Questo non è un articolo da leggere e archiviare. È un piano da eseguire, mossa dopo mossa, se sei un imprenditore che ha avviato (o sta per avviare) la composizione negoziata della crisi e temi che un creditore, mentre tratti con l’esperto, depositi in tribunale un ricorso per farti aprire la liquidazione controllata. La domanda del titolo ha una risposta precisa, e non è quella che molti si aspettano: l’art. 18, comma 4, del Codice della crisi vieta di pronunciare, durante le trattative, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza, ma non nomina la liquidazione controllata. Eppure la liquidazione controllata è proprio la procedura a cui sono esposte l’impresa minore commerciale e l’impresa agricola, cioè la maggior parte di chi entra nel percorso “sotto soglia” dell’art. 25-quater.
La promessa di questo piano è semplice: alla fine saprai quali mosse fare, in quale ordine e entro quali giorni, per ridurre al minimo il rischio che un creditore trasformi le tue trattative in una procedura liquidatoria. Ti diremo dove la legge ti protegge in modo chiaro, dove la protezione dipende da un’interpretazione che va sostenuta davanti al giudice e dove, invece, devi costruirti un riparo diverso.
Perché proprio lo Studio Monardo su questo tema? Perché la domanda sta esattamente al confine tra due mondi che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo conosce entrambi da dentro: da un lato la composizione negoziata, in cui opera come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021; dall’altro la liquidazione controllata e le procedure di sovraindebitamento, in cui opera come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC. Chi conosce solo uno dei due versanti rischia di non vedere il punto in cui la protezione si interrompe.
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La diagnosi della tua situazione
Prima di procedere, assicurati di sapere da quale mossa devi partire. Non tutti gli imprenditori in composizione negoziata corrono lo stesso rischio, e non tutti hanno lo stesso tempo a disposizione. Un solo paragrafo di inquadramento: la composizione negoziata (artt. 12-25-undecies CCII) è un percorso stragiudiziale e riservato in cui un esperto indipendente, nominato tramite la piattaforma delle Camere di commercio, agevola le trattative tra l’imprenditore e i creditori; le misure protettive (artt. 18-19) sono lo “scudo” che l’imprenditore può chiedere per evitare che, nel frattempo, i creditori aggrediscano il patrimonio; per l’impresa sotto soglia l’art. 25-quater richiama queste regole “in quanto compatibili”. Tutto il resto di questo piano riguarda una sola domanda: quello scudo regge anche contro il ricorso per liquidazione controllata?
Rispondi a queste quattro domande, con i documenti davanti.
Domanda 1: la tua impresa può essere sottoposta a liquidazione controllata o a liquidazione giudiziale? È la domanda decisiva, perché il divieto dell’art. 18 c.4 è scritto per la liquidazione giudiziale. Sei esposto alla liquidazione controllata se sei un’impresa minore commerciale, cioè se presenti congiuntamente i requisiti dell’art. 2, comma 1, lett. d) CCII: attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro e ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro nei tre esercizi precedenti (o dall’inizio dell’attività se più breve), e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro. Sei esposto alla liquidazione controllata anche se sei un imprenditore agricolo, qualunque sia la dimensione: l’impresa agricola rientra nel sovraindebitamento e non è soggetta alla liquidazione giudiziale (con l’eccezione delle cooperative agricole, che hanno un regime speciale, come ricorda la rassegna pubblicata da EC News l’11 giugno 2025). Se invece sei un’impresa commerciale sopra soglia, il tuo rischio è la liquidazione giudiziale e il divieto dell’art. 18 c.4 ti copre in modo espresso.
Domanda 2: hai chiesto le misure protettive con l’istanza, e sono state pubblicate nel registro delle imprese? Se non le hai chieste, non esistono: la Corte d’Appello di Firenze (Sez. II, 21 marzo 2023, nel massimario della CCIAA Prato-Pistoia 2026) ha chiarito che la sola domanda di accesso alla composizione negoziata non impedisce la procedura liquidatoria se non sono state richieste le misure protettive.
Domanda 3: hai depositato in tribunale il ricorso per la conferma entro il giorno successivo alla pubblicazione? Se il deposito è tardivo, gli effetti protettivi cadono (art. 19, comma 1 e comma 3). Se hai sforato, sei già in uno scenario di deviazione.
Domanda 4: c’è già un ricorso per liquidazione controllata depositato da un creditore? Se sì, devi sapere se è stato depositato prima o dopo la pubblicazione della tua istanza, chi è il creditore, quanto vale il suo credito, se l’udienza è già fissata.
Incrocia le risposte con questa tabella.
| La tua situazione | Parti dalla mossa | Perché |
|---|---|---|
| Non hai ancora presentato l’istanza di nomina dell’esperto | Mossa 1 | Devi prima capire se sei esposto alla controllata e preparare l’istanza con la richiesta di misure |
| Hai presentato l’istanza senza chiedere misure protettive | Mossa 2 | Puoi chiederle con un’istanza successiva (art. 18 c.1) |
| Istanza con misure pubblicata oggi o ieri | Mossa 3 | Il ricorso di conferma va depositato entro il giorno successivo alla pubblicazione |
| Ricorso di conferma depositato, udienza fissata | Mossa 4 | Devi preparare l’udienza e chiedere espressamente lo scudo contro la controllata |
| Un creditore ha già depositato il ricorso per liquidazione controllata | Mossa 5 (in parallelo alle mosse 3-4) | Devi difenderti nel procedimento dell’art. 270 con gli argomenti della composizione |
| Le misure stanno per scadere o un creditore ne chiede la revoca | Mossa 6 | Durata, proroga e revoca seguono l’art. 19 c.4-6 |
| Le trattative non stanno funzionando | Mossa 7 | Ti serve un’uscita che porti con sé un divieto espresso di liquidazione controllata |
| La liquidazione controllata è stata aperta | Mossa 8 | Reclamo, effetti, conservazione degli atti autorizzati, esdebitazione |
Prima di passare alle mosse, devi avere chiaro su quale terreno ti muovi. Per l’impresa esposta alla liquidazione controllata esistono, oggi, tre letture possibili della protezione, e il piano è costruito per funzionare con tutte e tre.
Prima lettura: lo scudo si estende alla controllata per adattamento. L’art. 25-quater, comma 5, richiama l’art. 18 “in quanto compatibile”. Per un’impresa che non può essere sottoposta a liquidazione giudiziale, la compatibilità si realizza leggendo il divieto del comma 4 come riferito alla procedura che, per quell’impresa, svolge la stessa funzione: la liquidazione controllata. A sostegno c’è il comma 2 dello stesso art. 25-quater, che per l’impresa sotto soglia ha già trasformato la dichiarazione sulle procedure pendenti dell’art. 17, comma 3, lett. d) in una dichiarazione sulla pendenza della liquidazione controllata. Se il giudice segue questa lettura, sei protetto come un’impresa sopra soglia.
Seconda lettura: lo scudo opera attraverso il divieto di azioni esecutive. Il comma 3 dell’art. 18 vieta ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio. Se il ricorso per liquidazione controllata viene considerato un’iniziativa esecutiva di tipo collettivo, è già vietato. Il punto debole è l’art. 268, comma 2, che tiene distinti la domanda di liquidazione e le procedure esecutive individuali.
Terza lettura: nessuno scudo automatico. Il comma 4 dice “liquidazione giudiziale” e il legislatore, quando ha voluto, ha scritto “liquidazione controllata” (art. 78, comma 2, lett. d). In questa lettura il creditore può chiedere e ottenere la controllata anche durante le trattative, e l’unica protezione deriva dalle misure cautelari che il giudice della composizione può concedere, dalla valutazione del giudice della liquidazione e dalle difese sui presupposti.
Nelle fonti consultate per questo piano non risulta una pronuncia che abbia scelto tra queste letture con riferimento all’impresa minore o agricola. Per questo il piano non si affida a nessuna delle tre: le usa tutte, nell’ordine, e affianca a esse le difese che funzionano comunque (incapienza, soglia, insolvenza, passaggio al concordato minore).
Un’avvertenza vale per tutte le righe della tabella: nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi la sospensione feriale dei termini non si applica (art. 9, comma 1, CCII). I termini di questo piano corrono anche dal 1° al 31 agosto. Due tribunali (Brescia, 5 agosto 2022, e Torino, 22 agosto 2022, nel massimario Prato-Pistoia 2026) hanno escluso la sospensione feriale anche per la durata delle misure protettive: se le tue misure scadono a fine agosto, scadono davvero a fine agosto.
Mossa 1 – Verifica a quale procedura liquidatoria sei esposto e quanto vale il rischio
Obiettivo della mossa: stabilire, con numeri alla mano, se il pericolo per te è la liquidazione giudiziale (coperta in modo espresso dall’art. 18 c.4) o la liquidazione controllata (non nominata), e quali creditori hanno concretamente i requisiti per chiederla.
Quando va fatta. Prima di presentare l’istanza di nomina dell’esperto, o comunque entro la prima settimana dall’accettazione dell’esperto. Non passare oltre finché non hai chiuso questa verifica: tutte le mosse successive cambiano a seconda dell’esito.
Come si esegue.
Il primo passo è ricostruire i tre parametri dell’impresa minore. Prendi i bilanci (o, se non sei tenuto al bilancio, le dichiarazioni dei redditi e IVA) degli ultimi tre esercizi e annota per ciascun anno l’attivo patrimoniale e i ricavi lordi. Poi prendi la situazione debitoria aggiornata, comprensiva dei debiti non ancora scaduti: mutui per l’intero residuo, leasing, debiti verso fornitori, debiti fiscali e contributivi, finanziamenti dei soci. Se anche in un solo anno superi 300.000 euro di attivo o 200.000 euro di ricavi, oppure se i debiti superano 500.000 euro, non sei impresa minore (se sei impresa commerciale) e il tuo rischio è la liquidazione giudiziale.
Il secondo passo è verificare la natura agricola dell’attività. Non conta il codice ATECO in sé, conta l’attività effettivamente svolta: la rassegna di EC News dell’11 giugno 2025 riporta, tra gli altri, Trib. Gela 7 luglio 2023 (rilevanza dell’attività effettiva e non delle risultanze formali) e Trib. Brescia 8 febbraio 2024 (allevamento qualificato come attività agricola anche senza utilizzo del fondo). Se sei agricolo, la tua procedura liquidatoria è la controllata a prescindere dai numeri.
Il terzo passo è la mappa dei creditori “pericolosi”. Per chiedere la liquidazione controllata contro di te un creditore deve dimostrare che sei in stato di insolvenza (non basta la crisi) e la procedura non si apre se i debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria sono inferiori a 50.000 euro (art. 268, comma 2, CCII). Attenzione: la soglia riguarda l’ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati, non il solo credito del ricorrente. Elenca quindi: chi ha un titolo esecutivo, chi ha già notificato precetti o pignoramenti, chi ti ha mandato diffide, chi ha un credito scaduto rilevante e un interesse a “forzare” la trattativa (tipicamente la banca con garanzia del Fondo centrale, il fornitore principale, il locatore dell’immobile produttivo).
Il quarto passo, se sei un imprenditore individuale, è valutare subito l’eccezione di incapienza. Secondo l’art. 268, comma 3, quando il creditore agisce contro una persona fisica la liquidazione controllata non si apre se l’OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire, neppure con azioni giudiziarie; l’eccezione va sollevata entro la prima udienza, con i documenti dell’art. 283, comma 3, e se l’attestazione non è ancora pronta il giudice concede un termine non superiore a 60 giorni. Se sei una società, questa difesa non ti riguarda.
La base giuridica. Art. 2, comma 1, lett. c) e d) CCII (sovraindebitamento e impresa minore); art. 25-quater, comma 1 (accesso dell’imprenditore commerciale e agricolo sotto soglia alla composizione negoziata); art. 268, commi 2 e 3 (legittimazione del creditore, soglia di 50.000 euro, eccezione di incapienza); art. 18, comma 4 (divieto limitato alla sentenza di liquidazione giudiziale e di accertamento dello stato di insolvenza).
Leggi il comma 4 dell’art. 18 per quello che dice: dal giorno della pubblicazione dell’istanza e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il tribunale revochi le misure protettive. La liquidazione controllata non compare. Il legislatore, quando ha voluto, l’ha nominata in modo espresso: nel concordato minore l’art. 78, comma 2, lett. d) consente al giudice di disporre, su istanza del debitore, il divieto di pronunciare la liquidazione controllata. Questo silenzio è l’origine di tutto il problema.
Se qualcosa va storto. L’imprevisto tipico è il dato contabile che non torna: un esercizio con ricavi a 203.000 euro per una fattura straordinaria, oppure un debito verso un socio che porta il totale oltre i 500.000 euro. Non “aggiustare” i numeri: la qualificazione dell’impresa è un presupposto che il tribunale verifica e un errore qui rende fragile tutto il percorso. Se sei al limite, fai redigere una nota tecnica dal commercialista con il calcolo esercizio per esercizio e preparati a entrambe le ipotesi. Ricorda che, secondo Cass. n. 17508/2025, anche il credito del socio postergato si computa ai fini della soglia di 50.000 euro per la domanda del creditore.
Check di completamento.
– Sai, con un documento scritto, se sei impresa minore, impresa agricola o impresa sopra soglia.
– Hai un elenco dei creditori con credito scaduto, titolo, azioni in corso e importo complessivo dei debiti scaduti e non pagati (sopra o sotto 50.000 euro).
– Se sei persona fisica, hai già contattato l’OCC per valutare l’attestazione di incapienza.
Mossa 2 – Chiedi le misure protettive con l’istanza e falle pubblicare
Obiettivo della mossa: far nascere lo scudo. Le misure protettive non scattano da sole con l’accesso alla composizione negoziata: devi chiederle e devono essere pubblicate nel registro delle imprese insieme all’accettazione dell’esperto.
Quando va fatta. Con l’istanza di nomina dell’esperto o con un’istanza successiva (art. 18, comma 1). La protezione decorre dalla pubblicazione: ogni giorno di ritardo è un giorno in cui un creditore può depositare il suo ricorso indisturbato.
Come si esegue.
Per l’impresa sotto soglia l’istanza va presentata al segretario generale della Camera di commercio nel cui territorio si trova la sede legale, con i documenti dell’art. 17, comma 3, lettere a), c), d), e), f), g) e h), richiamati dall’art. 25-quater, comma 2. Non è richiesto il progetto di piano di risanamento della lettera b). È il segretario generale a nominare l’esperto.
Il passaggio che quasi tutti trascurano è la dichiarazione della lettera d). Per l’impresa sotto soglia l’art. 25-quater, comma 2, precisa che questa dichiarazione riguarda la pendenza di una procedura di liquidazione controllata e contiene l’attestazione di non avere depositato ricorso per concordato minore (art. 74) e, per le imprese agricole, per accordi di ristrutturazione (art. 57). Questa frase è importante per due motivi. Il primo è pratico: devi dichiarare in modo veritiero se c’è un ricorso per liquidazione controllata già pendente, e se lo ometti l’esperto e il tribunale lo scopriranno comunque. Il secondo è giuridico: dimostra che il legislatore, adattando la composizione negoziata all’impresa minore, ha “tradotto” il riferimento alla liquidazione giudiziale in un riferimento alla liquidazione controllata. È il primo argomento che userai alla mossa 4 per sostenere che anche il divieto dell’art. 18 c.4 va letto, per te, come divieto di aprire la liquidazione controllata.
Nella richiesta di misure protettive indica in modo esplicito la portata: puoi chiederle verso tutti i creditori, verso singole iniziative, verso determinati creditori o categorie (art. 18, comma 1). Se hai individuato alla mossa 1 un creditore che minaccia il ricorso per liquidazione controllata, nominalo: scrivi che le misure sono richieste anche per impedirgli di iniziare o proseguire azioni sul patrimonio e di ottenere l’apertura di una procedura liquidatoria. Ricorda che i crediti dei lavoratori sono esclusi per legge dalle misure protettive (art. 18, comma 1, ultimo periodo).
Controlla poi la pubblicazione: scarica la visura aggiornata e verifica che istanza e accettazione dell’esperto risultino iscritte. Da quella data parte tutto: il termine per il ricorso di conferma, il divieto di prelazioni non concordate, il divieto di azioni esecutive e cautelari, la sospensione delle prescrizioni (art. 18, comma 3).
La base giuridica. Art. 18, commi 1, 2 e 3 CCII; art. 25-quater, commi 2 e 5; art. 17, comma 3. Il comma 3 dell’art. 18 vieta ai creditori, dalla pubblicazione, di acquisire diritti di prelazione non concordati e di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e diritti con cui viene esercitata l’attività d’impresa. Non vieta i pagamenti: la norma dice espressamente che i pagamenti non sono inibiti.
C’è chi sostiene che il ricorso per liquidazione controllata sia una forma di “azione esecutiva” (collettiva anziché individuale) e quindi ricada già nel divieto del comma 3. È una tesi che puoi spendere, ma sappi che ha un punto debole testuale: l’art. 268, comma 2, consente al creditore di chiedere la liquidazione controllata “anche in pendenza di procedure esecutive individuali”, distinguendo quindi le due cose. Non costruire la tua difesa su un solo argomento: questo è il secondo, non il primo.
Se qualcosa va storto. Imprevisto tipico: l’istanza viene presentata senza la richiesta di misure, perché l’imprenditore spera di chiudere un accordo rapido e non vuole “allarmare” le banche. Due settimane dopo arriva il ricorso del creditore. In questo caso presenta subito un’istanza successiva di misure protettive (art. 18, comma 1 lo consente), falla pubblicare e passa immediatamente alla mossa 3. Tieni presente che la protezione decorre solo dalla nuova pubblicazione: non copre retroattivamente il periodo precedente. Ricorda anche l’art. 18, comma 2: con l’istanza di misure devi dichiarare le misure esecutive o cautelari già disposte contro di te e aggiornare l’elenco dei ricorsi pendenti; se nel frattempo è arrivato il ricorso per liquidazione controllata, va dichiarato.
Check di completamento.
– La visura camerale riporta la pubblicazione dell’istanza con le misure e dell’accettazione dell’esperto, con data certa.
– La dichiarazione sulla pendenza di procedure di liquidazione controllata è stata resa e corrisponde al vero.
– Hai annotato la data di pubblicazione e calcolato il giorno successivo, che è il termine della mossa 3.
Mossa 3 – Deposita il ricorso di conferma entro il giorno successivo e chiedi espressamente la protezione dalla liquidazione controllata
Obiettivo della mossa: rendere stabili le misure con il ricorso al tribunale e, nello stesso atto, chiedere al giudice di dichiarare (o disporre come misura cautelare) che durante le trattative non può essere aperta la liquidazione controllata su istanza dei creditori.
Quando va fatta. Il ricorso va depositato entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto (art. 19, comma 1). È il termine più stretto di tutto il Codice della crisi. Entro venti giorni dalla pubblicazione devi chiedere l’iscrizione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento; se l’iscrizione non avviene nel termine, la pubblicazione dell’istanza viene cancellata e le misure perdono efficacia. Il termine di deposito è perentorio (Trib. Genova, 13 marzo 2023, nel massimario Prato-Pistoia 2026), anche se la domanda può essere riproposta (art. 19, comma 3).
Come si esegue.
Il ricorso va al tribunale competente ai sensi dell’art. 27. Con il ricorso devi depositare i documenti dell’art. 19, comma 2: bilanci degli ultimi tre esercizi o, se non sei tenuto, dichiarazioni dei redditi e IVA degli ultimi tre periodi; in mancanza di bilanci approvati, progetti di bilancio o una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni; una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni dal deposito; l’elenco dei creditori con i primi dieci per importo e i loro indirizzi PEC (o email non certificate verificate); un progetto di piano di risanamento redatto secondo la lista di controllo, un piano finanziario per i successivi sei mesi e un prospetto delle iniziative; un’autocertificazione sulla risanabilità; l’accettazione dell’esperto con il suo indirizzo PEC.
Qui c’è un nodo per l’impresa minore: l’istanza in Camera di commercio non richiede il progetto di piano, ma il ricorso di conferma dell’art. 19 lo richiede, insieme al piano finanziario semestrale. Poiché l’art. 25-quater richiama l’art. 19 “in quanto compatibile”, parte della prassi segnala un problema di compatibilità. Non scommettere sulla compatibilità: deposita comunque un progetto di piano e il piano finanziario a sei mesi, anche se sintetici. Un ricorso completo toglie al creditore un argomento per chiedere la revoca.
Ora la parte che fa la differenza. Nelle conclusioni del ricorso non limitarti a chiedere “la conferma delle misure protettive”. Formula tre richieste distinte:
- la conferma delle misure dell’art. 18, comma 3, verso tutti i creditori (o verso quelli individuati), con l’indicazione che il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive comprende le iniziative volte a ottenere l’apertura di una procedura liquidatoria sul patrimonio;
- la declaratoria che, in forza del richiamo “in quanto compatibile” dell’art. 25-quater, comma 5, il divieto dell’art. 18, comma 4, opera per l’impresa sotto soglia (o agricola) con riferimento alla liquidazione controllata, che è per essa la procedura corrispondente alla liquidazione giudiziale;
- in via subordinata, una misura cautelare ai sensi dell’art. 19, comma 1, che il giudice può concedere quando è necessaria per condurre a termine le trattative: per esempio l’ordine al creditore individuato di non coltivare il ricorso per liquidazione controllata, o la richiesta che il tribunale investito della domanda di liquidazione ne tenga conto rinviando la decisione fino alla conclusione delle trattative.
Allega la prova del pericolo concreto: la diffida del creditore, la sua PEC in cui minaccia il ricorso, il ricorso stesso se già depositato.
La base giuridica. Art. 19, commi 1, 2, 3 e 7 CCII; art. 25-quater, comma 5; art. 18, comma 4. Il procedimento segue le forme dei procedimenti cautelari uniformi (artt. 669-bis ss. c.p.c.), con alcune deroghe, e si chiude con ordinanza reclamabile ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c. Sul fatto che il divieto dell’art. 18 c.4 sia un effetto che opera per legge, senza bisogno di una specifica conferma del giudice, il massimario Prato-Pistoia 2026 riporta Trib. Roma, 3 febbraio 2022 e Trib. Ivrea, 17 febbraio 2023 (effetti “naturali” dell’istanza). Per la liquidazione giudiziale questo è un vantaggio; per la liquidazione controllata, che il comma 4 non nomina, è proprio la ragione per cui ti conviene chiedere al giudice una pronuncia espressa: ciò che per la liquidazione giudiziale è automatico, per te va scritto nel provvedimento.
Se qualcosa va storto. L’imprevisto tipico è la pubblicazione che avviene di venerdì pomeriggio e il ricorso che deve essere depositato il sabato. Il deposito telematico è possibile anche nei giorni non lavorativi, ma non contare su interpretazioni favorevoli del termine: prepara il ricorso prima della pubblicazione, con tutti gli allegati, in modo da depositarlo nelle ore successive. Se il termine è già scaduto, le misure hanno cessato di produrre effetti: puoi riproporre la domanda (art. 19, comma 3), ma dovrai ripercorrere l’intero iter dell’art. 18, come hanno osservato Trib. Trani 5 settembre 2022 e Trib. Barcellona Pozzo di Gotto 7 novembre 2024 (massimario Prato-Pistoia 2026), e nel frattempo il creditore è libero.
Check di completamento.
– Il ricorso è depositato con ricevuta di accettazione datata entro il giorno successivo alla pubblicazione.
– Le conclusioni contengono le tre richieste (conferma, declaratoria sulla controllata, misura cautelare subordinata).
– Hai in agenda il termine di venti giorni per l’iscrizione del numero di ruolo generale nel registro delle imprese.
Mossa 4 – Prepara l’udienza di conferma come se fosse la tua difesa contro la liquidazione controllata
Obiettivo della mossa: ottenere un’ordinanza di conferma solida, con durata adeguata e con un contenuto che il giudice della liquidazione controllata non possa ignorare.
Quando va fatta. Il tribunale fissa l’udienza con decreto entro dieci giorni dal deposito del ricorso (art. 19, comma 3). Il decreto va iscritto per estratto nel registro delle imprese e tu devi notificare ricorso e decreto alle parti, anche all’esperto, nelle forme indicate dal giudice. Se il giudice non fissa l’udienza nel termine, le misure cessano di produrre effetti (art. 19, comma 3): controlla la cancelleria ogni giorno.
Come si esegue.
Il primo passo è la notifica. Notifica ricorso e decreto non solo ai primi dieci creditori, ma a ogni creditore che ha già depositato o minacciato un ricorso per liquidazione controllata. Il massimario Prato-Pistoia 2026 riporta Trib. Firenze, 29 dicembre 2021, secondo cui la notifica del decreto di fissazione va fatta anche ai creditori che hanno depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento. La stessa logica vale, a maggior ragione, per chi ha chiesto la liquidazione controllata: se il creditore partecipa all’udienza di conferma, l’ordinanza che ne esce gli è opponibile e il suo giudice ne terrà conto.
Il secondo passo è dimostrare i presupposti della conferma. I tribunali chiedono un fumus di risanabilità e un periculum concreto per le trattative (Trib. Reggio Emilia, 27 settembre 2023, nel massimario). Lo stato di insolvenza non preclude da solo la conferma (Trib. Lecco, 2 gennaio 2023), mentre un piano meramente liquidatorio o embrionale la rende difficile (Trib. Verona 10 giugno 2025, Trib. Como 10 luglio 2025, Trib. Salerno 13 febbraio 2023). Per te il periculum è facile da descrivere: un ricorso per liquidazione controllata in corso o imminente spossessa l’imprenditore, interrompe l’attività e chiude ogni trattativa. Documentalo.
Il terzo passo è lavorare con l’esperto. All’udienza l’esperto esprime un parere sulla funzionalità delle misure ad assicurare il buon esito delle trattative (art. 19, comma 4). Prima dell’udienza chiedi un incontro, mostragli il ricorso del creditore e spiegagli perché la liquidazione controllata vanificherebbe la trattativa. Un parere dell’esperto che menziona espressamente il rischio di liquidazione controllata pesa più di qualunque argomento difensivo.
Il quarto passo è la durata. Il tribunale fissa con ordinanza la durata delle misure tra trenta e centoventi giorni (art. 19, comma 4) e può limitarle a determinati creditori o iniziative. Chiedi centoventi giorni motivando con il calendario delle trattative. Ricorda però un dato emerso dalla giurisprudenza: secondo Trib. Reggio Emilia, 7 ottobre 2025 (massimario Prato-Pistoia 2026), il divieto dell’art. 18 c.4 dura fino alla conclusione del percorso e non è soggetto al termine di 120 giorni fissato per le altre misure. Se ottieni una declaratoria che estende il divieto alla controllata, chiedi che segua la stessa sorte.
Questo è il punto in cui la doppia competenza fa la differenza: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e, insieme, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC; per questo imposta l’udienza di conferma avendo già in mente come la leggerà il giudice della liquidazione controllata.
La base giuridica. Art. 19, commi 3, 4 e 7 CCII; art. 25-quater, comma 5. Gli argomenti da sviluppare in udienza a favore dell’estensione del divieto alla controllata sono tre, tutti basati sul testo: (a) l’art. 25-quater, comma 5, richiama l’art. 18 “in quanto compatibile”, e la compatibilità impone di adattare la norma all’impresa che non può fallire, sostituendo alla liquidazione giudiziale la procedura che per essa ne fa le veci; (b) l’art. 25-quater, comma 2, ha già compiuto questa sostituzione per la dichiarazione dell’art. 17, comma 3, lett. d); (c) senza questo adattamento, per l’impresa minore e agricola il comma 4 dell’art. 18 non avrebbe alcun ambito di applicazione, e la protezione sarebbe solo apparente. L’argomento contrario, che il creditore userà, è anch’esso testuale: dove il legislatore ha voluto vietare la liquidazione controllata lo ha detto (art. 78, comma 2, lett. d). Nelle fonti consultate per questo piano non abbiamo trovato pronunce che risolvano espressamente il punto: è una questione aperta, e va trattata come tale.
Se qualcosa va storto. Imprevisto tipico: il giudice conferma le misure ma dichiara di non poter pronunciarsi sulla liquidazione controllata, perché quella decisione spetta al tribunale investito del ricorso. Non è una sconfitta: chiedi che l’ordinanza dia comunque atto dello stato delle trattative, del parere dell’esperto e della funzionalità delle misure. Quell’ordinanza sarà il documento principale della mossa 5. Se invece il giudice nega la conferma, valuta il reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c.: la Cassazione (Sez. I, sent. n. 241 del 5 gennaio 2026, massima Brocardi) ha ricordato in un caso di istanza di fallimento che il termine di quindici giorni per impugnare il diniego era già scaduto, e che il debitore non ha diritto a un rinvio per coltivare l’impugnazione. Il reclamo va quindi depositato subito, non “quando si saprà come va l’altro procedimento”.
Check di completamento.
– Tutti i creditori che hanno chiesto o minacciato la liquidazione controllata sono stati notificati e la prova della notifica è in fascicolo.
– L’esperto ha depositato un parere che menziona il rischio di procedura liquidatoria.
– Hai un’ordinanza con durata, ambito soggettivo e, se ottenuta, la declaratoria o la misura cautelare sulla liquidazione controllata.
Mossa 5 – Se il creditore ha già depositato il ricorso per liquidazione controllata, difenditi nel suo procedimento con gli argomenti della composizione
Obiettivo della mossa: evitare che il tribunale investito del ricorso apra la liquidazione controllata mentre le trattative sono in corso, portando nel suo fascicolo la prova delle misure protettive e contestando, in subordine, i presupposti della domanda.
Quando va fatta. Dal momento in cui ricevi la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza. Il termine che non puoi mancare è la prima udienza: è lì che vanno sollevate le eccezioni, a partire da quella di incapienza dell’art. 268, comma 3, che la legge colloca espressamente “entro la prima udienza”. Per analogia, ricorda come la Cassazione ha trattato la prima udienza nella liquidazione giudiziale: secondo Cass. Sez. I, ord. n. 13912 del 13 maggio 2026 (iusletter 26 agosto 2026), il termine dell’art. 40, comma 10, per depositare la domanda di accesso a uno strumento di regolazione si consuma con la prima udienza, anche se il giudice poi rinvia. La pronuncia riguarda la liquidazione giudiziale, non la controllata, ma l’indicazione operativa è chiara: non contare sui rinvii; tutto ciò che hai, portalo alla prima udienza.
Come si esegue.
Il primo passo è costituirti con una memoria che metta subito in primo piano la composizione negoziata. Allega: la visura con la pubblicazione dell’istanza e delle misure; il ricorso di conferma con la ricevuta di deposito; il decreto di fissazione dell’udienza di conferma; l’ordinanza di conferma, se già emessa; il parere dell’esperto; un breve resoconto dello stato delle trattative (che l’esperto può confermare, nei limiti della riservatezza). Chiedi in via principale che il tribunale dichiari di non poter pronunciare l’apertura della liquidazione controllata fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza, in applicazione dell’art. 18, comma 4, letto alla luce dell’art. 25-quater, comma 5; in via subordinata, che rinvii la decisione a dopo la conclusione delle trattative, valutando la pendenza della composizione come elemento rilevante.
Il secondo passo è attaccare i presupposti della domanda del creditore, indipendentemente dallo scudo. Per la domanda del creditore servono: lo stato di insolvenza (non la semplice crisi o la probabilità di crisi, che è proprio la condizione per cui l’art. 25-quater, comma 1, consente di accedere alla composizione); debiti scaduti e non pagati, risultanti dall’istruttoria, non inferiori a 50.000 euro (art. 268, comma 2); la relazione dell’OCC sulle cause dell’indebitamento e sulla diligenza, che secondo Cass. Sez. I, ord. n. 11603 del 28 aprile 2026 (sintesi diritto.it) è requisito di ammissibilità della liquidazione controllata soggetto a controllo sostanziale del giudice. Attenzione a non sprecare energie sulla tua meritevolezza: per aprire la liquidazione controllata la meritevolezza non è richiesta (Cass. Sez. I, ord. n. 22074/2025, e la citata 11603/2026); la tua condotta conterà solo al momento dell’esdebitazione.
Il terzo passo, se sei un imprenditore individuale, è l’eccezione di incapienza. Chiedi all’OCC l’attestazione che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, nemmeno con azioni giudiziarie, e deposita i documenti dell’art. 283, comma 3 (elenco dei creditori, atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, entrate tue e del nucleo familiare). Se l’attestazione non è pronta, chiedi il termine non superiore a sessanta giorni previsto dall’art. 268, comma 3. Nella giurisprudenza di merito si segnalano Trib. Reggio Calabria n. 12/2025 (l’incapienza va eccepita dal debitore contro la domanda del creditore) e Trib. Chieti 10 giugno 2025 (senza utilità per i creditori la liquidazione non si apre).
Il quarto passo è valutare la domanda di accesso a una procedura di sovraindebitamento in pendenza del ricorso del creditore. Il Codice coordina la domanda di liquidazione controllata del creditore con la domanda del debitore di accedere a una procedura del titolo IV (per te, tipicamente, il concordato minore): l’art. 271 CCII disciplina questo coordinamento, prevedendo che il giudice assegni al debitore un termine. Verifica sul testo vigente dell’art. 271 la portata esatta del termine e dei suoi effetti prima di farci affidamento: è uno strumento potente, ma va usato con un concordato minore realmente preparato (vedi mossa 7), non come espediente dilatorio.
La base giuridica. Art. 18, commi 3 e 4, CCII; art. 25-quater, comma 5; art. 268, commi 2 e 3; art. 269; art. 270; art. 271; art. 283, comma 3. La Cassazione ha più volte ricordato, nella stagione del fallimento, che il debitore non ha un diritto pieno al rinvio della trattazione: secondo Cass. Sez. I, ord. n. 3634 del 12 febbraio 2025 (massima Brocardi), il diniego del termine chiesto per impugnare la revoca delle misure protettive non vizia di per sé la decisione di chiudere l’istruttoria, se il debitore non indica uno specifico pregiudizio al diritto di difesa, e ciò vale anche quando il rinvio è chiesto per ricorrere a procedure alternative. Trasposto al tuo caso: il giudice della liquidazione controllata non è obbligato ad aspettarti.
C’è poi un rischio che devi conoscere: la composizione negoziata può fornire al creditore la prova dell’insolvenza. Nel caso deciso da Trib. Parma, 27 febbraio 2024 (rassegna EC News 11 giugno 2025, lettura in sintesi), una società agricola in forma di srl era stata ammessa alla composizione negoziata; negata la proroga delle misure protettive, i creditori hanno chiesto la liquidazione controllata, la società vi ha aderito e il tribunale ha ricavato l’insolvenza anche dalla relazione dell’esperto. Quello che scrivi e firmi nella composizione può essere letto dal giudice della liquidazione: ogni documento va redatto sapendo che potrebbe finire in quel fascicolo.
Se qualcosa va storto. L’imprevisto tipico è il ricorso del creditore depositato prima della pubblicazione della tua istanza. In questo caso il divieto, anche nella lettura più favorevole, opera dalla pubblicazione in poi: il procedimento è già pendente e il tribunale può proseguirlo. La tua difesa si sposta sui presupposti (insolvenza, soglia, incapienza) e sul coordinamento con una procedura del titolo IV. Altro imprevisto: il creditore ricorrente è un lavoratore. I crediti dei lavoratori sono esclusi dalle misure protettive (art. 18, comma 1), ma nella liquidazione giudiziale App. Potenza, 27 dicembre 2022 (massimario Prato-Pistoia 2026) ha ritenuto che il divieto di fallimento valga anche se l’istanza è proposta da un lavoratore: l’argomento può essere speso per analogia.
Check di completamento.
– La memoria di costituzione è depositata prima della prima udienza, con tutti gli atti della composizione allegati.
– Hai contestato in modo specifico insolvenza, soglia dei 50.000 euro e, se persona fisica, hai sollevato l’eccezione di incapienza o chiesto il termine per l’attestazione.
– Hai deciso, con l’OCC, se presentare una domanda di accesso a una procedura del titolo IV.
Mossa 6 – Governa durata, proroga e revoca delle misure: è lì che lo scudo si rompe
Obiettivo della mossa: impedire che le misure si esauriscano o vengano revocate prima che le trattative arrivino a una soluzione, perché nel momento in cui cadono il creditore torna libero di ottenere la liquidazione controllata.
Quando va fatta. Dal giorno dell’ordinanza di conferma fino alla conclusione delle trattative. Le scadenze da tenere sotto controllo sono tre: la durata fissata nell’ordinanza (tra 30 e 120 giorni, art. 19, comma 4); il limite complessivo di 240 giorni tra durata iniziale e proroghe (art. 19, comma 5); la durata dell’incarico dell’esperto, che secondo l’art. 17, comma 7, vigente è di 180 giorni, prorogabili per non oltre altri 180 giorni.
Come si esegue.
Il primo passo è calendarizzare. Annota la data di scadenza delle misure e fissa la data in cui depositare l’istanza di proroga almeno tre-quattro settimane prima: il giudice deve avere il tempo di decidere, e la proroga richiede il parere dell’esperto con l’indicazione dell’attività svolta e da svolgere (art. 19, comma 5). Una proroga chiesta l’ultimo giorno rischia di arrivare quando le misure sono già cessate.
Il secondo passo è costruire la proroga sui fatti. Il giudice proroga “per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative”: porta i verbali degli incontri con i creditori, le proposte scambiate, le adesioni ricevute, le bozze di accordo. Nel caso di Trib. Parma 27 febbraio 2024 la proroga era stata negata e da lì è partita la domanda dei creditori: è la dimostrazione pratica che la proroga è il momento più fragile.
Il terzo passo è difendersi dalla revoca. Su istanza di uno o più creditori o su segnalazione dell’esperto, il giudice può in ogni momento revocare le misure o abbreviarne la durata quando non soddisfano l’obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti (art. 19, comma 6). Il creditore che vuole la liquidazione controllata chiederà proprio questo, perché l’art. 18, comma 4, fa salvo il caso in cui il tribunale disponga la revoca delle misure. Prepara la risposta su due fronti: funzionalità (le trattative stanno producendo risultati verificabili) e proporzionalità (il pregiudizio del creditore istante è contenuto, magari offrendogli un pagamento parziale o una garanzia; ricorda che i pagamenti non sono inibiti, art. 18, comma 3).
Il quarto passo è sfruttare la modulazione. Il giudice può limitare le misure a determinati creditori o categorie (art. 19, comma 4) e, secondo Trib. Bologna, 23 settembre 2025 (massimario Prato-Pistoia 2026), può anche limitare temporalmente l’effetto protettivo verso alcune categorie. Se un creditore chiede la revoca, proponi una soluzione intermedia (abbreviazione o esclusione di quel solo creditore da alcune misure) che lasci in piedi la protezione contro l’iniziativa liquidatoria.
La base giuridica. Art. 19, commi 4, 5, 6, 7 e 8 CCII; art. 17, comma 7; art. 18, comma 4 (clausola “salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive”). Con la revoca o la cessazione delle misure cade, dalla relativa data, anche il divieto di acquisire prelazioni non concordate (art. 19, comma 8). Sul tema dei limiti temporali il massimario riporta Trib. Lanciano, 17 ottobre 2025, secondo cui misure cautelari possono essere concesse oltre i 240 giorni, fino a dodici mesi complessivi: è una lettura riferita alle misure cautelari, non alle protettive, e va spesa con prudenza. Contro l’ordinanza che revoca o nega la proroga è ammesso il reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c. (art. 19, comma 7); il termine è breve e, come ricorda Cass. Sez. I, sent. n. 241 del 5 gennaio 2026, se lasci scadere i quindici giorni l’impugnazione è persa e il tribunale dell’istanza liquidatoria non deve attenderti.
Se qualcosa va storto. Imprevisto tipico: il giudice revoca le misure il venerdì e il creditore chiede l’immediata fissazione della decisione sul ricorso per liquidazione controllata. Da quel momento lo scudo non c’è più. Le strade sono due, e vanno percorse insieme: reclamo immediato contro la revoca (art. 669-terdecies c.p.c.) e attivazione dell’uscita alternativa della mossa 7, in particolare la domanda di concordato minore con richiesta di misure protettive ai sensi dell’art. 78, comma 2, lett. d), che contengono un divieto espresso di pronunciare la liquidazione controllata. Quando lo scudo della composizione cade, l’unico scudo che nomina espressamente la liquidazione controllata è quello del concordato minore.
Check di completamento.
– Hai in agenda scadenza delle misure, data limite per l’istanza di proroga e scadenza dell’incarico dell’esperto.
– Hai un fascicolo aggiornato delle trattative pronto per la proroga o per rispondere a un’istanza di revoca.
– Sai già chi deposita il reclamo e in quale termine se le misure vengono revocate.
Mossa 7 – Costruisci in anticipo l’uscita che porta con sé il divieto espresso di liquidazione controllata
Obiettivo della mossa: avere pronto, prima che le trattative si chiudano o le misure cadano, lo strumento che ti protegge anche dopo la composizione negoziata, senza lasciare “finestre” scoperte in cui il creditore possa ottenere la liquidazione controllata.
Quando va fatta. In parallelo alle mosse 4-6, a partire dal secondo mese di trattative. Non aspettare la relazione finale dell’esperto: se le trattative falliscono, i tempi per lo strumento successivo sono stretti (per il concordato semplificato, sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale, art. 25-sexies, comma 1).
Come si esegue.
Il primo passo è conoscere il menu dell’art. 25-quater. Se le trattative individuano una soluzione idonea, puoi concludere (comma 3): un contratto con uno o più creditori o con parti interessate al risanamento, idoneo ad assicurare la continuità aziendale; un accordo con il contenuto dell’art. 62 (convenzione di moratoria); un accordo sottoscritto da imprenditore, creditori aderenti, altre parti interessate ed esperto, idoneo a produrre gli effetti dell’art. 25-bis, comma 5, con cui l’esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi. In alternativa (comma 4) puoi: proporre il concordato minore (art. 74); chiedere tu stesso la liquidazione controllata (art. 268); proporre il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies); per la sola impresa agricola, chiedere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57, 60 e 61).
Il secondo passo è scegliere lo strumento in funzione della protezione. Il concordato minore è l’unico che ti dà, per testo espresso, il divieto di pronunciare la liquidazione controllata: con il decreto di apertura il giudice, su istanza del debitore, dispone fino all’omologazione definitiva il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari, il divieto di acquisire prelazioni, la sospensione delle prescrizioni, l’impedimento delle decadenze e il divieto di pronunciare la liquidazione controllata (art. 78, comma 2, lett. d). Il concordato minore richiede però che la proposta consenta di proseguire l’attività imprenditoriale o, fuori da questo caso, che sia previsto un apporto di risorse esterne che aumenti in misura apprezzabile l’attivo (art. 74, commi 1 e 2); va presentato tramite un OCC e con la documentazione dell’art. 75 (bilanci e scritture, dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre anni precedenti, relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, elenco dei creditori con domicilio digitale, atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni).
Il terzo passo è coprire la “finestra” tra la fine della composizione e il nuovo strumento. Se l’istanza viene archiviata, il divieto dell’art. 18 c.4 (in qualunque lettura) cessa con l’archiviazione. Il concordato minore protegge solo dal decreto del giudice che lo dichiara aperto e dispone le misure. Per ridurre la finestra: incarica l’OCC già durante le trattative, fai preparare la relazione e la proposta, e deposita la domanda di concordato minore prima che l’esperto depositi la relazione finale o comunque appena le trattative mostrano di non poter arrivare a un accordo. Ricorda che all’istanza di composizione hai attestato di non avere già depositato un ricorso ex art. 74 (art. 25-quater, comma 2): il concordato minore è un’uscita della composizione, non un percorso parallelo da aprire all’inizio.
Il quarto passo è proteggere gli atti compiuti durante la composizione. Se durante le trattative hai ottenuto dal tribunale autorizzazioni ai sensi dell’art. 22 (per esempio finanziamenti prededucibili o il trasferimento dell’azienda), questi atti conservano i propri effetti anche se poi interviene un concordato minore omologato, un accordo di ristrutturazione omologato, il concordato semplificato omologato o l’apertura della liquidazione controllata (art. 25-quater, comma 6). È un argomento da spendere anche con i creditori: chi finanzia la composizione non perde la sua posizione se poi si arriva alla liquidazione.
La base giuridica. Art. 25-quater, commi 3, 4 e 6 CCII; artt. 74, 75 e 78; art. 25-sexies; art. 22. Se il concordato minore non viene omologato, il giudice dichiara l’inefficacia delle misure protettive e, su istanza del debitore, apre la liquidazione controllata (art. 80, comma 5); in caso di frode l’istanza può essere proposta anche da un creditore o dal pubblico ministero (art. 80, comma 6). Nel concordato semplificato i creditori non votano: il tribunale omologa se ricorrono i presupposti dell’art. 25-sexies, comma 5.
Se qualcosa va storto. Imprevisto tipico: l’OCC del circondario non riesce a prendere l’incarico in tempi brevi. Per il piano del consumatore l’art. 68, comma 1, prevede che, se nel circondario non c’è un OCC, le funzioni siano svolte da un professionista o da una società tra professionisti con i requisiti di legge, nominati dal presidente del tribunale o da un giudice delegato: verifica con la cancelleria come il tuo tribunale applica la regola al concordato minore e muoviti subito. Altro imprevisto: non hai continuità né risorse esterne, quindi il concordato minore non è percorribile. In questo caso le alternative sono il concordato semplificato (che richiede una relazione finale dell’esperto che attesti correttezza e buona fede delle trattative) o la liquidazione controllata chiesta da te, che almeno ti consente di scegliere tempi e modi e di puntare all’esdebitazione.
Check di completamento.
– L’OCC ha accettato l’incarico e ha iniziato a lavorare sulla relazione per il concordato minore, o hai deciso consapevolmente un’altra uscita.
– Conosci la data in cui l’esperto prevede di depositare la relazione finale e hai pianificato il deposito dello strumento successivo prima di quella data.
– Hai l’elenco degli atti autorizzati ex art. 22 e la relativa documentazione.
Mossa 8 – Se la liquidazione controllata viene aperta comunque, impugna, limita i danni e prepara l’esdebitazione
Obiettivo della mossa: reagire alla sentenza di apertura nei termini, mettere in sicurezza i beni esclusi dalla liquidazione e impostare fin da subito il percorso verso l’esdebitazione.
Quando va fatta. Dal giorno della notificazione della sentenza di apertura. Il termine per il reclamo è breve e corre anche in agosto (art. 9, comma 1).
Come si esegue.
Il primo passo è il reclamo. La sentenza che apre la liquidazione controllata è impugnabile con reclamo: secondo la lettura che applica alla liquidazione controllata l’art. 51 CCII attraverso i rinvii degli artt. 270, comma 5, e 65, comma 2 (in questa linea Cass. Sez. I, ord. n. 28483 del 27 ottobre 2025, massima Brocardi, che ha applicato alla liquidazione controllata il comma 15 dell’art. 51), il reclamo si propone alla corte d’appello entro trenta giorni, decorrenti per le parti dalla notificazione telematica del provvedimento. Tra i motivi: la violazione del divieto dell’art. 18, comma 4, letto alla luce dell’art. 25-quater, comma 5, se la sentenza è stata pronunciata in pendenza delle trattative e con misure efficaci; la mancanza di insolvenza; il mancato raggiungimento della soglia di 50.000 euro; la mancata considerazione dell’eccezione di incapienza. Il reclamo non sospende l’efficacia della sentenza, salvo la sospensione che la corte può disporre ai sensi dell’art. 52.
Il secondo passo è la gestione dei beni. Non sono compresi nella liquidazione: i crediti impignorabili; i crediti alimentari e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti indicati dal giudice per il mantenimento suo e della famiglia; i frutti dell’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni del fondo patrimoniale e i loro frutti (salvo l’art. 170 c.c.); le cose non pignorabili per legge (art. 268, comma 4). Se sei imprenditore individuale, chiedi subito al giudice la determinazione della quota di reddito necessaria al mantenimento.
Il terzo passo è collaborare con il liquidatore. Il tribunale, se la domanda è del creditore, sceglie il liquidatore; assegna ai creditori un termine non superiore a novanta giorni per le domande (art. 270, comma 2, lett. d). Il deposito della domanda di liquidazione sospende, ai soli effetti del concorso, gli interessi, salvo i crediti con ipoteca, pegno o privilegio (art. 268, comma 5). La procedura resta aperta fino alla completa esecuzione del programma e comunque, ai fini dell’acquisizione dei beni sopravvenuti, per tre anni dall’apertura (art. 272, comma 3).
Il quarto passo è l’esdebitazione. Se sei persona fisica, l’esdebitazione opera di diritto con il decreto di chiusura o comunque decorsi tre anni dall’apertura, ed è dichiarata con decreto motivato su tua istanza o su segnalazione del liquidatore, se ricorrono le condizioni dell’art. 280, se non hai riportato condanne definitive per i reati dell’art. 344 e se non hai determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 282, commi 1 e 2). Qui la meritevolezza conta: la condotta tenuta durante la composizione negoziata (trasparenza con l’esperto, correttezza nelle trattative) sarà un elemento della valutazione. Ricorda che restano salvi i diritti dei creditori verso coobbligati e fideiussori (art. 278, comma 6): se un familiare ha firmato una fideiussione, la tua esdebitazione non lo libera.
La base giuridica. Artt. 51, 52, 65, comma 2, 268, commi 4 e 5, 270, 272, 278, 280 e 282 CCII; art. 25-quater, comma 6 (conservazione degli atti autorizzati). Il compenso dell’esperto della composizione è liquidato dal segretario generale della Camera di commercio che lo ha nominato (art. 25-quater, comma 7) secondo i criteri dell’art. 25-ter ed è prededucibile.
Se qualcosa va storto. Imprevisto tipico: il reclamo viene proposto oltre i trenta giorni perché si attendeva l’esito di un’ultima trattativa con il creditore ricorrente. In questo caso la sentenza diventa stabile e lo spazio di manovra si sposta interamente sulla gestione della procedura: verifica dello stato passivo (quindici giorni per le osservazioni al progetto, art. 273), programma di liquidazione, esdebitazione. Un accordo con il creditore ricorrente, dopo l’apertura, non chiude la procedura: è concorsuale e riguarda tutti i creditori.
Check di completamento.
– Il reclamo è depositato entro trenta giorni dalla notificazione, oppure hai deciso consapevolmente di non proporlo.
– Il giudice ha determinato la quota di reddito esclusa per il mantenimento.
– Hai un calendario con la scadenza triennale utile per l’istanza di esdebitazione.
Il piano alla prova dei numeri
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati inventati ma realistici. Non riproducono casi seguiti dallo Studio. La situazione di partenza è la stessa per tutte.
Situazione di partenza. Impresa commerciale in forma di srl. Ultimi tre esercizi: attivo patrimoniale massimo 268.400 euro, ricavi lordi massimi 187.300 euro. Debiti complessivi, anche non scaduti, 431.900 euro, di cui scaduti e non pagati 96.750 euro. Il fornitore principale, creditore di 38.420 euro con decreto ingiuntivo esecutivo, ha scritto via PEC che depositerà ricorso per liquidazione controllata. È un’impresa minore: il suo rischio è la liquidazione controllata, non la giudiziale. L’istanza con richiesta di misure protettive viene pubblicata nel registro delle imprese lunedì 2 novembre 2026.
Simulazione A – Chi esegue le mosse 2-4 nei termini. Ricorso di conferma depositato martedì 3 novembre 2026, con le tre richieste della mossa 3 e la PEC del fornitore allegata. Il tribunale fissa con decreto, entro dieci giorni dal deposito (quindi entro venerdì 13 novembre), l’udienza di conferma per venerdì 27 novembre 2026; il ricorso e il decreto vengono notificati anche al fornitore. Il numero di ruolo è iscritto entro il ventesimo giorno dalla pubblicazione, che cade domenica 22 novembre: per prudenza la richiesta viene inviata entro venerdì 20 novembre, senza fare affidamento sullo slittamento a lunedì 23. Il fornitore deposita il ricorso per liquidazione controllata lunedì 16 novembre; l’udienza nel suo procedimento è fissata per mercoledì 9 dicembre. Alla data dell’udienza l’imprenditore ha in mano l’ordinanza di conferma, il parere dell’esperto e il verbale degli incontri. Il debito scaduto supera i 50.000 euro, quindi la soglia non è una difesa; la difesa poggia sullo scudo (art. 18 c.4 letto con l’art. 25-quater c.5) e sulla contestazione dell’insolvenza. Esito: il debitore arriva all’udienza con tutti gli argomenti possibili; la decisione resta del giudice, ma il creditore deve superare un’ordinanza già emessa e un parere dell’esperto che documentano trattative in corso.
Simulazione B – Chi deposita il ricorso di conferma con un giorno di ritardo. Stessa pubblicazione del 2 novembre, ricorso depositato mercoledì 4 novembre. Le misure hanno cessato di produrre effetti (art. 19, commi 1 e 3). Il fornitore deposita il 16 novembre. L’imprenditore può riproporre la domanda di misure, ma deve ripercorrere l’iter dell’art. 18 e la protezione, se arriva, decorre dalla nuova pubblicazione, successiva al ricorso del creditore. Esito: nel procedimento di liquidazione controllata la difesa si riduce ai presupposti (insolvenza) perché la soglia dei 50.000 euro è superata; un giorno di ritardo ha tolto di mezzo l’argomento principale.
Simulazione C – Chi ottiene la conferma ma dimentica la proroga. Come nella simulazione A, ma l’ordinanza del 27 novembre fissa la durata delle misure fino a venerdì 26 marzo 2027. L’istanza di proroga, che andava depositata con il parere dell’esperto entro lunedì 1° marzo 2027 per dare al giudice il tempo di decidere, viene depositata giovedì 25 marzo. Il giudice non decide in tempo, le misure cessano. Il fornitore, che aveva visto il proprio ricorso rinviato, chiede la ripresa del procedimento. Esito: è lo schema del caso di Trib. Parma 27 febbraio 2024; il creditore torna libero e, per giunta, potrà usare la relazione dell’esperto per provare l’insolvenza.
Simulazione D – Imprenditore individuale persona fisica. Stesse cifre, ma l’impresa è individuale e il titolare non ha beni aggredibili oltre all’attrezzatura (valore di mercato 3.870 euro) e a un reddito familiare appena sufficiente al mantenimento. Alla prima udienza del 9 dicembre 2026 il debitore eccepisce l’incapienza e chiede il termine per l’attestazione dell’OCC; il giudice concede un termine (non superiore a sessanta giorni) fino a venerdì 5 febbraio 2027. Esito: se l’OCC attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire, la liquidazione controllata non si apre (art. 268, comma 3), indipendentemente dalla lettura dell’art. 18 c.4; se l’eccezione non viene sollevata alla prima udienza, la difesa si perde.
Simulazione E – Chi prepara per tempo il concordato minore. Stessa situazione della simulazione A, con un elemento in più: l’impresa ha un socio disposto ad apportare 42.600 euro di risorse esterne e un’attività che può proseguire. Già a gennaio 2027, vedendo che due banche non intendono aderire all’accordo, l’imprenditore incarica l’OCC. Quando, a fine febbraio, l’esperto comunica che le trattative non arriveranno a un accordo, la proposta di concordato minore è pronta e viene depositata lunedì 15 marzo 2027, con la richiesta delle misure dell’art. 78, comma 2, lett. d), prima che le misure della composizione scadano il 26 marzo. Se il giudice dichiara aperta la procedura e dispone le misure, da quel momento opera un divieto espresso di pronunciare la liquidazione controllata fino all’omologazione definitiva. Esito: la protezione passa da uno scudo discusso a uno scudo scritto nella legge, senza una finestra scoperta; il rischio si sposta sul voto dei creditori e sull’omologa, e se l’omologa viene negata il giudice dichiara l’inefficacia delle misure (art. 80, comma 5).
Lettura comparata delle cinque simulazioni. La variabile che decide non è la gravità della situazione debitoria, che è identica in tutte. È la tempestività. Chi deposita il ricorso di conferma il giorno dopo la pubblicazione e notifica il creditore ostile (A) arriva in udienza con tutti gli argomenti; chi ritarda di un giorno (B) li perde; chi ottiene la conferma ma non governa la scadenza (C) li perde più tardi, con l’aggravante che la relazione dell’esperto diventa una prova contro di lui; chi è persona fisica senza attivo (D) ha una difesa indipendente dallo scudo, purché la sollevi alla prima udienza; chi prepara l’uscita mentre tratta (E) sostituisce la protezione incerta con quella espressa.
Il piano in una pagina
Se devi stampare una sola pagina, stampa questa. Le mosse non sono tutte uguali: le mosse 2, 3 e 6 hanno termini che, se mancati, fanno cadere la protezione; le mosse 5 e 8 si giocano in procedimenti che non aspettano; la mossa 7 va preparata mentre tutto sembra andare bene. Prima di firmare qualunque documento della composizione, ricordati che potrebbe essere letto dal giudice della liquidazione controllata. E ricorda che la risposta alla domanda del titolo è: la legge vieta espressamente durante le trattative solo la liquidazione giudiziale; per la controllata la protezione va costruita con l’interpretazione, con le misure cautelari, con la difesa nel procedimento del creditore e, se serve, con il passaggio al concordato minore.
Tre controlli da fare ogni lunedì mattina, finché le trattative sono aperte: (1) scarica la visura e verifica che pubblicazione dell’istanza, numero di ruolo e ordinanza di conferma risultino iscritti; (2) controlla sul fascicolo telematico e nella PEC se è stato depositato o notificato un ricorso per liquidazione controllata contro di te, perché ogni giorno guadagnato nella preparazione della memoria conta; (3) confronta la data di scadenza delle misure con la data in cui hai previsto di depositare l’istanza di proroga o lo strumento di uscita. Se uno di questi tre controlli dà un esito diverso da quello atteso, torna alla mossa corrispondente prima di fare qualunque altra cosa. E tieni l’esperto sempre informato: un esperto che scopre dal creditore l’esistenza del ricorso perde fiducia nel percorso, e il suo parere è il documento che più di ogni altro pesa davanti a entrambi i giudici.
| Mossa | Obiettivo | Termine | Rischio se la salti |
|---|---|---|---|
| 1. Diagnosi del rischio | Capire se sei esposto a giudiziale o controllata e chi può chiederla | Prima dell’istanza | Strategia costruita sulla procedura sbagliata |
| 2. Istanza con misure | Far nascere lo scudo con la pubblicazione | Con l’istanza o con istanza successiva | Nessuna protezione: il creditore deposita indisturbato |
| 3. Ricorso di conferma | Stabilizzare le misure e chiedere la protezione dalla controllata | Entro il giorno successivo alla pubblicazione; 20 giorni per il numero di ruolo | Misure inefficaci (art. 19 c.1 e c.3) |
| 4. Udienza di conferma | Ordinanza solida, parere dell’esperto, notifica ai creditori ostili | Udienza fissata entro 10 giorni dal deposito | Conferma negata o generica |
| 5. Difesa nel procedimento del creditore | Evitare l’apertura durante le trattative | Prima udienza | Eccezioni perse (incapienza), apertura della controllata |
| 6. Durata, proroga, revoca | Mantenere lo scudo fino alla soluzione | 30-120 giorni; massimo 240; reclamo 15 giorni | Misure cessate, creditore libero |
| 7. Uscita protetta | Concordato minore con divieto espresso o altro strumento | Prima della relazione finale; 60 giorni per il concordato semplificato | Finestra scoperta tra archiviazione e nuovo strumento |
| 8. Dopo l’apertura | Reclamo, beni esclusi, esdebitazione | Reclamo entro 30 giorni; esdebitazione dopo 3 anni | Sentenza stabile, perdita di beni esclusi non richiesti |
Gli scenari di deviazione
Deviazione 1: il creditore accelera e deposita il ricorso per liquidazione controllata il giorno prima della pubblicazione della tua istanza. È lo scenario peggiore, perché nessuna lettura dell’art. 18 c.4 ha effetto retroattivo: il divieto opera “dal giorno della pubblicazione”. Il piano B è triplice. Primo: dichiara il ricorso nell’istanza (art. 25-quater c.2 e art. 18 c.2) e nel ricorso di conferma, chiedendo al giudice della composizione una misura cautelare mirata che consenta di condurre a termine le trattative (art. 19, comma 1). Secondo: nel procedimento del creditore, contesta con forza i presupposti (insolvenza, soglia), e se sei persona fisica solleva l’incapienza alla prima udienza. Terzo: valuta con l’OCC se presentare subito una domanda di accesso a una procedura del titolo IV, verificando sul testo dell’art. 271 il coordinamento con la domanda del creditore. In questo scenario l’esperto va informato immediatamente, perché la sua valutazione sulla prosecuzione delle trattative cambia.
Deviazione 2: il termine per il ricorso di conferma è scaduto. Le misure hanno cessato di produrre effetti (art. 19, comma 3). Il piano B è riproporre la domanda (lo consente lo stesso comma 3), ripercorrendo l’iter dell’art. 18 con nuova pubblicazione, come indicano Trib. Trani 5 settembre 2022 e Trib. Barcellona Pozzo di Gotto 7 novembre 2024. Una parte della giurisprudenza (Trib. Genova, 13 marzo 2023) ha ammesso, in via subordinata, la fissazione dell’udienza senza un nuovo procedimento, con efficacia per il futuro: puoi chiederlo, ma non contarci. Nel frattempo, prepara la difesa sui presupposti come se lo scudo non esistesse.
Deviazione 3: un documento essenziale è irreperibile (bilancio non approvato, dichiarazioni mancanti, situazione patrimoniale non aggiornata). Per il ricorso di conferma l’art. 19, comma 2, lett. a-bis), introdotta dal correttivo, consente, in mancanza di bilanci approvati, di depositare i progetti di bilancio o una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni. Usa questa via invece di ritardare il deposito: un ricorso tempestivo con un documento sostitutivo vale più di un ricorso completo ma tardivo. Per le dichiarazioni fiscali mancanti, richiedi subito al commercialista le copie con ricevuta telematica e, se la dichiarazione non è stata presentata, dichiaralo apertamente: l’omissione scoperta dopo pesa sulla credibilità delle trattative e, in futuro, sulla meritevolezza ai fini dell’esdebitazione.
Le domande di chi sta eseguendo
Posso fare la mossa 7 (concordato minore) prima della mossa 4? Non come strumento parallelo: all’istanza di composizione hai attestato di non avere depositato un ricorso per concordato minore (art. 25-quater, comma 2), e il concordato minore è una delle uscite della composizione (comma 4, lett. a). Puoi però preparare il concordato minore con l’OCC fin dall’inizio, in modo da depositarlo appena serve.
Se il giudice della composizione conferma le misure, il giudice della liquidazione controllata è obbligato a fermarsi? Per la liquidazione giudiziale sì, per legge (art. 18, comma 4). Per la controllata la legge non lo dice in modo espresso: l’ordinanza di conferma, soprattutto se contiene una declaratoria o una misura cautelare specifica, è l’argomento più forte che hai, ma la decisione resta al tribunale investito del ricorso. Nelle fonti consultate non abbiamo trovato una pronuncia che risolva il punto.
I termini si sospendono ad agosto? No. L’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti disciplinati dal Codice, e la giurisprudenza l’ha esclusa anche per la durata delle misure protettive (Trib. Brescia 5 agosto 2022; Trib. Torino 22 agosto 2022).
Il creditore lavoratore è bloccato dalle misure? I crediti dei lavoratori sono esclusi dalle misure protettive (art. 18, comma 1). Sul divieto di apertura, nella liquidazione giudiziale App. Potenza 27 dicembre 2022 l’ha ritenuto operante anche contro l’istanza del lavoratore; per la controllata il punto si somma all’incertezza di fondo.
Posso pagare il creditore che minaccia il ricorso, per farlo desistere? Le misure non inibiscono i pagamenti (art. 18, comma 3), ma durante la composizione devi informare preventivamente per iscritto l’esperto degli atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non coerenti con le trattative o con le prospettive di risanamento (art. 21). Un pagamento preferenziale non concordato può compromettere le trattative con gli altri creditori.
Se sono impresa agricola sopra soglia, vale lo stesso piano? Sì, con un’aggravante: accedi alla composizione ordinaria (non all’art. 25-quater), quindi manca anche il richiamo “in quanto compatibili” e l’adattamento della dichiarazione sulla liquidazione controllata. Poiché non puoi essere sottoposto a liquidazione giudiziale, il divieto dell’art. 18 c.4, letto alla lettera, non ha nulla su cui operare: l’argomento da spendere è che, senza adattamento, la norma sarebbe priva di effetto proprio per te.
Sono un creditore: posso chiedere la liquidazione controllata di un’impresa minore che è in composizione negoziata? La legge non te lo vieta in modo espresso, ma il debitore sosterrà che il divieto dell’art. 18 c.4 si applica anche alla controllata per effetto dell’art. 25-quater c.5. Se vuoi agire, valuta prima l’istanza di revoca o di abbreviazione delle misure davanti al giudice della composizione (art. 19, comma 6), dimostrando che non sono funzionali alle trattative o sono sproporzionate rispetto al tuo pregiudizio: con le misure revocate, anche la lettura più favorevole al debitore non ti ostacola più. Ricorda che devi provare l’insolvenza e che i debiti scaduti e non pagati devono raggiungere almeno 50.000 euro.
Le misure protettive coprono anche i miei fideiussori? Di regola no. Le misure proteggono il patrimonio dell’imprenditore e i beni con cui esercita l’attività (art. 18, comma 3); il garante che è solo fideiussore resta esposto alle azioni del creditore. Se il garante ha a sua volta difficoltà, deve valutare un proprio strumento (anche una procedura familiare, se ne ricorrono i presupposti).
Quanto costa la procedura in sé? Al di là dei compensi dei professionisti di parte, la composizione comporta il compenso dell’esperto, liquidato per l’impresa sotto soglia dal segretario generale della Camera di commercio secondo i criteri dell’art. 25-ter (che prevede un minimo di 4.000 euro, con maggiorazioni e riduzioni legate al numero dei creditori e all’esito) ed è prededucibile. Se si arriva al concordato minore o alla liquidazione controllata si aggiungono il compenso dell’OCC e del liquidatore, liquidati secondo il D.M. 202/2014, e il contributo unificato, il cui importo va verificato in cancelleria.
La giurisprudenza che sostiene il piano
Avvertenza di metodo: sul punto specifico del titolo (se il divieto dell’art. 18, comma 4, si estenda alla liquidazione controllata) nelle fonti consultate non è stata trovata alcuna pronuncia. I riferimenti che seguono sostengono le singole mosse; quelli di merito sono riportati come pubblicati nel massimario della Camera di commercio di Prato-Pistoia, edizione 2026, che non ne indica il numero, o nelle rassegne indicate.
A sostegno della mossa 1 (diagnosi del rischio)
– Trib. Parma, 27 febbraio 2024 (rassegna EC News 11 giugno 2025, sintesi). Società agricola in forma di srl, ammessa alla composizione negoziata; negata la proroga delle misure, i creditori chiedono la liquidazione controllata, aperta anche sulla base della relazione dell’esperto, con soglia di 50.000 euro superata. Rilevanza: mostra in concreto che per l’impresa agricola il rischio è la controllata e che la protezione si gioca sulla durata delle misure.
– Trib. Pistoia, 10 maggio 2023 (stessa rassegna). Liquidazione controllata di una società agricola aperta su istanza di un creditore con credito di poco superiore a 50.000 euro, in presenza di debito non contestato ed esecuzioni pendenti. Rilevanza: conferma che il creditore può attivare la controllata contro l’impresa agricola.
A sostegno delle mosse 2 e 3 (richiesta e conferma delle misure)
– App. Firenze, Sez. II, 21 marzo 2023. La sola domanda di accesso alla composizione non impedisce la procedura liquidatoria senza la richiesta di misure protettive, né la conferma è possibile senza richiesta. Rilevanza: le misure vanno chieste espressamente.
– Trib. Roma, 3 febbraio 2022. Il divieto di fallimento è un effetto di legge che non richiede conferma o modifica da parte del giudice. Rilevanza: per la giudiziale l’effetto è automatico; per la controllata conviene chiedere una pronuncia espressa.
– Trib. Ivrea, 17 febbraio 2023 e Trib. Venezia, 6 febbraio 2023. Il divieto dell’art. 18 c.4 rientra tra gli effetti “naturali” dell’istanza e opera fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione, salvo revoca. Rilevanza: delimita il perimetro temporale dello scudo.
– Trib. Genova, 13 marzo 2023. Il termine per il deposito del ricorso di conferma è perentorio, ma la domanda può essere riproposta. Rilevanza: mossa 3 e deviazione 2.
– Trib. Trani, 5 settembre 2022 e Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, 7 novembre 2024. Dopo l’inammissibilità o la cessazione delle misure, la riproposizione richiede di ripercorrere l’iter dell’art. 18. Rilevanza: un errore sui termini costa la ripartenza da zero.
A sostegno della mossa 4 (udienza di conferma)
– Trib. Firenze, 29 dicembre 2021. Il decreto di fissazione dell’udienza va notificato anche ai creditori che hanno depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento. Rilevanza: notifica ai creditori che chiedono la controllata.
– Trib. Lecco, 2 gennaio 2023. Lo stato di insolvenza non preclude da solo la conferma delle misure. Rilevanza: anche l’impresa già insolvente può difendere lo scudo, se il risanamento è plausibile.
– Trib. Reggio Emilia, 7 ottobre 2025. Il divieto di apertura della procedura liquidatoria dura fino alla conclusione del percorso e non è soggetto al termine di 120 giorni fissato per le altre misure. Rilevanza: argomento per chiedere che l’eventuale estensione alla controllata segua la stessa durata.
A sostegno delle mosse 5 e 6 (difesa nel procedimento del creditore, proroga e revoca)
– Cass. Sez. I, sent. n. 241 del 5 gennaio 2026 (massima Brocardi, art. 19). Dopo il diniego di conferma delle misure, il debitore può difendersi con il reclamo ma non ha diritto a un rinvio; nel caso, il termine di quindici giorni per impugnare il diniego era scaduto. Rilevanza: i reclami vanno depositati subito.
– Cass. Sez. I, ord. n. 3634 del 12 febbraio 2025 (massima Brocardi, artt. 18 e 19). Il debitore non ha un diritto pieno al rinvio della trattazione, nemmeno per ricorrere a procedure alternative o impugnare la cessazione della tutela della composizione. Rilevanza: nel procedimento del creditore tutto va portato alla prima udienza.
– Cass. Sez. I, ord. n. 13912 del 13 maggio 2026 (iusletter 26 agosto 2026). Nella liquidazione giudiziale chiesta da un terzo, il termine per depositare la domanda di accesso a uno strumento di regolazione si consuma con la prima udienza, anche se il giudice rinvia. Rilevanza: richiamata solo per analogia, per l’importanza della prima udienza.
– Cass. Sez. I, ord. n. 22074/2025 e Cass. Sez. I, ord. n. 11603 del 28 aprile 2026 (sintesi lette). Per aprire la liquidazione controllata non serve la meritevolezza; la relazione dell’OCC è requisito di ammissibilità con controllo sostanziale. Rilevanza: orienta la difesa sui presupposti utili.
– App. Potenza, 27 dicembre 2022. Il divieto di fallimento vale anche se l’istanza è proposta da un lavoratore. Rilevanza: argomento per analogia contro il creditore lavoratore.
– Trib. Bologna, 23 settembre 2025. La conferma può limitare temporalmente l’effetto protettivo verso alcune categorie di creditori. Rilevanza: soluzione intermedia contro l’istanza di revoca.
– Trib. Brescia, 5 agosto 2022 e Trib. Torino, 22 agosto 2022. La sospensione feriale non si applica alla durata delle misure protettive. Rilevanza: calendario della mossa 6.
A sostegno della mossa 7 (uscita)
– Cass. Sez. I, n. 31856/2025 (EC News 27 gennaio 2026, regime del D.L. 118/2021). Inammissibile l’istanza di composizione negoziata presentata con un concordato preventivo ancora pendente, anche se rinunciato. Rilevanza: gli strumenti vanno messi in sequenza, non sovrapposti.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Su questa domanda il lavoro dello Studio si concentra nel punto esatto in cui la composizione negoziata incontra il sovraindebitamento. Ecco, in concreto, cosa facciamo.
- Verifichiamo la qualificazione dell’impresa (minore, agricola, sopra soglia) ricostruendo con il commercialista dello staff attivo, ricavi e debiti esercizio per esercizio.
- Mappiamo i creditori in grado di chiedere la liquidazione controllata, calcolando l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati rispetto alla soglia di 50.000 euro.
- Redigiamo l’istanza di nomina dell’esperto con la richiesta di misure protettive, curando la dichiarazione sulla pendenza di procedure di liquidazione controllata.
- Prepariamo il ricorso di conferma prima della pubblicazione, con tutti gli allegati dell’art. 19, comma 2, e con le conclusioni specifiche sulla liquidazione controllata, in modo da depositarlo entro il giorno successivo.
- Notifichiamo ricorso e decreto ai creditori ostili e sosteniamo l’udienza di conferma, coordinandoci con l’esperto sul contenuto del parere.
- Ci costituiamo nel procedimento di liquidazione controllata promosso dal creditore, portando alla prima udienza gli atti della composizione e le contestazioni su insolvenza, soglia e, per la persona fisica, incapienza.
- Gestiamo il calendario delle misure: istanze di proroga, risposte alle istanze di revoca, reclami ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c.
- Prepariamo con l’OCC il concordato minore come uscita protetta, con la richiesta del divieto di pronunciare la liquidazione controllata (art. 78, comma 2, lett. d).
- Proponiamo il reclamo contro la sentenza di apertura e, se la procedura prosegue, seguiamo stato passivo, beni esclusi ed esdebitazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema pesano in modo particolare due abilitazioni. Come Esperto Negoziatore, l’Avvocato conosce dall’interno il funzionamento delle trattative, il ruolo del parere dell’esperto e il modo in cui i tribunali valutano la funzionalità delle misure protettive. Come Gestore della crisi e fiduciario di un OCC, conosce i presupposti della liquidazione controllata, l’eccezione di incapienza e il concordato minore, cioè tutto ciò che entra in gioco quando lo scudo della composizione non basta. La qualifica di cassazionista garantisce la continuità della stessa strategia dal ricorso di conferma fino all’eventuale giudizio di legittimità, con lo stesso difensore e la stessa linea. Lo staff di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i numeri della diagnosi, il piano finanziario a sei mesi e le difese giudiziali nascono insieme. Lo Studio non promette esiti: si impegna a eseguire ogni mossa nei termini e a sostenere davanti al giudice gli argomenti che la legge consente.
Chiusura
Il principio guida di questo piano è uno solo: per la liquidazione giudiziale lo scudo lo scrive la legge, per la liquidazione controllata lo scudo lo devi costruire tu, mossa dopo mossa, prima che il creditore arrivi in udienza. Ogni termine rispettato (il giorno successivo alla pubblicazione, la prima udienza, la proroga chiesta per tempo, i trenta giorni del reclamo) è una difesa che resta in piedi; ogni termine mancato è una difesa che non tornerà.
Lo Studio Monardo è attrezzato proprio per questa domanda perché il suo titolare unisce le due competenze che la domanda mette in gioco: quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che riguarda la composizione negoziata e le sue misure protettive, e quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, che riguarda la liquidazione controllata e il concordato minore. È su quel confine che si decide se le tue trattative sopravvivono al ricorso del creditore.
📩 Le tue misure protettive scadono, sono state revocate o un creditore ha già chiesto la liquidazione controllata? Scrivici senza aspettare: nella parte finale di questa pagina trovi tutti i riferimenti per contattare lo Studio.