Due coniugi che vivono sotto lo stesso tetto, uno stipendio più alto e uno più basso, qualche finanziamento firmato insieme e altri debiti che ciascuno ha contratto per conto proprio. Quando decidono di affrontare il sovraindebitamento con una sola domanda, come consente l’art. 66 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), la prima domanda che fanno è quasi sempre la stessa: i nostri redditi verranno messi insieme? La risposta breve è che i redditi dei coniugi non si fondono in un’unica cassa a disposizione di tutti i creditori, ma vengono letti insieme per stabilire quanto serve alla famiglia per vivere. È una distinzione sottile, e la legge la risolve solo in parte: l’art. 66 si limita a dire che le masse attive e passive restano distinte, senza spiegare come si divide la spesa familiare tra due stipendi, che peso abbia il reddito del coniuge che non chiede nulla, o come si misuri l’incapienza di uno dei due quando l’altro guadagna.
Su questi punti, oggi, conta molto di più quello che hanno deciso i tribunali che la lettera della norma. In questa analisi trovi le decisioni che devi conoscere, tradotte in conseguenze pratiche per la tua famiglia: quanto resta in tasca a ciascun coniuge, chi paga quale creditore, cosa succede se uno dei due non ha nulla da offrire, che documenti servono e quali errori fanno saltare il piano.
Lo Studio Monardo segue questa materia per una ragione precisa, legata alle competenze certificate dell’Avvocato. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce quindi dall’interno il lavoro dell’Organismo che deve ricostruire redditi, spese e masse di ciascun familiare, cioè esattamente il passaggio in cui una procedura familiare si regge o crolla. E poiché è anche avvocato cassazionista, la stessa linea impostata davanti all’OCC può essere difesa nei reclami e fino all’ultimo grado.
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Le norme su cui i giudici si sono pronunciati
Prima di guardare le decisioni, un solo paragrafo di inquadramento. Il CCII offre al debitore non fallibile tre strade: la ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73), il concordato minore per chi non è consumatore (artt. 74-83) e la liquidazione controllata del patrimonio (artt. 268-277), con l’esdebitazione finale (artt. 278-283, compresa quella del debitore incapiente all’art. 283). L’art. 66 permette ai membri della stessa famiglia di usarle insieme, con un’unica domanda.
Ecco le regole che contano per la domanda del titolo, nella formulazione vigente a ottobre 2026 dopo il correttivo D.Lgs. 136/2024.
Art. 66 c.1. I membri della stessa famiglia possono presentare un’unica domanda se sono conviventi oppure se il sovraindebitamento ha un’origine comune. Se uno di loro non è consumatore, non si applicano le regole del piano del consumatore (salvo l’art. 67 c.5 sul mutuo della prima casa). Il terzo periodo, introdotto dal correttivo, ammette la liquidazione controllata familiare anche quando uno o più familiari sono incapienti, purché per almeno uno l’OCC attesti che c’è attivo da distribuire (art. 268 c.3).
Art. 66 c.2. Sono familiari, oltre al coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo, le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto della L. 76/2016.
Art. 66 c.3. Le masse attive e passive rimangono distinte. È la frase decisiva per il nostro tema: ogni coniuge resta titolare dei propri beni, dei propri redditi e dei propri debiti.
Art. 66 c.4 e c.5. Se ci sono più domande separate, il giudice le coordina (è competente quello adito per primo); il compenso dell’OCC è ripartito tra i familiari in proporzione all’attivo di ciascuno.
Poi ci sono le norme che, senza parlare di famiglia in modo esplicito, impongono di guardare al nucleo:
- art. 67 c.2 lett. e): la domanda del consumatore deve indicare stipendi, pensioni, salari ed entrate del debitore e del nucleo familiare, con quanto occorre al mantenimento;
- art. 75 c.1 lett. e): la stessa documentazione è richiesta nel concordato minore;
- art. 68 c.3: l’OCC deve dire se il finanziatore ha valutato il merito creditizio sul reddito disponibile, dedotto quanto serve per un dignitoso tenore di vita, che si considera idoneo se non inferiore all’assegno sociale moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE (D.P.C.M. 159/2013) corrispondente ai componenti del nucleo;
- art. 268 c.4 lett. b): nella liquidazione controllata restano fuori dall’attivo stipendi, pensioni e guadagni nei limiti fissati dal giudice per il mantenimento del debitore e della sua famiglia;
- art. 283 c.2: l’incapienza ricorre anche quando il reddito del debitore, dedotte le spese di produzione e il mantenimento suo e della famiglia, non supera l’assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per il parametro ISEE del nucleo;
- art. 79 c.2: nel concordato minore il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente e i parenti fino al quarto grado non votano e non si contano.
Un’ultima premessa sui tempi: l’art. 9 c.1 CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti regolati dal Codice, quindi tutti i termini di queste procedure (osservazioni, reclami, integrazioni) corrono anche dal 1° al 31 agosto. La sospensione feriale della L. 742/1969 vale per il processo civile di cognizione, il tributario e l’amministrativo; non vale nemmeno per le esecuzioni e le opposizioni esecutive.
Il sistema, quindi, mette insieme due spinte opposte: da un lato la separazione delle masse, dall’altro l’obbligo di valutare la famiglia come unità di spesa. È proprio nello spazio tra queste due regole che i giudici sono dovuti intervenire.
L’orientamento consolidato: un’unica domanda, ma due patrimoni
L’orientamento si è consolidato nel senso che la domanda familiare è uno strumento di coordinamento e non di fusione. Lo dicono in modo convergente quattro decisioni di merito, tutte lette per intero in questa analisi.
Tribunale di Verona, sentenza del 26 luglio 2024 (R.G. 129/2024)
La vicenda: due coniugi conviventi, con debiti in gran parte di origine comune, chiedono insieme l’apertura della liquidazione controllata. Il Tribunale accoglie, ma precisa subito un punto: anche se il ricorso è unico, si aprono due procedure distinte, ciascuna con il proprio inventario, il proprio stato passivo e il proprio programma di liquidazione. Il liquidatore deve aprire due conti correnti separati e ordinare ai datori di lavoro di versare su ciascuno la parte di stipendio eccedente il mantenimento.
Il passaggio più utile per chi si chiede se i redditi si sommano riguarda proprio il mantenimento. Il giudice ha calcolato la spesa familiare in modo unitario (1.672 € al mese, ritenuti congrui dall’OCC), ha sottratto il contributo di 200 € versato dal figlio maggiorenne convivente, che non era debitore, e ha ottenuto 1.472 € mensili da escludere dalla liquidazione. Poi ha diviso questa somma tra i coniugi in proporzione ai rispettivi redditi, 70% e 30%: 1.030 € a carico del coniuge con il reddito maggiore e 442 € a carico dell’altro. Ha previsto anche il caso dei mesi in cui entra un solo stipendio: il coniuge che lavora può trattenere fino all’intera quota di mantenimento e versa solo il surplus ai creditori della propria procedura.
Il principio, calato nella pratica, significa che i redditi si sommano solo per misurare il fabbisogno della famiglia; poi ciascuno risponde ai propri creditori con il proprio stipendio, al netto della propria quota di spese. Il Tribunale aggiunge che i creditori comuni devono insinuarsi in entrambe le procedure e che il ricavato di una non può servire a pagare i creditori personali dell’altro coniuge.
Tribunale di Udine, sentenza n. 86/2025 del 18 dicembre 2025
Anche qui due coniugi conviventi, una casa in comproprietà gravata da ipoteca, un’auto molto datata. Le entrate: circa 750 € di pensione per uno, circa 2.450 € tra pensione e lavoro per l’altra; i debiti personali erano di circa 111.800 € e 74.500 €. Il Tribunale apre un’unica procedura familiare, ma richiama espressamente l’art. 2740 c.c.: l’attivo di ciascun coniuge serve a pagare i suoi creditori personali e quelli comuni, mai i creditori personali dell’altro. Al liquidatore, unico, impone di tenere distinte le due posizioni nell’inventario, nella formazione del passivo, nei rendiconti e nei riparti.
In altre parole, se ti trovi in questa situazione e tuo marito ha un debito personale con una finanziaria, la tua pensione non andrà mai a pagare quella finanziaria, nemmeno se la procedura è una sola. A differenza di Verona, però, il Tribunale di Udine non ha fissato subito la quota di reddito esclusa: l’ha rimessa al giudice delegato, su istanza e con documenti aggiornati, richiamando per analogia l’art. 146 CCII previsto per la liquidazione giudiziale. I ricorrenti avevano indicato un fabbisogno di 1.475 € al mese finché la casa non fosse venduta e un costo di circa 600 € di affitto dopo la vendita: un dato che mostra quanto la spesa familiare cambi durante la procedura.
Tribunale di Alessandria, sentenza n. 8/2026 del 20 gennaio 2026 (R.G. 169-1/2025)
La vicenda: due coniugi conviventi, entrambi consumatori, con esposizioni superiori a 283.000 € e 348.000 €, redditi contenuti (circa 19.000 € annui per uno, circa 24.800 € lordi per l’altro) e un solo immobile, di proprietà di uno dei due e stimato 175.000 €. Il Tribunale afferma che l’art. 66, collocato tra le disposizioni generali del capo sul sovraindebitamento, si applica anche alla liquidazione controllata, a condizione che le masse attive e passive restino distinte. Per tre anni la procedura acquisisce la quota dei redditi di entrambi che eccede il fabbisogno familiare, ma la misura del mantenimento è rimessa al giudice delegato, ancora per analogia con l’art. 146 c.2.
Il principio, calato nella pratica, significa che l’immobile intestato a uno solo dei coniugi entra solo nella sua massa: il suo ricavato andrà ai creditori di quel coniuge e ai creditori comuni, non ai creditori personali dell’altro.
Tribunale di Palermo, sentenza n. 1/2024 del 2 gennaio 2024 (R.G. 240/2023 P.U.)
Qui la procedura è un piano del consumatore omologato su proposta congiunta dei coniugi. Il Tribunale richiama l’art. 66 e la distinzione delle masse. Ma il caso è istruttivo per il motivo opposto: un solo coniuge aveva un reddito (2.489,03 € netti al mese da lavoro dipendente), l’altra era priva di occupazione, quindi non c’era nulla da sommare. Il reddito unico è stato diviso tra una quota per il nucleo di quattro persone (1.482,70 € al mese) e le rate ai creditori: 99 rate mensili, le prime cinque da 860 € e poi da 939,81 €, con prededucibili e privilegiati al 100% e chirografari al 15%, su un’esposizione complessiva di 166.640,26 €. Il giudice ha ritenuto la rata compatibile con la capacità reddituale e ha vietato ai coniugi l’accesso a nuovo credito fino al completamento del piano.
In altre parole, se in casa lavora solo uno dei coniugi, la procedura familiare non serve a “mettere insieme” i redditi, ma a regolare in un solo piano anche i debiti del coniuge senza reddito, che altrimenti resterebbe esposto alle azioni dei creditori.
Che cosa unisce queste decisioni
Dalle quattro pronunce emerge un principio stabile in tre passaggi:
- la domanda è unica, ma le masse restano separate per legge (art. 66 c.3): ogni coniuge ha il proprio attivo e il proprio passivo;
- i redditi vengono esaminati insieme solo per stabilire la spesa della famiglia, che poi va attribuita a ciascuno;
- i creditori comuni concorrono su entrambe le masse; quelli personali solo sulla massa del proprio debitore.
Nessuna delle decisioni lette ha trattato i redditi dei coniugi come un’unica somma disponibile per tutti i creditori indistintamente.
Prima questione aperta: come si divide la spesa familiare tra due stipendi?
La questione
“Io guadagno 2.200 € e mia moglie 1.100 €. La spesa della famiglia è di 2.000 € al mese. Chi la paga? Se la pago tutta io, i miei creditori prendono meno; se la paga lei, i suoi creditori restano a zero.” È il dubbio più frequente, e la legge non lo risolve: l’art. 66 dice che le masse sono distinte, l’art. 268 c.4 lett. b) parla del mantenimento “del debitore e della sua famiglia”, ma nessuna norma dice come ripartire la spesa comune tra due debitori conviventi.
Cosa hanno deciso i giudici
I tribunali hanno seguito strade diverse, che è bene conoscere perché cambiano il risultato per i creditori di ciascun coniuge.
Il metodo proporzionale (Trib. Verona, 26/7/2024, R.G. 129/2024). La spesa familiare si calcola una volta sola, sulle spese effettive documentate e verificate dall’OCC, e si ripartisce tra i coniugi in proporzione ai rispettivi redditi. Il risultato è che ciascun coniuge versa ai propri creditori la stessa percentuale del proprio reddito. Nel caso deciso: 70% e 30% della spesa, con importi fissi per ciascuno e possibilità di revisione su istanza motivata da fatti nuovi documentati.
Il rinvio al giudice delegato (Trib. Udine, sent. 86/2025; Trib. Alessandria, sent. 8/2026). In sede di apertura il tribunale non fissa il limite e rimette al giudice delegato la determinazione, su istanza e con documenti aggiornati, applicando per analogia l’art. 146 CCII. Il criterio di ripartizione tra i coniugi viene quindi deciso in un secondo momento, nel corso della procedura.
Il reddito familiare unico nel piano del consumatore (Trib. Como, decreto del 6 febbraio 2026, P.U. 191-1/2025). Nella fase di apertura di un piano del consumatore familiare, il decreto ha preso atto di un reddito familiare complessivo di 3.960 € mensili da lavoro dipendente e di spese di mantenimento del nucleo di 3.118,37 €, senza ripartizioni tra i debitori: il surplus annuo di 10.669,14 €, cioè 53.345,70 € in cinque anni, sostiene il piano. Il decreto ha fissato l’udienza di omologa: non è dunque una decisione sul merito, ma mostra come, quando le masse passive sono in larga parte comuni, la prassi tenda a presentare il flusso familiare in modo unitario.
Se c’è contrasto
Più che un contrasto sul principio, c’è una differenza di metodo. Nessun giudice ha affermato che la spesa familiare debba gravare tutta su un coniuge. Ma il metodo proporzionale di Verona è l’unico, tra quelli letti, che traduce in numeri la separazione delle masse; il reddito unitario del caso di Como funziona bene quando i creditori sono in gran parte comuni, mentre diventa discutibile quando ciascun coniuge ha creditori personali consistenti. L’assunzione prudenziale è costruire il piano o il programma con una ripartizione proporzionale documentata, spiegandola nella domanda, invece di lasciare al giudice o ai creditori la scelta del criterio.
Cosa significa per te
Se tu e tuo marito avete creditori personali diversi, il criterio di ripartizione della spesa non è un dettaglio contabile: decide quanto riceve ciascun gruppo di creditori, e quindi chi può contestare il piano per mancanza di convenienza (art. 70 c.7) o chiedere al giudice delegato di rivedere il limite. Una ripartizione proporzionale motivata, con le spese reali documentate voce per voce, è la scelta che regge meglio alle osservazioni dei creditori. Va anche previsto cosa accade se un reddito viene meno (licenziamento, malattia, pensionamento): il Tribunale di Verona lo ha regolato in anticipo, e una clausola simile, proposta già nella domanda, evita una nuova istanza al primo imprevisto.
Seconda questione aperta: il reddito del coniuge che non chiede nulla conta?
La questione
“I debiti sono solo miei. Mia moglie lavora, non ha debiti e non vuole entrare nella procedura. Il suo stipendio verrà usato per pagare i miei creditori?” È la domanda del coniuge che teme di trascinare l’altro nella crisi. Qui non siamo nella procedura familiare in senso stretto, perché la domanda è di uno solo, ma il problema dei redditi da sommare si pone con la stessa forza.
Cosa hanno deciso i giudici e cosa dice la legge
La risposta parte dalla legge. Il reddito del coniuge che non presenta domanda non entra nella massa e non può essere acquisito dalla procedura: la liquidazione controllata riguarda i beni del debitore (art. 268 c.1) e il piano del consumatore impegna il patrimonio e i redditi di chi lo propone. Ma lo stesso reddito deve comparire nella domanda, perché l’art. 67 c.2 lett. e) chiede le entrate del nucleo familiare e quanto occorre al mantenimento.
Il Tribunale di Verona (26/7/2024, R.G. 129/2024) offre il metodo più chiaro: il contributo del familiare convivente non debitore (il figlio maggiorenne, 200 € al mese) non è stato acquisito, ma è stato sottratto dalla spesa familiare a carico dei coniugi debitori. In altre parole, il reddito del familiare che non partecipa non paga i creditori, ma riduce la quota di stipendio che il debitore può trattenere per vivere.
Sul versante del finanziatore, la Cassazione ha chiarito un punto collegato. Con Cass. Sez. I, ord. n. 20672 del 22/7/2025 (nota da massima su Brocardi) ha affermato che il creditore che ha colpevolmente causato l’indebitamento, o ha violato l’art. 124-bis TUB sulla verifica del merito creditizio, non può contestare la convenienza del piano del consumatore, ma può comunque opporsi e reclamare per far valere la mancanza dei requisiti di legittimità. La valutazione del merito creditizio, secondo l’art. 68 c.3, è parametrata sul nucleo familiare: se la banca ha concesso un prestito contando sul reddito del coniuge non firmatario, o ignorando che il nucleo era numeroso, l’OCC lo deve rilevare nella sua relazione.
Se c’è contrasto
Nelle decisioni lette non c’è un contrasto dichiarato, ma un rischio pratico: i creditori, nelle osservazioni (art. 70 c.3, 20 giorni dalla comunicazione), possono sostenere che la spesa familiare è sovrastimata perché il coniuge non debitore guadagna bene e potrebbe sostenerne una parte maggiore. L’assunzione prudenziale è dichiarare per intero il reddito del coniuge non debitore e attribuirgli la sua quota proporzionale delle spese, invece di ometterlo o di caricare sul debitore tutte le spese di casa. Un’omissione sulle entrate del nucleo è il tipo di incompletezza che l’OCC deve segnalare nella valutazione su completezza e attendibilità della documentazione (art. 68 c.2 lett. c).
Cosa significa per te
Il tuo coniuge non perde nulla del suo stipendio, ma il suo stipendio “pesa” sul tuo piano: quanto più contribuisce alle spese di casa, tanto più alta sarà la quota del tuo reddito destinata ai creditori. La regola pratica è che il reddito del coniuge non debitore non si somma al tuo per pagare i debiti, ma si conta per decidere quanto ti serve per vivere. Come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, l’Avv. Monardo imposta questa ripartizione prima del deposito, con i numeri che l’Organismo dovrà verificare. Attenzione anche ai debiti in apparenza solo tuoi: se il coniuge ha firmato come coobbligato o fideiussore, il tuo piano non lo libera (art. 278 c.6 per l’esdebitazione, art. 79 c.5 per il concordato minore; per il piano del consumatore manca una norma espressa e la stessa regola si ricava dal rinvio dell’art. 65 c.2). In quel caso può essere più sensato entrare insieme nella procedura familiare.
Terza questione aperta: un coniuge è incapiente, l’altro no
La questione
“Io ho una casa a metà con mio marito e uno stipendio; lui ha solo una piccola pensione e molti debiti personali. Possiamo fare la liquidazione insieme anche se lui non ha nulla da dare? E per sapere se lui è incapiente si conta anche il mio reddito?” Sono due domande diverse, e la seconda è la vera versione della domanda del titolo per le famiglie con redditi molto squilibrati.
Cosa hanno deciso i giudici
Sulla prima domanda, il quadro è cambiato. Prima del correttivo, la tesi restrittiva prevalente negava la liquidazione controllata congiunta: la spiegazione di Brocardi all’art. 66, letta in sintesi, cita Trib. Lucca 27/2/2024 e Trib. Rimini 21/4/2022 in questo senso, Trib. Verona 6/10/2022 e Trib. Pesaro 12/2/2024 in senso contrario, e Trib. Bari 6/12/2023 per la regola che i familiari devono chiedere tutti la stessa procedura. Oggi il terzo periodo dell’art. 66 c.1 ammette espressamente la liquidazione controllata familiare anche con uno o più familiari incapienti, se per almeno uno l’OCC attesta che c’è attivo da distribuire. La tesi restrittiva ha quindi perso il suo fondamento testuale, e le sentenze di Verona, Udine e Alessandria mostrano che la liquidazione congiunta è ormai prassi.
Sull’accesso alla liquidazione controllata, la Cassazione ha aggiunto due tasselli utili alle famiglie. Con l’ord. n. 22074 del 31/7/2025 (Sez. I, nota da massima) ha affermato che l’apertura non può essere negata per un giudizio di non meritevolezza: negligenza e imprudenza del debitore si valutano solo nella fase dell’esdebitazione. Con l’ord. n. 11603 del 28/4/2026 (Sez. I, nota da sintesi su diritto.it) ha precisato però che la relazione dell’OCC sulle cause dell’indebitamento e sulla diligenza è requisito di ammissibilità, con un controllo sostanziale del giudice. In altre parole, per ciascun coniuge l’OCC deve ricostruire la storia dei debiti, anche quando la domanda è unica.
Sulla seconda domanda, la legge offre un dato testuale che va letto con attenzione. L’art. 283 c.2 parla del debitore “in possesso di un reddito” che, dedotte le spese di produzione e il mantenimento suo e della famiglia, non superi l’assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per il parametro ISEE del nucleo. Il reddito confrontato con la soglia è quello del singolo debitore; il nucleo entra in gioco come moltiplicatore della soglia e come voce di spesa. Sui criteri di calcolo, due decreti di merito sono utili. Il Tribunale di Milano, decreto del 23/2/2026, ha indicato per un nucleo di quattro persone una soglia di 25.840,95 € annui, calcolata con l’assegno sociale 2025. Il Tribunale di Alessandria, decreto dell’11/2/2026, secondo la citazione del testo vigente che vi compare, confronta il reddito con la soglia dopo aver dedotto le spese di produzione e le spese reali di mantenimento; il testo previgente usava invece la soglia come misura del mantenimento.
Se c’è contrasto
Il contrasto riguarda il metodo di calcolo del c.2, non la somma dei redditi: c’è chi deduce le spese reali e poi confronta con la soglia (lettura che emerge dal decreto di Alessandria) e chi usa la soglia stessa come quota di mantenimento. Nessuna decisione letta ha sommato al reddito dell’incapiente quello del coniuge non debitore per escluderne l’incapienza. Il nodo vero è un altro: se il coniuge con reddito sostiene da solo le spese di casa, le “spese di mantenimento” che l’incapiente può dedurre si riducono, e il calcolo cambia. L’assunzione prudenziale è presentare il calcolo del c.2 in entrambe le letture, con la ripartizione delle spese tra i coniugi dichiarata, e verificare che il risultato tenga in tutte e due. Va poi ricordato che i valori dell’assegno sociale 2026 (546,24 € al mese, 7.101,12 € l’anno secondo la circolare INPS n. 153 del 19/12/2025) sono provvisori.
Cosa significa per te
Se uno dei coniugi è incapiente, oggi avete due strade: la liquidazione controllata familiare, purché almeno l’altro abbia attivo, oppure due percorsi distinti, liquidazione per chi ha beni e domanda di esdebitazione dell’incapiente ex art. 283 per l’altro. Il reddito del coniuge non si somma a quello dell’incapiente per negargli il beneficio, ma la ripartizione delle spese di casa può spostare il risultato del calcolo. Ricorda che l’esdebitazione dell’incapiente si ottiene una sola volta e che per tre anni dal decreto l’OCC verifica le utilità sopravvenute (art. 283 c.1 e c.9): un aumento di stipendio o un’eredità vanno dichiarati. La scelta tra le due strade va fatta sui numeri, non sull’intuizione.
I documenti che servono per dimostrare la ripartizione dei redditi
In tutte e tre le questioni il risultato dipende da ciò che si riesce a provare. Le norme lette (artt. 67 c.2, 75 c.1, 283 c.3) e le decisioni esaminate indicano un nucleo di documenti che conviene preparare per ciascun familiare, e non solo per la famiglia nel suo insieme:
- dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni di ciascun coniuge, anche di quello che non presenta domanda se le sue entrate vanno indicate come entrate del nucleo;
- ultime buste paga, cedolini di pensione o certificazioni dei compensi, separati per persona, per calcolare la quota proporzionale;
- certificato contestuale di residenza, stato di famiglia e matrimonio (lo stesso documento richiamato dal Tribunale di Udine), per provare la convivenza o l’unione civile;
- prospetto delle spese reali del nucleo, con ricevute di affitto o rate del mutuo, utenze, spese scolastiche e sanitarie: il Tribunale di Verona ha fissato il limite proprio sulle spese effettive verificate dall’OCC;
- contratti di finanziamento con l’indicazione di chi ha firmato e a che titolo (intestatario, cointestatario, fideiussore), perché da qui dipende in quale massa si insinua ciascun creditore;
- elenco degli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni di ciascun coniuge, comprese eventuali donazioni o vendite tra loro;
- per il familiare incapiente, la documentazione dell’art. 283 c.3, da usare anche come eccezione se un creditore chiede contro di lui la liquidazione controllata (art. 268 c.3).
La pronuncia più recente: Cassazione, ord. n. 8875 del 9 aprile 2026
Il contesto
La decisione più recente e più rilevante per le famiglie che scelgono il piano del consumatore è un’ordinanza della Prima Sezione civile della Cassazione, la n. 8875 del 9 aprile 2026, massimata su Brocardi proprio sotto l’art. 66 e l’art. 70 CCII (l’abbiamo letta in massima, non nel testo integrale). Il caso riguardava un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato in forma familiare e il problema era processuale, ma con conseguenze pratiche forti: contro il provvedimento che nega l’omologa del piano, a chi bisogna rivolgersi?
La motivazione in linguaggio piano
La Suprema Corte ha chiarito che, dopo il D.Lgs. 136/2024, il provvedimento con cui il tribunale decide sull’omologazione del piano del consumatore, sia quando lo accoglie sia quando lo respinge, ha la forma della sentenza prevista dall’art. 70 c.8. Di conseguenza si impugna con il reclamo dell’art. 51 CCII davanti alla Corte d’appello, anche quando si tratta di un diniego. Il tribunale in composizione collegiale non è competente.
Per capire cosa cambia, basta ricordare il regime precedente. Per i provvedimenti anteriori al correttivo, la stessa Cassazione, con l’ord. n. 21731 del 28/7/2025 (Sez. I, nota da massima su Brocardi), aveva indicato il tribunale collegiale come giudice del reclamo contro il decreto di inammissibilità. Oggi, per l’omologa e per il suo rigetto, la strada è la Corte d’appello, con le regole dell’art. 51: ricorso da depositare entro trenta giorni, che per le parti decorrono dalla notificazione telematica del provvedimento a cura dell’ufficio; udienza fissata entro sessanta giorni; resistenti che si costituiscono almeno dieci giorni prima dell’udienza; decisione con sentenza, a sua volta ricorribile in Cassazione entro trenta giorni dalla notificazione.
Cosa cambia per le famiglie
Nella procedura familiare il rischio di un diniego è più alto che in quella individuale, perché il giudice deve verificare la fattibilità di due posizioni e la correttezza della ripartizione dei redditi e delle spese. Se il tribunale ritiene, ad esempio, che la spesa familiare sia sovrastimata o che il reddito del coniuge non debitore sia stato sottovalutato, e nega l’omologa, sbagliare giudice del reclamo significa perdere il rimedio. Dopo la Cass. 8875/2026, contro il diniego dell’omologa del piano familiare del consumatore si va in Corte d’appello entro trenta giorni, e il termine corre anche ad agosto (art. 9 c.1 CCII). Restano diverse le regole per il concordato minore, dove l’art. 80 c.7 rinvia per il decreto di rigetto all’art. 50, e per l’esdebitazione, dove il reclamo segue le forme dell’art. 124 entro trenta giorni (artt. 282 c.3 e 283 c.8).
C’è un secondo effetto, meno evidente. Poiché il reclamo in Corte d’appello è un giudizio vero e proprio, con prove e costituzione delle parti, la qualità della documentazione depositata in primo grado diventa decisiva: la ripartizione dei redditi tra i coniugi va motivata e documentata già nella domanda, perché in reclamo il piano non si riscrive da capo. Per il decreto di inammissibilità del piano, del resto, l’art. 70 c.1 dice espressamente che in sede di reclamo piano e proposta non possono essere modificati.
Infine, l’ordinanza conferma un dato che emerge da tutta la giurisprudenza vista: la procedura familiare non crea un soggetto nuovo. Ci sono due (o più) debitori, ciascuno parte del giudizio, e ciascuno legittimato a impugnare per la propria posizione.
I principi applicati a tre famiglie-tipo
Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, con dati inventati ma realistici. Non sono casi seguiti dallo Studio. Per semplicità ignorano i costi in prededuzione della procedura (compenso dell’OCC o del liquidatore, spese), che nella realtà vanno pagati per primi.
Ipotesi 1 – Liquidazione controllata familiare, due stipendi, creditori in parte comuni
Dati di partenza:
– coniuge A: reddito netto 2.180 € al mese; coniuge B: 1.140 € al mese; totale 3.320 €;
– spesa familiare documentata e ritenuta congrua dall’OCC: 2.050 € al mese;
– debiti personali di A: 41.300 €; debiti personali di B: 12.870 €; finanziamento cointestato: 27.640 €.
Applicando il metodo proporzionale di Trib. Verona (R.G. 129/2024):
– A pesa per il 65,66% del reddito familiare, quindi trattiene 1.346,08 € e versa 833,92 € al mese;
– B pesa per il 34,34%, quindi trattiene 703,92 € e versa 436,08 € al mese.
In tre anni (36 mensilità, senza tredicesime) la massa di A raccoglie 30.020,96 € e quella di B 15.699,04 €.
Riparto, con masse distinte come impongono l’art. 66 c.3 e Trib. Udine 86/2025:
– nella massa di A concorrono 41.300 € personali + 27.640 € comuni = 68.940 €, soddisfatti al 43,55%;
– nella massa di B concorrono 12.870 € personali + 27.640 € comuni = 40.510 €, soddisfatti al 38,75%;
– il creditore comune, insinuato in entrambe, riceve circa 12.036 € da A e 10.711 € da B, cioè circa l’82,3% del suo credito (mai più del credito stesso).
Confronto: se i redditi fossero sommati in un’unica cassa (45.720 € su 81.810 € di debiti), tutti i creditori riceverebbero il 55,89%. La separazione delle masse riduce la quota dei creditori personali di ciascun coniuge e premia il creditore comune, che concorre due volte. Il modo di calcolare il concorso del creditore comune su due masse, in presenza di obbligazione solidale, è una lettura da verificare caso per caso con il liquidatore.
Ipotesi 2 – Piano del consumatore di un solo coniuge, l’altro lavora e non ha debiti
Dati di partenza:
– coniuge A (debitore): 1.920 € netti al mese;
– coniuge B (non debitore): 1.350 € netti al mese;
– spesa familiare con due figli: 2.240 € al mese.
Se il piano ignorasse il reddito di B e caricasse su A tutte le spese, la quota disponibile per i creditori sarebbe negativa (1.920 – 2.240) e il piano sarebbe infattibile. Con la ripartizione proporzionale, A pesa per il 58,72% del reddito familiare: si fa carico di 1.315,23 € di spese e può offrire 604,77 € al mese. In cinque anni sono 36.286,24 €. Il reddito di B non entra nel piano e non è acquisibile, ma va dichiarato (art. 67 c.2 lett. e). Se B avesse firmato come fideiussore il prestito più consistente, l’omologa del piano di A non lo libererebbe: per B andrebbe valutata la domanda familiare.
Tempi e rischi (date dimostrative): sentenza di diniego dell’omologa notificata il 12/11/2026 (giovedì); il reclamo in Corte d’appello va depositato entro trenta giorni, che scadrebbero sabato 12/12/2026 e slittano quindi a lunedì 14/12/2026 (Cass. 8875/2026). Se la comunicazione del decreto di inammissibilità arrivasse invece il 4/8/2027 (mercoledì), il reclamo dell’art. 70 c.1 andrebbe proposto entro il 3/9/2027 (venerdì), senza alcuna sospensione per agosto (art. 9 c.1 CCII).
Ipotesi 3 – Un coniuge incapiente, l’altro con mezza casa
Dati di partenza:
– nucleo di tre persone (coniugi e un figlio minore);
– coniuge A: stipendio di 1.640 € netti al mese, metà della casa ipotecata;
– coniuge B: pensione di 9.400 € netti annui, nessun bene, debiti personali per 38.900 €.
Soglia dell’art. 283 c.2 per un nucleo di tre persone, con l’assegno sociale provvisorio 2026: 7.101,12 € × 1,5 × 2,04 = 21.729,43 € annui. Il reddito di B, da solo, è 9.400 €: anche prima di dedurre qualsiasi spesa, resta sotto la soglia. Se invece, per errore, si sommasse lo stipendio di A (19.680 € annui), il reddito familiare (29.080 €) supererebbe la soglia. Il testo del c.2 parla del reddito del debitore, non di quello del nucleo: sommare i redditi in questo calcolo è un errore che può far perdere a B l’accesso al beneficio.
Due strade possibili:
– liquidazione controllata familiare, ammessa dall’art. 66 c.1 terzo periodo se l’OCC attesta che nella massa di A c’è attivo (la quota di casa e la parte di stipendio eccedente il mantenimento);
– liquidazione di A ed esdebitazione dell’incapiente per B, con le verifiche annuali per tre anni (art. 283 c.7 e c.9).
La scelta dipende anche dai debiti comuni e dalle garanzie incrociate: se B ha firmato come garante il mutuo di A, l’esdebitazione di B non toglie al creditore i diritti verso A, e viceversa (art. 278 c.6).
Tutte le decisioni in una tabella
Qui sotto trovi il riepilogo delle pronunce richiamate nell’analisi, con l’indicazione della fonte da cui le abbiamo lette: testo integrale per i provvedimenti dei tribunali pubblicati sui siti istituzionali, massima o sintesi per le altre. Le decisioni di merito non sono precedenti vincolanti, ma mostrano come i tribunali stanno applicando l’art. 66 alle famiglie con due redditi. Le pronunce di Cassazione riguardano aspetti collegati (forma del provvedimento, merito creditizio, accesso alla liquidazione) e vanno lette insieme alle prime. Le decisioni di Lucca, Rimini, Verona 2022, Pesaro e Bari sono note solo dalla sintesi Brocardi e riguardano la fase anteriore al correttivo: le riportiamo per capire da dove nasce il dibattito, non come regola attuale.
| Pronuncia (estremi) | Questione decisa | Principio in una riga | Rilevanza pratica |
|---|---|---|---|
| Cass. Sez. I, ord. n. 8875 del 9/4/2026 (massima) | Impugnazione del diniego di omologa del piano del consumatore, anche familiare | Accolto o respinto, il provvedimento è una sentenza (art. 70 c.8) reclamabile in Corte d’appello ex art. 51 | Contro il diniego si va in Corte d’appello entro 30 giorni |
| Cass. Sez. I, ord. n. 21731 del 28/7/2025 (massima) | Reclamo contro l’inammissibilità nel regime anteriore al correttivo | Competente il tribunale collegiale | Serve a capire il cambio di regime |
| Cass. Sez. I, ord. n. 20672 del 22/7/2025 (massima) | Creditore colpevole o che ha violato l’art. 124-bis TUB | Non contesta la convenienza, ma può far valere i requisiti di legittimità | Il merito creditizio, calcolato sul nucleo, resta un tema di difesa |
| Cass. Sez. I, ord. n. 22074 del 31/7/2025 (massima) | Accesso alla liquidazione controllata | La non meritevolezza non impedisce l’apertura | La famiglia accede anche con errori passati, valutati poi in esdebitazione |
| Cass. Sez. I, ord. n. 11603 del 28/4/2026 (sintesi) | Relazione dell’OCC nella liquidazione controllata | È requisito di ammissibilità, con controllo sostanziale | Per ogni coniuge serve una ricostruzione completa |
| Trib. Verona, sent. 26/7/2024, R.G. 129/2024 (testo integrale) | Liquidazione familiare di coniugi | Due procedure distinte; spesa familiare ripartita in proporzione ai redditi (70/30) | Modello di calcolo da proporre nella domanda |
| Trib. Udine, sent. n. 86/2025 del 18/12/2025 (testo integrale) | Liquidazione familiare con casa in comproprietà | L’attivo di ciascuno paga i suoi creditori e quelli comuni, non i personali dell’altro | I creditori personali del coniuge non toccano il tuo reddito |
| Trib. Alessandria, sent. n. 8/2026 del 20/1/2026 (testo integrale) | Applicabilità dell’art. 66 alla liquidazione controllata | Ammessa, con masse distinte; mantenimento fissato dal giudice delegato | Il limite può arrivare dopo l’apertura: va chiesto con documenti |
| Trib. Palermo, sent. n. 1/2024 del 2/1/2024 (testo integrale) | Piano familiare con un solo reddito | Omologa con reddito unico ripartito tra nucleo e creditori | La domanda familiare protegge anche il coniuge senza reddito |
| Trib. Como, decr. 6/2/2026, P.U. 191-1/2025 (testo integrale) | Apertura di un piano familiare del consumatore | Reddito e spese esposti in forma unitaria; fissata l’udienza di omologa | Il metodo unitario funziona se i debiti sono in gran parte comuni |
| Trib. Milano, decr. 23/2/2026 | Soglia dell’incapiente per quattro persone | 25.840,95 € annui con l’assegno sociale 2025 | Esempio concreto del moltiplicatore del nucleo |
| Trib. Alessandria, decr. 11/2/2026 | Metodo di calcolo dell’art. 283 c.2 | Il reddito si confronta con la soglia dopo aver dedotto spese di produzione e di mantenimento | Il calcolo va presentato in entrambe le letture |
| Trib. Lucca 27/2/2024; Trib. Rimini 21/4/2022 (sintesi) | Liquidazione controllata familiare | Tesi restrittiva, anteriore al correttivo | Superata dall’art. 66 c.1 terzo periodo |
| Trib. Verona 6/10/2022; Trib. Pesaro 12/2/2024 (sintesi) | Liquidazione controllata familiare | Tesi favorevole | Anticipano la regola oggi scritta |
| Trib. Bari 6/12/2023 (sintesi) | Stessa procedura per tutti i familiari | La domanda congiunta richiede la stessa procedura | Da coordinare con il c.1 vigente |
La sintesi operativa
Dalla giurisprudenza esaminata si ricavano principi pratici che valgono per qualunque famiglia stia valutando una domanda congiunta:
- I redditi dei coniugi non si fondono: ogni coniuge ha la propria massa attiva e passiva (art. 66 c.3; Trib. Udine 86/2025; Trib. Alessandria 8/2026).
- I redditi si leggono insieme solo per misurare la spesa della famiglia, che poi va attribuita a ciascun coniuge.
- Il criterio più trasparente, tra quelli applicati, è la ripartizione proporzionale delle spese reali documentate (Trib. Verona R.G. 129/2024).
- I creditori personali di un coniuge non vengono pagati con il reddito o con i beni dell’altro; i creditori comuni concorrono su entrambe le masse.
- Il reddito del familiare convivente che non chiede nulla non entra nella procedura, ma va dichiarato e riduce la spesa a carico del debitore.
- Nell’incapienza dell’art. 283 c.2 conta il reddito del singolo debitore; il nucleo serve a moltiplicare la soglia e a determinare le spese.
- La liquidazione controllata familiare è possibile anche con un coniuge incapiente, se l’altro ha attivo attestato dall’OCC (art. 66 c.1).
- Il coniuge garante o coobbligato non è liberato dalla procedura dell’altro: va valutata la domanda congiunta.
- Contro il diniego dell’omologa del piano del consumatore si propone reclamo in Corte d’appello entro trenta giorni (Cass. 8875/2026).
- I termini corrono anche in agosto, perché l’art. 9 c.1 CCII esclude la sospensione feriale.
- Il limite del mantenimento può essere rivisto per fatti nuovi documentati: un cambio di reddito va comunicato subito.
Le domande sul “quindi in pratica?”
Se facciamo la domanda insieme, i creditori di mio marito possono prendere il mio stipendio?
No. La giurisprudenza vista è uniforme: il tuo reddito, al netto della tua quota di spese familiari, va solo ai tuoi creditori personali e ai creditori comuni (Trib. Udine 86/2025; Trib. Verona R.G. 129/2024). I creditori personali di tuo marito concorrono solo sulla sua massa.
Chi guadagna di più paga tutte le spese di casa?
Non necessariamente. Il criterio applicato a Verona divide la spesa familiare in proporzione ai redditi. Altri tribunali rimettono la decisione al giudice delegato (Udine, Alessandria). Conviene proporre il criterio già nella domanda, con i documenti, perché in sede di reclamo il piano non si modifica.
Mia moglie non ha debiti: deve consegnare le sue buste paga?
Il suo reddito non viene acquisito, ma l’art. 67 c.2 lett. e) chiede le entrate del nucleo familiare. L’OCC deve poterle verificare: di norma servono buste paga o certificazione dei redditi e lo stato di famiglia. Nasconderle espone il piano alle osservazioni dei creditori e alla valutazione negativa sull’attendibilità della documentazione.
Uno di noi è incapiente: dobbiamo fare due procedure?
Non più necessariamente. L’art. 66 c.1 vigente ammette la liquidazione controllata familiare anche con un incapiente, se almeno l’altro ha attivo attestato. Le vecchie tesi restrittive (Lucca, Rimini) sono superate dal testo. Ma può convenire anche la strada separata, con l’esdebitazione dell’art. 283 per l’incapiente: il confronto va fatto sui numeri.
Il giudice ci ha negato l’omologa del piano: cosa facciamo?
Per il piano del consumatore, anche familiare, il provvedimento è una sentenza e si impugna davanti alla Corte d’appello ex art. 51, entro trenta giorni (Cass. 8875/2026). Il termine corre anche ad agosto. Nel frattempo le misure protettive perdono efficacia (art. 70 c.10): va valutato subito cosa succede alle esecuzioni sospese.
Cosa può fare lo Studio Monardo per la tua famiglia
Applichiamo questi orientamenti al fascicolo della tua famiglia, coniuge per coniuge. In concreto:
- Ricostruiamo le due masse separatamente: per ciascun coniuge elenchiamo beni, redditi, debiti personali e debiti comuni, con le cause di prelazione, nel formato che l’OCC dovrà verificare.
- Calcoliamo la spesa familiare reale sulle uscite documentate (affitto o mutuo, utenze, scuola, salute, trasporti) e la ripartiamo tra i coniugi con il criterio proporzionale motivato, prevedendo cosa accade se un reddito viene meno.
- Verifichiamo il ruolo del familiare non debitore: dichiariamo le sue entrate, ne calcoliamo il contributo alle spese e controlliamo che non abbia firmato garanzie che lo espongono.
- Analizziamo le garanzie incrociate (fideiussioni, cointestazioni, coobbligazioni) e valutiamo se la domanda familiare sia più protettiva di due domande separate.
- Simuliamo i riparti delle due masse per mostrare quanto riceverebbe ciascun creditore, anche nel confronto con l’alternativa liquidatoria richiesto dall’art. 70 c.7.
- Eseguiamo il calcolo dell’incapienza dell’art. 283 c.2 nelle due letture, con la scala ISEE del nucleo e l’assegno sociale aggiornato.
- Esaminiamo il merito creditizio dei finanziamenti alla luce dell’art. 68 c.3 e dell’art. 124-bis TUB, per sostenere davanti al giudice la posizione dei coniugi verso il creditore che ha concesso credito senza le verifiche dovute.
- Chiediamo al giudice le misure protettive (art. 70 c.4 o art. 78 c.2 lett. d) quando ci sono pignoramenti in corso su uno stipendio o sulla casa.
- Prepariamo l’istanza al giudice delegato per fissare o rivedere il limite del mantenimento nella liquidazione controllata, con i documenti aggiornati.
- Impugniamo i provvedimenti sfavorevoli davanti al giudice corretto, nel termine e senza contare su sospensioni estive che non esistono.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per un articolo che vive di giurisprudenza, la leva più importante è l’abilitazione al patrocinio davanti alla Corte di cassazione: gli orientamenti che abbiamo visto si difendono fino all’ultimo grado con lo stesso difensore e la stessa strategia, dal deposito della domanda all’eventuale reclamo in Corte d’appello e al ricorso in Cassazione, senza passaggi di consegne che fanno perdere tempo e coerenza. La qualifica di Gestore della crisi e fiduciario di un OCC permette di impostare la domanda con il linguaggio e le verifiche che l’Organismo applicherà. Lo staff multidisciplinare unisce avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo: i commercialisti ricostruiscono redditi, spese e riparti; gli avvocati ne fanno argomenti per il giudice e per i creditori.
In chiusura
Torniamo alla domanda iniziale. Nella procedura familiare i redditi dei coniugi non si sommano in una cassa comune: si leggono insieme per capire quanto serve alla famiglia, poi ciascuno paga i propri creditori con la propria parte. Come dividere la spesa, quanto pesa il coniuge che non chiede nulla, come si misura l’incapienza di uno dei due: sono scelte che la legge lascia aperte e che i giudici stanno risolvendo caso per caso. Per questo conta impostarle bene già nella domanda.
Lo Studio Monardo si occupa proprio di questo perché l’Avv. Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC: conosce i passaggi con cui l’Organismo verifica redditi, spese e masse di ogni familiare. Come cassazionista, può difendere la stessa impostazione in ogni grado di giudizio.
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