Quale Tribunale È Competente Per Il Concordato Minore Se L’impresa Ha Sede In Un’altra Città?

Abiti a Salerno ma la tua ditta individuale è iscritta alla Camera di commercio di Potenza. Oppure la tua SNC ha la sede legale a Bologna, ma il capannone, i dipendenti e i clienti sono a Modena. Oppure sei un commercialista che vive a Bari e lavora tutti i giorni nello studio di Lecce. In tutti questi casi, prima ancora di parlare di percentuali, classi di creditori e maggioranze, devi rispondere a una domanda molto concreta: a quale tribunale va presentata la domanda di concordato minore? E la risposta non è la stessa per tutti. Non esiste un’unica regola valida per ogni debitore: il tribunale competente dipende da chi sei (imprenditore individuale, professionista, società) e da quando e come hai spostato la tua sede.

Qualche esempio basta a capirlo. Per la ditta individuale conta, in prima battuta, la sede iscritta nel registro delle imprese, non la città in cui abiti. Per il professionista senza iscrizione al registro contano invece la residenza o il domicilio. Per la società conta la sede legale, anche se l’attività si svolge altrove, salvo una prova rigorosa che quella sede sia solo di facciata. E chi ha trasferito la sede da pochi mesi scopre che, per la legge, il trasferimento non conta affatto.

In questa guida troverai cinque profili: l’imprenditore individuale con sede in una città diversa da quella in cui vive; il professionista che lavora in un’altra città; la società di persone o la piccola SRL con sede legale lontana dalla sede operativa; chi ha trasferito la sede nell’ultimo anno; chi ha chiuso o cancellato l’impresa e nel frattempo si è spostato. Poi tre simulazioni numeriche, i casi misti, una tabella di confronto e la giurisprudenza ordinata profilo per profilo.

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo? Perché la scelta del tribunale e dell’OCC è il primo atto della procedura di concordato minore, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno il passaggio, spesso sottovalutato, in cui si individua l’organismo “del circondario del tribunale competente”. A questo si aggiunge la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, che conta quando il debitore è un’impresa che vuole continuare a lavorare.

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Le regole comuni a tutti: centro degli interessi principali, presunzioni, anno “congelato” e OCC del circondario

Prima di entrare nei singoli profili, conviene fissare una volta sola le regole che valgono per tutti. I profili, più avanti, si limiteranno a dire come queste regole si applicano al singolo caso.

Un paragrafo di inquadramento. Il concordato minore (artt. 74-83 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, D.Lgs. 14/2019, come modificato da ultimo dal D.Lgs. 136/2024) è lo strumento con cui l’imprenditore minore, il professionista, l’imprenditore agricolo, la start-up innovativa e gli altri debitori sovraindebitati non consumatori propongono ai creditori un accordo, di regola per proseguire l’attività (art. 74 c.1) o, fuori da questo caso, con l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile l’attivo (art. 74 c.2). Si vota a maggioranza dei crediti, con il silenzio che vale come assenso (art. 79), e il giudice omologa con sentenza (art. 80). Qui non ripetiamo il funzionamento generale: ci occupiamo solo della porta d’ingresso, cioè del tribunale e dell’OCC giusti.

La regola base: il tribunale del “centro degli interessi principali”. Secondo l’art. 27 c.2 CCII, per tutti i procedimenti diversi da quelli riservati alle grandi imprese in amministrazione straordinaria (che vanno alle sezioni specializzate in materia di impresa, art. 27 c.1), è competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali, il cosiddetto COMI. Il concordato minore rientra pienamente in questa regola generale. Attenzione alla parola “circondario”: il circondario di un tribunale comprende di solito molti comuni. Se la tua impresa ha sede in un comune diverso da quello in cui abiti, ma entrambi i comuni ricadono nel circondario dello stesso tribunale, il problema della “altra città” non esiste. La prima verifica, banale ma decisiva, è proprio questa: controllare a quale circondario appartengono i due comuni.

Le presunzioni dell’art. 27 c.3. Il centro degli interessi principali è un concetto sostanziale: è il luogo da cui il debitore gestisce in modo abituale e riconoscibile i suoi interessi. Per evitare che ogni procedura cominci con una lite sulla competenza, la legge fissa tre presunzioni:

  • lettera a) per la persona fisica che esercita attività d’impresa, il COMI si presume nella sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, nella sede effettiva dell’attività abituale;
  • lettera b) per la persona fisica che non esercita attività d’impresa, il COMI si presume nella residenza o nel domicilio; se non sono conosciuti, nell’ultima dimora nota o, in mancanza, nel luogo di nascita; se questo è all’estero, è competente il Tribunale di Roma;
  • lettera c) per la persona giuridica e per gli enti, anche non imprenditori, il COMI si presume nella sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, nella sede effettiva; se anche questa non è conosciuta, si applica la lettera b) con riferimento al legale rappresentante.

Presunzioni relative, ma difficili da superare. La Cassazione ha chiarito più volte, tra il 2025 e il 2026, che si tratta di presunzioni relative: possono essere vinte, ma solo con una prova piena. Chi sostiene che il COMI è in un luogo diverso dalla sede legale deve dimostrare due cose insieme: che lì si svolge davvero la gestione abituale degli interessi e che questa collocazione è riconoscibile dai terzi, cioè dai creditori (Cass. Sez. I, ord. n. 31727 del 4/12/2025; Cass. Sez. I, ord. n. 21865 del 29/7/2025). Se manca anche una sola delle due prove, vale la sede formale. E per superare la coincidenza tra sede legale e centro direzionale servono elementi univoci da cui risulti che la sede legale ha carattere solo formale o fittizio (Cass. Sez. I, ord. n. 31966 del 9/12/2025; Cass. Sez. I, ord. n. 3409 del 16/2/2026).

L’anno “congelato” dell’art. 28. Secondo l’art. 28 CCII, come modificato dal D.Lgs. 136/2024, il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza se è avvenuto nell’anno antecedente il deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi (o l’apertura della liquidazione giudiziale o controllata). La spiegazione che accompagna la norma la legge come una presunzione assoluta: non serve dimostrare che il trasferimento era strumentale, semplicemente non se ne tiene conto. Lo scopo è chiaro: impedire la “corsa al tribunale più favorevole” spostando la sede pochi mesi prima di depositare.

Cosa succede se sbagli tribunale: l’art. 29. Il tribunale che si ritiene incompetente lo dichiara con ordinanza e trasmette gli atti al tribunale indicato come competente, che prosegue il procedimento e ne dà notizia alle parti, a meno che non chieda d’ufficio il regolamento di competenza (art. 45 c.p.c.). Se l’incompetenza è dichiarata all’esito del giudizio di impugnazione dell’art. 51, il reclamo sulle questioni diverse dalla competenza prosegue davanti alla corte d’appello competente. In teoria, quindi, l’errore non “uccide” la domanda. In pratica, però, lo vedremo nei profili, l’errore costa tempo, e il tempo nel sovraindebitamento significa esecuzioni che vanno avanti. La Cassazione ha precisato, per il concordato preventivo, che il giudice deve rilevare d’ufficio l’incompetenza territoriale quando ha a disposizione tutti gli elementi (proposta, piano e documentazione), cioè al momento in cui decide sull’ammissione (Cass. Sez. I, sent. n. 9371 del 9/4/2025). Poiché l’art. 74 c.4 rinvia alle norme del concordato preventivo in quanto compatibili, è ragionevole attendersi lo stesso approccio nel concordato minore.

L’OCC deve essere quello del circondario giusto. Qui sta la vera trappola. Secondo l’art. 76 c.1 CCII (modificato dal D.Lgs. 136/2024), la domanda di concordato minore è presentata tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell’art. 27 c.2. Se nel circondario non esiste un OCC, i compiti sono svolti da un professionista o da una società tra professionisti con i requisiti dell’art. 358, nominati dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato, scelti ove possibile tra gli iscritti nel registro degli organismi. Questo significa che l’errore sul tribunale si porta dietro, quasi sempre, l’errore sull’OCC: se scegli l’organismo della città in cui abiti mentre il tribunale competente è quello della sede dell’impresa, la relazione particolareggiata dell’art. 76 c.2 rischia di provenire da un organismo che non aveva titolo per redigerla. Già nel regime della L. 3/2012 il Tribunale di Rimini, in sede di reclamo (decr. 21/12/2017), aveva ritenuto inammissibile una domanda per difetto di un OCC territorialmente competente; e la Cassazione, in tema di liquidazione controllata, considera la relazione dell’OCC un requisito di ammissibilità (Cass. Sez. I, ord. n. 28576/2025).

Tempi: niente sospensione in agosto. I termini del procedimento di concordato minore (i 15 giorni per integrare, i 30 giorni per il voto dei creditori, i 30 giorni per il reclamo contro l’inammissibilità) corrono anche dal 1° al 31 agosto, perché l’art. 9 c.1 CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti disciplinati dal Codice. Neppure le esecuzioni pendenti e le opposizioni esecutive si fermano in agosto (art. 3 L. 742/1969 e art. 92 ord. giud.); la sospensione feriale riguarda invece il processo civile di cognizione, quello tributario e quello amministrativo.

Come si dimostra dove si trova il COMI: i documenti che servono a tutti. Qualunque sia il tuo profilo, la competenza si gioca sui documenti. Il giudice, quando esamina la domanda, guarda prima di tutto a ciò che risulta da atti pubblici e verificabili, e solo dopo alle spiegazioni del debitore. Per questo, prima di scegliere tribunale e OCC, conviene raccogliere un fascicolo della competenza con:

  • visura camerale ordinaria e storica (per imprese e società): sede iscritta, sedi secondarie, unità locali, date delle variazioni;
  • certificato di residenza storico (per persone fisiche): utile per il calcolo dell’anno dell’art. 28;
  • contratti di locazione o titoli di proprietà dei locali in cui si svolge l’attività;
  • utenze (energia, telefonia, connettività) intestate all’impresa o allo studio, con indirizzo di fornitura;
  • fatture attive e passive degli ultimi mesi, con l’indirizzo indicato come sede;
  • contratti bancari e comunicazioni delle banche, che mostrano quale sede conoscono i creditori finanziari;
  • corrispondenza con i fornitori e con gli enti (PEC, avvisi, cartelle), che rivela dove i creditori indirizzano le loro richieste;
  • libri sociali e verbali (per le società): dove si tengono le assemblee e le riunioni dell’organo amministrativo;
  • sito internet, schede online, insegne: elementi spesso trascurati, ma utili a dimostrare la riconoscibilità per i terzi richiesta dalla Cassazione.

Il motivo per cui questi documenti contano è semplice: la giurisprudenza richiede, per superare la presunzione legale, non solo che il debitore gestisca i suoi interessi in un certo luogo, ma che questa collocazione sia percepibile da chi ha rapporti con lui. Sono i creditori, cioè le stesse persone che voteranno la proposta, a dover poter capire dove si trova il debitore. Un fascicolo coerente rende la scelta del tribunale motivabile in poche righe; un fascicolo contraddittorio (visura che dice una città, fatture che ne dicono un’altra, banca che scrive a una terza) è il presupposto tipico di un rilievo d’ufficio di incompetenza.

Un’ultima regola comune: la competenza non si sceglie per convenienza. Può essere tentante scegliere il tribunale ritenuto “più veloce” o quello in cui si conosce un OCC. Ma la competenza in materia di crisi è stabilita dalla legge in funzione della tutela dei creditori, e la stessa esistenza dell’art. 28 dimostra che il legislatore vuole impedire scelte di comodo. Il debitore che sceglie un foro senza appoggio nelle presunzioni dell’art. 27 non guadagna tempo: lo perde.

Riassumendo le regole comuni in una riga: trova il COMI secondo la presunzione che ti riguarda, verifica che non ci sia stato un trasferimento nell’ultimo anno, e scegli un OCC dello stesso circondario. Ora vediamo come cambia tutto a seconda di chi sei.

Se sei un imprenditore individuale e la tua ditta è iscritta in un’altra città

La tua situazione

Hai una ditta individuale: un’officina, un negozio, un’impresa edile, un piccolo commercio all’ingrosso, un bar. Sei iscritto al registro delle imprese e nella visura camerale compare una sede che si trova in una città diversa da quella in cui vivi. Magari hai aperto l’attività nel paese d’origine e poi ti sei trasferito per motivi familiari; magari abiti in città e lavori in provincia, in un comune che appartiene a un altro circondario; magari hai una sede iscritta in un luogo e lavori quasi solo in cantieri sparsi in tutta la regione. Hai debiti con fornitori, banche, Erario, INPS, e vuoi proporre un concordato minore per non chiudere.

Cosa cambia per te

La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: per te la legge non guarda alla residenza, ma all’impresa. Per la persona fisica che esercita attività d’impresa, il centro degli interessi principali si presume nella sede legale risultante dal registro delle imprese (art. 27 c.3 lett. a CCII). Solo se manca una sede iscritta si guarda alla sede effettiva dell’attività abituale.

Questo ha tre conseguenze pratiche:

  1. Il tribunale competente è, in prima battuta, quello del circondario in cui si trova la sede iscritta, anche se tu abiti a cento chilometri di distanza. Il fatto che la tua famiglia, la tua casa e il tuo conto corrente personale siano altrove, di regola, non sposta la competenza.
  2. L’OCC va scelto nel circondario di quel tribunale (art. 76 c.1). Non quello sotto casa, se casa tua è in un altro circondario.
  3. La pubblicità del decreto di apertura passa per il registro delle imprese: secondo l’art. 78 c.2 lett. a, per l’imprenditore il giudice dispone la pubblicazione anche nel registro delle imprese, oltre che nell’area web del tribunale o del Ministero.

Può capitare che la sede iscritta sia rimasta “vecchia”: hai smesso di lavorare lì da anni, ma non hai mai comunicato la variazione alla Camera di commercio. In questo caso la presunzione può essere superata, ma solo se dimostri, con elementi univoci, che l’attività abituale si svolge davvero in un altro luogo e che i creditori lo sanno o possono saperlo. È lo standard fissato dalla Cassazione (Cass. Sez. I, ord. n. 31727 del 4/12/2025): la sola gestione effettiva altrove non basta, serve anche la riconoscibilità per i terzi.

I numeri

Prima di parlare di competenza, verifica di essere davvero un imprenditore “minore”. Secondo l’art. 2 c.1 lett. d CCII, è minore l’impresa che presenta congiuntamente: attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro e ricavi annui non superiori a 200.000 euro nei tre esercizi precedenti la domanda (o dall’inizio dell’attività se più breve), debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 euro (soglia non riferita al triennio). Se superi anche una sola soglia, non sei sovraindebitato ai fini del CCII e la domanda va pensata in un’altra cornice (concordato preventivo o altri strumenti), con criteri di competenza che restano quelli dell’art. 27 ma con procedure del tutto diverse.

Ipotesi dimostrativa: ditta individuale di installazione impianti, sede iscritta a Potenza dal 2014, titolare residente a Salerno dal 2021. Ricavi degli ultimi tre anni: 148.300 €, 131.900 €, 119.450 €. Attivo patrimoniale: 87.600 €. Debiti complessivi: 214.780 € (fornitori 61.200 €, banca 58.300 €, Erario 52.900 €, INPS 42.380 €). Sei impresa minore. La sede iscritta è a Potenza: il tribunale competente si presume quello di Potenza, e l’OCC va scelto in quel circondario. Se tutti i tuoi cantieri, il magazzino e il furgone sono a Salerno, e le fatture, le PEC e i contratti indicano Salerno come luogo dell’attività, si può tentare di sostenere che il COMI effettivo è a Salerno; ma la scelta va motivata e documentata già nella domanda, altrimenti il giudice di Salerno può dichiararsi incompetente.

I rischi specifici

Il rischio principale, per te, è depositare nel tribunale della residenza con un OCC della residenza, convinto che “conta dove abito”. Se il giudice rileva d’ufficio l’incompetenza, trasmette gli atti al tribunale della sede iscritta (art. 29). Ma nel frattempo:

  • le misure protettive dell’art. 78 c.2 lett. d (divieto di iniziare o proseguire esecuzioni, sospensione delle prescrizioni) non sono ancora state concesse, perché arrivano solo con il decreto di apertura;
  • il tribunale competente può chiedere che la relazione sia redatta o confermata da un OCC del proprio circondario, con nuovi tempi di istruttoria;
  • il creditore che ha pignorato il furgone o il conto continua ad andare avanti.

Altro rischio tipico: aver aperto unità locali in altre città (un secondo punto vendita, un deposito). Le unità locali non spostano la sede: la competenza resta legata alla sede iscritta, salvo la prova rigorosa che il centro direzionale sia altrove.

Le mosse giuste

  1. Scarica una visura camerale aggiornata e verifica la sede iscritta, le unità locali e la data dell’ultima variazione di sede.
  2. Controlla a quale circondario appartengono il comune della sede e quello della residenza. Se coincidono, il problema non c’è.
  3. Se sede iscritta e sede effettiva non coincidono, raccogli fin da subito le prove (contratti di locazione, utenze, fatture, corrispondenza con i clienti, sito internet, cartellonistica) e decidi, prima di scegliere l’OCC, quale tesi sostenere.
  4. Non trasferire la sede ora per “avvicinarla” a casa: se depositi entro un anno, il trasferimento non conta (art. 28) e rischi solo di creare confusione.
  5. Scegli l’OCC nel circondario del tribunale che hai individuato e indica nella domanda, in modo espresso, le ragioni della competenza.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, che come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC conosce la fase di conferimento dell’incarico all’organismo, verifica la competenza prima che l’OCC venga scelto, non dopo.

Giurisprudenza dedicata

Le pronunce più utili per questo profilo sono quelle che fissano lo standard per superare la presunzione legale: Cass. Sez. I, ord. n. 31727 del 4/12/2025 (doppia prova: gestione abituale altrove e riconoscibilità per i terzi) e Cass. Sez. I, ord. n. 21865 del 29/7/2025 (competenza del tribunale del COMI per la domanda di accesso agli strumenti di regolazione, con presunzione di coincidenza con la sede legale). Sono state rese in casi di imprese, ma enunciano il principio sulle presunzioni dell’art. 27, che vale anche per la lettera a), cioè per la persona fisica imprenditrice.

Se sei un professionista e lo studio è in un’altra città

La tua situazione

Sei avvocato, commercialista, ingegnere, architetto, medico, psicologo, consulente del lavoro, geometra. Non sei iscritto al registro delle imprese come impresa: sei iscritto al tuo albo e hai una partita IVA. Vivi in una città, ma lo studio, i clienti e magari il personale sono in un’altra. Hai debiti con la cassa di previdenza, con l’Erario, con una banca che ti ha finanziato l’acquisto dell’attrezzatura, con il proprietario dei locali dello studio. Vuoi proporre un concordato minore per continuare a lavorare.

Cosa cambia per te

Per chi è nella tua posizione, la regola di partenza è diversa da quella dell’imprenditore. Il professionista è una persona fisica che non esercita attività d’impresa, e quindi ricade nella lettera b) dell’art. 27 c.3: il centro degli interessi principali si presume nella residenza o nel domicilio. Non nella sede dello studio in quanto tale, perché per il professionista non c’è una sede iscritta nel registro delle imprese a cui agganciare la presunzione.

Qui c’è un punto delicato, che è bene conoscere. La norma parla di “residenza o domicilio”. La residenza è il luogo di dimora abituale; il domicilio, nel linguaggio del codice civile (art. 43 c.c.), è il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Per un professionista che vive in una città e lavora stabilmente in un’altra, le due nozioni possono indicare due tribunali diversi. La formula alternativa della legge lascia spazio a interpretazioni, e non risulta una giurisprudenza di legittimità consolidata proprio su questo caso. La scelta prudente è individuare il luogo in cui si concentra in modo stabile e riconoscibile la tua attività e motivarla espressamente nella domanda, sapendo che il giudice valuterà il COMI in concreto e che la regola generale resta quella sostanziale dell’art. 27 c.2.

Due precisazioni utili:

  • se lavori in più studi in più città, conta quello principale, cioè quello da cui gestisci la clientela, la contabilità, i rapporti con le banche;
  • se risiedi all’estero e lavori in Italia, il quadro cambia: oltre alla competenza c’è un problema di giurisdizione, e se residenza, domicilio e ultima dimora non sono individuabili in Italia la lettera b) porta, come ultima ipotesi, al luogo di nascita e, se questo è all’estero, al Tribunale di Roma.

Il concordato minore è aperto al professionista perché l’art. 74 c.1 riguarda i debitori sovraindebitati diversi dai consumatori, e quindi anche chi esercita una professione, quando la proposta consente di proseguire l’attività professionale.

I numeri

Ipotesi dimostrativa: commercialista residente a Bari, studio unico a Lecce dal 2017, due collaboratori, clientela quasi tutta salentina. Compensi incassati negli ultimi tre anni: 96.400 €, 88.750 €, 79.320 €. Debiti: 163.540 € (cassa di previdenza 47.900 €, Erario 54.300 €, banca 38.640 €, canoni di locazione arretrati dello studio 22.700 €). Proposta ipotetica: pagamento del 34% ai chirografari in cinque anni con i flussi dello studio.

Con la sola presunzione della residenza, il tribunale sarebbe quello di Bari. Ma il domicilio, inteso come sede principale degli affari, è a Lecce, e lì si trovano l’attività, i collaboratori, la maggior parte dei creditori professionali (il proprietario dei locali, i fornitori di software, i clienti debitori). La domanda presentata a Lecce, con un OCC del circondario di Lecce, sarebbe motivata sul domicilio e sul COMI effettivo. Quella presentata a Bari sarebbe motivata sulla residenza. Entrambe hanno un aggancio nel testo: proprio per questo la motivazione va scritta, non data per scontata.

I rischi specifici

Il rischio principale, per te, è l’incertezza tra residenza e domicilio, che un creditore può usare per contestare la competenza o che il giudice può rilevare d’ufficio. Gli altri rischi:

  • scegliere un OCC in un circondario e il tribunale in un altro, magari perché l’organismo è quello del tuo ordine professionale in un’altra provincia;
  • trascurare che la cassa di previdenza e l’Erario sono creditori pesanti nel voto (e che per loro esiste il meccanismo dell’art. 80 c.3, omologa anche senza adesione quando l’adesione è determinante e la proposta è conveniente rispetto alla liquidazione), con tempi di risposta che non si fermano perché hai scelto il tribunale sbagliato;
  • trasferire la residenza nella città dello studio poco prima di depositare: per l’art. 28 un trasferimento del COMI nell’anno antecedente la domanda non conta;
  • confondere la tua posizione personale con quella di una società tra professionisti di cui fai parte: se l’attività è esercitata attraverso una STP iscritta nel registro delle imprese, per la società vale la sede legale (lett. c), mentre per i tuoi debiti personali di professionista resta la lettera b). Sono due debitori diversi, con due tribunali potenzialmente diversi.

C’è poi un rischio più sottile, legato al modo in cui lavori. Molti professionisti oggi operano in parte da remoto, con clienti in tutta Italia, e magari tengono lo studio “fisico” in una città solo per ricevere. In questi casi la prova del domicilio professionale diventa meno nitida, e la residenza tende a riprendere peso come criterio di riferimento. Più la tua attività è dispersa, più conviene ancorarsi al criterio formale e documentabile, invece di sostenere un COMI difficile da dimostrare.

Le mosse giuste

  1. Metti per iscritto dove si trovano residenza, domicilio e studio, con documenti: certificato di residenza, contratto di locazione dello studio, iscrizione all’albo, dati della partita IVA.
  2. Verifica i circondari: due città vicine possono appartenere allo stesso tribunale.
  3. Scegli una tesi e mantienila: OCC, tribunale e motivazione della domanda devono essere coerenti.
  4. Non spostare la residenza nei dodici mesi prima del deposito per “allineare” il quadro.
  5. Prepara la documentazione dell’art. 75 c.1 (dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre anni precedenti, elenco dei creditori con domicilio digitale, atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni), che serve comunque, qualunque sia il tribunale.

Giurisprudenza dedicata

Sul professionista in senso stretto non risultano, tra le fonti consultate, pronunce di legittimità recenti che risolvano il rapporto tra residenza e domicilio nella lettera b). È utile, però, il principio generale ribadito da Cass. Sez. I, ord. n. 21865 del 29/7/2025: se la presunzione fosse assoluta, la nozione legale di COMI non servirebbe a nulla; proprio perché è relativa, il giudice può e deve guardare a dove il debitore gestisce davvero i suoi interessi, purché ciò sia riconoscibile dai terzi.

Se sei una società di persone o una piccola SRL con sede legale lontana dall’attività

La tua situazione

Sei socio amministratore di una SNC o accomandatario di una SAS, oppure amministratore di una piccola SRL che rientra nei limiti dell’impresa minore. La sede legale della società è in una città (magari presso lo studio del commercialista, o nella casa di uno dei soci, o dove la società è nata), ma l’attività vera, cioè il laboratorio, il ristorante, il magazzino, i dipendenti, si svolge in un’altra. La società ha debiti e vuole proporre un concordato minore in continuità.

Cosa cambia per te

Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri, se contavi di scegliere il tribunale della sede operativa. Per le persone giuridiche e gli enti, il centro degli interessi principali si presume nella sede legale risultante dal registro delle imprese (art. 27 c.3 lett. c CCII). Le unità locali, gli stabilimenti, i punti vendita non contano, se la direzione resta (o si presume che resti) nella sede legale. Solo in mancanza di sede legale iscritta si guarda alla sede effettiva; e se neppure questa è conosciuta, si applica la regola della lettera b) con riferimento al legale rappresentante.

La Cassazione è stata molto netta su questo punto: la presunzione di coincidenza tra sede legale e COMI si supera solo con prove concrete e univoche che la direzione effettiva si trovi altrove e sia riconoscibile dai terzi (Cass. Sez. I, ord. n. 3409 del 16/2/2026), e deve emergere che la sede legale ha carattere soltanto formale o fittizio (Cass. Sez. I, ord. n. 31966 del 9/12/2025). Non basta che l’attività produttiva sia altrove: occorre che anche le decisioni, l’amministrazione, i rapporti con banche e fornitori si svolgano altrove, e che i creditori lo percepiscano.

Gli indici di una sede solo formale sono stati elencati, in un caso di trasferimento all’estero, dalle Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 27686/2018, richiamata da ecnews nell’aprile 2026): la sede ridotta a una casella postale, la prosecuzione dell’attività nello stesso luogo dopo il trasferimento, la collocazione dei beni, l’implausibilità di un trasferimento in piena crisi. Sono criteri utili anche per i trasferimenti interni.

Un’altra particolarità riguarda i soci. Salvo patto contrario, il concordato minore della società produce effetti anche per i soci illimitatamente responsabili (art. 79 c.4). Il socio di SNC o l’accomandatario non deve quindi, di regola, presentare una domanda separata per i debiti sociali. Per i suoi debiti personali (il mutuo di casa, un finanziamento privato), invece, resta un debitore autonomo, e il suo tribunale si individua secondo la sua posizione: residenza o domicilio se agisce come consumatore.

I numeri

Ipotesi dimostrativa: SNC di ristorazione, sede legale a Bologna (presso lo studio del commercialista dal 2016), ristorante e unico locale operativo a Modena, nove dipendenti. Ricavi: 192.400 €, 176.800 €, 158.900 €. Attivo patrimoniale: 141.200 €. Debiti: 286.430 € (fornitori alimentari 73.900 €, banca 96.200 €, Erario 64.130 €, INPS 52.200 €). È impresa minore (tutte e tre le soglie dell’art. 2 c.1 lett. d sono rispettate).

La sede legale è a Bologna: il tribunale competente si presume quello di Bologna, con OCC del circondario di Bologna. Per sostenere che il COMI è a Modena bisognerebbe dimostrare che a Bologna c’è solo un recapito formale, che le assemblee, la contabilità, i rapporti bancari, gli ordini ai fornitori sono gestiti da Modena, e che i creditori lo sanno: fatture con indirizzo di Modena, contratti firmati a Modena, comunicazioni ai fornitori che indicano Modena come sede amministrativa. Se la società tiene invece la contabilità e le riunioni presso lo studio di Bologna, la presunzione regge e il tribunale resta quello di Bologna.

I rischi specifici

Il rischio principale, per te, è contare su una sede operativa “evidente” che per la legge non è il COMI. Gli altri rischi:

  • i creditori (soprattutto banche ed Erario) conoscono la società attraverso la visura e la sede legale: per loro quella è la sede riconoscibile, e questo rende molto difficile la prova del secondo requisito (riconoscibilità per i terzi);
  • la pubblicità del decreto di apertura passa per il registro delle imprese della Camera di commercio dove la società è iscritta (art. 78 c.2 lett. a);
  • un trasferimento della sede legale deliberato per “avvicinarla” all’attività nei dodici mesi prima del deposito non conta (art. 28);
  • se più soci presentano domande personali in tribunali diversi, il coordinamento tra le procedure non è automatico: la regola del giudice adito per primo dell’art. 66 c.4 vale per le procedure familiari, non per i soci in quanto tali.

Un caso che si presenta spesso è quello della sede legale “domiciliata” presso lo studio del commercialista o presso un centro servizi. Non è di per sé un indice di sede fittizia: se lo studio tiene davvero la contabilità, riceve la posta, gestisce la PEC e i rapporti con le banche, quella sede è anche il luogo da cui una parte importante dell’amministrazione viene svolta. Diventa invece un indice di sede solo formale quando la domiciliazione è un mero recapito e tutte le decisioni, i documenti e i rapporti con i creditori passano dalla sede operativa. È una valutazione di fatto, da fare caso per caso, con i documenti alla mano.

Per la piccola SRL, infine, ricorda che la residenza dell’amministratore o dei soci non conta: la lettera c) guarda alla sede della società, e solo se né la sede legale né quella effettiva sono conosciute si passa alla lettera b) con riferimento al legale rappresentante. È un’ipotesi residuale, che nella pratica riguarda società ormai prive di qualsiasi struttura.

Le mosse giuste

  1. Leggi l’atto costitutivo e la visura: sede legale, eventuali sedi secondarie, unità locali, data dell’ultima modifica.
  2. Fai una mappa di dove si prendono le decisioni: chi tiene la contabilità, dove si riuniscono i soci, da dove partono le PEC, dove sono i conti.
  3. Valuta se la sede legale è davvero “fittizia” o se, come spesso accade, la direzione amministrativa è proprio lì: in quel caso non c’è nulla da superare.
  4. Non deliberare il trasferimento della sede a ridosso della domanda.
  5. Decidi subito come trattare i debiti personali dei soci: se il patto contrario all’estensione dell’art. 79 c.4 non c’è, i soci illimitatamente responsabili sono coperti per i debiti sociali; per i debiti personali serve una valutazione separata, anche sotto il profilo del tribunale competente.

Giurisprudenza dedicata

Per questo profilo le pronunce chiave sono Cass. Sez. I, ord. n. 3409 del 16/2/2026 e Cass. Sez. I, ord. n. 31966 del 9/12/2025, entrambe sulla forza della presunzione che lega il COMI alla sede legale. Utile anche, per le società nate da operazioni straordinarie, Cass. Sez. I, ord. n. 32884 del 17/12/2025: la società incorporata ed estinta conserva la propria identità per un anno dalla cancellazione (art. 33 c.2 CCII) e può essere sottoposta a una procedura autonoma anche se quella dell’incorporante è stata aperta in un altro tribunale.

Se hai trasferito la sede (o la residenza) nell’ultimo anno

La tua situazione

Negli ultimi mesi hai spostato la sede dell’impresa: perché hai chiuso il vecchio locale e aperto in un’altra città, perché ti sei trasferito con la famiglia, perché il commercialista ti ha suggerito di “portare tutto” dove lavori davvero. Oppure, da professionista, hai cambiato residenza. Ora i debiti sono diventati ingestibili e vuoi depositare un concordato minore. Ti chiedi se debba farlo nella città nuova o in quella vecchia.

Cosa cambia per te

Per te la risposta è scritta in modo molto netto. Secondo l’art. 28 CCII, il trasferimento del centro degli interessi principali avvenuto nell’anno antecedente il deposito della domanda non rileva ai fini della competenza. Si guarda al COMI che avevi prima del trasferimento. Non importa che il trasferimento fosse genuino, motivato da ragioni familiari o organizzative: la norma non chiede di provare l’intento strumentale, semplicemente ignora lo spostamento. È questa la lettura riportata nella spiegazione della norma su Brocardi (presunzione assoluta), coerente con lo scopo di evitare il forum shopping.

Conseguenza pratica: se hai trasferito la sede da Potenza a Salerno otto mesi fa, il tribunale competente resta quello di Potenza, e l’OCC deve essere del circondario di Potenza. Solo dopo che è trascorso un anno dal trasferimento la nuova sede può tornare a valere, e anche allora come presunzione relativa.

Per il trasferimento all’estero c’è un problema in più, quello della giurisdizione (art. 26 CCII), che l’ecnews di aprile 2026 riassume così: il trasferimento del COMI all’estero non esclude la giurisdizione italiana se avvenuto nell’anno precedente la domanda. E la Cassazione, in un caso di trasferimento in Bulgaria avvenuto nei mesi precedenti l’iniziativa di un creditore, ha chiesto al debitore di provare sia l’effettività delle misure organizzative nel nuovo luogo sia l’abitualità e la riconoscibilità del nuovo centro per i terzi (Cass. Sez. I, ord. n. 13368 del 15/5/2024).

I numeri

Il calcolo dell’anno è semplice ma va fatto con precisione, perché un giorno può spostare la competenza.

  • Trasferimento della sede iscritto il 12/3/2026 (giovedì); domanda depositata il 2/11/2026 (lunedì). L’anno antecedente il deposito va dal 2/11/2025 al 2/11/2026: il trasferimento è dentro l’anno, non rileva. Competente il tribunale della vecchia sede.
  • Trasferimento iscritto il 15/9/2025 (lunedì); domanda depositata il 2/11/2026. Il trasferimento è anteriore all’anno: rileva. Competente, in via presuntiva, il tribunale della nuova sede.
  • Trasferimento deliberato a settembre 2025 ma iscritto nel registro delle imprese a dicembre 2025: per la presunzione della lettera a) o c) conta la sede “risultante dal registro”, quindi è prudente ragionare sulla data di iscrizione e, se le date sono a cavallo dell’anno, motivare espressamente.

I rischi specifici

Il rischio principale, per te, è depositare nel tribunale della nuova sede pensando che il trasferimento “sia già efficace”. Per l’art. 28 non lo è. Gli altri rischi:

  • scegliere l’OCC nella nuova città: l’organismo non sarebbe “costituito nel circondario del tribunale competente” (art. 76 c.1);
  • aspettare che passi l’anno solo per poter depositare nella nuova città: nel frattempo i creditori agiscono, e se un creditore chiede la liquidazione controllata il criterio dell’anno “congelato” vale anche per quella domanda;
  • dichiarare nella domanda un COMI diverso da quello risultante dalle visure senza spiegare il trasferimento: è proprio il tipo di incongruenza che porta il giudice a rilevare d’ufficio l’incompetenza.

Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri anche sotto un altro profilo. Molti pensano che la sede “nuova” sia quella in cui i creditori li cercano ormai da mesi, e che quindi la riconoscibilità per i terzi giochi a loro favore. Ma l’art. 28 non chiede di valutare la riconoscibilità: esclude semplicemente il trasferimento dal calcolo. La riconoscibilità del nuovo centro torna a contare solo dopo che l’anno è trascorso, e a quel punto vale come elemento a sostegno della presunzione legata alla nuova sede. In altre parole, per i dodici mesi successivi al trasferimento, la geografia della competenza resta “ferma” al punto di partenza, qualunque cosa sia accaduta nel frattempo nei rapporti con i creditori.

Un’ultima avvertenza riguarda chi ha spostato non la sede, ma solo l’attività: hai chiuso il negozio di una città e ne hai aperto uno in un’altra, senza variare la sede iscritta. In questo caso non c’è un trasferimento formale da conteggiare, ma resta ferma la presunzione della sede iscritta: il tribunale competente, salvo prova contraria rigorosa, è quello della sede che risulta dal registro, non quello del nuovo negozio.

Le mosse giuste

  1. Ricostruisci con le date esatte iscrizione, delibera, comunicazioni ai creditori del trasferimento.
  2. Conta l’anno a ritroso dalla data prevista di deposito, non da oggi.
  3. Se sei dentro l’anno, lavora con il tribunale e l’OCC della vecchia sede, anche se fisicamente sei lontano: gran parte degli adempimenti si svolge per via telematica.
  4. Non ritardare il deposito solo per “maturare” la nuova competenza, se ci sono esecuzioni in corso.
  5. Se il trasferimento è all’estero, affronta prima la giurisdizione e solo dopo la competenza.

Giurisprudenza dedicata

Sull’art. 28 la pagina Brocardi consultata non riporta massime. Le pronunce utili sono quelle sul trasferimento e sulla riconoscibilità del nuovo centro: Cass. Sez. I, ord. n. 13368 del 15/5/2024 (trasferimento all’estero, doppia prova a carico del debitore) e Cass. SS.UU. n. 27686/2018 (indici di una sede solo formale e implausibilità del trasferimento in piena crisi).

Se hai chiuso o cancellato l’impresa e nel frattempo ti sei spostato

La tua situazione

La tua ditta individuale è stata cancellata dal registro delle imprese qualche mese fa, oppure la società di cui eri socio è stata cancellata o incorporata. I debiti però sono rimasti, e nel frattempo ti sei trasferito in un’altra città, magari per un lavoro dipendente. Vuoi sapere se puoi ancora proporre un concordato minore e, se sì, in quale tribunale.

Cosa cambia per te

La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto, e che viene prima della competenza: la Cassazione ha ritenuto inammissibile il concordato minore dell’imprenditore individuale cancellato (Cass. Sez. I, n. 20141 del 16/6/2026, segnalata da iusletter). La ragione si comprende leggendo l’art. 74 c.1: il concordato minore è pensato per consentire di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale, e fuori da questo caso richiede l’apporto di risorse esterne (art. 74 c.2). Se l’impresa è chiusa e cancellata, la strada del concordato minore, secondo quella pronuncia, è sbarrata.

Questo sposta la domanda: non “quale tribunale per il concordato minore”, ma “quale procedura e quale tribunale per me oggi”. Le alternative sono di solito due:

  • il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73), se i debiti che vuoi ristrutturare sono stati contratti in qualità di consumatore (art. 2 c.1 lett. e, come modificato dal D.Lgs. 136/2024): per i debiti d’impresa questa strada è in genere preclusa;
  • la liquidazione controllata (artt. 268 ss.), che è aperta a tutti i sovraindebitati e porta poi all’esdebitazione.

Per la competenza, se non eserciti più attività d’impresa, la presunzione che ti riguarda diventa, di regola, quella della lettera b): residenza o domicilio. Ma attenzione all’art. 28: se hai trasferito la residenza nell’anno antecedente il deposito, il trasferimento non conta.

Per le società cancellate o incorporate entra in gioco l’art. 33 CCII: richiamandone il comma 2, la Cassazione ha precisato che la società incorporata conserva per un anno dalla cancellazione la sua identità soggettiva e può essere sottoposta a una procedura autonoma (Cass. Sez. I, ord. n. 32884 del 17/12/2025). Il contenuto esatto degli altri commi dell’art. 33, per il caso concreto, va verificato sul testo vigente prima di depositare. In questo caso la presunzione di riferimento resta quella della sede legale che risultava dal registro.

I numeri

Ipotesi dimostrativa: ex titolare di una ditta individuale di commercio di abbigliamento, sede a Pescara, cancellata il 30/4/2026. Ora è dipendente a Torino, con residenza trasferita il 1/6/2026 e uno stipendio netto di 1.640 €. Debiti residui: 97.380 € (fornitori 31.600 €, banca 29.900 €, Erario 21.480 €, INPS 14.400 €).

  • Concordato minore: secondo Cass. 20141/2026, inammissibile, perché l’impresa è cancellata e non c’è un’attività da proseguire.
  • Piano del consumatore: non adatto, perché i debiti sono quasi tutti d’impresa.
  • Liquidazione controllata: percorribile. Ma dove? Il trasferimento della residenza a Torino è del 1/6/2026: se la domanda viene depositata prima del 1/6/2027, il trasferimento cade nell’anno antecedente e, per l’art. 28, non rileva. Bisogna quindi ricostruire qual era il COMI prima del trasferimento (la residenza precedente o, finché l’impresa esisteva, la sede di Pescara) e motivare la scelta. Su come combinare la cancellazione dell’impresa e il trasferimento della residenza non risulta, tra le fonti consultate, una pronuncia specifica: è un punto da trattare con particolare attenzione nella domanda.

I rischi specifici

Il rischio principale, per te, è insistere sul concordato minore quando l’impresa non c’è più, perdendo mesi in una domanda destinata all’inammissibilità. Gli altri rischi:

  • non considerare che il trasferimento della residenza nell’ultimo anno non sposta la competenza;
  • scegliere l’OCC della nuova città senza aver verificato quale sia il tribunale competente;
  • dimenticare che, con il diniego o l’inammissibilità di un concordato minore, la conversione in liquidazione controllata passa per un’istanza del debitore (art. 80 c.5): meglio impostare subito la procedura giusta.

Le mosse giuste

  1. Verifica la data di cancellazione dell’impresa e se c’è ancora una qualche attività da proseguire (anche ripresa in forma diversa).
  2. Classifica i debiti: d’impresa o personali, perché da questo dipende la procedura.
  3. Calcola l’anno dell’art. 28 sul trasferimento della residenza.
  4. Scegli la procedura prima del tribunale, e il tribunale prima dell’OCC.
  5. Se c’è una società cancellata o incorporata, controlla il termine di un anno dell’art. 33.

Giurisprudenza dedicata

Per questo profilo contano Cass. Sez. I, n. 20141 del 16/6/2026 (inammissibile il concordato minore dell’imprenditore individuale cancellato) e Cass. Sez. I, ord. n. 32884 del 17/12/2025 (identità della società incorporata per un anno dopo la cancellazione e possibilità di una procedura autonoma).

Tre debitori, tre città, tre tribunali: le simulazioni a confronto

Mettiamo ora i profili uno accanto all’altro, con la stessa domanda (depositata lunedì 2/11/2026) e tre situazioni diverse. Sono ipotesi dimostrative costruite per illustrare il ragionamento, non casi reali.

Simulazione 1 – Ditta individuale, sede iscritta a Potenza, titolare residente a Salerno.
Debiti 214.780 €; ricavi dell’ultimo anno 119.450 €; attivo 87.600 €. Nessun trasferimento di sede negli ultimi cinque anni.
– Presunzione applicabile: art. 27 c.3 lett. a, sede iscritta. COMI presunto: Potenza.
– OCC: del circondario di Potenza (art. 76 c.1).
– Percorso corretto: domanda depositata il 2/11/2026 a Potenza; il giudice concede 15 giorni per integrare (dal 9/11/2026 al 24/11/2026, martedì); decreto di apertura il 30/11/2026 (lunedì) con divieto di azioni esecutive su istanza del debitore (art. 78 c.2 lett. d); termine ai creditori per il voto fissato entro 30 giorni, ad esempio il 30/12/2026 (mercoledì).
– Percorso sbagliato: domanda a Salerno con OCC di Salerno. Il giudice rileva d’ufficio l’incompetenza con ordinanza del 30/11/2026 e trasmette gli atti a Potenza (art. 29). Il tribunale di Potenza riprende il procedimento, ma chiede di chiarire il ruolo dell’OCC; il decreto di apertura arriva, nell’ipotesi, il 15/2/2027 (lunedì). Differenza: circa due mesi e mezzo senza misure protettive, durante i quali il creditore che ha pignorato il conto aziendale per 18.400 € può arrivare all’assegnazione.

Simulazione 2 – SNC, sede legale a Bologna presso lo studio del commercialista, attività a Modena.
Debiti 286.430 €; nove dipendenti; contabilità tenuta a Bologna, riunioni dei soci a Modena, PEC della società gestita dallo studio di Bologna.
– Presunzione applicabile: art. 27 c.3 lett. c, sede legale. COMI presunto: Bologna.
– Si può superare? Bisognerebbe provare che la direzione effettiva è a Modena e che i creditori lo percepiscono. Ma la contabilità e la PEC sono a Bologna, la visura indica Bologna, i contratti bancari indicano Bologna. Con questi elementi, alla luce di Cass. 3409/2026 e 31966/2025, la prova non è univoca.
– Esito ragionevole: domanda a Bologna con OCC di Bologna. Pubblicazione del decreto anche nel registro delle imprese. Se il tribunale apre il 30/11/2026, i soci illimitatamente responsabili beneficiano degli effetti del concordato per i debiti sociali, salvo patto contrario (art. 79 c.4).
– Variante: se la società avesse trasferito la sede legale a Modena il 12/3/2026, il trasferimento cadrebbe nell’anno antecedente il 2/11/2026 e non rileverebbe (art. 28). La competenza resterebbe a Bologna.

Simulazione 3 – Commercialista residente a Bari, studio unico a Lecce.
Debiti 163.540 €; compensi dell’ultimo anno 79.320 €; due collaboratori; clientela quasi tutta nel circondario di Lecce.
– Presunzione applicabile: art. 27 c.3 lett. b, residenza o domicilio. Residenza: Bari. Domicilio, inteso come sede principale degli affari: Lecce.
– Scelta motivata: domanda a Lecce, con OCC del circondario di Lecce, motivata sul domicilio professionale e sul COMI effettivo riconoscibile dai creditori (locatore dello studio, fornitori, clienti, cassa di previdenza che corrisponde con lo studio).
– Alternativa: domanda a Bari motivata sulla residenza. Anch’essa ha un aggancio testuale. Il punto è che la scelta deve essere esplicitata e coerente: OCC, tribunale e relazione devono “parlare la stessa lingua”.
– Tempi: se il giudice di Lecce dichiara inammissibile la domanda per ragioni diverse (ad esempio carenze documentali) e il decreto è comunicato il 14/12/2026, il reclamo va proposto entro 30 giorni, cioè entro il 13/1/2027 (mercoledì), anche a cavallo delle festività; per i termini del CCII, peraltro, non vale nemmeno la sospensione feriale di agosto (art. 9 c.1).

Elemento Ditta individuale (Sim. 1) SNC (Sim. 2) Professionista (Sim. 3)
Norma di partenza art. 27 c.3 lett. a art. 27 c.3 lett. c art. 27 c.3 lett. b
Luogo presunto sede iscritta (Potenza) sede legale (Bologna) residenza o domicilio (Bari/Lecce)
Si guarda dove abita il debitore? No, di regola No (salvo lett. c ultima parte) Sì, insieme al domicilio
Prova contraria gestione abituale altrove + riconoscibilità sede legale formale o fittizia, prova univoca COMI effettivo riconoscibile
OCC circondario di Potenza circondario di Bologna circondario del tribunale scelto
Rischio principale depositare dove si abita contare sulla sede operativa incertezza residenza/domicilio

Il filo comune delle tre simulazioni è questo: l’errore sul tribunale non si vede subito, ma si paga nei mesi in cui il patrimonio resta esposto alle esecuzioni.

I casi misti: quando appartieni a più profili insieme

Molti debitori non stanno dentro un solo profilo. Ecco i casi misti più frequenti e il modo in cui le regole si combinano.

Il professionista che ha anche una ditta individuale. Pensa all’ingegnere che, oltre allo studio, ha una piccola impresa iscritta al registro per la vendita di impianti, con sede in un’altra città. Qui le presunzioni possono puntare in due direzioni: la lettera a) (sede iscritta dell’impresa) e la lettera b) (residenza o domicilio del professionista). Il debitore è uno solo e il centro degli interessi principali è uno solo: bisogna capire quale attività è prevalente, dove si gestiscono davvero gli affari, da dove nasce la maggior parte dei debiti. Se l’impresa è l’attività principale, la presunzione della sede iscritta tende a prevalere; se l’impresa è accessoria e la vita professionale si svolge altrove, si può motivare sul domicilio. In ogni caso, la domanda deve spiegare perché si è scelto quel tribunale, perché è prevedibile che il giudice se lo chieda.

Il socio di SNC che ha anche debiti personali da consumatore. Il concordato minore della società, salvo patto contrario, si estende ai soci illimitatamente responsabili per i debiti sociali (art. 79 c.4). Ma il mutuo sulla casa, il prestito personale, la carta revolving restano debiti personali: per questi il socio può valutare un piano del consumatore, se li ha contratti in quella qualità, e la competenza segue la sua residenza o il suo domicilio (lett. b). Risultato possibile: due procedure in due tribunali diversi, la società a Bologna e il socio a Modena. Il coordinamento non è automatico, e conviene pianificare le due domande in modo che i piani siano coerenti (le risorse del socio destinate alla società non possono essere promesse due volte).

Coniugi o familiari con procedure collegate. Se marito e moglie hanno un sovraindebitamento con origine comune o sono conviventi, l’art. 66 consente un’unica domanda (le masse restano distinte, c.3). Se uno dei due è imprenditore e l’altro consumatore, non si applicano le norme sul piano del consumatore, salvo l’art. 67 c.5. Sul piano della competenza, se vengono presentate più domande per membri della stessa famiglia, è competente il giudice adito per primo (art. 66 c.4): una regola utile proprio quando i familiari hanno COMI in città diverse.

L’imprenditore che lavora in una città, ha la sede iscritta in un’altra e ha trasferito la residenza in una terza. Sembra un rompicapo, ma la soluzione segue l’ordine delle regole. Per un imprenditore conta la lettera a): la sede iscritta. La residenza è irrilevante come criterio principale. Se la sede iscritta non è stata spostata nell’ultimo anno, il tribunale presunto è quello della sede. La città in cui lavori conta solo se riesci a provare che lì è il COMI effettivo e riconoscibile. La terza città, quella della nuova residenza, di regola non entra in gioco.

L’imprenditore agricolo con terreni in più circondari. Anche per lui vale la lettera a) se è iscritto al registro delle imprese, con la sede iscritta come riferimento. La collocazione dei terreni, di per sé, non sposta il COMI: conta il luogo da cui l’azienda è diretta. Diverso è il tema delle esecuzioni immobiliari sui terreni, che restano davanti al tribunale del luogo in cui si trovano i beni ma subiscono gli effetti del divieto dell’art. 78 c.2 lett. d una volta concesso.

Il debitore con esecuzioni pendenti in un’altra città. È il caso misto più comune in assoluto: il concordato minore si deposita nel tribunale del COMI, ma il pignoramento immobiliare o presso terzi pende davanti al tribunale del luogo del bene o del terzo pignorato. Le due competenze non si confondono. Il decreto di apertura con il divieto di proseguire le esecuzioni va poi portato a conoscenza del giudice dell’esecuzione, che pende altrove: è un passaggio operativo da non dimenticare, perché l’esecuzione non si ferma da sola.

Il confronto tra i cinque profili in una tabella

Per avere il quadro d’insieme, ecco gli aspetti chiave messi a confronto. La tabella riassume quanto visto nelle sezioni dedicate: per ogni riga, la norma di riferimento è indicata nel testo del profilo corrispondente.

Aspetto Imprenditore individuale Professionista Società (SNC, SAS, SRL minore) Trasferimento nell’ultimo anno Impresa chiusa o cancellata
Criterio di partenza sede iscritta nel registro (lett. a) residenza o domicilio (lett. b) sede legale iscritta (lett. c) si guarda al COMI anteriore (art. 28) di regola lett. b, salvo art. 33 per le società
Rileva dove abiti? di regola no sì no (solo in via residuale, per il legale rappresentante) no, se ti sei trasferito da meno di un anno sì, ma con il limite dell’art. 28
Prova contraria gestione abituale altrove e riconoscibile COMI effettivo riconoscibile sede solo formale o fittizia, prova univoca non ammessa sul trasferimento (lettura come presunzione assoluta) dipende dalla procedura scelta
OCC circondario della sede iscritta circondario del tribunale individuato circondario della sede legale circondario del tribunale “anteriore” circondario del tribunale individuato
Concordato minore possibile? sì, se impresa minore sì, se prosegue l’attività sì, se impresa minore sì, ma nel tribunale anteriore per la ditta individuale cancellata no (Cass. 20141/2026)
Rischio principale depositare dove si abita incertezza residenza/domicilio contare sulla sede operativa depositare nella nuova sede insistere su una procedura inammissibile
Mossa chiave visura e circondari motivare la scelta mappa delle decisioni contare l’anno a ritroso scegliere prima la procedura

Come si vede, nessun profilo è “più facile” degli altri: cambia solo il punto in cui si annida l’errore. Per l’imprenditore è la residenza, per il professionista l’alternativa tra residenza e domicilio, per la società la sede operativa, per chi si è trasferito la data, per chi ha chiuso la procedura stessa.

Le domande che valgono per tutti i profili

Cosa succede se cambio sede o residenza mentre la procedura è già aperta?
La competenza si determina al momento del deposito della domanda. Un trasferimento successivo non sposta la procedura in un altro tribunale. Ricorda però che, durante la procedura, gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione sono inefficaci verso i creditori anteriori (art. 78 c.5): se il trasferimento comporta, ad esempio, la cessione dei locali o dell’azienda, va prima valutato con l’OCC e, se necessario, autorizzato.

Posso scegliere l’OCC che preferisco, anche in un’altra provincia?
No. L’art. 76 c.1 richiede un OCC costituito nel circondario del tribunale competente. Se nel circondario non c’è un OCC, il presidente del tribunale (o un giudice delegato) nomina un professionista o una STP con i requisiti dell’art. 358. La scelta dell’organismo, quindi, segue la competenza e non il contrario.

Il creditore può contestare la competenza?
Il giudice rileva l’incompetenza anche d’ufficio, quando ha gli elementi per farlo (Cass. 9371/2025, in tema di concordato preventivo); e la Cassazione ha chiarito che l’eccezione di incompetenza va valutata non appena sono disponibili tutti gli elementi, nel rispetto del contraddittorio e della ragionevole durata (Cass. 30212/2024). Un creditore che ha interesse, ad esempio perché ha un’esecuzione avanzata, può segnalare l’incompetenza al giudice; per farlo deve però dimostrare dove si trova il COMI, con lo standard della doppia prova (Cass. 31727/2025).

Se il tribunale si dichiara incompetente, devo ricominciare da capo?
Non necessariamente. Per l’art. 29 il tribunale incompetente trasmette gli atti e quello competente prosegue il procedimento, a meno che non chieda d’ufficio il regolamento di competenza. Nella pratica, però, può essere necessario integrare la documentazione e coordinarsi con un OCC del nuovo circondario, e nel frattempo non ci sono misure protettive.

Le esecuzioni pendenti in un’altra città si fermano con il concordato minore?
Non automaticamente al deposito. Con il decreto di apertura, su istanza del debitore, il giudice può disporre fino all’omologazione definitiva il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari (art. 78 c.2 lett. d). Quel decreto va poi fatto valere nelle singole esecuzioni, ovunque pendano. Ricorda che le esecuzioni non beneficiano della sospensione feriale di agosto: un ritardo dovuto a un errore di competenza non è compensato da alcuna “pausa estiva”.

La giurisprudenza, profilo per profilo

Ecco le pronunce che sostengono le indicazioni di questa guida, ordinate secondo il profilo cui si applicano. Per ciascuna sono indicati gli estremi come riportati dalle fonti consultate, il principio riformulato in parole nostre e la ragione per cui conta.

Per l’imprenditore individuale

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 31727 del 4/12/2025 (massima su Brocardi, art. 27; commento ecnews del 28/4/2026). Principio: chi sostiene che il COMI è in un luogo diverso da quello presunto dalla legge deve provare sia la gestione abituale degli interessi in quel luogo, sia la sua riconoscibilità da parte dei terzi; se manca una delle due prove, valgono le presunzioni legali. Rilevanza: è lo standard da rispettare quando la ditta ha la sede iscritta in una città e lavora in un’altra.
  2. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 21865 del 29/7/2025 (massima su Brocardi, art. 27). Principio: la domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi va proposta al tribunale del COMI, che si presume coincidente con la sede legale; la presunzione cade solo se si prova una collocazione diversa percepibile dai terzi. Rilevanza: conferma che la presunzione è relativa, e quindi che la sede iscritta “vecchia” può essere superata, ma con prova.

Per il professionista

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 21865 del 29/7/2025 (stessa pronuncia, letta nel commento ecnews). Principio: se la presunzione fosse assoluta, la nozione di COMI non avrebbe alcuna utilità; il giudice guarda quindi al luogo in cui il debitore gestisce realmente i suoi interessi. Rilevanza: è l’argomento su cui il professionista può fondare la scelta del domicilio professionale rispetto alla residenza, motivandola.
  2. Trib. Rimini, decr. 21/12/2017 (in sede di reclamo; commento diritto.it del 16/5/2018). Principio, nel regime della L. 3/2012: la competenza nel sovraindebitamento è inderogabile e l’OCC deve avere sede effettiva nel circondario del tribunale; in mancanza di un OCC territorialmente competente la domanda è stata ritenuta inammissibile, salvo il rimedio della nomina giudiziale del professionista. Rilevanza: la regola dell’OCC “del circondario” è oggi scritta nell’art. 76 c.1 CCII; la pronuncia, anteriore al Codice, mostra il rischio concreto di un organismo scelto fuori zona.

Per le società

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3409 del 16/2/2026 (massima su Brocardi, art. 27). Principio: il COMI coincide di norma con la sede legale; la presunzione si supera solo con prove concrete e univoche che la direzione effettiva sia altrove e sia riconoscibile dai terzi. Rilevanza: è la pronuncia più recente sul punto e chiude la porta alla tesi “conta la sede operativa” se non è sorretta da prove solide.
  2. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 31966 del 9/12/2025 (massima su Brocardi, art. 27). Principio: per vincere la presunzione di coincidenza tra sede legale e centro direzionale deve emergere che la sede legale ha carattere soltanto formale o fittizio. Rilevanza: indica cosa bisogna dimostrare, cioè non solo che l’attività è altrove, ma che la sede legale è una facciata.
  3. Cass. SS.UU. n. 27686/2018 (richiamata da ecnews del 28/4/2026; data non indicata nella fonte). Principio: elenca gli indici di una sede solo formale, come il mero recapito, la prosecuzione dell’attività nello stesso luogo, la collocazione dei beni, l’implausibilità di un trasferimento in piena crisi. Rilevanza: offre il “catalogo” degli elementi da raccogliere, a favore o contro la tesi della sede fittizia.
  4. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 32884 del 17/12/2025 (massima su Brocardi, art. 27). Principio: la società incorporata ed estinta conserva la propria identità soggettiva per un anno dalla cancellazione (art. 33 c.2 CCII) e può essere sottoposta a una procedura autonoma anche se quella dell’incorporante è aperta altrove. Rilevanza: per le piccole società nate o finite in operazioni straordinarie, la competenza può restare legata alla sede della società estinta.

Per chi ha trasferito la sede

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13368 del 15/5/2024 (massima su Brocardi, art. 27). Principio: in caso di trasferimento all’estero avvenuto nei mesi precedenti l’iniziativa del creditore, il debitore deve provare l’effettività delle misure organizzative e l’abitualità e riconoscibilità del nuovo centro per i terzi. Rilevanza: anche quando il trasferimento è fuori dall’anno dell’art. 28, la nuova sede deve essere effettiva e riconoscibile per contare.

Per tutti i profili: il rilievo dell’incompetenza

  1. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 9371 del 9/4/2025 (massima su Brocardi, art. 27). Principio: nel concordato preventivo, anche con riserva, il giudice rileva d’ufficio l’incompetenza territoriale quando dispone di tutti gli elementi (proposta, piano e documentazione), cioè al momento in cui decide sull’ammissione. Rilevanza: per il rinvio dell’art. 74 c.4, è ragionevole attendersi che anche nel concordato minore la competenza venga verificata d’ufficio in sede di ammissibilità.
  2. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30212 del 22/11/2024 (massima su Brocardi, art. 27). Principio: l’eccezione di incompetenza vale anche nelle controversie concorsuali e, nel concordato preventivo, va esaminata non appena gli elementi sono disponibili, nel rispetto del contraddittorio, della ragionevole durata e dell’effettività della tutela. Rilevanza: la competenza è un tema da chiudere all’inizio, non da trascinare.
  3. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28576/2025 (data non riportata). Principio: in tema di liquidazione controllata, la relazione dell’OCC è requisito di ammissibilità della domanda. Rilevanza: se la relazione proviene da un organismo che non è quello del circondario competente, il problema non è formale ma tocca un requisito della domanda.

Per chi ha chiuso l’impresa

  1. Cass. civ., Sez. I, n. 20141 del 16/6/2026 (segnalata da iusletter). Principio: è inammissibile il concordato minore proposto dall’imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese. Rilevanza: per l’ex imprenditore la domanda sul tribunale viene dopo quella sulla procedura, che di regola diventa la liquidazione controllata.

Cosa può fare lo Studio Monardo, profilo per profilo

Ecco, in concreto, le attività che lo Studio svolge quando un debitore con impresa o studio in un’altra città valuta un concordato minore. Sono impegni di metodo: nessun esito può essere garantito in anticipo.

  1. Ricostruiamo la mappa territoriale del debitore: residenza, domicilio, sede iscritta, sede effettiva, unità locali, luoghi in cui pendono le esecuzioni, circondari di appartenenza di ciascun comune.
  2. Per gli imprenditori individuali, leggiamo la visura storica e verifichiamo se la sede iscritta corrisponde ancora all’attività, raccogliendo, se serve, i documenti per superare la presunzione dell’art. 27 c.3 lett. a.
  3. Per i professionisti, scriviamo la motivazione della competenza confrontando residenza e domicilio professionale e documentando dove si concentrano clientela, collaboratori e rapporti con i creditori.
  4. Per le società, analizziamo dove si prendono le decisioni: contabilità, PEC, verbali, rapporti bancari, per capire se la sede legale regge come COMI o se è solo formale alla luce di Cass. 3409/2026 e 31966/2025.
  5. Contiamo l’anno dell’art. 28 a ritroso dalla data prevista di deposito, su tutti i trasferimenti di sede o residenza, e segnaliamo se conviene depositare subito o se la data cambia il tribunale.
  6. Individuiamo l’OCC del circondario competente (o, in sua assenza, prepariamo l’istanza al presidente del tribunale per la nomina del professionista ex art. 76 c.1) prima di conferire qualunque incarico.
  7. Per chi ha chiuso l’impresa, verifichiamo prima la procedura: se il concordato minore è precluso, impostiamo la liquidazione controllata o, per i debiti personali, il piano del consumatore, nel tribunale corretto.
  8. Coordiniamo le procedure collegate di soci, coniugi e familiari, tenendo conto dell’estensione ai soci illimitatamente responsabili (art. 79 c.4) e della regola del giudice adito per primo (art. 66 c.4).
  9. Gestiamo le esecuzioni pendenti in altri tribunali, chiedendo il divieto dell’art. 78 c.2 lett. d e depositando il decreto di apertura nelle singole procedure esecutive.
  10. Seguiamo eventuali reclami e impugnazioni, compreso il reclamo contro il decreto di inammissibilità entro 30 giorni (art. 78 c.1), con la stessa linea difensiva fino all’ultimo grado.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per chi è sovraindebitato, la qualifica che pesa di più è quella di Gestore della crisi iscritto negli elenchi ministeriali e fiduciario di un OCC: significa conoscere dall’interno il lavoro dell’organismo, la relazione particolareggiata dell’art. 76 c.2 e il momento, decisivo, in cui l’incarico viene conferito a un OCC del circondario giusto. Per le imprese che vogliono proseguire l’attività, la qualifica di Esperto Negoziatore aiuta a valutare se il concordato minore sia lo strumento adatto o se convenga un percorso diverso. E la qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione, compreso un eventuale regolamento di competenza.

Lo Studio lavora con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che affrontano insieme lo stesso caso: gli avvocati sulla competenza, sulla procedura e sulle esecuzioni; i commercialisti sulle soglie dell’impresa minore, sui bilanci, sulle dichiarazioni fiscali e sulla documentazione dell’art. 75.

Il primo passo è capire chi sei, il secondo è depositare nel posto giusto

La domanda “quale tribunale?” non ha una risposta unica: prima devi capire a quale profilo appartieni, poi devi applicare le regole che valgono per te. Se sei imprenditore individuale conta la sede iscritta, se sei professionista contano residenza e domicilio, se sei una società conta la sede legale, se ti sei trasferito da meno di un anno conta la sede di prima, se hai chiuso l’impresa conta, prima ancora, la procedura giusta. E in ogni caso l’OCC deve essere del circondario del tribunale competente.

Lo Studio Monardo segue questo passaggio iniziale perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC: la scelta del tribunale e dell’organismo è esattamente il punto in cui queste competenze si traducono in tempo risparmiato e in misure protettive ottenute prima. Per le imprese in continuità si aggiunge la prospettiva dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

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