La risposta breve è no: nessuna norma del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019, nel testo vigente a ottobre 2026 dopo il correttivo D.Lgs. 136/2024) obbliga l’imprenditore minore a scrivere a tutti i suoi creditori, il giorno in cui deposita l’istanza, per dire che ha avviato la composizione negoziata. La risposta lunga, quella che serve davvero a chi gestisce un’impresa sotto soglia, è un’altra: i creditori vengono a saperlo comunque, ma in momenti precisi, attraverso canali precisi e con conseguenze precise; chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire. C’è una fase in cui il silenzio è legittimo e protegge le trattative. C’è un momento in cui la notizia diventa pubblica nel registro delle imprese. C’è un termine, di un solo giorno, entro cui bisogna andare in tribunale e notificare il ricorso ai creditori colpiti dalle misure protettive. E c’è, per tutta la durata delle trattative, un dovere di trasparenza verso i creditori coinvolti che, se violato, può far crollare tutto.
Questa inchiesta ricostruisce la sequenza giorno per giorno. Il calendario parte prima del deposito, con la preparazione dei documenti e la scelta, decisiva, se chiedere o no le misure protettive. Prosegue con la nomina dell’esperto da parte del segretario generale della camera di commercio, con la pubblicazione nel registro delle imprese, con il ricorso di conferma da depositare entro il giorno successivo, con le notifiche, con la convocazione dei creditori da parte dell’esperto, con l’udienza, con i 180 giorni di trattative e con le uscite finali: accordo, concordato minore, liquidazione controllata o concordato semplificato. In ognuna di queste tappe la domanda “devo dirlo ai creditori?” ha una risposta diversa.
Lo Studio Monardo segue questa materia dall’interno della procedura, non dall’esterno: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè appartiene alla figura che, nella composizione negoziata, convoca le parti e gestisce i flussi di informazione verso i creditori; ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, le competenze che servono quando l’impresa minore, chiuse le trattative, deve passare al concordato minore o alla liquidazione controllata, dove le comunicazioni ai creditori diventano formali e scadenzate.
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La mappa temporale: quando i creditori entrano in scena
Prima di entrare nelle singole tappe, conviene vedere il calendario intero. Il percorso dell’imprenditore minore nella composizione negoziata è regolato dall’art. 25-quater CCII (imprese sotto soglia), che detta poche regole proprie e per il resto richiama le norme generali degli artt. 12-25-octies “in quanto compatibili”. La regola di fondo, scritta negli artt. 4 c.4 e 16 c.6 CCII, è la riservatezza: le parti che partecipano alle trattative devono mantenere riservate la situazione dell’imprenditore, le iniziative assunte e le informazioni acquisite. Ma riservatezza non significa segretezza assoluta. Ci sono tre canali attraverso cui la notizia arriva ai creditori: la convocazione da parte dell’esperto (che decide con l’imprenditore chi coinvolgere), la pubblicità nel registro delle imprese (che scatta solo se si chiedono le misure protettive) e la notifica del ricorso di conferma (che riguarda i creditori destinatari delle misure). Il resto dipende dalle scelte dell’imprenditore, e ogni scelta ha un prezzo.
| Tappa | Quando | Cosa succede | I creditori lo sanno? | Norma |
|---|---|---|---|---|
| 1. Preparazione | Settimane prima del deposito | Test pratico, documenti, certificati dei debiti fiscali e contributivi, Centrale dei rischi | No, salvo che l’imprenditore lo dica | artt. 13, 17 c.3, 25-quater c.2 |
| 2. Deposito | Giorno 0 | Istanza sulla piattaforma telematica al segretario generale della CCIAA | No, la piattaforma non avvisa i creditori | artt. 17 c.1, 25-quater c.2 |
| 3. Nomina e accettazione | Giorni 1-3 lavorativi | Nomina dell’esperto; accettazione entro 2 giorni lavorativi; se chieste, pubblicazione delle misure protettive | Sì, se c’è istanza di misure protettive: diventa pubblica nel registro delle imprese | artt. 17 c.4, 18 c.1 e c.3 |
| 4. Ricorso di conferma | Entro il giorno successivo alla pubblicazione | Ricorso al tribunale; udienza fissata entro 10 giorni; notifica del ricorso e del decreto | Sì, i destinatari delle misure ricevono la notifica | art. 19 c.1-3 |
| 5. Convocazione | Prime settimane | L’esperto convoca l’imprenditore, poi le parti interessate | Sì, i creditori convocati; scatta il loro dovere di riservatezza | artt. 4, 16, 17 c.5-6 |
| 6. Udienza e ordinanza | Entro poche settimane dal ricorso | Conferma, modifica o revoca delle misure (30-120 giorni) | I creditori incisi sono sentiti | art. 19 c.4-7 |
| 7. Trattative | Fino a 180 giorni (più 180) | Banche, Fisco, lavoratori, atti straordinari | Dipende dagli interlocutori e dagli atti | artt. 4 c.3, 16 c.5, 18 c.5, 21, 23 c.2-bis |
| 8. Conclusione | Giorno 180 o oltre | Relazione finale, accordo o strumenti successivi | Sì, con regole formali se si passa al concordato minore | artt. 17 c.7-8, 25-quater c.3-4, 78 |
Ogni riga della tabella corrisponde a una delle sezioni che seguono. I termini sono quelli del testo vigente; dove la legge non fissa un termine, indichiamo i tempi che si osservano nella pratica, dichiarando che si tratta di stime.
Settimane prima del giorno 0: la preparazione silenziosa
Cosa succede
Il calendario comincia prima che esista qualsiasi atto. L’imprenditore minore, cioè chi presenta congiuntamente i requisiti dell’art. 2 c.1 lett. d) CCII (secondo il testo vigente: attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro e ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro nei tre esercizi precedenti, o dall’inizio dell’attività se più breve, e debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 euro), si accorge che i conti non tornano. Ha un fornitore che sollecita, una rata di finanziamento saltata, un avviso bonario dell’Agenzia delle Entrate. A questo punto, prima ancora di decidere, compila il test pratico per verificare la ragionevole perseguibilità del risanamento e raccoglie i documenti. Il decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 23 aprile 2026 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 10 del 31 maggio 2026, secondo le fonti di settore) ha aggiornato check-list e test, prevedendo una versione semplificata per l’impresa minore.
È la fase in cui la tentazione di “avvisare tutti” è più forte. L’imprenditore onesto pensa: se spiego ai miei fornitori che sto per chiedere aiuto, mi daranno tempo. Spesso accade l’opposto.
La norma
L’art. 25-quater c.1 CCII consente all’imprenditore commerciale e agricolo sotto soglia, che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, di chiedere la nomina dell’esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento. Il c.2 elenca i documenti da allegare rinviando all’art. 17 c.3, lettere a), c), d), e), f), g) e h): resta fuori la lettera b), il progetto di piano di risanamento, che invece è richiesto alle imprese sopra soglia. Tra i documenti c’è l’elenco dei creditori (lettera c) e ci sono i certificati sui debiti fiscali, contributivi e verso l’agente della riscossione e l’estratto della Centrale dei rischi (lettere e-h). Per l’impresa minore la dichiarazione della lettera d) riguarda la pendenza di una procedura di liquidazione controllata e contiene l’attestazione di non aver depositato un ricorso per concordato minore (art. 74) e, per le imprese agricole, anche un ricorso per accordo di ristrutturazione (art. 57).
Nessuna di queste norme impone di comunicare ai creditori l’intenzione di presentare l’istanza. Anzi, l’art. 4 c.2 lett. b) CCII chiede al debitore di assumere tempestivamente le iniziative idonee a individuare una soluzione, senza pregiudicare i creditori: il dovere è agire presto, non annunciare.
I termini che si attivano
In questa fase la legge non fa correre termini a carico dell’imprenditore. Ci sono però due scadenze di fatto. La prima riguarda i certificati: l’art. 17 c.3-bis consente all’impresa sopra soglia, se i certificati non sono ancora stati rilasciati, di dichiarare di averli chiesti almeno dieci giorni prima; l’art. 25-quater c.5 però, nell’elencare i commi dell’art. 17 applicabili all’impresa minore, non menziona il comma 3-bis. È un punto da trattare con prudenza: conviene chiedere i certificati con largo anticipo, così da allegarli già rilasciati e non dipendere da un’interpretazione. La seconda scadenza di fatto è quella imposta dai creditori: un decreto ingiuntivo notificato, un precetto, un’iscrizione ipotecaria in arrivo. Ogni giorno di preparazione è un giorno in cui il creditore può muoversi senza alcun limite, perché nessuna misura protettiva è ancora in vigore.
Cosa può fare il debitore ora
In questa fase l’imprenditore minore può scegliere liberamente se e con chi parlare: nessun obbligo di informare, ma nemmeno alcuna protezione. Le opzioni sono tre. Può mantenere il riserbo e preparare il deposito in tempi stretti. Può avviare contatti informali con i creditori strategici (la banca di riferimento, il fornitore principale) per sondare la disponibilità a un accordo, sapendo che quei colloqui non sono ancora coperti dal dovere di riservatezza dell’art. 4 c.4, che riguarda le parti delle trattative. Oppure può valutare, se l’impresa è già in difficoltà conclamata, se la composizione negoziata è lo strumento giusto: la giurisprudenza formatasi sul regime generale (Trib. Lecco 2 gennaio 2023) ha ritenuto che l’insolvenza in sé non precluda l’accesso, mentre lo preclude l’assenza di concrete prospettive di risanamento; per l’impresa minore, però, l’art. 25-quater c.1 parla solo di squilibrio che rende “probabile” crisi o insolvenza, e resta aperta la questione se l’impresa già insolvente possa accedere.
Un limite preciso va tenuto presente: secondo Cass. Sez. I n. 31856/2025, pronunciata sul regime del D.L. 118/2021, è inammissibile l’istanza di composizione negoziata presentata mentre pende un concordato preventivo, anche se rinunciato. Per l’impresa minore il parallelo è nella dichiarazione dell’art. 25-quater c.2: chi ha già un ricorso per concordato minore pendente non può attestare di non averlo depositato.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è la circolare ai creditori. L’imprenditore scrive a tutti una PEC: “Vi informo che la nostra impresa sta per accedere alla composizione negoziata della crisi”. Il risultato prevedibile è che il creditore più aggressivo, quello che ha già un titolo esecutivo, notifica il precetto o il pignoramento presso terzi sul conto corrente prima che le misure protettive siano pubblicate. In quel momento non c’è alcun divieto da far valere. Annunciare la composizione negoziata prima di aver depositato l’istanza, e prima che le eventuali misure protettive siano pubblicate, consegna ai creditori un vantaggio di tempo che la legge non chiede di dare.
L’errore opposto è altrettanto pericoloso: preparare tutto in silenzio per mesi, mentre i debiti crescono, e arrivare al deposito con un’impresa che non ha più prospettive. Il dovere di tempestività dell’art. 4 c.2 lett. b) vale anche qui.
Quanto dura realmente
La preparazione di un’impresa minore con contabilità semplificata richiede di solito da due a sei settimane, a seconda di quanto rapidamente arrivano i certificati e di quanto è ordinata la documentazione fiscale degli ultimi tre anni. Sono stime pratiche, non termini di legge. Il punto decisivo è che in queste settimane il patrimonio non è protetto: più la preparazione si allunga, più conta non far trapelare la notizia.
Giorno 0: il deposito dell’istanza sulla piattaforma telematica
Cosa succede
L’imprenditore, o il professionista che lo assiste, compila il modello sulla piattaforma telematica nazionale e carica i documenti. L’istanza è indirizzata al segretario generale della camera di commercio nel cui territorio si trova la sede legale dell’impresa. Insieme all’istanza, e questa è la scelta che determina tutto il calendario successivo, l’imprenditore decide se chiedere o no le misure protettive.
Se non le chiede, la composizione negoziata parte in forma interamente riservata: nessuna pubblicazione nel registro delle imprese, nessun ricorso al tribunale, nessuna notifica. I creditori sapranno della procedura solo se e quando l’esperto li convocherà.
Se le chiede, il calendario accelera: entro pochi giorni la richiesta sarà visibile nel registro delle imprese e l’imprenditore dovrà andare in tribunale.
La norma
L’art. 17 c.1 CCII, richiamato dall’art. 25-quater c.2 e c.5, stabilisce che l’istanza si presenta sulla piattaforma telematica compilando il modello predisposto. Per l’impresa minore la nomina dell’esperto spetta al segretario generale della camera di commercio al quale l’istanza è presentata (art. 25-quater c.2), e non alla commissione prevista per le imprese sopra soglia. L’art. 18 c.1 consente di chiedere le misure protettive con l’istanza di nomina o con un’istanza successiva, sempre con le modalità dell’art. 17 c.1; le misure possono riguardare tutti i creditori oppure specifiche iniziative, determinati creditori o categorie di creditori, mentre sono esclusi in ogni caso i diritti di credito dei lavoratori.
La giurisprudenza formatasi nei primi anni conferma che le misure non nascono da sole: secondo App. Firenze, Sez. II civ., 21 marzo 2023, in assenza di una richiesta esplicita di misure protettive il divieto collegato non opera. E secondo Trib. Torino 17 ottobre 2023 la scelta di rendere le misure selettive spetta all’imprenditore, in fase di accesso o di conferma.
I termini che si attivano
Il deposito dell’istanza non fa decorrere termini verso i creditori. Fa decorrere, invece, i termini interni della procedura: la nomina dell’esperto e la sua accettazione. Se l’istanza contiene la richiesta di misure protettive, l’imprenditore deve sapere fin da ora che il ricorso al tribunale andrà depositato entro il giorno successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese (art. 19 c.1): quel ricorso va preparato prima del giorno 0, non dopo, perché tra la pubblicazione e la scadenza c’è un solo giorno.
Cosa può fare il debitore ora
Il giorno del deposito l’imprenditore minore sceglie, di fatto, quanto pubblica sarà la sua crisi. Le possibilità concrete sono queste.
Prima possibilità: nessuna misura protettiva. È la strada adatta quando nessun creditore ha titoli esecutivi o azioni in corso, quando i rapporti con banche e fornitori sono ancora gestibili e quando la riservatezza vale più della protezione (si pensi a un artigiano che lavora con committenti pubblici o grandi clienti che potrebbero reagire male alla notizia). In questo caso i creditori sapranno della composizione solo quando l’esperto li convocherà, e saranno vincolati alla riservatezza.
Seconda possibilità: misure protettive selettive, rivolte solo ai creditori che hanno avviato o minacciano azioni esecutive o cautelari. La pubblicità nel registro delle imprese scatta comunque, ma il ricorso e la notifica riguardano un numero limitato di soggetti, e il contraddittorio resta concentrato.
Terza possibilità: misure verso tutti i creditori. È la protezione più ampia, ma anche la più esposta: nei primi anni alcuni tribunali (Trib. Bergamo 24 febbraio 2022, Trib. Roma 3 febbraio 2022) hanno escluso o limitato le misure generalizzate, chiedendo che i destinatari fossero individuati, mentre altri (Trib. Padova 25 febbraio 2022, Trib. Bergamo 5 aprile 2022) le hanno ammesse quando l’esperto non segnala controindicazioni o quando sono strumentali al buon esito delle trattative. Una richiesta generica, del tipo “le misure che l’esperto riterrà necessarie”, è stata dichiarata inammissibile da Trib. Milano 24 febbraio 2022.
C’è un ulteriore dettaglio da non trascurare: secondo Trib. Ivrea 10 febbraio 2022, le misure cautelari verso singoli creditori vanno indicate già nel ricorso iniziale e non aggiunte con memorie successive. Chi vuole proteggersi da un creditore specifico deve dirlo subito.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è chiedere le misure protettive “per sicurezza”, senza averne bisogno e senza aver preparato il ricorso. Così facendo l’imprenditore rinuncia alla riservatezza (la notizia finisce nel registro delle imprese), si espone a un termine di un solo giorno e, se non lo rispetta, perde le misure per inefficacia. In altre parole: rende pubblica la crisi senza ottenere la protezione.
L’errore speculare è non chiederle quando un creditore ha già notificato un precetto: in quel caso il silenzio non protegge nulla, perché l’esecuzione prosegue.
Quanto dura realmente
Il deposito in sé richiede poche ore, se i documenti sono pronti. La piattaforma rilascia una ricevuta. Il resto dipende dai tempi della camera di commercio per la nomina, che nella pratica sono di pochi giorni.
Giorni 1-3 lavorativi: la nomina dell’esperto e la pubblicazione nel registro delle imprese
Cosa succede
Il segretario generale nomina l’esperto. L’esperto verifica di essere indipendente e competente e, se tutto è in ordine, accetta l’incarico. Se l’istanza conteneva la richiesta di misure protettive, l’istanza viene pubblicata nel registro delle imprese insieme all’accettazione dell’esperto. È il momento in cui la crisi diventa pubblica: chiunque consulti la visura dell’impresa (una banca che sta valutando un fido, un fornitore che controlla un nuovo cliente, un creditore che prepara un pignoramento) vede che l’impresa ha chiesto la protezione.
La norma
Secondo l’art. 17 c.4 CCII, l’esperto accetta entro due giorni lavorativi dalla ricezione della nomina e non può avere più di due incarichi contemporaneamente. L’art. 18 c.1 stabilisce che l’istanza di misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all’accettazione dell’esperto. L’art. 18 c.3 fa decorrere gli effetti “dal giorno della pubblicazione”: da quel giorno i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione non concordati con l’imprenditore né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni con cui si esercita l’attività d’impresa; le prescrizioni restano sospese e le decadenze non si verificano. La stessa norma precisa che non sono inibiti i pagamenti.
L’art. 18 c.2 aggiunge un adempimento informativo, rivolto però alla piattaforma e non ai creditori: l’imprenditore inserisce una dichiarazione sull’esistenza di misure esecutive o cautelari disposte nei suoi confronti e un aggiornamento sui ricorsi già dichiarati.
La giurisprudenza ha dato peso proprio al momento della pubblicazione: secondo Trib. Treviso 18 luglio 2022 le misure producono effetti solo dopo la pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto. Prima di quel giorno, il creditore che pignora non viola alcun divieto.
I termini che si attivano
Dal giorno della pubblicazione partono due termini a carico dell’imprenditore, entrambi fissati dall’art. 19 c.1: il ricorso per la conferma delle misure va depositato in tribunale entro il giorno successivo alla pubblicazione, e entro venti giorni dalla pubblicazione va chiesta l’iscrizione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento. Il primo è il termine più breve di tutto il calendario. Il secondo, se scade di domenica, slitta secondo le regole generali al primo giorno non festivo, ma non c’è motivo di aspettare: l’iscrizione si chiede appena il tribunale attribuisce il numero.
Questi termini corrono anche in agosto: secondo l’art. 9 c.1 CCII la sospensione feriale dei termini non si applica ai procedimenti disciplinati dal Codice. Un’istanza pubblicata in pieno agosto richiede il ricorso entro il giorno successivo, senza alcuna proroga estiva.
Cosa può fare il debitore ora
Con la pubblicazione l’imprenditore minore non è obbligato a scrivere ai creditori, ma deve presumere che i creditori più attenti lo sappiano già. La finestra utile è brevissima: tra l’accettazione dell’esperto e la pubblicazione, l’imprenditore e il suo consulente devono avere il ricorso firmato, i documenti dell’art. 19 c.2 pronti e l’elenco dei creditori da notificare già completo di indirizzi PEC.
In questa fase ha senso, in alcuni casi, una comunicazione mirata e ragionata a creditori specifici: per esempio alla banca che sta per ricevere una richiesta di rientro, per ricordarle che secondo l’art. 16 c.5 CCII la notizia dell’accesso alla composizione negoziata non costituisce di per sé causa di sospensione o revoca delle linee di credito, e che secondo l’art. 18 c.5 i creditori destinatari delle misure non possono revocare gli affidamenti per il solo mancato pagamento di crediti anteriori alla pubblicazione. Non è un obbligo: è una scelta difensiva, da fare con l’esperto informato e con parole misurate, perché la lettera diventa un documento che il creditore potrà usare.
Se invece le misure protettive non sono state chieste, in questa fase non accade nulla di visibile. Il registro delle imprese resta pulito e l’unico nuovo protagonista è l’esperto.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è credere che la protezione decorra dal deposito dell’istanza. Non è così: decorre dalla pubblicazione. Nei due o tre giorni lavorativi tra deposito e pubblicazione l’imprenditore è ancora scoperto, e se in quei giorni ha già “avvisato” i creditori rischia un pignoramento dell’ultimo minuto. Un secondo errore è non controllare la visura: l’imprenditore deve verificare il giorno esatto della pubblicazione, perché da quel giorno conta il termine per il ricorso.
Quanto dura realmente
Nella pratica tra il deposito e la pubblicazione passano da due a cinque giorni lavorativi, a seconda della rapidità della nomina e dell’accettazione. Il termine di due giorni lavorativi per l’accettazione è di legge; quello per la nomina dipende dall’organizzazione della camera di commercio.
Entro il giorno successivo, e poi entro 20 giorni: il ricorso di conferma e le notifiche ai creditori
Cosa succede
È il primo momento in cui la legge costringe l’imprenditore a portare la composizione negoziata davanti ad alcuni creditori in modo formale. Il ricorso per la conferma delle misure protettive viene depositato al tribunale competente; il tribunale fissa l’udienza con decreto; il ricorrente notifica ricorso e decreto. Chi riceve quella notifica è informato nel modo più completo possibile: legge il ricorso, vede i documenti allegati, conosce la data dell’udienza e può difendersi.
La norma
L’art. 19 c.1 CCII impone di presentare il ricorso al tribunale competente ai sensi dell’art. 27 entro il giorno successivo alla pubblicazione, chiedendo la conferma o la modifica delle misure e, se occorre, l’adozione di provvedimenti cautelari; il ritardo o l’omissione del deposito sono causa di inefficacia delle misure. L’art. 19 c.2 elenca i documenti: bilanci o dichiarazioni dei redditi e IVA degli ultimi tre periodi, situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima, elenco dei creditori con l’indicazione dei primi dieci per ammontare e dei loro indirizzi PEC, progetto di piano di risanamento con piano finanziario per i sei mesi successivi e prospetto delle iniziative, autocertificazione sulla possibilità di risanamento, accettazione dell’esperto con il suo indirizzo PEC.
Qui emerge un problema di compatibilità che riguarda proprio l’impresa minore: l’istanza sotto soglia non richiede il progetto di piano (art. 25-quater c.2 esclude la lettera b dell’art. 17 c.3), ma il ricorso di conferma, secondo l’art. 19 c.2 lett. d), lo richiede insieme al piano finanziario semestrale. L’art. 25-quater c.5 richiama l’art. 19 “in quanto compatibile”, e le riviste di settore segnalano la questione. La lettura prudente è semplice: l’imprenditore minore che chiede le misure protettive deve preparare comunque un progetto di piano e un piano finanziario a sei mesi da depositare con il ricorso.
L’art. 19 c.3 stabilisce che il tribunale, entro dieci giorni dal deposito, fissa l’udienza con decreto (preferibilmente in videoconferenza), che il decreto è trasmesso per estratto al registro delle imprese e iscritto entro il giorno successivo, e che il ricorso, con il decreto, è notificato dal ricorrente, anche all’esperto. Il tribunale può prescrivere le forme di notificazione previste dall’art. 151 c.p.c. e dare disposizioni per far conoscere il procedimento. Il testo non indica in modo esaustivo i destinatari: li individua, in concreto, il tribunale.
Su questo punto la giurisprudenza di merito, quasi tutta del periodo 2021-2023 e senza numero, ha tracciato le linee pratiche. Secondo Trib. Roma 24 dicembre 2021 ricorso e decreto vanno notificati all’esperto e ai creditori (lavoratori esclusi) che hanno avviato azioni esecutive o cautelari, con un ordine di preferenza: PEC, poi email ordinaria verificabile, poi forme del codice di procedura civile. Secondo Trib. Milano 24 febbraio 2022 l’omessa notifica ai creditori interessati rende inammissibile l’istanza. Secondo Trib. Trani 21 marzo 2022 il deposito tardivo del ricorso comporta il rigetto, l’inefficacia della protezione e la cancellazione dal registro, e la mancata pubblicazione del numero di ruolo produce inefficacia. Trib. Genova 13 marzo 2023 ha qualificato come perentorio il termine per il deposito del ricorso.
I termini che si attivano
In sequenza: deposito del ricorso entro il giorno successivo alla pubblicazione (termine a pena di inefficacia); fissazione dell’udienza entro dieci giorni dal deposito (termine per il tribunale: se il giudice non fissa l’udienza nel termine, l’art. 19 c.3 prevede l’inefficacia delle misure, con possibilità di riproporre la domanda); richiesta di iscrizione del numero di ruolo entro venti giorni dalla pubblicazione, a pena di cancellazione dell’iscrizione; notifica del ricorso e del decreto nei tempi indicati dal tribunale, di regola alcuni giorni prima dell’udienza. Nessuno di questi termini si sospende in agosto (art. 9 c.1 CCII).
Cosa può fare il debitore ora
Il ricorso di conferma è il punto in cui l’imprenditore decide chi informare formalmente: i creditori destinatari delle misure devono ricevere la notifica, gli altri no. Le scelte da fare in questi giorni sono tre.
La prima riguarda il perimetro: se la richiesta di misure è selettiva, la notifica va fatta ai creditori incisi; se è generale, il tribunale può chiedere notifiche più ampie. Più largo è il perimetro, più persone conoscono il contenuto del ricorso, compresi i dati economici dell’impresa.
La seconda riguarda gli indirizzi: l’elenco dei primi dieci creditori con PEC è un documento obbligatorio. Per un’impresa minore, spesso con creditori persone fisiche o piccoli fornitori privi di PEC, conviene raccogliere fin dalla preparazione gli indirizzi verificabili, perché il tribunale può prescrivere forme alternative ma il tempo per farlo è poco.
La terza riguarda il linguaggio: il ricorso non è un comunicato ai creditori, ma lo diventa. Deve essere completo e veritiero, perché l’art. 4 c.2 lett. a) impone al debitore di illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, e perché quello che vi è scritto verrà letto dai creditori che lo ricevono e discusso in udienza.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è depositare il ricorso il secondo giorno dopo la pubblicazione, magari perché la pubblicazione è avvenuta di venerdì e si pensa di avere il fine settimana. Il termine è “entro il giorno successivo”: se la pubblicazione è di lunedì, il ricorso va depositato entro martedì. Il secondo errore è dimenticare l’iscrizione del numero di ruolo: un adempimento burocratico che, secondo il testo e secondo Trib. Trani 21 marzo 2022, costa la protezione. Il terzo è non notificare un creditore che ha già avviato un’esecuzione: secondo Trib. Milano 24 febbraio 2022 l’istanza diventa inammissibile.
Chi sbaglia può ripartire, ma non da dove si era fermato: secondo Trib. Trani 5 settembre 2022, dopo un rigetto per motivi di rito la riproposizione richiede di ripetere tutto l’iter, compresa la pubblicazione; secondo Trib. Barcellona Pozzo di Gotto 7 novembre 2024 la nuova domanda richiede di reiterare la procedura dell’art. 18 e un previo confronto con i creditori. Il secondo tentativo, in altre parole, avviene con i creditori ormai informati.
Quanto dura realmente
La fase va dal giorno della pubblicazione all’udienza. In base ai termini di legge (un giorno per il ricorso, dieci per il decreto) e ai tempi di notifica, l’udienza cade di regola tra due e quattro settimane dopo la pubblicazione. Sono tempi pratici osservati nelle prassi dei tribunali, che variano da sede a sede.
Prime settimane: la convocazione dell’esperto e l’ingresso dei creditori nelle trattative
Cosa succede
A questo punto la procedura entra in una nuova fase. L’esperto, accettato l’incarico, convoca l’imprenditore per valutare se esiste una concreta prospettiva di risanamento. Se la ravvisa, incontra le altre parti interessate al processo di risanamento e fissa incontri periodici ravvicinati. È qui che la maggior parte dei creditori dell’impresa minore viene a sapere della composizione negoziata, anche quando non sono state chieste misure protettive: riceve una convocazione dall’esperto, di solito via PEC, con l’invito a un incontro.
La norma
L’art. 17 c.5 CCII disciplina la convocazione: l’esperto convoca l’imprenditore per valutare la concreta prospettiva di risanamento; se la ravvisa incontra le altre parti interessate al processo di risanamento e fissa i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata; se non la ravvisa, ne dà notizia e la camera di commercio dispone l’archiviazione entro cinque giorni lavorativi. Lo stesso comma prevede che l’esperto possa invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti a esecuzione continuata o periodica quando l’equilibrio del rapporto è stato alterato da circostanze sopravvenute, con un dovere di collaborazione delle parti.
L’art. 17 c.6 dà alle parti tre giorni dalla comunicazione della convocazione per presentare osservazioni sull’indipendenza dell’esperto; la sostituzione può avvenire entro cinque giorni lavorativi.
Da questo momento valgono in pieno i doveri reciproci. L’art. 16 c.4 impone all’imprenditore di rappresentare la propria situazione all’esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente, e di gestire il patrimonio e l’impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori. L’art. 4 c.2 lett. a) ripete il dovere di illustrare la situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo ai creditori tutte le informazioni necessarie. Dall’altra parte, l’art. 4 c.4 e l’art. 16 c.6 impongono ai creditori e alle altre parti di collaborare lealmente e di rispettare la riservatezza sulla situazione dell’imprenditore, sulle iniziative assunte e sulle informazioni acquisite, rispondendo in modo tempestivo e motivato alle proposte. L’art. 16 c.2 consente all’esperto di verificare la coerenza delle informazioni chiedendo anche ai creditori quanto utile o necessario. L’esperto, a sua volta, agisce in modo riservato e, secondo l’art. 16 c.3, non può essere obbligato a deporre sul contenuto delle dichiarazioni e delle informazioni acquisite (salvo l’art. 19 c.4).
Tutte queste norme si applicano all’impresa minore: l’art. 25-quater c.5 richiama espressamente gli artt. 16 e 17 c.5 e c.6, mentre l’art. 4, collocato tra i principi generali, vale per ogni strumento.
I termini che si attivano
Per i creditori convocati si attiva il termine di tre giorni per contestare l’indipendenza dell’esperto. Per l’imprenditore si attiva una serie di incontri senza termini rigidi, ma con un orologio di fondo: l’incarico dell’esperto dura 180 giorni dall’accettazione (art. 17 c.7). Se l’esperto non vede prospettive, la procedura si chiude in pochi giorni con l’archiviazione.
Cosa può fare il debitore ora
Qui la domanda del titolo cambia forma: non “devo informare i creditori?”, ma “chi devo coinvolgere, e cosa devo dire a quelli che coinvolgo?”. La risposta pratica si articola su tre livelli.
Primo livello, la scelta dei creditori da coinvolgere. La composizione negoziata non è una procedura concorsuale che chiama a raccolta tutti: l’esperto incontra le altre parti interessate al processo di risanamento. In un’impresa minore con quaranta creditori, di solito le trattative si concentrano su cinque o sei soggetti: la banca, la società di leasing, il fornitore principale, l’Agenzia delle Entrate o l’agente della riscossione, magari il locatore del capannone. I piccoli fornitori che vengono pagati regolarmente possono restare fuori, e non hanno diritto di essere informati. La scelta si fa con l’esperto, che che guida le trattative.
Secondo livello, cosa dire. Ai creditori coinvolti non si può raccontare una versione addomesticata. Il dovere di completezza e trasparenza degli artt. 4 c.2 e 16 c.4 riguarda proprio loro. Secondo Trib. Avellino 16 maggio 2022, la conferma delle misure protettive richiede che le trattative siano condotte con correttezza e buona fede e con piena informazione ai creditori. Secondo Trib. Milano 10 febbraio 2025, anche soci e garanti devono tenere condotte corrette, trasparenti e coerenti con il risanamento. In pratica: l’imprenditore deve mettere a disposizione dei creditori coinvolti la situazione debitoria aggiornata, i dati di cassa, le cause della crisi e il percorso di risanamento proposto. Se omette un debito rilevante, o nasconde un’esecuzione, si espone alla revoca delle misure e alla perdita di credibilità che, in una trattativa, è definitiva.
Terzo livello, la riservatezza come strumento. L’imprenditore può ricordare ai creditori convocati che le informazioni ricevute sono coperte dal dovere di riservatezza dell’art. 4 c.4 e dell’art. 16 c.6: un fornitore che diffonde la notizia ai concorrenti o ai clienti dell’impresa viola un dovere di legge.
“Nella composizione negoziata la comunicazione con i creditori non si improvvisa: come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, l’Avv. Monardo conosce le regole con cui l’esperto convoca le parti, e su quelle regole lo Studio costruisce con l’imprenditore chi coinvolgere, quando e con quali documenti.”
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è trattare la convocazione come un fatto che riguarda l’esperto e non l’imprenditore. L’imprenditore non si presenta preparato, non ha la situazione debitoria aggiornata, risponde alle domande del creditore con vaghezze. Il creditore ne trae la conclusione più semplice: meglio agire subito. Il secondo errore è l’inverso: per paura di dire troppo, l’imprenditore non coinvolge un creditore decisivo, che poi scopre la procedura dal registro delle imprese o da terzi e si presenta in udienza ostile.
Quanto dura realmente
Il primo incontro tra esperto e imprenditore avviene di solito entro una o due settimane dall’accettazione; i primi incontri con i creditori nelle settimane successive. Il ritmo dipende dalla disponibilità delle parti e dalla complessità della posizione: sono tempi pratici, non fissati dalla legge, che prevede solo una cadenza “periodica ravvicinata”.
Dall’udienza all’ordinanza: da 30 a 120 giorni di protezione
Cosa succede
Il calendario ora corre verso l’udienza fissata dal tribunale. Davanti al giudice si trovano l’imprenditore, l’esperto (chiamato a esprimere un parere) e i creditori che hanno ricevuto la notifica e decidono di partecipare. È il momento in cui l’informazione ai creditori diventa contraddittorio: i creditori incisi possono contestare il ricorso, segnalare debiti non dichiarati, opporsi alla durata richiesta. Il tribunale decide con ordinanza.
La norma
L’art. 19 c.4 CCII prevede che all’udienza il tribunale, sentite le parti e chiamato l’esperto a esprimere il proprio parere, possa nominare un ausiliario e assumere informazioni; se le misure incidono sui diritti dei terzi, questi devono essere sentiti. Con l’ordinanza il tribunale stabilisce la durata delle misure, non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni, e, sentito l’esperto, può limitarle a determinate iniziative o a determinati creditori o categorie di creditori. L’art. 19 c.5 consente la proroga su istanza del debitore o delle parti, acquisito il parere dell’esperto, con un tetto preciso: la durata complessiva delle misure non può superare i duecentoquaranta giorni. L’art. 19 c.6 consente la revoca o l’abbreviazione in qualunque momento, su istanza dell’imprenditore, di uno o più creditori o su segnalazione dell’esperto, quando le misure non soddisfano l’obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate. L’art. 19 c.7 rinvia al procedimento cautelare uniforme (artt. 669-bis ss. c.p.c.): il tribunale decide in composizione monocratica, l’ordinanza è comunicata al registro delle imprese entro il giorno successivo, ed è ammesso il reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c.
Due pronunce di legittimità aiutano a leggere questa fase. Secondo Cass. Sez. I, sent. n. 241 del 5 gennaio 2026, il diniego di conferma delle misure va impugnato con il reclamo nel termine dell’art. 669-terdecies c.p.c. richiamato dall’art. 19, e quel termine non resta sospeso solo perché il tribunale si è riservato di decidere su un’istanza di fallimento: nel caso esaminato era scaduto. Secondo Cass. Sez. I, ord. n. 3634 del 12 febbraio 2025, il debitore non ha un diritto pieno al rinvio della trattazione per impugnare la revoca delle misure, e il rigetto della richiesta di rinvio non è di per sé viziato se il debitore non indica un concreto pregiudizio al diritto di difesa. Sulla selettività, Trib. Milano 17 gennaio 2022 ha ammesso la conferma limitata a singoli creditori, con contraddittorio ristretto ai creditori effettivamente incisi; Trib. Bologna 23 settembre 2025 ha ritenuto che il giudice possa limitare nel tempo l’effetto protettivo verso alcune categorie di creditori.
I termini che si attivano
L’ordinanza è reclamabile nel termine dell’art. 669-terdecies c.p.c., che secondo la massima della Cass. n. 241/2026 è di quindici giorni, e che non si sospende in agosto (art. 9 c.1 CCII). La durata delle misure decorre secondo quanto stabilito nell’ordinanza, entro il minimo di trenta e il massimo di centoventi giorni. Le eventuali proroghe vanno chieste prima della scadenza, con il parere dell’esperto, e non possono portare la durata complessiva oltre i duecentoquaranta giorni.
Cosa può fare il debitore ora
Dopo l’ordinanza l’imprenditore sa esattamente quali creditori sono bloccati e per quanto tempo: è il momento di usare quel tempo per chiudere le trattative, non per rimandarle. Le azioni concrete sono: verificare che l’ordinanza sia stata comunicata al registro delle imprese; comunicare ai creditori destinatari, ove utile, il contenuto dell’ordinanza (non è obbligatorio, ma evita equivoci con chi ha pignoramenti in corso, che deve sapere che l’esecuzione non può proseguire); annotare la scadenza della protezione e quella dell’eventuale proroga; preparare con l’esperto il calendario degli incontri in modo che la soluzione sia pronta prima della fine delle misure.
Se l’ordinanza ha negato o ridotto le misure, la finestra difensiva è il reclamo, da proporre entro il termine. Se un creditore chiede la revoca, l’imprenditore deve rispondere sul merito, perché il rinvio non è garantito (Cass. n. 3634/2025).
Per il creditore che pignora nonostante le misure, l’imprenditore ha uno strumento in più: le contestazioni sull’esecuzione vanno portate davanti al giudice dell’esecuzione, come ha ritenuto Trib. Torino 5 agosto 2022. L’ordinanza di conferma, in quel giudizio, è il documento centrale.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è chiedere centoventi giorni senza spiegare perché ne servano centoventi. Il tribunale, sentito l’esperto, valuta la proporzione: misure lunghe senza un percorso di trattativa credibile vengono ridotte o revocate. L’errore opposto è chiedere trenta giorni per prudenza e poi dover chiedere proroghe ripetute, ciascuna con un nuovo contraddittorio e una nuova occasione per i creditori di contestare.
Quanto dura realmente
L’udienza si tiene di norma in un’unica sessione, spesso da remoto. L’ordinanza arriva il giorno stesso o entro pochi giorni. Nella pratica la durata concessa in prima battuta si colloca spesso tra sessanta e centoventi giorni, ma dipende dal tribunale e dalla qualità della documentazione: è una stima, non un dato ufficiale.
Durante le trattative, fino al giorno 180: banche, Fisco, lavoratori e atti straordinari
Cosa succede
Da questo momento in poi la composizione negoziata vive di incontri, scambi di documenti, proposte e controproposte. La domanda “chi deve sapere cosa” si pone ora per interlocutori specifici, ciascuno con regole proprie: le banche, il Fisco, i lavoratori, e i creditori in generale quando l’imprenditore compie atti fuori dall’ordinaria amministrazione.
La norma
Per le banche valgono tre regole. Secondo l’art. 16 c.5, banche e intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti devono partecipare alle trattative in modo attivo e informato; l’accesso alla composizione negoziata e il coinvolgimento nelle trattative non costituiscono di per sé causa di sospensione o di revoca delle linee di credito, e la classificazione del credito si determina sulla base della disciplina di vigilanza prudenziale e del progetto di piano, non per il solo accesso; le eventuali sospensioni o revoche per ragioni di vigilanza prudenziale vanno comunicate agli organi di amministrazione e controllo con le ragioni specifiche. Secondo l’art. 18 c.5, i creditori destinatari delle misure, banche comprese, non possono rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti, risolverli, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori, né revocare in tutto o in parte le linee di credito per lo stesso motivo; possono però sospendere l’adempimento dei contratti pendenti fino alla conferma delle misure. Secondo l’art. 18 c.5-bis, introdotto dal D.Lgs. 136/2024, dopo la conferma la banca non può mantenere la sospensione delle linee di credito, salvo dimostri che dipende dalla vigilanza prudenziale. Su questa linea Trib. Verona 22 gennaio 2024 ha ritenuto che la revoca degli affidamenti da parte della banca richieda un giustificato motivo comunicato per iscritto.
Per il Fisco, l’art. 23 c.2-bis CCII disciplina la transazione fiscale nella composizione negoziata: l’imprenditore può proporre alle agenzie fiscali, all’agente della riscossione e, dopo il D.Lgs. 147/2026 (decreto del 7 agosto 2026, pubblicato nella G.U. n. 185 dell’11 agosto 2026, secondo le fonti di settore), anche agli enti territoriali, il pagamento parziale o dilazionato dei tributi, con allegate la relazione di un professionista indipendente sulla convenienza e quella sulla completezza e veridicità dei dati. L’art. 25-quater c.5 richiama per l’impresa minore il solo comma 2-bis dell’art. 23, “in quanto compatibile”. In questo caso l’informazione al Fisco non è un’opzione: è il presupposto della proposta. Ma resta una comunicazione mirata, non una pubblicazione generalizzata. Il testo del D.Lgs. 147/2026 in Gazzetta va comunque verificato prima di applicarlo al caso concreto.
Per i lavoratori, l’art. 4 c.3 CCII prevede un obbligo di informazione e consultazione sindacale, ma solo per il datore di lavoro che occupa complessivamente più di quindici dipendenti, e solo per le determinazioni rilevanti assunte nel corso delle trattative che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori. La procedura è scandita: richiesta di incontro entro tre giorni dalla ricezione dell’informativa, avvio della consultazione entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta, conclusione decorsi dieci giorni dall’inizio salvo diverso accordo, con vincolo di riservatezza sulle informazioni qualificate come tali. Per la maggior parte delle imprese minori, che hanno pochi dipendenti, l’obbligo non scatta; quando scatta, è l’unico vero obbligo di informazione “attiva” previsto dalla legge durante le trattative. I crediti dei lavoratori, va ricordato, sono comunque esclusi dalle misure protettive (art. 18 c.1).
Per gli atti fuori dall’ordinaria gestione vale l’art. 21 CCII, richiamato dall’art. 25-quater c.5: l’imprenditore conserva la gestione, ma deve informare preventivamente per iscritto l’esperto del compimento di atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non coerenti con le trattative o con le prospettive di risanamento. Se l’esperto ritiene che l’atto possa arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o al risanamento, lo segnala per iscritto; se l’imprenditore compie comunque l’atto, l’esperto può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese entro dieci giorni, e deve farlo se l’atto pregiudica gli interessi dei creditori. Quell’iscrizione è, a tutti gli effetti, un’informazione ai creditori: e la peggiore possibile.
Resta fermo, infine, che l’imprenditore deve continuare a pagare i debiti correnti: secondo Trib. Milano 19 giugno 2025 non può essere autorizzato a non adempiere. Le misure protettive bloccano le azioni dei creditori, non i pagamenti (art. 18 c.3).
I termini che si attivano
L’incarico dell’esperto si considera concluso se, decorsi 180 giorni dall’accettazione, non è stata individuata una soluzione adeguata; può proseguire per non oltre altri 180 giorni quando ricorrono le condizioni dell’art. 17 c.7. Per i lavoratori, ove applicabile, i termini di tre, cinque e dieci giorni dell’art. 4 c.3. Per il dissenso dell’esperto, dieci giorni per l’iscrizione nel registro (art. 21). Per la transazione fiscale, i tempi di istruttoria degli uffici, che non sono fissati in modo rigido dalla norma.
Cosa può fare il debitore ora
Durante le trattative l’imprenditore minore non deve informare tutti, ma deve informare bene chi conta: l’esperto prima di ogni atto straordinario, la banca con dati aggiornati, il Fisco con una proposta documentata. In concreto: mantenere un flusso di aggiornamento periodico (cassa, incassi, pagamenti) verso l’esperto e verso i creditori al tavolo; non compiere atti straordinari senza informativa scritta preventiva all’esperto; valutare se e quando presentare la proposta di transazione fiscale; per la banca che sospende gli affidamenti, chiedere per iscritto le ragioni specifiche, come impone l’art. 16 c.5, e, dopo la conferma delle misure, far valere l’art. 18 c.5-bis.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è vendere un bene strumentale, o pagare per intero un creditore “amico”, senza dirlo all’esperto. L’atto diventa noto quando l’esperto iscrive il dissenso nel registro delle imprese, e da quel momento tutti i creditori, anche quelli fuori dal tavolo, sanno che l’imprenditore ha agito contro le regole. Il secondo errore è smettere di pagare i fornitori correnti contando sulle misure protettive: le misure non coprono i debiti nuovi e non autorizzano a non pagare (Trib. Milano 19 giugno 2025).
Quanto dura realmente
La legge fissa il tetto: 180 giorni più eventuali altri 180. Nella pratica le trattative di un’impresa minore con pochi creditori rilevanti possono chiudersi in tre o quattro mesi; quelle che coinvolgono il Fisco tendono ad allungarsi, perché i tempi dell’istruttoria degli uffici incidono sul calendario. Sono stime, da verificare caso per caso con l’esperto.
Giorno 180 (o 360): la relazione finale e le strade d’uscita
Cosa succede
Siamo alla fine dell’incarico. L’esperto redige la relazione finale, la inserisce nella piattaforma e la comunica all’imprenditore e alle parti. A seconda dell’esito, si apre una delle strade previste dall’art. 25-quater c.3 e c.4. E qui la domanda del titolo trova la risposta più netta: se l’impresa minore passa a uno strumento giudiziale, l’informazione ai creditori non è più una scelta, ma un adempimento formale con termini precisi.
La norma
L’art. 17 c.8 CCII prevede la relazione finale dell’esperto e stabilisce che l’archiviazione dell’istanza è iscritta nel registro delle imprese solo se era stata pubblicata l’istanza di misure protettive. Chi non ha chiesto misure, quindi, chiude la composizione negoziata senza lasciare traccia nel registro.
L’art. 25-quater c.3 elenca le soluzioni concordate: un contratto con uno o più creditori o con parti interessate al risanamento, idoneo ad assicurare la continuità aziendale; un accordo con il contenuto dell’art. 62 (convenzione di moratoria); un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori aderenti, dalle altre parti interessate e dall’esperto, idoneo a produrre gli effetti dell’art. 25-bis c.5, con cui l’esperto dà atto che il piano appare coerente con la regolazione della crisi. L’art. 25-quater c.4 aggiunge le alternative: domanda di concordato minore (art. 74), liquidazione controllata (art. 268), concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies) e, per la sola impresa agricola, accordo di ristrutturazione dei debiti. L’art. 25-quater c.6 assicura che gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell’art. 22 conservano i propri effetti anche se poi intervengono un concordato minore omologato, l’apertura della liquidazione controllata o un concordato semplificato omologato.
Se l’impresa sceglie il concordato minore, entra in gioco l’art. 78 CCII: il giudice, se la domanda è ammissibile, dichiara aperta la procedura e dispone che l’OCC comunichi proposta e decreto a tutti i creditori; dispone la pubblicazione nel sito del tribunale o del Ministero e, per l’imprenditore, nel registro delle imprese; assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni per far pervenire all’OCC, via PEC, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione e le eventuali contestazioni. Qui l’informazione è totale: tutti i creditori, non solo quelli coinvolti nelle trattative, ricevono la proposta. E secondo l’art. 79 c.3, il creditore che non risponde nel termine si considera consenziente.
Se l’impresa sceglie il concordato semplificato, l’art. 25-sexies richiede che la relazione finale dell’esperto dichiari che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che non sono praticabili le soluzioni concordate; la proposta va presentata entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione; la domanda è pubblicata nel registro delle imprese entro il giorno successivo; l’udienza di omologazione si tiene non prima di quarantacinque giorni, e i creditori possono proporre opposizione fino a dieci giorni prima. Non c’è voto. Il presupposto della correttezza e buona fede delle trattative rende retroattivamente decisivo tutto ciò che l’imprenditore ha detto, o taciuto, ai creditori nelle fasi precedenti.
I termini che si attivano
Sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale per proporre il concordato semplificato (art. 25-sexies c.1); un termine non superiore a trenta giorni, fissato dal giudice, per le adesioni dei creditori nel concordato minore (art. 78 c.2 lett. c); per la liquidazione controllata, i termini propri di quella procedura, tra cui quello non superiore a novanta giorni assegnato ai creditori per le domande (art. 270 c.2 lett. d). Anche questi termini corrono in agosto, perché si tratta di procedimenti disciplinati dal Codice (art. 9 c.1).
Cosa può fare il debitore ora
Alla fine dell’incarico l’imprenditore minore sceglie anche il grado di pubblicità dell’uscita: un contratto con i creditori al tavolo resta riservato, un concordato minore li informa tutti. Se la trattativa ha prodotto un accordo con i creditori principali, la soluzione contrattuale consente di chiudere senza coinvolgere gli altri. Se l’accordo non c’è ma l’impresa può proseguire, il concordato minore permette di imporre la soluzione a maggioranza, al prezzo di una comunicazione a tutti. Se non c’è prospettiva di continuità, il concordato semplificato o la liquidazione controllata offrono una chiusura ordinata. In ogni caso, è bene chiedere all’esperto che la relazione finale descriva con precisione l’andamento delle trattative: è il documento che il tribunale leggerà per primo.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è lasciar passare i sessanta giorni dell’art. 25-sexies senza decidere, magari perché si spera in un ripensamento di un creditore. Il secondo errore è arrivare alla relazione finale con un’esperienza di trattative opaca: se l’esperto non può attestare correttezza e buona fede, il concordato semplificato è precluso.
Quanto dura realmente
La relazione finale arriva di solito nei giorni immediatamente successivi alla chiusura delle trattative. La fase successiva ha tempi propri: un concordato minore, dalla domanda all’omologazione, richiede di regola alcuni mesi; un concordato semplificato, tra domanda e udienza, almeno quarantacinque giorni per legge, e nella pratica di più. Anche queste sono stime.
La stessa composizione negoziata, due calendari: chi parla al momento giusto e chi parla troppo presto
Le due simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati inventati ma coerenti con i termini di legge. Non descrivono casi reali dello Studio.
Ipotesi di partenza comune. Impresa individuale di carpenteria metallica, impresa minore ai sensi dell’art. 2 c.1 lett. d) (attivo 212.600 euro, ricavi 187.300 euro, debiti 341.870 euro). Creditori: banca (scoperto e mutuo chirografario, 96.420 euro), società di leasing (macchinario, 38.150 euro), fornitore di acciaio (61.780 euro, con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo notificato), Agenzia delle Entrate (IVA non versata, 54.900 euro), INPS (18.230 euro), altri ventisei piccoli fornitori (72.390 euro complessivi). Quattro dipendenti.
Calendario A, l’imprenditore che segue le finestre.
- Lunedì 19 ottobre 2026: primo incontro con i consulenti, test pratico, richiesta dei certificati dei debiti fiscali e contributivi e dell’estratto della Centrale dei rischi. Nessuna comunicazione ai creditori.
- Lunedì 9 novembre 2026: deposito dell’istanza sulla piattaforma, con richiesta di misure protettive selettive verso il fornitore di acciaio (che ha il decreto ingiuntivo) e verso la banca. Il ricorso di conferma è già pronto, con progetto di piano e piano finanziario a sei mesi.
- Martedì 10 novembre 2026: nomina dell’esperto da parte del segretario generale.
- Giovedì 12 novembre 2026: accettazione dell’esperto (entro due giorni lavorativi).
- Lunedì 16 novembre 2026: pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza e dell’accettazione. Da oggi il fornitore di acciaio non può pignorare.
- Martedì 17 novembre 2026: deposito del ricorso di conferma (entro il giorno successivo). Lo stesso giorno, appena attribuito il numero di ruolo, richiesta di iscrizione nel registro (il termine di venti giorni scadrebbe domenica 6 dicembre, quindi lunedì 7 dicembre: non serve aspettare).
- Venerdì 27 novembre 2026: ultimo giorno utile per il decreto di fissazione dell’udienza (dieci giorni dal deposito). Il tribunale lo emette il 25 novembre.
- Mercoledì 2 dicembre 2026: notifica via PEC di ricorso e decreto al fornitore, alla banca e all’esperto.
- Mercoledì 9 dicembre 2026: udienza da remoto. Il fornitore partecipa e contesta; l’esperto dà parere favorevole.
- Lunedì 14 dicembre 2026: ordinanza di conferma per 120 giorni, fino a martedì 13 aprile 2027.
- Dicembre 2026 – marzo 2027: incontri con banca, leasing, fornitore e Agenzia delle Entrate. I ventisei piccoli fornitori, pagati regolarmente, non vengono coinvolti e non sanno nulla. Ogni acquisto straordinario è comunicato prima per iscritto all’esperto.
- Lunedì 22 marzo 2027: firma di un accordo con banca, leasing e fornitore; proposta di transazione fiscale in istruttoria.
- Martedì 11 maggio 2027: scadenza naturale dei 180 giorni dall’accettazione; l’incarico prosegue per completare la transazione fiscale.
Esito del calendario A: i creditori informati sono cinque su trentuno, e tutti sono stati informati nel momento in cui la legge o la strategia lo richiedeva. Nessuna esecuzione è stata avviata durante la procedura.
Calendario B, l’imprenditore che informa tutti e troppo presto.
- Lunedì 2 novembre 2026: l’imprenditore invia una PEC a tutti i trentuno creditori: “Vi comunico che a giorni accederò alla composizione negoziata della crisi”.
- Mercoledì 4 novembre 2026: il fornitore di acciaio, che ha il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, notifica il precetto.
- Lunedì 9 novembre 2026: deposito dell’istanza con richiesta di misure verso tutti i creditori, ma senza ricorso pronto.
- Lunedì 16 novembre 2026: pubblicazione nel registro delle imprese.
- Martedì 17 novembre 2026: scadenza del ricorso. Il ricorso non è pronto: manca il piano finanziario semestrale.
- Giovedì 19 novembre 2026: deposito tardivo del ricorso. Le misure sono inefficaci (art. 19 c.1 e c.3); il fornitore, decorso il termine del precetto, notifica il pignoramento presso terzi sul conto corrente.
- Lunedì 30 novembre 2026: la banca, che ha letto la PEC del 2 novembre e la visura, chiede chiarimenti sullo scoperto. Due piccoli fornitori sospendono le consegne pretendendo il pagamento anticipato.
- Dicembre 2026: l’imprenditore valuta di riproporre la domanda, ma deve ripetere l’intero iter, compresa la pubblicazione, e a questo punto con creditori già allarmati.
Esito del calendario B: la notizia è arrivata a tutti senza alcuna protezione. La composizione negoziata non è fallita per mancanza di prospettive, ma per una sequenza di informazione sbagliata. Il calendario A e il calendario B partono dagli stessi numeri: cambia solo il momento in cui i creditori vengono a sapere.
I binari paralleli: come cambia il calendario delle informazioni con le scelte dell’imprenditore
Lo stesso percorso può prendere direzioni diverse, e ciascuna cambia chi deve essere informato e quando.
Binario 1: composizione negoziata senza misure protettive. È il binario più riservato. Nessuna pubblicazione nel registro delle imprese, nessun ricorso, nessuna notifica, nessuna iscrizione dell’archiviazione a fine procedura (art. 17 c.8). I creditori vengono a sapere della composizione solo se convocati dall’esperto, e sono vincolati alla riservatezza. Il prezzo è l’assenza di protezione: un creditore con titolo esecutivo può agire in qualunque momento. Se ciò accade, l’imprenditore può sempre chiedere le misure con un’istanza successiva (art. 18 c.1), e da quel momento il calendario si sposta sul binario 2.
Binario 2: misure protettive selettive. La pubblicità nel registro delle imprese scatta, ma la notifica del ricorso riguarda solo i creditori destinatari. Il contraddittorio, come ha ammesso Trib. Milano 17 gennaio 2022, si concentra sui creditori effettivamente incisi. Gli altri creditori possono venire a sapere della procedura dalla visura, ma non ricevono il ricorso e non conoscono i dati in esso contenuti.
Binario 3: misure protettive generali. Massima protezione, massima esposizione. La notifica può essere estesa a una platea ampia, e i creditori conoscono il contenuto del ricorso. Per un’impresa minore con molti piccoli creditori, questo significa far circolare dati economici sensibili tra decine di soggetti. Va scelto solo quando la pressione esecutiva è diffusa.
Binario 4: transazione fiscale nella composizione negoziata. Si aggiunge un interlocutore istituzionale che deve ricevere una proposta documentata (art. 23 c.2-bis). Non cambia la riservatezza verso gli altri creditori, ma allunga il calendario. L’accordo con il Fisco, secondo l’art. 23 c.2-bis, produce effetti dal deposito presso il tribunale, che ne verifica la regolarità con decreto.
Binario 5: uscita in concordato minore. Il binario della pubblicità totale. Con il decreto di apertura (art. 78) tutti i creditori ricevono dall’OCC proposta e decreto, la procedura è pubblicata nel registro delle imprese e ciascun creditore ha un termine, non superiore a trenta giorni, per aderire o no. Chi è rimasto fuori dalle trattative viene informato ora, per la prima volta, e vota (o tace, con l’effetto dell’art. 79 c.3).
Binario 6: uscita in concordato semplificato o in liquidazione controllata. Anche qui l’informazione diventa generale, con pubblicità nel registro e termini di legge. Nel concordato semplificato i creditori non votano, ma possono opporsi fino a dieci giorni prima dell’udienza (art. 25-sexies c.4); nella liquidazione controllata presentano le domande nel termine assegnato.
Binario 7: archiviazione anticipata. Se l’esperto non ravvisa prospettive di risanamento, la camera di commercio archivia entro cinque giorni lavorativi (art. 17 c.5). Se erano state pubblicate misure protettive, l’archiviazione è iscritta nel registro (art. 17 c.8) e le misure vanno revocate (art. 19 c.6): i creditori lo vedono. Se non erano state chieste, l’archiviazione resta riservata, e l’imprenditore può valutare direttamente uno strumento giudiziale.
Le 5 finestre critiche
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La finestra del silenzio: tra la decisione di accedere e la pubblicazione delle misure. In questo intervallo l’imprenditore non ha alcun obbligo di informare i creditori e non ha alcuna protezione. Ogni comunicazione anticipata accorcia il vantaggio. Chi deve parlare con un creditore prima del deposito lo faccia per costruire l’accordo, non per annunciare la procedura.
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La finestra di un giorno: il ricorso di conferma. Entro il giorno successivo alla pubblicazione il ricorso deve essere in tribunale, a pena di inefficacia (art. 19 c.1). Va scritto prima del deposito dell’istanza. Entro venti giorni, poi, l’iscrizione del numero di ruolo.
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La finestra della notifica: i creditori destinatari delle misure. Ricorso e decreto vanno notificati nei modi e nei tempi fissati dal tribunale. Dimenticare un creditore che ha avviato un’esecuzione significa esporsi all’inammissibilità. È il momento in cui la scelta tra misure selettive e generali mostra tutto il suo peso.
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La finestra della convocazione: cosa dire ai creditori al tavolo. Dal primo incontro con l’esperto vale il dovere di rappresentare la situazione in modo completo, veritiero e trasparente (artt. 4 c.2 e 16 c.4). Quello che si dice qui sarà la base della relazione finale e, se si passa al concordato semplificato, della valutazione di correttezza e buona fede.
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La finestra d’uscita: sessanta giorni e trenta giorni. Sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale per il concordato semplificato; un termine fino a trenta giorni per le adesioni nel concordato minore. È il momento in cui l’informazione ai creditori diventa generale e formale: va preparata, non subita.
Le domande sul tempo
Ho depositato l’istanza ieri: posso ancora scrivere ai creditori per spiegare la situazione?
Sì, la legge non lo vieta. Ma se hai chiesto misure protettive e non sono ancora pubblicate, ogni comunicazione arriva quando il creditore può ancora agire. Se non le hai chieste, la comunicazione elimina la riservatezza senza darti protezione. Di regola è meglio lasciare che sia l’esperto a convocare i creditori interessati, e preparare con lui i contenuti.
Sono passati due giorni dalla pubblicazione e non ho depositato il ricorso: cosa succede?
Il termine dell’art. 19 c.1 è scaduto: le misure sono inefficaci e il tribunale lo dichiara con decreto. La domanda può essere riproposta, ma secondo la giurisprudenza di merito (Trib. Trani 5 settembre 2022, Trib. Barcellona Pozzo di Gotto 7 novembre 2024) va ripetuto l’intero iter, con nuova pubblicazione.
Se la pubblicazione cade il 7 agosto, il termine per il ricorso si sospende per le ferie?
No. Secondo l’art. 9 c.1 CCII la sospensione feriale dei termini non si applica ai procedimenti disciplinati dal Codice. Il ricorso va depositato entro l’8 agosto, o entro il primo giorno non festivo successivo se l’8 agosto cade di sabato o domenica, secondo le regole generali sul computo.
Quanto tempo hanno i creditori per contestare l’esperto dopo la convocazione?
Tre giorni dalla comunicazione della convocazione per le osservazioni sull’indipendenza (art. 17 c.6). La sostituzione, se dovuta, avviene entro cinque giorni lavorativi.
Quanto dura in tutto la riservatezza?
Fino a quando non si passa a uno strumento giudiziale con pubblicità generale. Se non si chiedono misure protettive e la composizione si chiude con un contratto, la procedura può concludersi senza alcuna traccia nel registro delle imprese. Le misure, se chieste, possono durare al massimo 240 giorni complessivi (art. 19 c.5); l’incarico dell’esperto 180 giorni più altri 180 al massimo (art. 17 c.7).
Le pronunce che scandiscono la procedura
Le pronunce di merito che seguono sono tratte dal Massimario della composizione negoziata della Camera di commercio di Prato-Pistoia (5ª edizione, maggio 2026), che le riporta per lo più senza numero; quasi tutte si riferiscono al regime del D.L. 118/2021 o al testo del CCII anteriore al D.Lgs. 136/2024, e nessuna riguarda specificamente le imprese sotto soglia: nessuna pronuncia sull’art. 25-quater è emersa nelle fonti consultate. Le massime della Cassazione sono tratte da Brocardi e da EC News. I principi sono riformulati.
Tappa della preparazione
- Cass. Sez. I n. 31856/2025 (EC News, 27 gennaio 2026). Principio: è inammissibile l’istanza di composizione negoziata presentata mentre pende un concordato preventivo, anche se rinunciato. Rilevanza: prima di depositare, l’imprenditore minore deve verificare che non penda un proprio ricorso per concordato minore, come richiede la dichiarazione dell’art. 25-quater c.2.
- Trib. Lecco, 2 gennaio 2023. Principio: lo stato di insolvenza non preclude l’accesso alla composizione negoziata, che è invece precluso dall’assenza di concrete prospettive di risanamento. Rilevanza: per l’impresa minore l’art. 25-quater c.1 parla di crisi o insolvenza “probabili”, e il punto resta aperto.
Tappa del deposito e della scelta delle misure
- App. Firenze, Sez. II civ., 21 marzo 2023. Principio: senza una richiesta esplicita di misure protettive, il divieto collegato non opera. Rilevanza: chi sceglie la riservatezza rinuncia alla protezione.
- Trib. Torino, 17 ottobre 2023. Principio: la scelta di rendere le misure selettive spetta all’imprenditore, in fase di accesso o di conferma. Rilevanza: è l’imprenditore a determinare quali creditori saranno coinvolti formalmente.
- Trib. Milano, 24 febbraio 2022. Principio: la richiesta generica di misure “che l’esperto ritenga necessarie” è inammissibile; destinatari delle misure sono i creditori con condotte antagoniste che possono pregiudicare le trattative. Rilevanza: la richiesta deve individuare i creditori.
- Trib. Ivrea, 10 febbraio 2022. Principio: le misure cautelari verso singoli creditori vanno chieste nel ricorso iniziale, non in memorie successive. Rilevanza: i creditori da colpire vanno individuati subito.
Tappa della pubblicazione
- Trib. Treviso, 18 luglio 2022. Principio: le misure protettive producono effetti solo dopo la pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto. Rilevanza: prima della pubblicazione l’imprenditore non è protetto, e annunciare la procedura è rischioso.
Tappa del ricorso e delle notifiche
- Trib. Roma, 24 dicembre 2021. Principio: ricorso e decreto vanno notificati all’esperto e ai creditori, lavoratori esclusi, che hanno avviato azioni esecutive o cautelari, preferibilmente via PEC, poi con email ordinaria verificabile, poi nelle forme del codice di rito. Rilevanza: individua i creditori che devono essere formalmente informati.
- Trib. Milano, 24 febbraio 2022. Principio: l’omessa notifica ai creditori interessati rende inammissibile l’istanza. Rilevanza: la notifica è la vera “informazione obbligatoria” della procedura.
- Trib. Trani, 21 marzo 2022. Principio: il deposito tardivo del ricorso comporta rigetto, inefficacia della protezione e cancellazione dal registro; la mancata pubblicazione del numero di ruolo causa inefficacia. Rilevanza: i termini dell’art. 19 c.1 non perdonano.
- Trib. Genova, 13 marzo 2023. Principio: il termine per il deposito del ricorso di conferma è perentorio. Rilevanza: nessuna rimessione in termini per il ritardo.
- Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, 7 novembre 2024. Principio: la nuova domanda richiede di reiterare la procedura dell’art. 18 e un previo confronto con i creditori. Rilevanza: chi sbaglia il primo tentativo riparte con i creditori già informati.
Tappa della convocazione e delle trattative
- Trib. Avellino, 16 maggio 2022. Principio: la conferma delle misure presuppone trattative condotte con correttezza e buona fede e con piena informazione ai creditori. Rilevanza: ai creditori coinvolti va detto tutto.
- Trib. Milano, 10 febbraio 2025. Principio: anche soci e garanti devono tenere condotte corrette e trasparenti, coerenti con il risanamento. Rilevanza: il dovere di trasparenza si estende a chi sta intorno all’imprenditore.
- Trib. Milano, 19 giugno 2025. Principio: l’imprenditore deve continuare a pagare i debiti correnti e non può essere autorizzato a non adempiere. Rilevanza: la riservatezza non copre l’inadempimento verso i fornitori correnti.
- Trib. Verona, 22 gennaio 2024. Principio: la revoca degli affidamenti da parte della banca richiede un giustificato motivo comunicato per iscritto. Rilevanza: la notizia della composizione non autorizza la banca a revocare.
Tappa dell’udienza e dell’ordinanza
- Trib. Milano, 17 gennaio 2022. Principio: è possibile la conferma selettiva delle misure, con contraddittorio limitato ai creditori effettivamente incisi. Rilevanza: limita la platea dei creditori formalmente coinvolti.
- Cass. Sez. I, sent. n. 241 del 5 gennaio 2026 (massima Brocardi). Principio: il diniego di conferma delle misure va reclamato nel termine dell’art. 669-terdecies c.p.c., che non resta sospeso per la riserva del tribunale su un’istanza di fallimento. Rilevanza: anche il reclamo ha un calendario rigido.
- Cass. Sez. I, ord. n. 3634 del 12 febbraio 2025 (massima Brocardi). Principio: il debitore non ha un diritto pieno al rinvio per impugnare la revoca delle misure, se non indica un concreto pregiudizio al diritto di difesa. Rilevanza: alla richiesta di revoca di un creditore si risponde subito e nel merito.
Cosa può fare lo Studio Monardo, tappa per tappa
Interveniamo alla tappa in cui ti trovi. Se sei prima del deposito, costruiamo la sequenza; se hai già depositato, verifichiamo i termini che stanno correndo; se sei a fine incarico, prepariamo l’uscita.
- Mappiamo i creditori prima del giorno 0: classifichiamo ogni creditore per importo, titolo, garanzie e azioni in corso, e individuiamo chi deve essere coinvolto nelle trattative, chi deve essere destinatario delle misure e chi può restare fuori.
- Prepariamo il ricorso di conferma prima dell’istanza: redigiamo il ricorso dell’art. 19 con progetto di piano, piano finanziario a sei mesi ed elenco dei primi dieci creditori con PEC, così che il deposito avvenga entro il giorno successivo alla pubblicazione.
- Valutiamo con l’imprenditore se chiedere le misure protettive e con quale perimetro: confrontiamo il rischio esecutivo con il costo in termini di riservatezza, scegliendo tra nessuna misura, misure selettive o misure generali.
- Controlliamo la pubblicazione e i termini: verifichiamo la visura il giorno della pubblicazione, depositiamo il ricorso, chiediamo l’iscrizione del numero di ruolo e curiamo le notifiche nei modi indicati dal tribunale.
- Prepariamo i documenti per i creditori al tavolo: costruiamo con i commercialisti dello staff la situazione debitoria aggiornata e i dati di cassa da presentare in modo completo e trasparente, come richiedono gli artt. 4 e 16.
- Gestiamo la corrispondenza con banche e intermediari: chiediamo per iscritto le ragioni di sospensioni e revoche, facciamo valere gli artt. 16 c.5 e 18 c.5 e 5-bis, e documentiamo ogni passaggio.
- Impostiamo la proposta di transazione fiscale: con lo staff tributario verifichiamo i debiti fiscali, coordiniamo le relazioni richieste dall’art. 23 c.2-bis e seguiamo l’interlocuzione con gli uffici.
- Presidiamo l’udienza e i reclami: partecipiamo all’udienza di conferma, rispondiamo alle contestazioni dei creditori e, se serve, proponiamo reclamo nei termini.
- Prepariamo l’uscita dalla composizione negoziata: se serve il concordato minore, costruiamo con l’OCC la proposta e la comunicazione ai creditori dell’art. 78; se serve il concordato semplificato, rispettiamo i sessanta giorni dell’art. 25-sexies; se serve la liquidazione controllata, prepariamo il ricorso.
- Seguiamo il contenzioso esecutivo collegato: davanti al giudice dell’esecuzione facciamo valere le misure protettive contro i creditori che pignorano dopo la pubblicazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa è quella più vicina al tema di questo articolo: è la figura che, nella composizione negoziata, convoca le parti, verifica le informazioni e redige la relazione finale. Conoscere la procedura da quel lato permette di preparare l’imprenditore minore a ciò che l’esperto chiederà, e ai momenti in cui i creditori entreranno in scena. La qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario di un OCC entrano in gioco quando la composizione negoziata sfocia nel concordato minore o nella liquidazione controllata.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: lo stesso difensore segue il ricorso di conferma, il reclamo, l’opposizione e le impugnazioni successive, con una linea coerente. Lo staff multidisciplinare lavora sullo stesso fascicolo: gli avvocati curano gli atti, i termini e il contraddittorio con i creditori; i commercialisti curano i numeri, il piano finanziario e la posizione fiscale.
Chiusura
Il tempo è la risorsa più preziosa dell’imprenditore in crisi, e la più sprecata. La domanda del titolo ha una risposta giuridica semplice (non esiste un obbligo generale di informare i creditori dell’avvio della composizione negoziata) e una risposta pratica complessa: i creditori vengono informati dall’esperto quando sono convocati, dal registro delle imprese quando si chiedono le misure protettive, dalla notifica del ricorso quando sono destinatari delle misure, e da tutti gli atti formali quando si passa al concordato minore. In mezzo, per chi siede al tavolo, vale un dovere di trasparenza che non ammette omissioni. Sbagliare il momento significa perdere la protezione o la riservatezza, e spesso entrambe.
Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questo passaggio perché l’Avv. Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e conosce la composizione negoziata dal lato di chi la conduce; e perché, come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, segue anche gli strumenti in cui l’impresa minore approda quando le trattative si chiudono.
📩 Prima che scada il prossimo termine, raccontaci a che punto è la tua impresa: i recapiti dello Studio Monardo sono riportati qui sotto, in fondo all’articolo.