L’indennità Di Accompagnamento Si Conta Nel Reddito Del Piano Del Consumatore?

Questo non è un articolo da leggere e mettere da parte. È un piano da eseguire, mossa dopo mossa, se tu (o un familiare che vive con te) ricevi l’indennità di accompagnamento e stai pensando di chiedere la ristrutturazione dei debiti del consumatore prevista dagli articoli 67 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII). La domanda del titolo è secca, e la risposta pratica è altrettanto secca, anche se va maneggiata con cura: l’indennità di accompagnamento va sempre dichiarata, perché è un’entrata del nucleo, ma non deve diventare la rata che paghi ai creditori: serve a coprire il costo dell’assistenza e, se la conti come reddito libero, costruisci un piano che si rompe.

Sembra un dettaglio contabile. Non lo è. Dal modo in cui l’indennità entra (o non entra) nei conti dipendono tre cose concrete: quanto ti resta per vivere ogni mese, quanto puoi offrire ai creditori senza sbagliare la fattibilità, e se il giudice considererà il tuo piano più conveniente della liquidazione dei tuoi beni. Un errore su questa voce può portarti a una dichiarazione di inammissibilità, a un piano che non riesci a rispettare o, peggio, a una revoca dell’omologazione a metà strada.

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo tema? Perché la ristrutturazione dei debiti del consumatore passa obbligatoriamente da un Organismo di composizione della crisi (OCC), e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno come il gestore legge le entrate del nucleo, come costruisce il prospetto del fabbisogno familiare e quali voci la relazione particolareggiata deve spiegare al giudice. Lo staff di avvocati e commercialisti che coordina lavora sugli stessi numeri: estratti conto, verbali di invalidità, cedolini di pensione, spese di assistenza.

Ti chiedo di seguire le mosse nell’ordine. Ognuna ha un obiettivo, un momento preciso, le cose da fare, la norma su cui poggia, gli imprevisti più frequenti e un controllo finale. Non passare alla mossa successiva finché il controllo della precedente non è superato.

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La diagnosi della tua situazione: da quale mossa parti

Prima di procedere, assicurati di sapere esattamente in quale situazione ti trovi. Il piano che segue vale per tutti, ma il punto di partenza cambia molto a seconda di chi riceve l’indennità, di cosa sta già facendo il creditore e di quanto sono ordinati i tuoi documenti. Rispondi con onestà a queste quattro domande.

Domanda 1: chi è il titolare dell’indennità di accompagnamento?
Ci sono tre casi molto diversi. Nel primo sei tu, il debitore, a riceverla, perché hai un’invalidità totale riconosciuta con la necessità di assistenza continua. Nel secondo la riceve un familiare che vive con te (un genitore anziano, il coniuge, un figlio): tu sei il debitore, lui no. Nel terzo caso sei tu il familiare che assiste (il cosiddetto caregiver) e magari hai ridotto o lasciato il lavoro per farlo. In tutti e tre i casi l’indennità compare nel quadro delle entrate del nucleo, perché l’art. 67 c.2 lett. e) CCII chiede di indicare stipendi, pensioni, salari ed entrate del debitore e del suo nucleo familiare, insieme a quanto occorre al mantenimento. Ma il peso che ha nei conti è diverso: se l’indennità è tua, è un’entrata tua destinata a una spesa tua; se è di un familiare, non è un tuo bene e non può essere offerta ai tuoi creditori, però incide sul calcolo di quanto serve alla famiglia per vivere.

Domanda 2: c’è già un pignoramento in corso, in particolare sul conto dove arriva l’indennità?
Se un creditore ha già pignorato il conto corrente o la pensione, il tempo lavora contro di te. Ogni accredito che resta bloccato è denaro che non usi per l’assistenza. In questo caso la priorità è proteggere le somme che ti spettano e arrivare il prima possibile al deposito con la richiesta di misure protettive.

Domanda 3: hai i documenti che provano l’indennità e le spese che copre?
Pensa al verbale della commissione medica che riconosce il diritto, alle comunicazioni dell’INPS con gli importi, agli estratti conto che mostrano gli accrediti, ai contratti e alle ricevute della badante o dell’assistente familiare, alle fatture di ausili, farmaci non rimborsati, trasporti, strutture diurne. Se questi documenti ci sono e sono ordinati, puoi partire dalla costruzione dei conti. Se mancano, la prima cosa da fare è recuperarli.

Domanda 4: hai già presentato una domanda, oppure hai già un piano omologato?
Se la domanda è già depositata e il giudice ti ha concesso un termine per integrarla (fino a 15 giorni, secondo l’art. 70 c.1 CCII), il lavoro è urgente e mirato: devi correggere il prospetto delle entrate e delle spese. Se il piano è già omologato e nel frattempo l’indennità è stata riconosciuta, sospesa o revocata, sei nella fase dell’esecuzione e il tuo interlocutore principale è l’OCC che vigila sul piano.

Un’avvertenza vale per tutti i casi. I termini del procedimento di ristrutturazione corrono anche in agosto: l’art. 9 c.1 CCII esclude la sospensione feriale dei termini per i procedimenti disciplinati dal Codice. Il periodo dal 1° al 31 agosto non ti regala tempo. Anche se c’è un pignoramento in corso, ricordati che la sospensione feriale non si applica al processo esecutivo né, di regola, alle opposizioni esecutive. Vale invece nel processo civile ordinario di cognizione, nel processo tributario e in quello amministrativo (L. 742/1969).

Ecco la tabella di orientamento. Individua la riga che ti descrive meglio e parti dalla mossa indicata. Poi, però, ripercorri comunque tutte le mosse: saltarne una significa lasciare un buco nella domanda.

Se la tua situazione è questa Parti dalla mossa Perché
Ricevi tu l’indennità, nessun pignoramento in corso, documenti in ordine Mossa 1 Puoi costruire i conti con calma e completezza
L’indennità la riceve un familiare convivente, tu sei il solo debitore Mossa 2 Devi prima definire il nucleo e cosa è tuo e cosa no
Badante, ausili, farmaci: spese alte ma poco documentate Mossa 3 Senza prova delle spese l’indennità sembra reddito libero
Conto corrente o pensione già pignorati Mossa 7 (poi torna alla 1) Proteggere gli accrediti è la priorità
Domanda depositata, il giudice chiede integrazioni Mossa 4 Devi correggere la dichiarazione delle entrate nei 15 giorni
Creditori che contestano la convenienza Mossa 5 Serve il confronto con l’alternativa liquidatoria
Finanziamenti concessi senza guardare il tuo reddito reale Mossa 6 La verifica del merito creditizio può pesare sul giudizio
Piano omologato, l’indennità è cambiata (nuova, sospesa, arretrati) Mossa 8 Sei nella fase esecutiva: va informato l’OCC

Prima di passare oltre, fermati su un concetto, perché tornerà in ogni mossa. Il piano del consumatore ha contenuto libero (art. 67 c.1 CCII): sei tu, con l’ausilio dell’OCC, a decidere quali risorse metti a disposizione dei creditori e in che misura. Il giudice non ti obbliga a cedere tutto quello che entra in casa. Verifica però tre cose: che la domanda sia completa e attendibile (e quindi che tu abbia dichiarato tutte le entrate), che il piano sia fattibile (cioè che tu possa davvero pagare ciò che prometti, continuando a vivere) e, se qualcuno la contesta, che la proposta sia conveniente rispetto all’alternativa della liquidazione (art. 70 c.7 CCII). L’indennità di accompagnamento tocca tutti e tre questi punti. Dichiararla è doveroso, offrirla è una scelta (spesso sbagliata), e valutarne l’effetto sulla fattibilità e sulla convenienza è il cuore del lavoro.

In questo quadro, l’inquadramento generale della procedura si riduce a poche righe: il consumatore sovraindebitato propone tramite l’OCC un piano di ristrutturazione; il giudice, se la domanda è ammissibile, ne dispone la pubblicazione e la comunicazione ai creditori, che hanno 20 giorni per presentare osservazioni; l’OCC riferisce entro 10 giorni dalla scadenza di quel termine e propone eventuali modifiche; il giudice omologa con sentenza se il piano è ammissibile e fattibile (art. 70 CCII). Su questa procedura esistono già molte guide generali. Qui ci occupiamo solo dell’indennità di accompagnamento e di come governarla dentro i numeri.

Mossa 1 – Mappa ogni euro che entra in casa e isola l’indennità

Obiettivo della mossa: avere un quadro completo, documentato e separato di tutte le entrate del nucleo, in cui l’indennità di accompagnamento sia indicata con il suo importo, la sua data di decorrenza e il conto su cui arriva, senza confonderla con pensione e stipendi.

Quando va fatta

Subito, prima ancora di contattare formalmente l’OCC. Il gestore della crisi, una volta incaricato, deve valutare la completezza e l’attendibilità della documentazione (art. 68 c.2 lett. c CCII) e, entro 7 giorni dal conferimento dell’incarico, avvisa l’agente della riscossione e gli uffici fiscali (art. 68 c.4). Se arrivi all’incarico con le entrate già mappate, il lavoro dell’OCC parte dal tuo prospetto invece che da zero. Se arrivi con un sacchetto di fogli sparsi, rischi settimane di richieste e integrazioni.

Come si esegue

Il primo passo è raccogliere i documenti degli ultimi tre anni, perché è questo il periodo coperto dalle dichiarazioni dei redditi che devi allegare (art. 67 c.2 lett. d CCII). Procurati:

  • il verbale della commissione medica che riconosce l’invalidità civile totale e il diritto all’indennità di accompagnamento, e l’eventuale verbale di revisione;
  • le comunicazioni dell’INPS con l’importo mensile e la decorrenza; se hai ricevuto arretrati, la comunicazione con il calcolo degli arretrati e la data del pagamento;
  • il certificato o la comunicazione annuale con le prestazioni erogate dall’INPS (pensione, eventuali maggiorazioni, indennità);
  • gli estratti conto di tutti i conti e libretti intestati a te e ai componenti del nucleo, per almeno gli ultimi dodici mesi (meglio ventiquattro);
  • le dichiarazioni dei redditi (modello 730 o Redditi PF) e le certificazioni uniche degli ultimi tre anni;
  • l’ultima attestazione ISEE, se ne hai una.

Poi costruisci una tabella delle entrate mensili, voce per voce: pensione (indicando se è di vecchiaia, anticipata, di inabilità, di invalidità o di reversibilità), stipendio, indennità di accompagnamento, assegni familiari o assegno unico, eventuali altre prestazioni assistenziali. Per ogni voce indica il titolare, l’importo netto, il numero di mensilità annue, il conto di accredito.

Un dettaglio che fa la differenza: verifica che l’indennità di accompagnamento non compaia nella dichiarazione dei redditi come reddito imponibile. È una prestazione assistenziale, non un reddito di lavoro o di pensione, e di norma non entra nell’imponibile IRPEF. Questo significa che, se l’OCC o i creditori guardano solo il 730, l’indennità non si vede. È proprio per questo che devi indicarla tu, espressamente, nel prospetto delle entrate. Dichiararla spontaneamente è la prima prova della tua trasparenza.

Infine, se puoi, separa i flussi. Se l’indennità arriva sullo stesso conto della pensione, valuta con l’INPS di farla accreditare su un conto dedicato oppure, almeno, tieni un registro mensile che mostri come la spendi. La separazione serve due volte: davanti all’OCC, per dimostrare la destinazione delle somme, e davanti a un eventuale pignoramento, per dimostrare la natura delle somme accreditate. La giurisprudenza penale, chiamata a valutare i limiti dell’art. 545 c.p.c., ha precisato che la protezione opera quando la causale dei versamenti è attestata e gli importi sono riconducibili con certezza al titolo protetto (Cass. pen., Sez. II, n. 33552 del 26/9/2025, nota da massima): un principio che, sul piano pratico, ti dice quanto conta poter dimostrare da dove arriva ogni accredito.

La base giuridica

L’art. 67 c.2 lett. e) CCII impone di allegare alla domanda l’indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l’indicazione di quanto occorre al mantenimento della famiglia. La parola “entrate” è volutamente ampia: comprende anche ciò che non è reddito in senso fiscale. L’art. 68 c.2 lett. c) chiede all’OCC di valutare la completezza e l’attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. Un’entrata omessa, anche se impignorabile e destinata all’assistenza, è un difetto di completezza.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è che manchi il verbale originario o che l’importo erogato non corrisponda a quello che pensavi (per esempio perché ci sono state sospensioni durante un ricovero). Non improvvisare: chiedi la documentazione all’INPS tramite il patronato o l’area riservata del sito dell’Istituto e, nel frattempo, ricostruisci gli importi dagli estratti conto, segnalando all’OCC che il dato è provvisorio. Meglio un dato dichiarato provvisorio e poi confermato che un dato preciso ma sbagliato.

Un altro imprevisto frequente: gli estratti conto mostrano prelievi in contanti consistenti, senza giustificativi. Se servivano a pagare la badante o l’assistenza, cerca di ricostruire la destinazione (ricevute, dichiarazioni, contratto di lavoro domestico). Prelievi non spiegati sono un punto debole nella relazione dell’OCC, perché il gestore deve riferire sulla diligenza del debitore e sulle cause dell’indebitamento (art. 68 c.2 lett. a).

Check di completamento

Non passare alla mossa successiva finché:
1. hai una tabella delle entrate mensili del nucleo in cui l’indennità di accompagnamento è indicata con titolare, importo, mensilità e conto di accredito;
2. ogni voce della tabella è collegata a un documento (comunicazione INPS, cedolino, estratto conto);
3. sai su quale conto arriva l’indennità e se è mescolata con altre entrate.

Mossa 2 – Stabilisci di chi è l’indennità e come è composto il nucleo

Obiettivo della mossa: chiarire, nero su bianco, se l’indennità di accompagnamento è un’entrata del debitore o di un familiare che non è debitore, e definire il nucleo familiare che l’OCC e il giudice useranno per tutti i calcoli.

Quando va fatta

Subito dopo la mappatura delle entrate e prima di scrivere il prospetto delle spese. È inutile calcolare il fabbisogno se non sai per quante persone lo stai calcolando, né quale parametro della scala di equivalenza userà l’OCC.

Come si esegue

Il primo passo è fissare il nucleo. Per la ristrutturazione dei debiti del consumatore la legge parla di “nucleo familiare” senza darne una definizione propria. Il riferimento pratico più usato è quello dell’ISEE, anche perché l’art. 68 c.3 CCII richiama espressamente la scala di equivalenza dell’ISEE (D.P.C.M. 159/2013) per misurare il dignitoso tenore di vita. Secondo l’art. 3 del D.P.C.M. 159/2013, il nucleo coincide di regola con la famiglia anagrafica; il coniuge con residenza diversa resta nel nucleo salvo separazione legale e pochi altri casi; il figlio maggiorenne che vive fuori casa resta nel nucleo se è a carico ai fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli. Procurati lo stato di famiglia e verifica che la situazione anagrafica corrisponda a quella reale.

Poi distingui i tre casi.

Caso A: l’indennità è tua. È un’entrata del debitore. Va dichiarata tra le tue entrate. La sua destinazione, per legge, è l’assistenza di cui hai bisogno: per questo nel prospetto delle spese devi mettere, di fronte all’indennità, il costo reale di quell’assistenza (lo vedremo alla mossa 3).

Caso B: l’indennità è di un familiare convivente che non è debitore. Non è un tuo bene. Non puoi offrirla ai creditori e i creditori non possono pretenderla: il patrimonio che risponde dei tuoi debiti è il tuo, non quello del tuo genitore o del tuo coniuge. Però va comunque indicata tra le entrate del nucleo, perché l’art. 67 c.2 lett. e) chiede le entrate di tutto il nucleo e perché il giudice deve capire come vive la famiglia. L’effetto più importante è sul fabbisogno: l’indennità del familiare copre, almeno in parte, i costi della sua assistenza, e quindi quei costi non vanno caricati per intero sul tuo reddito. Se il tuo familiare paga la badante con la sua indennità e con la sua pensione, nel prospetto non puoi indicare la badante come spesa tua; se invece la paghi tu perché l’indennità non basta, puoi indicare la sola differenza, documentandola.

Caso C: sei tu il familiare che assiste. Qui la questione si sposta sul tuo reddito: se hai ridotto l’orario o lasciato il lavoro per assistere un familiare che riceve l’indennità, il tuo reddito è più basso, e questo fatto va spiegato nella relazione come causa (o concausa) dell’incapacità di adempiere (art. 68 c.2 lett. b CCII). Le spese che sostieni per l’assistenza, se documentate e non coperte dall’indennità del familiare, rientrano in quanto occorre al mantenimento della famiglia.

Un passaggio delicato riguarda la scala di equivalenza. L’Allegato 1 del D.P.C.M. 159/2013 prevede questi parametri base: 1,00 per una persona, 1,57 per due, 2,04 per tre, 2,46 per quattro, 2,85 per cinque, con 0,35 in più per ogni ulteriore componente. Tra le maggiorazioni c’è quella di 0,5 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente, introdotta dall’art. 2-sexies del D.L. 42/2016. Chi riceve l’indennità di accompagnamento rientra, di norma, tra le persone non autosufficienti. Se la maggiorazione si applichi anche ai calcoli del CCII (art. 68 c.3 e art. 283 c.2) è una questione aperta: la legge richiama “un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare”, e nessuna pronuncia che abbiamo letto chiarisce se le maggiorazioni entrino nel calcolo. Il nostro consiglio operativo è di presentare all’OCC entrambi i calcoli, con e senza maggiorazione, spiegando perché quello con maggiorazione descrive meglio il fabbisogno reale della famiglia.

La base giuridica

Art. 67 c.2 lett. e) CCII (entrate del debitore e del nucleo familiare e quanto occorre al mantenimento); art. 68 c.3 CCII (dignitoso tenore di vita misurato con l’assegno sociale e la scala di equivalenza ISEE); D.P.C.M. 159/2013, art. 3 e Allegato 1; art. 2-sexies D.L. 42/2016 per la maggiorazione legata alla disabilità.

Se qualcosa va storto

Il caso più frequente: il familiare che riceve l’indennità ha la residenza nella tua stessa casa ma, in realtà, vive in una struttura. Oppure vive con te ma ha la residenza altrove. In entrambi i casi il dato anagrafico e quello reale non coincidono. Non nascondere la discrepanza: spiegala all’OCC, con documenti (contratto con la struttura, certificati, dichiarazioni). Se il familiare è ricoverato in una struttura a carico pubblico, l’indennità potrebbe essere sospesa per il periodo di ricovero: verifica con l’INPS, perché è un’informazione che cambia sia le entrate sia le spese.

Altro imprevisto: un creditore sostiene nelle osservazioni che l’indennità del familiare andrebbe “usata” per pagare i debiti. Non è così: il familiare non è debitore e la sua indennità non è nel tuo patrimonio. La risposta va data con argomenti semplici, attraverso l’OCC, che entro 10 giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni riferisce al giudice (art. 70 c.6 CCII).

Check di completamento

Non passare alla mossa successiva finché:
1. hai lo stato di famiglia e sai con certezza quanti componenti ha il nucleo;
2. hai stabilito se l’indennità è tua o di un familiare non debitore e lo hai scritto nel prospetto;
3. hai calcolato il parametro della scala di equivalenza con e senza la maggiorazione per la disabilità.

Mossa 3 – Quantifica e documenta il costo reale dell’assistenza

Obiettivo della mossa: costruire il “bilancio della disabilità”, cioè un prospetto separato in cui, di fronte all’indennità di accompagnamento, compaiono tutte le spese di assistenza documentate che quella indennità serve a coprire, così che sia evidente quanto dell’indennità resta (quasi sempre nulla) e quanto dell’assistenza grava sul resto del reddito.

Quando va fatta

In parallelo con la mossa 2 e comunque prima di proporre all’OCC la rata del piano. La rata si calcola su quello che resta dopo il mantenimento: se non hai quantificato bene il mantenimento, la rata è sbagliata per definizione.

Come si esegue

Il primo passo è capire a cosa serve l’indennità. L’indennità di accompagnamento (L. 18/1980) è riconosciuta agli invalidi civili totali che non sono in grado di camminare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o di compiere gli atti quotidiani della vita senza un’assistenza continua. È una prestazione che la legge collega al bisogno di assistenza, non al reddito. Nei conti del piano, quindi, la domanda giusta non è “quanto vale l’indennità”, ma “quanto costa l’assistenza che l’indennità deve pagare”.

Elenca tutte le voci, mese per mese, con i documenti:

  • assistente familiare o badante: contratto di lavoro domestico, buste paga, versamenti dei contributi, eventuali tredicesima e TFR accantonati;
  • assistenza professionale: infermiere a domicilio, fisioterapista, operatore socio-sanitario, con fatture o ricevute;
  • strutture diurne o centri di assistenza: la quota a carico della famiglia, con la determinazione dell’ente;
  • ausili e presidi non forniti dal servizio sanitario (o la quota non coperta): materassi antidecubito, carrozzine, sollevatori, pannoloni oltre la fornitura;
  • farmaci e visite non rimborsati, con scontrini parlanti e fatture;
  • trasporti per terapie e visite (taxi, servizi di trasporto disabili, carburante documentato);
  • adattamenti dell’abitazione con spese ricorrenti (per esempio il canone di manutenzione di un montascale).

Poi metti a confronto le due colonne. Nella grande maggioranza dei casi il costo dell’assistenza supera l’importo dell’indennità. Se è così, l’indennità si azzera nel conto, e la parte di assistenza non coperta pesa sul resto del reddito del nucleo: è una spesa di mantenimento a tutti gli effetti, che riduce il margine disponibile per i creditori. Se invece l’indennità supera le spese documentate (succede di rado, per esempio quando l’assistenza è prestata gratuitamente da un familiare), devi spiegare all’OCC come usi la differenza; lo vedremo alla mossa 4.

Attenzione all’assistenza prestata da un familiare. Se tua figlia ti assiste ogni giorno senza contratto e senza compenso, quella assistenza ha un valore economico, ma non è una spesa sostenuta. Non puoi inventarla nel prospetto. Puoi però descriverla nella relazione, spiegando che l’indennità viene usata per rimborsare le spese vive del familiare o per pagare le ore di sostituzione quando lui lavora. Se paghi davvero qualcosa al familiare, documentalo con trasferimenti tracciabili.

L’ultimo passaggio è il confronto con la soglia del dignitoso tenore di vita. L’art. 68 c.3 CCII considera idonea, per misurare il reddito necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, una quantificazione non inferiore all’assegno sociale moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE. Con l’assegno sociale 2026 (546,24 € al mese, 7.101,12 € all’anno su 13 mensilità, importo provvisorio secondo la circolare INPS n. 153 del 19/12/2025), la soglia annua è di 7.101,12 € per una persona e di 11.148,76 € per due persone (parametro 1,57). Se applichi la maggiorazione di 0,5 per il componente non autosufficiente, per due persone il parametro sale a 2,07 e la soglia a 14.699,32 €. Questa soglia è un minimo, non un tetto: se il costo dell’assistenza è documentato, il fabbisogno reale può e deve essere più alto della soglia, e l’OCC può riconoscerlo.

La base giuridica

Art. 67 c.2 lett. e) CCII (quanto occorre al mantenimento della famiglia); art. 68 c.3 CCII (soglia minima del dignitoso tenore di vita); L. 18/1980 per la natura e la funzione dell’indennità; circolare INPS n. 153 del 19/12/2025 per l’importo dell’assegno sociale 2026. Per l’importo dell’indennità di accompagnamento nel 2026 fai riferimento alla comunicazione INPS che ricevi: negli esempi di questo articolo useremo un valore ipotetico, dichiarato come tale.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è la badante pagata “in nero” o con contratto parziale. Se paghi l’assistenza senza contratto, quella spesa è difficile da documentare e, peggio, ti espone a contestazioni di altro genere. Il consiglio pratico è regolarizzare il rapporto prima del deposito: un contratto di lavoro domestico con i contributi versati rende la spesa certa, dimostrabile e riconoscibile dall’OCC. Il costo sale (per i contributi), ma il piano diventa più solido.

Altro imprevisto: le spese sono reali ma variabili (mesi con ricoveri, mesi con terapie intensive). In questo caso costruisci una media degli ultimi dodici mesi e indica i picchi prevedibili. Un piano che tiene conto dei mesi difficili regge meglio di un piano calibrato sul mese migliore.

Check di completamento

Non passare alla mossa successiva finché:
1. hai un prospetto “indennità contro spese di assistenza” con ogni spesa documentata;
2. sai quanto dell’assistenza non è coperto dall’indennità e grava sul resto del reddito;
3. hai confrontato il fabbisogno complessivo della famiglia con la soglia minima dell’art. 68 c.3, con e senza maggiorazione.

Mossa 4 – Dichiara l’indennità nella domanda e scegli come trattarla nel piano

Obiettivo della mossa: scrivere nella domanda e nel piano una dichiarazione chiara sull’indennità di accompagnamento (che c’è, quanto vale, a cosa serve) e una regola esplicita sul suo trattamento (esclusa dalle somme destinate ai creditori perché vincolata all’assistenza), in modo che né l’OCC né il giudice né i creditori possano dire che l’hai nascosta o che l’hai usata male.

Quando va fatta

Al momento della redazione della proposta e del piano, insieme all’OCC, prima del deposito. Se la domanda è già depositata e il giudice ha concesso un termine per integrazioni, questa mossa va eseguita in quel termine, che può arrivare fino a 15 giorni (art. 70 c.1 CCII) e corre anche in agosto (art. 9 c.1 CCII).

Come si esegue

Il primo passo è decidere la formula. Le strade possibili sono tre, e ti diciamo subito quale preferire.

Formula 1: indennità dichiarata e neutralizzata. Nel prospetto delle entrate indichi l’indennità con il suo importo; nel prospetto delle spese indichi il costo dell’assistenza; nel piano scrivi che l’indennità è interamente destinata alla copertura delle spese di assistenza e non concorre a formare le somme messe a disposizione dei creditori. È la formula più lineare, coerente con la natura della prestazione e con l’alternativa liquidatoria (mossa 5). È quella che ti consigliamo nella grande maggioranza dei casi.

Formula 2: indennità dichiarata e parzialmente offerta. Se l’indennità supera stabilmente le spese di assistenza documentate, puoi decidere di destinare la differenza ai creditori. È una scelta libera (il piano ha contenuto libero, art. 67 c.1), ma va pesata: offrire una prestazione assistenziale significa legare la rata a un’entrata che può essere sospesa (ricovero), rivista (revisione dell’invalidità) o cessare (decesso del titolare). Se scegli questa strada, prevedi una clausola che adegui automaticamente la rata se l’indennità viene meno o si riduce, e fatti confermare dall’OCC che la clausola è compatibile con la fattibilità.

Formula 3: indennità non dichiarata. È l’errore da non fare mai. Anche se pensi che “tanto è impignorabile”, ometterla rende la domanda incompleta, mina l’attendibilità della documentazione su cui l’OCC deve riferire e, se emerge dopo l’omologazione, può esporre a una richiesta di revoca: l’art. 72 c.1 CCII prevede la revoca quando il debitore, con dolo o colpa grave, ha occultato o dissimulato una parte rilevante dell’attivo o ha commesso atti diretti a frodare i creditori. Che un’entrata impignorabile sia “attivo rilevante” ai fini della revoca è discutibile; ma è una discussione che non vuoi affrontare, e che si evita con una riga nel prospetto.

Il secondo passo è scrivere la clausola nel piano. Un esempio di formulazione (da adattare con l’OCC): “Il debitore percepisce l’indennità di accompagnamento di cui alla L. 18/1980 per l’importo mensile indicato nel prospetto allegato. Tale indennità, in ragione della sua funzione assistenziale, è integralmente destinata alla copertura delle spese di assistenza documentate nell’allegato e non concorre alla determinazione delle somme destinate ai creditori. Le variazioni dell’indennità e delle spese di assistenza sono comunicate all’OCC entro trenta giorni”. Questa clausola fa tre cose: dichiara, motiva, impegna a informare.

Il terzo passo è allineare la relazione dell’OCC. L’OCC deve indicare le cause dell’indebitamento, le ragioni dell’incapacità di adempiere, la completezza della documentazione e i costi presunti della procedura (art. 68 c.2). Chiedi al gestore di dare atto, nella valutazione di completezza, che l’indennità è stata dichiarata spontaneamente e documentata, e di spiegare nel prospetto del fabbisogno come è stata trattata. Una relazione che affronta apertamente l’indennità toglie argomenti a chi vorrebbe usarla contro di te nelle osservazioni.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, imposta questa mossa partendo da come il gestore deve scrivere la relazione: prima si costruisce il prospetto che l’OCC dovrà attestare, poi si scrive il piano.

La base giuridica

Art. 67 c.1 CCII (contenuto libero del piano); art. 67 c.2 lett. e) (indicazione delle entrate); art. 68 c.2 (contenuto della relazione dell’OCC); art. 70 c.1 (termine per integrazioni fino a 15 giorni); art. 72 c.1 (revoca per occultamento o dissimulazione dell’attivo); art. 9 c.1 (niente sospensione feriale nei procedimenti del Codice).

Se qualcosa va storto

Il giudice ritiene la domanda incompleta perché manca la documentazione dell’indennità o delle spese. Hai fino a 15 giorni (se li concede) per integrare. Usa quel termine per depositare il verbale, la comunicazione INPS e il prospetto spese. Se il giudice dichiara la domanda inammissibile, il decreto è reclamabile entro 30 giorni dalla comunicazione; ma in sede di reclamo piano e proposta non possono essere modificati (art. 70 c.1 CCII). Questo significa che il reclamo serve a contestare una valutazione sbagliata, non a correggere un prospetto sbagliato: se l’errore è tuo, spesso è più rapido ripresentare una domanda completa.

Imprevisto diverso: un creditore, nelle osservazioni, sostiene che l’indennità dovrebbe essere destinata a lui. L’OCC risponde nella relazione dell’art. 70 c.6 richiamando la funzione assistenziale dell’indennità, la sua esclusione dall’attivo della liquidazione e il contenuto libero del piano. Per la convenienza, il criterio di legge è il confronto con l’alternativa liquidatoria (mossa 5).

Check di completamento

Non passare alla mossa successiva finché:
1. il prospetto delle entrate indica l’indennità con importo e decorrenza, e il piano contiene una clausola esplicita sul suo trattamento;
2. hai scelto, con l’OCC, tra la formula 1 e la formula 2, e se hai scelto la 2 hai previsto l’adeguamento automatico della rata;
3. l’OCC ha confermato che tratterà l’indennità nella valutazione di completezza della relazione.

Mossa 5 – Fai il test dell’alternativa liquidatoria

Obiettivo della mossa: dimostrare con i numeri che, se i tuoi beni fossero liquidati, l’indennità di accompagnamento resterebbe comunque fuori dalla portata dei creditori, e che quindi un piano che non la offre non è meno conveniente per loro della liquidazione.

Quando va fatta

Prima del deposito, insieme all’OCC, e va ripresa se un creditore contesta la convenienza. La contestazione può arrivare con le osservazioni, entro 20 giorni dalla comunicazione della proposta (art. 70 c.3 CCII); il termine corre anche in agosto.

Come si esegue

Il primo passo è capire quale confronto fa il giudice. Il giudice non valuta la convenienza in astratto: secondo l’art. 70 c.7 CCII, se un creditore o un altro interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell’opponente possa essere soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria. Se nessuno contesta, il giudice verifica ammissibilità e fattibilità. Lo conferma, in termini pratici, il Tribunale di Catanzaro in una sentenza di omologa di un piano del consumatore del 4/4/2025 (R.G. PU 13/2025), che ha valutato ammissibilità e fattibilità ritenendo che non spettasse al tribunale valutare la convenienza in assenza di contestazioni.

Il secondo passo è costruire l’alternativa liquidatoria. Cosa prenderebbero i creditori se tu chiedessi (o loro chiedessero) la liquidazione controllata? L’art. 268 c.4 CCII esclude dalla liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell’art. 545 c.p.c.; b) i crediti alimentari e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che guadagni con la tua attività, nei limiti indicati dal giudice per il mantenimento tuo e della famiglia; c) i frutti dell’usufrutto legale e i beni del fondo patrimoniale, salvo l’art. 170 c.c.; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

L’indennità di accompagnamento, come prestazione assistenziale, è considerata in modo pacifico nella prassi come una somma protetta dal pignoramento. La massima di Cass. pen., Sez. II, n. 17940 del 26/2/2026 (letta su Brocardi) mostra quanto sia forte questa protezione: i limiti di impignorabilità dell’art. 545 c.p.c. sono stati applicati perfino a un’indennità di accompagnamento ritenuta frutto di una truffa ai danni dell’INPS, per tutelare il “minimo vitale”. Quale sia il fondamento normativo preciso dell’impignorabilità (i commi dell’art. 545 c.p.c. sui sussidi e sulle leggi speciali, o la disciplina propria delle prestazioni assistenziali) è un punto che va verificato caso per caso con il legale; ma il risultato pratico, nella liquidazione controllata, è che l’indennità resta fuori dall’attivo per effetto delle lettere a) o d) dell’art. 268 c.4.

La conseguenza è semplice: nell’alternativa liquidatoria i creditori non vedrebbero un euro dell’indennità. Un piano che la esclude dalla rata non li tratta peggio della liquidazione. Anzi, il piano di solito li tratta meglio, perché mette a disposizione la parte del reddito futuro che eccede il mantenimento per un periodo che può essere più lungo dei tre anni in cui la liquidazione controllata acquisisce i beni sopravvenuti (art. 272 c.3 CCII).

Il terzo passo è fare il confronto numerico. Prendi il tuo reddito da pensione o da lavoro, togli quanto il giudice lascerebbe per il mantenimento in una liquidazione, moltiplica per 36 mesi, togli i costi della procedura (compenso del liquidatore e spese). Confronta il risultato con quanto offri nel piano, al netto del compenso dell’OCC. Nella liquidazione, il giudice fissa la quota per il mantenimento caso per caso: il Tribunale di Rimini, nella sentenza n. 57/2023 del 25/7/2023 che apriva una liquidazione controllata, ha applicato l’art. 268 c.4 lett. a) e b) fissando la somma da lasciare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia e acquisendo il resto del reddito alla procedura. Nel tuo caso, l’OCC deve stimare quale quota il giudice lascerebbe tenendo conto delle spese di assistenza non coperte dall’indennità: più quelle spese sono documentate, più la quota per il mantenimento sale e più l’alternativa liquidatoria “rende” poco ai creditori.

Il Tribunale di Messina, con la sentenza n. 22/2026 del 7/7/2026 che ha omologato un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ha condiviso la valutazione dell’OCC secondo cui la convenienza per i creditori era evidente, perché il piano mette a frutto la capacità reddituale futura dei debitori, una risorsa che in una liquidazione non sarebbe pienamente acquisibile. È esattamente l’argomento che serve a te: il piano offre il reddito futuro, la liquidazione no (o solo in parte), e l’indennità in nessuno dei due casi.

La base giuridica

Art. 70 c.7 CCII (convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria in caso di contestazione); art. 268 c.4 CCII (beni e crediti esclusi dalla liquidazione controllata); art. 272 c.3 CCII (beni sopravvenuti acquisiti per tre anni); art. 545 c.p.c.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è un creditore che contesta la convenienza sostenendo che la tua pensione è alta e che il piano offre poco. Qui il bilancio della disabilità (mossa 3) è decisivo: mostra che una parte importante della pensione è assorbita dall’assistenza non coperta. Se il creditore che contesta è lo stesso che ti ha concesso un finanziamento senza valutare il tuo reddito reale, valuta anche la mossa 6: l’art. 69 c.2 CCII impedisce al creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato l’indebitamento di contestare la convenienza in sede di omologa.

Altro imprevisto: hai un immobile o altri beni. In questo caso l’alternativa liquidatoria comprende anche il valore di quei beni, e il piano deve offrire almeno quanto i creditori ricaverebbero dalla loro vendita (per i crediti privilegiati, l’art. 67 c.4 lo dice espressamente). L’indennità resta comunque fuori dal confronto.

Check di completamento

Non passare alla mossa successiva finché:
1. hai un prospetto dell’alternativa liquidatoria in cui l’indennità di accompagnamento è indicata come esclusa dall’attivo, con la norma che lo giustifica;
2. il confronto numerico tra piano e liquidazione è stato fatto con l’OCC e mostra che il piano non è meno conveniente;
3. sai rispondere in due righe, con un numero, al creditore che dicesse “il debitore poteva offrire di più”.

Mossa 6 – Usa correttamente l’indennità nella verifica del merito creditizio

Obiettivo della mossa: fare in modo che l’OCC, quando verifica se i finanziatori hanno valutato il tuo merito creditizio, calcoli il reddito disponibile all’epoca dei finanziamenti in modo corretto rispetto all’indennità di accompagnamento, senza gonfiarlo con una somma destinata all’assistenza.

Quando va fatta

Durante la stesura della relazione dell’OCC, prima del deposito. È una verifica che l’OCC deve fare per legge, ma il modo in cui la fa dipende dai dati che gli fornisci.

Come si esegue

Il primo passo è capire cosa chiede la legge. Secondo l’art. 68 c.3 CCII, l’OCC indica nella relazione se il soggetto finanziatore, nel concedere il finanziamento, ha tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine è ritenuta idonea una quantificazione non inferiore all’assegno sociale moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE.

Il secondo passo è ricostruire, finanziamento per finanziamento, la situazione al momento della concessione. Per ogni prestito, carta revolving, cessione del quinto, indica la data, l’importo, la rata, e il tuo reddito di allora. Qui l’indennità entra in gioco due volte:

  • se all’epoca ricevevi già l’indennità e il finanziatore l’ha considerata come reddito per concederti il prestito, l’OCC dovrebbe rilevare che quella somma non era reddito disponibile, perché vincolata all’assistenza: il finanziatore ha valutato un reddito più alto di quello reale;
  • se all’epoca non la ricevevi e la ricevi oggi, l’indennità non cambia la valutazione storica, ma spiega perché oggi le tue spese sono aumentate (l’assistenza è arrivata insieme all’indennità, e di solito costa di più).

Il terzo passo è applicare la soglia. Con l’assegno sociale 2026 la quantificazione minima idonea è di 7.101,12 € annui per una persona e di 11.148,76 € per due persone; con la maggiorazione di 0,5 per un componente non autosufficiente, per due persone si arriva a 14.699,32 € (questione aperta, come detto alla mossa 2). Per i finanziamenti di anni precedenti l’OCC userà, di regola, l’assegno sociale dell’anno della concessione: in questo articolo usiamo il valore 2026 solo per semplicità.

Un’avvertenza importante. Nell’ISEE le prestazioni assistenziali percepite per la disabilità sono state escluse dal reddito rilevante dopo la riforma del 2016 (art. 2-sexies D.L. 42/2016), che ha introdotto in cambio la maggiorazione del parametro. Questo è un argomento forte per sostenere che, anche nella logica dell’art. 68 c.3 (che richiama proprio la scala ISEE), l’indennità di accompagnamento non dovrebbe essere considerata reddito disponibile per rimborsare un prestito. Non abbiamo trovato una pronuncia che lo affermi espressamente per il sovraindebitamento: presentalo come argomento, non come regola.

Perché tutto questo conta? Perché la verifica del merito creditizio ha effetti concreti. L’art. 69 c.2 CCII stabilisce che il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, o che ha violato i principi dell’art. 124-bis TUB, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta. Nella sentenza n. 22/2026 del 7/7/2026, il Tribunale di Messina ha riportato la relazione dell’OCC secondo cui una cessione del quinto era stata concessa con un rapporto tra rata e reddito del 120,90%, e ne ha tratto la conseguenza che quel creditore non poteva sollevare osservazioni sulla convenienza. Se il tuo finanziatore ha contato l’indennità come reddito per giustificare una rata che il tuo reddito reale non sosteneva, l’argomento si rafforza.

La base giuridica

Art. 68 c.3 CCII (verifica del merito creditizio e soglia del dignitoso tenore di vita); art. 69 c.2 CCII (preclusione per il creditore colpevole); art. 124-bis TUB (obbligo di verifica del merito creditizio; il testo è stato riscritto dal D.Lgs. 212/2025, ma ai contratti già stipulati si applica il testo previgente); D.P.C.M. 159/2013 e art. 2-sexies D.L. 42/2016.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico: non hai più la documentazione che hai consegnato al finanziatore quando hai chiesto il prestito. Chiedi alla banca o alla finanziaria copia della pratica (modulo di richiesta, documenti di reddito acquisiti, eventuale scheda di valutazione), anche esercitando il diritto di accesso ai tuoi dati personali. Se non arriva nulla, l’OCC ricostruirà il reddito di allora dalle tue dichiarazioni dei redditi e dagli estratti conto, e indicherà nella relazione che la documentazione del finanziatore non è stata resa disponibile.

Altro imprevisto: il finanziamento è stato chiesto proprio per pagare l’assistenza prima che arrivasse l’indennità (succede spesso nei mesi di attesa del verbale). È una circostanza da spiegare bene nella relazione, perché riguarda le cause dell’indebitamento e la diligenza nell’assumere le obbligazioni (art. 68 c.2 lett. a): un prestito chiesto per pagare una badante in attesa dell’INPS racconta una storia molto diversa da un prestito per spese voluttuarie, e incide anche sulla valutazione della colpa grave dell’art. 69 c.1.

Check di completamento

Non passare alla mossa successiva finché:
1. hai un elenco dei finanziamenti con data, importo, rata e reddito di allora, indicando se l’indennità era già percepita;
2. l’OCC ha calcolato il reddito disponibile all’epoca senza contare l’indennità come reddito libero, o ha spiegato perché la conta;
3. sai se c’è un creditore a cui potrebbe applicarsi la preclusione dell’art. 69 c.2.

Mossa 7 – Proteggi il conto e chiedi le misure protettive

Obiettivo della mossa: impedire che l’indennità di accompagnamento resti bloccata da un pignoramento (sul conto o presso l’INPS) mentre prepari e depositi il piano, e ottenere con il decreto di apertura la sospensione delle esecuzioni che minacciano la fattibilità del piano.

Quando va fatta

Subito, se c’è già un pignoramento; altrimenti al momento del deposito, con l’istanza di misure protettive. Ricorda che la sospensione feriale non si applica al processo esecutivo né, di regola, alle opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi: se devi contestare un pignoramento, agosto non sospende nulla.

Come si esegue

Il primo passo, se c’è un pignoramento presso terzi sul conto, è verificare quali somme sono state bloccate. L’art. 545 c.p.c., al comma 8, distingue: per le somme da redditi di lavoro o di pensione già accreditate sul conto prima del pignoramento, è pignorabile solo l’importo che eccede il triplo dell’assegno sociale; per gli accrediti successivi valgono i limiti dei commi 3, 4, 5 e 7 e delle leggi speciali. Per le pensioni, il comma 7 fissa una parte non pignorabile pari al doppio dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro (la pagina Brocardi consultata segnala alcune incongruenze tra testo e commento: verifica sempre il testo ufficiale). L’indennità di accompagnamento ha una protezione più forte, legata alla sua natura assistenziale. Ma sul conto i soldi si mescolano, e la banca non sempre sa distinguere. È qui che la separazione dei flussi della mossa 1 ti salva: se l’indennità arriva su un conto dedicato, o se puoi documentare con certezza gli accrediti INPS con la loro causale, puoi chiedere al giudice dell’esecuzione di dichiarare l’inefficacia del pignoramento per la parte che li riguarda (il comma 9 dell’art. 545 prevede che il pignoramento eseguito in violazione dei limiti sia parzialmente inefficace, e il giudice può rilevarlo anche d’ufficio).

Due pronunce ti aiutano a capire perché la tracciabilità è decisiva. La Cassazione civile, Sez. III, con l’ordinanza n. 10540 del 18/4/2024 (nota da massima), ha affermato che, per gli accrediti pensionistici pignorati prima del D.L. 83/2015, le somme versate sul conto perdevano l’identità di credito pensionistico: la regola sugli accrediti è stata poi cambiata proprio con quel decreto, ma il principio ti ricorda che, una volta sul conto, il denaro rischia di “confondersi”. E la già citata Cass. pen. n. 33552/2025 lega la protezione alla prova della causale degli accrediti.

Il secondo passo è valutare chi sta pignorando cosa. Se un creditore ha pignorato la pensione presso l’INPS, il terzo pignorato è l’ente stesso, che di norma applica i limiti di legge alla pensione e non dovrebbe trattenere l’indennità. Se il pignoramento è sul conto, la verifica va fatta sugli estratti conto, mese per mese. Diverso è il caso in cui sia l’INPS a recuperare propri crediti (per esempio indebiti): la Cassazione, Sez. Lavoro, ord. n. 26580 dell’11/10/2024 (nota da massima), ha ricordato che l’Istituto può recuperare gli indebiti previdenziali con trattenute che non superano un quinto, salvaguardando il minimo di pensione, e che i limiti dell’art. 545 rilevano soprattutto quando la pensione è aggredita da soggetti diversi dall’istituto erogatore. Se hai un debito con l’INPS, dichiaralo nell’elenco dei creditori: anche quello entra nel piano.

Il terzo passo è l’istanza di misure protettive. Con il decreto che dichiara ammissibile la domanda, su tua istanza, il giudice può sospendere le procedure esecutive che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, vietare l’avvio di nuove azioni esecutive e cautelari sul tuo patrimonio e disporre altre misure idonee a conservarne l’integrità fino alla conclusione del procedimento (art. 70 c.4 CCII). L’istanza va motivata: spiega quali esecuzioni sono in corso, cosa bloccano, e perché senza sospensione il piano non sta in piedi. Se il pignoramento blocca la quota di pensione che deve finanziare la rata, la sospensione è essenziale.

Ricorda che le misure protettive sono revocabili, su istanza dei creditori o d’ufficio, in caso di atti in frode (art. 70 c.5 CCII). Nel periodo in cui sono in vigore non compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione e non prelevare in modo anomalo dal conto: la trasparenza della mossa 1 vale anche qui.

La base giuridica

Art. 545 c.p.c., commi 7, 8 e 9; art. 70 c.4 e c.5 CCII (misure protettive e loro revoca); art. 3 L. 742/1969 per l’esclusione della sospensione feriale nel processo esecutivo; art. 9 c.1 CCII per i termini del procedimento di ristrutturazione.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico: la banca ha bloccato tutto il saldo, compresa l’indennità appena accreditata, e hai bisogno di quei soldi per pagare la badante a fine mese. Non aspettare l’udienza. Con il legale, deposita subito nel processo esecutivo un’istanza documentata (verbale, comunicazione INPS, estratti conto con le causali) per far rilevare l’inefficacia del pignoramento sulle somme protette. In parallelo, accelera il deposito della domanda di ristrutturazione con l’istanza di misure protettive.

Altro imprevisto: il giudice non concede la sospensione perché ritiene che l’esecuzione non pregiudichi la fattibilità del piano. In questo caso valuta con l’OCC se il piano può prevedere un trattamento specifico per quel creditore o se va ricalibrato. E ricorda: le somme protette restano tali anche senza misure protettive, perché l’impignorabilità è una regola del processo esecutivo, non del CCII.

Check di completamento

Non passare alla mossa successiva finché:
1. sai esattamente quali somme sono bloccate, su quale conto, da quale creditore e per quale importo;
2. hai documentato, con le causali degli accrediti, quali somme bloccate provengono dall’indennità;
3. l’istanza di misure protettive è pronta (o è stata depositata) con l’indicazione delle esecuzioni da sospendere.

Mossa 8 – Blinda l’esecuzione del piano contro le variazioni dell’indennità

Obiettivo della mossa: fare in modo che il piano omologato resti eseguibile anche se l’indennità di accompagnamento viene sospesa, revocata, aumentata, pagata con arretrati o cessa per la morte del titolare, senza che una variazione di questa entrata si trasformi in un inadempimento o in un piano inattuabile.

Quando va fatta

Le clausole si scrivono prima del deposito, insieme al piano. La gestione concreta delle variazioni avviene durante l’esecuzione, che può durare anni: ogni variazione va comunicata all’OCC appena la conosci (nella clausola della mossa 4 abbiamo indicato trenta giorni).

Come si esegue

Il primo passo è prevedere gli scenari. Le variazioni tipiche dell’indennità sono cinque:

  1. sospensione per ricovero in una struttura con retta a carico pubblico: l’indennità può essere sospesa per il periodo di ricovero, ma nello stesso periodo diminuiscono (in parte) le spese di assistenza a domicilio;
  2. revisione dell’invalidità: la commissione può confermare, ridurre o revocare il diritto; in caso di revoca l’indennità cessa;
  3. riconoscimento tardivo con arretrati: l’INPS può pagarti in una sola volta mesi o anni di arretrati, magari dopo un contenzioso;
  4. aumento annuale dell’importo, legato agli adeguamenti;
  5. decesso del titolare: se il titolare è un familiare convivente, l’indennità cessa e con essa cessano le spese di assistenza; se il titolare sei tu, il piano segue le regole generali.

Il secondo passo è scrivere una regola per ciascuno scenario. Se hai scelto la formula 1 (indennità neutralizzata), quasi tutte le variazioni non toccano la rata: indennità e spese di assistenza si muovono insieme e restano fuori dal piano. È il grande vantaggio di quella formula. Se hai scelto la formula 2 (parte dell’indennità offerta ai creditori), devi prevedere che la rata si riduca automaticamente in proporzione in caso di sospensione, riduzione o revoca, e che le somme tornino a crescere se l’indennità riprende.

Gli arretrati meritano una regola a parte. Un pagamento unico di arretrati è un’entrata straordinaria che arriva durante il piano. Ha la stessa natura assistenziale dell’indennità ordinaria e, di regola, serve a ripagare spese di assistenza già sostenute (spesso con prestiti o con l’aiuto di familiari). Il piano dovrebbe dire che gli arretrati sono destinati in primo luogo al rimborso delle spese di assistenza documentate del periodo cui si riferiscono e che l’eventuale eccedenza sarà valutata con l’OCC. Una clausola chiara evita che un creditore sostenga, a metà piano, che hai ricevuto “un tesoretto” e non l’hai condiviso. E ricordati che, per gli atti compiuti in violazione del piano, l’art. 71 c.3 CCII prevede l’inefficacia rispetto ai creditori anteriori.

Il terzo passo è organizzare la vigilanza. L’OCC vigila sull’esatto adempimento del piano, risolve le difficoltà e, se necessario, le sottopone al giudice; ogni sei mesi riferisce per iscritto al giudice sullo stato dell’esecuzione (art. 71 c.1 CCII). Prepara per ogni semestre un piccolo fascicolo: estratti conto, comunicazioni INPS, ricevute dell’assistenza, prova dei pagamenti ai creditori. Così la relazione semestrale dell’OCC è facile da scrivere e non lascia zone d’ombra.

La base giuridica

Art. 71 c.1 CCII (vigilanza dell’OCC e relazione semestrale); art. 71 c.3 (inefficacia degli atti in violazione del piano); art. 71 c.5 (piano non integralmente eseguito: il giudice indica gli atti necessari e un termine, poi revoca); art. 72 c.2 (revoca per inadempimento o piano divenuto inattuabile e non modificabile); art. 73 (liquidazione controllata dopo la revoca).

Se qualcosa va storto

L’imprevisto più serio: hai legato una parte della rata all’indennità, l’indennità viene revocata e non riesci più a pagare. Il CCII non contiene una norma espressa sulla modifica del piano dopo l’omologazione; l’art. 72 c.2 prevede la revoca quando il piano è divenuto inattuabile e non è possibile modificarlo. Questo significa che la strada della modifica non è disciplinata nel dettaglio e va costruita con l’OCC e sottoposta al giudice. Se la revoca arriva, l’art. 73 CCII consente, su istanza tua o di un creditore, di aprire la liquidazione controllata se ne ricorrono le condizioni. È per questo che insistiamo sulla formula 1: un piano che non dipende dall’indennità non può essere messo in crisi dalla sua scomparsa.

Imprevisto diverso: il titolare dell’indennità (un tuo familiare) muore durante il piano. Cessano l’indennità e le spese di assistenza, ma possono cambiare anche altre entrate (per esempio una pensione di reversibilità a tuo favore) e la composizione del nucleo. Comunica tutto all’OCC: la variazione può migliorare la tua capacità di pagamento, e il piano dovrebbe dire in anticipo come se ne tiene conto.

Check di completamento

Considera la mossa completata quando:
1. il piano contiene una regola per ciascuna delle cinque variazioni tipiche dell’indennità;
2. hai una regola scritta sugli arretrati;
3. hai organizzato il fascicolo semestrale per la relazione dell’OCC.

Il piano alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi, non casi reali. Partono tutte dalla stessa situazione e cambiano solo per il modo in cui l’indennità viene trattata e per la tempestività delle mosse. L’importo dell’indennità di accompagnamento è un valore ipotetico scelto per l’esercizio: per il tuo caso usa l’importo indicato nella comunicazione INPS.

Situazione di partenza comune. Debitrice consumatrice che vive sola (nucleo di una persona). Pensione netta di 1.684,30 € al mese per 13 mensilità, cioè 21.895,90 € all’anno, pari a una media di 1.824,66 € al mese. Indennità di accompagnamento (valore ipotetico) di 541,40 € al mese per 12 mensilità, cioè 6.496,80 € all’anno, accreditata sullo stesso conto della pensione. Assistente familiare con contratto regolare: 1.040,00 € al mese, contributi compresi. Altre spese di assistenza documentate (farmaci non rimborsati, ausili, trasporti per terapie): 126,50 € al mese. Spese ordinarie di vita (casa, utenze, cibo, vestiario): 890,00 € al mese. Debiti: finanziaria A 21.450 €, finanziaria B 9.790 €, carta revolving 6.870 €, residuo di una cessione del quinto 9.208 €, per un totale di 47.318 €. Nessun immobile.

Il conto corretto, secondo le mosse 1-4, è questo. Spese di assistenza totali: 1.040,00 + 126,50 = 1.166,50 € al mese. Parte coperta dall’indennità: 541,40 €. Parte non coperta, che grava sulla pensione: 625,10 €. Fabbisogno mensile complessivo a carico della pensione: 890,00 + 625,10 = 1.515,10 €. Margine disponibile: 1.824,66 − 1.515,10 = 309,56 € al mese.

Simulazione 1 – Indennità dichiarata e neutralizzata, mosse eseguite in ordine. La debitrice conferisce l’incarico all’OCC il 12/11/2026 con il prospetto delle entrate già pronto. L’OCC avvisa agente della riscossione e uffici fiscali entro 7 giorni, cioè entro il 19/11/2026. Il piano propone una rata di 295,00 € al mese per 84 mesi, cioè 24.780 € complessivi, pari a circa il 52,4% dei debiti (al lordo dei costi della procedura, che vanno detratti dal ricavato secondo quanto indicato nella relazione dell’OCC). La rata resta sotto il margine di 309,56 € e lascia un piccolo cuscinetto per i mesi difficili. La domanda è depositata il 14/12/2026. Il decreto di ammissibilità arriva il 18/1/2027 e l’OCC comunica proposta e decreto ai creditori il 29/1/2027: il termine di 20 giorni per le osservazioni scade il 18/2/2027. Il decimo giorno successivo per la relazione dell’OCC cadrebbe domenica 28/2/2027; la relazione viene depositata lunedì 1/3/2027. Una finanziaria osserva che la debitrice “riceve oltre 2.300 € al mese”. L’OCC risponde con il bilancio della disabilità: 541,40 € sono vincolati all’assistenza, che costa 1.166,50 €; nella liquidazione l’indennità resterebbe esclusa dall’attivo (art. 268 c.4) e il giudice lascerebbe alla debitrice una quota di pensione sufficiente a pagare l’assistenza. Esito: il piano ha buone possibilità di superare il vaglio di convenienza, perché offre ai creditori più di quanto ricaverebbero dalla liquidazione.

Simulazione 2 – Indennità contata come reddito libero. Stessa situazione, ma il prospetto mette l’indennità tra le entrate e indica solo le spese ordinarie e una parte della badante non documentata. Il margine apparente diventa molto più alto e il piano propone una rata di 450,00 € al mese. Nei fatti la debitrice può pagare 309,56 €. Dopo sei mesi lo scoperto accumulato è di circa 840 €. L’OCC lo segnala nella relazione semestrale (art. 71 c.1); il giudice indica gli atti necessari e un termine per compierli (art. 71 c.5); se le prescrizioni non vengono adempiute, si arriva alla revoca dell’omologazione per inadempimento o per piano inattuabile (art. 72 c.2) e, su istanza, alla liquidazione controllata (art. 73). Lo stesso errore, a monte, può portare l’OCC o il giudice a dubitare della fattibilità già prima dell’omologa. Esito: un piano costruito su un’entrata che non è davvero disponibile si rompe da solo.

Simulazione 3 – Indennità omessa nella domanda. Stessa situazione, ma la debitrice non dichiara l’indennità “perché non compare nel 730”. Esaminando gli estratti conto, l’OCC trova gli accrediti INPS con causale diversa dalla pensione e chiede spiegazioni. La domanda viene depositata comunque con il prospetto incompleto. Con un decreto comunicato il 2/12/2026 il giudice concede 15 giorni per integrare: il termine scade il 17/12/2026, senza alcuna sospensione (art. 9 c.1). Se la debitrice integra in tempo con verbale, comunicazione INPS e prospetto delle spese, la procedura riparte con circa un mese di ritardo. Se non integra e la domanda viene dichiarata inammissibile, può reclamare entro 30 giorni, ma senza modificare piano e proposta (art. 70 c.1): conviene ripresentare la domanda. Se invece l’omissione emergesse solo dopo l’omologa, un creditore potrebbe chiedere la revoca ex art. 72 c.1 sostenendo la dissimulazione dell’attivo, aprendo un contenzioso evitabile. Esito: una riga omessa costa tempo e credibilità.

Simulazione 4 – Conto pignorato, flussi mescolati o separati. Stessa situazione, ma il 16/11/2026 una finanziaria notifica un pignoramento presso terzi sul conto. Il saldo, in cui sono confluite pensione e indennità, è di 2.317,85 €. Per le somme da pensione già accreditate, l’art. 545 c.8 c.p.c. rende pignorabile solo l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale (3 × 546,24 = 1.638,72 €). Se la banca tratta tutto il saldo come pensione, blocca 2.317,85 − 1.638,72 = 679,13 €, di cui una parte proviene dall’indennità. Se invece la debitrice dimostra con le causali che 541,40 € sono indennità, la parte pensionistica è 1.776,45 € e l’eccedenza pignorabile scende a 137,73 €. Con un conto dedicato all’indennità il problema non si porrebbe proprio. Esito: la tracciabilità della mossa 1 e l’istanza della mossa 7 valgono, in questo esempio, oltre 500 € liberati in un solo mese, cioè quasi metà dello stipendio della badante.

Il piano in una pagina

Se devi stampare una sola pagina, stampa questa. La regola di fondo è una: l’indennità di accompagnamento si dichiara sempre, si documenta sempre, si mette di fronte al costo dell’assistenza e, salvo casi eccezionali, non si offre ai creditori. Il piano del consumatore ha contenuto libero (art. 67 c.1), la domanda deve indicare tutte le entrate del nucleo (art. 67 c.2 lett. e), l’OCC deve attestarne la completezza (art. 68 c.2 lett. c), e nella liquidazione alternativa l’indennità resterebbe comunque fuori dall’attivo (art. 268 c.4). Questi quattro punti, messi insieme, spiegano perché l’indennità “si conta” nel senso che si dichiara, ma “non si conta” nel senso che non forma la rata.

Tre cose da non dimenticare. Primo: i termini del procedimento corrono anche in agosto (art. 9 c.1 CCII). Secondo: le spese di assistenza contano solo se sono documentate. Terzo: un piano che dipende dall’indennità è fragile, perché l’indennità può essere sospesa o cessare.

Mossa Obiettivo Termine Rischio se la salti
1. Mappa le entrate Quadro completo e documentato, indennità isolata Prima dell’incarico all’OCC Domanda incompleta, richieste di integrazione
2. Definisci titolare e nucleo Sapere se l’indennità è tua o di un familiare, fissare il parametro Prima del prospetto spese Calcoli sbagliati, offerta di somme non tue
3. Documenta l’assistenza Bilancio della disabilità: indennità contro spese Prima di proporre la rata Indennità scambiata per reddito libero
4. Dichiara e scegli la formula Clausola esplicita sul trattamento dell’indennità Prima del deposito; integrazioni entro 15 giorni Inammissibilità, rischio di revoca ex art. 72 c.1
5. Test liquidatorio Dimostrare che il piano non è meno conveniente Prima del deposito; osservazioni entro 20 giorni Contestazione di convenienza non respinta
6. Merito creditizio Reddito disponibile storico calcolato correttamente Durante la relazione dell’OCC Perdere l’argomento dell’art. 69 c.2
7. Proteggi il conto Liberare le somme protette, sospendere le esecuzioni Subito se c’è un pignoramento; con il deposito Assistenza non pagata, piano infattibile
8. Blinda l’esecuzione Regole per sospensione, revoca, arretrati, decesso Nel piano; variazioni comunicate entro 30 giorni Piano inattuabile, revoca, liquidazione

Gli scenari di deviazione

Anche il piano meglio costruito incontra imprevisti. Questi sono i tre più frequenti quando c’è di mezzo l’indennità di accompagnamento, con il piano B per ciascuno.

Deviazione 1: il creditore accelera mentre aspetti il verbale o il deposito. Stai ancora raccogliendo i documenti (magari aspetti la revisione dell’invalidità) e una finanziaria notifica un precetto o un pignoramento. Il piano B è invertire l’ordine: esegui subito la mossa 7. Ricorda che nel processo esecutivo la sospensione feriale non si applica, e che di regola non si applica neppure alle opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi: se devi opporti, i termini corrono anche in agosto. Con il legale verifica subito le somme bloccate e chiedi al giudice dell’esecuzione di rilevare l’inefficacia del pignoramento sulle somme protette (art. 545 c.9 c.p.c.). Nel frattempo deposita la domanda di ristrutturazione con i dati disponibili, indicando come provvisori quelli che attendono conferma, e chiedi le misure protettive (art. 70 c.4 CCII). Un piano completo al 95% con misure protettive è meglio di un piano perfetto depositato quando il conto è svuotato. Se la cessione del quinto continua a trattenere sulla pensione, ricorda che l’art. 67 c.3 CCII consente di ristrutturare anche i debiti derivanti da finanziamenti con cessione del quinto; nella liquidazione controllata, una sentenza del Tribunale di Milano (n. 31/2025) ha ritenuto la cessione del quinto non opponibile alla procedura, con cessazione delle trattenute.

Deviazione 2: un termine è scaduto. Il caso tipico: il giudice ha concesso 15 giorni per integrare e il termine è passato (magari in agosto, pensando che fosse sospeso), oppure la domanda è stata dichiarata inammissibile e sono passati più di 30 giorni per il reclamo. Il piano B è ripresentare la domanda, completa, imparando dall’errore. Nel CCII il termine scaduto in questa fase di solito non chiude per sempre la strada della ristrutturazione, ma ti fa perdere tempo prezioso, mentre i creditori riprendono le azioni. Se nel frattempo la tua situazione è peggiorata al punto che non riesci più a offrire nulla, valuta con l’OCC le alternative: la liquidazione controllata su tua domanda, che secondo l’art. 268 c.3 CCII si apre solo se l’OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire, oppure l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283). Per l’incapiente il calcolo dell’art. 283 c.2 usa l’assegno sociale aumentato della metà per il parametro della scala ISEE: con il dato 2026, 10.651,68 € annui per una persona. Anche lì l’indennità di accompagnamento pone lo stesso problema di questa guida (si conta nel reddito o no?), e anche lì la risposta più solida è dichiararla e documentare l’assistenza che copre. Per l’apertura della liquidazione controllata la Cassazione ha chiarito che non serve un giudizio di meritevolezza, che pesa invece in sede di esdebitazione (Cass. I, ord. n. 22074 del 31/7/2025; Cass. I, ord. n. 11603 del 28/4/2026, che considera però la relazione dell’OCC requisito di ammissibilità con un controllo sostanziale del giudice).

Deviazione 3: un documento è irreperibile. Il verbale originario è andato perso, l’INPS non risponde, la badante di due anni fa non ha mai rilasciato ricevute. Il piano B è ricostruire con fonti alternative e dichiararlo. Gli accrediti INPS si vedono negli estratti conto, con la causale; il diritto all’indennità si può documentare con le comunicazioni annuali o con una certificazione richiesta tramite patronato; le spese di assistenza passate possono essere ricostruite con i bonifici o i prelievi e con dichiarazioni scritte di chi ha prestato il servizio. L’OCC indicherà nella relazione quali dati sono documentati e quali ricostruiti: è proprio questo il senso della valutazione di “completezza e attendibilità” dell’art. 68 c.2 lett. c). Quello che non devi fare è inventare documenti o importi: un dato ricostruito e dichiarato come tale è un limite, un dato falso è un rischio di revoca.

Le domande di chi sta eseguendo

Posso fare la mossa 4 prima della 3?
Puoi scrivere la clausola in bozza, ma non puoi chiuderla. La clausola dice che l’indennità è destinata alle spese di assistenza documentate: se non hai ancora documentato quelle spese, la clausola resta vuota. Prima completa il bilancio della disabilità, poi finalizza la clausola.

Se offro una parte dell’indennità ai creditori, il giudice la vede di buon occhio?
Non è detto. Il piano ha contenuto libero e un’offerta più alta può aiutare in caso di contestazioni di convenienza, ma il giudice deve verificare anche la fattibilità: se la rata dipende da un’entrata assistenziale che può essere sospesa o cessare, il piano è più fragile. Se vuoi offrire di più, preferisci allungare la durata o destinare entrate più stabili, e prevedi comunque una clausola di adeguamento.

Mio padre convivente riceve l’indennità: i miei creditori possono pretenderla?
No. Tuo padre non è debitore e la sua indennità non è nel tuo patrimonio. Va però indicata tra le entrate del nucleo (art. 67 c.2 lett. e) e incide sul fabbisogno: le spese della sua assistenza coperte dalla sua indennità non sono spese tue. Le spese che paghi tu, oltre la sua indennità, sì.

L’indennità di accompagnamento conta nel calcolo della soglia del dignitoso tenore di vita?
La soglia dell’art. 68 c.3 si calcola con l’assegno sociale e la scala di equivalenza: non dipende dall’indennità. L’indennità può contare in due modi indiretti: nel reddito disponibile storico che l’OCC confronta con la soglia (e lì sosteniamo che non andrebbe considerata reddito libero) e, forse, nel parametro, se si applica la maggiorazione di 0,5 per il componente non autosufficiente. Su quest’ultimo punto non c’è una risposta univoca: presenta entrambi i calcoli.

Ho ricevuto gli arretrati dopo l’omologa: devo darli ai creditori?
Dipende da cosa dice il piano. Se hai scritto la regola della mossa 8, gli arretrati vanno in primo luogo a rimborsare le spese di assistenza del periodo cui si riferiscono, documentate. In ogni caso comunicali subito all’OCC: non decidere da solo. Un atto dispositivo in violazione del piano è inefficace verso i creditori anteriori (art. 71 c.3).

Se l’indennità viene sospesa per un ricovero, devo smettere di pagare la rata?
No. Se hai scelto la formula 1, la rata non dipende dall’indennità e la sospensione non la tocca: diminuiscono insieme indennità e spese di assistenza a domicilio. Se hai scelto la formula 2, applica la clausola di adeguamento e informa l’OCC. Non smettere mai di pagare senza aver parlato con l’OCC: l’inadempimento è una causa di revoca (art. 72 c.2).

La giurisprudenza che sostiene il piano

Una premessa di onestà: nelle fonti lette per questa guida non abbiamo trovato una pronuncia che affronti espressamente l’indennità di accompagnamento dentro un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Le pronunce che seguono sostengono le singole mosse: la tracciabilità e la protezione delle somme assistenziali, il modo in cui i tribunali leggono reddito, mantenimento e convenienza, la verifica del merito creditizio, le alternative al piano. Per ognuna indichiamo se l’abbiamo letta per intero o solo in massima o sintesi.

A sostegno delle mosse 1 e 7 (tracciabilità e protezione delle somme)

  1. Cass. pen., Sez. II, sent. n. 17940 del 26/2/2026 (massima letta su Brocardi). I limiti di impignorabilità dell’art. 545 c.p.c. operano anche quando le somme sono ritenute profitto di reato; nel caso si trattava di un’indennità di accompagnamento, e va comunque tutelato il minimo vitale. Rilevanza: mostra quanto sia forte la protezione riconosciuta alla prestazione, che è la base dell’esclusione dall’alternativa liquidatoria.
  2. Cass. pen., Sez. II, sent. n. 33552 del 26/9/2025 (massima letta su Brocardi). La protezione dell’art. 545 c.p.c. opera se la causale dei versamenti è attestata e gli importi sono riconducibili con certezza al titolo protetto. Rilevanza: fonda il consiglio di separare i flussi e conservare le causali degli accrediti INPS.
  3. Cass. civ., Sez. III, ord. n. 10540 del 18/4/2024 (massima letta su Brocardi). Per accrediti pensionistici pignorati prima del D.L. 83/2015, le somme versate sul conto perdevano l’identità di credito pensionistico. Rilevanza: spiega storicamente il rischio di “confusione” del denaro sul conto, oggi attenuato dall’art. 545 c.8 c.p.c.
  4. Cass. civ., Sez. Lavoro, ord. n. 26580 dell’11/10/2024 (massima letta su Brocardi). L’INPS può recuperare gli indebiti previdenziali con trattenute entro un quinto, salvaguardando il minimo di pensione; i limiti dell’art. 545 rilevano soprattutto quando agiscono soggetti diversi dall’istituto. Rilevanza: se hai un debito con l’INPS, il recupero segue regole proprie e il debito va comunque inserito nell’elenco dei creditori.
    A sostegno delle mosse 3 e 5 (mantenimento e alternativa liquidatoria)

  5. Trib. Rimini, sent. n. 57/2023 del 25/7/2023 (testo letto). Aprendo una liquidazione controllata, il tribunale ha applicato l’art. 268 c.4 lett. a) e b) CCII, ha fissato la somma da lasciare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia e ha acquisito il resto del reddito alla procedura. Rilevanza: mostra come il giudice costruisce l’alternativa liquidatoria, nella quale le spese di assistenza documentate aumentano la quota lasciata al debitore.

  6. Trib. Messina, sent. n. 22/2026 del 7/7/2026 (testo letto), omologa di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Il tribunale ha condiviso la valutazione dell’OCC sulla convenienza “evidente” di un piano che mette a frutto la capacità reddituale futura, non pienamente acquisibile in una liquidazione. Rilevanza: è l’argomento centrale della mossa 5.
  7. Trib. Catanzaro, sentenza del 4/4/2025, R.G. PU 13/2025 (testo letto, numero di sentenza non leggibile), omologa di un piano del consumatore. Il tribunale ha verificato ammissibilità e fattibilità ritenendo i redditi sufficienti, ha escluso la colpa grave e ha precisato che, senza contestazioni, non gli spettava valutare la convenienza; ha disposto il divieto di accesso al credito per la durata del piano. Rilevanza: conferma che il vero banco di prova del prospetto entrate-spese è la fattibilità.

A sostegno della mossa 6 (merito creditizio)

  1. Trib. Messina, sent. n. 22/2026 del 7/7/2026 (già citata, testo letto). Il tribunale ha riportato la relazione dell’OCC su una cessione del quinto concessa con un rapporto rata/reddito del 120,90% e ha applicato la regola per cui il creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato l’indebitamento non può contestare la convenienza. Rilevanza: mostra l’effetto pratico dell’art. 69 c.2 quando il reddito considerato dal finanziatore era gonfiato.

A sostegno della mossa 8 e degli scenari di deviazione (alternative al piano)

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074 del 31/7/2025 (massima). L’apertura della liquidazione controllata non può essere negata per mancanza di meritevolezza, che conta nella successiva fase di esdebitazione. Rilevanza: è il piano B se il piano viene revocato (art. 73) o non è più proponibile.
  2. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11603 del 28/4/2026 (sintesi diritto.it). Conferma che per aprire la liquidazione controllata non serve la meritevolezza, ma la relazione dell’OCC su cause dell’indebitamento e diligenza è requisito di ammissibilità con controllo sostanziale. Rilevanza: anche nel piano B la qualità della relazione dell’OCC, e quindi dei dati sull’indennità e sull’assistenza, è decisiva.
  3. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11676 del 29/4/2026 (sintesi ItaliaOggi). La moratoria fino a due anni dell’art. 67 c.4 CCII per i crediti privilegiati non li riduce ma ne sospende il pagamento; gli interessi continuano a maturare e il rimborso deve iniziare alla scadenza della moratoria. Rilevanza: se nel tuo piano ci sono crediti privilegiati (per esempio tributari o del datore di lavoro della badante), la moratoria non è un regalo, e la rata va calcolata anche sugli interessi del biennio.

  4. Trib. Milano, sent. n. 31/2025. Nella liquidazione controllata la cessione del quinto non è opponibile alla procedura: le trattenute cessano e le somme confluiscono sul conto della procedura. Rilevanza: se il piano non regge e si passa alla liquidazione, cambia la sorte della trattenuta sulla pensione; è un’unica fonte sul punto, da verificare prima di usarla in un atto.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Ecco, in concreto, cosa fa lo Studio quando il piano del consumatore riguarda una persona o una famiglia che riceve l’indennità di accompagnamento.

  1. Ricostruiamo il quadro delle entrate del nucleo, voce per voce, partendo da estratti conto, comunicazioni INPS, dichiarazioni dei redditi e certificazioni, e isoliamo l’indennità con importo, decorrenza e conto di accredito.
  2. Definiamo il nucleo familiare e il parametro della scala di equivalenza, calcolando la soglia dell’art. 68 c.3 CCII con e senza la maggiorazione per la disabilità e spiegando all’OCC perché la differenza conta.
  3. Costruiamo il bilancio della disabilità: mettiamo di fronte all’indennità ogni spesa di assistenza documentata (badante, ausili, farmaci, trasporti, strutture) e individuiamo la quota non coperta che grava sul resto del reddito.
  4. Redigiamo la proposta e il piano con la clausola sull’indennità, scegliendo con te tra neutralizzazione e offerta parziale, e scrivendo le regole per sospensioni, revoche, arretrati e decesso del titolare.
  5. Prepariamo il confronto con l’alternativa liquidatoria, applicando l’art. 268 c.4 CCII e stimando la quota di reddito che il giudice lascerebbe per il mantenimento, per rispondere alle contestazioni di convenienza.
  6. Ricostruiamo la storia dei finanziamenti e il reddito disponibile all’epoca di ciascuno, per consentire all’OCC una verifica del merito creditizio che non conti l’indennità come reddito libero.
  7. Verifichiamo i pignoramenti in corso sul conto e sulla pensione, documentiamo le causali degli accrediti e predisponiamo le istanze per far rilevare l’inefficacia del pignoramento sulle somme protette.
  8. Predisponiamo l’istanza di misure protettive dell’art. 70 c.4 CCII, indicando le esecuzioni da sospendere e le ragioni per cui minacciano la fattibilità del piano.
  9. Affianchiamo il debitore durante l’esecuzione, preparando il fascicolo semestrale per la relazione dell’OCC e gestendo le variazioni dell’indennità.
  10. Valutiamo le alternative se il piano non è proponibile o viene revocato: liquidazione controllata, esdebitazione del debitore incapiente, con la stessa attenzione ai dati sull’assistenza.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per questo tema pesa soprattutto la qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario di un OCC: la ristrutturazione dei debiti del consumatore si presenta tramite l’OCC, e la sorte dell’indennità di accompagnamento si decide nel prospetto del fabbisogno e nella relazione che l’OCC deposita. Conoscere dall’interno quel lavoro significa sapere quali documenti servono, come vanno presentati e quali obiezioni dei creditori aspettarsi. Lo staff di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i commercialisti sui numeri del reddito, delle dichiarazioni e delle prestazioni INPS, gli avvocati sulle norme, sulle esecuzioni in corso e sulle clausole del piano. E se la vicenda sfocia in un giudizio (un reclamo, un’opposizione all’esecuzione, un ricorso), la stessa strategia può essere seguita dall’analisi iniziale fino alla Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea.

Chiusura

Torna alla domanda del titolo. L’indennità di accompagnamento si conta nel reddito del piano del consumatore? Si conta nel senso che va dichiarata e documentata tra le entrate del nucleo, perché l’art. 67 c.2 lett. e) CCII lo chiede e perché l’OCC deve attestare la completezza dei dati. Non si conta, di regola, nel senso che non forma la rata: è vincolata all’assistenza, resterebbe fuori anche da una liquidazione, e un piano che ci si appoggia diventa fragile.

Il principio guida è uno: ogni euro dichiarato e documentato è un argomento a tuo favore; ogni euro nascosto o contato male è un punto debole che un creditore userà contro di te.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché il piano del consumatore passa dall’OCC, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce il modo in cui il gestore legge le entrate, le spese di assistenza e le prestazioni INPS, e può costruire con te un prospetto che regga al vaglio del giudice. Il lavoro dello staff di avvocati e commercialisti completa il quadro sui numeri e sulle esecuzioni in corso.

📩 Prima di depositare il piano, o se un creditore ha già bloccato il conto su cui ricevi l’indennità, scrivici: i riferimenti per raggiungere lo Studio sono riportati in fondo a questa pagina.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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