Se Firmo Un Saldo E Stralcio Vengo Cancellato Dalla Crif? I Sette Miti Da Sfatare

Poche domande, nel diritto bancario, generano tanta confusione quanto questa. E poche hanno conseguenze così concrete: chi crede alla risposta sbagliata firma accordi che non gli servono, rifiuta accordi che gli servirebbero, paga somme a soggetti che promettono “pulizie” impossibili, oppure resta fermo per anni convinto che tanto non ci sia niente da fare.

La disinformazione su questo tema nasce da tre fattori che si sommano. Il primo è che la materia è governata non da una legge dello Stato in senso stretto, ma da un Codice di condotta per i sistemi di informazioni creditizie approvato dal Garante per la protezione dei dati personali (provvedimento n. 163 del 12 settembre 2019): un testo tecnico, poco conosciuto, che quasi nessuno legge. Il secondo è che esistono almeno due banche dati diverse — la CRIF, privata, e la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, pubblica — con regole radicalmente differenti, e nel linguaggio comune vengono confuse continuamente. Il terzo è che intorno alla “cancellazione dei cattivi pagatori” si è sviluppato un mercato di promesse che vive esattamente della confusione altrui.

Il punto da tenere fermo prima di tutti gli altri è questo: agire sulla base di una convinzione sbagliata, in materia di segnalazioni creditizie, è quasi sempre peggio che non agire affatto. Chi firma un saldo e stralcio credendo di comprare una cancellazione immediata resta deluso e, spesso, si convince che sia stato tutto inutile. Chi invece rifiuta un accordo perché “tanto resto segnalato lo stesso” rinuncia a chiudere il debito e si tiene la posizione aperta, che è la situazione peggiore in assoluto.

I sette miti che questa guida smonta uno per uno sono: (1) firmare il saldo e stralcio cancella subito la CRIF; (2) pagare a stralcio non serve a niente perché restano comunque trentasei mesi; (3) CRIF e Centrale dei Rischi sono la stessa cosa; (4) con il GDPR e il diritto all’oblio si ottiene la cancellazione quando si vuole; (5) senza preavviso la segnalazione è nulla e il risarcimento è automatico; (6) appena spariscono i dati dalla CRIF il mutuo è assicurato; (7) se il debito è prescritto o è intervenuta l’esdebitazione la segnalazione si cancella da sola.

Su questa materia lo Studio Monardo interviene con una competenza specifica e verificabile. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario: la trattativa di un saldo e stralcio con una banca, con una finanziaria o con un cessionario di crediti deteriorati è esattamente il terreno in cui questa competenza si esercita, perché richiede di leggere insieme il contratto, la classificazione del rapporto e i riflessi sulle banche dati. È inoltre avvocato cassazionista, e questo conta perché le controversie sulla legittimità di una segnalazione — cancellazione, rettifica, risarcimento — si decidono spesso in sede di legittimità, sui principi elaborati dalla Corte di Cassazione in vent’anni di pronunce. Infine è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, e professionista fiduciario di un OCC: quando il saldo e stralcio non basta e serve una procedura di composizione della crisi, il percorso prosegue senza cambiare interlocutore.

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Mito n. 1 — “Firmo il saldo e stralcio e vengo cancellato dalla CRIF”

Il mito

“Se pago a saldo e stralcio, il debito è chiuso: quindi il mio nome sparisce dalla CRIF, magari con qualche giorno di attesa per l’aggiornamento.”

È la convinzione più diffusa in assoluto, ed è quella che genera più delusione. Molte persone accettano un accordo transattivo proprio perché lo considerano il prezzo della “riabilitazione immediata”.

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità c’è, ed è robusto: il saldo e stralcio chiude effettivamente il debito. Se l’accordo è redatto bene, con il pagamento di quanto pattuito il creditore rinuncia alla differenza — di norma con un richiamo espresso all’art. 1236 c.c. sulla remissione del debito — e non può più pretendere nulla. Da quel momento il rapporto è estinto, il credito non è più esigibile, la posizione non è più “aperta”.

La distorsione nasce da un passaggio logico che sembra ovvio ma non lo è: se il debito è chiuso, perché mai dovrebbe restare traccia? La risposta è che le banche dati creditizie non registrano se oggi devi dei soldi: registrano come si è comportato il rapporto nel tempo. Hanno una funzione storica, non fotografica. Servono a permettere a chi valuta una richiesta di finanziamento di sapere che quel rapporto ha avuto un andamento anomalo, indipendentemente dal fatto che sia poi stato definito.

Contribuisce all’equivoco anche il linguaggio delle trattative: le società di recupero crediti parlano spesso di “chiusura della posizione”, “liberatoria”, “pratica definita”, e chi ascolta traduce tutto questo in “cancellazione dalla CRIF”. Sono due piani diversi.

La realtà

Il pagamento a saldo e stralcio non produce, di per sé, alcuna cancellazione immediata dalla CRIF: produce un aggiornamento della posizione, che continuerà a essere visibile per il tempo di conservazione previsto dal Codice di condotta.

Concretamente, quello che accade è questo. L’intermediario che aveva segnalato l’inadempimento ha l’obbligo di aggiornare il dato comunicando che la posizione è stata definita: nel sistema di informazioni creditizie comparirà l’indicazione del risanamento, cioè l’informazione che l’ente segnalante ha ricevuto un adempimento, totale o parziale, relativo a quel finanziamento. Il rapporto risulterà chiuso, non più in essere, non più moroso. Ma la storia negativa precedente resta consultabile.

CRIF stessa è esplicita su questo punto nelle proprie informative ai consumatori: chi ha regolarizzato un ritardo già segnalato non può ottenere l’immediata cancellazione per il solo fatto di avere pagato; ciò che comparirà è l’informazione dell’avvenuta regolarizzazione, e i dati si cancelleranno automaticamente allo scadere dei termini di conservazione, senza bisogno di alcuna richiesta.

Da qui una precisazione che vale la pena fissare subito: la cancellazione è automatica e gratuita. Nessuno deve presentare istanze, compilare moduli a pagamento o incaricare intermediari per ottenerla. Scaduto il tempo di conservazione, il dato sparisce dalle visure consultabili dagli operatori.

La prova

Il Codice di condotta approvato con provvedimento del Garante n. 163 del 12 settembre 2019 disciplina in modo puntuale, nell’Allegato 2, i tempi di conservazione delle informazioni creditizie. Il meccanismo è costruito interamente sul decorso del tempo a partire da eventi predeterminati — la regolarizzazione, la scadenza contrattuale, l’ultimo aggiornamento — e non prevede in nessun punto un’ipotesi di cancellazione anticipata a richiesta dell’interessato per avvenuto pagamento. Il diritto di cancellazione ex art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679 opera quando il trattamento è illecito o i dati non sono più necessari; finché il termine di conservazione previsto dal Codice di condotta non è decorso, i dati sono considerati ancora necessari rispetto alla finalità per cui sono trattati.

Cosa rischia chi ci crede

Due conseguenze concrete, entrambe evitabili. La prima: chi firma convinto di comprare la cancellazione immediata spesso accetta condizioni economiche peggiori di quelle ottenibili, perché sta pagando anche per qualcosa che non riceverà. La seconda, più insidiosa: chi scopre dopo il pagamento che la segnalazione è ancora lì tende a concludere che l’accordo sia stato inutile, e smette di curare la propria posizione creditizia — non chiede la liberatoria, non verifica che l’aggiornamento sia stato effettuato, non controlla la visura. È esattamente in quello spazio di disattenzione che nascono le segnalazioni che restano visibili oltre i termini, cioè i casi in cui una contestazione sarebbe fondata e nessuno la solleva.


Mito n. 2 — “Tanto è inutile pagare: con il saldo e stralcio resto segnalato trentasei mesi come se non avessi fatto nulla”

Il mito

“Il saldo e stralcio non cambia niente: la legge dice trentasei mesi, e trentasei mesi restano, che io paghi o non paghi. Meglio tenersi i soldi.”

È il mito speculare al primo, e per certi versi il più dannoso, perché produce inerzia.

Perché ci credono in tanti

Anche qui il fondo di verità esiste. Il Codice di condotta prevede effettivamente un termine di trentasei mesi per gli eventi negativi non regolarizzati — morosità, gravi inadempimenti, finanziamenti mai rimborsati — decorrenti dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui l’ente partecipante ha fornito l’ultimo aggiornamento, e comunque entro un tetto massimo di sessanta mesi dalla scadenza contrattuale. Molti operatori applicano questo termine anche ai rapporti definiti a stralcio, sul presupposto che un pagamento parziale non sia “pienamente satisfattivo” del diritto di credito.

Il passaparola ha preso questa prassi e l’ha trasformata in regola assoluta. Da lì il salto: se il termine è comunque trentasei mesi, pagare non serve.

La realtà

La questione è tutt’altro che chiusa, e in almeno un caso il Garante per la protezione dei dati personali ha stabilito il contrario: il saldo e stralcio è una regolarizzazione, e come tale comporta un termine di ventiquattro mesi, non di trentasei.

Il ragionamento parte dalla definizione contenuta nel Codice stesso. La “regolarizzazione degli inadempimenti” è definita come l’estinzione delle obbligazioni pecuniarie inadempiute senza perdite o residui, oppure a seguito di vicende estintive diverse dall’adempimento, in particolare a seguito di transazioni o concordati. L’accordo a saldo e stralcio è, tecnicamente, una transazione: rientra dunque nella definizione. E per i ritardi superiori a due rate poi regolarizzati — anche mediante transazione — il termine previsto è di ventiquattro mesi dalla comunicazione della regolarizzazione.

Il Garante ha applicato esattamente questa lettura nel provvedimento del 27 gennaio 2021 [doc. web n. 9547248]. La società segnalante sosteneva che la definizione a saldo e stralcio, comportando l’estinzione del debito con parziale soddisfazione del creditore, non potesse ritenersi pienamente satisfattiva e giustificasse quindi il termine di trentasei mesi dalla cessazione del rapporto. L’Autorità ha respinto questa impostazione, affermando che le informazioni creditizie negative contestate avrebbero dovuto essere cancellate entro ventiquattro mesi dall’avvenuta regolarizzazione, e non entro trentasei. Nel provvedimento si dà inoltre atto che disposizioni analoghe sono contenute nell’attuale Codice di condotta, il che rende il principio attuale e non archeologico.

Va detto con precisione, perché qui la divulgazione approssimativa fa danni in entrambe le direzioni: non è corretto affermare che tutti i saldi e stralcio si cancellino automaticamente dopo ventiquattro mesi, così come non è corretto affermare che occorrano sempre trentasei mesi. Dipende da come il rapporto è stato concretamente classificato e aggiornato dall’intermediario, da quale sia la data dell’ultimo aggiornamento rilevante, dal contenuto dell’accordo e dalla scadenza contrattuale originaria. La risposta si legge nella visura e nei documenti, non in una regola generale. È esattamente su questo tipo di verifica documentale che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, imposta l’analisi: prima si stabilisce quale termine è realmente applicabile alla singola posizione, poi si decide se attendere o contestare.

C’è poi un secondo effetto del pagamento che il mito ignora completamente. Anche a parità di durata, la posizione chiusa e quella aperta non sono la stessa cosa. Un rapporto che risulta definito, con l’indicazione del risanamento, e per il quale il debitore dispone di una quietanza liberatoria, viene letto in modo diverso da un rapporto che risulta ancora insoluto e in sofferenza. Nella prima ipotesi l’esposizione è terminata e il termine di conservazione ha una data di scadenza calcolabile; nella seconda il termine può continuare a slittare, perché ogni aggiornamento rilevante sposta in avanti il dies a quo, fino al tetto dei sessanta mesi.

La prova

Oltre al provvedimento del Garante del 27 gennaio 2021, depone nello stesso senso l’impianto complessivo dell’Allegato 2 del Codice di condotta, che distingue nettamente tra eventi negativi regolarizzati (dodici o ventiquattro mesi, a seconda della gravità del ritardo) ed eventi negativi non regolarizzati (trentasei mesi, con tetto a sessanta). La collocazione del saldo e stralcio nell’una o nell’altra categoria è il vero snodo, e la definizione normativa di “regolarizzazione” include espressamente le transazioni.

Cosa rischia chi ci crede

Chi non paga perché “tanto è uguale” ottiene il risultato peggiore possibile: il debito resta esigibile, il creditore può agire in via monitoria ed esecutiva, gli interessi continuano a maturare, la posizione resta aperta nelle banche dati e il termine di conservazione non inizia nemmeno a decorrere in modo definitivo. In più, perde la possibilità di negoziare l’accordo in un momento in cui la banca era ancora disponibile a trattare — disponibilità che tende a ridursi quando la posizione viene ceduta o quando l’esecuzione è già avviata.


Mito n. 3 — “CRIF e Centrale dei Rischi sono la stessa cosa”

Il mito

“Sono finito nella centrale rischi dei cattivi pagatori, quella della Banca d’Italia, la CRIF.”

Detta così, la frase contiene due enti distinti fusi in uno solo. È una confusione talmente comune da comparire perfino in articoli divulgativi e in comunicazioni commerciali.

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità è che entrambe sono banche dati che raccolgono informazioni sull’andamento dei rapporti di credito, entrambe possono ostacolare l’accesso a nuovi finanziamenti, ed entrambe vengono chiamate genericamente “centrale rischi”. Il nome stesso con cui CRIF viene comunemente indicata — “Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria” — alimenta l’equivoco.

La realtà

CRIF è un soggetto privato che gestisce un sistema di informazioni creditizie; la Centrale dei Rischi è un sistema informativo pubblico gestito dalla Banca d’Italia. Hanno fonti diverse, soglie diverse, tempi diversi e logiche di cancellazione diverse.

La CRIF — insieme a Experian, CTC e altri SIC — raccoglie informazioni comunicate dagli intermediari aderenti su richieste di finanziamento, erogazioni, pagamenti regolari e irregolari, senza soglie minime di importo: anche un piccolo prestito finalizzato o una carta revolving vi compaiono. È soggetta al GDPR, al Codice privacy e al Codice di condotta approvato dal Garante, e prevede tempi di conservazione predeterminati con cancellazione automatica alla scadenza.

La Centrale dei Rischi della Banca d’Italia funziona in modo strutturalmente diverso. Gli intermediari segnalano quando l’indebitamento complessivo del cliente raggiunge la soglia di 30.000 euro, e le sofferenze vanno segnalate a partire da 250 euro. Ma soprattutto: nella CR i dati non si cancellano. Restano negli archivi. Ciò che è limitato è la loro consultabilità: gli intermediari possono accedere al massimo alle ultime trentasei rilevazioni mensili disponibili, mentre il soggetto segnalato può accedere ai propri dati senza limiti di tempo. In pratica, decorsi trentasei mesi la vicenda esce dal campo visivo delle banche, ma non dall’archivio.

Su come il saldo e stralcio debba essere rappresentato in Centrale dei Rischi la Banca d’Italia si è pronunciata espressamente con la Comunicazione del 19 giugno 2020, dedicata anche agli accordi transattivi “a saldo e stralcio”. Le indicazioni sono queste: se l’accordo prevede il pagamento in un’unica soluzione, nella rilevazione riferita al mese in cui il pagamento è avvenuto l’intermediario segnala il cliente nella categoria “sofferenze – crediti passati a perdita” per la parte stralciata, e a partire dalla rilevazione successiva nessuna segnalazione è più dovuta; se l’accordo prevede un piano rateale già efficace, la quota da rimborsare viene segnalata tra le sofferenze con importi decrescenti; se invece l’efficacia liberatoria è subordinata al pagamento dell’ultima rata, la segnalazione tra le “sofferenze – crediti passati a perdita” per l’importo non riscosso viene effettuata con riferimento alla data contabile in cui è corrisposta l’ultima rata e il credito è estinto.

Nella stessa Comunicazione la Banca d’Italia ha ricordato agli intermediari due obblighi di trasparenza spesso disattesi: informare il cliente, prima di stipulare l’accordo, delle conseguenze che questo produrrà sulle segnalazioni, e chiarire che gli intermediari possono consultare la CR al massimo per gli ultimi trentasei mesi.

La prova

Le FAQ ufficiali della Banca d’Italia sulla Centrale dei Rischi affermano espressamente che, una volta estinto il finanziamento o sceso l’indebitamento sotto la soglia di rilevazione, l’intermediario non deve più segnalare, ma le informazioni riferite a periodi precedenti non sono cancellate e restano consultabili dagli intermediari con il limite dei trentasei mesi. Il Codice di condotta SIC, all’opposto, impone ai gestori la cancellazione automatica dei dati alla scadenza dei termini di conservazione.

Cosa rischia chi ci crede

Chi confonde i due sistemi calcola male le date e prende decisioni sbagliate sui tempi. Il caso tipico: una persona che ha chiuso a stralcio un debito rilevante calcola la scadenza della segnalazione in CRIF, aspetta pazientemente, presenta la domanda di mutuo — e se la vede rifiutare, perché la banca ha consultato anche la Centrale dei Rischi, dove la sofferenza passata a perdita è ancora nel campo visivo. Il secondo errore tipico è opposto: rivolgere a CRIF richieste di rettifica su dati che CRIF non ha mai trattato, perché provengono dalla CR.


Mito n. 4 — “Con il GDPR e il diritto all’oblio ottengo la cancellazione quando voglio”

Il mito

“Mando una PEC citando l’art. 17 del GDPR e il diritto all’oblio, e sono obbligati a cancellarmi. Se non lo fanno, li denuncio al Garante.” In versione commerciale, il mito suona così: “esistono società specializzate che ti ripuliscono la CRIF in pochi giorni, a pagamento”.

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità è consistente e va riconosciuto: il diritto di cancellazione esiste davvero, è previsto dall’art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679, è uno dei diritti più esercitati e più frequentemente oggetto di reclami. E ci sono situazioni in cui una segnalazione va effettivamente rimossa prima della scadenza ordinaria: dati inesatti, importi o date errate, segnalazioni prive dei presupposti, mancato preavviso nei casi in cui è dovuto, mancato aggiornamento dopo l’estinzione, permanenza oltre i termini massimi. In tutti questi casi la richiesta è fondata e va coltivata.

L’errore consiste nel generalizzare: dal fatto che i dati illegittimi vadano cancellati si passa all’idea che qualunque dato possa essere cancellato a richiesta.

La realtà

Il diritto all’oblio non è un diritto a riscrivere una storia creditizia esatta: opera sui dati illeciti, inesatti o non più necessari, non sui dati corretti il cui termine di conservazione non è ancora decorso.

Lo stesso art. 17 del Regolamento subordina il diritto di cancellazione a presupposti tipizzati, e finché i dati risultano necessari rispetto alla finalità del trattamento — nel caso dei SIC, consentire agli operatori la valutazione del merito creditizio — la richiesta di cancellazione è destinata a essere respinta. È precisamente questo che il Garante ha esaminato nel provvedimento del 27 gennaio 2021: la società segnalante aveva rifiutato la cancellazione sostenendo che il termine non fosse ancora spirato, e l’Autorità non ha censurato il principio, ma il calcolo del termine (ventiquattro mesi anziché trentasei). Il discrimine, insomma, non è la volontà dell’interessato: è la correttezza tecnica del dato e del termine.

Da qui discende una conseguenza pratica netta sulle offerte commerciali di “cancellazione garantita”. CRIF avverte espressamente i consumatori che, se i dati registrati sono corretti e aggiornati, le informazioni si cancelleranno automaticamente secondo i termini previsti e non è possibile anticipare quelle tempistiche; e mette in guardia rispetto a chi propone, a pagamento, cancellazioni che sarebbero comunque avvenute da sole. Nessun soggetto — per quanto si presenti come specializzato — può ottenere la rimozione di un dato corretto prima della sua scadenza naturale.

Il che non significa che non ci sia nulla da fare: significa che il lavoro serio è un altro. Consiste nell’ottenere la visura, verificare voce per voce l’esattezza dei dati, ricostruire quale sia il termine correttamente applicabile, individuare eventuali vizi sostanziali o procedurali della segnalazione e, se ce ne sono, contestarli con una richiesta motivata e documentata all’intermediario segnalante — non con una generica domanda di “cancellazione da tutte le banche dati”, che viene respinta proprio perché tecnicamente imprecisa.

Quanto agli strumenti, sono tre e sono cumulabili in modo ragionato: il reclamo all’intermediario e al gestore del SIC; il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario; il reclamo al Garante per la protezione dei dati personali oppure l’azione giudiziaria, anche in via d’urgenza, che è l’unica via che consente di ottenere insieme la cancellazione e il risarcimento.

La prova

Che il Garante eserciti poteri effettivi lo dimostra la sua attività sanzionatoria: con l’ordinanza n. 226 del 16 giugno 2022 l’Autorità ha sanzionato un intermediario per avere segnalato un cliente nel SIC senza il preavviso previsto dal Codice di condotta. Il potere esiste, dunque, ed è concreto — ma si esercita a fronte di una violazione, non a fronte di una richiesta di favore.

Cosa rischia chi ci crede

Il rischio economico è evidente: pagare per un servizio che, nel migliore dei casi, produce un risultato che si sarebbe verificato comunque. Il rischio giuridico è più sottile: le richieste generiche e infondate vengono respinte, e il rigetto consuma tempo prezioso. Se nel frattempo maturano termini o si consolidano posizioni, la contestazione seria — quella che si sarebbe potuta fondare su un vizio reale — arriva tardi.


Mito n. 5 — “Non mi hanno avvisato prima di segnalarmi: la segnalazione è nulla e mi devono risarcire”

Il mito

“La banca è obbligata a mandarti una raccomandata quindici giorni prima. Se non l’ha fatto, la segnalazione va cancellata e scatta automaticamente il risarcimento del danno.”

Perché ci credono in tanti

Qui il fondo di verità è ampio, e va riconosciuto con precisione perché il mito è vero a metà, non falso.

L’obbligo di preavviso esiste davvero. L’art. 125, comma 3, del Testo Unico Bancario prevede che i finanziatori informino preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati informazioni negative, e l’informativa può essere resa insieme a un sollecito, ad altre comunicazioni o in via autonoma. Il Codice di condotta per i SIC, dal canto suo, prevede che la prima informazione negativa possa essere resa accessibile agli altri partecipanti solo dopo che sia decorso un termine — di norma quindici giorni — dall’avviso all’interessato, proprio per consentirgli di intervenire prima che il dato venga condiviso.

Ed è vero che la violazione di questo obbligo ha conseguenze: l’Arbitro Bancario Finanziario ha più volte ordinato la cancellazione di segnalazioni effettuate senza preavviso, e il Garante ha sanzionato intermediari per la stessa ragione.

La realtà

L’obbligo di preavviso ha un perimetro soggettivo e oggettivo preciso, e la sua violazione non produce automaticamente né la caduta di ogni segnalazione né il diritto al risarcimento.

Il primo limite riguarda l’ambito di applicazione. La Corte di Cassazione ha chiarito che l’onere di preventivo avviso al debitore classificato per la prima volta come cattivo pagatore rileva con riferimento alle operazioni di credito al consumo (Cass. civ., sez. I, 25 maggio 2021, n. 14382). In questa scia, la Corte d’Appello di Roma, con sentenza dell’11 novembre 2025 n. 6618, ha escluso l’applicabilità dell’art. 125 TUB alla segnalazione riferita al garante di un mutuo ipotecario, proprio perché fuori dal perimetro del credito al consumo. Sul fronte opposto, l’ABF in sede di Collegio di Coordinamento ha esteso la tutela del preavviso alle persone fisiche anche quando non agiscano in senso stretto come consumatori (decisione n. 4632 del 2023): la materia è dunque in movimento, e la risposta dipende dal tipo di contratto e dalla qualità del segnalato.

Il secondo limite riguarda la prova. Non basta che l’intermediario dimostri di avere spedito l’avviso: occorre la prova che il destinatario lo abbia effettivamente ricevuto, e in tempo utile. L’ABF, Collegio di Torino, con decisione n. 1101 del 29 gennaio 2025, ha precisato che l’obbligo non può ritenersi assolto con la mera messa a disposizione del documento nell’area riservata dell’home banking, occorrendo la prova dell’effettiva ricezione da parte del consumatore. È un punto a favore del debitore, ma è anche un punto tecnico: va allegato e dimostrato.

Il terzo limite, ed è il più importante, riguarda il risarcimento. Il danno da illegittima segnalazione non è mai “in re ipsa”: non discende automaticamente dall’iscrizione, ma va allegato e provato, tanto nella componente patrimoniale quanto in quella non patrimoniale. È principio consolidato in Cassazione — dalla sentenza n. 1931 del 2017 fino all’ordinanza n. 29252 del 2024 — e viene applicato quotidianamente dai giudici di merito, che rigettano le domande fondate sulla sola esistenza della segnalazione. La prova può essere raggiunta anche in via presuntiva, quando esistono elementi concreti: un rifiuto di finanziamento documentato, la revoca di linee di credito, un peggioramento delle condizioni applicate, con un nesso temporale e logico riconoscibile rispetto alla segnalazione.

La prova

La distinzione tra i due piani — illegittimità della segnalazione e risarcibilità del danno — emerge con chiarezza dalla giurisprudenza di merito. Il Tribunale di Bari, sez. IV civ., con sentenza 13 ottobre 2023 n. 4076, ha dichiarato illegittima la segnalazione di un fideiussore consumatore per mancanza del preavviso, ma ha negato il risarcimento perché il garante non aveva provato pregiudizi specifici. È esattamente la fotografia del punto: il vizio procedurale apre la strada alla cancellazione, non al risarcimento automatico.

Cosa rischia chi ci crede

Chi confonde i due piani costruisce la difesa sbagliata. Nel caso più frequente, imposta l’intera azione sul risarcimento — che è la parte più difficile da provare — trascurando la richiesta di cancellazione e rettifica, che è la parte più facilmente ottenibile e, nella maggior parte dei casi, la più utile. Chi invece dà per scontato che il preavviso sia sempre dovuto rischia di contestarne l’assenza in un rapporto in cui non era richiesto, esponendosi a un rigetto e alle relative spese.


Mito n. 6 — “Quando sparisco dalla CRIF ottengo di sicuro il mutuo”

Il mito

“Basta arrivare alla data della cancellazione: da quel giorno sono pulito e la banca non può più dirmi di no.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità è che la cancellazione è reale e produce effetti reali. Scaduto il tempo di conservazione, il dato non compare più nelle visure consultate dagli operatori e non può più essere utilizzato per la valutazione del merito creditizio. Chi ha vissuto anni di rifiuti percepisce quella data come una linea di traguardo, e in parte lo è.

L’errore è ritenere che la valutazione del merito creditizio si esaurisca nella consultazione di un SIC.

La realtà

La cancellazione della segnalazione elimina un ostacolo; non crea un diritto al credito.

Le ragioni sono almeno quattro, tutte concrete.

La prima l’abbiamo già vista: esiste la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, dove i dati non si cancellano e restano consultabili per le ultime trentasei rilevazioni mensili. Se la posizione ha superato le soglie di rilevazione ed è stata classificata a sofferenza, la vicenda resta visibile al sistema bancario per un periodo che va calcolato a parte, con decorrenze proprie.

La seconda è che l’intermediario dispone del proprio storico interno. Una banca che ha subito una perdita su un cliente conserva quel dato nei propri archivi, per finalità del tutto legittime, e non è tenuta a ignorarlo perché un SIC esterno ha cancellato il proprio.

La terza è che i SIC possono conservare informazioni oltre i termini di visibilità su supporti separati e non accessibili agli aderenti, per finalità consentite come la tutela in giudizio o gli obblighi di legge. Sono dati che non incidono sulle valutazioni creditizie, ma esistono.

La quarta, e decisiva, è che nessuna norma obbliga una banca a concedere un finanziamento. La concessione dipende da una valutazione autonoma del merito creditizio, che considera reddito attuale, stabilità occupazionale, rapporto rata/reddito, garanzie, anzianità e composizione dello storico. Anzi: la valutazione del merito creditizio non è solo una facoltà della banca ma un dovere, e la giurisprudenza ha sviluppato in questi anni la figura della concessione abusiva del credito proprio per sanzionare chi eroga senza istruttoria adeguata.

C’è però un aspetto che il mito, rovesciandosi, fa perdere di vista: la riabilitazione non inizia il giorno della cancellazione, inizia molto prima. Il debitore che ha chiuso a stralcio ha diritto di ottenere dal creditore una quietanza liberatoria che attesti l’accordo raggiunto, l’importo concordato e l’avvenuto pagamento: un documento che, nelle more della cancellazione, consente di dimostrare a un nuovo intermediario che la posizione è definita e che nulla è più dovuto. È il fondamento del diritto alla quietanza di cui all’art. 1199 c.c., ed è la ragione per cui la liberatoria va sempre richiesta e conservata insieme all’accordo firmato e alla prova del bonifico.

La prova

La Banca d’Italia, nella Comunicazione del 19 giugno 2020, ha dato conto proprio delle lamentele dei clienti che, pur avendo estinto la pregressa posizione a sofferenza mediante accordo transattivo liberatorio, non ottenevano nuovo credito. La risposta dell’Autorità di vigilanza non è stata di imporre agli intermediari di concedere finanziamenti, ma di imporre loro di informare preventivamente i clienti delle conseguenze degli accordi sulle segnalazioni: conferma che la cancellazione e l’accesso al credito restano due questioni distinte.

Cosa rischia chi ci crede

Il rischio principale è comportamentale. Chi conta su un automatismo tende a presentare domande a raffica non appena scade il termine — e ogni richiesta di finanziamento viene a sua volta registrata nel SIC, per un periodo che, in caso di rifiuto o rinuncia, è comunque di alcuni mesi. Una sequenza ravvicinata di richieste seguite da rifiuti è un segnale che gli operatori leggono, e leggono male. La strategia opposta — poche richieste, mirate, documentate con la liberatoria, eventualmente su prodotti più facilmente accessibili per ricostruire uno storico positivo — funziona meglio.


Mito n. 7 — “Il debito è prescritto (oppure ho fatto l’esdebitazione): la segnalazione si cancella da sola”

Il mito

“Sono passati più di cinque anni e nessuno mi ha più cercato: il debito è prescritto, quindi la segnalazione è illegittima e va tolta subito.” Nella variante concorsuale: “ho ottenuto l’esdebitazione, quindi le banche dati devono ripulirsi automaticamente”.

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità è duplice e serio. Da un lato la prescrizione esiste, estingue davvero il diritto del creditore di pretendere giudizialmente il pagamento, e in molti rapporti bancari matura in termini che le persone conoscono per sentito dire. Dall’altro, l’esdebitazione produce un effetto liberatorio autentico: il debitore non è più tenuto ai debiti residui, esattamente come se fossero stati pagati. Sembra logico che la fotografia nelle banche dati si adegui.

La realtà

La prescrizione del credito e la conservazione del dato nel SIC viaggiano su binari diversi, e il secondo non segue automaticamente il primo.

La prescrizione riguarda l’esigibilità del credito; la conservazione riguarda il trattamento di un’informazione storica. Un credito può essere prescritto e la relativa segnalazione essere ancora legittimamente conservata, perché il termine previsto dal Codice di condotta non è decorso; e all’inverso un credito può non essere affatto prescritto mentre la segnalazione è già da rimuovere perché il termine di conservazione è scaduto o perché la segnalazione era viziata in origine. Per questo una richiesta impostata sulla sola affermazione “sono passati cinque anni” viene normalmente respinta: non individua il termine corretto né l’evento da cui decorre.

Va aggiunto un elemento tecnico che il mito ignora: la prescrizione si interrompe. Solleciti, diffide, notifiche di decreti ingiuntivi e di atti di precetto, atti esecutivi fanno ripartire il termine. E lo fanno ripartire anche atti provenienti dal debitore: una proposta di saldo e stralcio poi non onorata, ad esempio, contiene un riconoscimento del debito. È un aspetto da valutare prima di inviare qualunque comunicazione al creditore, non dopo.

Sul fronte dell’esdebitazione il quadro è più favorevole ma ugualmente non automatico. La prassi consolidata dei SIC non è la cancellazione immediata per avvenuta esdebitazione, ma la chiusura della posizione con il relativo aggiornamento e la successiva cancellazione al maturare dei termini. È però una prassi che la giurisprudenza sta erodendo: il Tribunale di Verona, con decreto di chiusura del 12 marzo 2025, al termine di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore regolarmente adempiuto, ha disposto che il nominativo del debitore fosse cancellato sia dalla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia sia dai SIC privati, incaricando l’organismo della crisi di comunicare l’ordine ai gestori delle banche dati. È un precedente di merito, non un principio consolidato, ma indica una direzione: la “seconda opportunità” che il legislatore ha voluto garantire al sovraindebitato rischia di restare sulla carta se il sistema informativo continua a rappresentarlo come insolvente.

Qui si coglie una differenza sostanziale tra i due percorsi. Il saldo e stralcio è uno strumento negoziale: chiude il singolo rapporto, alle condizioni che si riescono a ottenere, con gli effetti sulle banche dati che abbiamo descritto. Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento sono strumenti concorsuali: affrontano l’intero indebitamento, sotto il controllo del giudice, e possono condurre a un provvedimento che incide anche sulle segnalazioni. Scegliere l’uno o le altre è una decisione strategica che va presa guardando alla posizione complessiva, non al singolo debito.

La prova

Il Codice di condotta àncora i termini di conservazione a eventi predeterminati — regolarizzazione, scadenza contrattuale, ultimo aggiornamento — e non alla vicenda estintiva del rapporto obbligatorio sottostante. Nessuna disposizione collega la cancellazione del dato alla maturata prescrizione del credito. Simmetricamente, le regole della Centrale dei Rischi non prevedono la cancellazione retroattiva delle rilevazioni mensili pregresse: restano negli archivi, consultabili dagli intermediari nel limite dei trentasei mesi.

Cosa rischia chi ci crede

Il rischio più concreto è di muoversi male: inviare al creditore una comunicazione che, nell’intento di far valere la prescrizione, finisce per contenere un riconoscimento del debito e la interrompe. Il secondo rischio è di attendere passivamente una cancellazione che non arriverà nei tempi sperati, lasciando scadere l’occasione per far valere vizi reali della segnalazione. Il terzo è di sottovalutare, dopo una procedura di sovraindebitamento conclusa positivamente, la necessità di verificare che gli aggiornamenti siano stati effettivamente eseguiti dagli intermediari: capita con una certa frequenza che non lo siano.


Il mito alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili, non casi reali. Servono a mostrare cosa accade concretamente a chi agisce credendo al mito, e cosa accade a chi agisce conoscendo le regole.

Simulazione 1 — Chi firma convinto della cancellazione immediata

Prestito personale di 27.400 euro erogato nel marzo 2021, durata sessanta mesi, scadenza contrattuale marzo 2026. Il debitore paga regolarmente fino a gennaio 2023, poi interrompe. Dopo il preavviso e l’accumulo dell’insoluto, la posizione viene segnalata nel SIC e successivamente classificata a sofferenza. Nel settembre 2025 il debitore raggiunge un accordo transattivo: 9.870 euro in un’unica soluzione a fronte di un residuo di 22.150 euro, con rinuncia espressa alla differenza ai sensi dell’art. 1236 c.c. Paga il 30 settembre 2025 e ritiene di essere “a posto”.

Sequenza reale: nel mese di ottobre 2025 l’intermediario aggiorna la posizione nel SIC comunicando la definizione del rapporto; il dato non sparisce. Se il termine applicabile è quello di ventiquattro mesi previsto per gli inadempimenti regolarizzati anche mediante transazione, la cancellazione automatica maturerà intorno a settembre 2027; se l’intermediario applica invece il termine di trentasei mesi per gli eventi negativi non sanati, calcolandolo dall’ultimo aggiornamento, si arriverà a settembre 2028 — con il tetto invalicabile dei sessanta mesi dalla scadenza contrattuale, cioè marzo 2031. La differenza tra le due letture, in questo esempio, vale dodici mesi di storia creditizia. Non è un dettaglio accademico: è la differenza tra ottenere e non ottenere un mutuo nel 2028.

Il debitore che non lo sa attende, si vede rifiutare una richiesta nel 2028 e non contesta nulla. Il debitore assistito verifica la visura, individua quale termine sia stato applicato e, se ritiene che il rapporto vada qualificato come regolarizzato, presenta una richiesta motivata all’intermediario e, in caso di rigetto, reclamo al Garante o ricorso all’ABF.

Simulazione 2 — Chi non paga perché “tanto è uguale”

Finanziamento di 14.850 euro, scadenza contrattuale giugno 2024, interrotto nel 2023 e mai definito. Il debitore riceve nel 2025 una proposta a stralcio di 5.940 euro e la rifiuta, convinto che pagare non modificherebbe la durata della segnalazione.

Sequenza reale: la posizione resta aperta e insoluta. Il termine di trentasei mesi decorre dalla scadenza contrattuale o dalla data dell’ultimo aggiornamento fornito dall’intermediario: ogni evento rilevante — la cessione del credito, la classificazione, un nuovo aggiornamento — può spostare in avanti il punto di partenza, entro il limite dei sessanta mesi dalla scadenza contrattuale. Nel frattempo il creditore, non vincolato da alcun accordo, notifica un decreto ingiuntivo, lo munisce di formula esecutiva, notifica il precetto e procede al pignoramento presso terzi dello stipendio nel limite di legge. Il debitore, che voleva risparmiare 5.940 euro, si ritrova a pagare l’intero residuo maggiorato di interessi e spese di procedura, per un periodo di anni, e con la posizione comunque segnalata.

Simulazione 3 — Chi paga e cura la documentazione

Debito residuo di 41.700 euro verso un cessionario di crediti deteriorati. Accordo a stralcio per 12.510 euro in tre rate: 4.170 euro il 15 marzo, 4.170 euro il 15 aprile, 4.170 euro il 15 maggio, con efficacia liberatoria subordinata al pagamento dell’ultima rata.

Sequenza reale: fino al 15 maggio la posizione continua a essere rappresentata come esposizione in riduzione; è solo con il pagamento dell’ultima rata che il rapporto si estingue e che, in Centrale dei Rischi, l’importo non riscosso viene rappresentato nella categoria “sofferenze – crediti passati a perdita” con riferimento a quella data contabile. Da lì decorrono i termini. Il debitore, sapendolo, fa tre cose: pretende che l’accordo contenga l’impegno del creditore a rilasciare quietanza liberatoria e ad aggiornare tempestivamente le banche dati; conserva accordo, contabili e liberatoria; a sessanta giorni dal saldo estrae una nuova visura per verificare che l’aggiornamento sia stato effettuato.

L’ultimo passaggio è quello che quasi nessuno compie ed è quello che conta di più: se l’aggiornamento non è stato eseguito, la permanenza del dato non aggiornato è di per sé una condotta contestabile, e la Cassazione ha affermato che l’inerzia ingiustificata nell’aggiornare o cancellare una segnalazione dopo l’estinzione del debito espone l’intermediario a responsabilità per i danni causati.


Il fondo di verità

Smontati i sette miti, resta da ricomporre ciò che di vero contenevano. Perché nessuno di essi è nato dal nulla: ciascuno è un frammento esatto che il passaparola ha staccato dal suo contesto.

È vero che il saldo e stralcio chiude il debito. Se l’accordo è redatto correttamente — identificazione precisa del rapporto tramite il numero di contratto, indicazione dell’importo, rinuncia espressa alla differenza, impegno alla liberatoria — con il pagamento nulla è più dovuto per capitale, interessi, spese e accessori. Questo effetto è reale, immediato e definitivo. Ciò che il mito ha sbagliato è dedurne un effetto sulle banche dati che non discende dal contratto ma da un corpo di regole autonomo.

È vero che esiste un termine di trentasei mesi. Ma è il termine degli eventi negativi non regolarizzati, non il termine universale delle segnalazioni. Accanto a esso convivono i dodici mesi per i ritardi lievi sanati, i ventiquattro mesi per i ritardi più gravi sanati anche mediante transazione, il tetto dei sessanta mesi, i termini brevissimi per le semplici richieste di finanziamento. Il termine giusto si individua qualificando correttamente l’evento, non citando il numero più diffuso.

È vero che le informazioni restano visibili anche dopo il pagamento. Ma “restano visibili” significa cose diverse nei due sistemi: nel SIC il dato viene conservato per un tempo determinato e poi cancellato automaticamente; nella Centrale dei Rischi il dato non viene cancellato affatto, ma esce dal campo di consultazione degli intermediari dopo trentasei rilevazioni mensili.

È vero che esiste un diritto alla cancellazione. Ma opera sui dati illeciti, inesatti o non più necessari, e non consente di anticipare la scadenza di dati corretti. La leva reale non è il richiamo generico al GDPR: è la verifica puntuale dell’esattezza del dato e della correttezza del termine.

È vero che la banca deve avvisare prima di segnalare. Con i limiti che abbiamo visto quanto all’ambito di applicazione e con l’onere, a carico dell’intermediario, di provare l’effettiva ricezione dell’avviso. La violazione apre alla cancellazione; non produce da sola il risarcimento.

È vero che una segnalazione illegittima può essere risarcita. Ma il danno va allegato e provato, anche per presunzioni, dimostrando il pregiudizio concreto e il nesso con la segnalazione: il rifiuto documentato, la revoca del fido, il peggioramento delle condizioni.

È vero che dopo l’esdebitazione si ha diritto a ripartire. E la giurisprudenza di merito sta iniziando a trarne conseguenze operative sulle banche dati. Ma oggi la regola generale resta l’aggiornamento della posizione e la cancellazione al maturare dei termini, salvo provvedimenti specifici del giudice della procedura.

Ricomposto il quadro, la conclusione è meno consolante di quella dei miti ottimisti e molto più incoraggiante di quella dei miti pessimisti: il saldo e stralcio non cancella la CRIF, ma trasforma una posizione aperta e indeterminata in una posizione chiusa, con una scadenza calcolabile e contestabile. È esattamente ciò che serve per uscirne.


Mito e realtà a confronto

La tabella riassume in forma sintetica quanto esaminato nelle sezioni precedenti. È uno strumento di orientamento rapido: per la posizione concreta occorre sempre partire dalla visura e dai documenti dell’accordo, perché la qualificazione dell’evento — e quindi il termine applicabile — dipende da come l’intermediario ha classificato e aggiornato quel singolo rapporto.

Il mitoCome stanno le cose
“Firmo il saldo e stralcio e vengo cancellato dalla CRIF”Il pagamento produce l’aggiornamento della posizione, non la cancellazione. I dati si cancellano automaticamente alla scadenza dei termini di conservazione previsti dal Codice di condotta SIC.
“Tanto restano comunque trentasei mesi: pagare non serve”Trentasei mesi è il termine degli eventi negativi non regolarizzati. Per il Garante (provv. 27.1.2021) il saldo e stralcio è una transazione e quindi una regolarizzazione: ventiquattro mesi. Va verificato caso per caso.
“CRIF e Centrale dei Rischi sono la stessa cosa”CRIF è un SIC privato con cancellazione automatica a termine; la CR della Banca d’Italia è pubblica, non cancella i dati e ne limita la consultabilità alle ultime trentasei rilevazioni mensili.
“Con il GDPR ottengo la cancellazione quando voglio”L’art. 17 GDPR opera su dati illeciti, inesatti o non più necessari. I dati corretti non si cancellano prima della scadenza, e nessuno può ottenerlo a pagamento.
“Senza preavviso la segnalazione è nulla e mi risarciscono”L’obbligo di preavviso ha un perimetro definito (art. 125 TUB, credito al consumo) e va provata l’effettiva ricezione. Il danno non è mai in re ipsa: va allegato e provato.
“Cancellato dalla CRIF, il mutuo è garantito”La cancellazione rimuove un ostacolo. Restano la Centrale dei Rischi, lo storico interno dell’intermediario e la valutazione autonoma del merito creditizio.
“Debito prescritto o esdebitato: la segnalazione cade da sola”Prescrizione e conservazione del dato seguono regole distinte. Dopo l’esdebitazione la regola è l’aggiornamento e la cancellazione a termine, salvo provvedimenti specifici del giudice.

Le domande di verifica

Quindi è vero che dopo il saldo e stralcio devo aspettare comunque due o tre anni?

Dipende, ma in ogni caso non zero. L’attesa esiste sempre: quello che cambia è la sua durata, che va da ventiquattro a trentasei mesi a seconda di come il rapporto viene qualificato, con decorrenze diverse (dalla regolarizzazione nel primo caso, dalla scadenza contrattuale o dall’ultimo aggiornamento nel secondo) e con il tetto invalicabile dei sessanta mesi dalla scadenza contrattuale. La risposta esatta per una singola posizione si legge nella visura e nell’accordo, non in una regola generale.

Quindi è vero che posso far scrivere nell’accordo che la banca mi cancella dalla CRIF?

Sì, si può negoziare, ma con realismo. Nulla vieta di inserire nell’accordo transattivo l’impegno del creditore ad aggiornare tempestivamente le banche dati e, se disponibile, a richiedere al gestore del SIC la rimozione della segnalazione una volta incassato l’importo. Non tutti gli intermediari accettano, perché le regole di sistema non incoraggiano la cancellazione di dati veri. Quando però un impegno scritto viene assunto, vincola: l’accordo, la quietanza e la liberatoria vanno conservati, perché sono i documenti decisivi se poi occorre chiedere rettifica o contestare una permanenza non coerente con quanto pattuito.

Quindi è vero che devo pagare qualcuno per farmi cancellare?

No, ed è un punto su cui non esistono margini di dubbio. La cancellazione dei dati corretti avviene automaticamente allo scadere dei termini, senza richieste e senza costi. Ciò per cui ha senso farsi assistere è un’altra cosa: verificare l’esattezza dei dati, individuare il termine realmente applicabile, riscontrare eventuali vizi della segnalazione e contestarli nelle sedi competenti. È attività giuridica, non “pulizia” di archivi.

Quindi è vero che se ho pagato tutto il dovuto, e non solo una parte, vengo cancellato subito?

No, ma i tempi sono più brevi. Anche il pagamento integrale di un ritardo già segnalato non produce cancellazione immediata: produce la registrazione dell’avvenuta regolarizzazione. I termini sono di dodici mesi per i ritardi non superiori a due rate e di ventiquattro mesi per quelli superiori, in entrambi i casi decorrenti dalla regolarizzazione e a condizione che nel periodo successivo i pagamenti siano regolari.

Quindi è vero che nel frattempo non posso fare assolutamente nulla?

No, e questo è il punto più importante di tutta la guida. Nel frattempo si può ottenere la quietanza liberatoria e usarla presso i nuovi intermediari; si può verificare che l’aggiornamento della posizione sia stato effettivamente eseguito e contestarne l’omissione; si può accertare se la segnalazione fosse legittima all’origine, sotto il profilo del preavviso e dei presupposti sostanziali; si può verificare se il termine di conservazione applicato sia quello corretto; si può, se ne ricorrono i presupposti, agire per la rettifica, la cancellazione anticipata del dato illegittimo e il risarcimento del danno provato.


Le sentenze che smontano i miti

I riferimenti che seguono sono raccolti per il mito che demoliscono o ridimensionano. Di ciascuno sono indicati gli estremi, il principio in forma sintetica e riformulata, e la ragione per cui rileva su questo tema specifico.

Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, 27 gennaio 2021 [doc. web n. 9547248] — Smonta il mito n. 2. L’Autorità ha ritenuto che le informazioni creditizie negative relative a una posizione definita con accordo transattivo a saldo e stralcio dovessero essere cancellate entro ventiquattro mesi dall’avvenuta regolarizzazione, e non entro trentasei, respingendo la tesi secondo cui la parziale soddisfazione del creditore impedirebbe di qualificare l’evento come regolarizzazione. Rileva perché è il precedente che rovescia la convinzione più diffusa sulla durata.

Provvedimento del Garante n. 163 del 12 settembre 2019 — Fonda l’intero sistema. Approva il Codice di condotta per i sistemi di informazioni creditizie, che disciplina basi giuridiche, preavviso, tempi di conservazione e diritti degli interessati. Rileva perché è il testo da cui si ricavano tutti i termini di cui si discute.

Ordinanza del Garante n. 226 del 16 giugno 2022 — Smonta il mito n. 4 nella parte in cui suggerisce che l’Autorità sia impotente. L’Autorità ha sanzionato un intermediario per avere effettuato una segnalazione nel SIC senza il preavviso previsto. Rileva perché dimostra che il rimedio esiste e si esercita a fronte di violazioni concrete.

Cass. civ., sez. I, 1° ottobre 2007, n. 21428 — Smonta la premessa implicita di tutti i miti sulla “sofferenza automatica”. La classificazione a sofferenza non può fondarsi sul mero ritardo o sul singolo inadempimento: presuppone la valutazione della complessiva situazione patrimoniale e finanziaria del cliente, riconducibile a uno stato di insolvenza anche non definitiva o a una grave e non transitoria difficoltà economica. Rileva perché è il principio cardine su cui si fondano le contestazioni sostanziali.

Cass. civ., sez. I, 1° settembre 2015, n. 17383 — Conferma e specifica il principio precedente: la segnalazione presuppone uno stato di insolvenza qualificato, e valutazioni superficiali espongono l’intermediario a responsabilità. Rileva perché estende il controllo dal dato formale alla qualità dell’istruttoria.

Cass. civ., sez. III, 25 gennaio 2017, n. 1931 — Smonta il mito n. 5 nella parte risarcitoria. Il danno derivante dall’illegittima segnalazione, patrimoniale e non patrimoniale, non può considerarsi sussistente in re ipsa per il solo fatto dell’iscrizione né per il solo svolgimento di un’attività pericolosa: deve essere allegato e provato. Rileva perché è il precedente più citato dai giudici di merito che rigettano domande risarcitorie generiche.

Cass. civ., 9 gennaio 2019, n. 207 — Conferma il principio precedente ancorandolo alle regole generali degli artt. 1223 e 2697 c.c.: occorre il rapporto di consequenzialità tra violazione e pregiudizio, e l’onere della prova grava su chi invoca il risarcimento. Rileva perché indica il metodo con cui il danno va costruito processualmente.

Cass. civ., 26 ottobre 2020, n. 23453 — Interviene sui presupposti della segnalazione in relazione al comportamento del debitore, escludendo che un inadempimento volontario ma isolato basti a fondare la classificazione a sofferenza. Rileva perché distingue la difficoltà economica strutturale dal semplice rifiuto di pagare un debito contestato.

Cass. civ., sez. I, 25 maggio 2021, n. 14382 — Smonta il mito n. 5 nella parte relativa al perimetro. L’onere di preventivo avviso al debitore classificato per la prima volta come cattivo pagatore rileva con riferimento alle operazioni di credito al consumo. Rileva perché delimita l’ambito entro cui la contestazione per mancato preavviso è fondata.

Cass. civ., 6 marzo 2023, n. 6589 — Ribadisce che il danno da illegittima segnalazione non è in re ipsa e va sempre allegato e provato, unitamente al nesso causale. Rileva perché conferma la continuità dell’orientamento fino agli anni più recenti.

Cass. civ., sez. III, 9 febbraio 2024, n. 3671 — Smonta il mito n. 1 dal lato dell’intermediario. L’interessato ha diritto all’aggiornamento tempestivo dei dati negativi non appena la situazione sia rientrata, e l’inerzia ingiustificata nel correggere o cancellare la segnalazione espone l’intermediario a responsabilità per i danni. Nel caso deciso l’istituto aveva tardato ad aggiornare la sofferenza dopo l’estinzione del credito mediante accordo transattivo. Rileva perché è il precedente che fonda la contestazione più frequente dopo un saldo e stralcio: non il fatto che il dato ci sia, ma il fatto che non sia stato aggiornato.

Cass. civ., sez. III, ord. 12 novembre 2024, n. 29252 — Precisa il regime probatorio: il danno non è in re ipsa, ma può essere desunto in via presuntiva quando la segnalazione illegittima ha determinato conseguenze evidenti, come la revoca di linee di credito, con un nesso temporale e logico riconoscibile. Rileva perché indica la via praticabile per provare il pregiudizio senza pretendere prove impossibili.

Cass. civ., ord. 20 giugno 2024, n. 17115 — Torna sull’informativa preventiva al consumatore ai sensi dell’art. 125 TUB in materia di segnalazioni. Rileva perché conferma la centralità dell’obbligo informativo nel rapporto con il cliente consumatore.

Cass. civ., sez. I, ord. 12 marzo 2026, n. 5593 — Smonta il mito secondo cui il cessionario del credito può limitarsi a “ereditare” la segnalazione. La classificazione a sofferenza non può fondarsi sul mero ritardo o su una valutazione automatica, ma richiede l’analisi della complessiva situazione patrimoniale del debitore; nel caso deciso il cessionario aveva mantenuto la segnalazione senza alcuna rivalutazione autonoma, e la condotta è stata ritenuta illegittima. Rileva perché l’obbligo di istruttoria non si esaurisce nella prima segnalazione e segue il credito quando viene ceduto.

Corte d’Appello di Roma, 11 novembre 2025, n. 6618 — Delimita ulteriormente il mito n. 5. L’art. 125 TUB si applica al credito al consumo e non al mutuo ipotecario; la segnalazione riferita al garante di un mutuo ipotecario non è illegittima per il solo fatto della mancanza del preavviso. Rileva perché avverte che la contestazione va calibrata sul tipo di contratto.

Tribunale di Bari, sez. IV civ., 13 ottobre 2023, n. 4076 — Mostra plasticamente la separazione tra i due piani: illegittimità della segnalazione di un fideiussore consumatore per mancato preavviso, ma rigetto della domanda risarcitoria per difetto di prova di pregiudizi specifici. Rileva perché è la fotografia più chiara di cosa si ottiene e cosa no.

Tribunale di Verona, decreto di chiusura 12 marzo 2025 — Smonta il mito n. 7 nella sua versione pessimistica. Al termine di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore regolarmente adempiuto, il giudice ha disposto la cancellazione del nominativo del debitore sia dalla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia sia dai SIC privati, incaricando l’organismo della crisi di comunicare l’ordine ai gestori. Rileva perché indica la direzione in cui la “seconda opportunità” del sovraindebitato può tradursi in effetti concreti sulle banche dati.

ABF, Collegio di Coordinamento, decisione n. 4632 del 2023 — Estende la tutela del preavviso, ritenendolo dovuto anche a persone fisiche che non agiscono in senso stretto come consumatori. Rileva perché amplia il novero dei soggetti che possono utilmente contestare la mancanza dell’avviso.

ABF, Collegio di Torino, decisione n. 1101 del 29 gennaio 2025 — Chiarisce le modalità del preavviso: non basta la messa a disposizione del documento nell’area riservata dell’home banking, occorrendo la prova dell’effettiva ricezione da parte del consumatore. Rileva perché sposta l’onere probatorio in modo decisivo sull’intermediario.

ABF, Collegio di Napoli, decisione n. 7263 del 6 maggio 2022, e Collegio di Roma, decisione n. 4383 del 14 marzo 2022 — Confermano rispettivamente il termine applicabile alla regolarizzazione mediante accordo e l’obbligo dell’intermediario di aggiornare la posizione segnalando l’intervenuta definizione del debito a seguito di saldo e stralcio. Rilevano perché tracciano il contenuto minimo del comportamento dovuto dal creditore dopo l’incasso.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Il taglio dell’attività è coerente con il taglio di questa guida: separare ciò che è vero da ciò che è stato raccontato, e agire solo sul primo. Concretamente, lo Studio interviene su dieci fronti.

  1. Estraiamo e leggiamo la visura presso CRIF e, ove rilevante, presso gli altri SIC e la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, ricostruendo per ciascun rapporto lo stato, la classificazione, l’ente segnalante e la data dell’ultimo aggiornamento.
  2. Calcoliamo il termine di conservazione realmente applicabile a ciascuna informazione, individuando l’evento da cui decorre e verificando se l’intermediario stia applicando il termine corretto o uno più lungo di quello dovuto.
  3. Verifichiamo la legittimità originaria della segnalazione, confrontando la documentazione contrattuale con i presupposti sostanziali della classificazione e con la disciplina del preavviso, e accertando se l’intermediario sia in grado di provare l’effettiva ricezione dell’avviso.
  4. Contestiamo la permanenza dei dati oltre i termini e il mancato aggiornamento della posizione dopo l’estinzione del debito, con richiesta motivata e documentata all’ente segnalante e al gestore del sistema.
  5. Negoziamo l’accordo a saldo e stralcio curandone il contenuto tecnico: identificazione precisa del rapporto, rinuncia espressa alla differenza, impegno al rilascio della quietanza liberatoria e all’aggiornamento tempestivo delle banche dati, disciplina delle conseguenze in caso di pagamento rateale.
  6. Redigiamo e conserviamo il fascicolo probatorio dell’operazione — accordo, contabili, quietanza, comunicazioni — che è ciò che rende contestabile, anni dopo, una segnalazione non coerente con quanto pattuito.
  7. Presentiamo reclamo al gestore del SIC e all’intermediario segnalante, e, quando la via stragiudiziale è la più efficiente, ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario o reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
  8. Agiamo in sede giudiziale, anche in via d’urgenza, per ottenere la cancellazione o la rettifica dei dati illegittimi e, dove il pregiudizio è documentabile, il risarcimento del danno, costruendo la prova sui rifiuti di finanziamento, sulle revoche di affidamento e sul peggioramento delle condizioni applicate.
  9. Valutiamo l’alternativa concorsuale quando l’indebitamento complessivo non si risolve con un singolo stralcio, impostando il percorso di composizione della crisi da sovraindebitamento più adatto alla posizione.
  10. Seguiamo la fase successiva alla chiusura, verificando a distanza che gli aggiornamenti siano stati effettivamente eseguiti e che la cancellazione automatica sia intervenuta alla scadenza.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su un tema come questo pesa in modo particolare il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario: la qualificazione di un saldo e stralcio ai fini delle banche dati richiede di leggere insieme il contratto originario, la classificazione contabile della posizione, il contenuto dell’accordo transattivo e le regole di segnalazione — competenze che stanno su tavoli diversi e che qui devono stare sullo stesso. Pesa inoltre l’abilitazione al patrocinio in Cassazione, perché il contenzioso sulle segnalazioni si gioca sui principi di legittimità: quando è la Suprema Corte a stabilire se un danno debba essere provato o presunto, o se un obbligo di preavviso si applichi a un certo tipo di contratto, avere fin dall’inizio un difensore che può portare la causa fino all’ultimo grado significa impostare la strategia con la prospettiva giusta.

La continuità è il metodo: la stessa persona che legge la prima visura imposta la trattativa, redige il reclamo, cura il ricorso all’ABF e, se serve, porta la controversia davanti al giudice e fino in Cassazione, senza passaggi di consegne e senza cambi di linea difensiva a metà percorso. E poiché lo staff riunisce avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso, la valutazione di sostenibilità dell’accordo — quanto si può realisticamente offrire, con quali tempi, con quali effetti sulla posizione complessiva — nasce insieme alla valutazione giuridica, non dopo.


L’informazione corretta è la prima difesa

Alla domanda da cui siamo partiti — se firmando un saldo e stralcio si venga cancellati dalla CRIF — la risposta esatta è: no, non immediatamente; sì, entro un termine determinato che va calcolato correttamente e che può essere più breve di quello che vi hanno detto; e nel frattempo esistono strumenti concreti per dimostrare che la posizione è chiusa. In materia di segnalazioni creditizie l’informazione corretta non è un accessorio: è la prima difesa, perché quasi tutti i danni che le persone subiscono derivano da decisioni prese sulla base di una convinzione sbagliata.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia con competenze che il tema richiede in modo diretto e verificabile: il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario per la negoziazione degli accordi e per la lettura tecnica delle posizioni; l’abilitazione al patrocinio in Cassazione per le controversie su cancellazione, rettifica e risarcimento, che si decidono sui principi di legittimità; la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di fiduciario OCC per quando il singolo stralcio non basta e l’unica strada percorribile è una procedura di composizione della crisi.

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