Quando Un Imprenditore Può Essere Dichiarato Fallito?

La domanda che porta la maggior parte degli imprenditori a cercare un avvocato è sempre la stessa: un creditore ha depositato un ricorso in tribunale, oppure è arrivata la notifica di un decreto di convocazione, e la preoccupazione diventa concreta. Va detto subito che, per i procedimenti avviati dal 15 luglio 2022, il “fallimento” non esiste più con quel nome: la procedura si chiama liquidazione giudiziale ed è disciplinata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Ma la sostanza del rischio resta: perdita dell’amministrazione del patrimonio, nomina di un curatore, spossessamento, effetti sui contratti in corso e sui rapporti bancari. Il punto che quasi nessuno conosce è che l’imprenditore commerciale si presume assoggettabile alla procedura: è lui che deve dimostrare di rientrare sotto le soglie dimensionali di esenzione, non il creditore a doverne dimostrare il superamento. Chi non si costituisce, o si costituisce senza depositare bilanci e documenti contabili, perde quasi sempre proprio su questo punto.

Lo Studio Monardo lavora esattamente su questa materia perché le abilitazioni dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coprono l’intero arco del problema: come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 interviene nella fase in cui l’insolvenza può ancora essere gestita fuori dal tribunale; come Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e come professionista fiduciario di un OCC governa le procedure alternative riservate a chi resta sotto le soglie della liquidazione giudiziale; come avvocato cassazionista porta avanti il reclamo e il successivo ricorso per cassazione senza cambiare difensore né linea difensiva.

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Che cosa significa oggi “essere dichiarati falliti”

Sul piano normativo la risposta parte da una data. Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in sigla CCII — è entrato pienamente in vigore il 15 luglio 2022, dopo una lunga serie di rinvii, ed è stato poi modificato dal D.Lgs. 147/2020, dal D.Lgs. 83/2022 (di attuazione della direttiva UE 2019/1023) e infine dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, il cosiddetto Correttivo-ter. Da quel momento la dichiarazione di fallimento è stata sostituita dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.

Va precisato che non si tratta di una semplice riscrittura del vocabolario. La Corte di cassazione ha avuto modo di chiarire che la sostituzione del termine “fallimento” con “liquidazione giudiziale” opera sì sul piano lessicale, ma si colloca all’interno di un impianto normativo che non è integralmente sovrapponibile al precedente, con regole proprie anche in fasi successive della procedura (Cass. civ., Sez. V, 26 maggio 2025, n. 14012; Cass. civ., Sez. I, ord. 3 giugno 2025, n. 14835). In termini operativi questo significa che continuano a convivere due sistemi: le procedure aperte su ricorsi depositati prima del 15 luglio 2022 restano regolate dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267 — la vecchia legge fallimentare — mentre le domande successive seguono il Codice della crisi. La distinzione non è accademica: incide sull’esdebitazione, sulle azioni revocatorie, sui termini processuali e, come si vedrà, anche sull’estensione della procedura ai soci.

La norma da cui bisogna partire è l’art. 121 CCII, che fissa i presupposti in una formula asciutta: le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettera d), CCII e che si trovino in stato di insolvenza. Tre elementi, dunque: qualità di imprenditore commerciale, mancata dimostrazione dei requisiti dimensionali di esenzione, insolvenza attuale. A questi si aggiunge una condizione di procedibilità di natura quantitativa, fissata dall’art. 49, comma 5, CCII, di cui si dirà più avanti.

Lo stato di insolvenza è definito dall’art. 2, comma 1, lettera b), CCII come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. La definizione va tenuta distinta da quella di “crisi”, contenuta nella lettera a) della stessa norma, che descrive invece uno stato di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l’insolvenza futura. La differenza è decisiva e la giurisprudenza di legittimità l’ha ribadita di recente: ai fini dell’apertura della liquidazione giudiziale non è pertinente il richiamo alla nozione di crisi, che attiene a una valutazione meramente prognostica di possibile insolvenza futura (Cass. civ., Sez. I, ord. 24 aprile 2026, n. 10964).

La ratio dell’intero sistema è duplice. Da un lato, riservare la procedura concorsuale “maggiore” alle imprese che abbiano una dimensione economica non trascurabile, perché l’apparato della liquidazione giudiziale — curatore, giudice delegato, comitato dei creditori, accertamento del passivo — ha costi e tempi che non hanno senso per un’impresa microscopica. Dall’altro, non lasciare senza tutela concorsuale i debitori sotto soglia, che il Codice indirizza verso le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento: liquidazione controllata (art. 268 ss. CCII) e concordato minore (art. 74 ss. CCII).

Un esempio concreto aiuta a distinguere. Una S.r.l. che gestisce una carrozzeria, con ricavi annui di poco superiori a 400.000 euro e debiti scaduti verso fornitori e istituti previdenziali per oltre 200.000 euro, è un imprenditore commerciale sopra soglia: se è insolvente, la strada è la liquidazione giudiziale. Una ditta individuale che gestisce un piccolo laboratorio artigiano, con ricavi annui intorno a 90.000 euro, attivo modesto e debiti complessivi inferiori a 500.000 euro, è invece impresa minore: non può essere assoggettata a liquidazione giudiziale, ma può accedere — o essere assoggettata su istanza di un creditore — alla liquidazione controllata. Il creditore, insomma, cambia procedura: non smette di agire.


I requisiti da verificare e i termini che decorrono

La disciplina prevede che i presupposti vadano accertati tutti, e ciascuno con regole probatorie proprie. Conviene esaminarli uno per uno.

Primo requisito: la qualità di imprenditore commerciale. L’art. 121 CCII circoscrive l’ambito soggettivo a chi eserciti attività commerciale, in forma individuale o collettiva. Restano fuori l’imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 c.c., i professionisti, gli enti pubblici, le start-up innovative (per le quali l’art. 2, comma 1, lett. c), CCII prevede il canale del sovraindebitamento) e i soggetti sottoposti per legge a liquidazione coatta amministrativa. Va precisato che l’esclusione non è mai automatica: la qualifica va accertata in concreto, guardando all’attività effettivamente svolta e non all’etichetta formale.

Secondo requisito: il mancato possesso congiunto dei requisiti di impresa minore. L’art. 2, comma 1, lett. d), CCII definisce impresa minore quella che presenta congiuntamente tre parametri: attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000 euro nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della domanda (o dall’inizio dell’attività, se di durata inferiore); ricavi, comunque risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000 euro nello stesso arco temporale; ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore a 500.000 euro. I valori sono aggiornabili periodicamente con decreto ministeriale. Il superamento anche di uno solo dei tre parametri, anche in uno solo dei tre esercizi, fa venir meno la qualifica di impresa minore e apre la porta alla liquidazione giudiziale.

Terzo requisito: lo stato di insolvenza. Deve essere attuale e riscontrato in concreto, attraverso indici esteriori: inadempimenti reiterati, protesti, decreti ingiuntivi non onorati, pignoramenti negativi, chiusura della sede, mancato deposito dei bilanci, esposizione debitoria verso enti previdenziali e verso l’Erario. Non basta il dato patrimoniale statico: conta la concreta attitudine dei cespiti a tradursi in liquidità in tempi brevi senza compromettere l’operatività dell’impresa.

Quarto requisito: la soglia dei 30.000 euro. L’art. 49, comma 5, CCII stabilisce che non si fa luogo all’apertura della liquidazione giudiziale se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria è complessivamente inferiore a 30.000 euro. Si tratta di un limite riferito all’esposizione debitoria scaduta complessiva, non al credito del singolo istante: un creditore che vanti 18.000 euro può ottenere l’apertura della procedura se dall’istruttoria emergono altri debiti scaduti che portano il totale oltre la soglia.

Quinto requisito: la competenza. L’art. 27 CCII radica la competenza presso il tribunale nel cui circondario si trova il centro degli interessi principali del debitore (COMI), cioè il luogo in cui il debitore gestisce i propri interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi, con presunzione di coincidenza con la sede legale.

Quanto ai termini, la materia è governata da una regola generale che sorprende quasi tutti: l’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale dei termini processuali per i procedimenti disciplinati dal Codice della crisi, salvo che sia diversamente disposto. Il periodo di sospensione feriale, che nel processo civile va dal 1° al 31 agosto, qui non opera: i trenta giorni per il reclamo decorrono anche in agosto. Fanno eccezione le sole ipotesi in cui il Codice deroghi espressamente, come l’art. 201, ultimo comma, CCII per i procedimenti di accertamento del passivo.

Tabella dei termini

TermineDecorrenzaNaturaConseguenza del mancato rispetto
45 giorni per la convocazione delle parti (art. 41, co. 1, CCII)Deposito del ricorsoOrdinatorioNessuna decadenza; possibile sollecito e rilievo in sede di reclamo se ne deriva pregiudizio
15 giorni tra notifica e udienza (art. 41, co. 2, CCII)Notifica del ricorso e del decretoA garanzia del contraddittorio; abbreviabile con decreto motivato per urgenza (co. 3)Nullità del decreto, sanabile se il debitore partecipa attivamente all’udienza
Fino a 7 giorni prima dell’udienza per memorie e costituzione (art. 41, co. 4, CCII)Data dell’udienza, a ritrosoNon perentorio secondo la giurisprudenza di meritoIl debitore non costituito può comparire in udienza, ma arriva senza documenti: sul piano probatorio è quasi sempre decisivo
1 anno dalla cessazione dell’attività (art. 33, co. 1, CCII)Cessazione/cancellazione dal registro delle impreseDecadenzialeDecorso l’anno la liquidazione giudiziale non è più apribile: resta la liquidazione controllata
1 anno dallo scioglimento del rapporto sociale (art. 256, co. 2, CCII)Scioglimento del rapporto o cessazione della responsabilità illimitata, se resa nota ai terziDecadenzialeIl socio uscito non è più assoggettabile in estensione
30 giorni per il reclamo alla corte d’appello (art. 51 CCII)Notificazione della sentenza; in mancanza, 6 mesi dalla pubblicazionePerentorioDecadenza dall’impugnazione: la sentenza di apertura diventa definitiva
30 giorni per il ricorso per cassazione (art. 51, co. 13, CCII)Comunicazione o notificazione della sentenza della corte d’appelloPerentorioInammissibilità del ricorso
Sospensione feriale 1°–31 agostoEsclusa dall’art. 9, co. 1, CCIIChi la conteggia sui termini di impugnazione deposita fuori termine

La procedura passo dopo passo: chi agisce, davanti a chi, con quale atto

1. Chi può chiedere l’apertura

L’art. 37 CCII individua i soggetti legittimati: il debitore stesso, uno o più creditori, gli organi e le autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull’impresa, il pubblico ministero. Quanto al creditore, la legittimazione spetta a chi dimostri in giudizio di essere titolare della pretesa, senza che occorra un accertamento definitivo del credito: il tribunale ne conosce in via sommaria e incidentale, ai soli fini dell’apertura. Quanto al pubblico ministero, l’art. 38 CCII ne disciplina l’iniziativa, e la Cassazione ha di recente precisato quale sia la condizione sufficiente perché la sua legittimazione si consideri integrata (Cass. civ., Sez. I, 4 dicembre 2025, n. 31638).

2. Davanti a quale tribunale

La domanda si propone al tribunale del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali (art. 27 CCII). Per le imprese in amministrazione straordinaria e per i gruppi di imprese di rilevante dimensione è competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di impresa. La presunzione di coincidenza del COMI con la sede legale risultante dal registro delle imprese è superabile, ma richiede una prova rigorosa: la Cassazione ha di recente delimitato i presupposti in presenza dei quali la competenza territoriale può essere individuata altrove (Cass. civ., Sez. I, ord. 4 dicembre 2025, n. 31727). L’eccezione di incompetenza territoriale va sollevata subito, all’atto della costituzione: è uno dei pochi rimedi che può far guadagnare tempo prezioso senza pregiudicare il merito.

3. Con quale atto e come si notifica

Il procedimento si apre con ricorso ai sensi dell’art. 40 CCII, nell’ambito del cosiddetto procedimento unitario, che accentra davanti allo stesso tribunale tutte le domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e alle procedure di insolvenza. Il ricorso deve indicare l’ufficio giudiziario, l’oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni, ed essere corredato dei documenti che dimostrano il credito e gli indici di insolvenza.

Sul fronte della notificazione, l’art. 40, comma 6, CCII prevede che il ricorso e il decreto di convocazione siano notificati, a cura della cancelleria, all’indirizzo PEC del debitore risultante dal registro delle imprese o dall’INI-PEC. La Cassazione ha chiarito che tale notificazione resta valida anche quando l’indirizzo PEC sia stato attribuito d’ufficio, non assumendo rilievo la modalità con cui l’indirizzo è finito nel registro (Cass. civ., Sez. I, 25 maggio 2026, n. 16186). In caso di esito negativo, la notifica prosegue di persona, presso la sede risultante dal registro delle imprese; se anche questo tentativo fallisce, il deposito avviene nella casa comunale. Il debitore che ha abbandonato la sede senza aggiornare il registro delle imprese, o che ha lasciato la PEC scaduta, rischia di apprendere dell’esistenza del procedimento solo a sentenza pubblicata: il registro delle imprese non è un adempimento formale, è il canale attraverso cui passa la difesa.

4. Il decreto di convocazione e i termini a difesa

Il tribunale convoca le parti con decreto, non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso (art. 41, comma 1, CCII). Tra la data della notifica e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni (comma 2). Questi termini possono essere abbreviati dal presidente del tribunale, o dal giudice relatore da lui delegato, con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza (comma 3): in tal caso il ricorso e il decreto possono essere portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità non indispensabile alla conoscibilità degli atti. L’abbreviazione senza decreto motivato è un vizio che va contestato subito.

5. La costituzione del debitore e i documenti da depositare

Il decreto fissa un termine fino a sette giorni prima dell’udienza per la presentazione di memorie (art. 41, comma 4, CCII). Nel costituirsi, il debitore deve depositare i documenti indicati dall’art. 39 CCII: in primo luogo i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, se non è soggetto all’obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti, ovvero l’intera esistenza dell’impresa se questa ha avuto durata inferiore, oltre a una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata.

Qui si concentra l’errore più costoso dell’intera procedura. La documentazione contabile non serve a “collaborare” con il tribunale: serve a dimostrare le soglie dimensionali, cioè l’unico argomento che può chiudere il procedimento in radice a prescindere dall’insolvenza. Il debitore che non si costituisce, o che si costituisce a mani vuote, non assolve l’onere probatorio che grava su di lui e consente al tribunale di ritenere superate le soglie.

6. L’istruttoria

L’art. 42 CCII consente al tribunale di acquisire d’ufficio i dati sui debiti risultanti dai pubblici registri, in particolare le informazioni relative alle esposizioni verso l’Erario e gli enti previdenziali. Il tribunale può inoltre delegare al giudice relatore l’audizione delle parti; in tal caso il giudice provvede all’ammissione e all’espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio e può disporre la raccolta di informazioni da banche dati pubbliche e da pubblici registri (art. 41, comma 6, CCII). L’intervento dei terzi legittimati e del pubblico ministero è ammesso fino a quando la causa non sia rimessa al collegio per la decisione (comma 5).

7. Le domande alternative e la trattazione unitaria

L’art. 7 CCII stabilisce che, in caso di proposizione di più domande, il tribunale tratta in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l’insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale, a condizione che nel piano sia espressamente indicata la convenienza per i creditori e che la domanda non sia manifestamente inammissibile o infondata. È la leva difensiva più efficace quando esiste una prospettiva concreta di continuità o di soddisfazione migliore per i creditori. Va segnalato che la pendenza di una domanda di liquidazione giudiziale proposta da un creditore non impedisce l’accesso alla composizione negoziata: il punto è stato chiarito in via interpretativa e recepito dal Correttivo-ter.

8. La decisione

Se i presupposti sussistono, il tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale con sentenza (art. 49 CCII), nomina il giudice delegato e il curatore, ordina al debitore il deposito delle scritture contabili, fissa l’udienza per l’esame dello stato passivo entro centoventi giorni dal deposito della sentenza — termine prorogabile in caso di particolare complessità — e assegna ai creditori un termine di trenta giorni prima dell’udienza per il deposito delle domande tempestive di ammissione al passivo. Se i presupposti mancano, il tribunale rigetta la domanda con decreto motivato (art. 50 CCII).

9. Le impugnazioni

Contro la sentenza che apre la liquidazione giudiziale è ammesso reclamo alla corte d’appello ai sensi dell’art. 51 CCII, da proporre entro trenta giorni. Contro la sentenza della corte d’appello è ammesso ricorso per cassazione entro il termine dimidiato di trenta giorni previsto dall’art. 51, comma 13, CCII. Contro il decreto di rigetto è ammesso reclamo ai sensi dell’art. 50 CCII.

I punti in cui più spesso si sbaglia sono cinque: non costituirsi confidando nella debolezza del credito altrui; contestare solo l’insolvenza senza spendere una riga sulle soglie dimensionali; conteggiare la sospensione feriale sui termini di impugnazione; non verificare la regolarità della notifica prima di rassegnarsi alla sentenza; presentare una domanda alternativa quando ormai la causa è stata rimessa al collegio.


Verifiche sul campo: due esempi di calcolo

Le due ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili, non casi reali. Servono a mostrare come si applicano concretamente le soglie e i termini.

Esempio 1 — Il calcolo delle soglie dimensionali e della soglia di procedibilità

Ipotesi: un creditore deposita ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una S.r.l. il 14 aprile 2026. Il triennio rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII è quello degli esercizi 2023, 2024 e 2025.

Dati della società:

  • attivo patrimoniale: 268.300 € (2023), 291.700 € (2024), 274.900 € (2025) — sempre sotto la soglia di 300.000 €;
  • ricavi lordi: 183.400 € (2023), 196.800 € (2024), 212.600 € (2025) — nell’ultimo esercizio la soglia di 200.000 € è superata di 12.600 €;
  • debiti complessivi, anche non scaduti: 418.200 € — sotto la soglia di 500.000 €.

Esito: due parametri su tre sono rispettati, ma il requisito richiede il possesso congiunto di tutti e tre. Il superamento dei ricavi in un solo esercizio del triennio fa venir meno la qualifica di impresa minore. La società è assoggettabile alla liquidazione giudiziale.

Seconda verifica, sulla soglia di procedibilità dell’art. 49, comma 5, CCII. Il credito del ricorrente è di 23.700 € scaduti. Dagli atti dell’istruttoria emergono ulteriori debiti scaduti e non pagati per 11.450 € verso altri fornitori. Totale: 35.150 €. La soglia dei 30.000 € è superata, benché il singolo istante sia sotto soglia. Se invece l’istruttoria avesse fatto emergere solo il credito del ricorrente, il totale di 23.700 € sarebbe rimasto sotto soglia e il tribunale avrebbe dovuto rigettare la domanda per difetto del presupposto quantitativo, pur in presenza di insolvenza conclamata.

Esempio 2 — Il termine annuale dalla cancellazione e il calcolo del reclamo

Ipotesi: una ditta individuale cessa l’attività e viene cancellata dal registro delle imprese il 9 marzo 2025. L’insolvenza si era già manifestata nel novembre 2024, con inadempimenti reiterati verso tre fornitori.

Applicazione dell’art. 33, comma 1, CCII: la liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell’attività, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente o entro l’anno successivo. Qui l’insolvenza è anteriore, dunque il ricorso è proponibile fino al 9 marzo 2026. Un creditore deposita ricorso il 27 febbraio 2026: tempestivo per dieci giorni. Se avesse depositato il 12 marzo 2026, la domanda sarebbe stata inammissibile e il creditore avrebbe dovuto ripiegare sulla liquidazione controllata.

Seconda parte del calcolo. Il tribunale apre la procedura con sentenza pubblicata il 21 luglio 2026, notificata al debitore il 24 luglio 2026. Il termine di trenta giorni per il reclamo ex art. 51 CCII decorre dal giorno successivo alla notificazione e scade il 23 agosto 2026. Poiché il 23 agosto 2026 cade di domenica, la scadenza si proroga di diritto al primo giorno non festivo successivo, lunedì 24 agosto 2026.

Il punto critico: la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto non si applica (art. 9, comma 1, CCII). Il difensore che, per abitudine maturata nel processo civile ordinario, avesse conteggiato l’intero mese di agosto come sospeso, avrebbe calcolato la scadenza al 23 settembre 2026 e avrebbe depositato un reclamo tardivo, con decadenza dall’impugnazione. È esattamente l’errore che la Cassazione ha sanzionato con la dichiarazione di inammissibilità in fattispecie analoghe.


Casi particolari: quando la regola generale non basta

L’imprenditore agricolo e la società solo apparentemente agricola

L’imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 c.c. non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale: il suo canale è quello del sovraindebitamento, con la liquidazione controllata e il concordato minore. Ma la qualifica non si acquista per iscrizione: la Cassazione ha ribadito che la qualità di imprenditore agricolo va accertata in concreto e non può essere desunta dalla sola iscrizione nella sezione agricola del registro delle imprese (Cass. civ., Sez. I, ord. 24 aprile 2026, n. 11035). L’onere di dimostrare la prevalenza dell’attività agricola e la riconducibilità delle attività connesse ai presupposti di legge grava su chi invoca l’esenzione. Il tema si complica con l’agriturismo, con la trasformazione e commercializzazione di prodotti acquistati da terzi, e con le società agricole che, cessata di fatto l’attività, proseguono operazioni economiche di natura diversa.

I soci illimitatamente responsabili e la società di fatto

L’art. 256 CCII prevede che la sentenza che apre la liquidazione giudiziale nei confronti di una società in nome collettivo, in accomandita semplice o in accomandita per azioni produca l’apertura della procedura anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, pur se non persone fisiche. Il comma 2 fissa il limite temporale: l’estensione non può essere disposta decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata, purché siano state osservate le formalità per renderle note ai terzi. Il comma 4 disciplina l’ipotesi in cui l’esistenza di altri soci illimitatamente responsabili emerga solo dopo l’apertura della procedura. Sul piano processuale, la giurisprudenza di merito ha sottolineato che i soci devono essere convocati come litisconsorti nel procedimento relativo alla società, perché la decisione sia loro opponibile.

In questa materia l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera come avvocato cassazionista e come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: la stessa persona che imposta la difesa davanti al tribunale segue il reclamo in corte d’appello e, se necessario, il ricorso per cassazione, senza passaggi di consegne e senza cambi di linea difensiva.

L’imprenditore cessato, quello defunto e la società incorporata

L’art. 33 CCII regola la cessazione dell’attività: la liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla cessazione o entro l’anno successivo. L’art. 34 CCII disciplina l’apertura nei confronti del debitore defunto. La Cassazione ha esteso il ragionamento anche alla società incorporata per fusione e cancellata dal registro delle imprese, che può essere assoggettata alla procedura entro l’anno se insolvente (Cass. civ., Sez. I, 23 maggio 2024, n. 14414). Decorso l’anno, l’ex imprenditore non è più assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ma può accedere — o essere sottoposto — alla liquidazione controllata, anche in mancanza dei requisiti dimensionali dell’impresa minore.

Il diritto transitorio

Chi ha una procedura aperta prima del 15 luglio 2022 si muove ancora nel perimetro della legge fallimentare. La Cassazione ha precisato che, se il fallimento della società è stato dichiarato sotto la vigenza del R.D. 267/1942, anche la domanda di estensione della procedura ai soci illimitatamente responsabili, benché proposta dopo l’entrata in vigore del Codice della crisi, resta disciplinata dalla legge fallimentare (Cass. civ., Sez. I, 31 agosto 2025, n. 24247). Verificare quale sistema si applica è il primo passaggio di qualunque analisi difensiva seria.


Domande frequenti

Quanti debiti servono per essere dichiarati falliti? Non esiste un importo che “fa fallire” automaticamente. L’art. 49, comma 5, CCII fissa una soglia minima di procedibilità: se i debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria sono complessivamente inferiori a 30.000 euro, la procedura non può essere aperta. Superata la soglia, però, il tribunale deve comunque accertare in concreto lo stato di insolvenza e verificare che l’impresa non rientri nei parametri dell’impresa minore. Un debito di 200.000 euro in capo a un’impresa che dimostra le tre soglie dell’art. 2 non porta alla liquidazione giudiziale.

La mia S.r.l. è piccolissima: può essere dichiarata fallita lo stesso? Sì, se non dimostra il possesso congiunto dei tre requisiti dimensionali. La forma societaria non conta: conta il dato contabile. E soprattutto conta chi lo prova. La giurisprudenza è ferma nel ritenere che l’assoggettamento dell’imprenditore commerciale alla procedura costituisca la regola, mentre il mancato superamento delle soglie sia un’eccezione che il debitore deve dimostrare positivamente. Una S.r.l. che non deposita i bilanci da anni si trova, di fatto, nell’impossibilità di provare la propria esenzione.

Ho chiuso la partita IVA e cancellato la ditta: sono al sicuro? Non subito. L’art. 33 CCII consente l’apertura della liquidazione giudiziale entro un anno dalla cessazione dell’attività, se l’insolvenza si è manifestata prima della cessazione o nell’anno successivo. Nei dodici mesi successivi alla cancellazione il rischio resta pienamente attuale. Decorso l’anno, la liquidazione giudiziale non è più apribile, ma il creditore può chiedere l’apertura della liquidazione controllata: l’esposizione non si estingue con la cancellazione.

Se pago il creditore che ha depositato il ricorso, il procedimento si chiude? Non necessariamente. Il pagamento fa venir meno l’interesse di quel creditore, ma il procedimento non è nella sua esclusiva disponibilità: altri creditori possono intervenire fino alla rimessione della causa al collegio, il pubblico ministero può intervenire, e il tribunale accerta l’insolvenza anche sulla base dei debiti risultanti dai pubblici registri acquisiti ai sensi dell’art. 42 CCII. Pagare l’istante senza affrontare il quadro debitorio complessivo è una strategia che spesso sposta il problema di poche settimane. Va inoltre considerato che un pagamento effettuato in quel frangente può poi essere valutato sotto il profilo revocatorio.

Posso evitare la liquidazione giudiziale con la composizione negoziata? La composizione negoziata (artt. 12 ss. CCII) è un percorso volontario e riservato, attivabile anche in presenza di insolvenza, purché reversibile. La pendenza di una domanda di liquidazione giudiziale proposta da un creditore non è di per sé ostativa all’accesso. Il percorso consente di chiedere al tribunale misure protettive che sospendono le azioni esecutive, e apre la strada a soluzioni che vanno dagli accordi con i creditori fino al concordato semplificato in caso di esito negativo delle trattative. Non è una scappatoia: è uno strumento che funziona solo se attivato per tempo e sostenuto da un progetto di piano credibile.

Caso limite: sono amministratore di una S.r.l. insolvente. Rischio la liquidazione giudiziale sul mio patrimonio personale? L’apertura della procedura riguarda l’impresa, non l’amministratore in quanto tale: nella S.r.l. il socio e l’amministratore non sono assoggettati in estensione, perché l’art. 256 CCII riguarda i soci illimitatamente responsabili dei tipi societari personali. Restano però due profili distinti e concreti: la possibilità che il tribunale accerti l’esistenza di una società di fatto o l’esercizio di un’attività d’impresa in proprio, con conseguente estensione; e le azioni di responsabilità che il curatore può promuovere nei confronti degli amministratori. Sono piani diversi, che vanno affrontati con difese diverse.


Il quadro giurisprudenziale

Di seguito i riferimenti che oggi orientano l’accertamento dei presupposti. Alcuni sono già stati richiamati nel corpo dell’articolo; qui il quadro completo.

Cass. civ., Sez. I, ord. 24 aprile 2026, n. 10964. Ai fini della dichiarazione di insolvenza è sufficiente una situazione di impotenza strutturale a soddisfare regolarmente le obbligazioni con mezzi normali, a prescindere dalle cause che l’hanno determinata, anche oggettive o non imputabili all’imprenditore, e dall’esistenza di poste attive o crediti la cui monetizzazione sia futura e incerta; non è pertinente il richiamo alla nozione di crisi, che è prognostica. Rilevanza: è la pronuncia che chiude la difesa fondata sull’esistenza di crediti “sulla carta” e sulla riconducibilità della crisi a fattori esterni.

Cass. civ., Sez. I, ord. 24 aprile 2026, n. 11035. La qualifica di imprenditore agricolo deve essere accertata in concreto e non può essere desunta dalla sola iscrizione nella sezione agricola del registro delle imprese. Rilevanza: è il riferimento decisivo nei procedimenti contro società agricole e agriturismi, in cui l’etichetta formale non basta né in attacco né in difesa.

Cass. civ., Sez. I, 25 maggio 2026, n. 16186 (Pres. Ferro, Est. Zuliani). La notificazione del ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale ex art. 40, comma 6, CCII, eseguita dalla cancelleria all’indirizzo PEC risultante dal registro delle imprese, è valida anche se quell’indirizzo era stato attribuito d’ufficio. Rilevanza: elimina uno degli argomenti più utilizzati per contestare la regolarità del contraddittorio in sede di reclamo.

Cass. civ., Sez. I, 21 maggio 2026, n. 15599. La tardiva riassunzione del procedimento prefallimentare a seguito di regolamento di competenza è un vizio che, se non rilevato d’ufficio, deve essere fatto valere con il reclamo. Rilevanza: segnala che i vizi processuali non contestati nella sede propria non sono recuperabili in cassazione.

Cass. civ., Sez. I, 22 gennaio 2026, n. 1473 (Pres. Ferro, Rel. D’Aquino). Il termine di trenta giorni per il ricorso per cassazione, richiamato per le procedure liquidatorie del Codice, ha natura perentoria. Rilevanza: conferma che nel sistema del CCII i termini brevi di impugnazione non tollerano interpretazioni elastiche.

Cass. civ., Sez. I, 16 gennaio 2026, n. 880. L’imprenditore agricolo organizzato in forma di cooperativa è soggetto alla liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545-terdecies c.c. Rilevanza: individua un terzo binario, distinto sia dalla liquidazione giudiziale sia dal sovraindebitamento, per una categoria di imprese piuttosto diffusa.

Cass. civ., Sez. I, 9 gennaio 2026, n. 482 (Pres. Terrusi, Rel. Zuliani). L’estensione della procedura dall’imprenditore individuale alla società di fatto di cui la persona fisica abbia fatto parte e ai soci illimitatamente responsabili è possibile anche quando l’attività commerciale sia stata indicata solo implicitamente, purché vi sia una linea di continuità tra gli accertamenti. Rilevanza: amplia il perimetro dell’estensione e impone di verificare per tempo l’esistenza di strutture societarie non formalizzate.

Cass. civ., Sez. I, 4 dicembre 2025, n. 31638 (Pres. Terrusi, Rel. Amatore). Precisa la condizione sufficiente perché il pubblico ministero sia legittimato a chiedere l’apertura della procedura e ammette che i finanziamenti dei soci possano essere considerati debiti della società ai fini del riscontro dell’insolvenza. Rilevanza: incide direttamente sul calcolo dell’esposizione debitoria nelle società a ristretta base familiare.

Cass. civ., Sez. I, ord. 4 dicembre 2025, n. 31727 (Pres. Ferro, Rel. Vella). Delimita i presupposti in presenza dei quali la competenza territoriale può essere individuata in un luogo diverso dalla sede legale, ricostruendo la nozione di COMI di cui all’art. 2, lett. m), CCII. Rilevanza: è il riferimento da avere in udienza quando la sede legale è meramente formale.

Cass. civ., Sez. I, 25 novembre 2025, n. 30903 (Pres. Terrusi, Rel. Dongiacomo). L’istanza di accesso proposta dall’amministratore non ricade nell’ambito applicativo dell’art. 120-bis CCII. Rilevanza: chiarisce chi, dentro la società, può validamente presentare la domanda.

Cass. civ., Sez. I, 29 settembre 2025, n. 26370. La legittimazione a proporre la domanda spetta al creditore che dimostri in giudizio di essere titolare della pretesa, senza necessità di un accertamento definitivo; è legittima la notificazione via PEC anche nei confronti della società cancellata dal registro delle imprese. Rilevanza: conferma che la contestazione del credito non blocca il procedimento e che la cancellazione non mette al riparo dalla notifica.

Cass. civ., Sez. I, 17 settembre 2025, n. 25491 (Pres. Ferro, Rel. D’Aquino). È ricorribile per cassazione la pronuncia della corte d’appello che accolga il reclamo avverso il rigetto della domanda di apertura. Rilevanza: completa il quadro dei rimedi anche a favore del debitore che perde in secondo grado.

Cass. civ., Sez. I, n. 26690/2025. Il termine dimidiato di trenta giorni previsto dall’art. 51, comma 13, CCII si applica anche alla sentenza della corte d’appello che, accogliendo il reclamo ex art. 50 CCII, dichiari aperta la liquidazione giudiziale, e non è soggetto alla sospensione feriale ai sensi dell’art. 9, comma 1, CCII. Rilevanza: è la pronuncia che rende definitivo il rischio di tardività per chi conteggia agosto come mese sospeso.

Cass. civ., Sez. I, 31 agosto 2025, n. 24247 (Pres. Abete, Est. Crolla). Se il fallimento della società è stato dichiarato sotto la legge fallimentare, anche la domanda di estensione ai soci illimitatamente responsabili proposta dopo l’entrata in vigore del Codice della crisi resta disciplinata dalla legge fallimentare. Rilevanza: è la chiave del diritto transitorio nelle procedure ancora aperte dal vecchio regime.

Corte costituzionale, 26 giugno 2025, n. 87. La disciplina del fallimento in estensione dei soci illimitatamente responsabili di cui all’art. 147 legge fallimentare si applica anche alla società semplice che eserciti un’attività commerciale prevalente, quale quella connessa all’agricoltura ai sensi dell’art. 2135, comma 3, c.c. Rilevanza: chiude la porta all’uso della società semplice come schermo per attività sostanzialmente commerciali.

Cass. civ., Sez. I, ord. 21 gennaio 2025, n. 1441. Il limite dei 30.000 euro di debiti scaduti è finalizzato a escludere dalla procedura le insolvenze di modesta entità e costituisce condizione per la non apertura. Rilevanza: fornisce la ratio da spendere quando la soglia è raggiunta solo sommando poste contestate o di dubbia esigibilità.

Cass. civ., Sez. V, 26 maggio 2025, n. 14012 e Cass. civ., Sez. I, ord. 3 giugno 2025, n. 14835. La sostituzione del termine “fallimento” con “liquidazione giudiziale” ha valenza lessicale, ma si colloca in un quadro normativo non integralmente sovrapponibile al precedente. Rilevanza: impone di verificare sempre quale disciplina si applica prima di trasporre soluzioni maturate sotto la legge fallimentare.

Cass. civ., Sez. I, 23 maggio 2024, n. 14414 (Pres. Abete, Rel. Vella). La società incorporata per fusione e cancellata dal registro delle imprese può, se insolvente, essere assoggettata alla procedura entro l’anno dalla cancellazione. Rilevanza: estende il termine annuale dell’art. 33 CCII alle operazioni straordinarie.

Cass. civ., Sez. I, 15 febbraio 2023, n. 4784 (Pres. Nazzicone, Rel. Campese). Per configurare una supersocietà di fatto occorre l’accertamento di un comune intento sociale tra le associate, distinto da quello che fonda l’esistenza di una holding di fatto, con effetti diversi. Rilevanza: è il filtro che impedisce estensioni automatiche nei gruppi familiari e nelle catene societarie.

Corte d’Appello di Catania, 27 giugno 2025, n. 966 (Pres. Rel. La Mantia). Anche sotto il Codice della crisi grava sul debitore l’onere di dimostrare i requisiti dimensionali di esenzione di cui all’art. 2 CCII; l’omesso deposito di bilanci e dichiarazioni dei redditi non può risolversi in un vantaggio per l’imprenditore insolvente. Rilevanza: è la pronuncia di merito che meglio esprime la logica del sistema probatorio.

Corte d’Appello di Trento, 16 luglio 2025, n. 1/2025. L’assoggettamento dell’imprenditore commerciale alla procedura è la regola; il mancato superamento delle soglie è un’eccezione che il debitore deve dimostrare positivamente. Rilevanza: conferma la continuità con l’orientamento formatosi sotto l’art. 1, comma 2, legge fallimentare.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Di fronte a un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale, o al rischio concreto che venga depositato, lo Studio interviene con attività definite:

  1. Ricostruiamo i parametri dimensionali dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII riclassificando i bilanci degli ultimi tre esercizi e, quando l’obbligo di bilancio non sussiste, le dichiarazioni dei redditi e la documentazione contabile alternativa, e depositiamo in giudizio il prospetto con i tre valori.
  2. Verifichiamo la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto di convocazione ai sensi dell’art. 40 CCII, confrontando le ricevute PEC, le risultanze del registro delle imprese e le relate di notifica, e ne eccepiamo i vizi nella prima difesa utile.
  3. Calcoliamo l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati rilevante ai fini dell’art. 49, comma 5, CCII, isolando le poste contestate, prescritte o non ancora esigibili che non possono concorrere al raggiungimento della soglia.
  4. Contestiamo lo stato di insolvenza documentando la capacità dell’impresa di soddisfare regolarmente le obbligazioni con mezzi normali, e distinguendo la crisi — che non legittima l’apertura — dall’insolvenza attuale.
  5. Eccepiamo l’incompetenza territoriale quando il centro degli interessi principali non coincide con la sede legale, producendo la documentazione da cui risulta il luogo di gestione effettiva.
  6. Attiviamo la composizione negoziata e depositiamo l’istanza di misure protettive, anche in pendenza della domanda di liquidazione giudiziale presentata da un creditore.
  7. Predisponiamo la domanda alternativa — concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione — per far valere la priorità di trattazione prevista dall’art. 7 CCII.
  8. Per le imprese sotto soglia depositiamo la domanda di concordato minore o di liquidazione controllata tramite l’Organismo di Composizione della Crisi, gestendo il rapporto con il gestore nominato.
  9. Redigiamo e depositiamo il reclamo ex art. 51 CCII entro i trenta giorni, e il successivo ricorso per cassazione nel termine dimidiato, curando personalmente entrambi i gradi.
  10. Per i soci illimitatamente responsabili verifichiamo il termine annuale dell’art. 256, comma 2, CCII e l’integrità del contraddittorio nel procedimento relativo alla società, presupposto perché la decisione sia loro opponibile.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una materia in cui la partita si gioca su termini di trenta giorni e su un reclamo che deve essere costruito fin dal primo grado, l’abilitazione al patrocinio in Cassazione pesa in modo particolare: la difesa davanti al tribunale viene impostata sapendo già quali motivi dovranno reggere in corte d’appello e quali potranno essere spesi in sede di legittimità, senza il salto di continuità che si produce quando il fascicolo passa di mano. La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio, seguita dallo stesso difensore.

Sul versante tecnico-contabile, lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso: i commercialisti ricostruiscono attivo, ricavi e posizione debitoria nei tre esercizi rilevanti, gli avvocati traducono quei numeri in eccezioni processuali e in atti difensivi. È l’unico modo per affrontare un procedimento in cui la prova decisiva è un dato di bilancio e l’argomento decisivo è una norma processuale.


In sintesi

Un imprenditore può essere assoggettato oggi alla liquidazione giudiziale — quello che un tempo si chiamava fallimento — se esercita attività commerciale, se non dimostra il possesso congiunto dei tre requisiti dimensionali dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII, se si trova in stato di insolvenza attuale e se i debiti scaduti e non pagati superano complessivamente i 30.000 euro. La prova delle soglie di esenzione grava sul debitore, non sul creditore: chi non si costituisce o non deposita i documenti contabili perde su questo punto prima ancora di discutere dell’insolvenza. E i termini di impugnazione corrono anche in agosto, perché il Codice della crisi esclude la sospensione feriale.

Lo Studio Monardo è specializzato esattamente in questa materia perché le competenze certificate dell’Avvocato coprono tutti i binari sui quali la vicenda può muoversi: l’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 per la fase in cui l’insolvenza è ancora reversibile e la composizione negoziata resta praticabile; il Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e il ruolo di fiduciario OCC per le procedure riservate a chi resta sotto le soglie; l’avvocato cassazionista per il reclamo e il ricorso per cassazione; il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario per la ricostruzione contabile che regge l’intera difesa. Non promettiamo esiti: analizziamo i numeri, verifichiamo gli atti, costruiamo la strategia e la portiamo avanti fino all’ultimo grado.

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