Hai una ditta individuale di impianti: elettrici, termoidraulici, di climatizzazione, fotovoltaici o di sicurezza. Lavori con un furgone, qualche attrezzatura, forse uno o due dipendenti, e un portafoglio di clienti che ti chiamano ancora. Il problema è dietro: fornitori di materiale che non vedono un pagamento da mesi, IVA e IRPEF arretrate passate all’Agente della riscossione, contributi INPS della gestione artigiani non versati, un fido bancario rientrato e magari un decreto ingiuntivo appena notificato. I numeri, però, sono quelli di una piccola impresa: niente liquidazione giudiziale, niente concordato preventivo “dei grandi”. La strada che il Codice della crisi ti mette a disposizione per salvare l’attività si chiama concordato minore.
Questo non è un articolo da leggere, è un piano da eseguire. Ti promettiamo una cosa precisa: alla fine saprai in quale ordine muoverti, quali documenti preparare, quali termini non puoi mancare e in quale punto esatto serve un legale accanto a te. Ogni mossa ha un obiettivo, una finestra temporale, una base normativa e un controllo finale. Non passare alla mossa successiva finché il controllo di quella precedente non è completo.
Perché ne parla lo Studio Monardo? Perché il concordato minore è un procedimento di sovraindebitamento che passa obbligatoriamente da un Organismo di composizione della crisi (OCC), e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno come l’OCC legge un piano, quali documenti chiede e dove una proposta si inceppa. È inoltre Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè abilitato proprio alle trattative di risanamento delle imprese, comprese quelle sotto soglia. E quando un fornitore o l’Agente della riscossione aprono un contenzioso, la difesa resta nelle mani di un avvocato cassazionista, fino all’ultimo grado.
📩 Il momento giusto per impostare il concordato minore è prima del prossimo pignoramento, non dopo: scrivici adesso, i riferimenti per contattare lo Studio sono in fondo a questa pagina.
La diagnosi della tua situazione: da quale mossa parti
Prima di procedere, assicurati di sapere esattamente dove ti trovi. Il concordato minore non è uno strumento unico per tutte le ditte in difficoltà: funziona se la tua impresa rientra nei limiti di legge, se l’attività può ancora generare margine e se nessuna scelta già fatta ti ha chiuso la porta. Rispondi con onestà a queste quattro domande.
Domanda 1: la tua ditta è davvero “sotto soglia”?
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019, come modificato da ultimo dal D.Lgs. 136/2024) definisce impresa minore quella che, nei tre esercizi precedenti la domanda (o dall’inizio dell’attività, se più breve), presenta congiuntamente tre requisiti (art. 2, comma 1, lett. d): attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi annui non superiori a 200.000 euro, debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 euro. I requisiti devono esserci tutti insieme: se in uno dei tre anni hai superato anche uno solo dei limiti, non sei impresa minore e la domanda di concordato minore è inammissibile (art. 77 CCII richiama espressamente i limiti dell’art. 2, comma 1, lett. d).
Per una ditta di impianti, il requisito più a rischio è spesso quello dei ricavi: un anno con un grosso cantiere, magari legato ai bonus edilizi, può aver portato il fatturato sopra i 200.000 euro. Verifica anno per anno, sulle dichiarazioni dei redditi e sui registri IVA, non a memoria.
Domanda 2: l’attività può continuare?
Il concordato minore nasce per chi vuole proseguire l’attività imprenditoriale (art. 74, comma 1, CCII). Fuori da questo caso, la proposta è ammessa solo se arrivano risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile l’attivo disponibile (art. 74, comma 2). Per una ditta di impianti la domanda concreta è: hai ancora commesse, clienti di manutenzione, contratti di assistenza, un margine operativo positivo una volta tolti i costi incomprimibili? Se la risposta è sì, sei nel concordato minore in continuità. Se l’attività è ferma, devi ragionare su un concordato liquidatorio con finanza esterna o su altri strumenti.
Domanda 3: hai già cancellato la ditta o stai per farlo?
Questa domanda decide tutto. Se la ditta è già stata cancellata dal registro delle imprese, la domanda di concordato minore è inammissibile ai sensi dell’art. 33, comma 4, CCII: la Cassazione, con la sentenza n. 20141 del 16 giugno 2026 (Sez. I), lo ha affermato anche per l’imprenditore individuale e anche per il concordato liquidatorio, superando l’orientamento più permissivo di alcuni tribunali. Se stai pensando di “chiudere la partita IVA per fermare i debiti”, fermati: la cancellazione non cancella i debiti e ti toglie il concordato minore.
Domanda 4: quali fronti sono già aperti?
Fai l’elenco di ciò che è già in movimento contro di te: decreti ingiuntivi notificati, atti di precetto, pignoramenti presso terzi sui crediti verso i tuoi clienti, pignoramenti del conto, cartelle e intimazioni dell’Agente della riscossione, avvisi di addebito INPS, ipoteche sulla casa. Ognuno di questi atti ha un termine proprio, che corre secondo le regole del processo civile o tributario, e quei termini non si fermano solo perché stai pensando a un concordato minore. Le misure protettive arrivano solo con il decreto di apertura del giudice.
Ricorda anche la differenza che ti accompagnerà per tutto il piano. Nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi la sospensione feriale dei termini non si applica (art. 9, comma 1, CCII): i termini del concordato minore corrono anche ad agosto. Nel processo civile ordinario, tributario e amministrativo vale invece la sospensione dal 1° al 31 agosto prevista dalla L. 742/1969: un termine per opporti a un decreto ingiuntivo o per impugnare una cartella si ferma per tutto agosto e riparte il 1° settembre.
La tabella di orientamento
| Se la tua situazione è questa | Parti dalla mossa |
|---|---|
| Non sai se rientri nei limiti dell’impresa minore o se l’attività regge | Mossa 1 |
| Hai un decreto ingiuntivo, un precetto o un pignoramento in corso | Mossa 2 (in parallelo alla 1) |
| Hai verificato i requisiti e vuoi avviare la procedura | Mossa 3 |
| Hai già un OCC incaricato ma non un piano credibile | Mossa 4 |
| Hai il piano dei flussi ma non sai come trattare Fisco, INPS, banca e fornitori | Mossa 5 |
| Il ricorso è pronto e un creditore sta per pignorare | Mossa 6 |
| Il decreto di apertura è stato comunicato ai creditori | Mossa 7 |
| Il voto si è chiuso o è fissata l’udienza di omologa | Mossa 8 |
| La ditta è già cancellata dal registro delle imprese | Scenari di deviazione (piano B) |
Non saltare la Mossa 1 anche se sei convinto di rientrare nei requisiti. Il controllo dei limiti dimensionali, dell’assenza di esdebitazioni negli ultimi cinque anni e dell’assenza di atti in frode è ciò che il giudice farà per primo: meglio farlo tu, prima, con i documenti in mano.
Mossa 1 – Fotografa la ditta e verifica che il concordato minore sia davvero la tua strada
Obiettivo della mossa: stabilire, documenti alla mano, che la tua ditta di impianti è un’impresa minore in sovraindebitamento, che non ci sono cause di inammissibilità e che la continuità è sostenibile. Senza questa base, ogni passo successivo è costruito sulla sabbia.
Quando va fatta
Subito, e comunque prima di qualsiasi atto che modifichi la ditta: cessione del furgone, chiusura della partita IVA, cancellazione dal registro delle imprese, trasferimento di beni a familiari. Datti un orizzonte di 10-15 giorni lavorativi per raccogliere la documentazione: se hai già un decreto ingiuntivo notificato, lavora in parallelo sulla Mossa 2, perché quel termine non aspetta.
Come si esegue
Il primo passo è raccogliere i numeri dei tre esercizi precedenti. Per una ditta individuale in contabilità semplificata non esiste un bilancio civilistico come per le società: i dati si ricostruiscono da dichiarazioni dei redditi (quadro di impresa), dichiarazioni IVA, registri IVA di acquisti e vendite, registro dei beni ammortizzabili, estratti conto bancari. Con il tuo commercialista ricostruisci, anno per anno:
- Ricavi: il totale dei ricavi d’impresa dichiarati. Confrontalo con il limite di 200.000 euro.
- Attivo patrimoniale: crediti verso clienti, liquidità, rimanenze di magazzino (tubi, raccordi, cavi, quadri, caldaie e split ancora da installare), attrezzature, furgone, eventuali crediti d’imposta. Confrontalo con il limite di 300.000 euro.
- Debiti: tutti, anche non scaduti, compresi quelli rateizzati, il residuo del finanziamento, il fido, i debiti verso dipendenti per TFR. Confrontali con il limite di 500.000 euro.
Poi verifica le cause di inammissibilità dell’art. 77 CCII: la domanda non è ammissibile se mancano i documenti degli artt. 75 e 76, se superi i limiti dimensionali, se hai già ottenuto l’esdebitazione nei cinque anni precedenti o per due volte, oppure se risultano atti diretti a frodare i creditori. Ripercorri gli ultimi cinque anni: hai venduto beni a parenti, donato somme, intestato la casa al coniuge, ceduto crediti? Ogni atto di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni va comunque elencato nella domanda (art. 75, comma 1, lett. d), quindi tanto vale conoscerlo subito.
Infine fai il test della continuità. Prendi i dati degli ultimi 12 mesi e chiediti: quanto fattura la ditta in un anno normale? Quanto costa tenerla in piedi (materiali, carburante, assicurazione di responsabilità civile, dipendenti, contributi correnti, attrezzature)? Quanto serve a te e alla tua famiglia per vivere? Quello che resta, il margine disponibile, è il carburante del concordato minore. Se il margine è zero o negativo, il piano in continuità non sta in piedi e devi ragionare su finanza esterna o su altre soluzioni.
La base giuridica
L’art. 2, comma 1, lett. c) CCII definisce il sovraindebitamento come lo stato di crisi o di insolvenza, tra gli altri, dell’imprenditore minore; la lett. d) fissa i tre limiti dell’impresa minore. L’art. 74, comma 1, riserva il concordato minore ai debitori sovraindebitati diversi dal consumatore, quando la proposta consente di proseguire l’attività; il comma 2 apre al concordato liquidatorio solo con apporto di risorse esterne. L’art. 77 elenca le cause di inammissibilità. L’art. 33, comma 4, preclude la domanda all’imprenditore cancellato.
Sulla cancellazione, la Cassazione (Sez. I, sentenza n. 20141 del 16 giugno 2026, nella sintesi pubblicata da Iusletter) ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro l’omologa di un concordato minore liquidatorio di un’imprenditrice individuale già cancellata: la domanda è inammissibile anche per la ditta individuale. Prima di questa pronuncia alcuni tribunali, come il Tribunale di Ivrea con il decreto del 10 febbraio 2026 (commentato da EC News), avevano letto l’art. 33 come riferito al solo concordato in continuità: quell’orientamento oggi non può più essere la base di un piano.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico di questa mossa è scoprire che in un anno i ricavi hanno superato i 200.000 euro. In quel caso non sei impresa minore e il concordato minore è precluso: le strade diventano gli strumenti per le imprese sopra soglia, a partire dalla composizione negoziata ordinaria, e serve una valutazione diversa. Il secondo imprevisto è trovare un atto che potrebbe essere letto come in frode, per esempio la vendita del furgone a un familiare a un prezzo basso. Non nasconderlo: la Cassazione (Sez. I, ordinanza n. 14800 del 18 maggio 2026, massima su Brocardi) ha chiarito che nel concordato minore non esiste un autonomo requisito di meritevolezza, ma che l’accesso e la permanenza nella procedura dipendono dal corretto e veritiero adempimento degli obblighi informativi; una rappresentazione inattendibile delle cause dell’indebitamento è un vizio rilevante sia per l’ammissibilità sia per l’omologa. Un atto spiegato e, se possibile, neutralizzato è gestibile; un atto taciuto e scoperto dall’OCC no.
Il terzo imprevisto: ti accorgi che il problema non è ancora un’insolvenza conclamata, ma uno squilibrio che rende probabile la crisi. In questo caso valuta con lo Studio la composizione negoziata per le imprese sotto soglia (art. 25-quater CCII): l’imprenditore che rientra nei requisiti dell’impresa minore può chiedere la nomina di un esperto alla camera di commercio quando il risanamento è ragionevolmente perseguibile, e all’esito, se le trattative non bastano, può comunque proporre la domanda di concordato minore (art. 25-quater, comma 4, lett. a). Le due strade non si escludono: la seconda può essere lo sbocco della prima.
Check di completamento
Prima di passare alla mossa successiva verifica di avere:
- un prospetto firmato dal commercialista con ricavi, attivo e debiti dei tre esercizi, tutti sotto i limiti dell’art. 2, comma 1, lett. d);
- l’elenco degli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, con data, valore e controparte;
- un primo conto economico prospettico che mostri un margine disponibile positivo, oppure l’indicazione concreta di chi può apportare finanza esterna.
Mossa 2 – Metti in sicurezza i fronti aperti senza bruciare il concordato
Obiettivo della mossa: evitare che, mentre prepari il concordato minore, un singolo creditore si prenda il conto, i crediti verso i tuoi clienti o il furgone, e non perdere i termini dei giudizi già avviati. La protezione vera arriverà con il decreto di apertura; fino a quel momento devi difenderti con gli strumenti ordinari.
Quando va fatta
Dal giorno in cui ricevi l’atto. Qui contano i termini del processo civile e tributario, ai quali si applica, di regola, la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto (con l’eccezione delle opposizioni esecutive, indicata sotto):
- decreto ingiuntivo: 40 giorni dalla notifica per l’opposizione (art. 641 c.p.c.);
- atto di precetto: dopo almeno 10 giorni il creditore può pignorare; l’opposizione all’esecuzione non ha un termine fisso, quella agli atti esecutivi va proposta entro 20 giorni dall’atto; per le opposizioni esecutive la sospensione feriale di regola non opera (art. 3 L. 742/1969 e art. 92 dell’ordinamento giudiziario): da verificare caso per caso con il difensore;
- cartella di pagamento o avviso di accertamento: 60 giorni per il ricorso davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado (D.Lgs. 546/1992, ancora vigente a ottobre 2026; il testo unico della giustizia tributaria, D.Lgs. 175/2024, si applicherà dal 1° gennaio 2027);
- avviso di addebito INPS: termini propri, diversi a seconda che tu contesti il merito dei contributi o la regolarità dell’atto.
Come si esegue
Il primo passo è mettere tutti gli atti su una sola tabella: data di notifica, creditore, importo, termine, scadenza calcolata. Per ogni atto decidi con il legale se c’è un motivo serio di contestazione. Un decreto ingiuntivo per forniture di materiale con interessi moratori sbagliati, una cartella con vizi di notifica o con crediti prescritti, un avviso INPS su periodi già pagati: sono contestazioni che vanno proposte nei termini, perché il debito che riduci oggi è un debito che non dovrai inserire nel concordato domani.
Poi individua i punti in cui sei più vulnerabile. Per una ditta di impianti, il pignoramento presso terzi sui crediti verso i committenti è il colpo più pericoloso: blocca le somme che ti servono per pagare materiali e dipendenti, e spesso spaventa il cliente. Allo stesso modo, il pignoramento del conto corrente aziendale paralizza l’operatività. Se uno di questi atti è imminente, la priorità diventa accelerare le Mosse 3-6 per arrivare al decreto con le misure protettive.
Nel frattempo, non creare debiti nuovi che non puoi pagare. I debiti sorti dopo la domanda non sono falcidiati dal concordato minore: se mentre prepari il piano smetti di versare l’IVA corrente o i contributi correnti, stai costruendo un secondo problema accanto al primo. Tieni anche d’occhio la tua posizione contributiva: le imprese di impianti lavorano spesso per committenti che chiedono la regolarità contributiva e i debiti INPS pesano su questo aspetto; è un punto da gestire caso per caso con l’INPS e da considerare nel piano.
Infine, non pagare a caso. Pagare per intero il fornitore che minaccia di più, lasciando indietro gli altri, altera la parità tra creditori e può essere letto male dall’OCC e dal giudice. I pagamenti che fai in questa fase devono essere quelli necessari a tenere aperta l’attività (materiali per i cantieri in corso, stipendi, carburante), documentati e giustificati.
La base giuridica
I termini dei giudizi ordinari sono quelli del codice di procedura civile (art. 641 c.p.c. per l’opposizione a decreto ingiuntivo; artt. 615 e 617 c.p.c. per le opposizioni esecutive) e del D.Lgs. 546/1992 per il contenzioso tributario. La sospensione feriale dal 1° al 31 agosto è prevista dalla L. 742/1969 e si applica a questi processi, salvo le eccezioni dell’art. 3 della stessa legge (fra cui, di regola, le opposizioni esecutive). L’art. 9, comma 1, CCII esclude invece la sospensione feriale per i procedimenti regolati dal Codice della crisi: non confondere i due binari.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico: hai lasciato scadere il termine per opporti al decreto ingiuntivo del grossista. Il decreto diventa esecutivo e il credito è accertato; non potrai più contestarne l’importo. Non è la fine del piano: quel credito entrerà comunque nel concordato minore e sarà trattato come gli altri crediti chirografari della sua classe. Il danno vero è la possibilità di un pignoramento immediato: concentra le energie sull’arrivo rapido al decreto di apertura.
Se il pignoramento presso terzi è già stato notificato al tuo cliente, non tutto è perduto. Il decreto di apertura del concordato minore può vietare di proseguire le azioni esecutive (art. 78, comma 2, lett. d, CCII), purché tu lo chieda con il ricorso. Le somme già assegnate al creditore con ordinanza del giudice dell’esecuzione, però, difficilmente torneranno indietro: ogni settimana guadagnata conta.
Check di completamento
- Tutti gli atti notificati sono in una tabella con scadenze calcolate (con la sospensione di agosto dove si applica).
- Per ogni atto c’è una decisione scritta: opposizione/ricorso sì o no, e perché.
- Hai smesso di accumulare debiti correnti nuovi e i pagamenti in corso sono solo quelli necessari all’attività.
Mossa 3 – Conferisci l’incarico all’OCC e prepara il fascicolo documentale
Obiettivo della mossa: avviare la procedura attraverso l’Organismo di composizione della crisi competente e consegnare un fascicolo completo, così che la relazione dell’OCC possa attestare la completezza e l’attendibilità dei tuoi dati. Nel concordato minore non si va dal giudice da soli: si passa sempre dall’OCC.
Quando va fatta
Appena chiusa la Mossa 1. Considera che, dal conferimento dell’incarico, l’OCC ha 7 giorni per avvisare l’Agente della riscossione e gli uffici fiscali, anche degli enti locali, e questi hanno 15 giorni per comunicare il debito tributario accertato e gli accertamenti pendenti (art. 76, comma 4, CCII). Sono circa tre settimane di attesa tecnica, durante le quali lavori sul piano. Ricorda che sono termini del Codice della crisi: corrono anche in agosto (art. 9, comma 1).
Come si esegue
Il primo passo è scegliere l’OCC: la domanda va presentata tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente; se nel circondario non c’è un OCC, le funzioni sono svolte da un professionista o da una società tra professionisti nominati dal tribunale (art. 76, comma 1, CCII). Presenti l’istanza all’OCC, che nomina un gestore della crisi. Con il gestore concordi il preventivo dei suoi compensi, che dipendono dai parametri di legge (D.M. 202/2014) e dalla complessità della procedura.
Poi prepari il fascicolo previsto dall’art. 75, comma 1, CCII:
- il piano, con le scritture contabili e fiscali obbligatorie e le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre anni precedenti (per una ditta in contabilità semplificata, i registri IVA e il registro dei beni ammortizzabili fanno le veci del bilancio);
- una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della ditta;
- l’elenco di tutti i creditori, con le cause di prelazione (privilegi, ipoteche, pegni), le somme dovute e il domicilio digitale di ciascuno;
- gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- la documentazione su stipendi, pensioni, salari ed entrate tua e della tua famiglia, con l’indicazione di quanto serve al mantenimento.
Per l’elenco dei creditori non affidarti alla memoria: chiedi l’estratto di ruolo all’Agente della riscossione, la posizione contributiva all’INPS, la visura della Centrale Rischi della Banca d’Italia, gli estratti conto dei fornitori principali. Per una ditta di impianti, attenzione ai creditori “nascosti”: il dipendente con il TFR maturato, il cliente che ti ha versato un acconto per un lavoro non eseguito, il noleggiatore della piattaforma aerea, il Comune per la TARI del magazzino.
L’OCC, sulla base di questo fascicolo, redige la relazione particolareggiata che va allegata alla domanda (art. 76, comma 2): le cause dell’indebitamento e la diligenza che hai usato nell’assumere le obbligazioni; le ragioni per cui non riesci ad adempiere; l’eventuale esistenza di atti in frode o impugnati dai creditori; la completezza e l’attendibilità della documentazione, la fattibilità del piano e la convenienza rispetto alla liquidazione controllata; i costi presumibili della procedura. Deve anche indicare se chi ti ha finanziato ha valutato il tuo merito creditizio (art. 76, comma 3).
La base giuridica
Gli artt. 75 e 76 CCII disciplinano documenti e attività dell’OCC; l’art. 77 rende inammissibile la domanda priva dei documenti degli artt. 75 e 76. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura, salvo per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio (art. 76, comma 5).
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è il disaccordo con l’OCC: sui compensi, sui tempi, sulla valutazione del piano. Non sottovalutarlo. Lo Studio del Consiglio nazionale dei commercialisti e della Fondazione nazionale commercialisti del 29 aprile 2026 sul concordato minore segnala una pronuncia del Tribunale di Rovigo del 25 marzo 2024 secondo cui divergenze tra debitore e OCC sui compensi possono impedire l’avvio della fase negoziale. Chiarisci tutto per iscritto all’inizio.
Il secondo imprevisto: i dati fiscali comunicati dall’Agenzia delle Entrate non coincidono con i tuoi. Succede spesso, per esempio per accertamenti in corso o sanzioni calcolate in modo diverso. Fai riconciliare le cifre dal commercialista e, se c’è un accertamento pendente, valuta con lo Studio come appostarlo nel piano (fondo rischi, credito contestato).
Ultima nota sui costi: il compenso dell’OCC è un costo della procedura, da prevedere nel piano. La Cassazione (Sez. I, n. 6865 del 14 marzo 2025, nella sintesi Iusletter) ha affermato che il compenso del gestore è prededucibile ma non può essere posto a carico del ricavato dei beni ipotecati: se il tuo piano si regge sulla vendita di un immobile gravato da ipoteca, il compenso va coperto con altre risorse.
Check di completamento
- L’incarico all’OCC è conferito per iscritto, con un preventivo dei compensi chiaro.
- Hai consegnato i cinque blocchi di documenti dell’art. 75, comma 1, e l’elenco creditori è riconciliato con estratto di ruolo, posizione INPS e Centrale Rischi.
- Sono arrivate (o sono scaduti i 15 giorni per) le comunicazioni di Agente della riscossione e uffici fiscali.
Mossa 4 – Costruisci il piano di continuità: flussi, commesse, finanza esterna
Obiettivo della mossa: dimostrare con numeri verificabili che la tua ditta, continuando a lavorare, produce per i creditori più di quanto otterrebbero da una liquidazione controllata. È il cuore tecnico del concordato minore: qui si decide se l’OCC attesterà la fattibilità e se il giudice aprirà la procedura.
Quando va fatta
In parallelo alla Mossa 3, nelle tre settimane in cui l’OCC attende le risposte degli uffici fiscali, e comunque prima del deposito. Non c’è un termine di legge per questa fase, ma c’è un termine di fatto: il prossimo atto esecutivo di un creditore. Se hai un pignoramento imminente, comprimi i tempi.
Come si esegue
Il primo passo è il piano economico dell’attività per tutta la durata del concordato. Il documento del CNDCEC-FNC del 29 aprile 2026 indica come ragionevole una durata di tre-cinque anni e ricorda che, nel piano in continuità, vanno descritte le cause della crisi e i flussi di costi e ricavi per tutta la durata. Lo stesso studio richiama il Tribunale di Mantova (6 febbraio 2025), che in tema di accordi di ristrutturazione ha indicato cinque anni come durata massima salvo motivazione: un riferimento utile per misurare anche il concordato minore. Per una ditta di impianti la costruzione è concreta:
- Ricavi prevedibili: contratti di manutenzione periodica (caldaie, impianti di climatizzazione, antincendio), commesse firmate, preventivi accettati, storico dei lavori a chiamata. Non mettere nel piano il “grande cantiere che forse arriverà”.
- Costi incomprimibili: materiali, carburante e manutenzione del furgone, assicurazione di responsabilità civile, aggiornamenti tecnici necessari a mantenere i requisiti professionali per installare, eventuali dipendenti con i relativi contributi correnti, commercialista, utenze del magazzino.
- Fabbisogno familiare: quanto serve a te e alla tua famiglia per vivere, con riferimento alla documentazione dell’art. 75, comma 1, lett. e).
- Margine disponibile: la differenza, anno per anno, che diventa la rata del concordato.
- Beni non strategici: attrezzature inutilizzate, magazzino in eccesso, un secondo mezzo. Valuta se venderli e mettere il ricavato nel piano.
Poi lavora sulla finanza esterna. Un familiare disposto a versare una somma, un socio d’opera futuro, un parente che rinuncia a un credito: sono risorse che non farebbero parte della liquidazione e che quindi aumentano la convenienza del concordato per i creditori. Il Tribunale di Napoli (VII sezione civile, sentenza di omologa del 14 gennaio 2026, commentata su diritto.it) ha omologato un concordato minore in continuità di un professionista con partita IVA in cui una parte delle risorse veniva dal plusvalore della continuità (la differenza tra il valore dell’attività che prosegue e quello che si ricaverebbe liquidando) e una parte dalla finanza esterna del coniuge e di un altro familiare; la pronuncia sottolinea che la finanza esterna va provata nella sua effettiva disponibilità, per esempio con impegni sottoscritti. Non basta scrivere “mio padre mi aiuterà”: serve una dichiarazione firmata, con importi e tempi, e possibilmente la prova che le somme ci sono.
Nel concordato minore di una ditta di impianti, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo mette al servizio del piano la doppia prospettiva di Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: il piano viene costruito sapendo come lo leggerà l’OCC e come lo valuterà il giudice.
Prima di chiudere i numeri, verifica le voci tipiche di un’impresa di impianti, che un piano generico tende a dimenticare:
- Crediti verso i committenti: dividili tra esigibili (fatture scadute da poco, clienti solidi), dubbi (clienti in ritardo cronico, contestazioni sui lavori) e inesigibili. Nel piano entrano solo i primi, e per i dubbi prevedi una percentuale prudente. L’OCC li confronterà con gli estratti conto.
- Acconti ricevuti per lavori non ancora eseguiti: sono debiti verso il cliente finché il lavoro non è fatto. Se il piano prevede di completare quei lavori, i costi dei materiali vanno nel conto economico; se non li completi, quel cliente diventa un creditore.
- Garanzie e interventi post-installazione: chi installa impianti risponde dei difetti e deve tornare sui lavori in garanzia. Prevedi un piccolo fondo per gli interventi non fatturabili: un piano che li ignora sovrastima il margine.
- Magazzino: tubi, raccordi, cavi, componenti elettrici e apparecchi ancora imballati hanno un valore di realizzo molto inferiore al costo d’acquisto. Per il confronto con la liquidazione serve il valore di realizzo, non quello contabile.
- Stagionalità: le imprese di climatizzazione e di riscaldamento hanno picchi e cali prevedibili nel corso dell’anno. Una rata costante tutto l’anno può essere insostenibile nei mesi deboli; valuta rate differenziate per periodo, purché il totale e i tempi siano indicati in modo specifico, come richiede l’art. 74, comma 3.
- Requisiti per lavorare: mantenere i requisiti professionali per installare e la copertura assicurativa è un costo, ma anche una condizione perché la continuità esista. Mettilo nel piano tra i costi incomprimibili e documentalo.
Ogni voce deve essere tracciabile su un documento: fattura, contratto, preventivo firmato, estratto conto, inventario. L’OCC deve poter ricostruire il tuo numero partendo dalla carta, e il giudice deve poter leggere la sua attestazione sapendo da dove vengono le cifre.
C’è poi il tema dei finanziamenti sui beni strumentali. Se hai un mutuo garantito dal furgone o dalle attrezzature necessarie per lavorare, l’art. 75, comma 3, CCII consente, quando è prevista la continuazione dell’attività, di continuare a pagare le rate alle scadenze convenute, alle condizioni previste dal comma 2-bis per il mutuo sull’abitazione: l’OCC deve attestare che il credito sarebbe integralmente soddisfatto con la liquidazione del bene a valore di mercato e che il rimborso non lede gli altri creditori. Se il bene vale meno del debito, quella strada si chiude e il finanziamento va trattato nella proposta come gli altri crediti.
La base giuridica
L’art. 74, commi 1 e 3, CCII (continuità, contenuto libero, indicazione specifica di tempi e modalità per superare la crisi), l’art. 75, commi 1 e 3, e l’art. 76, comma 2, lett. d) sulla relazione dell’OCC in punto di fattibilità e convenienza rispetto alla liquidazione controllata. Il confronto con la liquidazione è anche il criterio con cui il giudice decide le contestazioni sulla convenienza (art. 80, comma 3).
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è il crollo di una commessa su cui il piano contava. Se succede prima del deposito, rifai i conti: meglio un piano più prudente, con una percentuale più bassa per i chirografari, che un piano ottimista che l’OCC non attesta. Se succede dopo il deposito, parlane subito con l’OCC: il giudice può concedere fino a 15 giorni per integrazioni (art. 78, comma 1), e una modifica tempestiva è sempre meglio di un piano che si rivela inattuabile dopo l’omologa.
Il secondo imprevisto: il familiare che doveva apportare finanza esterna si tira indietro. Senza quella risorsa il piano può diventare non conveniente rispetto alla liquidazione. Per questo l’impegno va formalizzato prima del deposito e, se possibile, con somme già vincolate.
Check di completamento
- Esiste un piano economico mensile o trimestrale per tutta la durata (tre-cinque anni), con ricavi documentati e costi realistici.
- La finanza esterna, se c’è, è provata da impegni sottoscritti e dalla disponibilità delle somme.
- L’OCC ha condiviso la bozza del piano e non ha sollevato obiezioni sulla fattibilità.
Mossa 5 – Scrivi la proposta: chi prende cosa, in quale ordine, con quali classi
Obiettivo della mossa: tradurre il piano in una proposta ai creditori che rispetti l’ordine delle prelazioni, che sia conveniente rispetto alla liquidazione e che abbia buone probabilità di raccogliere la maggioranza. Il piano dice quanto puoi pagare; la proposta dice a chi, quanto e quando.
Quando va fatta
Subito dopo la chiusura del piano economico e prima del deposito. Nella pratica, le Mosse 4 e 5 si intrecciano: una proposta troppo bassa per un creditore determinante ti costringe a rivedere il piano. Prevedi almeno una o due revisioni condivise con l’OCC.
Come si esegue
Il primo passo è classificare i tuoi creditori per rango. In una ditta di impianti la mappa tipica è questa:
- Prededucibili: i costi della procedura, compreso il compenso dell’OCC. Si pagano per primi e per intero.
- Privilegiati: il dipendente per retribuzioni e TFR, l’INPS per i contributi, l’Erario per alcuni tributi (IVA, imposte dirette), eventuali artigiani e subappaltatori titolari di privilegi propri, il creditore ipotecario se c’è un immobile.
- Chirografari: i fornitori di materiale, la banca per il fido non garantito, la quota non privilegiata di sanzioni e interessi, i professionisti, il noleggiatore.
Poi stabilisci il trattamento di ciascun gruppo. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento anche parziale dei crediti in qualsiasi forma (art. 74, comma 3, CCII). I creditori privilegiati possono essere pagati non integralmente, ma in misura non inferiore a quella che otterrebbero dalla liquidazione, avendo riguardo al valore di mercato dei beni attestato dall’OCC (art. 75, comma 2). Se il privilegio dell’INPS si esercita su beni mobili che valgono poco (un furgone usato, attrezzatura obsoleta), la parte di credito non coperta dal valore di quei beni può essere trattata come chirografaria.
Fai molta attenzione all’ordine delle prelazioni. La Cassazione (Sez. I, sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025) ha affermato che la proposta deve rispettare le regole sulle cause legittime di prelazione e sulla posizione dei creditori: la violazione è causa di inammissibilità rilevabile anche d’ufficio, senza attendere l’omologa, e il trattamento per classi non può alterare quell’ordine. In pratica: non puoi pagare i fornitori chirografari al 30% lasciando l’INPS privilegiato al 10%, salvo che la differenza dipenda da regole che la legge consente.
Sulla distribuzione del valore della continuità, alcune pronunce di merito hanno applicato la cosiddetta regola della priorità relativa, presa in prestito dal concordato preventivo: il Tribunale di Napoli (sentenza del 14 gennaio 2026) e il Tribunale di Roma (sez. XIV, n. 753 del 22 settembre 2025, segnalata da NT+ Diritto, in un concordato minore di un avvocato) hanno ritenuto che il plusvalore della continuità possa raggiungere anche i creditori di rango inferiore, purché quelli di rango superiore ricevano un trattamento migliore. È un orientamento di merito, non ancora consolidato: la proposta va costruita in modo da reggere anche a una lettura più rigida.
Poi decidi se dividere i creditori in classi. Sono facoltative, salvo un caso: la formazione delle classi è obbligatoria per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi (art. 74, comma 3). Se la banca ha una fideiussione di tuo padre o di tuo fratello, quel credito va in una classe propria. Le classi servono anche per differenziare trattamenti giustificati: per esempio, una classe per i fornitori strategici che continueranno a rifornirti, con una percentuale più alta, e una per i fornitori cessati.
Infine il capitolo dei debiti fiscali. La Cassazione, con l’ordinanza n. 14555/2026 (sintesi Fiscal Focus del 20 maggio 2026), ha affermato che nel concordato minore la falcidia dei crediti tributari non richiede necessariamente una proposta di transazione fiscale: il rinvio alle norme del concordato preventivo opera solo nei limiti della compatibilità, quindi l’art. 88 CCII non si applica automaticamente. Questo non significa che il Fisco possa essere trattato a piacere: valgono comunque il rispetto delle prelazioni e il confronto con la liquidazione.
La base giuridica
Art. 74, comma 3 (contenuto libero, classi, classi obbligatorie per garanzie di terzi); art. 75, comma 2 (privilegiati non integrali, valore di mercato attestato dall’OCC); art. 74, comma 4 (rinvio alle norme del concordato preventivo in quanto compatibili). Ricorda anche l’art. 79, comma 5: il concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori verso coobbligati e fideiussori, salvo diversa previsione. Il fideiussore che pagherà la banca potrà poi rivalersi su di te nei limiti del concordato: valuta con lo Studio come trattarlo.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è l’OCC che non attesta il valore di liquidazione dei beni su cui grava il privilegio, perché manca una stima. Fai stimare furgone, attrezzature e magazzino da un perito, con fotografie e riferimenti di mercato: la stima deve essere difendibile.
Il secondo imprevisto: il creditore più grande è il Fisco e non sai se voterà. Lo affronti nella Mossa 7, ma la scelta si fa qui: una proposta per l’Erario almeno pari a quanto otterrebbe dalla liquidazione controllata ti mette nelle condizioni di chiedere il cram down fiscale se l’adesione sarà determinante.
Check di completamento
- Ogni creditore è classificato per rango, con l’importo e la causa di prelazione verificati.
- L’OCC ha attestato il valore di mercato dei beni su cui gravano i privilegi e la convenienza del trattamento proposto.
- L’ordine delle prelazioni è rispettato e le classi (se ci sono) hanno criteri omogenei e motivati; la classe per i crediti garantiti da terzi c’è, se serve.
Mossa 6 – Deposita il ricorso e chiedi subito le misure protettive
Obiettivo della mossa: ottenere dal giudice il decreto di apertura del concordato minore con il divieto di azioni esecutive e cautelari, così da proteggere conto, crediti verso clienti e beni della ditta fino all’omologa definitiva. Da questo momento il tuo patrimonio smette di essere terreno di caccia dei singoli creditori.
Quando va fatta
Appena la relazione dell’OCC è pronta. Ogni giorno di ritardo è un giorno in cui un creditore può pignorare. Ricorda che da qui in avanti sei dentro un procedimento del Codice della crisi: i termini corrono anche ad agosto (art. 9, comma 1, CCII). Se il decreto di apertura arriva a luglio, il termine per le adesioni dei creditori scade in pieno agosto, senza sospensioni.
Come si esegue
Il ricorso contiene la proposta, il piano, i documenti dell’art. 75 e la relazione dell’OCC. Nel ricorso chiedi espressamente le misure protettive: senza la tua istanza, il giudice non le dispone. Il tribunale competente è quello in composizione monocratica del luogo in cui si trova il centro degli interessi principali della ditta.
Se la domanda è ammissibile, il giudice dichiara aperta la procedura con decreto non soggetto a reclamo e dispone che l’OCC comunichi proposta e decreto ai creditori; può concederti fino a 15 giorni per integrazioni (art. 78, comma 1). Con lo stesso decreto il giudice (art. 78, comma 2):
- dispone la pubblicazione nell’area web del tribunale o del Ministero e, per te che sei imprenditore, nel registro delle imprese;
- ordina la trascrizione se il piano prevede la cessione o l’affidamento a terzi di immobili o mobili registrati (per esempio il furgone da vendere);
- assegna ai creditori un termine non superiore a 30 giorni per far pervenire all’OCC, via PEC, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione e le eventuali contestazioni;
- su tua istanza, dispone fino all’omologazione definitiva il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari e di acquisire prelazioni, la sospensione delle prescrizioni, l’impedimento delle decadenze e il divieto di pronunciare la liquidazione controllata.
Il giudice può anche nominare un commissario giudiziale con le funzioni dell’OCC, se ha disposto la sospensione generale delle esecuzioni e la nomina è necessaria, se si tratta di un concordato in continuità omologabile con le regole dell’art. 112, comma 2, o su tua richiesta (art. 78, comma 2-bis). Per avere un’idea concreta: il Tribunale di Cremona, con il decreto del 24 dicembre 2025 (R.G. 101/2025, pubblicato sul sito del tribunale), ha aperto il concordato minore di una ditta individuale del settore estetico con un passivo di circa 130.000 euro, nominando commissario giudiziale l’OCC che aveva seguito la debitrice, assegnando ai creditori 30 giorni per il voto via PEC, vietando azioni esecutive e cautelari sul patrimonio e sui beni dell’attività fino all’omologa definitiva e fissando l’udienza per verificare l’esito del voto.
Dal decreto in poi, gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione che compi senza autorizzazione sono inefficaci verso i creditori anteriori alla pubblicità del decreto (art. 78, comma 5). Vendere il secondo furgone, concedere un’ipoteca, fare un finanziamento importante: chiedi prima l’autorizzazione.
Nei primi dieci giorni dopo il decreto, il lavoro è tutto operativo. Il primo passo è far conoscere il decreto a chi deve rispettarlo: se un creditore aveva notificato un pignoramento presso terzi a un tuo committente, comunica al committente e al giudice dell’esecuzione l’esistenza del divieto di proseguire, con copia del decreto; se la banca aveva bloccato il conto per un pignoramento, fai lo stesso con la banca. Il secondo passo è rassicurare i clienti: una ditta di impianti vive di fiducia, e un cliente che legge “concordato” nel registro delle imprese può temere di restare senza assistenza. Spiega che la procedura serve proprio a continuare a lavorare, che i contratti di manutenzione proseguono e che i nuovi lavori saranno pagati e garantiti come prima. Il terzo passo è organizzare la contabilità della procedura: separa i debiti anteriori, che seguono il piano, dai debiti nuovi, che devi pagare regolarmente, e tieni traccia di ogni incasso e pagamento in modo che l’OCC o il commissario possano verificarli in qualsiasi momento.
Attenzione anche ai fornitori. Dopo il decreto alcuni grossisti chiedono il pagamento anticipato o in contanti per le nuove forniture: è una richiesta comprensibile, che puoi gestire inserendo nel piano un fabbisogno di cassa iniziale per i materiali. Non usare le nuove forniture per pagare debiti vecchi con lo stesso fornitore: un pagamento del genere su un credito anteriore altererebbe la parità tra creditori e potrebbe essere contestato.
Infine prepara il calendario dei passaggi successivi: data della comunicazione ai creditori, scadenza del termine per le adesioni calcolata senza sospensione feriale, data dell’udienza fissata dal giudice. Inserisci nel calendario anche le scadenze ordinarie dei giudizi che restano aperti, per esempio l’opposizione a decreto ingiuntivo già proposta: quel giudizio prosegue con le sue regole, compresa la sospensione dal 1° al 31 agosto, e l’esito servirà a stabilire l’importo esatto del credito da trattare nel piano.
La base giuridica
Art. 78 CCII, commi 1, 2, 2-bis e 5. Art. 9, comma 1, sull’esclusione della sospensione feriale. Art. 77 sulle cause di inammissibilità.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto più grave è il decreto di inammissibilità. Puoi proporre reclamo al tribunale entro 30 giorni dalla comunicazione, ma nel reclamo il piano e la proposta non si possono modificare (art. 78, comma 1). E dopo il reclamo la strada si stringe: secondo la Cassazione (Sez. I, ordinanza n. 17481/2025, massima su Brocardi) il provvedimento che dichiara inammissibile la proposta non ha natura decisoria e non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.; lo sono invece i provvedimenti resi in sede di reclamo contro l’omologa o il diniego. In pratica: se il ricorso viene dichiarato inammissibile, conviene spesso ripresentarlo corretto piuttosto che combattere sul primo. Per questo la Mossa 3 è così importante: il ricorso deve essere completo al primo deposito.
Il secondo imprevisto: un creditore aveva già pignorato prima del decreto. Il divieto di proseguire blocca la procedura esecutiva, ma non cancella automaticamente gli effetti già prodotti: valuta con lo Studio le istanze da depositare nell’esecuzione per farne constare la sospensione.
Check di completamento
- Il decreto di apertura è stato emesso e contiene le misure protettive dell’art. 78, comma 2, lett. d).
- Il decreto è pubblicato nel registro delle imprese e l’OCC (o il commissario) lo ha comunicato a tutti i creditori.
- Hai annotato la scadenza del termine per le adesioni, calcolata senza sospensione feriale.
Mossa 7 – Gestisci il voto: maggioranze, silenzio-assenso e cram down fiscale
Obiettivo della mossa: raggiungere la maggioranza dei crediti ammessi al voto, sapendo in anticipo chi è determinante, e predisporre la strada del cram down se Fisco o INPS non aderiscono. È la fase in cui il concordato minore si vince o si perde sul piano dei numeri.
Quando va fatta
Dal giorno della comunicazione del decreto ai creditori fino alla scadenza del termine assegnato dal giudice, che non può superare i 30 giorni (art. 78, comma 2, lett. c). Nessuna sospensione ad agosto (art. 9, comma 1). Se l’ultimo giorno cade di sabato, domenica o in un giorno festivo, il termine si sposta al primo giorno non festivo successivo.
Come si esegue
Il primo passo è fare i conti della maggioranza. Il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto; se un solo creditore detiene la maggioranza dei crediti, serve anche la maggioranza per teste dei voti espressi; con più classi, la maggioranza dei crediti va raggiunta anche nel maggior numero di classi. I creditori privilegiati soddisfatti solo in parte sono equiparati ai chirografari per la parte residua (art. 79, comma 1, CCII).
Poi togli dal conteggio chi non vota. Non votano e non si computano il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto, i parenti e affini fino al quarto grado, le società controllanti, controllate o sotto comune controllo, i cessionari o aggiudicatari di crediti da meno di un anno prima della domanda e i creditori in conflitto d’interessi (art. 79, comma 2). Se tuo fratello ti ha prestato 15.000 euro per pagare i fornitori, quel credito non vota.
Il punto decisivo è il silenzio-assenso: il creditore che non comunica nulla all’OCC nel termine si considera consenziente alla proposta nei termini in cui gli è stata trasmessa (art. 79, comma 3). Questo cambia la strategia: non devi convincere tutti a scrivere “sì”, devi evitare che i creditori determinanti scrivano “no”. Prepara per i creditori principali una nota chiara sulla convenienza della proposta rispetto alla liquidazione, con i numeri dell’OCC.
Se il creditore determinante è l’amministrazione finanziaria o l’INPS e vota contro, hai un’ultima carta: il giudice omologa anche senza la loro adesione quando questa è determinante per raggiungere la maggioranza e, anche sulla base della relazione dell’OCC, la proposta è conveniente per quei creditori rispetto all’alternativa liquidatoria (art. 80, comma 3, CCII). Il Tribunale di Roma (sez. XIV, n. 753 del 22 settembre 2025) ha applicato il cram down sul Fisco in un concordato minore. Per usarlo devi averlo preparato nella Mossa 5: senza un confronto credibile con la liquidazione, il cram down non regge.
Come scrivi la nota per i creditori determinanti? Tienila breve e tutta fatta di numeri verificabili. Indica:
- quanto riceve quel creditore con il concordato minore, in euro e in percentuale, e in quali tempi;
- quanto riceverebbe, secondo la relazione dell’OCC, in caso di liquidazione controllata, tenendo conto del valore di realizzo di furgone, attrezzature e magazzino, dei costi della procedura liquidatoria e dell’ordine dei privilegi;
- da dove vengono le risorse: margine della continuità e finanza esterna, con il richiamo agli impegni sottoscritti;
- perché senza la continuità il valore crollerebbe: i contratti di manutenzione si sciolgono, i crediti verso i clienti diventano più difficili da incassare, il magazzino si vende a stock.
Per un fornitore di materiale c’è anche un argomento commerciale legittimo: una ditta che continua a lavorare continua a comprare. Se il piano prevede che i fornitori strategici siano in una classe con trattamento migliore, spiega il criterio, perché deve essere oggettivo e uguale per tutti i creditori di quella classe. Non promettere a nessuno vantaggi fuori dalla proposta: un accordo separato con un singolo creditore per ottenere il suo voto altera la parità e mette a rischio l’omologa.
Durante il termine non lasciare il canale aperto solo all’OCC. Tieni un registro delle comunicazioni ricevute, controlla che ogni creditore abbia indicato un indirizzo PEC (art. 78, comma 4) e verifica con l’OCC, alla scadenza, il conteggio definitivo dei voti espressi, dei silenzi e delle contestazioni.
La base giuridica
Art. 78, comma 2, lett. c) e comma 4 (termine e PEC); art. 79, commi 1, 2 e 3 (maggioranze, esclusi, silenzio-assenso); art. 80, commi 3 e 4 (cram down fiscale e contributivo; il creditore che ha colpevolmente causato l’indebitamento non può contestare la convenienza).
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è il “no” inatteso di un fornitore importante che fa saltare la maggioranza. Prima della scadenza del termine puoi parlare con lui, attraverso l’OCC o lo Studio, e capire se c’è un malinteso sui numeri. Dopo la scadenza, la maggioranza è quella che è: se non è raggiunta e il creditore dissenziente non è Fisco o INPS, il cram down dell’art. 80, comma 3, secondo periodo, non ti aiuta.
Il secondo imprevisto: un creditore contesta la convenienza. Il giudice, sentiti te e l’OCC, omologa comunque se ritiene che il credito dell’opponente sia soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria (art. 80, comma 3, primo periodo). La difesa qui si gioca sui numeri della relazione dell’OCC e sulle stime dei beni.
Check di completamento
- Hai un prospetto delle maggioranze con i crediti ammessi al voto, quelli esclusi e la soglia da superare.
- Sai quali creditori sono determinanti e hai trasmesso loro una nota sulla convenienza.
- Se Fisco o INPS sono determinanti, la relazione dell’OCC contiene il confronto con la liquidazione che serve per il cram down.
Mossa 8 – Arriva all’omologa ed esegui il piano senza sbandare
Obiettivo della mossa: ottenere la sentenza di omologa e poi eseguire il piano rata dopo rata, sotto la vigilanza dell’OCC, fino alla chiusura. L’omologa non è il traguardo: è l’inizio di tre-cinque anni di disciplina.
Quando va fatta
All’udienza fissata dal giudice dopo il termine per il voto e, da quel momento, per tutta la durata del piano. Anche le impugnazioni dell’omologa o del diniego seguono termini del Codice della crisi, che corrono anche ad agosto.
Come si esegue
Il giudice, verificati l’ammissibilità, la fattibilità del piano e il raggiungimento della maggioranza, in assenza di contestazioni omologa con sentenza e dispone adeguata pubblicità e, se necessario, la trascrizione; con la sentenza dichiara chiusa la procedura (art. 80, commi 1 e 2). Il controllo del giudice ha confini precisi: come ha sottolineato il Tribunale di Napoli nella sentenza del 14 gennaio 2026, senza specifiche contestazioni il giudice verifica ammissibilità, fattibilità e maggioranze, non sostituisce la propria valutazione di convenienza a quella dei creditori.
Dopo l’omologa inizia l’esecuzione. Devi:
- pagare le rate nei tempi e negli importi del piano, su un conto dedicato se l’OCC lo chiede;
- rendicontare all’OCC entrate, uscite e pagamenti, con la periodicità stabilita;
- non compiere atti in contrasto con il piano (vendite non previste, nuovi finanziamenti importanti, distrazioni di risorse);
- pagare regolarmente i debiti nuovi, IVA e contributi correnti compresi: un nuovo arretrato può rendere il piano inattuabile;
- segnalare subito all’OCC qualunque evento che incida sui flussi (perdita di un cliente importante, infortunio, fermo del furgone).
Il piano omologato vincola i creditori per causa anteriore: chi ha accettato o è stato trascinato dalla maggioranza riceverà ciò che la proposta gli attribuisce. Restano però salvi i diritti verso fideiussori e coobbligati, salvo diversa previsione (art. 79, comma 5).
La base giuridica
Art. 80 CCII, commi 1-3. In caso di diniego dell’omologa, il giudice dichiara con decreto motivato l’inefficacia delle misure protettive e, su tua istanza, apre la liquidazione controllata (art. 80, comma 5); in caso di frode l’istanza può venire anche da un creditore o dal pubblico ministero (art. 80, comma 6). Il decreto di diniego è reclamabile ai sensi dell’art. 50 (art. 80, comma 7). Le norme sull’esecuzione e sulla revoca dell’omologazione (artt. 81-83) disciplinano la vigilanza dell’OCC e le conseguenze dell’inadempimento, fino alla conversione in liquidazione controllata in caso di revoca.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico: dopo un anno e mezzo i ricavi scendono e non riesci a pagare una rata. Non aspettare che sia l’OCC ad accorgersene. Documenta la causa, valuta con lo Studio se il piano può essere adeguato e informa l’OCC prima della scadenza. L’inadempimento ignorato è il percorso più breve verso la revoca e la liquidazione controllata.
Il secondo imprevisto: un creditore propone reclamo contro la sentenza di omologa. La difesa in quella fase è tecnica e si gioca sulla relazione dell’OCC, sulle stime e sul rispetto delle prelazioni; contro le decisioni rese in sede di reclamo sull’omologa o sul diniego è ammesso il ricorso per cassazione (Cass. n. 17481/2025). È il punto in cui la continuità del difensore conta di più.
Check di completamento
- La sentenza di omologa è stata pubblicata e, se necessario, trascritta.
- Hai un calendario dei pagamenti del piano e un sistema di rendicontazione condiviso con l’OCC.
- I debiti correnti (IVA, contributi, fornitori nuovi) sono pagati regolarmente.
Il piano alla prova dei numeri
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, non casi reali. La situazione di partenza è la stessa per tutte.
Situazione di partenza. Ditta individuale di impianti termoidraulici ed elettrici, un dipendente, un furgone. Ricavi degli ultimi tre anni: 176.850, 168.420 e 191.300 euro; attivo sempre inferiore a 110.000 euro. Debiti totali: 192.810 euro, così composti: Erario e Agente della riscossione (IVA e IRPEF) 61.380 €; INPS gestione artigiani 23.470 €; fornitori di materiale 58.940 €; banca (fido e finanziamento, con fideiussione del padre) 39.620 €; TFR e retribuzioni arretrate del dipendente 8.210 €; Comune per la TARI 1.190 €. Margine disponibile stimato: 1.140 € al mese per 60 mesi, pari a 68.400 €, più 9.700 € di finanza esterna di un familiare. Un grossista ha ottenuto un decreto ingiuntivo per 18.760 € notificato il 2 luglio 2026.
Simulazione 1 – Chi rispetta i termini ordinari e agisce subito
Il decreto ingiuntivo è stato notificato il 2 luglio 2026. Il termine di 40 giorni per l’opposizione si sospende dal 1° al 31 agosto (L. 742/1969): dal 3 al 31 luglio decorrono 29 giorni, i restanti 11 partono dal 1° settembre e il termine scade venerdì 11 settembre 2026. Il titolare propone opposizione il 9 settembre contestando gli interessi moratori, e intanto conferisce l’incarico all’OCC lunedì 26 ottobre 2026. L’OCC avvisa Agente della riscossione e uffici fiscali entro lunedì 2 novembre; le risposte arrivano entro martedì 17 novembre. Il ricorso, con piano e relazione OCC, è depositato mercoledì 9 dicembre 2026; il decreto di apertura, con le misure protettive, arriva lunedì 21 dicembre e il commissario lo comunica ai creditori mercoledì 30 dicembre. Il termine di 30 giorni per le adesioni scade venerdì 29 gennaio 2027. Esito: il grossista non può pignorare i crediti verso i clienti, il furgone resta in uso e il piano parte con l’attività integra.
Simulazione 2 – Chi aspetta e lascia correre i termini
Stessa situazione, ma il titolare non si oppone al decreto ingiuntivo, pensando che “tanto arriverà il concordato”. Il decreto diventa esecutivo; a novembre il grossista notifica un pignoramento presso terzi a due committenti per i loro debiti verso la ditta, 14.300 € in totale. Il titolare incarica l’OCC solo a dicembre e il decreto di apertura arriva a febbraio 2027: nel frattempo il giudice dell’esecuzione ha già assegnato le somme al creditore. Quei 14.300 € non sono più disponibili per il piano: il margine dei primi mesi si riduce, la percentuale per i fornitori chirografari scende e il grossista, già pagato in parte, ha ricevuto più degli altri. Il concordato è ancora possibile, ma è più povero.
Simulazione 3 – Il voto: con e senza il Fisco
Ipotizziamo che i crediti ammessi al voto, tolti quelli esclusi dall’art. 79, comma 2, siano 184.600 €. La maggioranza richiesta è più della metà: oltre 92.300 €.
- Variante A: Erario (61.380 €) e INPS (23.470 €) votano contro, per un totale di 84.850 €; tutti gli altri restano in silenzio o aderiscono, per 99.750 €. Grazie al silenzio-assenso (art. 79, comma 3) la maggioranza è raggiunta: 99.750 € sono più di 92.300 €.
- Variante B: oltre a Erario e INPS, vota contro anche un fornitore con 31.200 €. I favorevoli scendono a 68.550 €: maggioranza mancata. Se il voto contrario di Fisco e INPS è determinante e la proposta per loro è almeno pari a quanto otterrebbero dalla liquidazione controllata, il titolare chiede il cram down dell’art. 80, comma 3: senza il loro “no”, i favorevoli sarebbero sopra la soglia. Se invece la proposta per l’Erario è più bassa del valore di liquidazione, il cram down non è possibile.
Simulazione 4 – Il voto in agosto
Stessa ditta, ma il decreto di apertura viene comunicato ai creditori giovedì 15 luglio 2027. Il termine di 30 giorni non si sospende ad agosto (art. 9, comma 1, CCII): cadrebbe sabato 14 agosto 2027 e slitta a lunedì 16 agosto 2027. Il titolare che conta su una “pausa estiva” e non sollecita i creditori determinanti entro inizio agosto rischia di arrivare alla scadenza senza aver presentato a nessuno la nota sulla convenienza. Chi invece ha calcolato il termine correttamente lavora sulle adesioni nella seconda metà di luglio.
Il piano in una pagina
Questa è la pagina da stampare e tenere accanto ai documenti. Il percorso, per una ditta individuale di impianti sotto soglia, si riassume così: prima verifichi di essere impresa minore e di poter continuare (Mossa 1); intanto difendi i fronti aperti con i termini ordinari, che si sospendono ad agosto (Mossa 2); poi passi dall’OCC con un fascicolo completo (Mossa 3), costruisci un piano di continuità credibile (Mossa 4) e una proposta che rispetti le prelazioni (Mossa 5); depositi il ricorso chiedendo le misure protettive (Mossa 6); gestisci il voto sapendo chi è determinante (Mossa 7); arrivi all’omologa ed esegui il piano (Mossa 8). Dalla Mossa 3 in poi i termini sono quelli del Codice della crisi e corrono anche ad agosto.
| Mossa | Obiettivo | Termine | Rischio se la salti |
|---|---|---|---|
| 1. Verifica requisiti | Impresa minore, niente cause di inammissibilità, continuità sostenibile | Prima di ogni atto sulla ditta; 10-15 giorni lavorativi | Domanda inammissibile (art. 77); cancellazione della ditta che preclude il concordato (art. 33 c.4) |
| 2. Fronti aperti | Difendersi da decreti ingiuntivi, pignoramenti, cartelle | 40 gg opposizione d.i.; 60 gg ricorso tributario; con sospensione 1-31 agosto | Titoli definitivi, somme assegnate ai creditori prima delle misure protettive |
| 3. Incarico OCC | Fascicolo completo e relazione particolareggiata | OCC: 7 gg per avvisare fisco; enti: 15 gg per rispondere (art. 76 c.4) | Relazione incompleta, inammissibilità, debiti fiscali non censiti |
| 4. Piano di continuità | Flussi verificabili, finanza esterna provata | Prima del deposito | Piano non attestato, non fattibile o non conveniente |
| 5. Proposta | Trattamento dei creditori, classi, prelazioni | Prima del deposito | Inammissibilità per violazione delle prelazioni; cram down impossibile |
| 6. Deposito e misure | Decreto di apertura con divieto di esecuzioni | Appena pronta la relazione OCC; 15 gg per integrazioni; 30 gg per reclamo contro l’inammissibilità | Pignoramenti che continuano; reclamo senza possibilità di modificare il piano |
| 7. Voto | Maggioranza dei crediti, silenzio-assenso, cram down | Fino a 30 gg dalla comunicazione, anche ad agosto | Maggioranza mancata, diniego dell’omologa |
| 8. Omologa ed esecuzione | Sentenza di omologa, pagamenti regolari | Udienza fissata; poi per tutta la durata del piano | Revoca dell’omologa e liquidazione controllata |
Gli scenari di deviazione
Anche il piano migliore incontra imprevisti. Ecco i tre più frequenti per una ditta di impianti e il piano B per ciascuno.
Scenario 1 – Il creditore accelera e pignora prima del decreto
Un fornitore, o l’Agente della riscossione, pignora il conto o i crediti verso un committente mentre il ricorso non è ancora depositato. Piano B: accelera il deposito, anche con un piano più prudente, e chiedi le misure protettive dell’art. 78, comma 2, lett. d). Nell’esecuzione già pendente valuta con lo Studio l’opposizione, se ci sono motivi (impignorabilità parziale, vizi dell’atto, prescrizione dei crediti a ruolo), tenendo conto che quei termini sono quelli del processo civile o tributario, con la sospensione feriale. Se il ricorso è quasi pronto, un deposito anticipato di pochi giorni può valere più di qualunque opposizione. E se la crisi non è ancora insolvenza, valuta l’istanza di composizione negoziata per l’impresa sotto soglia (art. 25-quater CCII), sapendo che le misure protettive di quella procedura si applicano solo in quanto compatibili e vanno chieste espressamente.
Scenario 2 – Il termine è scaduto o la ditta è già stata cancellata
Se hai già cancellato la ditta dal registro delle imprese, il concordato minore è inammissibile (art. 33, comma 4, CCII; Cass. n. 20141/2026). Piano B: la strada diventa la liquidazione controllata dei beni (art. 268 CCII), che può essere chiesta dal debitore sovraindebitato e che porta, alle condizioni di legge, all’esdebitazione. Non è un concordato: i beni vengono liquidati da un liquidatore e il percorso è diverso, ma non sei senza via d’uscita. Se invece è scaduto un termine dentro la procedura, per esempio quello per il reclamo contro il decreto di inammissibilità, valuta con lo Studio la ripresentazione di una domanda corretta, invece di insistere su quella respinta.
Scenario 3 – Un documento è irreperibile
Il commercialista precedente non ti restituisce le scritture, oppure mancano le dichiarazioni IVA di un anno. Piano B: richiedi le copie al cassetto fiscale e all’Agenzia delle Entrate, ricostruisci le movimentazioni dagli estratti conto e chiedi all’OCC di dare atto nella relazione delle difficoltà e delle verifiche alternative. L’importante è che l’OCC possa attestare la completezza e l’attendibilità della documentazione (art. 76, comma 2, lett. d); una lacuna spiegata e colmata con fonti alternative è molto diversa da una lacuna taciuta, che la Cassazione considera un vizio rilevante per ammissibilità e omologa (Cass. n. 14800/2026). Se mancano le scritture per responsabilità del vecchio consulente, documenta la richiesta di restituzione fatta per iscritto.
Le domande di chi sta eseguendo
Posso fare la Mossa 6 prima della 5, depositando subito per avere le misure protettive?
No. Il ricorso deve contenere la proposta completa e la relazione dell’OCC: un ricorso senza proposta rischia l’inammissibilità per mancanza dei documenti degli artt. 75 e 76 (art. 77). Il giudice può concedere fino a 15 giorni per integrazioni, ma non è un modo per depositare un ricorso vuoto.
Devo smettere di pagare tutti i creditori quando parto?
Devi smettere di pagare in modo preferenziale i debiti anteriori che entreranno nel concordato, ma devi continuare a pagare i costi correnti necessari all’attività e i debiti nuovi. Un pagamento anomalo a un creditore anteriore va discusso prima con lo Studio e con l’OCC.
Posso continuare a lavorare per i miei clienti durante la procedura?
Sì, è proprio il senso del concordato in continuità. Ricorda però che, dopo il decreto di apertura, gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione senza autorizzazione sono inefficaci verso i creditori anteriori (art. 78, comma 5). Lavorare, comprare materiale e incassare dai clienti è ordinaria amministrazione; vendere un bene strumentale o accendere un finanziamento importante no.
Mio padre ha firmato una fideiussione per il fido: è liberato se il concordato viene omologato?
No, salvo diversa previsione. Il concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori verso coobbligati e fideiussori (art. 79, comma 5). La banca potrà chiedere a tuo padre la differenza. Per questo il credito garantito da terzi va inserito in una classe apposita (art. 74, comma 3) e la posizione del fideiussore va valutata con lo Studio.
Il mutuo sul furgone può restare in piedi?
Sì, se ci sono le condizioni dell’art. 75, comma 3: continuità dell’attività e attestazione dell’OCC che il credito sarebbe integralmente soddisfatto con la vendita del bene a valore di mercato e che il pagamento delle rate non lede gli altri creditori. Se il furgone vale meno del residuo, il finanziamento va trattato nella proposta.
Ho un dipendente: cosa succede al suo rapporto e al suo TFR?
Il rapporto di lavoro prosegue, perché la ditta continua l’attività: stipendi e contributi correnti vanno pagati regolarmente. Le retribuzioni arretrate e il TFR maturato prima della domanda sono crediti privilegiati e vanno inseriti nella proposta rispettando il loro rango, come impone la Cassazione n. 28574/2025. Un piano che sacrifica il dipendente a vantaggio dei fornitori chirografari non è ammissibile.
Il concordato minore costa più della liquidazione controllata?
Entrambe le procedure hanno costi propri: il compenso dell’OCC (o del liquidatore nella liquidazione controllata), le spese di pubblicità e di stima, il contributo unificato e le spese di giustizia. La differenza vera non è nei costi della procedura, ma in ciò che succede all’attività: nel concordato minore continui a lavorare e paghi con i flussi; nella liquidazione controllata i beni della ditta vengono venduti. L’OCC indica nella relazione i costi presumibili della procedura (art. 76, comma 2, lett. e), e quel dato deve entrare nel piano.
Posso usare la composizione negoziata e poi il concordato minore?
Sì. L’art. 25-quater CCII consente all’imprenditore sotto soglia, in squilibrio che rende probabile la crisi o l’insolvenza, di chiedere la nomina di un esperto alla camera di commercio; al termine delle trattative, oltre ai contratti e agli accordi con i creditori, può proporre la domanda di concordato minore (comma 4, lett. a). È una strada utile quando c’è ancora spazio per accordi con banca e fornitori principali.
Ad agosto si ferma tutto?
No, non nel concordato minore: l’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti del Codice. Si fermano invece dal 1° al 31 agosto i termini dei giudizi civili, tributari e amministrativi collegati, come l’opposizione a un decreto ingiuntivo o il ricorso contro una cartella.
La giurisprudenza che sostiene il piano
I riferimenti che seguono sono raggruppati per la mossa che sostengono. Per ciascuno è indicata la fonte consultata: quando abbiamo letto solo una massima o una sintesi, lo diciamo.
Mossa 1 – Requisiti e cancellazione della ditta
- Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 20141 del 16 giugno 2026 (sintesi Iusletter, 14/9/2026). Principio: la domanda di concordato minore dell’imprenditore già cancellato dal registro delle imprese è inammissibile ai sensi dell’art. 33, comma 4, CCII, anche per l’imprenditore individuale e anche se il concordato è liquidatorio. Rilevanza: per una ditta individuale di impianti significa che la chiusura della partita IVA e la cancellazione, se fatte prima della domanda, chiudono la strada del concordato minore.
- Trib. Ivrea, decreto del 10 febbraio 2026 (commento EC News, 10/4/2026, numero non riportato). Principio: aveva ammesso il concordato minore liquidatorio dell’impresa individuale cessata e cancellata, leggendo l’art. 33, comma 4, come riferito al solo concordato in continuità. Rilevanza: è l’orientamento che la Cassazione n. 20141/2026 ha superato; lo citiamo per mostrare perché oggi non si può fare affidamento su quella lettura.
- Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 14800 del 18 maggio 2026 (massima su Brocardi, art. 77). Principio: nel concordato minore non c’è un autonomo requisito di meritevolezza, ma accesso e permanenza nella procedura dipendono dal corretto e veritiero adempimento degli obblighi informativi; una rappresentazione inattendibile delle cause dell’indebitamento è un vizio rilevante per ammissibilità e omologa. Rilevanza: impone trasparenza totale nella ricostruzione della crisi della ditta.
Mossa 3 – OCC, documenti e costi
- Cass. civ., Sez. I, n. 6865 del 14 marzo 2025 (sintesi Iusletter). Principio: il compenso del gestore della crisi è prededucibile, ma non va posto a carico del ricavato dei beni ipotecati. Rilevanza: nel piano i costi della procedura vanno coperti con risorse diverse dal ricavato dei beni gravati da ipoteca.
- Trib. Rovigo, 25 marzo 2024 (citato nello Studio CNDCEC-FNC del 29/4/2026). Principio: divergenze tra debitore e OCC sui compensi possono impedire l’avvio della fase negoziale. Rilevanza: l’accordo con l’OCC va chiarito per iscritto all’inizio.
- Cass. civ. n. 19844 del 17 luglio 2025 (citata nello Studio CNDCEC-FNC del 29/4/2026). Principio: gli atti in frode comprendono circostanze taciute o esposte in modo inadeguato, idonee ad alterare l’informazione dei creditori. Rilevanza: rafforza l’esigenza di dichiarare tutti gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni.
Mossa 4 – Piano di continuità e finanza esterna
- Trib. Napoli, VII sez. civ., sentenza di omologa del 14 gennaio 2026 (commento diritto.it, 20/1/2026). Principio: in un concordato minore in continuità di un professionista con partita IVA, il giudice verifica ammissibilità, fattibilità e maggioranze, senza sindacare la convenienza in assenza di contestazioni; il plusvalore della continuità è la differenza tra valore dell’attività che prosegue e valore di liquidazione; la finanza esterna va provata nella sua effettiva disponibilità; applicata la regola della priorità relativa. Rilevanza: è il modello più vicino a una ditta individuale che continua a lavorare.
- Trib. Mantova, 6 febbraio 2025 (citato nello Studio CNDCEC-FNC del 29/4/2026, riferito agli accordi di ristrutturazione). Principio: durata massima del piano di cinque anni, salvo motivazione. Rilevanza: parametro utile, per analogia, per la durata del piano della ditta.
- Trib. Terni, 17 settembre 2025, e Trib. Bolzano, 12 novembre 2025 (citati nello Studio CNDCEC-FNC del 29/4/2026). Principio: ammissibile il concordato minore liquidatorio con sola finanza esterna, se questa incrementa l’attivo e ogni creditore, anche chirografario, è almeno in parte soddisfatto. Rilevanza: piano B per la ditta che non può proseguire ma non è stata cancellata.
Mossa 5 – Proposta, prelazioni e debiti fiscali
- Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025 (massima su Brocardi, art. 77, e Studio CNDCEC-FNC). Principio: la proposta deve rispettare le regole sulle cause legittime di prelazione; la violazione è causa di inammissibilità rilevabile anche d’ufficio, senza attendere l’omologa, e il trattamento per classi non può alterare quell’ordine. Rilevanza: impone di costruire la graduatoria tra dipendente, INPS, Erario e fornitori senza scorciatoie.
- Cass. civ. n. 14555/2026 (sintesi Fiscal Focus, 20/5/2026). Principio: nel concordato minore la falcidia dei crediti tributari non richiede necessariamente una proposta di transazione fiscale; il rinvio alle norme del concordato preventivo opera nei limiti della compatibilità e l’art. 88 CCII non si applica automaticamente. Rilevanza: semplifica il trattamento di IVA e IRPEF arretrate della ditta, ferme le prelazioni.
- Trib. Roma, sez. XIV, n. 753 del 22 settembre 2025 (segnalata da NT+ Diritto, letta in sintesi). Principio: in un concordato minore di un professionista, cram down sul Fisco e applicazione della regola della priorità relativa. Rilevanza: conferma che il voto contrario dell’Erario non chiude la partita se la proposta è conveniente rispetto alla liquidazione.
Mosse 6-8 – Apertura, voto, omologa
- Trib. Cremona, decreto del 24 dicembre 2025, R.G. 101/2025 (testo pubblicato sul sito del tribunale, letto). Principio: apertura del concordato minore di una ditta individuale, con nomina dell’OCC come commissario giudiziale, termine di 30 giorni per il voto via PEC, divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio e sui beni dell’attività fino all’omologa definitiva, pubblicazione nel registro delle imprese. Rilevanza: mostra in concreto il contenuto del decreto che la Mossa 6 deve ottenere.
- Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 17481/2025 (massima su Brocardi, art. 77). Principio: il provvedimento che dichiara inammissibile la proposta di concordato minore non è decisorio e non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost.; lo sono i provvedimenti resi sul reclamo contro omologa o diniego. Rilevanza: spiega perché il ricorso va depositato completo al primo colpo e perché, in caso di inammissibilità, conviene spesso ripresentarlo.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Lo Studio Monardo affianca la ditta individuale di impianti in ogni mossa del piano, con una squadra di avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo. Ecco cosa facciamo, concretamente:
- Verifichiamo i requisiti dell’impresa minore ricostruendo con il tuo commercialista ricavi, attivo e debiti dei tre esercizi, e controlliamo le cause di inammissibilità dell’art. 77 CCII prima che lo faccia il giudice.
- Blocchiamo le scelte irreversibili: ti diciamo se e quando non cancellare la ditta, non vendere beni, non pagare in modo preferenziale, alla luce della Cassazione n. 20141/2026.
- Calcoliamo e presidiamo i termini dei decreti ingiuntivi, dei pignoramenti e delle cartelle, distinguendo i termini ordinari (con sospensione dal 1° al 31 agosto) da quelli del Codice della crisi (che corrono anche ad agosto, art. 9 CCII), e proponiamo le opposizioni fondate.
- Prepariamo il fascicolo per l’OCC: elenco creditori riconciliato con estratto di ruolo, posizione INPS e Centrale Rischi, atti degli ultimi cinque anni, documentazione familiare.
- Costruiamo il piano di continuità con flussi mensili, stime dei beni e formalizzazione della finanza esterna, in modo che l’OCC possa attestarne fattibilità e convenienza.
- Redigiamo la proposta: graduatoria delle prelazioni, classi (compresa quella obbligatoria per i crediti garantiti da terzi), trattamento di Erario e INPS predisposto per l’eventuale cram down.
- Depositiamo il ricorso con l’istanza di misure protettive e seguiamo le integrazioni richieste dal giudice entro i 15 giorni.
- Gestiamo la fase del voto: prospetto delle maggioranze, note di convenienza per i creditori determinanti, istanza di cram down fiscale e contributivo quando ne ricorrono i presupposti.
- Difendiamo il piano in udienza e nelle impugnazioni, dal reclamo fino alla Cassazione, con la stessa linea e lo stesso difensore.
- Ti accompagniamo nell’esecuzione, verificando con te rendiconti e scadenze e intervenendo subito se un evento mette a rischio le rate.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per una ditta di impianti che sceglie il concordato minore, la competenza che pesa di più è quella di Gestore della crisi e di fiduciario di un OCC: significa conoscere dall’interno il lavoro dell’Organismo che dovrà attestare il piano, i documenti che chiederà e i punti in cui una relazione si blocca. La qualifica di Esperto Negoziatore consente inoltre di valutare, quando la crisi è ancora solo probabile, la composizione negoziata per le imprese sotto soglia come strada preliminare. E poiché i debiti di una ditta individuale sono spesso in gran parte fiscali e bancari, il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario permette di verificare cartelle, interessi e posizioni bancarie prima di inserirle nella proposta. La continuità della strategia, dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione, resta nelle mani dello stesso avvocato cassazionista.
Chiusura
Il concordato minore, per una ditta individuale di impianti, è uno strumento concreto: ti permette di continuare a lavorare, pagando ai creditori ciò che l’attività è in grado di produrre, con la protezione del giudice. Ma funziona solo se le mosse sono fatte nell’ordine giusto e nei termini giusti. Ogni mossa fatta nei termini è un’opzione che resta aperta; ogni mossa rimandata, una cancellazione affrettata o un decreto ingiuntivo lasciato scadere, è una porta che si chiude.
Lo Studio Monardo è attrezzato proprio per questa materia: il concordato minore passa dall’OCC e l’Avv. Monardo è Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC; la crisi della ditta può essere affrontata anche con la composizione negoziata, che l’Avv. Monardo conosce come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021; e ogni contenzioso con fornitori, banche e Agente della riscossione resta seguito da un avvocato cassazionista, insieme ai commercialisti dello staff.
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