Avviso Bonario Generato Da Algoritmi: La Cronologia Completa Dalla Segnalazione Alla Cartella

Quando il conto alla rovescia parte prima che tu lo sappia

Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire. È un principio che vale per qualunque procedura amministrativa, ma diventa cruciale quando la procedura è innescata da un algoritmo. Da qualche anno, e in modo sempre più esplicito dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028, l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato di voler impiegare machine learning, text mining e network analysis per selezionare in anticipo i contribuenti da sottoporre a controllo, incrociando fatture elettroniche, corrispettivi telematici, flussi di pagamento e comunicazioni IVA. Il risultato visibile per il contribuente resta, però, lo stesso di sempre: una comunicazione di irregolarità, il cosiddetto avviso bonario, che arriva dopo un controllo automatizzato (art. 36-bis DPR 600/1973) o formale (art. 36-ter DPR 600/1973). Cambia il “motore” che seleziona chi controllare, non cambiano — almeno per ora — i termini, le forme e le conseguenze previste dalla legge. Sapere esattamente cosa succede giorno per giorno, da quando l’algoritmo segnala un’anomalia fino all’eventuale cartella di pagamento, è la differenza tra chi anticipa la procedura e chi la subisce fino in fondo.

Ciò che rende oggi questa materia diversa rispetto a dieci anni fa non è tanto la disciplina degli avvisi bonari in sé, rimasta sostanzialmente stabile nei suoi meccanismi di fondo, quanto la fonte della segnalazione che li origina: un incrocio automatizzato costruito su modelli predittivi è per sua natura più esteso e più capillare di un controllo selezionato manualmente da un funzionario, e questo significa, in concreto, un numero potenzialmente più alto di comunicazioni di irregolarità generate anche da mere anomalie di allineamento tra fonti diverse, non da vere condotte evasive. Distinguere, tappa per tappa, tra un’irregolarità reale e un falso positivo del sistema è oggi parte integrante della difesa tributaria, non un’eccezione marginale.

Questo è un terreno su cui lo Studio Monardo ha una specializzazione diretta e verificabile: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista, e questo significa poter seguire la strategia difensiva dal primo controllo fino all’eventuale ultimo grado di giudizio, senza interruzioni di linea difensiva; è inoltre coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, la combinazione di competenze necessaria quando un controllo basato su incroci di dati finanziari e bancari genera una comunicazione di irregolarità che tocca insieme profili fiscali e movimentazioni bancarie.

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La mappa temporale: dalla segnalazione dell’algoritmo alla cartella

Prima di entrare tappa per tappa, ecco il quadro d’insieme. La procedura che segue una comunicazione di irregolarità ha una sua architettura precisa, fatta di termini che si attivano in sequenza e che — se non gestiti nella finestra giusta — si chiudono senza possibilità di recupero. La tabella seguente riassume le tappe che affronteremo nel dettaglio nelle sezioni successive; ogni riga rimanda al paragrafo che ne approfondisce meccanismo, base normativa e margini difensivi. Un aspetto che distingue questa procedura da molte altre della materia tributaria è la sua natura fortemente sequenziale: a differenza di un accertamento vero e proprio, che può articolarsi in fasi con margini di sovrapposizione, qui ogni tappa si apre solo alla chiusura (o al mancato esercizio) della precedente, e ciascuna determina in modo pressoché automatico l’apertura di quella successiva se il contribuente resta inerte.

TappaMomentoCosa succede
Fase 0Prima della notificaSelezione del contribuente tramite analisi del rischio (machine learning, text mining, network analysis)
Giorno 0NotificaArriva la comunicazione di irregolarità (36-bis o 36-ter)
Giorno 1-60Finestra di rispostaChiarimenti, autotutela, pagamento con sanzione ridotta
Giorno 30/60 in poiSe scegli di pagareRateizzazione fino a 20 rate trimestrali
Rata non pagataEventuale decadenzaDecadenza dal beneficio, iscrizione a ruolo dei residui in misura piena
Entro 2 anni dalla decadenza (o senza risposta)Iscrizione a ruoloNotifica della cartella di pagamento
Entro 60 giorni dalla cartellaImpugnazioneRicorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado
Dopo 6-12 mesi senza esitoRiscossione coattivaFermo amministrativo, ipoteca, pignoramento

Ogni tappa ha un termine perentorio o comunque un momento in cui l’inerzia produce conseguenze irreversibili. Vediamole una per una. Nelle sezioni che seguono, ciascuna tappa viene analizzata secondo lo stesso schema: cosa succede concretamente, quale norma la disciplina, quali termini si attivano, quali opzioni difensive sono disponibili proprio in quella fase e quali restano invece precluse, quale errore ricorre più spesso, e quanto dura realmente il passaggio rispetto ai termini di legge, che spesso non coincidono con i tempi tecnici effettivi degli uffici e dell’agente della riscossione.

Fase 0: prima della notifica, la selezione affidata al machine learning

Siamo prima del giorno 0. È la fase che il contribuente non vede, ma che determina se e perché riceverà mai una comunicazione di irregolarità. Il documento di programmazione triennale dell’Agenzia delle Entrate per il 2026-2028 dichiara esplicitamente l’intenzione di usare tecniche di intelligenza artificiale — machine learning per individuare profili di rischio sulla base di schemi storici di evasione, text mining per analizzare automaticamente grandi masse di documenti, network analysis per mappare le relazioni tra soggetti — per affinare la selezione delle posizioni da controllare. Il Ministero dell’Economia ha più volte precisato che l’obiettivo dichiarato non è sostituire il controllo umano, ma renderlo più mirato: meno controlli “a tappeto”, più controlli su chi presenta effettivamente anomalie rilevanti.

LA NORMA. Non esiste, ad oggi, una norma specifica che disciplini in modo organico l’uso del machine learning nella selezione dei controlli fiscali. Il quadro di riferimento è composito: da un lato il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che agli articoli 13, 14 e 22 riconosce all’interessato il diritto a ricevere informazioni significative sulla logica utilizzata in un trattamento automatizzato quando questo produce effetti giuridici che lo riguardano; dall’altro il D.Lgs. 13/2024, che ha ridisegnato le norme sull’accertamento anche in vista di una maggiore digitalizzazione dei controlli; infine i principi generali dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000), rafforzati dal D.Lgs. 219/2023. Va inoltre segnalato che le stesse dichiarazioni istituzionali dell’Agenzia delle Entrate, riportate nei documenti di programmazione più recenti, insistono sul fatto che l’intelligenza artificiale opera in chiave di supporto ai processi decisionali umani e non sostituisce l’attività di verifica e accertamento, che resta affidata al personale degli uffici: un chiarimento che, sul piano giuridico, assume rilievo perché esclude, almeno nell’impostazione dichiarata, che si sia in presenza di un processo decisionale interamente automatizzato ai sensi dell’articolo 22 del GDPR, categoria che comporterebbe garanzie procedurali ulteriori e più stringenti rispetto a quelle oggi previste.

I TERMINI CHE SI ATTIVANO. In questa fase, tecnicamente, non decorre ancora nessun termine a carico del contribuente: l’analisi del rischio è un’attività interna dell’Amministrazione, non un atto che le viene notificato. È però il momento in cui si formano — spesso senza che il contribuente lo sappia — gli elementi che confluiranno nella comunicazione di irregolarità.

COSA PUÒ FARE IL CONTRIBUENTE ORA. Ben poco in modo diretto, perché la fase è endogena e non notificata. Ma è il momento per fare prevenzione: verificare la coerenza tra fatture elettroniche emesse e ricevute, corrispettivi telematici e dichiarazioni presentate riduce sensibilmente il rischio di essere selezionati per anomalie apparenti (che spesso nascono da errori di trasmissione, non da vere irregolarità). Chi opera con partita IVA, in particolare, dovrebbe considerare una verifica periodica della propria posizione, proprio perché i sistemi di rischio incrociano dati continuativi e non singoli episodi.

L’ERRORE TIPICO DI QUESTA FASE. Ignorare che i controlli automatizzati fondati su incroci di dati possono generare falsi positivi — per esempio per errori di codifica in una fattura elettronica, o per una compensazione registrata con codice tributo non corrispondente — e non predisporre in anticipo la documentazione che dimostra la correttezza sostanziale della propria posizione.

Un esempio ricorrente aiuta a chiarire il meccanismo: un professionista che nel corso dell’anno emette una nota di credito per correggere un errore su una fattura elettronica già trasmessa, se la nota di credito non viene collegata correttamente al documento originario nei sistemi dell’anagrafe tributaria, può generare uno scostamento apparente tra l’imponibile dichiarato e quello risultante dagli incroci automatizzati. Un sistema di rischio basato su machine learning, addestrato su schemi ricorrenti di evasione, può interpretare questo scostamento come un indicatore di rischio, anche quando la realtà sottostante è un mero disallineamento tecnico tra documenti. Conservare, fin dal momento dell’emissione, la tracciabilità completa del collegamento tra fattura originaria e nota di credito è quindi una misura preventiva semplice ma spesso trascurata, che può fare la differenza tra ricevere una comunicazione di irregolarità e non riceverla affatto.

QUANTO DURA REALMENTE. Non è possibile stimare con precisione i tempi interni di analisi del rischio, che variano in base al tipo di anomalia e al periodo d’imposta. Nella prassi, gli incroci relativi a un anno d’imposta si traducono in comunicazioni di irregolarità nell’arco di 12-24 mesi dalla presentazione della dichiarazione.

Un aspetto che merita attenzione, e che spesso sfugge al contribuente, è la natura cumulativa di questi sistemi: un modello di rischio non valuta un singolo episodio isolato, ma costruisce un profilo nel tempo, incrociando più periodi d’imposta e più fonti di dati contemporaneamente. Questo significa che un’anomalia apparentemente minima in un anno può diventare rilevante se si somma a scostamenti simili negli anni successivi, anche se ciascuno di essi, preso singolarmente, non avrebbe attivato alcuna segnalazione. Per chi gestisce partita IVA o è titolare di redditi da lavoro autonomo con una contabilità articolata, questo comporta un livello di attenzione che va oltre la singola dichiarazione: la coerenza va mantenuta nel tempo, non solo punto per punto. Anche la network analysis, che mappa le relazioni tra soggetti diversi (fornitori, clienti, controparti bancarie), può portare a includere un contribuente in un profilo di rischio non per un proprio errore diretto, ma per la posizione di una controparte con cui intrattiene rapporti commerciali o finanziari abituali: una circostanza che, se emersa, va sempre fatta valere nella fase difensiva successiva, perché distingue nettamente la responsabilità diretta da un mero collegamento relazionale.

Giorno 0: la notifica della comunicazione di irregolarità

Siamo al giorno 0. Il contribuente riceve la comunicazione di irregolarità, il cosiddetto avviso bonario, tramite PEC (se titolare di indirizzo digitale obbligatorio, come professionisti e imprese) o tramite raccomandata. Il contenuto tipico indica gli importi ritenuti dovuti, la base di calcolo, gli interessi e la sanzione applicabile, oltre alle modalità per aderire, contestare o richiedere chiarimenti.

Nella prassi più recente, la comunicazione è accompagnata da un prospetto di dettaglio che riporta i singoli dati incrociati dal sistema — l’importo dichiarato, l’importo risultante dai controlli automatizzati, lo scostamento rilevato — un elemento che, quando la segnalazione nasce da un incrocio massivo di fonti diverse (fatture elettroniche, corrispettivi, comunicazioni IVA), diventa essenziale per capire esattamente quale dato ha attivato la segnalazione. Leggere con attenzione questo prospetto, prima ancora di contattare l’ufficio, è spesso il modo più rapido per capire se ci si trova di fronte a un’irregolarità reale o a un errore di allineamento tra fonti diverse, che è la causa più comune di segnalazioni generate da sistemi di controllo automatizzato ad ampio spettro. Un ulteriore canale utile in questa fase è quello dei servizi telematici messi a disposizione dal Fisco, attraverso i quali è talvolta possibile visualizzare in autonomia lo stato della propria posizione e i dati che hanno originato la comunicazione, senza dover attendere un riscontro diretto dall’ufficio competente.

LA NORMA. Due basi normative distinte, spesso confuse tra loro. L’articolo 36-bis del DPR 600/1973 disciplina il controllo automatizzato, che verifica esclusivamente la coerenza aritmetica e formale tra quanto dichiarato e quanto versato: non richiede un confronto documentale, si limita a incrociare i dati già in possesso dell’anagrafe tributaria. L’articolo 36-ter dello stesso decreto disciplina invece il controllo formale, che consente all’Amministrazione di richiedere e verificare la documentazione a supporto di quanto dichiarato (spese detraibili, deduzioni, crediti d’imposta). Sono proprio i controlli automatizzati basati su incroci massivi di dati — fatture elettroniche, corrispettivi, flussi finanziari — il terreno su cui l’uso di machine learning e network analysis incide maggiormente, perché è lì che gli algoritmi individuano gli scostamenti da segnalare. Comprendere quale delle due basi normative sia applicabile al proprio caso non è un esercizio puramente accademico: incide direttamente sui documenti da produrre in risposta (per il 36-ter, la documentazione giustificativa della singola voce contestata; per il 36-bis, più spesso una ricostruzione contabile dell’intero periodo) e sui margini di contestazione disponibili, dato che il controllo formale, comportando una valutazione più articolata da parte dell’ufficio, tende ad ammettere più facilmente la sussistenza di un margine interpretativo che rende necessaria la comunicazione preventiva.

I TERMINI CHE SI ATTIVANO. Dal 1° gennaio 2025, per effetto del D.Lgs. 108/2024, il termine per rispondere alla comunicazione di irregolarità è stato portato da 30 a 60 giorni (90 giorni se il contribuente si avvale di un intermediario abilitato con delega valida). Questo termine è quello che determina l’intera strategia successiva: entro la sua scadenza va decisa la linea — pagare con sanzione ridotta, chiedere chiarimenti, presentare autotutela.

COSA PUÒ FARE IL CONTRIBUENTE ORA. Le opzioni disponibili in questa fase sono tre e non si escludono a vicenda nella fase preliminare: (1) verificare puntualmente i dati alla base della comunicazione, spesso ricostruendo l’algoritmo di calcolo applicato; (2) contattare l’ufficio, anche telefonicamente o tramite i canali telematici dedicati, per segnalare errori manifesti; (3) presentare istanza di autotutela se l’irregolarità appare frutto di un errore di sistema. In questa finestra, e non oltre, si decide se e come contestare la pretesa senza dover attendere la cartella.

L’ERRORE TIPICO DI QUESTA FASE. Considerare la comunicazione di irregolarità come un atto “non impugnabile” e quindi ignorabile. È vero che si tratta di un atto qualificato dalla giurisprudenza come interlocutorio, non ricompreso nell’elenco tassativo degli atti impugnabili dell’articolo 19 del D.Lgs. 546/1992; ma ignorarla del tutto significa perdere la possibilità di pagare con sanzione ridotta e arrivare senza preavviso alla cartella di pagamento con sanzioni piene. Un errore speculare, ma altrettanto diffuso, è l’atteggiamento opposto: pagare immediatamente e per intero, senza alcuna verifica preliminare, solo per il timore di conseguenze peggiori. Un pagamento affrettato, effettuato prima di aver controllato la correttezza dei dati alla base della comunicazione, preclude la possibilità di recuperare quanto versato in eccesso attraverso un’istanza di rimborso, che richiede tempi e oneri probatori generalmente più gravosi rispetto a una contestazione tempestiva nella fase originaria.

QUANTO DURA REALMENTE. Il termine di legge è fisso (60 o 90 giorni), ma i tempi tecnici per ottenere una risposta dall’ufficio in caso di richiesta di chiarimenti possono superare abbondantemente quella finestra: è quindi essenziale muoversi nei primi giorni utili, non a ridosso della scadenza.

Un elemento pratico spesso trascurato riguarda la forma della notifica. Se il contribuente è titolare di un indirizzo PEC obbligatorio (professionisti, imprese, società) e la comunicazione viene inviata a un indirizzo non più attivo o non più monitorato, il termine decorre comunque dalla data di consegna certificata, non dalla data in cui il contribuente ne prende effettivamente conoscenza. Questo rende essenziale verificare periodicamente lo stato della propria casella PEC, soprattutto per chi ha delegato la gestione a un intermediario: se la delega non è più valida, o se la PEC del professionista non viene controllata con regolarità, il termine può scadere senza che il contribuente se ne accorga, con conseguenze identiche a quelle di una scelta consapevole di non rispondere.

Dal giorno 1 al giorno 60: la finestra di risposta e la sanzione ridotta

A questo punto la procedura entra nella fase più delicata: quella in cui ogni giorno che passa riduce i margini di manovra. Se il contribuente riconosce (in tutto o in parte) la fondatezza della pretesa, può pagare entro il termine beneficiando di una sanzione ridotta: 8,33% dell’imposta per i controlli automatizzati e 16,67% per i controlli formali (percentuali ridotte, rispetto al 10% e al 20% precedenti, dalla riforma della riscossione operativa dal 2025), contro il 30% pieno applicabile in caso di iscrizione a ruolo diretta.

LA NORMA. L’articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 462/1997 disciplina la riduzione delle sanzioni in caso di pagamento nei termini. L’articolo 6, comma 5, dello Statuto dei diritti del contribuente stabilisce che l’Amministrazione deve comunicare l’esito del controllo quando emergono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione: quando invece la rettifica deriva da un errore manifesto — ad esempio un omesso versamento di quanto lo stesso contribuente ha dichiarato, senza margini interpretativi — la comunicazione preventiva può non essere dovuta, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità più recente.

I TERMINI CHE SI ATTIVANO. Il termine di 60 (o 90) giorni dal ricevimento della comunicazione è perentorio ai fini della sanzione ridotta: oltre quella soglia, il beneficio si perde e, in caso di successiva iscrizione a ruolo, si applica la sanzione ordinaria del 30%. Se il contribuente presenta invece istanza di autotutela, il termine per il pagamento agevolato non si sospende automaticamente per il solo fatto della richiesta: va monitorato con attenzione, anche interloquendo con l’ufficio per iscritto.

COSA PUÒ FARE IL CONTRIBUENTE ORA. Se la pretesa è fondata, pagare entro il termine (anche parzialmente, per la quota non contestata) blocca l’aggravio di sanzioni. Se la pretesa appare invece infondata o basata su un errore dell’algoritmo di incrocio — casi non infrequenti quando la segnalazione nasce da un mancato allineamento tra fatture elettroniche e dichiarazione, per esempio per errori di competenza temporale — la strada è la richiesta di autotutela, corredata dalla documentazione che dimostra la correttezza della propria posizione. In questa fase, e solo in questa, il contribuente può ancora evitare l’iscrizione a ruolo senza dover attendere un giudizio. Un’ulteriore opzione, meno nota ma disponibile in presenza di determinate condizioni, è la richiesta di compensazione con crediti d’imposta già maturati e non ancora utilizzati: se il contribuente dispone di un credito certo, liquido ed esigibile relativo ad altre annualità o altri tributi, può in alcuni casi utilizzarlo per estinguere in tutto o in parte l’importo dovuto tramite modello F24, riducendo l’esborso immediato senza dover attendere i tempi, spesso più lunghi, di un’istanza di rimborso separata.

L’ERRORE TIPICO DI QUESTA FASE. Confondere l’istanza di autotutela con un rimedio sospensivo automatico: presentarla non impedisce all’Amministrazione di procedere, se non viene accolta espressamente o se non si è comunque provveduto al pagamento nei termini per la parte non contestata.

QUANTO DURA REALMENTE. I 60 (o 90) giorni sono fissi. La risposta dell’ufficio a un’istanza di autotutela, in assenza di un termine legale vincolante, può richiedere da poche settimane a diversi mesi: un motivo in più per non ridurre a formalità l’interlocuzione preliminare.

Vale la pena distinguere, in questa fase, tra due situazioni molto diverse che spesso vengono confuse. La prima è quella in cui il contribuente contesta integralmente la pretesa, ritenendola totalmente infondata: in questo caso, oltre all’autotutela, può essere opportuno valutare fin da subito, con l’assistenza di un legale, se ricorrono i presupposti per un’impugnazione facoltativa della comunicazione stessa, anticipando così il contenzioso rispetto all’attesa della cartella. La seconda situazione è quella, più frequente, in cui la pretesa è fondata solo in parte: qui la strategia più efficace è quasi sempre quella di pagare la quota non contestata entro il termine, beneficiando della sanzione ridotta su quella parte, e riservare la contestazione solo alla quota realmente in discussione. Mescolare le due strategie, contestando l’intero importo quando in realtà solo una frazione è discutibile, espone al rischio di perdere la sanzione ridotta anche sulla parte pacificamente dovuta.

Se scegli di pagare: la rateizzazione e le sue regole

Sono passati 60 giorni, o il contribuente ha comunque scelto di aderire. Se l’importo dovuto è rilevante, la legge consente di rateizzare fino a 20 rate trimestrali (oppure fino a 6 rate trimestrali se l’importo è inferiore a 5.000 euro), pagando la prima rata entro il termine ordinario e le successive con l’aggiunta degli interessi legali.

LA NORMA. L’articolo 3-bis del D.Lgs. 462/1997 disciplina la rateizzazione delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato o formale. Questa disciplina è distinta e più rigida rispetto a quella applicabile alle rateizzazioni concesse dall’agente della riscossione su debiti già iscritti a ruolo, che tollerano fino a otto rate non consecutive non pagate prima della decadenza.

Questa distinzione normativa merita un chiarimento ulteriore, perché è tra gli aspetti più fraintesi dell’intera procedura. Molti contribuenti, abituati a sentir parlare di “otto rate saltabili” a proposito delle cartelle esattoriali, applicano per analogia la stessa tolleranza alla rateizzazione ottenuta direttamente dall’Agenzia delle Entrate dopo un avviso bonario. È un errore di prospettiva che può costare caro: le due discipline nascono in momenti diversi della procedura (una prima dell’iscrizione a ruolo, l’altra dopo) e rispondono a logiche distinte. La prima, oggetto di questa sezione, è pensata come un’agevolazione concessa in cambio della rinuncia del contribuente a contestare la pretesa, e per questo è costruita con margini di tolleranza molto più ridotti; la seconda, riferita a debiti ormai definitivi e iscritti a ruolo, riconosce invece margini più ampi proprio perché interviene in una fase in cui il debito non è più in discussione e l’obiettivo prevalente è agevolare l’adempimento anche in condizioni di difficoltà economica.

I TERMINI CHE SI ATTIVANO. Il mancato pagamento della prima rata entro il termine di 60 giorni (30 giorni per le comunicazioni anteriori al 2025) comporta la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione, con iscrizione a ruolo dell’intero importo residuo, sanzioni in misura piena e interessi. Per le rate successive alla prima, la decadenza scatta se il pagamento non avviene entro la scadenza della rata seguente. Sono tollerati un ritardo massimo di 7 giorni sulla prima rata e uno scostamento non superiore al 3% (fino a un massimo di 10.000 euro) sull’importo versato.

COSA PUÒ FARE IL CONTRIBUENTE ORA. Valutare con attenzione la sostenibilità del piano prima di aderirvi: la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la decadenza dalla rateizzazione concessa in questa fase segue regole più severe di quelle previste per le rateizzazioni successive all’iscrizione a ruolo, senza la tolleranza delle otto rate. Chi prevede difficoltà a rispettare tutte le scadenze dovrebbe considerare, fin dall’inizio, un piano più prudente anche a costo di rate più basse e più numerose.

L’ERRORE TIPICO DI QUESTA FASE. Sottovalutare la rigidità del meccanismo, confondendolo con quello — più tollerante — applicabile alle cartelle di pagamento già notificate. La richiesta di rateizzazione, peraltro, secondo un consolidato orientamento della Cassazione, costituisce un riconoscimento del debito che interrompe la prescrizione e preclude di eccepire successivamente vizi di notifica dell’atto originario. È un aspetto che merita di essere valutato con particolare attenzione prima di presentare l’istanza: se il contribuente ritiene di avere validi motivi per contestare la comunicazione di irregolarità nel merito, presentare comunque una richiesta di rateizzazione può, secondo questo orientamento, essere interpretato come una forma di acquiescenza che complica la successiva strategia difensiva, anche quando l’intento originario era semplicemente quello di guadagnare tempo senza rinunciare alla contestazione.

QUANTO DURA REALMENTE. Un piano di 20 rate trimestrali si estende su 5 anni: un impegno lungo, che va calibrato sulla reale capacità di pagamento, non solo sull’urgenza di chiudere la pratica nell’immediato.

Va inoltre ricordato che, se durante l’esecuzione del piano il contribuente incontra difficoltà oggettive, non esiste in questa fase uno strumento di rinegoziazione della rateizzazione paragonabile a quello previsto per i piani concessi dall’agente della riscossione su debiti già iscritti a ruolo, che in certe condizioni ammettono una seconda dilazione. La rateizzazione ex articolo 3-bis del D.Lgs. 462/1997 è un beneficio che si conserva o si perde, senza una vera possibilità di ricontrattazione delle condizioni originarie una volta accettato il piano. Questo rafforza l’importanza di una valutazione preventiva accurata: meglio un numero di rate maggiore, con importi più contenuti e quindi più sostenibili nel tempo, che un piano più breve ma a rischio concreto di un mancato pagamento a metà percorso, con la conseguente perdita totale del beneficio sulle rate residue.

Se non paghi né rispondi: iscrizione a ruolo e cartella di pagamento

Da questo momento in poi la procedura cambia natura: da comunicazione bonaria a titolo esecutivo. Se il contribuente non ha pagato entro il termine, non ha ottenuto l’annullamento in autotutela, oppure è decaduto dalla rateizzazione, l’Amministrazione procede all’iscrizione a ruolo dell’importo dovuto e l’agente della riscossione notifica la cartella di pagamento. Questo passaggio segna anche un cambio di soggetto interlocutore: mentre fino a questo momento il contribuente si confrontava con l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate che ha emesso la comunicazione di irregolarità, da qui in avanti l’interlocutore per ogni questione relativa al pagamento, alla rateizzazione successiva o alla sospensione dell’esecuzione diventa l’agente della riscossione, un soggetto distinto con propri canali e proprie tempistiche di risposta. Comprendere questo passaggio di competenza evita di continuare a rivolgersi, per errore, all’ufficio che aveva originariamente emesso la comunicazione quando ormai la palla è passata a un soggetto diverso.

LA NORMA. L’articolo 25 del DPR 602/1973 disciplina la notifica della cartella. In caso di decadenza dalla rateizzazione ex articolo 3-bis D.Lgs. 462/1997, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la cartella deve essere notificata entro il termine di due anni dalla data di scadenza della rata non pagata, termine distinto (e più breve) da quello triennale previsto in via generale per i ruoli ordinari.

I TERMINI CHE SI ATTIVANO. Se la cartella viene notificata oltre il termine di due anni dalla decadenza, la notifica è tardiva e la pretesa può essere contestata per questo solo motivo. È un termine che va sempre verificato con precisione, perché la sua violazione è uno dei motivi di impugnazione più solidi in giudizio. Va inoltre verificato se la comunicazione di irregolarità era effettivamente dovuta prima dell’iscrizione a ruolo: la giurisprudenza ha chiarito che, quando dal controllo automatico emerge un mero omesso versamento di quanto già dichiarato, senza margini interpretativi, l’avviso bonario preventivo può non essere necessario e la cartella diretta è legittima.

COSA PUÒ FARE IL CONTRIBUENTE ORA. Verificare, prima di tutto, la validità della notifica della cartella (destinatario corretto, indirizzo PEC aggiornato, rispetto dei termini) e la presenza o assenza della previa comunicazione di irregolarità quando questa era dovuta. Se il controllo formale ex articolo 36-ter non è stato preceduto dalla comunicazione dell’esito, la giurisprudenza più recente ha ritenuto illegittima la cartella notificata senza questo passaggio, qualificato come garanzia necessaria a tutela del contraddittorio. Conviene inoltre richiedere tempestivamente, se non già in possesso del contribuente, l’estratto di ruolo presso l’agente della riscossione: questo documento riepiloga tutte le partite iscritte a ruolo a carico del contribuente e consente di verificare se, oltre alla cartella appena notificata, esistano altre iscrizioni pregresse delle quali il contribuente non era a conoscenza, magari per vizi di notifica mai sanati. Una verifica di questo tipo, per quanto richieda qualche settimana in più, evita di costruire una strategia difensiva parziale, limitata alla sola cartella appena ricevuta, quando la posizione debitoria complessiva presenta profili ulteriori da affrontare in modo coordinato.

L’ERRORE TIPICO DI QUESTA FASE. Presumere che la cartella “sostituisca” definitivamente ogni possibilità di difesa. Non è così: la cartella è essa stessa un atto impugnabile, con termini propri, e i vizi maturati nelle fasi precedenti (mancata comunicazione, decadenza tardiva, sanzioni ricalcolate in modo scorretto) possono essere fatti valere proprio in sede di impugnazione della cartella.

QUANTO DURA REALMENTE. Nella prassi, tra la decadenza dalla rateizzazione (o la scadenza del termine di pagamento) e la notifica effettiva della cartella possono trascorrere diversi mesi, fino al limite di due anni previsto dalla legge per i casi di decadenza dal rateizzo.

In questa fase è utile anche verificare la correttezza formale dell’iscrizione a ruolo in sé, oltre alla tempestività della notifica. Capita, soprattutto nei casi in cui l’importo iscritto deriva da un ricalcolo successivo a una decadenza parziale dal piano di rateizzazione, che l’ufficio applichi sanzioni piene sull’intero importo originario anziché limitarle, come previsto, alla sola quota residua non ancora versata. Questo tipo di errore, tutt’altro che raro nella prassi, va individuato confrontando puntualmente gli importi indicati nella cartella con lo storico dei pagamenti effettivamente versati durante il piano di rateizzazione, rata per rata, prima ancora di valutare l’impugnazione nel merito della pretesa originaria.

Entro 60 giorni dalla cartella: l’impugnazione

Siamo entrati nella fase contenziosa vera e propria. Dalla notifica della cartella decorre il termine per proporre ricorso davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado territorialmente competente.

LA NORMA. L’articolo 21 del D.Lgs. 546/1992 fissa in 60 giorni il termine per l’impugnazione degli atti tributari, cartella compresa. In questo computo va sempre applicata la sospensione feriale dei termini processuali, che copre esclusivamente il periodo dal 1° al 31 agosto di ogni anno: nessuna altra data, nessun’altra durata.

I TERMINI CHE SI ATTIVANO. Il termine di 60 giorni è perentorio: superata la scadenza, la cartella diventa definitiva e non più contestabile nel merito, salvo motivi eccezionali (come vizi di notifica radicali) che possono essere fatti valere solo in presenza di specifici presupposti. Se il ricorso riguarda importi superiori a una determinata soglia, va valutata anche la fase obbligatoria di reclamo-mediazione prevista dall’articolo 17-bis del D.Lgs. 546/1992 prima dell’accesso al giudizio.

COSA PUÒ FARE IL CONTRIBUENTE ORA. Impugnare la cartella facendo valere, cumulativamente se ricorrono: la mancata o irregolare notifica della comunicazione di irregolarità quando dovuta; la tardività della notifica della cartella rispetto ai termini di decadenza applicabili; l’errato calcolo delle sanzioni in caso di decadenza dalla rateizzazione, che devono essere ricalcolate in misura piena solo sulla quota residua non pagata, non sull’intero importo originario; eventuali vizi propri della selezione automatizzata, se è possibile dimostrare che l’anomalia segnalata dal sistema era frutto di un errore di incrocio dei dati e non di una reale irregolarità sostanziale. Ogni giorno di ritardo in questa fase riduce concretamente le possibilità di ottenere l’annullamento, perché il termine non è sospendibile a discrezione del contribuente.

L’ERRORE TIPICO DI QUESTA FASE. Costruire il ricorso solo sul merito della pretesa fiscale, trascurando i vizi procedurali (mancata comunicazione, decadenza tardiva della notifica, ricalcolo scorretto delle sanzioni) che spesso rappresentano il motivo di impugnazione più solido e meno esposto a un giudizio di merito incerto.

Un secondo errore, meno evidente ma altrettanto costoso, riguarda la gestione della fase di reclamo-mediazione quando dovuta: per le controversie di valore non superiore alla soglia prevista dalla legge, il ricorso produce automaticamente gli effetti di un reclamo, e l’eventuale rifiuto di valutare seriamente una proposta di mediazione dell’ufficio, quando ragionevole, può risultare penalizzante in sede di liquidazione delle spese di giudizio anche in caso di vittoria nel merito. Vale la pena, quindi, affrontare questa fase con la stessa attenzione riservata alla stesura del ricorso, e non come un passaggio puramente formale da superare il più rapidamente possibile.

QUANTO DURA REALMENTE. Il termine per proporre ricorso è di 60 giorni, ma la durata del giudizio di primo grado, tra deposito, controdeduzioni dell’ufficio e udienza, si attesta mediamente tra 12 e 24 mesi nei tribunali tributari italiani, con possibili ulteriori gradi di giudizio in caso di appello o ricorso per Cassazione.

Nella costruzione del ricorso, un elemento che assume rilievo crescente proprio nei controlli originati da sistemi di analisi del rischio è la richiesta di accesso agli atti del procedimento di selezione, quando esistente e documentabile. Se la comunicazione di irregolarità deriva da un incrocio di dati la cui logica non è resa nota al contribuente, richiedere formalmente all’Amministrazione la conoscibilità dei criteri applicati — pur muovendosi in un terreno normativo ancora in evoluzione per la materia fiscale — può rafforzare la posizione difensiva, specie quando si contesta che l’anomalia segnalata dal sistema non corrisponde a una reale irregolarità sostanziale. È un profilo da valutare caso per caso, insieme ai motivi di merito e procedurali più tradizionali, e mai come argomento isolato.

Durante il giudizio: primo grado, appello ed eventuale Cassazione

Il ricorso è stato depositato, e da qui in poi la timeline smette di essere scandita da termini amministrativi per diventare scandita da termini processuali. È una distinzione importante: mentre nelle fasi precedenti ogni scadenza dipendeva da un’iniziativa del contribuente o da un atto dell’Amministrazione, da questo momento il calendario è governato dalle regole del processo tributario, con tempi propri per ciascuna fase.

COSA SUCCEDE. L’ufficio si costituisce in giudizio depositando le proprie controdeduzioni, generalmente entro 60 giorni dalla notifica del ricorso. Segue la fissazione dell’udienza, che può essere pubblica (su richiesta di parte) o in camera di consiglio. Il giudice di primo grado decide con sentenza, che può accogliere il ricorso in tutto o in parte, respingerlo, o dichiararlo inammissibile per vizi procedurali. Nella prassi dei tribunali tributari italiani, la fissazione dell’udienza non segue tempi uniformi su tutto il territorio nazionale: alcune Corti di giustizia tributaria di primo grado fissano l’udienza entro un anno dal deposito del ricorso, altre richiedono tempi sensibilmente più lunghi in relazione al carico di lavoro dell’ufficio giudiziario, un dato che va sempre verificato con il proprio difensore per calibrare correttamente le aspettative sulla durata complessiva del giudizio.

LA NORMA. Il D.Lgs. 546/1992 disciplina l’intero processo tributario. L’articolo 47 consente di richiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato in via cautelare, con decisione del giudice generalmente entro trenta giorni dalla camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza. In caso di soccombenza, l’articolo 51 e seguenti disciplinano l’appello davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, mentre il ricorso per Cassazione, per motivi di legittimità, segue le regole ordinarie del codice di procedura civile in quanto compatibili.

I TERMINI CHE SI ATTIVANO. L’appello va proposto entro 60 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado (o entro sei mesi dalla pubblicazione, se la sentenza non viene notificata alla controparte, salvo la sospensione feriale). Il medesimo termine, con le medesime modalità, si applica al ricorso per Cassazione contro la sentenza di appello. Ogni passaggio di grado riapre una finestra di 60 giorni, ma la si perde con la stessa irreversibilità vista per il primo ricorso se non viene rispettata.

COSA PUÒ FARE IL CONTRIBUENTE ORA. Valutare, con il proprio difensore, se la sentenza di primo grado (sfavorevole in tutto o in parte) presenta motivi di appello solidi, distinguendo tra questioni di mero fatto — che tendono a avere margini più limitati in appello — e questioni di diritto, che possono essere riproposte con maggiore efficacia. Se pende un’istanza di sospensione, monitorarne l’esito per calibrare tempestivamente eventuali pagamenti parziali o ulteriori istanze rateali nel frattempo.

L’ERRORE TIPICO DI QUESTA FASE. Interrompere il monitoraggio della posizione debitoria durante la pendenza del giudizio, presumendo che il ricorso “congeli” automaticamente ogni obbligo: senza una sospensione concessa, l’agente della riscossione può in alcuni casi procedere comunque al recupero di una quota dell’importo contestato (generalmente un terzo), secondo la regola della riscossione frazionata in pendenza di giudizio.

QUANTO DURA REALMENTE. Un giudizio che attraversi tutti e tre i gradi, dal primo grado fino alla Cassazione, può richiedere complessivamente dai tre ai sette anni, con tempi che variano sensibilmente in base al carico degli uffici giudiziari territoriali e alla complessità delle questioni sollevate. È un arco di tempo che va tenuto presente fin dalla scelta iniziale della strategia difensiva, valutando anche l’opportunità di soluzioni alternative — come l’accertamento con adesione o la conciliazione giudiziale, quando ancora praticabili — se l’obiettivo prioritario del contribuente è la certezza dei tempi più che l’esaurimento di ogni grado di giudizio.

Dopo 6-12 mesi senza esito: la riscossione coattiva

Il calendario ora corre indipendentemente dalla volontà del contribuente, se nessuna delle fasi precedenti ha bloccato la pretesa. Decorso il termine per il pagamento indicato in cartella senza che sia stato proposto ricorso, o proposto ricorso senza sospensione concessa, l’agente della riscossione può avviare le azioni esecutive: fermo amministrativo dei beni mobili registrati, iscrizione di ipoteca sugli immobili, pignoramento di conti correnti, stipendi o pensioni.

LA NORMA. Gli articoli 76 e seguenti del DPR 602/1973 disciplinano le azioni esecutive dell’agente della riscossione. L’articolo 2 del D.Lgs. 112/1999 disciplina l’istanza di sospensione della riscossione, esperibile quando si ritiene che le somme non siano dovute o siano presenti vizi rilevanti dell’atto.

I TERMINI CHE SI ATTIVANO. Il decorso del termine di pagamento indicato in cartella (60 giorni dalla notifica) senza pagamento né impugnazione consente all’agente della riscossione di procedere. In caso di ricorso pendente, la sospensione dell’esecuzione non è automatica: va richiesta al giudice tributario con apposita istanza cautelare, motivando il fumus boni iuris (probabile fondatezza del ricorso) e il periculum in mora (danno grave e irreparabile).

COSA PUÒ FARE IL CONTRIBUENTE ORA. Se ha già impugnato la cartella, richiedere la sospensione giudiziale dell’esecuzione contestualmente al ricorso o con istanza separata. Se non ha impugnato nei termini ma ritiene comunque la pretesa infondata per vizi originari (ad esempio mancata notifica della comunicazione di irregolarità), valutare — con l’assistenza di un legale — se sussistono i presupposti per un’azione di opposizione all’esecuzione, che segue regole e termini distinti da quelli dell’impugnazione ordinaria. Va inoltre considerato che, prima ancora del giudizio, l’agente della riscossione consente in molti casi di presentare un’istanza di autotutela o di sospensione amministrativa, quando la posizione debitoria è chiaramente affetta da un vizio manifesto (ad esempio un pagamento già effettuato e non registrato, o una prescrizione già maturata): questa via, più rapida rispetto a un giudizio, non sostituisce l’impugnazione nei termini quando dovuta, ma può risolvere la posizione in tempi molto più brevi nei casi in cui l’errore sia evidente e documentabile senza contestazioni sul merito della pretesa originaria.

L’ERRORE TIPICO DI QUESTA FASE. Attendere l’arrivo di un pignoramento o di un fermo amministrativo prima di attivarsi: a questo punto i margini difensivi si sono ristretti drasticamente e le contestazioni nel merito della pretesa originaria sono, nella maggior parte dei casi, precluse.

Altrettanto frequente è l’errore opposto, cioè agire tardivamente sull’opposizione all’esecuzione confondendola con un rimedio dai tempi comparabili a quelli di un ricorso ordinario: l’opposizione agli atti esecutivi, quando riguarda vizi formali dell’atto esecutivo stesso (e non il merito del debito, ormai definitivo), è soggetta a termini decadenziali brevi, spesso di soli venti giorni dalla conoscenza dell’atto contestato, che vanno rispettati con la stessa rigidità vista per le fasi precedenti.

QUANTO DURA REALMENTE. I tempi tra la notifica della cartella e l’avvio delle azioni esecutive variano in base al carico di lavoro dell’agente della riscossione e alla tipologia di debito, ma nella prassi si collocano tipicamente tra 6 e 18 mesi dalla scadenza del termine di pagamento della cartella, salvo urgenze particolari.

È utile ricordare che, anche in questa fase avanzata, non tutte le strade sono precluse. Se il debito non è stato ancora rateizzato con l’agente della riscossione, resta possibile presentare un’istanza di dilazione su quanto iscritto a ruolo, secondo la disciplina generale (fino a 84 rate mensili per le richieste presentate nel biennio 2025-2026, con tolleranza fino a otto rate non pagate prima della decadenza): una disciplina più flessibile rispetto a quella, più rigida, vista in precedenza per la rateizzazione concessa direttamente dall’Amministrazione dopo la sola comunicazione di irregolarità. Presentare questa istanza, quando sussistono i presupposti, sospende l’avvio di nuove azioni esecutive e consente di guadagnare tempo per una valutazione più ponderata della strategia difensiva, incluso l’eventuale approfondimento dei vizi originari della procedura.

La stessa procedura, due calendari

Per capire davvero cosa cambia agendo nella finestra giusta, ecco due simulazioni cronologiche parallele, con dati realistici, riferite a una stessa ipotesi di partenza. Le due simulazioni condividono lo stesso punto di partenza e lo stesso importo contestato: cambia solo la sequenza di azioni (o inazioni) del contribuente nei giorni successivi alla notifica, ed è proprio questa differenza a determinare due esiti finanziari e procedurali radicalmente diversi a distanza di meno di un anno.

Ipotesi comune. Ditta individuale nel settore dei servizi, comunicazione di irregolarità ex articolo 36-bis ricevuta il 14 marzo per un controllo automatizzato che, incrociando fatture elettroniche e dichiarazione IVA, segnala un omesso versamento di 18.750 euro relativo al periodo d’imposta precedente. Termine per rispondere: 60 giorni, quindi fino al 13 maggio.

Calendario A — chi agisce alle finestre giuste.

  • 14 marzo: notifica della comunicazione. Il titolare verifica subito i dati con il proprio consulente.
  • 22 marzo: emerge che 6.200 euro derivano da una fattura elettronica duplicata per un errore del sistema di fatturazione, non da un’irregolarità reale.
  • 2 aprile: viene presentata istanza di autotutela documentata per la quota di 6.200 euro, con allegata la prova della duplicazione.
  • 20 aprile: l’ufficio riconosce l’errore e riduce la pretesa a 12.550 euro.
  • 10 maggio: pagamento della quota residua con sanzione ridotta all’8,33% (1.045 euro di sanzione, anziché i 3.765 euro che sarebbero maturati con sanzione piena al 30% sull’intero importo originario).
  • Esito: procedura chiusa entro 60 giorni, nessuna cartella, risparmio complessivo superiore a 6.500 euro tra quota non dovuta e sanzioni evitate.

Un’osservazione prima del secondo calendario. Vale la pena notare che, nel Calendario A, il tempo complessivo dedicato dalla ditta alla gestione della pratica è stato di poco meno di due mesi, distribuito su pochi momenti puntuali di verifica e interlocuzione; non si tratta quindi di un impegno sproporzionato rispetto al beneficio ottenuto, ma semplicemente di un’attenzione tempestiva alle scadenze via via aperte dalla procedura.

Calendario B — chi lascia correre.

  • 14 marzo: notifica della comunicazione, nessuna azione immediata.
  • 13 maggio: termine scaduto senza pagamento né risposta.
  • 9 settembre: iscrizione a ruolo dell’intero importo di 18.750 euro, sanzione piena al 30% (5.625 euro) più interessi.
  • 3 dicembre: notifica della cartella di pagamento per un totale di circa 25.100 euro.
  • 2 febbraio (anno successivo): termine di 60 giorni per impugnare in scadenza senza che sia stato proposto ricorso, perché nel frattempo la ditta ha continuato a rimandare la decisione.
  • Esito: cartella definitiva, nessuna possibilità di far valere l’errore originario dei 6.200 euro duplicati, debito totale superiore di oltre 12.500 euro rispetto al Calendario A.

La differenza tra i due percorsi non sta nella fondatezza della pretesa — che in entrambi i casi conteneva lo stesso errore materiale — ma esclusivamente nel rispetto delle finestre temporali.

Vale la pena sottolineare un ulteriore dettaglio che le due simulazioni mettono in luce: nel Calendario B, l’errore di duplicazione della fattura elettronica non scompare per il solo fatto che il contribuente non lo ha segnalato in tempo. Resta un errore reale, dimostrabile con la stessa documentazione che nel Calendario A ha convinto l’ufficio in appena venti giorni. Semplicemente, una volta scaduto il termine per l’autotutela e superata la fase di impugnazione della cartella senza un ricorso tempestivo, quella documentazione perde qualunque efficacia procedurale: resta vera nei fatti, ma diventa irrilevante ai fini della contestazione della pretesa, che si è nel frattempo consolidata. È la dimostrazione più concreta di come, in questa materia, la fondatezza sostanziale di un’obiezione non basti da sola: deve essere fatta valere nella finestra procedurale corretta, altrimenti il diritto sostanziale non trova più uno strumento attraverso cui essere riconosciuto.

I binari paralleli: come cambia la timeline con un rimedio attivato

Attivare un rimedio nella fase giusta non solo modifica l’esito, ma cambia la struttura stessa della timeline, aprendo binari alternativi rispetto al percorso lineare comunicazione-cartella-riscossione. Comprendere questi binari prima che si presenti la necessità di sceglierne uno consente di orientarsi rapidamente nel momento in cui la comunicazione arriva, senza dover ricostruire da zero, sotto la pressione del termine, quali opzioni siano realmente disponibili.

Binario dell’autotutela. Se il contribuente presenta un’istanza di autotutela documentata entro il termine di risposta alla comunicazione, la timeline si biforca: l’ufficio può accogliere l’istanza (chiudendo la procedura senza ulteriori atti), respingerla espressamente (a quel punto il contribuente valuta se pagare la quota residua entro il termine originario, se ancora aperto, o attendere l’eventuale cartella per impugnarla), oppure non rispondere affatto — ipotesi che, in assenza di un termine legale di risposta vincolante per l’autotutela, obbliga il contribuente a monitorare comunque la scadenza dei 60 giorni per non perdere la sanzione ridotta. Va segnalato che, a differenza dell’accertamento con adesione (che sospende automaticamente per legge il termine di impugnazione per novanta giorni), l’istanza di autotutela relativa a una comunicazione di irregolarità non produce alcun effetto sospensivo automatico sui termini in corso: è un’asimmetria che il contribuente deve tenere sempre presente, perché l’assenza di risposta dell’ufficio, anche quando l’istanza appare fondata, non giustifica di per sé l’inerzia oltre la scadenza originaria.

Binario della rateizzazione con successiva difficoltà. Chi rateizza e poi si trova in difficoltà con una rata intermedia ha una finestra di salvezza stretta ma reale: pagare entro la scadenza della rata successiva evita la decadenza, purché il ritardo non superi le tolleranze di legge (7 giorni per la prima rata, scostamento massimo del 3% con tetto di 10.000 euro per le altre). Superata questa finestra, il binario si richiude bruscamente sulla decadenza e sull’iscrizione a ruolo del residuo con sanzioni piene. In questo binario, un elemento spesso trascurato è la possibilità di documentare, quando ricorre, che il ritardo non dipende da una scelta del contribuente ma da un errore materiale dell’Amministrazione nella predisposizione del prospetto di pagamento: come visto in una delle pronunce citate più avanti, questa circostanza può escludere la colpa del contribuente e, con essa, la decadenza altrimenti maturata.

Binario dell’impugnazione diretta della comunicazione. Sebbene la comunicazione di irregolarità sia qualificata come atto interlocutorio e non compaia nell’elenco tassativo degli atti impugnabili, un consolidato orientamento di legittimità riconosce al contribuente la facoltà — non l’obbligo — di impugnarla comunque, quando contiene una pretesa tributaria sufficientemente definita nei presupposti di fatto e di diritto. Scegliere questo binario anticipa il contenzioso di mesi o anni, ma comporta il rischio di un giudizio su un atto non ancora consolidato nella sua portata definitiva: una valutazione che va sempre calibrata caso per caso.

Binario della definizione agevolata. Quando disponibile — come è avvenuto per le comunicazioni di irregolarità relative a periodi coperti da specifiche misure di definizione agevolata — il binario consente di chiudere la posizione con sanzione ridotta al 3% e interessi ridotti, anche rateizzando fino a 20 rate trimestrali. È un binario temporaneo, legato a specifiche finestre normative che vanno verificate di volta in volta. La particolarità di questo binario è che non dipende da una scelta del contribuente relativa alla propria posizione individuale, ma dall’esistenza di una misura normativa generale, introdotta con leggi di bilancio o decreti specifici, che apre una finestra temporanea per tutti i contribuenti che si trovano in una determinata condizione (ad esempio, comunicazioni relative a periodi d’imposta precedenti a una certa data). Per questo motivo, prima di scartare l’ipotesi di una definizione agevolata come non disponibile, conviene sempre verificare se sia stata introdotta una misura di questo tipo applicabile al caso specifico, anche a distanza di tempo dalla comunicazione originaria: può capitare che una misura di definizione agevolata venga introdotta successivamente alla ricezione della comunicazione, offrendo una finestra che al momento della notifica non era ancora prevedibile.

Le 5 finestre critiche

Cinque momenti, in questa procedura, in cui agire o non agire nei termini cambia in modo irreversibile l’esito.

  1. I 60 (o 90) giorni dalla notifica della comunicazione di irregolarità. È la finestra della sanzione ridotta e dell’autotutela: superata, si perde la possibilità di chiudere la posizione a condizioni agevolate.
  2. Il termine di pagamento della prima rata del piano di rateizzazione. Determina la sopravvivenza stessa del beneficio: mancarlo significa decadenza immediata e sanzioni piene sull’intero importo.
  3. La scadenza di ogni rata successiva alla prima, rispetto alla rata seguente. È la finestra di salvezza per chi è già in ritardo su una rata: pagare prima della scadenza della rata successiva evita la decadenza.
  4. Il termine biennale per la notifica della cartella dopo la decadenza dalla rateizzazione. È una finestra a favore del contribuente: se l’agente della riscossione la lascia scadere, la cartella successiva è tardiva e impugnabile per questo solo motivo.
  5. I 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, al netto della sospensione feriale del 1°-31 agosto. È l’ultima finestra utile per contestare nel merito la pretesa e i vizi procedurali maturati in tutte le fasi precedenti: oltre questa soglia, la cartella diventa definitiva.

Queste cinque finestre non vanno lette come compartimenti stagni: spesso un contribuente si trova a dover gestire più di una contemporaneamente, ad esempio quando riceve una nuova comunicazione di irregolarità mentre sta ancora rispettando un piano di rateizzazione relativo a un periodo d’imposta precedente. In questi casi, la priorità va sempre data alla finestra con la scadenza più imminente, senza lasciare che l’urgenza di una nuova pratica faccia perdere di vista un termine già in corso su quella precedente: è un errore che, nella prassi, capita più spesso di quanto si immagini, proprio perché ogni comunicazione arriva come un evento a sé stante, senza un promemoria che le colleghi tra loro.

Le domande sul tempo

Ho ricevuto la comunicazione due mesi fa e non ho fatto nulla: posso ancora agire? Dipende dalla fase. Se sono passati meno di 60 (o 90) giorni dalla notifica, la finestra per il pagamento con sanzione ridotta è ancora aperta. Se il termine è scaduto ma non è ancora arrivata la cartella, resta la possibilità di prepararsi alla difesa per quando la cartella verrà notificata, verificando fin da ora eventuali vizi nella comunicazione originaria.

Quanto dura in tutto, dal controllo automatizzato alla cartella definitiva? Nella prassi, tra la notifica della comunicazione di irregolarità e l’eventuale notifica della cartella (in caso di mancato pagamento o decadenza dalla rateizzazione) possono trascorrere da alcuni mesi fino a due anni, termine massimo entro cui la cartella deve essere notificata dopo una decadenza dal rateizzo.

Se ho saltato una rata da mesi, è ancora possibile evitare la decadenza? Solo se il pagamento avviene entro la scadenza della rata immediatamente successiva a quella non pagata (o entro le tolleranze di legge). Trascorso quel termine, la decadenza è già maturata e non è reversibile con un pagamento tardivo.

La cartella è arrivata oltre due anni dalla decadenza dal rateizzo: cosa significa? Significa che, secondo l’orientamento della Cassazione, la notifica è tardiva rispetto al termine previsto dall’articolo 3-bis del D.Lgs. 462/1997 per questa specifica ipotesi, ed è un motivo di impugnazione autonomo, a prescindere dalla fondatezza della pretesa originaria.

Posso ancora contestare l’errore dell’algoritmo che ha generato la segnalazione, anche se sono passati i 60 giorni? Se non è ancora arrivata la cartella, conviene comunque documentare l’errore e presentarlo all’ufficio, anche fuori termine per la sanzione ridotta: potrebbe comunque incidere sull’importo iscritto a ruolo. Se la cartella è già stata notificata, l’errore va fatto valere nel ricorso, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica.

Il periodo di agosto sospende anche il termine dei 60 giorni per rispondere alla comunicazione di irregolarità? No. La sospensione feriale, che copre esclusivamente il periodo dal 1° al 31 agosto, si applica ai termini processuali (come i 60 giorni per impugnare la cartella davanti alla Corte di giustizia tributaria), non al termine amministrativo per rispondere alla comunicazione di irregolarità o per pagare le rate. Questi ultimi termini decorrono senza interruzioni, anche se cadono in agosto.

Ho un consulente che gestisce la mia PEC: se lui non si accorge della comunicazione, sono comunque responsabile dei termini? Sì. Il termine decorre dalla data di consegna certificata all’indirizzo PEC del destinatario o del delegato, indipendentemente dal fatto che il messaggio venga letto. È una delle ragioni per cui, soprattutto in presenza di deleghe a intermediari, conviene stabilire un sistema di verifica periodica che non dipenda da un unico controllo occasionale della casella.

Se ho già impugnato la comunicazione di irregolarità (non la cartella), devo comunque impugnare anche la cartella quando arriva? Sì, a prescindere dall’esito atteso del primo giudizio. La comunicazione di irregolarità è qualificata come atto interlocutorio, e la sua eventuale impugnazione facoltativa non sospende né sostituisce l’onere di impugnare tempestivamente anche la cartella, quando notificata: sono due atti distinti, ciascuno con un proprio termine autonomo di 60 giorni, e mancare quello relativo alla cartella espone al rischio che questa diventi definitiva anche se il giudizio sulla comunicazione originaria è ancora pendente.

Quanto tempo ho per accorgermi di un errore dell’algoritmo prima che diventi irrilevante ai fini della difesa? Non esiste un termine specifico per “accorgersi” dell’errore in sé, ma il tempo utile per farlo valere in modo efficace coincide sempre con la finestra procedurale della fase in cui ci si trova: 60 (o 90) giorni se si vuole ancora incidere sulla sanzione ridotta tramite autotutela, oppure 60 giorni dalla notifica della cartella se si vuole contestarlo in giudizio. Prima si individua l’errore, più ampio è il ventaglio di strumenti ancora disponibili per farlo valere.

Le pronunce che scandiscono la procedura

Le posizioni della giurisprudenza di legittimità più rilevanti per questa materia, ordinate secondo la tappa della timeline a cui si riferiscono. La lettura di queste pronunce, prese nel loro insieme, restituisce un quadro coerente: la giurisprudenza tende a distinguere sempre con attenzione tra ciò che è un vizio meramente formale, privo di conseguenze sostanziali, e ciò che invece incide realmente sulle garanzie di difesa del contribuente, negando protezione al primo e riconoscendola pienamente al secondo.

Sulla comunicazione preventiva e la sua eventuale omissione. La Cassazione, con l’ordinanza n. 2092/2025, ha ribadito che l’invio della comunicazione di esito del controllo formale ex articolo 36-ter è una garanzia necessaria a tutela del contribuente, e che la sua omissione rende illegittima la successiva cartella di pagamento. In senso diverso, l’ordinanza n. 25169/2025 ha chiarito che l’avviso bonario non è dovuto quando dal controllo automatico emerge esclusivamente un omesso o insufficiente versamento privo di margini interpretativi, ipotesi in cui la cartella diretta resta valida. Questa distinzione, tra controlli che si limitano a rilevare un omesso versamento di quanto già dichiarato dallo stesso contribuente e controlli che invece comportano una rideterminazione della base imponibile o un giudizio di merito sulla spettanza di una deduzione o detrazione, è la chiave di lettura che ricorre in gran parte delle pronunce più recenti sul tema: più il controllo si avvicina a una mera verifica aritmetica priva di margini valutativi, meno stringente diventa l’obbligo di un contraddittorio preventivo formalizzato attraverso la comunicazione di irregolarità. Coerente con questa distinzione anche l’ordinanza n. 33344/2019, secondo cui il contraddittorio preventivo nei controlli automatizzati non è sempre necessario, ma solo quando emergano discrepanze o incertezze reali.

Sull’impugnabilità della comunicazione stessa. La Cassazione n. 18974/2021 ha affermato il principio per cui ogni atto che porti a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria specifica, con le relative ragioni di fatto e di diritto, è impugnabile davanti al giudice tributario, a prescindere dalla sua collocazione nell’elenco tassativo dell’articolo 19 del D.Lgs. 546/1992: principio esteso anche alla comunicazione di irregolarità. Questa lettura estensiva dell’articolo 19 nasce dall’esigenza, più volte ribadita dalla giurisprudenza costituzionale ed europea, di non lasciare il contribuente privo di tutela giurisdizionale immediata di fronte a un atto che, pur non formalmente autoritativo, produce comunque effetti concreti sulla sua sfera economica e giuridica: un principio che, applicato ai controlli originati da sistemi di analisi del rischio, assume un rilievo ulteriore, perché consente al contribuente di anticipare la contestazione anche quando ritenga che l’anomalia rilevata dal sistema non corrisponda in alcun modo alla propria situazione sostanziale. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 16293/2007, avevano peraltro già qualificato questi atti come interlocutori, privi di una pretesa tributaria definitiva. La più recente ordinanza n. 29257/2025 ha confermato questa impostazione, riconoscendo l’ammissibilità del ricorso proposto contro la comunicazione anche in assenza di inclusione espressa nell’elenco degli atti impugnabili.

Sul termine di impugnazione e sugli effetti del rigetto parziale. L’ordinanza n. 10732/2025 ha affrontato il caso di una comunicazione contenente un rigetto parziale esplicito di un’istanza di rimborso, chiarendo i termini entro cui tale rigetto va eventualmente impugnato per non incorrere in acquiescenza. Nel caso specifico, una società operante nel settore delle energie rinnovabili aveva visto ridotto l’importo di un rimborso richiesto a seguito di una comunicazione ex articolo 36-bis: la Corte ha confermato che, quando la comunicazione contiene un diniego esplicito e motivato, il contribuente non può attendere passivamente un successivo atto di diniego formale, ma deve attivarsi entro il termine ordinario di impugnazione se intende contestare la riduzione, pena la definitività della decurtazione operata dall’ufficio.

Sul contraddittorio preventivo generalizzato. La riforma introdotta dal D.Lgs. 219/2023, in vigore dal 18 gennaio 2024 e pienamente operativa dal 30 aprile 2024, ha inserito nello Statuto del contribuente l’articolo 6-bis, che impone un contraddittorio informato ed effettivo prima di quasi tutti gli atti impositivi. Si tratta della riforma più rilevante degli ultimi anni in questa materia, perché supera la precedente frammentarietà delle garanzie procedimentali — un tempo diverse a seconda del tributo e persino della natura armonizzata o meno del prelievo — sostituendola con un principio generale applicabile, salvo specifiche eccezioni previste dal comma 2 dello stesso articolo 6-bis, alla generalità degli atti autonomamente impugnabili. La Cassazione n. 7966/2024 ha applicato questa nuova disciplina anche alle verifiche già in corso alla data di entrata in vigore. L’ordinanza n. 5902/2025 ha inoltre chiarito che la distinzione, un tempo rilevante, tra tributi armonizzati e non armonizzati ai fini dell’obbligo di contraddittorio è stata superata dall’introduzione dell’articolo 6-bis, che generalizza la garanzia per la generalità degli atti impositivi.

Sulla decadenza dalla rateizzazione e le sue conseguenze. L’ordinanza n. 25591/2024 ha stabilito che la decadenza dalla rateizzazione concessa a seguito di un avviso bonario segue regole più severe rispetto a quelle previste per le rateizzazioni successive all’iscrizione a ruolo, senza la tolleranza delle otto rate non consecutive. Il caso deciso riguardava un ente che, a seguito di un controllo automatizzato sulla propria dichiarazione dei sostituti d’imposta, aveva ricevuto due distinte comunicazioni di irregolarità per importi rilevanti: la Corte ha colto l’occasione per ribadire in modo sistematico la differenza tra le due discipline, offrendo un principio di diritto applicabile in via generale a qualunque contribuente si trovi nella medesima situazione, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto controllato. La sentenza n. 19021/2025, confermando l’orientamento già espresso dalla n. 17362/2024, ha chiarito che in caso di decadenza le sanzioni vanno ricalcolate in misura piena solo sulla quota di debito residua non pagata, mentre le rate già versate restano acquisite con la sanzione ridotta. Sul termine per la notifica della cartella successiva alla decadenza, l’ordinanza n. 7663/2025 e, in senso conforme, l’ordinanza n. 24766/2025 hanno fissato in due anni dalla scadenza della rata non pagata il termine massimo, distinto da quello triennale ordinario.

Sugli effetti della richiesta di rateizzazione e sui vizi del prospetto. L’ordinanza n. 9242/2024 ha chiarito che la richiesta di rateizzazione costituisce un riconoscimento del debito che interrompe la prescrizione, senza tuttavia costituire acquiescenza alla pretesa. La Corte ha precisato che questo effetto interruttivo opera in modo automatico dal momento della presentazione dell’istanza, indipendentemente dall’esito successivo del piano di rateizzazione, e che il nuovo termine di prescrizione decorre dalla data dell’ultima rata effettivamente non pagata, non dalla data della domanda originaria. L’ordinanza n. 12648/2024 ha invece riconosciuto che un’incongruenza nel prospetto di rateizzazione predisposto dall’Amministrazione può escludere la colpa del contribuente e, di conseguenza, la decadenza, quando il versamento tardivo dipende da un errore imputabile all’ufficio.

Sulla trasparenza dei processi decisionali automatizzati. Pur riferita a un contesto diverso da quello strettamente fiscale, l’ordinanza n. 14381/2021 della Cassazione ha affermato un principio di portata generale, oggi sempre più rilevante anche per i controlli fiscali fondati su algoritmi: la logica di un sistema automatizzato che incide su diritti dell’interessato deve essere conoscibile, e l’assenza di questa conoscibilità pregiudica le garanzie di trasparenza previste dal GDPR. Applicare questo principio al contesto fiscale richiede naturalmente una certa cautela, perché la vicenda decisa dalla Cassazione riguardava un sistema privato di rating reputazionale e non un procedimento amministrativo tributario, che ha una propria disciplina di garanzie procedimentali distinta dal GDPR; tuttavia, il ragionamento di fondo — che un soggetto non può essere validamente inciso nei propri diritti da una decisione la cui logica sottostante resta ignota — offre uno spunto argomentativo che i difensori tributari stanno iniziando a valorizzare, specie nei casi in cui la comunicazione di irregolarità appare fondata su incroci di dati non pienamente spiegabili al contribuente che li riceve. Un principio che offre una chiave di lettura utile anche quando la selezione del contribuente da controllare nasce da un modello di machine learning i cui criteri restano opachi.

Sul termine di risposta e sulle novità procedurali più recenti. Va infine tenuto presente che la disciplina dei termini per rispondere alla comunicazione di irregolarità è stata oggetto di un intervento normativo recente (D.Lgs. 108/2024), che ha portato il termine da 30 a 60 giorni a partire dal 1° gennaio 2025: le pronunce della Cassazione relative a comunicazioni antecedenti a questa data vanno quindi lette tenendo presente il termine di 30 giorni allora vigente, un dettaglio che incide sul computo della tempestività delle risposte fornite dal contribuente in quei procedimenti e che va sempre verificato prima di applicare per analogia un precedente a un caso governato dalla disciplina attuale.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio interviene alla tappa della procedura in cui il contribuente si trova, con strumenti calibrati sulla fase specifica: se sei ancora nella finestra dei 60 giorni dalla comunicazione, l’intervento è diverso da quello necessario dopo la notifica di una cartella già consolidata. Nello specifico:

  1. Verifichiamo la base di calcolo della comunicazione di irregolarità, ricostruendo nel dettaglio i dati incrociati dal sistema automatizzato — fatture elettroniche, corrispettivi telematici, versamenti F24, dichiarazioni IVA — per individuare eventuali errori di duplicazione, disallineamento temporale o attribuzione a un periodo d’imposta errato, che sono le cause più frequenti di segnalazioni non corrispondenti a un’irregolarità reale.
  2. Prepariamo e presentiamo l’istanza di autotutela, documentata con la prova specifica dell’errore individuato, redatta in modo da essere depositata nei tempi utili a incidere sulla finestra dei 60 (o 90) giorni e non semplicemente come atto di stile privo di effetti concreti.
  3. Calcoliamo la sostenibilità reale di un piano di rateizzazione prima che venga richiesto formalmente, simulando l’impatto delle rate trimestrali sulla liquidità disponibile, in modo da scegliere un numero di rate coerente con la reale capacità di pagamento e non con la sola urgenza di chiudere la pratica.
  4. Verifichiamo la tempestività della notifica della cartella, controllando puntualmente il rispetto del termine biennale previsto in caso di decadenza da una rateizzazione precedente, e segnalando l’eventuale tardività come motivo autonomo di impugnazione.
  5. Controlliamo il ricalcolo delle sanzioni applicate dopo un’eventuale decadenza dal piano rateale, verificando riga per riga che riguardino esclusivamente la quota residua non pagata e non, come talvolta accade per errore dell’ufficio, l’intero importo originario già in parte versato.
  6. Costruiamo il ricorso contro la cartella facendo valere, in modo cumulativo quando ricorrono i presupposti, sia i vizi procedurali maturati nelle fasi precedenti — mancata comunicazione di irregolarità quando dovuta, tardività della notifica, ricalcolo scorretto delle sanzioni — sia i motivi di merito relativi alla fondatezza sostanziale della pretesa.
  7. Richiediamo la sospensione giudiziale dell’esecuzione, quando ricorrono i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, per bloccare tempestivamente fermi amministrativi, iscrizioni ipotecarie e pignoramenti nelle more del giudizio di merito.
  8. Verifichiamo i profili di trasparenza del processo di selezione automatizzata, quando la comunicazione appare fondata su un incrocio di dati i cui criteri non sono chiaramente esplicitati, per valutare argomentazioni difensive ulteriori rispetto al solo merito tributario, in coerenza con i principi di conoscibilità degli algoritmi già affermati dalla giurisprudenza in altri ambiti.
  9. Coordiniamo la strategia con lo staff multidisciplinare dello Studio, composto da avvocati e commercialisti che lavorano congiuntamente sullo stesso fascicolo, particolarmente utile quando la comunicazione tocca insieme profili dichiarativi e movimentazioni bancarie o finanziarie complesse, tipiche degli incroci di dati alla base dei controlli più recenti.
  10. Seguiamo il contenzioso con continuità dal primo grado fino all’eventuale Cassazione, senza cambio di difensore né di impostazione strategica lungo il percorso, garantendo che le argomentazioni costruite fin dalla fase di autotutela restino coerenti anche negli eventuali gradi successivi di giudizio.

Ogni intervento parte da un’analisi puntuale della fase in cui si trova il contribuente al momento del primo contatto con lo Studio: non esiste una risposta standard applicabile indipendentemente dal punto della cronologia raggiunto, perché gli strumenti utilmente esperibili al giorno 10 dalla notifica della comunicazione sono diversi da quelli disponibili dopo la notifica di una cartella già consolidata da mesi. Per questo la prima verifica che lo Studio compie riguarda sempre e comunque la mappa dei termini già decorsi e di quelli ancora aperti, prima di costruire qualunque linea difensiva successiva.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Per una materia scandita da termini che si susseguono in una sequenza rigida — come dimostra l’intera cronologia appena percorsa — la qualifica di cassazionista pesa in modo particolare: significa poter seguire la stessa strategia difensiva, senza soluzione di continuità, dalla prima verifica della comunicazione di irregolarità fino a un eventuale ricorso per Cassazione, se il contenzioso dovesse arrivare a quel punto. Il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario, dal canto suo, diventa decisivo quando — come sempre più spesso accade con i controlli basati su incroci di dati finanziari — la segnalazione dell’algoritmo tocca insieme la posizione fiscale e i flussi bancari del contribuente.

Il tempo come risorsa da non sprecare

Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore, ed è anche la più sprecata. Ogni tappa che abbiamo percorso — dalla selezione algoritmica invisibile fino alla riscossione coattiva — è scandita da termini che, una volta superati, non tornano indietro: la sanzione ridotta si perde, la rateizzazione decade, la cartella diventa definitiva. Questo non significa che ogni comunicazione di irregolarità richieda necessariamente una battaglia legale: significa piuttosto che ogni comunicazione richiede una decisione informata, presa nella finestra corretta, che sia quella di pagare, di contestare, di rateizzare o di richiedere chiarimenti. È la mancanza di questa decisione informata, più della decisione stessa in un senso o nell’altro, a trasformare una comunicazione gestibile in pochi giorni in un contenzioso che si trascina per anni. In una materia in cui la selezione dei controlli passa sempre più spesso per modelli di machine learning i cui criteri restano in larga parte opachi, conoscere in anticipo la cronologia della procedura è l’unico modo per non trovarsi a rincorrere scadenze già scadute.

È esattamente su questa materia — controlli automatizzati e formali, comunicazioni di irregolarità, rateizzazioni e cartelle che ne derivano — che si concentra la competenza specifica dello Studio Monardo, costruita sulla continuità difensiva del cassazionista e sul lavoro coordinato di uno staff che unisce avvocati e commercialisti su ogni fascicolo.

Che tu sia ancora nella finestra dei primi giorni dopo la notifica, o che tu ti trovi già di fronte a una cartella che credevi ormai fuori tempo massimo per essere contestata, la prima domanda a cui rispondere è sempre la stessa: quale termine è già decorso, e quale invece è ancora aperto. È da questa mappa, costruita fascicolo per fascicolo, che parte ogni strategia difensiva costruita dallo Studio.

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La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

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