che avrebbe potuto liberarlo. Restano i creditori, restano le esecuzioni, e resta la domanda: quale procedura di sovraindebitamento posso chiedere io?

Le alternative astratte sono due. La liquidazione controllata (artt. 268 e seguenti CCII), che mette a disposizione dei creditori il patrimonio e conduce all’esdebitazione. Il concordato minore (artt. 74 e seguenti CCII), che consente di proporre un pagamento parziale, spesso con l’apporto di risorse esterne, conservando i beni.

Cosa hanno deciso i giudici

Corte d’Appello di Ancona, n. 211/2025, ha riformato un rigetto di primo grado e ha ammesso alla liquidazione controllata un imprenditore individuale cancellato dal Registro delle Imprese da oltre un anno, qualificando la procedura come strumento residuale per la definizione della crisi da sovraindebitamento. È la conferma che l’ex imprenditore non resta “fuori sistema”.

Il Tribunale di Ivrea, con decreto del 10 febbraio 2026, si è spinto oltre: ha ritenuto che il divieto dell’art. 33, comma 4, CCII operi soltanto per il concordato minore in continuità, e ha quindi ammesso un concordato minore liquidatorio con apporto di finanza esterna proposto da un imprenditore individuale già cancellato. Nella stessa direzione si era mossa la Corte d’Appello di Napoli il 14 luglio 2025, mentre la Corte d’Appello di Roma, il 13 dicembre 2024, si era già confrontata con la medesima questione interpretativa.

Su tutto questo è intervenuta la Corte di cassazione, Sez. I, con sentenza 16 giugno 2026, n. 20141, che ha affermato il principio opposto: la domanda di concordato minore presentata dall’imprenditore già cancellato dal Registro delle Imprese è in ogni caso inammissibile ai sensi dell’art. 33, comma 4, CCII, anche quando si tratti di imprenditore individuale e anche quando il concordato sia di tipo liquidatorio. Nemmeno l’apporto di finanza esterna, per quanto capace di aumentare l’attivo e di migliorare il soddisfacimento dei creditori, vale a superare la preclusione: il principio del miglior soddisfacimento dei creditori — ha osservato la Corte — non può porsi in contrasto con le regole di sistema.

Se c’è contrasto

Il contrasto c’era ed era vivace, con i giudici di merito divisi. Oggi l’orientamento prevalente è quello di legittimità, e per una ragione che va oltre l’autorevolezza della fonte: la Cassazione ha spiegato che l’inammissibilità del concordato minore non crea alcun vuoto di tutela, proprio perché il comma 1-bis dell’art. 33 CCII, introdotto dal D.Lgs. 136/2024, consente al debitore persona fisica di chiedere la liquidazione controllata anche oltre il termine annuale, e la liquidazione controllata conduce comunque all’esdebitazione. L’assunzione prudenziale, oggi, è netta: chi ha già cancellato la ditta deve progettare la propria uscita dai debiti sulla liquidazione controllata, e non contare sul concordato minore.

Resta un margine: se la ditta non è ancora stata cancellata, il concordato minore è pienamente accessibile. È esattamente il motivo per cui la sequenza delle mosse — prima la procedura, poi la cancellazione, oppure il contrario — cambia radicalmente il ventaglio di strumenti disponibili.

Cosa significa per te

Significa che la domanda “quanto costa chiudere” va riformulata in “quanto mi costa chiudere adesso rispetto a chiudere dopo”. Cancellare la ditta prima di aver impostato la strategia concorsuale può costare la perdita definitiva di uno strumento — il concordato minore — che avrebbe consentito di conservare beni pagando una percentuale. Il momento della cancellazione non è un adempimento burocratico: è una scelta strategica irreversibile.

Ed è qui che la competenza tecnica fa la differenza concreta: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, e professionista fiduciario di un OCC, cioè conosce dall’interno il funzionamento dell’organismo che dovrà attestare la tua posizione e la logica con cui il tribunale valuterà la domanda.


Questione aperta n. 3 — “E se non ho niente da liquidare? L’esdebitazione dell’incapiente”

La questione

Molte ditte individuali chiudono senza lasciare nulla: nessun immobile, un veicolo di scarso valore, magari un reddito da lavoro dipendente appena sufficiente al mantenimento. Che senso ha una liquidazione controllata se non c’è patrimonio? E soprattutto: esiste una via d’uscita per chi non può offrire nulla ai creditori?

Cosa hanno deciso i giudici

La risposta normativa è l’art. 283 CCII, l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente: il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione, e può farlo una sola volta. La meritevolezza è definita dallo stesso articolo: il giudice verifica l’assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento.

Il primo problema applicativo riguarda il confine tra le due procedure. Il Tribunale di Ferrara, con provvedimento del 10 marzo 2025, e il Tribunale di Rimini, con provvedimento del 6 febbraio 2025, hanno letto in modo diverso il criterio del secondo comma dell’art. 283: il secondo, in particolare, ha ritenuto antieconomica l’apertura di una liquidazione controllata per un attivo di circa 18.500 euro, sostenendo che il legislatore avrebbe consapevolmente rinunciato a procedure liquidatorie destinate a distribuire importi esigui. Il Tribunale di Arezzo, il 12 novembre 2025, ha affrontato il rapporto tra liquidazione controllata ed esdebitazione dell’incapiente per un debitore con contratto di lavoro aleatorio e retribuzione al limite. Il Tribunale di Torino, con decreto n. 307/2023, aveva già respinto l’esdebitazione dell’incapiente in presenza di un reddito superiore al minimo vitale.

Il secondo problema riguarda chi ha già attraversato una procedura concorsuale. La Suprema Corte, con Cass. civ., Sez. I, ordinanza 14 novembre 2025, n. 30108, ha stabilito che il debitore incapiente già dichiarato fallito, che non abbia fruito per qualsiasi ragione dell’esdebitazione prevista dalla vecchia legge fallimentare, non può poi invocare l’esdebitazione dell’incapiente dell’art. 283 CCII per la stessa esposizione debitoria già confluita nella procedura originaria. In altre parole: l’art. 283 non è una seconda occasione per rimediare a un’occasione perduta.

Il terzo problema è procedurale ed è forse il più insidioso. La Corte di cassazione, con la pronuncia n. 11603/2026, ha affermato che nella liquidazione controllata aperta su istanza del debitore la relazione dell’OCC deve indicare, a pena di inammissibilità, le cause dell’indebitamento e la diligenza usata dal debitore nell’assumere le obbligazioni. Non è un adempimento formale: è il cuore della domanda. Nello stesso senso, il Tribunale di Larino, con provvedimento del 2 dicembre 2025, ha ricostruito i requisiti soggettivi e oggettivi della domanda proposta in proprio dall’imprenditore, soffermandosi sulla verifica della cosiddetta meritevolezza.

Va aggiunto, per completezza, che il correttivo-ter ha inciso anche sull’art. 268, comma 3, CCII: quando è un creditore a chiedere la liquidazione controllata, il debitore persona fisica che intenda eccepire l’impossibilità di acquisire attivo deve farlo entro la prima udienza, allegando la documentazione prevista dall’art. 283, comma 3. Un termine breve, che non ammette improvvisazione. E il Tribunale di Venezia, il 6 marzo 2026, ha chiarito che neppure una pregressa condanna per bancarotta preclude di per sé l’accesso alla liquidazione controllata: la valutazione resta ancorata ai presupposti di legge, non a un giudizio morale generalizzato.

Se c’è contrasto

Il contrasto sul criterio quantitativo dell’art. 283, comma 2, è reale e ancora aperto: alcuni tribunali fissano la soglia dell’incapienza in modo rigoroso, altri la interpretano come parametro normativo di antieconomicità della liquidazione. L’assunzione prudenziale è di costruire la domanda in modo che regga davanti a entrambe le letture: documentare l’assenza di utilità future, non solo di beni presenti, e allegare in modo analitico redditi, spese essenziali e composizione del nucleo familiare.

Cosa significa per te

Significa che, quando non c’è patrimonio, la partita si gioca interamente sulla qualità della ricostruzione documentale. La causa dell’indebitamento va spiegata: un calo di commesse, un cliente insolvente che ha travolto la liquidità, una malattia, un investimento sbagliato ma non temerario. Ciò che il tribunale valuta non è quanto hai perso, ma come sei arrivato a perderlo. Una domanda presentata senza questa ricostruzione, dopo Cass. n. 11603/2026, rischia l’inammissibilità prima ancora dell’esame nel merito.


La pronuncia più recente e rilevante: Cass. civ., Sez. I, 16 giugno 2026, n. 20141

Se dovessi leggere una sola decisione prima di firmare la ComUnica di cessazione, sarebbe questa.

Il contesto. Da quando il Codice della crisi è entrato a regime, i tribunali di merito si sono divisi su una domanda apparentemente tecnica: il divieto dell’art. 33, comma 4, CCII — quello che dichiara inammissibile la domanda dell’imprenditore cancellato — vale anche per il concordato minore proposto da una persona fisica che ha chiuso la sua ditta individuale? L’argomento dei giudici più aperti era intuitivo: la persona fisica non si estingue con la cancellazione della ditta, continua a esistere come debitore, e negarle il concordato minore significherebbe punirla due volte. Su questa base la Corte d’Appello di Napoli, il 14 luglio 2025, e il Tribunale di Ivrea, il 10 febbraio 2026, avevano ammesso concordati minori liquidatori proposti da ex imprenditori individuali, valorizzando anche l’apporto di finanza esterna.

La motivazione, in linguaggio piano. La Cassazione ha ribaltato questa impostazione con tre passaggi. Il primo: la lettera dell’art. 33, comma 4, non distingue tra imprenditore individuale e collettivo, né tra concordato in continuità e concordato liquidatorio; dove il legislatore non ha distinto, l’interprete non può farlo. Il secondo: l’intervento del D.Lgs. 136/2024, che ha introdotto il comma 1-bis consentendo al debitore persona fisica di chiedere la liquidazione controllata anche oltre l’anno dalla cancellazione, dimostra che il legislatore ha individuato proprio nella liquidazione controllata — e non nel concordato minore — lo strumento pensato per l’imprenditore individuale cancellato. Il terzo: nessun vuoto di tutela si produce, perché la liquidazione controllata conduce comunque al fresh start attraverso l’esdebitazione, che opera alla chiusura della procedura o, se anteriore, decorso il triennio dalla sua apertura.

La Corte ha aggiunto un passaggio che vale la pena tenere a mente in ogni trattativa: la valutazione di convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria non può essere usata come grimaldello per superare un divieto di legge. Anche una proposta oggettivamente migliore per i creditori resta inammissibile se il proponente non è legittimato.

Cosa cambia rispetto a prima. Cambia l’ordine delle mosse. Prima di questa sentenza, un ex titolare di ditta individuale già cancellato poteva ragionevolmente sperare, davanti a molti tribunali, di proporre un concordato minore liquidatorio con l’aiuto di un familiare, conservando magari la casa. Oggi quella strada, per chi ha già cancellato, è chiusa in Cassazione: la finanza esterna di un parente non serve più a evitare la liquidazione, ma può ancora servire, all’interno della liquidazione controllata, a rendere sostenibile il percorso. E soprattutto: il concordato minore resta pienamente accessibile a chi non ha ancora cancellato l’impresa. La decisione, in sostanza, ha trasformato la data di cancellazione da adempimento amministrativo in spartiacque tra due mondi giuridici diversi.


I principi applicati ai casi reali

Le tre simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti su dati verosimili per mostrare come i principi visti sopra si traducono in numeri e in scadenze. Non sono casi seguiti dallo Studio né vicende reali.

Simulazione 1 — Il costo effettivo della cancellazione

Ipotesi: impresa individuale artigiana iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese, sede unica, nessuna unità locale, attività cessata il 18 marzo 2026, ComUnica di cancellazione trasmessa il 9 aprile 2026 (entro i trenta giorni).

  • Imposta di bollo sulla pratica telematica: 17,50 euro.
  • Diritti di segreteria: in molte Camere di Commercio la cessazione totale dell’impresa individuale non sconta diritti di segreteria (0 euro); in altre pratiche, o quando l’invio comprende anche la cancellazione della qualifica artigiana, si applicano i 18 euro previsti dalle tabelle. Verifica il prospetto della tua Camera.
  • Diritto annuale 2026: dovuto per intero, perché l’impresa risultava iscritta al 1° gennaio 2026. Per l’impresa individuale in sezione speciale l’importo base è 44 euro, che diventano 53 euro dove è stata deliberata la maggiorazione del 20% autorizzata per il triennio 2026-2028; in sezione ordinaria si passa da 100 a 120 euro.
  • Modello AA9/12: nessun costo, e per l’impresa iscritta al Registro la comunicazione è assorbita dalla ComUnica.
  • Contributi INPS gestione artigiani: la quota fissa è dovuta fino alla data di cessazione ed è riproporzionata sui periodi contributivi maturati.

Esito: l’esborso amministrativo diretto si colloca, in questa ipotesi, tra 17,50 e 35,50 euro, cui si aggiunge il diritto annuale dell’anno in corso. Il costo di chiusura della ditta, in sé, è irrisorio: è tutto ciò che viene dopo a essere costoso.

Variante significativa: se la stessa impresa cessa l’attività il 20 novembre 2026 ma la ComUnica di cancellazione viene trasmessa il 12 febbraio 2027, l’esonero dal diritto annuale non opera dal 2027, perché la domanda di cancellazione non è stata presentata entro il 30 gennaio successivo. Il ritardo di due settimane produce un anno intero di tributo camerale in più.

Il conto completo, voce per voce

VoceA chi è dovutaImportoNota
Imposta di bollo sulla pratica ComUnica di cessazioneErario (D.P.R. 642/1972)17,50 €Di regola dovuta per la cancellazione dell’impresa individuale
Diritti di segreteria Registro ImpreseCamera di Commercio0 € oppure 18 €Diverse Camere non applicano diritti sulla cessazione totale; altre pratiche collegate li prevedono
Diritto annuale camerale, anno in corsoCamera di Commercio53 € sezione speciale / 120 € sezione ordinaria (2026, con maggiorazione del 20%)Dovuto per intero se l’impresa risulta iscritta al 1° gennaio
Diritto annuale, anno successivoCamera di Commercio0 €Esonero condizionato alla presentazione della domanda di cancellazione entro il 30 gennaio successivo
Modello AA9/12 (cessazione ai fini IVA)Agenzia delle Entrate0 €Per le imprese iscritte al Registro è assorbito dalla ComUnica
Contributi INPS gestione artigiani o commerciantiINPSDovuti fino alla data di cessazioneLa quota fissa è riproporzionata sui periodi maturati
Firma digitale e PECFornitori accreditatiVariabileNecessarie per l’invio telematico della pratica

Questa tabella riguarda soltanto gli oneri previsti dalla legge e dalle tariffe camerali. Due precisazioni sono importanti. La prima: il diritto annuale non si riproporziona sui mesi di attività effettiva, perché è dovuto per il solo fatto dell’iscrizione al 1° gennaio; l’unico modo di non pagarlo per l’anno successivo è rispettare la scadenza del 30 gennaio per la domanda di cancellazione. La seconda: la comunicazione di cessazione ai fini IVA va comunque trasmessa entro trenta giorni ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 633/1972, anche quando è assorbita dalla ComUnica, e la data di cessazione indicata deve essere coerente con l’ultima operazione effettuata, con l’inventario e con gli incassi residui. Una data incoerente è il modo più semplice per offrire ai creditori l’argomento della prosecuzione dell’attività di cui all’art. 33, comma 3, CCII.

I costi che non compaiono in nessun prospetto

C’è poi una seconda categoria di costi, invisibile allo sportello camerale e molto più pesante. Sui debiti che restano continuano a maturare interessi, secondo il tasso convenzionale o legale applicabile; sui debiti già in esecuzione si aggiungono le spese di procedura liquidate dal giudice e poste a carico del debitore. Nel periodo che segue la cancellazione, mentre l’ex titolare pensa di avere chiuso una partita, l’esposizione complessiva cresce.

A questo si somma un costo di natura diversa, che le decisioni esaminate rendono evidente: il costo delle opzioni perdute. Cancellare la ditta senza aver prima verificato quale procedura è disponibile può eliminare in un giorno uno strumento — il concordato minore — che avrebbe consentito di conservare beni pagando una percentuale concordata. Quel costo non ha un importo scritto da nessuna parte, ma è il più alto di tutti, perché non è recuperabile: dopo l’iscrizione della cancellazione, alla luce di Cass. n. 20141/2026, nessuna finanza esterna e nessuna convenienza economica della proposta valgono a riaprire quella porta.

Infine, un costo evitabile con un semplice adempimento: la mancata cancellazione della posizione INPS o INAIL, quando la ComUnica non viene compilata correttamente, lascia aperte posizioni contributive che continuano a produrre avvisi e addebiti anche ad attività terminata. È la ragione per cui la pratica di cessazione va controllata voce per voce, e non semplicemente trasmessa.

Simulazione 2 — La finestra dell’anno e le soglie

Ipotesi: ditta individuale commerciale cancellata il 14 aprile 2026; debiti complessivi 78.400 euro (fornitori 41.200, banca 24.700, contributi 12.500); attivo residuo 9.300 euro; ricavi dell’ultimo esercizio 143.600 euro.

Applicando l’art. 2, comma 1, lett. d), CCII, il debitore resta sotto tutte e tre le soglie dell’imprenditore minore: attivo inferiore a 300.000 euro, ricavi inferiori a 200.000, debiti inferiori a 500.000. Conseguenza: la liquidazione giudiziale non è praticabile nei suoi confronti nemmeno entro il 14 aprile 2027. Ma, alla luce di Trib. Campobasso 14 marzo 2026, un creditore può chiedere l’apertura della liquidazione controllata, e la cancellazione non gli oppone alcuno schermo.

Se invece i ricavi fossero stati 236.000 euro, la soglia sarebbe stata superata e, in presenza di insolvenza manifestatasi prima della cancellazione o entro l’anno successivo, un creditore avrebbe potuto chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale fino al 14 aprile 2027 (art. 33, comma 1, CCII). Dopo quella data, alla luce dell’art. 33, comma 1-bis, resterebbe comunque al debitore la possibilità di chiedere in proprio la liquidazione controllata.

Simulazione 3 — La mossa sbagliata nell’ordine sbagliato

Ipotesi: ditta individuale con debiti per 96.800 euro; un familiare è disponibile ad apportare 21.500 euro di finanza esterna per proporre un concordato minore liquidatorio che offra ai creditori circa il 22%.

Scenario A — la ditta viene cancellata il 3 marzo 2026 e la domanda di concordato minore viene depositata il 15 luglio 2026. Alla luce di Cass. n. 20141/2026, la domanda è inammissibile ai sensi dell’art. 33, comma 4, CCII: né la natura liquidatoria della proposta né l’apporto esterno valgono a superare la preclusione. L’apporto del familiare, offerto per conservare beni, non produce l’effetto sperato.

Scenario B — la domanda di concordato minore viene depositata prima della cancellazione, che avverrà solo all’esito della procedura. La domanda è ammissibile e la proposta viene sottoposta ai creditori.

Esito: a parità di debiti, di risorse e di buona fede, l’ordine cronologico tra cancellazione e domanda decide quale procedura è disponibile. È la ragione per cui la sequenza va progettata prima, non ricostruita dopo.


La giurisprudenza in tabella

La tabella che segue riepiloga tutte le decisioni citate in questa guida, con gli estremi, la questione decisa e la ricaduta pratica. È lo strumento da tenere accanto quando si valuta una chiusura: ogni riga corrisponde a una domanda che, prima o poi, un creditore o un tribunale ti porrà. Le pronunce di legittimità fissano le regole generali; quelle di merito mostrano come i tribunali le stanno applicando concretamente, ed è da queste ultime che si capisce il margine di manovra reale in un dato circondario.

PronunciaQuestione decisaPrincipio in una rigaRilevanza pratica
Cass. civ., Sez. I, 16 giugno 2026, n. 20141Concordato minore e imprenditore cancellatoLa domanda dell’imprenditore già cancellato è sempre inammissibile, anche se individuale e anche se liquidatoriaChiude la strada del concordato minore dopo la cancellazione
Cass. civ., n. 11603/2026Contenuto della relazione OCCCause dell’indebitamento e diligenza vanno indicate a pena di inammissibilitàLa domanda va costruita sulla ricostruzione delle cause, non sui numeri
Cass. civ., Sez. I, ord. 22 gennaio 2026, n. 1473Impugnazione dell’apertura della liquidazione controllataIndividua il termine per ricorrere contro la sentenza d’appello sul reclamoErrore sul termine = decisione definitiva
Cass. civ., Sez. I, 9 gennaio 2026, n. 482Estensione della proceduraPresupposti per estendere dall’imprenditore individuale a società di fatto e sociChi continua a operare informalmente resta esposto
Cass. civ., Sez. I, ord. 17 maggio 2026, n. 14592Cancellazione della societàL’estinzione fa perdere la capacità processuale e interrompe il processoMostra per contrasto che la persona fisica non si estingue mai
Cass. civ., ord. n. 30984/2025Decorrenza del termine annualeIl termine decorre dalla cancellazione, non dalla cessazione di fattoLa data del registro è l’unica che conta
Cass. civ., Sez. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108Incapiente già fallitoNon può usare l’art. 283 CCII per i debiti già confluiti nel fallimentoL’esdebitazione non recupera occasioni perdute
Cass. civ., n. 20711/2025Esdebitazione dell’incapienteProcedura autonoma, che va attivata con domanda specificaNon opera mai in automatico
Cass. civ., 11 aprile 2025, n. 9549Moratoria ex art. 67, comma 4, CCIIPrecisa i limiti dell’istituto dopo il correttivo-terRileva per chi ha debiti anche personali garantiti
Cass. civ., n. 14414/2024Società incorporata per fusioneFallibile entro l’anno dalla cancellazione se insolventeConferma la centralità della vicenda estintiva formale
Cass. civ., Sez. VI, ord. 4 marzo 2021, n. 6067Prova della cessazione anterioreL’imprenditore non può provarla; solo creditori e P.M. hanno facoltà probatoria contrariaRitardare la cancellazione allunga l’esposizione
Cass. civ., 21 aprile 2016, n. 8092Termine annuale ex art. 10 l. fall.Decorrenza dalla cancellazioneRadice storica dell’attuale art. 33 CCII
Cass. civ., Sez. I, n. 10319/2018Nozione di cessazioneDefinisce quando l’attività può dirsi conclusaIncide sul calcolo della finestra concorsuale
Cass. civ., Sez. I, n. 25217/2013Cessazione e disgregazione del patrimonioNon c’è cessazione se proseguono operazioni economiche anche indiretteLiquidare l’azienda dopo la cancellazione è rischioso
App. Ancona, n. 211/2025Accesso dell’ex imprenditore alla liquidazione controllataAmmessa anche oltre l’anno dalla cancellazioneL’ex titolare non resta fuori dal sistema
App. Napoli, 14 luglio 2025Concordato minore dell’imprenditore cancellatoAmmesso il liquidatorio con finanza esternaSuperata da Cass. n. 20141/2026
App. Roma, 13 dicembre 2024Art. 33, comma 4, CCII e imprenditore individualeSi confronta con la stessa preclusioneMostra la profondità del contrasto
Trib. Ivrea, 10 febbraio 2026Concordato minore liquidatorioDivieto riferito al solo concordato in continuitàOrientamento oggi superato in legittimità
Trib. Campobasso, 14 marzo 2026Liquidazione controllata su istanza del creditoreLa cancellazione non esclude la legittimazione passiva del debitoreIl creditore può agire anche dopo la chiusura
Trib. Larino, 2 dicembre 2025Domanda proposta in proprio dall’imprenditoreRequisiti soggettivi e verifica della meritevolezzaLa domanda va documentata, non dichiarata
Trib. Venezia, 6 marzo 2026Precedenti penali e accesso alla proceduraLa condanna per bancarotta non preclude di per sé la liquidazione controllataLa valutazione resta ancorata ai presupposti di legge
Trib. Udine, 15 dicembre 2025Concordato minore in pendenza di istanza del creditoreRapporto tra le due domande e procedura conseguenteRileva quando il creditore anticipa il debitore
Trib. Arezzo, 12 novembre 2025Liquidazione controllata ed esdebitazione dell’incapienteRapporto tra i due strumenti con redditi al limiteUtile a chi ha solo un reddito modesto
Trib. Ferrara, 10 marzo 2025Criterio dell’art. 283, comma 2, CCIILettura rigorosa della soglia di incapienzaUn’interpretazione possibile della meritevolezza economica
Trib. Rimini, 6 febbraio 2025Antieconomicità della liquidazione controllataRitenuta antieconomica l’apertura per un attivo di circa 18.500 euroLettura opposta a quella di Ferrara
Trib. Torino, n. 307/2023Esdebitazione dell’incapiente e redditoRigetto in presenza di reddito superiore al minimo vitaleLa soglia reddituale è decisiva

La sintesi operativa

Dall’insieme delle decisioni esaminate si ricavano principi pratici che vale la pena isolare.

  • La cancellazione dal Registro delle Imprese chiude l’impresa, non il debito: l’impresa individuale non ha soggettività autonoma e il titolare risponde con tutto il patrimonio ai sensi dell’art. 2740 c.c.
  • Il termine di un anno decorre dalla cancellazione, mai dalla cessazione di fatto: lo dicono Cass. n. 8092/2016, Cass. n. 6067/2021 e Cass. n. 30984/2025, e l’imprenditore non ha la facoltà probatoria di anticiparlo.
  • I creditori e il P.M. possono invece dimostrare che l’attività è proseguita dopo: continuare a vendere beni aziendali dopo la cancellazione sposta in avanti la finestra concorsuale.
  • Chiudere la ditta non ferma un solo pignoramento: le esecuzioni individuali proseguono, perché il debitore è sempre la stessa persona fisica.
  • Dopo la cancellazione il concordato minore è precluso: Cass. n. 20141/2026 lo afferma senza eccezioni, anche per il concordato liquidatorio con finanza esterna.
  • Dopo la cancellazione resta la liquidazione controllata, anche oltre l’anno: lo consente l’art. 33, comma 1-bis, CCII introdotto dal D.Lgs. 136/2024, e lo conferma App. Ancona n. 211/2025.
  • L’esdebitazione arriva alla chiusura della liquidazione controllata o, se anteriore, decorso il triennio dall’apertura: è il fresh start su cui la Cassazione fonda l’assenza di vuoti di tutela.
  • La relazione dell’OCC è il documento decisivo: dopo Cass. n. 11603/2026 deve indicare le cause dell’indebitamento e la diligenza del debitore, a pena di inammissibilità.
  • L’esdebitazione dell’incapiente non è un rimedio universale: si ottiene una sola volta, richiede meritevolezza e non recupera i debiti di una procedura precedente non esdebitata (Cass. n. 30108/2025).
  • L’ordine delle mosse conta più del loro contenuto: la stessa proposta è ammissibile prima della cancellazione e inammissibile dopo.

Le domande sul “quindi in pratica?”

Se cancello la ditta, i miei debiti si prescrivono prima? No. La cancellazione non incide in alcun modo sui termini di prescrizione dei crediti, che continuano a decorrere secondo le regole ordinarie e si interrompono con ogni atto di costituzione in mora o di esercizio del diritto. L’unico termine che la cancellazione fa partire è quello, sfavorevole al debitore, previsto dall’art. 33, comma 1, CCII.

Ho ricevuto un decreto ingiuntivo intestato alla ditta che ho già chiuso: è nullo? No, e sarebbe un errore contarci. Poiché l’impresa individuale coincide con la persona fisica del titolare, l’atto rivolto alla ditta si dirige comunque contro di te. Il termine per proporre opposizione decorre dalla notificazione e va rispettato: si tratta di un termine processuale, sospeso soltanto durante la sospensione feriale, che va dal 1° al 31 agosto. Lasciarlo scadere significa consolidare il titolo esecutivo.

Se un creditore chiede lui la liquidazione controllata, posso oppormi? Puoi difenderti, e in certi casi puoi reagire chiedendo tu l’accesso a una procedura diversa. Il Tribunale di Udine, il 15 dicembre 2025, si è occupato proprio del concordato minore proposto dal debitore in pendenza dell’istanza di liquidazione controllata promossa da un creditore. Se invece la tua difesa è l’assenza totale di attivo, l’art. 268, comma 3, CCII impone di eccepirla entro la prima udienza, allegando i documenti richiesti dall’art. 283, comma 3: un termine che non consente rinvii.

Se dopo l’esdebitazione trovo un buon lavoro, i debiti tornano? Non nel senso comune del termine. L’esdebitazione dell’incapiente non è definitiva in senso assoluto: se dopo il decreto sopravvengono utilità rilevanti, cioè tali da consentire il pagamento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento, il debito torna esigibile nei limiti e per il periodo fissati dall’art. 283 CCII. Un reddito da lavoro ordinario, di per sé, non equivale automaticamente a un’utilità rilevante: la valutazione è concreta e tiene conto delle spese essenziali.

Conviene lasciare la ditta aperta e inattiva invece di chiuderla? Quasi mai. L’impresa iscritta continua a dovere il diritto annuale camerale, e la posizione INPS artigiani o commercianti continua a maturare contribuzione fissa finché non viene cessata. Il costo di mantenere una ditta inattiva supera rapidamente quello di chiuderla. La domanda giusta non è se chiudere, ma quando e in quale ordine rispetto alla gestione dei debiti.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Applichiamo gli orientamenti appena illustrati al tuo fascicolo concreto, con interventi definiti.

  1. Ricostruiamo la cronologia esatta della tua posizione: data di cessazione effettiva, data di iscrizione della cancellazione, data in cui l’insolvenza si è manifestata, e calcoliamo con precisione l’apertura e la chiusura della finestra dell’art. 33, comma 1, CCII.
  2. Verifichiamo le soglie dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII sui tuoi bilanci e sulle tue dichiarazioni, per stabilire se sei esposto alla liquidazione giudiziale o se rientri nel perimetro delle procedure di sovraindebitamento.
  3. Progettiamo la sequenza delle mosse prima della cancellazione: alla luce di Cass. n. 20141/2026, verifichiamo se il concordato minore sia ancora praticabile nel tuo caso e, in caso affermativo, depositiamo la domanda prima che la cancellazione precluda lo strumento.
  4. Predisponiamo la domanda di liquidazione controllata e ne curiamo il deposito, coordinandoci con l’OCC sulla documentazione richiesta.
  5. Costruiamo con l’OCC la ricostruzione delle cause dell’indebitamento e della diligenza nell’assunzione delle obbligazioni, che dopo Cass. n. 11603/2026 condiziona l’ammissibilità stessa della domanda.
  6. Eccepiamo tempestivamente l’incapienza quando è un creditore a promuovere la liquidazione controllata, rispettando il termine della prima udienza previsto dall’art. 268, comma 3, CCII.
  7. Contestiamo la ricostruzione dei creditori sulla prosecuzione dell’attività quando l’art. 33, comma 3, CCII viene invocato per spostare in avanti la finestra concorsuale.
  8. Proponiamo opposizione agli atti esecutivi e ai titoli che colpiscono il tuo patrimonio personale dopo la chiusura della ditta, verificando notifiche, relate, competenza e legittimazione del creditore procedente.
  9. Impugniamo i provvedimenti sfavorevoli nei termini corretti, curando reclami e ricorsi anche alla luce di Cass. n. 1473/2026 sui termini di impugnazione in materia di liquidazione controllata.
  10. Analizziamo la posizione contributiva e camerale residua insieme ai commercialisti dello Studio, per evitare che oneri evitabili continuino a maturare dopo la chiusura.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su una materia come questa, la qualifica di cassazionista pesa in modo particolare: come hai visto, le regole che decidono la sorte di chi chiude una ditta individuale con debiti — la decorrenza del termine annuale, la preclusione del concordato minore, i requisiti della relazione OCC — sono state fissate dalla Corte di cassazione. Poter difendere la stessa linea, con lo stesso difensore, dal primo confronto con il creditore fino all’eventuale giudizio di legittimità significa non dover riscrivere la strategia ogni volta che il grado cambia. A questa si affianca, per il tuo caso specifico, l’esperienza maturata come Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario OCC, che consente di impostare la domanda già nel formato e con la documentazione che l’organismo e il tribunale si attendono.

Sul piano organizzativo, lo staff multidisciplinare dello Studio riunisce avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo: il profilo contabile della ditta cessata e quello giuridico della procedura concorsuale vengono trattati contestualmente, perché nella crisi da sovraindebitamento i numeri e le norme non si possono separare.


In conclusione

Chiudere una ditta individuale costa poche decine di euro tra bollo, eventuali diritti di segreteria e diritto annuale dell’anno in corso. Chiudere una ditta individuale che ha debiti, invece, è un’operazione giuridica il cui costo dipende quasi interamente da due variabili: il momento in cui la cancellazione viene iscritta e la strategia predisposta prima di iscriverla. Le sentenze che hai letto lo dimostrano: la stessa proposta, con le stesse risorse e la stessa buona fede, è praticabile prima della cancellazione e inammissibile dopo.

È esattamente il terreno su cui lo Studio Monardo è attrezzato a intervenire. La materia del sovraindebitamento dell’ex imprenditore individuale — liquidazione controllata, esdebitazione, rapporti con l’OCC — corrisponde alle abilitazioni certificate di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di professionista fiduciario di un OCC; la fase anteriore, quella in cui l’impresa si può ancora tentare di risanare invece di chiudere, corrisponde alla qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021; e la difesa degli orientamenti qui commentati, fino all’ultimo grado, alla qualifica di avvocato cassazionista. Non promettiamo esiti: analizziamo la tua posizione, verifichiamo le finestre temporali ancora aperte e costruiamo con te la sequenza corretta delle mosse.

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