Come Chiudere Un B&B Che Non Riesce A Pagare I Debiti

Chiudere un bed and breakfast che non riesce più a pagare i debiti non è un atto, è una sequenza. Ha un inizio (il primo pagamento saltato), ha una serie di soglie temporali che si aprono e si chiudono, e ha un esito che dipende quasi sempre da una cosa sola: il momento in cui il titolare si muove. Chi sa cosa succede dopo, e quando, sceglie la strada giusta finché è ancora percorribile; chi non lo sa arriva sempre tardi, e arriva tardi non per pigrizia, ma perché nessuno gli ha detto che quella porta si sarebbe chiusa.

La cronologia, in sintesi, è questa: nei primi trenta giorni si fotografa il debito e si stabilisce su quale binario si viaggia (impresa “sotto soglia” o no); nei successivi si decide se chiudere prima o dopo aver regolato la posizione debitoria — perché la cancellazione dal Registro delle imprese, come vedremo, chiude anche alcune procedure; entro i 180 giorni si gioca la finestra negoziale; poi arriva il tempo dei creditori, con i loro termini rigidi; poi quello del tribunale; infine i tre anni che separano l’apertura della liquidazione dall’esdebitazione, cioè dalla cancellazione dei debiti residui.

Lo Studio Monardo lavora esattamente su questa materia perché le competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coincidono con le tre fasi in cui si decide la sorte di un B&B indebitato: è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, cioè conosce dall’interno l’organismo che redige la relazione senza la quale il ricorso non viene neppure esaminato; ed è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè opera nel procedimento che, per le imprese sotto soglia come quasi tutti i B&B, rappresenta l’ultima finestra prima del tribunale.

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La mappa temporale: tutte le tappe in un colpo d’occhio

Prima di percorrerla tappa per tappa, conviene vedere l’intera linea del tempo distesa. Le date non sono uguali per tutti — dipendono da quando arriva il primo atto, da chi è il creditore che si muove per primo, dal tribunale competente — ma la successione delle fasi è sempre quella, e alcuni termini non ammettono deroghe.

Va tenuto presente fin d’ora un punto che ritorna in ogni riga di questa tabella: i termini processuali sono sospesi dal 1° al 31 agosto di ogni anno. Per un B&B, che in agosto lavora e non legge la posta, questa sospensione è spesso l’unica cosa che separa una difesa possibile da una difesa persa.

QuandoCosa accadeTermini che si attivanoDove ne parliamo
Giorno 0Primo insoluto rilevante (fornitore, banca, contributi, canone)Nessun termine di legge, ma parte l’obbligo di attivarsi ex art. 3 CCIITappa 1
Giorni 1-30Fotografia del debito e qualificazione del soggettoVerifica soglie art. 2, co. 1, lett. d) CCIITappa 2
Entro 30 giorni dalla cessazione effettivaAdempimenti formali di chiusuraCancellazione Registro imprese; chiusura P. IVA; CIN e BDSR; SUAPTappa 3
Primi 12 mesi dalla cancellazioneFinestra dell’art. 33 CCIIUn anno per l’apertura della liquidazione giudiziale o controllataTappa 4
Fino a 180 + 180 giorniComposizione negoziata (anche sotto soglia, art. 25-quater CCII)Durata dell’incarico dell’esperto; misure protettiveTappa 5
In parallelo, sempreIniziative dei creditori40 giorni per l’opposizione a decreto ingiuntivo; 10 giorni del precetto; 90 giorni di efficacia; 20 giorni per gli atti esecutiviTappa 6
Giorno del depositoRicorso al tribunale tramite OCCMisure protettive; termine per le domande dei creditori; voto e omologazioneTappa 7
Dall’apertura ai 3 anniLiquidazione controllata ed esdebitazioneTre anni dall’apertura (artt. 272 e 282 CCII)Tappa 8
Dopo l’esdebitazioneVigilanza e ripartenzaTriennio di monitoraggio nell’esdebitazione dell’incapienteTappa 9

Le tappe che seguono ricostruiscono ciascuna riga: cosa accade materialmente, quale norma la governa, quali termini scattano, che cosa il titolare può ancora fare in quel preciso momento e che cosa invece gli è già precluso.

Giorno 0: il primo pagamento che salta

Il giorno zero non è quello in cui arriva un atto giudiziario. È molto prima: è il giorno in cui il conto non copre la rata del mutuo, o la fattura del fornitore di biancheria resta ferma, o il modello F24 dei contributi non viene pagato perché la stagione è andata male. Nella stragrande maggioranza dei casi il titolare non lo registra come un evento: lo registra come un rinvio.

Cosa succede. Un B&B ha una struttura di costi rigida e ricavi stagionali. Quando la stagione non copre i fissi, il primo insoluto non resta isolato: si moltiplica in tre o quattro direzioni contemporaneamente. La banca, che ha erogato il mutuo sull’immobile o un finanziamento per la ristrutturazione delle camere, registra il ritardo nei sistemi interni. I fornitori — lavanderia, alimentari per la colazione, manutentori — smettono di consegnare a credito. La gestione contributiva accumula arretrati. Il proprietario dell’immobile, se il B&B è in locazione, inizia a sollecitare.

La norma. L’art. 3 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.lgs. 14/2019) impone anche all’imprenditore individuale — quindi anche al titolare di un B&B gestito in forma d’impresa — di adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e ad assumere senza indugio le iniziative necessarie per farvi fronte. Non è una norma decorativa: la tempestività o la tardività dell’intervento, nelle procedure che vedremo, viene poi valutata dal giudice. L’art. 2 dello stesso Codice distingue la crisi (probabilità di futura insolvenza, con inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi) dall’insolvenza vera e propria (incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni). Nel giorno zero si è quasi sempre nella prima; sei mesi dopo, spesso, nella seconda.

I termini che si attivano. Formalmente nessuno. Sostanzialmente, molti. Gli interessi di mora decorrono dalla scadenza. Il termine di quindici giorni della diffida ad adempiere, se il fornitore la invia, apre la strada alla risoluzione del contratto. I creditori pubblici qualificati, quando gli arretrati superano determinate soglie e determinate anzianità, sono tenuti a inviare le segnalazioni previste dal Codice della crisi, che di fatto certificano per iscritto l’esistenza di una situazione di difficoltà. Da questo momento in poi, ogni giorno che passa senza una decisione riduce il numero delle strade disponibili, non lo aumenta.

Cosa può fare il titolare ora. Tutto. È l’unico momento in cui l’intero ventaglio è aperto: rinegoziazione bancaria, piani di rientro con i fornitori, cessione dell’azienda o del ramo, affitto d’azienda a un gestore terzo, ingresso di un socio, composizione negoziata, e — se la situazione è già compromessa — accesso a uno strumento di regolazione della crisi con l’attività ancora formalmente in vita, che come vedremo alla Tappa 4 fa una differenza enorme. Nessuna di queste opzioni è preclusa. È l’unica fase in cui il debitore sceglie ancora il campo di gioco.

L’errore tipico di questa fase. Aspettare la stagione successiva. È il ragionamento più comune e il più costoso: “con l’estate rientro”. Il problema è che nel frattempo il debito non resta fermo — cresce di interessi, sanzioni, spese legali — e soprattutto cambia natura: da debito trattabile diventa debito munito di titolo esecutivo. Il secondo errore, quasi altrettanto diffuso, è pagare a rotazione il creditore che urla più forte, lasciando indietro quello che si muoverà per primo in tribunale.

Quanto dura realmente. Dal primo insoluto significativo al primo atto giudiziario passano in media dai quattro agli otto mesi, con variazioni forti a seconda del creditore: le società di leasing e le finanziarie si muovono in due o tre mesi, le banche in sei-dodici, i fornitori privati in tempi molto irregolari, gli enti pubblici più tardi ma con strumenti più incisivi. È una finestra ampia, ed è la ragione per cui quasi tutti la sprecano.

Dal giorno 1 al giorno 30: la fotografia del debito e la scelta del binario

A questo punto la procedura entra in una fase che non è ancora giudiziaria ma è già decisiva. Prima di qualsiasi mossa serve sapere due cose: quanto si deve, e soprattutto chi si è agli occhi del Codice della crisi. La seconda domanda pesa più della prima, perché determina quali procedure sono accessibili.

Cosa succede. Si ricostruisce il passivo per intero, non a memoria: estratti conto e conteggi bancari, posizione contributiva, fatture fornitori con scadenze, canoni arretrati, eventuali fideiussioni rilasciate da familiari, eventuali coobbligazioni. E si ricostruisce l’attivo: immobile (se di proprietà, con o senza ipoteca), arredi e attrezzature, eventuale avviamento, crediti verso le piattaforme di prenotazione, disponibilità liquide.

La norma. L’art. 2, comma 1, lett. d) del Codice definisce l’impresa minore: quella che presenta congiuntamente un attivo patrimoniale non superiore a 300.000 euro nei tre esercizi precedenti, ricavi non superiori a 200.000 euro annui e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro. Devono ricorrere tutti e tre i requisiti: se anche uno solo viene superato, l’impresa non è minore e si viaggia sul binario ordinario (liquidazione giudiziale, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione). Se invece i tre requisiti sussistono — ed è il caso della quasi totalità dei bed and breakfast — il binario è quello del sovraindebitamento: concordato minore, liquidazione controllata, e nei casi estremi esdebitazione del debitore incapiente.

C’è poi una distinzione preliminare, tipica proprio del settore ricettivo: il B&B può essere gestito in forma imprenditoriale (con partita IVA, iscrizione al Registro delle imprese, posizione INPS commercianti) oppure in forma non imprenditoriale, secondo quanto prevedono le leggi regionali sul turismo, con limiti di camere, di periodo di apertura e con l’obbligo per il gestore di risiedere o avere stabile domicilio nell’immobile. Chi ha gestito in forma non imprenditoriale non è mai stato imprenditore: non ha iscrizione da cancellare, non è mai stato assoggettabile a liquidazione giudiziale, e i suoi debiti — se non derivano da attività d’impresa — possono in certi casi qualificarlo come consumatore, aprendogli la ristrutturazione dei debiti del consumatore. È una differenza che cambia l’intera strategia e che si accerta leggendo la SCIA, la visura camerale e la posizione previdenziale, non chiedendolo al cliente.

I termini che si attivano. In questa fase i termini sono ancora quasi tutti volontari, con un’eccezione rilevante: se è già arrivato un decreto ingiuntivo, i quaranta giorni per proporre opposizione decorrono dalla notifica e non aspettano che la fotografia sia completa. Chi impiega un mese per capire la propria posizione mentre un termine perentorio corre, ha già perso una possibilità.

Cosa può fare il titolare ora. Può ancora scegliere l’ordine delle mosse, e l’ordine conta. Può decidere se tentare la cessione dell’azienda o l’affitto della struttura a un terzo (soluzione spesso migliore della chiusura secca, perché conserva valore); può quantificare l’apporto di risorse esterne che un familiare è disposto a mettere, elemento che come vedremo è il presupposto del concordato minore liquidatorio; può verificare se esistono contestazioni fondate su singole poste del debito, in particolare su conteggi bancari e su interessi. Ciò che non può fare è saltare questa fase: senza la fotografia non esiste strategia, esiste solo reazione.

L’errore tipico di questa fase. Chiudere la partita IVA e cancellarsi dal Registro delle imprese “per fermare i costi”, prima di aver deciso quale procedura si vuole usare. È l’errore più grave dell’intera cronologia e alla Tappa 4 vedremo esattamente perché: la cancellazione, secondo l’orientamento più recente della Corte di cassazione, sbarra l’accesso al concordato minore, che è l’unico strumento che consente di chiudere pagando in percentuale e conservando qualcosa.

Quanto dura realmente. Una ricostruzione seria del passivo e dell’attivo richiede dalle due alle sei settimane, il tempo materiale di ottenere i conteggi bancari, l’estratto di ruolo della posizione contributiva e le visure ipocatastali sull’immobile. Se il titolare ha conservato la documentazione, si sta nella parte bassa dell’intervallo; se deve ricostruirla, nella parte alta.

Entro 30 giorni dalla cessazione: gli adempimenti formali della chiusura

Siamo al momento in cui l’attività si ferma davvero: ultima colazione servita, ultima camera liberata, cartello tolto dal portone. Da qui parte una serie di adempimenti con termini brevi, e con un effetto collaterale che quasi nessuno mette in conto: la chiusura formale non estingue un solo euro di debito, ma può chiudere alcune procedure che servivano a gestirlo.

Cosa succede. Gli adempimenti materiali sono questi, e vanno fatti in questo ordine:

  • Registro delle imprese. Per l’attività esercitata in forma imprenditoriale, la comunicazione di cessazione va presentata alla Camera di commercio tramite ComUnica, di regola entro trenta giorni dall’evento. Dal 2023, in attuazione del principio “once only”, in molte Regioni la comunicazione alla Camera assolve anche l’obbligo verso il SUAP, che riceve il dato per via telematica: il doppio adempimento è stato eliminato per le attività d’impresa, mentre resta la modulistica SUAP per le attività non soggette a denuncia al Registro imprese — cioè, tipicamente, per i B&B non imprenditoriali.
  • Partita IVA e posizioni previdenziali. Dichiarazione di cessazione con il modello previsto (AA9 per le imprese individuali, AA7 per i soggetti diversi) entro trenta giorni; chiusura della posizione INPS commercianti e, se ci sono stati dipendenti, della posizione INAIL.
  • CIN e Banca Dati Strutture Ricettive. È l’adempimento più trascurato. Il Codice Identificativo Nazionale, introdotto dall’art. 13-ter del D.L. 145/2023 e obbligatorio per tutte le strutture ricettive e le locazioni turistiche, non si cancella da solo alla cessazione dell’attività: occorre comunicare formalmente la chiusura agli uffici competenti, così che l’informazione arrivi alla BDSR tramite la Regione o la Provincia autonoma. Un CIN rimasto attivo su un immobile impedisce a un eventuale nuovo gestore di ottenerne uno proprio e lascia il titolare esposto a contestazioni su annunci ancora online.
  • Imposta di soggiorno. Il gestore della struttura è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sugli ospiti (art. 180 del D.L. 34/2020). Le somme incassate dai clienti e non riversate al Comune restano un debito personale del gestore, che sopravvive integralmente alla chiusura e va inserito nel passivo. Vanno chiuse le dichiarazioni periodiche e le posizioni sulle piattaforme comunali di gestione.
  • Contratti in corso. Locazione dell’immobile (se il B&B non è di proprietà), utenze, contratti con le piattaforme di prenotazione, contratti di manutenzione, eventuali leasing su arredi e attrezzature. Ognuno ha un proprio meccanismo di recesso e un proprio preavviso.
  • Prenotazioni già acquisite. Sono obbligazioni contrattuali a tutti gli effetti. Le caparre incassate vanno gestite: se è stata versata una caparra confirmatoria e il gestore non esegue, l’art. 1385 c.c. consente alla controparte di recedere pretendendo il doppio; gli acconti semplici vanno restituiti. Chiudere senza avvisare gli ospiti prenotati significa aggiungere al passivo una serie di crediti risarcitori di piccolo importo ma di grande fastidio.

La norma. Per l’imprenditore individuale vale un principio che la Corte di cassazione ha fissato con l’ordinanza della Sezione VI del 7 gennaio 2016, n. 98: la disciplina dell’art. 2495 c.c., per cui l’iscrizione della cancellazione ha efficacia costitutiva ed estingue la società, non si estende all’imprenditore individuale, che non si distingue dalla persona fisica; l’inizio e la fine della qualità di imprenditore dipendono dall’effettivo svolgimento o dal reale venir meno dell’attività, non dalle formalità. Tradotto: il titolare di ditta individuale che si cancella resta debitore con tutto il proprio patrimonio presente e futuro, ai sensi dell’art. 2740 c.c.

Per chi ha gestito il B&B tramite una società, il quadro è diverso ma non più tranquillo. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 3625 del 12 febbraio 2025, hanno ribadito che l’estinzione della società innesca un fenomeno di tipo successorio verso i soci, e la Corte è poi tornata più volte sul punto: con la pronuncia n. 30166 del 2025 ha affermato che la responsabilità dei soci per i debiti della società estinta si configura a prescindere dall’avvenuta percezione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, restando la percezione un tema del momento della riscossione; con la sentenza della Sezione V n. 1650 del 25 gennaio 2026 ha invece precisato il limite opposto, cioè che i crediti illiquidi e inesigibili non appostati nel bilancio finale si presumono tacitamente rinunciati, con esclusione del fenomeno successorio verso ex soci e liquidatori salvo prova contraria. In sintesi: la società sparisce, l’esposizione no, e la misura in cui non sparisce dipende da come è stata condotta la liquidazione.

I termini che si attivano. Trenta giorni per le comunicazioni camerali e fiscali; i preavvisi contrattuali per il recesso dalla locazione, che per gli immobili a uso diverso dall’abitativo sono di regola di sei mesi in caso di recesso per gravi motivi ai sensi dell’art. 27, comma 8, della L. 392/1978; i termini di rimborso pattuiti con gli ospiti. E, soprattutto, inizia a decorrere l’anno dell’art. 33 CCII, che è l’oggetto della prossima tappa.

Cosa può fare il titolare ora. Può ancora decidere di non cancellarsi. È un’opzione che quasi nessuno considera e che invece, quando si vuole accedere al concordato minore, è spesso l’unica corretta: si sospende l’operatività, si liberano i costi variabili, si conservano gli adempimenti minimi e si deposita il ricorso da imprenditore ancora iscritto. Può inoltre negoziare la restituzione dell’immobile locato in cambio della rinuncia del proprietario ai canoni futuri, evitando che il passivo continui a gonfiarsi mese dopo mese.

L’errore tipico di questa fase. Credere che la chiusura sia la soluzione. La chiusura è un adempimento amministrativo: ferma i costi correnti, non tocca il debito pregresso e, come vedremo tra poco, restringe le opzioni. Il secondo errore è chiudere lasciando il CIN attivo e gli annunci online, con la struttura che continua a comparire come prenotabile.

Quanto dura realmente. Gli adempimenti telematici si esauriscono in pochi giorni lavorativi. La parte lenta è quella contrattuale: liberare l’immobile locato, chiudere i rapporti con le piattaforme e sistemare le prenotazioni pendenti richiede in genere dai due ai quattro mesi.

I dodici mesi successivi alla cancellazione: la finestra dell’art. 33 CCII

Il calendario ora corre su un binario che il titolare, quasi sempre, non sa nemmeno esista. Dal giorno dell’iscrizione della cancellazione decorre un anno, e quell’anno è la cerniera di tutta la vicenda.

Cosa succede. Per dodici mesi l’ex imprenditore resta assoggettabile alle procedure concorsuali per i debiti maturati quando era in attività. Dopo, il quadro cambia. E cambia in modo asimmetrico: alcune porte si chiudono, altre restano aperte, una si chiude molto prima di quanto si creda.

La norma. L’art. 33 CCII stabilisce che la liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell’attività del debitore, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente o entro l’anno successivo; per l’imprenditore iscritto, il termine decorre dalla cancellazione dal Registro delle imprese. Il comma 4 della stessa norma preclude poi all’imprenditore cancellato l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi. Su quest’ultimo punto si è consumato il contrasto interpretativo più rilevante degli ultimi due anni.

La Corte di cassazione, già con la sentenza n. 22699 del 26 luglio 2023, aveva escluso che l’imprenditore cancellato potesse accedere al concordato preventivo, sul presupposto che uno strumento destinato al risanamento non si concilia con la cessazione dell’attività. Restava aperta la questione per il concordato minore liquidatorio, quello cioè che non prevede continuità e si regge sull’apporto di finanza esterna: diversi giudici di merito — tra cui la Corte d’appello di Napoli il 14 luglio 2025 e il Tribunale di Udine il 21 marzo 2026 — avevano ritenuto la preclusione inapplicabile, valorizzando il fatto che la proposta garantisse ai creditori un risultato migliore della liquidazione.

La Suprema Corte ha chiuso la partita con la sentenza n. 20141 depositata il 16 giugno 2026: la domanda di concordato minore presentata dall’imprenditore già cancellato dal Registro delle imprese è sempre inammissibile, anche quando il concordato è liquidatorio e anche in presenza di finanza esterna capace di aumentare l’attivo e migliorare il soddisfacimento dei creditori, perché il principio del miglior soddisfacimento non può prevalere sulle regole di sistema, tra cui l’art. 33 CCII. All’ex imprenditore resta la liquidazione controllata: la seconda opportunità passa dal binomio liquidazione-esdebitazione, non dalla negoziazione concorsuale.

I termini che si attivano. Un anno dalla cancellazione per l’apertura della liquidazione giudiziale (per chi supera le soglie) e per l’apertura della liquidazione controllata su istanza dei creditori. Nessun termine, invece, protegge dal concordato minore: quella porta si chiude nell’istante stesso in cui la cancellazione viene iscritta, non dopo dodici mesi.

Cosa può fare il titolare ora. Se la cancellazione non è ancora avvenuta: tutto, compreso il concordato minore, e questa è la ragione per cui l’ordine delle mosse conta più della velocità. Se la cancellazione è già avvenuta: resta la liquidazione controllata, che è procedura seria e utile, ma comporta lo spossessamento dell’intero patrimonio liquidabile. Va detto che, decorso l’anno, l’ex imprenditore non è comunque abbandonato: la giurisprudenza di merito — tra cui il Tribunale di Verona il 22 marzo 2025 e il Tribunale di Avellino il 1° aprile 2025 — e la Corte d’appello di Ancona con la sentenza n. 211/2025 hanno riconosciuto che l’ex imprenditore individuale cancellato da oltre un anno può accedere alla liquidazione controllata, che è appunto lo strumento residuale pensato per garantire la seconda opportunità.

L’errore tipico di questa fase. È l’errore-specchio di quello della tappa precedente: cancellarsi prima di depositare. Chi decide di chiudere il B&B a ottobre, si cancella a novembre e a febbraio scopre che un familiare sarebbe disposto a mettere 40.000 euro per definire il passivo in percentuale, arriva con la risorsa giusta e lo strumento sbagliato: quei 40.000 euro, dopo la cancellazione, non possono più essere veicolati in un concordato minore.

Quanto dura realmente. L’anno è un anno. Ma la finestra decisiva — quella tra la decisione di chiudere e l’iscrizione della cancellazione — dura in genere poche settimane, ed è il tratto di cronologia in cui l’assistenza tecnica cambia materialmente l’esito.

Dal giorno 30 al giorno 180: la finestra negoziale della composizione negoziata

A questo punto la procedura entra in una fase che molti titolari di B&B non sanno di poter usare, convinti che sia riservata alle aziende strutturate. Non è così: il Codice della crisi ha previsto un percorso apposito per le imprese sotto soglia.

Cosa succede. L’imprenditore presenta istanza sulla piattaforma telematica nazionale gestita da Unioncamere e chiede la nomina di un esperto indipendente. Per le imprese sotto soglia, commerciali o agricole, l’esperto è nominato dal segretario generale della Camera di commercio competente. L’esperto convoca senza indugio l’imprenditore, valuta se esistono concrete possibilità di risanamento e, se le trova, conduce le trattative con banche, fornitori e creditori pubblici. È un percorso stragiudiziale e riservato: nessuna pubblicità, nessun marchio d’infamia sulla struttura, elemento non secondario per un’attività che vive di recensioni.

La norma. Composizione negoziata: artt. 12 e seguenti CCII; imprese sotto soglia: art. 25-quater CCII; misure protettive del patrimonio: artt. 18 e 19; misure premiali: art. 25-bis. Le istruzioni operative sono state aggiornate con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 23 aprile 2026, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 10 del 31 maggio 2026, che ha recepito le prassi consolidate e chiarito, tra l’altro, che il test pratico sulla ragionevole perseguibilità del risanamento è uno strumento prognostico e non un indicatore di crisi.

I termini che si attivano. L’incarico dell’esperto si considera concluso decorsi 180 giorni dall’accettazione della nomina, se le parti non hanno individuato una soluzione; può proseguire per non oltre altri 180 giorni quando lo richiedono l’imprenditore o le parti delle trattative e l’esperto vi acconsente, oppure quando è stato proposto ricorso al tribunale per le misure protettive o per le autorizzazioni. Le misure protettive, se richieste, impediscono ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio, ma vanno confermate dal tribunale entro i termini stretti dell’art. 19 e hanno durata limitata e prorogabile entro un tetto massimo. Sono i giorni in cui il debitore, per la prima volta da mesi, smette di essere inseguito.

Cosa può fare il titolare ora. Molto più di quanto immagini. Può chiedere l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili per superare la stagione morta; può chiedere l’autorizzazione a cedere l’azienda o un ramo senza che l’acquirente risponda dei debiti pregressi, che è spesso l’unico modo per monetizzare l’avviamento di un B&B avviato; può ottenere le misure premiali dell’art. 25-bis, che intervengono sugli interessi e sulle sanzioni dei debiti tributari e contributivi; e, se le trattative non approdano a nulla, può utilizzare gli sbocchi previsti dall’art. 25-quater, comma 4, tra cui la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ex art. 25-sexies. La composizione negoziata è l’unica fase in cui il debitore può cedere l’attività a un terzo con il timbro del tribunale sulla non responsabilità per i debiti anteriori: dopo, quella possibilità non esiste più nella stessa forma.

In questa fase conta in modo concreto che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo sia Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: significa conoscere dall’interno i criteri con cui l’esperto misura la perseguibilità del risanamento e costruire l’istanza in modo che quei criteri trovino risposta già nella documentazione iniziale, invece di scoprirli al primo incontro.

L’errore tipico di questa fase. Presentare l’istanza senza un piano di risanamento credibile, contando sul fatto che le misure protettive congelino i creditori. L’esperto, se non vede prospettive concrete, lo scrive nella relazione finale, e quella relazione resta agli atti e viene letta da chiunque esamini la posizione dopo. Il secondo errore, tipico del settore ricettivo, è dimenticare che le misure protettive non toccano i crediti dei lavoratori, che vanno gestiti a parte.

Quanto dura realmente. Dalla presentazione dell’istanza alla nomina dell’esperto passano di norma pochi giorni; dal primo incontro alla conclusione, i 180 giorni raramente vengono usati per intero nelle imprese minori: le trattative con tre o quattro creditori si esauriscono in tre-quattro mesi, in un senso o nell’altro.

In parallelo, sempre: il calendario dei creditori

Mentre il debitore ragiona, i creditori agiscono. E lo fanno con termini propri, che non si coordinano con i suoi tempi e non aspettano che abbia deciso. Questa tappa non ha una collocazione fissa nella linea del tempo: si sovrappone a tutte le altre, ed è quella che produce le scadenze più rigide dell’intera vicenda.

Cosa succede. La sequenza tipica è sempre la stessa. Prima la messa in mora e la diffida. Poi il ricorso per decreto ingiuntivo, che il creditore ottiene con la documentazione contrattuale e contabile. Poi la notifica del decreto. Poi, decorso il termine per l’opposizione senza che sia stata proposta, la formula esecutiva e l’atto di precetto. Poi il pignoramento: presso terzi (conti correnti, crediti verso le piattaforme di prenotazione, canoni di eventuali locazioni attive), mobiliare (arredi, attrezzature, biancheria, dotazioni delle camere) o immobiliare, se il B&B è di proprietà e il credito lo giustifica.

La norma. Il decreto ingiuntivo notificato apre il termine di quaranta giorni per l’opposizione ai sensi dell’art. 641 c.p.c. L’atto di precetto contiene l’intimazione ad adempiere entro un termine non inferiore a dieci giorni (art. 480 c.p.c.) e perde efficacia se il pignoramento non viene eseguito entro novanta giorni dalla notifica (art. 481 c.p.c.). Le opposizioni agli atti esecutivi vanno proposte entro venti giorni (art. 617 c.p.c.). Dopo il pignoramento, il creditore deve iscrivere la causa a ruolo entro termini brevi, a pena di inefficacia: quindici giorni per il pignoramento mobiliare e per quello immobiliare, trenta giorni per il pignoramento presso terzi.

E qui entra in scena la regola che, per un’attività ricettiva, vale più di tutte le altre: i termini processuali sono sospesi dal 1° al 31 agosto. Un termine di opposizione che inizia a decorrere a fine luglio non scade a inizio settembre: si ferma per l’intero mese di agosto e riprende il 1° settembre per i giorni residui. È una regola che salva molte difese, ed è anche la regola che molti titolari di B&B scoprono troppo tardi, perché ad agosto la struttura è piena, la PEC non viene letta e le raccomandate restano in giacenza.

I termini che si attivano. Tutti quelli appena elencati, e tutti perentori: quaranta giorni per l’opposizione a decreto ingiuntivo, venti giorni per l’opposizione agli atti esecutivi, dieci giorni dal precetto prima che il creditore possa pignorare, novanta giorni di efficacia del precetto. Nessuno di questi termini si riapre. Una volta scaduto il termine per opporsi al decreto ingiuntivo, il credito diventa definitivo anche se era contestabile nel merito.

Cosa può fare il titolare ora. Molto, ma solo dentro le finestre. Può proporre opposizione a decreto ingiuntivo contestando conteggi, interessi, competenze bancarie, o eccependo la prescrizione. Può opporsi al precetto o agli atti esecutivi per vizi propri. Può chiedere la conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c., versando una somma e ottenendo la sostituzione dei beni pignorati con il denaro. Può, soprattutto, depositare la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi: le misure protettive, una volta concesse, bloccano le azioni esecutive individuali e impediscono l’acquisizione di diritti di prelazione sul patrimonio per crediti anteriori. La finestra difensiva più larga, quando i pignoramenti sono già partiti, non è nel processo esecutivo: è nel deposito del ricorso concorsuale.

L’errore tipico di questa fase. Ignorare la notifica perché “tanto non ho nulla”. Non è vero quasi mai: c’è il conto corrente, ci sono i crediti verso le piattaforme di prenotazione, c’è l’immobile se è di proprietà, ci sono le attrezzature. Il secondo errore, altrettanto frequente, è pagare un acconto al creditore che ha appena notificato il precetto: il pagamento parziale interrompe la prescrizione e riconosce il debito, senza fermare l’esecuzione.

Quanto dura realmente. Dal decreto ingiuntivo non opposto al primo pignoramento passano in media dai tre ai sei mesi. Un’esecuzione immobiliare, dalla trascrizione del pignoramento al decreto di trasferimento, richiede oggi mediamente dai due ai quattro anni a seconda del tribunale; una presso terzi si esaurisce in pochi mesi. Sono tempi lunghi, ma non sono tempo utile: sono tempo in cui il debito cresce.

Il giorno del deposito: quando il calendario cambia padrone

A questo punto la procedura entra nella fase giudiziale, e accade una cosa che ribalta l’intero rapporto di forza: il calendario smette di appartenere ai creditori e passa al tribunale. È il momento che quasi tutti i debitori temono e che quasi tutti, a posteriori, avrebbero voluto anticipare.

Cosa succede. Il debitore si rivolge a un Organismo di composizione della crisi, che nomina un gestore della crisi. Il gestore esamina la documentazione, ricostruisce le cause dell’indebitamento, verifica l’attendibilità dei dati e redige la relazione particolareggiata che accompagna il ricorso. Il ricorso viene depositato in tribunale con la proposta (concordato minore) oppure con la domanda di apertura della liquidazione controllata. Il tribunale verifica i presupposti e, se li ritiene sussistenti, apre la procedura.

La norma. Concordato minore: artt. 74-83 CCII, riservato a imprenditori minori, imprenditori agricoli, professionisti e start-up innovative, non al consumatore; quando è liquidatorio, cioè non prevede la prosecuzione dell’attività, è ammissibile solo se apporta risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori. Liquidazione controllata: artt. 268 e seguenti, su domanda del debitore, del creditore o del pubblico ministero; il correttivo del 2024 ha posto un limite alla domanda del creditore, che non è proponibile quando i debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria sono inferiori a 50.000 euro. Misure protettive: art. 54 CCII.

Sui presupposti di ammissione la giurisprudenza recente ha fissato alcuni paletti che vale la pena conoscere prima di depositare. La Cassazione, con l’ordinanza n. 28576 del 28 ottobre 2025, ha stabilito che la relazione dell’OCC allegata alla domanda di liquidazione controllata va verificata dal tribunale sotto il profilo sostanziale e non meramente formale: non basta che ci sia, deve dire qualcosa. Con la pronuncia n. 28574 della stessa data, la Corte ha dichiarato inammissibile — e rilevabile d’ufficio — la proposta di concordato minore che non rispetti le regole legali di trattamento dei creditori, riservando ai privilegiati un trattamento identico a quello dei chirografari. Sul versante soggettivo, il Tribunale di Catania il 19 febbraio 2026 ha chiarito che per il concordato minore non è richiesta l’assenza di dolo o colpa grave nella formazione del debito, essendo sufficiente il mancato compimento di atti in frode ai creditori; e il Tribunale di Caltanissetta, il 23 gennaio 2026, ha escluso che il reiterato inadempimento dei debiti tributari costituisca di per sé atto in frode.

I termini che si attivano. Il decreto o la sentenza di apertura fissa il termine entro il quale i creditori devono trasmettere via PEC la domanda di partecipazione al passivo. Nel concordato minore i creditori esprimono il voto entro il termine fissato dal giudice e la proposta è approvata se raggiunge la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Contro i provvedimenti si propone reclamo; e qui c’è un termine che vale la pena scolpire: la Corte di cassazione, con la sentenza della Sezione I del 22 gennaio 2026, n. 1473, ha affermato la perentorietà del termine di trenta giorni previsto dall’art. 15, comma 13, CCII per il ricorso per cassazione nelle procedure di liquidazione controllata, in applicazione delle norme sul procedimento unitario. Trenta giorni, e non uno di più, per portare la questione davanti alla Suprema Corte.

Cosa può fare il debitore ora. Chiedere e ottenere le misure protettive, che sospendono le esecuzioni in corso. Proporre una percentuale ai chirografari sostenuta da finanza esterna. Contare, se i creditori pubblici votano contro, sull’omologazione forzosa: l’art. 80, comma 3, CCII consente al giudice di omologare anche in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali quando l’adesione è determinante per il raggiungimento delle maggioranze e la proposta è più conveniente dell’alternativa liquidatoria. È il cosiddetto cram down, e su di esso la Cassazione è intervenuta con la sentenza della Sezione I del 16 maggio 2026, n. 14555, chiarendo che nel concordato minore l’omologazione forzosa non presuppone la formulazione di una proposta di transazione fiscale ex art. 88 CCII, perché in questa procedura opera un percorso autonomo e semplificato con l’intervento necessario dell’OCC. Nel merito, il Tribunale di Trieste con la sentenza n. 24 del 15 luglio 2025 ha applicato il cram down erariale a un concordato minore liquidatorio proposto da un’imprenditrice individuale cessata, e il Tribunale di Oristano, con la sentenza n. 26 del 9 dicembre 2025, ha omologato in continuità nonostante il voto contrario dell’Agenzia delle entrate, valorizzando il confronto numerico con lo scenario liquidatorio.

L’errore tipico di questa fase. Depositare un piano costruito su una stima ottimistica dell’alternativa liquidatoria. Se il valore di realizzo dell’immobile o dell’azienda viene sovrastimato, il confronto con la liquidazione controllata si indebolisce e il cram down si perde: è il punto su cui i piani vengono respinti più spesso. Il secondo errore è promettere finanza esterna senza documentarla: la disponibilità del terzo va provata con impegni sottoscritti e con la dimostrazione della sua capacità reddituale o patrimoniale.

Quanto dura realmente. I dati dell’Organismo di composizione della crisi della Camera Arbitrale di Milano relativi al 2025 indicano che mediamente occorre un anno e mezzo per la conclusione della pratica, con i piani presentati dopo la relazione del gestore omologati nel 95% dei casi. La distribuzione degli strumenti utilizzati è però istruttiva: liquidazione controllata nel 72% dei casi, esdebitazione dell’incapiente nel 17%, ristrutturazione dei debiti del consumatore nel 7%, concordato minore appena nel 4%. Il monitoraggio ministeriale sugli OCC, dal canto suo, ha registrato una durata media dell’intero ciclo di circa 450 giorni dall’istanza alla conclusione, con circa un terzo delle procedure che arriva all’omologa e due terzi che si fermano prima per rinuncia, inammissibilità o rigetto. La lettura corretta di questi numeri è una sola: la selezione avviene prima del deposito, non dopo.

Dall’apertura ai tre anni: la liquidazione controllata e l’esdebitazione

Da questo momento in poi la vicenda ha una durata definita per legge, ed è la prima volta dall’inizio della crisi che il debitore può segnare una data sul calendario e sapere che cosa troverà quando arriverà.

Cosa succede. Con la sentenza di apertura il tribunale nomina un liquidatore, che prende in carico il patrimonio del debitore. Il liquidatore redige il programma di liquidazione, che il giudice delegato approva, e procede alla vendita dei beni con le forme previste per la liquidazione giudiziale, in quanto compatibili. Il ricavato viene distribuito tra i creditori secondo le cause di prelazione. Terminate le operazioni, il liquidatore presenta il rendiconto e la procedura si chiude.

La norma. Il patrimonio liquidabile comprende tutti i beni del debitore, salvo le esclusioni dell’art. 268, comma 4, CCII: i crediti alimentari e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni e i salari nella misura determinata dal giudice come necessaria al mantenimento del debitore e della sua famiglia, i frutti dell’usufrutto legale sui beni dei figli, le cose impignorabili per disposizione di legge. Non esiste, si badi, un’esenzione generalizzata per l’abitazione: se il B&B è stato ricavato nell’immobile di proprietà del titolare, quell’immobile entra nella liquidazione. È il passaggio più duro di tutta la cronologia ed è anche la ragione per cui, quando esiste anche solo una possibilità di concordato minore, va valutata prima della cancellazione.

Sulla durata, l’art. 272, comma 3, CCII — nel testo introdotto dal correttivo del 2024 — stabilisce che la procedura resta aperta fino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e in ogni caso per tre anni dalla data di apertura, ma può essere chiusa anche prima, su istanza del liquidatore, se risulta che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire. L’art. 282, comma 1, prevede che per le procedure di liquidazione controllata l’esdebitazione operi a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dall’apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore; l’istanza è comunicata ai creditori ammessi al passivo, che possono presentare osservazioni nel termine di quindici giorni. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 6 del 2024, aveva già indicato la via poi recepita dal correttivo: la procedura apprende i beni e le quote di reddito che pervengono al sovraindebitato nel triennio successivo all’apertura, ma se non vi sono prospettive di incasso va chiusa.

I termini che si attivano. Tre anni dall’apertura: è il termine che scandisce sia l’apprensione dei beni sopravvenuti sia la maturazione del diritto all’esdebitazione. Quindici giorni per le osservazioni dei creditori sull’istanza di esdebitazione. Trenta giorni per il reclamo contro i provvedimenti, e altrettanti — perentori, come si è visto — per il successivo ricorso per cassazione.

Cosa può fare il debitore ora. Meno di prima, ma non nulla. Può collaborare attivamente con il liquidatore, e la collaborazione non è una cortesia: le condizioni ostative dell’art. 280 CCII, richiamate dall’art. 282, escludono dall’esdebitazione chi ha ostacolato la procedura o ha ritardato colposamente il suo svolgimento. Può segnalare al liquidatore l’inconvenienza economica dell’apprensione di singoli beni. Può, se sopravviene un miglioramento reddituale, discutere la misura della quota di reddito appresa. E deve tenere presente un limite che nessuna procedura supera: l’esdebitazione libera il debitore, non i coobbligati, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso. Il familiare che ha garantito il mutuo del B&B resta esposto per intero, e questo va detto prima, non dopo.

L’errore tipico di questa fase. Considerare l’esdebitazione un automatismo. Non lo è. È vero che nella liquidazione controllata opera di diritto, ma sempre a condizione che non ricorrano le cause ostative e che il debitore non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per determinati reati. Il secondo errore è omettere di segnalare beni o redditi sopravvenuti nel triennio: è il modo più rapido per perdere il beneficio dopo averlo quasi ottenuto.

Quanto dura realmente. Il triennio è il riferimento normativo, ma nelle procedure con attivo modesto e nessuna prospettiva di ulteriore incasso la chiusura anticipata è oggi possibile e praticata. Nelle procedure con un immobile da vendere, invece, la durata effettiva coincide con i tempi della vendita, e supera spesso i tre anni per la parte liquidatoria, pur restando fermo il diritto all’esdebitazione maturato nel triennio.

Dopo l’esdebitazione: i tre anni di vigilanza e il ritorno alla normalità

Siamo all’ultima tappa, quella che quasi nessuna guida racconta perché sembra la fine della storia. Non lo è: è una fase con obblighi propri, e chi la sottovaluta rischia di veder revocato un beneficio già ottenuto.

Cosa succede. Il debitore torna a essere un soggetto pulito rispetto ai debiti concorsuali. Può riaprire una partita IVA, può ottenere un nuovo CIN per una nuova struttura, può — con il tempo — rientrare nel circuito del credito. Ma se il percorso è passato dall’esdebitazione del sovraindebitato incapiente dell’art. 283 CCII, cioè dallo strumento riservato a chi non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità nemmeno in prospettiva futura, restano obblighi di trasparenza per il triennio successivo.

La norma. L’art. 283 CCII riserva il beneficio al debitore persona fisica meritevole, e vi si può accedere una sola volta. Il giudice concede l’esdebitazione con decreto dopo aver valutato la meritevolezza e verificato l’assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento; il decreto indica il termine entro cui il debitore deve presentare, a pena di revoca, la dichiarazione annuale relativa alle utilità sopravvenute. L’OCC, nei tre anni successivi al deposito del decreto, vigila sulla tempestività del deposito di quella dichiarazione e compie le verifiche necessarie ad accertare l’esistenza di utilità ulteriori. Il decreto è comunicato ai creditori, che possono proporre reclamo nel termine di trenta giorni.

Sui presupposti la giurisprudenza è esigente ma non cieca. Il Tribunale di Bergamo, il 9 aprile 2025, ha ritenuto che dichiarazioni non del tutto veritiere rese alla banca, se riconducibili a colpa lieve, non precludano la meritevolezza. Il Tribunale di Arezzo, il 7 maggio 2026, ha chiarito che il superamento della soglia reddituale indicata dall’art. 283, comma 2, non esclude automaticamente l’incapienza, trattandosi di una presunzione legale operante solo al di sotto di quella soglia, oltre la quale resta al giudice una valutazione in concreto. La Cassazione, con l’ordinanza della Sezione I del 14 novembre 2025, n. 30108, ha invece posto un limite netto: il debitore già dichiarato fallito che non abbia fruito, per qualsiasi ragione, dell’esdebitazione fallimentare non può invocare successivamente l’esdebitazione dell’incapiente per la medesima esposizione debitoria.

I termini che si attivano. La dichiarazione annuale sulle utilità sopravvenute, nel termine fissato dal decreto, per tre anni. Trenta giorni per il reclamo dei creditori. E il termine implicito più importante: l’irripetibilità del beneficio, che è a vita.

Cosa può fare l’ex titolare ora. Ripartire, ma con cognizione. Può riaprire un’attività ricettiva, e in questo caso deve sapere che il CIN identifica il gestore e non l’immobile: serve una nuova SCIA e un nuovo codice, e se il vecchio CIN non è stato cessato correttamente il nuovo non viene rilasciato. Può richiedere l’aggiornamento delle segnalazioni nelle banche dati creditizie, che seguono tempi di conservazione propri. Può, soprattutto, non ripetere l’errore di partenza: strutturare l’attività con una separazione patrimoniale adeguata e con un monitoraggio dei flussi che consenta di accorgersi della crisi al giorno zero e non al giorno trecento.

L’errore tipico di questa fase. Ripartire intestando la nuova attività a un familiare per “stare tranquilli”. È una scelta che espone a contestazioni sull’interposizione e che, se ci sono state utilità sopravvenute non dichiarate, può costare la revoca del beneficio.

Quanto dura realmente. Il triennio di vigilanza è pieno. Il ritorno effettivo alla piena bancabilità è più lungo e dipende dai tempi di conservazione dei dati nelle banche dati creditizie e dalla ricostruzione di uno storico positivo: nella pratica, dai due ai cinque anni dopo la chiusura.

La stessa procedura, due calendari

Le due simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi, non casi reali dello Studio. Partono dalla stessa identica situazione e cambiano una sola variabile: il momento in cui il titolare si muove. Le date sono costruite in modo coerente con i termini di legge, sospensione feriale del 1°-31 agosto compresa.

Situazione di partenza (identica per entrambi). B&B a conduzione familiare, ditta individuale, cinque camere in immobile di proprietà gravato da mutuo. Passivo complessivo 247.800 euro, così composto: mutuo residuo 128.500 euro; debito contributivo 41.900 euro; fornitori 38.400 euro; debito verso il Comune per imposta di soggiorno incassata e non riversata 7.300 euro; utenze e vari 12.700 euro; finanziamento arredi 19.000 euro. Attivo: immobile stimato 190.000 euro, arredi e attrezzature 14.200 euro, nessuna liquidità. Un familiare è disponibile ad apportare 46.000 euro.

Calendario A — il titolare che agisce alle finestre giuste.

  • 14 gennaio 2025. Salta la seconda rata consecutiva del mutuo. Il titolare non aspetta: fa ricostruire la posizione debitoria completa.
  • 10 febbraio 2025. La ricostruzione è chiusa. I tre requisiti dell’impresa minore sono tutti rispettati: il binario è quello del sovraindebitamento. Il familiare conferma per iscritto la disponibilità dei 46.000 euro.
  • 3 marzo 2025. Un fornitore notifica decreto ingiuntivo per 18.600 euro. Il termine di quaranta giorni scade il 12 aprile 2025: viene proposta opposizione nei termini, contestando 2.400 euro di interessi e penali non dovuti.
  • 7 aprile 2025. Istanza di composizione negoziata come impresa sotto soglia. Esperto nominato dal segretario generale della Camera di commercio; misure protettive richieste e confermate.
  • Aprile-luglio 2025. Trattative. La banca non accetta lo stralcio, ma i fornitori sì. L’esperto rileva che il risanamento in continuità non è perseguibile.
  • 26 settembre 2025. Chiusura della composizione negoziata. L’attività viene sospesa ma la ditta NON viene cancellata. È la mossa che tiene aperta la porta successiva.
  • 20 ottobre 2025. Deposito del ricorso per concordato minore liquidatorio tramite OCC, con proposta sostenuta dai 46.000 euro di finanza esterna: soddisfacimento integrale dei privilegiati nei limiti della capienza dell’immobile e 19% ai chirografari, contro il 7% stimato nell’alternativa liquidatoria.
  • 28 ottobre 2025. Apertura della procedura e misure protettive: le azioni esecutive si fermano.
  • 19 marzo 2026. Voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi. L’ente previdenziale non aderisce, ma la sua adesione era determinante: il tribunale applica il cram down dell’art. 80, comma 3, CCII sulla base del confronto con lo scenario liquidatorio.
  • 11 maggio 2026. Omologazione. Esecuzione del piano in ventiquattro mesi.
  • Esito. Il titolare esce dal debito residuo alla conclusione dell’esecuzione del piano, con l’immobile venduto in modo ordinato e non all’asta. Tempo totale: circa sedici mesi dal primo insoluto all’omologa.

Calendario B — il titolare che lascia correre.

  • 14 gennaio 2025. Salta la stessa rata. Decisione: “recupero con la stagione estiva”.
  • 3 marzo 2025. Stesso decreto ingiuntivo per 18.600 euro. Nessuna opposizione: il termine scade il 12 aprile 2025 e il decreto diventa definitivo, interessi e penali compresi.
  • 24 luglio 2025. Un secondo creditore notifica un atto con termine di quaranta giorni. Il titolare, in piena stagione, non lo apre. Per effetto della sospensione feriale il termine, decorsi sette giorni a luglio, si ferma il 1° agosto e riprende il 1° settembre: scade il 3 ottobre 2025. Nessuno se ne accorge: la difesa possibile viene persa per non aver letto la posta.
  • 8 settembre 2025. Precetto per 21.400 euro: dieci giorni per adempiere, efficacia fino al 7 dicembre 2025. Nessuna reazione.
  • 20 novembre 2025. Pignoramento presso terzi sul conto corrente e sui crediti verso le piattaforme di prenotazione. Il conto viene bloccato in piena programmazione della stagione successiva.
  • 30 novembre 2025. Chiusura dell’attività e cancellazione dal Registro delle imprese, decisa per fermare i costi fissi. Da questo istante il concordato minore è precluso: lo dice la Cassazione con la sentenza n. 20141 del 16 giugno 2026.
  • Febbraio 2026. Il familiare si dichiara disponibile ai 46.000 euro. Non esistono più strumenti concorsuali negoziali in cui veicolarli: quella somma, adesso, può solo essere spesa in transazioni individuali con singoli creditori, senza effetto liberatorio sugli altri.
  • 9 aprile 2026. Trascrizione del pignoramento immobiliare da parte della banca.
  • Luglio 2026. Deposito della domanda di liquidazione controllata, unica strada residua. Apertura, spossessamento, vendita dell’immobile secondo i tempi della procedura.
  • Esito. Esdebitazione conseguibile decorsi tre anni dall’apertura, quindi non prima della metà del 2029. Tempo totale: oltre quattro anni dal primo insoluto, con l’immobile liquidato interamente e la finanza esterna resa inutile.

Stesso debito, stesso patrimonio, stesso familiare disponibile. La differenza — un ventaglio di opzioni contro una sola strada obbligata, sedici mesi contro cinquantaquattro — sta interamente in tre decisioni prese o non prese entro finestre che duravano poche settimane.

I binari paralleli: come cambia la timeline se il debitore attiva un rimedio

La cronologia raccontata fin qui è quella di chi subisce. Ogni rimedio attivato la modifica, e la modifica in modo diverso. Vale la pena vedere i quattro binari affiancati, perché la scelta tra loro non è una questione di preferenza: è una questione di quando si è.

RimedioQuando è ancora attivabileCosa fa al calendarioEsito temporale tipico
Composizione negoziata (art. 25-quater)Finché l’attività è in vita e non è stata cancellataSospende le azioni esecutive con le misure protettive; congela la posizione per 180 + 180 giorni4-8 mesi, con sbocco negoziale o accesso a procedura concorsuale
Concordato minore (artt. 74-83)Solo prima della cancellazione dal Registro impreseBlocca le esecuzioni dall’apertura; sostituisce il debito con l’obbligo di eseguire il piano12-24 mesi fino all’omologa, più l’esecuzione del piano
Liquidazione controllata (artt. 268 ss.)Sempre, anche a distanza di anni dalla cancellazioneSpossessa il debitore ma chiude definitivamente la partita3 anni dall’apertura per l’esdebitazione
Esdebitazione dell’incapiente (art. 283)Quando non c’è alcuna utilità offribile, nemmeno futuraSalta la fase liquidatoriaDecreto in tempi brevi, poi 3 anni di dichiarazioni annuali

Il primo binario, la composizione negoziata, è l’unico che consente di cedere l’attività a un terzo con l’autorizzazione del tribunale, sterilizzando la responsabilità dell’acquirente per i debiti anteriori. Per un B&B con buona posizione e buone recensioni, questo è spesso il modo di trasformare l’avviamento in denaro invece di lasciarlo evaporare con la chiusura.

Il secondo binario, il concordato minore, è quello che conserva di più al debitore, ed è anche quello con la scadenza più insidiosa, perché non è una scadenza a giorni: è un evento. La cancellazione. Il Tribunale di Bolzano, il 12 novembre 2025, ha peraltro chiarito che l’apporto di finanza esterna, se apprezzabile, consente l’accesso al concordato minore liquidatorio anche in presenza di un attivo nullo: la finanza esterna non è un contorno, è il motore della procedura.

Il terzo binario, la liquidazione controllata, non ha scadenze di accesso ed è per questo la procedura più usata in assoluto: nei dati 2025 dell’OCC milanese rappresenta il 72% dei casi. È la rete di sicurezza del sistema. Ma è una rete che si paga con il patrimonio.

Il quarto binario, l’esdebitazione dell’incapiente, è l’eccezione: presuppone che non ci sia nulla da offrire, nemmeno in prospettiva, ed è utilizzabile una sola volta nella vita. Nei dati milanesi rappresenta il 17% dei casi, segno che la povertà assoluta post-crisi d’impresa non è un’ipotesi di scuola.

Un ultimo binario, spesso dimenticato, riguarda i dipendenti. Se il B&B aveva personale, l’apertura di una procedura concorsuale apre ai lavoratori la strada del Fondo di garanzia INPS per il trattamento di fine rapporto e per le ultime mensilità, previa insinuazione al passivo. Chiudere senza procedura significa lasciare i dipendenti senza quella strada e con il solo rimedio dell’esecuzione individuale.

Le cinque finestre critiche

Ridotta all’osso, l’intera cronologia si gioca in cinque momenti. Fuori da questi, il tempo scorre e basta.

  1. La finestra dei primi novanta giorni dal primo insoluto. È l’unico momento in cui tutte le opzioni sono aperte contemporaneamente: rinegoziazione, cessione, affitto d’azienda, composizione negoziata, procedure concorsuali. Ogni settimana persa qui elimina possibilità che non torneranno.
  2. La finestra che precede la cancellazione dal Registro delle imprese. È un evento, non una data: una volta iscritta la cancellazione, il concordato minore è precluso in modo definitivo, anche liquidatorio, anche con finanza esterna, come ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 20141 del 16 giugno 2026. Se esiste anche solo la possibilità di un apporto esterno, non ci si cancella prima di aver depositato.
  3. La finestra dei quaranta giorni dal decreto ingiuntivo. È il termine perentorio più frequente e il più frequentemente perso. Scaduto, il credito diventa definitivo nel suo intero ammontare, interessi e penali compresi, anche quando era contestabile.
  4. La finestra dei dieci giorni del precetto e dei novanta giorni della sua efficacia. Dentro questi termini si gioca la possibilità di anticipare il pignoramento con il deposito di una domanda concorsuale e di ottenere le misure protettive prima che i beni vengano vincolati.
  5. La finestra del triennio successivo all’apertura della liquidazione controllata. Tre anni scanditi dalla legge, al termine dei quali matura l’esdebitazione: durante i quali però ogni comportamento ostruttivo, ogni omissione, ogni utilità non dichiarata può far perdere il beneficio a un passo dal traguardo.

Le domande sul tempo

Sono passati otto mesi dal primo insoluto: sono ancora in tempo per la composizione negoziata? Sì, purché l’attività non sia stata cancellata e purché esistano ancora margini di trattativa. La composizione negoziata non ha un termine di accesso legato alla data del primo inadempimento: presuppone una condizione di squilibrio, di crisi o anche di insolvenza, e richiede che l’esperto ravvisi concrete possibilità di risanamento. L’unico vincolo temporale rilevante è quello di non aver presentato un’istanza analoga nei quattro mesi precedenti.

Mi sono cancellato dal Registro delle imprese quattordici mesi fa: cosa posso ancora fare? Il concordato minore è precluso. Ma la liquidazione controllata resta accessibile: è pacifico nella giurisprudenza di merito — Tribunale di Verona il 22 marzo 2025, Tribunale di Avellino il 1° aprile 2025 — e la Corte d’appello di Ancona con la sentenza n. 211/2025 ha confermato che l’ex imprenditore individuale cancellato da oltre un anno può accedervi, proprio perché è lo strumento residuale che garantisce la seconda opportunità.

Quanto dura in tutto, dall’inizio alla fine? Dipende dal binario. Chi arriva alla composizione negoziata e la chiude con un accordo esce in quattro-otto mesi. Chi passa dal concordato minore impiega mediamente dodici-ventiquattro mesi fino all’omologa, più il tempo di esecuzione del piano. Chi finisce in liquidazione controllata deve calcolare tre anni dall’apertura per l’esdebitazione, con i tempi di vendita dei beni che possono allungare la parte liquidatoria. I dati aggregati sulle procedure di sovraindebitamento indicano una durata media dell’intero ciclo di circa un anno e mezzo.

Ho ricevuto un atto il 28 luglio: quando scade davvero il termine per difendermi? Se si tratta di un termine processuale — come i quaranta giorni per l’opposizione a decreto ingiuntivo — la sospensione feriale lo blocca dal 1° al 31 agosto e lo fa riprendere il 1° settembre per i giorni residui. Con notifica il 28 luglio e termine di quaranta giorni: tre giorni decorrono a luglio, trentasette riprendono dal 1° settembre, scadenza il 7 ottobre. È una regola che regala tempo, ma solo a chi apre la posta.

Il pignoramento è già stato trascritto sull’immobile: è troppo tardi per una procedura? No. Il deposito della domanda con richiesta di misure protettive può bloccare la prosecuzione dell’esecuzione, e nel concordato minore la giurisprudenza è ferma nel ritenere che, fino alla definitività dell’omologa, vige il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali e di acquisire diritti di prelazione per crediti anteriori. Tardi non significa mai: significa con meno strumenti.

Le pronunce che scandiscono la procedura

I riferimenti che seguono sono ordinati secondo la tappa della timeline cui appartengono. Per ciascuno: gli estremi, il principio in sintesi e la ragione per cui interessa chi sta chiudendo un B&B indebitato.

Tappa 3 — chiusura formale e sopravvivenza dei debiti

  1. Cass. civ., Sez. VI, ordinanza 7 gennaio 2016, n. 98. La regola dell’art. 2495 c.c., per cui la cancellazione estingue la società, non si applica all’imprenditore individuale, che coincide con la persona fisica: l’inizio e la fine della qualità di imprenditore dipendono dallo svolgimento effettivo o dal reale venir meno dell’attività, non dalle formalità. Rilevanza: chiude ogni illusione sul fatto che la cancellazione della ditta individuale possa liberare dai debiti.
  2. Cass. civ., Sez. Un., sentenza 12 febbraio 2025, n. 3625. L’estinzione della società di capitali determina un fenomeno di tipo successorio nei confronti dei soci, con effetti sulla legittimazione passiva e sulla misura della responsabilità. Rilevanza: per chi ha gestito il B&B tramite una società, indica chi risponde dopo la cancellazione e in quale veste.
  3. Cass. civ., n. 30166/2025. La responsabilità dei soci per i debiti della società estinta ai sensi dell’art. 2495, comma 3, c.c. si configura indipendentemente dall’avvenuta percezione di somme in base al bilancio finale di liquidazione. Rilevanza: smonta la difesa più comune dell’ex socio (“non ho incassato nulla”), che si sposta alla fase di riscossione.
  4. Cass. civ., Sez. V, sentenza 25 gennaio 2026, n. 1650. I crediti illiquidi e inesigibili non compresi nel bilancio finale di liquidazione si presumono tacitamente rinunciati, con esclusione del fenomeno successorio verso ex soci e liquidatori, salvo prova contraria a loro carico. Rilevanza: fissa il confine opposto, indicando che cosa non transita sui soci dopo la cancellazione.

Tappa 4 — la finestra dell’art. 33 CCII

  1. Cass. civ., Sez. I, sentenza 26 luglio 2023, n. 22699. L’imprenditore cancellato dal Registro delle imprese non può accedere al concordato preventivo, essendo lo strumento incompatibile con la cessazione dell’attività. Rilevanza: è la premessa concettuale dell’orientamento poi esteso al concordato minore.
  2. Cass. civ., Sez. I, sentenza 1° aprile 2025, n. 8647. Applicazione del limite annuale dalla cancellazione alle società di persone cancellate dal Registro delle imprese. Rilevanza: conferma che il computo dell’anno decorre dalla pubblicità camerale e vale anche per le forme societarie semplici, frequenti nella gestione familiare delle strutture ricettive.
  3. Cass. civ., Sez. I, sentenza 16 giugno 2026, n. 20141. La domanda di concordato minore proposta dall’imprenditore già cancellato è inammissibile in ogni caso, anche se il concordato è liquidatorio e anche in presenza di finanza esterna idonea a migliorare il soddisfacimento dei creditori: il miglior soddisfacimento non può prevalere sulle regole di sistema, tra cui l’art. 33 CCII. All’ex imprenditore resta la liquidazione controllata. Rilevanza: è la pronuncia che rende la cancellazione una scelta irreversibile e che impone di decidere l’ordine delle mosse prima di chiudere.
  4. Corte d’appello di Napoli, 14 luglio 2025, e Tribunale di Udine, 21 marzo 2026. Orientamento contrario, che riteneva ammissibile il concordato minore liquidatorio con finanza esterna proposto dall’imprenditore cancellato. Rilevanza: misura quanto la questione fosse controversa fino al 2026 e perché molti debitori si sono trovati con aspettative smentite.
  5. Corte d’appello di Ancona, sentenza n. 211/2025. L’ex imprenditore individuale la cui ditta è stata cancellata da oltre un anno può accedere alla liquidazione controllata, anche a prescindere dai requisiti dimensionali dell’impresa minore. Rilevanza: garantisce che, persa la porta negoziale, resti comunque una via d’uscita definitiva.

Tappa 7 — accesso, voto e omologazione

  1. Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28576. La relazione dell’OCC allegata alla domanda di liquidazione controllata va verificata, ai fini dell’apertura, sotto il profilo sostanziale e non meramente formale. Rilevanza: una relazione compilativa non regge; la qualità del lavoro dell’organismo incide direttamente sull’apertura.
  2. Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574. È inammissibile, e la questione è rilevabile d’ufficio, la proposta di concordato minore che riservi ai creditori privilegiati lo stesso trattamento dei chirografari, in violazione delle regole legali di graduazione. Rilevanza: il rispetto delle cause di prelazione non è negoziabile nemmeno nelle procedure minori.
  3. Cass. civ., Sez. I, sentenza 16 maggio 2026, n. 14555. Nel concordato minore l’omologazione forzosa in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria non presuppone la formulazione di una proposta di transazione fiscale ex art. 88 CCII, operando un percorso autonomo e semplificato con l’intervento necessario dell’OCC. Rilevanza: semplifica in modo sostanziale la strada del cram down per le imprese minori.
  4. Tribunale di Trieste, sentenza 15 luglio 2025, n. 24. Applicazione del cram down erariale a un concordato minore liquidatorio proposto da imprenditrice individuale cessata, con valorizzazione dell’apporto di risorse esterne: l’inerzia o il rifiuto degli enti pubblici non paralizza la procedura se il piano garantisce un soddisfacimento migliore della liquidazione. Rilevanza: è lo scenario tipico del B&B familiare con un parente disposto a intervenire.
  5. Tribunale di Oristano, sentenza 9 dicembre 2025, n. 26. Omologazione di un concordato minore in continuità nonostante il voto negativo dell’Agenzia delle entrate, sulla base del confronto numerico con lo scenario liquidatorio. Rilevanza: conferma che il confronto con l’alternativa liquidatoria è il vero centro del giudizio.
  6. Tribunale di Bolzano, 12 novembre 2025. L’apporto di finanza esterna apprezzabile consente l’accesso al concordato minore liquidatorio anche in presenza di attivo nullo. Rilevanza: utile per le strutture in locazione, prive di immobile da liquidare.
  7. Tribunale di Catania, 19 febbraio 2026. Per l’accesso al concordato minore non è richiesta l’assenza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento: è sufficiente il mancato compimento di atti in frode ai creditori. Rilevanza: separa nettamente i presupposti del concordato minore da quelli, più severi, dell’esdebitazione dell’incapiente.
  8. Tribunale di Caltanissetta, 23 gennaio 2026. Il reiterato inadempimento dei debiti tributari non determina di per sé l’inammissibilità della proposta, se non costituisce atto in frode ai creditori. Rilevanza: frequente nelle attività stagionali che hanno privilegiato la sopravvivenza operativa.

Tappa 8 — durata, esdebitazione, impugnazioni

  1. Corte costituzionale, sentenza n. 6 del 2024. La procedura liquidatoria apprende i beni e le quote di reddito che pervengono al sovraindebitato nel triennio successivo all’apertura, ma se non vi sono prospettive di incasso va chiusa. Rilevanza: è il principio poi recepito dal correttivo del 2024 nell’art. 272 CCII e che oggi impedisce procedure eterne.
  2. Cass. civ., Sez. I, sentenza 22 gennaio 2026, n. 1473. In materia di liquidazione controllata è perentorio il termine di trenta giorni previsto dall’art. 15, comma 13, CCII per la proposizione del ricorso per cassazione, in applicazione delle disposizioni sul procedimento unitario. Rilevanza: l’ultimo grado di giudizio ha una porta stretta, che va presidiata dal primo giorno.

Tappa 9 — meritevolezza e ripartenza

  1. Cass. civ., Sez. I, ordinanza 14 novembre 2025, n. 30108. Il debitore già dichiarato fallito che non abbia fruito, per qualsiasi ragione, dell’esdebitazione fallimentare non può invocare successivamente l’esdebitazione dell’incapiente ex art. 283 CCII per la medesima esposizione. Rilevanza: chiude una scorciatoia per chi ha già avuto una procedura alle spalle.
  2. Tribunale di Bergamo, 9 aprile 2025. Dichiarazioni non veritiere rese all’istituto di credito, se riconducibili a colpa lieve, non precludono la meritevolezza ai fini dell’esdebitazione dell’incapiente. Rilevanza: il vaglio è rigoroso ma non punitivo; la distinzione tra colpa lieve e colpa grave è il vero campo di battaglia.
  3. Tribunale di Arezzo, 7 maggio 2026. Il superamento della soglia reddituale dell’art. 283, comma 2, CCII non esclude automaticamente l’incapienza: la presunzione legale opera solo al di sotto della soglia, oltre la quale il giudice valuta in concreto. Rilevanza: consente di sostenere la domanda anche in presenza di un reddito non irrisorio.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio interviene alla tappa in cui il debitore si trova, e la mossa cambia a seconda del punto della timeline. In concreto:

  1. Ricostruiamo integralmente il passivo e l’attivo acquisendo conteggi bancari, posizione contributiva, visure ipocatastali e contratti, e verifichiamo per iscritto se i tre requisiti dell’impresa minore ricorrono: è la verifica che decide su quale binario si viaggia.
  2. Se sei al giorno zero e la cancellazione non è ancora avvenuta, blocchiamo la cancellazione e valutiamo prima l’accesso al concordato minore, perché dopo l’iscrizione quella strada è preclusa in via definitiva.
  3. Predisponiamo e depositiamo l’istanza di composizione negoziata per le imprese sotto soglia, curando la documentazione secondo i criteri con cui l’esperto misura la perseguibilità del risanamento, e chiediamo le misure protettive del patrimonio.
  4. Chiediamo al tribunale le autorizzazioni per la cessione dell’azienda o del ramo senza responsabilità dell’acquirente per i debiti anteriori, quando l’avviamento della struttura ha ancora un valore monetizzabile.
  5. Costruiamo la proposta di concordato minore quantificando la finanza esterna, documentandone la disponibilità con impegni sottoscritti e stimando con rigore l’alternativa liquidatoria, che è il metro su cui il tribunale decide.
  6. Se i creditori pubblici non aderiscono, impostiamo la richiesta di omologazione forzosa ai sensi dell’art. 80, comma 3, CCII, sviluppando il confronto numerico tra proposta e scenario liquidatorio.
  7. Se sei oltre la fase negoziale o già cancellato, attiviamo la liquidazione controllata, curando il rapporto con l’OCC e la qualità sostanziale della relazione, che la Cassazione richiede come condizione di apertura.
  8. Verifichiamo la regolarità degli atti dei creditori — notifiche, decreti ingiuntivi, precetti, pignoramenti — e proponiamo le opposizioni nei termini perentori, calcolando la sospensione feriale del 1°-31 agosto.
  9. Gestiamo la fase dell’esdebitazione, dall’istanza alle osservazioni dei creditori fino alle dichiarazioni annuali sulle utilità sopravvenute, presidiando le condizioni che possono farla perdere.
  10. Seguiamo i reclami e, dove necessario, il ricorso per cassazione, nel termine di trenta giorni che la Suprema Corte ha dichiarato perentorio.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su un tema come questo pesano in modo particolare due di queste abilitazioni. La qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi ministeriali e quella di professionista fiduciario di un OCC significano conoscere dall’interno il documento su cui il tribunale decide l’apertura — la relazione dell’organismo — e saperlo costruire con la profondità sostanziale che la Cassazione richiede, invece di subirlo come un passaggio burocratico. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 significa saper impostare la fase che precede il tribunale, quella in cui un B&B può ancora essere ceduto invece che dismesso.

A questo si aggiunge un elemento che nelle procedure lunghe fa la differenza: la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea difensiva dal primo conteggio bancario fino all’eventuale ricorso di legittimità — continuità che la qualifica di avvocato cassazionista rende possibile senza passaggi di consegne a metà percorso. E lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che lavora sullo stesso caso: perché la chiusura di un B&B indebitato è insieme un problema giuridico e un problema di numeri, e i due piani non si possono separare senza perdere qualcosa.

Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore, ed è quella che spreca di più

Riletta dall’inizio, questa cronologia dice una cosa sola. Nessuna delle porte che si chiudono lungo il percorso si chiude per la gravità del debito: si chiudono per il passare dei giorni. Il concordato minore non si perde perché si deve troppo, si perde perché ci si è cancellati prima. L’opposizione non si perde perché il credito era fondato, si perde perché sono passati quaranta giorni. L’immobile non si perde perché non c’erano alternative, si perde perché le alternative sono state esplorate quando non erano più praticabili.

Lo Studio Monardo lavora su questa materia perché le competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coprono esattamente le tre fasi in cui la sorte di un B&B indebitato si decide: la fase negoziale, presidiata dalla qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021; la fase concorsuale, presidiata dalla qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e da quella di professionista fiduciario di un OCC; la fase delle impugnazioni, presidiata dalla qualifica di avvocato cassazionista, che consente di seguire la stessa linea difensiva fino all’ultimo grado.

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La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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