Comunicazione Di Irregolarità Per Family Trust Internazionale: Cosa Fare E Difesa Legale

Chi ha costituito o gestisce un family trust con elementi di internazionalità – trustee estero, conti detenuti fuori dai confini nazionali, beneficiari residenti in Italia – può ricevere dall’Agenzia delle Entrate una comunicazione di irregolarità relativa al quadro RW, alla tassazione dei redditi del trust o all’imposta sulle successioni e donazioni. Il rischio principale è lasciar decorrere il termine di trenta giorni senza reagire: la comunicazione, da sola gestibile con un semplice chiarimento, si trasforma altrimenti in iscrizione a ruolo e cartella di pagamento, con sanzioni piene e interessi. Il tema riguarda direttamente chi ha optato per il trust come strumento di pianificazione patrimoniale familiare, proprio perché la componente estera – trustee non residente, banche estere, giurisdizioni di common law – moltiplica gli adempimenti dichiarativi e, con essi, le occasioni di errore rilevate dai controlli automatizzati.

Sul piano della difesa, la materia richiede una lettura che tenga insieme diritto tributario interno, disciplina convenzionale e regole dell’ordinamento straniero che governa il trust. È un terreno in cui lo Studio Monardo interviene grazie al coordinamento di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, che consente di leggere in modo coerente l’atto istitutivo del trust, la posizione del trustee estero e le pretese dell’Amministrazione finanziaria italiana, evitando che la risposta alla comunicazione venga costruita su una sola delle due prospettive.

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Sul piano normativo: cos’è la comunicazione di irregolarità e come si colloca il trust internazionale

La comunicazione di irregolarità è l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate rende noto l’esito dei controlli automatizzati (art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973) o dei controlli formali (art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973) sulle dichiarazioni presentate. Va precisato che non si tratta di un atto impositivo autonomo, né di un atto impugnabile in senso proprio davanti al giudice tributario: la sua funzione è consentire al contribuente di regolarizzare la propria posizione – versando quanto dovuto con sanzione ridotta, oppure fornendo chiarimenti e documenti – prima che l’ufficio proceda all’iscrizione a ruolo. Sul piano pratico, però, ignorarla equivale ad accettare la pretesa: se non arriva alcuna risposta, la cartella di pagamento segue quasi automaticamente.

Per il family trust internazionale, la comunicazione origina tipicamente da tre fonti di controllo. In termini operativi, la prima è il quadro RW della dichiarazione dei redditi, che il trustee (se il trust è fiscalmente residente in Italia) o il beneficiario (in alcune ipotesi di trust trasparente o discrezionale estero) deve compilare ai sensi dell’art. 4 del d.l. n. 167/1990, convertito con modificazioni dalla l. n. 227/1990, per il monitoraggio fiscale degli investimenti e delle attività finanziarie detenute all’estero. La seconda fonte è la qualificazione reddituale del trust ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. b) e c), e comma 3, del TUIR, che tratta il trust come autonomo soggetto passivo IRES quando il disponente si è effettivamente spossessato dei beni e il trustee gode di reale autonomia gestionale. La terza fonte, sempre più rilevante dopo la riforma dell’imposta di successione e donazione attuata con il d.lgs. n. 139/2024, riguarda i trasferimenti di beni dal trust ai beneficiari finali, oggi espressamente disciplinati dall’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 346/1990 come modificato.

Va inoltre considerato che il monitoraggio fiscale non si esaurisce nella sola compilazione del quadro RW: al valore delle attività finanziarie e degli investimenti esteri si affiancano l’IVIE (imposta sul valore degli immobili situati all’estero) e l’IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie estere), entrambe dovute in relazione ai beni detenuti tramite il trust quando la titolarità o la disponibilità sia riferibile a un soggetto italiano. L’omesso versamento di queste imposte patrimoniali si somma, ma non si sovrappone, alla sanzione per omessa compilazione del quadro RW: si tratta di violazioni distinte, ciascuna con la propria sanzione, e le comunicazioni di irregolarità più articolate contestano spesso entrambe congiuntamente. Dal 1° settembre 2024, per effetto delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 87/2024, la sanzione per omesso versamento di IVIE e IVAFE è stata rimodulata al 120% dell’imposta dovuta, in luogo del previgente range che poteva arrivare fino al 240%.

Va altresì precisato che la riforma dell’imposta sulle successioni e donazioni attuata con il d.lgs. n. 139/2024 ha introdotto per il trust una disciplina specifica, prima demandata quasi interamente alla prassi interpretativa dell’Agenzia e alla giurisprudenza. La novità principale riguarda la possibilità, per il disponente o per il trustee, di optare per la tassazione “in entrata”, ossia al momento del conferimento dei beni nel trust, anziché attendere il trasferimento ai beneficiari finali (tassazione “in uscita”, che resta il criterio residuale in assenza di opzione). Questa scelta ha conseguenze dirette anche sulle comunicazioni di irregolarità: se il trustee ha già versato l’imposta in entrata, una successiva comunicazione che pretende il pagamento anche in uscita, sullo stesso trasferimento, è un rilievo che va contestato puntualmente documentando l’opzione esercitata e il versamento già effettuato. Resta inoltre ferma, per i trust disciplinati dall’art. 6 della l. n. 112/2016 (la cosiddetta legge sul “Dopo di Noi”), una disciplina agevolativa autonoma, non incisa dalle regole ordinarie appena illustrate.

Sul fronte dell’origine informativa dei controlli, la gran parte delle comunicazioni di irregolarità relative a trust esteri nasce oggi dall’incrocio dei dati dichiarati con i flussi ricevuti attraverso lo scambio automatico di informazioni CRS (Common Reporting Standard) e, per i rapporti con gli Stati Uniti, FATCA. Le istituzioni finanziarie estere comunicano annualmente alle rispettive autorità fiscali i saldi e i movimenti dei conti riconducibili a soggetti con indizi di residenza fiscale italiana, dati che vengono poi trasmessi all’Agenzia delle Entrate e incrociati automaticamente con quanto indicato nel quadro RW. Un disallineamento tra il dato CRS e la dichiarazione presentata è, nella grande maggioranza dei casi, l’innesco della comunicazione: comprendere quale flusso specifico abbia generato l’anomalia è spesso il primo passo per costruire una risposta efficace, perché permette di distinguere un errore di attribuzione soggettiva (il conto è del trust, non del beneficiario, o viceversa) da un’omissione dichiarativa reale.

La disciplina prevede che, quando l’Amministrazione ritiene che il trust sia stato costituito senza un reale trasferimento di poteri al trustee – la cosiddetta interposizione fittizia, disciplinata dall’art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973 – i redditi vengano imputati direttamente al disponente o al beneficiario che ne ha la disponibilità di fatto, “come se il trust non esistesse”. Questa è la distinzione che ogni risposta a una comunicazione di irregolarità deve saper argomentare fin dalle prime righe: se il controllo contesta un’omissione dichiarativa formale (RW non compilato, imposta non liquidata) oppure se, dietro l’apparente errore formale, l’ufficio sta in realtà prefigurando una contestazione di interposizione, che ha conseguenze patrimoniali assai più gravose.

Va infine ricordato che il riconoscimento del trust nell’ordinamento italiano si fonda sulla Convenzione dell’Aia del 1° luglio 1985, ratificata con la l. n. 364/1989, che consente di dare effetto in Italia a un trust regolato da una legge straniera anche in assenza di una disciplina civilistica interna dell’istituto. Sul piano fiscale, questo significa che la validità e l’efficacia del trust vanno sempre verificate anzitutto alla luce della legge regolatrice scelta dal disponente – inglese, di Jersey, delle Bahamas, o di altra giurisdizione di common law – e solo in un secondo momento raffrontate con le categorie tributarie italiane: un trust perfettamente valido secondo la propria legge regolatrice può comunque essere considerato fiscalmente trasparente o interposto in Italia, se l’Amministrazione ritiene che il disponente non si sia effettivamente spogliato dei poteri sui beni conferiti. Questa duplicità di piani – validità civilistica secondo la legge straniera, rilevanza fiscale secondo il diritto italiano – è precisamente il terreno sui cui interviene l’ordinanza n. 34208/2025 della Cassazione, che distingue in modo netto l’inefficacia civilistica dell’atto istitutivo dalla sua semplice inopponibilità al Fisco italiano ai fini della segregazione patrimoniale.

Requisiti e termini: cosa scatta, quando e con quali conseguenze

Va anzitutto verificato se la comunicazione riguarda un’omissione (RW mai compilato, dichiarazione dei redditi del trust non presentata), un’infedeltà (dati indicati in modo incompleto o errato) oppure un mero disallineamento con i flussi ricevuti dall’Agenzia tramite lo scambio automatico di informazioni CRS con l’estero. Ciascuna ipotesi ha un termine di reazione proprio e conseguenze differenti in caso di inerzia.

Il termine ordinario per fornire chiarimenti o regolarizzare quanto contestato dalla comunicazione di irregolarità è di trenta giorni dal ricevimento, che decorrono dalla data di consegna tramite raccomandata, PEC o messa a disposizione nel cassetto fiscale. Se la regolarizzazione avviene con pagamento entro questo termine, la sanzione ordinaria è ridotta a un terzo. Per l’omessa o tardiva compilazione del quadro RW, la disciplina prevede una sanzione fissa di 258 euro se la dichiarazione viene presentata entro novanta giorni dal termine ordinario, riducibile a 28,67 euro con ravvedimento operoso; oltre tale soglia, la sanzione proporzionale va dal 3% al 15% del valore delle attività non dichiarate, raddoppiata (dal 6% al 30%) se le attività sono detenute in Stati o territori a fiscalità privilegiata, categoria dalla quale – va precisato – la Svizzera è stata esclusa a partire dal 1° gennaio 2024. Se invece la comunicazione riguarda l’imposta di successione e donazione dovuta sui trasferimenti dal trust ai beneficiari, il mancato pagamento entro il termine indicato comporta l’iscrizione a ruolo con sanzione piena e interessi legali.

Va inoltre ricordato che, qualora la posizione non venga sanata e si arrivi a un successivo avviso di accertamento o a una cartella di pagamento, il termine per l’eventuale ricorso davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado è di sessanta giorni dalla notifica, termine che si sospende dal 1° al 31 agosto per effetto della sospensione feriale dei termini processuali, senza eccezioni relative ad altre finestre temporali.

Va precisato, ancora, che il principio del concorso e della continuazione delle violazioni opera anche in questa materia: se l’omissione del quadro RW riguarda più periodi d’imposta consecutivi, la sanzione base non si moltiplica semplicemente per il numero delle annualità, ma viene aumentata dalla metà al triplo, con un meccanismo che può risultare più favorevole al contribuente rispetto al cumulo materiale puro, ma che va comunque calcolato caso per caso perché l’ufficio non sempre lo applica correttamente nella comunicazione. In termini operativi, verificare che il calcolo della sanzione indicata nella comunicazione tenga conto di questo meccanismo è uno dei controlli tecnici più trascurati da chi risponde senza assistenza specializzata, e può da solo ridurre in modo significativo l’importo richiesto.

Un’ulteriore distinzione va fatta tra il ravvedimento operoso “breve”, riservato a chi si accorge autonomamente dell’errore prima di ricevere qualunque comunicazione, e la regolarizzazione successiva alla comunicazione di irregolarità, che beneficia comunque della riduzione a un terzo della sanzione ma non delle ulteriori riduzioni scaglionate per giorno di ritardo previste dal ravvedimento spontaneo. Questo significa che, se l’errore viene individuato prima che l’Agenzia invii la comunicazione, conviene quasi sempre anticipare la regolarizzazione con ravvedimento operoso, anziché attendere l’eventuale controllo: una volta ricevuta la comunicazione, la finestra di massimo favore per il contribuente si è già chiusa.

Tabella dei termini

TermineDecorrenzaNaturaConseguenza del mancato rispetto
30 giorni per chiarimenti/regolarizzazioneRicevimento della comunicazione di irregolaritàOrdinatorio (ma decisivo in pratica)Iscrizione a ruolo, sanzione piena, emissione cartella
90 giorni per tardiva presentazione quadro RWScadenza ordinaria della dichiarazione dei redditiPerentorio ai fini della sanzione ridottaSanzione fissa (258 €) sostituita dalla sanzione proporzionale 3%-15% (6%-30% Paesi a fiscalità privilegiata)
60 giorni per ricorso avverso cartella/accertamentoNotifica dell’attoPerentorioDecadenza dal diritto di impugnazione, atto definitivo
Sospensione feriale 1-31 agostoAutomatica per leggePerentoriaIl termine di impugnazione riprende a decorrere dal 1° settembre per i giorni residui

Procedura passo-passo per rispondere alla comunicazione

1. Verifica formale della comunicazione. Va controllato il codice fiscale del destinatario, l’anno d’imposta contestato, il canale di notifica e la coerenza tra i dati richiamati e la dichiarazione effettivamente presentata: un errore di abbinamento tra contribuente e trust – frequente quando il trustee è estero e la comunicazione italiana intercetta solo il beneficiario – è un vizio che può risolvere la posizione senza ulteriori passaggi.

2. Ricostruzione della posizione del trust. Occorre stabilire, sulla base dell’atto istitutivo e della legge regolatrice scelta dal disponente, se il trust è opaco o trasparente ai fini fiscali italiani, se è fiscalmente residente in Italia ai sensi dell’art. 73, comma 3, TUIR (disponente e beneficiari italiani, beni in Italia) e chi, tra trustee, guardiano e beneficiario, era tenuto a compilare il quadro RW per l’anno contestato. Questo passaggio è quello in cui più spesso si annida l’errore, perché la prassi dell’Agenzia (risoluzione n. 53/E/2019 e interpello n. 506/2020) esonera dal monitoraggio fiscale il trustee e il guardiano in determinate configurazioni, spostando l’obbligo sul solo trust come soggetto dichiarante o, in altre ipotesi, sul beneficiario.

3. Interlocuzione tramite CIVIS o richiesta di autotutela. Se dall’analisi emerge che la comunicazione contiene un errore materiale, imputabile a un mancato incrocio dei dati provenienti dallo scambio informativo CRS, è possibile attivare il canale telematico CIVIS per segnalare l’anomalia con la documentazione a supporto, oppure presentare istanza di autotutela all’ufficio competente.

4. Regolarizzazione con ravvedimento, se dovuta. Quando il rilievo è fondato – RW effettivamente omesso o infedele, imposta di successione non versata sul trasferimento ai beneficiari – conviene quantificare con precisione la sanzione ridotta applicabile e procedere al versamento tramite modello F24 con i codici tributo dedicati, prima che scada il termine indicato nella comunicazione.

5. Predisposizione di una memoria difensiva articolata, quando il rilievo cela una contestazione di interposizione. Se dal tenore della comunicazione, o da un successivo invito al contraddittorio, emerge che l’ufficio sta valutando la natura fittizia del trust – e non un semplice errore dichiarativo – la risposta non può limitarsi al dato formale: deve ricostruire l’effettivo spossessamento del disponente, l’autonomia gestionale del trustee e l’assenza di poteri di revoca o di istruzioni vincolanti, perché è su questi elementi che si giocherà l’intera qualificazione fiscale del trust.

6. Valutazione dell’impugnazione, in caso di successivo atto impositivo. Se la posizione non si chiude in fase di comunicazione e sopraggiunge un avviso di accertamento o una cartella, va individuato il giudice competente – la Corte di giustizia tributaria di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio che ha emesso l’atto – e predisposto il ricorso con l’assistenza tecnica obbligatoria oltre la soglia di valore prevista dalla legge, contenente motivi specifici, quantificazione della pretesa contestata e istanza di sospensione se necessaria.

Un punto su cui si sbaglia spesso: la delega di firma o di operatività su un conto estero intestato a terzi non esclude l’obbligo di monitoraggio in capo al delegato. Chi ha una delega operativa su un conto del trust, anche senza esserne titolare formale, può essere chiamato a risponderne in prima persona.

7. Coordinamento con la posizione del trustee estero e degli intermediari finanziari coinvolti. Quando il conto oggetto di contestazione è detenuto presso una banca o una fiduciaria estera, è utile richiedere al trustee, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei trenta giorni, la certificazione dei saldi, delle movimentazioni e delle eventuali distribuzioni effettuate nell’anno d’imposta contestato: questa documentazione, tradotta e asseverata se necessario, è spesso l’unico elemento in grado di dimostrare all’ufficio italiano la reale dinamica patrimoniale del trust, soprattutto quando i dati trasmessi tramite CRS risultano parziali o non aggiornati rispetto all’effettiva situazione del rapporto.

8. Valutazione della posizione dei singoli beneficiari, se il trust ha più destinatari. Quando il trust ha una pluralità di beneficiari, ciascuno con quota o aspettativa differente, la risposta alla comunicazione deve tenere distinta la posizione di ognuno: un errore frequente consiste nel rispondere in modo cumulativo per l’intero patrimonio del trust, quando invece l’obbligo dichiarativo e l’eventuale sanzione vanno commisurati alla quota di competenza del singolo beneficiario destinatario della comunicazione.

Verifiche sul campo: due esempi di calcolo

Esempio 1 – Omessa compilazione del quadro RW per un conto svizzero del trust. Un trust discrezionale di diritto inglese, non residente in Italia, detiene un conto corrente in Svizzera con giacenza media di 847.500 €. Il beneficiario, residente in Italia, riceve una distribuzione di 63.200 € il 22 aprile, ma per l’anno precedente non risultava alcuna compilazione del quadro RW da parte del soggetto tenuto. La comunicazione di irregolarità, ricevuta il 14 marzo, quantifica la sanzione al 6% del valore non monitorato (dato che la Svizzera, prima del 1° gennaio 2024, rientrava tra i Paesi a fiscalità privilegiata per il periodo contestato): 847.500 € × 6% = 50.850 €. Se il contribuente regolarizza entro i 30 giorni assegnati, versando con ravvedimento operoso relativo al periodo, la sanzione può scendere significativamente in base ai giorni di ritardo maturati rispetto alla scadenza originaria; se lascia decorrere il termine, l’importo di 50.850 € viene iscritto a ruolo per intero, oltre interessi.

Esempio 2 – Imposta di donazione sul trasferimento ai beneficiari. Un trust di famiglia italiano, costituito con dotazione di 1.240.000 €, procede all’assegnazione finale ai due beneficiari, figli del disponente, per 312.750 € ciascuno, il 10 dicembre. Il trustee non aveva liquidato l’imposta di successione e donazione al momento dell’assegnazione, ritenendo (erroneamente, per l’assetto del trust in esame) che l’imposta fosse già stata versata al conferimento iniziale. La comunicazione di irregolarità, notificata il 18 gennaio, richiede il versamento dell’imposta calcolata sulla franchigia residua e sull’aliquota applicabile al rapporto di parentela: se la franchigia per ciascun figlio (1.000.000 € per la generalità dei casi in linea retta, salvo utilizzo parziale già impiegato in precedenti attribuzioni) risulta già erosa da un conferimento antecedente, l’imposta dell’8% opererebbe sull’intero importo assegnato; se invece la franchigia è ancora capiente, nessuna imposta risulta dovuta su quella quota. La differenza tra i due scenari dipende interamente dalla ricostruzione documentale della storia del trust, che è il primo compito da svolgere prima di rispondere.

Casi particolari

Prima di esaminare i casi particolari più frequenti, va segnalata una distinzione operativa spesso trascurata: il controllo automatizzato ex art. 36-bis riscontra solo dati numerici già presenti nelle banche dati dell’Agenzia (importi dichiarati, versamenti effettuati, incroci con le comunicazioni degli intermediari finanziari), mentre il controllo formale ex art. 36-ter richiede l’esibizione di documenti a supporto di quanto dichiarato (contratti, estratti conto, atti istitutivi del trust). Una comunicazione che origina da un controllo formale concede tipicamente margini di interlocuzione documentale più ampi rispetto a una originata dal controllo automatizzato, che si limita a un confronto numerico immediato: individuare fin da subito quale dei due controlli abbia generato il rilievo orienta la scelta tra una risposta essenzialmente numerica (versamento o ricalcolo) e una risposta fondata sulla produzione di documentazione integrativa.

Un primo caso ricorrente riguarda il trust con trustee professionale estero che non risponde alle richieste del beneficiario italiano: quando la comunicazione richiede dati che solo il trustee possiede (valore delle attività, data delle distribuzioni), e questi non collabora, va valutata una risposta interlocutoria che documenti i tentativi di acquisizione delle informazioni, per evitare che l’inerzia sia letta come mancata collaborazione del contribuente.

Un secondo caso riguarda i trust con protector o guardiano dotato di poteri di veto o di indirizzo: la presenza di un guardiano non trasforma automaticamente il trust in interposto, ma la giurisprudenza recente valorizza il concreto esercizio di tali poteri più della loro previsione astratta nell’atto istitutivo, per cui la difesa deve documentare come il protector abbia effettivamente operato, non solo cosa prevede la clausola.

Un terzo caso riguarda le cripto-attività detenute tramite trust estero: dal 2024 il quadro RW è stato esteso espressamente anche ai wallet non movimentati riconducibili a trust esteri, e molte comunicazioni di irregolarità originano proprio da questa estensione, spesso non conosciuta da trustee non specializzati nella fiscalità italiana.

Su questi profili, che intrecciano diritto tributario interno e disciplina straniera del trust, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo offre una lettura coordinata grazie al proprio staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario, evitando che la risposta alla comunicazione si fermi al solo dato numerico senza considerare la reale struttura di controllo del trust.

Un caso ulteriore, distinto ma collegato, riguarda l’obbligo di comunicazione della titolarità effettiva del trust al Registro dei titolari effettivi tenuto presso le Camere di Commercio, disciplinato dalla normativa antiriciclaggio. Sebbene si tratti di un adempimento diverso dalla dichiarazione dei redditi e dal quadro RW, le irregolarità su questo fronte vengono sempre più spesso incrociate dall’Amministrazione finanziaria con i dati del monitoraggio fiscale: un trust regolarmente iscritto al registro, con indicazione coerente di disponente, trustee, guardiano e beneficiari, rafforza la credibilità della posizione dichiarativa complessiva, mentre un disallineamento tra i soggetti indicati nel registro e quelli che risultano dalla dichiarazione dei redditi è spesso il primo elemento che induce l’ufficio ad approfondire, oltre il mero controllo automatizzato, l’effettiva sostanza del trust.

Un quarto caso riguarda il resettlement, ossia il trasferimento di beni da un trust “originario” a uno o più trust “successivi” istituiti per gli stessi beneficiari: l’Agenzia delle Entrate, con l’interpello n. 170/2025, ha qualificato questa operazione come atto rilevante ai fini dell’imposta di donazione, posizione che ha suscitato perplessità in dottrina e che rende probabile un incremento delle comunicazioni di irregolarità su questo specifico tipo di operazione riorganizzativa.

Un ultimo caso particolare riguarda i trust dinastici con beneficiari minorenni al momento della comunicazione di irregolarità: se il minore risulta beneficiario individuato di un trust estero, gli obblighi dichiarativi e l’eventuale risposta alla comunicazione ricadono sui genitori esercenti la responsabilità genitoriale, che rispondono in rappresentanza del figlio. In questi casi va prestata particolare attenzione alla franchigia applicabile ai fini dell’imposta di successione e donazione, che nel rapporto tra nonni e nipoti, o tra zii e nipoti, segue regole di parentela diverse da quelle applicabili in linea retta genitori-figli, con conseguenze dirette sull’importo eventualmente dovuto e quindi sulla fondatezza del rilievo contenuto nella comunicazione.

Domande frequenti

La comunicazione di irregolarità per il trust è già un accertamento che devo impugnare? No. È un invito a regolarizzare o a fornire chiarimenti, non un atto autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario. Se però non si risponde entro il termine indicato, la posizione viene iscritta a ruolo e la successiva cartella di pagamento è quella che, in caso di dissenso, andrà eventualmente impugnata nei termini di legge. Va comunque tenuto presente che, in alcune situazioni limite – ad esempio quando la comunicazione contiene già una motivazione compiuta equiparabile nella sostanza a un atto impositivo – parte della giurisprudenza di merito ammette un’impugnazione facoltativa anche della comunicazione stessa, proprio per anticipare il contraddittorio prima dell’iscrizione a ruolo; si tratta però di una valutazione da condurre caso per caso, sulla base del contenuto specifico dell’atto ricevuto.

Chi deve compilare il quadro RW se il trust è estero e il beneficiario è italiano ma non riceve nulla nell’anno? Dipende dalla natura del trust. Se il beneficiario ha una posizione beneficiaria “qualificata” e individuabile, può sussistere un obbligo di monitoraggio anche in assenza di distribuzioni nell’anno; se invece la sua posizione è meramente eventuale e discrezionale, l’obbligo può non sussistere fino al momento in cui matura un diritto concreto. La distinzione va sempre verificata sull’atto istitutivo specifico.

Cosa succede se il trustee estero non fornisce i documenti richiesti dall’Agenzia? La mancata collaborazione del trustee non esime il contribuente italiano dall’obbligo di rispondere alla comunicazione con quanto in proprio possesso, documentando i tentativi di acquisizione delle informazioni mancanti; l’assenza di riscontro dall’estero può incidere sulla successiva fase istruttoria ma non sospende, di per sé, i termini di risposta.

La delega di firma su un conto del trust mi rende automaticamente responsabile del monitoraggio fiscale? La giurisprudenza più recente ha chiarito che la delega genera una presunzione di disponibilità delle attività estere, e che è il delegato a dover provare eventuali limitazioni concrete che escludano tale disponibilità: non basta affermare di non aver mai operato sul conto.

Se il trust viene considerato interposto, cosa cambia rispetto a una semplice irregolarità dichiarativa? Cambia radicalmente la conseguenza economica: non si tratta più di una sanzione per omessa o infedele compilazione del quadro RW, ma dell’imputazione diretta al disponente (o al beneficiario che ne ha il controllo) dei redditi prodotti dal trust, con recupero a tassazione ordinaria e sanzioni per infedele dichiarazione, tipicamente più gravose.

Posso ancora regolarizzare con ravvedimento se ho già ricevuto la comunicazione di irregolarità? Sì, in linea generale il ravvedimento operoso resta accessibile anche dopo la comunicazione, salvo che sia già stata notificata la cartella di pagamento; conviene tuttavia agire rapidamente, perché le riduzioni sanzionatorie sono più favorevoli quanto prima si interviene.

Il trust è iscritto al Registro dei titolari effettivi: questo mi mette al riparo da contestazioni fiscali? No. L’iscrizione al registro antiriciclaggio assolve un adempimento distinto dagli obblighi dichiarativi fiscali e non produce, da sola, alcun effetto liberatorio rispetto al monitoraggio fiscale o alla tassazione dei redditi del trust; una coerenza tra i due adempimenti aiuta però a sostenere la genuinità della struttura in caso di controllo.

Se ho già versato l’imposta di successione e donazione al conferimento nel trust, posso essere chiamato a pagarla di nuovo all’assegnazione ai beneficiari? Dipende dall’assetto del trust e dall’eventuale opzione per la tassazione in entrata esercitata dal disponente o dal trustee. Se l’opzione risulta correttamente documentata e l’imposta è stata versata al conferimento, una successiva pretesa sullo stesso trasferimento in occasione dell’assegnazione ai beneficiari va contestata puntualmente, allegando la prova del versamento già effettuato.

Quanto tempo impiega solitamente la verifica della posizione di un family trust internazionale prima di poter rispondere con sicurezza alla comunicazione? Dipende dalla completezza della documentazione già disponibile: se l’atto istitutivo, i rendiconti del trustee e le comunicazioni con i beneficiari sono ordinati, l’analisi può concludersi in pochi giorni; se invece la documentazione va recuperata dall’estero, i tempi si allungano, ed è proprio per questo che conviene attivarsi immediatamente dopo il ricevimento della comunicazione, senza attendere l’approssimarsi della scadenza dei trenta giorni.

Il quadro giurisprudenziale

La giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione ha progressivamente definito i confini tra irregolarità dichiarativa e interposizione fittizia del trust, un crinale che ogni risposta a una comunicazione di irregolarità deve tenere presente.

Cass., Sez. V, sent. n. 9096/2025 (7 aprile 2025). La Corte ha confermato la natura fittizia di un trust estero nel quale il disponente, pur formalmente estraneo alla gestione, impartiva di fatto istruzioni sistematicamente seguite dal trustee: <cite index=”34-1″>ciò che rileva è il possesso effettivo del reddito, non la sola intestazione formale al trust estero</cite>. La pronuncia è centrale perché sposta l’attenzione dal contenuto dell’atto istitutivo al comportamento concreto delle parti.

Cass., Sez. V, sent. n. 9445/2025. In tema di individuazione del titolare effettivo dei redditi, la Corte ha ribadito che il possesso di fatto della fonte reddituale può essere provato dall’Amministrazione anche attraverso elementi indiziari, senza necessità di una prova diretta e documentale dell’interposizione.

Cass., ord. n. 34208/2025 (26 dicembre 2025). L’ordinanza consolida i principi in materia di inesistenza, interposizione e inefficacia civilistica del trust, chiarendo i riflessi fiscali di ciascuna delle tre categorie e distinguendo le conseguenze tributarie a seconda che il vizio riguardi la validità civilistica dell’atto istitutivo oppure la sola opponibilità al Fisco della segregazione patrimoniale.

Cass., sent. n. 939/2025. La pronuncia ha chiarito che l’art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973 non distingue più tra interposizione “fittizia” e “reale”, ponendo al centro dell’accertamento l’elemento sostanziale del possesso effettivo del reddito, a prescindere dalla qualificazione formale del rapporto tra disponente e trustee.

Cass., sent. n. 16377/2024. La Corte ha ribadito, in linea di continuità con i propri precedenti, che l’onere di dimostrare l’interposizione grava sull’Amministrazione finanziaria e deve fondarsi su una prova rigorosa della disponibilità uti dominus delle risorse da parte dell’interponente.

Cass., sent. n. 9890/2023 (13 aprile 2023). Ha ulteriormente specificato il contenuto di tale prova rigorosa, escludendo che la mera previsione nell’atto istitutivo di poteri residuali in capo al disponente sia, da sola, sufficiente a qualificare il trust come interposto.

Cass., sent. n. 5276/2022. Pronuncia fondativa dell’orientamento più recente, ha stabilito che l’interposizione richiede la prova che l’interponente disponga delle risorse del soggetto interposto come se ne fosse effettivo proprietario, superando un approccio basato su presunzioni generiche.

Cass., sent. n. 14200/2025 (28 maggio 2025). In tema di imposta sulle successioni e donazioni, la Corte è tornata sulla questione del resettlement del trust, offrendo indicazioni sul trattamento fiscale dei trasferimenti patrimoniali tra un trust originario e trust successivi istituiti per i medesimi beneficiari finali.

Cass., ord. n. 29578/2025. In materia di monitoraggio fiscale, l’ordinanza ha stabilito che la delega di firma o di operatività su un conto estero genera una presunzione di disponibilità delle attività ivi custodite, con onere a carico del delegato di provare eventuali limitazioni specifiche che ne escludano la disponibilità effettiva.

CGT II grado Lombardia, sez. VI, sent. n. 618/2025 (3 marzo 2025). Pronuncia di merito rilevante perché ha chiarito che non esiste un unico momento impositivo valido per tutti i trust ai fini dell’imposta di successione e donazione: il presupposto va individuato caso per caso nel momento dell’effettivo trasferimento di ricchezza, che può coincidere con il conferimento oppure con la successiva assegnazione ai beneficiari.

CGT I grado Firenze, sent. n. 620/2024. Ha escluso la configurabilità dell’interposizione in presenza di meri indici presuntivi, ribadendo che l’Amministrazione deve fornire una prova concreta e univoca della simulazione e che la sola coincidenza tra disponente e beneficiario non basta se il trustee conserva autonomia gestionale effettiva.

Il filo che lega queste pronunce è la centralità della prova concreta sul comportamento delle parti, più che sulla forma dell’atto istitutivo: una comunicazione di irregolarità che nasconde un dubbio dell’ufficio sull’effettiva autonomia del trust va quindi affrontata ricostruendo i fatti di gestione, non limitandosi a richiamare le clausole del trust deed.

Va inoltre osservato come l’evoluzione di questi orientamenti abbia progressivamente ridotto lo spazio per difese puramente formali. Fino a qualche anno fa era diffusa la prassi di rispondere ai rilievi dell’Amministrazione richiamando semplicemente il contenuto dell’atto istitutivo, con l’idea che una clausola redatta correttamente – priva di poteri di revoca espliciti in capo al disponente – fosse di per sé sufficiente a escludere l’interposizione. Le pronunce più recenti, in particolare Cass. n. 9096/2025 e Cass. n. 939/2025, hanno chiuso questa strada: oggi la difesa deve necessariamente fondarsi su elementi fattuali verificabili – corrispondenza tra disponente e trustee, verbali di riunioni o decisioni del trustee, tracciabilità delle istruzioni impartite, autonomia effettiva nelle scelte di investimento – che dimostrino, oltre la forma dell’atto, la sostanza della gestione. Per chi risponde a una comunicazione di irregolarità che lascia intravedere questo tipo di contestazione, predisporre per tempo tale documentazione fattuale, prima ancora di ricevere un eventuale invito al contraddittorio, rappresenta la differenza tra una difesa solida e una difesa meramente enunciativa.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Di fronte a una comunicazione di irregolarità per un family trust internazionale, lo Studio Monardo mette a disposizione un percorso di intervento strutturato:

  1. Analizziamo la comunicazione e la confrontiamo con la dichiarazione presentata, individuando se il rilievo nasce da un errore di incrocio dati, da un’omissione reale o da un sospetto di interposizione dell’ufficio, riga per riga rispetto ai dati CRS o FATCA richiamati.
  2. Ricostruiamo la struttura giuridica del trust a partire dall’atto istitutivo, dalla legge regolatrice scelta e dagli eventuali atti successivi (lettere di desiderio, modifiche dei beneficiari), per stabilire chi fosse effettivamente tenuto agli adempimenti dichiarativi contestati per l’annualità in esame.
  3. Verifichiamo la residenza fiscale del trust ai sensi dell’art. 73 del TUIR, incluse le presunzioni relative a disponenti e beneficiari italiani con trust situato in giurisdizioni non cooperative, e la conseguente qualificazione come trust opaco o trasparente.
  4. Predisponiamo la risposta alla comunicazione entro il termine di trenta giorni, con la documentazione necessaria a chiarire la posizione o a quantificare correttamente la sanzione ridotta, verificando anche l’eventuale applicazione errata del cumulo giuridico da parte dell’ufficio.
  5. Attiviamo il canale CIVIS o l’istanza di autotutela quando il rilievo deriva da un difetto di incrocio con i flussi CRS o da un errore materiale dell’ufficio, seguendo l’esito della segnalazione fino alla chiusura della pratica.
  6. Calcoliamo il ravvedimento operoso applicabile al caso concreto, tenendo conto dei giorni di ritardo, dell’eventuale natura privilegiata della giurisdizione estera coinvolta e del regime sanzionatorio vigente ratione temporis.
  7. Costruiamo la memoria difensiva sull’effettivo spossessamento del disponente, quando la comunicazione lascia intravedere una successiva contestazione di interposizione fittizia, raccogliendo la documentazione fattuale sulla gestione concreta del trustee.
  8. Coordiniamo i rapporti con il trustee, il guardiano e i professionisti esteri coinvolti, per acquisire certificazioni di saldo, rendiconti e prova delle distribuzioni a sostegno della posizione del contribuente italiano.
  9. Verifichiamo la coerenza con il Registro dei titolari effettivi, segnalando eventuali disallineamenti tra i soggetti ivi indicati e quelli risultanti dalla dichiarazione dei redditi, prima che sia l’ufficio a rilevarli.
  10. Impugniamo l’avviso di accertamento o la cartella di pagamento, qualora la vicenda non si chiuda in fase di comunicazione, davanti alla Corte di giustizia tributaria territorialmente competente, curando la redazione dei motivi di ricorso.
  11. Seguiamo il contenzioso fino all’esito finale, garantendo continuità di strategia dalla risposta alla comunicazione fino all’eventuale giudizio di legittimità dinanzi alla Corte di Cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su un tema come la comunicazione di irregolarità per il family trust internazionale, il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario è la competenza che pesa maggiormente: la lettura combinata delle regole tributarie italiane, delle prassi bancarie estere e della struttura giuridica del trust richiede un lavoro congiunto tra avvocati e commercialisti, condotto sullo stesso fascicolo e con un’unica linea difensiva, evitando che la parte fiscale e quella civilistica del trust vengano affrontate da professionisti scollegati tra loro. Qualora la vicenda evolva in un contenzioso che raggiunga i gradi superiori di giudizio, la continuità difensiva del cassazionista consente di mantenere la medesima strategia dalla risposta alla comunicazione fino all’eventuale giudizio di legittimità, senza soluzioni di continuità nella linea argomentativa già costruita.

In sintesi

Chi amministra o beneficia di un family trust internazionale dovrebbe considerare la comunicazione di irregolarità non come un evento isolato, ma come il momento in cui l’intera architettura documentale del trust viene messa alla prova: atto istitutivo, corrispondenza con il trustee, rendiconti annuali, prova delle distribuzioni e coerenza con il Registro dei titolari effettivi diventano tutti elementi rilevanti nel giro di pochi giorni. Tenere questa documentazione ordinata e aggiornata anno per anno, prima ancora che arrivi un controllo, riduce drasticamente i tempi e i margini di incertezza della risposta, ed è spesso ciò che fa la differenza tra una regolarizzazione rapida e un contenzioso lungo anni.

Una comunicazione di irregolarità su un family trust internazionale non va mai lasciata cadere nei trenta giorni concessi per rispondere, perché la differenza tra un semplice chiarimento e una cartella di pagamento si gioca esattamente in quella finestra temporale. Prima di decidere se regolarizzare, contestare o richiedere autotutela, serve ricostruire con precisione la struttura del trust, la sua residenza fiscale e la posizione di ciascun soggetto coinvolto – disponente, trustee, guardiano, beneficiari – perché è da questa ricostruzione che dipende l’intera strategia difensiva. Proprio per la componente internazionale del trust, che intreccia norme italiane e legge straniera regolatrice, lo Studio Monardo affronta la materia attraverso il coordinamento del proprio staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario, la stessa competenza che, unita alla continuità difensiva fino in Cassazione, garantisce che la risposta alla comunicazione sia costruita fin dal primo giorno con una prospettiva coerente su tutto il possibile sviluppo della vicenda.

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