Una tipografia che attraversa un periodo difficile vive l’arrivo di un avviso di accertamento esecutivo come un colpo che arriva nel momento peggiore: commesse in calo, fornitori di carta e inchiostri da pagare, rate del leasing della macchina da stampa, magari qualche cliente editore che paga a centoventi giorni. La reazione istintiva è chiudere la busta (o la PEC) in un cassetto e “pensarci dopo”. È esattamente la reazione su cui il sistema della riscossione è costruito. La domanda giusta, invece, è un’altra: chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e inizia ad anticiparle. E l’avversario, in questo caso, ha un calendario preciso, scritto nella legge, che si può leggere con largo anticipo.
La risposta breve alla domanda del titolo è questa: uno studio legale deve muoversi subito, nei primi quindici giorni dalla notifica, perché alcune finestre (come l’istanza di accertamento con adesione dopo uno schema d’atto non riscontrato) si chiudono molto prima dei sessanta giorni del ricorso; e deve comunque chiudere la partita difensiva entro i sessanta giorni previsti per impugnare, che coincidono con il termine entro cui l’avviso intima di pagare. Dopo, l’atto diventa la base per la riscossione forzata, senza bisogno di cartella.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché sta esattamente all’incrocio delle competenze certificate dell’Avvocato: la difesa contro l’atto impositivo e contro la riscossione passa per il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, dove avvocati e commercialisti leggono insieme i numeri del verbale; la crisi della tipografia, quando il debito fiscale si somma agli altri, si governa con gli strumenti del Codice della crisi, che l’Avv. Monardo conosce da Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021); e il contenzioso che ne nasce può arrivare fino all’ultimo grado con lo stesso difensore, avvocato cassazionista.
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Chi siede dall’altra parte del tavolo: l’Agenzia delle Entrate e, un passo dietro, l’agente della riscossione
Per giocare bene bisogna prima capire con chi si gioca. In un avviso di accertamento esecutivo i protagonisti sono due, e ragionano in modo diverso.
Il primo è l’Agenzia delle Entrate, l’ufficio che ha emesso l’atto. Il suo obiettivo non è “punire” la tipografia: è chiudere la pratica con un recupero che regga in giudizio e che venga effettivamente incassato. L’ufficio lavora con obiettivi di riscossione e con risorse limitate. Ogni avviso impugnato è un fascicolo che resta aperto per anni, che richiede un funzionario in udienza, che può finire con un annullamento e con la condanna alle spese. Dal suo punto di vista, conviene un atto che il contribuente non impugni, oppure un accordo che porti un incasso certo in tempi ragionevoli. Per questo la legge gli mette in mano strumenti deflattivi, come l’accertamento con adesione, che lui stesso ha interesse a usare quando la pretesa ha qualche punto debole.
Il secondo è l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che entra in scena dopo, quando le somme vengono “affidate” per la riscossione forzata. L’agente della riscossione non discute il merito dell’accertamento: esegue. Il suo interesse è recuperare il credito con il minimo sforzo, e il bersaglio più comodo, per una tipografia, non è la macchina da stampa (difficile da vendere all’asta, deprezzata, ingombrante) ma i crediti verso i clienti e il conto corrente. Un pignoramento presso terzi notificato a un grande cliente editoriale è rapido e poco oneroso; un’asta di un’offset a quattro colori lo è molto meno.
C’è poi un terzo attore, che si materializza solo se la tipografia decide di usare gli strumenti della crisi d’impresa: il tribunale, chiamato a confermare le misure protettive o a omologare un accordo, e l’esperto della composizione negoziata. Quando questi attori entrano in campo, la convenienza dell’Agenzia cambia, perché il suo credito smette di essere un rapporto a due e diventa una voce di un piano più ampio.
Dal punto di vista dell’Erario, quindi, la partita si gioca su tre convenienze:
- incassare presto, prima che la crisi della tipografia eroda il patrimonio aggredibile;
- evitare un contenzioso lungo e incerto su un accertamento costruito in parte su presunzioni;
- non perdere la propria posizione se l’impresa entra in una procedura concorsuale o in un accordo con gli altri creditori.
E qui sta la chiave di lettura di tutto l’articolo. La tipografia in crisi ha più carte di quanto pensi, ma ciascuna ha una finestra temporale precisa: giocata fuori tempo, non vale nulla. L’Agenzia lo sa, e per questo il suo sistema funziona meglio con chi resta fermo.
Una precisazione sul quadro normativo vigente a ottobre 2026. L’avviso di accertamento “esecutivo” per imposte sui redditi, IRAP e IVA nasce dall’art. 29 del D.L. 78/2010: l’atto contiene già l’intimazione a pagare entro il termine per presentare ricorso e diventa titolo per la riscossione decorso un ulteriore periodo. Dal 30 aprile 2024 gli avvisi non automatizzati devono essere preceduti, salvo eccezioni, dal contraddittorio preventivo dell’art. 6-bis dello Statuto del contribuente (L. 212/2000, introdotto dal D.Lgs. 219/2023), con la notifica di uno schema d’atto. La riscossione è stata riordinata dal D.Lgs. 110/2024, le sanzioni dal D.Lgs. 87/2024, mentre il processo tributario resta disciplinato dal D.Lgs. 546/1992: il testo unico della giustizia tributaria (D.Lgs. 175/2024) sarà applicabile dal 1° gennaio 2027. Sul versante della crisi, il Codice (D.Lgs. 14/2019) è quello risultante dal correttivo D.Lgs. 136/2024, con la possibilità di transigere i debiti fiscali già dentro la composizione negoziata.
Ultima avvertenza, decisiva per una tipografia che riceva l’atto in estate. I termini del processo tributario godono della sospensione feriale dal 1° al 31 agosto (L. 742/1969); i termini dei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi, invece, corrono anche ad agosto, perché l’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale. Confondere i due calendari è uno degli errori più costosi che si possano fare.
Prima mossa: l’avviso che è già titolo esecutivo e il cronometro dei sessanta giorni
La mossa
La prima cosa che l’Agenzia fa è notificare l’avviso. Per una tipografia costituita in società la notifica arriva quasi sempre via PEC all’indirizzo risultante dal registro delle imprese. L’atto ricostruisce maggiori ricavi (o disconosce costi, o recupera IVA detratta), quantifica le maggiori imposte, applica le sanzioni e calcola gli interessi. Soprattutto, contiene l’intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso: in pratica, sessanta giorni dalla notifica. Se la tipografia impugna, l’intimazione riguarda le sole somme dovute a titolo provvisorio in pendenza di giudizio, secondo le regole sulla riscossione frazionata.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene un atto “tutto in uno”: accerta, intima e prepara l’esecuzione senza passare per la cartella. È una scelta di efficienza, che riduce i tempi tra la contestazione e l’incasso. L’Agenzia preferisce invece non arrivare all’avviso quando, nel contraddittorio preventivo, emergono elementi che rendono la pretesa fragile: in quel caso può ridurla, archiviarla o chiudere in adesione già sullo schema d’atto. Ma se il contribuente non ha risposto allo schema, l’ufficio non ha alcun incentivo a fermarsi: emette l’atto così com’è.
I suoi limiti
Qui però il suo margine si restringe, perché la legge gli impone alcuni paletti.
Il primo è il termine di decadenza: l’avviso per imposte sui redditi e IVA deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (settimo in caso di omessa dichiarazione). Un avviso notificato oltre questo termine è annullabile, qualunque sia la fondatezza del merito. Attenzione però ai prolungamenti legali dei termini (come la sospensione di 85 giorni dell’emergenza Covid, che la giurisprudenza di merito ha applicato anche alle annualità successive): il calcolo va fatto annualità per annualità, non a memoria.
Il secondo è la regolarità della notifica. Per le società la PEC è la regola, ma il procedimento ha passaggi precisi quando la casella è inattiva o satura. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 16, con la sentenza n. 2940 dell’8 maggio 2025, ha chiarito che se la PEC del destinatario non è valida o attiva la notifica si completa con il deposito su InfoCamere e la raccomandata informativa, senza un secondo invio via PEC, che serve solo quando la casella era satura al primo tentativo. È un limite che funziona in entrambi i sensi: tutela la tipografia quando il procedimento non è stato seguito, ma impedisce di invocare vizi inesistenti.
Il terzo è il contenuto dell’atto: motivazione, indicazione del termine per ricorrere e dell’autorità a cui rivolgersi, intimazione con l’avvertimento sugli effetti del mancato pagamento. Un avviso esecutivo privo dell’intimazione o con un’intimazione incompleta non può fondare, di per sé, la riscossione forzata senza ulteriori atti.
La tua contromossa
La contromossa non è “fare ricorso”: è mettere in sicurezza il calendario entro le prime 48-72 ore. Questo significa:
- individuare la data esatta di perfezionamento della notifica (data di consegna della PEC, oppure data di compiuta giacenza o di deposito, a seconda della modalità);
- verificare se l’avviso è stato preceduto da uno schema d’atto e se la tipografia lo ha riscontrato;
- calcolare la scadenza dei sessanta giorni, tenendo conto dell’eventuale periodo dal 1° al 31 agosto;
- calcolare le scadenze più brevi (istanza di adesione entro quindici giorni dove prevista, richiesta di sospensione cautelare da proporre con il ricorso);
- verificare l’annualità accertata rispetto al termine di decadenza.
La contromossa chiave è separare subito la domanda “è fondato?” dalla domanda “entro quando devo decidere?”: la seconda ha una risposta certa in poche ore e condiziona tutte le altre.
Sul piano processuale, poi, chi vuole contestare la notifica deve farlo bene. La Cassazione, sez. V, con l’ordinanza n. 13021 del 15 maggio 2025, ha ribadito che il contribuente che denuncia la nullità della notifica (ad esempio per mancata ricerca dei soggetti abilitati a ricevere l’atto o per omessa raccomandata informativa) deve riportare nel ricorso il contenuto delle relate e degli atti del procedimento notificatorio. Tradotto: il vizio di notifica non si “afferma”, si dimostra, con le carte alla mano. È uno dei motivi per cui il fascicolo va ricostruito subito, finché le ricevute PEC e le relate sono facilmente reperibili.
Le pronunce che ti proteggono
- CGT II grado Lazio, sez. 16, n. 2940 dell’8 maggio 2025: la notifica a PEC inattiva segue un procedimento preciso (deposito e raccomandata) che l’ufficio deve rispettare.
- Cass., sez. V, ord. n. 13021 del 15 maggio 2025: il vizio di notifica va dimostrato riproducendo relate e atti, onere che vale anche per il contribuente.
Per una tipografia in crisi questo primo passaggio ha un peso particolare. Spesso la PEC aziendale è gestita dal commercialista esterno o da un dipendente amministrativo che, nei mesi difficili, è stato ridotto o è andato via. Non è raro che l’atto venga “scoperto” settimane dopo la consegna. Il termine, però, decorre dalla consegna, non dalla lettura. Per questo il primo gesto è ricostruire la cronologia esatta, e il secondo è non sprecare nemmeno un giorno dei sessanta.
C’è anche un aspetto organizzativo che l’Agenzia non considera, ma che la tipografia deve considerare: in sessanta giorni bisogna recuperare la documentazione contabile delle annualità accertate, le fatture di acquisto della carta e dei materiali, i registri di produzione, i preventivi e le conferme d’ordine dei clienti, i contratti di leasing delle macchine. In un’impresa in difficoltà questi documenti sono spesso sparsi tra il gestionale, il commercialista e gli archivi cartacei. Muoversi tardi significa costruire il ricorso con metà delle prove.
Seconda mossa: la scommessa sul contraddittorio già chiuso
La mossa
Dal 30 aprile 2024 l’Agenzia, prima di emettere un avviso non automatizzato, deve comunicare uno schema d’atto e concedere al contribuente un termine di almeno sessanta giorni per le controdeduzioni, oppure trenta giorni per chiedere l’accertamento con adesione. La mossa dell’ufficio, quando il contribuente tace, è semplice: alla scadenza emette l’avviso e lo motiva anche sul silenzio, sostenendo che la tipografia ha avuto la possibilità di spiegarsi e non l’ha usata.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, un contraddittorio a cui il contribuente non partecipa è un vantaggio enorme. L’atto finale risulta “blindato” sul piano procedimentale (il contraddittorio c’è stato), e in giudizio l’ufficio potrà sostenere che gli argomenti nuovi del ricorso avrebbero dovuto essere spesi prima. Al contrario, l’Agenzia preferisce non arrivare all’avviso quando le controdeduzioni dello schema hanno messo in luce errori di calcolo, costi ignorati, ricavi duplicati: in quel caso ha interesse a correggere prima, perché un atto con errori evidenti in giudizio costa di più.
Esiste poi una scorciatoia che l’ufficio può usare: il fondato pericolo per la riscossione, che è una delle eccezioni all’obbligo di contraddittorio. Per una tipografia in crisi questo è un punto delicato, perché l’ufficio potrebbe essere tentato di leggere la crisi stessa come pericolo per la riscossione.
I suoi limiti
L’obbligo di contraddittorio preventivo vale per gli atti non automatizzati, non sostanzialmente automatizzati e non di pronta liquidazione emessi dal 30 aprile 2024: le esclusioni sono quelle previste dall’art. 6-bis e dal D.M. MEF 24 aprile 2024, non quelle che l’ufficio ritiene opportune. La giurisprudenza di merito ha già chiarito che il fondato pericolo per la riscossione non è una formula di stile: la CGT di primo grado di Ancona, sez. 1, con la sentenza n. 199/2025 depositata il 28 aprile 2025, lo ha ravvisato in un caso di condotta gravemente infedele, cioè l’esercizio pluriennale di un’attività commerciale senza alcun adempimento fiscale. È un’ipotesi lontana da quella di una tipografia che ha sempre presentato dichiarazioni e tenuto la contabilità, anche se oggi è in difficoltà.
Per l’IVA, che è tributo armonizzato, il contraddittorio ha una tradizione più antica. La CGT di secondo grado della Puglia, sez. 4, con la sentenza n. 3183 del 23 ottobre 2025, ha ritenuto il contraddittorio endoprocedimentale obbligatorio anche nelle verifiche “a tavolino” sui tributi armonizzati, precisando però che la sua violazione invalida l’atto solo se il contribuente indica in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere. È la cosiddetta prova di resistenza, che la rassegna ufficiale della giurisprudenza tributaria 2025 collega anche alle Sezioni Unite della Cassazione, n. 21271 del 25 luglio 2025: il vizio da mancato contraddittorio si fa valere con argomenti concreti e potenzialmente decisivi, non con eccezioni generiche.
La tua contromossa
E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo. Le strade sono diverse a seconda di cosa è accaduto prima dell’avviso.
Caso A: lo schema d’atto è arrivato e la tipografia non ha chiesto l’adesione. Secondo il nuovo assetto dell’accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997 come modificato dal D.Lgs. 13/2024), dopo la notifica dell’avviso è ancora possibile presentare l’istanza di adesione, ma entro quindici giorni dalla notifica; in questo caso il termine per il ricorso resta sospeso per trenta giorni. È la finestra più stretta di tutta la partita, ed è la ragione per cui la domanda del titolo ha una risposta così netta: chi si rivolge allo studio legale al ventesimo giorno l’ha già persa.
Caso B: lo schema d’atto è arrivato e la tipografia ha già chiesto l’adesione, senza accordo. Dopo l’avviso non è possibile ripresentare l’istanza. Restano il ricorso e, eventualmente, la conciliazione in giudizio. Qui il lavoro difensivo si concentra sulla qualità del ricorso e sulla sospensione cautelare.
Caso C: l’avviso non era soggetto al contraddittorio preventivo (ad esempio perché rientra tra gli atti esclusi). L’atto deve contenere l’invito a comparire per l’adesione; l’istanza si può presentare entro il termine per il ricorso, che resta sospeso per novanta giorni.
Caso D: l’avviso doveva essere preceduto dallo schema d’atto e non lo è stato. Qui il motivo di ricorso esiste, ma va costruito con la prova di resistenza: bisogna dire in modo specifico cosa la tipografia avrebbe dedotto (ad esempio, che i consumi di carta utilizzati per ricostruire i ricavi includevano lo scarto di avviamento macchina, o che una parte delle forniture era destinata a commesse annullate).
La contromossa chiave è scegliere entro il quindicesimo giorno se aprire il tavolo dell’adesione o andare dritti al ricorso: è una decisione strategica, non un adempimento, e va presa sapendo cosa c’è nello schema d’atto e nel verbale.
Sul funzionamento della sospensione, la Cassazione ha fissato un principio molto utile per chi si trova sotto pressione. Con l’ordinanza n. 23828 del 25 agosto 2025, la sezione tributaria ha affermato che la sospensione del termine per impugnare scatta automaticamente con la presentazione dell’istanza di adesione, anche se poi il contribuente tiene un comportamento meramente omissivo, come non presentarsi alla convocazione. La Corte ha valorizzato la certezza dei rapporti: se la tempestività del ricorso dipendesse dal grado di partecipazione al percorso stragiudiziale, nessuno potrebbe sapere con sicurezza quando scade il termine. Nella stessa pronuncia sono richiamate la Cass., sez. V, ord. n. 27274 del 24 ottobre 2019 (la mancata comparizione non interrompe la sospensione) e la Cass., sez. V, ord. n. 17328 del 24 giugno 2024, secondo cui il fallimento del contribuente intervenuto durante i novanta giorni non rende tardiva l’impugnazione dell’avviso.
Quest’ultimo principio interessa da vicino una tipografia in crisi: l’apertura di una procedura concorsuale nel periodo di sospensione non fa perdere il beneficio della sospensione già maturato. La pronuncia riguardava il vecchio fallimento, ma la logica (la sospensione nasce dall’istanza e non viene meno per eventi successivi) è la stessa che il difensore spenderà davanti a un’eventuale liquidazione giudiziale.
Le pronunce che ti proteggono
- Cass., sez. trib., ord. n. 23828 del 25 agosto 2025: sospensione automatica del termine con la sola istanza di adesione.
- Cass., sez. V, ord. n. 17328 del 24 giugno 2024: il fallimento sopravvenuto nei novanta giorni non rende tardivo il ricorso.
- CGT I grado Ancona, sez. 1, n. 199/2025 (dep. 28 aprile 2025): il fondato pericolo per la riscossione richiede condotte gravemente infedeli.
- CGT II grado Puglia, sez. 4, n. 3183 del 23 ottobre 2025: contraddittorio obbligatorio sui tributi armonizzati, con prova di resistenza.
Un’avvertenza pratica. L’adesione non è sempre la mossa giusta. Se il verbale contiene errori macroscopici, sedersi al tavolo può significare trattare su una base sbagliata. Se invece la ricostruzione ha un nucleo difficilmente contestabile (ad esempio, fatture di vendita non registrate emerse dai conti correnti), l’adesione consente la riduzione delle sanzioni e una rateazione che il giudizio non offre. Lo staff dello Studio, in questi casi, mette sul tavolo entrambe le simulazioni: cosa succede se si aderisce, cosa succede se si impugna, con le somme da versare nei due scenari.
Terza mossa: ricostruire i ricavi della tipografia con presunzioni e verbale
La mossa
Nella maggior parte dei casi, l’avviso notificato a una tipografia non nasce da un errore formale ma da una ricostruzione dei ricavi. Le tecniche tipiche sono note: confronto tra quantità di carta acquistata e lavori fatturati, consumi di inchiostro e lastre rapportati alla produzione, ore macchina, percentuali di ricarico medie sulle materie prime, movimenti bancari non giustificati, scostamenti rispetto agli indici di affidabilità fiscale. Spesso la base dell’atto è un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza o dell’ufficio, a cui l’avviso rinvia per relationem.
Un’altra leva che l’ufficio usa con le imprese in perdita è l’antieconomicità: se la tipografia dichiara da anni perdite o redditi irrisori, l’Agenzia può ritenere poco plausibile la gestione e ricostruire ricavi maggiori anche con contabilità formalmente regolare, sul presupposto di presunzioni gravi, precise e concordanti (art. 39, comma 1, lett. d, D.P.R. 600/1973).
Infine, per le società in perdita sistematica, c’è il capitolo delle società di comodo, che porta a imputare un reddito minimo presunto.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, la ricostruzione presuntiva conviene perché sposta il peso della prova: una volta che l’ufficio ha messo in fila indizi qualificati, è il contribuente a dover spiegare le anomalie. Il punto debole, per l’ufficio, è che le presunzioni costruite “a tavolino” sono spesso grossolane rispetto alla realtà produttiva di una tipografia: la carta non diventa tutta stampato venduto (ci sono scarti di avviamento, prove colore, ristampe per difetti, rese, lavori annullati), le lastre si rifanno, l’inchiostro dipende dalla copertura delle immagini, i prezzi praticati in crisi sono più bassi delle medie. Quando l’ufficio intuisce che il contribuente ha i dati per smontare la presunzione, preferisce non arrivare in giudizio e apre all’adesione.
I suoi limiti
La motivazione per relationem è valida solo se l’atto richiamato è conosciuto o riprodotto nel suo contenuto essenziale; e in giudizio il richiamo al verbale non basta a provare i fatti se il verbale non viene prodotto. Sul primo punto, la CGT di secondo grado del Lazio, sez. 2, con la sentenza n. 2958 del 9 maggio 2025, ha ritenuto legittimo in materia IVA il rinvio alle conclusioni del verbale della Guardia di Finanza; sul secondo, la CGT di secondo grado del Lazio, sez. 10, con la sentenza n. 331 del 13 gennaio 2025, ha precisato che il richiamo al verbale soddisfa l’obbligo di motivazione ma non prova i fatti contestati se l’ufficio non deposita il verbale in giudizio. Sono due facce della stessa medaglia: l’ufficio può motivare rinviando, ma deve poi sostenere il rinvio con le carte.
Il secondo limite riguarda i costi. Se l’ufficio ricostruisce maggiori ricavi, deve riconoscere anche i costi necessari a produrli. Lo ha ribadito la CGT di secondo grado del Lazio, sez. 5, con la sentenza n. 2611/2025 (depositata il 22 aprile 2025), anche nell’ipotesi più severa dell’omessa dichiarazione con presunzioni “supersemplici”. Per una tipografia è un punto enorme: più carta venduta significa più carta comprata, più energia, più ore di lavoro, più manutenzione delle macchine. Un accertamento che tassa il ricavo lordo ricostruito senza scomputare i costi è sproporzionato.
Il terzo limite riguarda la crisi documentata del settore. La CGT di secondo grado dell’Emilia-Romagna, con la sentenza n. 269 del 25 marzo 2025, ha escluso l’applicazione della disciplina delle società di comodo a un’impresa in perdita per una crisi di settore documentata, imponendo all’ufficio di accertare il reddito con le regole ordinarie. La stampa tradizionale è un settore che ha vissuto contrazioni strutturali (calo della carta stampata, digitalizzazione, rincari energetici e della carta): le perdite di una tipografia non sono di per sé indice di evasione se sono spiegate dai numeri del mercato e dell’impresa.
La tua contromossa
La contromossa è tecnica, e qui la presenza di un commercialista accanto all’avvocato non è un dettaglio. Si tratta di:
- ricostruire il bilancio di materia reale della tipografia (carta acquistata, carta in magazzino, carta stampata, scarti, rese) con i dati di produzione;
- documentare scarti di avviamento e tirature di prova con le schede tecniche delle macchine e i report del reparto prestampa;
- dimostrare i prezzi effettivamente praticati nelle annualità accertate, con preventivi, conferme d’ordine e listini, anche per contestare una percentuale di ricarico media non adatta all’impresa;
- documentare la crisi: perdita di clienti, contratti cessati, aumento dei prezzi della carta e dell’energia, cassa integrazione, piani di rientro con i fornitori;
- contestare l’eventuale mancato riconoscimento dei costi collegati ai ricavi ricostruiti.
La contromossa chiave è rispondere a una presunzione con un dato di produzione, non con una dichiarazione di principio: il giudice tributario decide su numeri, e i numeri di una tipografia (fogli, lastre, ore macchina) sono verificabili.
«Davanti a un avviso esecutivo il primo atto difensivo non è il ricorso, è il calendario: chi segna subito le date sceglie dove giocare la partita, chi le scopre dopo la subisce» — Avv. Giuseppe Angelo Monardo.
C’è poi un aspetto che spesso sfugge. L’onere della prova nel processo tributario è stato rafforzato a carico dell’amministrazione dall’art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 546/1992 (introdotto dalla L. 130/2022): l’ufficio deve provare in giudizio le violazioni contestate, e il giudice annulla l’atto se la prova manca o è contraddittoria. Questo non elimina le presunzioni legali e semplici, ma impone all’ufficio di difendere ogni passaggio della ricostruzione. Il ricorso deve essere scritto per “costringere” l’ufficio a quella difesa, smontando gli anelli della catena presuntiva uno per uno.
Le pronunce che ti proteggono
- CGT II grado Lazio, sez. 2, n. 2958 del 9 maggio 2025: il rinvio al verbale è ammesso, ma il verbale deve essere conosciuto.
- CGT II grado Lazio, sez. 10, n. 331 del 13 gennaio 2025: senza deposito del verbale il richiamo non prova i fatti.
- CGT II grado Lazio, sez. 5, n. 2611/2025 (dep. 22 aprile 2025): ai maggiori ricavi vanno contrapposti i costi.
- CGT II grado Emilia-Romagna, n. 269 del 25 marzo 2025: la crisi di settore documentata esclude la disciplina delle società di comodo.
Va detto con onestà: non ogni accertamento è smontabile. Se dai conti correnti della tipografia risultano incassi non fatturati, la difesa sul merito ha margini ridotti e la partita si sposta sulla quantificazione (costi, sanzioni, interessi) e sulla gestione del debito. Proprio per questo la lettura congiunta del verbale da parte di avvocato e commercialista va fatta subito: serve a capire se si gioca per annullare, per ridurre o per pagare nel modo meno traumatico per l’impresa.
Quarta mossa: chiedere un terzo subito, mentre il giudizio è ancora aperto
La mossa
La prima cosa che l’Agenzia farà, se la tipografia impugna, è pretendere comunque una parte delle imposte. Il sistema della riscossione frazionata in pendenza di giudizio prevede che, dopo il ricorso, siano dovuti a titolo provvisorio un terzo delle maggiori imposte accertate con i relativi interessi (art. 15 del D.P.R. 602/1973, richiamato dall’art. 29 del D.L. 78/2010). Dopo la sentenza di primo grado sfavorevole il dovuto sale a due terzi, e così via secondo l’art. 68 del D.Lgs. 546/1992 (tuttora vigente; il testo unico della giustizia tributaria sarà applicabile dal 1° gennaio 2027). Per le sanzioni il regime della riscossione provvisoria è autonomo ed è stato rivisto dalla riforma del 2024 (D.Lgs. 87/2024): l’importo effettivamente esigibile in pendenza di giudizio va letto sull’atto e sulla disciplina applicabile all’annualità.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene perché scoraggia i ricorsi meramente dilatori e garantisce un incasso parziale anche se il processo dura anni. Per una tipografia in crisi, però, quel terzo può essere esattamente la somma che manca per pagare gli stipendi o la carta del mese. L’ufficio lo sa, ed è uno dei motivi per cui l’avviso esecutivo è uno strumento di pressione: costringe l’impresa a scegliere tra pagare il terzo e restare senza liquidità, oppure non pagare e subire la riscossione.
L’Agenzia preferisce non spingere sul terzo quando il ricorso è accompagnato da un’istanza di sospensione seria, documentata, con un rischio concreto di accoglimento: in quel caso sa che l’esecuzione potrebbe essere bloccata dal giudice e che le sue misure potrebbero rivelarsi inutili.
I suoi limiti
Il giudice tributario può sospendere l’esecuzione dell’atto impugnato quando ricorrono il fumus del ricorso e il danno grave e irreparabile per il contribuente (art. 47 del D.Lgs. 546/1992, tuttora vigente; il testo unico della giustizia tributaria sarà applicabile dal 1° gennaio 2027). La sospensione può essere totale o parziale e può essere subordinata a una garanzia. Il danno, per una tipografia in crisi, non è una formula: è il rischio documentato di non poter pagare dipendenti e fornitori, di perdere le commesse in corso, di vedere revocati gli affidamenti bancari.
Il secondo limite riguarda la restituzione. Se il ricorso è accolto, le somme versate in eccedenza devono essere rimborsate d’ufficio con interessi, entro novanta giorni dalla notifica della sentenza; in mancanza, il contribuente può agire in ottemperanza. È un elemento che pesa nella valutazione del “pagare il terzo per prudenza”.
La tua contromossa
La contromossa chiave è depositare il ricorso con un’istanza di sospensione costruita come un mini-piano finanziario: liquidità attuale, flussi dei prossimi mesi, effetto del pagamento del terzo sulla continuità della tipografia. Non basta scrivere “il pagamento causerebbe danni gravi”: bisogna dimostrarlo con il prospetto di cassa, l’elenco dei debiti scaduti, i contratti in essere, la situazione degli affidamenti.
In parallelo, se la sospensione non è ottenibile o se il terzo è comunque sostenibile in forma dilazionata, si valuta la rateazione presso l’agente della riscossione una volta che le somme sono affidate. Con il D.Lgs. 110/2024 la dilazione è stata riordinata con un numero di rate crescente nel tempo e una distinzione tra importi per i quali basta dichiarare la temporanea difficoltà e importi più elevati che richiedono documentazione: il numero massimo di rate e le soglie vanno verificati alla data della domanda.
Un ulteriore elemento: il giudizio cautelare tributario segue il calendario del processo tributario, quindi se l’avviso è notificato a giugno o luglio, i termini per il ricorso si sospendono dal 1° al 31 agosto; ma l’agente della riscossione, una volta affidate le somme, non si ferma ad agosto per le sue attività, e un’istanza di sospensione depositata a settembre può arrivare tardi rispetto a misure già avviate. Per questo, in estate, conviene non sfruttare tutta la sospensione feriale se la situazione di cassa della tipografia è critica.
Le pronunce che ti proteggono
In questa fase la tutela viene soprattutto dalla norma (sospensione cautelare, restituzione d’ufficio), più che da singole pronunce. Resta però centrale il principio della Cass., sez. trib., ord. n. 23828 del 25 agosto 2025 per chi presenta istanza di adesione: la sospensione del termine per impugnare, e quindi del termine per pagare, è automatica, e consente di guadagnare il tempo necessario a preparare un’istanza cautelare documentata.
Quinta mossa: l’affidamento all’agente della riscossione e i centottanta giorni
La mossa
Decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, le somme indicate nell’avviso vengono affidate all’agente della riscossione, che ne informa il debitore. Dal momento dell’affidamento l’esecuzione forzata resta sospesa per centottanta giorni (art. 29, comma 1, lett. b, D.L. 78/2010). Ma “sospesa l’esecuzione” non significa “fermo tutto”: durante quel periodo l’agente può adottare misure cautelari, come il fermo dei veicoli aziendali o l’ipoteca sugli immobili, nel rispetto dei presupposti e dei preavvisi previsti dal D.P.R. 602/1973.
Scaduti i centottanta giorni, l’agente può procedere con il pignoramento. Per una tipografia la mossa più probabile è il pignoramento presso terzi dei crediti verso clienti (art. 72-bis D.P.R. 602/1973): un ordine diretto al cliente di pagare all’agente le somme dovute alla tipografia, entro sessanta giorni. Altra mossa frequente è il pignoramento del conto corrente aziendale.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, il pignoramento presso terzi è la mossa più efficiente: costa poco, è rapido, colpisce un bene liquido. Ma ha un effetto collaterale che l’agente non sempre valuta: blocca il flusso di cassa dell’impresa e può farla precipitare in insolvenza, rendendo il recupero complessivo più difficile. Per questo l’agente preferisce non aggredire quando il debitore ha già chiesto e ottenuto una rateazione, o quando la tipografia ha aperto una composizione negoziata con misure protettive confermate.
C’è anche un’ipotesi in cui l’agente può muoversi prima: se vi è fondato pericolo per la riscossione, l’affidamento può avvenire subito dopo la notifica e senza attendere i centottanta giorni (art. 29, comma 1, lett. c, D.L. 78/2010). È un’eccezione che l’ufficio deve motivare.
I suoi limiti
Durante i centottanta giorni dall’affidamento l’agente della riscossione non può avviare l’esecuzione forzata, salvo il fondato pericolo per la riscossione. Le misure cautelari restano possibili, ma devono rispettare i loro presupposti: ad esempio, l’ipoteca richiede un debito sopra la soglia di legge e una comunicazione preventiva, il fermo richiede un preavviso.
Il secondo limite riguarda l’oggetto della misura: l’agente deve colpire beni del debitore, e per una società di capitali i beni personali dei soci non sono aggredibili per i debiti della società, salvo specifiche responsabilità (come quella dei liquidatori o degli amministratori nei casi previsti dalla legge).
Il terzo limite riguarda la rateazione: una volta concessa, l’agente non può avviare nuove azioni esecutive finché il piano è rispettato. Una domanda di rateazione presentata prima dell’esecuzione è, in concreto, la contromossa più rapida per evitare il pignoramento dei crediti verso clienti.
La tua contromossa
La contromossa si gioca su tre tavoli contemporaneamente:
- Il tavolo giudiziale tributario: se c’è un ricorso pendente, l’istanza di sospensione cautelare può bloccare l’esecuzione dell’atto e quindi anche l’agente.
- Il tavolo della riscossione: una domanda di rateazione documentata, presentata entro i centottanta giorni, evita che la prima mossa esecutiva colpisca i clienti.
- Il tavolo della crisi: se la tipografia ha più creditori e un debito complessivo che non riesce a sostenere, la composizione negoziata con misure protettive impedisce all’agente di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari.
La contromossa chiave è usare i centottanta giorni come tempo di lavoro, non come tempo di attesa: è il periodo in cui scegliere se rateizzare, se chiedere la sospensione al giudice o se aprire la composizione negoziata.
Un’altra contromossa riguarda i clienti. Spesso la tipografia sottovaluta il danno reputazionale di un pignoramento presso terzi: il cliente editore che riceve l’ordine di pagare all’agente della riscossione può decidere di non affidare più lavori a un fornitore “a rischio”. Una gestione anticipata del debito protegge anche il portafoglio clienti, che è spesso il principale valore della tipografia in un’ottica di risanamento.
Le pronunce che ti proteggono
Qui la protezione è soprattutto normativa (centottanta giorni, preavvisi delle misure cautelari, effetti della rateazione). Sul versante della crisi, la prassi giurisprudenziale ricordata dalla stessa Agenzia nella circolare n. 5/E del 16 luglio 2026 conferma che, con le misure protettive, l’agente della riscossione non può avviare azioni esecutive o cautelari; e che i tribunali hanno disposto anche misure cautelari di sospensione dei pagamenti dei debiti pregressi verso Erario ed enti previdenziali, comprese le rateazioni in corso (Trib. Catania, 25 luglio 2022, secondo la sintesi riportata dalla stampa specializzata, che non ne indica il numero).
Sesta mossa: notificare comunque, anche se la tipografia ha chiesto le misure protettive
La mossa
Quando la tipografia apre una composizione negoziata (artt. 12 e seguenti CCII) e chiede le misure protettive (art. 18 CCII), l’Agenzia non resta ferma. La sua mossa è continuare l’attività di accertamento: notificare avvisi, iscrivere a ruolo, emettere cartelle e atti di pretesa. La stessa circolare n. 5/E del 16 luglio 2026, nel commento riportato dalla stampa specializzata, ricorda che le misure protettive non sospendono l’attività di determinazione del debito erariale e non impediscono l’iscrizione a ruolo né la notifica degli atti, che sono propedeutici e non costituiscono azioni esecutive o cautelari. Nello stesso senso viene citata la giurisprudenza di merito (Trib. Gela, 4 aprile 2024, e Trib. Trento, 23 settembre 2022, secondo le sintesi disponibili, senza numero di registro).
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene perché deve cristallizzare il proprio credito: se non accerta entro i termini di decadenza, perde la pretesa, con o senza composizione negoziata. Inoltre, un credito accertato e definitivo pesa di più al tavolo delle trattative e nell’eventuale voto in un concordato o in un accordo di ristrutturazione.
Preferisce non spingere, invece, quando l’impresa propone già in composizione negoziata una transazione fiscale credibile. Dopo il correttivo del 2024 (D.Lgs. 136/2024), l’art. 23, comma 2-bis, CCII consente di concludere un accordo transattivo con le Agenzie fiscali e con l’agente della riscossione già durante le trattative, per il pagamento anche parziale o dilazionato del debito e degli accessori. In quel momento all’ufficio interessa di più un accordo con un incasso certo che un contenzioso.
I suoi limiti
Con la pubblicazione dell’istanza di misure protettive, i creditori (Erario e agente della riscossione compresi) non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa (art. 18 CCII). Le misure decorrono dalla pubblicazione nel registro delle imprese e vanno confermate dal tribunale con ricorso depositato entro il giorno successivo alla pubblicazione; dopo il correttivo possono essere anche selettive, rivolte a singoli creditori o categorie.
Il secondo limite riguarda la transazione fiscale in composizione negoziata: l’Agenzia valuta la proposta secondo criteri fissati dalla legge e dalla prassi (convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale attestata da un professionista indipendente, completezza e veridicità dei dati attestata da un revisore, piano di risanamento allegato) e, secondo la circolare, un eventuale rigetto deve essere motivato con elementi concreti. L’accordo è sottoscritto dal Direttore dell’ufficio previo parere conforme della Direzione regionale, va depositato in tribunale ed è condizionato al decreto di autorizzazione del giudice.
La tua contromossa
Qui la tipografia deve giocare su due calendari diversi, ed è il punto in cui più spesso si sbaglia.
Primo calendario: quello tributario. La composizione negoziata non sospende il termine per impugnare l’avviso. Se la tipografia non presenta ricorso entro i sessanta giorni (o entro il termine prorogato dall’eventuale adesione), l’avviso diventa definitivo, e il credito entra nella trattativa per il suo intero importo. Le misure protettive bloccano l’esecuzione, non i termini per ricorrere: l’avviso va impugnato comunque, se ha vizi o se la ricostruzione è sbagliata.
Secondo calendario: quello della crisi. L’istanza di conferma delle misure protettive va depositata entro il giorno successivo alla pubblicazione e il procedimento si svolge con tempi stretti. Questi termini non godono della sospensione feriale: per l’art. 9, comma 1, CCII corrono anche ad agosto. Una tipografia che apre la composizione negoziata a fine luglio deve sapere che il tribunale e i creditori lavorano anche nel mese in cui il processo tributario si ferma.
Sul piano strategico, la combinazione più efficace per una tipografia in crisi con un avviso appena notificato è spesso questa: ricorso tributario tempestivo con istanza di sospensione (per evitare che l’avviso diventi definitivo nella misura sbagliata) e, in parallelo, valutazione della composizione negoziata se il debito fiscale è solo una parte di un’esposizione più ampia (banche, leasing, fornitori, INPS). In composizione negoziata la tipografia può proporre la transazione fiscale; se la trattativa fallisce, può accedere agli strumenti giudiziali (accordo di ristrutturazione con transazione fiscale ex art. 63 CCII, concordato preventivo con il trattamento dei crediti tributari previsto dal Codice) o, se sottosoglia, agli strumenti del sovraindebitamento come il concordato minore.
La contromossa chiave è non usare la composizione negoziata come alternativa al ricorso, ma come cornice in cui il ricorso diventa una leva negoziale: un avviso impugnato con buoni motivi pesa meno sul piano di risanamento e rende più conveniente, per l’Agenzia, l’accordo.
Le pronunce che ti proteggono
- Trib. Gela, 4 aprile 2024 (numero non indicato nella fonte): le notifiche di atti erariali restano possibili durante le misure protettive, perché non sono azioni esecutive. È un limite per il debitore, ma chiarisce anche che l’Erario non può andare oltre la notifica.
- Trib. Catania, 25 luglio 2022 (numero non indicato nella fonte): con misure cautelari mirate il tribunale può sospendere i pagamenti dei debiti pregressi verso Erario ed enti previdenziali, anche rateizzati.
- Cass., sez. V, ord. n. 17328 del 24 giugno 2024: anche un evento concorsuale sopravvenuto non fa perdere la sospensione dei termini già maturata con l’istanza di adesione.
La partita giocata: tre simulazioni con le date del calendario 2026
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite con dati verosimili, non casi seguiti dallo Studio. Servono a mostrare come le date cambiano la convenienza delle parti. Le scadenze sono state controllate sul calendario e, quando cadono di sabato o di domenica, slittano al lunedì.
Simulazione 1: avviso in autunno, schema d’atto ignorato
Situazione di partenza: tipografia s.r.l., avviso di accertamento esecutivo notificato via PEC giovedì 22 ottobre 2026 per l’anno d’imposta 2021. Maggiori imposte (IRES, IRAP e IVA) per 38.470 €, oltre sanzioni e interessi. Lo schema d’atto era stato comunicato a luglio, ma nessuno in azienda aveva risposto.
- Termine per ricorrere e per pagare: sessanta giorni, quindi lunedì 21 dicembre 2026.
- Finestra per l’istanza di adesione dopo lo schema non riscontrato: quindici giorni, quindi venerdì 6 novembre 2026.
- Se l’istanza viene presentata in tempo, il termine per il ricorso è sospeso per trenta giorni: la nuova scadenza diventa mercoledì 20 gennaio 2027.
- Se invece la tipografia non fa nulla: affidamento all’agente della riscossione decorsi trenta giorni dal termine di pagamento, cioè intorno a mercoledì 20 gennaio 2027; esecuzione forzata sospesa per centottanta giorni, fino a lunedì 19 luglio 2027, con misure cautelari possibili già prima.
La lettura strategica: l’Agenzia conta sull’inerzia. Se la tipografia deposita l’istanza di adesione il 4 novembre con una prima memoria tecnica sui consumi di carta e sugli scarti di avviamento, costringe l’ufficio a confrontarsi con dati che nello schema non aveva. A quel punto, per la controparte, la convenienza di difendere in giudizio una ricostruzione che ignora i costi si riduce: un accordo con ricavi ricalcolati e sanzioni ridotte diventa l’esito più razionale anche per lei. Se l’adesione non riesce, la tipografia ha guadagnato trenta giorni per scrivere il ricorso e preparare l’istanza di sospensione. In caso di ricorso, il terzo provvisorio delle sole imposte vale 12.823,33 €, oltre interessi: è la cifra su cui costruire, con il prospetto di cassa, il danno grave e irreparabile.
Simulazione 2: avviso a giugno, sospensione feriale e adesione
Situazione di partenza: avviso esecutivo notificato martedì 16 giugno 2026, atto non soggetto al contraddittorio preventivo e contenente l’invito a comparire per l’adesione. Maggiori imposte per 21.915 €.
- Calcolo dei sessanta giorni con la sospensione feriale del processo tributario (1-31 agosto): dal 17 giugno al 31 luglio decorrono 45 giorni; i restanti 15 decorrono dal 1° settembre. Scadenza: martedì 15 settembre 2026.
- Con l’istanza di adesione, che sospende il termine per novanta giorni, la scadenza si sposta a lunedì 14 dicembre 2026.
La lettura strategica: dal punto di vista dell’ufficio, un’istanza presentata il 10 luglio “congela” il fascicolo per mesi. Ma attenzione: se la tipografia ha un problema di cassa immediato, non conviene usare tutto il tempo disponibile. Se la trattativa fallisce a novembre, il ricorso e l’istanza di sospensione devono essere pronti subito, perché l’affidamento all’agente seguirà a breve. Il tempo guadagnato con la sospensione è utile solo se viene usato per preparare la difesa, non per rimandarla.
Simulazione 3: avviso pendente e composizione negoziata d’estate
Situazione di partenza: la stessa tipografia della simulazione 2 ha un’esposizione complessiva di 412.860 € (banche, leasing della macchina da stampa, fornitori di carta, INPS ed Erario), di cui 61.940 € verso il Fisco considerando anche l’avviso del 16 giugno. L’agente della riscossione, per debiti precedenti già scaduti, ha notificato un pignoramento presso terzi su un credito di 18.735 € verso un cliente editore.
- La tipografia presenta istanza di nomina dell’esperto con richiesta di misure protettive, pubblicata nel registro delle imprese lunedì 20 luglio 2026.
- Il ricorso al tribunale per la conferma va depositato entro il giorno successivo: martedì 21 luglio 2026.
- Il procedimento di conferma prosegue anche ad agosto: per l’art. 9, comma 1, CCII non c’è sospensione feriale.
- Il termine per impugnare l’avviso del 16 giugno, invece, resta quello tributario: 15 settembre 2026 (o 14 dicembre 2026 se era stata presentata l’istanza di adesione).
La lettura strategica: con le misure protettive l’agente della riscossione non può proseguire il pignoramento presso il cliente. L’Agenzia potrà però continuare a notificare atti e iscrivere a ruolo. Per l’ufficio, a questo punto, la domanda diventa: conviene difendere in giudizio l’intero accertamento o accettare una transazione fiscale ex art. 23, comma 2-bis, CCII con pagamento dilazionato di una parte del debito, sapendo che l’alternativa liquidatoria, per una tipografia con macchinari in leasing e magazzino di carta, renderebbe poco? Il ricorso tributario depositato entro il 15 settembre rende la seconda opzione più interessante, perché introduce un’incertezza sull’importo stesso del credito.
Quando all’Agenzia conviene chiudere l’accordo
Nella lettura strategica che quasi nessuno offre, la questione non è “se” l’Agenzia tratta, ma quando la sua convenienza si sposta verso l’accordo. Ci sono momenti precisi della partita in cui questo accade.
Il primo momento è il contraddittorio sullo schema d’atto. Prima dell’avviso, l’ufficio non ha ancora “speso” la pretesa. Correggerla costa poco. Se la tipografia presenta controdeduzioni tecniche documentate, l’ufficio può ridurre i ricavi ricostruiti o chiudere in adesione con sanzioni ridotte. È il momento in cui la sua convenienza è massima e il costo del ripensamento minimo.
Il secondo momento è la finestra dell’adesione dopo l’avviso. Qui l’ufficio ha già emesso l’atto, ma sa che il contribuente potrebbe impugnarlo. Se gli argomenti sono buoni, l’accordo gli garantisce un incasso certo (con il pagamento della prima rata o dell’intero importo) e chiude il fascicolo senza contenzioso. L’adesione comporta per legge la riduzione delle sanzioni e consente la rateazione delle somme.
Il terzo momento è dopo il deposito del ricorso con istanza di sospensione. Se il giudice fissa l’udienza cautelare e la documentazione sulla crisi è solida, l’ufficio deve valutare il rischio di vedere bloccata la riscossione e, in prospettiva, annullato l’atto. In questa fase la conciliazione giudiziale diventa un’opzione concreta, con riduzione delle sanzioni prevista dalla legge.
Il quarto momento è la composizione negoziata. Con le misure protettive confermate, l’Agenzia non può aggredire il patrimonio; con un piano di risanamento credibile e l’attestazione di convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale, ha un parametro oggettivo per valutare la proposta. Per l’Erario un accordo che paga una parte del credito in tempi certi è spesso più conveniente di un credito integrale ma inesigibile verso un’impresa che chiude.
Il quinto momento è lo strumento giudiziale della crisi. Nell’accordo di ristrutturazione con transazione fiscale (art. 63 CCII) e nel concordato preventivo, il Codice prevede meccanismi che possono portare il tribunale a omologare anche in mancanza di adesione dell’amministrazione, quando ricorrono le condizioni di legge (in particolare la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria). È la prospettiva che, sullo sfondo, rende razionale per l’Agenzia trattare prima.
Ci sono anche momenti in cui all’Agenzia non conviene trattare: quando il contribuente ha lasciato scadere i termini e l’atto è definitivo; quando l’impresa ha patrimonio liquido facilmente aggredibile e nessuna procedura in corso; quando la proposta arriva a ridosso della scadenza della composizione negoziata, senza tempo per l’istruttoria (la prassi dell’Agenzia considera la proposta tardiva come poco compatibile con la correttezza e la buona fede delle trattative). Chi tratta da una posizione di inerzia tratta male: la forza negoziale della tipografia nasce dagli atti compiuti nei termini.
Infine, un elemento spesso trascurato: il saldo e stralcio, inteso come pagamento di una somma inferiore al dovuto fuori da ogni procedura, con il Fisco non esiste come accordo informale. Esistono gli istituti tipici (adesione, conciliazione, transazione fiscale negli strumenti della crisi, definizioni agevolate quando il legislatore le prevede). Una tipografia che pensa di “trattare” con una telefonata all’ufficio sta giocando una partita che non esiste.
La partita in tabella
La tabella che segue mette in fila le mosse dell’Erario, il vincolo che la legge gli impone, la contromossa della tipografia e la finestra in cui giocarla. È una sintesi: ogni caso va verificato sull’atto concreto, sulla data di notifica e sulla disciplina dell’annualità accertata.
Due avvertenze per leggerla. La prima: le finestre si sovrappongono, quindi una stessa settimana può richiedere decisioni su più tavoli (adesione, ricorso, rateazione, composizione negoziata). La seconda: la colonna “finestra utile” distingue il calendario tributario (con sospensione feriale 1-31 agosto) da quello del Codice della crisi (senza sospensione feriale per l’art. 9, comma 1, CCII).
| Mossa dell’Erario | Termine o condizione che lo vincola | Contromossa della tipografia | Finestra utile per giocarla |
|---|---|---|---|
| Schema d’atto prima dell’avviso | Contraddittorio art. 6-bis L. 212/2000 per atti emessi dal 30/4/2024 | Controdeduzioni tecniche o istanza di adesione | 60 giorni per osservazioni; 30 per l’adesione |
| Notifica dell’avviso esecutivo | Decadenza: 31/12 del quinto anno (settimo se omessa dichiarazione); regole PEC | Verifica date, notifica, decadenza | Primi giorni dalla notifica |
| Avviso dopo schema non riscontrato | Istanza di adesione ammessa solo entro 15 giorni | Istanza di adesione con memoria tecnica | 15 giorni; ricorso sospeso 30 giorni |
| Avviso non soggetto a contraddittorio | Deve contenere l’invito per l’adesione | Istanza di adesione | Entro il termine per ricorrere; sospensione 90 giorni |
| Ricostruzione presuntiva dei ricavi | Prova a carico dell’ufficio; vanno riconosciuti i costi | Bilancio di materia, scarti, prezzi reali, crisi di settore | Nel ricorso, entro 60 giorni (sospensione 1-31 agosto) |
| Richiesta del terzo provvisorio | Sospensione giudiziale se fumus e danno grave | Istanza cautelare con prospetto di cassa | Con il ricorso o subito dopo |
| Affidamento all’agente della riscossione | Esecuzione sospesa 180 giorni, salvo fondato pericolo | Rateazione o sospensione cautelare | Entro i 180 giorni dall’affidamento |
| Misure cautelari (fermo, ipoteca) | Presupposti e preavvisi del D.P.R. 602/1973 | Verifica dei presupposti, rateazione | Dal preavviso |
| Pignoramento presso terzi dei crediti verso clienti | Dopo i 180 giorni; ordine al terzo di pagare entro 60 giorni | Misure protettive in composizione negoziata o rateazione | Prima dell’esecuzione o subito dopo la notifica |
| Notifiche durante la composizione negoziata | Ammesse, ma vietate esecuzioni e cautelari (art. 18 CCII) | Ricorso tributario comunque nei termini + transazione fiscale | Conferma misure: entro il giorno successivo alla pubblicazione; termini CCII anche ad agosto |
Le domande di chi ha appena ricevuto l’avviso
“Se non pago entro sessanta giorni, mi pignorano subito il conto?”
No, non subito, ma il percorso verso il pignoramento parte da lì. Decorsi trenta giorni dal termine per pagare, le somme sono affidate all’agente della riscossione, e l’esecuzione forzata resta sospesa per centottanta giorni dall’affidamento. In quel periodo, però, possono arrivare misure cautelari come il fermo o l’ipoteca. Se c’è fondato pericolo per la riscossione, i tempi possono accorciarsi.
“Ho ricevuto lo schema d’atto mesi fa e non ho risposto: è tutto perduto?”
No, ma hai solo quindici giorni dalla notifica dell’avviso per chiedere l’adesione. Presentando l’istanza in quel termine, il termine per il ricorso è sospeso per trenta giorni. Oltre i quindici giorni resta comunque il ricorso entro sessanta giorni, con la possibilità di valutare la conciliazione in giudizio.
“Se apro la composizione negoziata, l’avviso si blocca?”
No: si blocca l’esecuzione, non l’accertamento. Con le misure protettive l’agente della riscossione non può iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari, ma l’Agenzia può continuare a notificare atti e iscrivere a ruolo. Il termine per impugnare l’avviso continua a correre, e se lo lasci scadere l’atto diventa definitivo.
“Ad agosto i termini si fermano?”
Dipende dal tavolo su cui stai giocando. Il termine per il ricorso tributario è sospeso dal 1° al 31 agosto (L. 742/1969). I termini dei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi, come la conferma delle misure protettive, corrono anche ad agosto per l’art. 9, comma 1, CCII. Anche l’agente della riscossione, nelle sue attività, non va in ferie.
“Devo pagare un terzo anche se il ricorso è fondato?”
In linea di principio sì, salvo che il giudice sospenda l’atto. La riscossione frazionata in pendenza di giudizio prevede il pagamento provvisorio di un terzo delle imposte con gli interessi; per le sanzioni vale una disciplina autonoma, riformata nel 2024. Se il ricorso viene accolto, le somme versate in eccedenza vanno rimborsate d’ufficio con gli interessi. Per evitare il pagamento serve un’istanza di sospensione documentata.
“La mia tipografia è in perdita da anni: l’Agenzia può dire che evado?”
Può sostenerlo, ma deve provarlo con presunzioni serie, e tu puoi rispondere con i numeri della crisi. Le perdite reiterate possono essere usate come indizio, ma la crisi di settore documentata è una spiegazione che i giudici considerano: la CGT di secondo grado dell’Emilia-Romagna, con la sentenza n. 269 del 25 marzo 2025, ha escluso la disciplina delle società di comodo per un’impresa in perdita a causa di una crisi di settore documentata. E se l’ufficio ricostruisce maggiori ricavi, deve riconoscere anche i costi.
I paletti fissati dai giudici
Questo è il riepilogo delle pronunce richiamate nell’articolo, organizzate per la mossa dell’Erario che ciascuna limita o regola. I principi sono riformulati; per le pronunce di merito e per quelle conosciute attraverso rassegne o sintesi è indicata la fonte di lettura nel resoconto interno dello Studio.
Sulla notifica dell’avviso (prima mossa)
- CGT II grado Lazio, sez. 16, sentenza n. 2940 dell’8 maggio 2025. Principio: se la casella PEC della società destinataria non è valida o attiva, la notifica si completa con il deposito telematico e la raccomandata informativa; il secondo invio PEC è richiesto solo quando la casella era satura. Rilevanza: la tipografia può contestare la notifica solo se il procedimento non è stato seguito; non può contare su un “secondo tentativo” che la legge non impone.
- Cass., sez. V, ordinanza n. 13021 del 15 maggio 2025. Principio: chi denuncia la nullità della notifica dell’avviso deve riprodurre nel ricorso le relate e gli atti del procedimento notificatorio. Rilevanza: il vizio di notifica è un’arma solo se il fascicolo è ricostruito con precisione, fin dal primo grado.
Sul contraddittorio e sull’adesione (seconda mossa)
- Cass., sez. trib., ordinanza n. 23828 del 25 agosto 2025. Principio: la sospensione del termine per impugnare l’avviso opera automaticamente con la presentazione dell’istanza di adesione, anche se poi il contribuente non partecipa alla convocazione. Rilevanza: l’istanza tempestiva mette al sicuro il calendario della tipografia, senza che l’ufficio possa poi contestare la tempestività del ricorso per il comportamento successivo.
- Cass., sez. V, ordinanza n. 17328 del 24 giugno 2024. Principio: il fallimento del contribuente intervenuto nei novanta giorni di sospensione non rende tardiva l’impugnazione dell’avviso. Rilevanza: per un’impresa in crisi, l’apertura di una procedura concorsuale non brucia il tempo guadagnato con l’istanza.
- Cass., sez. V, ordinanza n. 27274 del 24 ottobre 2019 (richiamata dalla n. 23828/2025). Principio: la mancata comparizione all’incontro per l’adesione non equivale a rinuncia all’istanza e non interrompe la sospensione. Rilevanza: conferma la stabilità dell’effetto sospensivo.
- Cass., Sezioni Unite, n. 21271 del 25 luglio 2025 (come richiamata nella rassegna ufficiale della giurisprudenza tributaria 2025; principio da verificare sul testo della sentenza). Principio: il vizio da mancato contraddittorio va fatto valere con argomenti concreti e potenzialmente idonei a cambiare l’esito, non con censure generiche. Rilevanza: il ricorso della tipografia deve indicare cosa avrebbe dedotto nel contraddittorio mancato.
- CGT I grado Ancona, sez. 1, sentenza n. 199/2025, depositata il 28 aprile 2025. Principio: il fondato pericolo per la riscossione, che esonera dal contraddittorio, è stato ravvisato in una condotta gravemente infedele protratta per anni. Rilevanza: la sola crisi di una tipografia che ha sempre adempiuto non è, di per sé, assimilabile a quella situazione.
- CGT II grado Puglia, sez. 4, sentenza n. 3183 del 23 ottobre 2025. Principio: per i tributi armonizzati, come l’IVA, il contraddittorio è dovuto anche nelle verifiche a tavolino; la sua omissione invalida l’atto se il contribuente indica in concreto le ragioni che avrebbe fatto valere. Rilevanza: utile soprattutto per i recuperi IVA sulle forniture di carta e materiali.
Sulla ricostruzione dei ricavi (terza mossa)
- CGT II grado Lazio, sez. 2, sentenza n. 2958 del 9 maggio 2025. Principio: in materia IVA è legittima la motivazione che rinvia alle conclusioni del verbale della Guardia di Finanza. Rilevanza: la difesa non può limitarsi a contestare il rinvio, ma deve aggredire il contenuto del verbale.
- CGT II grado Lazio, sez. 10, sentenza n. 331 del 13 gennaio 2025. Principio: il richiamo al verbale soddisfa l’obbligo di motivazione, ma non prova i fatti se il verbale non viene prodotto in giudizio. Rilevanza: l’ufficio deve sostenere in giudizio il proprio rinvio con i documenti.
- CGT II grado Lazio, sez. 5, sentenza n. 2611/2025, depositata il 22 aprile 2025. Principio: anche con presunzioni semplificate l’ufficio che ricostruisce maggiori ricavi deve determinare i costi relativi. Rilevanza: per una tipografia, più ricavi significano più carta, energia e lavoro, che vanno scomputati.
- CGT II grado Emilia-Romagna, sentenza n. 269 del 25 marzo 2025. Principio: la disciplina delle società di comodo non si applica all’impresa in perdita per una crisi di settore documentata; il reddito va accertato con le regole ordinarie. Rilevanza: la crisi della stampa, se documentata, è un argomento difensivo, non un indizio di evasione.
Sulla riscossione durante la crisi (quinta e sesta mossa)
- Trib. Gela, 4 aprile 2024 (numero non indicato nella fonte, conosciuto tramite sintesi). Principio: durante le misure protettive restano possibili la notifica di cartelle e di atti di pretesa erariale, che non sono azioni esecutive. Rilevanza: la composizione negoziata protegge il patrimonio, non i termini per difendersi dagli atti.
- Trib. Catania, 25 luglio 2022 (numero non indicato nella fonte, conosciuto tramite sintesi). Principio: in composizione negoziata il tribunale può disporre misure cautelari di sospensione dei pagamenti dei debiti pregressi verso Erario, agente della riscossione ed enti previdenziali, comprese le rateazioni in corso. Rilevanza: la liquidità della tipografia può essere protetta durante le trattative, con una richiesta mirata.
Accanto a queste pronunce va ricordata la Corte costituzionale, sentenza n. 140 del 2011, richiamata dalla Cassazione nella n. 23828/2025, che ha ritenuto non irragionevole il termine fisso di sospensione legato all’adesione: un dato che conferma la natura automatica del meccanismo.
Cosa può fare lo Studio Monardo: giochiamo la partita al posto tuo
Quando una tipografia in crisi riceve un avviso di accertamento esecutivo, il lavoro dello Studio consiste nel leggere le mosse già compiute dall’Erario, intercettare i vizi dei suoi atti, presidiare le scadenze che l’Agenzia e l’agente della riscossione devono rispettare e aprire il tavolo della trattativa nel momento in cui la loro convenienza si sposta. In concreto:
- Ricostruiamo il calendario entro le prime 48 ore: data di perfezionamento della notifica, scadenza dei sessanta giorni, finestra dei quindici giorni per l’adesione, effetto della sospensione feriale 1-31 agosto, scadenze dei procedimenti del Codice della crisi che corrono anche ad agosto.
- Verifichiamo la notifica e la decadenza, confrontando ricevute PEC, relate e date di presentazione delle dichiarazioni con i termini di legge per ciascuna annualità.
- Controlliamo il contraddittorio preventivo: se lo schema d’atto c’era, cosa conteneva e cosa è stato risposto; se mancava, se l’atto rientrava davvero tra le esclusioni o se ricorre un vizio da far valere con la prova di resistenza.
- Leggiamo il verbale con i commercialisti dello staff, ricostruendo il bilancio di materia della tipografia (carta, inchiostri, lastre, scarti di avviamento, rese) e verificando se i costi dei ricavi ricostruiti sono stati riconosciuti.
- Valutiamo con te la scelta tra adesione e ricorso, con due simulazioni numeriche affiancate: somme da versare, sanzioni, rate, tempi.
- Redigiamo e notifichiamo il ricorso e, quando ci sono i presupposti, l’istanza di sospensione cautelare corredata dal prospetto di cassa e dalla documentazione sulla crisi.
- Presidiamo la fase della riscossione: monitoriamo l’affidamento, i centottanta giorni, i preavvisi di fermo e ipoteca, e predisponiamo la domanda di rateazione quando è la mossa più utile.
- Valutiamo l’accesso alla composizione negoziata quando il debito fiscale si somma a banche, leasing, fornitori ed enti previdenziali, curando l’istanza di misure protettive e il ricorso per la conferma nei termini.
- Prepariamo la proposta di transazione fiscale nella composizione negoziata (art. 23, comma 2-bis, CCII) o negli strumenti giudiziali (art. 63 CCII), coordinando attestazioni e piano di risanamento.
- Seguiamo il contenzioso in tutti i gradi, dal primo grado fino alla Cassazione, con la stessa linea difensiva impostata all’inizio.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una partita come questa pesano in particolare due abilitazioni. La qualifica di avvocato cassazionista consente di impostare il ricorso già in primo grado pensando ai gradi successivi: la Cassazione, come mostra la n. 13021/2025 sulle relate di notifica, giudica anche la completezza con cui le questioni sono state poste fin dall’inizio, e una strategia continua, con lo stesso difensore dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado, evita che un argomento decisivo vada perso per strada. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa consente di leggere l’avviso dentro la situazione complessiva della tipografia e di valutare se e quando la composizione negoziata rende più conveniente, per l’Erario, un accordo. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: perché la convenienza della controparte, in materia fiscale, è una questione di numeri quanto di diritto. Lo Studio non promette esiti: si impegna ad analizzare, verificare e costruire la strategia più solida sui documenti disponibili.
Chiusura
Un avviso di accertamento esecutivo notificato a una tipografia in crisi non è una sentenza: è la prima mossa di una partita che ha regole scritte e tempi precisi. Quindici giorni per l’eventuale adesione dopo uno schema d’atto ignorato, sessanta per ricorrere e per pagare, centottanta di sospensione dell’esecuzione dopo l’affidamento, termini del Codice della crisi che non si fermano ad agosto. Nella procedura di riscossione non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti.
Lo Studio Monardo è attrezzato proprio per questa combinazione di problemi: il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario per smontare la ricostruzione dei ricavi e gestire la riscossione; la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa per collocare il debito fiscale dentro un percorso di risanamento; la qualifica di avvocato cassazionista per sostenere la stessa linea difensiva fino all’ultimo grado. Il primo passo è semplice: mettere sul tavolo l’avviso, lo schema d’atto se c’era e gli ultimi bilanci.
📩 Non lasciare che i sessanta giorni scorrano a vuoto: invia oggi stesso l’avviso allo Studio usando i contatti che trovi al termine di questa pagina.