Quali Debiti Si Possono Ristrutturare Con Il Codice Della Crisi?

Chi ha accumulato debiti che non riesce più a pagare si pone quasi sempre la stessa domanda: il Codice della Crisi permette davvero di ridurre o ridiscutere tutti i debiti, oppure solo alcuni? La risposta non è né un sì né un no. Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 costruisce un sistema in cui la ristrutturabilità di un debito dipende da tre variabili: la natura del credito (chirografario, privilegiato, tributario, contributivo, da lavoro), il momento in cui il debito è sorto rispetto alla domanda, e lo strumento concretamente utilizzato. Il rischio principale è muoversi con l’idea che “tanto tutto si può falcidiare”: scelto lo strumento sbagliato, o proposto un trattamento che la legge non consente per quella categoria di crediti, la domanda viene dichiarata inammissibile e nel frattempo pignoramenti e ipoteche proseguono.

Su questa materia lo Studio Monardo interviene con una specializzazione che deriva direttamente dalle abilitazioni certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, e professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi), cioè esattamente l’organismo che il Codice pone al centro delle procedure di ristrutturazione dei debiti del consumatore e del concordato minore. Sul versante dell’impresa, la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 colloca lo Studio dentro il meccanismo della composizione negoziata, oggi la porta d’ingresso più utilizzata per ridiscutere l’esposizione debitoria aziendale prima che diventi irreversibile.

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Il perimetro normativo: che cosa significa “ristrutturare” nel Codice della Crisi

Sul piano normativo, ristrutturare un debito significa modificarne autoritativamente il contenuto — importo, scadenze, modalità di pagamento — con effetto vincolante anche per i creditori che non hanno acconsentito. È questa la differenza fondamentale rispetto a un piano di rientro contrattuale: l’accordo privato vincola solo chi lo firma, la ristrutturazione concorsuale vincola anche il dissenziente.

Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 15 luglio 2022 e più volte modificato, da ultimo con il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, il cosiddetto correttivo-ter) definisce all’art. 2 gli “strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza” come le misure, gli accordi e le procedure volti al risanamento dell’impresa o alla liquidazione del patrimonio, con effetti sui creditori anteriori. La ristrutturazione, in termini tecnici, incide sui crediti sorti prima dell’apertura della procedura: sono questi, e solo questi, a poter essere falcidiati, dilazionati o riorganizzati.

Va precisato che il Codice non contiene un elenco tassativo di “debiti ristrutturabili”. Contiene invece un sistema di regole di trattamento: gli artt. 84 e 85 per il concordato preventivo, l’art. 64-bis per il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, gli artt. 57 e seguenti per gli accordi di ristrutturazione, l’art. 67 per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, l’art. 74 per il concordato minore, gli artt. 268 e seguenti per la liquidazione controllata, gli artt. 278 e seguenti per l’esdebitazione. Da queste regole si ricava, per differenza, che cosa non può essere toccato.

La ratio è duplice. Da un lato la Direttiva UE 2019/1023 sulla ristrutturazione preventiva, recepita con il D.Lgs. 83/2022, impone agli Stati membri di offrire al debitore onesto strumenti di risanamento tempestivo e una “seconda opportunità”. Dall’altro l’ordinamento interno mantiene la tutela delle cause legittime di prelazione e di alcuni interessi giudicati indisponibili: il credito alimentare, il risarcimento del danno da fatto illecito, la sanzione punitiva.

Sul piano della distinzione da istituti affini, un esempio chiarisce meglio di una definizione. Il saldo e stralcio negoziato con una società di recupero crediti riduce il debito solo verso quel creditore, e solo se lui accetta: gli altri restano liberi di pignorare. La ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII, una volta omologata dal tribunale, è obbligatoria per tutti i creditori anteriori, anche per quelli che hanno votato contro o non hanno risposto. La differenza, in termini operativi, è tra una trattativa e un effetto legale.

Il Codice mette a disposizione strumenti diversi a seconda del soggetto. Per l’imprenditore assoggettabile a liquidazione giudiziale: composizione negoziata (artt. 12-25-quinquies), piano attestato di risanamento (art. 56), accordi di ristrutturazione dei debiti ordinari, agevolati e ad efficacia estesa (artt. 57-61), convenzione di moratoria (art. 62), piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis), concordato preventivo in continuità o liquidatorio (artt. 84 e seguenti), concordato semplificato all’esito della composizione negoziata (art. 25-sexies). Per il debitore civile e per l’impresa minore: ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283), procedure familiari (art. 66).

Requisiti, categorie di credito e termini che governano la falcidia

La disciplina prevede che ogni credito sia trattato secondo la sua collocazione. Vediamo le condizioni di ristrutturabilità categoria per categoria.

Crediti chirografari. Sono i più liberamente ristrutturabili: banche non garantite, finanziarie, carte revolving, fornitori, cessioni del quinto per la parte non coperta, decreti ingiuntivi non assistiti da privilegio. Possono essere falcidiati anche in misura consistente, con il solo limite del rispetto delle regole distributive dello strumento prescelto e della convenienza rispetto alla liquidazione. Nel concordato preventivo liquidatorio, l’art. 84, comma 4, CCII richiede però l’apporto di risorse esterne che incrementino di almeno il dieci per cento l’attivo disponibile e assicurino ai chirografari un soddisfacimento non inferiore al venti per cento.

Crediti privilegiati, pignoratizi e ipotecari. Sono ristrutturabili, ma solo per la parte che risulta incapiente. Il principio è costante: il creditore munito di prelazione non può ricevere meno di quanto otterrebbe dalla liquidazione del bene su cui insiste la garanzia. L’art. 67, comma 4, CCII lo dice espressamente per il consumatore, subordinando la falcidia all’attestazione dell’OCC sul valore di realizzo. La stessa logica governa il concordato minore e il concordato preventivo.

Crediti tributari. Qui si concentra l’equivoco più diffuso. IVA e ritenute operate e non versate sono oggi falcidiabili: i limiti che nella disciplina previgente le rendevano intangibili sono stati rimossi, e la transazione fiscale è disciplinata dall’art. 63 CCII per gli accordi di ristrutturazione e dall’art. 88 CCII per il concordato preventivo. Nel concordato minore opera il meccanismo semplificato dell’art. 80, comma 3. Nella composizione negoziata, il correttivo-ter ha inserito l’art. 23, comma 2-bis, che consente all’imprenditore di proporre alle Agenzie fiscali e all’Agenzia delle Entrate-Riscossione un accordo transattivo con pagamento parziale o dilazionato del debito e dei relativi accessori, con esclusione dei tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea. La proposta è utilizzabile per i percorsi avviati con istanza di nomina dell’esperto depositata dopo il 28 settembre 2024.

Crediti contributivi. Negli accordi di ristrutturazione e nel concordato preventivo la transazione si estende ai contributi previdenziali e assistenziali. Nella composizione negoziata, invece, l’accordo transattivo dell’art. 23, comma 2-bis, riguarda le Agenzie fiscali: la componente previdenziale resta fuori dal perimetro testuale della norma.

Crediti tributari degli enti locali. IMU, TARI e tributi comunali non rientrano nella transazione fiscale, che è costruita sui tributi amministrati dalle agenzie fiscali. Ciò non significa che siano intoccabili: partecipano al concorso come ogni altro credito e subiscono gli effetti dell’omologazione secondo il loro grado.

Crediti dei lavoratori. Sono ristrutturabili solo entro margini stretti. L’art. 86 CCII consente la moratoria dei privilegiati senza limiti temporali predeterminati, ma per i crediti assistiti dal privilegio dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c. il differimento non può superare i sei mesi dall’omologazione; l’art. 109, comma 5, riduce a trenta giorni il termine oltre il quale questi creditori riacquistano il diritto di voto; l’art. 84, comma 7, li sottrae alla regola della priorità relativa.

Debiti sorti dopo l’accesso alla procedura e crediti prededucibili. Non sono ristrutturabili. I crediti prededucibili individuati dall’art. 6 CCII vanno soddisfatti secondo le regole della prededuzione e non subiscono la falcidia concorsuale.

Debiti esclusi dall’esdebitazione. L’art. 278, comma 7, CCII stabilisce che restano esclusi gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti. È la disposizione che segna il confine esterno del sistema: qualunque strada si percorra, questi debiti sopravvivono alla liberazione finale.

Quanto ai termini, la disciplina ne prevede molti e di natura diversa. La sospensione feriale opera dal 1° al 31 agosto per i termini processuali, e va calcolata sui reclami e sulle impugnazioni.

TermineDecorrenzaNaturaConseguenza del mancato rispetto
Misure protettive nella composizione negoziata: durata iniziale fino a 4 mesi, prorogabile fino a 12 complessiviPubblicazione dell’istanza nel registro delle impresePerentorioCessano gli effetti protettivi: i creditori riprendono le azioni esecutive e cautelari
Conferma delle misure protettive da parte del tribunale entro 30 giorniDeposito del ricorso ex art. 19 CCIIPerentorioLe misure perdono efficacia
Concordato semplificato: proposta entro 60 giorniComunicazione della relazione finale dell’espertoPerentorioPreclusa la via del concordato semplificato
Termine per il voto nel concordato minore (non superiore a 30 giorni assegnati dall’OCC)Comunicazione della proposta ai creditoriOrdinatorio nella prassi, con effetti sul computo delle maggioranzeIl silenzio è valutato secondo le regole di legge sull’adesione
Osservazioni dei creditori nella ristrutturazione dei debiti del consumatore (20 giorni)Comunicazione della proposta e della relazione OCCOrdinatorio secondo la giurisprudenza di merito recenteLe osservazioni tardive possono comunque essere valutate dal giudice
Reclamo alla corte d’appello contro il diniego di omologazione: 30 giorniComunicazione o notificazione del provvedimentoPerentorioIl provvedimento diventa definitivo e la ristrutturazione non è più recuperabile in quel procedimento
Esdebitazione all’esito della liquidazione controllata: decorso di 3 anni dall’apertura o chiusura della proceduraApertura della liquidazione controllataTermine di leggePrima del decorso non si produce l’effetto liberatorio
Sospensione feriale dei termini processuali: 1-31 agostoLegaleErrato computo delle impugnazioni e decadenza

Come si arriva concretamente alla ristrutturazione: la sequenza operativa

In termini operativi, la selezione dei debiti ristrutturabili non è un’operazione teorica: è il risultato di una sequenza che si svolge davanti a organi precisi e con atti tipici.

1. Ricostruzione integrale dell’esposizione. Si acquisiscono l’estratto di ruolo o il prospetto delle cartelle dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, la Centrale Rischi Banca d’Italia, le visure CRIF, i contratti di finanziamento, i decreti ingiuntivi, gli atti di precetto e i pignoramenti in corso. Senza questa base non si può stabilire quale quota del debito sia privilegiata e quale chirografaria: la falcidia si costruisce sulla graduazione, non sul totale.

2. Qualificazione soggettiva del debitore. Occorre stabilire se si tratta di consumatore, di imprenditore minore, di professionista, di imprenditore agricolo, di socio illimitatamente responsabile o di impresa assoggettabile a liquidazione giudiziale. La qualificazione decide lo strumento: la ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII è riservata a chi ha assunto obbligazioni per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale. Se anche una sola porzione significativa del debito ha origine imprenditoriale o deriva da una garanzia prestata nell’esercizio di un’attività, la strada dell’art. 67 si chiude e occorre virare sul concordato minore.

3. Calcolo del valore di liquidazione. È l’operazione che determina il tetto massimo della falcidia dei privilegiati. Si stima il ricavato realistico della vendita forzata dei beni gravati, al netto delle spese di procedura, e si confronta con quanto la proposta offre a quei creditori.

4. Individuazione dell’organo competente. Per le procedure di sovraindebitamento la domanda si presenta al tribunale del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali (COMI), con l’assistenza dell’OCC e, secondo la giurisprudenza di merito, con il ministero di un difensore. Per la composizione negoziata l’istanza si presenta tramite la piattaforma telematica nazionale, con nomina dell’esperto da parte della commissione istituita presso la camera di commercio del capoluogo di regione. Per concordato preventivo, accordi di ristrutturazione e piano di ristrutturazione soggetto a omologazione la competenza è del tribunale del luogo in cui si trova il centro degli interessi principali dell’impresa.

5. Redazione della proposta e del piano. Il piano deve indicare tempi e modalità di superamento della crisi, la suddivisione in classi quando prevista, il trattamento riservato a ciascuna categoria, le risorse impiegate, l’eventuale finanza esterna e la comparazione con lo scenario liquidatorio. Per i crediti tributari e contributivi, la proposta di transazione fiscale va corredata dalla documentazione richiesta dagli artt. 63 e 88 CCII e trasmessa agli uffici competenti.

6. Attestazione o relazione dell’OCC. Nelle procedure di sovraindebitamento la relazione dell’OCC attesta la completezza dei dati, l’attendibilità della documentazione, le cause dell’indebitamento, il merito creditizio concesso dai finanziatori e la convenienza rispetto alla liquidazione. Negli strumenti d’impresa il ruolo è svolto dal professionista indipendente attestatore.

7. Deposito e apertura. Il tribunale verifica ammissibilità e regolarità, dispone la pubblicità e, ove previsto, l’assegnazione dei termini per il voto o per le osservazioni. Da questo momento operano le misure protettive che bloccano le azioni esecutive individuali.

8. Voto o adesione. Nel concordato minore serve il raggiungimento della maggioranza dei crediti ammessi al voto. Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore non c’è voto: i creditori possono solo proporre osservazioni e contestare la convenienza in sede di omologazione. Negli accordi di ristrutturazione occorre l’adesione del sessanta per cento dei crediti, ridotta al trenta per cento negli accordi agevolati, mentre negli accordi a efficacia estesa l’adesione dei tre quarti dei crediti di una categoria consente di vincolare i non aderenti.

9. Omologazione ed eventuale cram down. Se l’amministrazione finanziaria o gli enti previdenziali non aderiscono e la loro adesione è determinante, il tribunale può comunque omologare quando la proposta risulta più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria. È il passaggio dove si perdono più procedure: una comparazione con lo scenario liquidatorio costruita con stime generiche o senza perizie difendibili espone l’omologazione al reclamo dell’Erario.

10. Esecuzione e chiusura. Il piano omologato va eseguito nei termini: l’inadempimento può condurre alla revoca dell’omologazione, con riespansione integrale dei crediti originari.

I punti in cui più spesso si sbaglia sono tre: qualificare come consumatore chi ha debiti misti, sottostimare il valore di liquidazione per giustificare falcidie che poi il tribunale ritiene incongrue, e trascurare che l’omologazione non libera i coobbligati e i fideiussori, i quali restano esposti per l’intero.

Che cosa cambia a seconda dello strumento prescelto

La disciplina prevede regole distributive differenziate, e la stessa massa debitoria produce esiti diversi a seconda del contenitore procedurale.

Nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione dell’art. 64-bis CCII il debitore può distribuire il valore anche in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c. e alle cause legittime di prelazione, purché tutte le classi approvino: è lo strumento che consente la maggiore libertà nel trattamento dei crediti privilegiati, ma il prezzo è il consenso di ogni classe, compresa quella dei creditori pubblici.

Nel concordato preventivo in continuità la distribuzione segue due binari: il valore di liquidazione va distribuito secondo la priorità assoluta, mentre il surplus generato dalla continuità può essere distribuito con la regola della priorità relativa, cioè assicurando alle classi di grado superiore un trattamento almeno pari a quello delle classi di grado inferiore. Ne deriva che due creditori chirografari possono legittimamente ricevere percentuali diverse se collocati in classi distinte con posizione giuridica ed interessi economici omogenei.

Negli accordi di ristrutturazione l’effetto vincolante nasce dall’adesione, non dal voto: i creditori estranei vanno pagati integralmente nei termini di legge, sicché la ristrutturazione riguarda soltanto i crediti degli aderenti, salvo l’estensione degli effetti alle categorie di creditori finanziari nei casi previsti dall’art. 61 CCII.

Nel concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio dell’art. 25-sexies CCII, accessibile solo all’esito di una composizione negoziata che non abbia portato a soluzione, non c’è voto dei creditori: il tribunale omologa valutando la regolarità del contraddittorio, la fattibilità e l’assenza di pregiudizio rispetto all’alternativa liquidatoria. È lo strumento che consente la falcidia più ampia, ma è concepito come rimedio residuale e presuppone che le trattative siano state condotte secondo correttezza e buona fede.

Nella liquidazione controllata non si ristruttura nulla: si liquida il patrimonio e la liberazione dai debiti residui arriva con l’esdebitazione. È la scelta obbligata quando non esiste alcuna capacità di rimborso prospettica e nessun apporto di terzi.

Verifiche sul campo: due esempi di applicazione

Le due ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti con dati verosimili per mostrare come si calcola in concreto il perimetro della ristrutturazione. Non sono casi reali.

Primo esempio — consumatore con mutuo sulla prima casa. Situazione: lavoratore dipendente, esposizione complessiva di 87.400 €, così composta: 23.900 € di residuo su mutuo ipotecario sull’abitazione principale (rate regolarmente pagate fino al 30 aprile, poi due rate arretrate per complessivi 1.480 €), 41.200 € tra prestiti personali e carte revolving, 12.700 € di cartelle per IRPEF e addizionali, 9.600 € derivanti da un finanziamento per l’acquisto dell’auto assistito da riserva di proprietà. Reddito netto mensile 1.760 €, nucleo di tre persone, capacità di rimborso stimata dopo le spese essenziali 305 € al mese. Sviluppo: l’immobile è stimato 118.000 €, l’ipoteca copre integralmente il residuo del mutuo. Il piano prevede, ai sensi dell’art. 67, comma 5, CCII, la prosecuzione del pagamento delle rate a scadere secondo il piano di ammortamento originario, con richiesta al giudice di autorizzare il pagamento delle due rate arretrate. Il debito ipotecario, quindi, non viene falcidiato: viene mantenuto. Il valore di liquidazione dell’auto è stimato 4.100 €, importo che segna il minimo da riconoscere al finanziatore con riserva di proprietà. Sui restanti 53.900 € di crediti chirografari e sul debito tributario non privilegiato il piano offre, in 72 mensilità da 305 €, un monte risorse di 21.960 € al netto dei costi di procedura, pari a circa il 38 per cento. Esito: i debiti effettivamente ristrutturati sono quelli chirografari e la componente tributaria non assistita da privilegio; il mutuo resta in ammortamento; il credito con riserva di proprietà è soddisfatto nel limite del valore del bene. La differenza tra 53.900 € e 21.960 € è la porzione che l’omologazione rende inesigibile.

Secondo esempio — impresa minore in concordato minore. Situazione: ditta individuale artigiana, debiti per 268.300 €: 96.500 € verso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (di cui 44.200 € di IVA, 21.800 € di ritenute, 18.300 € di sanzioni e 12.200 € di interessi), 78.400 € verso banche in chirografo, 52.900 € verso fornitori, 18.700 € di crediti di lavoro di due dipendenti assistiti dal privilegio dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c., 21.800 € di canoni di leasing scaduti. Attivo: capannone di proprietà stimato 96.000 €, gravato da ipoteca bancaria per 61.400 €; macchinari per 14.500 €; crediti verso clienti esigibili per 22.700 €. Sviluppo: il valore di liquidazione, al netto delle spese e dei tempi della vendita forzata, è stimato 91.300 €. La proposta prevede continuità aziendale con flussi per 116.700 € in sei anni. I crediti di lavoro sono pagati integralmente entro sei mesi dall’omologazione, nel rispetto del limite dell’art. 86 CCII. Il credito ipotecario è soddisfatto per la parte capiente. Sull’esposizione erariale il piano offre il 32 per cento, con proposta di trattamento dei crediti tributari e contributivi assistita dalla relazione dell’OCC; l’Agenzia non aderisce. Esito: poiché l’adesione dell’amministrazione finanziaria è determinante per il raggiungimento delle maggioranze e la proposta è più conveniente rispetto alla liquidazione, il tribunale può omologare ugualmente ai sensi dell’art. 80, comma 3, CCII. Il debito complessivamente falcidiato supera i 130.000 €, ma nessuna porzione di credito privilegiato è stata trattata al di sotto del valore di liquidazione: è questa coerenza, non la percentuale offerta, a rendere il piano omologabile.

Casi particolari che modificano il risultato

Debitoria promiscua. Quando il patrimonio debitorio contiene sia obbligazioni di consumo sia obbligazioni assunte nell’esercizio di un’attività d’impresa o professionale, l’accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore è problematico. L’orientamento restrittivo esclude che il debitore con debiti misti possa avvalersi dell’art. 67 CCII e lo indirizza al concordato minore. La questione non è nominalistica: cambia lo strumento, il quorum, il ruolo del voto dei creditori e persino la disciplina applicabile alla prosecuzione del mutuo sull’abitazione.

Fideiussioni e garanzie. Chi ha prestato una fideiussione è debitore a tutti gli effetti e può ristrutturare il proprio debito da garanzia. Ma se la fideiussione è espressione di un’attività professionale o imprenditoriale — tipicamente quella dell’amministratore che garantisce le linee di credito della società — la qualifica di consumatore viene meno. Va inoltre ricordato che l’omologazione ottenuta dal debitore principale non pregiudica i diritti dei creditori verso i coobbligati, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso: il garante resta esposto per l’intero.

Debiti ereditari. Il soggetto che ha accettato l’eredità con beneficio di inventario non può proporre la domanda di ristrutturazione in luogo del sovraindebitato defunto: la procedura è strutturata sulla persona del debitore e sulle sue condotte.

Debitore incapiente. Chi non è in grado di offrire alcuna utilità, neppure prospettica, non ristruttura: accede all’esdebitazione dell’art. 283 CCII, che opera una sola volta e comporta l’obbligo di pagamento se sopravvengono utilità rilevanti nei termini fissati dalla norma. Chi è già stato dichiarato fallito e non ha ottenuto l’esdebitazione nella procedura originaria non può recuperarla per quella stessa esposizione attraverso l’art. 283.

Procedure familiari. L’art. 66 CCII consente ai membri della stessa famiglia conviventi, o il cui sovraindebitamento ha origine comune, di presentare un unico progetto. È lo strumento naturale quando il mutuo grava su entrambi i coniugi. Anche qui, però, la presenza di debitoria mista in capo a un solo componente può compromettere l’accesso allo strumento consumeristico.

Sanzioni e risarcimenti. Le sanzioni tributarie seguono il credito d’imposta e sono trattabili nella transazione fiscale. Diversa la sorte delle sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti e dei risarcimenti da fatto illecito extracontrattuale: possono essere inseriti nel concorso, ma restano esclusi dall’esdebitazione finale.

Cessione del quinto e delegazioni di pagamento. Il finanziamento rimborsato mediante trattenuta sullo stipendio o sulla pensione è un credito come gli altri e rientra nel concorso. L’apertura della procedura e le misure protettive incidono sulla prosecuzione delle trattenute, che non possono continuare a favorire un singolo creditore in danno degli altri. La verifica va fatta prima del deposito, perché la trattenuta è spesso l’unica ragione per cui il debitore percepisce un netto insufficiente a sostenere il piano.

Leasing e contratti pendenti. I canoni scaduti al momento della domanda sono crediti concorsuali ristrutturabili; i canoni futuri seguono invece la sorte del contratto, che il debitore può chiedere di proseguire o di sciogliere secondo le regole sui rapporti pendenti. La scelta ha un impatto diretto sul piano: proseguire un leasing su un bene strumentale significa impegnare flussi che non saranno disponibili per gli altri creditori, e la relazione dell’OCC o l’attestazione devono darne conto.

Soci illimitatamente responsabili. Il socio di società di persone risponde con il proprio patrimonio delle obbligazioni sociali e può accedere alle procedure di sovraindebitamento per la propria esposizione personale, inclusa quella derivante dalla responsabilità solidale. La qualifica di consumatore, però, resta esclusa per i debiti che traggono origine dall’attività sociale.

Debiti verso privati e crediti da rapporti familiari. Anche i debiti verso parenti, amici o soggetti non professionali sono crediti concorsuali e vanno inseriti nel piano: ometterli, oppure pagarli fuori dal concorso mentre si offre una falcidia agli altri, integra una violazione della par condicio che può condurre alla revoca dell’omologazione.

In un quadro dove la scelta dello strumento decide l’esito prima ancora del merito della proposta, il presidio tecnico è determinante. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un OCC ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce la procedura sia dal lato di chi la istruisce sia dal lato di chi la difende davanti al tribunale.

Domande frequenti

Con il Codice della Crisi posso cancellare tutti i debiti? No. Il Codice consente di ridurre, dilazionare e riorganizzare i debiti anteriori secondo le regole dello strumento prescelto, e in alcuni casi di ottenere la liberazione dai debiti residui. Restano però esclusi dall’esdebitazione gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti per il risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti. Anche i crediti prededucibili e quelli sorti dopo l’apertura della procedura restano dovuti per intero.

L’IVA non versata si può ridurre? Sì. Le limitazioni che rendevano l’IVA e le ritenute intangibili sono state superate: oggi la transazione fiscale disciplinata dagli artt. 63 e 88 CCII consente il pagamento parziale anche di questi tributi, purché la proposta assicuri all’Erario un trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione. Nella composizione negoziata la proposta di accordo transattivo è ammessa dall’art. 23, comma 2-bis, CCII, con esclusione dei tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea.

Se ho un mutuo sulla prima casa devo per forza venderla? Non necessariamente. L’art. 67, comma 5, CCII consente al consumatore di prevedere nel piano la prosecuzione del pagamento delle rate a scadere del mutuo ipotecario sull’abitazione principale, se alla data della domanda è in regola con i pagamenti; in caso contrario il giudice può autorizzare il pagamento del capitale e degli interessi scaduti. Nel concordato minore la disciplina è analoga ma con presupposti ulteriori.

Che cosa succede a chi ha garantito i miei debiti? La ristrutturazione produce effetti sul debitore che vi ha avuto accesso. I creditori conservano impregiudicati i loro diritti verso i coobbligati, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso. Se un familiare ha firmato come garante, la falcidia ottenuta dal debitore principale non lo protegge: la sua posizione va valutata autonomamente, eventualmente con una procedura familiare o con una domanda distinta.

Il Fisco può bloccare tutto votando contro? Non necessariamente. Quando l’adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali è determinante per il raggiungimento delle maggioranze, il tribunale può procedere all’omologazione anche in mancanza di adesione, purché la proposta risulti più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria. È il meccanismo comunemente chiamato cram down fiscale, previsto con regole diverse per il concordato preventivo, per gli accordi di ristrutturazione e per il concordato minore.

Ho debiti sia personali sia della mia vecchia ditta: quale procedura? È il caso limite più frequente. La presenza di debiti di origine imprenditoriale, anche residuati da un’attività cessata, tendenzialmente preclude la ristrutturazione dei debiti del consumatore e apre la via del concordato minore. La qualificazione va fatta prima del deposito, sulla base dell’origine sostanziale di ciascuna obbligazione: un errore su questo punto comporta l’inammissibilità e la perdita di tempo prezioso mentre le esecuzioni proseguono.

Quanto può durare un piano di ristrutturazione? La legge non fissa una durata massima rigida per tutte le procedure, ma la giurisprudenza richiede che il piano abbia una durata ragionevole, ancorata alla effettiva capacità di rimborso e alla natura concorsuale della procedura. Piani molto lunghi vengono ammessi solo quando la prospettiva reddituale è dimostrata e la convenienza per i creditori resta apprezzabile: un orizzonte eccessivo, oltre a rendere improbabile l’esecuzione, espone alla contestazione di convenienza da parte del creditore dissenziente.

Che cosa succede se non riesco a rispettare il piano omologato? L’inadempimento non è irrilevante. A seconda dello strumento, può condurre alla risoluzione o alla revoca dell’omologazione, con la conseguenza che i crediti originari tornano esigibili per l’intero importo, al netto di quanto pagato. Per questo il piano va costruito su una capacità di rimborso prudenziale e non sul massimo teorico: una proposta più bassa ma sostenibile vale più di una proposta ambiziosa destinata a saltare al secondo anno.

Il quadro giurisprudenziale

I riferimenti che seguono sono tutti verificati negli estremi e sono riportati con il principio riformulato.

Cass. civ., Sez. I, 26 luglio 2023, n. 22699. Ha affrontato la nozione di consumatore ai fini dell’accesso alla procedura di ristrutturazione, in una vicenda di debitoria promiscua. Rilevanza: è il precedente da cui muovono le decisioni successive sulla selezione dello strumento in presenza di debiti di origine mista.

Cass. civ., Sez. I, 3 giugno 2025, n. 14835. Ha stabilito quale disciplina si applichi alla domanda di esdebitazione proposta dopo il 15 luglio 2022 quando la procedura liquidatoria era stata aperta prima di quella data. Rilevanza: individua la normativa applicabile a chi ha procedure risalenti ancora aperte.

Cass. civ., Sez. I, 22 luglio 2025, n. 20672. Il creditore che abbia colpevolmente contribuito al sovraindebitamento o violato gli obblighi di verifica del merito creditizio può contestare i requisiti di legittimità della proposta, ma non la sua convenienza in sede di omologazione. Rilevanza: definisce lo spazio di opposizione delle banche e delle finanziarie al piano.

Cass. civ., Sez. I, 24 luglio 2025, n. 21048. La negligenza dell’intermediario nel concedere il finanziamento non esclude di per sé la colpa grave del debitore sovraindebitato. Rilevanza: ridimensiona l’argomento difensivo fondato esclusivamente sul mancato controllo del merito creditizio.

Cass. civ., Sez. I, 11 novembre 2025, n. 29746. Non può essere qualificata consumatore la persona fisica che abbia prestato una fideiussione costituente atto espressivo di un’attività professionale; ne consegue l’incompatibilità dello strumento dell’art. 67 CCII con indebitamenti di significativa matrice imprenditoriale. Rilevanza: è la pronuncia decisiva per l’amministratore o il socio che ha garantito i debiti della società.

Cass. civ., Sez. I, 14 novembre 2025, n. 30108. Il debitore già dichiarato fallito che non abbia fruito dell’esdebitazione nella procedura originaria non può invocare l’esdebitazione dell’incapiente dell’art. 283 CCII per la medesima esposizione. Rilevanza: chiude la via del recupero postumo del beneficio per i debiti già transitati in una procedura conclusa.

Cass. civ., Sez. I, 18 novembre 2025, n. 30412. L’erede che ha accettato l’eredità con beneficio di inventario non è legittimato a proporre la domanda di ristrutturazione in luogo del sovraindebitato defunto. Rilevanza: incide sulla gestione dei debiti ereditati.

Cass. civ., Sez. I, 16 marzo 2026, n. 5918. Ha precisato il presupposto richiesto per l’omologazione forzosa degli accordi di ristrutturazione nel regime anteriore alle modifiche del D.Lgs. 136/2024. Rilevanza: rileva per le procedure aperte prima del correttivo-ter e ancora pendenti.

Cass. civ., Sez. I, 30 marzo 2026, n. 7663. È intervenuta sull’omologazione forzosa nel concordato in continuità alla luce dell’art. 112, comma 2, CCII e delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 136/2024. Rilevanza: riguarda la ristrutturazione trasversale quando non tutte le classi approvano.

Cass. civ., Sez. I, 22 aprile 2026, n. 10723. Nel concordato preventivo in continuità con cram down fiscale il controllo del tribunale si concentra sulla convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, senza che sia richiesta una valutazione di meritevolezza del debitore. Rilevanza: sposta il baricentro della difesa dal profilo soggettivo alla comparazione economica.

Cass. civ., Sez. I, 16 maggio 2026, n. 14555. Nel concordato minore l’omologazione forzosa in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria non presuppone la formulazione di una proposta di transazione fiscale ai sensi dell’art. 88 CCII, operando una procedura autonoma e semplificata con l’intervento dell’OCC. Rilevanza: alleggerisce sensibilmente il percorso per professionisti e imprese minori.

Cass. civ., Sez. I, 17 luglio 2025, n. 19810. Ha affrontato il trattamento dei crediti tributari e contributivi negli accordi di ristrutturazione e l’estensione delle verifiche demandate al tribunale in sede di omologazione. Rilevanza: definisce i controlli sul rispetto delle regole distributive.

Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2024, n. 27782. Ha affermato che l’omologazione è possibile anche in presenza di voto contrario espresso dall’Agenzia delle Entrate, e non soltanto in caso di inerzia. Rilevanza: neutralizza l’argomento secondo cui il diniego espresso precluderebbe il cram down.

Cass. pen., Sez. III, 3 novembre 2025, n. 35840. In tema di confisca tributaria, l’adempimento della pretesa erariale nell’ambito del concordato e della transazione fiscale produce effetti liberatori nel rispetto del principio di proporzionalità. Rilevanza: collega la ristrutturazione fiscale ai risvolti penali dell’omesso versamento.

Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2019, n. 27544. In tema di sovraindebitamento, ha ammesso la dilazione ultrannuale del pagamento dei crediti privilegiati. Rilevanza: è il precedente su cui poggia la prassi delle moratorie oggi recepita dal Codice.

Corte di Giustizia dell’Unione europea, 7 aprile 2016, causa C-546/14. Il diritto dell’Unione non osta al pagamento parziale del credito IVA nell’ambito di una procedura concorsuale, quando un esperto indipendente attesta che l’Erario non otterrebbe di più dalla liquidazione. Rilevanza: è il fondamento sovranazionale della falcidiabilità dell’IVA.

Corte d’Appello di Bari, 29 gennaio 2025. Si è pronunciata sulla prosecuzione del pagamento delle rate a scadere del mutuo ipotecario gravante sull’abitazione principale nel concordato minore. Rilevanza: riguarda la salvaguardia della casa nel percorso dell’imprenditore minore.

Tribunale di Pescara, 15 aprile 2025. Ha qualificato come ordinatorio il termine di venti giorni per le osservazioni dei creditori nella ristrutturazione dei debiti del consumatore. Rilevanza: incide sulla gestione della fase di contraddittorio.

Tribunale di Monza, 31 dicembre 2025. In sede di autorizzazione dell’accordo transattivo fiscale concluso nella composizione negoziata ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis, CCII, ha chiarito che l’adesione dell’Erario non integra una rinuncia indiscriminata, ma una soluzione efficiente a fronte dell’incapienza dell’attivo nello scenario liquidatorio. Rilevanza: definisce l’estensione del controllo giudiziale sull’accordo transattivo.

Tribunale di Roma, 7 marzo 2026 e Tribunale di Milano, 21 maggio 2026. Entrambi hanno delimitato il perimetro del sindacato del tribunale sull’accordo transattivo fiscale in composizione negoziata, con attenzione all’indipendenza dell’attestatore. Rilevanza: indicano il livello di documentazione richiesto per ottenere l’autorizzazione.

Tribunale di Monza, 17 aprile 2023. Aveva escluso la falcidia dei tributi nella composizione negoziata nel regime anteriore al correttivo-ter. Rilevanza: è il precedente che misura la portata innovativa dell’art. 23, comma 2-bis, CCII.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio interviene sull’intero arco della ristrutturazione, dalla ricostruzione del debito fino all’ultimo grado di giudizio. In concreto:

  1. Ricostruiamo l’intera esposizione debitoria acquisendo estratti di ruolo, Centrale Rischi, visure CRIF, contratti e titoli esecutivi, e classifichiamo ogni singola posizione come chirografaria, privilegiata, tributaria, contributiva o da lavoro.
  2. Qualifichiamo la posizione del debitore verificando l’origine sostanziale di ciascuna obbligazione, per stabilire se la strada è la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore o uno strumento d’impresa.
  3. Calcoliamo il valore di liquidazione dei beni gravati da prelazione, con il supporto di stime tecniche, e determiniamo il tetto massimo di falcidia sostenibile davanti al tribunale.
  4. Predisponiamo la proposta e il piano, con la suddivisione in classi, il trattamento per categoria e la comparazione documentata con l’alternativa liquidatoria.
  5. Costruiamo la proposta di trattamento dei crediti tributari e contributivi ai sensi degli artt. 63 e 88 CCII, oppure l’accordo transattivo dell’art. 23, comma 2-bis, CCII nella composizione negoziata.
  6. Impostiamo il percorso del cram down quando l’adesione dell’Erario o degli enti previdenziali è determinante, documentando la maggiore convenienza della proposta.
  7. Depositiamo le istanze di misure protettive e di sospensione delle procedure esecutive in corso, coordinando la difesa nel pignoramento con la domanda concorsuale.
  8. Interloquiamo con l’OCC e con l’esperto negoziatore lungo tutta l’istruttoria, fornendo la documentazione necessaria alla relazione e all’attestazione.
  9. Difendiamo l’omologazione nelle opposizioni dei creditori e nei reclami, e proponiamo impugnazione contro i provvedimenti di inammissibilità o di diniego.
  10. Gestiamo la fase esecutiva del piano e le domande di esdebitazione, incluse quelle del sovraindebitato incapiente.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su una materia come questa pesano in modo particolare due abilitazioni. La qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento e il ruolo di professionista fiduciario di un OCC significano conoscere dall’interno il documento che decide l’esito della procedura, cioè la relazione dell’organismo: sapere che cosa vi deve entrare, come si attesta il valore di liquidazione e come si motiva la convenienza evita la gran parte delle inammissibilità. La qualifica di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 consente di impostare correttamente la composizione negoziata e l’accordo transattivo con le Agenzie fiscali, oggi il primo strumento da valutare per l’impresa in difficoltà.

A questo si aggiunge la continuità della strategia difensiva: la stessa linea impostata nella prima analisi viene portata avanti nel giudizio di omologazione, nei reclami e, ove necessario, fino in Cassazione, senza passaggi di mano e senza cambi di impostazione. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: la parte giuridica del piano e quella economico-finanziaria vengono costruite insieme, non giustapposte.

In sintesi

Il Codice della Crisi consente di ristrutturare i debiti anteriori all’apertura della procedura: chirografari senza particolari vincoli, privilegiati nei limiti del valore di liquidazione, tributari e contributivi attraverso la transazione fiscale e i meccanismi di omologazione forzosa, crediti di lavoro con le sole moratorie brevi consentite dalla legge. Restano fuori i crediti prededucibili, i debiti sorti dopo la domanda e — sul piano della liberazione finale — gli obblighi alimentari e di mantenimento, i risarcimenti da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative non accessorie a debiti estinti. La variabile decisiva non è la percentuale offerta, ma la corretta qualificazione del debitore e la coerenza del trattamento riservato a ciascuna categoria di credito.

Su questo terreno la specializzazione dello Studio Monardo non è un’etichetta: deriva dalle abilitazioni certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, cioè le figure che il Codice pone al centro delle procedure di ristrutturazione dei debiti, e Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 per il versante aziendale. La qualifica di avvocato cassazionista assicura che, se la procedura finisce in contenzioso, la difesa prosegua con la stessa impostazione fino all’ultimo grado.

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