Come Funziona L’Accertamento Con Adesione Per Le Aziende?


Perché su questo tema contano più le sentenze del testo di legge

Se si legge soltanto il D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, l’accertamento con adesione sembra un istituto lineare: l’impresa riceve una contestazione, chiede il confronto, discute i numeri con l’ufficio, firma un accordo, paga, e la vicenda si chiude con sanzioni ridotte. Nella realtà quotidiana delle aziende accade tutt’altro. Il momento in cui l’istanza va presentata, ciò che succede se si firma e poi non si riesce a pagare, la sorte dei soci quando aderisce la società, il valore probatorio di quello che si dice al tavolo dell’ufficio: nulla di tutto questo è scritto nel testo di legge in modo tale da poter essere applicato senza interpretazione. È la Corte di Cassazione ad aver riempito quegli spazi vuoti, spesso in modo severo, quasi sempre in modo definitivo.

Questa guida raccoglie le decisioni che un imprenditore, un amministratore o un direttore amministrativo devono conoscere prima di firmare qualsiasi cosa, e le traduce in conseguenze pratiche. Non un riassunto della normativa, ma una lettura ragionata di ciò che i giudici hanno effettivamente stabilito, con gli estremi di ogni pronuncia e la ricaduta operativa su chi gestisce un’azienda.

Lo Studio Monardo lavora su questo terreno: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, composto da avvocati e commercialisti che affrontano insieme lo stesso fascicolo — il commercialista sui numeri della ricostruzione induttiva, l’avvocato sui vizi del procedimento e sulla strategia processuale. Ed è un avvocato cassazionista: significa che gli orientamenti di legittimità che leggerete qui sotto non sono per lo Studio materiale di commento, ma il terreno su cui si costruisce la difesa fino all’ultimo grado di giudizio, con lo stesso difensore dall’analisi iniziale alla Corte di Cassazione.

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Il quadro normativo in breve: su cosa si sono pronunciati i giudici

L’accertamento con adesione è disciplinato dal D.Lgs. 218/1997 e consente all’impresa e all’ente impositore di ridefinire in via amministrativa la pretesa fiscale, evitando il contenzioso. Riguarda le imposte sui redditi (IRES e IRPEF), l’IRAP e l’IVA; per i tributi locali opera nei limiti dei regolamenti adottati dai singoli enti.

La riforma attuata con il D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 ha riscritto il procedimento per gli atti emessi dal 30 aprile 2024, agganciandolo al nuovo principio del contraddittorio preventivo. L’art. 6-bis della L. 212/2000, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219 e da ultimo modificato nel comma 3 dall’art. 13, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192, stabilisce che tutti gli atti autonomamente impugnabili davanti al giudice tributario devono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo. Restano fuori gli atti automatizzati, quelli di pronta liquidazione e di controllo formale individuati con decreto ministeriale, oltre ai casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.

Il meccanismo, oggi, funziona così. L’ufficio comunica all’azienda uno schema di atto con un termine non inferiore complessivamente a sessanta giorni per presentare controdeduzioni e, su richiesta, per accedere al fascicolo ed estrarne copia. L’atto non può essere adottato prima della scadenza di quel termine; se tra la scadenza del termine per il contraddittorio e il termine di decadenza per l’accertamento restano meno di centoventi giorni, la decadenza slitta al centoventesimo giorno successivo. Ricevuto lo schema, l’impresa ha tre strade: presentare osservazioni difensive entro sessanta giorni; formulare istanza di adesione entro trenta giorni, con successivo invito a comparire ai sensi dell’art. 5; oppure non fare nulla, riservandosi di presentare istanza entro quindici giorni dalla notifica dell’atto impositivo, ma in tal caso con una sospensione del termine di ricorso ridotta a trenta giorni anziché novanta.

Per gli atti non soggetti a contraddittorio preventivo continua a valere lo schema tradizionale: istanza entro sessanta giorni dalla notifica dell’avviso, sospensione del termine di impugnazione e di pagamento per novanta giorni ai sensi dell’art. 6, comma 3, invito a comparire formulato dall’ufficio entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza.

Accanto all’adesione ordinaria vive oggi l’adesione ai verbali di constatazione, reintrodotta dall’art. 5-quater del D.Lgs. 218/1997 (inserito dall’art. 1, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 13/2024): l’azienda può aderire al contenuto integrale del PVC entro trenta giorni dalla consegna, senza condizioni oppure condizionandola alla rimozione di errori manifesti, e ottiene sanzioni ridotte alla metà rispetto all’adesione ordinaria — quindi un sesto del minimo anziché un terzo. È stato invece abrogato l’invito obbligatorio dell’art. 5-ter.

Sul versante economico, l’adesione ordinaria comporta sanzioni ridotte a un terzo del minimo edittale (art. 2, comma 5, e art. 3, comma 3). Il perfezionamento richiede il versamento delle somme, o della prima rata, entro venti giorni dalla redazione dell’atto (art. 8), con possibilità di dilazione fino a otto rate trimestrali, elevabili a sedici quando le somme dovute superano i cinquantamila euro. La definizione rileva anche ai fini dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti sul maggior imponibile, sui quali non si applicano sanzioni e interessi, e il pagamento integrale del debito tributario può assumere rilievo penale ai fini delle cause di non punibilità e delle attenuanti previste dagli artt. 13 e 13-bis del D.Lgs. 74/2000. L’accertamento definito non è impugnabile né integrabile o modificabile dall’ufficio, salvo la sopravvenienza di nuovi elementi che consentano di accertare un maggior reddito superiore al cinquanta per cento di quello definito e comunque non inferiore a 77.468,53 euro.

Fin qui la legge. Ora la giurisprudenza, che è ciò che decide davvero come va a finire.


L’orientamento consolidato: firma e pagamento sono due momenti diversi, e il primo è irreversibile

Il nucleo più stabile della giurisprudenza tributaria in materia di adesione riguarda la distinzione tra conclusione dell’accordo e perfezionamento della definizione. È una distinzione che il testo di legge lascia intuire e che la Suprema Corte ha reso operativa con conseguenze pesantissime per le imprese.

Il punto di partenza è antico e mai smentito: l’avviso di accertamento originario perde efficacia soltanto con il pagamento. La Corte lo ha affermato con la sentenza n. 23776 del 20 novembre 2015 e lo ha ribadito con l’ordinanza n. 29183 del 2019, chiarendo che è solo al momento del versamento integrale delle somme rideterminate in contraddittorio — o della prima rata, in caso di dilazione — che l’atto impositivo originario cede il passo alla definizione concordata. In senso conforme si erano già espresse le pronunce n. 3368/2012 e n. 13143/2018. Il principio, calato nella pratica, significa che finché l’azienda non paga, l’avviso di accertamento resta in vita come garanzia del credito erariale.

Fin qui, nulla di scandaloso. Il problema nasce dalla seconda gamba del ragionamento: se l’avviso resta in vita, l’impresa che non ha pagato può tornare a impugnarlo? La Suprema Corte ha risposto di no, e lo ha fatto in modo sempre più netto. Con l’ordinanza n. 26818 del 19 settembre 2023 e con la sentenza n. 29310 del 23 ottobre 2023 la Corte ha affermato che, dopo la fissazione consensuale del quantum debeatur, al contribuente non resta che eseguire l’accordo, essendo normativamente esclusa la possibilità di impugnare tanto l’accordo quanto l’atto impositivo che ne costituisce l’oggetto.

L’approdo più severo è arrivato con la sentenza n. 26618 del 14 ottobre 2024: una volta sottoscritto l’atto di adesione, il contribuente non può più impugnare l’avviso di accertamento iniziale, nemmeno se decide poi di non versare le somme concordate. La Corte ha respinto espressamente la tesi dello ius poenitendi, cioè del diritto di ripensamento: la firma produce immediatamente l’effetto preclusivo, l’accertamento definito diventa intangibile sia per l’ufficio, che non può più modificarlo, sia per l’impresa, che non può più contestarlo.

Nello stesso solco si colloca l’ordinanza n. 10522 del 2024, resa in un caso particolarmente istruttivo per le società: la contribuente sosteneva sia che l’accordo non si fosse mai perfezionato per mancato pagamento, sia che l’atto fosse stato firmato da un falsus procurator, cioè da un soggetto privo del potere di rappresentare la società. La Cassazione ha rigettato il ricorso, ribadendo la linea di confine tra conclusione dell’accordo — che si realizza con la sottoscrizione delle parti — e perfezionamento della definizione, che attiene invece all’esecuzione dell’obbligazione. Da quel momento l’accertamento definito diventa intangibile e non più impugnabile per il contribuente.

Per un’azienda questa architettura si traduce in una regola di comportamento tanto semplice quanto ignorata: la firma dell’atto di adesione non è un passaggio interlocutorio, non è una “manifestazione di disponibilità”, non è un modo per guadagnare tempo mentre si cerca la liquidità. È l’atto che chiude ogni via giudiziale. La verifica sulla capacità dell’impresa di sostenere il piano di versamento deve essere completata prima di sedersi al tavolo per la sottoscrizione, non dopo. E la verifica sui poteri di chi firma — amministratore unico, delegato, procuratore speciale — va fatta a monte, perché il vizio di rappresentanza, come dimostra l’ordinanza n. 10522/2024, difficilmente offre una via d’uscita quando l’ufficio ha già acquisito l’accordo.

C’è poi un corollario che riguarda ciò che si dice al tavolo. Con l’ordinanza n. 6391 del 28 febbraio 2022 la Corte ha stabilito che il verbale redatto nel procedimento di adesione e sottoscritto da entrambe le parti costituisce un documento utilizzabile a fini probatori nel giudizio tributario anche quando il procedimento non si è perfezionato, poiché il mancato perfezionamento non fa venir meno la valenza documentale dell’atto né la sua riconducibilità alla volontà dei firmatari, restando ferma la libertà del giudice di valutarne rilevanza e attendibilità. La lama taglia da entrambi i lati: il giudice può abbattere l’imponibile sulla base di quanto l’ufficio ha riconosciuto in quella sede, ma può anche valorizzare contro l’impresa la disponibilità manifestata a riconoscere un certo scostamento. Non esiste, nel procedimento tributario, una regola di riservatezza analoga a quella dettata per la mediazione civile.

Sul versante opposto, la giurisprudenza ha delimitato con altrettanta precisione ciò che resta impugnabile dopo la definizione. Con l’ordinanza n. 17068 del 14 giugno 2023 la Corte ha chiarito che l’atto di definizione può essere contestato soltanto quando il contribuente ravvisi errori commessi dall’ufficio nella fase di liquidazione del tributo, cioè quando la maggiore imposta liquidata non corrisponda a quanto risulta dall’accordo o dalle risultanze del verbale. Il ragionamento è di stretta logica difensiva: escludere in radice l’autonoma impugnazione significherebbe cristallizzare, senza alcuna possibilità di tutela, una pretesa erariale calcolata in modo errato. La finestra esiste, ma è stretta: riguarda gli errori di liquidazione, non il merito di ciò che è stato concordato. Da qui una raccomandazione operativa che vale più di molte strategie processuali: il controllo aritmetico dell’atto di definizione — imposta per imposta, annualità per annualità, sanzione per sanzione — va fatto prima della sottoscrizione, non al momento di pagare.

Sempre nell’area degli effetti consolidati merita attenzione un profilo che nelle aziende viene sistematicamente sottovalutato: l’adesione perfezionata non è una liberatoria assoluta per le annualità definite. L’art. 2, comma 3, del D.Lgs. 218/1997 conserva all’ufficio l’ulteriore azione accertatrice quando sopravvengano nuovi elementi che consentano di accertare un maggior reddito superiore al cinquanta per cento di quello definito e comunque non inferiore a 77.468,53 euro, oltre alle ipotesi legate agli accertamenti parziali. Il principio, calato nella pratica, significa che l’adesione chiude la contestazione così come è stata formulata, non l’intero periodo d’imposta rispetto a fatti nuovi emersi successivamente — per esempio da una verifica presso un fornitore o da uno scambio informativo internazionale. Nella valutazione di convenienza, questo elemento incide soprattutto quando l’impresa sa che sullo stesso periodo esistono altri profili non ancora emersi.

Vanno infine ricordati due effetti che spostano il baricentro della decisione ben oltre il perimetro fiscale. Il primo è previdenziale: la definizione rileva anche ai fini dei contributi dovuti sul maggior imponibile, sui quali non si applicano sanzioni e interessi, con un beneficio che nelle imprese con struttura societaria di persone può risultare tutt’altro che marginale. Il secondo è penale: il pagamento integrale del debito tributario, comprensivo di sanzioni e interessi, assume rilievo ai fini delle cause di non punibilità e della circostanza attenuante previste dagli artt. 13 e 13-bis del D.Lgs. 74/2000, e le relative soglie temporali sono agganciate a scansioni del processo penale che non coincidono affatto con quelle del piano rateale concordato con l’ufficio. Quando sulla stessa vicenda pende o può pendere un procedimento penale, il calendario dei versamenti va costruito guardando contemporaneamente ai due orologi, perché una rateazione perfettamente regolare sul piano tributario può risultare tardiva rispetto al momento processuale in cui il pagamento avrebbe prodotto l’effetto premiale.


Prima questione aperta: la firma senza pagamento e la rateazione saltata

La questione, come se la pone chi guida un’impresa

“Ho concordato con l’ufficio una cifra sostenibile, ho firmato, ma poi un cliente non mi ha pagato e la prima rata è saltata. Cosa succede adesso? E se saltano la terza e la quarta?” È forse la domanda più frequente nelle aziende che attraversano una tensione di cassa, e la risposta non è affatto intuitiva.

Cosa hanno deciso i giudici

Il primo blocco di risposte discende direttamente dall’orientamento appena visto. Poiché la firma preclude l’impugnazione (Cass. n. 26618/2024; Cass. n. 10522/2024), l’impresa che non versa la prima rata si trova nella peggiore delle posizioni possibili: ha perso il diritto di contestare l’accertamento e non ha ottenuto i benefici della definizione. L’ordinanza n. 24766 del 2025 ha confermato questa lettura, distinguendo con chiarezza i due scenari: il mancato versamento della prima rata comporta l’inefficacia dell’adesione, mentre per le rate successive si entra nel diverso terreno della decadenza dal beneficio della rateazione e della ripresa delle azioni di riscossione.

Sulla decadenza dalla rateazione la Corte era già intervenuta con l’ordinanza n. 13133 del 2018, chiarendo che, ai sensi dell’art. 8, comma 3-bis, del D.Lgs. 218/1997, il contribuente decade dal beneficio a seguito del mancato versamento della rata entro il termine di pagamento di quella successiva. La disciplina generale dell’art. 15-ter del d.P.R. 602/1973 tollera soltanto scostamenti di importo minimi e ritardi di pochi giorni sulla prima rata: fuori da quel perimetro ristretto la decadenza opera, e il residuo viene iscritto a ruolo con sanzione maggiorata.

Un’ulteriore precisazione, di grande rilievo pratico, è arrivata dalla giurisprudenza di legittimità in materia di adesioni risalenti al periodo in cui era ancora richiesta la garanzia per le rateazioni di importo elevato: la Corte ha cassato la decisione di merito che aveva collocato il perfezionamento dell’accordo alla data di entrata in vigore della norma che aveva eliminato l’obbligo di garanzia, affermando che, in mancanza di perfezionamento, l’amministrazione poteva far valere esclusivamente la pretesa originaria — i tributi restavano dovuti per intero, ma non erano applicabili le sanzioni previste per l’inadempimento al piano rateale, che presuppongono un piano validamente perfezionato.

Se c’è contrasto

Il contrasto qui non è tra sezioni della Cassazione, ma tra la Cassazione e una parte consistente della dottrina, che da anni obietta: se il mancato pagamento mantiene in vita l’avviso originario, dovrebbe sopravvivere anche il diritto di impugnarlo, perché solo il versamento produce l’effetto sostitutivo. L’obiezione è ragionevole, ma resta minoritaria e priva di riscontro nelle decisioni recenti. L’assunzione prudenziale, per qualunque azienda, è che la firma sia irreversibile e che il ricorso, dopo di essa, non sia più praticabile. Pianificare una difesa sul presupposto opposto significa esporsi a un rischio che le pronunce del 2023, del 2024 e del 2025 rendono altamente probabile.

Cosa significa per te

La sequenza corretta è una sola: valutazione di sostenibilità finanziaria prima della firma, non dopo. Prima di sottoscrivere occorre costruire il piano di cassa dei successivi quattro anni — sedici rate trimestrali sono quattro anni pieni di impegni — e confrontarlo con gli altri debiti dell’impresa, quelli bancari e quelli verso fornitori. Se il piano non regge, la firma va evitata e la strada del ricorso va tenuta aperta, oppure occorre pensare fin da subito a un percorso di gestione della crisi che tenga insieme il debito fiscale e il resto dell’esposizione.

È esattamente il punto in cui l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo mette in campo, oltre alla qualifica di avvocato cassazionista, quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: la decisione se aderire, e con quale piano rateale, non è un calcolo fiscale isolato ma una scelta di equilibrio finanziario complessivo dell’azienda.


Seconda questione aperta: i novanta giorni di sospensione valgono sempre?

La questione

“Ho presentato istanza di adesione: quindi ho novanta giorni in più per il ricorso, giusto?” Nella maggior parte dei casi sì. In alcuni casi no. E la differenza tra le due ipotesi è la differenza tra un ricorso ammissibile e un accertamento diventato definitivo.

Cosa hanno deciso i giudici

L’orientamento largamente prevalente è protettivo. Con l’ordinanza n. 23828 del 25 agosto 2025 la Sezione Tributaria ha affermato che la sospensione del termine di impugnazione prevista dall’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 218/1997 opera in modo automatico con la presentazione dell’istanza, restando irrilevante che il contribuente abbia poi tenuto un comportamento meramente omissivo, non presentandosi alla convocazione fissata dall’amministrazione. È il consolidamento di una linea inaugurata dall’ordinanza n. 27274 del 24 ottobre 2019 e ribadita dalla sentenza n. 11623 del 16 giugno 2020, secondo cui solo la formale e irrevocabile rinuncia all’istanza interrompe la sospensione, perché il periodo di novanta giorni è concepito come spatium deliberandi, cioè come spazio di riflessione garantito all’impresa.

La stessa logica ha protetto il contribuente in situazioni estreme: l’ordinanza n. 17328 del 2024 ha escluso che il sopravvenuto fallimento durante i novanta giorni renda tardivo il ricorso. E la Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 140 del 2011, aveva già confermato la legittimità del meccanismo, ritenendo ragionevole il periodo fisso di sospensione.

Esiste però un versante restrittivo che va conosciuto. Un filone della giurisprudenza di legittimità — riemerso in decisioni del 2026 relative ad accertamenti da studi di settore — nega la sospensione quando l’ufficio abbia già invitato l’impresa a comparire e il confronto si sia già svolto prima della notifica dell’atto: in quel caso lo spatium deliberandi si considera già consumato, il termine resta quello ordinario di sessanta giorni e il ricorso presentato oltre viene dichiarato inammissibile per tardività. Va inoltre ricordato che l’istanza di autotutela non produce alcun effetto sospensivo, come la Cassazione ha ribadito con l’ordinanza n. 31377 del 2024: solo l’adesione sospende, l’autotutela no.

A questo si aggiunge il nuovo assetto normativo. Per gli atti soggetti a contraddittorio preventivo, l’impresa che non abbia presentato istanza entro trenta giorni dallo schema di atto e la presenti dopo la notifica dell’avviso ottiene una sospensione di soli trenta giorni, non di novanta.

Se c’è contrasto

L’orientamento prevalente è quello dell’automatismo sospensivo (Cass. n. 23828/2025 e precedenti conformi). Il filone restrittivo è minoritario e legato a fattispecie in cui un contraddittorio formale aveva già avuto luogo. L’assunzione prudenziale è calcolare sempre il termine nel modo meno favorevole: se l’azienda ha già partecipato a un invito a comparire o a un contraddittorio strutturato prima dell’atto, il ricorso va predisposto entro sessanta giorni, senza confidare nella sospensione.

Cosa significa per te

Il calcolo dei termini in materia di adesione va fatto per iscritto, con le date esatte, e non a memoria. Vanno considerati: la data di notifica, la natura dell’atto (soggetto o meno a contraddittorio preventivo), l’eventuale schema di atto ricevuto in precedenza, il tipo di sospensione applicabile — novanta o trenta giorni — e la sospensione feriale, che va dal 1° al 31 agosto e si cumula con le altre. Un errore di conteggio non si recupera: l’inammissibilità per tardività chiude ogni discussione nel merito, per quanto fondate fossero le ragioni dell’impresa.


Terza questione aperta: cosa succede ai soci quando aderisce la società

La questione

“La mia S.n.c. ha definito in adesione il maggior reddito contestato. I soci hanno ricevuto avvisi collegati: sono coperti dall’accordo della società? E se un socio vuole ricorrere?” Per le società di persone e per le S.r.l. a ristretta base partecipativa questa è la questione con l’impatto economico più grande, perché il reddito accertato in capo alla società si riverbera per trasparenza sulle posizioni personali.

Cosa hanno deciso i giudici

Il primo punto fermo è che l’adesione della società cristallizza il reddito societario. Con l’ordinanza n. 6070 del 2022 la Corte ha escluso il litisconsorzio necessario nel caso di adesione perfezionata dalla società di persone, osservando che l’istituto deflativo consolida la posizione con riferimento al reddito definito e che tale reddito si ribalta pro quota sui soci per effetto dell’art. 5 del TUIR.

Il secondo punto fermo, molto più insidioso, riguarda i termini. Con l’ordinanza n. 879 del 13 gennaio 2022 la Cassazione ha stabilito che la sospensione derivante dall’istanza presentata dalla sola società non si estende al socio che non ha presentato una propria istanza: il ricorso del socio, calcolato confidando nella sospensione ottenuta dalla società, è stato ritenuto tardivo. Il ragionamento muove dalla diversa finalità del procedimento di adesione rispetto al processo e dalla possibilità fisiologica di esiti differenziati tra società e soci.

Sul fronte processuale, la giurisprudenza continua a perimetrare con precisione il litisconsorzio necessario. L’ordinanza n. 10232 del 16 aprile 2024 ha ribadito che esso opera quando la controversia riguarda la determinazione del reddito della società, opera tra i soli soci quando riguarda la ripartizione del reddito tra i titolari delle quote, e non opera quando verte su un errore dichiarativo commesso dal singolo socio sulla propria quota. La sentenza n. 12005 del 7 maggio 2025 si muove nella stessa direzione, confermando che il litisconsorzio sussiste quando la lite verte sul maggior imponibile societario.

Da ultimo, con l’ordinanza n. 11066 del 24 aprile 2026, la Suprema Corte ha valorizzato la natura unitaria dell’accertamento “per trasparenza”: il ricorso proposto anche da uno soltanto degli interessati apre un giudizio necessariamente collettivo, che coinvolge inscindibilmente società e soci; l’unico limite riguarda il socio che abbia già versato l’importo indicato nell’avviso divenuto definitivo, per il quale opera l’irripetibilità di quanto corrisposto.

Merita un cenno anche l’ordinanza n. 14000 del 13 maggio 2026, che ha riaffermato il principio di personalità delle sanzioni: la successione del socio nei debiti tributari della società estinta non si estende alle sanzioni amministrative. Per un’impresa che valuta l’adesione in prossimità di una liquidazione, la composizione del debito tra imposta, interessi e sanzioni non è un dettaglio contabile.

Se c’è contrasto

Il contrasto esiste, ed è più teorico che applicativo: la dottrina osserva che, se l’accertamento è unitario, anche gli effetti sospensivi dovrebbero esserlo, e le pronunce del 2026 sull’unitarietà del giudizio danno qualche argomento in più a questa lettura. Ma l’orientamento consolidato resta quello dell’ordinanza n. 879/2022, e l’assunzione prudenziale è che ogni socio debba presentare la propria istanza di adesione e calcolare i propri termini in autonomia, senza appoggiarsi a quelli della società.

Cosa significa per te

Quando l’accertamento colpisce la società e i soci, l’adesione va gestita come operazione unitaria ma con adempimenti separati: istanze distinte, calendario dei termini per ciascun soggetto, verifica che l’ufficio convochi tutte le posizioni interessate. Trattare la posizione dei soci come un’appendice automatica di quella societaria è l’errore che trasforma una definizione vantaggiosa in un contenzioso perso per tardività.


La pronuncia più recente e rilevante: quando il potere impositivo si considera già esercitato

La decisione più significativa tra quelle intervenute di recente è la sentenza n. 23073 del 12 luglio 2026 della Sezione Tributaria, che affronta un problema apparentemente tecnico e in realtà decisivo per ogni azienda sottoposta a verifica: da quale momento si considera “emanato” l’atto impositivo?

Il contesto è quello del termine dilatorio di sessanta giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione, previsto dall’allora art. 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente. La norma vietava all’ufficio di emanare l’avviso prima della scadenza di quel termine, riservato alle osservazioni dell’impresa. La difesa erariale sosteneva, in casi come questo, che ciò che conta è la data di notifica al contribuente, con la conseguenza che un atto sottoscritto in anticipo ma notificato dopo il sessantesimo giorno sarebbe legittimo.

La Corte ha respinto questa lettura. Il termine è violato quando il funzionario competente sottoscrive l’atto prima del sessantesimo giorno dalla consegna del PVC, perché è in quel momento che il potere impositivo viene concretamente esercitato, anche se la notifica interviene successivamente. La motivazione è teleologica: il termine serve a garantire il contraddittorio “quando l’atto impositivo è ancora in fieri“, cioè quando la volontà dell’ufficio è ancora formabile; una volta cristallizzata nella sottoscrizione, attendere la notifica non ha più senso. La pronuncia ribadisce inoltre che la mera imminenza della scadenza decadenziale non costituisce quella “particolare e motivata urgenza” idonea a giustificare l’anticipazione.

Cosa cambia rispetto a prima. Il principio non è isolato, ma la sua riaffermazione nel 2026 ha un valore sistematico preciso, perché si salda con l’art. 6-bis dello Statuto: anche la norma vigente vieta l’adozione dell’atto prima della scadenza del termine assegnato per il contraddittorio, non la sua notificazione. Il nuovo regime, peraltro, non contempla più la deroga per particolare e motivata urgenza legata all’imminente decadenza, e proprio per questo il legislatore ha previsto il meccanismo di slittamento: se tra la scadenza del termine di contraddittorio e la decadenza restano meno di centoventi giorni, la decadenza è posticipata al centoventesimo giorno successivo.

Sul piano difensivo la ricaduta è concreta e va tradotta in un’attività istruttoria precisa: quando l’azienda riceve un avviso a ridosso della scadenza dei termini per il contraddittorio, occorre acquisire e confrontare la data di sottoscrizione dell’atto — che compare sull’originale e non sempre coincide con quella di notifica — con la data di consegna del PVC o di comunicazione dello schema di atto. Se la sottoscrizione precede la scadenza, il vizio esiste.

Attenzione, però, a un aspetto processuale che la riforma ha reso decisivo: ai sensi dell’art. 7-bis dello Statuto, l’annullabilità per violazione delle norme sul procedimento e sulla partecipazione del contribuente deve essere dedotta, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo, e non è rilevabile d’ufficio. Un vizio non eccepito nel primo atto difensivo è un vizio perduto. Su questo terreno si è mossa anche la giurisprudenza sul contraddittorio anteriore alla riforma: le Sezioni Unite, con la sentenza n. 21271 del 25 luglio 2025, hanno delineato la portata dell’obbligo di contraddittorio negli accertamenti cosiddetti “a tavolino” e i contenuti della prova di resistenza, mentre l’ordinanza n. 24783 dell’8 settembre 2025 ha applicato quei criteri a un accertamento analitico-induttivo fondato sul comportamento antieconomico dell’impresa, ritenendo non dimostrate le ragioni che il contribuente avrebbe potuto far valere in contraddittorio. Nel regime dell’art. 6-bis il quadro è più favorevole, perché l’annullabilità è prevista in via generale; ma resta l’onere di dedurre il vizio in modo tempestivo e circostanziato.


I principi applicati ai casi reali

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili: servono a mostrare come i principi appena esaminati incidano sui numeri e sulle date di un’impresa. Non sono casi seguiti dallo Studio, e ogni situazione concreta va valutata sui documenti effettivi.

Prima ipotesi — la scelta tra adesione al PVC e attesa dello schema di atto. Una S.r.l. del settore metalmeccanico riceve il 14 aprile 2026 un processo verbale di constatazione che contesta ricavi non dichiarati per 187.400 euro. Ipotizziamo, a soli fini dimostrativi, che le maggiori imposte complessive ammontino a 52.180 euro e che la sanzione base applicabile risulti pari a 36.526 euro. Se la società aderisce al verbale entro trenta giorni, quindi entro il 14 maggio 2026, ai sensi dell’art. 5-quater le sanzioni scendono a un sesto: 6.087 euro. Se invece attende lo schema di atto e definisce in adesione ordinaria, la riduzione è a un terzo: 12.175 euro. La differenza è di 6.088 euro, ma non è l’unico elemento in gioco: aderendo al PVC la società accetta il contenuto integrale del verbale e rinuncia a discutere i rilievi, mentre lo schema di atto apre sessanta giorni di contraddittorio in cui una parte della ripresa può essere ridimensionata. Se, per esempio, il confronto portasse a ridurre i ricavi contestati a 120.000 euro, il risparmio sull’imposta supererebbe ampiamente il maggior costo sanzionatorio.

Seconda ipotesi — società e soci, termini separati. Una S.a.s. con due soci riceve il 9 marzo 2026 un avviso di accertamento per maggior reddito d’impresa; contestualmente vengono notificati ai soci gli avvisi per il reddito imputato per trasparenza. Il 27 marzo la sola società presenta istanza di adesione; i soci restano inerti, confidando che la sospensione copra anche loro. Alla luce dell’ordinanza n. 879/2022, il termine dei soci resta quello ordinario di sessanta giorni e scade l’8 maggio 2026: se depositassero ricorso a settembre, contando novanta giorni in più, lo troverebbero dichiarato inammissibile. La sequenza corretta prevede che ciascun socio presenti la propria istanza entro i propri sessanta giorni, ottenendo autonomamente la sospensione.

Terza ipotesi — il conteggio dei termini attraverso agosto. Una S.r.l. riceve un avviso notificato il 5 giugno 2026 e presenta istanza di adesione il 10 giugno. Il termine ordinario di sessanta giorni scadrebbe il 4 agosto. Sommando la sospensione di novanta giorni dell’art. 6, comma 3, e la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto, il termine si sposta al 3 dicembre 2026. È un calcolo che va sempre rifatto sul caso concreto — la natura dell’atto può ridurre la sospensione a trenta giorni — ma mostra quanto sia ampio lo spazio di manovra quando i conteggi sono corretti, e quanto sia rovinoso quando non lo sono.

Quarta ipotesi — la firma senza copertura finanziaria. Una S.r.l. sottoscrive il 6 maggio 2026 un atto di adesione per complessivi 96.700 euro tra imposte, interessi e sanzioni ridotte. Essendo l’importo superiore a cinquantamila euro, opta per sedici rate trimestrali: prima rata di circa 6.044 euro da versare entro venti giorni, quindi entro il 26 maggio. Un incasso previsto non arriva e la prima rata non viene pagata. Alla luce dell’ordinanza n. 24766/2025 l’adesione è inefficace; alla luce della sentenza n. 26618/2024 la società non può però tornare a impugnare l’avviso originario, che consolida la pretesa nella misura piena. Se invece la prima rata fosse stata pagata e a saltare fosse la quarta, oltre il termine di pagamento della quinta, si applicherebbe la decadenza dalla rateazione secondo il principio dell’ordinanza n. 13133/2018, con iscrizione a ruolo del residuo. Tra i due scenari corre la differenza tra un debito gestibile e un debito che travolge l’impresa.


La giurisprudenza in tabella

Il quadro che segue riepiloga tutte le pronunce richiamate in questa guida, con gli estremi, la questione decisa e la ricaduta operativa per le aziende. È lo strumento da tenere accanto quando si valuta un’adesione, perché ciascuna riga corrisponde a una decisione che può essere già stata presa — o ancora evitata.

PronunciaQuestione decisaPrincipio in una rigaRilevanza pratica per l’impresa
Cass., Sez. Un., sent. n. 21271 del 25/07/2025Contraddittorio negli accertamenti “a tavolino”Delimita l’obbligo di contraddittorio nel regime anteriore all’art. 6-bis e i contenuti della prova di resistenzaDefinisce quali vizi di contraddittorio sono ancora spendibili sugli anni pregressi
Cass., Sez. Trib., sent. n. 23073 del 12/07/2026Termine dilatorio dal PVCIl divieto colpisce la sottoscrizione dell’atto, non la successiva notificaImpone di confrontare la data di firma dell’avviso con quella del PVC
Cass., Sez. Trib., ord. n. 24783 dell’08/09/2025Analitico-induttivo e contraddittorioApplica i criteri della prova di resistenza all’accertamento per antieconomicitàIl vizio va allegato indicando cosa si sarebbe potuto dimostrare
Cass., Sez. Trib., ord. n. 23828 del 25/08/2025Sospensione dei 90 giorniLa sospensione opera automaticamente con l’istanza, anche senza comparizioneProtegge chi presenta istanza e poi non partecipa all’incontro
Cass., Sez. Trib., ord. n. 27274 del 24/10/2019Mancata comparizioneSolo la rinuncia formale e irrevocabile interrompe la sospensioneLa diserzione dell’incontro non fa perdere i termini
Cass., Sez. Trib., sent. n. 11623 del 16/06/2020Natura della sospensioneI 90 giorni garantiscono uno spatium deliberandiConferma la finalità difensiva del periodo di sospensione
Cass., Sez. Trib., ord. n. 17328 del 2024Fallimento in pendenza di adesioneIl sopravvenuto fallimento non rende tardivo il ricorsoRilevante per imprese in crisi conclamata
Corte cost., ord. n. 140 del 2011Legittimità dell’art. 6, c. 3Il periodo fisso di sospensione è ragionevoleChiude i dubbi di costituzionalità sul meccanismo
Cass., Sez. Trib., ord. n. 31377 del 2024Autotutela e terminiL’istanza di autotutela non sospende i terminiNon confondere autotutela e adesione
Cass., Sez. Trib., sent. n. 26618 del 14/10/2024Effetti della sottoscrizioneLa firma preclude l’impugnazione anche in assenza di pagamentoNon esiste diritto di ripensamento dopo la firma
Cass., Sez. Trib., ord. n. 10522 del 2024Conclusione e perfezionamentoL’accordo si conclude con la firma; il perfezionamento riguarda l’esecuzioneRilevante anche sui poteri di chi sottoscrive per la società
Cass., Sez. Trib., ord. n. 26818 del 19/09/2023Impugnabilità dell’accordoDefinito il quantum, resta solo l’esecuzione dell’accordoConferma la chiusura della via giudiziale
Cass., Sez. Trib., sent. n. 29310 del 23/10/2023Preclusioni post adesioneL’atto impositivo resta efficace a garanzia fino al perfezionamentoSpiega perché l’avviso “sopravvive” senza essere impugnabile
Cass., Sez. Trib., ord. n. 24766 del 2025Rate non pagateIl mancato versamento della prima rata rende inefficace l’adesioneDistingue prima rata e rate successive
Cass., Sez. Trib., ord. n. 13133 del 2018Decadenza dalla rateazioneSi decade omettendo una rata entro il termine della successivaFissa la soglia di tolleranza reale del piano
Cass., Sez. Trib., sent. n. 23776 del 20/11/2015Verbale senza accordoIl solo verbale, senza atto sottoscritto, non vincola l’ufficioNessun affidamento su intese informali
Cass., Sez. Trib., ord. n. 29183 del 2019Perdita di efficacia dell’avvisoL’avviso perde efficacia solo con il pagamentoIl perfezionamento è un fatto, non una promessa
Cass., Sez. Trib., ord. n. 6391 del 28/02/2022Valore probatorio del verbaleIl verbale di adesione è utilizzabile come prova anche se non perfezionataCiò che si dichiara al tavolo può essere prodotto in giudizio
Cass., Sez. Trib., ord. n. 17068 del 14/06/2023Impugnabilità dell’atto di definizioneImpugnabile solo per errori nella liquidazione delle sommeUnica finestra residua di tutela
Cass., Sez. Trib., ord. n. 6070 del 2022Adesione della società di personeL’adesione cristallizza il reddito societario, senza litisconsorzio necessarioIl reddito definito si ribalta pro quota sui soci
Cass., Sez. Trib., ord. n. 879 del 13/01/2022Sospensione ed estensione ai sociLa sospensione ottenuta dalla società non si estende al socio inerteOgni socio deve presentare la propria istanza
Cass., Sez. Trib., ord. n. 10232 del 16/04/2024Perimetro del litisconsorzioOpera sul reddito societario, non sull’errore dichiarativo del singolo socioOrienta la scelta su chi deve stare in giudizio
Cass., Sez. Trib., sent. n. 12005 del 07/05/2025Litisconsorzio società-sociSussiste quando la lite verte sul maggior imponibile societarioConferma l’unitarietà sostanziale dell’accertamento
Cass., Sez. Trib., ord. n. 11066 del 24/04/2026Accertamento per trasparenzaIl ricorso di uno solo apre un giudizio necessariamente collettivoLimite: irripetibilità di quanto già versato dal socio
Cass., Sez. Trib., ord. n. 14000 del 13/05/2026Società estinta e sanzioniLa successione del socio nei debiti non si estende alle sanzioniIncide sulla convenienza dell’adesione in fase di liquidazione

La sintesi operativa

Dalla lettura complessiva di queste pronunce si ricavano alcuni principi pratici che valgono per qualsiasi azienda, a prescindere dal settore e dalla dimensione.

  • La firma dell’atto di adesione è il punto di non ritorno: dopo di essa non si impugna più nulla, nemmeno se il pagamento non arriva.
  • La sostenibilità finanziaria del piano rateale va verificata prima della sottoscrizione, mai dopo: sedici rate trimestrali sono quattro anni di impegni.
  • Il mancato pagamento della prima rata e quello delle rate successive producono conseguenze diverse: inefficacia dell’adesione nel primo caso, decadenza dalla rateazione nel secondo.
  • La sospensione di novanta giorni opera automaticamente con l’istanza, ma non è garantita in ogni scenario: se un contraddittorio formale si è già svolto, il termine può restare quello ordinario.
  • Per gli atti soggetti a contraddittorio preventivo, presentare l’istanza entro trenta giorni dallo schema di atto conserva la sospensione piena; presentarla dopo la notifica dell’avviso la riduce a trenta giorni.
  • L’istanza di autotutela non sospende alcun termine: solo l’adesione lo fa.
  • Ogni socio deve presentare la propria istanza: la sospensione ottenuta dalla società non lo protegge.
  • L’adesione al PVC costa meno in termini sanzionatori — un sesto anziché un terzo — ma comporta l’accettazione integrale dei rilievi.
  • Ciò che si dichiara nel contraddittorio finisce a verbale e può essere prodotto in giudizio, anche se l’adesione non si perfeziona.
  • I vizi del procedimento e della partecipazione vanno dedotti nel ricorso introduttivo, a pena di decadenza: non sono rilevabili d’ufficio.
  • La sospensione feriale, dal 1° al 31 agosto, si cumula con le altre sospensioni: il calcolo va messo per iscritto, data per data.
  • L’atto di definizione è impugnabile solo per errori commessi dall’ufficio nella liquidazione delle somme rispetto a quanto concordato.

Le domande sul “quindi in pratica?”

Se firmo l’adesione e poi l’azienda non riesce a pagare, posso tornare a fare ricorso? No. È la conclusione della sentenza n. 26618/2024, confermata dall’ordinanza n. 10522/2024: la sottoscrizione produce immediatamente l’effetto preclusivo e non esiste un diritto di ripensamento. L’avviso originario resta efficace a garanzia del credito e la pretesa si consolida nella misura piena. Per questo la decisione di firmare va presa solo dopo aver verificato la copertura finanziaria dell’intero piano.

L’istanza di adesione mi garantisce sempre novanta giorni in più per il ricorso? Nella generalità dei casi sì, e l’ordinanza n. 23828/2025 lo conferma anche quando l’impresa non si presenta all’incontro fissato. Ma esistono due eccezioni da conoscere: il filone che nega la sospensione quando un invito a comparire ha già consumato lo spazio di riflessione, e il nuovo regime che riduce la sospensione a trenta giorni per chi presenta l’istanza dopo la notifica dell’avviso, avendo già ricevuto lo schema di atto.

Se la società aderisce, i soci sono automaticamente coperti? Sul reddito definito sì, nel senso chiarito dall’ordinanza n. 6070/2022: la definizione cristallizza il reddito societario che si ribalta pro quota. Sui termini processuali no: l’ordinanza n. 879/2022 ha escluso che la sospensione ottenuta dalla società si estenda al socio rimasto inerte. Ciascun socio deve muoversi in proprio.

Quello che dico durante il contraddittorio può essere usato contro l’azienda? Sì. L’ordinanza n. 6391/2022 ha stabilito che il verbale sottoscritto dalle parti è utilizzabile come prova nel giudizio tributario anche se l’adesione non si perfeziona, restando al giudice la valutazione di rilevanza e attendibilità. Non esiste, nel procedimento tributario, la riservatezza prevista per la mediazione civile: le disponibilità manifestate in sede di confronto vanno calibrate con la stessa attenzione che si userebbe in una memoria difensiva.

Posso impugnare l’atto di adesione se contiene errori? Solo entro un margine ristretto. Secondo l’ordinanza n. 17068/2023, l’impugnazione è ammessa quando l’ufficio abbia commesso errori nella liquidazione delle somme rispetto a quanto emerge dall’accordo o dal verbale: fuori da questa ipotesi, l’atto è inoppugnabile. Da qui l’importanza di controllare, riga per riga, la corrispondenza tra quanto concordato e quanto liquidato prima di firmare.

Conviene sempre aderire? Non sempre. L’adesione conviene quando i rilievi hanno un fondamento e la riduzione sanzionatoria, unita alla dilazione, produce un risultato migliore e più rapido di un contenzioso incerto. Non conviene quando l’atto presenta vizi procedimentali seri — si pensi alla violazione del termine dilatorio nella lettura della sentenza n. 23073/2026 — o quando la ricostruzione induttiva è smontabile nel merito. È una valutazione tecnica, che si fa sui documenti e sulla giurisprudenza applicabile, non sull’impressione del momento.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio applica al fascicolo dell’azienda gli orientamenti esaminati in questa guida, con un’attività concreta e verificabile.

  1. Ricostruiamo la cronologia esatta del procedimento, confrontando la data di consegna del PVC, quella di comunicazione dello schema di atto, la data di sottoscrizione dell’avviso e quella di notifica, per verificare se il potere impositivo sia stato esercitato prima della scadenza dei termini di contraddittorio.
  2. Calcoliamo per iscritto tutti i termini applicabili, distinguendo la sospensione di novanta giorni da quella ridotta di trenta, aggiungendo la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto e fissando la data ultima per il ricorso prima di qualunque valutazione sull’adesione.
  3. Analizziamo i rilievi voce per voce insieme ai commercialisti dello staff, separando le contestazioni difendibili nel merito da quelle su cui l’adesione è la scelta razionale, e quantifichiamo entrambi gli scenari.
  4. Confrontiamo numericamente le alternative: adesione al verbale ai sensi dell’art. 5-quater con sanzioni a un sesto, adesione ordinaria con sanzioni a un terzo, acquiescenza, ricorso, indicando per ciascuna l’esborso e il rischio.
  5. Redigiamo l’istanza e le controdeduzioni allo schema di atto, costruendo l’argomentazione con la documentazione contabile ed extracontabile che l’ufficio deve valutare e motivare espressamente se intende disattenderla.
  6. Partecipiamo agli incontri con l’ufficio e controlliamo la redazione del verbale, perché ciò che vi viene trascritto è utilizzabile in giudizio anche se l’adesione non si perfeziona.
  7. Verifichiamo i poteri di firma di chi sottoscrive per la società e la corrispondenza tra quanto concordato e quanto liquidato nell’atto di definizione, riga per riga.
  8. Costruiamo il piano di sostenibilità delle rate insieme alla situazione finanziaria complessiva dell’impresa, per evitare la firma di un accordo che l’azienda non è in grado di eseguire.
  9. Gestiamo le posizioni collegate dei soci con istanze e termini autonomi, evitando l’errore di considerarle un’appendice automatica della posizione societaria.
  10. Impugniamo l’atto quando la difesa nel merito è la scelta corretta, deducendo nel ricorso introduttivo, a pena di decadenza, i vizi di procedimento e di partecipazione, e proseguendo nei gradi successivi fino alla Corte di Cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su una materia interamente costruita dalla giurisprudenza di legittimità, l’abilitazione che pesa di più è quella di cassazionista: gli orientamenti richiamati in questa guida — dalla sentenza n. 26618/2024 sull’irreversibilità della firma alla sentenza n. 23073/2026 sul momento di esercizio del potere impositivo — si difendono davanti alla Corte di Cassazione, e poterlo fare con lo stesso difensore che ha impostato la strategia fin dal primo incontro con l’ufficio significa non dover ricostruire la linea difensiva a metà percorso. La continuità è il punto: la stessa lettura dei fatti, la stessa impostazione tecnica e la stessa firma dall’analisi iniziale del PVC fino all’ultimo grado di giudizio. A questo si aggiunge il lavoro congiunto di avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo, che consente di tenere insieme il piano contabile e quello processuale: i numeri della ricostruzione induttiva e i vizi del procedimento non sono due discorsi separati, e trattarli separatamente è il modo più rapido per perdere entrambi.


In chiusura

L’accertamento con adesione, per un’azienda, non è una pratica amministrativa: è una decisione strategica che si prende una volta sola e che, dopo la firma, non si può più correggere. La giurisprudenza degli ultimi anni lo ha reso evidente con una coerenza quasi didattica — la firma chiude, il pagamento perfeziona, i termini non perdonano, i soci non sono coperti in automatico, ciò che si dice al tavolo resta agli atti.

Lo Studio Monardo lavora su questa materia perché la materia stessa richiede esattamente le competenze che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo ha certificato: un avvocato cassazionista, per un istituto la cui disciplina reale è scritta dalle pronunce di legittimità e la cui difesa può richiedere di arrivare fino all’ultimo grado; il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, perché il debito fiscale di un’impresa non vive isolato dal resto della sua esposizione; la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, perché la sostenibilità di un piano rateale quadriennale è un problema di equilibrio finanziario complessivo, non una variabile fiscale.

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