Nel Concordato Minore Si Possono Pagare I Creditori Cedendo Loro Dei Beni?

Chi ha un patrimonio ma non ha liquidità si fa quasi sempre la stessa domanda: «Se non ho i soldi, posso dare ai creditori quello che possiedo?». È una domanda sensata. Un professionista con un immobile ipotecato, un artigiano con un furgone e un capannone pieno di attrezzature, un piccolo commerciante con un magazzino di merce: tutti hanno beni che valgono qualcosa e debiti che non riescono più a pagare con il reddito. Proprio su questo punto circolano però più leggende che informazioni corrette. Per alcuni nel concordato minore si paga solo in contanti. Per altri basta «girare» la casa alla banca e il debito sparisce. C’è chi pensa di poter scegliere liberamente il creditore a cui consegnare un bene e chi è convinto che dare beni invece di denaro non comporti conseguenze fiscali.

Il problema è che agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: si perde tempo, si sprecano beni che potevano servire a costruire una proposta credibile, si rischia l’inammissibilità della domanda o, dopo l’omologa, la revoca e il passaggio alla liquidazione controllata.

In questa guida mettiamo alla prova sette convinzioni molto diffuse:

  1. «Nel concordato minore si paga solo in denaro»;
  2. «Se cedo l’immobile alla banca, il debito si chiude per intero»;
  3. «Posso decidere io a quale creditore dare il bene»;
  4. «Basta un accordo con il creditore: il valore del bene non lo controlla nessuno»;
  5. «Con la finanza di un familiare posso tenermi tutti i beni»;
  6. «Cedere beni ai creditori non costa nulla in tasse»;
  7. «Dopo l’omologa il bene passa da solo al creditore, e se qualcosa va storto non succede niente».

Lo Studio Monardo si occupa proprio di questo tipo di proposte. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce quindi dall’interno il lavoro di stima, di attestazione e di vigilanza che l’Organismo svolge quando un piano prevede la cessione di beni. Inoltre il coordinamento di uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario permette di valutare insieme i due aspetti che in queste operazioni pesano di più: il rapporto con la banca ipotecaria e le conseguenze fiscali del trasferimento.

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Un solo paragrafo di inquadramento, perché sul sito esistono già guide generali sulla procedura. Il concordato minore (artt. 74-83 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, CCII, nel testo vigente dopo il D.Lgs. 136/2024) è lo strumento riservato ai debitori sovraindebitati che non sono consumatori: professionisti, imprenditori minori, imprenditori agricoli, start-up innovative e altri soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale (art. 2, comma 1, lett. c). Il debitore presenta, con l’ausilio dell’OCC, una proposta ai creditori, che votano. Se si raggiunge la maggioranza dei crediti ammessi al voto (art. 79) e il giudice verifica ammissibilità e fattibilità, il concordato viene omologato con sentenza (art. 80). Da qui in poi parliamo solo della domanda del titolo: i beni possono essere usati per pagare i creditori, e a quali condizioni?

Mito n. 1: «Nel concordato minore si paga solo in denaro»

Il mito

«Il concordato minore è un piano di rate: o porti soldi ai creditori, o non se ne fa niente. I beni non contano.»

Perché ci credono in tanti

Il mito ha una sua logica. Nella pratica la maggior parte dei concordati minori che si leggono pubblicati sui siti dei tribunali prevede pagamenti in denaro: una percentuale ai privilegiati, una percentuale ai chirografari, distribuita in un certo numero di mesi. Inoltre il concordato minore nasce soprattutto per consentire di proseguire l’attività (art. 74, comma 1): in quella logica i creditori vengono pagati con i flussi dell’attività, non con i beni. Chi ha sentito parlare solo di concordati in continuità finisce per pensare che il denaro sia l’unica moneta ammessa. C’è poi la confusione con il piano del consumatore, che molti conoscono come «il piano delle rate». Infine, nel linguaggio comune «dare un bene al posto dei soldi» evoca qualcosa di irregolare, quasi un baratto, mentre il codice civile lo conosce da sempre.

La realtà

L’art. 74, comma 3, CCII stabilisce che la proposta di concordato minore ha contenuto libero, indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti in qualsiasi forma. È la stessa formula che il concordato preventivo usa per ammettere cessioni di beni, accolli, assegnazioni e altre operazioni. Quindi sì: nel concordato minore i creditori possono essere soddisfatti anche con beni, oppure con il ricavato della loro vendita.

Che il legislatore abbia previsto proprio questa ipotesi lo conferma il procedimento. Secondo l’art. 78, comma 2, lett. b), con il decreto di apertura il giudice ordina la trascrizione del decreto quando il piano prevede la cessione o l’affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati. Non avrebbe senso una regola sulla trascrizione se i beni non potessero essere ceduti. Allo stesso modo l’art. 81, comma 1, nel disciplinare l’esecuzione del concordato omologato, parla espressamente delle «vendite e cessioni» previste dal piano.

In concreto, le forme possibili sono tre:

  • vendita dei beni e distribuzione del ricavato: è la forma più frequente. Il debitore vende (sotto il controllo dell’OCC) e i creditori ricevono denaro secondo il loro grado;
  • assegnazione diretta del bene a un creditore in pagamento del suo credito, cioè una datio in solutum (art. 1197 c.c.) inserita nel piano: per esempio l’immobile ipotecato assegnato alla banca che ha l’ipoteca;
  • cessione dei beni all’insieme dei creditori perché li liquidino, sul modello della cessione dei beni ai creditori del codice civile (artt. 1977 e seguenti c.c.) o del concordato preventivo liquidatorio, a cui l’art. 74, comma 4, rinvia «in quanto compatibili».

Il fondo di verità del mito è uno solo: fuori dalla continuità dell’attività, l’art. 74, comma 2, ammette il concordato minore solo se c’è un apporto di risorse esterne che aumenta in misura apprezzabile l’attivo disponibile. Chi vuole semplicemente «consegnare tutto e chiudere», senza proseguire l’attività e senza alcun apporto esterno, non può usare il concordato minore: la sua strada è la liquidazione controllata. Ne parliamo nel mito n. 5.

Come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo sa che un piano con cessione di beni si regge o cade sulla stima: per questo lo Studio costruisce la proposta partendo dal valore di mercato dei beni, non dal debito da coprire.

La prova

La prova è nel testo della legge: art. 74, comma 3 (soddisfacimento «in qualsiasi forma»), art. 78, comma 2, lett. b) (trascrizione del decreto se il piano prevede la cessione di immobili o mobili registrati) e art. 81, comma 1 (le vendite e cessioni previste dal piano si eseguono con procedure competitive). Sul piano applicativo, il Tribunale di Treviso, con decreto del 29 novembre 2023 nel procedimento R.G. P.U. 222-1/2023, ha aperto un concordato minore fondato proprio sulla vendita di un immobile del debitore, già oggetto di un preliminare per 240.000 euro, a cui si aggiungevano 25.000 euro di finanza esterna offerta dai promissari acquirenti, a fronte di un passivo di oltre 631.000 euro diviso in cinque classi. Il caso dimostra che il bene può essere il cuore della proposta.

Cosa rischia chi ci crede

Chi è convinto che i beni non contino commette due errori opposti. Il primo è rinunciare in partenza al concordato minore perché «non ho liquidità», lasciando che i creditori procedano con pignoramenti e aste: in un’esecuzione forzata l’immobile si vende spesso dopo più ribassi, con un ricavato inferiore e costi superiori. Il secondo errore, più grave, è vendere o regalare i beni prima della domanda per «fare cassa» o per «metterli al sicuro». Gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni vanno elencati nella domanda (art. 75, comma 1, lett. d), e un’alienazione sospetta può compromettere la proposta, giustificare la revoca dell’omologa per atti in frode (art. 82) e, nei casi più seri, avere conseguenze ulteriori da valutare con un difensore penale.

Mito n. 2: «Se cedo l’immobile alla banca, il debito si chiude per intero»

Il mito

«Do la casa (o lo studio) alla banca che ha l’ipoteca e con il mutuo ho chiuso: non devo più niente a nessuno, nemmeno chi ha firmato la fideiussione.»

Perché ci credono in tanti

Il mito nasce da un’esperienza reale ma diversa: quella dei mutui con la clausola che consente di estinguere il debito trasferendo l’immobile alla banca, o di alcuni accordi transattivi a «saldo e stralcio» in cui la banca accetta l’immobile e rinuncia al resto. In quei casi l’effetto liberatorio esiste, perché è il creditore a sceglierlo per contratto. Nel passaparola questa regola contrattuale diventa una regola generale: «se dai il bene, il debito si estingue». A rafforzare l’equivoco c’è l’idea che il concordato «cancelli» i debiti: se il concordato prevede la consegna dell’immobile, si pensa che con quella consegna sparisca tutto.

La realtà

Bisogna distinguere tre piani.

Primo piano: quanto vale il bene nel concordato. L’art. 75, comma 2, consente di soddisfare i creditori con privilegio, pegno o ipoteca anche non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, avendo riguardo al valore di mercato dei beni attestato dall’OCC. Se l’immobile vale 141.300 euro e il debito ipotecario è di 168.750 euro, la banca è soddisfatta come creditore ipotecario solo fino al valore del bene. Per la parte che resta scoperta, l’art. 79, comma 1, equipara il creditore privilegiato soddisfatto in parte ai chirografari: il residuo non scompare, diventa un credito chirografario, che il piano deve trattare (con una percentuale di pagamento, anche bassa) come gli altri chirografari, salvo una diversa suddivisione in classi.

Secondo piano: l’effetto della cessione sul debito. Nel diritto comune la datio in solutum (art. 1197 c.c.) libera il debitore solo se il creditore consente a ricevere una prestazione diversa. La cessione dei beni ai creditori (artt. 1977 e seguenti c.c.), salvo patto contrario, libera il debitore solo nei limiti di quanto i creditori ricevono dal ricavato. Nel concordato minore il consenso individuale del creditore è sostituito dal voto a maggioranza e dall’omologa: l’effetto liberatorio è quello scritto nella proposta omologata. Se la proposta dice «la banca riceve l’immobile in pagamento del credito ipotecario e il 9% del residuo chirografario», il debitore è liberato alle condizioni del concordato, una volta eseguito; non è liberato per il solo fatto di aver consegnato il bene, se la proposta prevedeva altro.

Terzo piano: fideiussori e coobbligati. Qui il mito crolla del tutto. L’art. 79, comma 5, CCII stabilisce che il concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso, salvo diversa previsione. Il coniuge o il genitore che ha firmato la fideiussione sul mutuo resta quindi esposto per l’intero debito che la banca non ha recuperato: nell’esempio, per i 27.450 euro di differenza tra debito e valore del bene, e anche oltre se il concordato paga al debitore principale solo una percentuale del residuo. Per i garanti la legge impone anche una cautela procedurale: l’art. 74, comma 3, rende obbligatoria la formazione delle classi per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi.

La prova

Gli artt. 75, comma 2, e 79, commi 1 e 5, CCII. Sul piano dei costi, va ricordata Cass. civ., Sez. I, n. 6865 del 14 marzo 2025, segnalata da iusletter: il compenso del gestore è prededucibile, ma non può essere prelevato dal ricavato dei beni ipotecati a danno del creditore ipotecario. È un dettaglio che cambia i conti della cessione: il ricavato dell’immobile ipotecato va alla banca, mentre le spese della procedura vanno coperte con altre risorse.

Cosa rischia chi ci crede

Chi cede l’immobile convinto di chiudere tutto scopre dopo l’omologa che la banca si rivolge al fideiussore per la differenza, oppure che il residuo chirografario va pagato nella percentuale promessa. Se il piano non ha previsto risorse per quel residuo, il concordato diventa inadempiuto e si apre la strada alla revoca (art. 82) e alla conversione in liquidazione controllata (art. 83). Chi vuole un effetto liberatorio pieno verso la banca deve negoziarlo prima e scriverlo nella proposta, e chi vuole proteggere il garante deve valutare per lui una procedura autonoma, anche nella forma della procedura familiare (art. 66), o un accordo espresso con la banca.

Mito n. 3: «Posso decidere io a quale creditore dare il bene»

Il mito

«Il piano lo scrivo io: il furgone lo do al fornitore che mi ha sempre aiutato, il terreno a mio cugino a cui devo dei soldi, e gli altri si accontentano di quello che resta.»

Perché ci credono in tanti

Il punto di partenza è vero: la proposta ha contenuto libero (art. 74, comma 3) e il debitore ha ampi margini nel disegnare il piano. Si possono creare classi, trattare in modo diverso creditori con posizioni e interessi diversi, prevedere tempi differenziati. Da qui al passo successivo («allora decido io chi riceve cosa») è breve. A questo si aggiunge un fattore umano: il debitore in difficoltà tende a proteggere i creditori con cui ha un legame personale o commerciale, e vede nella cessione di un bene il modo per «sdebitarsi» con loro.

La realtà

La libertà di contenuto riguarda il come si soddisfano i creditori, non il chi viene prima. La Corte di cassazione, Sez. I, con la sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025 (commentata da edotto), ha chiarito che la proposta di concordato minore deve rispettare le norme del codice civile e la graduazione delle cause legittime di prelazione, come disciplinata per il concordato preventivo dagli artt. 84 e 112 CCII, nei limiti del rinvio dell’art. 74, comma 4. Il mancato rispetto dell’ordine delle prelazioni rende la proposta inammissibile e il giudice può rilevarlo d’ufficio già prima dell’omologa. Assegnare un bene a un chirografario mentre restano insoddisfatti creditori privilegiati è una violazione di questo ordine.

Ci sono poi limiti specifici per i beni gravati da garanzie. Un immobile ipotecato non può essere assegnato «libero» a un creditore diverso dall’ipotecario senza che quest’ultimo riceva almeno quanto otterrebbe dalla liquidazione (art. 75, comma 2): il valore del bene, in quella misura, è già destinato a lui. Lo stesso vale per i beni su cui grava un privilegio speciale.

Quanto al parente, la legge interviene in due modi. Primo, l’art. 79, comma 2, esclude dal voto e dal calcolo delle maggioranze il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto, i parenti e affini fino al quarto grado, le società collegate, i cessionari di crediti acquistati da meno di un anno prima della domanda e i creditori in conflitto d’interessi: il cugino che riceve il terreno non conta per approvare il concordato. Secondo, un’assegnazione che favorisca un parente a danno degli altri creditori sarebbe esaminata con particolare attenzione dall’OCC nella relazione e potrebbe integrare un atto diretto a frodare le ragioni dei creditori, che giustifica la revoca dell’omologazione (art. 82).

Esiste però un fondo di verità: con le classi, il debitore può trattare in modo differenziato creditori dello stesso grado che hanno interessi economici omogenei tra loro e diversi da quelli degli altri. Un fornitore strategico per la prosecuzione dell’attività può essere inserito in una classe con un trattamento specifico, anche con l’assegnazione di beni, purché la scelta sia motivata, non alteri l’ordine delle prelazioni e la classe voti separatamente (con più classi, la maggioranza dei crediti deve essere raggiunta anche nel maggior numero di classi: art. 79, comma 1).

La prova

Cass. civ., Sez. I, sent. n. 28574 del 28 ottobre 2025 (ordine delle prelazioni e inammissibilità rilevabile d’ufficio); artt. 75, comma 2, 79, commi 1 e 2, e 82 CCII.

Cosa rischia chi ci crede

Il rischio più immediato è l’inammissibilità: il giudice, anche senza opposizioni, può dichiarare inammissibile una proposta che assegna beni in violazione delle prelazioni. Il decreto di inammissibilità è reclamabile entro 30 giorni (art. 78, comma 1), ma in sede di reclamo piano e proposta non possono essere modificati: si perde la procedura e, con essa, le misure protettive. Se l’assegnazione «di favore» viene scoperta dopo l’omologa, il rischio è la revoca, con la conversione in liquidazione controllata e il venir meno di tutto il lavoro fatto.

Mito n. 4: «Basta un accordo con il creditore: il valore del bene non lo controlla nessuno»

Il mito

«Mi metto d’accordo con l’acquirente o con il creditore sul prezzo, lo scrivo nel piano e il giudice lo ratifica. Se il bene vale di più o di meno, non importa a nessuno.»

Perché ci credono in tanti

Il mito nasce da un’idea diffusa del concordato come «contratto» tra debitore e creditori: se le parti sono d’accordo, il giudice deve solo prenderne atto. In più, chi ha esperienza di trattative stragiudiziali con le banche sa che lì il prezzo si negozia liberamente. C’è anche un fondo di verità tecnico: la legge non impone sempre l’asta pubblica, e il piano può indicare un acquirente già individuato o un creditore assegnatario.

La realtà

Il controllo sul valore c’è, ed è a più livelli.

L’attestazione dell’OCC. Per i creditori privilegiati, pignoratizi e ipotecari, la misura minima del soddisfacimento si calcola «avendo riguardo al valore di mercato dei beni attestato dall’OCC» (art. 75, comma 2). L’OCC non si limita a recepire il prezzo concordato: deve dire se è coerente con il mercato e con l’alternativa liquidatoria.

Le procedure competitive nell’esecuzione. Secondo l’art. 81, comma 1, CCII, le vendite e le cessioni previste dal piano sono effettuate dal debitore con procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell’OCC, sulla base di stime effettuate da esperti (salvo il caso di beni di modesto valore) e con adeguate forme di pubblicità. La regola è pensata proprio per evitare cessioni a prezzo «di comodo».

Le offerte concorrenti. Il Tribunale di Treviso, nel decreto del 29 novembre 2023 già citato, ha ritenuto applicabile al concordato minore l’art. 91, commi 1 e 2, CCII sulle offerte concorrenti: quando il piano si fonda su un preliminare di vendita già firmato, il tribunale dispone la pubblicità della proposta d’acquisto per sollecitare offerte migliori. Il gestore doveva pubblicare per venti giorni un invito a manifestare interesse sul portale delle vendite pubbliche e su un sito a sua scelta, e la trasmissione della proposta ai creditori è stata differita fino all’esito. Lo scopo dichiarato era evitare i concordati «preconfezionati», in cui i creditori possono solo accettare o respingere in blocco.

Il giudizio di convenienza. Se un creditore contesta la convenienza, il giudice omologa solo se ritiene che il credito dell’opponente sia soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria (art. 80, comma 3). Una cessione a un valore troppo basso è il primo argomento che un creditore dissenziente userà.

Quindi l’accordo sul prezzo è un punto di partenza, non un punto d’arrivo: il valore lo verificano l’OCC, il mercato (con la procedura competitiva) e, se c’è contestazione, il giudice. Resta vero che per beni di modesto valore la stima dell’esperto non è indispensabile, e che un’assegnazione diretta al creditore garantito, se il valore attribuito è attestato e congruo, può essere la soluzione più efficiente.

La prova

Art. 75, comma 2, art. 80, comma 3, e art. 81, comma 1, CCII; Trib. Treviso, decr. 29 novembre 2023, R.G. P.U. 222-1/2023 (applicazione dell’art. 91 al concordato minore fondato su un preliminare di vendita).

Cosa rischia chi ci crede

Chi costruisce la proposta su un prezzo «concordato» senza perizia rischia tre esiti negativi. L’OCC può non attestare la congruità, e la domanda arriva al giudice con una relazione critica. Il tribunale può disporre la procedura competitiva, e allora il bene può andare a un terzo che offre di più: un’ottima notizia per i creditori, ma un problema se il piano si reggeva su un accordo con un acquirente «di fiducia» che metteva anche finanza esterna. Infine, dopo l’omologa, una vendita compiuta in modo difforme dal piano è inefficace verso i creditori anteriori (art. 81, comma 3) e il giudice non autorizza la cancellazione dei vincoli (art. 81, comma 2), con la conseguenza che l’acquirente non riceve un bene libero e l’operazione si blocca.

Mito n. 5: «Con la finanza di un familiare posso tenermi tutti i beni»

Il mito

«Se mio padre mette 20.000 euro, faccio un concordato minore liquidatorio, pago i creditori con quei soldi e la casa e il resto dei beni restano miei.»

Perché ci credono in tanti

Il mito si appoggia su una norma reale e su alcune pronunce reali. La norma è l’art. 74, comma 2, CCII: fuori dalla continuità dell’attività, il concordato minore è ammesso quando è previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile l’attivo disponibile al momento della domanda. Le pronunce sono quelle che hanno ammesso concordati minori liquidatori finanziati soltanto da terzi. Il passaparola ne ha tratto una regola semplificata: «basta un apporto esterno e il concordato liquidatorio si fa, anche senza toccare i beni». Il fondo di verità esiste, ma riguarda un caso preciso: quello del debitore che non ha beni da liquidare.

La realtà

Bisogna distinguere il debitore senza patrimonio dal debitore che ha beni.

Il debitore senza attivo liquidabile. Il Tribunale di Avellino, con sentenza del 28 febbraio 2025 (commentata da ecnews l’8 aprile 2025), ha ritenuto ammissibile un concordato minore liquidatorio finanziato esclusivamente da risorse esterne: nel caso, una socia accomandataria con una proposta sostenuta dal coniuge. Il ragionamento è che l’incremento richiesto dall’art. 74, comma 2, può riferirsi anche a un attivo di partenza pari a zero, e che il debitore che può offrire un’utilità tramite terzi deve poter accedere a soluzioni diverse dall’esdebitazione dell’incapiente (art. 283). Su questo punto la giurisprudenza di merito non è unanime: esiste anche una lettura più rigorosa, che misura l’incremento sull’attivo già esistente, e l’esito può dipendere dal tribunale.

Il debitore che ha beni. Qui il mito non regge. Il Tribunale di Ferrara, con decreto del 20 dicembre 2024 (commentato da ecnews il 1° aprile 2025), ha ritenuto inammissibile il concordato minore liquidatorio che soddisfa i creditori solo con finanza esterna senza liquidare il patrimonio del debitore non incapiente, perché il patrimonio del debitore resta garanzia dei creditori (art. 2740 c.c.) e la finanza esterna deve aggiungersi all’attivo, non sostituirlo. Nel caso il patrimonio rilevante era la quota di reddito non assorbita dalle spese, moltiplicata per i tre anni del piano; il tribunale ha concesso ai debitori di migliorare la proposta. Il principio vale a maggior ragione per un immobile o per beni mobili di valore: in un concordato minore liquidatorio i beni del debitore vanno messi a disposizione dei creditori, e la finanza esterna si somma ad essi.

Il giudizio di «apprezzabilità» si fa per confronto: si stima quanto ricaverebbero i creditori da una liquidazione controllata (beni venduti più eventuale quota di reddito acquisita) e si verifica che il concordato offra qualcosa in più, grazie alle risorse esterne. Se la differenza è minima, l’apporto non è apprezzabile.

Ci sono però due eccezioni previste dalla legge che consentono di non cedere un bene.

  • La casa con il mutuo in regola. L’art. 75, comma 2-bis, introdotto dal D.Lgs. 136/2024, consente al debitore persona fisica di continuare a pagare alle scadenze le rate del mutuo ipotecario sull’abitazione principale, se è in regola con i pagamenti alla data della domanda (o se il giudice lo autorizza a pagare capitale e interessi scaduti) e se l’OCC attesta che il credito sarebbe integralmente soddisfatto liquidando il bene a valore di mercato e che il rimborso non lede gli altri creditori.
  • I beni strumentali in continuità. Se il concordato prevede la continuazione dell’attività, l’art. 75, comma 3, consente di rimborsare alle scadenze le rate del mutuo garantito da beni strumentali, alle stesse condizioni.

Fuori da queste ipotesi, trattenere un bene in un concordato liquidatorio è possibile solo se i creditori ricevono, in denaro o con altre risorse, almeno il valore che quel bene darebbe in liquidazione, più un incremento apprezzabile. È, in sostanza, un «riscatto» del bene pagato con finanza esterna: si può fare, ma va dimostrato con i numeri.

La prova

Art. 74, comma 2, e art. 75, commi 2-bis e 3, CCII; Trib. Ferrara, decr. 20 dicembre 2024 (inammissibile la sola finanza esterna se non si liquida il patrimonio del debitore); Trib. Avellino, sent. 28 febbraio 2025 (ammissibile la sola finanza esterna per il debitore privo di attivo). Le due pronunce di merito sono note da commenti ecnews, senza numero.

Cosa rischia chi ci crede

Chi propone un concordato liquidatorio «con i soldi di papà» tenendosi la casa libera da ipoteche rischia l’inammissibilità, o nel migliore dei casi una richiesta di integrazione (il giudice può concedere fino a 15 giorni: art. 78, comma 1). Se poi l’apporto del familiare era stato concepito come «prezzo» per salvare il bene, e il bene deve comunque essere ceduto, il familiare si trova ad aver finanziato una procedura dalla quale il debitore esce senza la casa: una delusione che un’analisi preliminare avrebbe evitato. Senza contare che, se l’apporto non arriva nei tempi promessi, il piano diventa inattuabile.

Mito n. 6: «Cedere beni ai creditori non costa nulla in tasse»

Il mito

«Se il bene va ai creditori nel concordato, il Fisco non c’entra: non si paga nulla, né sulla cessione né sul debito che viene cancellato.»

Perché ci credono in tanti

Anche questo mito ha un fondamento: il testo unico delle imposte sui redditi contiene regole di favore per le procedure concorsuali. L’art. 86, comma 5, TUIR esclude che la cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo costituisca realizzo di plusvalenze o minusvalenze, e l’art. 88, comma 4-ter, TUIR detassa (in tutto o in parte) la riduzione dei debiti nelle procedure di crisi. Il passaparola ha esteso queste regole a qualunque cessione in qualunque procedura.

La realtà

Il quadro è più articolato e, in alcuni punti, ancora incerto.

La riduzione dei debiti (sopravvenienze attive). Secondo il commento di ecnews del 9 gennaio 2026, l’art. 8 del D.Lgs. 186/2025, in vigore dal 13 dicembre 2025, con una norma di interpretazione autentica dell’art. 88, comma 4-ter, TUIR, ha esteso la detassazione delle sopravvenienze da riduzione dei debiti: detassazione totale per il concordato minore liquidatorio, detassazione solo parziale per il concordato minore in continuità aziendale (dove è tassata la parte eccedente perdite pregresse e di periodo, interessi passivi indeducibili ed eccedenze ACE). Secondo lo stesso commento, la regola riguarda gli istituti omologati dal 13 dicembre 2025 e non dà diritto a rimborsi per imposte già versate in base alle interpretazioni precedenti. Il tema riguarda chi produce reddito d’impresa: per l’imprenditore minore che chiude un concordato liquidatorio è una buona notizia, da verificare comunque con il commercialista sul testo vigente.

Le plusvalenze sulla cessione dei beni. Qui la situazione è meno chiara. Lo stesso commento riferisce che l’art. 86, comma 5, TUIR riguarda la cessione dei beni nel concordato preventivo e che la prassi lo ha letto in senso ampio (tutti i trasferimenti a terzi di beni aziendali in esecuzione di un concordato omologato), ma con limiti: l’Agenzia delle Entrate, in risposta a interpelli, ne ha escluso l’applicazione ai piani in continuità e alla cessione d’azienda in esecuzione di un contratto concluso nella composizione negoziata. Il D.Lgs. 186/2025 non ha toccato il comma 5 e la legge delega ne prevede l’abrogazione con la riforma complessiva. Per il concordato minore l’applicazione dell’art. 86, comma 5, non è espressamente prevista e va valutata caso per caso: non è prudente darla per scontata.

I beni personali del professionista o dell’imprenditore individuale. Se il bene ceduto non è un bene d’impresa (per esempio l’abitazione del professionista), le regole sono quelle dei redditi diversi delle persone fisiche (art. 67 TUIR): la plusvalenza è tassabile solo in casi specifici, legati tra l’altro al periodo di possesso dell’immobile. È un profilo che va sempre verificato prima di scrivere il piano.

Le imposte sul trasferimento. La cessione o l’assegnazione di un bene, anche in esecuzione di un concordato, è un trasferimento: possono essere dovute imposte indirette (IVA se il cedente è un soggetto IVA e il bene rientra nell’attività, oppure imposte di registro, ipotecaria e catastale), oltre ai costi notarili. Chi le paga va stabilito nel piano. Le regole vigenti a ottobre 2026 restano quelle del D.P.R. 131/1986 e del D.P.R. 633/1972: il testo unico dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti (D.Lgs. 123/2025) è applicabile dal 1° gennaio 2027.

Il Fisco come creditore. Se tra i creditori c’è l’Agenzia delle Entrate o l’agente della riscossione, la cessione di beni non obbliga il Fisco ad accettare il bene in natura: normalmente il Fisco riceve il ricavato secondo il suo grado di privilegio. Due elementi però aiutano il debitore. Per la Cassazione (n. 14555/2026, segnalata da Fiscal Focus il 20 maggio 2026) nel concordato minore la falcidia dei crediti tributari non richiede necessariamente una proposta di transazione fiscale, perché il rinvio alle norme del concordato preventivo opera solo nei limiti della compatibilità e l’art. 88 CCII non si applica automaticamente. Inoltre l’art. 80, comma 3, consente al giudice di omologare anche senza l’adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali quando la loro adesione è determinante per la maggioranza e la proposta è per loro conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria (il cosiddetto cram down fiscale e contributivo). Il Tribunale di Roma, Sez. XIV, con sentenza n. 753 del 22 settembre 2025 (segnalata da NT+ Diritto), lo ha applicato al concordato minore di un avvocato, richiamando la regola della priorità relativa.

La prova

Art. 86, comma 5, e art. 88, comma 4-ter, TUIR (nel quadro descritto da ecnews il 9 gennaio 2026); art. 8 D.Lgs. 186/2025; risposte a interpello dell’Agenzia delle Entrate (come riportate dalla stessa fonte); art. 80, comma 3, CCII; Cass. n. 14555/2026; Trib. Roma, Sez. XIV, n. 753 del 22 settembre 2025.

Cosa rischia chi ci crede

Il rischio è scoprire dopo l’omologa un costo fiscale non previsto: imposte sul trasferimento che nessuno aveva messo a piano, una plusvalenza tassabile sul bene personale, IVA da versare sulla cessione di beni strumentali. Sono debiti sorti dopo la domanda, quindi estranei al concordato e da pagare per intero. Se il piano non li ha considerati, le risorse destinate ai creditori si riducono e il concordato rischia di non essere eseguito come promesso.

Mito n. 7: «Dopo l’omologa il bene passa da solo al creditore, e se qualcosa va storto non succede niente»

Il mito

«Con la sentenza di omologa il trasferimento è fatto: il bene diventa del creditore, le ipoteche cadono e io sono a posto. Se poi la vendita non va in porto, pazienza.»

Perché ci credono in tanti

Nel linguaggio comune l’omologa è «la fine»: il giudice ha detto sì, la procedura è chiusa (l’art. 80, comma 2, dice proprio che con la sentenza il giudice dichiara chiusa la procedura). È facile pensare che tutto ciò che il piano prevede si realizzi automaticamente con la sentenza, compresa la cancellazione delle ipoteche e dei pignoramenti. Chi ha seguito un’esecuzione immobiliare ha visto, inoltre, che il decreto di trasferimento del giudice basta a far passare il bene all’aggiudicatario: e immagina che la sentenza di omologa funzioni allo stesso modo.

La realtà

L’omologa chiude la fase della decisione, ma apre quella dell’esecuzione, che resta a carico del debitore. L’art. 81, comma 1, CCII stabilisce che il debitore compie ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, mentre l’OCC vigila sull’esatto adempimento, risolve le difficoltà e, se necessario, le sottopone al giudice; ogni sei mesi l’OCC riferisce per iscritto al giudice sullo stato dell’esecuzione.

In concreto, la cessione o l’assegnazione del bene richiede un atto di trasferimento (di regola notarile per gli immobili e i mobili registrati), stipulato secondo le modalità del piano e dopo la procedura competitiva. Solo dopo, secondo l’art. 81, comma 2, il giudice, sentito l’OCC e verificata la conformità dell’atto al piano, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione delle iscrizioni di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti, dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, compresa la trascrizione del decreto di apertura. Senza quell’ordine il bene resta gravato.

Se qualcosa va storto, le conseguenze sono precise:

  • se il piano non è eseguito integralmente e correttamente, il giudice indica gli atti necessari e un termine per compierli; se il termine, anche prorogato su istanza del debitore tramite l’OCC, scade inutilmente, il giudice revoca l’omologazione (art. 81, comma 5, con rinvio all’art. 82);
  • la revoca si ha anche per inadempimento degli obblighi del piano o quando il piano è divenuto inattuabile (art. 82);
  • dopo la revoca, si può aprire la liquidazione controllata (art. 83), nella quale i beni sono venduti dal liquidatore;
  • i pagamenti e gli atti dispositivi compiuti in violazione del piano sono inefficaci verso i creditori anteriori alla pubblicità del decreto di apertura (art. 81, comma 3).

Un’ultima precisazione sui tempi: i procedimenti regolati dal Codice della crisi non beneficiano della sospensione feriale dei termini, che l’art. 9, comma 1, CCII esclude. I termini del concordato minore corrono anche in agosto, compresi quelli per il voto dei creditori, per le integrazioni e per i reclami.

La prova

Art. 80, comma 2, art. 81, commi 1, 2, 3 e 5, artt. 82 e 83, art. 9, comma 1, CCII. Sul piano della prededuzione dei costi di esecuzione, Cass. civ., Sez. I, n. 6865 del 14 marzo 2025 ricorda che il compenso del gestore non grava sul ricavato dei beni ipotecati.

Cosa rischia chi ci crede

Chi considera l’omologa un traguardo e non un punto di partenza tende a trascurare l’esecuzione: non organizza la procedura competitiva, non prepara la documentazione per il notaio (certificazioni catastali e urbanistiche, attestato di prestazione energetica, liberazione dell’immobile), non accantona le somme per le imposte del trasferimento. Il risultato è un ritardo che l’OCC segnala nella relazione semestrale, un termine fissato dal giudice e, se non rispettato, la revoca. Il debitore perde così il beneficio del concordato e si ritrova in liquidazione controllata, spesso con beni che nel frattempo hanno perso valore.

Il mito alla prova dei numeri

Tre esercizi dimostrativi, con dati di fantasia ma realistici, per vedere cosa succede a chi agisce credendo a un mito e cosa succede invece con un piano costruito sulla norma. Non sono casi dello Studio.

Simulazione A – L’architetto che voleva «chiudere con la casa».
Ipotesi: architetto con partita IVA, debiti per 312.480 €: mutuo ipotecario sull’immobile dove ha lo studio, 168.750 €; Agenzia delle Entrate-Riscossione, 61.920 € (in parte privilegiati); fornitori e altri chirografari, 81.810 €. Il mutuo è garantito anche dalla fideiussione della moglie. Valore di mercato dell’immobile attestato dall’OCC: 141.300 €.
– Credendo al mito n. 2: l’architetto propone di «dare l’immobile alla banca a saldo del mutuo», senza altro. Effetto reale: la banca è soddisfatta come ipotecaria fino a 141.300 €; per i 27.450 € residui diventa chirografaria (art. 79, comma 1). Se il piano non prevede nulla per quel residuo, la banca vota contro e, in ogni caso, conserva l’azione contro la moglie per 27.450 € (art. 79, comma 5).
– Con un piano costruito sulla norma: l’immobile è venduto con procedura competitiva sulla base della stima; il ricavato va alla banca nei limiti del suo grado; con il reddito professionale proseguito per 48 mesi (concordato in continuità, art. 74, comma 1) l’architetto mette a disposizione 590 € al mese, pari a 28.320 €, che coprono le spese di procedura e una percentuale dei privilegiati e chirografari, residuo bancario compreso. Per la moglie si valuta separatamente un accordo con la banca o una procedura propria.

Simulazione B – L’artigiano che voleva pagare il fornitore «amico».
Ipotesi: idraulico artigiano, impresa minore. Beni: furgone del valore stimato di 14.600 € e attrezzature per 6.350 €. Debiti: INPS 22.870 € e Agenzia delle Entrate-Riscossione 19.440 € (privilegiati); fornitore principale 17.900 € (chirografario); altri chirografari 11.280 €.
– Credendo al mito n. 3: la proposta assegna furgone e attrezzature (20.950 €) al fornitore, «perché senza di lui non lavoro», e offre agli enti il 5% in tre anni. Effetto reale: la proposta viola l’ordine delle prelazioni (Cass. 28574/2025), perché un chirografario riceve beni mentre i privilegiati restano in gran parte insoddisfatti. Il giudice può dichiararla inammissibile d’ufficio.
– Con un piano costruito sulla norma: l’artigiano, che continua a lavorare, tiene il furgone e le attrezzature come beni necessari alla continuità e mette a disposizione dei creditori un importo almeno pari al loro valore di liquidazione (20.950 €), più i flussi dell’attività; il fornitore strategico può essere inserito in una classe con un trattamento motivato, senza scavalcare i privilegiati. Se INPS e AdER non aderiscono ma il loro voto è determinante, il debitore può chiedere il cram down se la proposta è per loro più conveniente della liquidazione (art. 80, comma 3).

Simulazione C – Il commerciante che voleva tenersi la casa con i soldi del fratello.
Ipotesi: ex commerciante che ha cessato l’attività, debiti per 137.460 €; unico bene un appartamento libero da ipoteche, del valore attestato di 96.400 €; il fratello offre 18.600 €. Domanda depositata lunedì 9 novembre 2026; decreto di apertura giovedì 3 dicembre 2026; comunicazione dell’OCC ai creditori il 14 dicembre 2026, con termine di 30 giorni per il voto in scadenza mercoledì 13 gennaio 2027.
– Credendo al mito n. 5: proposta liquidatoria con soli 18.600 € esterni, appartamento escluso. Effetto reale: i creditori riceverebbero il 13,5% circa, mentre in liquidazione controllata riceverebbero il ricavato dell’appartamento (anche dopo un ribasso, ben più di 18.600 €). La proposta non è conveniente e, secondo l’orientamento del Tribunale di Ferrara, è già inammissibile perché la finanza esterna sostituisce il patrimonio invece di aggiungersi. Prima ancora del voto, il giudice potrebbe chiedere un’integrazione.
– Con un piano costruito sulla norma: l’appartamento è venduto con procedura competitiva; al ricavato (ipotizziamo 91.250 € netti) si aggiungono i 18.600 € del fratello, per un totale di 109.850 €, pari a circa l’80% del passivo prima delle spese. L’apporto esterno è un incremento del 20% circa rispetto alla sola liquidazione: un aumento che può essere considerato apprezzabile. Il commerciante perde la casa, ma chiude con un concordato invece di una liquidazione controllata. Se invece vuole conservarla, deve offrire ai creditori almeno il valore di liquidazione dell’appartamento più un incremento apprezzabile: in pratica, il fratello dovrebbe mettere ben più di 18.600 €.

Il fondo di verità

Tutti i miti che abbiamo esaminato contengono un frammento vero. Ricomposti nel quadro corretto, quei frammenti danno una risposta chiara alla domanda del titolo.

È vero che nel concordato minore conta soprattutto la continuità: l’art. 74, comma 1, lo costruisce come strumento per proseguire l’attività. Ma la cessione di beni non è incompatibile con la continuità: si possono cedere i beni non strumentali (la seconda casa, un terreno, partecipazioni, crediti) e tenere quelli che servono a lavorare.

È vero che dare un bene a un creditore può liberare dal debito: il codice civile lo prevede con la datio in solutum. Ma nel concordato la liberazione è quella scritta nella proposta e approvata dai creditori, il residuo non coperto dal valore del bene diventa chirografario e i garanti restano obbligati (art. 79, commi 1 e 5).

È vero che il debitore ha libertà nel disegnare la proposta: contenuto libero, classi, soddisfacimento «in qualsiasi forma» (art. 74, comma 3). Ma la libertà riguarda le modalità, non l’ordine delle prelazioni (Cass. 28574/2025).

È vero che il piano può indicare un acquirente o un assegnatario: non c’è un obbligo assoluto di asta giudiziaria. Ma le vendite e cessioni si fanno con procedure competitive sulla base di stime (art. 81, comma 1) e il tribunale può sollecitare offerte concorrenti (Trib. Treviso 29 novembre 2023).

È vero che la finanza esterna può salvare un concordato liquidatorio: l’art. 74, comma 2, la richiede espressamente, e alcuni tribunali la ammettono anche come unica risorsa se il debitore non ha patrimonio. Ma se il patrimonio c’è, la finanza esterna si aggiunge e non sostituisce (Trib. Ferrara 20 dicembre 2024), salvo le eccezioni dell’art. 75, commi 2-bis e 3.

È vero che esistono agevolazioni fiscali: dal 13 dicembre 2025 la riduzione dei debiti nel concordato minore liquidatorio è detassata per intero e quella del concordato in continuità in parte. Ma le imposte sul trasferimento restano, e la neutralità delle plusvalenze dell’art. 86, comma 5, TUIR non è espressamente estesa al concordato minore.

È vero, infine, che l’omologa chiude la procedura (art. 80, comma 2). Ma l’esecuzione resta a carico del debitore sotto la vigilanza dell’OCC, e se non si compie si arriva alla revoca e alla liquidazione controllata (artt. 81, 82 e 83).

La sintesi è questa: sì, nel concordato minore si possono pagare i creditori cedendo loro dei beni, ma il bene va stimato, ceduto con procedura competitiva o assegnato al creditore che ha diritto su di esso, nel rispetto dell’ordine delle prelazioni, e la proposta deve dare ai creditori almeno quanto avrebbero dalla liquidazione.

Mito e realtà a confronto

La tabella riassume le sette convinzioni e il loro esatto ridimensionamento. Serve come promemoria rapido prima di un colloquio con l’OCC o con il professionista che segue la proposta: per ogni riga c’è un riferimento normativo o giurisprudenziale da cui partire. Dove la realtà dice «dipende», la tabella indica da cosa dipende, perché è proprio su quelle condizioni che si gioca l’ammissibilità della domanda.

Il mito Come stanno le cose
Nel concordato minore si paga solo in denaro Il soddisfacimento può avvenire «in qualsiasi forma» (art. 74 c.3), anche con cessione o assegnazione di beni; l’art. 78 c.2 lett. b) prevede la trascrizione del decreto se il piano cede immobili o mobili registrati
Se cedo l’immobile alla banca il debito si chiude La banca è soddisfatta come ipotecaria fino al valore attestato; il residuo diventa chirografario (art. 79 c.1); i fideiussori restano obbligati (art. 79 c.5)
Decido io a quale creditore dare il bene Va rispettato l’ordine delle prelazioni, pena l’inammissibilità rilevabile d’ufficio (Cass. 28574/2025); parenti e collegati non votano (art. 79 c.2)
Il valore lo concordiamo noi e nessuno lo controlla Stima e attestazione dell’OCC (art. 75 c.2), procedure competitive (art. 81 c.1), offerte concorrenti (Trib. Treviso 29/11/2023), giudizio di convenienza (art. 80 c.3)
Con la finanza di un familiare mi tengo i beni Nel liquidatorio la finanza esterna si somma al patrimonio, non lo sostituisce (Trib. Ferrara 20/12/2024); eccezioni: art. 75 c.2-bis (prima casa) e c.3 (beni strumentali)
Cedere beni non costa nulla in tasse Riduzione dei debiti detassata (art. 88 c.4-ter TUIR dopo il D.Lgs. 186/2025); plusvalenze e imposte sul trasferimento da verificare; art. 86 c.5 TUIR non esteso espressamente
Dopo l’omologa il bene passa da solo e nessun rischio Il debitore esegue, l’OCC vigila, il giudice ordina la cancellazione dei vincoli (art. 81 c.1-2); inadempimento = revoca e liquidazione controllata (artt. 81 c.5, 82, 83)

Le domande di verifica

Quindi è vero che posso inserire nel piano l’assegnazione della seconda casa alla banca che ha l’ipoteca?
Sì, se il valore attribuito all’immobile è attestato dall’OCC come valore di mercato e la banca riceve almeno quanto otterrebbe dalla liquidazione (art. 75, comma 2). Il piano deve dire come viene trattato il residuo non coperto, che diventa chirografario, e chi sostiene le spese del trasferimento. È consigliabile verificare prima la disponibilità della banca, perché il suo voto conta e il suo residuo chirografario pesa nella maggioranza.

Quindi è vero che posso cedere tutti i miei beni ai creditori e chiudere senza pagare altro?
Dipende. Se prosegui l’attività, sì, puoi cedere i beni non strumentali e pagare il resto con i flussi. Se non prosegui l’attività, il concordato minore richiede un apporto di risorse esterne che aumenti in modo apprezzabile l’attivo (art. 74, comma 2): la sola cessione di tutti i beni, senza apporti, porta di fatto a una liquidazione, e lo strumento giusto è la liquidazione controllata (artt. 268 e seguenti), con l’esdebitazione che segue.

Quindi è vero che l’Agenzia delle Entrate può essere obbligata ad accettare il piano con cessione dei beni?
Dipende. Il Fisco non può essere obbligato ad accettare un bene in natura, ma il giudice può omologare anche senza la sua adesione, se è determinante per la maggioranza e la proposta è per lui più conveniente dell’alternativa liquidatoria (art. 80, comma 3). Per la Cassazione (n. 14555/2026) non serve necessariamente una transazione fiscale per falcidiare i crediti tributari nel concordato minore.

Quindi è vero che i miei familiari che hanno firmato come garanti sono liberati se il concordato viene omologato?
No. L’art. 79, comma 5, fa salvi i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso, salvo diversa previsione. Il garante deve valutare una propria soluzione, anche con una procedura familiare (art. 66).

Quindi è vero che in agosto i termini per il voto e per i reclami si fermano?
No. L’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti disciplinati dal Codice della crisi: il termine assegnato ai creditori per il voto, quello per le integrazioni e quello di 30 giorni per il reclamo contro l’inammissibilità corrono anche dal 1° al 31 agosto.

Le sentenze che smontano i miti

Di seguito i riferimenti utilizzati, ciascuno collegato al mito che ridimensiona. Per le pronunce di merito senza numero, gli estremi sono quelli riportati dalle fonti indicate; le pronunce note solo da commenti o massime sono segnalate come tali.

  1. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 28574 del 28 ottobre 2025 (commento edotto del 30/10/2025). Principio: la proposta di concordato minore deve rispettare la graduazione delle cause legittime di prelazione secondo gli artt. 84 e 112 CCII, richiamati dall’art. 74, comma 4; la violazione è causa di inammissibilità rilevabile d’ufficio anche prima dell’omologa. Rilevanza: smonta il mito n. 3. Assegnare un bene a un creditore che non ne ha titolo, scavalcando i privilegiati, rende la proposta inammissibile.

  2. Trib. Treviso, Sez. II civ., decreto del 29 novembre 2023, R.G. P.U. 222-1/2023 (testo letto sul sito del tribunale). Principio: in un concordato minore fondato sulla vendita di un immobile già oggetto di preliminare, si applica, in quanto compatibile, l’art. 91, commi 1 e 2, CCII sulle offerte concorrenti; il gestore deve pubblicizzare l’offerta e la trasmissione della proposta ai creditori è differita all’esito. Rilevanza: smonta i miti n. 1 e n. 4. I beni possono essere il cuore della proposta, ma il loro prezzo si confronta con il mercato.

  3. Trib. Ferrara, decreto del 20 dicembre 2024 (commento ecnews del 1/4/2025, senza numero). Principio: è inammissibile il concordato minore liquidatorio che soddisfa i creditori solo con finanza esterna senza liquidare il patrimonio del debitore non incapiente; la finanza esterna deve incrementare l’attivo, non sostituirlo. Rilevanza: smonta il mito n. 5.

  4. Trib. Avellino, sentenza del 28 febbraio 2025 (commento ecnews dell’8/4/2025, senza numero). Principio: è ammissibile il concordato minore liquidatorio finanziato soltanto da risorse esterne quando il debitore non ha attivo liquidabile; l’incremento dell’art. 74, comma 2, può partire da un attivo pari a zero. Rilevanza: rappresenta il fondo di verità del mito n. 5, che vale però solo per chi non ha beni.

  5. Cass. civ., Sez. I, n. 6865 del 14 marzo 2025 (iusletter). Principio: il compenso del gestore della crisi è prededucibile ma non può essere posto a carico del ricavato dei beni ipotecati. Rilevanza: incide sui miti n. 2 e n. 7. Quando si cede un immobile ipotecato, i costi della procedura vanno coperti con risorse diverse dal ricavato destinato alla banca.

  6. Cass. civ., n. 22914 del 19 agosto 2024 (pronuncia su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Brescia). Principio: il privilegio processuale del creditore fondiario (art. 41 TUB) opera anche nella liquidazione controllata. Rilevanza: serve per misurare l’alternativa liquidatoria con cui confrontare la cessione dell’immobile alla banca (miti n. 2 e n. 4). Il creditore fondiario conserva una posizione forte anche nella liquidazione, e la proposta deve tenerne conto.

  7. Cass. n. 14555/2026 (Fiscal Focus del 20/5/2026). Principio: nel concordato minore la falcidia dei crediti tributari non richiede necessariamente una proposta di transazione fiscale; il rinvio al concordato preventivo opera solo nei limiti della compatibilità e l’art. 88 CCII non si applica automaticamente. Rilevanza: ridimensiona il timore, collegato al mito n. 6, che con il Fisco tra i creditori la cessione dei beni non sia praticabile.

  8. Trib. Roma, Sez. XIV, sent. n. 753 del 22 settembre 2025 (NT+ Diritto). Principio: nel concordato minore di un avvocato il tribunale ha omologato applicando il cram down sul Fisco e la regola della priorità relativa. Rilevanza: conferma, per il mito n. 6, che il dissenso dell’amministrazione finanziaria non blocca da solo una proposta conveniente.

Prassi e normativa collegata (non sono pronunce, ma chiudono alcune questioni):

  1. Art. 8 D.Lgs. 186/2025 (in vigore dal 13/12/2025), interpretazione autentica dell’art. 88, comma 4-ter, TUIR: detassazione totale delle sopravvenienze da riduzione dei debiti nel concordato minore liquidatorio, parziale in quello in continuità (commento ecnews del 9/1/2026). Rilevanza: corregge il mito n. 6 in senso favorevole al debitore, ma solo per la riduzione dei debiti.

  2. Risposte a interpello dell’Agenzia delle Entrate (come riportate dallo stesso commento ecnews, senza estremi verificati sul testo). Contenuto: l’art. 86, comma 5, TUIR non si applica ai piani in continuità né alla cessione d’azienda in esecuzione di un contratto della composizione negoziata. Rilevanza: dimostra che la neutralità fiscale della cessione dei beni non si estende automaticamente a ogni procedura (mito n. 6).

Sulla questione specifica della datio in solutum nel concordato minore (assegnazione diretta di un bene al creditore in luogo del pagamento) non abbiamo trovato pronunce di legittimità con estremi verificati: la soluzione si ricava dagli artt. 74, 75, 78, 79 e 81 CCII e dalle regole generali del codice civile.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, e lo facciamo sui tuoi beni e sui tuoi debiti, non su un caso astratto. Ecco cosa fa concretamente lo Studio quando un professionista o un imprenditore minore vuole pagare i creditori cedendo beni.

  1. Ricostruiamo il patrimonio bene per bene: visure catastali e ipotecarie, PRA per i mobili registrati, partecipazioni, crediti verso terzi, attrezzature, per sapere che cosa può essere ceduto e che cosa è già vincolato.
  2. Verifichiamo le garanzie che gravano su ciascun bene: ipoteche, privilegi speciali, pignoramenti in corso, fondo patrimoniale, per stabilire a quale creditore spetta il valore di ciascun bene secondo l’ordine delle prelazioni.
  3. Facciamo stimare i beni e confrontiamo la stima con l’alternativa liquidatoria: quanto ricaverebbero i creditori in una liquidazione controllata, dopo ribassi e spese, e quanto offre la cessione proposta.
  4. Scegliamo la forma della cessione: vendita con procedura competitiva, assegnazione diretta al creditore garantito o cessione con finanza esterna aggiuntiva, valutando caso per caso quale soluzione regge l’esame dell’OCC e del giudice.
  5. Accertiamo se ricorrono le eccezioni che consentono di tenere un bene: la prima casa con il mutuo in regola (art. 75, comma 2-bis) o i beni strumentali in continuità (art. 75, comma 3).
  6. Quantifichiamo con i commercialisti dello staff il costo fiscale dell’operazione: imposte sul trasferimento, eventuali plusvalenze, effetto della riduzione dei debiti, e lo inseriamo nel piano perché non diventi un debito nuovo dopo l’omologa.
  7. Costruiamo le classi e la maggioranza: trattamento del residuo chirografario della banca, posizione degli enti, creditori esclusi dal voto, possibilità di cram down fiscale e contributivo.
  8. Teniamo conto dei garanti: verifichiamo le fideiussioni, valutiamo un accordo con la banca o una procedura per il familiare garante, anche nella forma familiare.
  9. Seguiamo l’esecuzione dopo l’omologa: procedura competitiva, atto di trasferimento, istanza al giudice per lo svincolo delle somme e la cancellazione dei vincoli, relazioni semestrali dell’OCC.
  10. Contestiamo e impugniamo quando serve: reclamo contro l’inammissibilità, difesa contro le opposizioni dei creditori sulla convenienza, difesa nel procedimento di revoca.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per un piano con cessione di beni pesa soprattutto la qualifica di Gestore della crisi e di fiduciario di un OCC: chi conosce dall’interno il lavoro dell’Organismo sa quali stime vengono accettate, quali relazioni reggono il giudizio di convenienza e quali proposte vengono rimandate indietro con richiesta di integrazioni. Questo consente di presentare all’OCC una documentazione già ordinata e coerente con la sua attestazione.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: lo stesso difensore segue la proposta, il reclamo e l’eventuale ricorso, senza cambi di linea. E avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso caso, perché in una cessione di beni il profilo giuridico e quello fiscale non si possono separare.

In chiusura

Sì, nel concordato minore i creditori possono essere pagati anche cedendo loro dei beni. Ma la risposta corretta non si ferma al sì: il bene va stimato, il valore va attestato, l’ordine delle prelazioni va rispettato, i garanti restano obbligati e l’esecuzione va portata a termine. L’informazione corretta è la prima difesa: chi conosce queste condizioni prima di scrivere la proposta evita l’inammissibilità e la revoca, e usa i beni nel modo che rende di più.

Lo Studio Monardo segue questo tipo di proposte perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, conosce dall’interno stime, attestazioni e vigilanza sull’esecuzione dei piani. Il lavoro con lo staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario consente di gestire insieme il rapporto con la banca ipotecaria e il costo fiscale della cessione.

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La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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