Chi apre una composizione negoziata continua a lavorare: paga i fornitori, versa gli stipendi, gira bonifici alla banca, salda qualche fattura vecchia per non perdere un cliente o un fornitore strategico. La domanda arriva quasi sempre a metà percorso, quando le trattative si complicano: se poi le cose vanno male e arriva la liquidazione giudiziale, quei soldi possono essere chiesti indietro dal curatore?
Non esiste una risposta unica a questa domanda: dipende da chi sei. Lo stesso bonifico di 27.380 € fatto a maggio può essere al sicuro se l’ha ricevuto un fornitore corrente pagato alle scadenze di sempre, esposto alla revocatoria se l’ha ricevuto una banca per ridurre uno scoperto, e quasi certamente intoccabile se è servito a pagare gli stipendi del mese. Per l’imprenditore che lo ha disposto, poi, il problema non è solo la revocatoria: è anche la propria responsabilità, che la legge lascia espressamente salva. E per l’impresa minore, che non può fallire, il discorso cambia ancora, perché le regole del Codice della crisi sono richiamate solo in parte.
In questa guida trovi le regole comuni a tutti e poi sei sezioni scritte per sei lettori diversi:
- l’imprenditore (società o ditta “sopra soglia”) che paga durante le trattative;
- il fornitore che riceve pagamenti, correnti o arretrati;
- la banca e gli intermediari finanziari (rimesse, rientri, nuove garanzie);
- i lavoratori, i collaboratori e i professionisti dell’impresa (compreso l’esperto);
- il Fisco e gli enti previdenziali;
- l’impresa minore e l’impresa agricola sotto soglia.
Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo tema? Perché la revocabilità dei pagamenti fatti durante le trattative si decide su due piani che vanno governati insieme. Il primo è il percorso della composizione negoziata, con il ruolo dell’esperto, il suo eventuale dissenso, le autorizzazioni del tribunale: è la materia per cui l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Il secondo è il contenzioso che si apre dopo, quando il curatore agisce in revocatoria e la causa può arrivare fino alla Cassazione, dove l’Avvocato patrocina come cassazionista; per le imprese minori, che finiscono nella liquidazione controllata, entra in gioco anche la sua qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC.
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Le regole che valgono per tutti: cosa dice il Codice della crisi
Un solo paragrafo di inquadramento, perché sul sito trovi già guide generali sulla procedura. La composizione negoziata (artt. 12-25-undecies CCII, come modificati dal D.Lgs. 136/2024) è un percorso stragiudiziale: l’imprenditore chiede alla Camera di commercio la nomina di un esperto indipendente, che lo affianca nelle trattative con creditori e altre parti interessate. L’incarico dell’esperto dura 180 giorni, con una possibile proroga fino ad altri 180 (art. 17 c.7). L’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa (art. 21) e, se chiede le misure protettive, queste non bloccano i pagamenti: l’art. 18 c.3 lo dice in modo esplicito, «non sono inibiti i pagamenti».
Da qui nasce il problema. L’impresa che negozia è, per definizione, in squilibrio, spesso già in crisi, a volte già insolvente. Se le trattative falliscono e si apre la liquidazione giudiziale, il curatore guarda indietro e cerca gli atti che hanno sottratto risorse ai creditori. Lo strumento è la revocatoria: quella ordinaria (art. 165 CCII, che rinvia all’art. 2901 c.c.) e quella concorsuale dell’art. 166 CCII.
L’art. 166 CCII in breve
L’art. 166 (testo aggiornato al D.Lgs. 136/2024, letto su Brocardi) distingue due gruppi di atti:
- comma 1, atti “anormali”: atti a titolo oneroso con prestazioni sproporzionate di oltre un quarto, pagamenti di debiti scaduti fatti con mezzi diversi dal denaro o dai normali mezzi di pagamento, pegni e ipoteche volontarie per debiti preesistenti non scaduti (periodo di un anno), pegni e ipoteche per debiti scaduti (periodo di sei mesi). Qui è revocato tutto, salvo che chi ha ricevuto provi di non conoscere l’insolvenza;
- comma 2, atti “normali”: pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, atti a titolo oneroso, garanzie costituite contestualmente al credito, compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita la liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori. Qui la revoca scatta se il curatore prova che chi ha ricevuto conosceva l’insolvenza.
Il comma 3 elenca le esenzioni: pagamenti di beni e servizi nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso (lett. a); rimesse su conto corrente che non riducono in modo consistente e durevole l’esposizione verso la banca (lett. b); alcune vendite immobiliari a giusto prezzo (lett. c); atti in esecuzione di un piano attestato (lett. d); atti in esecuzione di concordato preventivo, concordato semplificato, piano di ristrutturazione o accordo omologati e atti successivi al deposito di quelle domande (lett. e); compensi a dipendenti e collaboratori (lett. f); pagamenti alla scadenza di debiti per servizi strumentali all’accesso alle procedure (lett. g).
L’art. 24 CCII: la regola specifica per la composizione negoziata
La norma che risponde alla domanda del titolo è l’art. 24 CCII, «Conservazione degli effetti» (pagina Brocardi aggiornata al 12/8/2026; il comma 1 è stato modificato dall’art. 5 c.10 del D.Lgs. 136/2024). Va letta comma per comma, perché ogni comma protegge cose diverse:
- comma 1: gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell’art. 22 conservano i loro effetti anche se poi intervengono un accordo di ristrutturazione omologato, un concordato preventivo omologato, un piano di ristrutturazione omologato (art. 64-bis), la liquidazione giudiziale, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria o il concordato semplificato omologato;
- comma 2: gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere dall’imprenditore dopo l’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto non sono soggetti alla revocatoria dell’art. 166 comma 2, purché coerenti con l’andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti;
- comma 3: gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti successivi all’accettazione dell’esperto restano in ogni caso soggetti alle azioni degli artt. 165 e 166 se l’esperto ha iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese (art. 21 c.4) oppure se il tribunale ha rigettato la richiesta di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 22;
- comma 4: resta salva la responsabilità dell’imprenditore per gli atti compiuti;
- comma 5: contiene una disposizione sui reati di bancarotta. La sua portata va verificata sul testo e con il difensore penale: in questa guida non ce ne occupiamo, perché riguarda un piano diverso dalla revocatoria.
Quattro conseguenze che valgono per ogni profilo
Primo: lo scudo parte solo dall’accettazione dell’esperto. Non dal giorno dell’istanza, non dal giorno della prima telefonata con il commercialista. Un pagamento fatto la settimana prima dell’accettazione resta soggetto alle regole ordinarie.
Secondo: lo scudo del comma 2 copre solo la revocatoria del comma 2 dell’art. 166. Non copre gli atti “anormali” del comma 1 (pagamenti con mezzi anomali, garanzie per debiti già esistenti) e non copre la revocatoria ordinaria dell’art. 165. È una lettura che discende dal testo: la norma richiama un solo comma, e chi riceve un pagamento “strano” durante le trattative non può contare sullo scudo.
Terzo: la coerenza si giudica “al momento”. La norma parla delle prospettive di risanamento «esistenti al momento in cui sono stati compiuti». Quindi il curatore non può dire semplicemente “le trattative poi sono fallite, dunque il pagamento era incoerente”. Deve ricostruire cosa si sapeva quel giorno. Questo rende decisiva la documentazione: verbali degli incontri con l’esperto, piano, aggiornamenti di tesoreria, email.
Quarto: il dissenso dell’esperto e il rigetto del tribunale fanno cadere tutto. Se l’esperto ha iscritto il dissenso o il tribunale ha negato l’autorizzazione, il pagamento torna esposto sia alla revocatoria concorsuale sia a quella ordinaria. L’art. 21 prevede che l’imprenditore informi l’esperto per iscritto, prima di compierli, degli atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non coerenti con le trattative; l’esperto, se ritiene che l’atto possa pregiudicare i creditori, lo segnala per iscritto; se l’atto viene compiuto comunque, l’esperto può iscrivere il dissenso nel registro delle imprese entro dieci giorni, e deve farlo quando l’atto pregiudica i creditori.
I documenti che decidono la partita
Poiché la coerenza si valuta con riferimento al momento del pagamento, la causa di revocatoria si vince o si perde quasi sempre sui documenti. Quelli che contano, per qualunque profilo, sono:
- la comunicazione di accettazione dell’incarico da parte dell’esperto, con la data esatta: è lo spartiacque dello scudo;
- il progetto di piano e le sue versioni successive, per dimostrare che un certo pagamento era previsto o comunque compatibile;
- i verbali degli incontri e le email con l’esperto, che mostrano cosa si sapeva in quel momento delle prospettive di risanamento;
- il piano di tesoreria, meglio se settimanale, con l’indicazione dei pagamenti prioritari e del motivo;
- le informative dell’art. 21 e le risposte dell’esperto, e la visura del registro delle imprese per verificare se è stato iscritto un dissenso;
- i contratti, le fatture e gli estratti conto degli anni precedenti, indispensabili per dimostrare i “termini d’uso” o l’andamento del conto corrente;
- i provvedimenti del tribunale su misure protettive, cautelari e autorizzazioni dell’art. 22;
- la relazione finale dell’esperto, che il curatore leggerà per prima.
Chi paga e chi riceve dovrebbero conservare copia di quanto li riguarda: il fornitore o la banca, a distanza di un anno, non avranno accesso agli archivi dell’impresa, e dovranno difendersi con ciò che hanno in mano.
Sospensione feriale e tempi
I termini della composizione negoziata e dei procedimenti disciplinati dal Codice corrono anche in agosto: l’art. 9 c.1 CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti regolati dal Codice. I dieci giorni dell’esperto per iscrivere il dissenso, quindi, non si fermano il 1° agosto. Diverso è il caso di un’azione revocatoria ordinaria promossa davanti al giudice civile fuori da una procedura: lì si tratta di un normale giudizio di cognizione, al quale si applica la sospensione dal 1° al 31 agosto (L. 742/1969).
Con queste regole in mano, vediamo come cambiano le cose per ciascuno.
Se sei l’imprenditore che paga durante le trattative
La tua situazione
Sei l’amministratore di una srl, di una spa o il titolare di un’impresa individuale che supera le soglie dell’impresa minore: quindi, se le trattative falliscono, rischi la liquidazione giudiziale. L’esperto ha accettato l’incarico, magari hai ottenuto le misure protettive. Nel frattempo devi far girare l’azienda: materie prime, energia, affitti, leasing, qualche fornitore che minaccia di fermarsi se non gli saldi l’arretrato. Ogni giorno decidi chi pagare e chi no. La tua domanda è doppia: quei pagamenti reggeranno? E se non reggono, cosa rischio io?
Cosa cambia per te
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: sei tu a creare la protezione, o a farla saltare. Lo scudo dell’art. 24 c.2 non è automatico: dipende dalla coerenza del pagamento con le trattative e con le prospettive di risanamento, e la coerenza la costruisci tu, giorno per giorno, con le tue scelte e con quello che documenti.
In concreto, le regole che ti riguardano sono quattro.
- Pagamenti correnti coerenti (fornitori che servono per continuare, stipendi, utenze, canoni): sono la zona più sicura. Spesso rientrano già nelle esenzioni dell’art. 166 c.3 e, in più, nello scudo dell’art. 24 c.2.
- Pagamenti non coerenti e atti di straordinaria amministrazione: devi informare prima l’esperto, per iscritto (art. 21). Se non lo fai e l’atto si rivela pregiudizievole, hai perso la carta migliore.
- Atti che vuoi blindare davvero (un finanziamento prededucibile, anche dai soci, la cessione dell’azienda o di un ramo): puoi chiedere l’autorizzazione del tribunale (art. 22). Se arriva, l’atto conserva i suoi effetti anche nella successiva liquidazione giudiziale (art. 24 c.1).
- Atti fatti contro il parere dell’esperto: se l’esperto iscrive il dissenso, il pagamento torna revocabile “in ogni caso” (art. 24 c.3) e il tribunale, informato, può revocare o abbreviare le misure protettive (art. 21).
Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri su un punto preciso: l’art. 24 c.4 lascia salva la tua responsabilità per gli atti compiuti. Anche se un pagamento non viene revocato, questo non chiude il discorso sulla gestione. Se hai pagato in modo selettivo un creditore vicino a te, o hai fatto un’operazione che ha peggiorato il dissesto, il curatore può valutare l’azione di responsabilità, con regole diverse dalla revocatoria. E l’art. 21 c.1 aggiunge un parametro: se l’impresa è insolvente ma ha concrete prospettive di risanamento, va gestita nel prevalente interesse dei creditori.
I numeri
Ipotesi dimostrativa. La società ha accettazione dell’esperto il 14 gennaio 2026. Tra gennaio e settembre fa questi pagamenti:
| Data | Pagamento | Importo | Inquadramento probabile |
|---|---|---|---|
| 26/2/2026 | Saldo arretrato al fornitore unico di componenti | 41.270 € | Fuori dai sei mesi se la domanda di liquidazione arriva il 12/10/2026 |
| 18/5/2026 | Fattura corrente fornitore energia, a 30 giorni come sempre | 8.940 € | Esente (art. 166 c.3 lett. a) e coerente (art. 24 c.2) |
| 22/6/2026 | Rientro sul conto anticipi, senza nuovi utilizzi | 63.500 € | Rischio alto: può ridurre in modo durevole l’esposizione |
| 15/7/2026 | Restituzione al socio di un finanziamento | 30.000 € | Rischio massimo: non coerente, da segnalare all’esperto |
| 14/9/2026 | Stipendi di agosto | 52.610 € | Esente (art. 166 c.3 lett. f) |
Se un creditore deposita la domanda di liquidazione giudiziale il 12 ottobre 2026 e la liquidazione viene aperta, il periodo di sei mesi dell’art. 166 c.2 va a ritroso fino al 12 aprile 2026. Il pagamento di febbraio è fuori; gli altri sono dentro. Su 196.320 € di pagamenti, quelli seriamente esposti sono il rientro bancario (63.500 €) e la restituzione al socio (30.000 €): 93.500 €, quasi metà del totale.
I rischi specifici
Il rischio principale, per te, è credere che basti la composizione negoziata a proteggere ogni uscita di cassa. Non è così: lo scudo vale solo per i pagamenti coerenti, solo dopo l’accettazione dell’esperto e solo contro la revocatoria dell’art. 166 c.2. A questo si aggiungono:
- la restituzione dei finanziamenti dei soci, che è il pagamento più sospetto agli occhi di un curatore;
- la scelta di pagare per intero un creditore “anziano” mentre agli altri proponi uno stralcio, se non è giustificata dal piano;
- le operazioni non comunicate all’esperto, che diventano difficili da difendere;
- la revoca delle misure protettive se l’esperto segnala al tribunale un atto pregiudizievole.
Le mosse giuste
- Prepara un piano di tesoreria settimanale da condividere con l’esperto: ogni pagamento importante deve trovare lì la sua giustificazione.
- Comunica per iscritto all’esperto, prima di farli, i pagamenti fuori dall’ordinario e gli atti di straordinaria amministrazione, conservando la risposta.
- Chiedi l’autorizzazione dell’art. 22 per le operazioni che vuoi rendere stabili (finanziamenti prededucibili, cessione d’azienda): è l’unica protezione “piena” prevista.
- Non restituire finanziamenti ai soci né pagare parti correlate senza un via libera documentato.
- Archivia tutto: verbali, email, versioni del piano. La coerenza si giudica “al momento”, e tra un anno dovrai dimostrare cosa si sapeva quel giorno.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, conosce dall’interno come l’esperto valuta la coerenza dei pagamenti: per questo lo Studio imposta con l’imprenditore la documentazione di ogni uscita rilevante prima che venga fatta, non dopo.
Giurisprudenza dedicata
Il Tribunale di Milano, con un provvedimento del 19 giugno 2025 riportato nel massimario della Camera di commercio di Prato-Pistoia (edizione 2026), ha respinto la richiesta di inibire ai contraenti i rimedi per il mancato pagamento dei debiti correnti, osservando che durante il percorso la buona fede e la correttezza impongono il puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali in corso. Per te significa una cosa precisa: pagare il corrente non è solo permesso, è ciò che i giudici si aspettano; i pagamenti correnti puntuali sono anche quelli più facili da difendere come coerenti.
Se sei il fornitore che riceve pagamenti dall’impresa in composizione negoziata
La tua situazione
Vendi materie prime, servizi, trasporti, manutenzione a un’impresa che ti ha comunicato di aver avviato la composizione negoziata. Magari hai un arretrato di qualche mese e l’impresa ti propone di saldarlo in tutto o in parte per continuare la fornitura. Oppure continui a fornire e vieni pagato regolarmente. La tua paura è concreta: tra un anno un curatore potrebbe chiederti di restituire quello che hai incassato, e tu nel frattempo hai già consegnato la merce.
Cosa cambia per te
Per chi è nella tua posizione, il primo dato è scomodo: sapendo della composizione negoziata, è difficile sostenere di non conoscere le difficoltà dell’impresa. Se la liquidazione giudiziale viene aperta, il curatore che agisce ai sensi dell’art. 166 c.2 deve provare che conoscevi l’insolvenza, e la comunicazione dell’avvio delle trattative, le richieste di dilazione, i ritardi accumulati sono elementi che userà.
Ma qui le regole ti proteggono più di quanto pensi, su due livelli.
Il primo livello è l’esenzione dell’art. 166 c.3 lett. a): i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso non sono revocabili. La Cassazione (Sez. I, sent. n. 25162 del 7/12/2016, commentata da EC News e Diritto Bancario sulla norma gemella della legge fallimentare) ha chiarito che i “termini d’uso” sono quelli del concreto rapporto tra le parti, non la prassi del settore: conta come tu e l’impresa avete sempre lavorato, per tempi e modalità di pagamento.
Il secondo livello è l’art. 24 c.2: anche se il pagamento non è “nei termini d’uso” (per esempio è il saldo di un arretrato), non è revocabile ai sensi dell’art. 166 c.2 se è stato fatto dopo l’accettazione dell’esperto ed era coerente con le trattative e con le prospettive di risanamento.
I numeri
Ipotesi dimostrativa. Il fornitore ha un credito di 74.860 € per fatture scadute tra settembre e dicembre 2025. L’impresa, dopo l’accettazione dell’esperto, propone:
- di pagare le forniture nuove a 30 giorni, come da contratto;
- di saldare l’arretrato con un 40% subito (29.944 €) e il resto nell’accordo finale.
Le forniture nuove pagate a 30 giorni, per esempio 11.420 € al mese tra maggio e settembre (57.100 € in tutto), sono nella zona più sicura: termini d’uso (art. 166 c.3 lett. a) più coerenza (art. 24 c.2).
Il 40% dell’arretrato (29.944 €) è un pagamento di debito scaduto: non è nei termini d’uso, quindi l’unico scudo è l’art. 24 c.2. Regge se il pagamento era coerente: per esempio, se il fornitore è insostituibile e senza quel saldo avrebbe fermato la produzione, e questo risulta dai documenti delle trattative. Non regge se l’esperto ha iscritto il dissenso.
Se invece l’impresa ti paga l’arretrato cedendoti merce o crediti verso suoi clienti invece di denaro, sei nel comma 1 dell’art. 166 (pagamenti con mezzi anormali): lo scudo dell’art. 24 c.2 non lo copre, e sei tu a dover provare di non conoscere l’insolvenza. In una composizione negoziata quella prova è quasi impossibile.
I rischi specifici
Il rischio principale, per il fornitore, è accettare forme di pagamento “creative” dell’arretrato. Datio in solutum, cessioni di crediti, compensazioni costruite ad hoc, permute: sono proprio gli atti che restano fuori dallo scudo. Altri rischi:
- pagamenti anticipati o a condizioni più favorevoli di quelle storiche, che escono dai “termini d’uso”;
- incassi dopo che l’esperto ha manifestato perplessità, che possono essere seguiti dall’iscrizione del dissenso;
- incassi da un’impresa poi rivelatasi già insolvente senza prospettive concrete, perché in quel caso la coerenza “al momento” è più difficile da sostenere.
Le mosse giuste
- Separa il corrente dall’arretrato: fatture nuove pagate ai tempi di sempre, arretrato regolato nell’accordo con l’esperto.
- Chiedi che il saldo dell’arretrato risulti negli atti delle trattative, con la motivazione (continuità della fornitura, fornitore strategico).
- Rifiuta pagamenti in natura o con mezzi anomali: chiedi denaro o bonifico.
- Valuta se l’accordo finale può essere un contratto o un accordo dell’art. 23 che renda stabili i pagamenti, e verifica con un legale quali effetti produce quella specifica forma.
- Conserva le prove dei termini storici di pagamento: estratti conto, fatture degli anni precedenti, contratti quadro. Ti serviranno per l’esenzione dei “termini d’uso”.
Giurisprudenza dedicata
Oltre alla Cassazione sui “termini d’uso”, ti interessa il Tribunale di Ivrea, 17 febbraio 2023 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026): dopo la conferma delle misure protettive, i creditori non possono rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, risolverli, anticiparne la scadenza o modificarli a danno dell’imprenditore solo perché non è stato pagato un credito anteriore (art. 18 c.5). Per te significa che non puoi usare lo stop delle forniture come leva per farti saldare l’arretrato, mentre puoi pretendere che le forniture nuove vengano pagate.
Se sei la banca o un intermediario finanziario
La tua situazione
Sei la banca che ha concesso all’impresa conto corrente, anticipi su fatture, mutui chirografari o garantiti dal Fondo di garanzia. Hai ricevuto la comunicazione dell’avvio della composizione negoziata, partecipi alle trattative con l’esperto. Sul conto continuano a passare incassi e pagamenti. Ti chiedi se le rimesse che riducono lo scoperto, le rate di mutuo incassate, la nuova ipoteca che l’impresa ti offre in cambio di una moratoria reggeranno a un’eventuale liquidazione giudiziale.
Cosa cambia per te
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: sei il creditore che il curatore guarda per primo, perché sul conto corrente ogni incasso è, tecnicamente, un pagamento a tuo favore.
Le regole che ti riguardano sono tre.
- Rimesse su conto corrente: l’art. 166 c.3 lett. b le esenta se non hanno ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione verso la banca. Se l’impresa continua a utilizzare l’affidamento, le rimesse “girano” e restano esenti; se invece rientri, lasciando che gli incassi coprano lo scoperto senza nuovi utilizzi, la riduzione diventa durevole.
- Pagamenti coerenti dopo l’accettazione dell’esperto: lo scudo dell’art. 24 c.2 vale anche per te, ma solo contro l’art. 166 c.2 e solo se il pagamento era coerente con le trattative. Un rientro dello scoperto deciso unilateralmente mentre si negozia uno stralcio con gli altri creditori difficilmente lo è.
- Garanzie nuove per debiti vecchi: qui le regole ti proteggono meno di quanto speri. Un’ipoteca o un pegno concessi durante le trattative per un debito già scaduto rientrano nell’art. 166 c.1 lett. d, cioè tra gli atti “anormali” che lo scudo dell’art. 24 c.2 non copre, secondo la lettura letterale della norma che richiama solo il comma 2.
C’è poi il quadro dei tuoi obblighi. L’art. 16 c.5 stabilisce che l’accesso alla composizione negoziata e le trattative non sono, di per sé, causa di sospensione e revoca delle linee di credito né ragione di una diversa classificazione del credito. L’art. 18 c.5 vieta ai creditori, «ivi compresi banche e intermediari finanziari», di rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti o anticiparne la scadenza solo per il mancato pagamento di crediti anteriori; il c.5-bis aggiunge che dopo la conferma delle misure la banca non può mantenere la sospensione delle linee di credito, salvo ragioni di vigilanza prudenziale motivate.
I numeri
Ipotesi dimostrativa. Fido di cassa di 120.000 €, utilizzato al 14 gennaio 2026 per 118.640 €. Tra aprile e settembre affluiscono sul conto incassi da clienti per 286.300 € e l’impresa dispone pagamenti per 231.770 €. A fine settembre lo scoperto è sceso a 64.110 €.
- Riduzione dell’esposizione: 118.640 − 64.110 = 54.530 €.
- Se nei sei mesi anteriori alla domanda di liquidazione la banca ha lasciato il fido utilizzabile e l’impresa lo ha usato per pagare fornitori e stipendi, la riduzione è il saldo di un normale “andirivieni” e la banca ha buoni argomenti per l’esenzione della lett. b.
- Se invece la banca, a giugno, ha ridotto il fido a 70.000 € e bloccato i nuovi utilizzi, quei 54.530 € hanno ridotto in modo consistente e durevole l’esposizione: sono il primo bersaglio del curatore, e la condotta contrasta anche con l’art. 16 c.5.
Seconda ipotesi: la banca concede uno spostamento di 18 mesi delle rate di un mutuo chirografario già in ritardo (debito residuo 212.480 €) e in cambio ottiene un’ipoteca su un capannone. Se la liquidazione giudiziale viene aperta entro sei mesi dall’iscrizione, il curatore può chiedere la revoca ai sensi dell’art. 166 c.1 lett. d, e la banca dovrà provare di non conoscere l’insolvenza: in una composizione negoziata è una prova difficilissima.
I rischi specifici
Il rischio principale, per la banca, è la garanzia “nuova” concessa in cambio di una dilazione di un debito già scaduto. Lo dice in modo netto la Cassazione nella sentenza Sez. I n. 3450 dell’11/2/2025 (massima Rv. 673953-01, pubblicata da Foroeuropeo): se la garanzia è rilasciata dopo l’inadempimento, il debito si considera scaduto ai fini della revocatoria degli atti anormali, anche se contestualmente si concorda una rateizzazione o una dilazione, soprattutto quando il nuovo termine è concesso proprio in vista della garanzia. Le due operazioni sono un tutto unico. La sentenza riguarda l’art. 67 della legge fallimentare, ma il principio si adatta alla stessa fattispecie dell’art. 166 c.1 lett. d CCII.
Altri rischi: rientri unilaterali, compensazioni tra conti, escussione anticipata di garanzie, segnalazioni non coerenti con l’art. 16 c.5.
Le mosse giuste
- Mantieni operativi gli affidamenti salvo ragioni motivate e scritte: la rotazione del conto protegge le rimesse.
- Non chiedere garanzie nuove su debiti scaduti fuori da un accordo che ne giustifichi la stabilità; se servono, valuta con l’impresa la strada dell’autorizzazione del tribunale o di un accordo che produca effetti di esenzione.
- Porta al tavolo dell’esperto ogni richiesta di rientro: un pagamento discusso e condiviso è più difendibile come coerente.
- Documenta le ragioni di vigilanza prudenziale se devi mantenere sospensioni.
- Valuta l’esposizione da revocatoria prima di firmare l’accordo, non dopo.
Giurisprudenza dedicata
Il Tribunale di Verona, 22 gennaio 2024 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026), ha affermato che la banca può revocare o sospendere gli affidamenti solo per giustificato motivo comunicato per iscritto, e che la violazione giustifica l’ordine di eseguire i contratti pendenti con un’indennità per il ritardo. Lo stesso Tribunale, l’11 dicembre 2025, ha invece respinto le richieste cautelari che sospendevano il rimborso delle rate dei finanziamenti in corso, salvo casi eccezionali. Per la banca il messaggio è duplice: le rate incassate regolarmente sono un pagamento “fisiologico”; il rientro forzato no.
Se sei un lavoratore, un collaboratore o un professionista dell’impresa
La tua situazione
Sei un dipendente che ha ricevuto lo stipendio, magari anche qualche mensilità arretrata, durante le trattative. Oppure sei un agente, un collaboratore coordinato, un consulente esterno. O ancora sei il commercialista, l’attestatore, l’advisor finanziario che ha seguito l’impresa nella composizione negoziata, o lo stesso esperto nominato dalla Camera di commercio. Hai lavorato, sei stato pagato, e ti chiedi se quei soldi possono essere chiesti indietro.
Cosa cambia per te
Se sei un lavoratore o un collaboratore, la prima cosa che devi sapere è questa: l’art. 166 c.3 lett. f esenta dalla revocatoria i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro dei dipendenti e degli altri collaboratori, anche non subordinati. È un’esenzione oggettiva: non dipende dalla composizione negoziata, né dalla coerenza con le trattative, né da quello che sapevi sulla situazione dell’impresa. Il tuo stipendio è al sicuro dalla revocatoria concorsuale.
I lavoratori, poi, hanno una posizione particolare in tutto il percorso: l’art. 18 c.1 esclude i diritti di credito dei lavoratori dalle misure protettive. Significa che le misure non impediscono a te di agire per i tuoi crediti, e che l’impresa, pagandoti, fa una cosa che la legge prevede come normale. Se poi l’azienda o un ramo viene ceduto con l’autorizzazione del tribunale (art. 22), resta fermo l’art. 2112 c.c.: il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario e i tuoi diritti ti seguono.
Se sei un professionista, la situazione ha una particolarità che cambia tutto: il tuo compenso non è un corrispettivo “di lavoro dipendente”, quindi la lett. f non basta sempre a coprirti. Contano altre regole:
- l’art. 166 c.3 lett. g esenta i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere servizi strumentali all’accesso alle procedure di regolazione della crisi. Se il tuo servizio era funzionale all’accesso a una di queste procedure e sei stato pagato alla scadenza, hai un argomento forte; se invece sei stato pagato in anticipo o in ritardo, l’argomento si indebolisce;
- l’art. 24 c.2 ti protegge dalla revocatoria dell’art. 166 c.2 se il pagamento è successivo all’accettazione dell’esperto ed era coerente con le trattative. Un compenso proporzionato per un lavoro necessario al piano è, di regola, coerente;
- il compenso dell’esperto ha una disciplina propria: è liquidato secondo l’art. 25-ter, ed è prededucibile (art. 25-ter c.12). L’esperto può ottenere un acconto dopo 60 giorni dall’accettazione, fino a un terzo (c.13).
I numeri
Ipotesi dimostrativa per il lavoratore. Una dipendente con netto mensile di 1.640 € riceve a giugno 2026, oltre allo stipendio di maggio, due mensilità arretrate di marzo e aprile: 4.920 € in tutto. L’intero importo rientra nell’esenzione della lett. f, perché si tratta di corrispettivi per prestazioni di lavoro, anche se pagati in ritardo.
Ipotesi dimostrativa per il professionista. Un advisor finanziario riceve, durante le trattative, tre pagamenti:
- 6.200 € a marzo per la predisposizione del piano finanziario, alla scadenza contrattuale;
- 9.850 € a luglio come “premio” per il buon andamento delle trattative, non previsto nel contratto iniziale;
- 4.300 € a settembre per un’attività di consulenza su un progetto di espansione estraneo al risanamento.
Il primo pagamento è il più protetto: servizio strumentale, pagato alla scadenza, coerente con il piano. Il secondo è esposto: non era dovuto alla scadenza, e il curatore potrà sostenere che è incoerente. Il terzo è il più esposto: non ha nulla a che vedere con il risanamento, e lo scudo dell’art. 24 c.2 difficilmente regge.
I rischi specifici
Il rischio principale, per il professionista, è che il suo compenso venga giudicato sproporzionato o non coerente con il risanamento. I tribunali guardano anche alla misura: secondo il Tribunale di Parma, 26 settembre 2023 (massima riportata nei massimari delle Camere di commercio), i compensi dei consulenti dell’impresa non dovrebbero superare quello dell’esperto. E il Tribunale di Milano (28/3/2024 e decreto del 9/10/2025) ha affermato che nella composizione negoziata sono prededucibili solo i crediti indicati dalla legge, come il compenso dell’esperto: per gli altri professionisti la prededuzione non è automatica.
Per il lavoratore i rischi sono minimi sul piano della revocatoria; possono riguardare piuttosto i pagamenti “non da lavoro” ricevuti a titolo diverso, come la restituzione di un prestito personale fatto all’azienda o somme incassate come socio.
Le mosse giuste
Per i lavoratori:
- Conserva buste paga e prove dei pagamenti: se un giorno servisse, dimostrano la natura retributiva delle somme.
- Distingui le somme da lavoro da quelle ad altro titolo (rimborsi, prestiti, utili).
- Se hai crediti arretrati, ricorda che puoi agire: le misure protettive non li coprono.
Per i professionisti:
- Fai concordare il compenso per iscritto, con scadenze precise legate alle fasi del lavoro.
- Fatti pagare alla scadenza, né prima né molto dopo: è ciò che rende applicabile la lett. g.
- Rendi visibile all’esperto il tuo incarico e il compenso, così che la coerenza risulti dagli atti.
- Evita incarichi estranei al risanamento durante le trattative.
Giurisprudenza dedicata
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 9567 del 5/11/2024 (massima riportata nei massimari delle Camere di commercio), ha indicato i criteri per liquidare il compenso dell’esperto, chiarendo che prevale l’accordo tra le parti e che il provvedimento di liquidazione vale come prova scritta per il decreto ingiuntivo e come titolo per la provvisoria esecuzione. Per l’esperto e per chi ne paga il compenso, significa che quel pagamento ha una base legale propria e non dipende dalla valutazione di coerenza che vale per gli altri pagamenti.
Se sei il Fisco o un ente previdenziale (e se sei l’impresa che paga imposte e contributi)
La tua situazione
Questo profilo riguarda due lettori: l’impresa che, durante le trattative, deve decidere se continuare a pagare IVA, ritenute, contributi e rate delle dilazioni; e l’ente (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione, INPS, enti territoriali) che riceve quei pagamenti. La domanda è la stessa vista da due lati: i versamenti fatti durante la composizione negoziata possono essere revocati? E se non pago, cosa succede?
Cosa cambia per te
Per chi è nella tua posizione, la prima regola è che i versamenti di imposte e contributi correnti sono pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, quindi rientrano astrattamente nell’art. 166 c.2: in teoria il curatore potrebbe chiederne la revoca dimostrando che l’ente conosceva l’insolvenza. In pratica, se il versamento è fatto dopo l’accettazione dell’esperto ed è coerente con il piano, lo scudo dell’art. 24 c.2 si applica anche qui, perché la norma non distingue tra creditori.
Le regole specifiche per questo profilo sono tre.
- Le misure protettive non sospendono i versamenti. Il Tribunale di Catania, 14 giugno 2022 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026), ha escluso che la sospensione dei pagamenti dei debiti iscritti a ruolo o oggetto di avviso bonario verso Agenzia delle Entrate e INPS sia una misura protettiva tipica: al massimo può essere chiesta come misura cautelare, con un’istanza motivata.
- La transazione fiscale nella composizione negoziata (art. 23 c.2-bis, nel testo aggiornato da ultimo dal D.Lgs. 147/2026, pubblicato nella G.U. n. 185 dell’11/8/2026 e in vigore dal 12/8/2026, che ha esteso l’istituto ai tributi di regioni, province, città metropolitane e comuni: il testo in Gazzetta va controllato) consente di proporre il pagamento parziale o dilazionato di tributi e accessori, esclusi quelli che sono risorse proprie dell’Unione europea. L’accordo produce effetti dal deposito presso il tribunale; il giudice verifica la regolarità della documentazione e dell’accordo, non la convenienza (Trib. Milano, decr. 21/5/2025, segnalato da Iusletter). L’accordo si risolve di diritto se si apre la liquidazione giudiziale o controllata, se si accerta l’insolvenza o se i pagamenti non sono integrali entro 60 giorni dalle scadenze.
- Le misure premiali dell’art. 25-bis (riduzione di interessi e sanzioni, rateizzazione fino a 72 rate, 120 in caso di grave difficoltà) valgono per le somme non ancora iscritte a ruolo: le cartelle restano fuori dalla rateizzazione premiale.
Sul versante opposto, l’impresa ha anche un diritto da far valere: il Tribunale di La Spezia, 23 febbraio 2023 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026), ha affermato che il divieto temporaneo di azioni esecutive non fa scattare il blocco dei pagamenti previsto dall’art. 48-bis per le pubbliche amministrazioni, che devono pagare regolarmente i loro debiti verso l’impresa durante il periodo protetto.
I numeri
Ipotesi dimostrativa. Durante le trattative l’impresa versa:
- IVA trimestrale corrente: 23.780 €;
- ritenute sui dipendenti di quattro mesi: 31.460 €;
- contributi INPS correnti: 47.215 €;
- tre rate di una dilazione di cartelle già in corso: 3 × 2.918 € = 8.754 €.
Totale: 111.209 €. Il versamento delle ritenute e dei contributi correnti è coerente con qualunque piano di continuità: senza DURC regolare l’impresa non lavora con la pubblica amministrazione e non accede a molti benefici. Il Tribunale di Ivrea, 24 dicembre 2025 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026), ha escluso che si possa ordinare all’ente di rilasciare il DURC, ammettendo però l’accertamento interinale dei presupposti quando il piano prevede il pagamento integrale, anche rateale, del credito previdenziale. Il pagamento delle rate della dilazione serve a non perdere il beneficio: anche questo è, di regola, coerente.
Se invece l’impresa, a luglio, usa 38.600 € per chiudere in un’unica soluzione una vecchia cartella di un tributo locale, mentre propone agli altri creditori chirografari il 30%, quel pagamento è il più esposto: se non è giustificato dal piano, il curatore potrà sostenerne l’incoerenza.
I rischi specifici
Il rischio principale, per l’impresa, è usare la poca liquidità per pagare debiti fiscali “vecchi” invece di quelli correnti, o viceversa smettere di versare il corrente contando sulla protezione. Nel primo caso il pagamento è esposto alla revocatoria; nel secondo, l’impresa accumula nuovo debito, sanzioni e, oltre certe soglie, possibili profili penali tributari, per i quali va sentito il difensore penale.
Per l’ente, il rischio è ricevere pagamenti fuori piano da un’impresa poi fallita: il curatore potrà agire, e la consapevolezza dello stato di crisi, se l’ente partecipa alle trattative o riceve la proposta di transazione, sarà difficile da negare.
Le mosse giuste
- Mantieni regolari i versamenti correnti di ritenute, IVA e contributi, se il piano lo consente: proteggono la continuità e sono facili da difendere.
- Porta il debito fiscale pregresso nella transazione dell’art. 23 c.2-bis invece di pagarlo “fuori”.
- Non sospendere i versamenti senza un provvedimento: la sospensione non è una misura protettiva tipica.
- Chiedi i pagamenti che la pubblica amministrazione ti deve: durante il periodo protetto devono arrivare.
- Verifica se le rate di una dilazione già in corso rischiano la decadenza e inseriscile nella tesoreria con priorità.
Giurisprudenza dedicata
Oltre ai provvedimenti di Catania, Ivrea, La Spezia e Milano già citati, il punto per te è che la giurisprudenza di merito tende a tenere separati il corrente e il pregresso: il corrente si paga, il pregresso si negozia. È la stessa logica che rende un pagamento coerente con le trattative ai sensi dell’art. 24 c.2.
Se sei un’impresa minore o un’impresa agricola sotto soglia
La tua situazione
Sei un artigiano, un commerciante, una piccola srl o un’azienda agricola che rientra nei limiti dell’impresa minore: secondo l’art. 2 c.1 lett. d CCII, attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 €, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 € nei tre esercizi precedenti (o dall’inizio dell’attività, se dura da meno) e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 €. Hai chiesto la nomina dell’esperto al segretario generale della Camera di commercio (art. 25-quater). Continui a pagare i fornitori e le rate. Ti chiedi se le regole sulla revocatoria valgono anche per te.
Cosa cambia per te
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: l’impresa minore non è soggetta alla liquidazione giudiziale, quindi la revocatoria concorsuale dell’art. 166 non è il tuo problema principale. Se le trattative falliscono, gli sbocchi sono il concordato minore, la liquidazione controllata, il concordato semplificato o, per la sola impresa agricola, l’accordo di ristrutturazione (art. 25-quater c.4).
Il quadro normativo per te è diverso anche nel testo:
- l’art. 25-quater c.5 richiama, dell’art. 24, soltanto i commi 3 e 4. Lo scudo del comma 2 (pagamenti coerenti non revocabili) non è richiamato; ma, se non c’è liquidazione giudiziale, quello scudo serviva contro una revocatoria che per te non si pone. Resta richiamato il comma 3 (in caso di dissenso dell’esperto o rigetto dell’autorizzazione, atti e pagamenti esposti “in ogni caso” alle azioni degli artt. 165 e 166, nei limiti in cui siano compatibili) e il comma 4 (responsabilità dell’imprenditore). È una lettura del testo, che va calibrata sul caso concreto;
- l’art. 25-quater c.6 dà una sua regola sugli atti autorizzati: gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell’art. 22 conservano i propri effetti anche se poi intervengono un accordo di ristrutturazione omologato, un concordato minore omologato, l’apertura della liquidazione controllata o il concordato semplificato omologato;
- nella liquidazione controllata il liquidatore può esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile (art. 274 c.2 CCII): è la revocatoria ordinaria dell’art. 2901 c.c.
Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi: secondo l’art. 2901 c.3 c.c. non è soggetto a revoca l’adempimento di un debito scaduto. Se paghi una fattura scaduta a un fornitore, quel pagamento non è revocabile con l’azione ordinaria. Restano esposti gli atti dispositivi (vendite, donazioni, garanzie per debiti altrui, costituzione di vincoli) compiuti in pregiudizio dei creditori, con i presupposti propri della revocatoria ordinaria.
I numeri
Ipotesi dimostrativa. Un’impresa individuale di installazione impianti, con debiti per 287.430 €, durante la composizione negoziata:
- paga a un grossista una fattura scaduta di 14.680 €: è adempimento di debito scaduto, non revocabile ai sensi dell’art. 2901 c.3 c.c.;
- concede al fratello, che le ha prestato 25.000 € due anni prima, un’ipoteca sulla casa per garantire quel prestito: è un atto di garanzia per debito preesistente, esposto alla revocatoria ordinaria in un’eventuale liquidazione controllata;
- vende il furgone a un conoscente per 6.000 € quando il valore di mercato è di circa 15.500 €: atto dispositivo pregiudizievole, il primo che il liquidatore guarderà.
Se l’esperto aveva segnalato per iscritto la vendita del furgone come pregiudizievole e l’atto è stato compiuto comunque, il dissenso iscritto nel registro delle imprese rende l’atto esposto “in ogni caso” (art. 24 c.3 richiamato dall’art. 25-quater c.5) e può pesare anche sulla valutazione di meritevolezza in un successivo concordato minore.
I rischi specifici
Il rischio principale, per l’impresa minore, è confondere il pagamento di un debito scaduto (al sicuro) con l’atto dispositivo o la garanzia a favore di familiari (esposti). Altri rischi:
- perdere l’accesso agli strumenti successivi: atti in frode ai creditori possono incidere sull’ammissibilità del concordato minore e sull’esdebitazione;
- sottovalutare il ruolo dell’esperto: anche per l’impresa minore vale l’informativa preventiva dell’art. 21, richiamato dall’art. 25-quater c.5;
- dimenticare che le misure protettive sono richiamate “in quanto compatibili”, e quindi vanno verificate caso per caso nella loro portata.
Le mosse giuste
- Paga i debiti scaduti con denaro, non con beni o cessioni di crediti.
- Non concedere garanzie a familiari o amici per prestiti passati durante le trattative.
- Non vendere beni sotto prezzo: se devi vendere, fai stimare il bene e informa prima l’esperto.
- Chiedi l’autorizzazione del tribunale per gli atti importanti: è la via per renderli stabili anche nella liquidazione controllata (art. 25-quater c.6).
- Prepara già ora la documentazione per l’eventuale concordato minore o liquidazione controllata: la storia dei pagamenti fatti durante le trattative sarà esaminata dall’OCC.
Giurisprudenza dedicata
Sulle imprese sotto soglia non risultano, nelle fonti consultate, pronunce specifiche sull’art. 25-quater e sulla revocabilità dei pagamenti. Le indicazioni di questa sezione si basano sul testo delle norme. Vale però anche per te il principio affermato dal Tribunale di Milano il 19 giugno 2025: durante il percorso le obbligazioni correnti vanno adempiute puntualmente, ed è proprio il pagamento del corrente la parte più “sana” della tua tesoreria.
Lo stesso bonifico, tre destinatari: tre esiti a confronto
Tre simulazioni parallele, con la stessa impresa (srl sopra soglia), la stessa data di accettazione dell’esperto (mercoledì 14 gennaio 2026) e la stessa domanda di liquidazione giudiziale depositata lunedì 12 ottobre 2026 e seguita dall’apertura della procedura. Il periodo dei sei mesi dell’art. 166 c.2 va quindi dal 12 aprile al 12 ottobre 2026. In tutte e tre l’impresa paga, lunedì 18 maggio 2026, la stessa somma: 27.380 €. Sono esercizi dimostrativi, non casi reali.
Simulazione 1: il fornitore corrente. Il destinatario è il fornitore di imballaggi, pagato da tre anni a 60 giorni data fattura. Le fatture di marzo 2026 (27.380 €) vengono pagate il 18 maggio, come sempre. Il pagamento rientra nel periodo sospetto, ma:
- è un pagamento di beni nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso (art. 166 c.3 lett. a);
- è successivo all’accettazione dell’esperto e coerente con la continuità (art. 24 c.2).
Esito: non revocabile. Il curatore dovrebbe dimostrare che i termini erano diversi da quelli storici, e non basta che il fornitore sapesse della composizione negoziata.
Simulazione 2: la banca. Il destinatario è la banca: l’impresa gira 27.380 € sul conto anticipi per ridurre l’esposizione su richiesta della banca, che nello stesso giorno abbassa il fido da 90.000 a 62.620 €. Il pagamento:
- non è esente come rimessa (art. 166 c.3 lett. b), perché riduce in modo consistente e durevole l’esposizione;
- difficilmente è coerente con le trattative (art. 24 c.2), perché favorisce un creditore mentre gli altri attendono la proposta;
- la conoscenza dell’insolvenza da parte della banca, che partecipa alle trattative, è agevole da provare.
Esito: revocabile con alta probabilità. La banca dovrà restituire 27.380 € e insinuarsi al passivo per il credito che rinasce.
Simulazione 3: i dipendenti. I 27.380 € pagano gli stipendi di aprile di 17 dipendenti (netto medio di circa 1.610 €). Esito: non revocabile, per l’esenzione della lett. f, indipendentemente dalla composizione negoziata.
Variante: e se l’esperto avesse iscritto il dissenso? Supponiamo che il 7 maggio l’impresa abbia comunicato all’esperto l’intenzione di pagare la banca e che l’esperto, ritenendo l’atto pregiudizievole, lo abbia segnalato per iscritto. Il pagamento viene fatto comunque il 18 maggio; l’esperto iscrive il dissenso nel registro delle imprese entro i dieci giorni previsti dall’art. 21 (calcolati dal compimento dell’atto, entro giovedì 28 maggio). Da quel momento, per l’art. 24 c.3, il pagamento alla banca è “in ogni caso” soggetto agli artt. 165 e 166, e il tribunale, informato, può revocare o abbreviare le misure protettive. Per i dipendenti e per il fornitore nei termini d’uso nulla cambia: le loro esenzioni derivano dall’art. 166 c.3, non dall’art. 24.
Variante: e se la domanda di liquidazione fosse arrivata più tardi? Se la domanda fosse stata depositata il 16 novembre 2026, il periodo dei sei mesi partirebbe dal 16 maggio 2026: il pagamento del 18 maggio sarebbe ancora dentro, per due giorni. Con una domanda di dicembre, invece, sarebbe fuori dal comma 2 e resterebbe solo l’eventuale revocatoria ordinaria. Il calendario conta quanto la natura del pagamento.
Riepilogo numerico: stesso importo, tre destinatari. 0 € a rischio per i dipendenti, 0 € a rischio (salvo prova contraria sui termini) per il fornitore, 27.380 € a rischio per la banca.
I casi misti: quando appartieni a più profili
Molte situazioni reali non stanno in un solo profilo. Ecco le combinazioni più frequenti e come si sommano le regole.
Il socio che è anche finanziatore e dipendente. L’amministratore-socio riceve lo stipendio da direttore tecnico (2.870 € netti al mese) e, a giugno, la restituzione di 30.000 € di finanziamento soci. Lo stipendio rientra nella lett. f; la restituzione del finanziamento no, ed è il pagamento più esposto del caso: non coerente con trattative in cui si chiede sacrificio ai creditori, e postergato ai sensi del codice civile se ricorrono i presupposti. Nella stessa persona convivono un pagamento al sicuro e uno quasi certamente revocabile, e in più la responsabilità come amministratore (art. 24 c.4).
Il fornitore che è anche creditore con garanzia. Un fornitore strategico ottiene, in cambio della prosecuzione delle forniture, il pagamento delle fatture nuove e un pegno su un macchinario per l’arretrato. Le fatture nuove nei termini d’uso sono esenti; il pegno per l’arretrato scaduto rientra nell’art. 166 c.1 lett. d e non è coperto dall’art. 24 c.2. La soluzione è portare l’operazione all’autorizzazione del tribunale o all’accordo finale, non farla “a margine”.
La banca che è anche finanziatrice nuova. Se la banca concede nuova finanza durante le trattative, l’impresa può chiedere al tribunale di autorizzarla come prededucibile (art. 22). Con l’autorizzazione, il finanziamento e le relative garanzie conservano gli effetti anche nella liquidazione giudiziale (art. 24 c.1). Le rimesse sul vecchio conto restano invece soggette alla regola delle “rimesse” (lett. b). Due rapporti con la stessa banca, due regimi.
L’impresa minore che cresce durante le trattative. Un’impresa che, all’istanza, era sotto soglia e che durante il percorso supera uno dei limiti dell’art. 2 c.1 lett. d: la verifica delle soglie si fa sui tre esercizi precedenti, e il passaggio di profilo può cambiare lo sbocco (liquidazione giudiziale invece di controllata) e quindi anche il tipo di revocatoria a cui sono esposti i pagamenti. È un caso da valutare subito, prima di decidere cosa pagare.
Il professionista che è anche creditore pregresso. Il commercialista che vanta 18.400 € di compensi per i bilanci degli anni precedenti e che, durante le trattative, viene pagato sia per l’arretrato sia per l’assistenza nella composizione negoziata. Il pagamento per l’assistenza alla procedura, alla scadenza, può rientrare nella lett. g ed è coerente; quello per l’arretrato è un pagamento di debito scaduto, protetto solo dall’art. 24 c.2 se coerente, cosa difficile da sostenere se agli altri creditori si propone uno stralcio.
L’ente pubblico che è insieme creditore e debitore. Il comune vanta tributi locali arretrati e, nello stesso tempo, deve all’impresa il saldo di un appalto. Il comune deve pagare (Trib. La Spezia, 23/2/2023); i tributi arretrati, con il D.Lgs. 147/2026, possono entrare nella transazione dell’art. 23 c.2-bis. Una compensazione unilaterale tra le due posizioni, fatta fuori dalle trattative, è un’operazione da valutare con attenzione.
Il confronto tra profili
La tabella riassume le differenze. Il dato che emerge è che la composizione negoziata protegge davvero solo i pagamenti coerenti e documentati, mentre le esenzioni più solide restano quelle dell’art. 166 c.3, che non dipendono dalle trattative. Due profili (lavoratori e fornitori correnti) sono protetti soprattutto dalle esenzioni oggettive; due (banca e professionisti per l’arretrato) dipendono dalla coerenza; l’impresa minore ha un regime proprio, perché non rischia la liquidazione giudiziale.
| Aspetto | Imprenditore sopra soglia | Fornitore | Banca | Lavoratori e professionisti | Fisco ed enti | Impresa minore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norma principale | Art. 24 c.2-4, art. 21 | Art. 166 c.3 lett. a + art. 24 c.2 | Art. 166 c.3 lett. b + art. 24 c.2 | Art. 166 c.3 lett. f e g; art. 25-ter | Art. 24 c.2; art. 23 c.2-bis | Art. 25-quater c.5-6; art. 2901 c.c. |
| Pagamento più sicuro | Corrente e documentato | Fatture nei termini d’uso | Rimesse con fido operativo | Stipendi; compensi alla scadenza | Versamenti correnti | Debito scaduto pagato in denaro |
| Pagamento più esposto | Restituzione ai soci | Arretrato con mezzi anomali | Rientro e garanzia per debito scaduto | Premi e incarichi estranei | Saldo di debiti vecchi fuori piano | Garanzie a familiari, vendite sotto prezzo |
| Chi deve provare | Curatore (conoscenza); coerenza da documentare | Curatore (c.2) / fornitore (c.1) | Curatore (c.2) / banca (c.1) | Esenzione oggettiva | Curatore (c.2) | Liquidatore (presupposti 2901) |
| Effetto del dissenso dell’esperto | Atto esposto “in ogni caso” | Scudo dell’art. 24 c.2 perso | Scudo dell’art. 24 c.2 perso | Nessuno sulle esenzioni oggettive | Scudo dell’art. 24 c.2 perso | Art. 24 c.3 richiamato |
| Protezione piena | Autorizzazione art. 22 | Accordo finale | Nuova finanza autorizzata | Prededuzione per l’esperto | Transazione fiscale | Autorizzazione art. 22 (c.6) |
Le domande che valgono per tutti
Se le trattative vanno bene e si chiude un accordo, il problema della revocatoria sparisce? Dipende dallo sbocco. Se l’accordo porta a un concordato preventivo, un piano di ristrutturazione o un accordo di ristrutturazione omologati, gli atti in esecuzione sono esenti per l’art. 166 c.3 lett. e. Se si chiude con un semplice contratto con alcuni creditori e poi l’impresa entra comunque in liquidazione giudiziale, i pagamenti fatti durante le trattative restano protetti solo nei limiti dell’art. 24 c.2. La forma dell’accordo finale va scelta anche guardando a questo.
I pagamenti fatti prima dell’accettazione dell’esperto sono coperti? No. L’art. 24 c.2 parla di atti e pagamenti «posti in essere dall’imprenditore dopo l’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto». Quelli precedenti restano soggetti alle regole ordinarie, salve le esenzioni dell’art. 166 c.3.
Posso smettere di pagare tutti per proteggere la cassa? Le misure protettive non inibiscono i pagamenti (art. 18 c.3) e non sono una sospensione generale. Il Tribunale di Vicenza, 23 luglio 2025 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026), ha ammesso come misure cautelari atipiche la sospensione dei pagamenti in favore dei creditori e il divieto temporaneo di escutere le garanzie, comprese quelle del Fondo di garanzia, per assicurare liquidità al risanamento: serve però un provvedimento del tribunale, chiesto e motivato.
Cosa succede se le trattative falliscono ad agosto? I termini della composizione negoziata e dei procedimenti del Codice corrono anche in agosto (art. 9 c.1 CCII): il dissenso dell’esperto, i reclami e gli altri termini della procedura non si sospendono. La sospensione dal 1° al 31 agosto vale invece nei normali giudizi civili di cognizione fuori dal Codice, come una revocatoria ordinaria promossa da un singolo creditore.
Chi decide se un pagamento era “coerente”? In caso di contestazione, il giudice della causa di revocatoria, sulla base delle prove. Il parere dell’esperto, la relazione finale, i verbali degli incontri e la documentazione di tesoreria sono gli elementi che contano: una valutazione positiva dell’esperto non è vincolante, ma il dissenso iscritto fa perdere lo scudo per legge.
Se ho ricevuto un pagamento e poi l’impresa è fallita, devo restituire subito? No. La restituzione segue a una domanda del curatore e, in caso di contestazione, a una sentenza. Prima di pagare va verificato se il pagamento rientra in un’esenzione dell’art. 166 c.3, se è successivo all’accettazione dell’esperto e coerente con le trattative, se c’è stato un dissenso iscritto, e se l’importo cade davvero nel periodo dei sei mesi. Se la revoca viene accolta e restituisci, il tuo credito originario torna in vita e puoi chiederne l’ammissione al passivo.
La giurisprudenza, profilo per profilo
Una premessa di metodo. Sulla revocabilità dei pagamenti fatti durante la composizione negoziata non risultano, nelle fonti consultate, pronunce della Cassazione che applichino direttamente l’art. 24 CCII: l’istituto è recente e le cause di revocatoria arrivano in Cassazione dopo anni. Le pronunce che seguono sono quindi di due tipi: provvedimenti dei tribunali sulla gestione dei pagamenti durante le trattative (quasi tutti senza numero, riportati nel massimario 2026 della Camera di commercio di Prato-Pistoia e in altri massimari camerali) e sentenze della Cassazione sulla revocatoria, rese sulla legge fallimentare ma su fattispecie identiche a quelle dell’art. 166 CCII. Per ciascuna trovi gli estremi, il principio riformulato e il motivo per cui conta.
Per l’imprenditore che paga
1. Trib. Milano, 19 giugno 2025 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026). Principio: durante la composizione negoziata la buona fede e la correttezza richiedono il puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali in corso; per questo il tribunale ha respinto la richiesta di inibire i rimedi contrattuali dei creditori per il mancato pagamento dei debiti correnti. Rilevanza: conferma che il pagamento del corrente è la condotta attesa, e quindi la più facile da qualificare come coerente ai sensi dell’art. 24 c.2.
2. Trib. Vicenza, 23 luglio 2025 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026). Principio: possono essere concesse, come misure cautelari atipiche, la sospensione dei pagamenti ai creditori e il divieto temporaneo di escutere le garanzie, comprese quelle del Fondo di garanzia, per assicurare liquidità al risanamento. Rilevanza: se l’imprenditore vuole fermare alcuni pagamenti, la strada è un provvedimento del giudice, non una scelta unilaterale.
3. Cass. Sez. I, n. 31856/2025 (segnalata da EC News il 27/1/2026). Principio: è inammissibile l’istanza di composizione negoziata presentata quando è ancora pendente un concordato preventivo, anche se rinunciato, e il tribunale chiamato a decidere sul fallimento può verificarlo. La pronuncia riguarda il regime del D.L. 118/2021. Rilevanza: lo scudo dell’art. 24 presuppone una composizione negoziata validamente avviata; se l’istanza era inammissibile, il presupposto stesso della protezione è in discussione.
Per il fornitore
4. Cass. Sez. I, sent. n. 25162 del 7/12/2016 (commentata da EC News e Diritto Bancario). Principio: i “termini d’uso” che esentano dalla revocatoria i pagamenti di beni e servizi sono quelli del concreto rapporto tra le parti, intesi come tempi e complessive modalità di pagamento, non la prassi del settore. Rilevanza: è il criterio che il fornitore deve usare per difendere i pagamenti correnti ricevuti durante le trattative (art. 166 c.3 lett. a CCII, che riprende la norma della legge fallimentare). È una pronuncia meno recente delle altre, citata perché fissa il criterio interpretativo ancora richiamato.
5. Trib. Ivrea, 17 febbraio 2023 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026). Principio: con la conferma delle misure protettive, i creditori non possono rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, risolverli, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di un credito anteriore. Rilevanza: il fornitore non può subordinare le forniture nuove al saldo dell’arretrato, ed è proprio il saldo dell’arretrato il pagamento più delicato sotto il profilo della revocatoria.
Per la banca
6. Cass. Sez. I, sent. n. 3450 dell’11/2/2025 (Rv. 673953-01, massima pubblicata da Foroeuropeo). Principio: se la garanzia viene costituita dopo l’inadempimento, il debito si considera scaduto ai fini della revocatoria, anche se contestualmente si concorda una dilazione o una rateizzazione, specie quando il nuovo termine è concesso proprio in considerazione della garanzia; le due operazioni sono unite da un unico scopo. Rilevanza: la garanzia offerta alla banca durante le trattative in cambio di una moratoria su un debito scaduto ricade tra gli atti “anormali” (art. 166 c.1 lett. d CCII), che l’art. 24 c.2 non copre.
7. Trib. Verona, 22 gennaio 2024 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026). Principio: la banca può revocare o sospendere gli affidamenti solo per giustificato motivo comunicato per iscritto; in caso di violazione il giudice può ordinare l’esecuzione dei contratti pendenti e fissare un’indennità per il ritardo. Rilevanza: un rientro ottenuto riducendo il fido senza motivo, oltre a essere esposto alla revocatoria, può contrastare con gli obblighi della banca nella composizione negoziata.
8. Trib. Verona, 11 dicembre 2025 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026). Principio: vanno respinte, salvo casi eccezionali di adeguato bilanciamento degli interessi, le richieste cautelari che incidono sul regolamento dei contratti pendenti, come la sospensione del rimborso delle rate dei finanziamenti in essere. Rilevanza: le rate incassate regolarmente sono un pagamento fisiologico del rapporto, ben diverso dal rientro forzato.
Per lavoratori, professionisti ed esperto
9. Trib. Milano, sent. n. 9567 del 5/11/2024 (massimari camerali). Principio: per la liquidazione del compenso dell’esperto prevale l’accordo tra le parti; il provvedimento di liquidazione costituisce prova scritta per il decreto ingiuntivo e titolo per la provvisoria esecuzione. Rilevanza: il pagamento dell’esperto ha una base legale propria (art. 25-ter) e il suo credito è prededucibile.
10. Trib. Milano, 28 marzo 2024, e Trib. Milano, decr. 9 ottobre 2025 (massimari camerali). Principio: nella composizione negoziata sono prededucibili solo i crediti che la legge indica come tali, come il compenso dell’esperto; non maturano altri crediti prededucibili. Rilevanza: i professionisti dell’impresa non possono contare sulla prededuzione automatica, e i loro pagamenti vanno difesi con le esenzioni ordinarie o con la coerenza dell’art. 24 c.2.
11. Trib. Parma, 26 settembre 2023 (massimari camerali). Principio: i compensi dei consulenti dell’impresa non dovrebbero superare quello dell’esperto. Rilevanza: un criterio di proporzione che il curatore può usare per sostenere l’incoerenza di compensi elevati pagati durante le trattative.
Per il Fisco, gli enti previdenziali e la pubblica amministrazione
12. Trib. Catania, 14 giugno 2022 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026). Principio: la sospensione dei pagamenti dei debiti iscritti a ruolo o oggetto di avviso bonario verso Agenzia delle Entrate e INPS non è una misura protettiva tipica; eventualmente può essere chiesta come misura cautelare. Rilevanza: i versamenti fiscali non si fermano da soli, e il loro regolare pagamento è parte della gestione coerente.
13. Trib. Ivrea, 24 dicembre 2025 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026). Principio: non si può ordinare all’ente previdenziale di rilasciare il DURC, ma si può accertare in via interinale la sussistenza dei presupposti se ciò serve alla continuità e il piano prevede il pagamento integrale, anche rateale, del credito previdenziale. Rilevanza: i versamenti previdenziali previsti dal piano sono funzionali alla continuità e quindi coerenti.
14. Trib. La Spezia, 23 febbraio 2023 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026). Principio: il divieto temporaneo di azioni esecutive non fa scattare il blocco dei pagamenti dell’art. 48-bis, e le amministrazioni pubbliche devono pagare regolarmente i loro debiti verso l’impresa. Rilevanza: nella tesoreria della composizione negoziata entrano anche gli incassi dalla pubblica amministrazione, che finanziano i pagamenti coerenti.
15. Trib. Milano, decr. 21 maggio 2025 (segnalato da Iusletter). Principio: sull’accordo di transazione fiscale raggiunto nella composizione negoziata il giudice verifica la regolarità della documentazione e dell’accordo, non la sua convenienza. Rilevanza: i pagamenti all’Erario fatti in esecuzione della transazione hanno una base negoziata e verificata, che ne sostiene la coerenza.
Per l’impresa che passa a un altro strumento
16. App. Roma, n. 4154/2024 (segnalata nei commenti all’art. 25-sexies). Principio: nel concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio non è previsto il voto dei creditori. Rilevanza: il concordato semplificato è uno degli sbocchi della composizione negoziata, e gli atti compiuti in sua esecuzione rientrano nell’esenzione dell’art. 166 c.3 lett. e, mentre quelli autorizzati durante le trattative conservano gli effetti per l’art. 24 c.1.
Cosa può fare lo Studio Monardo, per ciascun profilo
Lo Studio lavora sui pagamenti della composizione negoziata con un metodo che parte dai documenti e arriva, se serve, fino all’ultimo grado di giudizio. Ecco gli strumenti concreti.
- Mappatura dei pagamenti (per l’imprenditore). Ricostruiamo tutti i pagamenti dalla data di accettazione dell’esperto, li classifichiamo per destinatario e per norma applicabile (esenzioni dell’art. 166 c.3, scudo dell’art. 24 c.2, atti “anormali” del comma 1) e individuiamo quelli esposti.
- Piano di tesoreria coerente. Con i commercialisti dello staff costruiamo la tesoreria settimanale da condividere con l’esperto, così che ogni pagamento rilevante abbia una giustificazione scritta.
- Informative all’esperto (art. 21). Redigiamo le comunicazioni preventive per gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti non ordinari, e gestiamo l’interlocuzione se l’esperto manifesta perplessità.
- Istanze di autorizzazione (art. 22). Prepariamo le istanze al tribunale per i finanziamenti prededucibili e le cessioni d’azienda che l’imprenditore vuole rendere stabili.
- Difesa del fornitore. Per i fornitori raccogliamo le prove dei termini storici di pagamento e verifichiamo se gli incassi rientrano nei “termini d’uso” o nello scudo dell’art. 24 c.2.
- Analisi delle posizioni bancarie. Per imprese e banche esaminiamo l’andamento del conto, le rimesse e le garanzie, valutando il rischio di revocatoria prima che l’accordo sia firmato.
- Verifica dei compensi professionali. Controlliamo che i compensi dei consulenti siano proporzionati, pagati alla scadenza e documentati come strumentali.
- Transazione fiscale e debiti previdenziali. Impostiamo la proposta dell’art. 23 c.2-bis e la gestione dei versamenti correnti, tenendo conto delle modifiche del D.Lgs. 147/2026.
- Percorso per l’impresa minore. Per le imprese sotto soglia valutiamo gli atti compiuti alla luce della revocatoria ordinaria e prepariamo il passaggio al concordato minore o alla liquidazione controllata.
- Contenzioso di revocatoria. Se il curatore o il liquidatore agisce, difendiamo il destinatario del pagamento o l’impresa in tutti i gradi, con la stessa linea dalla prima analisi fino alla Cassazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La qualifica che pesa di più su questo tema è quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: chi conosce il ruolo dell’esperto sa quali pagamenti l’esperto considera coerenti, quando una comunicazione dell’art. 21 è necessaria e come si arriva, o si evita, il dissenso iscritto nel registro delle imprese. Per i pagamenti già contestati, la qualifica di cassazionista garantisce continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea; per le imprese minori, la qualifica di Gestore della crisi e fiduciario di un OCC consente di leggere i pagamenti anche nella prospettiva della liquidazione controllata. Avvocati e commercialisti dello staff lavorano insieme sullo stesso caso: la parte contabile della tesoreria e la parte giuridica della revocatoria non vengono mai separate.
Prima capisci chi sei, poi gioca con le tue regole
Alla domanda del titolo la risposta è questa: sì, i pagamenti fatti durante la composizione negoziata possono essere revocati, ma solo alcuni e solo a certe condizioni. Il primo passo è capire in quale profilo ti trovi; il secondo è agire secondo le tue regole: l’imprenditore documenta la coerenza e chiede le autorizzazioni, il fornitore resta nei termini d’uso, la banca non chiede garanzie per debiti scaduti, il professionista si fa pagare alla scadenza, l’impresa minore evita atti dispositivi a favore di familiari.
Lo Studio Monardo segue questo tema perché unisce le due competenze che servono: la conoscenza del percorso dall’interno, come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e la difesa nel contenzioso che può seguire, come avvocato cassazionista; per le imprese sotto soglia, la qualifica di Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC permette di seguire anche il passaggio alla liquidazione controllata. Il momento giusto per verificare i pagamenti è prima di farli, o al più tardi prima che l’accordo con i creditori venga firmato.
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