Comunicazione Di Irregolarità Per Controlli Fiscali Tramite Web Scraping: Cosa Fare E Difesa Legale

Giorno 0, in un certo senso: la raccolta dei dati che nessuno ammette di fare

Siamo al giorno 0. Non quello di una notifica, ma quello — molto meno definito — in cui, da qualche parte, un dato pubblicato online da un contribuente viene osservato, salvato o incrociato con altre informazioni. È il momento più opaco dell’intera vicenda, perché è quello che le istituzioni interessate, a più riprese, hanno negato di aver mai fatto in modo sistematico e automatizzato.

Partiamo da un punto fermo, verificato e recente: nella primavera del 2026 l’Agenzia delle Entrate ha smentito ufficialmente le ricostruzioni giornalistiche secondo cui l’amministrazione finanziaria utilizzerebbe sistemi di raccolta massiva di dati dal web — il cosiddetto data scraping — per costruire profili fiscali dei contribuenti a partire da fotografie, post o altri contenuti pubblicati sui social network. È stata smentita in particolare l’esistenza di un presunto algoritmo, indicato nelle indiscrezioni con l’acronimo “Ve.R.A.”, capace di incrociare automaticamente movimenti bancari, spese e stile di vita per generare in autonomia atti impositivi. Secondo la nota istituzionale, l’ordinamento italiano non prevede questa modalità di prelievo dati dai social e l’attività di controllo continua a basarsi sulle banche dati e sugli strumenti autorizzati dalla normativa vigente, con analisi del rischio che restano comunque sotto il controllo e la decisione finale di un funzionario in carne e ossa.

Questa smentita, però, non chiude affatto il tema: da un lato perché il Dipartimento delle Finanze aveva già indicato, in atti parlamentari precedenti, il text mining e il data scraping come possibile futura frontiera del contrasto all’evasione IVA, ipotizzando tempi di conservazione dei dati fino a dieci anni; dall’altro perché la giurisprudenza di legittimità, negli ultimi anni, ha più volte ammesso — non nell’ambito di un algoritmo generalizzato, ma caso per caso, dentro controlli già avviati per altre ragioni — l’uso di fotografie, screenshot di chat e immagini tratte da servizi come Google Street View come elementi di prova a sostegno di un accertamento. È in questa zona grigia, tra ciò che l’amministrazione dichiara di non fare su scala di massa e ciò che i giudici ammettono possa comunque essere usato nel singolo procedimento, che si colloca oggi la difesa del contribuente che riceve una comunicazione di irregolarità riferita, in tutto o in parte, a dati reperiti online.

Chi si occupa di questa materia deve conoscere bene entrambi i piani — quello amministrativo delle policy dichiarate e quello processuale delle prove effettivamente utilizzabili — perché è proprio nello scarto tra i due che si gioca gran parte della strategia difensiva. Lo Studio Monardo segue questa materia attraverso il coordinamento di uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario, un profilo di competenza pensato esattamente per intrecciare la lettura tecnico-informatica delle fonti di prova con l’inquadramento tributario e processuale della pretesa erariale.

Chi sa esattamente cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire passivamente il procedimento: è questo il principio che guida l’intera struttura di questa guida. Ogni comunicazione di irregolarità, ogni schema di atto, ogni avviso di accertamento porta con sé una scansione temporale precisa, fatta di termini perentori e di finestre difensive che si aprono e si chiudono in momenti ben definiti. Conoscere questa scansione prima ancora di conoscere nel dettaglio il merito della contestazione è spesso la differenza tra una vicenda che si chiude in poche settimane e un contenzioso che si trascina per anni.

Questa guida ricostruisce, tappa per tappa, cosa succede da quando un dato online entra (legittimamente o meno) nel fascicolo dell’amministrazione fino alla eventuale sentenza definitiva, indicando in ogni fase i termini che si attivano, gli errori più comuni e le finestre difensive realmente disponibili.

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La mappa temporale della procedura

Prima di entrare nel dettaglio di ogni tappa, è utile avere una visione d’insieme di come si sviluppa, nel tempo, una procedura di controllo che coinvolge — anche solo in parte — dati reperiti sul web o sui social network. La sequenza tipica comprende una fase di analisi del rischio interna all’amministrazione (non sempre conoscibile dal contribuente), l’eventuale comunicazione di irregolarità o lo schema di atto ai sensi dell’art. 6-bis dello Statuto del contribuente, un termine per il contraddittorio, la possibile emissione dell’avviso di accertamento vero e proprio, e infine l’eventuale fase contenziosa davanti alla Corte di giustizia tributaria, con i successivi gradi di giudizio fino alla Cassazione.

TappaCosa succedeTermine principale
Fase 0Raccolta e analisi del rischio su dati fiscali, finanziari ed eventualmente da fonti aperteNessun termine noto al contribuente
Comunicazione di irregolarità / schema di attoNotifica al contribuente dell’esito del controllo
Contraddittorio preventivoTermine per controdeduzioni e accesso agli attiNon inferiore a 60 giorni (art. 6-bis Statuto)
Valutazione delle memorieL’ufficio valuta le controdeduzioni, può archiviare o procedereVariabile, spesso 60-90 giorni
Avviso di accertamentoAtto impositivo autonomamente impugnabile60 giorni per impugnare (sospesi 1-31 agosto)
Giudizio di primo gradoCorte di giustizia tributaria di primo gradoMesi, tempi variabili per Corte
Giudizio di appello e CassazioneEventuali gradi successiviAnni, in caso di ricorso

Ogni tappa qui elencata viene sviluppata nel dettaglio nelle sezioni seguenti, con la relativa base normativa, i termini che si attivano e le opzioni difensive disponibili in quel preciso momento.

Un avvertimento è utile prima di procedere: questa mappa descrive il percorso tipico di una comunicazione che coinvolge, anche solo parzialmente, dati non tradizionali come contenuti web o social. Non tutte le comunicazioni di irregolarità seguono esattamente questa sequenza: alcune si esauriscono nella prima fase con un semplice adeguamento formale, mentre altre — proprio quelle in cui la fonte informativa è più delicata da provare — tendono a percorrere l’intera sequenza fino al contenzioso. È proprio per questa seconda categoria di casi che la conoscenza dettagliata di ogni tappa, e non solo dell’esito finale, fa la differenza pratica.

Fase 0: la raccolta e l’analisi del rischio su dati aperti

Cosa succede

In questa fase, che precede qualunque comunicazione al contribuente, l’amministrazione finanziaria — attraverso l’Agenzia delle Entrate e, per i profili di polizia tributaria, la Guardia di Finanza — elabora dati fiscali, finanziari e patrimoniali già in proprio possesso per individuare posizioni a rischio. È in questa fase che si inserisce il dibattito, tuttora aperto, sull’eventuale utilizzo di informazioni tratte da fonti aperte del web, inclusi i social network.

La norma

Il quadro di riferimento per l’analisi del rischio fiscale è disciplinato da un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 2022, che individua le modalità con cui l’amministrazione elabora e utilizza le informazioni disponibili nelle proprie banche dati. Su questo perimetro si è espresso più volte anche il Garante per la protezione dei dati personali, che già nei provvedimenti del 2017 e del 2019 ha trattato l’analisi del rischio non come una mera questione informatica, ma come un trattamento capace di incidere sulla sfera giuridica del contribuente, richiedendo accessi autorizzati, controlli sulla qualità dei dati e intervento di operatori qualificati nella valutazione finale.

Per quanto riguarda specificamente l’uso di dati provenienti da fonti aperte del web — social network in primis — il Garante privacy ha assunto una posizione netta e recente: in un’audizione dell’ottobre 2025 davanti alla Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria, il Presidente dell’Autorità si è espresso contro l’utilizzo di informazioni reperibili sul web per stimare il rischio di evasione fiscale, segnalando il pericolo che una formulazione troppo generica delle norme di settore possa legittimare pratiche di raccolta dati non verificate, trasformando di fatto il web in uno strumento di valutazione fiscale generalizzato. In parallelo, il Garante ha annunciato l’avvio di un’istruttoria tecnica sugli strumenti informatici utilizzati per accedere all’anagrafe tributaria.

A completare il quadro, nel 2024 il Garante ha pubblicato un provvedimento organico sul web scraping in generale, chiarendo che raccogliere dati pubblicati online non è di per sé illecito, purché i dati siano effettivamente pubblici e non protetti da meccanismi di accesso riservato, e purché il trattamento rispetti le finalità per cui quei dati erano stati resi disponibili dall’interessato. Applicando questo principio al contesto fiscale, ne discende che la semplice pubblicazione di una fotografia su un profilo social non equivale, di per sé, a un consenso implicito all’uso di quel dato per finalità di accertamento tributario.

I termini che si attivano

In questa fase non decorre alcun termine formale a carico del contribuente, perché non vi è ancora un atto conoscibile. È però il momento in cui, se il contribuente sospetta di essere stato oggetto di un’attività di questo tipo (ad esempio perché riceve richieste di chiarimento riferite in modo esplicito a contenuti social), può già attivarsi per tutelare la propria posizione tramite un accesso agli atti o un’istanza al Garante privacy.

Cosa può fare il contribuente ora

In questa fase, ancora priva di un atto formale, gli strumenti disponibili sono soprattutto preventivi: verificare la propria impostazione privacy sui social, conservare traccia di eventuali comunicazioni informali ricevute, e — se emergono elementi concreti di un trattamento sospetto — presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, che ha giurisdizione autonoma rispetto al procedimento tributario.

L’errore tipico di questa fase

L’errore più comune è sottovalutare l’importanza di questa fase perché “non è ancora successo nulla di ufficiale”. In realtà, se un dato è stato raccolto in violazione dei principi del GDPR, questo vizio a monte potrà essere fatto valere più avanti, nel contraddittorio o nel giudizio, per contestare l’utilizzabilità della prova. Non documentare da subito le circostanze sospette rende più difficile la ricostruzione successiva.

Quanto dura realmente

Questa fase può durare mesi o anni prima che il contribuente ne abbia notizia, dato che l’analisi del rischio è per definizione un’attività interna e non sempre trasparente nei tempi.

Il confronto con altri ordinamenti e il principio di finalità

Non è inutile, in questa fase, guardare a cosa succede fuori dai confini nazionali, perché è proprio il confronto con altre esperienze a spiegare perché il tema resti così sensibile in Italia. In Francia, ad esempio, una norma di bilancio ha consentito all’amministrazione finanziaria di utilizzare, in via sperimentale, algoritmi e tecniche di big data per scandagliare i contenuti pubblicati sui social network alla ricerca di incongruenze fiscali, un modello che alcuni esponenti politici italiani hanno più volte indicato come riferimento per un’eventuale evoluzione dei controlli interni. In Italia, allo stato attuale, questa impostazione non è stata recepita in una norma organica: la prassi resta quella di un utilizzo dei dati online come strumento di supporto a verifiche già avviate per altre ragioni, non come innesco automatico di un controllo di massa.

Questa differenza non è solo di prassi, ma trova un fondamento preciso nei principi generali del trattamento dei dati personali. Il GDPR impone che ogni trattamento sia ancorato a una finalità determinata, esplicita e legittima, e che i dati raccolti per una finalità (ad esempio la condivisione di contenuti personali con la propria cerchia social) non possano essere automaticamente riutilizzati per una finalità del tutto diversa (la valutazione della capacità contributiva ai fini fiscali) senza un’apposita base giuridica che lo consenta. È esattamente il principio richiamato dal Garante privacy quando osserva che la mera reperibilità pubblica di un’informazione online non equivale a un consenso implicito al suo impiego per qualsiasi scopo. Per il contribuente, questo significa che, se emerge che un dato è stato tratto da un contesto social e utilizzato direttamente per fondare una pretesa fiscale senza che vi sia stato un procedimento di verifica già in corso per altre ragioni, si apre un fronte difensivo autonomo, distinto dal merito della pretesa tributaria, che investe la liceità stessa del trattamento a monte.

Va anche detto, per completezza, che questo fronte difensivo non è semplice da far valere nella pratica: l’amministrazione raramente indica in modo esplicito come e quando un determinato dato sia stato acquisito, ed è proprio per questo che la richiesta di accesso agli atti, che vedremo nella prossima tappa, diventa uno strumento imprescindibile per ricostruire la genesi della prova prima di poterne contestare la liceità.

Entro il termine di decadenza: la comunicazione di irregolarità e lo schema di atto

Cosa succede

Quando l’amministrazione ritiene di avere elementi sufficienti, il contribuente riceve un primo atto: può trattarsi di una comunicazione di irregolarità in senso proprio (relativa, ad esempio, ai controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni) oppure, più frequentemente nei casi che coinvolgono dati reperiti online, dello schema di atto previsto dall’art. 6-bis dello Statuto del contribuente, che anticipa il contenuto del futuro avviso di accertamento.

La norma

L’art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), introdotto dal d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219, stabilisce che tutti gli atti autonomamente impugnabili davanti alla giurisdizione tributaria devono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo. Il comma 2 dello stesso articolo esclude questo obbligo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, individuati con apposito decreto ministeriale, oltre che nei casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.

Questa distinzione è cruciale proprio nei casi che coinvolgono dati da fonti aperte: se l’ufficio si limita a un controllo automatizzato in senso tecnico (ad esempio un riscontro puramente formale tra dati dichiarati), il contraddittorio preventivo può non essere dovuto; se invece l’atto presuppone una valutazione discrezionale — come tipicamente accade quando si incrociano dati reddituali con elementi di stile di vita desunti da fonti online — il contraddittorio diventa obbligatorio.

Sul punto è intervenuta anche la Corte di Cassazione: con l’ordinanza n. 12811 del 13 maggio 2025 ha ribadito che il contraddittorio preventivo è obbligatorio per gli avvisi di accertamento non automatizzati, confermando la centralità della distinzione introdotta dall’art. 6-bis.

I termini che si attivano

Il comma 3 dell’art. 6-bis stabilisce che l’amministrazione finanziaria deve comunicare al contribuente lo schema di atto, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, assegnando un termine non inferiore complessivamente a sessanta giorni per presentare controdeduzioni e, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Questo termine di sessanta giorni è il primo termine perentorio dell’intera procedura e la sua corretta osservanza da parte dell’ufficio condiziona la validità di tutto ciò che segue.

Cosa può fare il debitore ora

In questa fase, la prima e più importante finestra difensiva è l’accesso al fascicolo: il contribuente ha diritto di conoscere esattamente quali elementi hanno fondato la comunicazione, incluse le fonti da cui derivano eventuali dati non fiscali. Se tra questi compaiono immagini, post o altri contenuti reperiti online, è essenziale ottenerne copia integrale, con data di acquisizione e modalità di reperimento, perché è proprio su questi elementi che si giocherà la battaglia sulla utilizzabilità della prova. In questa fase il contribuente può ancora contestare la fonte del dato prima che diventi parte di un atto impositivo formale, il che rende le controdeduzioni presentate ora particolarmente efficaci.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è rispondere nel merito (ad esempio giustificando le spese contestate) senza prima verificare se l’atto rientri o meno tra quelli automatizzati esclusi dal contraddittorio, e senza richiedere accesso completo agli atti. Un secondo errore frequente è lasciare passare il termine ritenendo che si tratti di una mera comunicazione informale: lo schema di atto ex art. 6-bis, pur non essendo ancora impositivo, struttura tutto il procedimento successivo.

Quanto dura realmente

Il termine di legge è di sessanta giorni, ma nella pratica molti uffici, soprattutto per pratiche complesse che coinvolgono verifiche su fonti multiple, impiegano tempi aggiuntivi per la trasmissione completa della documentazione richiesta in accesso, che può allungare la fase effettiva di alcune settimane oltre il termine formale.

Perché la qualificazione dell’atto non è un dettaglio formale

Un punto che merita attenzione specifica riguarda proprio il decreto ministeriale richiamato dal comma 2 dell’art. 6-bis, che individua quali atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni restano esclusi dall’obbligo di contraddittorio preventivo. Quando la comunicazione ricevuta dal contribuente richiama, tra gli elementi di riscontro, dati non strettamente fiscali come immagini o contenuti social, è difficile sostenere che si tratti di un controllo puramente automatizzato: l’incrocio tra un dato reddituale dichiarato e un elemento di stile di vita desunto da una fotografia presuppone quasi sempre una valutazione discrezionale da parte di un funzionario, che è proprio l’elemento che esclude l’atto dal perimetro delle esenzioni previste dal decreto. Su questo profilo si è concentrata, non a caso, buona parte del contenzioso più recente in materia di contraddittorio preventivo: la qualificazione dell’atto come automatizzato o meno non è una questione di etichetta, ma incide direttamente sulla validità di tutto il procedimento successivo, perché un contraddittorio omesso quando dovuto comporta l’annullabilità dell’atto finale, mentre un contraddittorio comunque svolto anche quando non strettamente dovuto non produce alcun pregiudizio per l’amministrazione.

Un secondo aspetto da verificare con attenzione riguarda le modalità di notifica dello schema di atto: la norma richiede che la comunicazione avvenga con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, un requisito che nella prassi ha già dato origine a contestazioni quando la trasmissione è avvenuta tramite canali che il contribuente non presidiava abitualmente (ad esempio un indirizzo PEC non più attivo, o un domicilio digitale non aggiornato). Anche questo profilo, se sussiste, va fatto valere il prima possibile, perché incide sulla corretta decorrenza del termine di sessanta giorni per le controdeduzioni.

Entro sessanta giorni: il contraddittorio e le controdeduzioni

Cosa succede

Ricevuto lo schema di atto, il contribuente entra nella fase più delicata dell’intera procedura: quella in cui può ancora evitare l’emissione dell’avviso di accertamento, presentando memorie difensive che l’ufficio è tenuto a valutare prima di decidere come procedere.

La norma

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21271 del 25 luglio 2025, hanno affermato un principio destinato a incidere profondamente sui rapporti tra contribuenti e amministrazione finanziaria: gli accertamenti cosiddetti “a tavolino” devono sempre essere preceduti da un contraddittorio, e il contribuente non deve più superare la cosiddetta “prova di resistenza” — cioè non deve più dimostrare, per far valere il vizio, che le proprie argomentazioni avrebbero effettivamente cambiato l’esito del procedimento. Si tratta di un rafforzamento significativo della garanzia procedimentale, che si inserisce nel quadro tracciato dall’art. 6-bis dello Statuto.

Questo principio, tuttavia, riguarda espressamente il regime successivo all’entrata in vigore della nuova disciplina. Per le situazioni pregresse, la Cassazione, con l’ordinanza n. 24783 dell’8 settembre 2025, ha ribadito la distinzione tra tributi armonizzati (per i quali vige un obbligo generalizzato di contraddittorio, la cui violazione comporta invalidità dell’atto se il contribuente dimostra quali argomentazioni avrebbe potuto far valere) e tributi non armonizzati, per i quali l’obbligo di contraddittorio preventivo, prima della riforma, non era generalizzato.

I termini che si attivano

Il termine per presentare controdeduzioni coincide con quello assegnato nello schema di atto, comunque non inferiore a sessanta giorni complessivi. Questo è il termine perentorio più importante di tutta la procedura, perché la sua scadenza senza risposta consente all’ufficio di procedere direttamente all’emissione dell’avviso di accertamento, salvo che l’amministrazione stessa non intenda approfondire ulteriormente.

Cosa può fare il debitore ora

Nel merito delle controdeduzioni, se la comunicazione richiama in tutto o in parte dati provenienti da fonti web o social, la difesa più efficace consiste nel contestare specificamente la conformità di quei contenuti ai fatti rappresentati. Questo perché, come si vedrà meglio nella sezione dedicata alla giurisprudenza, le riproduzioni informatiche — comprese immagini e post da social network — formano piena prova ai sensi dell’art. 2712 del Codice civile solo se la parte contro cui sono prodotte non ne contesta espressamente la conformità: un disconoscimento chiaro, circostanziato ed esplicito sposta l’onere di dimostrare autenticità e provenienza su chi ha prodotto quella prova. Contestare in modo generico (“non è vero”, “non mi riconosco”) non basta: occorre indicare puntualmente perché quella specifica immagine o quel contenuto non rappresenta correttamente i fatti (data diversa, contesto travisato, account non riconducibile al contribuente, manipolazione dell’immagine).

L’errore tipico di questa fase

L’errore più frequente, e più costoso, è un disconoscimento generico e non circostanziato: la giurisprudenza più recente ha chiarito che una contestazione debole o formale non è sufficiente a privare di efficacia probatoria un documento informatico, e che oggi lo schema difensivo basato su una semplice eccezione formale (“si contesta la valenza di tali immagini”) non è più sufficiente da solo.

Quanto dura realmente

Oltre al termine formale di sessanta giorni, occorre calcolare che, se il termine cade in tutto o in parte nel periodo di sospensione feriale (1°-31 agosto), la sospensione si applica e il termine effettivo si allunga di conseguenza.

Cosa deve contenere concretamente una controdeduzione efficace

Nella pratica, una memoria difensiva costruita per resistere a una pretesa fondata anche solo in parte su dati web dovrebbe toccare, in modo ordinato, almeno quattro piani distinti. Il primo è quello della provenienza del dato: chi ha acquisito quella fotografia o quel contenuto, quando, e con quale strumento, informazioni che spesso emergono solo grazie all’accesso agli atti ottenuto nella tappa precedente. Il secondo piano è quello della conformità ai fatti rappresentati: non basta dire che l’immagine non riguarda il contribuente, occorre indicare con precisione perché (data incompatibile con il periodo contestato, luogo diverso da quello indicato, soggetto non identificabile con certezza, account non riconducibile in modo univoco al contribuente). Il terzo piano riguarda la liceità del trattamento a monte, cioè se la raccolta di quel dato rispetti i principi di finalità e proporzionalità richiamati dal Garante privacy, un argomento che va sempre affiancato, mai sostituito, agli altri motivi di merito. Il quarto piano, infine, è quello della insufficienza probatoria in assenza di riscontri incrociati: un singolo elemento di stile di vita, per quanto suggestivo, raramente è sufficiente da solo a fondare una pretesa, se non è corroborato da altri dati oggettivi come movimenti bancari o spese effettivamente documentate, secondo la logica dell’onere della prova che grava sull’amministrazione ai sensi dell’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 546/1992.

Un errore che si affianca spesso a quello del disconoscimento generico è la tentazione di rispondere solo su uno di questi quattro piani, tipicamente quello del merito economico (giustificare la singola spesa), trascurando gli altri tre, che sono invece quelli in cui si annidano i vizi procedurali più solidi e più rapidi da far valere.

Dopo la scadenza del contraddittorio: la valutazione delle memorie

Cosa succede

Scaduto il termine per le controdeduzioni, l’ufficio valuta quanto presentato dal contribuente e decide se archiviare, modificare la pretesa originaria oppure procedere comunque all’emissione dell’avviso di accertamento.

La norma

Non esiste un termine legale rigido entro cui l’ufficio deve pronunciarsi dopo la ricezione delle controdeduzioni, ma il principio del contraddittorio effettivo, ribadito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 21271/2025, impone che le argomentazioni del contribuente siano concretamente prese in considerazione e non semplicemente archiviate senza un vaglio nel merito. Su questo aspetto, la stessa Cassazione, con ordinanza n. 2211 del 2026, ha ribadito che il giudice tributario davanti al quale sia impugnato l’avviso di accertamento deve motivare adeguatamente sull’idoneità delle prove e delle argomentazioni addotte, principio che retroagisce anche sulla qualità che deve avere la valutazione dell’ufficio in fase amministrativa.

I termini che si attivano

Nella prassi, gli uffici impiegano generalmente da sessanta a novanta giorni per completare la valutazione, sebbene questo intervallo non sia fissato da una norma specifica e vari sensibilmente in base al carico di lavoro della singola Direzione provinciale.

Cosa può fare il debitore ora

In questa fase intermedia, priva di termini attivi a carico del contribuente, è utile mantenere un canale di interlocuzione con l’ufficio, sollecitando per iscritto un riscontro se il tempo trascorso appare eccessivo, e valutare fin da ora, con l’assistenza di un difensore, se sussistano le condizioni per un’eventuale definizione agevolata qualora l’ufficio confermi in parte la pretesa.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è il silenzio totale del contribuente in attesa passiva dell’esito, senza monitorare lo stato della pratica: questo espone al rischio di ricevere l’avviso di accertamento a distanza di mesi, con termini di impugnazione che decorrono comunque dalla notifica, indipendentemente da quanto tempo sia trascorso dalle controdeduzioni.

Quanto dura realmente

I tempi medi effettivi, per pratiche che coinvolgono verifiche su fonti aperte o comunque particolarmente articolate, tendono a collocarsi nella fascia alta dell’intervallo indicato, spesso superando i novanta giorni.

Le tre uscite possibili di questa fase

Al termine della valutazione, l’ufficio ha tre strade davanti a sé, ed è utile che il contribuente le conosca per non farsi cogliere impreparato da nessuna di esse. La prima è l’archiviazione totale, quando le controdeduzioni risultano convincenti e gli elementi raccolti (comprese le eventuali fonti web contestate) non reggono da soli il peso della pretesa. La seconda è la rideterminazione parziale, in cui l’ufficio riduce l’ammontare della pretesa originaria tenendo conto solo di una parte degli elementi contestati, tipicamente quando alcune fonti vengono ritenute inattendibili e altre no. La terza è la conferma integrale, con emissione dell’avviso di accertamento nella sua versione definitiva. In tutti e tre i casi, è buona prassi richiedere per iscritto conferma dell’esito, anche quando favorevole, per avere un riscontro documentale della chiusura della posizione.

Se l’ufficio procede: l’avviso di accertamento

Cosa succede

Se le controdeduzioni non hanno convinto l’ufficio ad archiviare la posizione, viene notificato l’avviso di accertamento, che a differenza dello schema di atto è un provvedimento autonomamente impugnabile e produce effetti giuridici immediati sulla sfera del contribuente.

La norma

L’avviso di accertamento deve essere motivato in modo puntuale, indicando gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la pretesa. Per quanto riguarda l’onere della prova, l’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 546/1992, introdotto dalla legge n. 130/2022, stabilisce che l’amministrazione deve provare in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato, e che il giudice annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca, è contraddittoria o comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, le ragioni della pretesa. Questa regola si applica pienamente anche quando la pretesa si fonda, anche solo in parte, su elementi tratti da fonti aperte del web: se quegli elementi non sono corroborati da altri riscontri oggettivi, l’atto rischia l’annullamento per insufficienza probatoria.

I termini che si attivano

Dalla notifica dell’avviso decorre il termine di sessanta giorni per proporre ricorso davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado competente. Questo termine è perentorio e la sua inosservanza rende l’atto definitivo, salve le ipotesi di autotutela. Il termine è sospeso, come tutti i termini processuali, nel periodo dal 1° al 31 agosto.

Cosa può fare il debitore ora

In questa fase le opzioni disponibili sono molteplici e vanno valutate con attenzione perché tra loro alternative: proporre ricorso diretto davanti alla Corte di giustizia tributaria; valutare un’istanza di accertamento con adesione, che sospende per novanta giorni il termine di impugnazione e consente una definizione concordata della pretesa; oppure, se sussistono i presupposti, presentare un’istanza di autotutela per far rilevare vizi manifesti dell’atto senza attendere il giudizio.

L’errore tipico di questa fase

L’errore più grave in questa fase è lasciare che il termine di sessanta giorni scada per attendere un esito di un’istanza di autotutela, che non sospende automaticamente i termini di impugnazione: molti contribuenti, fiduciosi in un accoglimento in autotutela, perdono il diritto di ricorrere perché non hanno presentato ricorso entro il termine, anche in pendenza dell’istanza.

Quanto dura realmente

Il termine legale di sessanta giorni è fisso, ma la scelta di attivare un’istanza di accertamento con adesione allunga concretamente i tempi a disposizione, aggiungendo fino a novanta giorni di sospensione, un’opzione da valutare con il proprio difensore in base alla solidità delle proprie argomentazioni.

La motivazione rinforzata quando la fonte è atipica

Un profilo che merita di essere sottolineato riguarda l’onere di motivazione che grava sull’ufficio quando la pretesa si fonda, anche solo in parte, su una fonte atipica come un contenuto web o social. In questi casi, la motivazione dell’avviso non può limitarsi a richiamare genericamente l’esistenza di quel contenuto, ma deve dare conto di come esso si inserisca in un quadro probatorio complessivo, spiegando perché, unitamente ad altri elementi, sia idoneo a fondare la ripresa a tassazione. Un avviso che si limiti a citare una fotografia o un post senza ulteriori riscontri oggettivi espone l’amministrazione a un rischio significativo di soccombenza in giudizio, proprio alla luce del regime dell’onere della prova introdotto dalla riforma del 2022.

Sul piano sanzionatorio, va anche ricordato che il contribuente conserva, fino a quando l’atto non sia definitivo, la possibilità di valutare un ravvedimento operoso qualora, all’esito delle controdeduzioni, ritenga comunque fondata almeno in parte la contestazione: una scelta che consente di beneficiare di una riduzione delle sanzioni proporzionale alla tempestività del ravvedimento, un’opzione da valutare sempre insieme al proprio difensore, comparandola con i costi e i tempi di un eventuale contenzioso.

Il giudizio di primo grado

Cosa succede

Con il ricorso incardinato davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, la controversia entra nella fase propriamente processuale, in cui le regole di ammissibilità della prova assumono un rilievo centrale, specialmente quando la pretesa erariale si fonda su dati non tradizionali come immagini o contenuti online.

La norma

Il tema centrale di questa fase, per le controversie che coinvolgono dati da fonti web, è l’ammissibilità e il valore probatorio di questi elementi. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15487 del 21 maggio 2026, ha stabilito che fotografie tratte da internet, incluse quelle di Google Street View e immagini satellitari, possono costituire prova legittima negli accertamenti fiscali locali, anche quando l’amministrazione non abbia effettuato un sopralluogo fisico diretto. La vicenda riguardava un accertamento sull’imposta di pubblicità, in cui il concessionario aveva dimostrato l’esistenza e le dimensioni di manufatti pubblicitari attraverso immagini storiche reperite dal web, senza una certificazione ufficiale di conformità: i giudici di merito avevano inizialmente escluso il valore probatorio di quei file perché privi di fede pubblica, ma la Cassazione ha ribaltato questa impostazione, chiarendo che per privare di efficacia probatoria immagini digitali o satellitari il contribuente deve attivare un disconoscimento formale, circostanziato e specifico, e non può limitarsi a una generica contestazione di principio.

Questo principio si innesta su un orientamento precedente, già consolidato dall’ordinanza n. 308 del 10 gennaio 2020, che aveva riconosciuto validità probatoria a fotografie di Google Street View in una controversia sull’imposta di pubblicità comunale. Con specifico riferimento ai controlli fiscali sui redditi delle persone fisiche, la Cassazione, con la sentenza n. 8259/2025, ha riconosciuto che i contenuti pubblicati sui social network — fotografie, video, testi — possono essere considerati prove documentali piene ai sensi dell’art. 2712 del Codice civile, sempre a condizione che il contribuente non ne contesti espressamente la conformità ai fatti rappresentati. Nello stesso solco si colloca la sentenza n. 8376 del 28 febbraio 2025, che ha ammesso l’uso di conversazioni WhatsApp come prova nei procedimenti fiscali, anche quando non acquisite mediante intercettazione, purché pertinenti e non contestate nella loro autenticità. Sul piano più generale delle riproduzioni informatiche, l’ordinanza n. 1254 del 18 gennaio 2025 ha chiarito che screenshot di messaggi e chat sono utilizzabili come prova documentale piena se la parte contro cui sono prodotti non li disconosce in modo chiaro, circostanziato ed esplicito, e che in caso di disconoscimento efficace l’onere di dimostrare autenticità e provenienza ricade su chi ha prodotto la prova.

Cosa può fare il debitore ora: proprio in virtù di questi principi, la strategia difensiva più efficace in giudizio consiste nel costruire un disconoscimento tecnico e circostanziato, supportato se necessario da una consulenza informatica, che dimostri l’inattendibilità della fonte, l’assenza di riscontro sulla provenienza, oppure la violazione delle norme sulla protezione dei dati personali nella fase di raccolta — quest’ultimo profilo particolarmente rilevante se emerge che il dato è stato acquisito tramite tecniche di raccolta massiva non giustificate da una finalità specifica, in contrasto con quanto indicato dal Garante privacy nel proprio provvedimento del 2024 sul web scraping.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è affidarsi esclusivamente a un’eccezione di principio (“le foto da internet non fanno prova”), un argomento che la giurisprudenza più recente ha ormai superato, invece di costruire una contestazione tecnica puntuale sulla singola prova prodotta.

Il ruolo della consulenza tecnica e degli strumenti istruttori

Nel processo tributario riformato dalla legge n. 130/2022, il giudice conserva poteri istruttori significativi, incluso quello di disporre consulenza tecnica quando occorra acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, e la stessa riforma ha introdotto la testimonianza scritta, prima del tutto assente in questo tipo di giudizio. Per le controversie che coinvolgono dati informatici, la produzione di una relazione tecnica di parte sull’origine e sulla integrità del file diventa spesso l’elemento che sposta l’ago della bilancia: non è raro che un contenuto apparentemente solido si riveli, a un esame tecnico approfondito, privo di elementi certi di data e provenienza, circostanza che il giudice tributario, chiamato oggi a una motivazione più stringente sull’idoneità delle prove, non può ignorare.

Va inoltre ricordato che il regime dell’onere della prova introdotto dall’art. 7, comma 5-bis, non ha eliminato la possibilità per l’amministrazione di fondare la propria pretesa su presunzioni, purché gravi, precise e concordanti: un singolo elemento tratto da una fonte web, isolato, difficilmente integra da solo una presunzione di questo tipo, ma la sua combinazione con altri dati oggettivi (movimenti bancari, acquisti documentati, informazioni catastali) può renderlo parte di un quadro presuntivo complessivamente idoneo. Per questo la strategia difensiva più efficace non si limita quasi mai a contestare la singola fonte, ma mira a scomporre l’intero quadro indiziario dimostrando che, tolto l’elemento contestato, gli altri dati non sono comunque sufficienti a sorreggere la pretesa.

Quanto dura realmente

I tempi medi di un giudizio di primo grado davanti alla Corte di giustizia tributaria variano sensibilmente per territorio, ma indicativamente si collocano tra i dodici e i ventiquattro mesi dalla proposizione del ricorso, salvo rinvii per approfondimenti istruttori.

Dopo il primo grado: appello e Cassazione

Cosa succede

Se una delle parti risulta soccombente in primo grado, può proporre appello davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, e successivamente, per soli motivi di legittimità, ricorso per Cassazione.

La norma

In questa fase assume rilievo anche il principio, ribadito dalla Cassazione con ordinanza n. 30567 del 20 novembre 2025, secondo cui è legittimo l’accertamento fondato su una contabilità parallela (“in nero”), un principio che si applica per analogia anche quando gli elementi extracontabili emergono da fonti aperte del web coerenti con altri riscontri oggettivi acquisiti dall’amministrazione. È utile anche il richiamo alla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 5 marzo 2026 (ricorsi n. 32961/18 e 32984/18, caso Edilsud), che si è pronunciata su una controversia italiana relativa alla legittimità della normativa IVA nazionale, confermando l’attenzione della giurisprudenza sovranazionale sulle garanzie procedurali del contribuente nei procedimenti tributari.

Cosa può fare il debitore ora

Nei gradi successivi al primo, la difesa si concentra tipicamente su motivi di diritto: corretta applicazione delle norme sull’onere della prova, rispetto del contraddittorio preventivo, e — se non già affrontata adeguatamente nei gradi precedenti — la questione della utilizzabilità di prove raccolte in violazione delle norme sulla protezione dei dati personali. La continuità dello stesso impianto difensivo dal primo grado fino all’eventuale Cassazione è un fattore che incide concretamente sulla tenuta della strategia, perché consente di preservare correttamente i motivi di ricorso senza incorrere in decadenze processuali.

L’errore tipico di questa fase

L’errore più comune è cambiare radicalmente linea difensiva tra un grado e l’altro, introducendo argomenti nuovi non dedotti nei gradi precedenti, che rischiano di essere dichiarati inammissibili per novità della questione.

Come si articolano i motivi nei gradi successivi

Davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado è ancora possibile, entro certi limiti, un riesame nel merito degli elementi di prova, mentre il ricorso per Cassazione è circoscritto ai soli motivi di legittimità previsti dall’art. 360 del codice di procedura civile: violazione o falsa applicazione di norme di diritto, nullità della sentenza o del procedimento, omesso esame di un fatto decisivo. Per le controversie che hanno riguardato l’utilizzabilità di prove da fonti web, i motivi più spesso sollevati in Cassazione riguardano la violazione delle regole sull’onere della prova (art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992) e la violazione dell’art. 2712 c.c. quanto ai criteri di valutazione del disconoscimento. Se nel corso del giudizio è emerso un profilo di possibile contrasto tra la disciplina nazionale e i principi europei in materia di protezione dei dati personali, resta inoltre disponibile, per il giudice di merito o per la stessa Cassazione, la possibilità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, uno strumento che negli ultimi anni ha già affrontato, in altri contesti processuali, la questione di quando una prova raccolta in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali possa comunque essere utilizzata da un giudice nazionale.

Quanto dura realmente

Un giudizio che attraversi tutti i gradi, dal primo grado fino alla Cassazione, può richiedere complessivamente dai tre ai cinque anni, un dato che rende ancora più importante impostare correttamente la strategia difensiva fin dalle prime battute del contraddittorio.

La stessa procedura, due calendari

Per comprendere concretamente quanto le scelte tempestive incidano sull’esito, confrontiamo due percorsi paralleli a partire dallo stesso schema di atto ex art. 6-bis, notificato lo stesso giorno a due contribuenti in situazioni analoghe, entrambi con una comunicazione che richiama, tra gli elementi di riscontro, alcune fotografie pubblicate su un profilo social ritenute incompatibili con il reddito dichiarato.

Calendario A — il contribuente che agisce alle finestre giuste. Giorno 1: riceve la notifica dello schema di atto. Giorno 5: presenta istanza di accesso agli atti, ottenendo copia integrale delle immagini utilizzate, con data di acquisizione. Giorno 20: rileva che una delle fotografie riporta una data di scatto antecedente di tre anni al periodo d’imposta contestato e che il profilo social non riporta elementi identificativi certi del contribuente. Giorno 35: presenta controdeduzioni circostanziate, disconoscendo formalmente la conformità delle immagini ai fatti rappresentati e allegando una perizia informatica sulla metadatazione del file. Giorno 58: l’ufficio, valutate le controdeduzioni, archivia la posizione per insufficienza degli elementi di riscontro. Esito: nessun avviso di accertamento notificato.

Calendario B — il contribuente che lascia correre. Giorno 1: riceve la stessa notifica, ma la considera una comunicazione informale priva di reale rilevanza. Giorno 60: il termine per le controdeduzioni scade senza risposta. Giorno 95: viene notificato l’avviso di accertamento, fondato sugli stessi elementi non contestati in fase di contraddittorio. Giorno 155: scade il termine di sessanta giorni per l’impugnazione senza che il contribuente abbia ancora attivato un difensore. Esito: l’atto diventa definitivo, con iscrizione a ruolo delle somme accertate e sanzioni piene, senza la riduzione che sarebbe stata possibile con un’adesione tempestiva.

La differenza tra i due percorsi non risiede nella fondatezza sostanziale della pretesa, che nel nostro esempio è la stessa in entrambi i casi, ma esclusivamente nella tempestività e nella qualità tecnica della risposta fornita nella finestra del contraddittorio.

È utile aggiungere un terzo scenario intermedio, perché nella pratica non tutti i casi si risolvono in modo così netto. Calendario C — il contribuente che agisce ma con una difesa debole. Giorno 1: riceve la notifica. Giorno 40: presenta controdeduzioni, ma si limita a contestare in modo generico la conformità delle immagini, senza produrre alcun elemento tecnico a sostegno. Giorno 58: l’ufficio, ritenendo la contestazione priva di elementi concreti, conferma la propria valutazione. Giorno 95: notifica l’avviso di accertamento, richiamando espressamente il fatto che il contribuente non ha fornito elementi specifici in fase di contraddittorio. Giorno 150: viene proposto ricorso, ma il giudice di primo grado, richiamando i principi sul disconoscimento circostanziato ormai consolidati in giurisprudenza, ritiene tardiva e comunque generica la contestazione sollevata solo in giudizio. Esito: la pretesa viene sostanzialmente confermata, con un contenzioso che si sarebbe potuto evitare con una difesa più tecnica fin dalla prima finestra utile.

Il confronto tra questi tre scenari mostra un dato che ricorre in tutta questa materia: non è la scelta di agire o di non agire, da sola, a determinare l’esito, ma la qualità tecnica di come si agisce nella prima finestra disponibile. Una risposta tempestiva ma debole (Calendario C) produce spesso lo stesso risultato di un’assenza totale di risposta (Calendario B), mentre una risposta tempestiva e circostanziata (Calendario A) è l’unica che modifica realmente l’esito della procedura.

I binari paralleli: cosa cambia se il contribuente attiva un rimedio

La timeline che abbiamo descritto finora rappresenta il percorso lineare, ma la procedura può deviare su binari diversi a seconda delle scelte del contribuente, ciascuno con tempi e conseguenze proprie.

Se il contribuente presenta controdeduzioni tempestive ed efficaci nella fase di contraddittorio, il binario più favorevole si apre già prima dell’emissione dell’avviso: l’ufficio può archiviare la posizione, evitando del tutto il contenzioso, con un risparmio di tempo e di costi significativo rispetto agli altri percorsi.

Se, ricevuto l’avviso di accertamento, il contribuente presenta istanza di accertamento con adesione, il termine di impugnazione si sospende per novanta giorni, aprendo una finestra negoziale in cui è possibile ottenere una rideterminazione della pretesa e, in caso di accordo, una riduzione delle sanzioni a un terzo del minimo edittale. Questo binario richiede però che il contribuente non abbia già proposto ricorso, perché la presentazione del ricorso preclude l’accesso all’adesione.

Se il contribuente sceglie invece il ricorso diretto, senza passare per l’adesione, i tempi si allungano fino ai gradi di merito, ma questa strada è preferibile quando la contestazione riguarda proprio la legittimità della prova (ad esempio l’utilizzabilità di dati raccolti tramite tecniche di scraping non autorizzate), perché una questione di questo tipo trova la sua sede naturale nel giudizio e non in una trattativa con l’ufficio.

Se, infine, emergono elementi per un’istanza di autotutela (ad esempio un errore palese di persona o di periodo d’imposta), questa può essere presentata in qualunque momento, anche dopo la scadenza dei termini di impugnazione, ma non sospende i termini processuali e va sempre affiancata, per prudenza, dalla proposizione tempestiva del ricorso.

Un quinto binario, meno battuto ma da tenere presente, è quello del reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, attivabile in autonomia rispetto al procedimento tributario quando emergano elementi concreti di un trattamento illecito dei dati alla base della pretesa. Questo binario non sostituisce né sospende il percorso tributario, ma può produrre un accertamento amministrativo indipendente sulla liceità del trattamento, i cui esiti — pur non vincolanti per il giudice tributario — possono comunque costituire un elemento di rilievo da richiamare nel giudizio, soprattutto quando riguardano proprio le modalità con cui il dato contestato è stato raccolto. La scelta di percorrere anche questo binario va valutata caso per caso, perché comporta un impegno procedurale aggiuntivo che ha senso solo quando gli elementi a disposizione del contribuente sull’origine sospetta del trattamento sono già solidi.

Va infine ricordato che questi binari non sono sempre reciprocamente esclusivi: nulla impedisce, ad esempio, di coltivare in parallelo un’istanza di accertamento con adesione e, contestualmente, un reclamo al Garante privacy sulla liceità del trattamento a monte, purché si abbia cura di rispettare comunque tutti i termini propri di ciascun percorso, senza confidare che l’uno sospenda automaticamente l’altro.

Le 5 finestre critiche

Nell’intera procedura esistono cinque momenti in cui la scelta di agire o di non agire cambia concretamente l’esito finale.

  1. La richiesta di accesso agli atti entro i primi giorni dallo schema di atto. È la finestra in cui si acquisisce l’informazione necessaria per costruire qualunque difesa efficace sui dati da fonti web: senza sapere esattamente quale immagine, quale post o quale contenuto sia stato utilizzato, con quale data di acquisizione, ogni argomento successivo rischia di restare generico e quindi debole, esattamente il difetto che la giurisprudenza più recente ha reso inefficace.
  2. La presentazione di controdeduzioni circostanziate entro il termine di sessanta giorni. È il momento in cui un disconoscimento tecnico e puntuale — non una semplice affermazione di principio — può evitare del tutto l’emissione dell’avviso, spostando l’onere di dimostrare autenticità e provenienza in capo all’amministrazione.
  3. La scelta tra adesione e ricorso diretto entro i sessanta giorni dalla notifica dell’avviso. Decisione che condiziona irreversibilmente il tipo di percorso successivo, perché la proposizione del ricorso preclude l’accesso alla procedura di adesione, mentre l’adesione consente una sospensione di novanta giorni che può essere preziosa per raccogliere ulteriori elementi tecnici.
  4. Il deposito tempestivo di un ricorso anche in pendenza di un’istanza di autotutela. Finestra spesso trascurata, la cui perdita rende l’atto definitivo indipendentemente dall’esito dell’autotutela, perché quest’ultima non sospende in alcun modo i termini processuali ordinari.
  5. La coerenza dei motivi di ricorso tra primo grado, appello ed eventuale Cassazione. Finestra che si estende su anni, ma che va presidiata fin dal primo atto difensivo per non incorrere in preclusioni processuali, dato che un motivo non dedotto tempestivamente nei gradi di merito non può essere introdotto per la prima volta in sede di legittimità.

Le domande sul tempo

Ho ricevuto una comunicazione che cita “elementi social” ma sono già passati 40 giorni: posso ancora rispondere? Sì, fino alla scadenza del termine indicato nello schema di atto, che non può comunque essere inferiore a sessanta giorni complessivi dalla notifica: se sono trascorsi 40 giorni, resta ancora un margine, ma è opportuno agire senza ulteriori indugi per avere il tempo necessario a raccogliere riscontri tecnici.

Se non rispondo entro i sessanta giorni, cosa succede esattamente? L’ufficio può procedere direttamente all’emissione dell’avviso di accertamento, basandosi sugli elementi già in suo possesso, senza ulteriori passaggi di interlocuzione con il contribuente.

Quanto dura in tutto una procedura di questo tipo, dal primo atto alla sentenza definitiva? Se il contribuente ottiene l’archiviazione in fase di contraddittorio, la vicenda può chiudersi in due o tre mesi; se invece si arriva al contenzioso e si esauriscono tutti i gradi di giudizio, i tempi complessivi possono estendersi fino a quattro o cinque anni.

Posso presentare istanza di adesione anche dopo aver già avviato il ricorso? No: la proposizione del ricorso preclude l’accesso alla procedura di accertamento con adesione, motivo per cui la scelta tra i due percorsi va compiuta con attenzione prima di agire.

I termini di impugnazione si fermano se presento un reclamo al Garante privacy sulla raccolta dei dati? No: il reclamo al Garante segue un binario amministrativo autonomo e non sospende in alcun modo i termini processuali tributari, che vanno sempre rispettati parallelamente a qualunque altra iniziativa.

Se l’avviso di accertamento arriva dopo mesi di silenzio, il termine di sessanta giorni ricomincia da capo o tiene conto del tempo già trascorso? Il termine di sessanta giorni per l’impugnazione decorre sempre dalla data di notifica dell’avviso di accertamento, indipendentemente da quanto tempo sia trascorso dalla presentazione delle controdeduzioni: il tempo impiegato dall’ufficio per valutare la posizione non consuma né riduce il termine successivo a disposizione del contribuente.

Posso ancora contestare la provenienza di una fotografia se non l’ho fatto nelle controdeduzioni, ma solo nel ricorso? In linea di principio sì, perché il disconoscimento della conformità di una riproduzione informatica può essere formulato anche per la prima volta in giudizio, ma è comunque preferibile sollevarlo già in fase di contraddittorio, sia perché può evitare del tutto l’emissione dell’avviso, sia perché una contestazione tempestiva rafforza la credibilità della difesa agli occhi del giudice.

Se scopro solo dopo l’avviso di accertamento che il dato utilizzato era stato raccolto in violazione delle norme sulla privacy, ho ancora tempo per farlo valere? Sì, questo tipo di argomento può essere introdotto anche nel ricorso, purché sollevato nei tempi e nelle forme previste dal processo tributario; è però un motivo che richiede spesso un accertamento istruttorio specifico, motivo per cui prima si emerge questo elemento, più solida risulta la costruzione difensiva complessiva davanti al giudice.

Quanto tempo ho per raccogliere una perizia informatica sulla provenienza di un’immagine prima che scada il termine per le controdeduzioni? Non esiste un termine autonomo per la perizia, che deve essere pronta entro lo stesso termine di sessanta giorni previsto per le controdeduzioni: proprio per questo è importante attivarsi fin dai primi giorni successivi alla notifica dello schema di atto, senza attendere le ultime settimane utili.

Le pronunce che scandiscono la procedura

Di seguito i riferimenti giurisprudenziali e istituzionali più rilevanti per questa materia, ordinati secondo la tappa della timeline a cui si riferiscono principalmente.

Sulla fase di raccolta dati e trattamento delle informazioni. Il Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento n. 329 del 20 maggio 2024, ha fornito indicazioni sulla protezione dei dati personali pubblicati online dal fenomeno del web scraping, chiarendo che la raccolta di dati pubblici tramite strumenti automatici non è di per sé illecita, ma diventa tale quando riguarda dati non liberamente accessibili o quando il trattamento eccede le finalità per cui i dati erano stati resi disponibili: un principio direttamente applicabile alla valutazione della liceità di eventuali raccolte massive di dati social a fini fiscali. In un’audizione parlamentare dell’ottobre 2025, il Presidente del Garante si è espresso in modo critico sull’utilizzo di dati reperibili sul web per la stima del rischio di evasione, segnalando il pericolo di un uso indiscriminato di queste fonti senza adeguata verifica.

Sull’obbligo di contraddittorio preventivo. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 21271 del 25 luglio 2025, hanno stabilito che tutti gli accertamenti “a tavolino” devono essere preceduti da un contraddittorio obbligatorio, senza che il contribuente debba più dimostrare la cosiddetta prova di resistenza per far valere la violazione. La Cassazione, con l’ordinanza n. 12811 del 13 maggio 2025, ha confermato l’obbligatorietà del contraddittorio preventivo per gli avvisi di accertamento non automatizzati. Con l’ordinanza n. 24783 dell’8 settembre 2025, la Corte ha invece precisato che, per il periodo antecedente all’entrata in vigore dell’art. 6-bis dello Statuto, la regola della prova di resistenza continua ad applicarsi limitatamente ai tributi non armonizzati.

Sull’utilizzabilità di immagini e contenuti online come prova. La Cassazione, con l’ordinanza n. 15487 del 21 maggio 2026, ha stabilito che fotografie tratte da internet, incluse quelle di Google Street View e immagini satellitari, sono utilizzabili come prova negli accertamenti fiscali locali, anche in assenza di un sopralluogo fisico diretto, ribaltando l’impostazione dei giudici di merito che le avevano escluse per mancanza di certificazione ufficiale. Questo principio conferma e sviluppa quanto già affermato dall’ordinanza n. 308 del 10 gennaio 2020, relativa a fotografie di Google Street View utilizzate in un accertamento sull’imposta di pubblicità comunale.

Sull’utilizzabilità dei contenuti social e delle chat nei controlli fiscali. La Cassazione, con la sentenza n. 8259/2025, ha riconosciuto che i contenuti pubblicati sui social network possono costituire prove documentali piene ai sensi dell’art. 2712 del Codice civile, a condizione che il contribuente non ne contesti espressamente la conformità ai fatti. Nello stesso periodo, la sentenza n. 8376 del 28 febbraio 2025 ha ammesso l’utilizzabilità di conversazioni WhatsApp come prova nei procedimenti fiscali, purché pertinenti e non contestate nella loro autenticità.

Sul valore delle riproduzioni informatiche in generale. L’ordinanza n. 1254 del 18 gennaio 2025 ha stabilito che screenshot di messaggi e chat conservati nella memoria di un dispositivo sono utilizzabili come prova documentale piena, salvo un disconoscimento chiaro, circostanziato ed esplicito, che sposta l’onere della prova sull’autenticità in capo a chi ha prodotto il documento.

Sull’onere della prova nel giudizio tributario. L’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 546/1992, introdotto dalla legge n. 130/2022, pone in capo all’amministrazione l’onere di provare in giudizio le violazioni contestate, con conseguente annullamento dell’atto se la prova risulta mancante, contraddittoria o insufficiente. Coerentemente, la Cassazione, con ordinanza n. 2211/2026, ha ribadito che il giudice tributario deve motivare adeguatamente sull’idoneità delle prove e delle argomentazioni addotte dalle parti.

Su elementi extracontabili e contabilità parallela. La Cassazione, con ordinanza n. 30567 del 20 novembre 2025, ha confermato la legittimità di un accertamento fondato su una contabilità “in nero”, un principio applicabile per analogia anche quando gli elementi extracontabili derivano da fonti aperte coerenti con altri riscontri oggettivi.

Sulle garanzie procedurali in ambito sovranazionale. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con la sentenza del 5 marzo 2026 (ricorsi n. 32961/18 e 32984/18, caso Edilsud), si è pronunciata su una controversia italiana in materia di IVA, confrontandosi con la legittimità della disciplina nazionale rispetto agli standard convenzionali di garanzia del contribuente.

Sul rapporto tra tenore di vita e prova contraria. La Cassazione, con la sentenza n. 21994 del 25 settembre 2013, ha ritenuto illegittimo l’accertamento sintetico fondato sulla rilevazione del tenore di vita quando il contribuente dimostri che le spese contestate sono sostenute da risparmi pregressi, un principio tuttora rilevante quando gli elementi di stile di vita provengono da immagini o contenuti online che, da soli, non tengono conto della provenienza economica delle risorse impiegate.

Sul principio di finalità nel trattamento dei dati raccolti dal web. Il provvedimento del Garante privacy n. 329 del 20 maggio 2024 ha chiarito che raccogliere dati pubblicati online, anche con strumenti automatici, non costituisce di per sé un illecito, ma diventa tale quando riguarda dati non liberamente accessibili o quando il trattamento eccede le finalità per cui l’interessato aveva reso disponibili quei dati: principio che, applicato al contesto fiscale, richiede sempre una verifica puntuale delle circostanze concrete di acquisizione, e non una valutazione astratta sulla natura “pubblica” del contenuto.

Nel complesso, il quadro che emerge da questi dieci riferimenti mostra una tendenza chiara: la giurisprudenza di legittimità è sempre più disponibile ad ammettere prove digitali e da fonti aperte nei procedimenti tributari, ma a condizione di un rigoroso rispetto delle garanzie procedimentali (contraddittorio, onere della prova, disconoscimento circostanziato) e di un vaglio attento sulla liceità del trattamento a monte, un doppio livello di garanzie che rappresenta oggi lo spazio difensivo più concreto a disposizione del contribuente.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Chi riceve una comunicazione di irregolarità o uno schema di atto che richiama, tra gli elementi di riscontro, dati reperiti online o sui social network, si trova ad affrontare una materia tecnicamente ibrida, a cavallo tra diritto tributario, diritto della protezione dei dati personali e prova informatica. Lo Studio Monardo interviene alla tappa in cui il contribuente si trova, con strumenti calibrati sul momento specifico della procedura.

  1. Analizziamo lo schema di atto e la comunicazione ricevuta per stabilire se l’atto rientri o meno tra quelli automatizzati esclusi dall’obbligo di contraddittorio ai sensi dell’art. 6-bis dello Statuto, verificando la corretta applicazione dei termini di legge.
  2. Presentiamo istanza di accesso agli atti per ottenere copia integrale della documentazione utilizzata, comprese le eventuali fonti web o social richiamate, con indicazione di data e modalità di acquisizione.
  3. Verifichiamo la provenienza e l’integrità di immagini, screenshot e contenuti digitali posti a fondamento della pretesa, avvalendoci se necessario di consulenza tecnica informatica sulla metadatazione dei file.
  4. Costruiamo un disconoscimento formale, circostanziato ed esplicito dei contenuti non conformi ai fatti rappresentati, requisito indispensabile perché la contestazione produca effetti ai sensi dell’art. 2712 c.c.
  5. Redigiamo controdeduzioni tecniche nel termine di sessanta giorni, se sei al giorno 20 dallo schema di atto lavoriamo per depositarle prima della scadenza; se sei oltre la fase del contraddittorio, valutiamo i rimedi ancora disponibili sull’avviso di accertamento.
  6. Valutiamo la sussistenza di violazioni delle norme sulla protezione dei dati personali nella fase di raccolta, da far valere sia in sede di contraddittorio sia, se necessario, in giudizio.
  7. Assistiamo nella scelta tra accertamento con adesione e ricorso diretto, individuando il percorso più coerente con la natura delle contestazioni sollevate.
  8. Se sei oltre la fase dell’avviso di accertamento, predisponiamo il ricorso davanti alla Corte di giustizia tributaria competente, curando la corretta articolazione dei motivi sulla utilizzabilità della prova e sull’onere probatorio.
  9. Presentiamo, se ricorrono i presupposti, istanza di autotutela, senza mai rinunciare alla proposizione tempestiva del ricorso a tutela dei termini.
  10. Garantiamo la continuità della strategia difensiva dal contraddittorio amministrativo fino agli eventuali gradi di appello e Cassazione, mantenendo coerenza nei motivi dedotti.
  11. Coordiniamo, quando la vicenda lo richiede, un eventuale reclamo autonomo al Garante per la protezione dei dati personali, curando che questo binario amministrativo non interferisca con il rispetto dei termini processuali tributari.
  12. Predisponiamo, insieme ai commercialisti dello staff, la ricostruzione documentale delle risorse economiche del contribuente (risparmi pregressi, provenienza dei fondi, movimenti bancari coerenti), un elemento spesso decisivo per neutralizzare una contestazione fondata sul solo tenore di vita apparente.

Per ciascuno di questi strumenti, il criterio guida resta lo stesso: intervenire alla tappa esatta in cui si trova il contribuente, senza applicare uno schema difensivo standardizzato a situazioni che, come si è visto lungo tutta questa timeline, cambiano natura a seconda del momento procedurale in cui vengono affrontate.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una materia come questa, dove la pretesa erariale si intreccia spesso con questioni tecniche di prova informatica e con la disciplina della protezione dei dati personali, il coordinamento di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario rappresenta lo strumento più direttamente rilevante: consente di affiancare alla lettura tributaria della pretesa una competenza specifica sull’inquadramento bancario e finanziario degli elementi contestati, spesso decisivi quando si discute di tenore di vita e provenienza delle risorse. A questo si affianca la continuità di strategia garantita dal profilo di cassazionista, che permette di seguire personalmente la controversia dal primo contraddittorio fino all’eventuale giudizio di legittimità, senza interruzioni nella linea difensiva. Lo staff dello Studio, composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso, consente inoltre di affrontare in modo coordinato sia i profili strettamente giuridici sia quelli contabili e patrimoniali che una contestazione di questo tipo tipicamente comporta.

Il tempo come risorsa, non come nemico

Il tempo è la risorsa più preziosa a disposizione del contribuente in questa materia, ed è anche quella più frequentemente sprecata. Ogni tappa che abbiamo ricostruito — dall’accesso agli atti nei primi giorni, fino alla coerenza dei motivi di ricorso negli eventuali gradi successivi — ha un termine preciso, e la differenza tra un’archiviazione in poche settimane e un contenzioso di anni si gioca quasi sempre nelle prime finestre della procedura, non nelle ultime.

Questa materia, come si è visto, è anche particolarmente esposta a un dibattito ancora aperto tra le dichiarazioni ufficiali dell’amministrazione, che nega l’uso sistematico di tecniche di raccolta massiva dei dati, e le posizioni del Garante privacy, che segnala i rischi di un uso improprio delle fonti web nell’analisi del rischio fiscale, mentre la giurisprudenza continua ad ammettere, caso per caso, l’utilizzabilità di immagini e contenuti digitali quando adeguatamente verificati. Proprio perché la materia è in evoluzione, affrontarla con un approccio esclusivamente tributario, senza la lettura incrociata delle competenze bancarie e della protezione dei dati, espone al rischio di lasciare senza risposta gli argomenti difensivi più efficaci. Lo Studio Monardo segue la materia esattamente su questo crinale, in virtù del coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario e della continuità difensiva garantita dal profilo di cassazionista dell’Avvocato.

Chi riceve oggi una comunicazione di irregolarità o uno schema di atto che richiama, tra i propri elementi di riscontro, dati reperiti online non deve leggerla come un fulmine a ciel sereno privo di rimedi, ma come l’apertura di una finestra temporale precisa, scandita da termini che, se rispettati con la giusta strategia tecnica, offrono più margini di quanto sembri a una prima lettura. La differenza, come mostrano i due calendari messi a confronto in questa guida, non sta quasi mai nella fondatezza sostanziale della pretesa, ma nella qualità e nella tempestività della risposta costruita nelle prime settimane del contraddittorio.

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La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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