Che Differenza C’è Tra Esdebitazione E Accordo Di Ristrutturazione Dei Debiti?

Questa pagina raccoglie le domande che ci vengono rivolte più spesso da chi ha sentito parlare di “esdebitazione” e di “accordo di ristrutturazione dei debiti” e non riesce a capire se si tratti di due nomi per la stessa cosa, di due alternative o di due tappe dello stesso percorso. Le risposte sono complete e scritte come le daremmo a voce, senza giri di parole.

Il quadro normativo, in breve. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, nel testo vigente a ottobre 2026 dopo il correttivo D.Lgs. 136/2024) usa le due espressioni con significati molto diversi. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti in senso tecnico sono quelli degli artt. 57-64: un contratto che l’imprenditore non minore conclude con almeno il 60% dei creditori e che il tribunale omologa. Nel linguaggio comune, però, “accordo di ristrutturazione” indica spesso anche la ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73) e il concordato minore (artt. 74-83). L’esdebitazione (artt. 278-283), invece, non è un accordo: è la liberazione dai debiti rimasti insoddisfatti dopo una liquidazione giudiziale o controllata, oppure, per chi non ha nulla da offrire, la liberazione dell’incapiente (art. 283).

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo bivio? Perché richiede di conoscere entrambi i lati della crisi. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce quindi dall’interno il percorso che porta all’esdebitazione del privato e del professionista. È anche Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e questo conta per gli accordi con i creditori dell’imprenditore, che si costruiscono trattativa per trattativa. Chi deve scegliere tra le due strade trova nello stesso studio entrambe le competenze.

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Esdebitazione e accordo di ristrutturazione sono la stessa cosa detta in due modi?

No: l’accordo è un modo per pagare i debiti in misura e tempi concordati; l’esdebitazione è la cancellazione di ciò che resta dopo che il patrimonio è stato liquidato (o quando non c’è nulla da liquidare).

Le due espressioni si confondono perché l’effetto finale sembra simile: in entrambi i casi il debitore, alla fine, non deve più una parte dei suoi debiti. Il meccanismo però è opposto.

Nell’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII) il debitore propone ai creditori un piano: per esempio pagare il 45% di un debito in quattro anni, oppure ottenere una dilazione o la rinuncia agli interessi. I creditori che firmano accettano quel trattamento. Quelli che non firmano, i cosiddetti “estranei”, devono essere pagati per intero, entro 120 giorni dall’omologazione per i crediti già scaduti o entro 120 giorni dalla scadenza per gli altri (art. 57 c.3). Il “taglio” del debito vale quindi solo verso chi lo ha accettato, salvo il caso particolare degli accordi ad efficacia estesa (art. 61), di cui parliamo più avanti.

Nell’esdebitazione non si chiede il consenso a nessuno. Il debitore mette a disposizione dei creditori il suo patrimonio liquidabile, attraverso la liquidazione controllata (art. 268) o quella giudiziale; al termine, o comunque decorsi tre anni dall’apertura (art. 279 e art. 282 c.1), i debiti non soddisfatti diventano inesigibili (art. 278 c.1). È un beneficio previsto dalla legge, a cui si accede se si è meritevoli: niente sovraindebitamento causato con colpa grave, malafede o frode (art. 282 c.2) e rispetto delle condizioni dell’art. 280.

Una terza figura sta nel mezzo e crea la maggior parte della confusione: la ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67). Si chiama “ristrutturazione”, ma non è un contratto con il 60% dei creditori: è un piano che il giudice può omologare anche se i creditori sono contrari, purché sia fattibile e, in caso di contestazione, conveniente rispetto alla liquidazione (art. 70 c.7). Come vedremo, la sua omologazione produce la riduzione dei debiti senza passare dall’esdebitazione degli artt. 278 ss., che presuppongono una liquidazione.

Quindi, se qualcuno le dice “facciamo l’esdebitazione con un accordo”, sta mescolando due cose distinte. Le domande che seguono servono a capire quale delle due (o delle tre) fa al suo caso.

Io sono un privato: posso fare un accordo di ristrutturazione dei debiti?

Un accordo di ristrutturazione nel senso dell’art. 57 no: è riservato all’imprenditore. Il privato ha però il suo equivalente, la ristrutturazione dei debiti del consumatore, oltre alla strada della liquidazione controllata con esdebitazione.

L’art. 57 c.1 è chiaro: gli accordi di ristrutturazione sono conclusi dall’imprenditore, anche non commerciale, diverso dall’imprenditore minore, in stato di crisi o di insolvenza. Restano fuori:

  • il consumatore, cioè chi si è indebitato per scopi estranei all’attività d’impresa o professionale eventualmente svolta (art. 2 c.1 lett. e);
  • l’imprenditore minore, cioè l’impresa che nei tre esercizi precedenti ha avuto attivo patrimoniale annuo fino a 300.000 € e ricavi lordi annui fino a 200.000 €, e che ha debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 € (soglia sui debiti senza riferimento ai tre esercizi; art. 2 c.1 lett. d);
  • il professionista che non esercita in forma d’impresa, che secondo l’impostazione del Codice rientra tra i debitori sovraindebitati dell’art. 2 c.1 lett. c).

Un’eccezione riguarda l’impresa agricola sotto soglia: l’art. 25-quater c.4 lett. d) le consente, al termine della composizione negoziata, di chiedere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione ai sensi degli artt. 57, 60 e 61.

Per tutti gli altri le alternative sono queste:

Chi è il debitore Strumento “negoziato” o “di piano” Strumento liquidatorio con esdebitazione
Consumatore Ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73) Liquidazione controllata + esdebitazione (artt. 268 e 282); incapiente (art. 283)
Professionista, imprenditore minore, start-up innovativa Concordato minore (artt. 74-83) Liquidazione controllata + esdebitazione; incapiente se persona fisica
Imprenditore agricolo sotto soglia Concordato minore o accordo ex artt. 57, 60, 61 dopo la composizione negoziata (art. 25-quater c.4) Liquidazione controllata + esdebitazione
Imprenditore commerciale sopra soglia Accordi di ristrutturazione (artt. 57, 60, 61), concordato preventivo Liquidazione giudiziale + esdebitazione (artt. 280-281)

Il privato, quindi, quando chiede “un accordo di ristrutturazione”, nella grande maggioranza dei casi intende il piano dell’art. 67. Tutto ciò che diciamo sull’art. 57 vale per l’impresa; per il privato il confronto vero è tra piano del consumatore ed esdebitazione dopo la liquidazione controllata.

Con quale dei due strumenti mi libero davvero dei debiti?

Con entrambi, ma in modo diverso: l’accordo e il piano liberano dalla parte di debito che il piano non prevede di pagare, a condizione di eseguirlo; l’esdebitazione libera da tutto ciò che la liquidazione non ha coperto, salvo alcune eccezioni di legge.

Guardiamo la sostanza, perché qui si gioca la scelta.

Con l’accordo dell’art. 57, il debitore resta obbligato a pagare quanto ha promesso agli aderenti e il 100% agli estranei. Se non paga, l’accordo può saltare e i creditori recuperano le loro azioni. La “liberazione” consiste nella rinuncia (parziale) che gli aderenti hanno sottoscritto.

Con il piano del consumatore omologato, il debito di ciascun creditore si riduce a quanto il piano prevede, anche per chi non lo ha approvato. Ma il piano va eseguito: se il debitore non adempie, il giudice gli assegna un termine e, se le prescrizioni restano inadempiute, revoca l’omologazione (art. 71 c.5 e art. 72 c.2). In quel caso può aprirsi la liquidazione controllata (art. 73).

Con l’esdebitazione, il debitore non deve più nulla dei debiti concorsuali rimasti insoddisfatti, e l’effetto opera verso tutti i creditori per causa anteriore. Ci sono però tre limiti da conoscere subito:

  1. i debiti esclusi: obblighi di mantenimento e alimentari, risarcimento da fatto illecito extracontrattuale, sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti (art. 278 c.7, lett. a e b);
  2. i creditori che non hanno partecipato al concorso: verso di loro l’esdebitazione opera solo per la parte eccedente la percentuale data ai creditori di pari grado (art. 278 c.2); su questa regola pende una questione di legittimità costituzionale;
  3. i garanti: fideiussori e coobbligati restano obbligati (art. 278 c.6).

La domanda giusta, quindi, non è “quale mi libera di più”, ma “quale prezzo pago per liberarmi“. Con l’accordo o il piano si paga con il reddito futuro e si conservano, di regola, i beni; con l’esdebitazione dopo la liquidazione si paga con il patrimonio liquidabile e con la parte di reddito che il giudice destina ai creditori.

Entro quanto tempo vedo l’effetto, nell’uno e nell’altro caso?

Nell’accordo l’effetto arriva con l’omologazione e si completa con l’esecuzione del piano; nell’esdebitazione dopo la liquidazione controllata servono la chiusura della procedura o, al più tardi, tre anni dall’apertura.

Per l’accordo dell’art. 57 il calendario lo fa il piano: si omologa, poi si paga secondo quanto concordato. Il vincolo di legge più stringente riguarda gli estranei, da pagare entro 120 giorni dall’omologazione (o dalla scadenza naturale del credito, se successiva). Il piano economico-finanziario, invece, può durare anni.

Per l’esdebitazione nella liquidazione controllata l’art. 282 c.1 indica due momenti alternativi: il provvedimento di chiusura oppure, se arriva prima, il decorso di tre anni dall’apertura. Nel frattempo la procedura acquisisce i beni sopravvenuti per tre anni dall’apertura (art. 272 c.3). Il tribunale dichiara l’esdebitazione con decreto motivato, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore, dopo aver dato ai creditori ammessi 15 giorni per presentare osservazioni.

Per l’incapiente (art. 283) i tempi sono più brevi sulla carta: il decreto arriva al termine di un procedimento senza liquidazione. Ma per i tre anni successivi l’OCC vigila e, se sopravvengono utilità ulteriori, i creditori possono agire su quelle (art. 283 c.1 e c.9).

Un dettaglio che spesso si ignora: nei procedimenti disciplinati dal Codice la sospensione feriale dei termini non si applica (art. 9 c.1 CCII). I termini per le osservazioni, per le integrazioni e per i reclami corrono quindi anche dal 1° al 31 agosto. Chi riceve una comunicazione a fine luglio non può contare sul “mese di pausa”.


Come si arriva a un accordo di ristrutturazione: chi devo convincere e quanti creditori servono?

Servono creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti (il 30% negli accordi agevolati) e un professionista indipendente che attesti dati e fattibilità; poi il tribunale omologa.

Il percorso, per l’imprenditore non minore, ha quattro passaggi.

1. La trattativa. Si parte da una situazione contabile aggiornata e da un piano economico-finanziario. L’art. 57 c.2 richiede che l’accordo indichi gli elementi del piano che ne consentono l’esecuzione, redatto secondo l’art. 56 e con gli allegati dell’art. 39 commi 1 e 3. In pratica: chi sono i creditori, quanto si deve a ciascuno, con quali flussi si pagherà.

2. Il quorum. L’accordo deve essere firmato da creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti (art. 57 c.1). La percentuale si dimezza, cioè scende al 30%, negli accordi agevolati dell’art. 60, a due condizioni: il debitore non chiede la moratoria degli estranei e non ha chiesto, e rinuncia a chiedere, le misure protettive dell’art. 54. È uno scambio: meno consenso richiesto, ma niente “scudo” contro le azioni esecutive e niente dilazione dei 120 giorni per i non aderenti.

3. L’attestazione. Un professionista indipendente attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, e deve dire espressamente che accordo e piano assicurano il pagamento integrale degli estranei nei termini (art. 57 c.4). Non basta un giudizio generico: la Cassazione, nel regime della legge fallimentare, ha ritenuto viziata un’attestazione che conteneva solo una valutazione complessiva di attuabilità, senza verificare il pagamento integrale dei creditori estranei (Cass. Sez. I n. 13154 del 15/5/2023). Il principio resta utile anche oggi, perché l’art. 57 c.4 chiede la stessa verifica.

4. L’omologazione. Gli accordi sono soggetti a omologazione secondo l’art. 48. I creditori e gli interessati possono opporsi (art. 48 c.4); la sentenza di omologazione è reclamabile davanti alla corte d’appello entro 30 giorni (art. 51 c.1). Dopo il correttivo, con la domanda di omologazione o anche dopo, il debitore può chiedere di essere autorizzato a contrarre finanziamenti prededucibili (art. 57 c.4-bis).

Chi conta per il 60%? Contano i crediti, non le teste. Un’impresa con tre banche che da sole rappresentano il 62% del passivo può chiudere l’accordo con quelle tre e pagare per intero fornitori e dipendenti. Al contrario, un’impresa con il passivo frammentato tra cento fornitori avrà difficoltà a raggiungere la soglia e dovrà valutare l’accordo ad efficacia estesa o un altro strumento.

Sui passaggi e sui termini delle due strade si veda la tabella riepilogativa più sotto, nella risposta sulle impugnazioni.

E i creditori che non firmano l’accordo cosa ottengono?

Tutto: il creditore estraneo all’accordo dell’art. 57 va pagato per intero, al massimo entro 120 giorni. Solo negli accordi ad efficacia estesa una parte dei non aderenti può essere vincolata.

Questa è la differenza più netta rispetto all’esdebitazione. L’accordo è, in partenza, un contratto: vincola chi lo firma e lascia intatti gli altri. Per questo l’art. 57 c.3 impone il pagamento integrale degli estranei:

  • entro 120 giorni dall’omologazione, per i crediti già scaduti a quella data;
  • entro 120 giorni dalla scadenza, per quelli che a quella data non erano ancora scaduti.

La Cassazione ha chiarito che i creditori si dividono solo in aderenti e non aderenti: non esiste una terza categoria di creditori con cui il debitore ha concordato in via informale dilazioni non risultanti dall’accordo (Cass. Sez. I n. 13154/2023). Chi non ha firmato è estraneo e va pagato secondo l’art. 57 c.3.

C’è però un’eccezione: gli accordi ad efficacia estesa dell’art. 61. Qui, in deroga agli artt. 1372 e 1411 c.c., gli effetti dell’accordo si estendono anche ai non aderenti della stessa categoria, se ricorrono tutte queste condizioni:

  1. tutti i creditori della categoria sono stati informati delle trattative e messi in condizione di parteciparvi in buona fede, con informazioni complete sulla situazione del debitore e sugli effetti dell’accordo;
  2. l’accordo non è liquidatorio: prevede la prosecuzione dell’attività d’impresa, diretta o indiretta;
  3. gli aderenti rappresentano il 75% dei crediti della categoria;
  4. i non aderenti ricevono non meno di quanto otterrebbero con la liquidazione giudiziale alla data della domanda di omologazione;
  5. accordo, domanda e documenti sono stati notificati ai creditori a cui si chiede l’estensione.

Anche così, ai creditori “trascinati” non possono essere imposte nuove prestazioni, nuovi affidamenti, il mantenimento di affidamenti esistenti o nuovi finanziamenti (art. 61 c.4). E se banche e intermediari rappresentano almeno metà dell’indebitamento, si possono formare categorie solo tra loro anche con un accordo che non preveda la continuità (art. 61 c.5).

Nell’esdebitazione la logica è capovolta: non si chiede il consenso a nessuno e l’effetto riguarda tutti i creditori concorsuali, con i limiti dell’art. 278 c.2 per chi non ha partecipato al concorso.

Come si ottiene l’esdebitazione, in pratica: devo fare domanda o arriva da sola?

“Opera di diritto”, dice la legge, ma deve comunque essere dichiarata dal tribunale con decreto: in pratica serve un’istanza del debitore o una segnalazione del liquidatore, e conviene non restare passivi.

Partiamo dal caso più frequente per il privato e il piccolo imprenditore: la liquidazione controllata. Il percorso è questo.

Apertura. Il debitore deposita il ricorso tramite l’OCC (art. 268). Se è una persona fisica a chiedere l’apertura, questa avviene solo se l’OCC attesta che c’è attivo da distribuire, anche mediante azioni giudiziarie (art. 268 c.3). Il tribunale nomina il liquidatore; se la domanda è del debitore, di regola conferma l’OCC (art. 270 c.2 lett. b) e fissa ai creditori un termine non superiore a 90 giorni per presentare le domande (art. 270 c.2 lett. d).

Liquidazione. Il liquidatore vende i beni, incassa la parte di reddito eccedente quanto il giudice lascia al debitore per il mantenimento suo e della famiglia (art. 268 c.4 lett. b), forma lo stato passivo e distribuisce il ricavato. Dal deposito della domanda si ferma il corso degli interessi, ai soli effetti del concorso, tranne che per i crediti con ipoteca, pegno o privilegio (art. 268 c.5).

Esdebitazione. Alla chiusura o, se prima, decorsi tre anni dall’apertura, il tribunale dichiara l’esdebitazione con decreto motivato su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore (art. 282 c.1). L’istanza è comunicata ai creditori ammessi, che hanno 15 giorni per le osservazioni. Il decreto relativo al consumatore o al professionista è pubblicato nell’area web del tribunale o del Ministero.

Condizioni. Il tribunale verifica le condizioni dell’art. 280 (nessuna condanna definitiva per bancarotta fraudolenta o delitti analoghi, nessuna distrazione dell’attivo, collaborazione con gli organi, nessuna esdebitazione nei cinque anni precedenti, non più di due esdebitazioni già ottenute) e quelle aggiuntive dell’art. 282 c.2: nessuna condanna definitiva per i reati dell’art. 344 e nessun sovraindebitamento causato con colpa grave, malafede o frode.

Un punto chiarito dalla Cassazione: la meritevolezza non è un filtro per entrare nella liquidazione controllata, ma si valuta nella fase dell’esdebitazione (Cass. Sez. I ord. n. 22074 del 31/7/2025; conforme Cass. Sez. I ord. n. 11603 del 28/4/2026, che però considera la relazione dell’OCC sulle cause dell’indebitamento un requisito di ammissibilità). Tradotto: si può essere ammessi alla liquidazione e poi vedersi negare l’esdebitazione. Per questo il comportamento durante la procedura conta quanto la storia dei debiti.

Diverso il caso dell’incapiente (art. 283): qui non c’è liquidazione, la domanda si presenta tramite l’OCC con un elenco dei creditori, gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e le entrate del nucleo; il giudice valuta la meritevolezza e concede l’esdebitazione una sola volta nella vita.

Quali documenti devo preparare per l’una e per l’altra strada?

Per l’accordo servono soprattutto documenti d’impresa e un piano attestato; per l’esdebitazione serve la fotografia completa del patrimonio, dei redditi e della storia dei debiti, filtrata dall’OCC.

Ecco l’elenco ragionato.

Accordo di ristrutturazione (art. 57)
– situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata, e documenti richiesti dall’art. 39 commi 1 e 3 (scritture contabili, elenco dei creditori con i rispettivi crediti e cause di prelazione, elenco dei beni);
– piano economico-finanziario redatto secondo l’art. 56;
– testo dell’accordo con le firme dei creditori aderenti e la prova del raggiungimento del 60% (o del 30% negli agevolati, o del 75% per categoria negli accordi estesi);
– relazione del professionista indipendente (art. 57 c.4);
– negli accordi estesi, prova delle notifiche ai creditori non aderenti della categoria (art. 61 c.2 lett. e).

Liquidazione controllata ed esdebitazione (artt. 268-282)
– elenco di tutti i creditori con importi e cause di prelazione;
– inventario dei beni (immobili, veicoli, conti, polizze, partecipazioni, crediti verso terzi);
– dichiarazioni dei redditi degli ultimi anni, buste paga o cedolini della pensione;
– atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni (vendite, donazioni, costituzione di fondi patrimoniali);
– spese del nucleo familiare, per consentire al giudice di fissare la quota di reddito che resta al debitore;
– relazione dell’OCC sulle cause dell’indebitamento e sulla diligenza del debitore.

Incapiente (art. 283 c.3-4): elenco dei creditori con importi e PEC; atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni; dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; stipendi, pensioni ed entrate del nucleo; relazione dell’OCC su cause dell’indebitamento, diligenza, ragioni dell’incapacità, atti impugnati e attendibilità della documentazione.

Un consiglio pratico che vale per entrambe le strade: gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni sono il punto in cui i creditori cercano. Una donazione della casa ai figli due anni prima, un fondo patrimoniale costituito mentre arrivavano i solleciti, una vendita sottoprezzo a un parente vanno spiegati prima che lo faccia qualcun altro. Nell’accordo possono compromettere la fiducia dei creditori e l’attestazione; nell’esdebitazione possono pesare sulla meritevolezza (art. 280 lett. b; art. 282 c.2).

Se il tribunale dice no, o un creditore non è d’accordo, posso impugnare?

Sì, ma con strumenti e termini diversi: contro l’omologazione dell’accordo si va in corte d’appello entro 30 giorni (art. 51); contro il decreto sull’esdebitazione si propone reclamo entro 30 giorni nelle forme dell’art. 124.

Nell’accordo di ristrutturazione, la sentenza che pronuncia sull’omologazione si impugna con reclamo alla corte d’appello entro 30 giorni (art. 51 c.1); il termine decorre per le parti dalla notificazione telematica a cura dell’ufficio. Attenzione alla legittimazione: secondo Cass. Sez. I ord. n. 5948 del 16/3/2026, può reclamare solo chi è diventato parte formale del giudizio di omologazione proponendo opposizione; il creditore, anche pubblico come INPS o Agenzia delle Entrate, che non si è opposto non può reclamare, salvo che deduca un vizio di procedura che gli ha impedito di partecipare. Chi vuole contestare un accordo deve muoversi nella fase di omologazione, non dopo.

Nella ristrutturazione del consumatore, dopo il correttivo il provvedimento sull’omologazione, di accoglimento o di rigetto, ha forma di sentenza (art. 70 c.8) e si reclama in corte d’appello ai sensi dell’art. 51 (Cass. Sez. I ord. n. 8875 del 9/4/2026).

Nell’esdebitazione dopo la liquidazione controllata, il decreto che la dichiara, oppure quello che accerta le preclusioni, è comunicato ai creditori ammessi e al debitore, che possono proporre reclamo entro 30 giorni nelle forme dell’art. 124 (art. 282 c.3). Lo stesso termine vale per il decreto sull’incapiente (art. 283 c.8). Sulla possibilità di ricorrere poi in Cassazione contro questi decreti la giurisprudenza non è uniforme: Cass. Sez. I ord. n. 30108 del 14/11/2025 ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario contro un diniego emesso senza contraddittorio, perché la domanda può essere riproposta; Cass. Sez. I ord. n. 13228 del 7/5/2026 viene indicata dalle rassegne come in contrasto.

Ecco la tabella dei passaggi e dei termini delle due strade.

Fase Atto Termine Davanti a chi
Accordo – adesioni Firma degli aderenti Nessun termine di legge; quorum 60% (30% agevolati, 75% per categoria negli estesi) Trattativa privata
Accordo – attestazione Relazione del professionista indipendente Prima del deposito Professionista indipendente
Accordo – omologazione Domanda e opposizioni (art. 48) Secondo il calendario fissato dal tribunale Tribunale
Accordo – estranei Pagamento integrale 120 giorni dall’omologazione o dalla scadenza (art. 57 c.3) Debitore
Accordo – impugnazione Reclamo contro la sentenza 30 giorni (art. 51 c.1) Corte d’appello
Liquidazione controllata – domande dei creditori Domande di ammissione Non oltre 90 giorni (art. 270 c.2 lett. d) Liquidatore
Liquidazione – stato passivo Osservazioni al progetto 15 giorni (art. 273) Liquidatore / giudice delegato
Esdebitazione – maturazione Chiusura o tre anni dall’apertura Art. 282 c.1 Tribunale
Esdebitazione – osservazioni Osservazioni dei creditori ammessi 15 giorni dalla comunicazione (art. 282 c.1) Tribunale
Esdebitazione – impugnazione Reclamo contro il decreto 30 giorni nelle forme dell’art. 124 (art. 282 c.3) Tribunale (forme dell’art. 124)
Incapiente – vigilanza Dichiarazione annuale e verifiche OCC Tre anni dal decreto (art. 283 c.1, c.7, c.9) OCC e giudice

Tutti questi termini corrono anche in agosto: l’art. 9 c.1 CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti disciplinati dal Codice.


Ho un fideiussore (mio padre, mia moglie, un socio): cosa succede a lui nei due casi?

Qui le due strade divergono in modo sorprendente: nell’accordo la rinuncia sottoscritta dal creditore aderente può liberare anche il fideiussore; nell’esdebitazione, invece, il fideiussore resta obbligato per intero.

È la domanda che più spesso cambia la scelta di una famiglia, quindi vale la pena essere precisi.

Accordo di ristrutturazione. L’art. 59 c.1 stabilisce che ai creditori che hanno concluso l’accordo si applica l’art. 1239 c.c., secondo cui la remissione del debito accordata al debitore principale libera i fideiussori. In concreto: se la banca firma un accordo con cui rinuncia a una parte del credito verso l’impresa, quella rinuncia giova, di regola, anche al fideiussore. La banca lo sa, ed è per questo che nella trattativa chiede spesso di conservare i propri diritti verso i garanti o di farli intervenire nell’accordo. Il testo dell’accordo va scritto pensando ai garanti, non solo all’impresa.

Per i creditori non aderenti a cui l’accordo è esteso (art. 61) vale la regola opposta: conservano impregiudicati i diritti verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso (art. 59 c.2). E per le società, salvo patto contrario, gli effetti dell’accordo si estendono ai soci illimitatamente responsabili, che però, se hanno prestato garanzia, continuano a rispondere a quel diverso titolo, salvo diversa previsione (art. 59 c.3).

Esdebitazione. L’art. 278 c.6 dice che sono salvi i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. Il debitore esdebitato non deve più nulla; il padre che aveva firmato la fideiussione sul mutuo o sul fido può essere chiamato a pagare tutto il debito originario.

Piano del consumatore e concordato minore. Per il concordato minore la regola è espressa: restano salvi i diritti verso coobbligati e fideiussori (art. 79 c.5). Per il piano del consumatore manca una norma espressa; la lettura sistematica, basata sul rinvio dell’art. 65 c.2 alle norme del titolo III e sul principio dell’art. 278 c.6, porta allo stesso risultato: l’omologa riduce il debito del consumatore, non quello di chi lo ha garantito.

Cosa ne ricava chi ha un garante in famiglia? Che la liberazione del debitore principale può spostare il problema sul garante. Se anche il garante è in difficoltà, va valutata una procedura per lui, eventualmente in forma familiare (art. 66: coniuge, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo, uniti civilmente e conviventi di fatto possono presentare un’unica domanda se conviventi o se il sovraindebitamento ha origine comune).

E i debiti con il Fisco e l’INPS? Si possono tagliare in entrambi i casi?

Sì, ma per vie diverse: nell’accordo serve la transazione fiscale con l’adesione dell’ente o, a certe condizioni, l’omologazione forzosa; nell’esdebitazione imposte e contributi non pagati diventano inesigibili come gli altri debiti, mentre le sanzioni seguono una regola propria.

Nell’accordo di ristrutturazione i crediti tributari e contributivi si trattano con la transazione fiscale dell’art. 63, che consente di proporre all’amministrazione finanziaria e agli enti previdenziali un pagamento parziale o dilazionato. Se l’ente non aderisce, il tribunale può, a determinate condizioni, omologare comunque (art. 63 c.2-bis). Questa possibilità ha però un limite chiarito dalla Cassazione: non è ammessa quando l’accordo con gli altri creditori è solo di facciata e serve, in realtà, a imporre all’erario un taglio del credito tributario senza una vera ristrutturazione concorsuale (Cass. Sez. I ord. n. 4365 del 26/2/2026, che ha lasciato al giudice di merito la valutazione dell’uso distorto). Il D.Lgs. 147/2026 (G.U. n. 185 dell’11/8/2026) ha modificato tra gli altri l’art. 63, estendendo la transazione ai tributi degli enti territoriali: prima di impostare una proposta il testo va riletto nella versione pubblicata in Gazzetta.

Nel concordato minore la falcidia dei crediti fiscali non richiede necessariamente una proposta di transazione fiscale (Cass. n. 14555/2026), e il giudice può omologare anche senza l’adesione del Fisco o degli enti previdenziali quando la loro adesione è determinante per la maggioranza e la proposta è per loro conveniente rispetto alla liquidazione (art. 80 c.3).

Nell’esdebitazione non c’è nulla da negoziare: le imposte e i contributi rimasti insoddisfatti dopo la liquidazione diventano inesigibili. Le sanzioni sono il punto delicato: l’art. 278 c.7 lett. b) esclude le sanzioni amministrative pecuniarie che non siano accessorie a debiti estinti. Il Tribunale di Torino, con decreto del 9/4/2026 (noto da una sintesi Eutekne), ha ritenuto che la sanzione tributaria accessoria rientri nell’esdebitazione, perché viene meno con l’obbligazione principale. Restano invece fuori le sanzioni “autonome”, non legate a un tributo estinto.

Sul piano pratico, per l’accordo conta il tempo: l’Agenzia ha bisogno di istruttoria e la proposta va presentata con largo anticipo. Per l’esdebitazione conta la ricostruzione: l’OCC deve informare l’agente della riscossione e gli uffici fiscali (art. 68 c.4 per il piano del consumatore), e un debito fiscale dimenticato può diventare un creditore non concorsuale con gli effetti limitati dell’art. 278 c.2.

Ci sono debiti che restano anche dopo l’esdebitazione?

Sì, e conviene saperlo prima: mantenimento e alimenti, risarcimenti da fatto illecito extracontrattuale, sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti.

L’art. 278 c.7 elenca due gruppi di debiti esclusi:

  • lett. a) gli obblighi di mantenimento e alimentari: l’assegno per i figli o per l’ex coniuge non si cancella;
  • lett. b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, e le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

Facciamo esempi concreti. Il risarcimento dovuto a chi è stato ferito in un incidente stradale causato dal debitore, nella parte non coperta dall’assicurazione, resta dovuto. Una multa per violazioni del codice della strada non accessoria a un debito estinto resta dovuta. Le rate arretrate dell’assegno di mantenimento restano dovute.

E nell’accordo? Qui la prospettiva cambia: l’accordo vincola solo chi lo firma. Un creditore titolare di un credito risarcitorio può aderire e accettare una riduzione, oppure restare estraneo ed essere pagato per intero. Nel piano del consumatore e nel concordato minore il trattamento di questi crediti dipende dalla proposta e dalle regole di quelle procedure, non dall’art. 278 c.7.

E per l’incapiente? È una questione aperta. Da un lato l’art. 278 sta tra le disposizioni generali sull’esdebitazione e l’art. 283 non lo deroga: il Tribunale di Rovereto, con decreto del 15/12/2025, ha applicato all’incapiente le esclusioni della lett. b). Dall’altro, l’art. 278 c.1 parla di crediti insoddisfatti “nella liquidazione giudiziale o controllata” e l’art. 283 non contiene un elenco proprio; parte della dottrina ritiene che le esclusioni non operino. Finché non c’è un orientamento consolidato, la scelta prudente è considerare a rischio i debiti delle lettere a) e b) anche nell’esdebitazione dell’incapiente.

Sono un professionista o ho una piccola impresa: quale strada è aperta per me?

L’accordo dell’art. 57 no, se è un professionista o un imprenditore minore; restano il concordato minore e la liquidazione controllata con esdebitazione, e la scelta dipende da quanto reddito futuro riesce a mettere sul tavolo.

Il professionista (commercialista, ingegnere, medico, avvocato) e il titolare di una piccola impresa sotto le soglie dell’art. 2 c.1 lett. d) rientrano tra i debitori sovraindebitati. Per loro l’equivalente funzionale dell’accordo è il concordato minore (art. 74): una proposta ai creditori che consente di proseguire l’attività, approvata dalla maggioranza dei crediti ammessi al voto (art. 79 c.1), con il silenzio-assenso per chi non risponde entro il termine assegnato (art. 79 c.3). Se l’attività non prosegue, il concordato minore è ammesso solo se ci sono risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile l’attivo (art. 74 c.2).

Rispetto all’accordo dell’art. 57, il concordato minore ha tre vantaggi: non serve il 60% delle firme, chi tace è considerato favorevole, e i dissenzienti sono vincolati. Ha anche un limite: deve rispettare l’ordine delle cause di prelazione (Cass. Sez. I n. 28574 del 28/10/2025).

L’alternativa è la liquidazione controllata con esdebitazione: si chiude o si ridimensiona l’attività, si liquidano i beni, si destina ai creditori la parte di reddito eccedente il mantenimento, e dopo al massimo tre anni si chiede l’esdebitazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, che come Gestore della crisi da sovraindebitamento ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa lavora su entrambi i versanti, imposta sempre la scelta partendo dai numeri: quanto reddito netto resta ogni mese dopo le spese della famiglia, quali beni si vogliono conservare, quanti creditori sono disposti a trattare. Se il reddito futuro è consistente e l’attività regge, il concordato minore conserva lo studio o la bottega; se l’attività è finita e il patrimonio è modesto, la liquidazione con esdebitazione chiude la partita in tempi certi.

Un’ultima avvertenza per chi ha chiuso la partita IVA: secondo Cass. Sez. I n. 20141 del 16/6/2026, il concordato minore dell’imprenditore individuale cancellato è inammissibile. Per chi ha già cessato, quindi, la strada più realistica è spesso la liquidazione controllata o, se il patrimonio è nullo, l’esdebitazione dell’incapiente.


Rischio di perdere la casa?

Con la liquidazione controllata che porta all’esdebitazione la casa di proprietà, di regola, si vende. Con un piano del consumatore o un concordato minore, invece, si può cercare di conservarla, a condizioni precise.

Non giriamo intorno al punto. La liquidazione controllata riguarda tutti i beni del debitore, con le esclusioni dell’art. 268 c.4: crediti e cose impignorabili, la parte di reddito necessaria al mantenimento indicata dal giudice, i frutti dell’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni del fondo patrimoniale e i loro frutti (salvo l’art. 170 c.c.). La casa intestata al debitore non è tra le esclusioni: il liquidatore la vende e il ricavato va prima al creditore ipotecario, nei limiti della sua prelazione.

Chi vuole tenere la casa ha due strumenti:

  • nel piano del consumatore, l’art. 67 c.5 consente di continuare a pagare alle scadenze contrattuali le rate del mutuo sull’abitazione principale, se il debitore era in regola alla data della domanda o se il giudice lo autorizza a pagare quanto scaduto;
  • nel concordato minore, l’art. 75 c.2-bis prevede la stessa possibilità per la persona fisica, a condizione che l’OCC attesti che il credito della banca sarebbe soddisfatto per intero con la vendita del bene a valore di mercato e che il rimborso non pregiudichi gli altri creditori.

Nell’accordo dell’art. 57 la questione si pone diversamente: si tratta con la banca e i beni non si liquidano per legge; il piano decide cosa vendere e cosa conservare.

Il limite reale: tenere la casa costa. Ogni euro di rata del mutuo è un euro che non va agli altri creditori, e il piano deve restare fattibile e, se contestato, conveniente rispetto alla liquidazione (art. 70 c.7). La rassicurazione fondata: il debitore che non ha immobili, o che ha un immobile già interamente assorbito dal mutuo, con la liquidazione perde poco più di quello che perderebbe comunque con l’esecuzione forzata, e in cambio ottiene la liberazione dai debiti.

Se mi hanno già dato un’esdebitazione, o se sbaglio strada, posso riprovarci?

L’esdebitazione ha limiti di numero e di tempo; l’accordo e il piano no, ma un fallimento lascia tracce. E da una strada si può passare all’altra, quasi sempre in una sola direzione.

I limiti dell’esdebitazione sono scritti nell’art. 280: niente esdebitazione se il debitore ne ha già beneficiato nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l’esdebitazione (lett. d) o se l’ha già ottenuta due volte (lett. e). Per l’incapiente la regola è più stretta: una sola volta (art. 283 c.1). Anche per il piano del consumatore l’art. 69 c.1 esclude chi è stato esdebitato nei cinque anni precedenti o ha già beneficiato dell’esdebitazione due volte.

Cosa succede se si “sbaglia strada”?

  • Dall’accordo o dal piano alla liquidazione: è il passaggio tipico. Se il piano del consumatore omologato non viene eseguito, il giudice revoca l’omologazione (art. 72) e, su istanza del debitore o di un creditore, può aprire la liquidazione controllata (art. 73), da cui poi l’esdebitazione. Se il concordato minore non è omologato, il giudice, su istanza del debitore, apre la liquidazione controllata (art. 80 c.5).
  • Dalla liquidazione all’accordo: è molto più difficile, perché aperta la liquidazione il patrimonio è nelle mani del liquidatore.

C’è anche un problema di diritto intertemporale che riguarda molti debitori. Chi era stato dichiarato fallito prima del 15/7/2022 resta regolato dalla legge fallimentare anche per l’esdebitazione chiesta dopo (Cass. Sez. I ord. n. 14835 del 3/6/2025), e non può poi invocare l’esdebitazione dell’incapiente dell’art. 283 per gli stessi debiti del fallimento (Cass. Sez. I ord. n. 30108 del 14/11/2025). Il caso dei debiti nati dopo il fallimento è stato lasciato aperto.

La rassicurazione: un accordo o un piano non riusciti non chiudono la porta all’esdebitazione, purché il debitore si sia comportato correttamente. Il limite: ogni procedura fallita lascia agli atti relazioni e verbali che il tribunale leggerà quando valuterà la meritevolezza.

Rischio che il giudice mi neghi tutto perché mi sono indebitato male?

Il rischio esiste, ma è circoscritto: conta la colpa grave, la malafede o la frode, non il semplice errore o la sfortuna.

Partiamo dall’esdebitazione. L’art. 282 c.2 la esclude se il debitore ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Non basta aver fatto scelte sbagliate: un’attività andata male, un lavoro perso, una separazione, una malattia sono le cause più comuni del sovraindebitamento e non sono colpa grave. Le rassegne riportano decisioni di merito che hanno negato il beneficio in casi di omesso pagamento sistematico delle imposte, con debito erariale prevalente (Trib. Treviso 31/3/2026, nota da sintesi), e altre che hanno valorizzato l’assenza di malafede, frode o colpa grave più che la misura in cui i creditori sono stati soddisfatti (Trib. Urbino 9/12/2025, nota da sintesi).

La Cassazione ha precisato, in un caso regolato dalla legge fallimentare, che la scarsa consistenza del patrimonio non impedisce l’esdebitazione se non deriva da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive, e che l’art. 280 CCII ha eliminato il requisito di un minimo di soddisfazione dei creditori (Cass. Sez. I ord. n. 28505 del 6/11/2024).

Nell’accordo dell’art. 57 il giudizio sulla “meritevolezza” in senso stretto non c’è: il tribunale verifica il quorum, l’attestazione, il pagamento degli estranei e, in caso di opposizione, gli altri requisiti. Ma un uso strumentale dello strumento può portare al diniego, come mostra Cass. Sez. I ord. n. 4365/2026 sulla transazione fiscale.

Nel piano del consumatore l’art. 69 c.1 esclude chi ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, mentre il creditore che ha concesso credito senza valutare il merito creditizio non può contestare la convenienza del piano (art. 69 c.2), pur potendone contestare i requisiti di legittimità (Cass. Sez. I, ord. n. 20672 del 22/7/2025).

La rassicurazione fondata: chi si è indebitato per vivere, lavorare o fronteggiare un evento imprevisto non è, di per sé, immeritevole. Il limite reale: chi ha continuato a chiedere prestiti sapendo di non poterli restituire, o ha spostato beni ai familiari, deve aspettarsi domande precise dall’OCC e dal tribunale.


“Mi fa vedere un esempio concreto?”

Volentieri. Sono due ipotesi dimostrative, con numeri costruiti apposta per mostrare il meccanismo: non sono casi reali e i risultati di un caso vero dipendono dai documenti e dalle decisioni del tribunale.

Ipotesi 1 – Impresa sopra soglia: accordo di ristrutturazione o liquidazione?

  • Debitore: SRL commerciale con ricavi oltre le soglie dell’impresa minore. Passivo complessivo 1.284.600 €.
  • Creditori: tre banche per 812.300 € (63,23% del passivo); fornitori per 297.450 €; Erario e INPS per 174.850 €.
  • Attivo stimato in caso di liquidazione giudiziale: 610.000 €, con costi della procedura e crediti privilegiati che assorbirebbero gran parte del ricavato.

Strada dell’accordo (art. 57). Le tre banche, da sole, superano il 60%: l’accordo può essere concluso solo con loro. Ipotesi di contenuto: pagamento del 55% del credito bancario in cinque anni, cioè 446.765 €. Fornitori, Erario e INPS restano estranei e vanno pagati per intero: 472.300 €. Se l’omologazione arriva martedì 14/7/2026, i crediti degli estranei già scaduti vanno pagati entro mercoledì 11/11/2026 (120 giorni, art. 57 c.3). Esborso complessivo: 919.065 €, distribuito in parte nei primi quattro mesi e in parte nei cinque anni. Il socio che aveva garantito i fidi bancari: per effetto dell’art. 59 c.1 e dell’art. 1239 c.c., la rinuncia delle banche aderenti giova di regola anche a lui; il testo dell’accordo va però controllato riga per riga, perché è lì che le banche cercano di tutelarsi sui garanti.

Variante. Se Erario e INPS volessero essere coinvolti nella riduzione, servirebbe una transazione fiscale (art. 63) da istruire con mesi di anticipo; l’omologazione senza la loro adesione è possibile solo alle condizioni dell’art. 63 c.2-bis e mai se l’accordo con le banche fosse solo uno schermo (Cass. ord. 4365/2026).

Strada liquidatoria. Liquidazione giudiziale e poi esdebitazione (artt. 280-281). La società cessa, i beni si vendono, i creditori ricevono quanto ricavato secondo le prelazioni; il socio fideiussore resta esposto per l’intero, perché l’esdebitazione fa salvi i diritti verso i garanti (art. 278 c.6).

Esito: con il passivo concentrato su pochi creditori bancari, l’accordo conserva l’impresa e, di regola, protegge anche il garante; la liquidazione libera la società ma lascia scoperto il socio.

Ipotesi 2 – Consumatore senza immobili: piano del consumatore o liquidazione controllata con esdebitazione?

  • Debitore: lavoratore dipendente, nucleo di due persone, reddito netto 1.640 € al mese su tredici mensilità (21.320 € annui). Nessun immobile, un’auto stimata 3.900 €.
  • Debiti: 61.280 € verso due finanziarie; 9.870 € su una carta revolving; 16.280 € di carichi affidati all’agente della riscossione. Totale 87.430 €.
  • Spese documentate del nucleo: 1.280 € al mese.

Esdebitazione dell’incapiente? Il reddito annuo di 21.320 € supera la soglia di 16.723,14 € che si ottiene con l’assegno sociale 2026 (7.101,12 € annui, provvisorio) aumentato della metà e moltiplicato per 1,57, parametro ISEE di un nucleo di due persone. Sulla lettura dell’art. 283 c.2 ci sono due interpretazioni (reddito confrontato con la soglia prima o dopo aver dedotto le spese di mantenimento), ma con questi numeri la strada dell’incapiente è comunque molto incerta.

Strada del piano (art. 67). Disponibilità mensile: 1.640 − 1.280 = 360 €. Si propone di versare 310 € al mese per 72 mesi, cioè 22.320 € (circa il 25,5% del debito), oltre alla vendita dell’auto se non indispensabile. Il giudice omologa se il piano è fattibile e, in caso di contestazione di un creditore, se questi riceve almeno quanto otterrebbe con la liquidazione (art. 70 c.7). Il debitore resta vincolato per sei anni.

Strada della liquidazione controllata. Ipotesi di apertura giovedì 8/10/2026. Il giudice lascia al debitore 1.280 € al mese; i 360 € eccedenti vanno alla procedura per tre anni: 12.960 €, più 3.900 € dall’auto, cioè 16.860 € lordi, prima delle spese di procedura (compenso del liquidatore secondo il D.M. 202/2014). Decorsi tre anni dall’apertura, cioè da lunedì 8/10/2029, l’esdebitazione può essere dichiarata con decreto, previa comunicazione dell’istanza ai creditori ammessi e decorso il termine di 15 giorni per le osservazioni. I circa 70.000 € residui diventano inesigibili, sanzioni accessorie comprese; resterebbero dovute solo eventuali sanzioni non accessorie.

Esito: la liquidazione costa meno in termini di anni e di denaro versato, ma richiede la meritevolezza al momento dell’esdebitazione; il piano costa di più e dura di più, ma non comporta lo spossessamento dei beni e consente al debitore di gestire direttamente i pagamenti. Se il debitore avesse una casa con mutuo in regola, il confronto cambierebbe del tutto, per le ragioni spiegate nella risposta sulla casa.

La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare

“Cosa succede al creditore che mi sono dimenticato di indicare, o che non so nemmeno di avere?”

È la domanda che separa davvero le due strade, e quasi nessuno la pone.

Nell’accordo di ristrutturazione dell’art. 57, il creditore dimenticato è semplicemente un estraneo: non ha firmato, non è vincolato, deve essere pagato per intero entro i 120 giorni dell’art. 57 c.3. Il problema è che il piano e l’attestazione sono stati costruiti senza di lui: se il suo credito è rilevante, i conti dell’accordo non tornano più, l’attestazione rischia di risultare non veritiera (la Cassazione ha considerato viziata un’attestazione che non verificava in modo specifico il pagamento integrale degli estranei, Cass. n. 13154/2023) e l’accordo può essere messo in discussione nella fase di omologazione o diventare ineseguibile dopo.

Nell’esdebitazione, il creditore per causa anteriore che non ha partecipato al concorso subisce l’esdebitazione solo per la parte eccedente la percentuale attribuita ai creditori di pari grado (art. 278 c.2). Esempio: se i chirografari hanno ricevuto il 14%, il creditore chirografario dimenticato può pretendere dal debitore esdebitato il 14% del suo credito, non di più. Su questa regola pende una questione di legittimità costituzionale: con l’ordinanza n. 104/2026 la Corte costituzionale ha restituito gli atti ai Tribunali di Verona e Milano per un vizio di notifica, e le ordinanze di rimessione sono state ripubblicate nella G.U. 1ª serie speciale n. 38 del 23/9/2026, quindi la questione è di nuovo pendente.

Nel piano del consumatore, la proposta riguarda i creditori indicati nell’elenco dell’art. 67 c.2 lett. a), e l’omologazione si fonda su quella fotografia: un creditore omesso apre problemi di efficacia del piano nei suoi confronti e può far emergere dubbi sulla completezza della documentazione, che l’OCC deve attestare.

La conseguenza pratica è una sola: il censimento dei debiti si fa prima, non dopo. Si chiede la Centrale Rischi della Banca d’Italia e il report CRIF, l’estratto di ruolo dell’agente della riscossione, la posizione presso l’INPS e presso i Comuni per tributi locali, si controllano gli atti notificati negli ultimi anni, compresi i decreti ingiuntivi. Un’ora spesa a cercare un creditore dimenticato vale più di qualunque argomento in udienza.


“Ma i giudici cosa dicono?”

Ecco i riferimenti giurisprudenziali che servono a capire la differenza tra le due strade. Per ciascuno indichiamo gli estremi, il principio riformulato e perché conta per chi deve scegliere. Dove la pronuncia è nota solo da massima o da sintesi lo segnaliamo.

Sugli accordi di ristrutturazione

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5948 del 16/3/2026 (massima Brocardi, art. 57). Può reclamare contro la sentenza di omologazione dell’accordo ai sensi dell’art. 51 solo chi è diventato parte formale del giudizio con l’opposizione dell’art. 48 c.4; il creditore, anche pubblico, rimasto fuori non è legittimato, salvo un vizio procedurale che gli abbia impedito di partecipare. Rilevanza: per il creditore che vuole contestare l’accordo la partita si gioca nella fase di omologazione.

  2. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 4365 del 26/2/2026 (massima Brocardi e sintesi Iusletter dell’11/3/2026). L’omologazione forzosa dell’accordo con transazione fiscale (art. 63 c.2-bis) non è ammessa quando l’intesa con gli altri creditori è solo formale e mira a imporre all’erario la riduzione del credito tributario, senza una reale ristrutturazione; la valutazione spetta al giudice di merito. Rilevanza: l’accordo non può essere usato come “esdebitazione fiscale” travestita.

  3. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 13154 del 15/5/2023 (commento EC News del 9/1/2024; regime della legge fallimentare). I creditori si distinguono solo in aderenti e non aderenti; l’attestazione deve verificare specificamente il pagamento integrale degli estranei, e una valutazione generica di attuabilità la rende viziata. Rilevanza: spiega perché nell’accordo il creditore che non firma va pagato al 100% e perché l’attestazione è il punto debole.

  4. Cass. n. 26620/2025 (sintesi Iusletter del 3/12/2025; la fonte non indica sezione e data). Gli accordi di ristrutturazione hanno natura concorsuale, con le conseguenze che ne derivano in tema di prededuzione. Rilevanza: l’accordo resta un contratto quanto al consenso, ma è inserito in una procedura con regole proprie.

Sull’esdebitazione

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074 del 31/7/2025 (massima Brocardi, art. 280). L’apertura della liquidazione controllata non può essere negata per mancanza di meritevolezza: negligenza e imprudenza del debitore si valutano nella fase dell’esdebitazione. Rilevanza: l’accesso alla liquidazione non garantisce l’esdebitazione; il giudizio sulla condotta arriva dopo.

  2. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11603 del 28/4/2026 (sintesi diritto.it del 20/5/2026). Conferma che per aprire la liquidazione controllata non serve la meritevolezza, ma la relazione dell’OCC sulle cause dell’indebitamento e sulla diligenza è requisito di ammissibilità soggetto a controllo sostanziale del giudice. Rilevanza: la relazione dell’OCC prepara già il terreno dell’esdebitazione.

  3. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28505 del 6/11/2024 (massima Brocardi; caso in regime di legge fallimentare). La scarsa consistenza del patrimonio non preclude l’esdebitazione se non dipende da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive; l’art. 280 CCII non richiede una soglia minima di soddisfazione dei creditori. Rilevanza: a differenza dell’accordo, l’esdebitazione non dipende da quanto si riesce a pagare.

  4. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14835 del 3/6/2025 (massima Brocardi). L’istanza di esdebitazione di chi era stato dichiarato fallito prima del 15/7/2022 resta regolata dalla legge fallimentare; gli artt. 278 ss. CCII presuppongono una liquidazione giudiziale o controllata. Rilevanza: l’esdebitazione del Codice è legata a una liquidazione, non a un piano o a un accordo.

  5. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30108 del 14/11/2025 (testo integrale). Il debitore già fallito che non ha ottenuto l’esdebitazione della legge fallimentare non può invocare quella dell’incapiente (art. 283) per la stessa esposizione; contro il diniego emesso senza contraddittorio il ricorso straordinario è inammissibile. Rilevanza: i percorsi non sono intercambiabili a piacere.

  6. Corte cost., sent. n. 74/2026 (depositata il 12/5/2026). La questione sull’art. 281 c.1 è stata dichiarata non fondata nei sensi indicati in motivazione: la contestualità tra decreto di chiusura ed esdebitazione va intesa in senso logico-funzionale, e l’istanza depositata subito dopo la chiusura può essere decisa con decreto successivo. Rilevanza: nell’esdebitazione dopo la liquidazione giudiziale, un ritardo minimo dell’istanza non fa perdere il beneficio.

  7. Corte cost., ord. n. 104/2026 (depositata l’11/6/2026). Restituzione degli atti ai Tribunali di Verona e Milano sulla questione dell’art. 278 c.2 (creditori non concorsuali), per mancata notifica delle ordinanze ai creditori ammessi; le ordinanze sono state ripubblicate in G.U. il 23/9/2026 e la questione è di nuovo pendente. Rilevanza: la sorte del creditore “dimenticato” nell’esdebitazione potrebbe cambiare.

  8. Trib. Torino, decr. 9/4/2026 (sintesi Eutekne del 25/4/2026; numero non disponibile). Nella liquidazione controllata la sanzione tributaria accessoria rientra nell’esdebitazione, perché si estingue con l’obbligazione principale. Rilevanza: delimita i debiti esclusi dell’art. 278 c.7 lett. b).

Sugli strumenti “di ristrutturazione” del sovraindebitato

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 8875 del 9/4/2026 (massima Brocardi). Dopo il correttivo, il provvedimento sull’omologazione del piano del consumatore, di accoglimento o di rigetto, ha forma di sentenza e si reclama in corte d’appello ai sensi dell’art. 51. Rilevanza: il piano del consumatore segue un regime di impugnazione diverso da quello dell’esdebitazione (reclamo nelle forme dell’art. 124).

  2. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 20672 del 22/7/2025 (massima Brocardi). Il creditore che ha colpevolmente causato l’indebitamento o ha violato l’art. 124-bis TUB può opporsi all’omologa del piano del consumatore per contestarne la legittimità, ma non la convenienza. Rilevanza: nel piano il comportamento del finanziatore pesa; nell’esdebitazione pesa soprattutto quello del debitore.

  3. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11676 del 29/4/2026 (sintesi ItaliaOggi del 18/7/2026). La moratoria fino a due anni dell’art. 67 c.4 non riduce i crediti privilegiati o ipotecari ma ne sospende il pagamento; gli interessi continuano a maturare e il rimborso deve iniziare alla scadenza della moratoria. Rilevanza: la “ristrutturazione” sposta nel tempo i crediti garantiti, non li cancella.

  4. Cass. civ., Sez. I, n. 28574 del 28/10/2025 (sintesi edotto). Il concordato minore deve rispettare l’ordine delle cause di prelazione. Rilevanza: anche lo strumento negoziato del professionista e della piccola impresa ha vincoli che l’accordo dell’art. 57 non conosce allo stesso modo.

Un’avvertenza: sulla ricorribilità in Cassazione dei decreti sull’esdebitazione le pronunce non sono allineate (Cass. ord. 30108/2025 e Cass. ord. 13228 del 7/5/2026); prima di impostare un’impugnazione la questione va verificata sull’orientamento più recente.


E voi, concretamente, cosa fate?

Ecco cosa fa lo Studio, passo per passo, quando una persona o un’impresa arriva con la domanda “accordo o esdebitazione?”.

  1. Ricostruiamo l’intero passivo: acquisiamo Centrale Rischi, report delle banche dati private, estratti di ruolo, posizioni INPS e tributi locali, e confrontiamo i dati con gli atti notificati, per non lasciare creditori fuori dall’accordo o dal concorso.
  2. Qualifichiamo il debitore: verifichiamo sui bilanci e sulle dichiarazioni se è consumatore, professionista, imprenditore minore o sopra soglia (art. 2 c.1 lett. c, d, e), perché da qui dipende quali strumenti sono davvero disponibili.
  3. Calcoliamo i quorum: per l’impresa sopra soglia misuriamo se il 60%, il 30% degli agevolati o il 75% per categoria degli accordi estesi è raggiungibile, creditore per creditore.
  4. Confrontiamo le alternative con i numeri: mettiamo a fianco il flusso di pagamenti dell’accordo o del piano e il presumibile esito della liquidazione, con la stessa base dati che userà l’OCC o l’attestatore.
  5. Esaminiamo le garanzie: leggiamo fideiussioni, coobbligazioni e garanzie ipotecarie di terzi, e valutiamo l’effetto dell’art. 59 o dell’art. 278 c.6 sui familiari e sui soci.
  6. Trattiamo con i creditori: impostiamo e conduciamo le trattative con banche, finanziarie e fornitori, e redigiamo il testo dell’accordo curando in particolare le clausole sui garanti.
  7. Impostiamo la posizione fiscale e contributiva: con i commercialisti dello staff prepariamo la transazione fiscale (art. 63) o la proposta del concordato minore, oppure verifichiamo quali sanzioni resterebbero fuori dall’esdebitazione.
  8. Prepariamo il fascicolo per l’OCC o per l’attestatore: raccogliamo e ordiniamo i documenti (redditi, atti degli ultimi cinque anni, spese del nucleo) e predisponiamo le spiegazioni sugli atti che i creditori potrebbero contestare.
  9. Seguiamo la procedura fino all’esdebitazione: depositiamo le istanze, rispondiamo alle osservazioni dei creditori nei 15 giorni, curiamo il dialogo con il liquidatore e il deposito delle dichiarazioni annuali dell’incapiente.
  10. Impugniamo o difendiamo i provvedimenti: proponiamo o contrastiamo reclami contro l’omologazione (art. 51) e contro i decreti sull’esdebitazione (artt. 282 c.3 e 283 c.8), e valutiamo il ricorso in Cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per questo tema contano due abilitazioni in particolare. La qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario di un OCC significano conoscere il punto di vista di chi redige la relazione sulle cause dell’indebitamento e sulla meritevolezza, cioè il documento su cui si regge l’esdebitazione. La qualifica di Esperto Negoziatore significa conoscere le dinamiche delle trattative con banche e creditori su cui si costruisce un accordo di ristrutturazione.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: stesso difensore, stessa linea, senza dover ricominciare da capo a ogni grado. Avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo, perché la scelta tra accordo ed esdebitazione è sempre, allo stesso tempo, una questione giuridica e una questione di numeri.

Non promettiamo esiti: ci impegniamo ad analizzare ogni documento, a verificare ogni alternativa e a costruire la strategia più solida per quel caso.


In sintesi: le tre cose da ricordare

Primo: l’accordo di ristrutturazione è un patto, l’esdebitazione è un beneficio di legge. L’accordo dell’art. 57 vincola chi lo firma (almeno il 60% dei crediti) e obbliga a pagare per intero gli altri entro 120 giorni; l’esdebitazione arriva dopo la liquidazione, senza consenso dei creditori, se il debitore è meritevole.

Secondo: la scelta dipende da chi è il debitore e da cosa vuole conservare. Il privato e il professionista non accedono all’art. 57: per loro il confronto è tra piano del consumatore o concordato minore, che consentono di tenere i beni pagando con il reddito, e liquidazione controllata con esdebitazione, che libera in al massimo tre anni ma con lo spossessamento del patrimonio.

Terzo: i terzi pagano il conto in modo diverso. I garanti, di regola, beneficiano della rinuncia del creditore aderente all’accordo (art. 59 c.1), ma restano obbligati per intero dopo l’esdebitazione (art. 278 c.6); il creditore dimenticato va pagato al 100% nell’accordo, mentre nell’esdebitazione recupera solo la percentuale del concorso, su una regola oggi all’esame della Corte costituzionale.

Lo Studio Monardo segue questo bivio con le competenze che richiede: l’Avv. Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, e quindi conosce dall’interno il percorso verso l’esdebitazione; è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, e quindi conosce le trattative su cui si fondano gli accordi con i creditori. Con lo staff di avvocati e commercialisti mettiamo a confronto le due strade sui numeri del singolo caso.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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