Come Fa L’Avvocato A Togliermi La Segnalazione In Centrale Rischi

Una segnalazione negativa nelle banche dati creditizie produce un effetto immediato e silenzioso: il finanziamento richiesto viene rifiutato, l’affidamento in essere viene ridotto o revocato, il leasing per il mezzo aziendale non parte. Il punto che quasi nessuno considera è che una parte consistente delle segnalazioni presenti oggi in Centrale dei Rischi e nei sistemi di informazione creditizia privati è viziata: manca il preavviso, manca l’istruttoria sulla situazione patrimoniale, oppure il dato è rimasto registrato oltre i tempi massimi di conservazione consentiti. Ogni giorno che passa con una segnalazione illegittima è un giorno di merito creditizio compromesso, e alcuni rimedi hanno termini che decadono.

Lo Studio Monardo interviene su questa materia perché la segnalazione creditizia è un tema bancario prima ancora che processuale: richiede la lettura tecnica della Circolare n. 139/1991, del Codice di condotta dei SIC, dei prospetti di Centrale Rischi e degli estratti conto. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale proprio in diritto bancario e tributario, con avvocati e commercialisti che lavorano insieme sulla stessa posizione. È inoltre avvocato cassazionista: un dato non secondario, perché il giudizio in materia di protezione dei dati personali si conclude con una sentenza non appellabile, impugnabile unicamente per Cassazione.

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Che cosa sono la Centrale dei Rischi e i SIC, e perché non vanno confusi

Sul piano normativo esistono due sistemi distinti, con regole diverse, e la prima cosa che fa un avvocato è capire in quale dei due si trova il dato da rimuovere.

La Centrale dei Rischi (CR) è un servizio pubblico di centralizzazione dei rischi creditizi gestito dalla Banca d’Italia. La sua base normativa si ricava dagli artt. 13, 53, comma 1, lett. b), 60, comma 1, 64, 67, comma 1, lett. b), 106, 107, 144 e 145 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario), dalla delibera CICR del 29 marzo 1994, dal provvedimento della Banca d’Italia del 10 agosto 1995 e, soprattutto, dalla Circolare della Banca d’Italia dell’11 febbraio 1991, n. 139, con i successivi aggiornamenti, che contiene le Istruzioni operative per gli intermediari. Vi confluiscono le esposizioni al superamento della soglia di censimento ordinaria — attualmente fissata in 30.000 euro di accordato o utilizzato — mentre le posizioni classificate “a sofferenza” vanno segnalate a prescindere dall’importo. Gli intermediari segnalanti sono banche e intermediari finanziari vigilati.

I sistemi di informazione creditizia (SIC) sono invece banche dati private. I principali sono EURISC gestito da CRIF, il sistema di Experian e quello del Consorzio per la Tutela del Credito. Non sono regolati dalla Circolare n. 139/1991, ma dal Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento n. 163 del 12 settembre 2019, che ha sostituito il precedente codice deontologico del 2004. Il Codice di condotta lo dice espressamente nelle proprie premesse: le sue disposizioni non riguardano i sistemi informativi di cui sono titolari soggetti pubblici, e quindi non si applicano al servizio di centralizzazione dei rischi della Banca d’Italia.

Va precisato che i due sistemi rispondono a logiche giuridiche differenti. Nella Centrale dei Rischi il fulcro della contestazione è il presupposto sostanziale della segnalazione — l’esistenza di uno stato assimilabile all’insolvenza —; nei SIC il fulcro è la disciplina del trattamento dei dati personali, con i suoi obblighi di preavviso, esattezza e limiti temporali di conservazione. Da questa differenza discendono strumenti di tutela diversi.

Un terzo archivio, spesso confuso con i primi due, è la Centrale d’Allarme Interbancaria (CAI), che registra gli assegni emessi senza provvista o senza autorizzazione e le carte di pagamento revocate: ha una disciplina propria e non si tocca con gli stessi strumenti. Esempio concreto: un imprenditore che ha emesso un assegno scoperto da 4.200 euro e che contemporaneamente ha una rata di leasing insoluta può ritrovarsi contemporaneamente iscritto in CAI per l’assegno, segnalato in CR per l’esposizione e registrato in un SIC per il ritardo. Sono tre posizioni, tre discipline, tre azioni. Trattarle come un unico problema è il primo errore.

La ratio della disciplina è duplice. Da un lato la circolazione delle informazioni creditizie serve a misurare correttamente il rischio e a prevenire il sovraindebitamento: il Codice di condotta individua come base giuridica del trattamento il legittimo interesse ex art. 6, par. 1, lett. f), del Regolamento (UE) 2016/679, e proprio per questo non richiede il consenso dell’interessato. Dall’altro lato, poiché il dato incide direttamente sull’accesso al credito, la disciplina impone che sia esatto, aggiornato, proporzionato e limitato nel tempo. Quando l’intermediario segnala male, non commette un mero disguido tecnico: comunica a tutto il sistema bancario una rappresentazione non veritiera della persona.

I presupposti della segnalazione e i termini che governano la cancellazione

La disciplina prevede condizioni di applicabilità diverse a seconda dell’archivio e della natura del soggetto segnalato. Vanno verificate una per una.

Primo presupposto: la classificazione a sofferenza in Centrale dei Rischi richiede una valutazione, non un calcolo automatico. Le Istruzioni della Banca d’Italia richiedono che l’intermediario apprezzi la complessiva situazione finanziaria del cliente. La Corte di cassazione è ferma su questo punto: la nozione di insolvenza rilevante ai fini della CR non coincide con quella fallimentare, ma richiede comunque una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzata come deficitaria ovvero come grave e non transitoria difficoltà economica, senza che occorra dimostrare l’incapienza o la definitiva irrecuperabilità del credito. Il mero inadempimento, per quanto oggettivo, non basta.

Secondo presupposto: l’informativa preventiva. Per i SIC l’obbligo è netto. L’art. 5, comma 6, del Codice di condotta stabilisce che al verificarsi di ritardi nei pagamenti il partecipante invia all’interessato un preavviso circa l’imminente registrazione dei dati, e che i dati relativi al primo ritardo possono essere resi accessibili agli altri partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso. L’Allegato 1 individua le modalità idonee: PEC con evidenza di consegna, posta elettronica, vettore con tracciatura e certificazione della consegna, messa a disposizione in area riservata accompagnata da alert, comunicazione telefonica registrata, messaggistica istantanea con tracciamento della consegna. Per la Centrale dei Rischi il quadro è più discusso: l’art. 125, comma 3, TUB impone al finanziatore di informare il consumatore prima della prima segnalazione di un’informazione negativa, ma la giurisprudenza di merito ha osservato che né quella norma né la Circolare n. 139/1991 qualificano formalmente il preavviso come presupposto di legittimità della segnalazione in CR, a differenza di quanto avviene per i SIC.

Terzo presupposto: il rispetto dei tempi massimi di conservazione nei SIC. Qui non c’è margine di apprezzamento: decorso il termine, il dato deve sparire, e la permanenza oltre la scadenza è di per sé un trattamento illecito.

TermineDecorrenzaNaturaConseguenza del mancato rispetto
15 giorni prima della visibilità del primo ritardo nei SICdalla spedizione del preavviso (art. 5, c. 6, Codice di condotta)condizione di liceità della visibilitàil dato reso accessibile prima è trattato illecitamente: cancellazione
120 giorni dalla scadenza o 4 rate non regolarizzate (SIC solo negativi)dalla scadenza del pagamentocondizione di accessibilità (All. 2, c. 7, lett. a)accessibilità anticipata illegittima
60 giorni dall’aggiornamento mensile, o 2 rate mensili consecutive (SIC positivi e negativi)dalla scadenza / dall’aggiornamentocondizione di accessibilità (All. 2, c. 7, lett. b)accessibilità anticipata illegittima
12 mesidalla registrazione della regolarizzazione di ritardi non superiori a 2 rate o mesiconservazione massimapermanenza oltre il termine: illecita
24 mesidalla registrazione della regolarizzazione di ritardi superiori a 2 rate o mesiconservazione massimapermanenza oltre il termine: illecita
36 mesi (max 60)dalla scadenza contrattuale del rapporto o dall’ultimo aggiornamento necessario, per inadempimenti non regolarizzaticonservazione massimapermanenza oltre il termine: illecita
180 giorni / 90 giornidalla presentazione della richiesta di credito / dall’aggiornamento con l’esito negativo o la rinunciaconservazione massimapermanenza oltre il termine: illecita
60 mesidalla cessazione del rapporto, per le informazioni di tipo positivoconservazione massima
1 mese, prorogabile di 2dal ricevimento dell’istanza ex artt. 15-22 GDPRtermine di riscontro del titolaresilenzio: reclamo al Garante o ricorso giudiziale
60 giornidalla presentazione del reclamo all’intermediariotermine di rispostadecorso inutilmente, si apre la via del ricorso all’ABF
12 mesidalla presentazione del reclamo all’intermediariodecadenziale per il ricorso all’ABFricorso irricevibile; occorre un nuovo reclamo
15 giornidalla pronuncia in udienza o dalla comunicazione/notificazione dell’ordinanza cautelareperentorio (art. 669-terdecies c.p.c.)l’ordinanza non è più reclamabile
30 giornidalla comunicazione del provvedimento del Garanteperentorio (art. 10, d.lgs. n. 150/2011)inammissibilità dell’opposizione

In termini operativi, due precisazioni sui termini meritano attenzione. La prima riguarda la sospensione feriale, che opera dal 1° al 31 agosto e che non si applica ai procedimenti cautelari: il ricorso d’urgenza per la cancellazione può quindi essere depositato e trattato anche in agosto, mentre i termini del giudizio di merito restano sospesi. La seconda riguarda l’effetto della regolarizzazione: quando il ritardo viene sanato, il conto dei 12 o 24 mesi non parte dal pagamento ma dalla data di registrazione nel SIC dei dati relativi alla regolarizzazione, e i dati sono eliminati solo se, in quel periodo, non intervengono ulteriori ritardi o inadempimenti. Un nuovo insoluto nel frattempo azzera il vantaggio acquisito.

Come si costruisce la cancellazione: la procedura passo dopo passo

Quello che il cliente percepisce come “far togliere la segnalazione” è, tecnicamente, una sequenza di atti che devono essere compiuti nell’ordine corretto. Saltare un passaggio significa quasi sempre perdere l’azione successiva.

1. Acquisizione della posizione completa. Prima di contestare qualsiasi cosa occorre sapere che cosa risulta e chi lo ha comunicato. Per la Centrale dei Rischi l’accesso ai dati è gratuito e si esercita presso la Banca d’Italia o presso l’intermediario. Per i SIC il diritto di accesso ex art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679 si esercita sia presso il gestore sia presso il partecipante che ha effettuato la segnalazione. L’art. 9 del Codice di condotta impone il riscontro senza ingiustificato ritardo e comunque entro un mese dal ricevimento della richiesta, prorogabile di due mesi in caso di complessità, con obbligo di informare l’interessato della proroga e dei motivi entro il primo mese. Nel SIC sono registrati anche gli estremi identificativi del partecipante che ha comunicato il dato: è l’informazione che permette di individuare il legittimato passivo dell’azione.

2. Ricostruzione documentale della posizione. Servono il contratto, il piano di ammortamento, gli estratti conto, le quietanze, la corrispondenza, le eventuali comunicazioni di decadenza dal beneficio del termine e — punto decisivo — la prova, o l’assenza di prova, del preavviso. Questa fase è tecnica e non giuridica: è qui che il lavoro congiunto di avvocati e commercialisti fa la differenza, perché stabilire quante rate erano effettivamente scadute a una certa data e a quanto ammontava il debito residuo è un accertamento contabile prima che processuale.

3. Istanza di rettifica o cancellazione al titolare del trattamento e reclamo all’intermediario. Si esercitano i diritti previsti dagli artt. 16, 17, 18 e 21 del Regolamento e, parallelamente, si presenta reclamo scritto all’intermediario. Va precisato che l’art. 5, comma 5, del Codice di condotta stabilisce chi materialmente può intervenire sul dato: le operazioni di cancellazione, integrazione o modificazione sono disposte direttamente dal partecipante che ha comunicato il dato, ovvero dal gestore su richiesta del partecipante o d’intesa con esso, oppure in attuazione di un provvedimento dell’autorità giudiziaria o del Garante. È la ragione per cui scrivere solo al gestore del SIC, senza coinvolgere la banca segnalante, produce quasi sempre una risposta interlocutoria. Nel periodo delle verifiche, peraltro, il gestore appone una specifica codifica in corrispondenza dei dati contestati e, decorso il primo mese, ne limita il trattamento sospendendone la visualizzazione: già questo passaggio, se correttamente attivato, riduce il danno in corso.

4. Scelta della via: stragiudiziale, amministrativa o giudiziale. Il decorso dei 60 giorni dal reclamo senza risposta soddisfacente apre la strada del ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, che decide su base documentale, con un tetto di 200.000 euro per le richieste di somme di denaro e con il limite invalicabile dei 12 mesi dalla presentazione del reclamo. In alternativa si può presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del Regolamento. Qui si colloca la scelta più delicata dell’intera strategia: l’art. 140-bis del Codice privacy stabilisce l’alternatività tra le due forme di tutela, sicché il reclamo al Garante rende improponibile una successiva domanda davanti all’autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto, e viceversa. Una scelta fatta d’impulso, senza valutare se si intenda anche chiedere il risarcimento del danno — che il Garante non può liquidare — preclude la strada che serviva davvero.

5. Il ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. È lo strumento con cui si ottiene materialmente e rapidamente la cancellazione. Va proposto davanti al giudice competente per il merito: ante causam ai sensi dell’art. 669-ter c.p.c., in corso di causa ai sensi dell’art. 669-quater c.p.c. La competenza territoriale si individua secondo le regole ordinarie, con rilievo del foro del luogo in cui si sono prodotte le conseguenze negative della segnalazione ai sensi dell’art. 20 c.p.c., mentre per il consumatore opera il foro di residenza o domicilio elettivo. Il ricorso deve dimostrare due cose distinte: il fumus boni iuris, cioè la probabile illegittimità della segnalazione, e il periculum in mora, cioè il pregiudizio imminente e irreparabile. Sul secondo requisito si perde la maggior parte dei ricorsi: la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che il pregiudizio da segnalazione non sia in re ipsa e vada allegato e provato con elementi fattuali specifici. Non basta affermare di essere un imprenditore; occorre depositare il diniego di finanziamento, la comunicazione di revoca dell’affidamento, il contratto saltato, la trattativa interrotta.

6. Contenuto necessario del ricorso. Vanno indicati: l’archivio interessato e la classe di censimento contestata; il partecipante segnalante; la data della prima segnalazione e degli aggiornamenti; il vizio dedotto, distinguendo il difetto del presupposto sostanziale dal difetto di preavviso dal superamento dei tempi di conservazione; la documentazione a supporto del periculum; la richiesta di ordine di cancellazione o, in subordine, di sospensione della visibilità del dato. È utile ricordare che il provvedimento d’urgenza è a strumentalità attenuata ai sensi dell’art. 669-octies, comma 6, c.p.c.: conserva la propria efficacia anche se il giudizio di merito non viene instaurato. In molte situazioni l’ordinanza di cancellazione è quindi il risultato finale, non una tappa.

7. Il giudizio di merito e le impugnazioni. Se si vuole ottenere anche il risarcimento, occorre il merito. Qui va considerato che per le controversie in materia di contratti bancari e finanziari il d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 pone la mediazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale: la condizione non opera per il procedimento cautelare, ma va soddisfatta per il giudizio di merito, e il previo esperimento della procedura davanti all’ABF è considerato alternativo alla mediazione ai fini di quella condizione. Se invece l’azione viene incardinata sul versante della protezione dei dati personali, l’art. 152 del Codice privacy attribuisce le relative controversie all’autorità giudiziaria ordinaria con il rito del lavoro, davanti al tribunale in composizione monocratica: la sentenza non è appellabile ed è impugnabile unicamente con ricorso per cassazione. L’art. 79, par. 2, del Regolamento consente inoltre all’interessato di adire il giudice del proprio luogo di residenza abituale.

8. Il punto in cui si sbaglia più spesso. Tre errori ricorrono con regolarità. Il primo è pagare tutto e attendere, convinti che il saldo cancelli il dato: non è così, i termini di conservazione decorrono dalla registrazione della regolarizzazione. Il secondo è presentare reclamo al Garante quando l’obiettivo reale era una causa risarcitoria, precludendosela. Il terzo è depositare un ricorso ex art. 700 c.p.c. documentando bene l’illegittimità e per nulla il pregiudizio: il ricorso viene respinto con condanna alle spese, e il dato resta dov’era.

Verifiche sul campo: due esempi di applicazione

Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili. Servono a mostrare come si applicano concretamente termini e presupposti, e non descrivono casi reali.

Primo esempio di calcolo — ritardo su prestito personale e visibilità anticipata nel SIC. Un consumatore ha un prestito con rata mensile di 287 euro. Non paga le rate in scadenza il 5 gennaio, il 5 febbraio e il 5 marzo 2026, per complessivi 861 euro. Il finanziatore spedisce il preavviso di segnalazione il 4 marzo 2026. Il dato viene reso accessibile agli altri partecipanti il 12 marzo 2026. Il calcolo è immediato: fra spedizione del preavviso e visibilità del dato intercorrono otto giorni, mentre l’art. 5, comma 6, del Codice di condotta richiede che ne siano decorsi almeno quindici. La visibilità legittima non poteva collocarsi prima del 19 marzo 2026. La segnalazione, per il periodo anteriore, costituisce trattamento illecito e legittima la richiesta di cancellazione, non la semplice rettifica della data. Si consideri poi lo sviluppo: il consumatore regolarizza il 22 aprile 2026 e il dato relativo alla regolarizzazione viene registrato il 5 maggio 2026 con l’aggiornamento mensile. Trattandosi di ritardo superiore a due rate, il tempo di conservazione è di ventiquattro mesi, che scadono il 5 maggio 2028 e non il 22 aprile 2028. Se le rate scadute fossero state due, il termine sarebbe stato di dodici mesi. La differenza fra le due ipotesi è di un anno intero di merito creditizio compromesso, e dipende da una sola rata.

Secondo esempio di applicazione — sofferenza in Centrale dei Rischi senza istruttoria. Una società ha un’esposizione residua di 148.300 euro verso una società di leasing e non paga due canoni per complessivi 23.400 euro, contestando per iscritto il conteggio degli oneri applicati. Il 30 novembre 2025 l’intermediario classifica la posizione a sofferenza. Dal bilancio 2024 risultano un patrimonio netto positivo per 512.700 euro e nessuna procedura esecutiva pendente; la contestazione sul conteggio non è manifestamente infondata. Applicando i criteri della Cassazione, il passaggio a sofferenza presuppone una valutazione negativa della complessiva situazione patrimoniale, apprezzabile come deficitaria o come grave e non transitoria difficoltà economica: elementi che, nell’ipotesi descritta, l’intermediario non ha né accertato né documentato. Sviluppo: ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato l’8 gennaio 2026, con allegazione della revoca di un affidamento di cassa per 60.000 euro comunicata da altra banca il 19 gennaio 2026. Il breve intervallo temporale fra la segnalazione e la revoca costituisce elemento indiziario idoneo a sostenere, in sede risarcitoria, il nesso causale per via presuntiva. L’ordinanza che ordina la cancellazione conserva efficacia anche senza instaurazione del merito; la domanda risarcitoria, se si vuole coltivarla, va invece introdotta con giudizio ordinario previo esperimento della condizione di procedibilità.

Casi particolari: quando la regola generale non basta

Esistono situazioni in cui l’analisi standard porta fuori strada. Se ne segnalano quattro fra le più frequenti.

La segnalazione effettuata dal cessionario del credito. Con la diffusione delle cessioni di portafogli NPL, la posizione viene spesso segnalata da un soggetto diverso da quello con cui il contratto era stato stipulato. La giurisprudenza è divisa. Un orientamento ritiene che il cessionario prosegua la segnalazione in continuità, senza necessità di un nuovo preavviso, quando il credito e l’importo restano i medesimi. Un altro orientamento afferma che anche l’ultimo cessionario debba ripetere la comunicazione al debitore inadempiente, in applicazione del canone di buona fede. Sul versante arbitrale, i Collegi dell’ABF hanno precisato che occorre un nuovo preavviso per i ritardi nei pagamenti successivi al primo, e che preavvisi notevolmente anteriori alla segnalazione non assolvono l’obbligo. In termini operativi: prima di impostare la difesa occorre stabilire se ci si trovi davanti a una segnalazione originaria o alla prosecuzione di una preesistente, perché cambia il vizio deducibile.

La posizione del garante e del coobbligato. Il fideiussore non è il debitore principale, ma subisce la segnalazione e ne patisce gli effetti. La Cassazione ha riconosciuto che il pregiudizio del garante è risarcibile quando ne sia dimostrato il nesso con la segnalazione, ad esempio attraverso la revoca degli affidamenti a lui concessi. La giurisprudenza di merito ha però chiarito che l’obbligo di informativa preventiva dell’art. 125, comma 3, TUB è costruito sulla figura del consumatore e non si estende automaticamente a ogni garante di ogni tipo di finanziamento. La verifica preliminare, dunque, riguarda la qualità soggettiva: consumatore o operatore professionale, debitore o garante.

Il saldo e stralcio e le definizioni transattive. Quando la posizione si chiude con un accordo che non estingue integralmente il debito, la qualificazione dell’operazione incide sui tempi di conservazione. Il Garante è intervenuto su questo punto affermando che, a fronte di una definizione transattiva, le informazioni negative andavano cancellate entro ventiquattro e non entro trentasei mesi dall’avvenuta regolarizzazione. Il Codice di condotta, del resto, definisce “regolarizzazione” l’estinzione delle obbligazioni pecuniarie inadempiute anche a seguito di vicende estintive diverse dall’adempimento, e menziona espressamente transazioni, concordati e accordi raggiunti in via stragiudiziale o con l’ausilio di organismi di composizione delle crisi.

Il debitore in situazione di sovraindebitamento. Proprio l’ultimo inciso apre uno scenario spesso ignorato: la definizione della posizione all’interno di una procedura di composizione della crisi produce effetti anche sul dato registrato nel SIC, perché rientra nella nozione di regolarizzazione. Impostare l’accesso alla procedura e la contestazione della segnalazione come due percorsi separati significa perdere questo collegamento. In questi scenari lo Studio opera con l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista, coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, affiancato dai commercialisti dello staff per la ricostruzione contabile della posizione.

Domande frequenti

Quanto tempo serve per far togliere una segnalazione? Dipende dallo strumento. L’istanza al titolare del trattamento ha un termine di riscontro di un mese, prorogabile di due. Il reclamo all’intermediario ha un termine di risposta di 60 giorni. Il ricorso ex art. 700 c.p.c. è la via più rapida, perché il giudice può provvedere in tempi contenuti e, nei casi di particolare urgenza, anche con decreto prima della comparizione delle parti. La variabile decisiva non è la scelta del rimedio ma la completezza della documentazione al momento del deposito: un fascicolo incompleto allunga i tempi più di qualsiasi congestione degli uffici.

Se il debito esiste davvero, la segnalazione si può contestare lo stesso? Sì, ma il vizio è diverso. Se il debito è certo, non si contesta l’esistenza del credito: si contesta la classificazione adottata, l’assenza di preavviso, l’errata indicazione dell’importo o la permanenza del dato oltre i tempi di conservazione. Un debito esistente non legittima automaticamente una classificazione a sofferenza, che presuppone un giudizio sulla complessiva situazione patrimoniale. Sono due piani distinti e vanno tenuti separati anche negli atti.

Ho pagato tutto: perché risulto ancora segnalato? Perché il pagamento non produce la cancellazione immediata. Nei SIC i tempi decorrono dalla registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione: dodici mesi per ritardi non superiori a due rate o mesi, ventiquattro mesi per ritardi superiori. La cancellazione a scadenza è automatica e non richiede istanze. Ciò che si può fare prima della scadenza è contestare eventuali vizi originari della segnalazione, che sono cosa diversa dal decorso del tempo.

Esistono soggetti che cancellano le segnalazioni a pagamento? No. Un dato correttamente registrato non può essere rimosso anticipatamente da nessuno, e i gestori dei SIC hanno più volte precisato di non avere alcun rapporto con soggetti che offrono questo tipo di servizio. L’unico modo per ottenere una cancellazione anticipata è dimostrare un vizio: assenza o tardività del preavviso, difetto dei presupposti sostanziali, inesattezza del dato, superamento dei tempi di conservazione, oppure ottenere un provvedimento dell’autorità giudiziaria o del Garante.

La banca è sempre obbligata ad avvisarmi prima? Il quadro è differenziato. Nei SIC il preavviso è previsto dal Codice di condotta e condiziona la visibilità del primo ritardo, che non può precedere di quindici giorni la spedizione dell’avviso. Per la Centrale dei Rischi l’art. 125, comma 3, TUB pone l’obbligo di informativa in favore del consumatore, mentre parte della giurisprudenza di merito esclude che il preavviso sia, in quella sede, un presupposto formale di legittimità della segnalazione. La conseguenza pratica è che il vizio da omesso preavviso è molto più solido quando la segnalazione riguarda un SIC.

Caso limite: la segnalazione è arrivata mentre era pendente una causa sul credito. Cambia qualcosa? Sì, e in modo rilevante. Quando il mancato pagamento dipende da una contestazione non manifestamente infondata sull’esistenza o sull’ammontare del credito, l’inadempimento non può essere trattato come indice di dissesto. In queste ipotesi la classificazione a sofferenza è particolarmente esposta a censura, perché l’intermediario ha adottato una valutazione di insolvenza a fronte di un rifiuto di pagamento giuridicamente motivato. Il Codice di condotta, sul versante dei SIC, prevede peraltro che le contestazioni relative a inadempimenti del fornitore dei beni o servizi vengano annotate nel sistema con apposita codifica.

Il quadro giurisprudenziale

Di seguito i riferimenti che compongono, alla data di pubblicazione, il quadro applicativo della materia. Alcuni sono già stati richiamati nelle sezioni precedenti; qui sono raccolti in modo ordinato, con il principio riformulato e la ragione della loro rilevanza.

Corte di cassazione, Sez. I civile, ordinanza 12 marzo 2026, n. 5593. La qualificazione del credito come sofferenza non può poggiare sul solo inadempimento del debitore — nella specie, canoni di leasing non pagati —: occorre una valutazione complessiva della situazione patrimoniale del soggetto segnalato, dalla quale emerga una grave e non transitoria difficoltà economica o una condizione equiparabile all’insolvenza, ancorché non accertata in sede concorsuale. La pronuncia riconosce inoltre che il nesso causale fra segnalazione e danno può sussistere anche verso soggetti collegati che dimostrino un pregiudizio diretto, come il diniego di finanziamento. È il riferimento centrale per ogni contestazione fondata sul difetto del presupposto sostanziale.

Corte di cassazione, Sez. I civile, ordinanze n. 26361/2014 e n. 31921/2019. Richiamate dalla pronuncia del 2026, chiariscono che la nozione di insolvenza ricavabile dalle Istruzioni della Banca d’Italia non coincide con quella fallimentare: rileva una valutazione negativa della situazione patrimoniale apprezzata come deficitaria, senza necessità di incapienza o definitiva irrecuperabilità del credito. Servono a respingere l’obiezione, frequente in giudizio, secondo cui contestare la sofferenza equivarrebbe a pretendere la prova di un fallimento.

Corte di cassazione, Sez. I civile, ordinanza 26 ottobre 2020, n. 23453. Precisa che la nozione di sofferenza rilevante per la Centrale dei Rischi è più attenuata rispetto allo stato di insolvenza fallimentare, ma richiede pur sempre una valutazione negativa di una situazione patrimoniale deficitaria, ossia di grave e non transitoria difficoltà economica. È il precedente che fissa il livello di gravità richiesto.

Corte di cassazione, Sez. I civile, ordinanza 15 dicembre 2020, n. 28635. Ribadisce in termini sostanzialmente identici il medesimo principio, consolidando l’orientamento. La sua utilità sta nel dimostrare la stabilità dell’indirizzo, elemento che pesa nel giudizio sul fumus.

Corte di cassazione, Sez. I civile, sentenza 24 maggio 2010, n. 12626. Esclude che la sofferenza possa essere desunta dal solo andamento del rapporto fra banca e cliente o da un apprezzamento generico dei bilanci. È il riferimento da opporre quando l’intermediario giustifica la classificazione richiamando genericamente l’andamento del conto.

Corte di cassazione, ordinanza n. 21428/2007. Afferma che la segnalazione a sofferenza presuppone uno stato di insolvenza, anche non definitivo, o una grave e non transitoria difficoltà economica. Costituisce il precedente storico da cui muove l’intero filone.

Corte di cassazione, Sez. III civile, ordinanza 20 giugno 2024, n. 17115. In materia di consumatori, afferma che l’art. 125 TUB impone, ai fini di una segnalazione corretta e non lesiva dei diritti del consumatore, che il segnalante provveda a una preventiva informativa al destinatario, rappresentandogli la situazione di inadempimento. È il riferimento da spendere quando il segnalato riveste la qualità di consumatore.

Corte di cassazione, Sez. III civile, ordinanza 13 novembre 2024, n. 29252. Stabilisce che il danno da segnalazione indebita non è in re ipsa ma può essere provato anche per presunzioni: per l’imprenditore rileva il peggioramento dell’affidabilità commerciale, essenziale per ottenere e conservare i finanziamenti; per ogni altro soggetto può rilevare la maggiore difficoltà di accesso al credito. La pronuncia valorizza inoltre il breve intervallo temporale fra la segnalazione e la revoca degli affidamenti come indizio del nesso causale, anche a vantaggio del fideiussore.

Corte di cassazione, Sez. VI-3 civile, ordinanza 28 marzo 2018, n. 7594. Afferma che il danno all’immagine da illegittima segnalazione, costituendo danno-conseguenza, non è sussistente in re ipsa e va allegato e provato da chi ne chiede il risarcimento. È il precedente più citato dalle difese degli intermediari: conoscerlo serve a impostare correttamente l’allegazione.

Corte di cassazione, ordinanza n. 11732/2024. Ribadisce che, anche accertata l’illegittimità della segnalazione, il risarcimento non è automatico e richiede prova specifica del pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale. Conferma che l’accertamento dell’illegittimità e la liquidazione del danno viaggiano su binari probatori distinti.

Corte di cassazione, ordinanza n. 33332/2025. Nel solco dello stesso indirizzo, esclude il danno in re ipsa ma ammette che esso possa essere dimostrato mediante presunzioni gravi, precise e concordanti relative all’effetto paralizzante della segnalazione. È il riferimento più recente sul versante probatorio.

Corte di cassazione, Sez. III civile, ordinanze 21 ottobre 2022, n. 31137 e 25 settembre 2023, n. 27262. Confermano l’ammissibilità della prova presuntiva del danno da segnalazione, richiamate anche dalla pronuncia n. 29252/2024. Servono a costruire il ragionamento inferenziale su elementi documentali indiretti.

Tribunale di Vallo della Lucania, sentenza 30 gennaio 2026, n. 95. Offre una ricognizione dei presupposti normativi e giurisprudenziali della segnalazione a sofferenza e afferma che la radicale omissione del preventivo obbligo di comunicazione determina l’illegittimità della segnalazione, pur negando il risarcimento in difetto di prova del pregiudizio. Mostra con chiarezza la distanza fra l’esito sulla cancellazione e quello sul danno.

Tribunale di Lanciano, ordinanza 14 luglio 2025, n. 2720. Precisa che l’art. 125, comma 3, TUB e la Circolare n. 139/1991 non qualificano formalmente il preavviso come presupposto di legittimità della segnalazione, mentre il Codice di condotta, che tale obbligo lo configura come presupposto di legittimità, si applica ai SIC e non alla Centrale dei Rischi. È la pronuncia che impone di calibrare il vizio dedotto sull’archivio effettivamente interessato.

Tribunale di Avellino, ordinanza 5 novembre 2024. In assenza di prova dell’effettiva trasmissione e ricezione della comunicazione preventiva, e non essendo documentate altre forme di avviso, ha ritenuto illegittime le segnalazioni effettuate tanto nel SIC quanto in Centrale dei Rischi. Evidenzia che l’onere di documentare il preavviso, e non solo di allegarne l’esistenza, grava sull’intermediario.

Tribunale di Ancona, ordinanza 23 marzo 2025. In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, ha ritenuto ammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. per la cancellazione, respingendolo però nel merito perché la società cessionaria si era limitata a riprodurre una segnalazione preesistente e l’inadempimento risultava grave. Conferma sia l’ammissibilità dello strumento sia il rilievo della distinzione fra segnalazione originaria e prosecuzione.

Corte d’appello di Roma, sentenza 11 novembre 2025. Ha affermato che il garante di un mutuo può essere segnalato a sofferenza senza preavviso, poiché l’obbligo dell’art. 125 TUB riguarda i consumatori e non i finanziamenti ipotecari. Delimita l’ambito soggettivo e oggettivo dell’obbligo informativo.

Tribunale di Milano, ordinanza 16 novembre 2020, n. 6033, e Tribunale di Treviso, ordinanza 28 dicembre 2020. Esprimono i due orientamenti contrapposti sul preavviso in caso di cessione del credito: continuità della segnalazione senza necessità di nuovo avviso, per il primo; obbligo del cessionario di ripetere la comunicazione, per il secondo. La scelta dell’orientamento da invocare va fatta in base al foro e alla ricostruzione dei fatti.

ABF, Collegio di Palermo, decisioni 29 luglio 2025, n. 7385 e n. 7389. La prima affronta la segnalazione in Centrale dei Rischi per assenza dei presupposti sin dall’origine; la seconda afferma che, secondo l’interpretazione dell’art. 125, comma 3, TUB adottata dai Collegi, occorre un nuovo preavviso per i ritardi successivi al primo, e che note di sollecito notevolmente anteriori alla segnalazione non assolvono l’obbligo.

ABF, Collegio di Milano, decisione 2 ottobre 2025, n. 8782, e ABF, Collegio di Coordinamento, decisione n. 3089/2012. La prima si occupa di illegittima segnalazione nei SIC e del danno patrimoniale conseguente; la seconda individua la funzione del preavviso nel consentire al cliente di evitare la segnalazione regolarizzando la propria posizione. Insieme spiegano perché un preavviso tardivo equivalga, sul piano funzionale, a un preavviso mancante.

Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento n. 163 del 12 settembre 2019 e provvedimento 27 gennaio 2021 (doc. web n. 9547248). Il primo approva il Codice di condotta dei SIC oggi vigente, con gli Allegati su preavviso e tempi di conservazione. Il secondo, in un caso di chiusura della posizione a saldo e stralcio, ha rilevato che le informazioni negative avrebbero dovuto essere cancellate entro ventiquattro e non entro trentasei mesi dall’avvenuta regolarizzazione.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio interviene sulle segnalazioni creditizie con attività determinate, non con assistenza generica. In particolare:

  1. Acquisiamo la posizione completa presso la Banca d’Italia e presso i gestori dei SIC, esercitando il diritto di accesso ex art. 15 del Regolamento sia verso il gestore sia verso il partecipante segnalante.
  2. Ricostruiamo la cronologia della segnalazione, confrontando date di prima registrazione, aggiornamenti mensili e classi di censimento con il piano di ammortamento e gli estratti conto.
  3. Verifichiamo il preavviso, esaminando modalità di invio, tracciabilità e intervallo rispetto alla data di visibilità del dato, alla luce dell’art. 5, comma 6, e dell’Allegato 1 del Codice di condotta.
  4. Calcoliamo i tempi di conservazione applicabili alla singola posizione e individuiamo la data esatta oltre la quale la permanenza del dato diventa illecita.
  5. Contestiamo il presupposto sostanziale della classificazione a sofferenza, documentando con i commercialisti dello staff la situazione patrimoniale alla data della segnalazione.
  6. Redigiamo e depositiamo il ricorso ex art. 700 c.p.c., costruendo separatamente l’allegazione del fumus e quella del periculum con documentazione specifica sui dinieghi di credito subiti.
  7. Proponiamo reclamo all’intermediario e ricorso all’ABF quando la via arbitrale è la più proporzionata, rispettando il termine di dodici mesi dalla presentazione del reclamo.
  8. Impostiamo la scelta fra reclamo al Garante e azione giudiziaria valutando preventivamente l’alternatività prevista dall’art. 140-bis del Codice privacy, per non precludere la domanda risarcitoria.
  9. Coltiviamo il giudizio di merito per l’accertamento dell’illegittimità e per il risarcimento, curando la condizione di procedibilità e la costruzione della prova presuntiva del danno.
  10. Proseguiamo l’impugnazione fino all’ultimo grado, ivi compreso il ricorso per cassazione, che nelle controversie ex art. 152 del Codice privacy è l’unico mezzo di impugnazione ammesso.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questa specifica materia pesa in modo particolare il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario: contestare una segnalazione significa leggere un prospetto di Centrale Rischi, ricostruire un piano di ammortamento e quantificare l’esposizione a una data precisa, attività che richiedono avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo. A questa si affianca la qualità di cassazionista, che assicura la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino al giudizio di legittimità: lo stesso difensore, la stessa linea difensiva, senza passaggi di mano nel momento in cui la controversia arriva davanti alla Suprema Corte. Quando la posizione segnalata si inserisce in una situazione di crisi più ampia, entrano in gioco le competenze di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di fiduciario OCC, poiché la definizione della posizione all’interno di una procedura di composizione rientra nella nozione di regolarizzazione rilevante per i tempi di conservazione del dato.

In sintesi

Togliere una segnalazione dalla Centrale dei Rischi o da un SIC non è un adempimento amministrativo: è il risultato di una verifica tecnica su tre fronti — presupposto sostanziale, preavviso, tempi di conservazione — seguita dalla scelta dello strumento corretto fra istanza al titolare, reclamo all’intermediario, ricorso all’ABF, reclamo al Garante e ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. Ciascuna di queste vie ha termini propri e alcune si escludono a vicenda. Chi sbaglia la sequenza non perde solo tempo: perde il rimedio.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché il contenzioso sulle segnalazioni creditizie sta esattamente al crocevia delle competenze certificate dell’Avvocato: è materia bancaria, e lo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario ne governa la componente tecnica e contabile; è materia che si chiude con una sentenza impugnabile solo per cassazione, e la qualità di cassazionista garantisce che la stessa linea difensiva arrivi fino all’ultimo grado; è materia che spesso si intreccia con la crisi da sovraindebitamento, dove operano il Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e il professionista fiduciario di un OCC. Analizzeremo la tua posizione, verificheremo i vizi effettivamente deducibili e costruiremo la strategia più adatta al tuo caso concreto.

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La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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