Società di BNPL (buy now pay later) con debiti: cosa fare per difendersi da fisco, INPS e banche

Introduzione

Negli ultimi anni i servizi di Buy Now Pay Later (BNPL) hanno stravolto il mercato dei pagamenti: milioni di consumatori acquistano beni o servizi pagando in più rate e senza interessi apparenti. Le piattaforme BNPL hanno permesso a piccoli commercianti e negozi online di aumentare il giro d’affari, ma la facilità di accesso al credito e l’assenza di controlli tradizionali hanno generato un fenomeno di sovraindebitamento che ora investe non solo i consumatori ma anche le imprese e le società che offrono dilazioni. Le problematiche si intensificano quando, oltre ai debiti verso le finanziarie, i BNPL provider o gli esercenti si ritrovano esposti anche nei confronti del Fisco, dell’INPS e delle banche. In questo contesto complesso è fondamentale conoscere le norme vigenti, le sentenze recenti e gli strumenti di difesa per proteggere il proprio patrimonio.

Perché il tema è urgente

  1. Espansione rapida del BNPL: secondo dati del Politecnico di Milano riportati da analisi di mercato, il transato BNPL in Italia è passato da 0,4 miliardi di euro nel 2020 a 6,8 miliardi nel 2024, con una crescita del 28 % nel primo semestre 2025 . L’uso di algoritmi di credit scoring e di procedure semplificate ha permesso a molti operatori di rilasciare credito senza adeguate verifiche.
  2. Rischi di sovraindebitamento e crediti deteriorati: la Banca d’Italia ha avvertito che il BNPL è una forma di credito e, non essendo dotato di una disciplina specifica, l’operazione è soggetta alle tutele previste dalla normativa sul credito ai consumatori; la clientela deve essere consapevole dei rischi e dei costi potenziali . Senza informativa chiara e controllo del merito creditizio le dilazioni possono trasformarsi in insoluti.
  3. Nuova disciplina europea: la direttiva (UE) 2023/2225 (CCD II) include espressamente i servizi BNPL e obbliga gli Stati membri a recepire la normativa entro il 20 novembre 2026. Il decreto legislativo italiano n. 212/2025, in vigore dal 10 gennaio 2026, amplia il perimetro del credito al consumo fino a 100 mila euro e ricomprende le dilazioni offerte dai fornitori fino a 50 giorni in negozio e 14 giorni online . Le piattaforme BNPL che superano tali soglie devono rispettare le regole sul credito ai consumatori, compresi obblighi informativi e valutazione del merito.
  4. Pressioni fiscali e contributive: molte società che utilizzano o offrono BNPL accumulano debiti verso l’Agenzia delle Entrate, gli enti locali e l’INPS. Gli uffici riscossione possono emettere cartelle, avvisi di addebito e disporre pignoramenti di conti, stipendi o pensioni. Occorre quindi conoscere i limiti di pignorabilità, le possibilità di sospensione e le procedure di ricorso.
  5. Implicazioni bancarie e creditizie: l’ordinanza della Cassazione n. 3671/2024 ha ribadito che le banche devono aggiornare tempestivamente le segnalazioni nelle banche dati (Centrale dei Rischi); ritardi nella rettifica possono causare danni al debitore e danno reputazionale . Anche i BNPL provider che cedono i crediti a banche o società veicolo devono rispettare gli obblighi di trasparenza e aggiornamento dei dati .

Chi può aiutarti

Questo articolo è stato redatto con un taglio giuridico-divulgativo e trae spunto dalle fonti normative e giurisprudenziali più autorevoli aggiornate a febbraio 2026. L’obiettivo è fornire a imprenditori, amministratori e privati che operano nell’ambito del BNPL una guida completa per difendersi da cartelle esattoriali, avvisi di addebito, richieste contributive e pressioni bancarie.

Avv. Giuseppe Angelo Monardo – cassazionista, coordinatore di uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti – è a tua disposizione per:

  • Analizzare gli atti notificati (cartelle, avvisi, decreti ingiuntivi) e individuare vizi procedurali o nullità;
  • Presentare ricorsi davanti alle Commissioni tributarie, ai tribunali del lavoro o agli organi giudiziari competenti;
  • Richiedere sospensioni dell’esecutività, piani di rateazione o soluzioni transattive con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
  • Negoziare con le banche la ristrutturazione del debito e contestare segnalazioni scorrette nella Centrale dei Rischi;
  • Gestire la crisi d’impresa come Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012 (oggi confluita nel Codice della crisi d’impresa) e come esperto negoziatore previsto dal D.L. 118/2021 .

Al termine di questa guida troverai un invito a contattare direttamente l’avv. Monardo per una consulenza personalizzata.

1. Contesto normativo e giurisprudenziale aggiornato al 2026

1.1 BNPL e nuova disciplina del credito ai consumatori

1.1.1 La comunicazione della Banca d’Italia del 28 ottobre 2022

La Banca d’Italia, con comunicazione pubblicata il 28 ottobre 2022, ha sottolineato che il BNPL è una forma di credito attraverso la quale i consumatori acquistano beni o servizi pagandone successivamente il prezzo, anche in maniera frazionata; non essendo ancora dotata di una disciplina specifica, l’applicazione delle tutele dipende dalla configurazione concreta dell’operazione. L’Istituto ha invitato i consumatori a prestare attenzione ai possibili rischi e a verificare le garanzie offerte dalla normativa sulla trasparenza bancaria . La comunicazione, pur non avente forza normativa, ha rappresentato un importante richiamo per operatori e utenti.

1.1.2 La direttiva (UE) 2023/2225 (CCD II) e il decreto legislativo 212/2025

La direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 (c.d. CCD II) ha riformato integralmente il credito ai consumatori. Il considerando 16 chiarisce che i sistemi compra ora, paga dopo rientrano tra i contratti di credito che non prevedono il pagamento di interessi o altre spese ma comportano dilazioni; per tale ragione essi devono essere inclusi nell’ambito di applicazione della direttiva . L’art. 2, comma 2, lett. c, estende la disciplina ai contratti di importo inferiore a 200 euro, colpendo così gran parte delle operazioni BNPL . Il considerando 17 rileva che le grandi piattaforme online, grazie alla loro potenza di mercato, potrebbero indurre i consumatori ad acquisti impulsivi e generare sovraindebitamento; pertanto, la direttiva richiede obblighi di trasparenza e una valutazione responsabile del merito creditizio .

Per recepire la direttiva, il legislatore italiano ha emanato il decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 212 (in vigore dal 10 gennaio 2026). Le principali novità riguardano:

Modifica / novitàDescrizioneRiferimenti normativi
Ampliamento della definizione di credito al consumoIl perimetro del credito al consumo si estende ai finanziamenti fino a 100 000 €, includendo così contratti prima marginali .D.Lgs. 212/2025, art. 1; art. 121 TUB.
Inclusione delle dilazioni di pagamento (BNPL)Vengono ricondotte nella disciplina le dilazioni di pagamento fino a 50 giorni offerte da venditori di beni o prestatori di servizi (se strutturate come vere e proprie forme di credito) .D.Lgs. 212/2025, art. 1; art. 121 TUB.
Nuove esenzioni specifiche per BNPLLa norma aggiunge due esenzioni al regime di esclusione: i) dilazioni concesse dal fornitore senza intervento di terzi fino a 50 giorni, gratuite e senza interessi, con spese limitate solo per ritardi ; ii) dilazioni offerte da fornitori non microimprese attraverso contratti a distanza con pagamento entro 14 giorni e senza interessi .D.Lgs. 212/2025, art. 1, comma i‑bis e i‑ter.
Regole per la cessione del creditoSe la dilazione è offerta dal venditore sulla base di convenzioni con soggetti terzi autorizzati (es. società finanziarie), il credito ceduto è soggetto alle regole del credito ai consumatori; in caso di cartolarizzazione, gli obblighi del finanziatore gravano sul servicer .D.Lgs. 212/2025, art. 1-ter.
Obblighi informativi rafforzatiGli annunci pubblicitari devono essere corretti, chiari e non ingannevoli ; le informazioni precontrattuali devono essere fornite per tempo, anche nei contratti a distanza, con moduli standardizzati (“Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori”) .D.Lgs. 212/2025, art. 123, 124 TUB; CCD II, artt. 8‑10.
Valutazione del merito creditizioLe banche e i finanziatori devono effettuare un’analisi approfondita proporzionata al tipo di credito e non basarsi su modelli standardizzati. Nel caso di processi automatizzati (IA), il consumatore ha diritto di ottenere informazioni sui criteri usati, esprimere osservazioni e chiedere un riesame umano .D.Lgs. 212/2025, art. 124‑bis TUB; CCD II, art. 18.

Queste novità comportano che la maggioranza dei servizi BNPL rientrerà nella disciplina del credito ai consumatori e dovrà rispettare la trasparenza, la valutazione del merito e l’informativa precontrattuale. I BNPL provider dovranno quindi adeguare i propri contratti, mentre i venditori che offrono dilazioni gratuite entro 50 o 14 giorni potranno continuare a operare fuori dal regime del credito a condizione di rispettare i requisiti di gratuità e durata .

1.1.3 Soglie e regole per BNPL non finanziario

La legge distingue tra dilazioni offerte direttamente dal fornitore e quelle che implicano l’intervento di un intermediario:

  • Dilazioni senza intervento di terzi (es. il venditore consente di pagare entro 50 giorni in negozio o 14 giorni online, senza interessi né spese): queste operazioni rimangono escluse dal regime del credito purché il pagamento sia integralmente effettuato entro i termini e non siano previste spese diverse da quelle per ritardi .
  • Dilazioni con cessione del credito (il venditore stipula convenzioni con banche o società che acquistano il credito e si occupano della riscossione): tali schemi rientrano nel credito al consumo, perciò l’intermediario deve rispettare gli obblighi previsti dal TUB, inclusa la valutazione del merito creditizio e l’iscrizione agli albi .

Questa distinzione è cruciale per le società BNPL: se la dilazione coinvolge un finanziatore autorizzato, vengono in rilievo le tutele del consumatore; se l’operazione è “interna” e a breve termine, rimane fuori dal regime generale ma comunque soggetta alla normativa sui contratti (codice del consumo, trasparenza bancaria, ecc.).

1.2 Normativa fiscale: cartelle, avvisi e obblighi delle PA

1.2.1 Art. 48‑bis del d.P.R. 602/1973

L’art. 48‑bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Testo unico sulla riscossione), dispone che le amministrazioni pubbliche e le società a totale partecipazione pubblica devono verificare, prima di effettuare pagamenti superiori a 5 000 euro, se il beneficiario sia inadempiente rispetto a cartelle esattoriali. In caso positivo, l’ente non può procedere al pagamento e deve segnalare il debito all’Agente della Riscossione . Sono previste eccezioni per le società in concordato preventivo, per i pagamenti derivanti da procedure esecutive e per le transazioni relative a piani di rientro omologati.

Per le società BNPL con contratti con la Pubblica Amministrazione o con aziende partecipate, questa disposizione significa che eventuali crediti verso enti pubblici possono essere bloccati se esistono debiti fiscali pendenti; è quindi opportuno monitorare la propria posizione e richiedere l’estinzione o la rateizzazione dei debiti per evitare il blocco dei pagamenti.

1.2.2 Rottamazione “quinquies” (Legge di Bilancio 2026)

La legge di bilancio n. 199/2025 (c.d. legge di bilancio 2026) ha introdotto la rottamazione “quinquies” delle cartelle. Il provvedimento consente di estinguere i debiti fiscali e contributivi riferiti al periodo 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2023 pagando soltanto l’imposta e le spese di esecuzione, senza interessi e sanzioni. Possono aderire persone fisiche e società, incluse quelle che hanno già usufruito delle precedenti rottamazioni. La domanda deve essere presentata entro il 30 aprile 2026; è possibile scegliere il pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in un massimo di 18 rate (quattro rate annuali), con applicazione di un interesse del 3 % a partire dal 1° agosto 2026 . La misura riguarda anche i debiti verso l’INPS per contributi non versati.

1.3 Normativa contributiva: INPS e pignoramenti

I BNPL provider, come tutte le società, sono tenuti al versamento regolare dei contributi previdenziali dei propri dipendenti e collaboratori. L’INPS, in caso di omesso pagamento, può notificare un avviso di addebito con titolo esecutivo e procedere al pignoramento dei conti o dei crediti dell’impresa. Conoscere i limiti di pignorabilità previsti dall’art. 545 del codice di procedura civile e le regole sulle prestazioni impignorabili è fondamentale per difendersi.

1.3.1 Limiti generali di pignorabilità (art. 545 c.p.c.)

L’art. 545 c.p.c. disciplina i crediti impignorabili e stabilisce che:

  • I crediti alimentari sono impignorabili salvo che per debiti di alimenti, con autorizzazione del presidente del tribunale .
  • Sussidi di maternità, malattia e funerali erogati da casse di assicurazione o enti di assistenza non possono essere pignorati .
  • Le somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al lavoro dipendente possono essere pignorate per tributi o altri crediti fino a un quinto .
  • Il pignoramento per più cause contemporanee non può superare la metà dell’importo complessivo .
  • Le somme dovute a titolo di pensione o assegni di quiescenza non sono pignorabili per un importo pari al doppio dell’assegno sociale (circa 1 000 €) con un minimo di 1 000 €. L’eccedenza è pignorabile nei limiti di legge . Se tali somme sono accreditate su conto bancario, possono essere pignorate solo per l’importo che supera tre volte l’assegno sociale se l’accredito è avvenuto prima del pignoramento; se l’accredito è contestuale o successivo, si applicano i limiti ordinari .

1.3.2 Circolare INPS 130/2025

Per fornire chiarezza sui limiti di pignorabilità di prestazioni diverse dalla pensione (NASpI, indennità di malattia e maternità, assegno di invalidità, ecc.), l’INPS ha emesso la circolare n. 130 del 2025. La circolare distingue tra:

  • Prestazioni totalmente impignorabili: tra cui i sussidi per maternità e malattia, la cassa integrazione guadagni e l’indennità di accompagnamento .
  • Prestazioni parzialmente pignorabili fino a un quinto: come l’indennità di disoccupazione NASpI, alcune indennità di invalidità e le pensioni di reversibilità oltre i limiti stabiliti .

La conoscenza di questi limiti è essenziale quando l’INPS o l’agente della riscossione avvia una procedura di pignoramento sui conti o sui crediti di un’azienda BNPL: l’azienda può opporsi al pignoramento eccependo l’impignorabilità o la limitazione della prestazione.

1.4 Giurisprudenza recente

1.4.1 Aggiornamento delle banche dati creditizie (Cass. ord. 3671/2024)

Nel febbraio 2024 la Cassazione (ordinanza n. 3671) ha affrontato il tema dell’aggiornamento delle segnalazioni nelle banche dati creditizie (Centrale dei Rischi). Una banca aveva ritardato di otto mesi la modifica della posizione di un soggetto da “sofferenza” a “ristrutturato”. La Corte ha ritenuto che il ritardo nella rettifica del dato configurasse un illecito, poiché l’aggiornamento tempestivo delle banche dati costituisce un obbligo del creditore; la mancata correzione può provocare danni alla reputazione e pregiudicare l’accesso al credito . La Corte ha inoltre sottolineato che esiste un nesso causale tra l’inadempimento dell’obbligo di aggiornamento e il danno subito dal debitore . Questa decisione è rilevante anche per le società BNPL che cedono i crediti a istituti finanziari, poiché impone di garantire una corretta gestione delle informazioni sui debitori.

1.4.2 Pignoramento delle pensioni e Corte costituzionale 216/2025

La Corte costituzionale, con sentenza n. 216 del 2025, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità dell’art. 69 della legge n. 153/1969 che consente all’INPS di recuperare tramite pignoramento le pensioni indebitamente percepite. La Corte ha ritenuto che si tratta di una norma speciale che prevale sull’art. 545 c.p.c., giustificata dall’interesse generale alla sostenibilità del sistema pensionistico . La sentenza precisa che il debitore risponde solo se ha agito con dolo e che esistono comunque tutele per garantire condizioni dignitose di vita. Per i BNPL provider e per chi percepisce pensioni, la decisione conferma che l’INPS può procedere al recupero di somme versate indebitamente con pignoramenti oltre i limiti ordinari, ma solo nei casi previsti dalla legge.

1.4.3 Definizione di “consumatore” nel piano del consumatore (Cass. 29746/2025)

La Cassazione, con sentenza n. 29746/2025, ha chiarito che possono accedere al piano del consumatore (istituto di composizione della crisi da sovraindebitamento) soltanto le persone che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale. I soci o i garanti di società non possono essere considerati consumatori perché la fideiussione prestata per la società ha natura strumentale all’attività d’impresa . Questo orientamento si applica anche alle società BNPL: gli amministratori che prestano garanzie personali per i debiti aziendali non possono beneficiare del piano del consumatore; tuttavia possono accedere ad altri strumenti (accordo di ristrutturazione o liquidazione controllata).

1.4.4 Moratoria sui crediti privilegiati (Cass. ord. 9549/2025)

L’ordinanza n. 9549/2025 ha precisato che il termine di moratoria per i crediti privilegiati, previsto dall’art. 8 della L. 3/2012, indica la data di avvio dei pagamenti ma non rappresenta un termine finale. La Cassazione ha inoltre stabilito che la concessione della moratoria non necessita del consenso del creditore privilegiato; è sufficiente che il giudice ritenga conveniente la proposta . Se il creditore privilegiato riceve un pagamento parziale corrispondente al valore del bene dato in garanzia, il credito residuo perde la natura privilegiata e viene trattato come chirografario. Questa interpretazione tutela il debitore e conferma la flessibilità del piano di ristrutturazione anche per le imprese BNPL con debiti ipotecari.

1.4.5 Esdebitazione e unitarietà della procedura (Cass. ord. 28137/2025)

Con l’ordinanza n. 28137/2025 la Cassazione ha ribadito che la esdebitazione (liberazione dai debiti residui) deve essere applicata secondo la procedura scelta dal debitore. Chi accede alla liquidazione controllata ai sensi della L. 3/2012 o del nuovo Codice della crisi non può beneficiare di regole diverse introdotte successivamente; la legge applicabile è quella vigente al momento della domanda . Per i BNPL provider che intraprendono procedure di sovraindebitamento, è quindi essenziale scegliere consapevolmente lo strumento più idoneo e rispettare i requisiti di legge.

1.5 Strumenti legislativi per la gestione delle crisi

1.5.1 D.L. 118/2021 e composizione negoziata della crisi

Il D.L. 118/2021 ha introdotto la composizione negoziata per le imprese in stato di crisi o insolvenza. L’imprenditore può richiedere alla Camera di Commercio la nomina di un esperto indipendente che lo assista nelle trattative con i creditori. L’esperto favorisce la ricerca di soluzioni per il risanamento dell’impresa, inclusi l’accordo di ristrutturazione, l’affitto o la cessione dell’azienda e l’accesso agli strumenti di finanza ponte . Le procedure negoziate sono riservate alle imprese commerciali, incluse le società BNPL, e consentono di evitare il fallimento mediante accordi consensuali.

1.5.2 Legge 3/2012 e Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII)

La Legge 3/2012 (ora abrogata ma ancora applicabile per le procedure avviate prima della piena entrata in vigore del CCII) ha previsto tre strumenti per il sovraindebitamento: 1. Piano del consumatore (per debitori non imprenditori); 2. Accordo di ristrutturazione dei debiti (necessita dell’approvazione della maggioranza dei creditori); 3. Liquidazione del patrimonio (ora “liquidazione controllata” nel CCII) con possibilità di esdebitazione.

Con l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) e dei successivi decreti correttivi, tali strumenti sono stati integrati nell’ordinamento. Le procedure di sovraindebitamento sono ora coordinate dagli articoli 65 – 83 del CCII e si estendono anche alle microimprese e alle imprese agricole. È stato introdotto il Fondo per l’esdebitazione degli incapienti, che consente ai debitori privi di reddito e patrimonio di ottenere la cancellazione dei debiti dopo un periodo di comportamenti corretti . Per le società BNPL che non rientrano nelle procedure maggiori (concordato preventivo o liquidazione giudiziale), l’accesso alla composizione negoziata, all’accordo di ristrutturazione o alla liquidazione controllata rappresenta un’importante opportunità per ristrutturare i debiti e proseguire l’attività.

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’atto

Quando una società BNPL o il suo amministratore riceve un avviso di debito da parte del Fisco, dell’INPS o di una banca, è essenziale conoscere i termini per reagire e le azioni da intraprendere. Di seguito un percorso operativo.

2.1 Notifica di cartella esattoriale dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione

  1. Ricezione della cartella o dell’avviso di accertamento: l’Agenzia invia la cartella al domicilio digitale (PEC) o mediante raccomandata A/R. La cartella indica la somma dovuta (imposte, sanzioni, interessi, aggio e spese di notifica) e invita a pagare entro 60 giorni dalla notifica.
  2. Verifica del contenuto: occorre controllare se gli importi sono corretti, se sono decaduti i termini di decadenza (es. tributi prescritti), se la cartella è stata preceduta dall’avviso bonario e se è stato rispettato il termine di iscrizione a ruolo.
  3. Ricorso tributario: entro 60 giorni dalla notifica (30 giorni per le sanzioni del codice della strada), il debitore può presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria. Il ricorso sospende l’esecutività se il contribuente chiede la sospensione e dimostra il periculum in mora.
  4. Definizione agevolata: in alternativa al ricorso, è possibile presentare domanda di rottamazione quinquies entro il 30 aprile 2026, pagando solo l’imposta e le spese .
  5. Rateizzazione ordinaria: se non si aderisce alla definizione agevolata, è possibile chiedere la rateizzazione in 72 rate mensili; per debiti superiori a 100 000 € occorre fornire garanzie. Durante la rateizzazione non è iscritto il fermo amministrativo, salvo in caso di decadenza.
  6. Controllo del pignoramento: se non si paga, l’Agenzia può pignorare conti correnti, crediti presso terzi, immobili o quote societarie. In tale fase è possibile opporre l’impignorabilità ai sensi dell’art. 545 c.p.c. e chiedere la sospensione al giudice dell’esecuzione.

2.2 Avviso di addebito INPS

L’INPS emette avvisi di addebito per contributi non pagati (dipendenti, collaboratori, gestione separata). L’avviso costituisce titolo esecutivo e non necessita di iscrizione a ruolo. Le azioni difensive sono:

  1. Verifica del calcolo contributivo: controllare l’esatto periodo e la base imponibile. Spesso l’INPS inserisce importi prescritti o calcola erroneamente le aliquote.
  2. Ricorso amministrativo: entro 30 giorni dalla notifica si può proporre ricorso al Comitato provinciale INPS; tuttavia, tale ricorso non sospende l’esecuzione. È utile se emergono errori di calcolo che l’INPS può correggere internamente.
  3. Opposizione giudiziale: entro 40 giorni è possibile proporre opposizione davanti al giudice del lavoro ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 46/1999. È necessario depositare il ricorso con istanza di sospensione. Il giudice può sospendere l’esecuzione se ricorrono gravi motivi.
  4. Rateizzazione: l’INPS consente la rateizzazione degli importi dovuti fino a 60 rate mensili; la domanda deve essere presentata prima dell’inizio della procedura esecutiva.
  5. Opposizione al pignoramento: se l’INPS procede al pignoramento, l’azienda può opporsi eccependo l’impignorabilità o la limitazione delle somme (sussidi, maternità, malattia) sulla base dell’art. 545 c.p.c. e della circolare n. 130/2025 .

2.3 Iniziativa bancaria: decreti ingiuntivi e pignoramenti

Le società BNPL spesso si finanziano mediante linee di credito con banche o istituti finanziari. In caso di ritardi nei pagamenti, la banca può:

  1. Ingiunzione di pagamento: la banca può chiedere al tribunale un decreto ingiuntivo fondato sull’estratto conto certificato dal funzionario preposto. Il debitore ha 40 giorni per proporre opposizione.
  2. Segnalazioni a Centrale Rischi: se il debito persiste, la banca segnala la posizione a Crif o Banca d’Italia. L’ordinanza 3671/2024 impone di aggiornare tempestivamente le informazioni e risarcire i danni per ritardi . Il debitore può richiedere la rettifica e, in caso di mancata cancellazione, adire l’Arbitro Bancario Finanziario.
  3. Procedura esecutiva: una volta esecutivo il decreto, la banca può pignorare conti, crediti e immobili. Anche in questo caso si applicano le limitazioni dell’art. 545 c.p.c. La società può chiedere la conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.) depositando una somma pari ad almeno un quinto del credito.

2.4 Iscrizione ipotecaria e fermo amministrativo

Quando le somme non vengono pagate, l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione può iscrivere ipoteca su beni immobili oppure fermo amministrativo sui veicoli aziendali. È possibile opporsi quando:

  • l’iscrizione avviene per debiti inferiori a 20 000 € (limite ipoteca) o 800 € (limite fermo);
  • la cartella non è stata preceduta da un preavviso di fermo o di ipoteca;
  • vi sono vizi di notifica o prescrizione.

L’opposizione va proposta entro 30 giorni dinanzi al giudice competente (tribunale ordinario o corte di giustizia tributaria, a seconda della natura del credito).

3. Difese e strategie legali per le società BNPL indebitate

3.1 Impugnazione degli atti esecutivi e opposizione a cartelle

  1. Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): si contesta l’inesistenza del credito o l’impignorabilità del bene. Può essere proposta prima dell’inizio dell’esecuzione (ex art. 615, primo comma) o dopo il pignoramento (secondo comma). Esempio: se l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione notifica un pignoramento su conti contenenti stipendi o pensioni inferiori alla soglia impignorabile, è possibile proporre opposizione e ottenere la riduzione del pignoramento .
  2. Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): serve a contestare vizi formali, come la mancata notifica del titolo o dell’avviso di pignoramento, l’errata indicazione delle somme o la violazione dei termini. Il ricorso deve essere proposto entro 20 giorni dalla notifica dell’atto.
  3. Ricorso ex art. 22 D.Lgs. 472/1997: nei casi di sanzioni amministrative tributarie, è possibile impugnare l’atto dinanzi alla corte di giustizia tributaria. L’impugnazione sospende gli interessi di mora. È particolarmente utile quando l’azienda BNPL contesta le sanzioni per tardiva comunicazione dei dati fiscali.
  4. Istanza di sgravio o autotutela: quando emergono errori di calcolo o duplicazioni, si può presentare istanza di autotutela all’ente che ha emesso l’atto (Agenzia delle Entrate o INPS). L’ente può annullare o correggere l’atto senza necessità di ricorrere all’autorità giudiziaria.

3.2 Sospensione e rateizzazione

Sospensione: la richiesta di sospensione deve dimostrare che l’esecuzione può arrecare un danno grave e irreparabile e che il ricorso non appare infondato. Il giudice tributario o del lavoro può sospendere l’atto in tutto o in parte. È opportuno allegare documenti contabili, bilanci, e dimostrare lo stato di crisi.

Rateizzazione: sia l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione che l’INPS consentono piani di rateazione. Alcune tipologie:

  • 72 rate mensili per debiti fino a 60 000 €. Per importi superiori si possono chiedere 120 rate con comprovata situazione di difficoltà economica.
  • Salvaguardia delle moratorie: nel piano del consumatore è possibile prevedere moratorie per i creditori privilegiati; la Cassazione ha chiarito che la moratoria è un periodo di avvio dei pagamenti e non necessita di consenso .
  • Soluzioni extragiudiziali: si possono negoziare pagamenti a saldo e stralcio con le banche e con i fornitori. L’assistenza di un avvocato esperto consente di dimostrare lo stato di crisi e ottenere riduzioni significative del debito.

3.3 Contestazione di segnalazioni a Centrale Rischi e tutela della reputazione creditizia

La segnalazione a una banca dati creditizia può precludere l’accesso a nuovi finanziamenti. Le società BNPL devono:

  1. Richiedere visura: è possibile richiedere gratuitamente la visura della posizione presso la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia e le banche dati private (Crif, Experian). Le banche hanno l’obbligo di aggiornare tempestivamente i dati e cancellare le segnalazioni non più attuali .
  2. Inoltrare istanza di rettifica: se la segnalazione è erronea (es. debito estinto ma non aggiornato), occorre inviare alla banca e alla società di informazioni creditizie un’istanza di rettifica, allegando prove del pagamento o della prescrizione. In caso di inerzia, si può presentare reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali o ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario.
  3. Agire giudizialmente: se la segnalazione ha causato un danno (es. diniego di finanziamenti, perdita di opportunità commerciali), si può chiedere il risarcimento in sede civile. L’ordinanza 3671/2024 riconosce la responsabilità del creditore per danno da ritardo nell’aggiornamento .

3.4 Strumenti per ristrutturare i debiti

Le società BNPL con debiti elevati possono ricorrere agli strumenti del Codice della crisi:

  1. Composizione negoziata (art. 12 D.L. 118/2021): l’impresa richiede la nomina di un esperto che media tra la società e i creditori per trovare un accordo . Durante le trattative sono previsti alcuni benefici: protezione contro le azioni esecutive, possibilità di sospendere i contratti pendenti, accesso a finanza interinale. L’accordo può confluire in un piano di risanamento o in un accordo di ristrutturazione.
  2. Accordo di ristrutturazione dei debiti: prevede la ristrutturazione del passivo con il consenso di almeno il 60 % dei creditori. Può prevedere tagli del debito, dilazioni e conversione di crediti in partecipazioni. È omologato dal tribunale.
  3. Concordato preventivo semplificato (art. 25‑bis CCII): si applica alle imprese che hanno avviato senza successo la composizione negoziata; permette di proporre ai creditori un piano liquidatorio con la cessione dei beni dell’azienda.
  4. Liquidazione controllata (ex liquidazione del patrimonio): comporta la vendita dei beni dell’imprenditore o della società per soddisfare i creditori. Il debitore persona fisica può ottenere l’esdebitazione al termine della procedura . Le società, invece, vengono cancellate ma gli amministratori rimangono responsabili per eventuali fideiussioni.
  5. Piano del consumatore: riservato alle persone fisiche che non operano professionalmente. Poiché la Cassazione ha escluso i garanti societari dalla categoria dei consumatori , gli amministratori di società BNPL non potranno ricorrere a questo strumento per debiti derivanti dall’attività d’impresa, ma potranno usarlo per debiti personali estranei all’attività.

4. Strumenti alternativi per la definizione del debito

4.1 Rottamazioni e definizioni agevolate

Le rottamazioni sono strumenti legislativi che consentono di pagare i debiti fiscali senza interessi e sanzioni. Oltre alla rottamazione “quinquies” analizzata, negli anni passati si sono succeduti “saldo e stralcio”, “rottamazione-ter” e “definizione agevolata delle liti pendenti”. È importante verificare se l’azienda BNPL abbia aderito a precedenti rottamazioni e se abbia rispettato i pagamenti: in caso di decadenza da precedenti piani, la rottamazione quinquies potrebbe non essere concessa.

4.2 Transazioni fiscali e contributive nel concordato o nell’accordo di ristrutturazione

Il Codice della crisi consente di proporre ai creditori pubblici (Agenzia delle Entrate, INPS, Agenzie delle Dogane) una transazione fiscale o contributiva. L’art. 88 CCII prevede la possibilità di ridurre l’importo del debito tributario o contributivo chiedendo la falcidia di sanzioni e interessi e la dilazione del pagamento. Il Tribunale valuta la convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria. Questa procedura richiede la predisposizione di un piano dettagliato e il parere positivo del commissario giudiziale.

4.3 Piani del consumatore e piano del debitore

Il piano del consumatore consente di proporre un accordo ai creditori e ottenere l’omologazione dal giudice anche senza l’approvazione dei creditori (purché sia garantito il pagamento di almeno una parte del debito). Come chiarito dalla Cassazione, lo strumento è riservato a persone fisiche che hanno contratto debiti per esigenze personali . Non è applicabile a società BNPL, ma potrebbe essere utilizzato dagli amministratori per debiti personali legati a contratti BNPL utilizzati come consumatori.

Il piano del debitore (art. 74 CCII) permette a tutti i debitori non soggetti a procedure concorsuali (anche microimprese e professionisti) di proporre un accordo ai creditori con il 60 % di adesioni. È più flessibile e può includere la falcidia dei crediti chirografari e l’eliminazione di interessi e sanzioni.

4.4 Esdebitazione degli incapienti e fondo di garanzia

Il fondo per l’esdebitazione degli incapienti, istituito dal CCII, consente ai debitori privi di beni e reddito di ottenere la cancellazione completa del debito dopo tre anni di comportamento corretto . L’accesso è subordinato alla dimostrazione dell’effettiva mancanza di patrimonio e alla disponibilità a destinare eventuali sopravvenienze future al pagamento dei crediti. Per gli amministratori di società BNPL che si ritrovano senza patrimonio personale e con debiti derivanti da fideiussioni, questo strumento può rappresentare un’ancora di salvezza.

4.5 Cessione dei crediti e factoring pro soluto

Per recuperare liquidità, le società BNPL possono cedere i crediti verso i consumatori a società di factoring o cartolarizzazione. Il decreto 212/2025 chiarisce che se la dilazione di pagamento è offerta tramite convenzione con un cessionario, il cessionario deve rispettare gli obblighi del finanziatore . La cessione consente di incassare immediatamente i corrispettivi ma trasferisce il rischio di insolvenza; è quindi consigliabile negoziare clausole di responsabilità limitata e verificare la normativa sugli obblighi informativi.

5. Errori comuni da evitare e consigli pratici

  1. Sottovalutare gli obblighi informativi: molti operatori BNPL omettono di fornire un quadro completo delle condizioni (tassi di interesse, spese di mora, durata). Con l’entrata in vigore del decreto 212/2025 questi comportamenti possono essere sanzionati e il contratto può essere dichiarato nullo o annullabile. È fondamentale predisporre un’informativa conforme agli artt. 123 e 124 TUB e ai moduli europei .
  2. Ignorare le comunicazioni della Centrale Rischi: la segnalazione di sofferenze può compromettere l’accesso al credito. Occorre monitorare mensilmente la propria posizione e richiedere la rettifica di dati inesatti .
  3. Omessa iscrizione agli elenchi dei mediatori creditizi: i BNPL provider che erogano credito devono essere iscritti nell’albo ex art. 106 TUB; in caso contrario esercitano abusivamente l’attività finanziaria e possono essere oggetto di sanzioni e nullità dei contratti.
  4. Ritardare l’adesione alle definizioni agevolate: la rottamazione quinquies prevede scadenze perentorie (30 aprile 2026) . Presentare la domanda tempestivamente consente di sospendere le procedure esecutive in corso e di evitare ulteriori interessi.
  5. Confondere i ruoli di consumatore e imprenditore: l’amministratore che presta fideiussioni per la propria società non è considerato consumatore . È necessario valutare la propria qualifica al momento di accedere al piano del consumatore.
  6. Non utilizzare la composizione negoziata: molte crisi aziendali potrebbero essere risolte attraverso l’assistenza di un esperto indipendente . Attendere l’arrivo dei pignoramenti può complicare le trattative.

6. FAQ: domande frequenti

1. Cos’è esattamente il BNPL e quali rischi comporta?

Il BNPL (Buy Now Pay Later) è un servizio che consente di acquistare beni o servizi pagandoli in più rate senza interessi, a condizione che le rate siano corrisposte nei termini stabiliti. Il rischio principale è il sovraindebitamento: la facilità di accesso al credito spinge alcuni consumatori e imprese ad accumulare più debiti di quanti possano gestire. La Banca d’Italia ha ricordato che il BNPL è una forma di credito soggetta alla disciplina sul credito ai consumatori .

2. Le dilazioni inferiori a 50 giorni sono sempre escluse dalla disciplina del credito?

No. Le dilazioni sono escluse solo se concesse direttamente dal fornitore senza intervento di terzi, sono gratuite e il pagamento avviene entro 50 giorni dalla consegna del bene o 14 giorni nei contratti a distanza . Se interviene un intermediario (banca o società finanziaria) o se vengono applicati interessi o spese significative, l’operazione rientra nel credito al consumo.

3. Cosa succede se non pago le rate BNPL?

Il mancato pagamento delle rate comporta l’iscrizione del nominativo nelle banche dati creditizie e l’attivazione di procedure di recupero da parte del finanziatore o del cessionario del credito. Possono essere addebitati interessi di mora e spese di sollecito. Nel caso di cessione pro soluto, la società cessionaria dovrà comunque rispettare gli obblighi informativi previsti dal TUB .

4. Come posso impugnare una cartella esattoriale per debiti fiscali?

Entro 60 giorni dalla notifica puoi presentare ricorso alla corte di giustizia tributaria competente, contestando l’esistenza del credito, la prescrizione o vizi di notifica. Se vuoi aderire alla rottamazione quinquies devi presentare domanda entro il 30 aprile 2026 . Per importi elevati è consigliabile farsi assistere da un avvocato tributarista.

5. L’INPS può pignorare tutti i miei conti?

L’INPS può pignorare conti correnti e crediti dell’impresa, ma deve rispettare i limiti di pignorabilità previsti dall’art. 545 c.p.c. e dalla circolare n. 130/2025: alcune prestazioni (maternità, malattia, cassa integrazione) sono totalmente impignorabili, mentre altre sono pignorabili fino a un quinto . Se l’INPS pignora somme eccedenti i limiti, si può proporre opposizione al giudice del lavoro.

6. Posso ottenere una rateizzazione dei contributi INPS?

Sì. L’INPS consente la rateizzazione fino a 60 rate per debiti contributivi, purché la domanda sia presentata prima dell’avvio dell’esecuzione. Se l’azienda BNPL versa in stato di crisi, può anche richiedere la composizione negoziata e, a seguire, proporre un accordo di ristrutturazione dei debiti.

7. Le società BNPL devono essere iscritte in un registro?

Se l’attività consiste nell’erogare credito al consumo, occorre l’iscrizione nell’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB e l’autorizzazione della Banca d’Italia. Le piattaforme che offrono semplici dilazioni senza interessi e senza acquisto del credito possono operare come agenti di pagamento, ma devono comunque rispettare le norme del codice del consumo e del TUB.

8. Cosa significa che il credito è stato ceduto a una società di cartolarizzazione?

Significa che il BNPL provider ha venduto i diritti al pagamento delle rate a una società veicolo (SPV). Secondo il decreto 212/2025, se la dilazione di pagamento è offerta tramite convenzione con un terzo e il credito viene ceduto, il servicer (soggetto incaricato della riscossione) deve adempiere agli obblighi informativi previsti dal TUB . Per il debitore, cambiano soltanto gli interlocutori per il pagamento; i diritti restano invariati.

9. Posso presentare il piano del consumatore per i debiti della mia società?

No. Il piano del consumatore è riservato alle persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi non imprenditoriali . Gli amministratori di società che hanno prestato garanzie non rientrano nella categoria. Per le imprese BNPL è possibile accedere alla composizione negoziata, all’accordo di ristrutturazione o al concordato preventivo.

10. Cosa succede se la mia banca non aggiorna la mia posizione nella Centrale Rischi?

Puoi inviare un reclamo alla banca chiedendo l’immediata rettifica. Se la banca non provvede, puoi rivolgerti all’Arbitro Bancario Finanziario o al giudice civile, chiedendo il risarcimento dei danni. L’ordinanza 3671/2024 ha riconosciuto che il ritardo nell’aggiornamento costituisce illecito e può dar luogo a risarcimento .

11. Posso oppormi al fermo amministrativo del veicolo aziendale?

Sì. È possibile contestare il fermo se il debito è inferiore a 800 € o se la cartella non è stata preceduta dal preavviso. L’opposizione si propone entro 30 giorni dinanzi al giudice competente. Durante la procedura, tuttavia, non è possibile circolare con il veicolo.

12. Come funzionano le moratorie per i creditori privilegiati nel piano del debitore?

La Cassazione ha stabilito che la moratoria stabilisce la data di avvio dei pagamenti ai creditori privilegiati e non necessita del loro consenso . Se il creditore riceve un pagamento pari al valore del bene in garanzia, il credito residuo diventa chirografario. Ciò consente al debitore di ottenere un orizzonte temporale più ampio senza dover negoziare con ciascun creditore.

13. Che cos’è l’esdebitazione degli incapienti?

È la cancellazione dei debiti residui concessa a chi non dispone di beni o redditi e si comporta correttamente per un periodo prestabilito. Prevista dal Codice della crisi, consente di ripartire da zero dopo tre anni . È riservata a persone fisiche ma può essere utilizzata dagli amministratori di società BNPL che versano in condizioni di insolvenza personale.

14. È possibile trattare un saldo e stralcio con le banche e i fornitori?

Sì. Le banche sono spesso disposte a ristrutturare i debiti per evitare un procedimento concorsuale. È consigliabile avvalersi di un professionista che presenti un piano credibile, con garanzie reali o personali e una descrizione delle prospettive di risanamento. Gli accordi raggiunti nell’ambito della composizione negoziata o dell’accordo di ristrutturazione hanno efficacia erga omnes se omologati dal tribunale.

15. Cosa succede se non presento ricorso entro i termini?

Il mancato rispetto dei termini di ricorso comporta la definitività dell’atto e l’impossibilità di contestarlo salvo i casi di nullità assoluta (mancanza di sottoscrizione, carenza di potere). Pertanto è fondamentale monitorare le notifiche e agire tempestivamente.

16. È possibile evitare l’iscrizione dell’ipoteca sul mio immobile?

Se il debito tributario è inferiore a 20 000 €, l’iscrizione di ipoteca è illegittima e può essere impugnata. Inoltre, l’Agenzia deve notificare un preavviso di iscrizione concedendo al debitore 30 giorni per regolarizzare la propria posizione; in assenza del preavviso l’iscrizione è nulla.

17. Posso continuare a operare con BNPL se avvio una procedura di composizione negoziata?

Sì, ma occorre informare l’esperto nominato e il tribunale delle operazioni in corso. Le nuove operazioni devono essere strumentali al risanamento e non possono pregiudicare i creditori. È consigliabile ridurre le dilazioni e adottare politiche di concessione del credito più prudenti per evitare ulteriori insoluti.

18. Quali sono le spese ammissibili nelle dilazioni esentate dal credito al consumo?

Le dilazioni esentate (entro 50 giorni offline e 14 giorni online) possono prevedere solo spese limitate applicabili in caso di ritardo nel pagamento . Tali spese devono essere proporzionate e giustificate (ad esempio i costi per solleciti). Qualsiasi altra commissione o interesse fa rientrare l’operazione nella disciplina del credito.

19. Se ho firmato una fideiussione per la società BNPL, posso essere perseguito con i miei beni personali?

Sì. La fideiussione comporta la responsabilità personale del garante. Non potendo accedere al piano del consumatore per questo tipo di debito , il garante può chiedere un accordo di ristrutturazione personale o, se privo di beni, l’esdebitazione degli incapienti.

20. Quali sono le tutele se l’algoritmo BNPL rifiuta il mio pagamento?

Il decreto 212/2025 rafforza la tutela nei processi automatizzati: il consumatore ha il diritto di ottenere informazioni sui criteri utilizzati, esprimere osservazioni e richiedere l’intervento umano . Se si ritiene che la decisione algoritmica sia discriminatoria o errata, si può presentare reclamo al fornitore e, in caso di diniego, rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario o all’Autorità garante per la protezione dei dati.

7. Simulazioni pratiche e numeriche

7.1 Calcolo del pignoramento su pensione

Supponiamo che un amministratore di una società BNPL percepisca una pensione netta di 1 800 € e riceva un pignoramento dell’INPS per contributi non versati. Secondo l’art. 545 c.p.c., l’importo impignorabile corrisponde al doppio dell’assegno sociale (circa 1 000 €). Pertanto:

  • Parte impignorabile: 1 000 €.
  • Residuo pignorabile: 800 €.
  • Quota pignorabile: 1/5 del residuo (800 € × 20 % = 160 €).

L’INPS potrà trattenere 160 € al mese. Se la pensione viene accreditata su un conto bancario e il pignoramento interviene dopo l’accredito, potranno essere pignorati solo gli importi eccedenti tre volte l’assegno sociale (circa 1 500 €) .

7.2 Rottamazione quinquies: esempio di calcolo

Una società BNPL ha debiti fiscali per 50 000 € così suddivisi: 30 000 € di imposta, 10 000 € di interessi e 10 000 € di sanzioni. Aderendo alla rottamazione quinquies pagherà solo l’imposta e le spese di riscossione; gli interessi e le sanzioni saranno stralciati . Il pagamento può avvenire:

  • In unica soluzione entro il 31 luglio 2026: 30 000 € + spese di notifica.
  • In 18 rate trimestrali dal 2026 al 2030: 30 000 € + spese + interessi al 3 % annuo sulle rate successive alla prima. Ad esempio, se la società sceglie 18 rate, pagherà circa 1 667 € a rata, oltre all’interesse sulla quota residua.

7.3 Confronto tra dilazione BNPL esentata e contratto di credito

CaratteristicaDilazione esentata (50/14 giorni)Contratto BNPL rientrante nel credito al consumo
DurataPagamento entro 50 giorni dalla consegna dei beni o 14 giorni per contratti a distanzaDurata superiore (es. 3‑12 mesi)
Interessi e speseNessun interesse; solo spese limitate per ritardiInteresse o commissioni possono essere addebitati; TAEG obbligatorio
Valutazione del merito creditizioNon richiesta; la dilazione è considerata complemento della venditaObbligatoria: il finanziatore deve valutare il merito creditizio in base ai dati del cliente
Obblighi informativiInformazioni chiare sul termine di pagamento e sulle eventuali spese per ritardiPubblicità non ingannevole, modulistica precontrattuale, diritto di recesso e rimborso
Registro dei finanziatoriNon necessario se non c’è cessione del creditoNecessaria iscrizione all’albo ex art. 106 TUB per chi eroga credito
Rimedi in caso di inadempimentoIl venditore può risolvere il contratto e pretendere il prezzoIl finanziatore può iscrivere il debitore nelle banche dati creditizie e avviare il recupero coattivo

Conclusione

La crescita esponenziale del mercato Buy Now Pay Later ha aperto opportunità ma anche insidie per consumatori, commercianti e società finanziarie. La direttiva (UE) 2023/2225 e il decreto legislativo 212/2025 rinnovano la disciplina del credito ai consumatori, includendo quasi tutte le dilazioni di pagamento e imponendo obblighi di trasparenza, informativa precontrattuale e valutazione del merito creditizio . Per le società BNPL con debiti è fondamentale conoscere i propri diritti e le proprie responsabilità nei confronti del Fisco, dell’INPS e delle banche.

Le strategie di difesa passano per impugnazioni tempestive, rateizzazioni, definizioni agevolate come la rottamazione quinquies , composizioni negoziate e strumenti di sovraindebitamento. Le recenti sentenze della Cassazione e della Corte costituzionale chiariscono i limiti di pignorabilità , i diritti a una corretta segnalazione creditizia e le condizioni per accedere al piano del consumatore .

Agire in modo tempestivo è determinante: la mancata presentazione di ricorsi entro i termini rende definitivi gli atti, mentre l’adesione tardiva alle definizioni agevolate può precludere vantaggi economici. Un’assistenza professionale qualificata permette di analizzare la posizione debitoria, individuare vizi procedurali e proporre soluzioni efficaci sia in sede stragiudiziale sia giudiziale.

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L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario, tributario e crisi d’impresa. È Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un OCC e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 . Lo studio fornisce:

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  • Assistenza nelle procedure di composizione negoziata e nelle domande di liquidazione controllata o accordo di ristrutturazione;
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