Perché Il Piccolo Imprenditore Non Può Fallire (Quasi Mai)

Questa guida raccoglie le domande che riceviamo più spesso da artigiani, commercianti, ditte individuali e piccole società quando arriva la voce – o l’atto – di un creditore che chiede al tribunale l’apertura della liquidazione giudiziale. Le domande sono riportate come vengono poste davvero, al telefono o in studio; le risposte sono complete, senza semplificazioni di comodo.

Il punto di partenza è normativo. Dal 15 luglio 2022 il fallimento non esiste più con quel nome: si chiama liquidazione giudiziale ed è disciplinato dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), rimaneggiato da tre correttivi, l’ultimo dei quali è il D.Lgs. 136/2024. L’art. 121 CCII stabilisce che la procedura si applica agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti dell’impresa minore descritti dall’art. 2, comma 1, lett. d), e che siano insolventi. In quel “non dimostrino” c’è tutto il tema di questa guida: il piccolo imprenditore, nella grande maggioranza dei casi, non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale — ma solo se è in grado di provarlo, con documenti, davanti a un collegio, entro termini stretti.

Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo crinale. La materia sta al confine fra due mondi: da un lato l’accertamento giudiziale dei presupposti concorsuali, che si difende con un reclamo e, se serve, fino in Cassazione — ed è il terreno naturale di un avvocato cassazionista; dall’altro il sistema del sovraindebitamento, cioè ciò che accade al piccolo imprenditore al posto del fallimento, dove servono le abilitazioni di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, di professionista fiduciario di un OCC e di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Sono le due metà dello stesso problema, e vanno tenute insieme fin dal primo giorno.

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Prima parte — le basi

“Ma è vero che il piccolo imprenditore non può fallire?”

È vero, ma non è automatico: non è una qualità che si ha, è un fatto che si dimostra.

La regola generale del sistema è opposta a quella che immagina la maggior parte delle persone. Non esiste una norma che dica “il piccolo non fallisce”. Esiste una norma che dice che tutti gli imprenditori commerciali insolventi sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale, salvo quelli che provano di stare dentro tre parametri dimensionali. L’esenzione è l’eccezione; l’assoggettabilità è la regola.

La differenza è enorme sul piano pratico. Se l’esenzione fosse automatica, un creditore che chiede la liquidazione giudiziale di un artigiano dovrebbe dimostrare che quell’artigiano è grande. Così com’è scritta la legge, invece, è l’artigiano che deve dimostrare di essere piccolo. Se non lo fa — perché non si costituisce, perché non ha le scritture, perché arriva in udienza con dei fogli senza data certa — il tribunale può aprire la procedura pur trattandosi, nella realtà economica, di una microimpresa.

Le corti di merito lo ripetono da tempo con parole molto asciutte: il mancato superamento delle soglie non si presume, non si ricava da indizi come l’assenza di dipendenti, l’irreperibilità del titolare o il fatto che i bilanci non vengano depositati da anni. Ammettere il contrario significherebbe ribaltare l’onere della prova che la legge ha messo, deliberatamente, sulle spalle del debitore, che è l’unico ad avere in mano i libri contabili (principio di vicinanza della prova).

Quindi sì: il piccolo imprenditore, quasi sempre, non finisce in liquidazione giudiziale. Ma “quasi sempre” descrive un esito statistico, non una garanzia. E il “quasi” del titolo non è un vezzo: raccoglie tutti i casi — sono più di quanti si creda — in cui l’imprenditore piccolo davvero finisce dentro la procedura maggiore.

“Chi decide se sono ‘piccolo’? Lo dico io o lo dice il giudice?”

Lo dice il tribunale, sulla base di quello che lei riesce a mettergli davanti. E soprattutto: non lo decide guardando quanti dipendenti ha o quanto lavora di persona.

Qui c’è l’equivoco più diffuso di tutta la materia. Nel codice civile esiste da sempre la figura del piccolo imprenditore dell’art. 2083 c.c.: coltivatori diretti, artigiani, piccoli commercianti, chi esercita un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari. È una definizione qualitativa: guarda al modo in cui l’attività è organizzata, al peso del lavoro personale rispetto al capitale.

Il Codice della crisi non usa quella definizione. Usa la nozione di impresa minore, che è puramente quantitativa: tre numeri, presi dai tre esercizi precedenti. Un artigiano che lavora da solo ma fattura 260.000 euro l’anno è piccolo imprenditore per il codice civile e non lo è per il Codice della crisi. Un imprenditore che ha quattro dipendenti ma resta sotto tutte e tre le soglie è impresa minore anche se nessuno lo definirebbe “artigiano”.

Il giudice, dunque, non emette un giudizio sul suo stile di lavoro. Fa un’operazione contabile: prende attivo, ricavi e debiti, li confronta con le soglie, verifica se il documento che glieli mostra è attendibile. Il resto — l’aver sempre pagato, l’essersi comportato correttamente, l’avere una famiglia a carico — in questa fase non conta nulla. Conterà, eventualmente, dopo, in sede di esdebitazione.

Un’ultima precisazione che risolve metà delle telefonate: la valutazione è riferita all’impresa, non alla persona. Anche una S.r.l. può essere impresa minore, e anche un imprenditore individuale può essere sopra soglia. La forma giuridica, da sola, non decide nulla.

“Quali sono esattamente i numeri sotto cui non si fallisce?”

Tre parametri, che devono essere rispettati tutti insieme: se ne salta anche uno solo, l’esenzione cade.

ParametroSogliaPeriodo di riferimentoNorma
Attivo patrimonialenon superiore a 300.000 € annuiciascuno dei tre esercizi precedenti la domanda (o dall’inizio attività, se più breve)art. 2, c. 1, lett. d), n. 1 CCII
Ricavi, comunque risultinonon superiori a 200.000 € annuiciascuno dei tre esercizi precedenti la domandaart. 2, c. 1, lett. d), n. 2 CCII
Debiti, anche non scadutinon superiori a 500.000 €alla data della domandaart. 2, c. 1, lett. d), n. 3 CCII
Filtro ulterioredebiti scaduti e non pagati inferiori a 30.000 € → nessuna aperturaall’esito dell’istruttoriaart. 49, c. 5 CCII

Tre osservazioni che fanno la differenza in udienza.

La prima: la norma parla di ricavi “in qualunque modo essi risultino”. Non solo il fatturato dichiarato: anche i corrispettivi ricostruiti da altre fonti, se emergono dagli atti.

La seconda: i debiti rilevanti per la terza soglia sono tutti i debiti, anche quelli non ancora scaduti. È il parametro che sfonda più spesso senza che l’imprenditore se ne accorga, perché include le rate a scadere di finanziamenti e leasing, non solo l’insoluto.

La terza: la soglia dei 30.000 euro dell’art. 49, comma 5, è un filtro autonomo e si calcola sull’intero indebitamento scaduto risultante dall’istruttoria, non sul solo credito di chi ha depositato il ricorso. Un creditore da 9.000 euro può benissimo ottenere l’apertura se dagli atti emergono altri 40.000 euro di debiti scaduti verso enti e fornitori.

“Ho una S.r.l. piccolissima: vale anche per me o solo per le ditte individuali?”

Vale anche per lei. E questa è probabilmente la notizia meno conosciuta di tutta la materia.

Nulla, nel Codice della crisi, riserva l’esenzione agli imprenditori individuali. Il criterio è dimensionale e si applica a qualunque imprenditore commerciale, quale che sia la veste: ditta individuale, s.n.c., s.a.s., S.r.l., S.r.l.s. Una società di capitali che negli ultimi tre esercizi sia rimasta sotto attivo, ricavi e debiti indicati sopra è impresa minore e non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale.

Il paradosso è che, nella pratica, le S.r.l. piccole finiscono in liquidazione giudiziale più spesso delle ditte individuali di pari dimensione. Il motivo non è giuridico, è documentale: la società che ha smesso di depositare i bilanci — magari da otto o dieci anni, magari perché l’attività si era già spenta — si presenta in tribunale senza il documento che il sistema considera la prova principe delle sue dimensioni. E i bilanci prodotti in extremis, non approvati dall’assemblea, privi di data certa anteriore al procedimento, vengono regolarmente ritenuti insufficienti: sono atti unilaterali formati dalla parte che se ne vuole giovare.

C’è poi il rovescio della medaglia, e va detto subito: per la società di capitali sotto soglia l’alternativa alla liquidazione giudiziale non è il nulla. È la liquidazione controllata, che un creditore può chiedere in presenza di insolvenza e di debiti scaduti sopra i 50.000 euro. Non essere assoggettabile alla procedura maggiore, per una S.r.l., significa spesso solo cambiare la porta da cui si entra.


Seconda parte — la procedura, passo per passo

“Un creditore ha chiesto la mia liquidazione giudiziale: cosa succede adesso?”

Si apre un procedimento unitario davanti al tribunale del luogo in cui lei ha il centro degli interessi principali, e la prima cosa che deve fare è segnare due date sul calendario: quella dell’udienza e quella, anteriore, entro cui deve depositare i documenti.

La sequenza è questa. Il creditore deposita il ricorso; il tribunale emette un decreto di convocazione; decreto e ricorso le vengono notificati, oggi quasi sempre via PEC all’indirizzo risultante dal registro delle imprese — con la conseguenza, poco simpatica ma reale, che una casella PEC scaduta o mai letta non la protegge affatto. Tra la notifica e l’udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni liberi, e le memorie difensive si depositano fino a sette giorni prima.

Nel frattempo, il Codice le impone di depositare i bilanci degli ultimi tre esercizi o, se non ne ha, le dichiarazioni fiscali del triennio e una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (art. 39 CCII). Non è un adempimento burocratico: è la sua difesa. È il fascicolo su cui il collegio deciderà se lei è impresa minore.

All’udienza il tribunale accerta due cose, e solo quelle: se lei ha provato di stare sotto tutte e tre le soglie e se è insolvente. Insolvenza, nel linguaggio del Codice, significa incapacità strutturale di pagare regolarmente, desumibile da inadempimenti e da altri fatti esteriori — la giurisprudenza di legittimità ammette da tempo che possa emergere anche da un solo inadempimento, purché sintomatico di un dissesto non transitorio.

Se manca la prova dimensionale, la procedura si apre. Se la prova c’è, il ricorso viene rigettato. Non esistono vie di mezzo, e non esiste una fase successiva in cui “sistemare” le carte: il fascicolo si costruisce prima dell’udienza.

“Come faccio a dimostrare di essere sotto soglia se non ho i bilanci?”

Si può fare, ma è una difesa in salita e va costruita con metodo.

I bilanci sono lo strumento di prova privilegiato, non l’unico ammesso. La Cassazione, già sotto la legge fallimentare, ha chiarito che restano utilizzabili mezzi alternativi, purché l’onere di provare i requisiti resti sul debitore. In concreto, il fascicolo di una difesa senza bilanci si compone di:

  • dichiarazioni dei redditi e dichiarazioni IVA dei tre anni, con relative ricevute telematiche di trasmissione (hanno data certa e provengono dall’amministrazione finanziaria);
  • registri IVA acquisti e vendite, libro giornale e libro inventari se tenuti;
  • estratti conto bancari completi del triennio, che consentono di ricostruire volumi e movimenti;
  • certificazioni uniche e modelli previdenziali, che dicono molto sulla struttura dei costi;
  • visure ipotecarie e catastali e libro cespiti, per l’attivo patrimoniale;
  • un prospetto riepilogativo asseverato, che riconduca tutti questi documenti ai tre parametri di legge, voce per voce.

Il punto delicato è un altro, ed è tecnico. La Cassazione, con un’ordinanza del giugno 2026, ha precisato che il giudice di merito non può liquidare come irrilevante una documentazione contabile solo perché formalmente imperfetta: ha il dovere di valutarla nel merito, verificando se, complessivamente, sia idonea a ricostruire la situazione dell’impresa. È un principio prezioso in sede di reclamo, perché consente di attaccare la motivazione che si limita a dire “non ha depositato i bilanci” senza esaminare il resto.

Attenzione, però, all’effetto opposto: la contumacia è quasi sempre fatale. Il debitore che non compare non prova nulla, e i tribunali ne traggono la conseguenza immediata — nessuna qualifica di impresa minore, procedura aperta.

“Quanto tempo ho per difendermi e davanti a chi?”

Meno di quanto pensa. Ecco la mappa completa.

FaseAttoTermineDavanti a chi
IniziativaRicorso per l’apertura della liquidazione giudiziale (art. 37 CCII)Tribunale del centro degli interessi principali (art. 27 CCII)
ConvocazioneNotifica di ricorso e decreto, di norma via PECalmeno 15 giorni liberi prima dell’udienza
DifesaMemorie e documenti; deposito bilanci o dichiarazioni fiscali del trienniomemorie fino a 7 giorni prima dell’udienzaTribunale in composizione collegiale
DecisioneSentenza di apertura, oppure decreto di rigettoTribunale
ImpugnazioneReclamo (art. 51 CCII)30 giorniCorte d’appello
LegittimitàRicorso per cassazione30 giorni dalla notificazione della decisione d’appelloCorte di cassazione
Percorso alternativoDomanda di concordato minore o di liquidazione controllata, tramite OCCda attivare prima, non dopoTribunale

Due avvertenze pratiche. La prima: i termini processuali civili sono sospesi dal 1° al 31 agosto, ma in materia concorsuale l’applicabilità della sospensione va verificata caso per caso, e nessuna difesa seria si costruisce contando su quel mese. La seconda: il termine di trenta giorni per il ricorso in Cassazione è perentorio, e la Corte lo ha ribadito nel gennaio 2026 anche per le impugnazioni relative alla liquidazione controllata, richiamando le regole del procedimento unitario. Un giorno di ritardo chiude la partita indipendentemente dal merito.

“E se il tribunale apre lo stesso la liquidazione giudiziale? Posso ancora fare qualcosa?”

Sì, e in questa materia il secondo grado non è affatto una formalità: è il grado in cui molte aperture vengono revocate.

Il reclamo si propone alla corte d’appello entro trenta giorni. Ha una caratteristica che lo rende diverso da altre impugnazioni: consente di introdurre elementi che non erano stati acquisiti in primo grado. La Cassazione lo ha affermato in senso sfavorevole al debitore — la prova del superamento delle soglie può emergere anche in sede di reclamo, tenendo conto di fatti anteriori ma emersi dopo la sentenza — e il principio, essendo processuale, vale in entrambe le direzioni. Il debitore che in primo grado non è riuscito a produrre le dichiarazioni fiscali o gli estratti conto può quindi giocarsi la carta in appello.

Nel 2025 e nel 2026 le corti territoriali si sono mosse in entrambi i sensi, e vale la pena conoscerli tutti e due. La Corte d’appello di Trento, con la sentenza n. 1/2025, ha riformato un rigetto e aperto la procedura, spiegando che l’assoggettabilità è la regola e che gli indizi di piccolezza — irreperibilità, bilanci mai depositati, assenza di beni — non equivalgono a prova. In direzione opposta, altre corti hanno revocato aperture disposte in primo grado dopo aver esaminato nel merito la documentazione alternativa prodotta dall’imprenditore.

Il messaggio operativo è che il reclamo va impostato come una vera ricostruzione contabile, non come una lamentela sulla motivazione. E che va scritto pensando già al terzo grado: la Cassazione non riesamina i numeri, ma sindaca il modo in cui il giudice di merito ha valutato le prove. La linea difensiva, per reggere, deve essere la stessa dall’udienza prefallimentare fino al ricorso di legittimità.

“Se sono sotto soglia, cosa mi succede al posto del fallimento?”

Succede il sistema del sovraindebitamento, che è tutt’altro che una zona franca.

Il Codice colloca l’imprenditore minore, insieme al consumatore, al professionista, all’imprenditore agricolo e alle start-up innovative, fra i debitori in stato di sovraindebitamento. Per loro esistono tre percorsi principali:

La composizione negoziata, aperta anche alle imprese sotto soglia con un iter semplificato: la domanda passa dal segretario generale della Camera di commercio, che nomina l’esperto, senza il vaglio della commissione regionale. È lo strumento più prezioso quando l’attività è ancora viva, perché consente misure protettive che congelano le azioni esecutive mentre si tratta. La giurisprudenza del 2025 ha però chiarito che non può essere usata come anticamera di una liquidazione: serve una prospettiva concreta di risanamento.

Il concordato minore, riservato ai debitori sovraindebitati che non siano consumatori. Consente di pagare i creditori in percentuale secondo un piano, di regola in continuità. Nel 2025 la Cassazione ha ammesso l’omologa di un concordato minore liquidatorio fondato, in assenza di attivo distribuibile, sulla sola finanza esterna: è una porta importante per chi non ha più beni ma ha un familiare disposto a intervenire.

La liquidazione controllata, che è l’equivalente funzionale della liquidazione giudiziale per i sotto soglia. Può essere chiesta dal debitore o da un creditore quando l’insolvenza è accompagnata da debiti scaduti non inferiori a 50.000 euro. Comporta lo spossessamento, la nomina di un liquidatore, la formazione dello stato passivo. In compenso è l’unica via che conduce all’esdebitazione, cioè alla cancellazione dei debiti residui, alla chiusura o comunque decorso il triennio dall’apertura.

Chi si limita a “non fallire” e non attiva nessuno di questi percorsi resta esposto ai pignoramenti individuali senza limite di tempo. È la ragione per cui, nella maggior parte dei casi che seguiamo, il vero obiettivo non è dimostrare di essere impresa minore: è dimostrarlo e, contemporaneamente, scegliere quale dei tre percorsi imboccare.


Terza parte — i casi particolari

“Ho chiuso la ditta due anni fa: possono ancora dichiarare la liquidazione giudiziale?”

Dipende da quando è cessata davvero l’attività, e la parola “davvero” è il cuore della questione.

L’art. 33 CCII consente l’apertura della liquidazione giudiziale entro un anno dalla cessazione dell’attività, se l’insolvenza si è manifestata prima della cessazione o entro l’anno successivo. Per l’imprenditore che ha adempiuto agli obblighi di pubblicità, il termine si computa dalla cancellazione dal registro delle imprese. La Cassazione, nel giugno 2026, ha qualificato questa previsione come norma eccezionale, non estensibile per analogia: si tratta di una finzione giuridica di sopravvivenza dell’impresa, giustificata da finalità di interesse pubblico.

Da qui discendono conseguenze molto concrete. Superato l’anno, l’ex imprenditore non è più assoggettabile alla liquidazione giudiziale, quali che fossero le sue dimensioni: la Corte d’appello di Ancona, con la decisione n. 211/2025, ha riconosciuto che in quel caso l’accesso alla liquidazione controllata è possibile anche a prescindere dalle soglie dell’impresa minore, perché la procedura maggiore è ormai preclusa. Nello stesso senso il Tribunale di Verona, nel marzo 2025, ha escluso ogni preclusione per i crediti sorti dopo la cancellazione.

C’è però un contrappeso severo. L’art. 33, comma 4, CCII rende inammissibili le domande di accesso agli strumenti di regolazione presentate dall’imprenditore già cancellato: la Cassazione, con l’ordinanza n. 20961/2026, lo ha applicato al concordato minore proposto da un ex titolare di ditta individuale, e con la sentenza n. 19456 del 12 giugno 2026 al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. Chi ha già chiuso la partita IVA, insomma, conserva la liquidazione controllata come strada verso l’esdebitazione, ma perde le soluzioni concordatarie.

Attenzione infine al presupposto di fatto: la cancellazione non è una dichiarazione insindacabile. Creditori e pubblico ministero possono dimostrare che l’attività è proseguita oltre quella data, e in tal caso l’anno decorre dal momento della cessazione effettiva.

“Sono socio di una s.n.c.: se la società va in liquidazione giudiziale, ci vado anch’io?”

Sì, ed è il caso in cui il “quasi mai” del titolo diventa un “sicuramente sì”.

Quando si apre la liquidazione giudiziale di una società con soci illimitatamente responsabili, la procedura si estende ai soci in quanto tali. Le dimensioni personali del socio sono irrilevanti: non esiste una soglia individuale che lo protegga, perché la sua assoggettabilità deriva dal vincolo di responsabilità illimitata, non da una propria qualifica imprenditoriale. Il socio di una s.n.c. o l’accomandatario di una s.a.s. può trovarsi dentro una procedura concorsuale personale — con spossessamento del patrimonio individuale — solo perché la società ha superato le soglie.

Il perimetro si è anche allargato. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 87 del 26 giugno 2025, ha ritenuto applicabile l’estensione ai soci anche nel caso della società semplice che eserciti in prevalenza un’attività commerciale, tipicamente quella “connessa” all’agricoltura ai sensi dell’art. 2135, comma 3, c.c. È un avvertimento diretto a moltissime realtà agricole familiari organizzate in forma di società semplice che nel tempo hanno spostato il baricentro su trasformazione, vendita al dettaglio o servizi.

Su questo crinale lavora quotidianamente l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: la qualificazione della società e la posizione dei singoli soci vanno impostate al primo atto difensivo, perché sono le stesse questioni che dovranno reggere, se necessario, fino al giudizio di legittimità.

Sul piano operativo, per il socio la difesa è duplice: contestare i presupposti in capo alla società — è lì che si vince o si perde — e, in parallelo, verificare la propria posizione personale, perché il socio receduto o escluso risponde entro limiti temporali che vanno accertati con precisione sulle risultanze del registro delle imprese.

“Ho un’azienda agricola: è vero che gli agricoltori non falliscono mai?”

È vero per l’imprenditore agricolo autentico. È falso per chi si limita ad avere un codice ATECO agricolo.

L’art. 121 CCII riferisce la liquidazione giudiziale agli imprenditori commerciali. L’imprenditore agricolo dell’art. 2135 c.c. resta perciò fuori dalla procedura maggiore a prescindere dalle dimensioni: anche una grande azienda agricola insolvente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ma alle procedure di sovraindebitamento. Il Tribunale di Piacenza, con la sentenza n. 21/2025 del 3 giugno 2025, lo ha affermato in modo esplicito, aprendo la liquidazione controllata di una società agricola dopo l’esito negativo della composizione negoziata; il Tribunale di Parma, con la sentenza n. 25/2024 del 27 febbraio 2024, aveva già chiarito che la veste di società di capitali non incide sulla natura agricola dell’attività effettivamente svolta.

I confini, però, sono presidiati. La Cassazione, con ordinanza del 14 aprile 2026 n. 9577, ha ribadito che spetta a chi invoca l’esenzione dimostrare la prevalenza dell’attività agricola e la riconducibilità delle attività connesse ai presupposti di legge, altrimenti l’impresa resta assoggettabile come commerciale; e che per le società costituite in forma commerciale conta anche il dato dell’oggetto sociale statutario. Sulla nozione di attività connesse resta centrale l’orientamento espresso da Cass. n. 9353/2022.

Un caso a sé è quello delle cooperative agricole, dove l’esito è opposto a quello che ci si aspetterebbe. Con la pronuncia n. 880 del 16 gennaio 2026 la Corte ha confermato che la cooperativa agricola, soggetta a liquidazione coatta amministrativa, non accede al sovraindebitamento: la specialità del tipo cooperativo prevale sulla natura agricola dell’attività. La questione era stata rimessa a pubblica udienza dalla stessa Prima Sezione con l’ordinanza n. 14386 del 29 maggio 2025, segno di quanto il tema fosse dibattuto.

“Supero una sola delle tre soglie: mi salvo lo stesso?”

No. E questa è la domanda a cui rispondiamo più malvolentieri, perché è quella in cui la legge è più rigida di quanto il buon senso suggerirebbe.

I requisiti sono congiunti. L’art. 121 CCII parla di possesso congiunto: superare anche uno solo dei tre parametri, anche di poco, anche in uno solo dei tre esercizi considerati, fa cadere l’intera esenzione. Non esiste compensazione fra parametri: non serve a nulla avere un attivo bassissimo se i debiti complessivi arrivano a 520.000 euro.

Il parametro che sfonda più spesso, come accennato, è il terzo, perché conta i debiti anche non scaduti. Un artigiano con 180.000 euro di ricavi, 90.000 euro di attivo e due leasing e un mutuo che, sommando le rate a scadere, portano l’esposizione complessiva a 540.000 euro, non è impresa minore. Sulla carta è una microimpresa; per il Codice della crisi è assoggettabile.

Il secondo parametro che crea sorprese è quello dei ricavi, per via del triennio mobile. Un’impresa che oggi fattura 120.000 euro ma tre anni fa ne fatturava 230.000 può essere ancora sopra soglia: il tribunale guarda i tre esercizi precedenti al deposito della domanda, non la fotografia attuale. Il tempo, in questo caso, lavora a favore del debitore — motivo per cui la data di deposito del ricorso del creditore non è mai un dettaglio.

Un elemento in più che va computato con attenzione: la Cassazione, con l’ordinanza n. 17508/2025, ha stabilito che il credito del socio postergato ai sensi dell’art. 2467 c.c. resta un debito scaduto e va conteggiato ai fini della soglia dei debiti rilevante per l’apertura della liquidazione controllata. È un principio che incide direttamente sui conti delle piccole S.r.l. finanziate dai soci.


Quarta parte — le paure che nessuno dice ad alta voce

“Se non posso fallire, i miei debiti spariscono?”

No. Non essere assoggettabile alla liquidazione giudiziale non cancella un solo euro: cambia soltanto lo strumento con cui i creditori vengono a prenderselo.

Questo è il punto in cui va detta la verità meno gradevole di tutta la guida. La responsabilità patrimoniale dell’art. 2740 c.c. resta intatta: si risponde delle obbligazioni con tutti i beni presenti e futuri. Il piccolo imprenditore che non “fallisce” continua a essere esposto a decreti ingiuntivi, precetti, pignoramenti mobiliari, immobiliari e presso terzi, per anni, senza il beneficio della concorsualità.

Anzi: sotto un profilo la sua posizione è peggiore di quella dell’imprenditore assoggettato alla procedura maggiore. Chi entra in liquidazione giudiziale ha davanti a sé, alla chiusura, la prospettiva dell’esdebitazione. Chi resta fuori dalle procedure non ha alcuna liberazione automatica: i debiti sopravvivono finché non si estinguono per pagamento o per prescrizione, e ogni atto interruttivo fa ripartire i termini.

La conseguenza pratica è che “non posso fallire” non è una difesa: è una premessa. La difesa comincia il momento dopo, quando si sceglie se restare nel regime delle esecuzioni individuali — talvolta è razionale, se il patrimonio è impignorabile e le entrate sono protette — oppure entrare volontariamente in una procedura di sovraindebitamento per arrivare alla cancellazione dei debiti residui.

L’unica strada che porta davvero a un punto e a capo è l’esdebitazione, e l’esdebitazione si ottiene soltanto dentro una procedura.

“Rischio la casa?”

Sì, come qualunque debitore, ma il rischio si gestisce e dipende molto da quale scenario si sceglie.

Fuori da ogni procedura, l’abitazione è aggredibile con il pignoramento immobiliare da qualsiasi creditore munito di titolo, con le limitazioni previste per singole categorie di creditori. Dentro la liquidazione controllata, l’immobile entra nel patrimonio liquidabile e viene venduto sotto il controllo del giudice e del liquidatore — ma il ricavato è distribuito secondo il concorso, e al termine si accede all’esdebitazione.

Va ricordata anche una novità che ha reso la procedura accessibile a chi ha davvero poco: la Corte costituzionale, con la sentenza n. 121 del 2024, ha dichiarato illegittimo il regime che escludeva la prenotazione a debito delle spese per la liquidazione controllata, equiparandola sul punto alla liquidazione giudiziale. In concreto, il debitore sovraindebitato può avvalersi degli strumenti di anticipazione a carico dell’erario previsti dalla legge per i costi di giustizia, contributo unificato compreso.

C’è poi un correttivo importante introdotto dal D.Lgs. 136/2024: nella liquidazione controllata rientrano anche i beni che pervengono al debitore fino all’esdebitazione, dedotte le passività sostenute per acquistarli e conservarli. Chi conta su un’eredità o su una sopravvenienza per “ripartire dopo” deve saperlo prima di depositare la domanda, non dopo.

Il consiglio operativo, in questa materia, è sempre lo stesso: la casa si difende molto meglio prima che dopo, verificando la regolarità dei titoli esecutivi e delle notifiche e valutando per tempo se una procedura ordinata sia preferibile a cinque anni di esecuzioni disordinate.

“Quanto tempo ho davvero prima che sia troppo tardi?”

Meno di quanto immagina, e i termini più insidiosi non sono quelli processuali.

Il calendario processuale, l’abbiamo visto, si misura in giorni: quindici liberi fino all’udienza, trenta per il reclamo, trenta per la Cassazione. Ma il termine che decide l’esito della partita è un altro e nessuno lo notifica: è il tempo necessario a ricostruire i tre esercizi precedenti quando la contabilità è incompleta. Recuperare gli estratti conto di tre anni da più banche, ottenere le ricevute telematiche delle dichiarazioni, far asseverare un prospetto riepilogativo richiede settimane, non giorni. Chi arriva in studio dodici giorni prima dell’udienza ha oggettivamente meno strumenti di chi arriva quando il decreto è appena stato notificato.

C’è poi un secondo orologio, quello dell’art. 33 CCII: l’anno dalla cessazione dell’attività. È un orologio che può giocare a favore — trascorso l’anno la procedura maggiore è preclusa — ma che chiude simultaneamente l’accesso alle soluzioni concordatarie per l’imprenditore cancellato. Nella finestra fra la decisione di chiudere e la cancellazione, quindi, si concentrano scelte che poi diventano irreversibili.

E c’è un terzo orologio, il più sottovalutato: quello della composizione negoziata, che è utile solo finché esiste ancora qualcosa da risanare. Attivata quando l’impresa è in crisi ma viva, consente misure protettive e trattative ordinate. Attivata quando l’insolvenza è conclamata e l’attività ferma, la giurisprudenza del 2025 ne ha escluso l’uso puramente liquidatorio.

La risposta onesta, quindi, è che il tempo utile finisce molto prima dell’udienza: finisce quando la documentazione non è più ricostruibile.

“Il fallimento è anche un reato? Rischio conseguenze penali?”

Distinguiamo con precisione, perché su questo punto circola molta confusione.

I reati di bancarotta previsti dagli artt. 322 e seguenti CCII presuppongono l’apertura della liquidazione giudiziale. Non essere assoggettabile alla procedura maggiore significa, quindi, restare fuori dal perimetro della bancarotta fraudolenta e semplice. È una differenza sostanziale, e spiega perché la questione della qualifica di impresa minore non abbia solo rilievo patrimoniale.

Questo non equivale a un’immunità. Le condotte fraudolente commesse nell’ambito delle procedure di sovraindebitamento sono autonomamente sanzionate dal Codice (art. 344 CCII): pensiamo alle false attestazioni, all’occultamento di beni, alla produzione di documentazione alterata all’OCC. E restano naturalmente applicabili le fattispecie comuni e quelle previste da normative di settore.

C’è poi un profilo che riguarda l’accesso al beneficio finale. L’esdebitazione presuppone l’assenza di dolo o colpa grave nell’origine del sovraindebitamento, e il correttivo del 2024 ha reso obbligatoria, nella relazione dell’OCC, la ricostruzione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni. Quella relazione, in altre parole, è un documento che va preparato con la stessa serietà di un atto difensivo.

Sul punto la Cassazione ha però anche posto un limite di buon senso, con l’ordinanza n. 25946/2024: la scarsa consistenza dell’attivo liquidato non è, di per sé, motivo per negare l’esdebitazione. Chi non ha nulla non per questo è immeritevole. E in tema di apertura della liquidazione controllata la Corte ha chiarito, con la sentenza n. 22074 del 31 luglio 2025 e poi con la pronuncia n. 11603 del 28 aprile 2026, che le cause del sovraindebitamento e le condotte del debitore non condizionano l’ammissione alla procedura: il vaglio di meritevolezza opera altrove, non sulla soglia d’ingresso.


“Mi fa vedere un esempio concreto?”

Volentieri, due. Sono ipotesi dimostrative costruite per far vedere come funzionano i conti: non sono casi reali e i numeri servono solo a mostrare il meccanismo.

Prima ipotesi — la microimpresa che, sulla carta, è assoggettabile.

Ditta individuale di installazione impianti. Il creditore deposita ricorso il 4 marzo. Rilevano quindi gli esercizi 2023, 2024 e 2025.

  • Attivo patrimoniale: 187.400 € (2023), 213.900 € (2024), 241.600 € (2025). Tutti sotto 300.000: primo parametro rispettato.
  • Ricavi: 184.200 € (2023), 196.800 € (2024), 208.300 € (2025). Nel 2025 la soglia dei 200.000 è superata di 8.300 €.
  • Debiti complessivi, compresi quelli non scaduti: 337.500 €. Sotto 500.000: terzo parametro rispettato.

Esito: due parametri su tre rispettati non bastano. Lo sforamento di 8.300 euro in un solo esercizio fa cadere l’esenzione. Se il tribunale accerta anche l’insolvenza e debiti scaduti superiori a 30.000 euro, la liquidazione giudiziale si apre. Ipotizzando invece che il creditore avesse depositato il ricorso il 10 gennaio dell’anno successivo, il triennio rilevante sarebbe stato 2024-2026: se il 2026 si fosse chiuso a 178.000 € di ricavi, l’esercizio 2023 sarebbe uscito dal computo e l’esenzione avrebbe retto. La data di deposito, come si vede, non è mai neutra.

Seconda ipotesi — l’impresa minore che vince e viene chiamata comunque in tribunale.

Ditta individuale di lavorazioni edili. Ricorso depositato il 12 maggio per un credito di 9.378 €.

  • Attivo: 96.300 € / 88.700 € / 74.500 €.
  • Ricavi: 142.800 € / 131.400 € / 118.900 €.
  • Debiti complessivi: 468.200 €.

Tutti e tre i parametri sono rispettati. Il debitore, però, non ha bilanci: è una ditta individuale in contabilità semplificata. Deposita allora dichiarazioni dei redditi e IVA del triennio con le ricevute di trasmissione, registri IVA, estratti conto di due banche, libro cespiti e un prospetto asseverato che riconduce i dati ai tre parametri. Il tribunale rigetta il ricorso: impresa minore, non assoggettabile.

Sequenza successiva, che è la parte che interessa davvero. Dei 468.200 € di debiti, 214.600 € risultano scaduti. Il creditore, un mese dopo, chiede l’apertura della liquidazione controllata: presupposti presenti, insolvenza e debiti scaduti ben oltre i 50.000 €. Se invece l’imprenditore si fosse mosso per primo — composizione negoziata con misure protettive, oppure concordato minore con apporto di risorse esterne di un familiare — avrebbe governato lui la procedura invece di subirla. Aver vinto sul presupposto dimensionale, da solo, gli ha fatto guadagnare tempo, non salvezza.


La domanda che nessuno fa, ma che tutti dovrebbero fare

Le domande che riceviamo si somigliano tutte: “posso fallire?”, “quanto devo avere per fallire?”, “l’artigiano fallisce?”. Sono domande legittime, ma sono la domanda sbagliata. Quella giusta è questa:

“Se domani mi notificassero un ricorso, sarei in grado di dimostrare — con documenti già esistenti, opponibili e datati — di essere impresa minore?”

La differenza fra le due domande è la differenza fra il diritto sostanziale e il processo. Sul piano sostanziale, quasi tutti i piccoli imprenditori sono esenti. Sul piano processuale, esente è solo chi lo prova. E la prova, come abbiamo visto, ha requisiti stringenti: documenti con data certa anteriore al procedimento, provenienza non unilaterale, copertura completa del triennio, coerenza fra le fonti.

Chi si pone questa domanda in tempo di pace scopre spesso che la risposta è “no”, e scopre anche che rimediare è relativamente semplice: depositare i bilanci arretrati, ricostruire e conservare gli estratti conto, far predisporre una situazione patrimoniale periodica, tenere ordinato il libro cespiti. Sono adempimenti che nessuno percepisce come urgenti finché non arriva la PEC, e che dopo la PEC non si possono più creare retroattivamente.

C’è una seconda domanda dello stesso tipo, altrettanto ignorata: “e se anche fossi esente, che cosa mi succede il giorno dopo?” Perché l’esenzione dalla liquidazione giudiziale è un risultato difensivo, non una soluzione della crisi. La soluzione richiede di scegliere consapevolmente fra restare nel regime delle esecuzioni individuali, negoziare con l’esperto, proporre un concordato minore o chiedere la liquidazione controllata per arrivare all’esdebitazione. Sono quattro strade con costi, tempi ed effetti diversissimi, e la scelta va fatta guardando insieme i numeri dell’impresa e la situazione personale e familiare del titolare.

Chi arriva a queste due domande da solo, di solito, arriva anche alla decisione giusta. Il problema è che quasi nessuno ci arriva prima di ricevere un atto.


“Ma i giudici cosa dicono?”

Ecco il quadro di riferimento aggiornato ad agosto 2026, ordinato per tema. Per ciascuna pronuncia riportiamo gli estremi, il principio in sintesi e perché conta per il piccolo imprenditore.

Sull’onere della prova dei requisiti dimensionali

  1. Cass., Sezioni Unite, n. 9935/2015 — Sotto la legge fallimentare le Sezioni Unite hanno consolidato il principio per cui è il debitore a dover dimostrare i requisiti di non fallibilità. È la radice dell’intero sistema: l’art. 121 CCII non ha cambiato l’impostazione, l’ha solo riformulata in negativo.
  2. Cass., Sez. I, 23 novembre 2018, n. 30516 — I bilanci dei tre esercizi che l’imprenditore deve depositare costituiscono lo strumento di prova privilegiato della non assoggettabilità, perché consentono di leggere in modo attendibile la situazione patrimoniale e finanziaria. Spiega perché l’omesso deposito è così penalizzante.
  3. Cass., 27 settembre 2019, n. 24138 — Non essendo i bilanci l’unica prova ammissibile, restano utilizzabili mezzi alternativi, fermo l’onere del debitore. È l’appiglio normativo di ogni difesa costruita su dichiarazioni fiscali ed estratti conto.
  4. Cass. n. 625/2016 e Cass. n. 31353/2022 — Ribadiscono che l’assoggettabilità dell’imprenditore commerciale è la regola e il mancato superamento delle soglie l’eccezione, da provare positivamente. Sono le pronunce che le corti d’appello citano più spesso quando riformano un rigetto.
  5. Cass. n. 29472/2022 — La prova del superamento delle soglie può emergere anche in sede di reclamo, e rilevano i fatti anteriori venuti alla luce dopo la sentenza. Vale in entrambe le direzioni: anche il debitore può integrare in appello.
  6. Cass., ordinanza n. 18407, depositata l’8 giugno 2026 — Il giudice di merito non può respingere in blocco una documentazione contabile solo perché formalmente imperfetta: deve valutarne l’idoneità sostanziale a ricostruire la situazione dell’impresa. È la pronuncia più utile per chi difende una microimpresa senza bilanci.
  7. Corte d’appello di Trento, sentenza n. 1/2025 — Irreperibilità del legale rappresentante, bilanci mai depositati, assenza di beni e di dipendenti non provano la piccolezza: ragionare per indizi ribalterebbe l’onere della prova. Utile per capire quanto poco basti al creditore per ottenere l’apertura quando il debitore tace.
  8. Tribunale di Mantova, 13 febbraio 2025 — In senso simmetrico, il tribunale ha rigettato la domanda di apertura non risultando superata alcuna delle soglie né all’attualità né nel triennio rilevante. Dimostra che, con un quadro documentale ricostruito, la difesa dimensionale funziona.

Sull’imprenditore cessato e cancellato

  1. Cass. n. 19456 del 12 giugno 2026 — La domanda di accesso al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione proposta dall’imprenditore cancellato è inammissibile per il principio generale dell’art. 33, comma 4, CCII; il termine annuale del primo comma è norma eccezionale, fondata su una finzione di persistenza dell’impresa e non applicabile per analogia.
  2. Cass., ordinanza n. 20961/2026 — Stessa conclusione per il concordato minore chiesto dall’ex titolare di ditta individuale, anche con proposta liquidatoria: lo strumento che resta all’imprenditore cancellato è la liquidazione controllata, che consente comunque di arrivare all’esdebitazione.
  3. Corte d’appello di Ancona, n. 211/2025 — Trascorso l’anno dalla cancellazione, l’ex imprenditore accede alla liquidazione controllata a prescindere dalle soglie dell’impresa minore, perché la procedura maggiore è preclusa.
  4. Tribunale di Verona, 22 marzo 2025 — Nessuna preclusione dell’art. 33 CCII per il credito sorto dopo la cancellazione della ditta: la liquidazione controllata su istanza del creditore resta ammissibile.

Sull’impresa agricola e sui soci

  1. Cass., Sez. I, ordinanza 14 aprile 2026, n. 9577 — Chi invoca l’esenzione agricola deve provare la prevalenza dell’attività agricola e la riconducibilità delle attività connesse ai presupposti di legge; per le società in forma commerciale rileva anche l’oggetto sociale statutario.
  2. Cass., Sez. I, n. 880 del 16 gennaio 2026 — La cooperativa agricola, assoggettabile a liquidazione coatta amministrativa, non accede alle procedure di sovraindebitamento: la specialità del tipo cooperativo prevale. Questione già rimessa a pubblica udienza con l’ordinanza n. 14386 del 29 maggio 2025.
  3. Corte costituzionale, sentenza n. 87 del 26 giugno 2025 — L’estensione della procedura ai soci illimitatamente responsabili opera anche per la società semplice che eserciti in prevalenza attività commerciale, come quella connessa all’agricoltura. Allarga il rischio a molte realtà agricole familiari.
  4. Tribunale di Piacenza, sentenza n. 21/2025 del 3 giugno 2025 e Tribunale di Parma, sentenza n. 25/2024 del 27 febbraio 2024 — La società agricola non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ma alla liquidazione controllata, e la forma di società di capitali non altera la natura agricola dell’attività concretamente svolta.

Su ciò che accade al posto del fallimento

  1. Cass., Sez. I, n. 22074 del 31 luglio 2025, confermata da Cass. n. 11603 del 28 aprile 2026 — Ai fini dell’ammissione alla liquidazione controllata sono irrilevanti le condotte del debitore e le cause del sovraindebitamento: la procedura non è di per sé un vantaggio e non è soggetta a vaglio di meritevolezza in ingresso.
  2. Cass., Sez. I, sentenza 27 febbraio 2025, n. 5157 — È omologabile il concordato minore liquidatorio fondato, in assenza di attivo distribuibile, sulla sola finanza esterna. Apre una via concreta a chi non ha più beni ma può contare su un apporto di terzi.
  3. Cass., Sez. I, ordinanza n. 17508/2025 — Il credito del socio postergato ex art. 2467 c.c. è comunque un debito scaduto e rileva nel calcolo dell’ammontare previsto dall’art. 268, comma 2, CCII per l’apertura della liquidazione controllata.
  4. Cass., Sez. I, ordinanza n. 25946/2024 — La modesta consistenza dell’attivo liquidato non giustifica, di per sé, il diniego dell’esdebitazione.
  5. Cass., Sez. I, 22 gennaio 2026, n. 1473 — Il termine di trenta giorni per il ricorso in Cassazione contro la decisione d’appello in materia di liquidazione controllata è perentorio, in applicazione delle regole del procedimento unitario.
  6. Corte costituzionale, sentenza n. 121/2024 — È illegittima l’esclusione della prenotazione a debito delle spese per la liquidazione controllata: la procedura è equiparata sul punto alla liquidazione giudiziale, con effetti concreti sull’accessibilità per i debitori privi di risorse.

“E voi, concretamente, cosa fate?”

Ecco che cosa fa lo Studio Monardo quando un piccolo imprenditore arriva con un ricorso notificato o con il timore che stia per arrivare.

  1. Ricostruiamo il triennio rilevante partendo dalla data di deposito del ricorso, individuando esattamente quali esercizi il tribunale esaminerà e quali documenti li coprono.
  2. Verifichiamo i tre parametri voce per voce, ricalcolando attivo, ricavi e debiti — inclusi quelli non scaduti, le rate a scadere di leasing e finanziamenti e i finanziamenti soci postergati — e producendo un prospetto riepilogativo asseverato depositabile in atti.
  3. Recuperiamo la documentazione alternativa ai bilanci: dichiarazioni dei redditi e IVA con ricevute telematiche, registri IVA, estratti conto integrali, libro cespiti, certificazioni previdenziali, e ne verifichiamo la data certa e l’opponibilità.
  4. Controlliamo la notifica del ricorso e del decreto di convocazione, confrontando la relata e le ricevute PEC con le risultanze del registro delle imprese, perché un vizio di notifica è una difesa autonoma.
  5. Contestiamo il presupposto dell’insolvenza quando l’inadempimento è isolato o dipende da una contestazione fondata sul credito, distinguendo la difficoltà transitoria dal dissesto strutturale.
  6. Ricalcoliamo la soglia dei debiti scaduti dell’art. 49, comma 5, CCII sull’intero passivo emergente dall’istruttoria, non sul solo credito dell’istante.
  7. Redigiamo memoria e fascicolo difensivo nei termini di legge e assistiamo il debitore all’udienza davanti al collegio.
  8. Proponiamo il reclamo alla corte d’appello entro i trenta giorni, integrando in secondo grado la documentazione che in primo grado non era disponibile, e proseguiamo, quando serve, con il ricorso per cassazione.
  9. Impostiamo in parallelo il percorso alternativo: composizione negoziata con richiesta di misure protettive, concordato minore, oppure liquidazione controllata con l’obiettivo dell’esdebitazione, predisponendo con l’OCC la relazione sulle cause dell’indebitamento.
  10. Verifichiamo la posizione personale dei soci illimitatamente responsabili e, per l’imprenditore cessato, la decorrenza del termine annuale dell’art. 33 CCII, che apre o chiude intere strade.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In questa materia pesano in modo particolare due di queste abilitazioni. La qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento e il ruolo di fiduciario OCC consentono di conoscere dall’interno il percorso che attende il piccolo imprenditore una volta accertato che non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale: sappiamo come viene letta la relazione dell’OCC, quali documenti reggono e quali fanno naufragare una domanda di concordato minore o di liquidazione controllata. La qualifica di avvocato cassazionista garantisce che la linea difensiva impostata all’udienza prefallimentare sia la stessa che verrà sostenuta in reclamo e, se necessario, davanti alla Corte di cassazione: stesso difensore, stessa strategia, nessuna riscrittura della difesa a metà percorso, che in questa materia è l’errore che costa di più.

Lo Studio lavora con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo: i numeri che decidono la qualifica di impresa minore sono numeri contabili, e vanno costruiti da chi li sa costruire prima che vengano difesi da chi li deve difendere.


Tre cose da portare a casa

Primo: che il piccolo imprenditore non fallisca è vero, ma è un’affermazione processuale, non una qualità naturale. L’esenzione spetta a chi dimostra di rispettare congiuntamente tre soglie in tre esercizi, e la dimostrazione grava interamente su di lui. Chi non si costituisce, o si costituisce senza documenti, perde una partita che avrebbe vinto.

Secondo: non essere assoggettabile alla liquidazione giudiziale non cancella i debiti. Li lascia in vita, esposti alle esecuzioni individuali, senza scadenza. L’unico punto e a capo si chiama esdebitazione e si raggiunge soltanto dentro una procedura di sovraindebitamento.

Terzo: le due partite — difendersi dal ricorso e scegliere il percorso alternativo — vanno giocate insieme, dallo stesso tavolo e nello stesso momento.

È esattamente per questo che lo Studio Monardo segue questa materia: perché richiede, contemporaneamente, la capacità di sostenere l’accertamento dei presupposti concorsuali fino all’ultimo grado di giudizio — competenza propria di un avvocato cassazionista — e la conoscenza operativa del sistema del sovraindebitamento che deriva dall’essere Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, fiduciario di un OCC ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa. Le due cose, separate, servono a poco; insieme, cambiano l’esito.

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