Liquidazione Volontaria S.R.L.: Cosa Fare Se Non Ci Sono Soldi Per Tutti I Creditori?

Quando una S.r.l. entra in liquidazione volontaria e l’attivo non basta a coprire il passivo, la tentazione è guardare il problema da un solo lato: il proprio. Quanto resta in cassa, quali fornitori chiamare prima, come chiudere in fretta. È l’errore che costa di più, perché in quella fase la partita non la governi tu: la governano i creditori, uno per uno, ciascuno con il proprio calcolo di convenienza, i propri tempi tecnici, i propri strumenti già pronti. Il liquidatore che non sa quali mosse ha davanti si limita a reagire; e reagendo, quasi sempre, commette proprio gli atti che poi gli verranno contestati.

Chi conosce in anticipo le mosse dell’avversario smette di subirle e comincia ad anticiparle. Questa guida ribalta la prospettiva: non ti spiega solo cosa devi fare, ti mostra cosa farà il creditore, quando lo farà, quanto gli costerà farlo e — soprattutto — dove la legge gli mette un limite che non può superare. Perché il creditore di una società che chiude senza soldi non è un nemico irrazionale: è un attore economico che decide in base a un rapporto tra costo dell’azione e recupero atteso. Se cambi quel rapporto, cambi il suo comportamento.

Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo terreno per una ragione precisa e verificabile: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè è abilitato a operare dentro lo strumento che il Codice della crisi mette a disposizione delle imprese la cui liquidazione rischia di diventare insolvenza; è avvocato cassazionista, e le contestazioni al liquidatore e agli amministratori di una società chiusa in perdita finiscono con regolarità davanti alla Corte di legittimità; ed è coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, il che rileva perché nella liquidazione di una S.r.l. il creditore più attrezzato è quasi sempre la banca, con fideiussioni personali dei soci già in cassaforte.

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Chi hai di fronte: il creditore di una società che chiude in perdita

Non esiste “il creditore”. Esistono categorie di creditori con incentivi diversi, e la prima mossa difensiva consiste nel classificarli, perché ciascuna categoria si muove in tempi e modi propri.

La banca è il creditore meglio equipaggiato. Ha quasi sempre un titolo contrattuale immediatamente azionabile, spesso una garanzia reale, quasi sempre una fideiussione personale dei soci o degli amministratori. Dal suo punto di vista, la liquidazione della società è un evento quasi indifferente: il suo recupero non passa dal patrimonio sociale ma dal patrimonio dei garanti, che è personale e resta aggredibile anche dopo l’estinzione dell’ente. Per questo la banca è il creditore che tratta più volentieri sul quantum ma meno volentieri sui tempi: sa di avere una seconda gamba su cui appoggiarsi.

Il fornitore commerciale ragiona in modo opposto. Il suo credito è chirografario, cioè privo di prelazione, e in una liquidazione incapiente il chirografo è la categoria che rischia lo zero. Il suo calcolo è brutale ma razionale: quanto mi costa agire, quanto recupero realisticamente, quanto tempo passa. Se il credito è modesto e l’attivo evidentemente incapiente, il fornitore tende a chiudere la posizione, appostare la perdita e smettere di investire risorse. Se il credito è rilevante, invece, diventa il creditore più aggressivo di tutti, perché non ha alternative: o recupera dalla società, o dai suoi organi, o non recupera affatto.

L’ex dipendente ha una posizione tecnicamente forte. I crediti da lavoro subordinato godono di privilegio generale ai sensi dell’art. 2751-bis c.c., e questo lo colloca davanti ai chirografari nell’ordine di soddisfazione. Ha inoltre una leva che nessun altro possiede: l’accesso al Fondo di garanzia, che però in molti casi presuppone il passaggio da una procedura concorsuale. È il creditore che più di ogni altro ha interesse a che la liquidazione volontaria si trasformi in liquidazione giudiziale.

Il socio che ha finanziato la società è il creditore più fragile e spesso non lo sa: il finanziamento soci concesso in situazione di squilibrio è postergato ai sensi dell’art. 2467 c.c., e il rimborso eventualmente eseguito nell’anno anteriore all’apertura della procedura concorsuale deve essere restituito.

Il cessionario del credito — fondo, società di recupero, veicolo di cartolarizzazione — ha comprato la posizione a una frazione del nominale. Il suo punto di pareggio è molto più basso di quello del creditore originario: un recupero del venti per cento, per lui, può essere un ottimo affare. Ed è la ragione per cui i cessionari sono statisticamente i creditori più disponibili a un saldo e stralcio, purché rapido.

Dal punto di vista strategico, questa mappa produce una conseguenza operativa immediata: la convenienza economica del singolo creditore, e non la sua rabbia, determina la mossa che farà. Chi liquida una società incapiente deve costruire il proprio piano partendo da questa lettura, non dall’ordine cronologico dei solleciti ricevuti.


Mossa 1 — Legge il registro delle imprese prima ancora di scriverti

La mossa

La prima cosa che un creditore attrezzato fa, quando intuisce che qualcosa non va, è estrarre una visura camerale. E lì trova, nell’ordine: l’iscrizione della causa di scioglimento accertata dagli amministratori ai sensi dell’art. 2485 c.c.; la delibera di nomina del liquidatore e i suoi poteri ex art. 2487 c.c.; la denominazione sociale integrata dall’indicazione “in liquidazione” secondo l’art. 2487-bis c.c.; e i bilanci intermedi di liquidazione depositati ai sensi dell’art. 2490 c.c., che contengono la relazione sull’andamento della liquidazione, i criteri adottati e le prospettive di realizzo.

Sono documenti pubblici. Il creditore che li legge sa, prima di ogni contatto, quanto vale l’attivo residuo dichiarato, quali beni sono stati venduti, quanto è stato incassato e quanto è già uscito. Da quel momento non negozia più al buio.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

La costa quasi nulla e gli dice se vale la pena spendere. È il classico investimento a rendimento asimmetrico: pochi euro di visura contro la possibilità di scoprire che l’attivo è già stato in gran parte distribuito. Se dai bilanci intermedi emerge un patrimonio netto negativo e un attivo residuo simbolico, il creditore chirografario di piccolo importo tipicamente si ferma: agire gli costerebbe più del recupero atteso. Se invece emergono immobili non ancora venduti, crediti verso clienti ancora da incassare o — segnale che eccita qualunque legale di controparte — movimenti anomali negli ultimi esercizi, il creditore passa immediatamente alla fase aggressiva.

I suoi limiti

Qui il margine del creditore si restringe più di quanto lui stesso creda, e conoscere questi limiti è decisivo.

Il creditore sociale non ha alcun potere di opposizione alla messa in liquidazione della società. A differenza di quanto accade per la riduzione reale del capitale, per la fusione e per la scissione, il codice non gli riconosce un rimedio oppositivo contro la dissoluzione dell’ente. Il reclamo contro il bilancio finale di liquidazione previsto dall’art. 2492, comma 3, c.c. è riservato ai soci e va proposto entro novanta giorni dall’iscrizione dell’avvenuto deposito: è uno strumento endosocietario, non un’arma dei creditori. Lo ha affermato in termini netti la giurisprudenza specializzata delle sezioni imprese, precisando che i creditori non sono legittimati a quel reclamo, pur potendo — questa è la porta che resta aperta — impugnare il bilancio finale per nullità secondo le regole generali, allo scopo di far accertare un maggior attivo effettivamente ripartito tra i soci o una gestione liquidatoria negligente.

Non solo. Il creditore non può nemmeno chiedere al tribunale la nomina del liquidatore: l’art. 2487, comma 2, c.c. riserva quell’istanza ai singoli soci, agli amministratori e ai sindaci. E il conservatore del registro delle imprese, quando riceve la richiesta di cancellazione, esercita un controllo di regolarità formale, non un sindacato di merito sull’esistenza di debiti insoddisfatti.

C’è però un limite che gioca contro la società: se per tre anni consecutivi non viene depositato il bilancio in fase di liquidazione, l’ultimo comma dell’art. 2490 c.c. prevede la cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese. La liquidazione “dormiente”, quella che si lascia lì sperando che i creditori si stanchino, produce un’estinzione non governata, nel momento peggiore e senza che nessuno abbia preparato la difesa.

La tua contromossa

La contromossa è la trasparenza documentata e anticipata: costruire fin dal primo giorno un fascicolo di liquidazione che renda verificabile ogni scelta, invece di lasciare che siano i creditori a ricostruirla contro di te.

In concreto significa: inventario di apertura della liquidazione con criteri di valutazione esplicitati; elenco integrale dei creditori con indicazione della natura del credito e della causa di prelazione invocata; prospetto di riparto ipotetico redatto secondo l’ordine dell’art. 2741 c.c.; verbali che diano conto delle ragioni di ogni pagamento eseguito. Un fascicolo così costruito non serve solo a difendersi: serve a negoziare, perché consente di mostrare al creditore che chiede il pagamento integrale che quel pagamento, se eseguito, sarebbe esattamente la condotta che lo espone a un’azione di restituzione.

E significa depositare i bilanci intermedi. Non è un adempimento formale: è la prova documentale, opponibile a chiunque, che alla data X l’attivo era quello e non un altro.

Le pronunce che ti proteggono

La giurisprudenza delle sezioni specializzate in materia di impresa ha chiarito che il reclamo ex art. 2492 c.c. non spetta ai creditori sociali, e che questi non dispongono di rimedi oppositivi alla dissoluzione dell’ente paragonabili a quelli previsti per fusione, scissione e riduzione del capitale. Sul versante opposto, la stessa giurisprudenza ha riconosciuto che il creditore insoddisfatto può impugnare per nullità il bilancio finale per far emergere un attivo occultato: è la ragione per cui la ricostruzione contabile ordinata, e non il silenzio, è la vera difesa.


Mossa 2 — Ti aggredisce il patrimonio residuo mentre stai ancora liquidando

La mossa

La messa in liquidazione non produce alcuno scudo. La società in liquidazione conserva la propria soggettività, resta titolare del patrimonio e resta pienamente aggredibile in via esecutiva individuale. Il creditore munito di titolo — o che se lo procura in poche settimane con un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ai sensi degli artt. 633 e 642 c.p.c. — notifica l’atto di precetto, attende il termine di dieci giorni previsto dall’art. 480 c.p.c. e procede.

Le forme sono tre e vengono scelte in base a ciò che la visura ha rivelato: il pignoramento presso terzi ex art. 543 c.p.c. sui conti correnti e sui crediti verso i clienti, che è il più rapido e il più efficace; il pignoramento mobiliare sui beni strumentali residui; il pignoramento immobiliare, se la società possiede ancora un capannone o un ufficio. A queste si aggiunge, prima ancora del titolo, il sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c., che il creditore chiede quando teme la dispersione della garanzia patrimoniale e che ha il pregio, dal suo punto di vista, di congelare i beni mentre la causa di merito prosegue.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Il pignoramento presso terzi è la mossa più conveniente in assoluto per un creditore commerciale: costo contenuto, tempi brevi, effetto immediato sulla liquidità. Blocca il conto della società, e il conto bloccato paralizza la liquidazione — impedisce di pagare i costi della procedura, i professionisti, gli stessi creditori privilegiati. Molti creditori lo usano non per incassare, ma per costringere alla trattativa.

Preferisce non farla, invece, quando sa che l’attivo è già esaurito. Un pignoramento negativo è denaro perso: paga il contributo unificato, le spese di notifica, l’assistenza tecnica, e ottiene una dichiarazione di terzo che accerta l’assenza di somme. È il motivo per cui un creditore informato, di fronte a bilanci intermedi che mostrano incapienza, sposta l’attacco dalla società alle persone.

I suoi limiti

Il primo limite è di ordine temporale: i termini processuali civili sono sospesi dal 1° al 31 agosto di ogni anno. È una finestra che incide su tutte le impugnazioni e su tutti i termini di opposizione, e va calcolata correttamente, perché un errore in questo calcolo può far perdere una difesa altrimenti fondata.

Il secondo limite è tecnico e riguarda gli atti stessi del creditore. Il precetto e il pignoramento devono rispettare requisiti formali e sostanziali precisi, e i vizi sono più frequenti di quanto si immagini: titolo esecutivo notificato irregolarmente o non notificato affatto, importo precettato che include voci non coperte dal titolo, interessi calcolati con criteri non giustificati, mancata indicazione degli elementi richiesti dall’art. 480 c.p.c., notifica al liquidatore effettuata a un domicilio non più attuale. L’opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. contesta il diritto di procedere; l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., da proporre nel termine perentorio di venti giorni, contesta la regolarità formale.

Il terzo limite è il più importante sul piano strategico. Il creditore individuale corre contro il tempo, perché ogni pagamento che riceve e ogni assegnazione che ottiene sono potenzialmente esposti alla revocatoria se entro il periodo sospetto viene aperta la liquidazione giudiziale. Chi incassa oggi da una società insolvente non ha la certezza di avere incassato definitivamente: gli artt. 163 e seguenti del Codice della crisi disciplinano l’inefficacia degli atti a titolo gratuito e la revocatoria degli atti e dei pagamenti compiuti nei periodi anteriori all’apertura della procedura. È una spada che pende sul creditore aggressivo, ed è una leva negoziale enorme per chi sa usarla.

La tua contromossa

La contromossa non è resistere atto per atto, ma cambiare il terreno di gioco: le misure protettive esistono solo dentro uno strumento di regolazione della crisi, e vanno attivate prima che l’esecuzione individuale svuoti l’attivo.

Il Codice della crisi consente all’imprenditore che accede alla composizione negoziata di chiedere misure protettive del patrimonio, con l’effetto di paralizzare le azioni esecutive e cautelari dei creditori; effetti analoghi si producono con la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi, secondo la disciplina degli artt. 54 e 55 CCII. Ma attenzione, perché qui si annida un errore che si paga caro: la composizione negoziata non è un contenitore neutro utilizzabile per guadagnare tempo su una liquidazione già decisa. Il Tribunale di Bolzano, con provvedimento del 20 novembre 2025, ha ritenuto inammissibile l’accesso — e non accoglibile la richiesta di misure protettive — a fronte di una proposta puramente liquidatoria, priva di qualsiasi prospettiva di risanamento dell’impresa. La composizione negoziata presuppone un percorso di risanamento almeno tentato; usarla come scudo dilatorio espone al rigetto e, peggio, pregiudica l’accesso agli sbocchi successivi.

La contromossa corretta, quindi, è a due tempi: verificare senza autoindulgenza se esiste un percorso di risanamento o di cessione dell’azienda in continuità che giustifichi la composizione negoziata; e, se non esiste, scegliere subito lo strumento liquidatorio giudiziale più conveniente invece di subire l’esecuzione individuale di chi arriva per primo.

Le pronunce che ti proteggono

Oltre al provvedimento di Bolzano appena citato, che segna il perimetro di ciò che la composizione negoziata può e non può fare, va tenuta presente la pronuncia del Tribunale di Milano, Sezione II civile e Crisi d’impresa, del 15 febbraio 2024: a fronte della rinuncia alla domanda di concordato semplificato seguita dalla proposizione di una domanda di concordato “in bianco” mentre pendeva l’istanza di liquidazione giudiziale, il tribunale ha ravvisato un abuso dell’iter procedurale. Il messaggio, letto dal lato della difesa, è chiaro: la sequenza degli strumenti va progettata una volta sola e va progettata bene, perché il tribunale sanziona l’uso strumentale delle procedure ma protegge l’uso corretto.


Mossa 3 — Scavalca la società e va dritto sui garanti

La mossa

È la mossa che sorprende più spesso i soci di S.r.l., e che invece è la più prevedibile di tutte. La banca — ma anche il locatore, il fornitore che ha preteso una garanzia, il confidi, la società di leasing — non aspetta l’esito della liquidazione: escute direttamente il garante.

Gli strumenti sono quelli ordinari del diritto delle garanzie personali. La fideiussione, con cui il garante si obbliga in solido con il debitore principale ai sensi dell’art. 1944, comma 1, c.c., salvo che sia stato pattuito il beneficio della preventiva escussione. Il contratto autonomo di garanzia, che si distingue dalla fideiussione per l’assenza dell’accessorietà e che priva il garante della facoltà di opporre le eccezioni spettanti al debitore principale. Le cambiali e gli avalli. Le lettere di patronage forte. E, sul piano operativo, il decreto ingiuntivo chiesto direttamente contro il socio garante sulla base del contratto e dell’estratto conto certificato.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Perché è il percorso a più alto rendimento atteso. Il patrimonio della società è incapiente per definizione; quello del garante persona fisica no: comprende la casa, i conti correnti, lo stipendio, eventuali quote di altre società. E soprattutto non si estingue con la cancellazione dell’ente: l’estinzione della società non travolge la garanzia personale, che resta pienamente esigibile.

Il creditore preferisce non farla in due sole ipotesi. Quando sospetta che la garanzia sia viziata — e allora tratta, perché un contenzioso sulla validità della fideiussione può durare anni e finire male per lui. E quando il garante è manifestamente incapiente, perché in quel caso l’escussione produce solo costi.

I suoi limiti

Qui il margine della controparte si restringe parecchio, e vale la pena elencare i limiti uno per uno.

Il primo è il termine dell’art. 1957 c.c.: il creditore decade dalla garanzia se, scaduta l’obbligazione principale, non propone le sue istanze contro il debitore entro sei mesi e non le prosegue con diligenza. È una decadenza che i creditori distratti maturano più spesso di quanto si pensi, soprattutto nelle liquidazioni lunghe. La Corte di cassazione, Sez. III, con la sentenza n. 24296 del 16 ottobre 2017, ha chiarito il funzionamento di questo termine quando interviene l’apertura del concorso sul debitore principale, precisando che da quella data il credito garantito non ancora scaduto si considera scaduto e che il creditore, per salvare la garanzia, deve attivarsi nelle forme compatibili con la procedura, insinuandosi al passivo quando non può più assumere iniziative individuali.

Il secondo limite riguarda il contenuto del contratto. Molte fideiussioni omnibus riproducono lo schema predisposto a suo tempo in sede associativa, contenente clausole — di reviviscenza, di sopravvivenza, di rinuncia ai termini dell’art. 1957 c.c. — la cui conformità all’intesa sanzionata in sede antitrust ha aperto un contenzioso enorme sulla nullità, totale o parziale, della garanzia. Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 430/2025, si è misurato con questi profili, confermando l’orientamento sulla derogabilità pattizia dell’onere di forma dell’art. 1957 c.c. in presenza di clausole “a semplice richiesta”. La materia è tecnica e va affrontata contratto alla mano: non esiste una nullità automatica, esiste un accertamento da condurre sul singolo testo.

Il terzo limite è il regime delle eccezioni. Nella fideiussione ordinaria il garante può opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, secondo l’art. 1945 c.c.: prescrizione, nullità del rapporto sottostante, inesatta quantificazione del dovuto, anatocismo, usura, difetto di prova del credito. Nel contratto autonomo di garanzia questa facoltà è esclusa, ma la qualificazione del contratto non dipende dal nome che gli hanno dato: dipende dal contenuto, e va accertata dal giudice.

La tua contromossa

La contromossa decisiva è separare, fin da subito, la partita della società da quella dei garanti, e verificare la garanzia prima che il creditore la escuta, non dopo.

Significa recuperare copia integrale dei contratti di fideiussione, ricostruire la data di scadenza dell’obbligazione principale per far decorrere il termine dell’art. 1957 c.c., verificare l’esistenza e il testo delle clausole critiche, controllare la corretta quantificazione del credito bancario. Significa anche valutare, quando il garante persona fisica è esposto per importi che il suo patrimonio non regge, l’accesso agli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento: perché il socio-garante di una S.r.l. che chiude è, sul piano tecnico, un debitore civile che può accedere alle procedure previste dal Codice della crisi per i soggetti non assoggettabili a liquidazione giudiziale.

Ed è esattamente il punto in cui la competenza professionale si misura sul terreno concreto: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, coordina uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, oltre che professionista fiduciario di un OCC — tre abilitazioni che qui servono contemporaneamente, perché la fideiussione è materia bancaria, la difesa del garante è materia civile e l’eventuale sbocco sul patrimonio personale è materia di sovraindebitamento.

Le pronunce che ti proteggono

Sul piano delle garanzie, oltre alla già citata Cass., Sez. III, 16 ottobre 2017, n. 24296, va ricordato l’orientamento consolidato secondo cui la clausola che stabilisce la solidarietà tra garante e debitore principale non equivale a una deroga implicita all’art. 1957 c.c.: l’esclusione del beneficio di escussione non è incompatibile con la liberazione del fideiussore per inerzia del creditore. È un principio che salva molte posizioni, ed è ignorato dalla maggior parte dei garanti quando riceve la prima lettera di messa in mora.


Mossa 4 — Trasforma la tua liquidazione volontaria in liquidazione giudiziale

La mossa

È la mossa più temuta e la meno compresa. Il creditore che ritiene la società insolvente non deve rassegnarsi alla liquidazione volontaria: può depositare ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale, che l’art. 37 del Codice della crisi consente di promuovere, oltre che dallo stesso debitore e dagli organi di controllo, dai creditori e dal pubblico ministero.

L’effetto, se il ricorso viene accolto, è un cambio di regime totale. La gestione esce dalle mani del liquidatore volontario ed entra in quelle di un curatore nominato dal tribunale. Si apre il concorso formale dei creditori. Si applicano le regole sulla revocatoria degli atti e dei pagamenti anteriori. Il curatore acquisisce la legittimazione a promuovere le azioni di responsabilità contro amministratori, liquidatori e organi di controllo. E si aprono, sul piano penale, le fattispecie che presuppongono l’apertura della procedura, tra cui la bancarotta preferenziale prevista dall’art. 322, comma 3, del Codice della crisi, applicabile agli amministratori e ai liquidatori di società per effetto dell’art. 329 dello stesso Codice.

C’è di più, ed è la parte che quasi nessuno considera per tempo. La cancellazione non chiude la partita: l’art. 33, comma 1, CCII consente di aprire la liquidazione giudiziale entro un anno dalla cessazione dell’attività, se l’insolvenza si è manifestata prima della cessazione o entro l’anno successivo; e il comma 2 precisa che per gli imprenditori la cessazione coincide con la cancellazione dal registro delle imprese. Il liquidatore che cancella la società convinto di avere chiuso ha in realtà davanti a sé dodici mesi di esposizione piena.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

La fa quando il recupero diretto è impossibile ma sospetta che esista un attivo recuperabile per via indiretta: pagamenti preferenziali revocabili, atti dispositivi anomali, azioni di responsabilità capienti. In altre parole, la fa quando pensa che il vero attivo non sia nella società, ma nelle condotte di chi l’ha gestita.

Preferisce non farla, e questo è il punto strategico più prezioso dell’intera guida, in tre casi. Primo: quando ha incassato di recente e teme di dover restituire. Un creditore che è stato pagato nel periodo sospetto ha un interesse oggettivo a che nessuno apra la liquidazione giudiziale. Secondo: quando il costo dell’iniziativa non è coperto da alcuna prospettiva di riparto — il ricorso comporta oneri, tempi e l’eventuale anticipazione delle spese di procedura. Terzo: quando ha una garanzia personale capiente, perché in quel caso l’escussione del garante è più rapida e più sicura.

I suoi limiti

I limiti qui sono numerosi e vanno conosciuti tutti, perché ciascuno è una difesa.

Il primo è dimensionale. La liquidazione giudiziale non si applica all’impresa minore, definita dall’art. 2, comma 1, lett. d), CCII sulla base di tre parametri congiunti: attivo patrimoniale non superiore a trecentomila euro nei tre esercizi antecedenti, ricavi non superiori a duecentomila euro annui nello stesso periodo, debiti anche non scaduti non superiori a cinquecentomila euro. La società che resta sotto tutte e tre le soglie non è assoggettabile a liquidazione giudiziale: la sua strada, se del caso, è la liquidazione controllata disciplinata dagli artt. 268 e seguenti CCII.

Il secondo è quantitativo: l’art. 49, comma 5, CCII esclude l’apertura quando l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria è complessivamente inferiore a trentamila euro.

Il terzo è il termine annuale, ed è perentorio nel senso più insidioso: non basta che il creditore depositi il ricorso entro l’anno, occorre che entro l’anno la procedura sia aperta. La giurisprudenza di merito, muovendo dall’identità di ratio tra il vecchio art. 10 l. fall. e l’attuale art. 33 CCII, ha affermato che lo spirare del termine determina l’inammissibilità della domanda proposta successivamente o l’improcedibilità di quella proposta prima. È una differenza che, nei casi limite, decide la partita.

Il quarto è il presupposto oggettivo: occorre lo stato di insolvenza, non la semplice difficoltà o l’incapienza contabile. La società che paga regolarmente i creditori privilegiati e sta liquidando in modo ordinato un attivo insufficiente non è per ciò solo insolvente.

Il quinto è una preclusione che gioca contro entrambi: la società già cancellata non può accedere al concordato preventivo, neppure nella pendenza del termine annuale. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, Sez. I, con la sentenza n. 4329 del 20 febbraio 2020, sul combinato disposto degli artt. 2495 c.c. e 10 l. fall., con un principio che conserva piena attualità nel sistema del Codice della crisi. Tradotto: dopo la cancellazione la società può essere trascinata in liquidazione giudiziale, ma non può più scegliere una soluzione concordataria. Chi cancella per chiudere in fretta brucia le proprie alternative e conserva tutti i rischi.

La tua contromossa

La contromossa è scegliere tu la procedura, invece di subire quella scelta dal creditore, e sceglierla prima della cancellazione.

Il ventaglio è più ampio di quanto si creda. Se esiste una prospettiva di risanamento o di cessione dell’azienda, la composizione negoziata degli artt. 12 e seguenti CCII, con le misure protettive del patrimonio. Se le trattative non riescono, il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio dell’art. 25-sexies CCII, che si propone entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto, non prevede il voto dei creditori e viene omologato dal tribunale previa verifica del rispetto dell’ordine delle cause di prelazione, della fattibilità del piano, dell’assenza di pregiudizio rispetto all’alternativa liquidatoria e dell’utilità assicurata a ciascun creditore. Se la società è sotto le soglie dimensionali, la liquidazione controllata. Se l’insolvenza è conclamata e non esistono margini negoziali, l’istanza di liquidazione giudiziale presentata dalla società stessa, che ha il vantaggio non trascurabile di collocare la procedura nel tempo scelto dal debitore e non in quello scelto dal creditore più aggressivo.

Su questo terreno la Cassazione è intervenuta di recente in modo decisivo, e va conosciuto. Con la sentenza n. 544 del 9 gennaio 2026 la Corte ha chiarito che al concordato semplificato può accedere anche il debitore già insolvente, senza che rilevi la natura reversibile o irreversibile dell’insolvenza. Con la sentenza n. 624 del 12 gennaio 2026, però, ha alzato l’asticella sul contenuto: l’utilità che l’art. 25-sexies, comma 5, CCII richiede in favore di ciascun creditore, pur potendo non essere economicamente apprezzabile, non può consistere nella mera maggiore rapidità di chiusura della procedura rispetto alla liquidazione giudiziale o controllata, perché il tempo, di per sé, non è un vantaggio per chi non riceve nulla. E con la sentenza n. 620, sempre del 12 gennaio 2026, ha ristretto la nozione di risorse esterne rilevanti ai sensi dell’art. 84, comma 4, CCII: non vi rientra la rinuncia dei soci alla prededuzione di crediti da finanziamenti già erogati, perché risorsa esterna è solo l’apporto di nuova finanza o di utilità che costituiscano un quid pluris estraneo al patrimonio del debitore, non una redistribuzione interna.

Il messaggio operativo è netto: il concordato semplificato è una via percorribile anche in stato di insolvenza, ma va costruito con risorse vere e con un’utilità concreta per tutti, altrimenti si trasforma in una liquidazione giudiziale con qualche mese di ritardo.

Le pronunce che ti proteggono

Oltre alle tre pronunce di gennaio 2026 appena richiamate, la giurisprudenza di merito ha definito con precisione i confini dello strumento: il Tribunale di Milano, Sez. II civile e Crisi d’impresa, il 20 ottobre 2025 ha ribadito che il presupposto della correttezza e buona fede va riscontrato nell’effettivo svolgimento della precedente composizione negoziata; il Tribunale di Reggio Emilia, il 29 luglio 2025, ha ammesso la modifica della proposta in corso di procedura purché resti intatta la natura liquidatoria; il Tribunale di Cuneo, il 15 luglio 2025, e il Tribunale di Piacenza, il 3 luglio 2025, hanno precisato l’ampiezza delle verifiche del tribunale in sede di omologazione, il secondo soffermandosi anche sulla distribuzione della finanza esterna; il Tribunale di Taranto, il 18 giugno 2025, ha chiarito che anche in caso di domanda proposta con riserva la proposta piena va depositata entro i sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto. La Corte d’appello di Torino, con decreto del 23 settembre 2025, ha infine escluso che il surplus generato dalla vendita dell’azienda oltre il ricavato stimato possa sfuggire alla priorità assoluta e all’ordine delle cause di prelazione.


Mossa 5 — Presenta il conto al liquidatore, personalmente

La mossa

Quando la società è estinta e non c’è più nulla da aggredire, il creditore insoddisfatto si volta verso chi ha gestito la liquidazione. La norma è l’art. 2495 c.c., il cui terzo comma — già secondo comma prima dell’intervento del D.L. 76/2020 — stabilisce che, ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino a concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.

L’atto è un’ordinaria citazione risarcitoria davanti al tribunale, spesso alla sezione specializzata in materia di impresa. L’oggetto della contestazione, nella pratica, è quasi sempre uno di questi tre: avere pagato alcuni creditori e non altri senza rispettare l’ordine delle cause di prelazione; avere distribuito somme ai soci lasciando debiti insoddisfatti; avere omesso di attivare una procedura concorsuale pur avendo constatato l’incapienza.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

La fa perché il liquidatore risponde con il proprio patrimonio personale, che di norma è capiente, e perché è spesso l’unico convenuto realmente solvibile rimasto. La fa, inoltre, perché è un’azione che si presta a essere impostata in modo aggressivo: basta un prospetto dei pagamenti eseguiti negli ultimi mesi per costruire un’ipotesi di violazione della par condicio.

Preferisce non farla quando il liquidatore ha documentato tutto. Un fascicolo ordinato, che mostri l’ordine di soddisfazione seguito, gli accantonamenti effettuati e le ragioni delle scelte, rende l’azione un investimento a esito incerto — e il creditore razionale, davanti a un esito incerto e a un onere probatorio pesante, tratta.

I suoi limiti

Ed è qui che il margine del creditore si restringe davvero, perché l’azione contro il liquidatore ha natura aquiliana e l’onere della prova grava per intero su chi agisce.

La giurisprudenza di legittimità e quella specializzata hanno scomposto quell’onere in quattro elementi che il creditore deve allegare e dimostrare: l’esistenza del credito, liquido ed esigibile al tempo dell’apertura della fase di liquidazione; l’inadempimento della società; la condotta dolosa o colposa del liquidatore, consistente nella violazione dei doveri legali e statutari con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico; il nesso di causalità tra quella condotta e il mancato soddisfacimento del credito. Non basta dire “non sono stato pagato”: occorre dimostrare che esisteva un attivo che sarebbe stato sufficiente e che è stato mal destinato.

Il secondo limite riguarda la discrezionalità del liquidatore. La Corte di cassazione, Sez. I, con la sentenza n. 5591 del 21 febbraio 2022, ha affermato che il liquidatore non può agire in modo arbitrario e deve porsi come garante della corretta destinazione dell’attivo sociale; ma la stessa giurisprudenza riconosce che sui tempi e sui modi della liquidazione permane un’area di discrezionalità tecnica non sindacabile a posteriori con il senno di poi. La scelta di attendere sei mesi per vendere un immobile a un prezzo migliore, se motivata, non è di per sé colpa.

Il terzo limite è che la colpa va ancorata a una violazione precisa, non a un giudizio complessivo sull’esito. Il perimetro è quello tracciato dalla Cass., Sez. III, 15 gennaio 2020, n. 521: è fonte di responsabilità illimitata del liquidatore verso i creditori rimasti insoddisfatti l’esecuzione di pagamenti in spregio della par condicio, applicata nel rispetto delle cause legittime di prelazione di cui all’art. 2741, comma 2, c.c. Il criterio, dunque, non è il pagamento in sé, ma il pagamento fuori ordine.

La tua contromossa

La contromossa è costruire, durante la liquidazione e non dopo, la prova documentale dell’ordine seguito: l’unico modo per rendere l’azione del creditore un’impresa probatoriamente difficile.

In concreto: prospetto delle cause di prelazione redatto secondo la graduazione di legge, con i privilegi speciali sui beni venduti e i costi della procedura in testa, poi i privilegi generali — inclusi i crediti da lavoro dell’art. 2751-bis c.c. — e infine i chirografari, soddisfatti in percentuale uguale; verbali di ogni scelta rilevante; accantonamenti per le passività contestate o non ancora liquide, che l’art. 2491, comma 2, c.c. impone di considerare prima di qualunque ripartizione ai soci; e, quando l’incapienza è strutturale e la par condicio non è realizzabile in sede volontaria, il passaggio tempestivo a uno strumento concorsuale, che è la condotta che la giurisprudenza di merito indica da tempo come doverosa.

Va detto con chiarezza, perché è il punto in cui si sbaglia più spesso: in una liquidazione volontaria incapiente non esiste il “pagamento simpatia”. Pagare per intero il fornitore con cui si è in buoni rapporti, o quello che minaccia più forte, mentre restano scoperti crediti privilegiati, è precisamente la condotta che fonda la responsabilità personale del liquidatore — e che, se poi si apre la liquidazione giudiziale, apre anche il capitolo penale.

Le pronunce che ti proteggono

La giurisprudenza di merito ha delineato con nettezza il perimetro del dovere: il Tribunale di Genova, con la sentenza n. 1125 del 14 marzo 2013, ha qualificato come contraria alla diligenza professionale l’omessa attivazione delle procedure concorsuali unita all’effettuazione di pagamenti preferenziali; il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 9972 del 6 agosto 2014, ha affermato la responsabilità del liquidatore che, in presenza di sostanziale insolvenza, non abbia informato la gestione liquidatoria ai criteri dell’art. 2741 c.c., pretermettendo un credito privilegiato; il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 4509 del 21 aprile 2017, ha ribadito la responsabilità del liquidatore per violazione della par condicio. Sul versante opposto — quello che protegge il liquidatore diligente — resta fermo il principio, ripetuto dalla Cassazione fin dalla sentenza Sez. I, 22 giugno 2017, n. 15474, per cui è il creditore a dover provare la distribuzione dell’attivo e la sua destinazione: un onere che il liquidatore ordinato rende molto arduo da assolvere.


Mossa 6 — Risale ai soci e agli amministratori, e riapre il passato

La mossa

L’ultima linea d’attacco è la più articolata, perché si sviluppa su tre direttrici parallele.

La prima è l’azione contro i soci per quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione, ai sensi dell’art. 2495, comma 3, c.c. Le Sezioni Unite della Cassazione, con le sentenze nn. 6070, 6071 e 6072 del 12 marzo 2013, hanno costruito l’architettura ancora oggi vigente: la cancellazione produce l’estinzione dell’ente, ma le obbligazioni non si estinguono e si trasferiscono ai soci secondo un meccanismo di tipo successorio, nei limiti di quanto ricevuto. Quell’impianto è stato ribadito dalla Corte con la pronuncia n. 3625 del 12 febbraio 2025, che ha ricostruito il sistema come una sequenza di fatti costitutivi distinti: prima i soci, nei limiti delle somme riscosse in base al bilancio finale, poi i liquidatori, in caso di mancato pagamento dipeso da loro colpa.

La seconda è l’azione contro gli amministratori. Per la S.r.l. la base normativa è l’art. 2476, comma 6, c.c., introdotto dall’art. 378 del D.Lgs. 14/2019: gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, e l’azione può essere proposta quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei crediti. A questa si affianca, ed è la contestazione più frequente in assoluto nelle liquidazioni tardive, quella fondata sull’art. 2486 c.c.: dopo il verificarsi di una causa di scioglimento gli amministratori conservano il potere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale, e rispondono dei danni derivanti dagli atti compiuti in violazione di questo dovere.

La terza è la revocatoria ordinaria dell’art. 2901 c.c., con cui il creditore chiede di dichiarare inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione compiuti dalla società o dai soci in pregiudizio delle sue ragioni: la cessione dell’immobile a una società collegata, il trasferimento dell’azienda a una newco costituita dagli stessi soci, la donazione a familiari.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Perché il quantum, qui, può superare di molto il credito originario. Il terzo comma dell’art. 2486 c.c., come modificato dall’art. 378, comma 2, del D.Lgs. 14/2019, stabilisce che, accertata la responsabilità, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data di cessazione dell’amministratore dalla carica — o di apertura della procedura concorsuale — e il patrimonio netto alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento, detratti i costi sostenuti e da sostenere secondo un criterio di normalità fino al compimento della liquidazione; e che, in mancanza o irregolarità delle scritture contabili, il danno si liquida in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura.

È una presunzione formidabile, ed è il motivo per cui questa mossa è diventata la più redditizia del repertorio. La Corte di cassazione, Sez. I, con la sentenza n. 8069/2024, ha chiarito che i due criteri — differenza dei netti patrimoniali e deficit patrimoniale — integrano una valutazione equitativa del danno ai sensi dell’art. 1226 c.c. e trovano applicazione, salvo che siano dedotti e individuati elementi di fatto che giustifichino un criterio diverso più aderente al caso concreto, anche ai giudizi già pendenti al momento dell’entrata in vigore della norma.

Preferisce non farla quando la contabilità è regolare, la data di emersione della causa di scioglimento è documentata e la gestione successiva è manifestamente conservativa: in quel caso la presunzione perde mordente e l’azione diventa un contenzioso lungo dall’esito incerto.

I suoi limiti

Il primo limite è che la responsabilità degli ex soci non è automatica. La Corte di cassazione, Sez. II, con l’ordinanza n. 1249/2025, ha ribadito che i creditori possono agire contro gli ex soci nei limiti di quanto questi abbiano percepito all’esito della liquidazione e che tale responsabilità non sussiste necessariamente quando il bilancio finale non prevede alcuna distribuzione di somme o beni; nella stessa direzione, l’ordinanza Sez. I n. 2411/2025 ha confermato che le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali possono essere convenuti per l’adempimento nei limiti fissati dall’art. 2495 c.c. E resta fermo il principio della Cass., Sez. I, 22 giugno 2017, n. 15474: grava sul creditore l’onere di provare la distribuzione dell’attivo e la riscossione di una quota da parte del socio in base al bilancio finale, trattandosi di elemento costitutivo del diritto azionato.

Il secondo limite è che la responsabilità dell’amministratore non è responsabilità da risultato. Il principio di insindacabilità nel merito delle scelte gestionali — la cosiddetta business judgement rule — cede solo in presenza di palese irragionevolezza, imprudenza o arbitrarietà dell’iniziativa economica, oppure di palesi violazioni di legge: lo ha ricordato la Cassazione con la pronuncia n. 22005/2025. Il tribunale non può condannare un amministratore perché la società è andata male; può condannarlo perché ha violato un obbligo specifico.

Il terzo limite è la doppia natura della contestazione ex art. 2486 c.c., che va tenuta distinta. La Corte di cassazione, Sez. I, con l’ordinanza n. 10413 del 17 aprile 2024, ha precisato che in presenza di una causa di scioglimento gli amministratori sono esposti a una duplice e distinta responsabilità: da un lato per il ritardo o l’omissione nell’accertamento della causa di scioglimento e nel deposito della relativa dichiarazione nel registro delle imprese, dall’altro per gli atti e le omissioni compiuti in violazione del divieto di gestione non conservativa. Sono due addebiti diversi, con presupposti e danni diversi, e vanno contestati e difesi separatamente.

Il quarto limite riguarda la revocatoria: l’azione dell’art. 2901 c.c. si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto e richiede la prova del pregiudizio e della consapevolezza — nel debitore e, per gli atti a titolo oneroso, anche nel terzo. Non è un rimedio automatico contro qualunque atto sgradito.

La tua contromossa

La contromossa fondamentale è una sola e va giocata prima di tutte le altre: fissare con prova documentale la data in cui la causa di scioglimento si è verificata e dimostrare che da quel momento la gestione è stata conservativa.

Perché è su quella data che si costruisce tutto il resto. Il criterio dei netti patrimoniali misura un differenziale tra due momenti: se il primo momento è documentato e la gestione successiva è coerente con il dovere conservativo, il differenziale si comprime; se invece la data è incerta e la contabilità lacunosa, la presunzione lavora contro l’amministratore e il danno viene liquidato sullo sbilancio complessivo della procedura.

In concreto significa: verbale assembleare o dichiarazione degli amministratori tempestivamente iscritta ai sensi dell’art. 2485 c.c.; situazione patrimoniale aggiornata alla data della causa di scioglimento; scritture contabili complete e regolari, perché l’irregolarità delle scritture è ciò che attiva il criterio del deficit; documentazione degli atti compiuti dopo lo scioglimento, con indicazione della loro funzione conservativa. E, sul fronte dei soci, il rispetto assoluto dell’art. 2491, comma 2, c.c.: nessun acconto di liquidazione, nessun rimborso di finanziamento soci, nessuna distribuzione finché non risulti che le somme residue sono idonee alla integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali. Il terzo comma della stessa norma è esplicito: i liquidatori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni cagionati ai creditori con la violazione di quel divieto.

Le pronunce che ti proteggono

Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa, con la sentenza n. 713 del 10 febbraio 2025, ha ricostruito i presupposti dell’art. 2476, comma 6, c.c., richiedendo che l’inosservanza degli obblighi di conservazione abbia fatto venir meno la garanzia generica rendendola insufficiente al soddisfacimento dei crediti: non basta l’insufficienza, serve il nesso tra condotta e insufficienza. Sul versante della quantificazione, la già citata Cass. n. 8069/2024 protegge anche il convenuto, perché ammette espressamente la deduzione di un criterio liquidatorio diverso e più aderente alla realtà del caso concreto: la presunzione dei netti patrimoniali è superabile, ma solo da chi arriva in giudizio con i numeri in mano.


La partita giocata: tre sequenze mossa-contromossa

Le ipotesi che seguono sono simulazioni dimostrative costruite su dati verosimili, non casi reali. Servono a mostrare come cambia l’esito a seconda del momento in cui si interviene.

Prima sequenza — Il pagamento “di simpatia”

Ipotesi: S.r.l. in liquidazione con attivo realizzabile stimato in 148.600 €. Passivo complessivo 412.300 €, così composto: 31.400 € di crediti da lavoro assistiti da privilegio generale ex art. 2751-bis c.c., 64.900 € di crediti bancari assistiti da ipoteca sull’immobile poi venduto per 92.000 €, 316.000 € di crediti chirografari.

Il liquidatore, sotto pressione, paga integralmente un fornitore chirografario storico per 43.700 €, perché serve a chiudere una fornitura in corso. Restano 12.900 € per i crediti da lavoro, che vengono soddisfatti al 41 per cento.

Esito: l’ex dipendente rimasto scoperto per 18.500 € agisce ex art. 2495, comma 3, c.c. Il suo onere probatorio è agevole, perché il prospetto dei pagamenti mostra un chirografario soddisfatto al cento per cento a fronte di un privilegiato soddisfatto al 41. La condotta rientra esattamente nel perimetro tracciato dalla Cass. n. 521/2020. Se poi, entro l’anno dalla cancellazione, un creditore ottiene l’apertura della liquidazione giudiziale, il pagamento al fornitore entra nel raggio della revocatoria e la condotta del liquidatore nel raggio dell’art. 322, comma 3, CCII.

Contromossa alternativa: gli stessi 43.700 € destinati secondo l’ordine di legge avrebbero soddisfatto integralmente i crediti da lavoro e lasciato 25.200 € ai chirografari in percentuale uguale. Nessuna azione, nessun rischio penale, stesso esborso.

Seconda sequenza — Il precetto che arriva mentre stai liquidando

Ipotesi: credito chirografario di 87.400 €. Il creditore notifica precetto il 4 marzo. Il termine di dieci giorni dell’art. 480 c.p.c. scade il 14 marzo. Il 21 marzo notifica pignoramento presso terzi sul conto sociale, dove giacciono 26.150 € destinati al pagamento dei crediti da lavoro e dei costi della liquidazione.

Scenario A — il liquidatore non reagisce: il conto resta bloccato, la liquidazione si paralizza, i crediti privilegiati restano scoperti, i costi correnti non vengono pagati e la cancellazione diventa impossibile senza nuove risorse.

Scenario B — il liquidatore ha già mappato la situazione e ha verificato che l’insolvenza è conclamata: deposita ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale. Con l’apertura si produce il concorso formale, l’esecuzione individuale non prosegue, il pignoramento non conduce all’assegnazione e le somme confluiscono nella massa per essere distribuite secondo la graduazione di legge. Il creditore aggressivo non ottiene il vantaggio che cercava.

Scenario C — esiste una prospettiva di cessione dell’azienda: il percorso passa dalla composizione negoziata con richiesta di misure protettive. Ma se la proposta è solo liquidatoria, il provvedimento del Tribunale di Bolzano del 20 novembre 2025 indica la strada che verrà seguita: niente misure protettive, e tempo perso.

Terza sequenza — La finestra dei dodici mesi

Ipotesi: bilancio finale depositato e iscritto il 3 febbraio. Nessun reclamo dei soci nei novanta giorni previsti dall’art. 2492, comma 3, c.c. Cancellazione iscritta il 12 maggio. Debiti residui insoddisfatti per 268.000 €. Ai soci non è stato distribuito nulla.

Il creditore principale, esposto per 141.500 €, deposita il 9 novembre ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale. Il termine dell’art. 33, comma 1, CCII scade il 12 maggio dell’anno successivo, e secondo l’orientamento più rigoroso entro quella data la procedura deve essere aperta, non solo richiesta.

Esito: se la società supera le soglie dell’impresa minore e i debiti scaduti superano la soglia dell’art. 49, comma 5, CCII, la procedura si apre e il curatore acquisisce le azioni di responsabilità. Se invece la società è sotto le soglie dimensionali, il ricorso è destinato al rigetto e il creditore dovrà ripiegare sulle azioni individuali contro liquidatore e soci — dove, non avendo i soci percepito nulla, dovrà provare la colpa del liquidatore secondo l’onere che grava interamente su di lui.

È la dimostrazione che, in questa materia, la geografia dimensionale della società e la qualità della documentazione contano più della simpatia del giudice.


Quando all’avversario conviene trattare

Esistono momenti precisi in cui la convenienza economica del creditore si sposta dall’aggressione all’accordo. Riconoscerli è ciò che distingue una trattativa condotta da una trattativa subita.

Il primo momento è la pubblicazione del bilancio intermedio che mostra l’incapienza. Finché il creditore immagina un attivo occulto, spende per cercarlo. Quando legge un documento pubblico, redatto secondo criteri di liquidazione, che colloca il realizzo atteso sotto il livello dei privilegi, il suo calcolo cambia: il recupero atteso dall’azione individuale tende a zero e ogni euro speso è a fondo perduto.

Il secondo momento è quello in cui percepisce il rischio della revocatoria. Un creditore che ha incassato negli ultimi mesi è in una posizione ambivalente: vorrebbe di più, ma non vuole restituire ciò che ha. Fargli notare — correttamente e senza minacce — che l’apertura di una procedura concorsuale rimetterebbe in discussione quei pagamenti sposta l’equilibrio verso l’accordo transattivo, che consolida il ricevuto e chiude la partita.

Il terzo momento è il confronto tra la proposta e l’alternativa liquidatoria. È il cuore del giudizio di convenienza che il tribunale svolge in sede di omologazione del concordato semplificato, e che il creditore svolge autonomamente prima ancora: se la proposta offre più di quanto otterrebbe dalla liquidazione giudiziale, l’opposizione diventa irrazionale. Attenzione però ai due paletti fissati dalla Cassazione a gennaio 2026: l’utilità non può ridursi alla rapidità (Cass. n. 624 del 12 gennaio 2026) e la finanza esterna deve essere nuova, non una redistribuzione interna mascherata (Cass. n. 620 del 12 gennaio 2026). Una proposta costruita male non solo non passa: consuma l’ultima finestra negoziale disponibile.

Il quarto momento è la cessione del credito. Quando la posizione viene ceduta a un operatore specializzato, il punto di pareggio si abbassa drasticamente, perché il cessionario ha acquistato a sconto. È il momento in cui un saldo e stralcio che il creditore originario avrebbe rifiutato con sdegno diventa, per il nuovo titolare, un risultato soddisfacente.

Il quinto momento è la chiusura dell’esercizio del creditore. Le imprese strutturate hanno esigenze di pulizia del bilancio e di gestione delle posizioni deteriorate che seguono un calendario. Una proposta seria che arrivi nella finestra giusta viene valutata con un’attenzione che la stessa proposta, in un altro mese, non riceverebbe.

C’è invece un momento in cui trattare è quasi impossibile, ed è bene saperlo per non sprecare energie: quando il creditore dispone di una garanzia personale capiente e non scaduta. In quel caso il suo recupero non dipende dalla società, e la trattativa va spostata sul terreno del garante, dove le leve sono altre — la verifica del contratto, il termine dell’art. 1957 c.c., la quantificazione del dovuto.


La partita in tabella

Lo schema che segue riassume la sequenza tipica: ogni mossa del creditore, il vincolo che la legge gli impone, la contromossa disponibile e la finestra temporale in cui va giocata. È volutamente sintetico: serve come mappa di orientamento, non come sostituto dell’analisi del caso concreto, che dipende sempre dalla composizione del passivo e dalla natura dei singoli crediti.

Mossa del creditoreTermine o condizione che lo vincolaContromossa del debitoreFinestra utile per giocarla
Visura e lettura dei bilanci di liquidazioneNessun potere di opposizione alla liquidazione; reclamo ex art. 2492 c.c. riservato ai soci, 90 giorniDeposito regolare dei bilanci intermedi e fascicolo documentale ordinatoDall’apertura della liquidazione, in via continuativa
Decreto ingiuntivo e precetto10 giorni dal precetto ex art. 480 c.p.c.; sospensione dei termini processuali dal 1° al 31 agostoVerifica del titolo e della notifica; opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c.Opposizione agli atti esecutivi entro 20 giorni
Pignoramento presso terziEspone il creditore a revocatoria se segue la procedura concorsualeAccesso a uno strumento di regolazione della crisi con misure protettivePrima del blocco del conto operativo
Escussione del garanteDecadenza ex art. 1957 c.c. se non agisce entro 6 mesi dalla scadenzaVerifica del contratto, delle clausole critiche e della quantificazioneAppena nota l’esposizione, prima della messa in mora
Istanza di liquidazione giudizialeSoglie dell’impresa minore; debiti scaduti oltre 30.000 €; apertura entro 1 anno dalla cancellazioneScelta anticipata dello strumento: composizione negoziata, concordato semplificato, liquidazione controllataPrima della cancellazione, che preclude il concordato
Azione contro il liquidatore ex art. 2495 c.c.Onere della prova integrale a carico del creditore; natura aquilianaProva documentale dell’ordine dei pagamenti e degli accantonamentiDurante la liquidazione, non dopo
Azione contro i sociLimite di quanto riscosso in base al bilancio finaleNessuna distribuzione senza copertura integrale dei creditori (art. 2491 c.c.)Prima di ogni acconto o rimborso
Azione ex artt. 2486 e 2476, comma 6, c.c.Presunzione dei netti patrimoniali superabile con prova di diverso ammontareData certa della causa di scioglimento e contabilità regolareAl primo emergere della causa di scioglimento
Revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.Prescrizione quinquennale; prova del pregiudizio e della consapevolezzaDocumentazione della congruità e della funzione degli atti dispositiviPrima del compimento dell’atto

Le domande di chi è sotto attacco

“Posso decidere io quale creditore pagare per primo?” No, e questa è la risposta che salva più liquidatori. In una situazione di incapienza la scelta non è discrezionale: va rispettato l’ordine delle cause legittime di prelazione dell’art. 2741, comma 2, c.c. Pagare integralmente un chirografario mentre restano scoperti crediti privilegiati è la condotta tipizzata dalla Cass. n. 521/2020 come fonte di responsabilità illimitata del liquidatore.

“Se cancello la società, i debiti spariscono?” No. La cancellazione estingue l’ente, non le obbligazioni. Queste si trasferiscono ai soci nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale e restano azionabili contro i liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa, secondo l’art. 2495, comma 3, c.c. e l’impianto delle Sezioni Unite del 2013 confermato nel 2025.

“Un creditore può impedirmi di cancellare la società?” Non direttamente. Il creditore sociale non ha un rimedio oppositivo alla dissoluzione dell’ente e il reclamo contro il bilancio finale spetta ai soci. Può però impugnare il bilancio finale per nullità secondo le regole generali, e soprattutto può chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale entro un anno dalla cancellazione.

“Quanto tempo ho davvero, dopo la chiusura?” Dodici mesi dalla cancellazione, ai sensi dell’art. 33 CCII, durante i quali la società può essere assoggettata a liquidazione giudiziale se l’insolvenza si è manifestata prima della cessazione o entro l’anno successivo. E secondo l’orientamento più rigoroso entro quel termine la procedura deve essere aperta, non semplicemente richiesta.

“Ho firmato una fideiussione per la banca: la chiusura della società mi libera?” No. La garanzia personale sopravvive all’estinzione della società e la banca può escuterti direttamente. Esistono però difese concrete e tutt’altro che teoriche: il termine di decadenza dell’art. 1957 c.c., la verifica delle clausole critiche del contratto, la qualificazione del negozio come fideiussione o come garanzia autonoma, la corretta quantificazione del dovuto.

“Possono aggredire il mio conto personale come socio?” Solo entro i limiti di legge. Il socio risponde fino a concorrenza di quanto ha riscosso in base al bilancio finale di liquidazione, e la Cassazione ha ribadito nel 2025 che la responsabilità non sussiste necessariamente quando il bilancio finale non prevede alcuna distribuzione. Il discorso cambia radicalmente, però, se hai prestato garanzie personali o se ti sono stati rimborsati finanziamenti soci postergati.


I paletti fissati dai giudici

Di seguito i riferimenti giurisprudenziali richiamati nella guida, organizzati secondo la mossa del creditore che ciascuno limita o disciplina. I principi sono riformulati in forma sintetica.

Sui limiti dell’attacco a soci e liquidatori dopo la cancellazione

Cass., Sez. Un., 12 marzo 2013, nn. 6070, 6071 e 6072 — La cancellazione dal registro delle imprese estingue la società, ma i debiti non pagati non si estinguono: si trasferiscono ai soci secondo un meccanismo di tipo successorio, entro il limite di quanto ricevuto in liquidazione. È l’architrave dell’intera materia e la ragione per cui chiudere non equivale a liberarsi.

Cass. n. 3625 del 12 febbraio 2025 — Ha confermato l’impianto del 2013, ricostruendo la posizione dei creditori come una sequenza di fatti costitutivi distinti: prima i soci, nei limiti delle somme riscosse in base al bilancio finale, poi i liquidatori in caso di mancato pagamento dipeso da loro colpa. Rilevante perché impone al creditore di provare separatamente ciascun presupposto.

Cass., Sez. I, 22 giugno 2017, n. 15474 — Spetta al creditore provare la distribuzione dell’attivo sociale e l’effettiva riscossione di una quota da parte del socio in base al bilancio finale, trattandosi di elemento costitutivo del diritto azionato. È il principio che rende difficile l’azione contro il socio quando la liquidazione si è chiusa senza distribuzioni.

Cass., Sez. II, ord. n. 1249/2025 — I creditori possono agire contro gli ex soci nei limiti di quanto percepito all’esito della liquidazione, e la responsabilità non sussiste necessariamente quando il bilancio finale non prevede distribuzioni di somme o beni. Utile in tutte le liquidazioni chiuse a zero.

Cass., Sez. I, ord. n. 2411/2025 — Le obbligazioni della società estinta si trasferiscono ai soci, che possono essere convenuti in giudizio per l’adempimento nei limiti di responsabilità fissati dall’art. 2495 c.c. Conferma la perimetrazione quantitativa della pretesa.

Sui limiti dell’attacco al liquidatore

Cass., Sez. III, 15 gennaio 2020, n. 521 — È fonte di responsabilità illimitata del liquidatore verso i creditori rimasti insoddisfatti l’esecuzione di pagamenti in violazione della par condicio, applicata nel rispetto delle cause legittime di prelazione dell’art. 2741, comma 2, c.c. È la pronuncia che definisce cosa sia esattamente la colpa del liquidatore.

Cass., Sez. I, 21 febbraio 2022, n. 5591 — Il liquidatore non può agire in modo discrezionale o arbitrario e deve perseguire l’interesse dei creditori, ponendosi come garante della corretta destinazione dell’attivo sociale. Delimita l’area della discrezionalità tecnica residua.

Trib. Genova, 14 marzo 2013, n. 1125 — È contraria alla diligenza professionale del liquidatore l’omessa attivazione delle procedure concorsuali in situazione di incapienza, unita all’effettuazione di pagamenti preferenziali. Indica il momento in cui la liquidazione volontaria deve cedere il passo a quella concorsuale.

Trib. Milano, 6 agosto 2014, n. 9972 — Risponde il liquidatore che, in presenza di sostanziale insolvenza, non abbia informato la gestione liquidatoria ai criteri dell’art. 2741 c.c., pretermettendo un credito privilegiato a vantaggio di altri. Rileva perché il caso tipico è proprio il privilegiato saltato.

Trib. Milano, 21 aprile 2017, n. 4509 — Ribadisce la responsabilità del liquidatore per violazione della par condicio creditorum, in linea con l’orientamento milanese che qualifica il danno da pagamento preferenziale come danno diretto e specifico dei creditori pretermessi.

Sui limiti dell’attacco agli amministratori

Cass., Sez. I, n. 8069/2024 — I criteri di liquidazione del danno dell’art. 2486, comma 3, c.c., come modificato dall’art. 378, comma 2, del D.Lgs. 14/2019 — differenza dei netti patrimoniali e deficit patrimoniale — costituiscono valutazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c. e si applicano, salvo che siano dedotti elementi di fatto legittimanti un criterio diverso più aderente al caso concreto, anche ai giudizi già pendenti. Rilevante in ogni contenzioso su liquidazioni tardive.

Cass., Sez. I, ord. 17 aprile 2024, n. 10413 — In presenza di una causa di scioglimento gli amministratori sono esposti a una duplice e distinta responsabilità: per il ritardo o l’omissione nell’accertamento della causa e nel deposito della dichiarazione nel registro delle imprese, e per gli atti compiuti in violazione del divieto di gestione non conservativa. Impone di distinguere i due addebiti.

Cass. n. 22005/2025 — Il principio di insindacabilità nel merito delle scelte di gestione non opera in presenza di palese irragionevolezza, imprudenza o arbitrarietà dell’iniziativa economica, né in caso di palesi violazioni di legge. Segna il confine tra insuccesso imprenditoriale e responsabilità.

Trib. Venezia, Sez. Impresa, 10 febbraio 2025, n. 713 — Ai sensi dell’art. 2476, comma 6, c.c. gli amministratori rispondono verso i creditori sociali quando l’inosservanza degli obblighi di conservazione dell’integrità patrimoniale ha fatto venir meno la garanzia generica, rendendola insufficiente. Richiede il nesso, non la sola insufficienza.

Sui limiti dell’attacco attraverso le procedure concorsuali

Cass., Sez. I, 20 febbraio 2020, n. 4329 — Il combinato disposto degli artt. 2495 c.c. e 10 l. fall. impedisce al liquidatore della società cancellata, di cui entro l’anno sia chiesta l’apertura della procedura, di domandare il concordato preventivo. Dimostra che la cancellazione anticipata brucia le alternative negoziali.

Cass. n. 14414/2024 — Entro l’anno dalla cancellazione anche la società incorporata per fusione può, se insolvente, essere assoggettata alla procedura. Conferma l’ampiezza della finestra annuale.

Cass., Sez. I, 9 gennaio 2026, n. 544 — Al concordato semplificato può accedere anche il debitore già insolvente: l’ammissibilità non dipende dalla natura reversibile o irreversibile dell’insolvenza. Apre una via a molte liquidazioni che si credevano precluse.

Cass., Sez. I, 12 gennaio 2026, n. 624 — L’utilità richiesta dall’art. 25-sexies, comma 5, CCII in favore di ciascun creditore, pur non dovendo essere necessariamente apprezzabile in termini economici, non può consistere nella sola maggiore rapidità di chiusura rispetto alla liquidazione giudiziale o controllata. Impone di costruire proposte con contenuto reale.

Cass., Sez. I, 12 gennaio 2026, n. 620 — Non costituisce risorsa esterna ai sensi dell’art. 84, comma 4, CCII la rinuncia dei soci alla prededuzione di crediti da finanziamenti già erogati e autorizzati in composizione negoziata: risorsa esterna è solo l’apporto di nuova finanza o di utilità estranee al patrimonio del debitore. Chiude la strada agli apporti solo contabili.

Cass., Sez. I, ord. 14 febbraio 2025, n. 3790 — Ha delimitato il sindacato del tribunale in sede di scrutinio dell’ammissibilità della domanda concordataria, tema che incide direttamente sulla tenuta delle proposte liquidatorie.

Trib. Bolzano, 20 novembre 2025 — Non è accoglibile la richiesta di misure protettive, ed è inammissibile l’accesso, quando la proposta formulata in composizione negoziata è puramente liquidatoria e priva di prospettive di risanamento. È il limite oltre il quale lo strumento non può essere usato come scudo.

Trib. Milano, Sez. II, 15 febbraio 2024 — Costituisce abuso dell’iter procedurale la rinuncia alla domanda di concordato semplificato seguita da una domanda di concordato con riserva mentre pende l’istanza di liquidazione giudiziale. Segnala che la sequenza degli strumenti va progettata correttamente.

Trib. Milano, Sez. II, 20 ottobre 2025 — Trib. Reggio Emilia, 29 luglio 2025 — Trib. Cuneo, 15 luglio 2025 — Trib. Piacenza, 3 luglio 2025 — Trib. Taranto, 18 giugno 2025 — Trib. Pescara, 27 gennaio 2025 — Il fronte della giurisprudenza di merito sul concordato semplificato: correttezza e buona fede da riscontrare nella composizione negoziata precedente; ammissibilità della modifica della proposta purché resti liquidatoria; ampiezza delle verifiche in sede di omologazione; trattamento dei crediti assistiti da prelazione e distribuzione della finanza esterna; termine di sessanta giorni anche per la domanda proposta con riserva; necessità che il piano assicuri ai creditori una prospettiva migliore dell’alternativa liquidatoria.

App. Torino, decreto 23 settembre 2025 — Il surplus generato dalla vendita dell’azienda oltre il ricavato stimato in sede liquidatoria resta soggetto alla priorità assoluta e all’ordine delle cause di prelazione, e non può essere qualificato come finanza esterna liberamente distribuibile.

Sui limiti dell’attacco ai garanti

Cass., Sez. III, 16 ottobre 2017, n. 24296 — In caso di apertura del concorso sul debitore principale, il debito garantito non ancora scaduto si considera scaduto a quella data, con la conseguenza che da lì decorre il termine entro cui il creditore deve proporre le proprie istanze ai sensi dell’art. 1957, comma 1, c.c. per conservare i diritti verso il fideiussore. È la pronuncia che rende concreta, e non teorica, la decadenza del creditore inerte.

Trib. Milano, sent. n. 430/2025 — Si è misurato con la conformità delle fideiussioni allo schema associativo e con la deroga pattizia all’onere di forma dell’art. 1957 c.c. in presenza di clausole “a semplice richiesta”, confermando che la verifica va condotta sul testo del singolo contratto.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio Monardo gioca la partita al posto tuo: ricostruisce le mosse già fatte dal creditore, intercetta i vizi dei suoi atti, presidia le scadenze che è obbligato a rispettare e apre il tavolo della trattativa nel momento esatto in cui la sua convenienza economica si sposta. In concreto:

  1. Ricostruiamo la mappa del passivo con la qualificazione giuridica di ogni credito — privilegio speciale, privilegio generale, chirografo, postergazione ex art. 2467 c.c. — e redigiamo il prospetto di riparto ipotetico secondo la graduazione dell’art. 2741 c.c., che è il documento su cui si regge ogni difesa successiva.
  2. Fissiamo con prova documentale la data della causa di scioglimento e verifichiamo la tempestività dell’accertamento e dell’iscrizione ex art. 2485 c.c., perché è da quella data che si misura il danno presunto dall’art. 2486, comma 3, c.c.
  3. Esaminiamo atto per atto i pagamenti già eseguiti nella liquidazione, individuiamo quelli esposti a contestazione per violazione della par condicio e valutiamo le condotte correttive ancora possibili.
  4. Verifichiamo titolo esecutivo, precetto e pignoramento notificati alla società, controllando notifiche, quantificazione, interessi e requisiti formali, e proponiamo le opposizioni ex artt. 615 e 617 c.p.c. quando ne ricorrono i presupposti.
  5. Analizziamo i contratti di fideiussione e le garanzie personali dei soci, ricostruiamo la decorrenza del termine dell’art. 1957 c.c., esaminiamo le clausole critiche e la qualificazione del negozio, e costruiamo la difesa del garante come partita autonoma rispetto a quella societaria.
  6. Selezioniamo lo strumento di regolazione della crisi tecnicamente sostenibile — composizione negoziata, concordato semplificato ex art. 25-sexies CCII, liquidazione controllata, istanza di liquidazione giudiziale su iniziativa del debitore — e ne verifichiamo i presupposti prima di depositare, alla luce degli orientamenti della Cassazione di gennaio 2026.
  7. Presidiamo il termine annuale dell’art. 33 CCII e calcoliamo l’esposizione residua dopo la cancellazione, così che la chiusura non avvenga nel momento peggiore.
  8. Assistiamo liquidatore, amministratori e soci nelle azioni di responsabilità promosse ex artt. 2495, 2486 e 2476, comma 6, c.c., contestando la ricostruzione del danno e producendo il criterio liquidatorio alternativo che la giurisprudenza espressamente ammette.
  9. Conduciamo la trattativa con banche, fornitori e cessionari di crediti, costruendo l’ipotesi di saldo e stralcio sul confronto documentato con l’alternativa liquidatoria.
  10. Seguiamo il caso in ogni grado di giudizio, con la stessa linea difensiva dal primo atto fino alla Corte di cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In questa materia due abilitazioni pesano più delle altre. La qualifica di cassazionista conta perché le azioni di responsabilità contro liquidatori e amministratori si decidono su principi di diritto che maturano davanti alla Corte di legittimità, e perché impostare fin dal primo grado gli atti nella prospettiva del giudizio di legittimità evita di scoprire troppo tardi che una questione non è stata dedotta. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 conta perché la scelta tra liquidazione volontaria, composizione negoziata e sbocco concordatario è la decisione che determina l’esito dell’intera vicenda, e va presa da chi conosce dall’interno il funzionamento di quello strumento.

A questo si aggiunge lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo: nella liquidazione di una S.r.l. incapiente la convenienza del creditore è materia da commercialista quanto da avvocato, perché senza la lettura economica dei bilanci, del prospetto di riparto e del confronto con l’alternativa liquidatoria non si costruisce né una difesa né una trattativa credibile. E la continuità della strategia, dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione, resta affidata allo stesso difensore e alla stessa linea, senza passaggi di mano che disperdono il lavoro fatto.


Chiusura

Nella liquidazione di una società incapiente non vince chi ha ragione in astratto. Vince chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti — chi sa che il creditore ha dodici mesi dopo la cancellazione, che il chirografario pagato per primo diventa il problema del liquidatore, che la fideiussione firmata anni fa sopravvive alla società, che il concordato non è più accessibile dopo la cancellazione. Sono tutte informazioni disponibili prima, non dopo; ed è per questo che la differenza tra una chiusura ordinata e un contenzioso lungo dieci anni si gioca quasi sempre nelle prime settimane.

Lo Studio Monardo lavora su questa materia perché le competenze certificate dell’Avvocato coincidono con i quattro fronti che una liquidazione incapiente apre contemporaneamente: la scelta dello strumento concorsuale, presidiata dalla qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021; le azioni di responsabilità che arrivano fino all’ultimo grado, presidiate dall’abilitazione di cassazionista; i rapporti bancari e le garanzie personali dei soci, presidiati dal coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario; e l’eventuale sovraindebitamento del socio garante, presidiato dalle qualifiche di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di professionista fiduciario di un OCC. Non promettiamo esiti: analizziamo la posizione, verifichiamo gli atti della controparte e costruiamo la strategia più difendibile con gli strumenti che la legge mette a disposizione.

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La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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