Società In Crisi Con Un Aumento Di Capitale Riservato Ai Creditori: Come Lo Gestisce Uno Studio Legale?

Questa pagina è costruita come una lunga intervista: raccoglie le domande che imprenditori, amministratori, soci e responsabili crediti ci rivolgono più spesso quando sul tavolo compare l’idea di far entrare i creditori nel capitale della società, e prova a dare a ciascuna una risposta completa, senza giri di parole. Le domande sono scritte come arrivano davvero, a voce o per email; le risposte sono quelle che daremmo in una riunione in studio.

Il contesto normativo, in breve. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), come modificato dal D.Lgs. 83/2022 e poi dal correttivo D.Lgs. 136/2024, consente al piano di uno strumento di regolazione della crisi di prevedere aumenti di capitale anche con limitazione o esclusione del diritto di opzione (art. 120-bis, comma 2), stabilisce che a decidere l’accesso allo strumento siano in via esclusiva gli amministratori (art. 120-bis, comma 1) e affida al provvedimento di omologazione l’effetto di produrre direttamente le modifiche statutarie previste dal piano (art. 120-quinquies). Fuori da questi strumenti restano le regole ordinarie del codice civile: art. 2441 c.c. per le società per azioni, art. 2481-bis c.c. per le S.r.l., con delibera assembleare, maggioranze e possibili impugnazioni.

Perché ne parliamo noi. Un aumento di capitale riservato ai creditori è, nella sostanza, una ristrutturazione del debito che passa per il diritto societario: si negozia con banche e fornitori come in qualunque trattativa sulla crisi, e poi si traduce l’accordo in quote o azioni. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè formato e abilitato proprio a condurre trattative tra impresa in difficoltà e creditori; coordina inoltre uno staff multidisciplinare di diritto bancario e tributario, indispensabile quando a convertire i crediti sono istituti di credito e quando l’operazione ha effetti fiscali; ed è avvocato cassazionista, il che consente di seguire l’eventuale contenzioso dei soci dissenzienti fino all’ultimo grado.

📩 Se state valutando di convertire i debiti della vostra società in capitale, o se siete creditori a cui è stata proposta questa soluzione, scriveteci adesso: tutti i recapiti dello Studio sono raccolti in fondo all’articolo.

Ma cos’è esattamente un aumento di capitale riservato ai creditori?

È un’operazione con cui la società emette nuove quote o azioni e le riserva ad alcuni creditori, che le “pagano” rinunciando in tutto o in parte al proprio credito. Nel linguaggio della finanza si chiama debt to equity swap: il debito diventa capitale di rischio.

Il meccanismo, ridotto all’osso, è questo. La società ha un passivo che non riesce a sostenere. Alcuni creditori, di solito le banche più esposte o i fornitori strategici, accettano di non essere più pagati in denaro per una parte del loro credito e di ricevere in cambio una partecipazione. Il passivo si riduce, il patrimonio netto migliora, il conto economico respira perché diminuiscono gli interessi, e i creditori che entrano nel capitale scommettono sul fatto che, risanata, la società varrà più di quanto avrebbero incassato da una liquidazione.

Tecnicamente la sottoscrizione può avvenire in due modi. Il primo è la compensazione tra il debito di sottoscrizione (quello che il creditore deve versare per le nuove azioni) e il credito che vanta verso la società: la giurisprudenza di legittimità l’ha ammessa da tempo, come vedremo nella sezione dedicata ai giudici. Il secondo è il conferimento del credito, trattato come un conferimento diverso dal denaro, con le cautele di valutazione che questo comporta.

L’aggettivo “riservato” è il cuore del problema. In una società normale, quando si aumenta il capitale, i vecchi soci hanno il diritto di sottoscrivere per primi in proporzione alle loro quote (diritto di opzione nella S.p.A., diritto di sottoscrizione nella S.r.l.). Riservare l’aumento ai creditori significa escludere o limitare quel diritto, e quindi diluire i soci attuali. È qui che nascono i conflitti, ed è qui che il Codice della crisi ha cambiato le regole.

Va detto subito un punto che molti trascurano: l’aumento di capitale riservato non è uno strumento della crisi in sé. È un’operazione societaria che può stare dentro uno strumento di regolazione (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione) oppure fuori, come esito di una trattativa privata o di una composizione negoziata. Le regole cambiano molto a seconda della cornice, e la scelta della cornice è la prima decisione che lo Studio aiuta a prendere.

Chi decide l’aumento di capitale se la società è in crisi: i soci o gli amministratori?

Dipende dalla strada scelta, ed è la differenza più importante di tutta la materia.

Se l’aumento di capitale è previsto nel piano di uno strumento di regolazione della crisi, la decisione di accedere allo strumento e il contenuto della proposta spettano in via esclusiva agli amministratori (art. 120-bis, comma 1, CCII). La decisione va verbalizzata da un notaio, depositata e iscritta nel registro delle imprese. I soci non votano in assemblea l’aumento: le modifiche statutarie le produce il provvedimento di omologazione (art. 120-quinquies, comma 1). I soci restano coinvolti in altro modo: devono essere informati della decisione e aggiornati periodicamente sull’andamento (art. 120-bis, comma 3), possono essere chiamati a votare in una classe apposita quando il piano incide sui loro diritti di partecipazione, e se rappresentano almeno il 10% del capitale possono presentare proposte concorrenti (art. 120-bis, comma 5).

C’è anche una tutela per gli amministratori che scelgono questa via: dall’iscrizione della decisione fino all’omologazione la revoca è inefficace se non c’è giusta causa, e la semplice presentazione della domanda, quando ne ricorrono i presupposti, non è giusta causa (art. 120-bis, comma 4). La delibera di revoca deve passare al vaglio della sezione specializzata in materia di imprese. È una norma pensata proprio per impedire ai soci di “punire” l’amministratore che propone ai creditori di entrare nel capitale.

Se invece l’aumento si fa fuori da uno strumento omologato, per esempio a valle di un accordo negoziato in composizione negoziata o di un piano attestato di risanamento, comanda il codice civile: serve una delibera dell’assemblea straordinaria, con le maggioranze di legge e, per escludere l’opzione nella S.p.A., le condizioni dell’art. 2441, comma 5 e 6 (interesse della società, relazione degli amministratori, parere sulla congruità del prezzo di emissione). Nella S.r.l., l’offerta a terzi delle quote di nuova emissione è possibile solo se l’atto costitutivo lo prevede, e ai soci che non hanno consentito spetta il recesso (art. 2481-bis c.c.).

Posso farlo anche senza andare in tribunale?

Sì. Ma senza tribunale servono i voti dei soci, e senza i voti dei soci l’operazione si ferma.

La via stragiudiziale funziona quando la compagine sociale è compatta: due o tre soci che hanno capito che, senza conversione dei crediti, la società non arriva alla fine dell’anno. In quel caso si negozia con i creditori, si firma un accordo, si convoca l’assemblea, si delibera l’aumento con esclusione dell’opzione e i creditori sottoscrivono. Il vantaggio è la riservatezza e la rapidità. Il limite è che ogni socio contrario può impugnare la delibera, e i creditori che non hanno firmato non sono vincolati a nulla.

Per dare stabilità a questa strada, il Codice offre il piano attestato di risanamento (art. 56 CCII), che non passa dal tribunale ma protegge gli atti esecutivi del piano dall’azione revocatoria in caso di successiva liquidazione giudiziale, e la composizione negoziata (artt. 12 e seguenti), in cui un esperto indipendente accompagna la trattativa e l’impresa può chiedere misure protettive contro le azioni esecutive dei creditori.

Quando i soci sono divisi, o quando una parte dei creditori non vuole saperne, la sede giusta è uno strumento con omologazione: lì il piano può prevedere l’aumento riservato anche contro la volontà della maggioranza dei soci, purché siano rispettate le regole sulle classi e sulla distribuzione del valore che vedremo nel blocco successivo.

Entro quando bisogna muoversi?

Prima di quanto si pensi. Il momento giusto è quando le perdite non hanno ancora azzerato il capitale, perché da lì in poi scattano gli obblighi di ricapitalizzazione e la causa di scioglimento.

Gli artt. 2446-2447 c.c. (per la S.p.A.) e 2482-bis e 2482-ter c.c. (per la S.r.l.) obbligano gli amministratori, quando il capitale è ridotto sotto il minimo legale per perdite, a convocare senza indugio l’assemblea per ridurre e contestualmente ricostituire il capitale, oppure per trasformare la società. Se non si fa, la società entra in causa di scioglimento. Il Codice della crisi sospende queste regole dal deposito della domanda di accesso al concordato o agli accordi e fino all’omologazione (art. 89 per il concordato, art. 64 per gli accordi), e un meccanismo analogo esiste nella composizione negoziata quando l’imprenditore lo dichiara nell’istanza (art. 20).

Tradotto: se si sceglie la strada dello strumento omologato, il deposito della domanda dà il tempo necessario per costruire l’aumento riservato senza l’assedio degli obblighi di ricapitalizzazione. Se invece si resta fuori, il calendario lo detta il codice civile e il margine è stretto.

Un’avvertenza sui tempi processuali: nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi la sospensione feriale dei termini non si applica (art. 9, comma 1, CCII), quindi termini per depositare il piano, per le opposizioni all’omologazione o per i reclami corrono anche ad agosto. La sospensione dal 1° al 31 agosto prevista dalla L. 742/1969 vale invece per il giudizio civile ordinario, per esempio per un’eventuale causa di impugnazione della delibera di aumento davanti al tribunale delle imprese.

Da dove si parte, concretamente, quando un cliente ci porta questo problema?

Si parte dai numeri, non dagli statuti. La prima riunione serve a capire se l’aumento riservato è davvero la soluzione o soltanto un’idea che circola tra soci e banche.

Il primo controllo riguarda la natura della crisi. Se la società ha un problema di struttura finanziaria (troppo debito rispetto a un’attività che genera margini) la conversione dei crediti ha senso: tolto il debito in eccesso, l’impresa sta in piedi. Se invece il problema è operativo (l’azienda perde soldi a ogni ordine), convertire i debiti sposta il problema di qualche mese. Questa distinzione la facciamo insieme ai commercialisti dello staff, partendo dalla situazione patrimoniale aggiornata e da un piano di cassa a tredici settimane.

Il secondo controllo è la mappa del passivo: chi sono i creditori, quanto valgono i loro crediti, quali sono privilegiati e quali chirografari, quali derivano da finanziamenti dei soci (che hanno un regime speciale, ne parliamo più avanti), quali banche hanno garanzie personali dei soci. È un passaggio decisivo, perché chi ha un’ipoteca ha poco interesse a convertire, mentre il chirografario che in liquidazione prenderebbe il 7% può trovare conveniente un pacchetto di quote.

Il terzo controllo è la compagine sociale: chi sono i soci, che cosa prevede lo statuto (prelazioni, clausole di gradimento, quorum rafforzati, diritti particolari dei soci di S.r.l.), quanto sono disposti a perdere in termini di controllo. Spesso è qui che si decide la cornice: soci compatti, via stragiudiziale o composizione negoziata; soci divisi o in conflitto, strumento omologato.

Il quarto controllo è l’interlocuzione con i creditori chiave. Prima di scrivere una riga di piano verifichiamo informalmente se le banche esposte hanno policy che consentono di assumere partecipazioni, se preferiscono strumenti diversi (obbligazioni convertibili, strumenti finanziari partecipativi), se esiste un fornitore strategico disposto a entrare. Una proposta che nessuno sottoscriverà è tempo perso.

Solo dopo questi quattro passaggi si sceglie lo strumento e si apre il cantiere documentale riassunto nella tabella più sotto.

Come si stabilisce quante quote spettano al creditore che converte il suo credito?

È la domanda che decide il successo dell’operazione, perché il rapporto di conversione è il punto in cui gli interessi di soci, creditori convertenti e creditori non convertenti si scontrano.

In astratto, il creditore riceve una partecipazione il cui valore dovrebbe corrispondere al valore che rinuncia a incassare. Ma qual è il valore del credito? Non quello nominale: in una società in crisi un credito chirografario da 100 vale quanto prenderebbe in una liquidazione, magari 10 o 15. E qual è il valore delle nuove quote? Dipende dal valore della società risanata, cioè da previsioni.

Nella pratica si lavora su tre grandezze:

  1. il valore dell’impresa prima dell’operazione, stimato con metodi riconosciuti (flussi di cassa attesi, multipli di settore) e spesso negativo in termini di patrimonio netto;
  2. l’ammontare dei crediti convertiti, con la scelta se assumerli al nominale o a un valore inferiore;
  3. la percentuale di capitale che i creditori riceveranno dopo l’aumento.

Se i creditori convertono al nominale, il prezzo di emissione delle nuove azioni deve essere coerente con il valore dell’impresa, altrimenti si danneggiano i creditori che restano tali o i vecchi soci. Nella S.p.A., quando l’opzione è esclusa per via ordinaria, l’art. 2441, comma 6, c.c. richiede che il prezzo di emissione sia determinato sulla base del patrimonio netto, tenendo conto per le società quotate anche dell’andamento delle quotazioni, e che il collegio sindacale esprima un parere sulla congruità. Dentro uno strumento di regolazione della crisi, la congruità del rapporto viene valutata dal professionista indipendente che attesta il piano e, in caso di contestazione, dal tribunale in sede di omologazione.

Lo Studio, in questa fase, lavora con i commercialisti dello staff per costruire due o tre scenari di conversione, ciascuno con il suo effetto sulla percentuale dei vecchi soci, sul rapporto debito-patrimonio e sul trattamento delle classi che non convertono. Lo scopo è arrivare al tavolo con i creditori con una proposta difendibile davanti all’attestatore e al giudice, non con una cifra negoziata a sentimento.

Serve una perizia di stima o basta compensare il credito?

Dipende da come si struttura la sottoscrizione, e su questo punto c’è stata un’evoluzione giurisprudenziale di cui bisogna tener conto.

Se il creditore sottoscrive in denaro e poi compensa il debito di sottoscrizione con il proprio credito verso la società, la Cassazione ha ammesso da tempo questa modalità. La compensazione è stata considerata una vicenda estintiva e non traslativa: la società non riceve un bene, ma si libera di un debito, e questo è un valore economico concreto. In questa costruzione non si applicano le regole sui conferimenti in natura, e quindi non è richiesta la relazione di stima dell’art. 2343 c.c. (per la S.p.A.) o dell’art. 2465 c.c. (per la S.r.l.).

Restano però due cautele. La prima: la compensazione legale richiede che il credito sia certo, liquido ed esigibile (art. 1243 c.c.). Un credito contestato, non scaduto o soggetto a condizioni non si compensa automaticamente, e va usato con accordi specifici. La seconda riguarda i finanziamenti dei soci postergati ai sensi dell’art. 2467 c.c.: un precedente di merito ha escluso che possano essere compensati con il debito da aumento di capitale, proprio per difetto di esigibilità. È un tema aperto in dottrina, ma chi costruisce un’operazione deve tenerne conto.

Se invece si sceglie di qualificare l’operazione come conferimento del credito, si entra nel regime dei conferimenti diversi dal denaro, con la relazione di stima di un esperto e i controlli successivi da parte degli amministratori.

Dentro un concordato preventivo o un altro strumento con omologazione, il ragionamento è in parte diverso: il piano descrive l’operazione, il professionista indipendente ne attesta la fattibilità e il trattamento dei crediti, il tribunale omologa e il provvedimento di omologazione produce le modifiche statutarie. Resta il notaio, che deve ricevere gli atti esecutivi e che, se ritiene che non ricorrano le condizioni di legge, deve comunicarlo agli amministratori entro trenta giorni (art. 120-quinquies, comma 2). Per questo lo Studio coinvolge il notaio già nella fase di scrittura del piano, e non solo a omologa avvenuta.

Come votano i creditori e i soci su un piano che prevede l’aumento riservato?

Nel concordato preventivo in continuità aziendale i creditori votano per classi e la proposta, di regola, è approvata se tutte le classi votano a favore (art. 109, comma 5, CCII). I creditori a cui si offrono quote o azioni hanno un trattamento diverso da chi riceve denaro, e quindi normalmente formano una o più classi distinte. Quando non tutte le classi approvano, il tribunale può comunque omologare con la cosiddetta ristrutturazione trasversale (art. 112, comma 2), se sono rispettate condizioni precise sulla distribuzione del valore e se almeno una classe di creditori “in sofferenza” ha votato a favore.

Per i soci, il Codice ha introdotto un passaggio nuovo: quando il piano modifica i loro diritti di partecipazione, come accade con l’esclusione dell’opzione, i soci vanno collocati in una o più classi e votano (art. 120-ter CCII). Il Tribunale di Palermo, in un decreto del 2025 che commentiamo più avanti, ha ritenuto legittima l’esclusione dell’opzione proprio perché la classe dei soci era stata costituita, i soci avevano votato in proporzione alle quote possedute prima della domanda, la modifica statutaria era collegata al buon esito della ristrutturazione e i soci erano stati adeguatamente informati.

Il voto contrario dei soci non è un veto assoluto. L’art. 120-quater CCII disciplina le condizioni alle quali il concordato può essere omologato anche se la classe dei soci, o alcune classi di creditori, hanno votato contro: in sintesi, il valore che resta ai soci non deve essere ottenuto a spese dei creditori dissenzienti, che devono essere trattati in modo non deteriore rispetto alle regole di distribuzione. È una norma di applicazione delicata, e il suo contenuto preciso va calibrato sul testo vigente dopo il D.Lgs. 136/2024 e sul tipo di continuità.

Due precisazioni pratiche. La prima: i creditori che, pur essendo privilegiati, ricevono azioni anziché denaro entro i tempi di legge, sono classati e votano (combinato degli artt. 85 e 109 CCII), perché il loro trattamento non è più integrale in senso stretto. La seconda: il voto dei creditori va raccolto entro il termine fissato dal tribunale, e non si ferma ad agosto, per la regola dell’art. 9 CCII già ricordata.

Dopo l’omologa, chi fa materialmente l’aumento di capitale?

Gli amministratori, con il notaio. Ed è una fase che va preparata con la stessa cura del piano.

L’art. 120-quinquies, comma 1, CCII stabilisce che il provvedimento di omologazione determina le modifiche statutarie previste dal piano, compresi aumenti e riduzioni di capitale anche con esclusione o limitazione dell’opzione, e sostituisce le delibere dei soci per trasformazioni, fusioni e scissioni. Il tribunale delega agli amministratori il compimento degli atti esecutivi. In caso di inerzia degli amministratori, su richiesta di qualsiasi interessato e sentiti gli amministratori stessi, il tribunale può nominare un amministratore giudiziario con i poteri necessari e revocare per giusta causa quelli inerti.

Il notaio incaricato di redigere gli atti esecutivi ha un ruolo di controllo: se ritiene che non ricorrano le condizioni di legge, deve comunicarlo agli amministratori senza indugio e comunque entro trenta giorni; nei trenta giorni successivi gli amministratori possono rivolgersi al tribunale che ha omologato per ottenere i provvedimenti necessari (art. 120-quinquies, comma 2).

Il comma 3 contiene una regola che i creditori convertenti apprezzano molto: i cambiamenti nella compagine sociale derivanti dall’esecuzione dello strumento non sono causa di risoluzione o di modifica dei contratti della società, e i patti contrari sono inefficaci. Tradotto: le clausole di “cambio di controllo” nei contratti di finanziamento, di fornitura o di licenza non possono essere azionate per il solo fatto che i creditori sono entrati nel capitale in esecuzione del piano.

Lo Studio, in questa fase, prepara il calendario degli adempimenti: bozza dell’atto esecutivo condivisa in anticipo col notaio, sottoscrizioni dei creditori, attestazioni di avvenuta liberazione, deposito e iscrizione nel registro delle imprese, aggiornamento del libro soci, comunicazioni ai contraenti. E verifica che ogni passaggio coincida con quanto scritto nel piano omologato, perché uno scostamento può aprire la strada a contestazioni o, nei casi più gravi, a domande di risoluzione del concordato.

La tabella dei passaggi e dei termini

Fase Atto Termine Davanti a chi
Decisione di accesso Verbale notarile della decisione degli amministratori, deposito e iscrizione nel registro delle imprese (art. 120-bis c.1) Prima del deposito della domanda Notaio, Registro delle imprese
Domanda con riserva Ricorso con richiesta di termine per depositare piano e proposta (art. 44) Termine fissato dal tribunale tra 30 e 60 giorni, prorogabile in presenza di giustificati motivi Tribunale competente
Sospensione obblighi sul capitale Effetto automatico del deposito (art. 89 concordato; art. 64 accordi) Dal deposito fino all’omologazione Nessun atto ulteriore
Informazione ai soci Comunicazione della decisione e aggiornamenti periodici (art. 120-bis c.3) Per tutta la procedura Soci
Proposte concorrenti Proposta dei soci con almeno il 10% del capitale (art. 120-bis c.5, art. 90) Entro il termine dell’art. 90 Tribunale
Voto Voto delle classi di creditori e dei soci (artt. 109, 120-ter) Entro il termine fissato dal tribunale, anche in agosto (art. 9 c.1) Commissario giudiziale, tribunale
Opposizioni all’omologa Costituzione degli opponenti (art. 48) Almeno 10 giorni prima dell’udienza Tribunale
Esecuzione Atti esecutivi delle modifiche statutarie (art. 120-quinquies c.1) Dopo l’omologazione, secondo i tempi del piano Amministratori, notaio
Rilievi del notaio Comunicazione agli amministratori (art. 120-quinquies c.2) Entro 30 giorni; poi 30 giorni per ricorrere al tribunale Tribunale che ha omologato
Via ordinaria (fuori strumento) Delibera di aumento con esclusione dell’opzione (art. 2441 c.5-6 c.c.; art. 2481-bis c.c.) e impugnazione dei soci (art. 2377 c.c.; art. 2479-ter c.c.) Impugnazione entro 90 giorni; nel giudizio ordinario vale la sospensione 1-31 agosto Tribunale delle imprese

E se i soci non sono d’accordo?

Se la strada è stragiudiziale, il socio contrario ha in mano strumenti seri. Se la strada è quella dello strumento omologato, ha strumenti diversi e più limitati.

Fuori dalla procedura, il socio di S.p.A. che non ha votato a favore della delibera di aumento con esclusione dell’opzione può impugnarla per non conformità alla legge o allo statuto entro novanta giorni (art. 2377 c.c.), sostenendo per esempio che l’interesse sociale non giustificava l’esclusione o che il prezzo di emissione non era congruo. Nella S.r.l. i termini e i presupposti sono quelli dell’art. 2479-ter c.c., e in più, se l’aumento è offerto a terzi, i soci dissenzienti hanno diritto di recesso. L’impugnazione non blocca automaticamente l’operazione, ma la rende incerta, e un creditore che deve sottoscrivere non ama l’incertezza.

Dentro lo strumento omologato la partita si gioca in tre momenti. Il primo è il voto nella classe dei soci (art. 120-ter). Il secondo è la possibilità, per i soci che rappresentano almeno il 10% del capitale, di presentare una proposta concorrente (art. 120-bis, comma 5) e di accedere a tal fine alle informazioni rilevanti (art. 92, comma 3). Il terzo è l’opposizione all’omologazione, nella quale il socio può contestare il rispetto delle regole sulla distribuzione del valore e la correttezza dell’informazione ricevuta.

Il decreto del Tribunale di Palermo del 5 febbraio 2025 è istruttivo. Il piano di un concordato in continuità diretta prevedeva un aumento di capitale in natura, mediante conferimento dell’immobile aziendale, con esclusione dell’opzione per tutti i soci tranne il conferente. Un socio si era opposto lamentando sia la violazione dei doveri informativi degli amministratori sia la lesione ingiustificata dei propri diritti partecipativi. Il Tribunale ha respinto le opposizioni e omologato, osservando che la classe dei soci era stata costituita, che la modifica statutaria era funzionale alla ristrutturazione (rafforzata da un’ipoteca volontaria a garanzia dei creditori) e che il socio con almeno il 10% avrebbe potuto accedere alle informazioni anche senza presentare proposte concorrenti.

La lezione per chi gestisce un aumento riservato ai creditori è chiara: l’esclusione dell’opzione regge se il piano spiega perché serve e se i soci sono stati messi in condizione di capire e votare. Le carenze informative sono il terreno preferito delle opposizioni, ed è lì che lo Studio concentra l’attenzione: verbali, comunicazioni ai soci, accesso ai dati, tutto documentato.

Vale anche per i crediti dei soci, cioè per i finanziamenti che noi soci abbiamo fatto alla società?

È la domanda che fanno quasi tutti i soci-finanziatori, e la risposta è: sì, si può tentare di convertirli, ma con molta attenzione.

I finanziamenti dei soci, nelle S.r.l. e nelle società a ristretta base azionaria, sono spesso postergati dall’art. 2467 c.c.: se sono stati concessi quando la società era in eccessivo squilibrio tra indebitamento e patrimonio netto, o in una situazione in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento, il loro rimborso passa dopo la soddisfazione degli altri creditori. Il socio che vorrebbe trasformare quel credito in capitale si scontra con un problema tecnico: il credito postergato non è esigibile finché gli altri creditori non sono soddisfatti, e la compensazione legale richiede l’esigibilità.

Un precedente del Tribunale delle imprese di Roma del 6 febbraio 2017 ha escluso la compensazione tra crediti postergati e debito di sottoscrizione, sia legale sia volontaria, proprio per questa ragione. La dottrina e la prassi notarile sono in parte di opinione opposta, osservando che convertire il finanziamento in capitale attua la logica stessa della postergazione, perché trasforma un debito “quasi capitale” in capitale vero. Ma chi deve impostare un’operazione su cui poggia il risanamento non può permettersi di scommettere su un orientamento.

Le soluzioni che lo Studio valuta sono tre. Rinuncia al credito da parte del socio, con imputazione a riserva e successivo aumento: il credito sparisce, il patrimonio netto migliora, e l’operazione non dipende dalla compensazione (con effetti fiscali da verificare con i commercialisti dello staff). Collocazione del credito del socio in una classe apposita del concordato, con trattamento coerente con la postergazione. Separazione netta tra la conversione dei crediti dei terzi, che segue le regole viste sopra, e l’apporto dei soci, che può essere costruito come nuova finanza.

C’è poi un aspetto che i soci spesso ignorano: se hanno prestato garanzie personali alle banche, la conversione dei crediti bancari in capitale può incidere sulle garanzie stesse. Va concordato espressamente con la banca se e in che misura la conversione libera il garante, altrimenti il socio rischia di perdere la partecipazione e restare comunque obbligato.

E se la banca non vuole diventare socia? Ci sono alternative all’aumento di capitale puro?

Sì, e spesso sono la soluzione che sblocca la trattativa.

Molti creditori professionali non vogliono quote o azioni ordinarie: non vogliono partecipare alla gestione, non vogliono iscrivere in bilancio una partecipazione illiquida, talvolta hanno limiti regolamentari. Per questo il codice civile e il Codice della crisi consentono forme di soddisfazione intermedie. La proposta di concordato può prevedere la soddisfazione dei creditori in qualsiasi forma, compresa l’attribuzione di azioni, quote, obbligazioni anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito (art. 85 CCII). Le S.p.A. possono emettere strumenti finanziari partecipativi dotati di diritti patrimoniali o anche amministrativi, escluso il voto nell’assemblea generale (art. 2346, ultimo comma, c.c.).

Gli strumenti finanziari partecipativi consentono di dare al creditore un diritto agli utili o al ricavato di una futura vendita della società, senza diluire il controllo dei soci. Le obbligazioni convertibili lasciano al creditore la scelta di diventare socio solo se il risanamento riesce. Sono costruzioni che la giurisprudenza di merito conosce da anni: il Tribunale di Reggio Emilia, in un provvedimento del 16 aprile 2014, ha qualificato la conversione del credito in strumenti finanziari come una datio in solutum con effetti estintivi irreversibili. Significa che, una volta convertito, il credito è estinto: se poi gli strumenti finanziari non valgono nulla, il creditore non può pretendere di tornare indietro.

“In queste operazioni non conta convincere il creditore a entrare: conta dimostrare al tribunale che entra al prezzo giusto per tutti gli altri.” È il criterio con cui l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e coordinatore di uno staff di diritto bancario e tributario, imposta le trattative con le banche su questi dossier.

Lo Studio, quando la banca non vuole azioni, prepara una matrice di alternative (azioni ordinarie, azioni di categoria con privilegi patrimoniali, strumenti finanziari partecipativi, obbligazioni convertibili, earn-out legati alla vendita futura) e la discute con l’ufficio crediti problematici dell’istituto, misurando per ciascuna l’effetto sul piano e sul trattamento delle classi.

L’ingresso dei creditori nel capitale fa saltare i contratti della società o obbliga a una gara?

No ai contratti, e di regola no alla gara. Sono due timori concreti, quindi vale la pena di spiegare.

Sui contratti, l’art. 120-quinquies, comma 3, CCII è netto: i mutamenti della compagine sociale che derivano dall’esecuzione dello strumento di regolazione della crisi non sono causa di risoluzione o di modifica dei contratti stipulati dalla società, e i patti contrari sono inefficaci. Questo vale per le clausole di cambio di controllo nei finanziamenti, nelle licenze, nei contratti di agenzia o distribuzione. Attenzione però al perimetro: la protezione copre i mutamenti derivanti dall’esecuzione dello strumento omologato. Un aumento riservato deliberato in via ordinaria, fuori da qualunque strumento, non ne beneficia, e lì le clausole di cambio di controllo vanno lette una per una e, se serve, negoziate con le controparti.

Sulla gara, il timore nasce dall’art. 91 CCII, che impone una procedura competitiva quando il piano prevede il trasferimento dell’azienda o di rami di azienda a favore di un soggetto già individuato. La giurisprudenza di merito, già sotto la legge fallimentare, ha escluso che l’ingresso di nuovi soci attraverso un aumento di capitale sia equiparabile a una cessione d’azienda: si sono espressi in questo senso il Tribunale di Vicenza (4 ottobre 2016), il Tribunale di Napoli (13 giugno 2018), il Tribunale di Forlì (25 febbraio 2019) e il Tribunale di Roma (decreto del 5 agosto 2019), osservando che le operazioni sul capitale riguardano le partecipazioni dei soci e non il trasferimento dell’azienda, e che estendere la norma per analogia non sarebbe corretto.

Questo non significa che la scelta del sottoscrittore sia irrilevante. Se l’aumento riservato è il veicolo con cui un investitore esterno entra nella società (magari un concorrente che è anche creditore), i creditori che non convertono e i soci possono contestare che il valore riconosciuto all’investitore sia troppo favorevole. Lo Studio, in questi casi, suggerisce di documentare nel piano le ragioni della scelta e, quando possibile, i sondaggi di mercato svolti, per rendere il prezzo di emissione difendibile in sede di omologazione.

Rischio di perdere il controllo della mia società?

Sì, il rischio esiste, ed è giusto dirlo senza addolcirlo. Un aumento di capitale riservato ai creditori, per definizione, diluisce i soci attuali, e se la conversione è consistente la maggioranza può passare ai creditori.

Ma ci sono tre considerazioni che chi è spaventato deve fare. La prima: l’alternativa, molto spesso, non è conservare il 100% di una società sana, ma conservare il 100% di una società che va in liquidazione giudiziale, dove il valore delle quote è zero. Chi confronta l’aumento riservato con la situazione di oggi fa il confronto sbagliato; il confronto corretto è con lo scenario in cui la crisi non viene risolta.

La seconda: la diluizione si negozia. Il rapporto di conversione, la quota che resta ai soci, la presenza di categorie di azioni con diritti diversi, i patti parasociali sulla governance, le opzioni di riacquisto (call) delle partecipazioni dei creditori a un prezzo prestabilito se il piano viene rispettato: sono tutti strumenti che possono riportare il controllo ai soci originari una volta passata la tempesta. Molti creditori finanziari non hanno alcun interesse a gestire un’impresa industriale e sono disposti a cedere le partecipazioni appena il valore si è ricostituito.

La terza: dentro uno strumento omologato i soci non sono senza voce. Votano in una classe, possono presentare proposte concorrenti se hanno almeno il 10%, possono opporsi all’omologazione. Ciò che non possono fare, nel sistema attuale, è bloccare da soli la ristrutturazione impedendo agli amministratori di presentare la domanda.

Il limite reale: se la società è profondamente insolvente e il valore dell’impresa è inferiore ai debiti, la legge non garantisce ai soci di conservare valore a scapito dei creditori. Le regole sulla distribuzione del valore e l’art. 120-quater CCII vanno in direzione opposta: prima i creditori, poi i soci. Chi spera di salvare la maggioranza senza mettere risorse nuove deve sapere che la trattativa parte in salita.

Se il piano fallisce, il creditore che è diventato socio cosa perde?

Perde quasi tutto ciò che ha convertito, ed è per questo che il creditore deve valutare la conversione come un investimento, non come una formalità.

Una volta sottoscritto l’aumento, il credito convertito è estinto. Il creditore non è più creditore per quella parte: è socio. Se in seguito la società entra in liquidazione giudiziale, i soci vengono soddisfatti solo dopo che tutti i creditori sono stati pagati, cioè, nella grande maggioranza dei casi, mai. Il Tribunale di Reggio Emilia, nel provvedimento del 2014 già ricordato, ha descritto la conversione in strumenti finanziari proprio come una datio in solutum con effetto estintivo irreversibile.

Cosa può fare il creditore per proteggersi? Alcune cose sì, e lo Studio le inserisce nelle trattative quando assiste un creditore:

  • condizionare la conversione all’omologazione definitiva dello strumento, in modo che il credito si estingua solo se il piano diventa vincolante per tutti;
  • convertire solo una parte del credito, lasciando il resto in una classe con soddisfazione in denaro;
  • chiedere azioni o strumenti con privilegi patrimoniali (priorità negli utili o nel ricavato di una futura vendita);
  • ottenere diritti di informazione e di controllo rafforzati, compatibili con la disciplina societaria;
  • prevedere che la conversione liberi o non liberi i garanti, in modo espresso.

La rassicurazione fondata è che, dentro uno strumento omologato e in esecuzione di un piano attestato, gli atti compiuti godono delle protezioni previste dal Codice in caso di successiva liquidazione giudiziale, a partire dall’esenzione da revocatoria. Il limite reale è che nessuna protezione restituisce valore a una partecipazione in una società che non ce l’ha fatta.

Quanto tempo ho davvero? Ad agosto si ferma tutto?

No, ad agosto non si ferma nulla se siete dentro una procedura del Codice della crisi. L’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti regolati dal Codice: termini per il piano, per il voto, per le opposizioni all’omologazione, per il reclamo corrono anche dal 1° al 31 agosto.

La sospensione feriale della L. 742/1969 vale invece, dal 1° al 31 agosto, nel giudizio civile ordinario, nel processo tributario e in quello amministrativo. Se un socio impugna davanti al tribunale delle imprese una delibera di aumento con esclusione dell’opzione presa fuori da uno strumento di regolazione, i termini processuali di quel giudizio beneficiano della sospensione. Sono due mondi da non confondere, e confonderli è uno degli errori che fanno perdere i termini.

Quanto al tempo complessivo: una composizione negoziata ha una durata di riferimento di 180 giorni, con possibile proroga; un concordato preventivo, dalla domanda con riserva all’omologazione, richiede di regola alcuni mesi, con un piano che si costruisce nel termine concesso dal tribunale. La vera scadenza, però, la fa la cassa: se la società non ha liquidità per pagare stipendi e fornitori correnti durante la procedura, serve nuova finanza, e la conversione dei crediti da sola non la porta. È il primo calcolo che facciamo.

Mi fa vedere un esempio concreto?

Ecco due simulazioni dimostrative. Non sono casi seguiti dallo Studio: sono esercizi costruiti con dati ipotetici, per far vedere come si muovono numeri e termini.

Simulazione 1: S.r.l. metalmeccanica, concordato preventivo in continuità con aumento riservato a banche e fornitori.

Ipotesi di partenza: passivo complessivo di 3.847.260 €, così composto: banche chirografarie 1.412.630 €; fornitori 986.410 €; debiti tributari e previdenziali privilegiati 604.780 €; TFR e retribuzioni 211.900 €; finanziamenti dei soci postergati 318.540 €; mutuo ipotecario 313.000 €. Capitale sociale 50.000 €, patrimonio netto negativo per 412.300 €. Due soci al 50%, uno dei quali contrario a qualunque diluizione.

Sequenza:

  1. gli amministratori decidono l’accesso al concordato; la decisione è verbalizzata dal notaio e iscritta nel registro delle imprese (art. 120-bis c.1). Il socio contrario non può impedirla e non può revocare l’amministratore senza giusta causa approvata dal tribunale;
  2. domanda con riserva depositata lunedì 9 novembre 2026; il tribunale concede 60 giorni: piano e proposta vanno depositati entro venerdì 8 gennaio 2027. Dal deposito sono sospesi gli obblighi di ricapitalizzazione (art. 89);
  3. il piano prevede che le banche convertano 847.580 € dei loro crediti e due fornitori strategici 126.470 €, per un totale di 974.050 €. Si delibera, tramite il piano, un aumento di capitale nominale di 81.579 € con sovrapprezzo di 892.471 €, riservato ai creditori convertenti: dopo l’operazione i creditori detengono il 62% (81.579 su 131.579), i soci originari il 38%. Il patrimonio netto passa da −412.300 € a +561.750 €;
  4. i creditori convertenti formano una classe autonoma; i soci formano una classe perché i loro diritti di partecipazione sono modificati (art. 120-ter); i finanziamenti postergati sono collocati in una classe propria, con trattamento coerente con la postergazione;
  5. udienza di omologazione fissata lunedì 15 marzo 2027: il socio contrario, per opporsi, deve costituirsi almeno 10 giorni prima, quindi entro venerdì 5 marzo 2027;
  6. sentenza di omologazione del 31 marzo 2027, notificata venerdì 2 aprile 2027: il termine di 30 giorni per il reclamo scadrebbe domenica 2 maggio 2027 e slitta a lunedì 3 maggio 2027.

Esito: se l’omologazione diventa definitiva, il provvedimento produce l’aumento (art. 120-quinquies c.1), gli amministratori lo eseguono col notaio e le clausole di cambio di controllo del mutuo non scattano (art. 120-quinquies c.3). Se il piano fosse stato depositato a luglio, i termini avrebbero corso regolarmente anche ad agosto.

Simulazione 2: S.p.A. non quotata, composizione negoziata e aumento deliberato in via ordinaria.

Ipotesi: un fornitore strategico vanta 730.940 € e, nella trattativa condotta con l’esperto in composizione negoziata, accetta di convertirne 512.300 € in azioni, a condizione che la quota residua sia pagata in 36 rate mensili. Tre soci: 48%, 30% e 22%; il socio al 22% è contrario.

Sequenza:

  1. accordo firmato in composizione negoziata; l’assemblea straordinaria delibera un aumento con esclusione dell’opzione ai sensi dell’art. 2441 c.5 c.c., con relazione degli amministratori e parere del collegio sindacale sulla congruità del prezzo di emissione. La delibera passa con il 78% del capitale;
  2. delibera iscritta nel registro delle imprese mercoledì 14 aprile 2027: il socio al 22% può impugnarla entro 90 giorni, quindi entro martedì 13 luglio 2027 (art. 2377 c.c.);
  3. il socio impugna; nel giudizio ordinario davanti al tribunale delle imprese i termini processuali beneficiano della sospensione dal 1° al 31 agosto 2027;
  4. variante: se il socio contrario avesse avuto il 52%, la delibera non sarebbe passata. A quel punto la sola strada per realizzare l’aumento senza il suo voto sarebbe stata un concordato preventivo o un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, con la regola dell’art. 120-bis e le classi dell’art. 120-ter.

Esito: l’operazione è valida finché la delibera non viene annullata, ma l’incertezza pesa sul fornitore che ha sottoscritto, e la protezione dei contratti dell’art. 120-quinquies c.3 non si applica, perché l’aumento non è esecuzione di uno strumento omologato.

La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare

“Il credito che il creditore converte vale davvero quello che c’è scritto in contabilità?”

Nessuno la fa, perché sembra ovvia: il credito è di 100, quindi il creditore conferisce 100. Invece è la domanda che determina se l’operazione sarà contestata o no.

In una società in crisi, il valore economico di un credito chirografario è molto inferiore al valore nominale. Se il creditore converte 100 nominali e riceve azioni che valgono 100, sta ottenendo molto più di quanto avrebbe in liquidazione, e qualcuno paga la differenza: i vecchi soci, che vengono diluiti più del giusto, oppure i creditori che non convertono, se il valore che va al creditore convertente sottrae risorse alla loro soddisfazione. Al contrario, se la conversione avviene a valori troppo bassi, il creditore viene penalizzato e la classe vota contro.

Quando la sottoscrizione avviene per compensazione, la giurisprudenza ha ritenuto che la società acquisti un valore concreto, cioè la liberazione dal debito. Ma questo vale sul piano della formazione del capitale; sul piano della convenienza per tutti gli interessati, il rapporto di conversione deve reggere al confronto con lo scenario liquidatorio e con la distribuzione del valore prevista dal Codice. È il terreno dove si concentrano le opposizioni dei soci (che si sentono espropriati) e dei creditori non convertenti (che si sentono scavalcati), ed è il punto su cui l’attestatore e il tribunale si soffermano di più.

Per questo, nella nostra impostazione, il rapporto di conversione viene giustificato per iscritto nel piano, con il valore dell’impresa prima e dopo, il confronto con la liquidazione giudiziale, e il trattamento di ciascuna classe. Una conversione ben motivata può resistere alle opposizioni; una conversione “a sensazione” è un invito al contenzioso.

Ma i giudici cosa dicono?

Ecco i riferimenti giurisprudenziali che usiamo come bussola su questo tema. Per ciascuno indichiamo gli estremi, il principio in parole nostre e perché conta per chi gestisce un aumento riservato ai creditori. Dove la fonte non riporta il numero del provvedimento, lo indichiamo solo con tribunale e data.

  1. Tribunale di Palermo, sez. IV civile, decreto 5 febbraio 2025. In un concordato in continuità diretta con aumento di capitale in natura ed esclusione dell’opzione per tutti i soci tranne il conferente, il Tribunale ha omologato respingendo le opposizioni: l’esclusione è legittima se è costituita la classe dei soci, se questi votano in proporzione alle quote detenute prima della domanda, se la modifica è collegata al buon esito della ristrutturazione e se l’informazione è stata adeguata. Rilevanza: è il modello di controllo che il tribunale applica a qualsiasi aumento riservato previsto nel piano.

  2. Cass. civ., sez. I, ordinanza n. 30903 del 25 novembre 2025. La domanda di liquidazione giudiziale presentata dagli amministratori non è soggetta alle formalità dell’art. 120-bis (verbale notarile, iscrizione, informativa ai soci): basta la decisione sottoscritta dai legali rappresentanti. Rilevanza: segna il confine dell’art. 120-bis, che riguarda gli strumenti di regolazione della crisi e non la liquidazione, e ricorda che per il concordato con aumento riservato quelle formalità vanno invece rispettate con cura.

  3. Cass. civ., n. 6711 del 19 marzo 2009. Ammette la compensazione tra il debito di sottoscrizione dell’aumento di capitale e il credito vantato verso la società. Rilevanza: è il fondamento della tecnica più usata per liberare l’aumento riservato ai creditori.

  4. Cass. civ., sez. I, n. 4236 del 24 aprile 1998. Ritiene legittimo il conferimento mediante compensazione: la società perde formalmente il credito ma acquista un valore economico effettivo, la liberazione dal debito. Rilevanza: spiega perché la conversione non “annacqua” il capitale e perché non si applicano le regole sulla stima dei conferimenti in natura.

  5. Cass. civ., sez. I, n. 13095 del 10 dicembre 1992. Espressione dell’orientamento tradizionale, contrario alla compensazione del debito da conferimento, poi superato dalla giurisprudenza successiva. Rilevanza: aiuta a capire da dove nascono le cautele notarili ancora oggi richieste in queste operazioni.

  6. Tribunale delle imprese di Roma, 6 febbraio 2017. Esclude che i crediti dei soci postergati ai sensi dell’art. 2467 c.c. possano essere compensati, per via legale o volontaria, con il debito da aumento di capitale, perché manca il requisito dell’esigibilità. Rilevanza: è il precedente da considerare quando a voler convertire sono i soci-finanziatori.

  7. Tribunale di Reggio Emilia, 16 aprile 2014. Qualifica la conversione del credito in strumenti finanziari come datio in solutum con effetti estintivi irreversibili. Rilevanza: il creditore che converte perde il credito in modo definitivo, e deve proteggersi prima, non dopo.

  8. Tribunale di Vicenza, 4 ottobre 2016. La delibera di aumento di capitale successiva all’omologazione non è soggetta alla procedura competitiva prevista per il trasferimento dell’azienda. Rilevanza: l’esecuzione dell’aumento riservato non richiede una gara.

  9. Tribunale di Napoli, 13 giugno 2018. L’ingresso di un nuovo socio attraverso un aumento di capitale non rientra nella disciplina delle offerte concorrenti allora prevista dall’art. 163-bis L.F. Rilevanza: conferma che l’operazione sul capitale non va trattata come una cessione d’azienda.

  10. Tribunale di Forlì, 25 febbraio 2019. L’assunzione del concordato da parte di un terzo non è equiparabile alla cessione dell’azienda ai fini delle procedure competitive. Rilevanza: rafforza lo stesso confine, utile quando il creditore convertente è anche investitore.

  11. Tribunale di Roma, decreto 5 agosto 2019. La procedura competitiva oggi prevista dall’art. 91 CCII (già art. 163-bis L.F.) non si applica all’ingresso di nuovi soci tramite aumento di capitale, perché riguarda il trasferimento dell’azienda e non le partecipazioni; un’estensione analogica non è consentita. Rilevanza: è il precedente più citato per escludere la gara quando l’aumento è riservato a un soggetto individuato.

  12. Tribunale di Bari, 8 aprile 2024 (in Foro it., 2024, I, 1257). Ammette la ristrutturazione trasversale anche in assenza di un plusvalore rispetto alla liquidazione, purché sia rispettata la distribuzione di tale valore ove esistente. Rilevanza: quando una classe non vota a favore del piano con conversione dei crediti, l’interpretazione dell’art. 112 c.2 CCII decide se l’omologazione è possibile; sul punto la giurisprudenza di merito non è uniforme, e il correttivo del 2024 ha riformulato la norma.

Una nota di metodo: sul piano dei principi civilistici la giurisprudenza di legittimità è consolidata e risale a prima del Codice della crisi; sulla disciplina specifica degli artt. 120-bis e seguenti, introdotta nel 2022 e ritoccata nel 2024, le pronunce sono ancora prevalentemente di merito. Per questo ogni operazione va costruita sul testo vigente e sulle decisioni del tribunale competente.

E voi, concretamente, cosa fate?

Ecco, in ordine, le attività che lo Studio svolge quando una società in crisi, i suoi soci o i suoi creditori ci portano un’operazione di aumento di capitale riservato ai creditori.

  1. Analizziamo la struttura del debito e della crisi con i commercialisti dello staff: situazione patrimoniale aggiornata, piano di cassa, distinzione tra crisi finanziaria e crisi operativa, per capire se la conversione dei crediti risolve davvero il problema.
  2. Mappiamo il passivo per categorie e garanzie: privilegiati, chirografari, finanziamenti dei soci postergati, crediti bancari garantiti da fideiussioni dei soci.
  3. Esaminiamo statuto, patti parasociali e contratti: clausole di prelazione e gradimento, quorum, diritti particolari dei soci di S.r.l., clausole di cambio di controllo nei finanziamenti e nelle forniture.
  4. Scegliamo la cornice: trattativa stragiudiziale, piano attestato, composizione negoziata, accordi di ristrutturazione, concordato preventivo o piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, motivando la scelta per iscritto.
  5. Costruiamo gli scenari di conversione con valore dell’impresa prima e dopo, percentuali di diluizione, confronto con la liquidazione giudiziale e trattamento di ciascuna classe.
  6. Conduciamo la trattativa con banche e fornitori, proponendo alternative quando l’istituto non vuole azioni ordinarie: strumenti finanziari partecipativi, obbligazioni convertibili, azioni di categoria, conversione condizionata all’omologazione.
  7. Redigiamo la proposta, i verbali e le informative ai soci previsti dagli artt. 120-bis e 120-ter, curando la costituzione della classe dei soci e la documentazione dell’accesso alle informazioni.
  8. Coordiniamo notaio e attestatore fin dalla fase di scrittura del piano, per prevenire i rilievi dell’art. 120-quinquies c.2 e assicurare che l’atto esecutivo coincida con il piano omologato.
  9. Difendiamo la società o i soci nelle opposizioni all’omologazione e nei reclami, oppure nell’impugnazione della delibera ordinaria davanti al tribunale delle imprese.
  10. Assistiamo il creditore che deve decidere se convertire, verificando condizioni, privilegi patrimoniali, diritti di informazione e sorte delle garanzie.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa è quella che pesa di più in questa materia: un aumento di capitale riservato ai creditori è il risultato di una trattativa tra impresa, soci e creditori, e l’abilitazione prevista dal D.L. 118/2021 riguarda proprio la conduzione di trattative di risanamento tra le parti. Il coordinamento dello staff di diritto bancario e tributario consente di discutere la conversione con gli uffici crediti delle banche con argomenti tecnici e di valutare gli effetti fiscali dell’operazione.

La strategia resta la stessa dalla prima analisi fino all’eventuale giudizio in Cassazione: lo stesso difensore che imposta il piano segue opposizioni, reclami e ricorsi, senza passaggi di consegne che fanno perdere tempo e coerenza. Avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo, perché in un debt to equity swap diritto societario, diritto della crisi e numeri non si possono separare.

In chiusura

Dalle risposte emergono tre messaggi. Il primo: la cornice decide tutto. Fuori da uno strumento omologato l’aumento riservato richiede il voto dei soci e resta esposto alle impugnazioni; dentro uno strumento di regolazione della crisi decidono gli amministratori, i soci votano in classe e il provvedimento di omologazione produce le modifiche statutarie. Il secondo: il rapporto di conversione è il punto critico, e va giustificato con numeri e confronti, non negoziato a sensazione. Il terzo: i termini dei procedimenti del Codice della crisi corrono anche ad agosto, mentre la sospensione feriale vale nel giudizio ordinario di impugnazione delle delibere.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché tiene insieme le competenze che l’operazione richiede: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa per condurre la trattativa con i creditori, il coordinamento di uno staff di diritto bancario e tributario per dialogare con le banche e misurare gli effetti fiscali, e l’abilitazione di avvocato cassazionista per difendere l’operazione in ogni grado, se soci o creditori la contestano.

📩 Non lasciate che la diluizione dei soci o il rapporto di conversione vengano decisi da altri: contattate lo Studio oggi, i riferimenti per raggiungerci sono riportati al termine di questa pagina.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito! Elimina tutti i tuoi dubbi adesso, PRIMA CHE TI COSTINO DAVVERO CARO