Poche materie hanno prodotto tanta disinformazione quanto la ristrutturazione del debito d’impresa. La ragione è comprensibile: in meno di cinque anni le regole sono state riscritte tre volte. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) è entrato in vigore solo il 15 luglio 2022, è stato profondamente rimaneggiato dal D.Lgs. 83/2022 di recepimento della direttiva UE 2019/1023, poi di nuovo dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, il cosiddetto correttivo-ter, e da ultimo è stato accompagnato dal decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 23 aprile 2026, che ha aggiornato test pratico, lista di controllo e protocollo dell’esperto nella composizione negoziata. Nel frattempo l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 5 del 16 luglio 2026, ha rimesso mano all’intera ricognizione applicativa del Codice.
Il risultato è che circolano contemporaneamente tre generazioni di convinzioni: quelle nate sotto la legge fallimentare del 1942, quelle formatesi nei primi mesi del Codice e quelle attuali. Nella crisi d’impresa agire sulla base di una convinzione sbagliata è quasi sempre peggio che non agire affatto: chi si muove tardi perde opzioni, chi si muove male perde credibilità davanti ai creditori e al tribunale, e la credibilità è l’unica moneta che non si può ricostruire in corsa.
Gli otto miti che smonteremo, uno per uno, sono questi: che si possa aspettare finché non arriva il decreto ingiuntivo; che la ristrutturazione sia riservata ai grandi gruppi; che le misure protettive congelino tutto; che il cram down obblighi il Fisco ad accettare qualunque proposta; che il via libera dell’esperto o dell’attestatore renda l’omologazione una formalità; che nel piano si possa pagare chi si vuole; che l’accesso alla composizione negoziata faccia scattare automaticamente la revoca dei fidi; che il concordato semplificato sia un paracadute sempre disponibile.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo terreno perché le abilitazioni dell’Avvocato coincidono con i quattro tavoli su cui una ristrutturazione si decide: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè conosce dall’interno il percorso della composizione negoziata e i criteri con cui l’esperto valuta la ragionevole perseguibilità del risanamento; coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, cioè presidia i due interlocutori — banche e Agenzia delle Entrate — che nella maggior parte dei piani determinano il successo o il fallimento; è avvocato cassazionista, e la partita dell’omologazione, come vedremo, arriva sempre più spesso davanti alla Corte di Cassazione; è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, il che copre le imprese minori e sotto soglia, che dei piani di ristrutturazione sono la platea più numerosa e meno informata.
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Mito n. 1 — “Finché non arrivano decreti ingiuntivi e protesti non sono in crisi: posso aspettare ancora qualche mese”
IL MITO: “La crisi comincia quando i creditori iniziano ad agire. Finché pago qualcosa, finché nessuno mi ha ancora fatto causa, sono un’azienda che ha solo un problema di liquidità temporaneo e non ho nessun obbligo di fare niente.”
Perché ci credono in tanti
Questa convinzione ha un fondo di verità storico solido. Sotto la legge fallimentare l’imprenditore era davvero libero fino al momento dell’insolvenza conclamata: non esisteva un obbligo giuridico di dotarsi di strumenti di rilevazione anticipata, e il “ritardo” diventava rilevante solo a posteriori, nel giudizio di responsabilità o nelle azioni revocatorie. Per decenni la regola implicita è stata: si reagisce quando si è costretti.
Si aggiunge un secondo elemento, questa volta psicologico e non giuridico. L’imprenditore che ha attraversato una o due crisi di liquidità e ne è uscito con mezzi propri — un incasso arrivato, un fido allungato, un socio che ha versato — costruisce una memoria di successo che rende razionale attendere anche la volta successiva. Il passaparola fa il resto: “ho aspettato e si è sistemata” è un racconto che circola molto più di “ho aspettato e ho perso l’azienda”.
La realtà
La norma cardine è oggi l’art. 2086, comma 2, del codice civile, introdotto dall’art. 375 del Codice della crisi. Impone all’imprenditore che opera in forma societaria o collettiva di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, e — questo è il passaggio che il passaparola ha perso per strada — di attivarsi senza indugio per l’adozione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi. L’art. 3 del Codice specifica le misure idonee, e l’art. 12 chiarisce che la composizione negoziata è accessibile già in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendano probabile la crisi.
Il diritto vigente non colloca il dovere di attivarsi al momento dell’insolvenza, ma molto prima: nel momento in cui l’organo amministrativo dispone — o dovrebbe disporre — delle informazioni che segnalano la traiettoria. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5 del 16 luglio 2026 ha ribadito che l’accesso alla composizione negoziata è consentito anche in presenza di insolvenza attuale, purché reversibile, e che la pendenza di una domanda di liquidazione giudiziale proposta da un creditore non è di per sé ostativa: il che significa, letto al contrario, che chi arriva prima ha molte più strade di chi arriva dopo.
La prova
La Corte di Cassazione ha collegato l’obbligo dell’art. 2086, comma 2, c.c. alla figura dell’imprenditore anche collettivo già con la pronuncia n. 36365/2021. L’evoluzione più recente è però più severa: con l’ordinanza n. 7134 del 25 marzo 2026 la Suprema Corte ha rafforzato il nesso tra adeguatezza degli assetti e accesso al credito, con ricadute significative sulla sorte dei finanziamenti erogati a imprese in crisi conclamata prive di sistemi di controllo interno. Sul versante della responsabilità, il Tribunale di Bari, con la sentenza del 23 gennaio 2026, ha affrontato in modo sistematico la responsabilità di amministratori e organi di controllo per la mancata predisposizione di assetti adeguati, collocandola nel quadro della business judgment rule e ribadendo che occorre comunque la prova del nesso causale. Ancora prima, il Tribunale di Catanzaro con la sentenza del 6 febbraio 2024 aveva qualificato l’assenza di adeguati assetti come grave irregolarità gestoria, precisando che essa è tanto più grave nelle società non ancora in crisi, perché è proprio lì che serve intercettare i segnali. E il Tribunale di Venezia, con decreto del 26 agosto 2025, ha riconosciuto che anche il socio può attivarsi quando emergano carenze organizzative tali da esporre l’impresa a rischi gestionali o patrimoniali.
Cosa rischia chi ci crede
Tre conseguenze concrete, in ordine di gravità crescente. La prima: perdita di opzioni. La composizione negoziata richiede che il risanamento sia ragionevolmente perseguibile; quando l’erosione patrimoniale è avanzata, il test pratico aggiornato dal decreto dirigenziale del 23 aprile 2026 restituisce esiti che rendono difficile costruire un piano credibile. La seconda: perdita di leva negoziale. Un’impresa che si presenta ai creditori con nove mesi di scaduto ha già consumato la fiducia che serve per ottenere adesioni. La terza: responsabilità personale. Il ritardo non è più solo un errore imprenditoriale, è una condotta valutabile in sede di azione di responsabilità, con l’aggravante che gli assetti — o la loro assenza — sono documentalmente accertabili.
Mito n. 2 — “La ristrutturazione è roba da grandi gruppi: una PMI o una ditta individuale non può accedervi”
IL MITO: “Composizione negoziata, accordi di ristrutturazione, concordato in continuità sono strumenti pensati per aziende da decine di milioni, con advisor, attestatori e uffici legali interni. Per una società con dieci dipendenti non c’è niente, se non chiudere.”
Perché ci credono in tanti
Anche qui il fondo di verità esiste. I casi che finiscono sui giornali sono quelli dei grandi gruppi industriali, e il lessico della materia — cross-class cram down, relative priority rule, ristrutturazione trasversale — suona come un linguaggio costruito per operazioni di grande dimensione. Inoltre, sotto la legge fallimentare, il concordato preventivo era effettivamente uno strumento oneroso e lungo, poco praticabile per le imprese minori, che finivano quasi sempre nel fallimento o nell’inerzia.
La realtà
Il Codice della crisi è costruito su una scala di strumenti graduata proprio per dimensione. La composizione negoziata, ai sensi dell’art. 12 CCII, è accessibile all’imprenditore commerciale e agricolo senza soglie dimensionali di ingresso: non è una procedura concorsuale, non comporta spossessamento e si attiva con un’istanza sulla piattaforma telematica gestita da Unioncamere. Per le imprese sotto soglia — quelle che non superano i parametri dell’art. 2, comma 1, lett. d) CCII — l’art. 25-quater prevede una conclusione delle trattative semplificata. Le imprese minori e i debitori non assoggettabili a liquidazione giudiziale hanno a disposizione il concordato minore (artt. 74 e seguenti CCII), che è a tutti gli effetti un piano di ristrutturazione, e in cui l’OCC svolge il ruolo che nelle procedure maggiori è del commissario.
Non solo: esistono strumenti volutamente leggeri anche per le imprese ordinarie. Il piano attestato di risanamento dell’art. 56 CCII non richiede alcuna omologazione, si perfeziona con un’attestazione di veridicità dei dati e fattibilità, e produce il suo effetto principale — l’esenzione da revocatoria per gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del piano — senza passare dal tribunale. Gli accordi di ristrutturazione agevolati dell’art. 60 CCII abbassano la soglia di adesione dal 60% al 30% dei crediti, a condizione che il debitore rinunci alla moratoria per i non aderenti e alle misure protettive.
La prova
Il decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 23 aprile 2026, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 10 del 31 maggio 2026, ha aggiornato il documento guida sulla composizione negoziata proprio nella direzione della praticabilità: il test pratico è espressamente qualificato come strumento prognostico e non come indicatore di crisi, la lista di controllo particolareggiata è concepita come guida alla redazione del piano di risanamento, e la nuova Sezione II-bis disciplina il rapporto con gli strumenti di regolazione della crisi e il valore riservato ai soci. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/2026 dedica alla composizione negoziata la parte più ampia proprio perché è lo strumento a vocazione generalista del sistema.
Cosa rischia chi ci crede
L’imprenditore convinto di essere fuori scala non cerca assistenza, e quando la cerca lo fa a ridosso di un pignoramento. A quel punto le strade praticabili si restringono a quelle liquidatorie, che sono esattamente le uniche che l’imprenditore temeva. È il paradosso più frequente in questa materia: la convinzione di non avere accesso agli strumenti di risanamento produce, per via del ritardo, proprio l’esito liquidatorio che si voleva evitare.
Mito n. 3 — “Con le misure protettive si blocca tutto: nessuno può più toccarmi”
IL MITO: “Appena chiedo le misure protettive scatta un ombrello: pignoramenti fermi, cause sospese, creditori impotenti, e ho tutto il tempo che mi serve per sistemare le cose.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità è consistente, ed è questo a rendere il mito così resistente. L’art. 18, comma 1, CCII prevede davvero che, dal giorno della pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese, i creditori non possano acquisire diritti di prelazione non concordati né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. È una protezione reale e immediata. Il passaparola, però, ha cancellato tre condizioni: che la protezione va confermata dal tribunale, che ha una durata contingentata, e che non copre tutti.
La realtà
Le misure protettive non sono automatiche nel loro consolidamento. L’imprenditore deve depositare ricorso al tribunale entro trenta giorni dalla pubblicazione, e se non lo fa le misure diventano inefficaci; il tribunale, ai sensi dell’art. 19 CCII, le conferma per un periodo non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni, prorogabile fino a un massimo complessivo di duecentoquaranta giorni. A monte c’è poi il limite dell’art. 8 CCII: la durata complessiva delle misure protettive non può superare dodici mesi, inclusi rinnovi e proroghe.
Ci sono poi esclusioni oggettive: i diritti di credito dei lavoratori non possono essere oggetto di misure protettive. E ci sono limiti di contenuto: la protezione impedisce le azioni esecutive e cautelari, non ogni iniziativa del creditore. La misura può inoltre essere revocata o abbreviata quando risulti sproporzionata rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori, o su segnalazione dell’esperto quando l’imprenditore compia atti incoerenti con il buon esito delle trattative.
La prova
La pronuncia che chiude la questione sul piano della legittimità è l’ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. I civile, n. 3634 del 12 febbraio 2025: la pendenza di misure protettive o di una composizione negoziata non obbliga il giudice a rinviare l’udienza per la dichiarazione di apertura della procedura concorsuale liquidatoria. Tradotto: la protezione non è uno scudo contro l’istanza del creditore che chiede la liquidazione giudiziale.
Sul fronte del merito, il Tribunale di Modena, Sez. III civile, con provvedimento del 18 gennaio 2025, ha precisato che il tetto dei dodici mesi va calcolato sui periodi di protezione effettiva, cumulando quelli goduti ed escludendo quelli di interruzione. Il Tribunale di Milano, Sez. II, con ordinanza del 19 febbraio 2025, ha ritenuto che, una volta archiviata la composizione negoziata dall’esperto per carenza di buona fede e correttezza nella conduzione delle trattative, gli fosse ormai preclusa la pronuncia sulla conferma delle misure richieste successivamente. Nella stessa settimana, il Tribunale di Mantova, con sentenza del 13 febbraio 2025, ha aperto la liquidazione giudiziale su istanza di un creditore nei confronti di un’impresa cui la protezione era già stata negata per assenza di prospettive di risanamento. Il Tribunale di Como, con provvedimento del 10 luglio 2025, ha ricordato che la finalità della procedura deve essere il risanamento dell’impresa, ed è questo che il tribunale deve principalmente verificare. Il Tribunale di Pavia, con provvedimento del 12 settembre 2025, ha chiarito che la misura protettiva che inibisce di iniziare o proseguire azioni esecutive non impedisce ai creditori di agire per munirsi di un titolo esecutivo.
Cosa rischia chi ci crede
Chi tratta le misure protettive come un tempo libero da usare per riorganizzarsi con calma scopre, di solito al centoventesimo giorno, che la finestra si è chiusa mentre il piano era ancora una bozza. E chi le usa in funzione dilatoria — per paralizzare esecuzioni già legittimamente avviate — rischia la revoca, l’archiviazione della composizione negoziata e, come mostrano i precedenti milanese e mantovano, l’apertura della liquidazione giudiziale su iniziativa dei creditori che si è tentato di bloccare.
Mito n. 4 — “Con il cram down il Fisco è obbligato ad accettare: si tagliano i debiti tributari a piacere”
IL MITO: “Adesso c’è la norma che permette al tribunale di omologare anche senza il sì dell’Agenzia delle Entrate. Quindi basta scrivere una proposta, offrire una percentuale e il Fisco viene forzato: il debito fiscale si abbatte come si vuole.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità è reale e importante: l’omologazione forzosa dei crediti tributari e contributivi esiste davvero. L’art. 63 CCII, riscritto dal correttivo-ter, disciplina la transazione fiscale e previdenziale negli accordi di ristrutturazione e consente al tribunale di omologare anche in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria e degli enti gestori delle forme di previdenza. Un meccanismo analogo opera nel concordato preventivo per il trattamento dei crediti tributari e contributivi. Il salto logico del passaparola sta nel trasformare uno strumento condizionato in un diritto potestativo del debitore.
La realtà
Le condizioni sono numerose e la giurisprudenza di legittimità le ha rese via via più stringenti. Il cram down fiscale non è un potere di falcidia unilaterale: presuppone un contesto autenticamente concorsuale, cioè una ristrutturazione reale con altri creditori coinvolti, e presuppone che l’erario incassi non meno di quanto ricaverebbe dalla liquidazione giudiziale. Non è, in altre parole, uno strumento per ottenere dal giudice quello che l’amministrazione ha rifiutato: è uno strumento per impedire che il dissenso di un singolo creditore pubblico faccia naufragare un piano oggettivamente conveniente per tutti.
Su questo terreno lo Studio Monardo opera con una doppia leva: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, la combinazione che serve quando il piano deve reggere davanti all’Agenzia delle Entrate prima ancora che davanti al tribunale.
La prova
La Corte di Cassazione, Sez. I civile, con la sentenza n. 32954 del 17 dicembre 2024, aveva già chiarito che l’accordo di ristrutturazione con transazione fiscale rivolto esclusivamente al creditore erariale non sfugge al sindacato di merito del giudice concorsuale. Il principio è stato precisato con la sentenza n. 31892 del 7 dicembre 2025: non si computano tra i creditori aderenti quelli il cui credito trova la propria fonte nella procedura di ristrutturazione, con la conseguenza che il debitore non può giovarsi dell’omologazione forzosa se mancano creditori aderenti anteriori. Con la pronuncia n. 4365/2026 del 26 febbraio 2026 la Corte è arrivata al punto di qualificare come uso distorto dell’istituto la richiesta di cram down formulata in assenza di un numero congruo di creditori aderenti, aggiungendo che la verifica sull’utilizzo dello strumento con finalità deviate è un’indagine di fatto riservata al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione.
Sul versante opposto — quello che protegge il debitore da un dissenso arbitrario — la Cassazione n. 10723 del 22 aprile 2026 ha stabilito che, nel concordato in continuità con cram down fiscale, il tribunale valuta la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale e non, in ogni caso, la meritevolezza del debitore. La Corte è tornata sul tema con la n. 5918/2026 del 16 marzo 2026 sui presupposti dell’omologazione forzosa degli accordi, e con la n. 14555 del 16 maggio 2026, che ha escluso l’applicabilità dell’omologazione forzosa fiscale alla ristrutturazione trasversale dell’art. 112, comma 2, CCII nel regime anteriore al correttivo-ter.
Nella giurisprudenza di merito, il Tribunale di Vasto, con provvedimento dell’11 dicembre 2024, ha ricostruito i presupposti del cram down fiscale alla luce delle modifiche del D.Lgs. 136/2024, riconoscendo che il requisito dell’assenza di carattere liquidatorio del piano sussiste anche nella continuità indiretta. Il Tribunale di Pavia, con provvedimento del 13 febbraio 2025, ne ha affermato la compatibilità con il concordato in continuità e non solo con quello liquidatorio. Il Tribunale di Torino, con provvedimento del 17 luglio 2025, ha individuato la condizione necessaria perché un concordato in continuità con transazione fiscale possa essere omologato anche contro il voto contrario dei creditori fiscali e previdenziali. Attenzione anche ai tempi: la Corte d’Appello di Roma, Sez. I civile, con pronuncia del 12 marzo 2025, ha dichiarato inammissibile una domanda di omologazione con cram down depositata oltre la prima udienza fissata sull’istanza di liquidazione giudiziale pendente, qualificando quel termine come perentorio; sulla tempistica era già intervenuta la Cassazione n. 34377 del 24 dicembre 2024.
Cosa rischia chi ci crede
Chi costruisce l’operazione attorno alla sola falcidia del debito fiscale, senza un vero perimetro di creditori aderenti e senza un’attestazione che regga il confronto con l’alternativa liquidatoria, ottiene il rigetto dell’omologazione. E il rigetto non è neutro: arriva mesi dopo, spesso in presenza di un’istanza di liquidazione giudiziale già pendente, con le misure protettive esaurite e il passivo cresciuto degli interessi e delle sanzioni maturate nel frattempo.
Mito n. 5 — “Se l’esperto e l’attestatore firmano, il tribunale omologa: il controllo è una formalità”
IL MITO: “Il professionista indipendente attesta la veridicità dei dati e la fattibilità, l’esperto dichiara che le trattative si sono svolte correttamente. Il tribunale a quel punto prende atto: il suo è un controllo di carte, non di sostanza.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità sta in una lettura risalente del giudizio di omologazione, in cui al tribunale spettava un controllo di regolarità formale mentre il merito era rimesso al voto dei creditori. Quella impostazione ha lasciato tracce profonde nel linguaggio corrente, e viene rinforzata dal fatto che, in effetti, il Codice affida a professionisti indipendenti valutazioni tecniche decisive. Ma tra “il tribunale si avvale di attestazioni tecniche” e “il tribunale non entra nel merito” c’è la distanza che separa un piano omologato da un piano respinto.
La realtà
Il controllo del tribunale è oggi uno scrutinio di legalità sostanziale: verifica i presupposti, la coerenza interna del piano, la correttezza dei criteri con cui sono stati costruiti i numeri chiave, e non è vincolato dalle conclusioni dell’attestatore o dell’esperto. Vale nel concordato, vale nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, vale — con particolare rigore — nel concordato semplificato, dove i creditori non votano e il controllo giudiziale è l’unico presidio a loro tutela.
La prova
La pronuncia più netta è la sentenza della Corte di Cassazione n. 22960 del 9 luglio 2026: nel concordato in continuità il tribunale, già in sede di ammissibilità, deve verificare anche le modalità con cui è stato determinato il valore di liquidazione previsto dall’art. 87, comma 1, lett. c), CCII. Nel caso deciso, in una continuità indiretta fondata sull’offerta di acquisto dell’azienda da parte di un terzo, la Corte ha ritenuto illegittimo escludere dal valore di liquidazione l’entità economica dell’offerta per sostituirle una stima inferiore basata sulla liquidazione atomistica e disgregativa dei beni, tanto più quando l’offerta sia stata validata da un procedimento competitivo già espletato.
Sul piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, il Tribunale di Roma, Sez. XIV civile, con pronuncia del 25 marzo 2025, ha affermato che il controllo del tribunale si esercita fin dalla presentazione del ricorso e non è limitato al rispetto delle norme procedimentali. Sul concordato semplificato, la Cassazione, Sez. I civile, n. 31641 del 4 dicembre 2025 ha definito l’estensione del controllo sulla ritualità della proposta, in particolare quanto alle attestazioni dell’esperto; con l’ordinanza n. 623/2026, depositata nel gennaio 2026, la Corte ha precisato che il tribunale deve accertare a monte che la composizione negoziata sia stata condotta con correttezza e buona fede, con coinvolgimento dell’intera platea dei creditori e reale esplorazione delle alternative. La Corte d’Appello dell’Aquila, con pronuncia del 22 aprile 2026, ha aggiunto il passaggio decisivo: la certificazione dell’esperto sul corretto svolgimento delle trattative non è sufficiente, perché occorre che anche il tribunale ne riscontri l’effettiva ricorrenza sostanziale e giuridica. In termini analoghi il Tribunale di Bologna, con decreto del 13 gennaio 2026, ha dichiarato inammissibile una domanda di concordato semplificato per difetto dei requisiti minimi di accesso, e il Tribunale di Milano, con sentenza del 30 ottobre 2025, ha ricondotto la buona fede nelle trattative a presupposto indefettibile.
Cosa rischia chi ci crede
Il rischio non è teorico: è la perdita del lavoro di mesi. Un piano costruito su un valore di liquidazione sottostimato, o su un’attestazione che non regge la verifica di coerenza, viene respinto in sede di ammissibilità o di omologazione. Nel frattempo l’impresa ha sostenuto i costi di giustizia previsti dalla legge, ha esposto i propri dati ai creditori e ha bruciato la finestra temporale delle misure protettive. Ricominciare con una seconda proposta, dopo un rigetto motivato sulla sostanza, è enormemente più difficile che presentare bene la prima.
Mito n. 6 — “Nel piano decido io chi pagare: se i creditori aderiscono, l’ordine dei privilegi non conta più”
IL MITO: “Il nuovo Codice ha superato la par condicio. Con il piano di ristrutturazione posso derogare all’ordine delle cause di prelazione, quindi posso distribuire le risorse come mi conviene: prima i fornitori strategici, poi le banche, i privilegiati alla fine se avanza qualcosa.”
Perché ci credono in tanti
Questo è il mito con il fondo di verità più solido di tutti, e per questo il più insidioso. L’art. 64-bis CCII, introdotto dal D.Lgs. 83/2022, ha davvero creato uno strumento — il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, il PRO — che consente al debitore di distribuire il valore in deroga agli articoli 2740 e 2741 del codice civile e all’ordine delle cause legittime di prelazione. È una novità di sistema, non un tecnicismo: per la prima volta l’ordinamento concorsuale italiano ammette che il debitore organizzi il concorso dei creditori con una libertà distributiva ampia. Il passaparola si è fermato qui, senza leggere i contrappesi.
La realtà
I contrappesi sono tre, e ciascuno è decisivo. Primo: nel PRO serve l’approvazione di tutte le classi, non della maggioranza — basta una classe dissenziente e l’operazione non passa. Secondo: le classi devono essere formate secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, e il criterio di omogeneità è sindacabile dal tribunale. Terzo: i crediti dei lavoratori indicati dall’art. 2751-bis, n. 1, c.c. devono essere soddisfatti integralmente in denaro entro trenta giorni dall’omologazione. La libertà distributiva, insomma, si paga con l’unanimità delle classi e con un nucleo di tutele indisponibili.
Nel concordato preventivo in continuità il quadro è diverso ma altrettanto strutturato: il valore di liquidazione va distribuito rispettando la graduazione delle cause di prelazione, mentre sul valore eccedente opera la regola di priorità relativa dell’art. 84, comma 6, CCII. Da qui l’importanza cruciale di come il valore di liquidazione viene calcolato: è la linea che separa ciò che è vincolato da ciò che è distribuibile con maggiore flessibilità.
La prova
Sul PRO, il Tribunale di Bologna, Sez. Procedure Concorsuali, con provvedimento del 16 maggio 2025, ha dichiarato inammissibile la previsione di sottoclassi all’interno di una singola classe caratterizzate da percentuali di soddisfacimento e gradi di privilegio diversi, perché viola il necessario criterio di omogeneità interna. La Corte d’Appello di Milano, con pronuncia dell’11 giugno 2025, ha individuato il criterio cui la formazione delle classi deve necessariamente essere improntata per consentire la deroga alla par condicio creditorum. Il Tribunale di Milano ha invece delimitato il fronte opposto, dichiarando inammissibili, nel giudizio di omologazione del PRO, le contestazioni che non attengono a profili di rito o ai presupposti di legittimità dell’art. 64-bis CCII: la suddivisione in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, l’approvazione unanime delle classi e l’integrale soddisfazione in denaro dei crediti dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c. Il Tribunale di Brescia, Sez. IV civile, con provvedimento del 30 gennaio 2025, ha qualificato come contenzioso il giudizio di opposizione all’omologazione del piano di ristrutturazione in continuità, con regolazione delle spese secondo soccombenza: un dettaglio che dice molto su quanto quel giudizio sia diventato una partita vera.
Sul concordato in continuità, la Cassazione n. 7663 del 30 marzo 2026 ha chiarito che l’espressione “in mancanza” dell’art. 112, comma 2, lett. d), CCII va riferita al difetto di approvazione da parte della maggioranza delle classi, sicché può bastare il voto favorevole di almeno una classe qualificata di creditori che risulterebbero soddisfatti almeno in parte anche sul valore eccedente quello di liquidazione. La Cassazione n. 15593/2026 ha aggiunto due precisazioni: che quella classe deve essere composta da creditori muniti di privilegio cui sia stato offerto un pagamento non integrale, e che l’apporto di finanza esterna, non essendo generato dalla prosecuzione dell’attività, è liberamente distribuibile in deroga all’art. 84, comma 6, CCII e non rientra nel valore eccedente la liquidazione ai fini dell’individuazione della classe che sostiene la proposta. È il tipo di distinzione che decide un’omologazione e che nessun passaparola può veicolare correttamente.
Cosa rischia chi ci crede
Chi progetta la distribuzione prima di aver verificato la tenuta delle classi costruisce un piano che si scioglie al primo esame. E la sanzione, nel PRO, è particolarmente secca: una classe dissenziente, o una classe mal formata perché disomogenea, basta a impedire l’omologazione. Il tempo speso a negoziare adesioni su un impianto classificatorio sbagliato è tempo perduto due volte, perché nel frattempo i creditori hanno visto i numeri e hanno preso posizione.
Mito n. 7 — “Appena accedo alla composizione negoziata le banche revocano i fidi: meglio non muoversi”
IL MITO: “Se l’accesso alla composizione negoziata finisce nel registro delle imprese, le banche lo scoprono, classificano la posizione a inadempienza probabile e tagliano gli affidamenti. Quindi la procedura che dovrebbe salvarmi è proprio quella che mi uccide.”
Perché ci credono in tanti
Qui il fondo di verità è nella prassi, non nella norma. Nei primi anni di applicazione dell’istituto la reazione difensiva del ceto bancario è stata frequente: sospensione degli anticipi su fatture, irrigidimento delle condizioni, in alcuni casi revoca degli affidamenti. Molti imprenditori hanno vissuto o sentito raccontare quell’esperienza, e ne hanno tratto una regola generale. Il punto è che quella prassi si è formata prima dell’intervento correttivo che l’ha espressamente disinnescata.
La realtà
Il D.Lgs. 136/2024 ha modificato l’art. 16, comma 5, CCII stabilendo che la notizia dell’accesso alla composizione negoziata e il coinvolgimento nelle trattative non costituiscono di per sé causa di sospensione o di revoca delle linee di credito concesse all’imprenditore, né ragione di una diversa classificazione del credito. La stessa disposizione impone a banche e intermediari finanziari — inclusi i cessionari dei loro crediti — di partecipare alle trattative in modo attivo e informato.
La norma ha però un limite esplicito, e ignorarlo genererebbe un mito uguale e contrario: resta salva la sospensione o la revoca determinata dall’applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale. Il che significa che l’intermediario può intervenire quando a imporglielo sono i propri obblighi regolamentari, o quando esistono ragioni ulteriori e autonome rispetto all’accesso alla procedura — inadempimenti pregressi, venir meno delle garanzie originarie, insolvenza conclamata. Quello che non può fare è usare l’accesso alla composizione negoziata come motivazione unica ed esclusiva. La decisione, inoltre, va assunta e comunicata in forma scritta: un’iniziativa di fatto, non formalizzata, è contestabile.
Va aggiunto che l’art. 18, comma 5, CCII protegge i contratti pendenti durante le misure protettive, impedendo ai creditori di rifiutare unilateralmente l’adempimento o di provocare la risoluzione per il mancato pagamento di crediti anteriori, e che nel concordato in continuità l’art. 94-bis CCII neutralizza le clausole che consentono la risoluzione dei contratti essenziali per il solo fatto dell’accesso allo strumento.
La prova
Il Tribunale di Padova, con provvedimento del 12 settembre 2025, ha accolto l’istanza di misure cautelari volte a estendere nei confronti di determinati creditori la protezione già operante ai sensi dell’art. 18, comma 1, CCII: è la conferma che, quando un comportamento del creditore finanziario compromette la trattativa, esistono strumenti giudiziali per reagire in tempi rapidi. Sul piano opposto, il Tribunale di Milano, con provvedimento dell’8 febbraio 2025, ha ricordato che il divieto di escussione può essere concesso solo se non comporta un deterioramento del patrimonio del garante tale da alterare l’equilibrio contrattuale con il creditore: la tutela è bilaterale, non unilaterale.
Cosa rischia chi ci crede
Il rischio è il più costoso della lista, perché consiste nel non fare nulla. L’imprenditore che rinuncia alla composizione negoziata per paura della reazione bancaria continua a operare senza protezione, senza esperto, senza possibilità di chiedere al tribunale l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell’art. 22 CCII. Quando la tensione finanziaria diventa insostenibile, la banca interviene comunque — ma questa volta l’impresa non ha né uno strumento negoziale aperto né un interlocutore terzo che possa certificare la serietà del percorso.
Mito n. 8 — “Se il piano non funziona c’è sempre il concordato semplificato: è il paracadute”
IL MITO: “Provo la composizione negoziata; se non va in porto accedo al concordato semplificato, dove i creditori non votano. In pratica ho una seconda chance garantita e un’uscita ordinata assicurata.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità è nella struttura stessa dell’istituto. Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, disciplinato dall’art. 25-sexies CCII, è effettivamente accessibile all’esito di una composizione negoziata che non abbia avuto successo, e in effetti non prevede il voto dei creditori, ai quali resta la possibilità di proporre opposizione all’omologazione. Descritto così, sembra una via di uscita a bassa resistenza. Il passaparola ha però trasformato in “automatismo” ciò che la legge costruisce come esito eccezionale e condizionato.
La realtà
Il concordato semplificato non è la conseguenza automatica di una composizione negoziata fallita: è l’esito eccezionale di un percorso negoziale che il tribunale deve verificare essere stato serio. Le condizioni sono precise: l’esperto deve aver dichiarato nella relazione finale che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate non sono praticabili; la domanda va proposta entro il termine di legge decorrente dalla comunicazione della relazione finale. E soprattutto: proprio perché manca il voto, il controllo giudiziale sulla ritualità si estende alla sostanza del percorso.
La prova
La Cassazione, Sez. I civile, con la sentenza n. 31641 del 4 dicembre 2025, ha definito l’estensione del controllo che il tribunale deve svolgere sulla domanda di accesso, con particolare riguardo alle attestazioni dell’esperto. Con l’ordinanza n. 623/2026 la Corte ha confermato l’inammissibilità di una proposta presentata da una società che aveva attivato la composizione negoziata in assenza, fin dall’origine, di una reale prospettiva di risanamento e senza trattative effettive verso l’intera platea dei creditori: il parere dell’esperto non vincola il giudice. Con l’ordinanza n. 620/2026 del 12 gennaio 2026 la Corte ha chiarito il regime di impugnabilità del provvedimento reso già nella fase di scrutinio della ritualità prevista dal terzo comma dell’art. 25-sexies CCII, e con la n. 881/2026 del 16 gennaio 2026 ha precisato che nel reclamo avverso l’omologazione non sono legittimati passivi necessari né l’ausiliario del tribunale né il commissario liquidatore.
Nel merito, il Tribunale di Milano, Sez. II civile, con provvedimento del 25 settembre 2025, ha richiesto che già nella fase di composizione negoziata il ricorrente abbia avuto come scopo il risanamento dell’impresa e che siano state svolte trattative improntate a buona fede e trasparenza, seppure con esito negativo. La Corte d’Appello dell’Aquila, il 22 aprile 2026, ha ribadito che la certificazione dell’esperto non basta e che il riscontro sostanziale spetta al tribunale.
Cosa rischia chi ci crede
Chi entra in composizione negoziata già pensando al concordato semplificato conduce le trattative come un adempimento formale. È esattamente la condotta che i tribunali stanno intercettando: relazione finale negativa, domanda dichiarata inammissibile, e a quel punto nessun paracadute, ma un’impresa priva di protezione, con i creditori informati della situazione e spesso con un’istanza di liquidazione giudiziale già depositata.
Il mito alla prova dei numeri
Tre esercizi dimostrativi, costruiti su dati verosimili, mostrano cosa accade davvero quando si agisce credendo ai miti appena esaminati. Non sono casi seguiti dallo Studio: sono simulazioni a scopo illustrativo.
Simulazione A — il costo dell’attesa (Mito n. 1). Srl metalmeccanica, ricavi 4.180.000 €. Al 31 marzo il debito scaduto è così composto: fornitori 612.000 €, banche 940.000 € (di cui 380.000 € di anticipi su fatture), Erario e INPS 287.000 €. Il portafoglio ordini è pieno e il margine industriale positivo: la crisi è finanziaria, non industriale. Ipotesi 1 — attivazione a marzo: istanza di composizione negoziata, nomina dell’esperto, misure protettive confermate per 120 giorni e prorogate a 240, trattative entro il termine di 180 giorni prorogabile di altri 180, possibilità di chiedere al tribunale l’autorizzazione a finanziamenti prededucibili ex art. 22 CCII per sostenere il circolante. Ipotesi 2 — attesa di undici mesi: al 28 febbraio successivo l’esposizione complessiva è salita a 2.310.000 € per interessi, sanzioni e nuovo scaduto, gli anticipi sono rientrati, due fornitori hanno ottenuto decreti ingiuntivi e un creditore ha depositato istanza di liquidazione giudiziale. L’impresa attiva ora la composizione negoziata e chiede il rinvio dell’udienza: alla luce di Cass. n. 3634/2025, il giudice non è tenuto a concederlo. Stesso imprenditore, stessa azienda, stesso mercato: la differenza la fa il calendario.
Simulazione B — il cram down che non c’è (Mito n. 4). Passivo complessivo 470.000 €, di cui 418.000 € verso l’Erario e 52.000 € verso altri creditori; aderiscono all’accordo creditori per 12.000 €. Proposta: pagamento del 22% del debito erariale, cioè 91.960 €. Domanda di omologazione con istanza di cram down. Esito prevedibile alla luce di Cass. n. 31892/2025 e Cass. n. 4365/2026: l’operazione non ha un perimetro concorsuale reale, si risolve in una falcidia imposta all’unico creditore rilevante e configura un uso deviato dell’istituto. Variante: stessa impresa, ma il piano viene costruito coinvolgendo banche e fornitori fino al 63% dei crediti aderenti, con un’attestazione che quantifica in 96.400 € il ricavato erariale nell’alternativa liquidatoria contro i 214.000 € offerti dal piano. Qui il presupposto della convenienza c’è, e il giudizio si sposta sul terreno indicato da Cass. n. 10723/2026: convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale, non meritevolezza del debitore.
Simulazione C — il valore di liquidazione sottostimato (Mito n. 5 e n. 6). Concordato in continuità indiretta. Attivo complessivo 1.260.000 €. Il piano indica un valore di liquidazione di 740.000 €, calcolato sulla vendita disgregata dei singoli cespiti, e qualifica come plusvalore da continuità liberamente distribuibile la differenza rispetto all’offerta di acquisto dell’azienda formulata da un terzo per 905.000 € all’esito di procedura competitiva. Sui 165.000 € di differenza il piano prevede una distribuzione che soddisfa parzialmente classi chirografarie prima dell’integrale pagamento dei privilegiati. Alla luce di Cass. n. 22960 del 9 luglio 2026 quella differenza non è plusvalore concordatario: è valore reale dell’azienda in esercizio, va incluso nel valore di liquidazione ex art. 87, comma 1, lett. c), CCII e destinato ai privilegiati secondo la graduazione. Conseguenza operativa: il piano va riscritto, e va riscritto prima dell’ammissibilità, perché è lì che il tribunale esercita lo scrutinio di legalità sostanziale.
Il fondo di verità
Tutti gli otto miti nascono da frammenti veri. Ricomporli nel quadro corretto è il modo più rapido per orientarsi.
È vero che il Codice della crisi ha ampliato enormemente lo spazio dell’autonomia privata: la composizione negoziata è un percorso volontario, riservato e stragiudiziale, senza spossessamento, in cui l’imprenditore mantiene la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa. Ma quell’autonomia è accompagnata da doveri di correttezza e buona fede espressamente codificati agli artt. 4 e 16 CCII, che valgono per il debitore e per i creditori, e la cui violazione produce conseguenze immediate: archiviazione da parte dell’esperto, revoca delle misure, inammissibilità degli sbocchi successivi.
È vero che le misure protettive esistono e funzionano. Ma sono un tempo assegnato, non un tempo conquistato: 120 giorni prorogabili a 240 nella composizione negoziata, con il tetto complessivo dei dodici mesi dell’art. 8 CCII, e con esclusione dei crediti dei lavoratori.
È vero che l’omologazione forzosa dei crediti fiscali e contributivi ha cambiato gli equilibri: il dissenso dell’amministrazione non è più un veto assoluto. Ma il presupposto è la convenienza oggettiva rispetto alla liquidazione giudiziale in un contesto concorsuale autentico, non la volontà del debitore di ridurre il proprio debito tributario.
È vero che il PRO consente di derogare all’ordine delle cause di prelazione, e si tratta della novità più radicale dell’intero impianto. Ma la deroga si acquista al prezzo dell’unanimità delle classi, dell’omogeneità dei loro criteri di formazione e del pagamento integrale in denaro dei crediti di lavoro dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c. entro trenta giorni dall’omologazione.
È vero che l’accesso alla composizione negoziata non legittima la revoca automatica degli affidamenti: lo dice testualmente l’art. 16, comma 5, CCII riscritto dal correttivo-ter. Ma resta salva l’applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale, e restano legittime le iniziative fondate su ragioni autonome rispetto all’accesso alla procedura.
È vero, infine, che il concordato semplificato esiste e che i creditori non votano. Ma proprio l’assenza del voto è la ragione per cui il controllo del tribunale sulla serietà del percorso negoziale è diventato, nella giurisprudenza del 2025 e del 2026, particolarmente penetrante.
Il filo che unisce questi sei frammenti è uno solo: il Codice della crisi concede strumenti potenti a chi si muove per tempo e in buona fede, e li nega — spesso in modo irreversibile — a chi li usa tardi o strumentalmente.
Mito vs realtà in tabella
Uno schema di sintesi da tenere a portata di mano quando qualcuno, al telefono o in azienda, ripete una delle convinzioni che abbiamo esaminato. La colonna di destra non è una semplificazione: è il perimetro entro cui la norma opera davvero.
| Il mito | Come stanno le cose |
|---|---|
| “Sono in crisi solo quando i creditori agiscono” | L’art. 2086, comma 2, c.c. impone assetti idonei a rilevare la crisi in anticipo e ad attivarsi senza indugio; l’art. 12 CCII apre la composizione negoziata già in caso di crisi probabile |
| “La ristrutturazione è per i grandi gruppi” | Composizione negoziata senza soglie di ingresso, percorso semplificato per le imprese sotto soglia (art. 25-quater), concordato minore per le imprese minori, piano attestato ex art. 56 senza omologazione |
| “Le misure protettive bloccano tutto” | Vanno confermate dal tribunale entro 30 giorni, durano 30-120 giorni prorogabili a 240, con tetto complessivo di 12 mesi (art. 8 CCII); non coprono i crediti dei lavoratori e non impediscono la liquidazione giudiziale (Cass. n. 3634/2025) |
| “Il cram down obbliga il Fisco ad accettare” | Serve un contesto concorsuale reale e la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale; l’uso in assenza di aderenti congrui è distorto (Cass. n. 4365/2026, n. 31892/2025) |
| “Se l’esperto firma, il tribunale omologa” | Il controllo è scrutinio di legalità sostanziale già in ammissibilità, esteso ai criteri di calcolo del valore di liquidazione (Cass. n. 22960/2026) e alla serietà delle trattative (CdA L’Aquila 22 aprile 2026) |
| “Posso pagare chi voglio” | Nel PRO la deroga alle prelazioni richiede unanimità delle classi, omogeneità interna e integrale pagamento in denaro dei crediti ex art. 2751-bis n. 1 c.c.; nella continuità restano APR sul valore di liquidazione e RPR sull’eccedenza |
| “Con la composizione negoziata la banca revoca i fidi” | L’art. 16, comma 5, CCII esclude che l’accesso sia di per sé causa di sospensione, revoca o diversa classificazione; salva la vigilanza prudenziale e le ragioni autonome, da comunicare per iscritto |
| “C’è sempre il concordato semplificato” | È esito eccezionale e condizionato: relazione finale dell’esperto, trattative effettive in buona fede, controllo sostanziale del tribunale (Cass. n. 31641/2025, n. 623/2026) |
Le domande di verifica
Quindi è vero che posso accedere alla composizione negoziata anche se sono già insolvente? Sì, a una condizione. L’insolvenza deve essere reversibile e il risanamento ragionevolmente perseguibile. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5 del 16 luglio 2026 lo ha confermato espressamente, aggiungendo che nemmeno la pendenza di una domanda di liquidazione giudiziale proposta da un creditore è di per sé ostativa. Ciò che è ostativo è l’assenza di una prospettiva concreta di recupero della continuità: su questo il Tribunale di Como, con provvedimento del 10 luglio 2025, è stato esplicito.
Quindi è vero che durante le misure protettive nessun creditore può fare nulla? No, è vero solo in parte. Sono precluse le azioni esecutive e cautelari e l’acquisizione di diritti di prelazione non concordati, ma non ogni iniziativa: il Tribunale di Pavia, il 12 settembre 2025, ha chiarito che il creditore può comunque agire per munirsi di un titolo esecutivo. I crediti dei lavoratori restano fuori dal perimetro protettivo, e l’istanza di liquidazione giudiziale può essere trattata (Cass. n. 3634/2025).
Quindi è vero che il tribunale può omologare contro il voto contrario dell’Agenzia delle Entrate? Dipende dai presupposti. Può farlo se la proposta è conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale e se il contesto è realmente concorsuale. Non può farlo quando l’operazione si riduce a una falcidia imposta all’unico creditore rilevante: la Cassazione, con la n. 4365/2026, ha qualificato questa ipotesi come uso distorto dell’istituto. Con la n. 10723/2026 ha però precisato, a favore del debitore, che ciò che si valuta è la convenienza, non la sua meritevolezza.
Quindi è vero che nel piano di ristrutturazione posso saltare l’ordine dei privilegi? Sì, ma a condizioni stringenti. L’art. 64-bis CCII lo consente in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c., però servono classi omogenee — il Tribunale di Bologna, il 16 maggio 2025, ha bocciato le sottoclassi con trattamenti differenziati —, l’approvazione di tutte le classi e il pagamento integrale in denaro dei crediti di lavoro dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c. entro trenta giorni dall’omologazione.
Quindi è vero che se la composizione negoziata fallisce ottengo comunque il concordato semplificato? No, non automaticamente. Occorre che l’esperto attesti trattative condotte con correttezza e buona fede e non andate a buon fine, e che il tribunale ne verifichi la ricorrenza sostanziale: la Corte d’Appello dell’Aquila, il 22 aprile 2026, ha escluso che la certificazione dell’esperto basti da sola, e il Tribunale di Bologna, con decreto del 13 gennaio 2026, ha dichiarato inammissibile una domanda proprio per difetto dei requisiti minimi di accesso.
Le sentenze che smontano i miti
Di seguito i riferimenti giurisprudenziali essenziali, ciascuno agganciato al mito che demolisce o ridimensiona. I principi sono riformulati in sintesi.
1. Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza n. 3634 del 12 febbraio 2025 — Smonta il mito n. 3. La pendenza di misure protettive o di una composizione negoziata non impone al giudice di rinviare l’udienza per la dichiarazione di apertura della procedura liquidatoria. Rilevante perché elimina alla radice l’idea che l’accesso alla procedura funzioni come scudo automatico contro le iniziative dei creditori.
2. Corte di Cassazione, Sez. I civile, sentenza n. 31892 del 7 dicembre 2025 — Smonta il mito n. 4. Non si computano tra i creditori aderenti quelli il cui credito nasce dalla stessa procedura di ristrutturazione; in mancanza di aderenti anteriori il debitore non può giovarsi dell’omologazione forzosa. Rilevante perché individua il confine tra un accordo reale e un accordo costruito per accedere al cram down.
3. Corte di Cassazione, Sez. I civile, pronuncia n. 4365 del 26 febbraio 2026 — Smonta il mito n. 4. In assenza di un numero congruo di creditori aderenti, la richiesta di applicazione del cram down configura un uso deviato dell’istituto; la relativa verifica è indagine di fatto del giudice di merito, censurabile in legittimità solo per vizio di motivazione. Rilevante perché rende difficilmente ribaltabile in Cassazione un rigetto motivato sull’abuso.
4. Corte di Cassazione, Sez. I civile, sentenza n. 22960 del 9 luglio 2026 — Smonta i miti n. 5 e n. 6. Nel concordato in continuità il vaglio di ammissibilità è scrutinio di legalità sostanziale ed investe le modalità di determinazione del valore di liquidazione ex art. 87, comma 1, lett. c), CCII; nella continuità indiretta è illegittimo escludere da quel valore l’offerta del terzo per sostituirvi una stima atomistica inferiore. Rilevante perché sposta a monte, e non all’omologazione, il momento della verifica sui numeri chiave del piano.
5. Corte di Cassazione, Sez. I civile, sentenza n. 7663 del 30 marzo 2026 — Ridimensiona il mito n. 6. Nella ristrutturazione trasversale l’espressione “in mancanza” dell’art. 112, comma 2, lett. d), CCII si riferisce al difetto di approvazione della maggioranza delle classi, sicché può bastare il consenso di una sola classe qualificata. Rilevante perché indica con precisione quale classe conta davvero quando il piano non raccoglie la maggioranza.
6. Corte di Cassazione, Sez. I civile, pronuncia n. 15593/2026 — Ridimensiona il mito n. 6. La classe che sostiene la proposta deve essere composta da privilegiati non integralmente soddisfatti; la finanza esterna, non generata dalla prosecuzione dell’attività, è liberamente distribuibile in deroga all’art. 84, comma 6, CCII e non concorre al valore eccedente la liquidazione. Rilevante perché distingue le risorse vincolate da quelle realmente disponibili.
7. Corte di Cassazione, Sez. I civile, sentenza n. 10723 del 22 aprile 2026 — Corregge il mito n. 4 a favore del debitore. Nel concordato in continuità con cram down fiscale il tribunale valuta la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, non la meritevolezza del debitore. Rilevante perché delimita ciò che l’amministrazione finanziaria può opporre.
8. Corte di Cassazione, Sez. I civile, sentenza n. 14555 del 16 maggio 2026 — Precisa il mito n. 4. Nel regime anteriore al D.Lgs. 136/2024 l’omologazione forzosa dei crediti tributari e contributivi non si applica alla ristrutturazione trasversale dell’art. 112, comma 2, CCII. Rilevante per tutti i piani la cui disciplina applicabile va individuata ratione temporis.
9. Corte di Cassazione, Sez. I civile, sentenza n. 31641 del 4 dicembre 2025 — Smonta i miti n. 5 e n. 8. Nel concordato semplificato il controllo del tribunale sulla ritualità della proposta si estende alle attestazioni dell’esperto. Rilevante perché nega che la relazione finale possa fungere da lasciapassare.
10. Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza n. 623/2026 — Smonta il mito n. 8. Il tribunale deve verificare a monte la serietà della composizione negoziata: trattative reali, buona fede, coinvolgimento dell’intera platea dei creditori e concreta esplorazione delle alternative. Rilevante perché qualifica il concordato semplificato come esito eccezionale e non come sbocco garantito.
11. Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza n. 620 del 12 gennaio 2026 e ordinanza n. 881 del 16 gennaio 2026 — Completano il mito n. 8. La prima definisce il regime di impugnabilità del provvedimento reso nella fase di scrutinio della ritualità ex art. 25-sexies, comma 3, CCII; la seconda esclude che ausiliario del tribunale e commissario liquidatore siano legittimati passivi necessari nel reclamo avverso l’omologazione. Rilevanti perché delimitano le impugnazioni realmente praticabili.
12. Corte di Cassazione, Sez. I civile, sentenza n. 32954 del 17 dicembre 2024 e sentenza n. 34377 del 24 dicembre 2024 — Smontano il mito n. 4. La prima afferma che l’accordo con transazione fiscale rivolto al solo creditore erariale non sfugge al sindacato del giudice concorsuale; la seconda interviene sulla tempistica di presentazione della domanda di omologazione con richiesta di cram down. Rilevanti perché mostrano che la linea giurisprudenziale è consolidata, non episodica.
13. Corte di Cassazione, ordinanza n. 7134 del 25 marzo 2026 e sentenza n. 36365/2021 — Smontano il mito n. 1. La seconda radica in capo all’imprenditore anche collettivo l’obbligo dell’art. 2086, comma 2, c.c.; la prima rafforza il legame tra adeguatezza degli assetti e accesso al credito, con ricadute sulla sorte dei finanziamenti erogati a imprese in crisi conclamata prive di controlli interni. Rilevanti perché trasformano l’organizzazione da buona pratica a presupposto giuridico.
14. Giurisprudenza di merito di riferimento — Tribunale di Bologna, Sez. Procedure Concorsuali, 16 maggio 2025 (inammissibilità delle sottoclassi disomogenee nel PRO); Corte d’Appello di Milano, 11 giugno 2025 (criterio di formazione delle classi che consente la deroga alla par condicio); Tribunale di Roma, Sez. XIV civile, 25 marzo 2025 (controllo del tribunale sul PRO fin dal ricorso); Tribunale di Brescia, Sez. IV civile, 30 gennaio 2025 (natura contenziosa dell’opposizione all’omologazione del PRO); Tribunale di Modena, Sez. III civile, 18 gennaio 2025 (computo effettivo del tetto dei dodici mesi di misure protettive); Tribunale di Vasto, 11 dicembre 2024 (presupposti del cram down fiscale dopo il correttivo-ter); Corte d’Appello di Roma, Sez. I civile, 12 marzo 2025 (perentorietà del termine per la domanda di omologazione in pendenza di istanza di liquidazione giudiziale); Corte d’Appello dell’Aquila, 22 aprile 2026 (riscontro sostanziale del tribunale sulla buona fede delle trattative); Tribunale di Bari, 23 gennaio 2026 (responsabilità per assetti inadeguati e nesso causale).
Cosa può fare lo Studio Monardo
Il lavoro dello Studio, su questa materia, comincia sempre dallo stesso punto: separare ciò che è vero da ciò che è stato raccontato. Ecco, in concreto, gli strumenti che mettiamo in campo.
- Ricostruiamo la posizione debitoria reale riclassificando l’esposizione per natura, grado di privilegio e scadenza, e confrontiamo i saldi contabili con gli estratti conto, le cartelle e gli estratti di ruolo, perché il primo errore di quasi tutti i piani è partire da un passivo approssimato.
- Verifichiamo l’adeguatezza degli assetti ex art. 2086, comma 2, c.c. e documentiamo il momento in cui i segnali di crisi erano rilevabili, elemento che incide direttamente sull’esposizione personale degli amministratori.
- Eseguiamo il test pratico e compiliamo la lista di controllo particolareggiata secondo il documento guida aggiornato dal decreto dirigenziale del 23 aprile 2026, per stabilire se il risanamento sia ragionevolmente perseguibile prima di depositare qualunque istanza.
- Selezioniamo lo strumento — composizione negoziata, piano attestato ex art. 56, accordi di ristrutturazione ordinari, agevolati o ad efficacia estesa, PRO ex art. 64-bis, concordato in continuità, concordato minore — motivando la scelta sui numeri e non sulla prassi.
- Predisponiamo e depositiamo l’istanza di misure protettive e il ricorso di conferma, presidiando i termini dell’art. 19 CCII e il tetto complessivo dell’art. 8, e chiediamo le misure cautelari necessarie quando un creditore compromette le trattative.
- Costruiamo le classi verificandone l’omogeneità per posizione giuridica e interessi economici, perché è il punto su cui i tribunali hanno dichiarato inammissibili piani altrimenti solidi.
- Impostiamo la transazione fiscale e contributiva ex art. 63 CCII, quantifichiamo il confronto con l’alternativa liquidatoria e prepariamo l’istanza di omologazione forzosa nei soli casi in cui i presupposti giurisprudenziali sussistono davvero.
- Interveniamo sui rapporti bancari, contestando sospensioni o revoche di affidamenti fondate sul solo accesso alla composizione negoziata in violazione dell’art. 16, comma 5, CCII, e chiediamo l’autorizzazione ai finanziamenti prededucibili ex art. 22 CCII.
- Difendiamo il piano nel giudizio di omologazione, redigendo le memorie di replica alle opposizioni dei creditori dissenzienti e curando reclamo e ricorso per cassazione quando l’esito di primo grado va impugnato.
- Presidiamo la fase esecutiva, monitorando il rispetto delle scadenze del piano e delle clausole risolutive espresse previste per i pagamenti ai creditori pubblici, perché un piano omologato e poi risolto è un danno peggiore di un piano mai presentato.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una materia costruita attorno alla figura dell’esperto indipendente, l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 pesa in modo particolare: significa conoscere dall’interno i criteri con cui si valuta la ragionevole perseguibilità del risanamento, come si struttura una trattativa che il tribunale riconoscerà come condotta in buona fede, e quali passaggi della relazione finale determinano gli sbocchi successivi. A questa si affianca il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, indispensabile quando i due interlocutori decisivi sono le banche e l’Agenzia delle Entrate, e la qualifica di Gestore della crisi iscritto negli elenchi ministeriali e di fiduciario OCC, che consente di seguire con lo stesso impianto anche le imprese minori e sotto soglia.
La continuità della strategia è il tratto distintivo del nostro modo di lavorare: lo stesso difensore che imposta l’analisi iniziale segue il deposito, l’omologazione, l’eventuale reclamo e, se serve, il ricorso per cassazione, senza passaggi di consegne che disperdono la linea difensiva proprio quando la partita si fa tecnica. Lo staff riunisce avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso, perché un piano di ristrutturazione è un documento giuridico e un documento aziendale allo stesso tempo, e separarne la costruzione è il modo più rapido per produrne uno che non regge.
In chiusura
Nella crisi d’impresa l’informazione corretta non è un accessorio della difesa: è la prima difesa, perché ogni convinzione sbagliata si traduce in una decisione presa nel momento peggiore e con lo strumento meno adatto. Gli otto miti che abbiamo esaminato hanno tutti un fondo di verità, e tutti condividono lo stesso difetto: descrivono una regola dimenticandone le condizioni. Le condizioni, in questa materia, sono la sostanza.
Lo Studio Monardo lavora sui piani di ristrutturazione aziendale perché le abilitazioni certificate dell’Avvocato coincidono esattamente con i passaggi in cui questi piani si decidono: Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 per la fase negoziale e per il dialogo con l’esperto indipendente; coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario per i tavoli con le banche e con l’amministrazione finanziaria; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario OCC per le imprese minori e sotto soglia; avvocato cassazionista per la fase in cui l’omologazione si gioca in sede di reclamo e di legittimità, dove — come mostrano le pronunce del 2025 e del 2026 — si sta formando il diritto vivente di questa materia. Non promettiamo esiti: analizziamo, verifichiamo e costruiamo la strategia più solida che i numeri dell’impresa consentono.
📩 Se una sola delle convinzioni smontate in questa guida corrisponde a quello che pensavi fino a oggi, quel dettaglio merita una verifica prima che i termini si accorcino: scrivici oggi stesso, tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio sono al termine di questa pagina.
