Quali Sono I Tempi Per Il Concordato In Bianco?

Chi deposita una domanda di concordato con riserva pensa quasi sempre la stessa cosa: “ho preso tempo”.

È un errore di prospettiva. Il tempo che il tribunale concede con il decreto ex art. 44 del Codice della crisi non è un periodo di tregua: è un cronometro che parte davanti a una platea di creditori che quel cronometro lo stanno guardando con la stessa attenzione dell’imprenditore, e spesso con più freddezza. Dall’altra parte del tavolo c’è chi ha già calcolato quanti giorni mancano alla scadenza, cosa succede se il piano non arriva, e quale atto conviene depositare il giorno dopo.

Chi conosce in anticipo le mosse dell’avversario smette di subire il calendario e comincia a governarlo. Questo è il punto di partenza di tutta la guida che segue: i tempi del concordato in bianco non sono una tabella da consultare, sono un terreno di gioco su cui il debitore e i suoi creditori si muovono con interessi opposti, regole comuni e finestre temporali strettissime. Sapere che il termine iniziale va da trenta a sessanta giorni serve a poco; sapere quando il creditore proverà a farlo scadere, con quale atto, e quale contromossa la legge mette a disposizione in quel preciso momento, cambia l’esito della partita.

Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo terreno. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè abilitato a gestire proprio la fase in cui l’impresa costruisce una soluzione mentre i creditori premono, ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, competenze che riguardano in via diretta la regolazione concordata dei debiti. Essendo inoltre avvocato cassazionista, la difesa non si esaurisce davanti al tribunale che concede o nega i termini: prosegue in reclamo e, dove ne ricorrono i presupposti, fino al giudizio di legittimità, che su questa materia ha prodotto negli ultimi due anni alcune delle decisioni più severe.

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Chi siede dall’altra parte del tavolo

La prima cosa da capire è che il “creditore” del concordato in bianco non è quasi mai una figura unica. È un insieme di soggetti con convenienze diverse, e proprio da queste convenienze discendono le mosse che vedrai arrivare.

C’è il creditore bancario o finanziario, tipicamente esposto per importi rilevanti e spesso assistito da garanzie. Ragiona su accantonamenti, classificazione del credito e valore di recupero atteso. Per lui una liquidazione giudiziale ha tempi lunghi e percentuali storicamente basse: la aggredisce solo quando ritiene che la continuità sia una finzione o quando teme che il patrimonio si stia deteriorando. Fino a quel momento preferisce osservare, chiedere informazioni al commissario giudiziale e tenersi pronto a intervenire.

C’è il fornitore strategico, quello che continua a servire l’impresa. La sua convenienza è quasi sempre opposta a quella dell’aggressione: se l’azienda si ferma, perde il credito anteriore e anche il cliente. È il creditore che più facilmente si siede a trattare, ma è anche il più nervoso, perché nella fase con riserva il debitore non può pagare i crediti anteriori e lui lo scopre subito.

C’è il creditore aggressivo o “posizionale”: un socio uscito male, un ex amministratore, un concorrente che ha acquistato il credito, un professionista non pagato che ha già ottenuto un decreto ingiuntivo. Qui l’obiettivo non è massimizzare il recupero, è accelerare l’esito. Questo creditore deposita l’istanza di apertura della liquidazione giudiziale non perché si aspetti di incassare di più, ma perché sa che una liquidazione giudiziale cambia gli assetti di governo dell’impresa e le responsabilità degli amministratori.

C’è infine il Pubblico Ministero, che non è un creditore ma è un attore del procedimento, e che nel Codice ha un potere che molti imprenditori sottovalutano: può segnalare al tribunale le situazioni che giustificano la revoca dei termini concessi.

Dal punto di vista di ciascuno di questi soggetti, la fase con riserva ha un difetto strutturale: è un periodo in cui il patrimonio è protetto ma non ancora vincolato a un piano. Il debitore ha già ottenuto lo scudo dell’art. 46 CCII — con l’inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni anteriori e il divieto di pagamento dei crediti anteriori — ma non ha ancora messo sul tavolo nulla su cui i creditori possano esprimersi. Per questo la strategia della controparte, in tutte le sue varianti, converge su un unico obiettivo: abbreviare la fase in bianco. O facendola finire per scadenza, o facendola finire per revoca, o facendola dichiarare inammissibile fin dall’inizio.

Tutto ciò che leggerai da qui in avanti è la declinazione operativa di questo obiettivo, mossa per mossa, con i limiti che la legge impone a chi lo persegue.


Mossa uno: depositare l’istanza di liquidazione giudiziale prima che tu depositi la domanda

La mossa. Il creditore munito dei presupposti deposita ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 37 e 40 CCII. Non aspetta che l’imprenditore si muova: anticipa. La ragione è tecnica e va conosciuta con precisione, perché è la prima trappola temporale della materia.

L’art. 40, comma 10, CCII stabilisce che, quando pende un procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale promosso da un terzo, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi — compresa quella con riserva — deve essere proposta entro un preciso momento processuale, e non in qualunque momento a piacere del debitore. Chi arriva dopo trova la porta chiusa. Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 19 dicembre 2025, ha applicato questo principio in modo netto in un caso in cui il debitore, dopo l’archiviazione della composizione negoziata, aveva depositato la domanda prenotativa oltre il termine dell’art. 40, comma 10: la domanda è stata dichiarata inammissibile per tardività e si è aperta la liquidazione giudiziale.

Perché la fa (e quando preferisce non farla). Depositare per primo dà al creditore tre vantaggi. Primo, fissa un termine oltre il quale il debitore non può più giocare la carta prenotativa. Secondo, obbliga il tribunale alla trattazione unitaria ex art. 7 CCII, cioè porta la crisi davanti al giudice con un fascicolo che contiene fin dall’inizio la prospettiva liquidatoria. Terzo, ha un effetto psicologico e negoziale: molti imprenditori, di fronte a un ricorso già depositato, accettano condizioni transattive che avrebbero rifiutato la settimana prima.

Non sempre però gli conviene. L’istanza costa: contributo unificato, difesa tecnica, tempo. E soprattutto, se l’imprenditore reagisce bene, il creditore rischia di ottenere l’effetto opposto — una procedura concordataria in cui il suo credito viene falcidiato secondo le regole del concorso, invece di una trattativa individuale in cui poteva spuntare condizioni migliori. Il creditore razionale, quindi, deposita quando ha già capito che la trattativa individuale non porterà nulla, o quando teme la dispersione del patrimonio.

I suoi limiti. Il primo limite è di merito: l’art. 7, comma 2, CCII impone al tribunale di esaminare in via prioritaria la domanda diretta a regolare la crisi con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale, purché quella domanda non sia manifestamente inammissibile e il piano non appaia manifestamente inadeguato agli obiettivi dichiarati. Il creditore non può quindi “saltare la fila”: il suo ricorso resta sul tavolo, ma cede il passo alla soluzione concordata se questa supera la primissima delibazione. Il secondo limite è probatorio: deve dimostrare il proprio credito e lo stato di insolvenza, non la semplice difficoltà finanziaria. Il terzo è che la sua istanza, da sola, non impedisce l’accesso con riserva se questo avviene tempestivamente.

La tua contromossa. La contromossa decisiva è temporale, non argomentativa: monitorare in modo continuo il registro delle imprese e i fascicoli telematici per intercettare il ricorso del creditore nel momento in cui viene depositato, e collocare la domanda ex art. 44 dentro la finestra dell’art. 40, comma 10. Una domanda depositata due giorni prima produce effetti che la stessa identica domanda, depositata due giorni dopo, non produce più. Su questo terreno non esistono argomenti che recuperino il ritardo: si vince prima, o non si vince.

Va aggiunto un secondo livello di difesa: la domanda con riserva deve essere completa della documentazione dell’art. 39, comma 3, CCII. La Cassazione, con l’ordinanza n. 20476 del 23 luglio 2024 — in continuità con la precedente n. 22454 del 6 agosto 2021 — ha ribadito che il deposito dell’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti è un vero requisito di ammissibilità della domanda con riserva, non un adempimento formale recuperabile in un secondo momento. Una domanda depositata in fretta e priva di quell’elenco è una domanda che il creditore farà dichiarare inammissibile senza nemmeno entrare nel merito.

Le pronunce che ti proteggono su questa mossa. Trib. Milano, 19 dicembre 2025 (che delimita il termine, ma nel farlo lo rende conoscibile e quindi presidiabile); Cass. civ., sez. I, 9 aprile 2025, n. 9371, che si è occupata del termine entro cui il giudice adito su una domanda di concordato con riserva deve rilevare la propria incompetenza e della proponibilità del regolamento necessario di competenza — strumento che permette di non subire in silenzio la scelta del foro fatta dalla controparte.


Mossa due: attaccare la domanda in limine, prima ancora che il cronometro parta

La mossa. Ottenuto o meno il decreto di concessione dei termini, il creditore non attende passivamente. Deposita memorie, si costituisce nel procedimento unitario e contesta la domanda con riserva sul piano documentale: bilanci mancanti o non aggiornati, situazione economico-patrimoniale non attuale, elenco creditori incompleto o “addomesticato” (i creditori scomodi che non compaiono), assenza di qualunque nucleo progettuale.

Perché la fa. Perché è la mossa con il miglior rapporto tra costo e risultato. Non richiede di provare l’insolvenza in modo pieno, non richiede perizie: richiede una lettura attenta di quello che il debitore ha depositato. E se funziona, il risultato è massimo: la domanda cade prima ancora di produrre effetti stabili, i termini non vengono concessi o vengono revocati, e il ricorso per la liquidazione giudiziale torna in primo piano. Dal suo punto di vista, conviene quasi sempre farla — è il primo colpo a costo contenuto.

I suoi limiti. Qui il margine del creditore si restringe per una ragione precisa: la domanda con riserva è, per definizione, una domanda incompleta, e il creditore non può pretendere di sindacare nella fase prenotativa ciò che la legge consente di depositare dopo. Il Tribunale di Ferrara, con provvedimento del 28 maggio 2024, ha chiarito un punto oggi decisivo: nel ricorso cosiddetto in bianco non occorre indicare quale forma di composizione della crisi si intenderà adottare. Dopo il correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024), che ha introdotto i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell’art. 44, la natura “aspecifica” della fase prenotativa è ancora più marcata: il debitore può orientarsi verso il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione o il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione ex art. 64-bis, e la scelta può maturare durante il termine.

Il secondo limite è che la contestazione documentale deve essere specifica. Un’obiezione generica sull'”incompletezza” non basta: il tribunale valuta la regolarità formale della domanda, non la sua persuasività.

La tua contromossa. La contromossa è costruire la domanda con riserva come un atto già difendibile: documentazione dell’art. 39, comma 3, integralmente allegata, elenco creditori realmente completo — inclusi i creditori litigiosi — e un nucleo progettuale minimo che dimostri che la riserva serve a completare un lavoro già avviato, non a guadagnare tempo. È il punto in cui la giurisprudenza, anche quella formatasi sotto la legge fallimentare, ha sempre sanzionato l’abuso: le domande prive di qualunque nucleo progettuale sono state trattate come esercizio abusivo dello strumento.

Vale la pena anticipare qui una scelta strategica che il correttivo-ter ha reso disponibile e che molti trascurano. L’art. 44, comma 1-quater, CCII consente al debitore di depositare, insieme alla domanda o anche successivamente, un progetto di regolazione della crisi redatto in conformità allo strumento prescelto, per giovarsi del regime di quello strumento invece del regime — più rigido — del concordato preventivo. È una mossa che ha un doppio effetto: dà al debitore un assetto normativo più favorevole e, allo stesso tempo, toglie al creditore l’argomento della genericità.

Le pronunce che ti proteggono. Cass. civ., sez. I, 23 luglio 2024, n. 20476 e Cass. civ., sez. I, 6 agosto 2021, n. 22454 (l’elenco dei creditori come requisito di ammissibilità: un principio che protegge anche te, perché delimita ciò che può esserti contestato); Trib. Ferrara, 28 maggio 2024 (nessun obbligo di indicare fin da subito lo strumento).


Mossa tre: presidiare la scadenza e opporsi alla proroga

Questa è la mossa centrale della partita, quella che risponde in modo diretto alla domanda da cui siamo partiti. Conviene quindi fissare prima i tempi, con precisione, e poi vedere come il creditore prova a usarli.

I termini, in concreto

Ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. a), CCII, il tribunale che accoglie la domanda con riserva fissa un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, decorrente dall’iscrizione del decreto nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 45, comma 2, entro il quale il debitore deve depositare, alternativamente: la proposta di concordato preventivo con il piano, l’attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione dell’art. 39, commi 1 e 2; oppure la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione con la documentazione dell’art. 39, comma 1; oppure la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione ex art. 64-bis.

Quel termine è prorogabile fino a ulteriori sessanta giorni, su istanza del debitore, in presenza di giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell’insolvenza. Il tetto massimo complessivo è dunque di centoventi giorni, in coerenza con la cornice della direttiva UE 2019/1023.

Accanto a questo termine principale ne corrono altri due, molto più brevi e altrettanto pericolosi. Il decreto ex art. 44, comma 1, lett. d), ordina il versamento di una somma per le spese della procedura entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni. E la lettera c) impone obblighi informativi periodici a cadenza almeno mensile, con deposito di una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria che il giorno successivo viene iscritta nel registro delle imprese, sotto la vigilanza del commissario giudiziale nominato con lo stesso decreto.

Un dato che sorprende molti imprenditori e i loro consulenti: l’art. 44, comma 3, CCII esclude espressamente che i termini delle lettere a), c) e d) siano soggetti alla sospensione feriale. La sospensione feriale, che nel processo civile copre il periodo dal 1° al 31 agosto, qui non opera. Un termine di sessanta giorni concesso il 10 luglio scade a settembre esattamente come se agosto fosse un mese qualunque, e la relazione mensile di agosto va depositata come tutte le altre.

Come il creditore usa questo calendario

La mossa. Il creditore fa due cose. La prima è calendarizzare: segna la data di iscrizione nel registro delle imprese, calcola la scadenza e prepara l’atto da depositare il giorno successivo alla scadenza inutile. La seconda è opporsi alla proroga, sostenendo che i “giustificati motivi” non esistono, che il progetto di regolazione non è stato predisposto, che il tempo trascorso è stato usato per rinviare e non per costruire.

Perché la fa. Perché sa che, in questa materia, la scadenza è la sua alleata più efficiente. Non deve provare la malafede del debitore né smontarne il piano: gli basta che il piano non arrivi. E sa una cosa in più: la valutazione sulla proroga è ampiamente discrezionale. La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 31964 del 9 dicembre 2025, ha ribadito che la concessione della proroga del termine per il completamento della domanda costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito, sottratto al sindacato di legittimità quando la decisione sia congruamente motivata. Tradotto in termini strategici: se il tribunale nega la proroga con una motivazione adeguata, quella decisione difficilmente verrà ribaltata, e il creditore lo sa.

I suoi limiti. Il primo limite è che il creditore non ha alcun potere di accorciare il termine già concesso. Non esiste un’istanza di “riduzione dei termini”: può chiedere la revoca (e vedremo come, nella mossa quattro), ma non può chiedere al tribunale di dimezzare la finestra.

Il secondo limite è più interessante e riguarda proprio il rapporto tra proroga e istanza di liquidazione giudiziale. Prima del correttivo-ter, l’art. 44, comma 1, lett. a), subordinava espressamente la proroga all’assenza di domande per l’apertura della liquidazione giudiziale: bastava quindi che un creditore depositasse il ricorso perché la proroga diventasse, in linea di principio, preclusa. Il D.Lgs. 136/2024 ha riformulato la disposizione ancorando la proroga ai giustificati motivi “comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell’insolvenza”. Su questa base, la giurisprudenza di merito ha ritenuto che la pendenza di una domanda di liquidazione giudiziale non sia di per sé ostativa: il Tribunale di Verona, con decreto del 16 ottobre 2024, ha affermato che la proroga può essere concessa anche in pendenza della domanda di apertura della liquidazione giudiziale; nello stesso senso si era già mosso il Tribunale di Salerno, che aveva rigettato il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale e concesso la proroga di sessanta giorni, valorizzando il fatto che il debitore stesse effettivamente svolgendo le attività previste dal decreto; e il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con decreto del 2 febbraio 2024, aveva accolto — sia pure parzialmente — un’istanza di proroga in un concordato in continuità.

Va però detto con onestà che il quadro non è pacifico e che la Cassazione si è mossa in senso più rigoroso. L’ordinanza n. 16358 del 26 maggio 2026 ha confermato l’inammissibilità del concordato e l’apertura della liquidazione giudiziale in un caso in cui il debitore, dopo istanze di liquidazione giudiziale depositate dai creditori, non aveva rispettato il termine adducendo l’impossibilità di accedere alla documentazione societaria sottoposta a sequestro probatorio in sede penale: l’istanza di proroga era stata rigettata, e la Corte ha ribadito il rigore del termine ex art. 44 CCII in presenza di domande di apertura della liquidazione giudiziale. Nello stesso provvedimento è stata confermata la condanna del legale rappresentante ai sensi dell’art. 51, comma 15, CCII, e disposto il raddoppio del contributo unificato.

La tua contromossa. La contromossa non è chiedere la proroga: è rendere la proroga concedibile prima ancora di chiederla. L’istanza va costruita depositando il progetto di regolazione della crisi, indicando lo stato di avanzamento dell’attestazione, documentando le trattative in corso e i passaggi mancanti con un cronoprogramma. Il “giustificato motivo” non è un’affermazione: è un allegato. E, alla luce dell’orientamento più severo della Cassazione, quando pendono istanze di liquidazione giudiziale l’istanza di proroga va accompagnata da un materiale così solido da rendere la concessione la scelta ragionevole, non quella generosa.

Va aggiunto un secondo pilastro difensivo: la giurisprudenza di merito ha riconosciuto che, quando la documentazione venga comunque depositata entro il termine massimo consentito dalla legge, il deposito tempestivo può essere valorizzato come indice del fatto che la richiesta di proroga non integrava una condotta abusiva ed elusiva dello strumento concordatario — che è, in ultima analisi, l’unico controllo che il tribunale è chiamato a compiere quando è richiesto della proroga. È un argomento che va speso subito, non in reclamo.

Le pronunce che ti proteggono. Cass. civ., sez. I, 9 dicembre 2025, n. 31964; Cass. civ., sez. I, 26 maggio 2026, n. 16358; Cass. civ., sez. I, 31 marzo 2016, n. 6277, che aveva già qualificato il termine come perentorio e decadenziale — un principio che, per quanto severo, ha il pregio di rendere il calendario perfettamente prevedibile; Trib. Verona, 16 ottobre 2024; Trib. Santa Maria Capua Vetere, 2 febbraio 2024.


Mossa quattro: chiedere la revoca dei termini usando il commissario giudiziale

La mossa. Il creditore segnala al tribunale, ai sensi dell’art. 44, comma 2, CCII, l’esistenza di una delle situazioni che impongono la revoca del provvedimento di concessione dei termini. Non aspetta la scadenza: prova a farla arrivare prima.

I presupposti sono tassativi e vanno conosciuti alla lettera, perché rappresentano la mappa esatta di ciò che il creditore cercherà. Il tribunale revoca il decreto quando accerta: atti di frode ai creditori non dichiarati nella domanda; circostanze o condotte del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi; grave violazione degli obblighi informativi periodici di cui alla lettera c); violazione dell’obbligo di versamento della somma per le spese di cui alla lettera d).

Il procedimento è rapido: il tribunale provvede con decreto non soggetto a reclamo, sentiti il debitore e i creditori che hanno proposto ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale, e con omissione di ogni formalità non essenziale al contraddittorio. La legittimazione a segnalare spetta al creditore, al commissario giudiziale e al pubblico ministero.

Perché la fa (e quando preferisce non farla). La convenienza è evidente: la revoca chiude la fase prenotativa senza attendere i sessanta o i centoventi giorni, e apre la strada alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ove ne ricorrano i presupposti. In più, il decreto non è reclamabile: il creditore ottiene un risultato non impugnabile in via ordinaria.

Preferisce non farla quando la segnalazione è debole. Una segnalazione infondata gli costa credibilità davanti allo stesso collegio che dovrà poi decidere sul suo ricorso liquidatorio, e rafforza la posizione del debitore che dimostra di aver adempiuto.

I suoi limiti. Il primo, e più importante: il creditore non revoca nulla; segnala. La revoca è un accertamento del tribunale, e i presupposti sono tipizzati. Non basta lamentare che le relazioni siano scarne: la legge richiede una violazione grave degli obblighi informativi. Non basta sospettare un atto di frode: occorre che il tribunale lo accerti. Il secondo limite è che il contraddittorio, per quanto snellito, resta: il debitore deve essere sentito. Il terzo è che il vero motore informativo non è il creditore ma il commissario giudiziale, la cui relazione è tecnica e non di parte: se le informative mensili sono state depositate con regolarità e sostanza, la segnalazione del creditore si scontra con una fonte neutrale che la contraddice.

C’è poi un punto su cui la giurisprudenza ha offerto una lettura non massimalista dell’inadempimento economico. La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 12352 del 9 maggio 2025, ha affermato che il mancato deposito della somma richiesta, o il deposito di un importo inferiore, o ancora il mancato rispetto del termine fissato a tal fine, non determinano automaticamente l’inammissibilità o l’improcedibilità della domanda di concordato preventivo. Attenzione, però: nel sistema dell’art. 44, comma 2, la violazione dell’obbligo di versamento delle spese è espressamente indicata come motivo di revoca del decreto di concessione dei termini. La lezione operativa è duplice — il versamento va eseguito nei dieci giorni, ma un’irregolarità nel versamento non è un’automatica sentenza di morte della domanda, ed è un terreno su cui si può discutere.

La tua contromossa. La contromossa è trasformare gli obblighi informativi da adempimento burocratico in strumento difensivo: relazioni mensili puntuali, complete, con dati verificabili e con il dettaglio delle attività compiute per la predisposizione della proposta e del piano. Ogni relazione depositata è un mattone che il creditore dovrà rimuovere per sostenere che stai temporeggiando. La stessa logica vale per il rapporto con il commissario giudiziale: fornirgli spontaneamente i dati che chiederebbe comunque riduce lo spazio per la segnalazione avversaria.

Sulla scelta di come costruire questa parte della difesa, la scelta del difensore incide sul risultato: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e avvocato cassazionista, e coordina uno staff multidisciplinare che affianca all’analisi giuridica quella economico-contabile — la sola che consenta di costruire informative mensili che reggano al confronto con il commissario giudiziale.

Le pronunce che ti proteggono. Cass. civ., sez. I, 9 maggio 2025, n. 12352 (nessun automatismo tra irregolarità del versamento e caducazione della domanda); Cass. civ., sez. I, 9 dicembre 2025, n. 31958, che in tema di revoca del concordato ha valorizzato la funzione della completezza informativa offerta ai creditori dal debitore e dall’attestatore, come riscontrata dal commissario giudiziale — a conferma che la partita si gioca sulla qualità delle informazioni, non sulla loro quantità.


Mossa cinque: colpire gli atti compiuti durante la riserva

La mossa. Il creditore va a cercare, nel periodo compreso tra il deposito della domanda e la scadenza del termine, gli atti che il debitore ha compiuto senza autorizzazione: la vendita di un ramo d’azienda, la cessione di un macchinario, la costituzione di una garanzia, il pagamento di un fornitore anteriore, l’assunzione di un impegno finanziario rilevante. E ne chiede la dichiarazione di inefficacia, oltre alla revoca del decreto.

La base normativa è severa. L’art. 44, comma 1-bis, CCII stabilisce che dalla data del deposito della domanda e fino alla scadenza del termine si producono gli effetti dell’art. 46 CCII. Il comma 1-ter aggiunge che gli atti urgenti di straordinaria amministrazione compiuti in difetto di autorizzazione sono inefficaci e il tribunale revoca il decreto pronunciato ai sensi del comma 1. È una doppia sanzione: l’atto non produce effetti e la procedura si chiude.

Perché la fa. Perché è la mossa con il maggiore effetto leva. Un solo atto non autorizzato può travolgere l’intera fase prenotativa, indipendentemente dalla bontà del piano in costruzione. E perché spesso l’atto contestato è proprio quello su cui il piano si regge: il creditore che ne ottiene l’inefficacia non si limita a colpire la procedura, colpisce la soluzione.

I suoi limiti. Qui il margine della controparte si restringe su un punto tecnico che vale la pena presidiare: non tutto ciò che il debitore fa durante la riserva è straordinaria amministrazione. La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 14638 del 18 maggio 2026, si è occupata proprio della qualificazione degli atti compiuti nel contesto di una domanda di concordato preventivo con riserva, individuando il presupposto necessario per qualificarne la natura e ribadendo che l’apposita autorizzazione è richiesta soltanto per gli atti di straordinaria amministrazione. La linea di confine non è arbitraria: si guarda alla pertinenza e alla non eccedenza dell’atto rispetto alle finalità dell’impresa e alla coerenza con la soluzione in preparazione. La giurisprudenza formatasi sotto la legge fallimentare aveva già ricondotto alla gestione ordinaria, ad esempio, l’affidamento di incarichi professionali connotati da pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità perseguite dall’impresa.

Il secondo limite riguarda l’onere di allegazione: il creditore deve individuare l’atto, collocarlo temporalmente nella finestra protetta e qualificarlo. Un’obiezione generica sulla “gestione allegra” non produce l’inefficacia di nulla.

La tua contromossa. La contromossa è procedurale e va adottata prima, non dopo: ogni atto potenzialmente qualificabile come straordinario va portato al tribunale con istanza di autorizzazione motivata sull’urgenza e sulla coerenza con la soluzione in costruzione. Un’autorizzazione chiesta e ottenuta trasforma la mossa cinque del creditore in un colpo a vuoto. Un’autorizzazione non chiesta perché “tanto è ordinaria amministrazione” è la scommessa più pericolosa dell’intera fase con riserva, perché in caso di errore non si perde l’atto: si perde la procedura.

Va segnalata anche la finestra aperta dal comma 1-quater: depositando il progetto di regolazione conforme allo strumento prescelto, il debitore può chiedere di giovarsi del regime di quello strumento anziché di quello — più rigido — del concordato preventivo. È una valutazione da fare con il consulente all’inizio della fase, non a metà.

Le pronunce che ti proteggono. Cass. civ., sez. I, 18 maggio 2026, n. 14638 (qualificazione degli atti e perimetro dell’autorizzazione); la giurisprudenza di merito che, già nel sistema previgente, richiedeva che l’atto urgente di straordinaria amministrazione risultasse conforme e propedeutico alla proposta in fase di predisposizione — criterio che oggi orienta anche la redazione dell’istanza di autorizzazione.


Mossa sei: far scattare l’abuso e il conto alla rovescia delle misure protettive

La mossa. Quando la fase con riserva si avvicina alla scadenza senza esito, il creditore prepara due argomenti finali. Il primo è l’abuso dello strumento: se il debitore rinuncia alla domanda e ne presenta un’altra, o se moltiplica gli accessi alla protezione, la controparte chiede che la nuova domanda sia dichiarata inammissibile. Il secondo è il tetto complessivo delle misure protettive: l’art. 8 CCII fissa in dodici mesi, anche non continuativi e comprensivi di proroghe e rinnovi, la durata massima delle misure protettive fino all’omologazione dello strumento o all’apertura della procedura di insolvenza, tenendo conto anche di quelle già concesse in composizione negoziata. Il creditore fa la somma dei mesi già consumati e la porta al giudice.

Perché la fa. Perché entrambi gli argomenti hanno un pregio: non richiedono di dimostrare l’insolvenza né di smontare il piano. Sono argomenti aritmetici e di sistema. Chi li usa bene ottiene l’apertura della liquidazione giudiziale senza dover discutere di numeri aziendali.

Ed è un terreno su cui la giurisprudenza gli ha dato ragione più volte. La Cassazione, con l’ordinanza n. 4246 del 25 febbraio 2026, ha confermato l’inammissibilità per abuso del diritto della seconda domanda di concordato con riserva ex art. 44 CCII presentata dal debitore che, invece di procedere alle integrazioni della proposta richieste dal tribunale, aveva rinunciato alla prima domanda per poi ripresentarne un’altra a distanza di pochi mesi, adducendo variazioni patrimoniali marginali che avrebbero potuto essere recepite nel piano originario mediante integrazione. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando l’apertura della liquidazione giudiziale e condannando i ricorrenti alle spese e alle sanzioni ex art. 380-bis, comma 3, c.p.c.

Sul fronte del tetto temporale, il Tribunale di Vicenza, con provvedimento del 25 marzo 2025, ha affermato che il limite massimo di durata delle misure protettive previsto dall’art. 8 CCII fino all’omologazione non può essere in alcun modo eluso; il Tribunale di Bologna, con decisione del 19 maggio 2025, ha ritenuto inammissibile a prescindere la nuova istanza di misure protettive in composizione negoziata proposta con riferimento al medesimo stato di crisi dopo che il limite di dodici mesi era già stato consumato nel corso di precedenti procedure.

I suoi limiti. Il primo limite è che l’abuso non coincide con la reiterazione. Non ogni seconda domanda è abusiva: lo è quella che non porta elementi nuovi e che serve solo a rigenerare la protezione. La giurisprudenza di merito ha espressamente riconosciuto l’ammissibilità, entro certi limiti, della riproposizione di una seconda domanda di concordato prenotativo dopo l’apertura del procedimento unitario a seguito di un’istanza di liquidazione giudiziale. La linea di demarcazione è la novità sostanziale: variazioni marginali no, mutamenti reali del quadro patrimoniale o dell’assetto della soluzione sì.

Il secondo limite riguarda le misure protettive: il computo dei dodici mesi va fatto sul serio, non a stima. E la conferma delle misure nella fase prenotativa ha un regime suo: il Tribunale di Trapani, con provvedimento del 26 novembre 2025, si è occupato della domanda prenotativa di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e della successiva conferma delle misure protettive da parte del giudice, con efficacia erga omnes. Il Tribunale di Sondrio ha affermato che, restando entro il limite dei dodici mesi, la domanda di misure protettive tipiche può essere rinnovata in corso di procedura anche se quelle in precedenza confermate sono scadute.

La tua contromossa. La contromossa è tenere il conto prima del creditore: ricostruire in un unico prospetto tutte le finestre di protezione già consumate — composizione negoziata inclusa — e progettare l’uso della riserva sapendo quanti mesi restano davvero disponibili. Un imprenditore che ha già utilizzato otto mesi di misure protettive in composizione negoziata non ha davanti a sé lo stesso scenario di chi arriva alla domanda con riserva senza precedenti: ha quattro mesi, e ogni scelta va compressa dentro quel perimetro.

Sul fronte dell’abuso, la contromossa è simmetrica: se una seconda domanda è davvero necessaria, deve essere fondata su un mutamento documentato e va spiegata al tribunale come tale nel momento in cui viene depositata, non quando il creditore solleva l’eccezione.

Le pronunce che ti proteggono. Cass. civ., sez. I, 25 febbraio 2026, n. 4246 (che, delimitando l’abuso, delimita anche ciò che abuso non è); Trib. Vicenza, 25 marzo 2025; Trib. Bologna, 19 maggio 2025; Trib. Trapani, 26 novembre 2025; Trib. Sondrio (rinnovabilità entro il tetto dei dodici mesi).


La partita giocata: tre sequenze mossa-contromossa

Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili. Non descrivono casi seguiti dallo Studio e non anticipano l’esito di alcuna vicenda concreta: servono a mostrare come i termini interagiscono tra loro.

Prima sequenza — la finestra bruciata

Ipotesi: società con debiti complessivi per 1.847.000 €, di cui 612.000 € verso un fornitore che ha già ottenuto decreto ingiuntivo. Il fornitore deposita ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale il 4 febbraio. L’imprenditore, convinto di avere tempo, si rivolge a un professionista il 20 febbraio e deposita la domanda con riserva il 9 marzo, dopo l’udienza di trattazione.

Sviluppo: la domanda viene collocata fuori dalla finestra dell’art. 40, comma 10, CCII. La contestazione del creditore non riguarda il merito del progetto industriale: riguarda solo la data. Esito atteso: inammissibilità per tardività e prosecuzione del procedimento liquidatorio, sulla linea del provvedimento del Tribunale di Milano del 19 dicembre 2025.

Variante con contromossa: la stessa società intercetta il deposito del ricorso il 5 febbraio grazie al monitoraggio del fascicolo, deposita la domanda ex art. 44 con la documentazione dell’art. 39, comma 3, e con un progetto di regolazione ex art. 44, comma 1-quater. Il tribunale, in applicazione dell’art. 7, comma 2, CCII, esamina in via prioritaria la domanda diretta a regolare la crisi con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale. Gli stessi fatti, la stessa impresa, un esito processuale completamente diverso: cambia soltanto la posizione nel calendario.

Seconda sequenza — la proroga costruita in anticipo

Ipotesi: il tribunale concede il 6 maggio un termine di quarantacinque giorni decorrenti dall’iscrizione nel registro delle imprese, avvenuta il 9 maggio. Scadenza: 23 giugno. Il debitore ha bisogno di altri due mesi perché l’attestatore deve completare le verifiche su un contratto di affitto d’azienda in via di definizione.

Sviluppo dal lato del creditore: la banca esposta per 740.000 € deposita memoria il 12 giugno, sostenendo che in quaranta giorni non è stato prodotto nulla e chiedendo il rigetto della futura istanza di proroga.

Contromossa: il 10 giugno — cioè prima della memoria avversaria — il debitore deposita istanza di proroga allegando il progetto di regolazione della crisi, la bozza di attestazione con l’indicazione delle verifiche mancanti, la corrispondenza sulle trattative per l’affitto d’azienda e un cronoprogramma con le date di completamento. Il “giustificato motivo” richiesto dall’art. 44, comma 1, lett. a), non viene affermato: viene documentato. Il tribunale concede sessanta giorni: nuova scadenza il 22 agosto — e qui la sospensione feriale, che nel processo civile copre il periodo dal 1° al 31 agosto, non si applica, perché l’art. 44, comma 3, esclude espressamente questi termini. Chi avesse calcolato la scadenza aggiungendo il mese di agosto avrebbe depositato il piano fuori termine.

Terza sequenza — l’atto che fa saltare tutto

Ipotesi: durante la riserva, l’impresa cede un impianto per 128.500 € per far fronte alle esigenze di cassa, senza chiedere autorizzazione, ritenendo l’operazione ordinaria perché l’impianto era in disuso.

Sviluppo: il creditore segnala l’atto ai sensi dell’art. 44, comma 2, e ne chiede la dichiarazione di inefficacia ex art. 44, comma 1-ter. Se l’atto viene qualificato come straordinaria amministrazione, l’effetto è doppio: inefficacia della cessione e revoca del decreto di concessione dei termini, con decreto non soggetto a reclamo.

Contromossa a monte: la stessa cessione, preceduta da istanza di autorizzazione che documenta l’urgenza di cassa, la non strumentalità dell’impianto alla continuità e la coerenza dell’incasso con la proposta in costruzione, non è più un’arma nelle mani del creditore. La differenza tra le due sequenze non è di sostanza economica — l’operazione è la stessa — ma di procedura: un’istanza depositata dieci giorni prima.


I momenti in cui alla controparte conviene sedersi al tavolo

C’è una lettura che quasi nessuno propone all’imprenditore, ed è quella che gli serve di più: il creditore non è sempre ugualmente aggressivo. La sua disponibilità a trattare non dipende dalla simpatia, dipende dalla convenienza, e la convenienza cambia lungo il calendario della procedura. Riconoscere i momenti in cui si sposta significa aprire il tavolo quando le condizioni sono migliori.

Primo momento: subito dopo la nomina del commissario giudiziale. Il decreto ex art. 44 nomina un commissario giudiziale con poteri di vigilanza e di segnalazione. Per il creditore, questo cambia il quadro informativo: da quel momento esiste un soggetto terzo che riferisce al tribunale. Se le prime informative mensili mostrano un’azienda che funziona e un lavoro effettivo sul piano, la prospettiva liquidatoria perde attrattiva. È il primo punto in cui il creditore bancario, in particolare, comincia a considerare seriamente l’alternativa concordataria.

Secondo momento: quando il progetto di regolazione arriva sul tavolo. Il correttivo-ter ha reso centrale il progetto di regolazione della crisi, sia come presupposto della proroga sia come strumento per accedere al regime dello strumento prescelto ex art. 44, comma 1-quater. Dal punto di vista del creditore, un progetto concreto è la prima informazione affidabile su quanto potrà realisticamente recuperare. Prima di quel documento le sue valutazioni sono congetture; dopo, sono calcoli. E i creditori razionali trattano sui calcoli.

Terzo momento: quando il confronto tra alternative diventa sfavorevole alla liquidazione. Ogni creditore, esplicitamente o implicitamente, confronta due scenari: quanto ottiene dallo strumento proposto e quanto otterrebbe dalla liquidazione giudiziale, considerando tempi, costi della procedura e ordine delle cause di prelazione. Nel concordato in continuità entra in gioco anche il valore che la prosecuzione dell’attività genera e che una liquidazione distruggerebbe. Quando questo confronto è documentato e verificabile, la posizione dei creditori chirografari tende a spostarsi, perché per loro l’alternativa liquidatoria è quasi sempre la peggiore.

Quarto momento: quando il creditore ha un interesse industriale, non solo finanziario. Il fornitore strategico, il locatore dell’immobile aziendale, il partner commerciale: per questi soggetti la sopravvivenza dell’impresa vale più del credito anteriore. Sono i creditori con cui il tavolo si apre prima e si chiude meglio, e sono spesso quelli che, all’interno del ceto creditorio, spingono gli altri verso la soluzione concordata.

Quinto momento: quando il tempo residuo sta finendo — ma per entrambi. Nell’ultima parte del termine la pressione è reciproca. Il debitore rischia la decadenza; il creditore rischia che, in caso di esito liquidatorio, il valore aziendale si sia nel frattempo eroso. È il momento in cui si chiudono molte intese sul trattamento dei crediti, ed è anche il momento in cui è più facile fare accordi sbagliati per stanchezza. Qui la regola operativa è netta: si tratta con l’orologio davanti, ma non si firma perché l’orologio corre.

Un’avvertenza necessaria: nella fase con riserva operano gli effetti dell’art. 46 CCII, tra cui il divieto di pagamento dei crediti anteriori. Le intese raggiunte in questa fase devono quindi essere costruite come componenti della futura proposta o come operazioni autorizzate, mai come pagamenti “fuori procedura”. Un accordo che si traduca in un pagamento anteriore non autorizzato consegna al creditore più diffidente esattamente l’argomento della mossa cinque.


Il giorno dopo la scadenza: i tre scenari che il creditore ha già previsto

C’è un momento che quasi nessuna guida descrive, ed è quello che l’imprenditore teme di più: il giorno successivo alla scadenza del termine. Vale la pena esaminarlo, perché la controparte lo ha già messo in conto e ha preparato per ciascuno scenario una risposta diversa.

Primo scenario: il deposito è avvenuto in termine. La fase con riserva si chiude nel modo fisiologico e il procedimento entra nella fase di esame della proposta, del piano e dell’attestazione. Da questo momento il terreno di gioco cambia radicalmente: il creditore non può più contare sull’aritmetica del calendario e deve entrare nel merito — contestare la fattibilità, la convenienza, il trattamento del suo credito, la classificazione. È il passaggio da una partita che si vince con le date a una che si vince con i numeri, ed è il motivo per cui l’obiettivo dell’intera fase prenotativa è arrivarci. Il creditore accorto lo sa e, proprio per questo, nella fase con riserva concentra tutte le sue energie: sa che dopo dovrà lavorare molto di più.

Secondo scenario: il termine è scaduto senza deposito. Qui il principio è quello consolidato fin da Cass. n. 6277 del 31 marzo 2016: il termine ha natura perentoria e decadenziale, e la domanda tardivamente integrata va dichiarata inammissibile. Il procedimento unitario prosegue sull’istanza di apertura della liquidazione giudiziale eventualmente pendente. Non esiste una rimessione in termini che recuperi la scadenza, e le motivazioni pratiche — l’attestatore in ritardo, il socio che non firma, la documentazione indisponibile — non hanno valore autonomo se non sono state portate al tribunale prima, sotto forma di istanza di proroga documentata. La vicenda decisa da Cass. n. 16358 del 26 maggio 2026 lo mostra con nettezza: neppure l’indisponibilità della documentazione societaria per effetto di un sequestro probatorio penale ha impedito la declaratoria di inammissibilità e l’apertura della liquidazione giudiziale, una volta che l’istanza di proroga era stata rigettata.

Un’avvertenza che nasce dalla stessa pronuncia e che riguarda le persone, non solo la società: quando la resistenza processuale viene ritenuta condotta di mala fede, l’art. 51, comma 15, CCII consente la condanna in solido del legale rappresentante che ha conferito la procura, disposizione su cui è intervenuta anche Cass. n. 14773 del 18 maggio 2026. La scadenza non produce solo un effetto sulla procedura: può produrne uno sul patrimonio personale di chi la procedura l’ha gestita.

Terzo scenario: il termine è scaduto ma il debitore ha depositato entro il tetto massimo di legge. È l’ipotesi intermedia e la più tecnica. Quando la proroga non è stata concessa ma la documentazione viene comunque prodotta entro i centoventi giorni complessivi consentiti dall’art. 44, comma 1, lett. a), esiste un argomento difensivo di rilievo, già valorizzato dalla giurisprudenza di merito: il deposito effettuato entro il termine massimo previsto dalla legge può essere letto come indice del fatto che la richiesta di proroga non integrava una condotta abusiva ed elusiva dello strumento — che è, in definitiva, l’unico controllo che il tribunale deve compiere quando è investito dell’istanza. In questa prospettiva, il giudice può essere chiamato a rivedere la propria valutazione, e la declaratoria di inammissibilità fondata sul mero superamento del termine intermedio non è un esito scontato. È lo scenario in cui la difesa tecnica fa la differenza maggiore, perché tutto si gioca su come viene rappresentata al collegio la condotta complessiva del debitore.

La lettura strategica di questi tre scenari porta a una conclusione operativa: la decisione più importante non si prende all’ottantesimo giorno, quando il termine sta finendo, ma al ventesimo, quando c’è ancora tempo per costruire l’istanza di proroga o per accelerare l’attestazione. Il momento in cui l’imprenditore percepisce l’urgenza è quasi sempre il momento in cui le opzioni si sono già ridotte.


Il calendario della partita, in una tabella

Quella che segue è la sintesi operativa dell’intera guida: a sinistra la mossa della controparte, al centro il vincolo che la legge le impone o il termine che le dà l’occasione, a destra la contromossa e la finestra in cui va giocata. Il criterio di lettura è uno solo: nessuna contromossa funziona se giocata fuori dalla sua finestra.

Mossa del creditoreTermine o condizione che lo vincolaContromossa del debitoreFinestra utile
Deposito del ricorso per l’apertura della liquidazione giudizialeDeve provare credito e insolvenza; l’art. 7, c. 2, CCII impone l’esame prioritario della domanda non liquidatoriaDeposito tempestivo della domanda ex art. 44 con documentazione art. 39, c. 3 completaEntro il termine dell’art. 40, c. 10, CCII — prima dell’udienza di trattazione
Contestazione documentale della domanda con riservaLa riserva è per definizione incompleta; non è richiesta l’indicazione dello strumento (Trib. Ferrara 28.05.2024)Elenco creditori integrale, bilanci e situazione aggiornata; eventuale progetto ex art. 44, c. 1-quaterAl momento del deposito della domanda
Opposizione all’istanza di prorogaLa proroga richiede giustificati motivi comprovati dal progetto di regolazione; il tetto è di 60 giorni ulteriori (max 120 complessivi)Istanza documentata con progetto, bozza di attestazione e cronoprogrammaPrima della scadenza del termine iniziale, meglio con 10-15 giorni di anticipo
Attesa della scadenza inutile del termineIl termine è perentorio (Cass. 6277/2016) e decorre dall’iscrizione ex art. 45, c. 2; nessuna sospensione feriale (art. 44, c. 3)Calendarizzazione a ritroso dal giorno dell’iscrizione nel registro delle impreseDal giorno stesso della pubblicazione del decreto
Segnalazione per la revoca dei termini (art. 44, c. 2)Presupposti tassativi: atti di frode, condotte pregiudizievoli, grave violazione informativa, mancato versamento speseInformative mensili puntuali e complete; versamento delle spese entro i 10 giorniPer tutta la durata della riserva, con cadenza almeno mensile
Contestazione di atti non autorizzatiSolo gli atti di straordinaria amministrazione richiedono autorizzazione (Cass. 14638/2026)Istanza di autorizzazione motivata su urgenza e coerenza con la soluzionePrima del compimento dell’atto, mai dopo
Eccezione di abuso su domanda reiterataL’abuso presuppone l’assenza di elementi nuovi sostanziali (Cass. 4246/2026)Documentare il mutamento reale del quadro rispetto alla domanda precedenteNel corpo della nuova domanda, non in replica
Computo dei 12 mesi di misure protettive (art. 8 CCII)Il tetto è complessivo e comprende la composizione negoziata (Trib. Vicenza 25.03.2025)Prospetto ricostruttivo delle protezioni già consumate prima di scegliere lo strumentoIn fase di strategia, prima del deposito

Le domande di chi si trova sotto pressione

“Quanto tempo ho davvero, in tutto?” Al massimo centoventi giorni. Il tribunale fissa un termine iniziale tra trenta e sessanta giorni dall’iscrizione del decreto nel registro delle imprese e può prorogarlo fino a ulteriori sessanta giorni. Non esistono ulteriori proroghe: il tetto è quello, ed è coerente con la cornice della direttiva UE 2019/1023.

“Il mese di agosto mi fa guadagnare tempo?” No, e questa è la trappola che miete più vittime. L’art. 44, comma 3, CCII esclude espressamente la sospensione feriale per i termini delle lettere a), c) e d) del comma 1. La sospensione feriale nel processo civile riguarda il periodo dal 1° al 31 agosto, ma qui non opera: il termine corre, le relazioni mensili vanno depositate, il versamento delle spese va effettuato.

“Il creditore può chiedere al giudice di accorciarmi il termine?” Non può chiederne la riduzione, ma può chiederne la caducazione. Non esiste un’istanza di abbreviazione dei termini concessi. Esiste però la segnalazione ai fini della revoca ex art. 44, comma 2, che se accolta produce un effetto ben peggiore dell’accorciamento: chiude la fase prenotativa con decreto non soggetto a reclamo.

“Se non deposito il piano entro il termine, cosa succede il giorno dopo?” Il termine è perentorio: la domanda tardivamente integrata va dichiarata inammissibile. È un principio consolidato fin da Cass. n. 6277 del 31 marzo 2016 e confermato dalle pronunce più recenti. Il giorno dopo la scadenza il procedimento prosegue con l’esame delle istanze di apertura della liquidazione giudiziale eventualmente pendenti.

“Posso presentare una nuova domanda con riserva se la prima non ha funzionato?” Solo se è cambiato qualcosa di sostanziale, altrimenti è abuso. Cass. n. 4246 del 25 febbraio 2026 ha confermato l’inammissibilità della seconda domanda presentata dopo la rinuncia alla prima, quando le variazioni patrimoniali addotte erano marginali e avrebbero potuto essere recepite nel piano originario mediante integrazione.

“Se il tribunale mi nega la proroga, posso ribaltare la decisione?” È difficile, e conviene saperlo prima. Cass. n. 31964 del 9 dicembre 2025 ha ribadito che la concessione della proroga è espressione di un potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato. Per questo la partita si vince costruendo l’istanza, non impugnando il rigetto.

“Posso vendere un bene durante la riserva per fare cassa?” Solo con autorizzazione, se l’atto è di straordinaria amministrazione. L’art. 44, comma 1-ter, prevede che gli atti urgenti di straordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione siano inefficaci e comportino la revoca del decreto. La qualificazione dell’atto va fatta prima, non dopo: Cass. n. 14638 del 18 maggio 2026 è intervenuta proprio sul presupposto necessario per qualificare la natura degli atti compiuti in questo contesto.


I paletti fissati dai giudici sui tempi della riserva

Di seguito i riferimenti giurisprudenziali richiamati nel testo, organizzati per la mossa della controparte che ciascuno limita o su cui incide. I principi sono riformulati in sintesi.

Sul rigore del termine e sulla proroga

  1. Cass. civ., sez. I, 26 maggio 2026, n. 16358. In un caso in cui il debitore non aveva rispettato il termine concesso ex art. 44 CCII adducendo il sequestro probatorio penale della documentazione societaria, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando il rigetto dell’istanza di proroga, l’inammissibilità del concordato e l’apertura della liquidazione giudiziale in presenza di domande di liquidazione giudiziale pendenti, oltre alla condanna del legale rappresentante ex art. 51, comma 15, CCII e al raddoppio del contributo unificato. Rilevanza: è la pronuncia più severa sul rapporto tra proroga e pendenza di istanze liquidatorie, e va tenuta presente ogni volta che si progetta la richiesta di tempo aggiuntivo.
  2. Cass. civ., sez. I, 9 dicembre 2025, n. 31964. La proroga del termine per il completamento della domanda è espressione di un potere discrezionale del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità se la decisione è sorretta da motivazione congrua. Rilevanza: sposta il baricentro della difesa dall’impugnazione alla costruzione documentale dell’istanza.
  3. Cass. civ., sez. I, 31 marzo 2016, n. 6277. Il termine concesso al debitore per la presentazione della proposta, del piano e dei documenti ha natura perentoria e decadenziale. Rilevanza: è il principio da cui discende l’intera logica del calendario, e resta il riferimento sistematico anche nel quadro del Codice della crisi.
  4. Trib. Verona, 16 ottobre 2024. Nel procedimento ex art. 44 CCII, alla luce delle modifiche introdotte dal correttivo-ter, la proroga del termine per la presentazione della domanda “piena” può essere concessa anche in pendenza di una domanda di apertura della liquidazione giudiziale. Rilevanza: è l’argomento di merito da spendere quando il creditore invoca la preclusione automatica.
  5. Trib. Santa Maria Capua Vetere, 2 febbraio 2024. Accoglimento parziale di un’istanza di proroga ex art. 44, comma 1, lett. a), in un concordato in continuità, previa verifica delle condizioni richieste dal Codice. Rilevanza: conferma che la proroga può essere modulata e che l’esito non è binario.

Sull’ammissibilità della domanda e sui suoi requisiti

  1. Cass. civ., sez. I, 23 luglio 2024, n. 20476, in continuità con Cass. civ., sez. I, 6 agosto 2021, n. 22454. Il deposito dell’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti costituisce requisito di ammissibilità della domanda di concordato con riserva. Rilevanza: definisce il contenuto minimo non rinunciabile del deposito iniziale.
  2. Trib. Ferrara, 28 maggio 2024. Nel ricorso cosiddetto in bianco non occorre indicare la forma di composizione della crisi verso cui ci si orienterà. Rilevanza: neutralizza la contestazione di genericità, oggi rafforzata dalla struttura aspecifica della fase prenotativa dopo il correttivo-ter.
  3. Trib. Milano, 19 dicembre 2025. Dopo l’archiviazione della composizione negoziata avvenuta prima dell’udienza ex art. 41 CCII, la richiesta di concordato ex art. 44, comma 1, lett. a), depositata oltre il termine dell’art. 40, comma 10, CCII va dichiarata inammissibile per tardività, con conseguente apertura della liquidazione giudiziale. Rilevanza: è la fotografia della finestra temporale che il creditore cerca di far chiudere.
  4. Cass. civ., sez. I, 9 aprile 2025, n. 9371. In tema di concordato preventivo con riserva, la Corte si è pronunciata sul termine entro cui il giudice adito deve rilevare la propria incompetenza e sulla possibilità per le parti di proporre regolamento necessario di competenza. Rilevanza: strumento processuale spesso trascurato quando la controparte radica il procedimento davanti a un foro discutibile.

Sulla revoca dei termini e sugli obblighi durante la riserva

  1. Cass. civ., sez. I, 18 maggio 2026, n. 14638. In relazione agli atti compiuti nel contesto di una domanda di concordato preventivo con riserva, la Corte ha individuato il presupposto necessario per qualificarne la natura, ribadendo che nel caso di atti di straordinaria amministrazione occorre apposita autorizzazione. Rilevanza: è la pronuncia da consultare prima di compiere qualunque operazione rilevante durante la riserva.
  2. Cass. civ., sez. I, 9 maggio 2025, n. 12352. Il mancato deposito della somma dovuta, il deposito di importo inferiore o il mancato rispetto del relativo termine non rendono di per sé inammissibile o improcedibile la domanda di concordato preventivo. Rilevanza: temperamento importante rispetto agli automatismi, da coordinare con l’art. 44, comma 2, che qualifica la violazione dell’obbligo di versamento come motivo di revoca.
  3. Cass. civ., sez. I, 9 dicembre 2025, n. 31958. In tema di revoca del concordato per incompletezza dell’informazione offerta ai creditori dal debitore e dall’attestatore, come riscontrata dal commissario giudiziale. Rilevanza: conferma che la qualità e la completezza dell’informazione, non la sua mera esistenza formale, sono il criterio di valutazione della condotta del debitore.

Sull’abuso e sul tetto delle protezioni

  1. Cass. civ., sez. I, 25 febbraio 2026, n. 4246. Integra abuso del diritto, con conseguente inammissibilità, la presentazione di una nuova domanda di concordato con riserva ex art. 44 CCII da parte del debitore che, invece di procedere alle integrazioni richieste dal tribunale, rinunci alla domanda per riproporla poco dopo sulla base di variazioni patrimoniali marginali, recepibili nel piano originario mediante integrazione. Rilevanza: definisce il confine tra riproposizione legittima e abuso.
  2. Trib. Vicenza, 25 marzo 2025. Il limite massimo di durata delle misure protettive previsto dall’art. 8 CCII fino all’omologazione dello strumento non può essere eluso in alcun modo. Trib. Bologna, 19 maggio 2025: è inammissibile a prescindere la nuova istanza di misure protettive relativa al medesimo stato di crisi quando il limite di dodici mesi sia già stato consumato in precedenti procedure. Rilevanza: impongono di programmare l’uso della riserva sapendo quanta protezione residua.
  3. Trib. Trapani, 26 novembre 2025, sulla domanda prenotativa di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e sulla successiva conferma delle misure protettive da parte del giudice con efficacia erga omnes; Trib. Sondrio, sulla rinnovabilità della domanda di misure protettive tipiche in corso di procedura entro il limite dei dodici mesi, anche dopo la scadenza di quelle già confermate. Rilevanza: delimitano il regime delle protezioni nella fase con riserva.
  4. Cass. civ., sez. I, 28 novembre 2025, n. 31176. La decisione della Corte d’appello che conferma ex art. 47, comma 5, CCII la declaratoria di inammissibilità della proposta resa dal tribunale, senza dichiarare l’apertura della liquidazione giudiziale, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. Rilevanza: definisce le vie di impugnazione realmente percorribili e impone di concentrare le energie difensive nei gradi di merito. Nello stesso senso di rigore sul piano delle impugnazioni, Cass. civ., sez. I, 16 luglio 2025, n. 19607, sull’inammissibilità dell’autonoma impugnazione della mancata omologazione quando sia intervenuta l’apertura della liquidazione giudiziale.

Cosa può fare lo Studio Monardo se la partita è già iniziata

Lo Studio non si limita a spiegare i termini: li presidia, uno per uno, giocando la partita al posto dell’imprenditore. Ecco cosa facciamo in concreto.

  1. Ricostruiamo il calendario processuale del caso, partendo dalla data di iscrizione del decreto nel registro delle imprese ex art. 45, comma 2, e calcolando a ritroso tutte le scadenze: termine principale, termine dei dieci giorni per il versamento delle spese, cadenze delle informative mensili, data limite per l’istanza di proroga.
  2. Verifichiamo la collocazione della domanda dentro la finestra dell’art. 40, comma 10, CCII, confrontando la data di deposito del ricorso del creditore con lo stato del procedimento unitario, perché su questo punto non esistono rimedi successivi.
  3. Costruiamo la domanda con riserva come atto già difendibile, allegando integralmente la documentazione dell’art. 39, comma 3, e curando in particolare l’elenco nominativo dei creditori, che la Cassazione tratta come requisito di ammissibilità.
  4. Valutiamo e predisponiamo il progetto di regolazione ex art. 44, comma 1-quater, quando l’accesso al regime dello strumento prescelto è più conveniente di quello del concordato preventivo.
  5. Redigiamo l’istanza di proroga in forma documentale, allegando progetto, stato dell’attestazione, evidenza delle trattative e cronoprogramma, perché il giustificato motivo va provato, non dichiarato.
  6. Predisponiamo le informative periodiche insieme ai commercialisti dello staff, con dati riconciliati e verificabili, per togliere fondamento alle segnalazioni di revoca ex art. 44, comma 2.
  7. Qualifichiamo preventivamente ogni atto rilevante come ordinario o straordinario e depositiamo, dove serve, l’istanza di autorizzazione motivata su urgenza e coerenza con la soluzione in costruzione.
  8. Ricostruiamo il conteggio delle misure protettive già consumate, composizione negoziata inclusa, per progettare la strategia dentro il tetto dei dodici mesi dell’art. 8 CCII.
  9. Gestiamo il confronto con i creditori nei momenti in cui la loro convenienza si sposta, impostando il tavolo sul raffronto documentato tra lo strumento proposto e lo scenario liquidatorio.
  10. Presidiamo le impugnazioni con una lettura realistica delle vie percorribili, distinguendo i provvedimenti reclamabili da quelli che non lo sono e concentrando le risorse dove possono produrre un risultato.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su una materia in cui i termini sono perentori e le decisioni sulla proroga sono discrezionali, l’abilitazione al patrocinio in Cassazione pesa in modo particolare: significa che la stessa linea difensiva impostata davanti al tribunale che concede o nega i termini viene portata avanti, senza cambi di difensore e senza ricostruzioni a posteriori, nei gradi successivi, con la consapevolezza di quali provvedimenti siano realmente impugnabili e quali no. Quando la crisi riguarda un’impresa, la qualifica di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 consente di leggere la fase prenotativa come parte di un percorso più ampio, che può passare dalla composizione negoziata e che deve tenere conto delle protezioni già consumate; quando invece il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, le competenze di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di fiduciario OCC consentono di individuare lo strumento corretto senza far perdere tempo prezioso al debitore.

Infine, lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: in questa materia la convenienza del creditore è una grandezza economica prima che giuridica, e valutarla richiede sia la lettura della norma sia quella dei numeri.


Chi governa il calendario governa la trattativa

Nel procedimento di regolazione della crisi non prevale chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti. I centoventi giorni massimi del concordato in bianco non sono una pausa concessa all’imprenditore: sono l’arco temporale entro cui due strategie opposte si misurano su un terreno con regole precise, in cui ogni giorno perso è un vantaggio che passa all’altra parte e ogni atto depositato in anticipo è un’arma che si toglie dalle mani della controparte.

Lo Studio Monardo lavora su questa materia perché le competenze certificate dell’Avvocato vi corrispondono in modo diretto: la fase con riserva è il momento in cui l’impresa negozia sotto pressione mentre costruisce una soluzione, ed è esattamente il terreno dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021; le decisioni su termini, proroghe e revoche vengono prese con provvedimenti che seguono percorsi di impugnazione complessi, ed è per questo che conta essere assistiti da un avvocato cassazionista in grado di mantenere la stessa linea fino all’ultimo grado; e quando il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, entrano in gioco le competenze di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di fiduciario OCC. Non promettiamo esiti: analizziamo il calendario, verifichiamo la documentazione, costruiamo l’istanza e presidiamo ogni scadenza.

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