Come Si Presenta Un’istanza Per La Composizione Negoziata Della Crisi D’impresa?

Come si presenta un’istanza per la composizione negoziata della crisi d’impresa, e soprattutto: conviene presentarla così com’è, oppure accompagnandola subito con la richiesta di misure protettive del patrimonio?

La domanda arriva quasi sempre nello stesso momento, cioè quando i fornitori hanno smesso di concedere dilazioni, la banca ha revocato gli affidamenti e sul tavolo è già comparso un decreto ingiuntivo. Non esiste una risposta valida per tutte le imprese, ed è esattamente questo il punto: la modalità con cui l’istanza viene confezionata e depositata condiziona tutto ciò che accade nei successivi centottanta giorni, dalla reazione delle banche alla possibilità concreta di chiudere un accordo. Presentare l’istanza è materialmente semplice — si compila un modello su una piattaforma telematica — ma il modo in cui la si presenta è una scelta strategica che va soppesata prima, non dopo.

Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo terreno: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè figura la cui abilitazione riguarda proprio il percorso che si apre con l’istanza di nomina dell’esperto, e coordina uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario — le due materie che l’istanza tocca fin dal primo allegato, tra certificato unico dei debiti tributari, situazione debitoria presso l’Agenzia delle entrate-Riscossione ed estratto della Centrale dei rischi. È il tipo di dossier che non si costruisce a compartimenti stagni.

📩 Se l’impresa è già in tensione finanziaria e stai valutando il deposito dell’istanza, contattaci ora: tutti i riferimenti dello Studio si trovano in fondo a questa pagina.

Il quadro di partenza: che cosa è davvero la composizione negoziata

La composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa è disciplinata dagli articoli da 12 a 25-quinquies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), nel testo modificato prima dal D.Lgs. 83/2022 e poi, in modo profondo, dal terzo correttivo (D.Lgs. 136/2024), in vigore dal 28 settembre 2024. Non è una procedura concorsuale: non c’è spossessamento, non c’è un commissario, non c’è un ceto creditorio che vota. L’imprenditore resta pienamente in bonis e conserva la gestione dell’impresa; accanto a lui si colloca un esperto indipendente, nominato da una commissione, con il compito di verificare se il risanamento sia ragionevolmente perseguibile e di facilitare le trattative con banche, fornitori, fisco ed enti previdenziali.

Il presupposto d’accesso è volutamente ampio. Vi può accedere l’imprenditore commerciale o agricolo che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, quando il risanamento appare ragionevolmente perseguibile. Dopo il correttivo, la formula “anche soltanto” ha reso esplicito che basta uno squilibrio, non serve la crisi conclamata; e sul versante opposto la Cassazione ha chiarito che nemmeno l’insolvenza già in atto preclude di per sé l’accesso, purché il risanamento resti una prospettiva credibile. L’elemento dirimente, insomma, non è l’etichetta da apporre allo stato dell’impresa: è la plausibilità del percorso di risanamento.

L’istanza si presenta esclusivamente attraverso la piattaforma telematica nazionale prevista dall’art. 13 CCII, gestita dal sistema delle Camere di commercio, compilando un modello il cui contenuto è definito da decreto dirigenziale del Ministero della giustizia. Non esiste un “atto introduttivo” da depositare in tribunale: il tribunale entra in scena solo se — e nella misura in cui — l’imprenditore chieda misure protettive, misure cautelari o autorizzazioni. Questa è la ragione per cui la domanda iniziale è un vero bivio, e non una formalità.

All’istanza vanno abbinati, ai sensi dell’art. 17, comma 3, CCII, documenti che non sono un adempimento burocratico ma la carta d’identità economica dell’impresa: i bilanci approvati degli ultimi tre esercizi (o, per chi non è tenuto al deposito, le dichiarazioni dei redditi e IVA degli ultimi tre periodi d’imposta), con una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni; in caso di bilanci non approvati, i progetti di bilancio o comunque la situazione aggiornata (lettera a-bis, introdotta dal correttivo); un progetto di piano di risanamento redatto seguendo la lista di controllo ministeriale; una relazione chiara e sintetica sull’attività effettivamente esercitata, con piano finanziario per i sei mesi successivi e indicazione delle iniziative che si intendono adottare; l’elenco dei creditori con crediti scaduti e a scadere e con l’indicazione delle garanzie reali e personali; una dichiarazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000 sulla pendenza di ricorsi per l’apertura della liquidazione giudiziale o per l’accertamento dello stato di insolvenza e sull’assenza di domande di accesso a strumenti di regolazione della crisi; il certificato unico dei debiti tributari (art. 364 CCII); la situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia delle entrate-Riscossione; il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi (art. 363 CCII); un estratto della Centrale dei rischi della Banca d’Italia non anteriore a tre mesi.

Un dettaglio che nella pratica pesa moltissimo: il comma 3-bis, anch’esso frutto del correttivo, consente di depositare l’istanza anche mentre le certificazioni fiscali, esattoriali e contributive sono ancora in lavorazione, purché si inserisca una dichiarazione sostitutiva attestante di averle richieste almeno dieci giorni prima. Chi non ha pianificato quei dieci giorni si trova, di fatto, con un’istanza che non può essere depositata nel momento in cui servirebbe.

Sul fronte camerale, il segretario generale verifica la completezza formale della domanda e degli allegati e il pagamento dei diritti di segreteria, poi trasmette il fascicolo alla commissione entro due giorni lavorativi, con una nota sintetica su volume d’affari, dipendenti e settore. Se l’istanza è incompleta, l’imprenditore viene invitato a integrarla entro trenta giorni, decorsi i quali l’istanza non viene esaminata e va riproposta. La commissione — composta da tre membri designati rispettivamente dall’autorità giudiziaria, dal presidente della Camera di commercio regionale e dal Prefetto — nomina l’esperto entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento, assicurando rotazione e trasparenza; per le imprese sotto soglia provvede il segretario generale ai sensi dell’art. 25-quater CCII. L’esperto, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della nomina, comunica l’accettazione e carica in piattaforma la dichiarazione sull’indipendenza; non può assumere più di due incarichi contemporaneamente. Quanto ai costi previsti dalla legge, l’istanza sconta diritti di segreteria pari a 252,00 euro (decreto interministeriale 10 marzo 2022) e imposta di bollo telematica di 16,00 euro; il compenso dell’esperto è a carico dell’imprenditore e, in mancanza di accordo, è liquidato dalla commissione secondo i criteri del decreto ministeriale.

Vale la pena soffermarsi su tre strumenti che la piattaforma mette a disposizione e che, nella prassi, vengono usati poco e male. Il primo è il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento: uno strumento di autodiagnosi, accessibile anche prima del deposito, che misura la complessità del risanamento attraverso il rapporto tra l’entità del debito da ristrutturare e i flussi finanziari liberi annualmente destinabili al suo servizio. Non è vincolante per nessuno, ma è il primo indicatore serio del fatto che l’operazione stia in piedi. Il secondo è la lista di controllo particolareggiata, calibrata anche sulle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene le indicazioni operative per redigere il piano di risanamento e che costituisce, di fatto, il metro con cui il progetto verrà letto dall’esperto e poi dal tribunale. Il terzo è il protocollo di conduzione della composizione negoziata, che descrive il modo in cui le trattative dovrebbero svolgersi: un documento che conviene conoscere prima di sedersi al tavolo, perché il comportamento tenuto durante le trattative produce conseguenze giuridiche dirette, come la giurisprudenza sull’archiviazione per carenza di buona fede dimostra con chiarezza.

Un’ulteriore differenziazione riguarda le dimensioni dell’impresa. Per le imprese cosiddette sotto soglia — quelle che presentano congiuntamente ricavi inferiori a 200.000 euro, attivo patrimoniale inferiore a 300.000 euro e debiti inferiori a 500.000 euro — l’art. 25-quater CCII prevede un percorso semplificato: la nomina dell’esperto non passa dalla commissione ma dal segretario generale della Camera di commercio, e cambia anche il ventaglio degli esiti disponibili. È una distinzione che va verificata prima del deposito, perché condiziona sia i tempi sia il tipo di uscita che si potrà negoziare.

Fin qui la meccanica, che è comune a tutte le strade. Il bivio comincia un rigo dopo: nel modello, l’imprenditore dichiara se intende avvalersi delle misure protettive del patrimonio ai sensi dell’art. 18 CCII. È una casella. Ed è la casella che cambia tutto.

Opzione 1 — L’istanza “pulita”: composizione negoziata senza misure protettive

In cosa consiste. L’imprenditore presenta l’istanza di nomina dell’esperto ai sensi degli artt. 12 e 17 CCII senza chiedere l’applicazione delle misure protettive. Il percorso resta interamente stragiudiziale e riservato: l’istanza non viene iscritta nel registro delle imprese, il tribunale non viene coinvolto, i creditori vengono a conoscenza del percorso solo quando l’esperto li convoca o quando è l’imprenditore stesso a informarli. Gli effetti che la legge collega alla composizione negoziata in quanto tale restano attivi — l’accesso alla piattaforma, il ruolo dell’esperto, la possibilità di chiedere autorizzazioni al tribunale ex art. 22 in un momento successivo, le misure premiali fiscali dell’art. 25-bis CCII, la facoltà di formulare la proposta di accordo transattivo alle Agenzie fiscali ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis, introdotto dal correttivo — ma non scatta alcuno scudo verso le azioni esecutive.

Quando ha senso. Tre scenari concreti. Il primo: impresa in squilibrio ma con nessuna azione esecutiva in corso e nessun creditore che abbia manifestato intenti aggressivi, dove il problema è ristrutturare il debito bancario prima che degeneri. Il secondo: impresa con forte esposizione reputazionale — appalti pubblici, gare, rating di fornitura, clientela istituzionale — per la quale l’iscrizione nel registro delle imprese di un’istanza di misure protettive vale, agli occhi del mercato, come un segnale di allarme difficile da riassorbire. Il terzo: gruppi in cui la trattativa vera è con due o tre interlocutori finanziari, disponibili al dialogo, e dove uno stay generalizzato irrigidirebbe posizioni che invece stanno lentamente convergendo.

Come si esegue in sintesi. Si carica il modello in piattaforma con tutti gli allegati dell’art. 17, comma 3, si versano diritti di segreteria e bollo, si attende la nomina dell’esperto, si partecipa personalmente al primo incontro (l’imprenditore può farsi assistere da consulenti, ma la partecipazione personale non è delegabile) e da lì si costruisce il calendario delle trattative. Nulla viene pubblicato. Se durante il percorso il quadro cambia — arriva un pignoramento, un creditore avvia un’azione cautelare — le misure protettive possono comunque essere richieste in un momento successivo con apposita dichiarazione da inserire in piattaforma: la scelta iniziale non è irreversibile.

Vantaggi. La riservatezza è il primo, e non è un vantaggio estetico: nella composizione negoziata la disponibilità delle banche a rinegoziare dipende anche dalla percezione di gravità della situazione, e un’iscrizione nel registro delle imprese produce effetti a catena su segnalazioni, revoche prudenziali e comportamenti dei fornitori. Il secondo è la velocità: si evita il ricorso al tribunale ex art. 19, con la relativa udienza, la notifica ai creditori e il rischio di un vaglio giudiziale precoce su un progetto di piano ancora acerbo. Il terzo è la sobrietà del rischio processuale: non si espone il percorso a un provvedimento di diniego che, di fatto, certificherebbe pubblicamente l’implausibilità del risanamento.

Il rovescio della medaglia. Il patrimonio resta aggredibile. Un solo creditore può pignorare il conto corrente o i crediti verso i clienti e far saltare il piano finanziario dei sei mesi successivi mentre le trattative sono in corso. Non opera il divieto di acquisire diritti di prelazione non concordati; non opera la protezione sui contratti pendenti, e dunque un fornitore strategico può risolvere o sospendere l’esecuzione per il solo mancato pagamento di crediti anteriori. Soprattutto, non scatta l’effetto impeditivo rispetto alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, che la giurisprudenza collega alla pubblicazione dell’istanza di misure protettive: se un creditore ha già depositato ricorso per la liquidazione giudiziale, restare “puliti” significa lasciare quel procedimento libero di correre.

Un elemento spesso trascurato. Rinunciare alle misure protettive non significa rinunciare ai benefici fiscali del percorso. Le misure premiali dell’art. 25-bis CCII operano in quanto l’impresa ha presentato l’istanza, non in quanto ha ottenuto la protezione: la riduzione degli interessi sui debiti tributari maturati durante la composizione negoziata alla misura legale, la riduzione delle sanzioni alla misura minima in caso di pagamento entro il termine assegnato, la possibilità di una dilazione fino a settantadue rate mensili nell’ambito degli esiti negoziali dell’art. 23, comma 1, restano attivabili anche nel percorso riservato. Lo stesso vale per la proposta di accordo transattivo con le Agenzie fiscali ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis, introdotta dal terzo correttivo con decorrenza 28 settembre 2024, che consente il pagamento parziale o dilazionato dei tributi amministrati dalle Agenzie fiscali e dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, esclusi i tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea, accompagnata dalla relazione di un professionista indipendente sulla convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria. A fronte di questo, va soppesato che l’esecuzione dell’accordo transattivo richiede comunque l’autorizzazione del tribunale: anche il percorso più riservato, a un certo punto, incrocia il giudice.

Il profilo ideale di questa opzione è l’impresa in squilibrio precoce, senza esecuzioni pendenti, con un ceto creditorio concentrato e disponibile, e con una reputazione commerciale che costituisce essa stessa un asset da proteggere.

Opzione 2 — L’istanza “protetta”: misure protettive chieste contestualmente

In cosa consiste. Nella stessa istanza di nomina dell’esperto l’imprenditore dichiara di voler beneficiare delle misure protettive del patrimonio ex art. 18, comma 1, CCII. Da quel momento la macchina cambia natura. Il segretario generale chiede l’iscrizione dell’istanza nel registro delle imprese unitamente all’accettazione dell’esperto, e da tale pubblicazione decorrono gli effetti protettivi: i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione non concordati, né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e diritti con cui viene esercitata l’attività d’impresa; non possono rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori. L’imprenditore, dal canto suo, deve caricare in piattaforma una dichiarazione sull’esistenza di misure esecutive o cautelari in corso e aggiornare quanto già dichiarato ai sensi dell’art. 17, comma 3, lett. d).

Segue la parte giudiziale, ed è qui che i termini diventano implacabili. Ai sensi dell’art. 19, comma 1, CCII l’imprenditore deve depositare ricorso al tribunale competente ex art. 27 CCII entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto nel registro delle imprese, chiedendo la conferma o la modifica delle misure protettive e, ove occorra, l’adozione dei provvedimenti cautelari necessari a condurre a termine le trattative. Entro trenta giorni dalla pubblicazione va chiesta l’iscrizione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento. L’omesso o ritardato deposito del ricorso è causa di inefficacia delle misure, che il tribunale dichiara con decreto motivato senza nemmeno fissare l’udienza; decorso inutilmente il termine dei trenta giorni, l’iscrizione dell’istanza viene cancellata. Il tribunale, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa con decreto l’udienza, preferibilmente in videoconferenza; il decreto è trasmesso per estratto al registro delle imprese e il ricorso, con il decreto, va notificato ai destinatari indicati, esperto compreso.

Quando ha senso. Anche qui tre scenari. Il primo, il più frequente: esecuzioni già avviate o imminenti, pignoramenti presso terzi sui crediti verso la clientela, che senza uno stay renderebbero impossibile qualunque trattativa. Il secondo: pendenza di un ricorso di un creditore per l’apertura della liquidazione giudiziale, dove la pubblicazione dell’istanza di misure protettive produce l’effetto impeditivo che consente di guadagnare il tempo necessario. Il terzo: aggressioni concentrate su un singolo asset strumentale — il capannone, il macchinario, la commessa — dove è preferibile una misura selettiva, cioè limitata a determinate iniziative o a determinati creditori, invece di uno stay generale.

Come si esegue in sintesi. Contestualmente all’istanza si spunta la richiesta ex art. 18; il giorno stesso della pubblicazione si deposita il ricorso ex art. 19, corredato dei documenti dell’art. 17, comma 3, del progetto di piano e della descrizione della situazione debitoria; si notifica secondo le forme prescritte dal tribunale; si partecipa all’udienza portando, oltre alla documentazione, il parere dell’esperto sulla funzionalità delle misure. Il tribunale può confermare, modificare, limitare, subordinare a condizioni o revocare le misure, con durata che deve essere determinata e che, in caso di proroga, non può superare complessivamente i duecentoquaranta giorni.

Vantaggi. Lo scudo è reale e la giurisprudenza ne ha progressivamente precisato l’ampiezza: le misure possono estendersi a beni di terzi quando siano strumentali all’esercizio dell’impresa, possono assumere contenuto atipico e possono essere accompagnate da provvedimenti cautelari mirati, fino a inibire a una banca l’escussione della garanzia pubblica. Nel frattempo l’impresa può chiedere al tribunale le autorizzazioni dell’art. 22 CCII — finanziamenti prededucibili, cessione dell’azienda o di rami con esclusione dell’art. 2560, comma 2, c.c., esecuzione dell’accordo transattivo con il fisco — che costituiscono spesso la vera leva del risanamento.

Il rovescio della medaglia. La protezione ha tre costi. Il primo è la pubblicità: l’iscrizione nel registro delle imprese rende il percorso conoscibile da chiunque, banche comprese. Il secondo è il vaglio giudiziale anticipato: il tribunale non si limita a un controllo formale, ma verifica che esistano trattative effettivamente in corso, che il progetto di piano non sia manifestamente implausibile, che le misure siano proporzionate e non sacrifichino eccessivamente i creditori. Un diniego, oltre a lasciare l’impresa scoperta, produce un effetto valanga: esistono casi in cui il rigetto della conferma è stato la premessa dell’apertura della liquidazione giudiziale su istanza di un creditore. Il terzo costo è la rigidità dei termini: un ricorso depositato con un giorno di ritardo travolge la protezione senza possibilità di rimedio, e non è una eventualità teorica.

Generali o selettive: una scelta dentro la scelta. La richiesta ex art. 18 non è un blocco monolitico. L’imprenditore può domandare che le misure operino nei confronti di tutti i creditori oppure soltanto verso alcuni, o ancora limitatamente a determinate iniziative. Un’impresa con esposizione bancaria diffusa ma aggredita da un solo fornitore ha spesso interesse a chiedere una misura mirata verso quest’ultimo, evitando lo stress reputazionale di uno stay generalizzato e conservando un clima negoziale disteso con gli istituti di credito. All’opposto, dove le iniziative sono numerose e provengono da fronti diversi, la selettività diventa un esercizio inutile e persino rischioso, perché lascia aperti varchi che vanificano la protezione ottenuta. A fronte del vantaggio della misura mirata va soppesato che il tribunale, in sede di conferma, valuta anche la proporzionalità del sacrificio imposto ai creditori colpiti: più la misura è circoscritta, più è agevole giustificarla; più è ampia, più deve essere sostenuta da un progetto di piano credibile.

Gli obblighi informativi che accompagnano la protezione. Chi chiede lo scudo assume, in contropartita, doveri di trasparenza. Va caricata in piattaforma la dichiarazione sull’esistenza di misure esecutive o cautelari in corso e va aggiornato il quadro dei ricorsi già indicati nella dichiarazione dell’art. 17, comma 3, lett. d). L’onere serve a informare l’esperto e il tribunale del contenzioso pendente, ma svolge anche una funzione di prevenzione delle condotte reticenti: un’omissione su questo fronte, emersa in udienza, incide sulla valutazione della buona fede assai più di quanto incida sul piano formale. Va inoltre considerato che l’iscrizione dell’archiviazione nel registro delle imprese è prevista proprio quando sia stata pubblicata un’istanza di misure protettive: la pubblicità, una volta attivata, accompagna il percorso fino alla fine, esito negativo compreso.

Il profilo ideale di questa opzione è l’impresa già aggredita — pignoramenti in corso, istanze di liquidazione giudiziale pendenti, contratti strategici a rischio di risoluzione — che dispone di un progetto di piano già scritto e sostenibile e che può permettersi la pubblicità del percorso.

Opzione 3 — Non presentare (ancora) l’istanza: gli altri binari

In cosa consiste. La terza strada è rinunciare, per il momento, alla composizione negoziata e indirizzare la crisi verso gli strumenti di regolazione previsti dal Codice: il piano attestato di risanamento (art. 56 CCII), gli accordi di ristrutturazione dei debiti nelle loro varie declinazioni (artt. 57 e seguenti), il concordato preventivo in continuità o liquidatorio, o — per i soggetti che ne hanno i requisiti — le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Non è una resa: in diverse situazioni è semplicemente il percorso corretto, e la scelta di passare comunque dalla composizione negoziata rischia di bruciare mesi preziosi.

Quando ha senso. Primo scenario: l’insolvenza è irreversibile e il risanamento non è ragionevolmente perseguibile. Qui la composizione negoziata non è la porta d’ingresso ma un vicolo cieco, e la giurisprudenza di merito ha dichiarato inammissibile l’accesso quando lo scopo era meramente liquidatorio o quando le misure protettive servivano solo a eludere esecuzioni già in corso. Secondo scenario: è già pendente una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi, anche con riserva, non rinunciata — situazione nella quale l’istanza di composizione negoziata risulta inammissibile. Terzo scenario: serve un effetto che la composizione negoziata non può produrre, come l’imposizione del sacrificio a creditori dissenzienti attraverso il voto o il cram down, che presuppone uno strumento concorsuale vero e proprio.

Come si esegue in sintesi. Il percorso è giudiziale fin dall’inizio: ricorso al tribunale, eventuale riserva ex art. 44 CCII, attestazione di un professionista indipendente, misure cautelari e protettive ex art. 54 CCII. Cambia la struttura dei tempi, cambiano i costi di giustizia, cambia soprattutto il grado di controllo esterno sull’impresa.

Vantaggi. Si evita il rischio di percorrere centottanta giorni per poi trovarsi al punto di partenza con un anno di attesa prima di poter ripresentare l’istanza — perché l’art. 17, comma 9, CCII prevede che, in caso di archiviazione, una nuova istanza non possa essere presentata prima di un anno, termine ridotto per una sola volta a quattro mesi se l’archiviazione è richiesta dall’imprenditore entro due mesi dall’accettazione dell’esperto. Si accede inoltre a effetti che la trattativa pura non garantisce: efficacia erga omnes dell’omologazione, ristrutturazione trasversale, esdebitazione.

Il rovescio della medaglia. Pubblicità immediata e integrale, ingresso di organi di controllo, tempi processuali, irreversibilità sostanziale della scelta. E la perdita di un’occasione: la composizione negoziata, quando funziona, consente di chiudere con un contratto o un accordo che non passa dal tribunale e che il mercato percepisce in modo radicalmente diverso rispetto a una procedura concorsuale. Il profilo ideale di questa opzione è l’impresa la cui crisi è già oltre la soglia della reversibilità, o che ha bisogno di vincolare una minoranza di creditori dissenzienti.

Le opzioni alla prova dei conti

Di seguito tre simulazioni costruite sui medesimi dati di partenza e applicate alle diverse strade. Sono esercizi dimostrativi, non casi reali: servono a mostrare come cambiano tempi ed esiti a parità di situazione economica.

Dati comuni a tutte le simulazioni. Alfa S.r.l., lavorazioni meccaniche, ricavi 4.180.000 € nell’ultimo esercizio, quindici dipendenti. Debito complessivo 1.847.300 €, così composto: 690.400 € verso banche (di cui 218.000 € assistiti da garanzia pubblica), 412.500 € verso l’Erario tra IVA e ritenute, 96.900 € verso enti previdenziali, 647.500 € verso fornitori. Situazione economico-patrimoniale aggiornata al 31 gennaio; istanza ipotizzata per il 12 marzo. Un fornitore ha notificato precetto per 78.200 € il 24 febbraio; una banca ha revocato gli affidamenti il 3 marzo.

Simulazione 1 — istanza senza misure protettive (Opzione 1). Alfa deposita l’istanza il 12 marzo con tutti gli allegati; i certificati fiscali e contributivi erano stati richiesti il 27 febbraio, quindi oltre dieci giorni prima, e viene inserita la dichiarazione sostitutiva ex art. 17, comma 3-bis. La Camera di commercio trasmette il fascicolo alla commissione entro il 14 marzo; la nomina interviene entro il 21 marzo; l’esperto accetta entro il 23 marzo e convoca l’imprenditore per il 28 marzo. Nulla viene iscritto nel registro delle imprese. Il 6 aprile, però, il fornitore procedente notifica pignoramento presso terzi sui crediti verso il principale cliente, per 78.200 € oltre accessori: l’incasso atteso di 143.000 € viene bloccato e il piano finanziario dei sei mesi salta. Alfa richiede allora le misure protettive con dichiarazione successiva inserita in piattaforma il 9 aprile e deposita ricorso ex art. 19 il 10 aprile. Esito: la protezione arriva, ma con ventotto giorni di ritardo e un pignoramento già perfezionato da gestire in sede di conferma, oltre a un rapporto con il cliente deteriorato.

Simulazione 2 — istanza con misure protettive contestuali (Opzione 2). Stessi dati, stessa data. Alfa spunta la richiesta ex art. 18 nell’istanza del 12 marzo. L’esperto accetta il 23 marzo; il 23 marzo stesso vengono pubblicate nel registro delle imprese l’istanza e l’accettazione, e da quel giorno decorrono gli effetti protettivi. Il ricorso ex art. 19 va depositato entro il 24 marzo: qui la finestra è di ventiquattro ore, e il ricorso deve essere già scritto prima, non dopo. Il tribunale fissa udienza entro il 3 aprile. Il fornitore procedente non può iniziare l’esecuzione; la banca non può risolvere i contratti pendenti per il solo mancato pagamento di crediti anteriori. All’udienza il tribunale conferma le misure per centoventi giorni, quindi fino al 21 luglio, limitandole ai beni strumentali e ai crediti verso la clientela e subordinandole al deposito quindicinale di una relazione dell’esperto. Alfa chiede e ottiene, ai sensi dell’art. 22 CCII, l’autorizzazione a contrarre un finanziamento prededucibile di 180.000 €, che consente di pagare i fornitori strategici correnti. Nel frattempo formula alle Agenzie fiscali una proposta di accordo transattivo ex art. 23, comma 2-bis, sul debito erariale di 412.500 €. Esito: le trattative si chiudono entro il termine con un accordo sottoscritto anche dall’esperto. Rovescio: dal 23 marzo l’intero mercato sa che Alfa è in composizione negoziata.

Simulazione 3 — variante negativa e passaggio all’Opzione 3. Stessi dati, ma con un elemento diverso: al 12 marzo il progetto di piano di risanamento non esiste ancora, e la situazione economico-patrimoniale allegata risale al 20 dicembre, quindi a oltre sessanta giorni. Alfa deposita comunque l’istanza con richiesta di misure protettive. Il segretario generale rileva l’incompletezza documentale e assegna trenta giorni per l’integrazione. All’udienza ex art. 19 il tribunale, non ravvisando un progetto di piano idoneo né trattative effettivamente avviate, non conferma le misure. Il 2 maggio il fornitore riprende l’esecuzione; il 14 maggio una banca deposita ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale. Alfa, per evitare il vuoto, deve orientarsi verso uno strumento di regolazione della crisi, con la complicazione di avere già consumato due mesi e reso pubblico il dissesto. Esito: la scelta di partire subito con le misure protettive, senza il materiale per sostenerle, è costata più di quanto avrebbe prodotto il rinvio di tre settimane necessario a costruire il progetto di piano.

Il confronto in tabella

La tabella che segue mette a confronto le tre strade sui parametri che, nella pratica, decidono l’esito: rapidità di attivazione, grado di esposizione pubblica, intensità del controllo giudiziale, effetti sulle azioni esecutive e reversibilità della scelta. Nessuna delle tre è una trappola e nessuna è una scorciatoia: ciascuna produce vantaggi che l’altra non produce e rischi che l’altra non corre. I costi indicati sono esclusivamente quelli previsti dalla legge: diritti di segreteria e bollo per l’istanza, contributo unificato nella misura di legge per il ricorso al tribunale, oltre al compenso dell’esperto determinato secondo i criteri ministeriali.

ParametroOpzione 1 — Istanza senza misure protettiveOpzione 2 — Istanza con misure protettiveOpzione 3 — Altro strumento di regolazione
Tempi di attivazioneNomina dell’esperto entro 5 giorni lavorativi dalla trasmissione; accettazione entro 2 giorni lavorativiStessi tempi, ma ricorso ex art. 19 entro il giorno successivo alla pubblicazione e udienza entro 10 giorni dal depositoTempi processuali ordinari del procedimento unitario di accesso
PubblicitàNessuna iscrizione nel registro delle impreseIscrizione dell’istanza e dell’accettazione nel registro delle impresePubblicità integrale della procedura
ComplessitàBassa: adempimento telematico e allegati dell’art. 17, comma 3Alta: adempimento telematico più fase giudiziale con notifiche, udienza e parere dell’espertoAlta: ricorso, attestazione, eventuale riserva ex art. 44
Controllo del tribunaleSolo eventuale, se si chiedono autorizzazioni ex art. 22Immediato, su trattative in corso, plausibilità del piano e proporzionalitàPieno, per tutta la durata della procedura
Effetti sulle azioni esecutiveNessuno: i creditori restano liberi di agireDivieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari dalla pubblicazioneMisure protettive e cautelari ex art. 54 CCII
Effetto sulla liquidazione giudizialeNessun effetto impeditivoEffetto impeditivo collegato alla pubblicazione dell’istanzaEffetti propri dello strumento prescelto
Durata della protezioneNon applicabileDeterminata dal tribunale, complessivamente non oltre 240 giorniLegata alla durata della procedura
ReversibilitàAlta: le misure protettive restano richiedibili in corso di percorsoMedia: il diniego lascia scoperti e va gestito subitoBassa: l’ingresso nella procedura è sostanzialmente definitivo
Costi di leggeDiritti di segreteria 252,00 € e bollo 16,00 €Diritti di segreteria e bollo, più contributo unificato per il ricorso ex art. 19Contributo unificato e oneri della procedura
Sbarramento in caso di esito negativoNuova istanza non prima di un anno dall’archiviazione (4 mesi in caso di archiviazione richiesta entro 2 mesi)Identico sbarramento, con in più l’effetto pubblico del diniegoNon applicabile

I criteri per scegliere

Non esiste un criterio unico, ma esistono cinque domande che, nella pratica, orientano la decisione più di qualunque considerazione generale.

Il primo criterio è la temperatura del contenzioso. Se esistono già pignoramenti in corso, precetti notificati o ricorsi per l’apertura della liquidazione giudiziale, la protezione non è un’opzione ma un presupposto: senza scudo, il tempo delle trattative viene semplicemente consumato dalle iniziative dei creditori. Se invece il fronte esecutivo è fermo, la protezione diventa una scelta di opportunità, e va soppesata contro il costo reputazionale.

Il secondo criterio è lo stato di maturazione del progetto di piano di risanamento. La giurisprudenza è ormai netta nel richiedere che, per confermare le misure, il tribunale disponga quantomeno di un progetto di piano che consenta un giudizio sulla non manifesta implausibilità del risanamento. Chiedere protezione con un piano ancora in bozza significa esporsi a un diniego che, oltre a lasciare scoperti, produce un precedente sfavorevole nel fascicolo. Se il piano non c’è, generalmente conviene guadagnare le settimane necessarie a scriverlo, salvo che l’urgenza esecutiva non lasci alternative.

Il terzo criterio è la geometria del ceto creditorio. Con un ceto concentrato — due banche e tre fornitori — la trattativa riservata ha probabilità di successo elevate e lo stay generale può risultare controproducente, perché irrigidisce interlocutori che stavano collaborando. Con un ceto polverizzato, o con un creditore particolarmente aggressivo, la protezione — eventualmente selettiva, cioè limitata a determinati creditori o a determinate iniziative — è quasi sempre la scelta più razionale.

Il quarto criterio è la sensibilità del business all’informazione pubblica. Appalti, gare, forniture regolate da contratti quadro con clausole di solvibilità, rapporti con la grande distribuzione: in questi contesti l’iscrizione nel registro delle imprese può innescare reazioni che nessun accordo successivo riesce a riassorbire. È un fattore che va misurato prima, contratto per contratto, non stimato a intuito.

Il quinto criterio è l’onestà della diagnosi sulla reversibilità della crisi. Se l’insolvenza è irreversibile e il risanamento non è ragionevolmente perseguibile, la composizione negoziata non è la strada, e forzarla espone a due rischi: l’inammissibilità dell’accesso e — come la giurisprudenza più recente ha mostrato — il rischio che il vizio genetico venga fatto valere anche a valle, in sede di eventuale concordato semplificato.

Su questo terreno lo Studio Monardo opera con una competenza specificamente certificata: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e conosce quindi la composizione negoziata dal lato di chi è chiamato a valutarne i presupposti, non solo dal lato di chi la propone.

Le domande di chi è indeciso

Posso presentare l’istanza senza misure protettive e chiederle dopo? Sì. La richiesta ex art. 18 può essere formulata contestualmente all’istanza oppure con dichiarazione successiva inserita in piattaforma. La sequenza degli adempimenti dell’art. 19 resta però identica: dal giorno della pubblicazione decorre il termine per il ricorso al tribunale. Il vantaggio della richiesta differita è poter arrivare al giudice con un progetto di piano già solido; lo svantaggio è che, nel frattempo, il patrimonio resta scoperto.

E se scelgo la strada sbagliata? L’errore recuperabile e l’errore non recuperabile sono due cose diverse. Non aver chiesto subito le misure protettive è quasi sempre recuperabile, al prezzo del tempo perso. Aver chiesto la protezione senza avere il materiale per sostenerla lo è molto meno, perché il diniego è pubblico e orienta le mosse dei creditori. E aver presentato l’istanza in presenza di una causa di inammissibilità — ad esempio una domanda di concordato pendente e non rinunciata — comporta il rischio che l’intero percorso venga travolto.

Quanto dura la protezione? Il tribunale ne determina la durata; con le proroghe, il tetto complessivo è di duecentoquaranta giorni. Scaduto quel termine, la giurisprudenza ammette in casi delimitati la concessione di misure cautelari con contenuto analogo, ma a condizioni stringenti: esigenza sopravvenuta, trattative con apprezzabili prospettive di successo, assenza di grave pregiudizio per i creditori inibiti.

Se l’esperto archivia, posso ripresentare l’istanza? Non prima di un anno dall’archiviazione. Il termine scende a quattro mesi, per una sola volta, se è l’imprenditore stesso a chiedere l’archiviazione entro due mesi dall’accettazione dell’esperto. È una regola che va tenuta presente prima di depositare: un’istanza presentata prematuramente non è neutra, consuma una possibilità.

L’istanza incompleta viene respinta? Non viene respinta, viene sospesa: il segretario generale invita a integrarla entro trenta giorni, e solo il decorso inutile del termine impedisce l’esame, con necessità di riproporla. Il problema è che quei trenta giorni scorrono mentre i creditori restano liberi di agire, se non è stata chiesta la protezione, e che l’incompletezza documentale è uno degli elementi che il tribunale valuta in sede di conferma. La completezza, in questa materia, non è un requisito formale ma un indice di serietà del percorso.

Che cosa succede se il tribunale è quello sbagliato? Il ricorso ex art. 19 va depositato davanti al tribunale competente ai sensi dell’art. 27 CCII, cioè quello del luogo in cui l’impresa ha la sede legale al momento della domanda, senza che rilevi un trasferimento avvenuto da meno di un anno. Considerato che il termine per il deposito è di un giorno, un errore sulla competenza non lascia margini di recupero: le misure decadono.

Le misure protettive coprono anche i garanti? Non in modo generalizzato. Le misure sono strumentali alla continuità dell’impresa, e la giurisprudenza ha riconosciuto la possibilità di estenderle a beni di terzi solo quando quei beni siano funzionali all’esercizio dell’attività, escludendo che l’intero patrimonio dei fideiussori possa essere protetto in quanto tale.

Le pronunce che orientano la scelta

Di seguito i riferimenti giurisprudenziali più utili, raggruppati secondo l’opzione che ciascuno illumina. I principi sono riformulati in forma sintetica.

Sui presupposti dell’accesso e sull’ammissibilità dell’istanza

Cass. civ., Sez. I, 6 dicembre 2025, n. 31856 (Pres. Terrusi, Est. D’Aquino). L’istanza di composizione negoziata, una volta pubblicata, opera come fatto impeditivo rispetto alla dichiarazione di fallimento, ma spetta al tribunale verificare se quell’effetto si sia validamente prodotto; in presenza di una domanda di concordato preventivo ancora pendente e non rinunciata manca ab origine il presupposto per l’accesso. Rilevanza: è la pronuncia che segna il confine tra uso e abuso dello strumento, e impone di curare con estrema attenzione la dichiarazione richiesta dall’art. 17, comma 3, lett. d).

Cass. civ., Sez. I, 9 gennaio 2026, n. 544. L’accesso alla composizione negoziata è ammesso non solo in situazione di squilibrio o di crisi, ma anche in presenza di insolvenza conclamata, purché il risanamento risulti ragionevolmente perseguibile; coerentemente, al concordato semplificato può accedere anche il debitore insolvente. Rilevanza: smentisce la lettura restrittiva secondo cui l’insolvenza precluderebbe di per sé l’istanza.

Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 31641/2025 e Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 503/2026. Il tribunale può e deve verificare l’attendibilità e la ragionevolezza delle attestazioni rese dall’esperto, senza che la dichiarazione di quest’ultimo vincoli il giudice. Rilevanza: la relazione dell’esperto è un elemento di valutazione, non un salvacondotto.

Trib. Roma, XIV Sez. civ., 27 maggio 2026. Il sindacato sull’ammissibilità del concordato semplificato si estende anche alla fase genetica della composizione negoziata: se l’impresa vi ha fatto ricorso in una situazione di insolvenza già irreversibile, la proposta è inammissibile. Rilevanza: un’istanza presentata senza presupposti produce effetti negativi anche a distanza di mesi.

Trib. Milano, Sez. II civ. e Crisi d’impresa, 14 dicembre 2025 (Giud. De Simone). È inammissibile l’accesso quando manchi la ragionevole perseguibilità del risanamento e la finalità perseguita sia meramente liquidatoria o volta a eludere iniziative esecutive già intraprese. Rilevanza: descrive con precisione ciò che il tribunale considera uso improprio dello strumento.

Sulla richiesta di misure protettive e sui suoi adempimenti

Trib. Brescia, Sez. IV civ., 8 ottobre 2025 (Giud. Baldissera). La competenza sulla conferma delle misure protettive spetta al tribunale individuato ai sensi dell’art. 27 CCII, cioè quello della sede legale al momento della domanda, senza che rilevi il trasferimento avvenuto da meno di un anno e senza applicazione dell’art. 28 CCII. Rilevanza: un ricorso depositato davanti al tribunale sbagliato è tempo perso in una fase in cui il tempo è misurato in ore.

Trib. Milano, Sez. Crisi d’impresa, 25 giugno 2025 (Giud. Rossetti). Perché il giudice possa decidere sulla conferma delle misure occorre che il ricorrente abbia predisposto quantomeno un progetto di piano di risanamento, presupposto indefettibile perché l’esperto possa avviare trattative concrete. Rilevanza: è la ragione per cui, senza progetto di piano, la richiesta di protezione è prematura.

Trib. Ivrea, Sez. civ. e Procedure concorsuali, 24 dicembre 2025 (Giud. Lorenzatti). In sede di conferma il tribunale deve riscontrare fumus boni iuris — ragionevole probabilità di risanamento — e periculum in mora, valutando la funzionalità concreta delle misure. Rilevanza: chiarisce che il vaglio non è formale.

Trib. Catania, Sez. Fallimentare, 15 dicembre 2025 (Giud. Bellia). Il ricorrente deve avere già compiuto, e saper esporre, le valutazioni che consentono al giudice il vaglio sulle misure richieste. Rilevanza: sposta a monte, cioè al momento della redazione dell’istanza, il lavoro di analisi.

Trib. Milano, ordinanza 8 luglio 2026. Nel confermare le misure il tribunale non si limita a una verifica formale della documentazione, e distingue tra effetti che richiedono un provvedimento giudiziale ed effetti che discendono direttamente dalla legge. Rilevanza: aiuta a capire che cosa si stia effettivamente chiedendo al giudice.

Trib. Milano, Sez. II civ., ordinanza 19 febbraio 2025. Disposta l’archiviazione da parte dell’esperto per carenza di buona fede e correttezza nella conduzione delle trattative, il tribunale non può più pronunciarsi sulla successiva richiesta di conferma delle misure. Rilevanza: la condotta durante le trattative si riflette direttamente sulla protezione.

Trib. Mantova, sentenza 13 febbraio 2025. Negata la conferma delle misure protettive e constatata l’assenza di prospettive di risanamento, il tribunale può accogliere l’istanza di un creditore per l’apertura della liquidazione giudiziale. Rilevanza: mostra la conseguenza concreta di un diniego.

Su ampiezza, durata e contenuto delle misure

Trib. Milano, Sez. II civ. e Crisi d’impresa, 4 luglio 2025 (Est. De Simone). Scaduto il termine massimo di duecentoquaranta giorni previsto dall’art. 19, comma 5, CCII, restano ammissibili misure cautelari che inibiscano l’esecuzione a creditori individuati, a condizione che l’esigenza sia sopravvenuta, che le trattative presentino apprezzabili prospettive di successo e che i creditori inibiti non subiscano grave pregiudizio; sono invece inammissibili tutele con effetto retroattivo sulle esecuzioni in corso. Rilevanza: definisce il perimetro di ciò che resta possibile dopo la scadenza dello scudo.

Trib. Pavia, Sez. I civ., 19 dicembre 2025 (Giud. Claris Appiani). È accoglibile l’istanza del debitore volta a inibire alla banca creditrice l’escussione della garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia. Rilevanza: mostra come la tutela cautelare possa essere modellata su esigenze specifiche del risanamento.

Trib. Napoli, Sez. VII civ., 4 febbraio 2026 (Pres. Scoppa, Rel. Cacace). Le misure protettive possono riguardare beni anche di terzi se necessari all’esercizio dell’impresa, ma non l’intero patrimonio dei fideiussori, tutelabile solo con riferimento a specifici beni che svolgano quella funzione. Rilevanza: delimita le aspettative dei garanti.

Trib. Verona, 11 dicembre 2025 (Giud. Attanasio). Le misure possono estendersi anche a un socio della ricorrente in funzione della finalità di risanamento, mentre è inammissibile la misura cautelare volta a incidere su una negoziazione in essere. Rilevanza: separa la protezione del patrimonio dall’interferenza sull’autonomia negoziale altrui.

Trib. Parma, Sez. II civ., 26 gennaio 2026 (Giud. Vernizzi). Il criterio per stabilire la durata delle misure è la stretta funzionalità alle trattative; la durata può essere abbreviata, revocata o prorogata secondo presupposti determinati. Rilevanza: la durata non è un automatismo, si argomenta.

Trib. Vicenza, 11 gennaio 2026. Le misure protettive producono effetti erga omnes, con conseguente inconciliabilità della procedura esecutiva già avviata. Rilevanza: chiarisce il rapporto tra scudo ed esecuzioni pendenti.

Trib. Marsala, 23 gennaio 2026. In sede di reclamo il collegio può ripristinare misure protettive precedentemente revocate. Rilevanza: la revoca non chiude necessariamente la partita.

Trib. Torino, 17 giugno 2025. La composizione negoziata e il concordato semplificato non determinano la sospensione del giudizio ordinario pendente. Rilevanza: l’accesso non congela il contenzioso di cognizione.

Cass. civ., Sez. I, 12 gennaio 2026, n. 620 e n. 624. La rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti erogati durante la composizione negoziata non integra risorsa esterna ai sensi dell’art. 84, comma 4, CCII, trattandosi di mera modifica qualitativa del credito; inoltre, nel concordato semplificato ciascun creditore deve ricevere un’utilità concreta, un vantaggio apprezzabile. Rilevanza: incide sul modo in cui vanno costruite, già durante le trattative, le operazioni di apporto dei soci e la prospettiva di uscita.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Ecco, in concreto, gli strumenti che lo Studio mette in campo quando un’impresa sta valutando l’accesso alla composizione negoziata.

  1. Verifichiamo la sussistenza dei presupposti dell’art. 12 CCII analizzando bilanci, situazione aggiornata e flussi, per stabilire se il risanamento sia ragionevolmente perseguibile o se la strada corretta sia un’altra.
  2. Eseguiamo il test pratico di verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento previsto dal decreto dirigenziale ministeriale, misurando il rapporto tra debito da ristrutturare e flussi liberi annui al suo servizio.
  3. Costruiamo il progetto di piano di risanamento seguendo la lista di controllo particolareggiata dell’art. 13, comma 2, CCII, con il piano finanziario dei sei mesi successivi richiesto dall’art. 17.
  4. Richiediamo e coordiniamo per tempo le certificazioni — certificato unico dei debiti tributari, situazione debitoria presso l’Agenzia delle entrate-Riscossione, certificato dei debiti contributivi, estratto della Centrale dei rischi — attivando, dove serve, la dichiarazione sostitutiva dell’art. 17, comma 3-bis.
  5. Compiliamo e depositiamo l’istanza in piattaforma, curando la coerenza tra elenco creditori, garanzie dichiarate e documentazione contabile, che è il primo punto su cui si concentra il vaglio.
  6. Valutiamo quale delle opzioni regge davvero davanti al giudice nel caso specifico, e in particolare se le misure protettive vadano chieste subito, in forma generale o selettiva, oppure differite.
  7. Redigiamo e depositiamo il ricorso ex art. 19 CCII nel termine del giorno successivo alla pubblicazione, curiamo le notifiche prescritte e sosteniamo l’udienza di conferma davanti al tribunale competente ex art. 27.
  8. Predisponiamo le istanze di autorizzazione ex art. 22 CCII per finanziamenti prededucibili, cessione dell’azienda o di rami con esclusione dell’art. 2560, comma 2, c.c., ed esecuzione dell’accordo transattivo con le Agenzie fiscali.
  9. Formuliamo la proposta di accordo transattivo ex art. 23, comma 2-bis, CCII e gestiamo l’applicazione delle misure premiali dell’art. 25-bis, con lo staff di commercialisti che elabora i dati fiscali a supporto.
  10. Gestiamo la fase di uscita, sia essa un contratto o un accordo sottoscritto dall’esperto, un accordo di ristrutturazione, un concordato o, ove ne ricorrano i presupposti, il concordato semplificato.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La leva che pesa di più su un tema come questo è la continuità della strategia: la scelta compiuta oggi sull’istanza va difesa domani, davanti al giudice della conferma delle misure, poi in sede di reclamo e, se necessario, fino in Cassazione, senza cambiare mani e senza che la linea difensiva venga riscritta da chi non ha partecipato alla costruzione del piano. La qualifica di cassazionista consente allo Studio di seguire la stessa impostazione dal primo incontro con l’esperto fino all’ultimo grado di giudizio. Accanto a questo, lo staff multidisciplinare — avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo — permette di trattare simultaneamente il versante bancario, quello tributario e quello processuale, che nella composizione negoziata non sono compartimenti separati ma parti dello stesso dossier: l’estratto della Centrale dei rischi, il certificato unico dei debiti tributari e il progetto di piano devono raccontare la stessa storia, altrimenti il vaglio del tribunale se ne accorge.

In conclusione

Presentare un’istanza di composizione negoziata è un adempimento telematico; scegliere come presentarla è una decisione strategica. La differenza tra un percorso che si chiude con un accordo e un percorso che si esaurisce in un’archiviazione sta quasi sempre in ciò che è stato deciso prima del deposito: se il progetto di piano fosse pronto, se le certificazioni fossero state richieste in tempo utile, se la protezione servisse davvero e in quale ampiezza. Sbagliare quella valutazione non costa soltanto tempo: costa la possibilità di ripresentare l’istanza per un anno, l’esposizione pubblica di una crisi che poteva restare riservata e, in diversi casi documentati dalla giurisprudenza, l’apertura della liquidazione giudiziale su iniziativa di un creditore.

È esattamente per questo che la materia richiede una competenza specifica e certificata, non una generica esperienza in diritto commerciale. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, conosce quindi dall’interno i criteri con cui l’esperto valuta la concreta prospettiva di risanamento; è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, il che consente di individuare, quando la composizione negoziata non è la strada giusta, quale procedura lo sia; coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, cioè le due materie che compongono la parte più delicata del fascicolo istruttorio, ed è avvocato cassazionista, con la possibilità di sostenere la stessa linea fino all’ultimo grado. Analizzeremo la situazione, verificheremo i presupposti e costruiremo insieme la strategia più coerente con la condizione reale dell’impresa.

📩 Non aspettare che sia un pignoramento a decidere per te quale strada prendere: scrivici oggi stesso allo Studio Monardo — tutti i riferimenti per raggiungerci sono al termine di questa pagina.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito! Elimina tutti i tuoi dubbi adesso, PRIMA CHE TI COSTINO DAVVERO CARO