Riceve dall’Agenzia delle Entrate una comunicazione di irregolarità legata a un’operazione di scambio di partecipazioni? Di seguito rispondiamo, in forma di domande e risposte, ai dubbi che i contribuenti e i professionisti ci sottopongono più spesso su questo tema, con indicazioni pratiche e operative.
Lo scambio di partecipazioni disciplinato dall’art. 177 del TUIR consente, a determinate condizioni, di conferire quote o azioni in una società senza far emergere immediatamente una plusvalenza tassabile, applicando il cosiddetto “realizzo controllato”. È un istituto delicato: l’Amministrazione finanziaria, tramite controlli automatizzati o formali, verifica che i presupposti (percentuali di controllo, continuità dei valori, assenza di intenti elusivi) siano stati rispettati, e quando ravvisa un’anomalia invia al contribuente una comunicazione di irregolarità. Lo Studio Monardo segue la materia delle operazioni straordinarie societarie, potendo contare su un coordinamento multidisciplinare in diritto bancario e tributario che consente di leggere questi atti sia sotto il profilo tecnico-fiscale sia sotto quello del contenzioso.
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Le basi: cosa sono queste comunicazioni e chi rischia di riceverle
Cos’è esattamente una comunicazione di irregolarità legata a uno scambio di partecipazioni?
È l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate, a seguito di un controllo automatizzato (art. 36-bis del DPR 600/1973) o di un controllo formale (art. 36-ter), segnala che l’operazione di conferimento di partecipazioni indicata in dichiarazione non rispetta, secondo l’Ufficio, i presupposti per beneficiare del regime di neutralità fiscale indotta previsto dall’art. 177 TUIR. In pratica, il sistema (o il funzionario) ha incrociato i dati dichiarati con quelli risultanti da bilanci, visure camerali o comunicazioni di altre operazioni straordinarie, e ha rilevato uno scostamento: una plusvalenza non tassata che, secondo l’Agenzia, avrebbe dovuto esserlo.
La comunicazione contiene di norma: gli estremi della dichiarazione controllata, la ricostruzione dell’operazione contestata, l’importo della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi richiesti, e un termine entro cui il contribuente può fornire chiarimenti o pagare con sanzione ridotta. Non è ancora una cartella di pagamento, ma è un atto che merita attenzione immediata, perché da questo momento inizia a decorrere un termine perentorio per reagire, e perché il modo in cui si risponde in questa fase condiziona in modo significativo tutte le fasi successive, compreso l’eventuale contenzioso.
Perché l’Agenzia si concentra proprio su queste operazioni e non su altre?
Le operazioni di scambio e conferimento di partecipazioni si prestano, per loro natura, a un controllo relativamente agevole da parte dell’Amministrazione finanziaria: i dati necessari (percentuali di partecipazione prima e dopo l’operazione, valori di bilancio della conferitaria, dichiarazioni dei redditi del conferente) sono in larga parte già in possesso del Fisco attraverso le banche dati camerali, i bilanci depositati e le dichiarazioni presentate dagli stessi contribuenti. Questo rende l’incrocio automatizzato particolarmente efficiente rispetto ad altre tipologie di operazioni straordinarie, e spiega perché negli ultimi anni, complice anche il progressivo ampliamento dei casi di applicabilità dell’art. 177 TUIR a seguito delle riforme del 2019 e del 2024, il numero di comunicazioni di irregolarità legate a queste fattispecie sia in aumento.
Chi può ricevere questa comunicazione?
Chiunque abbia effettuato, come persona fisica o come società, un conferimento di partecipazioni in regime di realizzo controllato ex art. 177, comma 2 (o uno scambio mediante permuta ex art. 177, comma 1) e lo abbia indicato in dichiarazione dei redditi. Tipicamente si tratta di imprenditori che hanno riorganizzato l’assetto societario conferendo le proprie quote in una holding, di soci che hanno ceduto partecipazioni rivalutate a un’altra società del gruppo, o di famiglie impegnate in un passaggio generazionale tramite conferimento in una newco. Anche i soci di minoranza coinvolti in operazioni di aggregazione tra terzi indipendenti possono ricevere la comunicazione, se l’Ufficio ritiene che il requisito del controllo (ex art. 2359 c.c.) non sia stato effettivamente raggiunto dalla società conferitaria.
Entro quando arriva e da quando decorrono i termini?
Non esiste un termine fisso di invio: l’Agenzia può inviare la comunicazione entro i termini ordinari di decadenza dell’accertamento, che per le imposte sui redditi corrono fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Una volta ricevuta, però, il contribuente ha un termine breve per reagire: 60 giorni per il controllo formale ex art. 36-ter (ridotti a 30 giorni per le comunicazioni antecedenti al 2025, poi estesi dalla riforma della riscossione), mentre per il controllo automatizzato ex art. 36-bis il termine di risposta è stato portato a 90 giorni dal 2025. Il conteggio parte dal giorno di ricezione, che nel caso di notifica telematica all’intermediario fiscale delegato coincide con la data risultante dalla ricevuta di consegna PEC, non con quella in cui il contribuente ne prende materialmente visione. È quindi buona prassi controllare periodicamente le caselle PEC utilizzate per la ricezione degli atti fiscali, propri o dell’intermediario delegato, proprio per evitare che il termine inizi a decorrere senza che il contribuente ne abbia consapevolezza.
Vale anche per lo scambio mediante permuta oltre che per il conferimento?
Sì. L’art. 177, comma 1, TUIR disciplina la permuta con cui un soggetto acquista o integra il controllo di una società scambiando partecipazioni, mentre il comma 2 disciplina il conferimento a realizzo controllato. Entrambe le fattispecie possono essere oggetto della stessa comunicazione di irregolarità, perché condividono il presupposto del controllo ex art. 2359 c.c. e la stessa logica di neutralità fiscale indotta; le contestazioni più frequenti riguardano però il conferimento, essendo lo strumento più utilizzato nelle riorganizzazioni societarie e nei passaggi generazionali.
Cosa cambia tra un conferimento in regime ordinario e uno “a realizzo controllato”?
Nel regime ordinario disciplinato dall’art. 9 TUIR, il conferimento di una partecipazione è considerato un atto realizzativo a tutti gli effetti: la plusvalenza si calcola come differenza tra il valore normale della partecipazione conferita e il suo costo fiscalmente riconosciuto, ed è tassata integralmente nell’anno del conferimento. Il regime a realizzo controllato, invece, deroga a questa regola: la plusvalenza si determina non in base al valore normale, ma in base al valore attribuito, ai fini della determinazione del reddito del conferente, alla corrispondente voce di patrimonio netto formata dalla società conferitaria per effetto del conferimento. Se questo valore coincide con il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita, la plusvalenza si azzera: è la cosiddetta “neutralità fiscale indotta”, perché non deriva da un’esplicita previsione di neutralità assoluta, ma dalla libertà lasciata alle parti di determinare il valore di iscrizione in bilancio della conferitaria. È proprio in questa libertà di determinazione che si annidano gli scostamenti che l’Agenzia contesta più spesso: se il valore iscritto a patrimonio netto non è documentato con coerenza rispetto ai valori reali dell’operazione, il rischio di contestazione aumenta sensibilmente.
Quali sono i requisiti quantitativi che l’Ufficio verifica più spesso?
I controlli si concentrano tipicamente su tre elementi. Il primo è il raggiungimento o l’incremento del controllo ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1, c.c. da parte della società conferitaria, che deve risultare dalle visure camerali e dai libri sociali successivi al conferimento. Il secondo, introdotto dal comma 2-bis dell’art. 177 TUIR per i casi in cui la conferitaria non acquisisce né incrementa il controllo, è la percentuale minima di diritti di voto o di partecipazione al capitale conferita (superiore al 2% o al 20% per i diritti di voto, superiore al 5% o al 25% per la partecipazione al capitale o al patrimonio, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni). Il terzo è il requisito soggettivo della conferitaria, che deve essere una società esistente o di nuova costituzione partecipata, dopo le modifiche del 2024, anche da familiari del conferente entro il terzo grado, oltre che dal conferente stesso in via esclusiva come previsto dalla formulazione originaria della norma. Un errore anche solo formale nella ricostruzione di uno di questi tre elementi è sufficiente a innescare la comunicazione di irregolarità.
La procedura: cosa fare passo dopo passo
Ho ricevuto la comunicazione: qual è la prima cosa da fare?
Verificare, insieme a un professionista, se la contestazione dell’Ufficio è fondata o se deriva da un errore di lettura dei dati. Non è raro che i controlli automatizzati non colgano correttamente la differenza tra i vari regimi di conferimento (art. 175, art. 177 comma 1, comma 2, comma 2-bis), soprattutto dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. 192/2024, che ha ampliato i casi in cui il realizzo controllato si applica anche quando il controllo viene solo incrementato, o quando il conferimento avviene in una società partecipata anche da familiari entro il terzo grado. Il primo passo, prima di qualunque risposta formale, è ricostruire con precisione i valori patrimoniali e le percentuali di voto risultanti dall’operazione, perché è su questo terreno tecnico che si gioca gran parte delle difese.
La comunicazione arriva sempre direttamente al contribuente o può passare dal commercialista?
Può arrivare in entrambi i modi, e la differenza non è solo formale. Se il contribuente ha conferito una delega valida all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione, l’Agenzia può notificare la comunicazione direttamente alla PEC del professionista delegato, e in questo caso il termine per rispondere decorre dalla ricezione da parte dell’intermediario, non dal momento in cui il contribuente ne viene informato. È quindi essenziale, per chi si avvale di un consulente, verificare periodicamente che la delega sia effettivamente valida e che la casella PEC delegata sia monitorata con regolarità: casi di comunicazioni “perse” perché indirizzate a un intermediario che non le ha inoltrate tempestivamente al cliente sono più frequenti di quanto si creda, e non sempre costituiscono un valido motivo di rimessione in termini.
Come si presentano i chiarimenti all’Agenzia?
Il contribuente può presentare la propria memoria difensiva, allegando i documenti che dimostrano la correttezza del regime applicato: l’atto di conferimento, la delibera assembleare della conferitaria, il prospetto di determinazione del valore di realizzo (il valore attribuito alla corrispondente voce di patrimonio netto), le visure camerali che attestano l’acquisizione o l’incremento del controllo, e l’eventuale interpello o parere tecnico ottenuto in fase di pianificazione dell’operazione. La memoria può essere inviata tramite PEC, tramite i servizi telematici dell’Agenzia (CIVIS) o consegnata personalmente all’ufficio competente.
E se ritengo che l’irregolarità non esista affatto?
In questo caso, oltre alla memoria di chiarimento, è possibile presentare un’istanza di autotutela, esponendo in modo puntuale perché la pretesa è infondata e chiedendo l’annullamento in tutto o in parte della comunicazione. L’istanza di autotutela non sospende però i termini per un’eventuale impugnazione: se l’Ufficio non risponde o respinge l’istanza, il contribuente deve comunque valutare se agire in giudizio nei termini di legge, senza fare affidamento sull’esito dell’autotutela.
Quali documenti sono davvero decisivi per costruire la difesa?
Non tutti i documenti hanno lo stesso peso agli occhi dell’Ufficio o del giudice tributario. Al primo posto va collocato l’atto di conferimento, unitamente alla delibera di aumento di capitale (o di determinazione del sovrapprezzo) della società conferitaria, perché è da questi atti che si evince il valore attribuito alla partecipazione ricevuta. Subito dopo vengono i prospetti contabili della conferitaria che documentano l’iscrizione a patrimonio netto, confrontati con l’ultimo bilancio approvato prima del conferimento per verificare la coerenza dei valori. Utili, ma di peso probatorio inferiore, sono le perizie di stima predisposte in fase di pianificazione, le visure camerali storiche che documentano l’evoluzione delle quote di controllo, e l’eventuale corrispondenza tra le parti che attesti le finalità extrafiscali dell’operazione (riorganizzazione, passaggio generazionale, aggregazione con terzi). Nei casi in cui l’operazione sia stata preceduta da un interpello, la risposta dell’Agenzia, se favorevole, costituisce un elemento di grande rilievo difensivo, sempre che i fatti rappresentati in interpello coincidano con quelli effettivamente realizzati.
Serve necessariamente un professionista o posso rispondere da solo?
Formalmente nulla vieta al contribuente di rispondere direttamente alla comunicazione, specie se l’irregolarità riguarda un errore di trascrizione facilmente dimostrabile con un singolo documento. Quando però la contestazione riguarda la sussistenza dei presupposti dell’art. 177 TUIR, o peggio un possibile abuso del diritto, la valutazione richiede competenze tecniche specifiche: la lettura incrociata delle norme (compresa la successione temporale delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 192/2024), la ricostruzione dei valori patrimoniali e, soprattutto, la scelta tra le diverse strade percorribili (chiarimenti, autotutela, impugnazione) in base alla forza degli argomenti disponibili. Una risposta scritta in modo generico o incompleto rischia di consolidare la posizione dell’Ufficio, rendendo più difficile una successiva difesa in giudizio, anche perché alcune argomentazioni tecniche, se non sollevate fin da questa fase, possono risultare più difficili da introdurre per la prima volta soltanto in sede contenziosa.
La comunicazione di irregolarità si può impugnare direttamente davanti al giudice tributario?
Sì, ed è uno degli aspetti meno conosciuti dai contribuenti. Sebbene la comunicazione di irregolarità non rientri nell’elenco tassativo degli atti impugnabili previsto dall’art. 19 del D.Lgs. 546/1992, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che ogni atto che porti a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria compiuta e definita è autonomamente impugnabile davanti alla giustizia tributaria, anche prima dell’iscrizione a ruolo e della notifica della cartella di pagamento (ne parliamo diffusamente più avanti, nel blocco dedicato alle pronunce). Questo significa che si può scegliere se attendere la cartella o anticipare la contestazione già in questa fase.
Quali sono i passaggi e i termini da tenere sotto controllo?
| Fase | Atto | Termine indicativo | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| Ricezione comunicazione | Comunicazione di irregolarità (36-bis o 36-ter) | Decorrenza immediata | — |
| Chiarimenti/memoria | Documenti e osservazioni all’Ufficio | 60-90 giorni dalla ricezione | Ufficio territoriale Agenzia Entrate |
| Autotutela (facoltativa) | Istanza motivata di annullamento | Nessun termine perentorio, ma va presentata prima possibile | Ufficio territoriale Agenzia Entrate |
| Pagamento con sanzione ridotta | Versamento (F24) con riduzione della sanzione | Entro il termine indicato in comunicazione | — |
| Impugnazione della comunicazione | Ricorso tributario | 60 giorni dalla ricezione | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado |
| Se arriva la cartella | Ricorso avverso cartella (anche per vizi propri) | 60 giorni dalla notifica | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado |
Conviene pagare subito con la sanzione ridotta o è meglio contestare?
Dipende dalla solidità della propria posizione. Se, dopo la verifica tecnica, emerge che l’operazione effettivamente non rispettava i presupposti dell’art. 177 TUIR (ad esempio perché la conferitaria non ha davvero acquisito il controllo, o perché mancava uno dei requisiti quantitativi sui diritti di voto), pagare con la sanzione ridotta a un terzo evita un contenzioso dall’esito prevedibile. Se invece la ricostruzione dell’Ufficio appare errata o basata su un’interpretazione restrittiva della norma, impugnare tempestivamente la comunicazione permette di bloccare sul nascere una pretesa che, se non contestata, rischia di consolidarsi.
I casi particolari: le situazioni che complicano la difesa
E se l’Agenzia contesta anche un abuso del diritto, non solo un errore di calcolo?
Questa è la situazione più delicata. Diverso è il caso in cui l’Ufficio si limiti a ricalcolare un valore di realizzo mal determinato, rispetto al caso in cui contesti che l’intera operazione di conferimento sia stata posta in essere senza valide ragioni extrafiscali, al solo scopo di ottenere un vantaggio fiscale indebito (abuso del diritto ex art. 10-bis della L. 212/2000). In questo secondo caso la difesa richiede un impianto diverso: occorre dimostrare la sostanza economica dell’operazione, ad esempio la reale volontà di riorganizzare la governance societaria, di realizzare un passaggio generazionale, o di aggregare imprese indipendenti. La Cassazione ha ribadito che l’Amministrazione può guardare alla sostanza economica delle operazioni superandone la forma giuridica, ma solo quando manchi una autonoma ragione economica diversa dal mero risparmio d’imposta.
Vale anche se il conferimento riguarda una partecipazione con usufrutto scorporato dalla nuda proprietà?
Sì, ed è un’ipotesi che genera spesso contestazioni. Secondo l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, quando viene conferita una quota di partecipazione scorporata tra nuda proprietà e usufrutto, il regime del realizzo controllato si applica solo se, all’esito del conferimento, la conferitaria ottiene la piena proprietà della quota e consegue o consolida la maggioranza dei diritti di voto in assemblea. Le modifiche introdotte dal D.Lgs. 192/2024 non hanno risolto in modo esplicito questa problematica specifica, che resta quindi un terreno di possibile contestazione da verificare caso per caso.
E se il conferimento è avvenuto tra soggetti che poi hanno ceduto le quote ad altri soci (il cosiddetto recesso atipico)?
È una fattispecie su cui l’Agenzia delle Entrate si è espressa con l’atto di indirizzo del 27 febbraio 2025, riconoscendo che la cessione di quote rivalutate può avvenire sia verso terzi indipendenti sia verso altri soci della stessa compagine, senza che questo configuri automaticamente un abuso del diritto. Perché l’operazione sia considerata legittima, però, l’uscita del socio dalla società e dagli organi amministrativi deve essere totale e definitiva, e i fondi utilizzati per l’acquisto dovrebbero preferibilmente provenire da un finanziamento esterno anziché da risorse della stessa società target. Nella difesa di queste operazioni, la ricostruzione documentale dell’intero percorso decisionale è determinante, come sottolinea l’Avv. Monardo, il cui approccio in materia di riorganizzazioni societarie unisce l’analisi tecnico-fiscale a quella della tenuta processuale dell’atto in un eventuale contenzioso.
Cosa succede se la comunicazione riguarda una società conferitaria che nel frattempo si è fusa o è stata liquidata?
In questi casi la posizione può complicarsi sul piano soggettivo: occorre verificare chi sia il destinatario corretto della pretesa (la società incorporante, in caso di fusione; i soci, in caso di liquidazione con assegnazione dei beni) e se la comunicazione sia stata notificata al soggetto legittimato. Un vizio di notifica o di individuazione del destinatario può essere fatto valere come motivo autonomo di contestazione, indipendentemente dal merito della vicenda relativa allo scambio di partecipazioni.
Cosa cambia se il conferimento è stato preceduto da una rivalutazione delle quote?
È una combinazione molto frequente nella prassi e altrettanto frequente nelle contestazioni: il socio prima rivaluta la partecipazione pagando l’imposta sostitutiva, poi la conferisce (o la cede) beneficiando di un costo fiscale più alto e quindi di una plusvalenza ridotta o azzerata. Presa singolarmente, la rivalutazione è un’operazione lecita prevista dalla legge; il problema sorge quando l’Ufficio ricostruisce la sequenza rivalutazione-conferimento-cessione come un unico disegno preordinato a ridurre artificiosamente il carico fiscale complessivo, specie se il conferimento avviene a distanza ravvicinata dalla rivalutazione e dalla successiva cessione a terzi o ad altri soci. In questi casi la difesa deve dimostrare che ciascun passaggio ha una propria autonomia economica e temporale, e non è soltanto un mezzo per raggiungere il risultato finale della cessione a tassazione ridotta.
Cosa succede se il conferimento riguarda una partecipazione detenuta da più fratelli o coeredi?
È un’ipotesi frequente nei passaggi generazionali che coinvolgono più eredi contitolari della stessa partecipazione, magari ricevuta per successione. Dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. 192/2024, il regime del realizzo controllato può applicarsi anche quando la conferitaria è posseduta, oltre che dal conferente, da familiari entro il terzo grado di parentela e affini entro il secondo, il che allarga considerevolmente le possibilità di strutturare l’operazione senza perdere il beneficio fiscale. Tuttavia, se il conferimento risale a un periodo antecedente all’entrata in vigore della riforma (31 dicembre 2024), la contestazione dell’Ufficio basata sull’assenza del requisito di unipersonalità della conferitaria, previsto dalla formulazione precedente della norma, va valutata alla luce della disciplina vigente al momento dell’operazione, e non di quella successivamente modificata: un profilo temporale che va sempre verificato con attenzione prima di impostare la difesa.
La contestazione può riguardare anche i conferimenti effettuati da società (non da persone fisiche)?
Sì. Sebbene il caso più diffuso nella prassi difensiva riguardi le persone fisiche imprenditori o soci, l’art. 177 TUIR si applica anche ai conferimenti effettuati da soggetti indicati nell’art. 73, comma 1, lettere a) e b), quindi anche da società di capitali ed enti commerciali. In questi casi le contestazioni si concentrano spesso sulla correttezza del trattamento contabile secondo i principi contabili applicati (OIC o IAS/IFRS), perché il valore di iscrizione a patrimonio netto della conferitaria può risentire di regole di rappresentazione contabile diverse da quelle attese dall’Ufficio, come è emerso anche nella prassi recente dell’Agenzia delle Entrate a proposito della contabilizzazione delle azioni proprie da parte dei soggetti IAS adopter.
Le paure finali: le domande più dirette
Rischio davvero che l’Ufficio riqualifichi l’intera operazione come se non fosse mai avvenuta?
È un timore comprensibile, ma va inquadrato correttamente: la riqualificazione per abuso del diritto non “cancella” l’operazione dal punto di vista civilistico (l’atto di conferimento resta valido tra le parti), ma ne modifica gli effetti fiscali, tassando la plusvalenza secondo le regole ordinarie come se il regime agevolativo non fosse stato applicabile. Questo significa che il rischio reale non è la nullità dell’operazione, ma il recupero della differenza d’imposta, delle sanzioni e degli interessi maturati, ed è proprio su questo importo che si concentra la valutazione difensiva, non sulla tenuta giuridica dell’operazione nel suo complesso.
Rischio di perdere l’intero vantaggio fiscale ottenuto con l’operazione?
Non necessariamente, e non sempre nella misura massima contestata. Se l’Ufficio disconosce il regime di neutralità fiscale indotta, la conseguenza è che la plusvalenza da conferimento torna tassabile secondo le regole ordinarie, con recupero di imposta, sanzioni (di regola il 30%, salvo riduzioni) e interessi. Ma questo presuppone che la contestazione sia fondata: se la difesa dimostra che i presupposti dell’art. 177 TUIR erano rispettati, o che l’operazione aveva reali ragioni economiche, la pretesa può essere ridimensionata o annullata del tutto, sia in autotutela sia in giudizio.
Quanto tempo ho davvero per decidere come muovermi?
Meno di quanto si pensi. Il termine per rispondere alla comunicazione (60 o 90 giorni a seconda del tipo di controllo) e quello per un’eventuale impugnazione (60 giorni) corrono in parallelo e sono termini perentori: lasciarli decorrere senza fare nulla, nella speranza di “vedere cosa succede”, significa perdere la possibilità di contestare tempestivamente l’atto e ritrovarsi, mesi dopo, con una cartella di pagamento più difficile da aggredire nel merito. La scelta migliore è muoversi entro le prime settimane dalla ricezione, non a ridosso della scadenza.
Se pago in parte, posso comunque contestare il resto?
Sì, ma con cautela: un pagamento parziale non equivale automaticamente a un’accettazione integrale della pretesa, tuttavia va gestito con attenzione tecnica per evitare che venga interpretato come acquiescenza rispetto all’intero impianto contestato. È una valutazione che va fatta caso per caso, tenendo conto dell’importo, delle voci contestate e della strategia complessiva che si intende adottare.
Ha senso ricorrere anche se l’importo contestato è relativamente contenuto?
Molti contribuenti, quando l’importo richiesto non è elevatissimo, sono tentati di pagare senza approfondire, per evitare i costi di giustizia previsti dalla legge (come il contributo unificato) e la complessità di un contenzioso. È una scelta legittima, ma va soppesata con attenzione quando la contestazione riguarda un principio che si ripeterebbe negli anni successivi: se il conferimento ha effetti pluriennali, come visto sopra, accettare la pretesa su un’annualità può indebolire, di fatto, la posizione difensiva su tutte le annualità successive in cui lo stesso regime fiscale produce effetti. In questi casi, la valutazione dell’opportunità di impugnare non riguarda solo l’importo dell’anno in contestazione, ma l’intero orizzonte temporale dell’operazione.
Devo preoccuparmi anche per gli anni d’imposta successivi, se l’operazione ha effetti pluriennali?
Sì, è un aspetto spesso sottovalutato. Il regime di realizzo controllato produce effetti anche sugli anni successivi al conferimento, ad esempio ai fini del calcolo del periodo di possesso (holding period) rilevante per la participation exemption in caso di successiva cessione della partecipazione da parte della conferitaria. Se la prima operazione viene disconosciuta, l’Ufficio potrebbe estendere la contestazione anche alle annualità successive in cui quel regime ha prodotto effetti fiscali, rendendo necessaria una strategia difensiva che guardi all’intero arco temporale dell’operazione e non solo all’anno oggetto della comunicazione.
Se non rispondo entro i termini, la partita è già persa?
Non è detto, ma la posizione peggiora sensibilmente. Il mancato invio di chiarimenti entro i termini non impedisce, di per sé, di impugnare successivamente la cartella di pagamento che dovesse seguire, ma priva il contribuente della possibilità di correggere l’errore in una fase più semplice e meno onerosa, quella del confronto diretto con l’Ufficio, e comporta la perdita della riduzione delle sanzioni prevista per chi versa entro i termini indicati nella comunicazione. Nella nostra esperienza, la maggior parte delle contestazioni infondate si risolve proprio in questa fase iniziale, se affrontata con la documentazione giusta, mentre attendere la cartella significa dover ricostruire tutto in sede contenziosa, con tempi e complessità maggiori.
Mi fa vedere un esempio concreto?
Simulazione 1 — Conferimento con controllo incrementato. Il sig. Rossi possiede il 40% di Alfa S.r.l. e conferisce la propria quota, del valore fiscalmente riconosciuto di 180.000 €, in Beta S.r.l., società interamente posseduta da lui stesso, ricevendo azioni Beta per un valore nominale di 180.000 €. Prima del conferimento, Beta possedeva già il 25% di Alfa; dopo l’operazione, Beta arriva al 65% di Alfa, incrementando così il controllo. Sotto la vecchia formulazione dell’art. 177, comma 2, TUIR, l’Agenzia contesta che il regime di realizzo controllato si applichi solo quando la conferitaria “acquisisce” il controllo ex novo, non quando lo incrementa. Con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 192/2024, applicabili ai conferimenti effettuati dal 31 dicembre 2024, questa distinzione è stata superata: se il conferimento risale a data successiva, la contestazione è priva di fondamento normativo aggiornato; se risale a data precedente, la difesa deve invece far leva sulla ratio della norma e sui documenti di prassi che già ammettevano l’incremento del controllo nei riassetti di governance.
Simulazione 2 — Disconoscimento per assenza di sostanza economica. La sig.ra Bianchi, unica socia di Gamma S.r.l. (valore della partecipazione: 620.000 €), conferisce l’80% delle proprie quote in una newco di nuova costituzione, interamente posseduta da lei, tre mesi prima di una prevista cessione della partecipazione conferita a un fondo di investimento. L’Agenzia contesta che l’operazione, priva di qualunque riorganizzazione sostanziale (la sig.ra Bianchi resta l’unica beneficiaria economica, tramite la newco, dell’intero valore) e collocata immediatamente prima della cessione, sia stata costruita al solo scopo di beneficiare della neutralità fiscale sul conferimento e di traslare il carico fiscale sulla successiva cessione, magari agevolata da un regime di participation exemption. In un caso di questo tipo, mancando elementi di reale passaggio generazionale o di riorganizzazione della governance, la difesa è più ardua: occorre dimostrare, con documenti risalenti a prima dell’operazione (verbali, corrispondenza, piani industriali), che esisteva una ragione economica autonoma rispetto al mero risparmio d’imposta, altrimenti il rischio di vedersi riqualificare l’intera sequenza come cessione diretta tassata per intero è concreto.
Simulazione 3 — Errore materiale del controllo automatizzato. La società Delta S.p.A. conferisce nel 2024 una partecipazione di controllo del 51% in Epsilon S.r.l. (valore fiscalmente riconosciuto: 340.000 €) nella propria controllante Zeta S.p.A., che già possedeva il 10% di Epsilon e con il conferimento arriva al 61%. Il sistema automatizzato dell’Agenzia, nell’incrociare i dati dichiarativi, non intercetta correttamente la quota preesistente del 10% e ricostruisce l’operazione come se Zeta non superasse la soglia di controllo richiesta, contestando quindi l’intera plusvalenza di 340.000 €. In questo caso, la risposta ai chiarimenti richiede semplicemente di allegare la visura camerale storica di Epsilon precedente al conferimento e il libro soci, da cui risulta inequivocabilmente che Zeta deteneva già una partecipazione qualificata: un errore di ricostruzione che, se documentato con precisione, porta tipicamente all’annullamento in autotutela senza necessità di contenzioso.
La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare
Il valore di realizzo che ho attribuito alla partecipazione conferita corrisponde davvero, in modo documentabile, all’incremento di patrimonio netto contabilizzato dalla conferitaria? Questo è il punto tecnico su cui si concentrano la maggior parte delle contestazioni, ed è anche il punto che i contribuenti tendono a trascurare al momento dell’operazione, dando per scontato che basti la neutralità fiscale “sulla carta”. Il regime di realizzo controllato ex art. 177, comma 2, TUIR richiede infatti una corrispondenza puntuale tra il valore attribuito alla partecipazione ricevuta e l’incremento del patrimonio netto della società conferitaria per effetto del conferimento (capitale sociale ed eventuale sovrapprezzo). Se questa corrispondenza non è documentata con precisione fin dall’atto di conferimento e dalla relativa delibera, l’Agenzia ha gioco facile nel contestare l’intero impianto, indipendentemente dalla bontà delle finalità economiche dell’operazione. Verificare questo dato, con l’assistenza di un professionista, prima ancora di ricevere qualunque comunicazione, è la prevenzione più efficace.
C’è un secondo aspetto, collegato al primo, che merita attenzione: la scelta del regime applicabile non è sempre univoca. Come hanno osservato di recente i primi commenti di prassi successivi alla riforma, può ancora porsi la questione se esista una priorità tra i diversi regimi di conferimento previsti dal TUIR (art. 175, art. 177 comma 1 e comma 2) quando un’operazione presenti, sulla carta, i requisiti per più di uno di essi. Secondo l’orientamento dell’Amministrazione finanziaria tale priorità sussiste ancora, ma la sua applicazione pratica richiede una qualificazione preventiva e motivata dell’operazione, da esplicitare già nell’atto di conferimento: un’omissione su questo fronte è un’altra delle cause silenziose di contestazione successiva.
Ma i giudici cosa dicono?
Sul fronte dell’impugnabilità delle comunicazioni di irregolarità, l’orientamento della Cassazione è ormai consolidato e va nella direzione della massima tutela del contribuente. Con l’ordinanza n. 2092/2025 la Suprema Corte ha ribadito che, sebbene l’avviso bonario da controllo formale ex art. 36-ter non rientri nell’elenco tassativo dell’art. 19 del D.Lgs. 546/1992, esso costituisce comunque un atto autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario, distinguendo questo profilo da quello, diverso, dell’obbligo di invio della comunicazione come garanzia procedurale prima dell’iscrizione a ruolo. Sulla stessa linea si pone l’ordinanza n. 29257/2025, con cui la Cassazione ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva dichiarato inammissibile il ricorso di un contribuente contro una comunicazione di irregolarità, affermando che qualunque atto che porti a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria definita è impugnabile a tutela del diritto di difesa. Anche l’ordinanza n. 15957/2025 conferma che la comunicazione emessa a seguito di controllo formale è atto autonomamente impugnabile, a prescindere dalla successiva iscrizione a ruolo.
Il principio vale anche quando la comunicazione non riguarda un recupero d’imposta ma un diniego, parziale o totale, di un rimborso: con l’ordinanza n. 9910/2025 la Cassazione ha chiarito che la comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis, quando esprime in modo inequivocabile il diniego di un rimborso richiesto, si qualifica come atto autoritativo impugnabile, capace di sostituire il precedente silenzio-rifiuto e di far decorrere il termine di 60 giorni per il ricorso: un aspetto cruciale per chi, dopo uno scambio di partecipazioni, avesse chiesto il rimborso di imposte versate in eccesso.
Sul versante dell’abuso del diritto, la giurisprudenza più recente mostra un atteggiamento rigoroso quando manca sostanza economica. Con la sentenza n. 19695/2025 la Cassazione ha confermato la riqualificazione di una complessa operazione di costituzione societaria e successiva cessione di quote come vendita diretta di un terreno, ritenendo che l’assenza di una valida ragione economica autonoma renda l’operazione un mero artificio elusivo, a prescindere dalla formale legittimità dei singoli passaggi. Analogamente, l’ordinanza n. 2949/2025 ha validato il potere dell’Ufficio di guardare alla sostanza economica di una cessione di quote di un fondo immobiliare, riqualificandola come cessione diretta degli immobili sottostanti ai fini IVA. Più di recente, l’ordinanza interlocutoria n. 4087/2026 ha rinviato a trattazione congiunta un caso analogo di rivalutazione e cessione di quote sospettata di mascherare una vendita immobiliare, a conferma che la materia resta oggetto di continuo approfondimento da parte della Sezione Tributaria.
Non mancano, tuttavia, pronunce che segnano un limite alla discrezionalità dell’Amministrazione nella riqualificazione delle operazioni: con l’ordinanza n. 19953/2025 la Cassazione ha stabilito che la riqualificazione di un atto deve fondarsi sulla natura giuridica dell’atto stesso al momento della stipula, senza tener conto di elementi estranei o successivi, un principio che offre un argomento difensivo importante contro riqualificazioni fondate su ricostruzioni ex post. Specificamente sul tema dello scambio di partecipazioni, la Corte di Giustizia Tributaria di Bergamo, con la sentenza n. 50/2026, ha riaperto il dibattito affermando che il regime del realizzo controllato ex art. 177, comma 2, TUIR può essere disconosciuto per abuso del diritto quando il conferimento non sia sorretto da valide ragioni extrafiscali, come un effettivo passaggio generazionale o un piano di riorganizzazione imprenditoriale: una pronuncia di merito che, pur non essendo ancora consolidata a livello di legittimità, indica la direzione in cui si stanno orientando anche i giudici tributari territoriali. Infine, sul momento impositivo, l’ordinanza n. 15944/2025 ha chiarito che, nelle cessioni di partecipazioni, la plusvalenza si considera realizzata quando si perfeziona la cessione a titolo oneroso e non quando viene liquidato il corrispettivo, principio applicabile anche in presenza di clausole di earn out, e quindi rilevante per individuare correttamente l’anno d’imposta in cui collocare eventuali conferimenti collegati a operazioni di cessione differita.
Complessivamente, il quadro che emerge da queste pronunce è duplice e va tenuto ben presente in fase di difesa. Da un lato, la Cassazione ha ormai reso stabile il principio per cui la comunicazione di irregolarità, qualunque sia la sua base normativa (art. 36-bis o 36-ter) e qualunque sia il suo oggetto (recupero d’imposta o diniego di rimborso), è un atto che il contribuente può e deve considerare seriamente fin dal momento della ricezione, potendo scegliere se attendere l’iscrizione a ruolo o anticipare la contestazione. Dall’altro lato, sul fronte sostanziale dell’abuso del diritto applicato alle operazioni di scambio e conferimento di partecipazioni, la giurisprudenza recente mostra una crescente attenzione alla sostanza economica reale dell’operazione, più che alla sua veste giuridica formale: un elemento che rende sempre più importante, già in fase di pianificazione dell’operazione e a maggior ragione in fase di difesa, la capacità di documentare in modo puntuale le ragioni extrafiscali che hanno motivato la scelta del conferimento rispetto ad altre strade fiscalmente meno favorevoli.
Cosa può fare lo Studio Monardo
E voi, concretamente, cosa fate quando arriva una comunicazione di questo tipo? Lo Studio Monardo mette a disposizione un percorso di verifica e difesa strutturato in questi passaggi:
- Analizziamo la comunicazione ricevuta confrontando la ricostruzione dell’Agenzia con l’atto di conferimento, la delibera della conferitaria e i valori di patrimonio netto risultanti dal bilancio.
- Verifichiamo la sussistenza dei presupposti dell’art. 177 TUIR, inclusi i requisiti quantitativi sulle percentuali di controllo e le eventuali modifiche normative applicabili in base alla data dell’operazione.
- Ricostruiamo la sostanza economica dell’operazione, raccogliendo la documentazione (verbali, piani industriali, corrispondenza) idonea a dimostrare l’assenza di finalità elusive quando la contestazione riguarda un possibile abuso del diritto.
- Predisponiamo la memoria difensiva da presentare all’Ufficio nei termini di 60 o 90 giorni, allegando i documenti tecnici rilevanti.
- Valutiamo l’opportunità dell’istanza di autotutela, redigendola nei casi in cui la contestazione appaia manifestamente infondata.
- Impugniamo tempestivamente la comunicazione davanti alla Corte di Giustizia Tributaria competente, quando la strategia più efficace è anticipare il contenzioso rispetto all’iscrizione a ruolo.
- Verifichiamo la corretta notifica e individuazione del soggetto destinatario, specialmente in caso di fusioni, liquidazioni o cessioni della società conferitaria intervenute dopo l’operazione contestata.
- Analizziamo gli effetti pluriennali del conferimento, per anticipare eventuali estensioni della contestazione ad annualità successive collegate alla stessa operazione.
- Coordiniamo gli aspetti civilistici e fiscali dell’intera vicenda, quando il conferimento si inserisce in un più ampio percorso di riorganizzazione societaria o passaggio generazionale.
- Costruiamo la strategia processuale, valutando insieme al cliente se il contenzioso davanti alla giustizia tributaria sia la via più efficace o se sia preferibile un percorso di composizione con l’Ufficio.
Quando il conferimento contestato si inserisce in un più ampio percorso di riorganizzazione aziendale, magari accompagnato da difficoltà finanziarie della società coinvolta o da esigenze di ristrutturazione del debito, lo Studio è inoltre in grado di valutare congiuntamente i profili di crisi d’impresa che possano intersecarsi con la vicenda fiscale, evitando che le due dimensioni (quella tributaria e quella della sostenibilità finanziaria della società) vengano affrontate in modo scollegato, con il rischio di scelte difensive incoerenti tra loro.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. In una materia come quella dello scambio di partecipazioni, dove il confronto con l’Amministrazione finanziaria può protrarsi fino ai gradi superiori di giudizio, il ruolo di cassazionista consente allo Studio di seguire la strategia difensiva con lo stesso difensore dalla memoria di primo grado fino all’eventuale ricorso in Cassazione, senza interruzioni di linea difensiva né passaggi di consegna tra professionisti diversi. Accanto a questo, lo staff multidisciplinare composto da avvocati e commercialisti lavora congiuntamente sullo stesso fascicolo, garantendo che l’analisi contabile del valore di realizzo e la strategia processuale procedano in modo coordinato fin dalla prima memoria difensiva.
In sintesi
Lo Studio Monardo è specializzato in questa materia proprio perché la difesa da una comunicazione di irregolarità sullo scambio di partecipazioni richiede la combinazione di due competenze che raramente convivono nello stesso professionista: la capacità di sostenere il contenzioso fino in Cassazione, se necessario, e il coordinamento di uno staff multidisciplinare in grado di ricostruire con precisione tecnica i valori contabili e patrimoniali su cui si fonda l’intero regime del realizzo controllato. Dalla lettura di questo confronto emergono tre messaggi chiave: primo, la comunicazione di irregolarità non va mai ignorata, perché è un atto che, secondo la giurisprudenza più recente, è già autonomamente impugnabile e i cui termini corrono in modo perentorio; secondo, la distinzione tra un semplice errore di calcolo e una contestazione di abuso del diritto cambia radicalmente la strategia difensiva da adottare; terzo, la documentazione della sostanza economica dell’operazione, se non è stata predisposta al momento del conferimento, va ricostruita con cura prima di rispondere all’Ufficio.
Chi si trova a fronteggiare una di queste comunicazioni farebbe bene a ricordare che il tempo, in questa materia, non è mai un alleato neutrale: ogni settimana che passa senza una verifica tecnica della fondatezza della pretesa avvicina il contribuente al momento in cui le opzioni difensive più semplici (chiarimenti, autotutela) non sono più praticabili, lasciando come unica strada il contenzioso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria. Al tempo stesso, agire in fretta senza una reale analisi dei presupposti dell’operazione rischia di produrre risposte affrettate, che consolidano involontariamente la posizione dell’Ufficio invece di indebolirla. Il punto di equilibrio tra queste due esigenze, tempestività e accuratezza, è esattamente il terreno su cui si costruisce una difesa efficace in materia di scambio di partecipazioni.
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