Le Vittime Di Truffe Finanziarie Possono Ottenere L’esdebitazione?

Chi è stato truffato con un falso investimento in criptovalute, con una “relazione” nata sui social che si è trasformata in una richiesta continua di bonifici, con un finto operatore bancario che ha svuotato il conto, o con un furto d’identità che ha prodotto finanziamenti mai firmati, di solito si ritrova con due problemi sovrapposti. Il primo è la perdita del denaro. Il secondo, spesso più pesante, sono i debiti che restano: prestiti personali chiesti per “investire”, carte revolving usate per pagare commissioni inesistenti, scoperti di conto, rate che corrono anche quando i soldi sono spariti. La domanda è semplice: la legge consente a chi è stato raggirato di liberarsi di questi debiti con l’esdebitazione prevista dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII)?

Sul punto il testo normativo dice poco. Non esiste una norma dedicata alle vittime di truffa. Esistono invece formule generali, come “colpa grave, malafede o frode” o “diligenza impiegata nell’assumere le obbligazioni”, che il giudice deve riempire di contenuto caso per caso. Per questo, su questo tema, conta più cosa hanno deciso i giudici che la lettera della legge: è la giurisprudenza a stabilire se chi ha creduto a un truffatore è stato “solo” ingenuo, e quindi resta meritevole, oppure è stato così imprudente da perdere il beneficio.

In questa analisi trovi le decisioni che devi conoscere, tradotte in conseguenze pratiche: cosa guarda il tribunale, quali documenti servono, quale procedura scegliere e quali debiti restano comunque fuori.

Lo Studio Monardo segue questo tema perché richiede, insieme, due competenze che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo possiede in modo certificato. La prima è quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: è proprio la relazione dell’OCC sulle cause dell’indebitamento e sulla diligenza del debitore a decidere, nella maggior parte dei casi, la sorte della vittima di una truffa. La seconda è il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario: le truffe finanziarie passano quasi sempre da conti, carte, finanziamenti e intermediari, e la responsabilità della banca o della finanziaria è spesso la chiave per ridurre il debito o per trovare attivo da mettere a disposizione dei creditori.

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Le norme su cui i giudici si sono pronunciati

L’inquadramento generale si può riassumere in poche righe. Il CCII offre al debitore non fallibile (consumatore, professionista, piccolo imprenditore) tre strade principali per arrivare alla liberazione dai debiti: il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73), la liquidazione controllata del patrimonio seguita dall’esdebitazione (artt. 268-277 e 282) e l’esdebitazione del debitore incapiente, cioè di chi non ha nulla da offrire (art. 283). Per i professionisti e i piccoli imprenditori c’è anche il concordato minore (artt. 74-83). Tutte queste strade passano dall’Organismo di composizione della crisi (OCC).

Ciò che interessa davvero alla vittima di una truffa è dove e come la legge valuta il suo comportamento. Le norme rilevanti sono queste.

Piano del consumatore. Secondo l’art. 69 c.1 CCII, il consumatore non può accedere al piano se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (oltre che se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti o per due volte). Il filtro qui opera all’ingresso: se il giudice ritiene che il debitore sia stato gravemente colpevole, il piano non parte.

Liquidazione controllata ed esdebitazione. L’apertura della liquidazione controllata non richiede la meritevolezza. Il comportamento del debitore viene invece valutato alla fine: secondo l’art. 282 c.2 CCII l’esdebitazione opera se ricorrono le condizioni dell’art. 280, se il debitore non è stato condannato con sentenza passata in giudicato per i reati dell’art. 344 e se non ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. L’art. 280 aggiunge, tra l’altro, che il debitore non deve aver distratto l’attivo, esposto passività insussistenti o fatto ricorso abusivo al credito (lett. b), e che deve aver collaborato con gli organi della procedura (lett. c).

Debitore incapiente. Secondo l’art. 283 CCII, il debitore persona fisica “meritevole” che non può offrire alcuna utilità ai creditori può ottenere l’esdebitazione una sola volta; il giudice la esclude in caso di frode, dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento (c.7). Restano esigibili, per tre anni dal decreto, le utilità ulteriori sopravvenute (c.1 e c.9).

La relazione dell’OCC. In tutte le procedure l’OCC deve indicare le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni (art. 68 c.2 per il consumatore, art. 269 c.2 per la liquidazione controllata, art. 283 c.4 per l’incapiente). Deve anche dire se il finanziatore, nel concedere il prestito, ha valutato il merito creditizio tenendo conto del reddito disponibile al netto di quanto serve per un dignitoso tenore di vita (art. 68 c.3; art. 283 c.5).

Il creditore “colpevole”. Secondo l’art. 69 c.2 CCII, il creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato l’indebitamento, o che ha violato i principi dell’art. 124-bis TUB sulla verifica del merito creditizio, non può contestare la convenienza del piano. Una regola analoga vale nel concordato minore (art. 80 c.4).

I debiti che non si cancellano. L’art. 278 c.7 CCII esclude dall’esdebitazione gli obblighi di mantenimento e alimentari (lett. a) e i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, insieme alle sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti (lett. b). Il c.6 fa salvi i diritti dei creditori verso coobbligati e fideiussori.

I tempi. Secondo l’art. 9 c.1 CCII la sospensione feriale dei termini non si applica ai procedimenti disciplinati dal Codice: i termini delle procedure di sovraindebitamento corrono anche dal 1° al 31 agosto. La sospensione feriale (1-31 agosto, L. 742/1969) vale invece nel giudizio civile ordinario di cognizione, per esempio nella causa contro la banca per il rimborso delle somme sottratte, e nel processo tributario e amministrativo.

Su queste norme si innestano due blocchi di giurisprudenza: quella sul significato di “colpa grave” e “meritevolezza” nel sovraindebitamento, e quella bancaria sulla responsabilità di chi ha consentito le operazioni fraudolente. Le due si incrociano proprio nel caso della vittima di truffa.

L’orientamento consolidato: la colpa grave va provata e non coincide con l’ingenuità

Il sistema “a due fasi” della liquidazione controllata

La Suprema Corte ha chiarito, con un percorso ormai lineare, che nella liquidazione controllata la meritevolezza non è un requisito di accesso, ma pesa nella fase finale dell’esdebitazione.

La vicenda più recente nasce a Lodi. Il tribunale aveva aperto la liquidazione controllata di una persona fisica; l’Agenzia delle Entrate aveva reclamato, sostenendo che non fossero state valutate le cause dell’indebitamento e la diligenza del debitore, elementi che il correttivo (D.Lgs. 136/2024) ha inserito nella relazione dell’OCC. La Corte d’appello di Milano aveva respinto il reclamo. Con la Cass. Sez. I, ord. n. 11603 del 28/4/2026 (letta nella sintesi e nel commento pubblicati da diritto.it il 20/5/2026) la Cassazione ha accolto il ricorso, affermando che la relazione dell’OCC deve illustrare in modo chiaro, completo e attendibile le cause dell’indebitamento e la diligenza del debitore, e che questo contenuto è un presupposto di ammissibilità che il giudice controlla nel merito, non solo nella forma. Allo stesso tempo, la Corte ha ribadito che la liquidazione controllata non prevede un filtro di meritevolezza analogo a quello dell’art. 69: la condotta del debitore rileva pienamente nella successiva fase di esdebitazione.

La pronuncia richiama e conferma la Cass. Sez. I, ord. n. 22074 del 31/7/2025 (nota da massima), secondo cui l’apertura della liquidazione controllata non ha carattere premiale e non può essere negata con un giudizio di non meritevolezza basato su negligenza o imprudenza, che conteranno invece al momento dell’esdebitazione.

Il principio, calato nella pratica, significa questo: se sei stato truffato e hai accumulato debiti per “recuperare” quanto perso, la porta della liquidazione controllata resta aperta. Ma la tua storia va raccontata subito, per intero, nella relazione dell’OCC. Una relazione vaga (“il debitore è stato vittima di una truffa”) non basta più: servono la cronologia, i bonifici, i finanziamenti, il collegamento tra ciascun debito e il raggiro. Quella stessa ricostruzione sarà poi la base su cui il tribunale deciderà, tre anni dopo o alla chiusura, se concedere l’esdebitazione.

La colpa grave non si presume: serve una “trascuratezza sprezzante”

Il secondo pilastro riguarda la definizione di colpa grave. La decisione più utile, per chi è stato raggirato, è la Trib. Cagliari, sent. n. 51 del 18/6/2026 (commentata da iusletter il 23/9/2026). Due coniugi avevano proposto un piano familiare del consumatore; una finanziaria si era opposta sostenendo frode e colpa grave, perché nel questionario per il prestito i debitori non avevano dichiarato i gravami sull’immobile e i debiti tributari. Il tribunale ha respinto l’eccezione, osservando che il modulo non chiedeva quelle informazioni e che dopo il CCII la semplice imprudenza non basta: la colpa grave richiede una “trascuratezza sprezzante dei propri doveri”, cioè una noncuranza massima verso la propria futura capacità di pagare. Ha aggiunto che chi contesta il piano deve provare fatti gravi e specifici: senza la prova di un comportamento intenzionalmente ingannevole, l’eccezione del creditore non regge. Il tribunale ha anche condiviso la valutazione del gestore sul merito creditizio: la finanziaria avrebbe dovuto approfondire la posizione di un debitore con reddito modesto, già ridotto da cessione del quinto e pignoramento.

In altre parole, se ti trovi in questa situazione, la distinzione decisiva non è tra chi ha sbagliato e chi no (chi è stato truffato ha sbagliato per definizione), ma tra chi ha agito con leggerezza comprensibile, sotto l’effetto di una manipolazione, e chi ha mostrato disprezzo per i propri impegni. La truffa ben congegnata (piattaforme che mostrano guadagni fittizi, falsi funzionari che usano il numero della banca, “consulenti” che chiamano ogni giorno) è costruita proprio per far abbassare la guardia: dimostrarlo è il cuore della difesa.

La scarsa consistenza del patrimonio non è una colpa

Un terzo principio stabile riguarda il rapporto tra esdebitazione e risultato per i creditori. La Cass. Sez. I, ord. n. 28505 del 6/11/2024 (nota da massima), in un caso ancora regolato dalla legge fallimentare, ha affermato che la scarsità del patrimonio non preclude l’esdebitazione se non deriva da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive, e che l’art. 280 CCII ha eliminato il requisito “oggettivo” di una percentuale minima di soddisfazione dei creditori. Nella stessa linea si colloca Trib. Urbino 9/12/2025 (nota da una sintesi pubblicata su Unijuris), per cui ciò che conta è l’assenza di malafede, frode o colpa grave, non la misura in cui i creditori vengono pagati.

Il principio, calato nella pratica, significa che la vittima di una truffa che ha perso tutto non viene penalizzata per il solo fatto di arrivare alla procedura senza patrimonio. Il patrimonio è stato portato via dal truffatore: questo, da solo, non è un indice di colpa. Diventa invece un problema se emergono movimenti che il debitore non sa spiegare, conti non dichiarati, somme trasferite a familiari dopo la scoperta della truffa.

Il creditore che ha prestato senza verificare non può contestare la convenienza

Il quarto principio riguarda il lato del creditore. Con la Cass. Sez. I, ord. n. 20672 del 22/7/2025 (nota da massima), la Suprema Corte ha precisato la portata dell’art. 69 c.2: il creditore che ha colpevolmente determinato l’indebitamento, o ha violato l’art. 124-bis TUB, non perde ogni possibilità di difesa: può ancora opporsi all’omologa del piano del consumatore contestandone i requisiti di legittimità; gli è precluso solo di contestarne la convenienza.

Per la vittima di una truffa questa regola è concretissima. Accade spesso che, nel pieno del raggiro, la persona chieda in poche settimane più prestiti a più finanziarie, magari online, con istruttorie lampo. Se l’OCC accerta che quei prestiti sono stati erogati senza una seria verifica del reddito disponibile (art. 68 c.3), la finanziaria non potrà dire che il piano le offre troppo poco rispetto alla liquidazione. Potrà però sostenere, per esempio, che il debitore ha agito con colpa grave: ed è lì che si gioca la partita.

Questione aperta n. 1: chi si è indebitato per “investire” in una piattaforma truffaldina è in colpa grave?

La questione

È la domanda più frequente: “Ho chiesto tre prestiti per versarli su una piattaforma di trading che mi mostrava guadagni del 40%. Poi è sparito tutto. Il giudice dirà che me la sono cercata?”. Il dubbio è legittimo, perché l’indebitamento per finalità speculative è tradizionalmente guardato con sospetto: chi si indebita per investire si assume un rischio che i creditori non hanno scelto.

Cosa hanno deciso i giudici

Nessuna delle pronunce verificate per questa analisi riguarda direttamente un investimento truffaldino finanziato a debito: chi ti dice il contrario dovrebbe indicarti gli estremi. I principi applicabili si ricavano però da decisioni vicine.

Da un lato, la già citata Trib. Cagliari n. 51/2026 fissa l’asticella: non basta l’imprudenza, serve la noncuranza massima verso la propria capacità di pagare, e la prova spetta a chi contesta. Dall’altro lato, esistono decisioni che mostrano quando la colpa grave viene effettivamente riconosciuta. Trib. Treviso 31/3/2026 (nota da una sintesi su Unijuris) ha rigettato l’esdebitazione di un debitore che aveva sistematicamente omesso il pagamento delle imposte, con un debito erariale prevalente, ritenendo questa condotta colpa grave. Trib. Ascoli Piceno 8/11/2024 (nota da una rassegna di ecnews) ha addirittura formulato un giudizio prognostico negativo sull’esdebitazione già all’apertura della liquidazione, valorizzando lo squilibrio nell’assunzione dei debiti e un indebitamento protratto per anni verso enti pubblici; è però un orientamento isolato, in tensione con le Cass. 22074/2025 e 11603/2026 che rinviano ogni valutazione alla fase finale.

Se c’è contrasto

Non c’è un contrasto dichiarato sulle truffe, ma c’è una tensione tra due modi di leggere la colpa grave: uno “oggettivo”, che guarda al rapporto tra debiti assunti e reddito (chi si indebita oltre le proprie possibilità è in colpa grave, qualunque ne sia il motivo), e uno “soggettivo”, che guarda al modo in cui la decisione è stata presa (chi è stato manipolato non ha agito con disprezzo dei propri doveri). Le decisioni che sanzionano la colpa grave riguardano condotte prolungate e consapevoli (anni di imposte non pagate, debiti accumulati con continuità); la truffa è, per sua natura, un evento concentrato nel tempo e indotto da altri. L’assunzione prudenziale è questa: il tribunale non presume l’innocenza della vittima, ma neppure la sua colpa; tutto dipende da quanto bene la manipolazione è documentata e da cosa il debitore ha fatto dopo averla scoperta.

Cosa significa per te

Gli elementi che, nella pratica, separano la vittima meritevole dall’investitore imprudente sono abbastanza riconoscibili:

  • la durata: un raggiro di sei settimane, con richieste incalzanti, è diverso da anni di “investimenti” ad alto rischio proseguiti nonostante le perdite;
  • la sofisticazione: piattaforme con interfaccia professionale, finti documenti di autorità di vigilanza, contatti telefonici con numeri che sembrano istituzionali;
  • la reazione: denuncia presentata subito, segnalazione alla banca, blocco delle carte, richiesta di rimborso, nessun nuovo prestito dopo la scoperta;
  • la proporzione: prestiti chiesti in un breve periodo, magari a più finanziarie che non si sono accorte dell’esposizione complessiva.

Ciò che decide la meritevolezza non è l’errore iniziale, ma la ricostruzione documentata di come l’errore è stato indotto e di come è stato fermato. Per questo la denuncia, le chat, gli screenshot della piattaforma, gli estratti conto con i bonifici verso conti esteri e la corrispondenza con la banca vanno raccolti prima di qualsiasi altra mossa. Il punto debole tipico è il “secondo giro”: la vittima che, dopo il primo raggiro, si affida a una finta società di “recupero fondi” e paga altre somme, a volte con nuovi prestiti. Anche questa è una truffa nota, ma il tribunale potrebbe leggerla come perseveranza imprudente: va spiegata con la stessa cura.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC, lo riassume così: “La vittima di una truffa non deve dimostrare di essere stata infallibile; deve dimostrare di non essere stata sprezzante verso i propri impegni. È una prova che si costruisce documento per documento, prima ancora di depositare la domanda.”

Questione aperta n. 2: i debiti nati da furto d’identità o phishing vanno “esdebitati” o contestati?

La questione

Molte vittime scoprono di avere finanziamenti, carte di credito o conti aperti a loro nome da un truffatore che ha usato i loro documenti. Altre hanno subito operazioni non autorizzate sul conto (phishing, “spoofing” telefonico, SIM swap) che hanno generato scoperti e debiti. La domanda è: conviene inserire questi debiti nella procedura di sovraindebitamento e chiederne l’esdebitazione, oppure bisogna contestarli? E le somme sottratte possono essere recuperate dalla banca?

Cosa hanno deciso i giudici

Sul versante bancario la giurisprudenza è ricca, anche se va letta con attenzione perché dipende molto dai fatti. Secondo l’orientamento richiamato dalla rassegna di ecnews del 5/3/2024 (Cass. nn. 2950/2017, 18045/2019 e 26916/2020), il rischio che i codici del cliente vengano sottratti con tecniche fraudolente rientra nel rischio d’impresa della banca, che per liberarsi deve provare eventi che vanno oltre la diligenza richiesta al cliente. La Cass. n. 3780/2024 (nota dalla stessa rassegna) ha precisato che la diligenza della banca ha natura tecnica e va misurata sui rischi tipici della sua attività professionale. In senso opposto, la Cass. n. 7214/2023 (riportata sia da ecnews sia da Brocardi in un articolo del 9/8/2025) ha ritenuto che il correntista che inserisce i propri codici dopo aver ricevuto una e-mail verosimilmente fraudolenta tiene una condotta imprudente e negligente, idonea a interrompere la responsabilità della banca. La stessa rassegna di ecnews segnala inoltre che, secondo la giurisprudenza, grava sulla banca dimostrare di aver adottato misure preventive adeguate, come gli SMS di avviso per ogni operazione.

Sul furto d’identità, la decisione ABF, Collegio di Milano, n. 5190 del 28/5/2025 (letta per intero) riguarda un conto aperto online da un terzo con i documenti della vittima e usato per far transitare il denaro di una truffa, tanto che la vittima era stata indagata. Il Collegio ha ritenuto che l’intermediario non avesse adempiuto diligentemente l’obbligo di identificazione, non avendo confrontato i dati forniti con la visura camerale, richiamando la Cass. n. 11607/2019 sulla responsabilità della banca che, con la diligenza dell’accorto banchiere, avrebbe potuto rilevare la falsità dei documenti. Ha però respinto la domanda perché il danno non era stato provato nella sua esistenza e nella sua entità, e la liquidazione equitativa non può supplire alla mancanza di prova.

Se c’è contrasto

Sul phishing c’è una linea di fondo stabile (il rischio delle frodi informatiche grava sulla banca) e una casistica oscillante sul “concorso” del cliente: tutto dipende da quanto era riconoscibile l’inganno. L’assunzione prudenziale è che la richiesta di rimborso alla banca vada sempre tentata e documentata, ma che nel piano o nella liquidazione non si possa contare su un esito certo. Sul rapporto tra questi debiti e la procedura di sovraindebitamento, invece, non risultano pronunce verificate: le indicazioni che seguono sono una lettura delle norme.

Cosa significa per te

Le strade da tenere distinte sono tre.

  1. Debiti che non sono tuoi (finanziamenti firmati da altri, carte richieste con documenti rubati). Non vanno “riconosciuti” nella procedura: vanno disconosciuti con il finanziatore, con denuncia e contestazione scritta, e indicati nell’elenco dei creditori come crediti contestati, con la spiegazione del perché. Inserirli come debiti certi equivarrebbe a confermarli. Il primo obiettivo, con un debito da furto d’identità, è non pagarlo affatto, non pagarne una percentuale.
  2. Debiti nati da operazioni non autorizzate (scoperto generato da bonifici fraudolenti). La regola generale della disciplina dei servizi di pagamento (D.Lgs. 11/2010), come riassunta da Brocardi, è che per l’operazione non autorizzata la banca deve rimborsare, salvo che dimostri la frode o la colpa grave del cliente. Se il rimborso viene chiesto e ottenuto, il debito si riduce o sparisce. Se è negato, la contestazione resta aperta e va dichiarata.
  3. Il credito della vittima verso la banca o verso il truffatore è attivo del patrimonio. Questo ha due conseguenze: nel piano del consumatore può essere un’utilità da destinare ai creditori; nella liquidazione controllata può essere proprio ciò che consente l’apertura della procedura, perché secondo l’art. 268 c.3 CCII, quando è il debitore persona fisica a chiederla, la procedura si apre solo se l’OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire, anche mediante azioni giudiziarie. La causa contro la banca può quindi essere coltivata dal liquidatore, e la Cass. 11603/2026 ricorda che la relazione dell’OCC serve anche a permettere al liquidatore di esercitare le azioni recuperatorie (art. 274).

Il rovescio della medaglia: chi ha un credito serio verso la banca difficilmente può presentarsi come “incapiente” ai sensi dell’art. 283, perché un’utilità, almeno potenziale, esiste. Prima di scegliere la procedura bisogna quindi stimare in modo realistico il valore della pretesa contro l’intermediario.

Questione aperta n. 3: quali debiti restano fuori e quale procedura conviene alla vittima

La questione

La vittima di una truffa può trovarsi esposta non solo verso banche e finanziarie. Può avere ricevuto richieste di risarcimento da altre persone (per esempio perché il suo conto è stato usato, a sua insaputa o con una leggerezza, per far transitare il denaro di altre vittime), sanzioni, debiti verso familiari che l’hanno aiutata, fideiussioni prestate da parenti. Ci si chiede: l’esdebitazione copre tutto? E quale procedura è meno rischiosa per chi teme di essere giudicato “in colpa grave”?

Cosa hanno deciso i giudici

Sui debiti esclusi la norma è chiara per la liquidazione controllata: l’art. 278 c.7 lett. b CCII esclude i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale. Per l’incapiente la questione è aperta. Trib. Rovereto, decr. 15/12/2025 (R.G. 1/2025) ha applicato all’esdebitazione dell’incapiente le esclusioni della lett. b, ritenendo che l’art. 278, collocato tra le disposizioni generali, valga anche per l’art. 283. Altre letture sostengono il contrario, valorizzando il fatto che l’art. 278 c.1 parla dei crediti rimasti insoddisfatti “nella liquidazione giudiziale o controllata”; la Cass. Sez. I, ord. n. 30108 del 14/11/2025 osserva incidentalmente che le norme sull’esdebitazione presuppongono una procedura liquidatoria.

Sulla scelta della procedura e sui rimedi, c’è un contrasto in Cassazione che riguarda proprio l’incapiente. La Cass. 30108/2025 (letta sul testo integrale) ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario contro un decreto di diniego dell’esdebitazione dell’incapiente emesso senza contraddittorio, perché la domanda può essere riproposta; ha anche affermato che chi era già stato dichiarato fallito non può usare l’art. 283 per gli stessi debiti. La Cass. Sez. I, ord. n. 13228 del 7/5/2026 è indicata dalle rassegne (ecnews del 4/9/2026) come in contrasto sulla ricorribilità dei decreti di esdebitazione; le fonti ne descrivono la vicenda in modo non uniforme.

Se c’è contrasto

Sì, su due punti: l’applicabilità all’incapiente delle esclusioni dell’art. 278 c.7 e la ricorribilità in Cassazione dei decreti sull’esdebitazione dell’incapiente. L’assunzione prudenziale è considerare a rischio, in qualsiasi procedura, i debiti da risarcimento per fatto illecito extracontrattuale, e non contare su un terzo grado di giudizio contro il diniego dell’esdebitazione dell’incapiente.

Cosa significa per te

Per la vittima di truffa la scelta della procedura non è neutra, perché ogni strada valuta la colpa in un momento diverso:

Procedura Quando si valuta la condotta Rischio per la vittima di truffa Quando conviene
Piano del consumatore (artt. 67-73) All’ingresso (art. 69 c.1) Se il giudice ravvisa colpa grave, il piano non parte Reddito stabile, desiderio di conservare la casa, truffa ben documentata
Liquidazione controllata + esdebitazione (artt. 268 e 282) Alla fine (art. 282 c.2), dopo la chiusura o decorsi tre anni Si perdono i beni liquidabili; l’esdebitazione può essere negata alla fine Patrimonio da liquidare o azioni da esercitare (es. causa contro la banca)
Incapiente (art. 283) All’ingresso (c.1 e c.7) Una sola volta nella vita; meritevolezza valutata subito; vigilanza triennale Nessun bene, reddito sotto la soglia, nessuna pretesa seria verso terzi
Concordato minore (artt. 74-83) Nel voto dei creditori e in sede di omologa Serve la maggioranza dei crediti Professionista o piccolo imprenditore truffato che prosegue l’attività

Per chi teme una contestazione sulla colpa grave, la liquidazione controllata ha un vantaggio: l’accesso non dipende dalla meritevolezza (Cass. 22074/2025 e 11603/2026), e nei tre anni di procedura il debitore può dimostrare con i fatti la propria collaborazione. Lo svantaggio è che i beni liquidabili vanno ai creditori. Il piano del consumatore, al contrario, consente di conservare il patrimonio, ma espone subito al giudizio sull’art. 69.

Quanto ai garanti: se un genitore o un coniuge ha firmato una fideiussione su un prestito chiesto durante la truffa, l’esdebitazione del debitore non libera il fideiussore (art. 278 c.6). Lo stesso vale per il concordato minore (art. 79 c.5); per il piano del consumatore manca una norma espressa e la stessa conclusione si ricava dal rinvio dell’art. 65 c.2. Il familiare garante deve valutare una propria procedura, eventualmente familiare (art. 66).

La pronuncia più recente e rilevante: Cass. 11603/2026 e il peso della relazione dell’OCC

Tra le decisioni esaminate, quella che cambia di più la posizione concreta della vittima di una truffa è la Cass. Sez. I, ord. n. 11603 del 28/4/2026. Non parla di truffe, ma stabilisce come deve essere costruito il fascicolo di chiunque chieda la liquidazione controllata, e quindi anche di chi è stato raggirato.

Il contesto. Dopo il correttivo del 2024 l’art. 269 c.2 CCII chiede che la relazione dell’OCC allegata alla domanda di liquidazione controllata contenga, oltre alla valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione e alla situazione economico-patrimoniale, anche le cause dell’indebitamento e la valutazione della diligenza del debitore, oltre all’attestazione dell’art. 268 c.3. Prima della pronuncia ci si chiedeva se questo arricchimento fosse un dettaglio formale o se cambiasse qualcosa. La Corte d’appello di Milano aveva sostanzialmente ritenuto che non cambiasse nulla, perché la liquidazione controllata non richiede meritevolezza.

La motivazione in linguaggio piano. La Cassazione ha tenuto separati due piani. Sul primo, ha confermato che la meritevolezza non è un requisito per entrare nella liquidazione controllata: la procedura è lo strumento liquidatorio generale per chi non è soggetto alla liquidazione giudiziale, e anche il debitore negligente o imprudente può accedervi. Sul secondo piano, ha affermato che l’obbligo informativo dell’OCC è un requisito autonomo: la relazione deve dire, in modo chiaro, completo e attendibile, perché il debitore si è indebitato e con quale diligenza; il giudice ne verifica la congruità e la logica, non si limita a controllare che il paragrafo esista. Questo obbligo, osserva la Corte secondo il commento letto, ha due scopi: far conoscere ai creditori le cause del sovraindebitamento e mettere il liquidatore in condizione di esercitare le azioni recuperatorie. Il sistema viene così descritto come “bifasico”: niente vaglio di meritevolezza all’ingresso, pieno rilievo della condotta al momento dell’esdebitazione.

Cosa cambia rispetto a prima. Per la vittima di una truffa le conseguenze sono tre.

La prima è che una relazione dell’OCC generica sulla truffa può rendere inammissibile la domanda. Non basta scrivere che il debitore “è stato raggirato da ignoti”: occorre ricostruire la sequenza (primo contatto, primi versamenti, finanziamenti, scoperta, denuncia) e collegare ogni debito all’evento.

La seconda è che la stessa relazione diventa il documento su cui si deciderà l’esdebitazione. Se all’ingresso la storia è raccontata in modo coerente e documentato, il liquidatore e il tribunale, al momento dell’esdebitazione, partiranno da lì. Se invece emergono dopo fatti non dichiarati (un conto in criptovalute non indicato, un trasferimento al figlio, un ultimo prestito chiesto dopo la denuncia), il rischio che la condotta venga letta come malafede cresce.

La terza è che le azioni contro il truffatore, la banca o la finanziaria diventano parte della procedura: se la relazione indica che esiste una pretesa ragionevole (per esempio il rimborso di bonifici non autorizzati), il liquidatore potrà coltivarla nell’interesse dei creditori. Per la vittima è un vantaggio indiretto: il recupero va a ridurre i debiti, e la sua collaborazione nell’azione (documenti, testimonianza, accesso agli atti penali) è esattamente il tipo di condotta che l’art. 280 lett. c chiede per l’esdebitazione.

I principi applicati: tre ipotesi di calcolo

Le tre ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, non casi reali dello Studio. Gli importi sono indicativi e i costi della procedura (OCC, liquidatore, spese) vanno stimati caso per caso.

Ipotesi A – Pensionato truffato con falso trading online: piano del consumatore

Situazione: pensionato che vive solo, pensione netta di 1.380 € al mese per 13 mensilità (17.940 € annui). In due mesi ha chiesto tre prestiti personali (18.400 €, 12.700 € e 9.350 €) e ha usato una carta revolving fino a 4.860 €, versando tutto su una piattaforma che mostrava guadagni fittizi. Debito complessivo: 45.310 €. Ha presentato denuncia dieci giorni dopo aver scoperto il raggiro e da allora non ha chiesto altro credito. Nessun immobile.

Analisi alla luce della giurisprudenza: secondo la Trib. Cagliari n. 51/2026 la colpa grave richiede una noncuranza massima verso la propria capacità di pagare, e la prova spetta a chi contesta. Qui il periodo è breve, la manipolazione è documentata, la reazione è immediata. L’OCC verifica il merito creditizio: tre finanziarie che in otto settimane concedono 40.450 € a un pensionato con 1.380 € al mese difficilmente possono sostenere di aver valutato il reddito disponibile (art. 68 c.3); se la violazione è accertata, non potranno contestare la convenienza del piano (art. 69 c.2; Cass. 20672/2025).

Proposta ipotetica: 230 € al mese per 60 mesi, cioè 13.800 €, pari a circa il 30,5% del debito, al lordo dei costi di procedura. Il confronto con l’alternativa liquidatoria è favorevole ai creditori, perché in liquidazione non ci sarebbero beni e la pensione resterebbe comunque in gran parte esclusa per il mantenimento (art. 268 c.4 lett. b). Esito possibile: omologa con sentenza (art. 70 c.7) e liberazione dal residuo al termine del piano. Rischio residuo: una finanziaria che dimostri, per esempio, che il pensionato aveva già perso somme in una truffa analoga l’anno prima e ha ripetuto lo schema.

Ipotesi B – Furto d’identità più debiti propri: separare prima, proporre poi

Situazione: impiegato con debiti propri per 21.340 € (un prestito auto e una carta), regolarmente pagati fino a pochi mesi fa. Scopre due finanziamenti a suo nome mai firmati, di 7.980 € e 14.215 € (22.195 € in tutto), ottenuti online con un documento rubato. Le società di recupero lo sollecitano per l’intero importo di 43.535 €.

Analisi: sulla scorta della decisione ABF Milano n. 5190/2025, un intermediario che non ha confrontato i dati con le verifiche disponibili può essere ritenuto non diligente nell’identificazione; ma chi chiede un risarcimento deve provare il danno. Il primo passo non è la procedura di sovraindebitamento: è il disconoscimento scritto dei due contratti, con denuncia e richiesta della documentazione di identificazione. Se i finanziatori riconoscono la frode, il debito scende a 21.340 € e forse la crisi non c’è più. Se non la riconoscono e il debitore non regge comunque i pagamenti, la domanda indicherà i 22.195 € come crediti contestati, spiegando le ragioni, e il piano verrà costruito sui debiti effettivi.

Esito: la vittima di furto d’identità che entra in una procedura senza aver contestato i debiti falsi rischia di “pagarne una percentuale” che non doveva affatto. La sequenza corretta è: contestare, documentare, poi proporre.

Ipotesi C – Truffa sentimentale, madre con due figli: esdebitazione dell’incapiente e termini

Situazione: lavoratrice part-time con due figli minori, reddito netto di 14.900 € annui, nessun bene. Nel corso di una “relazione” online ha chiesto quattro prestiti per 31.620 € complessivi, girati al presunto compagno. Nucleo di tre persone: parametro ISEE 2,04; con l’assegno sociale 2026 (546,24 € al mese, dato provvisorio della circolare INPS n. 153/2025, 7.101,12 € annui) la soglia dell’art. 283 c.2 è 7.101,12 × 1,5 × 2,04 = 21.729,43 €. Il reddito è sotto la soglia anche senza dedurre le spese di mantenimento; se fossero applicabili le maggiorazioni della scala ISEE per i figli minori, la soglia salirebbe, ma il punto non è chiarito dai decreti esaminati.

Analisi: per l’incapiente la meritevolezza è requisito d’ingresso (art. 283 c.1 e c.7). La difesa si fonda sugli stessi elementi visti per l’ipotesi A: periodo concentrato, manipolazione documentata (chat, richieste di denaro con pretesti ricorrenti), denuncia. Se uno dei creditori fosse un’altra vittima che chiede alla madre il risarcimento per somme transitate sul suo conto, quel debito, secondo la lettura di Trib. Rovereto 15/12/2025, resterebbe fuori dall’esdebitazione (art. 278 c.7 lett. b).

Termini: se il decreto che concede l’esdebitazione viene comunicato lunedì 2/11/2026, i creditori possono proporre reclamo entro 30 giorni nelle forme dell’art. 124 (art. 283 c.8), cioè entro mercoledì 2/12/2026. Se invece la comunicazione avvenisse martedì 20/7/2027, il termine scadrebbe giovedì 19/8/2027: in agosto il termine non si ferma, perché l’art. 9 c.1 CCII esclude la sospensione feriale nei procedimenti del Codice. Per i tre anni successivi la debitrice deve depositare la dichiarazione annuale sulle utilità sopravvenute nel termine fissato dal decreto; il testo del c.7 la richiede “ove positiva”, ma molti decreti la chiedono comunque ogni anno, e conviene depositarla sempre. Un eventuale risarcimento ottenuto nel processo penale contro il truffatore, entro il triennio, sarebbe un’utilità sopravvenuta che i creditori potrebbero aggredire (art. 283 c.9).

Variante – Phishing e causa contro la banca: liquidazione controllata

Se la vittima dell’ipotesi A avesse invece subito bonifici non autorizzati per 26.300 € e la banca avesse negato il rimborso, la pretesa verso la banca sarebbe attivo acquisibile mediante azione giudiziaria. L’OCC potrebbe attestarlo ai sensi dell’art. 268 c.3, e la liquidazione controllata potrebbe aprirsi (per esempio giovedì 14/1/2027) con il liquidatore incaricato di coltivare la causa. Decorsi tre anni, da lunedì 14/1/2030 l’esdebitazione potrebbe operare anche a procedura ancora aperta (art. 282 c.1), con 15 giorni per le osservazioni dei creditori e senza effetti sulla causa in corso (art. 282 c.2-bis). La causa contro la banca, essendo un giudizio civile ordinario, resta invece soggetta alla sospensione feriale dal 1° al 31 agosto.

Le pronunce in tabella

La tabella raccoglie tutte le decisioni utilizzate. Per ciascuna è indicato come è stata conosciuta: testo integrale, massima o sintesi di una rivista. Le decisioni di merito senza numero sono state citate solo quando la data non cade nel fine settimana e la fonte ne riporta il principio. Nessuna pronuncia qui elencata riguarda specificamente un’esdebitazione chiesta da una vittima di truffa: i principi vanno quindi applicati per analogia, come si è fatto nelle sezioni precedenti.

Pronuncia Questione decisa Principio in una riga Rilevanza per la vittima di truffa
Cass. Sez. I, ord. n. 11603 del 28/4/2026 (sintesi diritto.it) Contenuto della relazione OCC nella liquidazione controllata Cause dell’indebitamento e diligenza sono requisito di ammissibilità controllato nel merito; la meritevolezza pesa all’esdebitazione La storia della truffa va ricostruita subito e con documenti
Cass. Sez. I, ord. n. 22074 del 31/7/2025 (massima) Accesso alla liquidazione controllata Non si nega l’apertura per non meritevolezza La vittima può entrare anche se teme contestazioni
Cass. Sez. I, ord. n. 28505 del 6/11/2024 (massima) Requisiti dell’esdebitazione La scarsità del patrimonio non è ostativa senza condotte fraudolente Aver perso tutto non è, da solo, una colpa
Cass. Sez. I, ord. n. 20672 del 22/7/2025 (massima) Creditore colpevole ex art. 69 c.2 Può contestare la legittimità, non la convenienza Le finanziarie che hanno prestato senza verifiche perdono un argomento
Trib. Cagliari, sent. n. 51 del 18/6/2026 (iusletter) Colpa grave nel piano familiare del consumatore Serve una trascuratezza sprezzante; la prova spetta al creditore È il parametro più favorevole per chi è stato manipolato
Trib. Treviso 31/3/2026 (sintesi Unijuris) Colpa grave nell’esdebitazione L’omesso pagamento sistematico delle imposte è colpa grave Mostra quali condotte prolungate vengono sanzionate
Trib. Urbino 9/12/2025 (sintesi Unijuris) Criteri dell’esdebitazione Conta l’assenza di malafede, frode o colpa grave, non la percentuale pagata Rafforza la posizione di chi non ha nulla da offrire
Trib. Ascoli Piceno 8/11/2024 (rassegna ecnews) Prognosi sull’esdebitazione all’apertura Squilibrio nell’assunzione dei debiti come colpa grave Orientamento isolato da conoscere come rischio
Trib. Rovereto, decr. 15/12/2025, R.G. 1/2025 Esclusioni nell’esdebitazione dell’incapiente Applica la lett. b dell’art. 278 c.7 I risarcimenti da illecito restano a rischio
Cass. Sez. I, ord. n. 30108 del 14/11/2025 (testo integrale) Incapiente già fallito; ricorribilità del diniego Niente art. 283 per i debiti del fallimento; ricorso inammissibile Limiti dei rimedi contro il diniego
Cass. Sez. I, ord. n. 13228 del 7/5/2026 (rassegne) Ricorribilità dei decreti di esdebitazione In contrasto con la n. 30108/2025 Questione aperta sul terzo grado
Cass. n. 7214/2023 (ecnews e Brocardi) Phishing e condotta del correntista Inserire i codici dopo una mail fraudolenta è negligente Il rimborso dalla banca non è automatico
Cass. n. 3780/2024 (ecnews) Diligenza della banca nel phishing Diligenza tecnica, misurata sui rischi professionali Base per la richiesta di rimborso
ABF Collegio di Milano, dec. n. 5190 del 28/5/2025 (testo integrale) Furto d’identità e apertura di conto Banca non diligente nell’identificazione, ma il danno va provato Contestare e documentare i debiti falsi

La sintesi operativa

Dalle decisioni esaminate si ricavano alcune regole pratiche per chi è stato truffato e non riesce più a pagare.

  • Essere stati truffati non è, di per sé, colpa grave: dopo il CCII serve una noncuranza massima verso la propria capacità di pagare, e la prova spetta a chi la contesta (Trib. Cagliari n. 51/2026).
  • La liquidazione controllata è accessibile anche a chi teme un giudizio di non meritevolezza: la condotta viene pesata alla fine, al momento dell’esdebitazione (Cass. 22074/2025 e 11603/2026).
  • La relazione dell’OCC è il documento decisivo: deve ricostruire in modo chiaro e documentato le cause dell’indebitamento e la diligenza del debitore, altrimenti la domanda può essere inammissibile (Cass. 11603/2026).
  • Aver perso tutto il patrimonio non impedisce l’esdebitazione, se non ci sono distrazioni o condotte fraudolente (Cass. 28505/2024; Trib. Urbino 9/12/2025).
  • Le finanziarie che hanno prestato senza verificare il reddito non possono contestare la convenienza del piano, ma possono ancora contestarne la legittimità (art. 69 c.2; Cass. 20672/2025).
  • I debiti nati da furto d’identità vanno contestati, non esdebitati: in procedura si indicano come crediti contestati (ABF Milano n. 5190/2025, per il profilo della diligenza nell’identificazione).
  • Il rimborso dalla banca per operazioni fraudolente va sempre chiesto, ma il suo esito dipende da quanto era riconoscibile l’inganno (Cass. 3780/2024 e 7214/2023).
  • Una pretesa seria verso la banca o il truffatore è attivo: può consentire la liquidazione controllata e di regola esclude la strada dell’incapiente.
  • I debiti per risarcimento da fatto illecito extracontrattuale vanno considerati a rischio in ogni procedura, anche in quella dell’incapiente (art. 278 c.7 lett. b; Trib. Rovereto 15/12/2025).
  • Fideiussori e coobbligati non sono liberati dall’esdebitazione del debitore principale (art. 278 c.6).
  • I termini delle procedure del CCII corrono anche in agosto (art. 9 c.1); la sospensione feriale vale invece nella causa civile ordinaria contro la banca.
  • Dopo la scoperta della truffa non si chiede nuovo credito e non si spostano beni: sono le condotte che più facilmente trasformano una vittima in un debitore “in colpa grave” o in malafede.

Le domande sul “quindi, in pratica?”

Ho fatto denuncia, ma il truffatore non è stato trovato. Il tribunale può comunque riconoscere che sono una vittima?
Sì. La procedura di sovraindebitamento non richiede una condanna del truffatore: richiede che la relazione dell’OCC ricostruisca le cause dell’indebitamento in modo attendibile (Cass. 11603/2026). La denuncia, le chat, gli estratti conto con i bonifici e la corrispondenza con la banca sono gli elementi su cui il giudice valuterà la tua diligenza. Un procedimento penale archiviato per ignoti non cancella il fatto della truffa.

Mi sono indebitato per investire: il giudice non dirà che ho rischiato consapevolmente?
È il rischio principale, ed è per questo che il periodo, la sofisticazione del raggiro e la reazione dopo la scoperta vanno documentati con cura. Il parametro più recente (Trib. Cagliari n. 51/2026) esclude che basti la semplice imprudenza; le condotte sanzionate come colpa grave nelle decisioni esaminate sono prolungate e consapevoli (Trib. Treviso 31/3/2026). Se temi una contestazione, valuta la liquidazione controllata, dove l’ingresso non dipende dalla meritevolezza (Cass. 22074/2025).

Posso chiedere l’esdebitazione dei finanziamenti che non ho mai firmato?
Non è la strada giusta. Un debito da furto d’identità va disconosciuto, perché non è tuo; chiederne l’esdebitazione significherebbe trattarlo come debito vero. Nella domanda lo indicherai come credito contestato. La decisione ABF Milano n. 5190/2025 mostra che l’intermediario può essere ritenuto non diligente nell’identificazione, ma anche che il danno va provato con precisione.

Se ottengo l’esdebitazione da incapiente e poi il truffatore mi risarcisce, devo dare tutto ai creditori?
Entro tre anni dal decreto, le utilità ulteriori sopravvenute rendono di nuovo esigibile il debito nei limiti dell’art. 283 c.1 e c.9: l’OCC le verifica e, con l’autorizzazione del giudice, le comunica ai creditori, che possono agire su quelle somme. Il testo vigente non fissa più una percentuale minima: conta che consentano l’utile soddisfacimento dei creditori. Dopo il triennio, il risarcimento resta a te.

Mio padre ha fatto da garante su uno dei prestiti. La mia esdebitazione libera anche lui?
No. L’art. 278 c.6 CCII fa salvi i diritti dei creditori verso fideiussori e coobbligati: il creditore potrà chiedere a lui l’intero importo. Se anche il garante non riesce a pagare, può valutare una propria procedura, eventualmente in forma familiare (art. 66).

Come lo Studio Monardo applica questi orientamenti al tuo fascicolo

Le decisioni esaminate mostrano che, per la vittima di una truffa, l’esito si decide soprattutto nella fase preparatoria. Ecco cosa fa concretamente lo Studio, senza promettere risultati.

  1. Ricostruiamo la cronologia della truffa con un fascicolo ordinato: primo contatto, versamenti, finanziamenti, scoperta, denuncia, segnalazioni alla banca, collegando ogni debito all’evento che lo ha generato.
  2. Separiamo i debiti veri da quelli falsi: individuiamo i finanziamenti da furto d’identità, inviamo il disconoscimento scritto e chiediamo agli intermediari la documentazione di identificazione.
  3. Verifichiamo il merito creditizio di ogni prestito con lo staff bancario: confrontiamo importi, date e reddito disponibile per far emergere le violazioni dell’art. 124-bis TUB, che limitano le contestazioni dei creditori (art. 69 c.2).
  4. Prepariamo e inoltriamo la richiesta di rimborso alla banca per le operazioni non autorizzate e valutiamo, con gli avvocati dello staff, la causa civile o il ricorso all’ABF.
  5. Stimiamo il valore delle pretese verso banca, finanziaria o truffatore, perché da questa stima dipende la scelta tra piano, liquidazione controllata e procedura dell’incapiente.
  6. Scegliamo la procedura in base al rischio di contestazione sulla colpa grave, confrontando con il cliente i vantaggi della valutazione finale (art. 282) e i rischi della valutazione all’ingresso (artt. 69 e 283).
  7. Collaboriamo con l’OCC nella redazione della relazione, fornendo gli elementi documentali richiesti dagli artt. 68, 269 e 283, perché la storia della truffa sia esposta in modo completo e verificabile.
  8. Rispondiamo alle osservazioni e alle opposizioni dei creditori, eccependo la mancanza di prova della colpa grave e la violazione del merito creditizio, sulla scorta della giurisprudenza citata.
  9. Individuiamo i debiti che resterebbero fuori dall’esdebitazione (risarcimenti da illecito, mantenimento, sanzioni non accessorie) e la posizione dei familiari garanti, valutando per loro una procedura autonoma o familiare.
  10. Seguiamo il triennio successivo: dichiarazioni annuali sulle utilità sopravvenute, coordinamento con il processo penale e con eventuali risarcimenti, reclami e impugnazioni nei termini.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una materia in cui la Cassazione è intervenuta più volte negli ultimi due anni, e in cui restano contrasti aperti proprio sui rimedi contro il diniego dell’esdebitazione, conta la qualifica di avvocato cassazionista: gli orientamenti visti si difendono, quando serve, fino in Cassazione con lo stesso difensore e la stessa strategia impostata all’inizio. Accanto a questo, lo staff di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i commercialisti ricostruiscono redditi, flussi e soglie dell’art. 283, gli avvocati curano il rapporto con l’OCC, le contestazioni bancarie e il contenzioso.

In chiusura

Le vittime di truffe finanziarie possono ottenere l’esdebitazione, ma non in automatico. La legge non le tutela in modo specifico: le tutela la giurisprudenza, che richiede la prova di una colpa davvero grave per negare il beneficio e che ha reso la relazione dell’OCC il centro di ogni valutazione. Chi arriva preparato, con una storia ricostruita, debiti falsi contestati e pretese verso la banca valutate, parte in una posizione molto diversa da chi deposita una domanda generica.

Lo Studio Monardo affronta questo tema perché unisce le due competenze che servono: quella dell’Avv. Monardo come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, che conosce dall’interno come si costruisce la relazione sulla diligenza del debitore, e quella dello staff multidisciplinare in diritto bancario da lui coordinato, che verifica il merito creditizio dei prestiti e la responsabilità degli intermediari nelle operazioni fraudolente.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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